Accordo quadro per l’affidamento della fornitura di toner per stampanti per alcune Direzioni dell’Agenzia delle Entrate
Rep. n.
Accordo quadro per l’affidamento della fornitura di toner per stampanti per alcune Direzioni dell’Agenzia delle Entrate
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno in Roma, presso la sede della
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell’Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me,
, Ufficiale Rogante dell’Agenzia delle Entrate, senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:
- , nato a il ,
domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, anche “Committente” o “Amministrazione”), con sede legale in Roma, alla Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d, codice fiscale e partita Iva 06363391001;
e
- , nato a _ il
, domiciliato per la carica ove appresso, in
qualità di della società
(di seguito, per brevità, “Fornitore” o
“Società”), con sede legale in , alla Via/Piazza
; partita IVA: ;
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese:
_, matricola INPS _,
matricola INAIL , P.A.T. n.
, aggiudicatario dell’appalto per l’affidamento della fornitura di toner per stampanti per alcune Direzioni dell’Agenzia (Lotto n. ). Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come previsto dall’art.11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, come sostituito dal D.L. n.179 del 2012, si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa. I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi certificati di firma, convengono e stipulano mediante strumenti informatici quanto segue.
Premessa
- Con determina n. 13366/2015 del 23 settembre 2015, l’Agenzia ha avviato una procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per l’affidamento della fornitura di toner per stampanti per alcune Direzioni dell’Agenzia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 e 59, comma 4, del D.Lgs. 163/2006;
- all’esito della procedura di gara l’offerta presentata dalla Società è risultata quella migliore, secondo quanto indicato nel
disciplinare di gara, per il lotto NON COMPILARE;
- con provvedimento prot. / _ del _ , l’Agenzia ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore del Fornitore;
- a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 11 del D.lgs.
n. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;
- è decorso il termine per la stipula del presente Accordo quadro (di seguito, anche “Contratto”), di cui al comma 10 dell’art. 11, D. lgs. n. 163/2006;
- la Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti; anche in tal sede, in particolare, conviene che nell’ipotesi di mancata utilizzazione del massimale indicato nel Contratto nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dalla Società nei confronti dell’Agenzia, atteso che in nessun caso l’Accordo quadro garantisce al Fornitore l’erogazione di quantità minime, o comunque predeterminate, della fornitura di cui all’oggetto contrattuale;
- nei contratti esecutivi, stipulati da ciascuna Direzione Regionale/Centrale/Provinciale, l’Agenzia determinerà la quantità di toner e la tipologia degli stessi (originali o non originali) da fornire, nei limiti stabiliti nel presente accordo.
Resta inteso che nel corso della durata del presente accordo l’Agenzia potrà decidere di stipulare uno o più contratti esecutivi in ragione del proprio fabbisogno, ovvero di non stipularne alcuno, o ancora di non reiterarli alla scadenza.
Art. 1 – Premesse, Allegati e Definizioni
Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:
• Allegato “A” - Schema di Contratto Esecutivo;
• Allegato “B” - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati, di seguito, per brevità anche Capitolato speciale;
• Allegato “C” - Offerta economica dell’Appaltatore e suoi allegati.
In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente accordo e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
• Accordo quadro;
• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
• Contratto esecutivo;
• Offerta dell’Appaltatore.
1.1 Ai fini del presente Accordo quadro, alle espressioni ed ai termini sottoindicati viene attribuito il seguente significato:
• ACCORDO QUADRO (o “Contratto”):
L’Accordo quadro disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini della fornitura oggetto dell’appalto, cui sarà data effettiva attuazione -fino al raggiungimento del massimale- mediante la
sottoscrizione del/i successivo/i ed eventuale/i contratto/i esecutivo/i. Con la sottoscrizione dell’Accordo quadro viene, quindi, prefissato il contenuto degli eventuali e futuri contratti esecutivi che ciascuna Direzione Centrale/Regionale/Provinciale stipulerà, in ragione del proprio fabbisogno, con la Società.
