Contratto di Assicurazione Abitazione Multirischi
Genertel S.p.A.
Contratto di Assicurazione Abitazione Multirischi
V4A
Il presente fascicolo informativo, contenente:
Nota Informativa e Glossario • Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
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Copertina Edizione 03/2012
NOTA INFORMATIVA
Contratto di Assicurazione Abitazione Multirischi Assicurazione Casa – V4A – Ed. 03/2012
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
• Genertel S.p.A. è una società uni personale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi.
• Sede legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - XXXXXX
• Recapito telefonico: 800.20.20.20 (numero verde) - 848.808. 808 (chiamata urbana) - 000.00.00.000
• Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
• Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
• Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
L’ammontare del patrimonio netto dell’Impresa evidenziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a Euro 99.817.368, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a Euro 23.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 47.040.100. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 1,53 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
L’Assicurazione decorre dalle ore 24 della data indicata nel contratto e termina alle ore 24 del giorno di scadenza, senza il periodo di tolleranza previsto dall’art.1901del codice civile. L’Assicurazione ha durata di cinque anni senza tacito rinnovo. Avvertenza: il contraente potrà dare disdetta mediante lettera raccomandata sino al giorno di scadenza anniversaria annuale.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
In base alle esigenze del Contraente e delle scelte effettuate, con questo contratto assicurativo è possibile tutelarsi per i danni che potrebbero occorrere all’Abitazione o cagionati a Terzi, derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione dell’Abitazione stessa, oppure riconducibili a eventi legati alla vita familiare.
Il Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare all’interno di quelle previste dalle seguenti cinque sezioni delle Condizioni di Assicurazione:
Sezione 2 “Incendio e gravi eventi”: art 2.1 “Incendio e gravi eventi” Sezione 3 “Danni da rottura impianti”: art. 3.1“Danni da rottura impianti” Sezione 4 “Contenuto e arredi”: art. 4.1“Danni al Contenuto e arredi” Sezione 5 “Furto e rapina”: art. 5.1“Furto e rapina”
Sezione 6 “Danni a Terzi”: artt. 6.1“Responsabilità civile della proprietà”, art. 6. 2 “Responsabilità civile conduzione e vita familiare”.
Per i dettagli delle garanzie previste dalle Condizioni di Assicurazione, si rinvia agli articoli precedentemente citati delle Condizioni di Assicurazione. Le garanzie incendio e gravi eventi (art. 2. 1), danni da rottura impianti (art. 3. 1) Contenuto e arredi (art. 4. 1) e furto e rapina (art. 5.1) si intendono prestate “a primo rischio assoluto”, pertanto il danno viene indennizzato fino a concorrenza del valore assicurato, senza l’applicazione della riduzione proporzionale dell’indennizzo prevista dall’Art.1907 del codice civile.
Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Le principali esclusioni sono riportate nei seguenti articoli:
art. 1.1 – “Abitazioni assicurabili”
art. 2.2 – “Esclusioni per la garanzia Incendio e gravi eventi” art. 3. 2 – “Esclusioni per la garanzia danni da rottura impianti”
art. 4. 2 – “Esclusioni per la garanzia danni al Contenuto e arredi” art. 5. 2 – “Esclusioni per la garanzia furto e rapina”
art. 6. 3 – “Esclusioni per la garanzia responsabilità civile per danni a Xxxxx”
Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi – la presenza di franchigie, scoperti e massimali.
Si rinvia pertanto ai seguenti articoli per gli aspetti di dettaglio: art. 2. 1 – “Incendio e gravi eventi”
art. 2. 5 – “Limite di Indennizzo”
art. 3. 1 – “Danni da rottura impianti” art. 3. 3 – “Limiti di Indennizzo”
art. 4. 1 – “Danni al Contenuto e arredi”
art. 4. 3 – “Determinazione dell’ammontare del danno al contenuto e agli arredi” art. 5. 1 – “Furto e rapina”
art. 5. 3 – “Determinazione dell’ammontare del danno“
art. 6. 2 – “Responsabilità civile conduzione e vita familiare” art. 6. 4 – “Liquidazione dei sinistri di responsabilità civile”.
ESEMPIO NUMERICO DI SCOPERTO:
Massimale assicurato € 15.000 Ammontare del danno stimato: € 10.000 Scoperto 30%: € 3.000
Danno indennizzabile/risarcibile: € 7.000
ESEMPIO NUMERICO DI FRANCHIGIA:
Es.1) Massimale assicurato € 15.000 Franchigia € 150
Ammontare del danno stimato: € 10.000 Danno indennizzabile/risarcibile: € 9.850 Es.2) Massimale assicurato € 15.000 Franchigia € 150
Ammontare del danno stimato: € 100 Danno indennizzabile/risarcibile: € 0
ESEMPIO NUMERICO DI MASSIMALE DANNI ALL’ABITAZIONE
Massimale assicurato Danni all’Abitazione € 100.000 Ammontare del danno € 110.000
Danno risarcibile nei limiti del massimale di Polizza Danni all’Abitazione €100.000 Parte di danno a carico dell’Assicurato € 10.000
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile. Si rinvia all’art. 8.9 delle Condizioni di Assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Avvertenza: l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione nell’art 8.10.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che l’Abitazione muti destinazione d’uso (ad es. da Abitazione civile ad esercizio commerciale).
6. Premi
Per aderire al presente contratto è necessario pagare il premio previsto:
Se il contraente non è ancora cliente di CheBanca! la prima annualità di pagamento del premio finito, comprensivo di imposte, viene effettuato con bonifico bancario sul conto corrente indicato da CheBanca!, mentre le successive annualità vengono pagate con addebito automatico sul conto corrente del cliente (in modalità RID).
Se il Contraente è già cliente di CheBanca! il pagamento del premio finito, comprensivo di imposte, viene corrisposto dal contraente a Genertel, annualmente mediante addebito automatico sul conto corrente del cliente (in modalità RID).
La contabile del bonifico bancario o l'estratto conto costituiscono quietanza di pagamento.
Avvertenza: non sono previsti sconti di premio.
