Direzione Istruzione – Direzione Didattica dei CFP
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PROCEDURA AI SENSI DELL’ DELL’ART. 36 C. 2 LETTERA A), ART. 36 C. 6) E ART. 54
C. 3) DEL D. LGS. 50/2016, SVOLTA ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DEL COMUNE DI FIRENZE SIGEME, AL FINE DELLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA SELEZIONE DI UN FORNITORE PER LA FORNITURA DI CARNE, PER IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SETTORE RISTORAZIONE -
TURISMO
LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE
CIG ZA127A612D
Determinazione a contrattare n. 2349/2019
+
Art. 1 – Generalità
L’Ufficio Direzione Didattica dei C.F.P. della Direzione Istruzione intende procedere all’ affidamento della fornitura di Carne, per il Centro Formazione Professionale Comune di Firenze e Agenzia Formativa, tramite la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Si invita codesto spett. le Operatore Economico, tramite processo d’acquisto su Mercato Elettronico del Comune di Firenze XXXXXX XX 0000, a presentare offerta per la fornitura di Carne nel termine di cui all’art. 4.
Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice ovvero una delle cause di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.
Art. 2- Oggetto dell’appalto e durata dell’ Accordo Quadro
1) La presente procedura ha per oggetto l’ affidamento della fornitura di Carne
per il Centro di Formazione Professionale settore RISTORAZIONE E TURISMO
– xxx Xxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, per le tipologie elencate e descritte nell’ All. A - Modulo offerta fornitura Carne, parte integrante del presente disciplinare. (modulo offerta All. A).
La fornitura di quanto sopra dovrà essere eseguita con l’osservanza di quanto previsto dalla presente lettera d’invito/disciplinare e nel rispetto comunque di tutte le norme vigenti.
Il periodo contrattuale è stabilito in anni due, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’ Accordo Quadro.
L’importo complessivo sotto indicato è solo presunto e quindi non vincolante per l’ Amministrazione: il reale ammontare del contratto sarà definito dal totale dei singoli ordini adottati dagli Uffici dei CFP.
Qualora, alla scadenza dell’ Accordo Quadro, l’ammontare massimo della fornitura previsto dall’ Accordo Quadro non sia raggiunto, l’ Aggiudicatario non potrà pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento e/o adeguamento di sorta.
L’Accordo Quadro potrebbe avere una durata inferiore a quella sopra indicata in caso di esaurimento del valore complessivo massimo stimato.
Art. 3– Importo dell’ Accordo Quadro
L’ammontare dell’Accordo Quadro riferito all’intero periodo contrattuale, ammonta all’importo massimo di € 6.000,01 IVA inclusa, per tutte le tipologie di articoli indicate nel Modulo Offerta economica della fornitura Allegato A inserito nel Mercato Elettronico SIGEME, così suddiviso per ciascun esercizio finanziario:
anno 2019 – € | 1.000,01 | compreso IVA a valere sul capitolo 27283 del bilancio |
2019 | ||
anno 2020 – € | 3.500,00 | compreso IVA a valere sul capitolo 27283 del bilancio |
2020. | ||
anno 2021 – € | 1.500,00 | compreso IVA a valere sul capitolo 40065 del bilancio |
2021. |
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro, sopra indicato, è da intendersi come corrispettivo massimo contrattuale e quindi non vincolante per l’ Amministrazione. Tale corrispettivo massimo rappresenta la sommatoria dei singoli ordini che, presumibilmente, verranno adottati dagli uffici CFP e Agenzia Formativa in virtù dell’Accordo Quadro.
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’affidatario si impegna ad eseguire i singoli ordini.
La fornitura dei prodotti oggetto del presente Accordo Quadro verrà, quindi, effettuata, nel corso dell’intero periodo contrattuale, fino alla concorrenza massima dell’importo predetto.
Trattandosi di contratto di mera fornitura, non sono previsti rischi da interferenze di cui al D. Lgs. 81/2008, ai sensi della Determinazione Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008 pertanto non esistono interferenze tra il personale occupato dall’ Impresa aggiudicataria ed altri soggetti dell’ Ente; ne consegue l’ inesistenza dell’ obbligo di redazione del DUVRI a carico della stazione appaltante, l’importo degli oneri di sicurezza è pari ad Euro zero.
Art. 3 bis – Norme generali, modifiche e variazioni
L’esecuzione dell’ordine di acquisto è regolata dal codice civile e dalle disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato.