• CONTRATTO ESECUTIVO:
Con il contratto esecutivo stipulato con la Società, ciascuna Direzione dell’Agenzia determinerà l’esatto quantitativo dei toner con la specificazione dei quantitativi occorrenti relativamente alle tipologie richieste, l’importo della fornitura richiesta e i luoghi di fornitura.
Ogni singola Direzione potrà stipulare contratti esecutivi fino a concorrenza del massimale ad essa assegnato.
L’importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei toner richiesti per i rispettivi prezzi offerti, come risultanti dall’offerta economica del Fornitore.
Ne consegue che l’Agenzia sarà vincolata agli ordinativi richiesti solo a seguito della stipula dei suddetti contratti esecutivi.
• ORDINATIVO DI FORNITURA: apposita richiesta a
consumo, ossia la singola commessa di affido, in esecuzione del/i contratto/i esecutivo/i.
• PRODOTTO ORIGINALE:
Prodotto fabbricato dalle case produttrici delle stampanti, utilizzando cartucce di nuova produzione.
• PRODOTTO NON ORIGINALE:
sono definiti tali i prodotti della tipologia “compatibile” e “rigenerato”.
• PRODOTTO COMPATIBILE:
Prodotto costruito ex-novo, nel rispetto dei diritti di proprietà industriale, da Società diverse dalla produttrice della stampante e pertanto non rigenerato partendo da una cartuccia esaurita.
• PRODOTTO RIGENERATO:
Prodotto costruito partendo da una cartuccia originale esaurita o da una cartuccia compatibile prodotta nel rispetto dei diritti di proprietà industriale.
• CONTRAENTE/COMMITTENTE:
Agenzia delle Entrate
• APPALTATORE/FORNITORE/SOCIETA’:
Affidatario della fornitura di cui al successivo articolo 2.
Art. 2 - Oggetto
Il presente Accordo quadro ha ad oggetto la fornitura con consegna al piano di toner per stampanti per le esigenze degli uffici delle Direzioni Centrali/Regionali/Provinciali dell’Agenzia di appartenenti al lotto __, nella misura richiesta dall’Agenzia - e, per essa, dall’Ufficio Fornitori (per le Direzioni Centrali), dagli Uffici Risorse Materiali (per le Direzioni Regionali/Provinciali e per gli Uffici dipendenti) – sulla base di appositi contratti esecutivi sino alla concorrenza dell’importo massimale dell’appalto pari, per il presente
lotto, ad € , oltre IVA; così suddiviso per
Direzione: _. Ogni singola Direzione potrà stipulare contratti esecutivi fino a concorrenza del massimale ad essa assegnato.
Resta inteso che il massimale sopraindicato ha valore puramente indicativo, per cui i quantitativi oggetto dei contratti esecutivi saranno correlati esclusivamente al reale fabbisogno dell’Amministrazione.
I prodotti forniti dovranno rispettare gli standard di qualità elencati nel Capitolato, da intendersi qui integralmente recepito.
La stipula dell’Accordo quadro non comporta di per sé alcun obbligo di fornitura; le obbligazioni reciproche sorgeranno, pertanto, solo in seguito alla stipula dei singoli contratti esecutivi da parte delle Direzioni Centrali/Regionali/Provinciali interessate, per cui non vige l’obbligo di effettuare ordini quantitativi minimi. L’Agenzia non assume alcun obbligo in merito al completo utilizzo del massimale contrattuale.
La Società accetta che l’Agenzia possa procedere all’acquisto di materiale originale o non originale, secondo le proprie esigenze, che possa acquistare soltanto le tipologie di prodotti e i quantitativi necessari, nonché non procedere ad alcun acquisto, ovvero acquistare attraverso le convenzioni Consip S.p.A. i prodotti che dovessero risultare più convenienti per l’intera vigenza contrattuale rispetto al listino definito in fase di aggiudicazione.
