PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MANTOVA
REP. N° CONTRATTO PER L’APPALTO BIENNALE DEI SERVIZI ASSICURATIVI INERENTI LA COPERTURA DEI RISCHI DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA PER LA PROVINCIA DI MANTOVA.
CIG
IMPORTO CONTRATTUALE € =
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciotto, il giorno ( ) del mese di , in Mantova nella sede della Provincia - Via Principe Xxxxxx, 32.
Davanti a me Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Segretario Generale della Provincia di Mantova, come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa e nell'interesse della Provincia, in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, sono personalmente comparsi i Signori:
1) Dr.ssa XXXXXX XXXX, nata a Mantova il 18/12/1955 domiciliata per la carica presso la sede della Provincia di Mantova, nella espressa ed unica qualità di Dirigente del Settore Patrimonio, Provveditorato, Economato, Appalti e Contratti della PROVINCIA DI MANTOVA, in forza dell’art. 56 dello Statuto della Provincia stessa ed in rappresentanza dell’Ente suddetto, né altrimenti, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominato “Provincia”
(Codice Fiscale n. 80001070202);
2) Sig. , nato il e residente in
, Via n. , che interviene in nome e per conto della società , con sede in , Via , nella sua qualità di Procuratore, in forza della procura speciale/generale Rep. n.
, Racc. , in data , autenticata nella firma dal Dr.
, Notaio in , il quale dichiara di agire in nome e per conto della medesima società, iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di , al n° (P. IVA ), che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata “Appaltatore”.
Gli intervenuti, della cui identità personale sono certo, rinunziano di comune accordo e col mio consenso all’assistenza dei testimoni e mi chiedono di far constare, per atto pubblico, quanto segue:
PREMESSO:
- che con Determinazione Dirigenziale n. del , efficace dal , è stato determinato di avviare la procedura di scelta del contraente per l’appalto biennale dei servizi assicurativi inerenti alla copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera per la Provincia di Mantova, con possibilità di proroga per ulteriori due annualità, oltre che per il tempo necessario per l’individuazione del nuovo contraente, considerato di massimo sei mesi.;
- che con medesima determinazione dirigenziale è stato approvato il disciplinare di gara e relativi allegati, pubblicato secondo le forme e modalità di legge e disposta l’indizione della gara d’appalto, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con il metodo
dell’offerta segreta ai sensi dell’art. 73 lett. C) del R.D. n. 827 del 23 Maggio 1924, seguendo per l’aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall’art.95 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- che con determinazione dirigenziale, n. del , è stato nominato il seggio di gara e con determinazione dirigenziale, n. del
, è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte e la redazione della graduatoria finale per l’affidamento del servizio di cui sopra, ai sensi del combinato disposto dell’art.77 e dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- che la citata Commissione, nel corso dello svolgimento delle operazioni di gara ha accertato che la migliore offerta è stata presentata dalla Società
, con sede in , Via , con il risultato di punti complessivi, di cui assegnati all’offerta tecnica e assegnati all’offerta economica;
- che la citata Commissione, a conclusione delle operazioni di gara, ha accertato che la migliore offerta è stata presentata da
, con sede a
, che ha offerto un premio lordo annuo pari ad € , corrispondente al tasso in millesimi del
per mille;
- che, i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto degli artt. 81 comma 1 e 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti della società a favore della quale è stata proposta l’aggiudicazione, hanno dato esito positivo;
- che con determinazione dirigenziale, n. del , efficace dal
, sono stati approvati i verbali di gara, depositati agli atti della Provincia e disposta l’aggiudicazione a favore della società
;
- che l’Appaltatore ha presentato, in data , la dichiarazione in merito alla propria composizione societaria, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del
D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187;
- che la Provincia di Mantova, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, ha richiesto il rilascio dell’informazione antimafia nei confronti della Ditta , come previsto dall’art. 90 del D. Lgs. 159/2011;
- che la Prefettura di tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, ha comunicato in data , che a carico della sopracitata ditta e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011 e che non sussistono i tentativi di infiltrazione mafiosa indicati all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Premesse
1. I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2 - Oggetto del contratto
2. la Dr.ssa Xxxxxx Xxxx, in nome e per conto della Provincia di Mantova,
conferisce alla Società , con sede in , Via
, che per mezzo del Procuratore Sig. accetta,
l’appalto biennale dei servizi assicurativi inerenti la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera per la Provincia di Mantova.
ART. 3 - Ammontare del contratto
1. Il servizio oggetto del presente contratto, è svolto al premio lordo annuo di
€ , corrispondente al tasso in millesimi del per mille per l'importo contrattuale biennale di € =, (diconsi Euro
).
2. Le prestazioni contenute nell’offerta economica e nell’offerta tecnica, facenti parte del presente contratto ma non materialmente allegate ad esso, costituiscono specifiche obbligazioni contrattuali che vincolano l’appaltatore e che devono essere puntualmente adempiute senza ulteriori oneri per l’Amministrazione Committente.