7. Rivalse
L’Impresa rinuncia (salvo in caso di dolo) al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del codice civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: a condizione che il contratto non sia vincolato a Terzi, il Contraente che intende esercitare il diritto di recesso deve comunque provvedere a inviare lettera raccomandata a/r a CheBanca S.p.A. casella postale 193 – 00000 Xxxx entro 14 giorni dalla data di sua ricezione dei documenti assicurativi, dichiarando di non essere a conoscenza del verificarsi di danni nel periodo contrattuale e facendosi carico di eventuali richieste di Xxxxx. I documenti assicurativi ricevuti, qualora non siano già stati allegati alla comunicazione di esercizio di recesso, devono essere sempre restituiti con lettera raccomandata a/r a CheBanca S.p.A. casella postale 193 – 00000 Xxxx entro i 15 successivi giorni alla data di comunicazione del recesso. Genertel provvederà a rimborsare al Contraente il Premio non usufruito al netto delle imposte. Ai fini dell’esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopraindicati, faranno fede le date dei timbri postali. Si rinvia all’art. 8.9 delle Condizioni di Assicurazione.
Il contratto prevede inoltre, per il Contraente e per Genertel a facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni Sinistro, denunciato ai termini di Polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo/risarcimento, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata. Si rinvia all’art. 7.9 delle Condizioni di Assicurazione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile.
10. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: le Condizioni di Assicurazione prevedono modalità e termini per la denuncia dei sinistri e per le valutazioni dei danni. Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 7.1 – “Obblighi In caso di Sinistro” Art. 7.2 – “Modalità di denuncia”
Art. 7. 3 – “Valutazione del danno” Art. 7. 4 – “Mandato dei Periti” Art. 7. 5 – “Anticipo Indennizzi”
Art. 7. 6 – “Pagamento dell’Indennizzo” Art. 7. 9 – “Esagerazione dolosa del danno”
13. Reclami
Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto all’Impresa Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Clienti - Ufficio Quality, all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al fax 199-11.77.99 oppure all’indirizzo Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 34132, Trieste.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, X. xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’Impresa, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
14. Arbitrato
Il contratto prevede l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti. Si rinvia all’art. 7.3 “Valutazione del danno” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria.
GLOSSARIO
Abitazione: l’intera costruzione edile, e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi, infissi e opere di fondazione o interrate; affreschi e sculture non aventi valore artistico, tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes; impianti fissi: idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione; recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne; comprese pertinenze nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. Sono esclusi parchi, alberi, giardini, strade private, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere. È escluso quanto definito come Contenuto;
Assicurato: il soggetto il cui Interesse è protetto dall’Assicurazione;
Contenuto: mobili, arredo e quanto serve per uso personale, di casa o d'ufficio, compresi denaro, titoli di credito, preziosi e documenti, purché sito nel Fabbricato assicurato o nelle sue dipendenze di servizio anche staccate; sono esclusi i veicoli con targa. Non fanno parte del Contenuto eventuali beni di Terzi;
Contraente: la persona con la quale è stipulato il contratto;
Impresa: Genertel S.p.A.
Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Genertel che prova il contratto di Assicurazione;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Terzi: qualunque persona, eccetto:
- coniuge, convivente more uxorio, genitori, suoceri, figli del Contraente / Assicurato, nonché altri parenti, affini od ogni altra persona con lui convivente;
- persone che sono in rapporto di dipendenza con il Contraente / Assicurato.
Quando il Contraente non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
Premio finito
E’ il premio, comprensivo delle imposte, effettivamente dovuto dal contraente a Genertel.
* * *
MODALITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE
Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo o e-mail e di poter modificare la sua scelta successivamente. Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo. Genertel richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto. Il Contraente potrà restituirla via e-mail (dopo averla scannerizzata) all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx o per posta a Genertel – Copia Contratto - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
* * *
Genertel S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante legale
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
INFORMAZIONI UTILI
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
▪ avvisare Genertel entro 5 giorni dal sinistro o da quando se ne ha conoscenza.
▪ Inviare, nei 5 giorni successivi all’avviso del sinistro, una descrizione dettagliata del fatto.
▪ denunciare immediatamente il sinistro all’Autorità Giudiziaria, nei casi previsti nel contratto all’art. 7.1
▪ conservare le tracce e i residui del sinistro.
▪ predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti .
L’inadempimento degli obblighi elencati sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del codice civile: per tutti i dettagli leggere attentamente la sezione 7.
COME EFFETTUARE LA DENUNCIA
▪ la denuncia dovrà essere inviata a Genertel tramite:
- e-mail : xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
- fax: 000.0000000
- posta: Genertel S.p.A.– Area Sinistri – Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 34132 Trieste
- tramite i canali di CheBanca!.
▪ Servizio Assistenza Sinistri Genertel: 000.00.00.000, operante dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle
18.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 14.00.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CASA (V4A - ED. 03/2012) | |
SEZIONE 1 | – ABITAZIONI ASSICURABILI 2 |
SEZIONE 2 | – INCENDIO E GRAVI EVENTI 2 |
SEZIONE 3 | – DANNI DA ROTTURA IMPIANTI 5 |
SEZIONE 4 | – CONTENUTO E ARREDI 6 |
SEZIONE 5 | – FURTO E RAPINA 6 |
SEZIONE 6 | – DANNI A TERZI 8 |
SEZIONE 7 | – COMUNICAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI .9 |
SEZIONE 8 | – CONDIZIONI GENERALI 12 |
SEZIONE 9 | – GLOSSARIO DEI TERMINI UTILI 15 |
Un’indicazione: nelle Condizioni di Assicurazione, le parole scritte in Grassetto hanno il significato indicato a pagina 15.
SEZIONE 1 – ABITAZIONI ASSICURABILI
Art. 1.1 - Abitazioni assicurabili
Sono assicurabili solo le abitazioni:
1) che si trovano in Italia e nello Stato del Vaticano;
2) adibite ad uso abitativo, compresi eventuali locali comunicanti adibiti a studio professionale;
3) in buone condizioni di statica e manutenzione, con strutture portanti verticali, pareti esterne e tetto in materiale incombustibile. È ammessa l’esistenza di materiali combustibili anche nelle pareti esterne e nel tetto a patto che non superino il 20% della loro relativa superficie. Possono essere invece combustibili l’armatura del tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature ed i rivestimenti. Queste condizioni devono valere anche per il maggior immobile di cui l’abitazione faccia eventualmente parte;
4) che si trovano in immobili adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni e/o uffici.