In seguito a nuove esigenze non prevedibili al momento in cui è stata bandita la gara, l’Amministrazione stipulante si riserva la facoltà di procedere ad ordini di acquisto per i prodotti non previsti, previa
acquisizione dei preventivi di spesa dall’aggiudicatario o da altre ditte opportunamente selezionate, ovvero di acquistare gli stessi attraverso le convenzioni Consip S.p.A. o il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
La Società si impegna a fornire tutti gli specifici prodotti indicati nel Capitolato e nei suoi allegati e quotati nell’offerta economica. Non è consentito eliminare articoli salvo che la Società dimostri che l’articolo non è più in produzione, oppure che sia necessaria una variazione del prodotto da fornire rispetto a quello quotato per cause non imputabili alla Società stessa. In entrambi i casi indicati la Società si impegna a comunicare tempestivamente la variazione all’Agenzia, indicando il produttore, la denominazione commerciale (la marca) del nuovo toner fornito rispetto a quello offerto in gara. Inoltre, ad ogni variazione di toner non originale il fornitore dovrà produrre le certificazioni e/o dichiarazioni previste dal paragrafo 3 del Capitolato, fatta salva la facoltà di verifica ed accettazione da parte dell’Agenzia.
Art. 3 - Durata del contratto
Il presente Accordo quadro ha durata biennale decorrente dal NON COMPILARE e fino al raggiungimento del massimale di €
NON COMPILARE (IVA esclusa).
Il raggiungimento anticipato del suddetto massimale sarà causa di risoluzione automatica del contratto.
L’Agenzia avrà facoltà di recedere dall’Accordo quadro, interamente o parzialmente per una o più Direzioni interessate, qualora nel corso
dell’esecuzione dell’appalto vengano attivate convenzioni Consip che prevedano condizioni più favorevoli per l’Amministrazione.
L’Agenzia, valutata nei primi quattro mesi la qualità della fornitura, avrà facoltà di recedere dall’Accordo quadro a proprio insindacabile giudizio, qualora giudichi che lo stesso non sia stato svolto in maniera soddisfacente.
Resta salvo il diritto dell’Agenzia di recedere insindacabilmente ed in ogni tempo, interamente o parzialmente, decorso il primo anno, con un preavviso di trenta giorni, fermo restando il pagamento delle prestazioni definite sulla base dei singoli contratti esecutivi e già eseguite.
Resta inteso che l’Amministrazione non assume alcun obbligo in merito al rinnovo dei singoli contratti esecutivi alla loro scadenza.
Art. 4 – Modalità di esecuzione della fornitura
Stipulati i singoli contratti esecutivi da parte di ciascuna Direzione interessata, la Fornitura dovrà essere eseguita secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nell’offerta economica, e nel Disciplinare di gara, che si intendono completamente recepiti nel presente Contratto.
Art.5 – Termini di esecuzione delle prestazioni e modalità di consegna
Successivamente alla stipula dei Contratti Esecutivi gli ordinativi di fornitura saranno emessi esclusivamente dall’Ufficio Fornitori per le Direzioni Centrali e dagli Uffici Risorse Materiali per le altre Direzioni.
L’Agenzia potrà emettere ordinativi in relazione al fabbisogno dei propri Uffici senza necessità di rispettare un quantitativo minimo.
L’ordinativo indicherà le tipologie di prodotti richiesti, le quantità, e le sedi degli Uffici in cui dovranno essere eseguite le consegne, tra quelle riportate nell’elenco allegato al Capitolato.
L’elenco degli Uffici presso cui effettuare le consegne potrà variare a seconda delle esigenze dell’Amministrazione, senza che la Società possa eccepire nulla in merito.
L’ordine potrà essere emesso via e-mail o via fax.
La consegna dei prodotti deve essere eseguita a cura, rischio e spese della Società, presso le Direzioni Centrali, Regionali, e Provinciali dell’Agenzia e gli Uffici da queste dipendenti, nell’ambito del normale orario di lavoro (ore 9:00–17:00), all’interno dei locali indicati dai destinatari, così come indicato in sede di emissione dell’ordine di fornitura.