Ogni e qualsiasi deroga alle voci e condizioni qui riportate nonché a quanto specificatamente indicato nell’ordine di acquisto dovrà essere concordata con l’ Amministrazione nel rispetto delle previsioni di legge. Il fornitore pertanto non può, senza preventiva autorizzazione scritta dell’ Amministrazione, apportare all’oggetto, alle condizioni e/o all’ordine di acquisto, aggiunte, modifiche, variazioni o soppressioni di qualsiasi natura. Eventuali aggiunte, modifiche, variazioni o soppressioni non preventivante autorizzate saranno considerate come non apposte, fermo restando il diritto dell’Amministrazione a risolvere il rapporto e ad agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Art. 4– Procedura di selezione del contraente
La procedura sarà gestita integralmente attraverso la piattaforma SIGEME – Mercato elettronico del Comune di Firenze.
L’ Operatore Economico, tramite processo d’acquisto su Mercato Elettronico del Comune di Firenze XXXXXX XX 0000, dovrà presentare l’ offerta per la fornitura di Carne, entro e non oltre le ore 23,30 del giorno giovedì 04 aprile 2019.
L’offerta deve essere formulata rispondendo al messaggio SIGEME allegando:
- modulo offerta economica della fornitura Carne ( all. A);
- modulo formulario DGUE (All. 1).
- modello Altre Dichiarazioni (All. 2).
La mancata produzione dell’offerta come sopra descritta e delle dichiarazioni richieste equivalgono a rinuncia alla partecipazione alla procedura e comportano l’esclusione dalla stessa.
L’operatore economico dovrà produrre la documentazione richiesta dalla stazione appaltante nelle forme e nei termini assegnati dall’Amministrazione.
La documentazione richiesta va allegata in lingua italiana o accompagnata da adeguata traduzione letterale.
Le offerte parziali, incomplete, condizionate, prive di schede tecniche o non conformi a quanto richiesto nella scheda saranno escluse dalla gara.
L’offerta economica, dovrà avvenire secondo la procedura di seguito indicata.
La tabella allegata comprende più colonne per l’inserimento degli articoli che necessitano al Centro di Formazione: unità di misura, prezzo base, percentuale di ribasso, prezzo finale, % iva.
La miglior offerta pertanto sarà determinata dal minor "prezzo totale", ottenuto sommando i prezzi indicati per ciascun articolo, prendendo come riferimento la quantità unitaria di prodotto indicata nella tabella, al netto di IVA.
Sul Mercato Elettronico XX.XX.XX il fornitore, nella compilazione della scheda prodotto, dovrà indicare nel campo prezzo il totale risultante dalla colonna "prezzo totale" della tabella sopra citata.
Scaduto il termine previsto per la presentazione delle offerte, attraverso la piattaforma Xx.Xx.Xx, verrà operato il confronto delle offerte (ciò consisterà nel confrontare i prezzi totali indicati per ciascuna offerta presentata) con conseguente aggiudicazione provvisoria della fornitura in favore dell’ Operatore Economico che avrà presentato il prezzo totale più basso.
L’ Operatore Economico accetta di vincolarsi all’ offerta presentata per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Con la presentazione dell’offerta l’Operatore Economico accetta tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nella presente lettera di invito/disciplinare.
Art. 5 – Garanzia provvisoria
La Stazione appaltante, in considerazione dell’importo del contratto, inferiore alle soglie di cui all’art. 36 comma 2 let. a), si avvale della facoltà di cui all’art. 93 C. 1 di non richiedere garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura.
Art. 6 – Aggiudicazione e corrispettivo
L’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura ex art. 36 c. 6 del codice dei contratti, per l’acquisizione al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e mediante affidamento ad un solo operatore nella forma dell’ Accordo Quadro, ai sensi dell’ art. 54 c. 3 del D. Lgs. 50/2016.
I prezzi unitari indicati nell’offerta per ciascun prodotto, costituiranno i prezzi unitari per i successivi ordinativi e saranno utilizzati per il calcolo dei corrispettivi delle forniture da eseguire, le cui quantità saranno di volta in volta indicate sugli ordini di esecuzione, sulla base delle effettive esigenze dell’ Amministrazione.
I prezzi indicati nell’offerta economica presentata in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali di riferimento e resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.
Per i prodotti immersi in liquido (es. olive in salamoia, conserve ittiche, ecc.. ) – il prezzo deve riferirsi alla quantità del prodotto sgocciolato.
L’offerta si intende comprensiva, oltre alla vendita dei prodotti, dei seguenti servizi:
- trasporto e consegna presso la sede del il Centro Formazione Professionale Comune di Firenze, settore Ristorazione e Turismo e/o di qualsiasi altro onere connesso alla fornitura.