SEZIONE 2 - INCENDIO E GRAVI EVENTI
COSA È ASSICURATO E PER QUALI EVENTI
Art. 2.1 - Incendio e gravi eventi
Genertel si obbliga ad indennizzare i danni materiali all’abitazione assicurata, direttamente causati dai seguenti eventi:
1) incendio, compresi i guasti arrecati per ordine delle Autorità o causati dal contraente o dall’assicurato o da terzi per impedire o arrestare l’incendio;
2) esplosione, implosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi;
3) fulmine;
4) caduta di aeromobili loro parti o cose da essi trasportate, satelliti e meteoriti;
5) onda sonica provocata dal passaggio di aeromobili;
6) urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via che non siano di proprietà del contraente o dell’assicurato o al suo servizio;
7) sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio dell’abitazione, purché detti impianti siano collegati mediante condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi a seguito di incendio, fulmine, esplosione, implosione o scoppio che abbia colpito le cose assicurate o enti posti fino a 20 metri da esse;
8) eventi atmosferici: azione diretta e immediata di grandine, vento e cose da esso trascinate, purché tali eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze. Sono compresi i danni da bagnatura verificatisi all’interno dell’abitazione purché causati direttamente da grandine e vento attraverso brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti;
9) atti vandalici ed eventi sociopolitici causati da persone che prendono parte a scioperi, sommosse, tumulti popolari, o che compiano individualmente o in associazione atti di terrorismo o sabotaggio, esclusi i danni da imbrattamento di tutte le parti esterne dell’abitazione così come indicato nell’Art. 2.2 punto o);
10) sovraccarico di neve sul tetto che provochi il crollo totale o parziale del tetto o delle pareti dell’abitazione assicurata con un limite massimo di indennizzo di Euro 10.000,00.
Genertel rimborserà inoltre:
11) la caduta di ascensori o montacarichi causati da rottura congegni;
12) le spese per rifare i documenti distrutti a causa di un incendio, un’esplosione o uno scoppio;
13) la rottura di lastre di vetro stabilmente installate con un limite di indennizzo di Euro 500,00 per lastra;
14) le spese di alloggio, per il tempo strettamente necessario al ripristino dei locali danneggiati, occupati dall’assicurato, e resi inabitabili a seguito di un sinistro sopraelencato (Euro 100,00 al giorno e per un massimo di 30 giorni);
15) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla discarica più vicina, o a quella imposta dall’Autorità, i residui del sinistro indennizzabile (fino al 10% della somma assicurata per l’abitazione e comunque con un massimo di Euro 10.000,00).
In deroga all’Art.1900 del codice civile Genertel risponde anche dei danni conseguenti a uno degli eventi indennizzabili causati da colpa grave del contraente o dell’assicurato. Salvo i casi di dolo, Genertel rinuncia al diritto di surroga derivante dall’Art.1916 del codice civile verso parenti e affini dell’assicurato, ospiti e collaboratori domestici.
Se l’assicurato non è proprietario dell’abitazione assicurata, Genertel, nei casi di responsabilità dell’assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, risponde, fino alla concorrenza della somma assicurata, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio o altro evento garantito dal presente Art. 2.1, anche se causati con colpa grave dell’assicurato medesimo, ai locali da questi tenuti in locazione.
COSA NON È ASSICURATO
Art. 2.2 – Esclusioni per la garanzia incendio e gravi eventi
Sono esclusi i danni all’abitazione assicurata:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) causati da mancata o insufficiente manutenzione;
c) da sovraccarico di neve verificatisi in fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero le norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo. Restano sempre esclusi i danni che si verificassero all’interno dell’abitazione conseguenti al crollo totale o parziale del tetto o delle pareti dell’abitazione;
d) da guasti e/o rotture e danneggiamenti in genere causati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati;
e) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
f) da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
g) causati da movimenti tellurici, maremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti, inondazione, alluvione, penetrazione di acqua marina, mareggiate, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questi provocati;
h) da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
i) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali o artificiali;
j) da formazione di xxxxxxxx, accumulo esterno di acqua, insufficiente deflusso di acqua piovana;
k) causati con dolo del contraente o dell’assicurato o dei suoi familiari conviventi ovvero dai legali rappresentanti, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
l) da dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
m) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.
Sono esclusi anche i danni subiti:
n) alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un’implosione se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
o) da imbrattamento di tutte le parti esterne dell’abitazione come pareti, tetto, cancelli, recinzioni, portali, pavimentazione esterna e serramenti esterni;
p) da esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione dell’abitazione assicurata, esclusivamente quando l’assicurato ne sia il committente;
q) subiti da beni, prodotti o alimenti in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
r) indiretti che non riguardino le cose assicurate;
s) da furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
t) da responsabilità civile nei confronti di xxxxx;
u) da rottura o rigurgito dei sistemi di scarico delle acque;
v) da fenomeni elettrici, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
w) verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, subiti da:
1) recinti, cancelli, cavi aerei, ciminiere e camini, pannelli solari e relativi impianti, insegne o antenne, coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze e consimili installazioni esterne;
2) cose all’aperto, a eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
3) abitazioni o tettoie aperte da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, capanni o enti all’aperto in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
4) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
5) lastre in fibrocemento o altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.
QUALE SARÀ IL RIMBORSO IN CASO DI SINISTRO
Art. 2.3 –Valore dell’abitazione assicurata
Per determinare il valore dell’abitazione assicurata al momento del sinistro, si stima il suo “valore a nuovo”, intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutta l’abitazione assicurata secondo il preesistente tipo e genere, escludendo il valore dell’area.
Art. 2.4 –Determinazione dell’ammontare del danno
L’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per riparare le parti soltanto danneggiate e per ricostruire a nuovo le parti distrutte sempre secondo il preesistente tipo e genere, deducendo il valore dei recuperi, parti non danneggiate dal sinistro, ed escludendo il valore dell’area.
Il diritto al pagamento dell’indennizzo a “valore a nuovo” è vincolato all’effettiva riparazione o ricostruzione dell’abitazione assicurata. Se ciò non avviene Genertel limita l’indennizzo al valore di ricostruzione al momento del sinistro ridotto in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante. La riparazione o ricostruzione deve avvenire al più tardi entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro, salvo che si dimostri la forza maggiore.
Le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro indennizzabile devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra e saranno indennizzate fino alla concorrenza del massimale indicato all’Art.
2.1 punto 15).
Art. 2.5 – Limite di indennizzo
Operano inoltre i seguenti sottolimiti:
▪ Euro 1.000,00 per caduta accidentale di specchi e lampadari appesi o fissati a soffitti o a muri;
▪ Euro 500,00 a lastra per rottura di lastre di vetro stabilmente installate: nessun indennizzo è previsto per le scheggiature e le rigature.