ART. 4 - Documenti parte integrante del contratto
1. L’appalto è concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, patti, condizioni e modalità previsti dal Capitolato Prestazionale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che si allegata al presente contratto sotto la lett. a).
2. Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che l’appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:
a) Polizze di garanzia;
b) Patto di Integrità.
ART. 5 - Durata
1. Il contratto è stipulato per la durata di anni 2 (due) a decorrere dal e sino al .
2. Come previsto all’art. 3 - sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione
- del Capitolato e al punto 4 del Disciplinare di gara, la Provincia di Mantova si riserva la facoltà di rinnovare il servizio sino ad un massimo di ulteriori due annualità, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. L’appaltatore si impegna inoltre a prorogare temporaneamente la presente assicurazione al fine di consentire l’espletamento o il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, fino ad un massimo di ulteriori sei mesi, ai sensi dell’art.106, c.11 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.
ART. 6 - Garanzia definitiva
1. Si dà atto che l’appaltatore, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. , conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31/2018, rilasciata da
, in data
, per l'importo garantito di €
).
(diconsi Euro
2. Si dà atto, altresì, che la cauzione è ridotta del % ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto la società è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
.
3. Ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’importo inizialmente garantito.
4. L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà fissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
5. La garanzia resterà vincolata a favore della Provincia fino al completo esaurimento delle obbligazioni contrattuali e sarà restituita all’Appaltatore dopo l’accertamento del regolare svolgimento del servizio.
ART. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio oggetto dell’appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. L’appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
3. Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata legge, la Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine l’appaltatore si assume l’onere di trasmettere alla Provincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all’esecuzione dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
ART. 8 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
1. Il pagamento dei premi sarà effettuato con le modalità previste dall’art. 4 - Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione del Capitolato.
2. Ai sensi dell’art. 15 - Sezione 2 del Capitolato, l’appaltatore riconosce che il pagamento dei premi sia effettuato tramite il broker designato dalla Provincia di Mantova.
3. Il pagamento effettuato tramite il broker è riconosciuto dall’appaltatore come liberatorio per l’assicurato.
4. I pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno disposti esclusivamente mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, intestato al broker designato dalla Provincia di Mantova, a mezzo mandati di pagamento in formato elettronico, emessi dalla Provincia e trasmessi al Tesoriere in via telematica.
5. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5 della legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transazione finanziaria riguardante il presente appalto, devono obbligatoriamente riportare il seguente codice CIG .
Art. 9 - Doveri comportamentali
1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del Codice di comportamento della Provincia di Mantova, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 165 del 20/12/2013, l'appaltatore e per suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.
2. L’appaltatore si impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53,
comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
ART. 10 - Tutela dei lavoratori
1. Nell’esecuzione del presente contratto l’appaltatore si impegna ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite nei contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
ART. 11 – Assunzioni obbligatorie
1. Sì dà atto che l’appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge n. 68/99. Oppure
1. Si dà atto che l’appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68
ART. 12 – Clausola Broker
La gestione del presente contratto assicurativo è affidata al broker designato dalla Provincia di Mantova, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, con le modalità previste dall’art. 15 – sezione 2 del Capitolato.
ART. 13 – Divieto di cessione del contratto
1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatta salva l’eventuale sostituzione del contraente prevista dall’art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 14 - Definizione delle controversie
1. Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto.
3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sono devolute all’Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.
ART. 15 - Foro competente
1. Le parti contraenti convengono espressamente che la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Mantova.
ART. 16 - Spese Contrattuali
1. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico dell’appaltatore.
3. L’appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell’esercizio d'attività d'impresa.
4. Ai fini dell’imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.
ART. 17 - Norme di rinvio
1. Per quant’altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
nonché nel Codice Civile.
Art. 18 – Trattamento dei dati personali
1. Il conferimento dei dati personali dell’Appaltatore è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.
2. All’appaltatore competono i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Il titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, con sede in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00, Xxxxxxx.
* * * * *
Io Segretario rogante richiesto ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi
dell’art. 24 del D. Lgs. n° 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.
Io sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.
Io sottoscritto segretario rogante, certifico che il documento allegato in copia informatica al presente atto sotto la lett. a), formati in origine su supporto analogico, è conforme all’originale ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 3 del D. Lgs. 82/2005.
Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica in unico originale, è stato redatto da persona di mia fiducia, mediante utilizzo degli strumenti informatici su n. pagine a video.
IL DIRIGENTE
D.ssa Xxxxxx Xxxx L’APPALTATORE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx
APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA
L’Appaltatore, come sopra identificato, dichiara di conoscere ed approvare specificatamente ai sensi dell'art.1341 e ss. c.c. l’art. 15 - Foro competente; L’APPALTATORE