Il corrispettivo della prestazione sarà pagato a conclusione di ogni singola fornitura.
In ogni caso l’ Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’ Accordo Quadro.
L’ Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se ritenuta congrua e conveniente per l’ Amministrazione.
In caso di due o più offerte di pari importo complessivo, l’ Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere alle Aziende che hanno offerto il prezzo più basso un ulteriore ribasso.
Qualora, in caso di somma urgenza, si debba procedere con la Determinazione Dirigenziale per l’affidamento della fornitura di Carne, nonostante non si siano conclusi i controlli previsti dalla vigente normativa, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, si provvederà alla revoca dell’affidamento stesso ed in tal caso si procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, fatta salva l’eventuale azione di risarcimento del danno da parte dell’Amministrazione Comunale.
La stazione appaltante, in considerazione dell’importo, inferiore alle soglie di cui all’art. 36 comma 2 let. a), si avvale della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva, ma in caso in di aggiudicazione, dovrà essere praticato un prezzo migliorativo, ai sensi dell’ art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, nella misura del 0,2% del prezzo di aggiudicazione.
L’esito dell’aggiudicazione è pubblicato sulla Rete Civica del Comune di Firenze xxx.xxxxxx.xx.xx nella sezione Profilo del Committente/Bandi di Gara all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxx-xxxxxxxxx.
Art. 7 –Sottoscrizione del contratto
Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’ art. 4 c. 2 del Regolamento dei Contratti del Comune di Firenze, in formato digitale mediante scrittura privata. Il legale rappresentante dell’ aggiudicatario che sottoscrive il contratto dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del D. LGS. 82/2005.
Tutte le eventuali spese e gli oneri derivanti dal presente Accordo Quadro, sono a totale carico dell’ aggiudicatario.
Tale Contratto deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi del citato articolo 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972. Pertanto, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di bollo, l’ aggiudicatario dovrà presentare apposita dichiarazione compilata e firmata digitalmente.
Art. 8 – Termini e modalità di esecuzione
1) Successivamente all’ affidamento che avverrà a seguito di determinazione dirigenziale e relativa assunzione di impegno di spesa comprensiva delle indicazioni delle risorse destinate all’Accordo Quadro, seguiranno ordinativi di fornitura che saranno effettuati direttamente dal Centro di Formazione Professionale tramite e-mail da parte di personale addetto all’approvvigionamento o attraverso comunicazione telefonica in caso di urgenza che comunque verrà confermato con successivo invio di e-mail.
2) Le consegne dovranno essere effettuate in data da concordare con il Centro.
3) La consegna, franca di ogni spesa, nelle quantità riportate negli ordini di volta in volta effettuati, dovrà avvenire non più tardi di due giorni dall'ordinazione in orario 7,30/9,30. Le consegne potranno essere giornaliere oppure, secondo le esigenze del Centro, anche bigiornaliere e potranno riguardare anche piccole quantità, nel rispetto assoluto della qualità, pezzatura, peso dei prodotti ordinati. La carne deve essere fresca, non congelata né sottovuoto, di produzione nazionale o estera con certificazione di provenienza.
4) Non è prevista, se non autorizzata dall’ Amministrazione, la possibilità per il fornitore di considerare rispettato il termine di consegna con la consegna parziale dei prodotti.
5) Saranno a carico dell’aggiudicatario le responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto od alla non correttezza, rispetto all’ordine, del materiale consegnato.
Art. 9 – Proroga, estensione e riduzione dell’ Accordo Quadro
Alla scadenza dell’ Accordo Quadro, l’operatore economico aggiudicatario dell’ Accordo Quadro si impegna, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di nuova gara, a prorogare l’ Accordo Quadro alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza.
L’ Amministrazione si riserva la facoltà di estendere o ridurre le prestazioni incluse nell’ Accordo Quadro fino alla misura del quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 106 c. 12 del D. Lgs. 50/2016, fermo restando le condizioni stabilite nell’Accordo Quadro.
Art. 10 – Integrazione delle tipologie di Materiale di consumo vario – Qualora l’ Amministrazione ritenesse opportuno effettuare integrazioni all’ elenco delle tipologie di Carne verrà richiesto al fornitore di effettuare una proposta di integrazione il cui prezzo sarà oggetto di negoziazione.
Art. 11 – Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è tenuto alla precisa osservanza di tutte le norme contrattuali in materia di lavoro e all’osservanza di tutte le norme di sicurezza previste dalla legge.
Durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro l’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la Stazione Appaltante anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto della Stazione Appaltante che di terzi, in dipendenza dell’esecuzione della fornitura oggetto del presente Accordo Quadro e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza, prevenzione infortuni e garantire l’incolumità delle persone presenti nel luogo di lavoro ed anche per evitare danni ai beni pubblici e privati, in tutte le operazioni connesse con l’ Accordo Quadro.
Di conseguenza è fatto obbligo all’aggiudicatario di mantenere l’Amministrazione Comunale di Firenze sollevato e indenne contro azioni legali derivanti da pretese e/o addebiti e/o richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla ditta affidataria o al personale di cui risponda per legge e relativi al presente Accordo Quadro.
L’aggiudicatario sarà comunque tenuto a risarcire la Stazione Appaltante del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Accordo Quadro, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dalla Stazione Appaltante stessa, ivi compresa eventuali danni che potrebbero essere causati alle strutture durante il trasporto e la consegna dei prodotti.
Art 12 – Conoscenza delle condizioni d’Appalto –
Con la presentazione dell’offerta l’impresa conferma e riconosce di:
- essere responsabile della perfetta rispondenza della fornitura aggiudicata a quanto richiesto nel presente Lettera di invito nonché alle istruzioni ed alle prescrizioni dell’Amministrazione Comunale;
- essere a completa conoscenza della qualità e del tipo di fornitura da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativi o normativa legati all’esecuzione della fornitura.
L’Aggiudicatario non potrà eccepire, durante lo svolgimento della fornitura, la mancata conoscenza di tali condizioni.
L’esecuzione della fornitura dovrà comunque avvenire nella più completa applicazione delle specifiche generali e particolari citate nella presente lettera di invito/disciplinare e della disciplina vigente relativa a materia di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, e di sicurezza. In particolare la Ditta aggiudicataria si impegna ad avvalersi di personale specializzato.
L’ aggiudicatario si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne l’Amministrazione Comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
Art. 13 – Modalità di fatturazione e pagamento e cessione del credito–
Il Comune si impegna a pagare entro trenta giorni dal protocollo di ricevimento della fattura il corrispettivo, come determinato ai sensi dell’art. 6 della presente lettera di invito, oltre ad IVA di legge, previa verifica della corretta esecuzione della fornitura e della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010. In particolare:
- si impegna, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, ad aprire o comunque a fornire gli estremi di un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale ricevere i pagamenti per la presente fornitura, e a comunicare i nominativi della/delle persona/persone delegata/e ad operare su di esso. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario effettui transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, l’ Accordo Quadro si risolverà di diritto.
Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’aggiudicatario deve essere tempestivamente notificata al Servizio Attività Educative e Formative –
P.O. Agenzia Formativa, che in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità. La fattura rimessa dovrà essere intestate a DIREZIONE ISTRUZIONE – COMUNE DI FIRENZE - Ufficio Direzione Didattica dei C.F.P. Firenze, P.I. 01307110484.
Dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all’Ente esclusivamente tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEI. La fattura, inoltre, dovrà contenere obbligatoriamente (sia perché previsto dalla normativa vigente sia perché basilare per indirizzare i documenti fiscali elettronici ai corretti responsabili), le seguenti indicazioni:
- Codice IPA: LE20FE per fatture intestate al Servizio Attività Educative e Formative – Ufficio Direzione Didattica dei C.F.P. – Direzione Istruzione.
-Codice CIG;
-Numero di impegno o degli impegni qualora siano più di uno previsti dal corrispondente atto determinativo;
-Dizione “Scissione dei pagamenti” di cui all’ art. 17 ter del Dpr n. 633/1972” introdotta dalla Legge di stabilità 2015 (L. n. 190 del 23/12/2014), nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 1.1.2015 e non rientranti nella tipologia del “Reverse Charge” per servizi commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici;
-IBAN.
Ai sensi del combinato disposto dell’ articolo 106 c. 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal l’ Accordo Quadro. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 106 c. 13 del D. Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi del combinato disposto dell’ articolo 106 c. 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 106 c. 13 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto non avrà efficacia fino all'avvenuta adozione del provvedimento di riconoscimento da parte del dirigente competente alla gestione dell’ Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell’Ente. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata dell’ Accordo Quadro relativo alla presente fornitura. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.
Art. 14 – Rapporti con il Comune –
L’aggiudicatario, in seguito alla stipula dell’ Accordo Quadro, diverrà l’unico interlocutore in merito a ogni questione attinente la fornitura oggetto d’aggiudicazione, cui il Comune stesso conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa.