▪ Ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione di un importo fisso e assoluto di Euro 100,00 per evento che resta a carico dell’assicurato (franchigia).
SEZIONE 3 – DANNI DA ROTTURA IMPIANTI COSA È ASSICURATO E PER QUALI EVENTI
Art. 3. 1 – Danni da rottura impianti
Genertel si obbliga ad indennizzare i danni materiali all’abitazione direttamente causati dai seguenti eventi:
1) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento al servizio dell’abitazione, considerati immobili per natura o destinazione (limite di indennizzo di Euro 15.000 per evento), comprese le eventuali spese per ricerca e riparazione dei guasti che hanno causato la rottura accidentale indennizzabile in base a quanto previsto dalla polizza, (limite di indennizzo per quest’ultime di Euro 1.000,00 per evento);
2) azioni di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocate (limite di indennizzo di Euro 2.500,00 per anno assicurativo);
3) traboccamento degli impianti, idrici e igienici esclusi quelli di raccolta e di deflusso dell’acqua piovana, per occlusione delle relative condutture, facenti parte dell’abitazione indicata in polizza (limite di indennizzo per quest’ultime di Euro 15.000,00 per evento).
COSA NON È ASSICURATO
Art. 3. 2 – Esclusioni per la garanzia “Danni da rottura impianti”
Sono esclusi i danni:
a. causati da mancata o insufficiente manutenzione;
b. da guasti e/o rotture e danneggiamenti in genere causati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati;
c. movimenti tellurici, maremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti, inondazione, alluvione, penetrazione di acqua marina, mareggiate, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questi provocati;
d. trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni;
e. causati da gelo, umidità, stillicidio;
f. da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
g. da esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione dell’abitazione assicurata, esclusivamente quando l’assicurato ne sia il committente;
h. subiti dagli alimenti in refrigerazione conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi per cui è prestata l’assicurazione;
i. alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un’implosione se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
j. i danni da fenomeno elettrico causati da usura o manomissione o difetti di materiale degli apparecchi;
k. sono inoltre esclusi tutti i danni indiretti, ad eccezione delle spese esplicitamente previste all’Art. 2.1;
QUALE SARÀ IL RIMBORSO IN CASO DI SINISTRO
Art. 3. 3 – Limiti di indennizzo
Operano i seguenti limiti di indennizzo:
▪ Euro 15.000,00 per evento, per i danni da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento al servizio dell’abitazione;
▪ Euro 1.000,00 per evento per le spese di demolizione, ricerca e riparazione, strettamente necessarie e connesse alle rotture delle tubature di impianti che hanno causato la fuoriuscita dell’acqua condotta;
▪ Euro 2.500,00 per anno assicurativo, per danni derivanti da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici;
▪ Euro 15.000,00 per evento, per i danni da traboccamento degli impianti, idrici e igienici.
▪ Ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione di un importo fisso e assoluto di Euro 150,00 per evento che resta a carico dell’assicurato (franchigia).
SEZIONE 4 - CONTENUTO E ARREDI COSA È ASSICURATO E PER QUALI EVENTI
Art. 4. 1 - Danni al contenuto e agli arredi
La garanzia opera per i danni diretti e materiali al contenuto dell’abitazione assicurata causati:
a) dagli eventi elencati nell’Art. 2.1, tranne i punti 14) e 15) con i relativi limiti di indennizzo;
b) dagli eventi elencati nell’Art. 3.1 con i relativi limiti di Indennizzo indicati nell’Art. 3.3;
c) dalla caduta accidentale di specchi e lampadari appesi o fissati a soffitti o a muri fino a un massimo di Euro 1.000,00 per anno assicurativo.
È garantito, inoltre, il rimborso delle spese di rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto rese necessarie per il ripristino dei locali danneggiati a seguito di un sinistro indennizzabile (fino a un massimo del 10% della somma assicurata per il contenuto).
In deroga all’Art.1900 del codice civile Genertel risponde anche dei danni conseguenti a uno degli eventi elencati nel presente articolo punti a), b) e c) causati da colpa grave del contraente o dell’assicurato. Salvo i casi di dolo, Genertel rinuncia al diritto di surroga derivante dall’Art.1916 del codice civile verso parenti e affini dell’assicurato, ospiti e collaboratori domestici.
COSA NON È ASSICURATO
Art. 4. 2 – Esclusioni per la garanzia “Danni al contenuto e agli arredi”
Vengono applicate tutte le esclusioni elencate all’Art. 2.2. e all’Art. 3.2.
QUALE SARÀ IL RIMBORSO IN CASO DI SINISTRO
Art. 4. 3 - Determinazione dell’ammontare del danno al contenuto e agli arredi
In caso di sinistro l’ammontare del danno è determinato sulla base del valore di rimpiazzo dei beni assicurati con altri equivalenti. Per i beni riparabili viene considerato il costo di riparazione se inferiore a quello di rimpiazzo. Per i beni fuori uso o non più utilizzabili al momento del sinistro, viene considerato il valore corrente.
Ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione di un importo fisso e assoluto di Euro 100,00 per evento che resta a carico dell’assicurato (franchigia).
SEZIONE 5 - FURTO E RAPINA COSA È ASSICURATO E PER QUALI EVENTI
Art. 5. 1 – Furto e rapina
Genertel indennizza i danni diretti e materiali causati da:
a) furto commesso con introduzione nell’abitazione, violando i mezzi di protezione e chiusura (con rottura, scasso, sfondamento, uso fraudolento di chiavi smarrite o sottratte all’assicurato), oppure anche passando attraverso finestre o porte-finestre aperte mentre nell’abitazione si trovavano persone.
Questi sono i limiti dell’indennizzo:
i. per gioielli, preziosi, argenteria, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche, carte valori, titoli di credito, documenti, registri, schede, dischi e nastri per elaboratori elettronici: 50% della somma assicurata con un massimo di Euro 5.000,00;
ii. per ogni singolo oggetto non conservato in cassaforte relativamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte, esclusi i preziosi: 50% della somma assicurata con un massimo di Euro 5.000,00;
iii. per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi, cicli, dotazioni comuni, solo se collocati nelle dipendenze o nelle aree private adiacenti all’abitazione: 10% della somma assicurata con un massimo di Euro 500,00 complessivi;
iv. per denaro: 10% della somma assicurata con un massimo di Euro 1.000,00.