Tutte le spese di imballaggio, trasporto, trasferimento di materiali al locale di destinazione indicato nell’ordine ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico della Società.
Per ciascuna sede di consegna, la fornitura del materiale dovrà essere completata entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione dell’ordine. La Società dovrà indicare con almeno due mesi di anticipo il periodo, coincidente con la chiusura estiva, durante il quale non potranno essere assicurate le consegne nel tempo previsto.
I prodotti dovranno essere consegnati, nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento.
Gli imballi dei prodotti offerti, devono rispondere alle norme in vigore secondo la natura dei beni da consegnare e devono garantire la corretta conservazione del prodotto anche durante le varie fasi del trasporto e dello stoccaggio, fino all’utilizzo presso i vari Uffici dell’Agenzia. All’atto della consegna i prodotti dovranno essere integri e pienamente conformi a quanto previsto nel Capitolato e ciò dovrà risultare da apposito verbale controfirmato da entrambe le Parti. Ogni imballo e, all’interno, ogni singola confezione devono presentare in maniera visibile un’etichetta chiaramente e facilmente leggibile riportante:
o identificazione del prodotto;
o denominazione del produttore;
o resa del prodotto, non inferiore ai requisiti della fornitura. Ogni esemplare di toner, dovrà essere accompagnato dalla scheda di sicurezza recante le informazioni indicate nel Capitolato.
L’Agenzia si riserva la facoltà di rifiutare il materiale consegnato e di chiederne la sostituzione con spese a totale carico della Società in caso di inottemperanza alle suddette prescrizioni. La Società può chiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione, accettata dall’Amministrazione. In questi casi la Società dovrà darne comunicazione scritta entro tre giorni dal verificarsi dell’evento. In
mancanza, o in caso di ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi verificatisi nella consegna.
Art. 6- Obblighi nei confronti del personale utilizzato
Il personale incaricato dalla Società dovrà essere di comprovata capacità tecnica. La Società garantisce la corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato.
La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando la Committente da ogni responsabilità in merito. La Società si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.
Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dalla Società con esclusione di qualsivoglia potere direttivo,
disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per la Società direttive di massima per il raggiungimento del miglior risultato operativo.
Resta inteso che la Società è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
L’Agenzia potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della stessa e/o dovessero non rispettare le diposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. La Società dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto e del relativo contratto esecutivo ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 7 – Responsabile della fornitura
La Società ha attivato, per tutta la durata dell’appalto, il numero verde nei termini previsti dal Capitolato, indicando il n.
e, quali responsabili della fornitura, i signori:
.
Art. 8 – Oneri della Società
La Società si assume ogni responsabilità per danni arrecati, eventualmente, all’Agenzia e a terzi, in dipendenza di manchevolezze nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto. La Società assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell’Agenzia in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi a tenere indenne l’Agenzia dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché dalle spese dei danni a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudizio. La Società si impegna ad effettuare la fornitura mantenendo invariati i prezzi offerti per i singoli prodotti per tutta la durata contrattuale o comunque fino al raggiungimento del massimale previsto.
Art.9- Responsabilità Civile e Cauzione
La Società si obbliga a tenere indenne e a risarcire l’Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi. La Società ha prodotto una Polizza assicurativa RCT e RCO per eventuali danni diretti ed indiretti causati nell’espletamento dell’appalto. Nel caso di mancato o cattivo funzionamento della stampante per causa imputabile al toner rigenerato/compatibile, l’intervento di manutenzione sarà addebitato al fornitore. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si evidenziano
alcuni cattivi funzionamenti: blocco stampante per fuoriuscita di polveri di toner, difetti di compatibilità.
Le Parti concordemente stabiliscono che al presente contratto si applica integralmente la garanzia per vizi nonché ogni istituto normativo a tutela dei diritti e interessi del compratore. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili e nessuna eccezione potrà essere sollevata dal fornitore, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.