Art. 15 – Cessione del contratto -
Fatto salvo quanto previsto nell. Art. 106 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 è vietata la cessione, anche parziale, del contratto sotto qualsiasi forma; in caso di cessione il Committente provvederà alla risoluzione del contratto.
Art. 16 – Subappalto -
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. l subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicate le parti di servizi e forniture che si intende
subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
In particolare, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L.136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l’aggiudicatario e i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’aggiudicatario con i subcontraenti.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D,Lgs. n.50/16.
Art. 17 – Risoluzione del contratto, revoca e recesso
Nel caso in cui in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/16 si procederà alla risoluzione dell’ Accordo Quadro, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e l’incameramento della cauzione definitiva.
In caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi contrattuali definiti nel presente Capitolato e ritenuti essenziali ai fini della piena, adeguata ed efficace funzionalità dell’intervento, l’Accordo Quadro potrà essere risolto, ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile.
L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà, di risolvere l’Accordo Quadro con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, anche nelle seguenti ipotesi:
a. cessione del contratto, dell’attività, atti di pignoramento e sequestro a carico dell’aggiudicatario;
b. inosservanza delle norme di legge in materia di personale, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
c. violazione delle norme di sicurezza;
d. in caso di dichiarazioni mendaci;
e. in caso di subappalto non autorizzato;
f. negli altri casi previsti dalla vigente normativa;
g. irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
La risoluzione e recesso dell’Accordo Quadro vengono disposti con atto dell'organo competente da notificare all’aggiudicatario.
L'avvio del procedimento per contestare l’inadempienza dell’appaltatore viene comunicato con pec, indirizzata al domicilio legale dello stesso indicato nell’ Accordo Quadro. L’appaltatore può presentare controdeduzioni entro il temine di
15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Nei soli casi di risoluzione dell’Accordo Quadro per fatto dell’appaltatore, l’Amministrazione ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente della fornitura.
L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, della fornitura affidata e degli importi relativi.
All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione comunale rispetto a quelle previste dall’ Accordo Quadro risolto, nonché quelle legali.
L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di recedere dall’ Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile in qualunque tempo e fino al termine della fornitura. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
L’Amministrazione, a norma dell’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L.135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dall’ Accordo Quadro qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’aggiudicatario, nel caso in cui l’aggiudicatario non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
L’Amministrazione committente si riserva, in caso di revoca dell’ aggiudicazione o di risoluzione dell’ Accordo Quadro per cause imputabili all’ aggiudicatario stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento della fornitura. Verrà proceduto all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato l’offerta più bassa, escluso l’ originario. L’ affidamento avverrà alle condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato.
E’ fatto comunque salvo ed impregiudicato ogni altro diritto od azione spettanti al Comune compreso il risarcimento dei danni subiti, qualora a seguito di verifica della fornitura questo non corrispondesse alle caratteristiche concordate o fossero riscontrati danni di vario genere o perdite.
Qualsiasi contravvenzione alle vigenti normative nonché eventuali danni a persone o cose derivanti dall’esecuzione del lavoro, saranno a completo ed esclusivo carico dell’impresa aggiudicataria senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell’ Amministrazione.
Art. 18 –Inadempimento e penali
1. Inadempimento per difformità
Qualora la fornitura risultasse anche in minima parte difforme, sotto il profilo quantitativo che qualitativo, da quella richiesta, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di respingerla. In tal caso verrà data comunicazione all’affidatario dei motivi della contestazione e del conseguente rifiuto del prodotto consegnato. L’affidatario dovrà provvedere, a proprie spese, alla sostituzione del prodotto consegnato.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di acquisire la prestazione difforme e di applicare una penale pari al 20% del contratto.
La Stazione appaltante, qualora l’affidatario in corso di esecuzione consegni per colpa un prodotto dello stesso tipo, ma di qualità e di prezzo superiore a quello oggetto del presente appalto, si riserva la facoltà di acquisire la prestazione e di riconoscere il prezzo indicato nell’offerta economica.
2. Inadempimento per ritardo
Qualora vengano riscontrati ritardi non giustificati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, sulla base del termine indicato dall’Amministrazione, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale per il ritardato adempimento in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale; in caso di ritardo che possa nuocere gravemente al Centro, si riserva la facoltà di elevare l'entità della penale all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'ammontare complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dall’ Amministrazione a mezzo di reclamo, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al domicilio eletto dall’impresa per la recezione di ogni comunicazione relativa al presente Accordo Quadro.