I limiti di cui al punto ii) e iii) non si applicano ai beni conservati in armadi forti o casseforti con pareti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con movimento di chiusura che comanda catenacci multipli, con serratura di sicurezza a chiave o a combinazione numerica, murati o pesanti almeno 100 kg. Affinché le cose assicurate possano essere considerate rinchiuse in armadi forti e casseforti, è inoltre necessario che l’autore del furto abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura, scasso e uso fraudolento di chiavi autentiche.
b) rapina od estorsione avvenuta nell’abitazione assicurata, anche quando le vittime siano prelevate dall’esterno e costrette a recarsi nei locali stessi;
c) i danneggiamenti all’abitazione o al contenuto, avvenuti in occasione di furto, rapina od estorsione come sopra descritti, o anche solo tentati fino al 20% della somma assicurata. Non sono in nessun caso indennizzabili danni all’abitazione o contenuto provocati da incendio, esplosione o scoppio;
d) spese documentate per la duplicazione di documenti personali sottratti all’assicurato e/o alle persone con lui conviventi in conseguenza di un evento coperto dalle garanzie del presente articolo;
e) rapina o scippo al di fuori dell’abitazione commesse sull’assicurato o altro familiare convivente, purché di età superiore a 14 anni fino ad massimo di Euro 500,00.
Se l’abitazione costituisce dimora non abituale dell’assicurato, l’indennizzo verrà effettuato con uno scoperto del 30%.
Il furto dei beni elencati ai punti i) e ii) del presente articolo è indennizzabile solo:
f) in caso di abitazione adibita a dimora abituale, se questa non è di notte disabitata da più di 15 giorni;
g) in caso di abitazione non adibita a dimora abituale se questa non è disabitata da più di 24 ore.
COSA NON È ASSICURATO
Art. 5. 2 – Esclusioni per la garanzia furto e rapina
Sono esclusi i danni:
▪ verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse,occupazione militare, invasione, atti di terrorismo e sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
▪ conseguenza di confische e requisizioni, o per smarrimento/sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio, esplosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
▪ determinati o agevolati da dolo o colpa grave del contraente o dell’assicurato, delle persone coabitanti con lo stesso, delle persone che occupano i locali contenenti i beni assicurati o con questi comunicanti, o delle persone incaricate della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che le contengono;
▪ all’abitazione e al contenuto, avvenuti in occasione di furto provocati da incendio, esplosione o scoppio.
QUALE SARÀ IL RIMBORSO IN CASO DI SINISTRO
Art. 5. 3 - Determinazione dell’ammontare del danno
In caso di sinistro l’ammontare del danno è determinato sulla base del valore corrente dei beni assicurati, fermi i limiti d’indennizzo per sinistro previsti. Per i titoli di credito per i quali è ammessa una procedura di
ammortamento, l’assicurazione è prestata esclusivamente per le spese sostenute dall’assicurato per la procedura stessa.
L’assicurato ha l’obbligo, non appena abbia notizia del recupero totale o parziale dei beni sottratti, di informare subito Xxxxxxxx. Se il danno è già stato pagato, l’assicurato ha la facoltà di riprendere quanto recuperato restituendo a Genertel l’indennizzo ricevuto. Se l’assicurato non esercita questa facoltà, Genertel subentra nella proprietà dei beni.
Se l’abitazione assicurata è stata dichiarata abitazione protetta, ma al momento del sinistro non sussistono le condizioni previste dalla definizione, Genertel risarcirà il 70% dell’ammontare del danno indennizzabile.
Ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione di un importo fisso e assoluto di Euro 100,00 per evento che resta a carico dell’assicurato (franchigia).
SEZIONE 6 - DANNI A TERZI COSA È ASSICURATO E PER QUALI EVENTI
Art. 6. 1 - Responsabilità civile della proprietà
Genertel terrà indenne l’assicurato, e i familiari con lui conviventi, per la somma che dovrà risarcire (per capitale, interessi e spese), in quanto civilmente responsabile, ai sensi di Legge, di danni involontariamente cagionati a terzi (per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose), in conseguenza di un fatto accidentale che deriva dalla proprietà dell’abitazione assicurata.
È inoltre compresa la responsabilità civile per danni causati da:
▪ caduta di alberi del giardino di pertinenza dell’abitazione indicata nella polizza (la cosiddetta “rc alberi”);
▪ responsabilità civile del contraente (qualora sia proprietario dell’abitazione e lo dia in locazione o comodato) nei confronti del locatario (la cosiddetta “rc del locatore”);
▪ incendio, esplosione, o scoppio dell’abitazione assicurata e fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio dell’abitazione (la cosiddetta “ricorso terzi”) .
La garanzia vale, inoltre, per la responsabilità civile che derivi da fatto doloso di persone delle quali l’assicurato debba rispondere.
Art. 6. 2 - Responsabilità civile conduzione e vita familiare
Genertel terrà indenne l’assicurato, e i familiari con lui conviventi, per la somma che dovrà risarcire (per capitale, interessi e spese), in quanto civilmente responsabile, ai sensi di Legge, di danni involontariamente cagionati a terzi (per decesso, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose), in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata, relativo:
▪ all’abitazione indicata nella polizza;
▪ all’abitazione presa in locazione dall’assicurato per un periodo di vacanza non superiore a due mesi (la cosiddetta “rc della vacanza”);
▪ a tutte le attività non professionali come ad esempio
a. attività domestiche, sportive e del tempo libero (la cosiddetta "rc del capofamiglia");
b. circolazione in bicicletta (la cosiddetta “rc del ciclista”);
c. pratica dello sci e dello snowboard (la cosiddetta “rc dello sciatore”);
d. pratica dello skateboard o dei pattini (la cosiddetta “rc del pattinatore”);
e. navigazione da diporto su internet (la cosiddetta “rc del navigatore”) fino a Euro 10.000,00;
▪ alla proprietà di animali domestici;
▪ alla responsabilità civile dovuta a reato colposo perseguibile d’ufficio e giudizialmente accertato dell’assicurato verso gli addetti anche occasionalmente ai servizi domestici per gli infortuni da questi sofferti in occasione di lavoro o servizio (escluse le malattie professionali). Per gli addetti ai servizi domestici soggetti ad assicurazione obbligatoria presso l’Inail, la garanzia vale anche per le somme che l’assicurato sia tenuto a pagare a seguito dell'eventuale azione di regresso da parte dell’Inail.
La garanzia vale, inoltre, per la responsabilità civile che derivi da fatto doloso di persone delle quali l’assicurato debba rispondere.