La cauzione definitiva prestata dalla Società, ai sensi dell’art. 113 del D. lgs. n. 163/2006, copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni derivanti dal presente Accordo quadro e dai relativi contratti esecutivi. In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della Società Fornitrice, la Committente si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.
La cauzione definitiva è costituita di un importo pari ad €
(NON COMPILARE)(NON COMPILARE /00) emessa/e
da NON COMPILARE in data / / _ con polizza/e n.
_(NON COMPILARE) ed acquisita/e nelle forme e nei modi previsti nel Disciplinare di gara, da intendersi, qui, integralmente recepito.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere immediatamente al reintegro.
Art. 10 – Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione Per la fornitura di cui al presente contratto, le parti fissano un corrispettivo massimale globale di € NON COMPILARE (NON COMPILARE /00) + IVA Nell’ambito del lotto la spesa non potrà eccedere gli importi massimali parziali relativi ad ogni Direzione Regionale, come di seguito indicati.
(verranno inserite soltanto le Direzioni Regionali comprese nel lotto aggiudicato)
I corrispettivi unitari sono indicati nell’offerta economica che viene qui integralmente recepita:
(verranno inseriti solo i prodotti del lotto)
TIPOLOGIA DI PRODOTTO PREZZI UNITARI
€ NON COMPILARE
€ NON COMPILARE
€ NON COMPILARE
Tali corrispettivi sono da intendersi comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l’intera durata contrattuale, salvo quanto previsto dall’art. 115 del D. lgs. n. 163/2006. La Società dichiara pertanto, di rinunciare, fin d’ora, ad avvalersi dei rimedi di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.
I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture.
L’Agenzia, a seguito della completa effettuazione di ogni ordinativo di fornitura e dopo l’attestazione di regolare esecuzione da parte delle strutture destinatarie, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all’art. 21 del presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto.
La fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo e/o ordinativo di fornitura, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA della Direzione Regionale di pertinenza. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione.
In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.
Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente.
La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.
Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010.
Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola la Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; la Società avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente rese.
La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale e nei relativi allegati.
In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto dell’ Accordo quadro e/o del contratto esecutivo, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 12- Controlli e verifiche
L’Agenzia ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali. Si applica, in ogni caso, l’art. 313 del D.P.R. 207/2010 sulla verifica di conformità in corso di esecuzione.
Il controllo consisterà nell’accertamento della corrispondenza del materiale consegnato a quanto richiesto nel Capitolato. La Società accetta espressamente che l’Agenzia possa procedere a tutte le verifiche del rispetto delle garanzie richieste ai punti 3.2, 3.3 e 3.4 del Capitolato, addebitando l’eventuale costo della verifica alla Società stessa.
I controlli e le verifiche sulla corrispondenza dei quantitativi consegnati con quelli indicati nelle bolle di consegna verranno eseguiti presso i locali dove è avvenuta la consegna, da parte di dipendenti dell’Agenzia appositamente incaricati. Le verifiche di cui ai punti 3.2, 3.3 e 3.4 del Capitolato potranno essere effettuate presso enti e organismi riconosciuti.
Attesa l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto della consegna, la Società dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità della merce fornita, anche a distanza di tempo dalla consegna, cioè, quando all’atto di apertura delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.
L’Agenzia ha piena facoltà di rifiutare il materiale che, anche ad un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato, e di chiederne la sostituzione con spese a carico della Società.
Alle operazioni di controllo, il Fornitore può farsi rappresentare da propri incaricati. L’assenza di rappresentanti della Società sarà considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati del controllo e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all’impresa tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.
Delle operazioni di controllo, sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati della Società.
Sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, sarà possibile:
- accettare i prodotti;
- rifiutare in tutto o in parte i prodotti.
Il regolare collaudo non esonera la Società da responsabilità per danni o malfunzionamento delle apparecchiature dovute al materiale fornito. In tali casi il Fornitore sarà invitato dall’Agenzia ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento.
Xxxxxxx rifiutate le forniture che risultino difettose o, in qualsiasi modo, non rispondenti alle prescrizioni tecniche e non idonee
all’uso, per incompatibilità con le apparecchiature in dotazione degli Uffici.