In ogni caso, quale che sia l’inadempienza contestata, nel reclamo sarà concesso all’impresa un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, l’Amministrazione, procederà ad applicare le penali sopra indicate.
L’applicazione delle predette penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Qualora le controdeduzioni presentate nei termini prescritti non siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione a procedere con l’applicazione di penali commisurate all’entità del danno o dell’attività non correttamente realizzata.
Eventuali contestazioni, ferma l’applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.
I termini previsti dal presente capitolato sono da considerarsi essenziali ai sensi ed agli effetti dell’ art. 1457 codice civile.
Art. 19 – Obblighi informativi
L’ impresa aggiudicataria, ai sensi dell’ art. 24 della Legge R.T. n. 38/2007, ha obbligo di informare immediatamente l’ Amministrazione Comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei loro confronti nel corso dell’ Accordo Quadro con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
Art. 20 – Dipendenti delle P.A. – Divieti –
Alla presente fornitura si applica la norma di cui all’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 in materia di rapporti dell’impresa aggiudicataria con ex dipendenti dell’ Amministrazione comunale committente.
Art. 21 – Spese contrattuali, imposte e tasse –
Tutte le eventuali spese e gli oneri derivanti dal presente accordo quadro, sono a totale carico dell’ Azienda aggiudicataria, rimanendo la sola IVA a carico del Comune. Saranno altresì a carico dell’ aggiudicatario le spese di trasporto dei materiali, imballo e oneri assimilabili, intendendosi il corrispettivo di tutti detti oneri compresi nell’offerta.
Art. 22 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici –
Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo:
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx/0000- 11/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_0.pdf
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’aggiudicatario. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell’aggiudicatario del suindicato “Regolamento”.
Art. 23 Obblighi in materia di privacy–
Il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza in merito alle informazioni acquisite nell’ambito della fornitura da qualsiasi fonte provengano e si impegna a nominare un Responsabile del Trattamento dati, inerente la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato per il Comune di Firenze.
L’aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del Responsabile del Trattamento dati; qualora non venga espletata la suddetta comunicazione, l’Amministrazione considererà come Responsabile Privacy il legale rappresentante dell’ aggiudicatario; il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento della fornitura deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento della fornitura stessa; l’aggiudicatario si impegna a fornire agli utenti della fornitura l’informativa relativa al trattamento dei dati personali; l’aggiudicatario si impegna ad applicare i protocolli di protezione dei dati che verranno elaborati dal Comune in relazione al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e ai decreti attuativi che dovessero entrare in vigore nel corso dell’esecuzione del presente appalto.
Art. 24 – Disposizioni finali –
Per tutto quanto non specificatamente indicato, si fa espresso richiamo alle vigenti norme di legge e regolamentari in materia di appalti pubblici di servizi e forniture, al codice civile, a tutte le norme presenti nell’ordinamento e alle vigenti disposizioni in materia contrattuale del Comune di Firenze nonché alle regole della piattaforma Xx.Xx.Xx.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx – P.O. Direzione Didattica dei C.F.P., i referenti per la procedura di selezione del fornitore sono la Sig.ra Xxxxx Xxxxxx Xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx e la Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx.
Art. 25 – Informativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale–
Il Comune di Firenze, in qualità di titolare (con sede in Palazzo Vecchio – Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, XX- 00000 - P.IVA 01307110484; PEC:
xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx; Centralino: x00 000000), tratterà i dati personali conferiti, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, oltre che per l’adempimento ad obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse all’espletamento del presente affidamento. I dati saranno trattati nei limiti di tempo necessari del procedimento di affidamento e conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori del Comune o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Il Sub-Titolare del trattamento è la Dirigente del Servizio Attività Educative e Formative.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune (Comune di Firenze - Responsabile della Protezione dei dati personali, Palazzo Medici Xxxxxxxx Xxx Xxxxxx x.0, 00000 Xxxxxxx - email: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Comune, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Art. 26 –Foro competente–
Per le controversie derivanti dall’ Accordo Quadro è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Ai sensi dell’art. 209 co. 2 del Codice, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00, nei termini indicati dall’art. 120 del citato X.Xxx.
Il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx
Allegati parte integrante:
- modulo offerta economica della fornitura Carne( all. A);
- modulo formulario DGUE (All. 1).
- modello Altre Dichiarazioni (All. 2),
- dichiarazione pagamento imposta di bollo (All. 3).