COSA NON È ASSICURATO
Art. 6. 3 – Esclusioni per la garanzia responsabilità civile per danni a terzi
La garanzia non comprende:
▪ la responsabilità per cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia per qualunque motivo;
▪ la responsabilità del conduttore dell’abitazione nei confronti del proprietario.
Sono inoltre esclusi i danni derivanti da:
▪ esercizio nell’abitazione di attività commerciali, industriali, professionali o comunque retribuite;
▪ furto;
▪ inquinamento di acqua, aria o suolo;
▪ detenzione o impiego di sostanze radioattive;
▪ esercizio della caccia;
▪ proprietà e/o uso di cani e animali da sella;
▪ abbattimento o potatura di alberi del giardino di pertinenza dell’abitazione assicurata;
▪ impiego di velivoli, natanti o veicoli per cui è obbligatoria l’assicurazione;
▪ danni da incendio, esplosione e scoppio per gli eventi legati alla vita familiare;
▪ gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione;
▪ esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione dell’abitazione assicurata, esclusivamente quando l’assicurato ne sia il committente;
▪ partecipazione a manifestazioni sportive agonistiche riconosciute dal CONI, limitatamente a chi supera i 20 anni di età, e comunque a manifestazioni sportive retribuite;
▪ detenzione e uso di esplosivi, armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili.
QUALE SARÀ IL RIMBORSO IN CASO DI SINISTRO
Art. 6. 4 - Liquidazione dei sinistri di responsabilità civile
In caso di sinistro Genertel liquida al danneggiato quanto a lui dovuto dall’assicurato civilmente responsabile.
In caso di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno, Genertel si riserva la facoltà di gestire la lite fino a quando ne ha interesse, designando - ove occorra - legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati. Genertel non riconosce le spese incontrate dall’assicurato e per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Nel caso di danni indiretti la copertura viene prestata fino ad un massimo del 10% della somma assicurata per la responsabilità civile verso terzi.
Ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione di un importo fisso e assoluto di Euro 100,00 per evento che resta a carico dell’assicurato (franchigia).
SEZIONE 7 – COMUNICAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 7.1 – Obblighi in caso di sinistro
Il contraente o l’assicurato, in caso di sinistro deve:
a) fare quanto è in suo potere per evitare o limitare il danno, seguendo le istruzioni di Genertel (le relative spese sono a carico di Genertel come previsto dall’art. 1914 del codice civile);
b) avvisare Genertel entro 5 (cinque) giorni dal sinistro o da quando ne sia venuto a conoscenza, in deroga all’Art. 1913 del codice civile, indicando le circostanze dell’evento, le cause presunte del sinistro, l’entità
approssimativa del danno;
c) inviare nei 5 (cinque) giorni successivi all’avviso del sinistro una descrizione dettagliata del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, delle persone e dei beni coinvolti, di eventuali testimoni e di ogni altro dato rilevante;
d) denunciare immediatamente il sinistro all’Autorità Giudiziaria, se è causato da incendio, esplosione, scoppio e da ogni evento doloso o presunto tale. Deve inoltre inviare una copia di tale denuncia a Xxxxxxxx;
e) conservare le tracce e i residui del sinistro, mantenere lo stato delle cose al momento del sinistro fino all’ispezione da parte di un incaricato di Genertel senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità delle cose distrutte o danneggiate al momento del sinistro, mettendo comunque a disposizione registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto da Genertel o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
g) prima dell’inizio delle riparazioni, fornire dimostrazione del valore dell’abitazione e delle spese sostenute per limitare il danno.
L’inadempimento degli obblighi elencati ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del codice civile.
Genertel non è obbligata ad alcun indennizzo ove si accerti che per giustificare l’ammontare dei danni stessi si è ricorso a documentazione non veritiera o ai mezzi fraudolenti, oppure sono state manomesse o alterate dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal sinistro.
Avvenuto il sinistro l’assicurazione resta sospesa per l’abitazione danneggiata fino alla ricostruzione definitiva.
Tuttavia l’assicurazione rimane comunque valida per tutti i rischi coperti dall’assicurazione stessa ad esclusione di quelli interessati dal sinistro.
Genertel si avvarrà, per la quantificazione dell’entità del danno, della propria rete di periti fiduciari.
Art. 7. 2 – Modalità di denuncia
La denuncia dovrà pervenire tramite e-mail (xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx) o fax (000.0000000) o posta (Genertel S.p.A.– Area Sinistri – Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 34132 Trieste) oppure attraverso i canali di CheBanca!.
L’attività di gestione dei sinistri è svolta dall’area liquidativa di Genertel S.p.A. (numero telefonico dedicato 000.00.00.000 del Servizio Assistenza Sinistri di Genertel, operante dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 14.00).
Art. 7. 3 - Valutazione del danno
La valutazione dell’ammontare del danno è concordata direttamente da Xxxxxxxx, o da un perito da questa incaricato, con il contraente o persona da questa designata.
In caso di controversia, le parti di comune accordo, possono nominare per iscritto due periti, uno per parte, con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Resta sin d’ora inteso che la città sede di svolgimento dell’arbitrato sarà il luogo dove è avvenuto il sinistro. Art. 7. 4 - Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il contraente o l’assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente Art. 7.1;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui al precedente Art. 2.3 – Art. 2.4 – Art 4.3 – Art 5.3;
d) procedere alla stima del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente Art. 7.4, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del sinistro. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 7. 5 – Anticipo indennizzi
L’assicurato, ha il diritto di ottenere da Genertel, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle ispezioni peritali e ad altre risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che sia prevedibile un indennizzo complessivo pari ad un importo di almeno Euro 20.000,00.
L’obbligazione di Genertel a versare l’acconto, verrà in essere trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Genertel ha comunque il diritto di richiedere la restituzione dell’anticipo in ogni caso di successiva accertata non indennizzabilità.
Art. 7. 6 – Pagamento dell’indennizzo
Genertel provvede al pagamento dell’indennizzo dovuto (al netto di un eventuale anticipo di indennizzo) entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui viene verificato l’avvenuto pagamento del premio o l’autorizzazione all’addebito in modalità RID ed il successivo prelievo, verificata l’operatività della garanzia, effettuate le ispezioni peritali, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, viene raggiunto un accordo con l’assicurato in merito alla liquidazione dell’indennizzo.
In caso do coassicurazione ai sensi dell’art. 1910 cc l’accordo è da intendersi raggiunto quando intercorre tra tutte le parti/assicurazioni interessate dal medesimo rischio.