Gli articoli che non risulteranno perfettamente corrispondenti alle caratteristiche specificate, per i quali si verificassero, anche in sede successiva alla consegna:
- delle difformità di carattere qualitativo: differente marca, modello tra prodotti richiesti e prodotti consegnati oppure prodotti difettosi;
- delle difformità di carattere quantitativo: differenze in eccesso o difetto;
- l’assenza di schede di sicurezza;
saranno protestati, anche a mezzo e-mail, e non accettati, con invito a sostituirli entro 5 (cinque) giorni lavorativi, decorsi i quali, l’Agenzia potrà acquistarli presso imprese concorrenti, imputando la spesa all’inadempiente, trattenendola sui crediti del Fornitore.
Il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penali per ritardi.
Le spese per la sostituzione sono a totale carico del Fornitore, ivi comprese quelle per trasporto, imballo, consegne e quant’altro inerente e conseguente.
La Società dovrà ritirare la merce non idonea e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimane a rischio e a disposizione del Fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell’Agenzia
per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale possa subire.
Il collaudo della fornitura e le dichiarazioni di ricevimento ed assunzione in carico del materiale da parte dell’Agenzia non esonerano la Società da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità dei prodotti che non fossero emersi all’atto delle predette operazioni, ma che vengano accertati entro i termini di validità di utilizzo comunque non inferiori a dodici mesi. La Società, in tal caso, si impegna a propria cura e spese ad eliminare i difetti e le difformità entro sette giorni lavorativi dalla data della comunicazione.
L’Agenzia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in oggetto secondo la disciplina di cui all’art. 1456 c.c, qualora il Fornitore consegni prodotti diversi da quelli indicati in gara per un numero di unità superiore a cinque.
L’Agenzia si riserva, altresì, la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo la disciplina di cui all’art.1456 c.c., nel caso in cui il Fornitore consegni prodotti privi di marca.
Art. 13 – Penali e recesso
Nel caso di ritardo nella consegna e/o sostituzione di tutta o di parte della fornitura, l’Agenzia avrà facoltà di applicare una penale pecuniaria per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo non giustificato, pari al 1 per mille dell’ammontare della fornitura consegnata/sostituita in ritardo, ferma restando la risarcibilità
dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art. 1382 c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile.
Nell’ipotesi in cui il ritardo si protraesse oltre i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il presente contratto normativo e/o i singoli contratti esecutivi potranno essere risolti unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Le Parti concordemente stabiliscono, inoltre, che al presente contratto normativo e ai contratti esecutivi si applica integralmente la garanzia per vizi nonché ogni istituto normativo a tutela dei diritti e degli interessi del compratore.
Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.
L’Agenzia si riserva la facoltà, valutata nei primi quattro mesi dalla stipula, la qualità della fornitura, di recedere dal presente contratto normativo e/o dai Contratti Esecutivi successivamente sottoscritti a proprio insindacabile giudizio qualora giudichi che la fornitura non sia stata svolta in maniera soddisfacente, dandone semplice comunicazione scritta alla Società. Decorsi quattro mesi dalla stipula
l’Agenzia ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, con preavviso di un mese.
L’Agenzia si riserva, altresì, in entrambi i casi sopra descritti, la facoltà di recedere parzialmente, ossia limitatamente ad alcune Direzioni cui il presente Accordo si riferisce.
Art. 14 – Risoluzione del contratto
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. la Committente ha facoltà di risolvere, anche parzialmente, in ogni momento l’Accordo quadro e/o quello esecutivo qualora accerti l’incapacità della Società Fornitrice di eseguire la fornitura o una evidente negligenza nell’eseguirla.
La Committente potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto, ex art. 1456 cod. civ. mediante semplice comunicazione scritta, anche nei seguenti casi:
a) frode e grave negligenza nell’esecuzione della fornitura;
b) stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
c) manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
e) sospensione della fornitura da parte della Società senza giustificato motivo;
f) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
g) mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA, così come previsto dalla legge 136 del 13 agosto 2010;
h) emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte e contributi o comunque perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche gare di cui all’art.38 D.lgs. 163/06;
i) annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara.
Con la risoluzione del contratto, sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno dell’impresa inadempiente. L’affidamento a terzi verrà notificato all’impresa inadempiente per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dalla Committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, senza pregiudizio dei diritti della Committente sui beni dell’impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità
civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 15 – Subappalto
(da inserire nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di offerta)
È fatto divieto alla Società di ricorrere al subappalto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.
Oppure
(da inserire nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di offerta)
Essendo stato dichiarato in sede di gara, è consentito subappaltare le seguenti attività fino alla concorrenza del 30% del valore dell’appalto, nel rispetto delle condizioni di cui all’art.118 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. e fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’impresa subappaltatrice, previo benestare dell’appaltatore. Resta inoltre inteso che le somme versate all’impresa subappaltatrice andranno a compensazione delle somme dovute all’appaltatore.
Art. 16 - Divieto di cessione del contratto
È fatto divieto di cedere il presente accordo. In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente l’accordo e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.
Art. 17 – Cessione del credito
Ai sensi dell’art. 117 del D.lgs 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che: a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia; b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
In caso di notificazione della cessione l’Agenzia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x.
000 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00), l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.
Art. 18 –Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società fornitrice
Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, la Società deve darne comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione. L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto. Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.
Art. 19 – Riservatezza
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto e dei contratti esecutivi ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Art. 20– Disposizioni antimafia e anticorruzione
La Società prende atto che l’affidamento dell’attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia di cui alla Legge delega del 13 agosto 2010, n. 136, ed al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 e ss.mm.ii. In particolare, il Fornitore garantisce che nei confronti del rappresentante legale e comunque di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. 159/2011, e s.m.i.. non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. La Società si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena
la risoluzione di diritto del presente contratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi nei confronti dei citati anche successivamente alla stipula del contratto;
b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto. La Società ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, indi, conferma, in osservanza degli obblighi previsti dalla Legge
n. 190/2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, del Piano Nazionale Anticorruzione e del conseguente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall’Agenzia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto presso l’Amministrazione.
Art. 21 –Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata legge, la Società dichiara che il conto dedicato è il seguente: NON COMPILARE _
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:
nome
NON COMPILARE
cognome
NON
COMPILARE codice fiscale __ NON COMPILARE
La Società si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. La Società si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 22 - Tutela dei dati personali
I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del contratto esecutivo saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte della Committente nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.
30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente atto.
Art. 23 –Domicilio legale
A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:
- il Fornitore: NON COMPILARE
- l’Agenzia: Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Ufficio Gare e Contenzioso – Xxx Xxxxxxxxx, 000 – 00000 Xxxx.
Resta pertanto inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma.
Art. 24 –Foro competente
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.
Art. 25 –Comunicazioni e contestazioni
Le Parti convengono che tutte le comunicazioni e le contestazioni di cui al presente Accordo saranno effettuate per iscritto presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata. A tal fine la Società
dichiara il seguente indirizzo pec: COMPILARE
NON
Art. 26 –Spese
Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali.
A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui all’ Art. 3 (durata del contratto), Art. 9 (Responsabilità civile e cauzione), Art. 13 (Penali e recesso), Art. 14 (Risoluzione del contratto), Art. 16 (Divieto di cessione del contratto), art. 17 (Cessione del credito), art. 18 (Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società fornitrice), Art. 19 (Riservatezza), Art. 20 (Disposizioni antimafia e anticorruzione), Art. 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 24 (Foro competente), Art. 25 (Comunicazioni e contestazioni), Art. 26 (Spese) del presente accordo. I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.
Questo atto, da me letto ai comparenti, i quali lo approvano, occupa
pagine di
mezzi fogli ed è stato scritto a macchina e a mano da persona di mia fiducia e da me.