Il pagamento dell’indennizzo verrà eseguito da Xxxxxxxx nei confronti dell’assicurato.
Art. 7. 7 – Valuta di pagamento degli indennizzi
Ogni indennizzo liquidabile in virtù delle garanzie della polizza viene corrisposto in Italia in Euro. Per eventuali conversioni di altre valute si applica il cambio del giorno di liquidazione del sinistro.
Art. 7. 8 – Recesso in caso di sinistro
Le parti possono recedere dall’assicurazione relativa alla singola abitazione colpita dal sinistro entro il sessantesimo (60°) giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell’indennizzo conseguenti all’avviso di sinistro. Il recesso deve essere comunicato all’altra parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In caso di recesso Genertel restituirà la parte di premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto.
Art. 7. 9 – Esagerazione dolosa del danno
L’esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all’indennizzo.
SEZIONE 8 - CONDIZIONI GENERALI
Art. 8. 1 – Decorrenza e durata dell’Assicurazione
Per ciascuna abitazione, l’assicurazione decorre dalle ore 24 della data di decorrenza indicata nella polizza, e termina alle ore 24 del giorno di scadenza, senza il periodo di tolleranza previsto dall’Art.1901 del codice civile. Il presente contratto ha durata di cinque anni senza tacito rinnovo.
L’efficacia dell’assicurazione è subordinata sia al ricevimento dei documenti indicati nelle istruzioni per l’attivazione del contratto, fornite da CheBanca! al contraente sia al pagamento del premio o all’autorizzazione all’addebito in modalità RID ed al successivo prelievo.
Il contratto decorrerà dalle ore 24 del giorno di validazione dei documenti necessari all’attivazione della polizza. Al ricevimento della documentazione completa CheBanca! avvisa il contraente che la sua assicurazione è attiva.
Art. 8. 2 - Pagamento dei premi
Per aderire al presente contratto è necessario pagare il premio previsto.
Se il contraente non è ancora cliente di CheBanca! la prima annualità di pagamento del premio finito, comprensivo di imposte, viene effettuato con bonifico bancario sul conto corrente indicato da CheBanca!, mentre le successive annualità vengono pagate con addebito automatico sul conto corrente del cliente (in modalità RID).
Se il Contraente è già cliente di CheBanca! il pagamento del premio finito, comprensivo di imposte, viene corrisposto dal contraente a Genertel, annualmente mediante addebito automatico sul conto corrente del cliente (in modalità RID).
La contabile del bonifico bancario o l'estratto conto costituiscono quietanza di pagamento.
Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del codice civile.
Art. 8. 3 – Pagamento nuova annualità e termini di disdetta
Genertel invierà al contraente l’avviso di pagamento per la rata di premio relativa alla nuova annualità. Il contraente potrà dare disdetta mediante lettera raccomandata da inviare a Che Banca! S.p.A. casella postale 193 – 00000 Xxxx, sino al giorno di scadenza anniversaria annuale.
Genertel potrà dare disdetta mediante lettera raccomandata inviata al contraente con un preavviso di 30 giorni dalla scadenza anniversaria annuale.
Se il contraente a una delle scadenze convenute non paga quanto dovuto, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza stessa come previsto dall’Art.1901 del codice civile e il mancato pagamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza, verrà considerato come formale disdetta del contratto.
Art. 8. 4 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.
Art. 8. 5 - Limiti di assicurabilità
Le garanzie vengono prestate fino a concorrenza delle somme assicurate specificate nel contratto. Non sono operanti garanzie per le quali non è specificata una somma assicurata.
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del codice civile, per nessun titolo Genertel potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 8. 6 - Estensione territoriale
Le garanzie del presente contratto sono operanti per sinistri avvenuti in Europa e nei paesi bagnati dal Mediterraneo.
Art. 8. 7 - Primo rischio assoluto
L’assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del codice civile.
Art. 8. 8 - Diritto dell’assicurato al ripensamento
Il contraente che intende esercitare il diritto di recesso deve comunque provvedere a inviare lettera raccomandata a/r a CheBanca! S.p.A. casella postale 193 – 00000 Xxxx entro 14 giorni dalla data di sua ricezione dei documenti assicurativi, dichiarando di non essere a conoscenza del verificarsi di danni nel periodo contrattuale e facendosi carico di eventuali richieste di terzi. I documenti assicurativi ricevuti, qualora non siano già stati allegati alla comunicazione di esercizio di recesso, devono essere sempre restituiti con lettera raccomandata a/r a CheBanca! S.p.A. casella postale 193 – 00000 Xxxx entro i 15 successivi giorni alla data di comunicazione del recesso. Genertel provvederà a rimborsare al contraente il premio non usufruito al netto delle imposte. Ai fini dell’esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopraindicati, farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.
Art. 8. 9 - Dichiarazioni inesatte e reticenti
Le dichiarazioni, inesatte o le reticenze del contraente o dell’assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione dei rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile, a meno che non siano state commesse in buona fede.
Art. 8. 10 – Aggravamento o diminuzione del rischio
Il contraente o l’assicurato deve dare immediata comunicazione scritta a Genertel di ogni aggravamento o diminuzione del rischio oggetto dell’assicurazione tale per cui, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della sottoscrizione, Genertel non avrebbe acconsentito all’assicurazione o lo avrebbe fatto a diverse condizioni di premio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati da Genertel possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 1898 del codice civile.
Art. 8. 11 - Altre assicurazioni
Il contraente o l’assicurato può anche non informare Genertel dell’esistenza e della successiva stipula di altre assicurazioni per la stessa abitazione e per lo stesso rischio.
L’esistenza di altre assicurazioni deve invece essere comunicata dal contraente o dall’assicurato in caso di sinistro, dandone avviso, ai sensi dell’Art. 1913 del codice civile, a tutti gli assicuratori e indicando a ciascuno, il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del codice civile.
Art. 8. 12 - Rinuncia alla rivalsa
Salvo in caso di dolo, Genertel rinuncia al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del codice civile verso le persone di cui l’assicurato deve rispondere per legge, purché il contraente o l’assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Art. 8. 13 - Colpa grave dall’assicurato
Genertel indennizza i danni materiali alle cose assicurate, direttamente causati da un evento indennizzabile in base all’assicurazione, anche se avvenuti con colpa grave del contraente o dell’assicurato ovvero delle persone delle quali l’assicurato stesso deve rispondere per legge.
Art. 8. 14 - Ispezione delle cose assicurate
Genertel ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le indicazioni e informazioni occorrenti.
Art. 8. 15 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.
Art. 8. 16 - Rinvio alle norme di legge e foro competente
Valgono le norme di legge per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Il foro competente è quello del luogo di residenza del contraente o dell’assicurato.
Art. 8. 17 - Legislazione applicabile
La legislazione applicabile alla presente polizza è quella italiana.
Art. 8. 18 - Prova
Chi richiede l’indennizzo ha l’onere di provare l’esistenza di tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto in base all’assicurazione.
Art. 8. 19 - Prescrizione dei diritti
I diritti derivanti dalla presente polizza si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato l’evento ai sensi dell’Art. 2952 del codice civile).
Art. 8. 20 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni da parte del contraente o dell’assicurato, con riferimento alla presente polizza, dovranno essere effettuate per iscritto.
Eventuali comunicazioni da parte di Genertel al contraente o all’assicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto del contraente o dell’assicurato stesso.
Art. 8. 21 - Informazioni relative a Xxxxxxxx
L’impresa assicuratrice è Genertel S.p.A, con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
Art. 8. 22 – Reclami
Eventuali Reclami sul contratto o sui sinistri vanno inoltrati per iscritto a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Clienti - Ufficio Quality, all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al fax 199.11.77.99 oppure per posta in Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 34132, Trieste.
Qualora non ci si ritenga soddisfatti dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, ci si potrà rivolgere all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, X. xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Art. 8. 23 – Trattamento dei dati personali - Informativa ai sensi dell’Art. 13 del d. lgs. 196/2003
Xxxxxxxx tratterà i suoi dati personali con le modalità e procedure, effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici, strettamente necessarie per fornirle i servizi assicurativi da lei richiesti, nonché le comunicazioni e le informazioni a quest’ultimi connesse.
Inoltre, solo con il suo consenso, tali dati saranno trattati per finalità di promozione commerciale e di ricerche di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o per farle conoscere nuovi servizi e prodotti di Genertel o di Società del Gruppo Generali.
Senza i suoi dati, indicati come obbligatori, non potremo fornirle i servizi richiesti.
I suoi dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti suddetti. Per taluni servizi utilizziamo Società del Gruppo ed altre Società di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi di trattamenti*.
I suoi dati non sono soggetti a diffusione.
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (ai sensi dell’Art. 7 D. Lgs. 196/2003).
Titolare del trattamento è Genertel che si avvale di Responsabili, tra i quali il servizio Quality, Responsabile designato al riscontro all’interessato in caso questi eserciti i diritti di cui all’Art. 7.
Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al seguente indirizzo: Servizio Quality, Genertel S.p.A., xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx (fax: 199.11.77.99; email: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx).
Il sito xxx.xxxxxxxx.xx. contiene ulteriori notizie sulle politiche della privacy di Xxxxxxxx, tra cui l’elenco aggiornato dei Responsabili.
* Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa”: banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio; il tutto all’interno dell’Unione Europea e all’estero. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti degli assicurati, nonché altri organismi istituzionali, nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria.
SEZIONE 9 – GLOSSARIO DEI TERMINI UTILI
Ai seguenti termini, il contraente e Genertel attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:
Abitazione
L’intera costruzione edile, e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi, infissi e opere di fondazione o interrate; affreschi e sculture non aventi valore artistico, tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes; impianti fissi: idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione; recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne; comprese pertinenze nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. Sono esclusi parchi, alberi, giardini, strade private, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere. È escluso quanto definito come contenuto.
Abitazione protetta
Abitazione con un sistema di allarme antifurto automatico regolarmente installato, funzionante ed inserito, oppure appartamento non a piano terra e non all’ultimo piano, dotato di robuste porte per gli accessi con serratura azionante almeno tre punti mobili di chiusura (catenacci).
Animali domestici
Gatti, pesci, piccoli roditori, uccelli (no predatori), tartarughe.
Appartamento
Abitazione con accesso solo dai vani interni di un immobile occupato da più famiglie e con accesso comune dall'esterno.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Contenuto
Mobili, arredo e quanto serve per uso personale, di casa o d'ufficio, compresi denaro, titoli di credito, preziosi e documenti, purché sito nel fabbricato assicurato o nelle sue dipendenze di servizio anche staccate; sono esclusi i veicoli con targa. Non fanno parte del contenuto eventuali beni di terzi.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Contratto di Assicurazione
È il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio si obbliga all’indennizzo nei confronti dell’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro.
Dimora abituale
L’abitazione dove l’assicurato e i suoi familiari conviventi risiedono per la maggior parte dell’anno.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Familiare convivente
Ogni persona presente nello stato di famiglia del contraente alla data del sinistro.
Genertel
La Società di Assicurazione denominata: Genertel S.p.A. - tel. 000 0000000 - fax 000 000000 - xxxx@xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx - Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
Immobile
Fabbricato, iscritto nel catasto edilizio urbano, cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita.
Implosione
Cedimento di apparecchiature, serbatoi o contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo
La somma dovuta da Genertel in caso di sinistro.
Materiale Incombustibile
Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Onda Sonica
Fenomeno costituito dalla generazione di onde di pressione acustica provocate da aeromobili in moto a velocità sonica o supersonica e che possono provocare vibrazioni dannose.
Parti
Genertel e il contraente.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta a Genertel in relazione all’assicurazione.
Premio finito
E’ il premio, comprensivo delle imposte, effettivamente dovuto dal contraente a Genertel.
Rimborso
Indennizzo.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati Scoppio.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Terzi
Qualunque persona, eccetto:
a) coniuge, convivente more uxorio, genitori, suoceri, figli del contraente / assicurato, nonché altri parenti, affini od ogni altra persona con lui convivente;
b) persone che sono in rapporto di dipendenza con il contraente / assicurato.
Quando il contraente non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).
Tetto
L’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere l’abitazione dagli agenti atmosferici.
Valore a Nuovo
La spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutta l’abitazione assicurata secondo il preesistente tipo e genere, escludendo il valore dell’area.
RIFERIMENTI UTILI
PER DENUNCIARE UN SINISTRO
email fax posta
tramite i canali di CheBanca!
xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx 041 - 33.62.086
Genertel S.p.A.- Area Sinistri - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
PER RICHIEDERE INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO
email xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
PER EFFETTUARE UN RECLAMO
Rivolgersi per iscritto
- a Genertel - Servizio Quality
email fax
- e/o all’ISVAP
199 - 11.77.99 (tariffa ordinaria)
ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - X. xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX