Tra
DISCIPLINARE. CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO TEATRALE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VENEZIA, SITO IN GIUDECCA VENEZIA NELL’EX AREA JUNGHANS, ALL’ASSOCIAZIONE ACCADEMIA TEATRALE VENETA DAL 31/07/2014 AL 31/07/2015.
N. di repertorio speciale del
Tra
la d.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx che interviene e agisce in nome e per conto del Comune di Venezia (C.F. 00339370272) con sede a Venezia Ca’ Farsetti San Marco n. 4136, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Attività culturali e Turismo, di seguito denominata “Amministrazione”, ed a ciò legittimata dall’art. 17 dello Statuto dell’Ente approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 25/03/2013;
e
la sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx nata a Roma il 04/12/1971 residente in X. Xxxxx 992 – 30125 Venezia (C.F. MSSMNL71T44H501A) nella sua qualità di presidente dell’Associazione “Accademia Teatrale Veneta” (C.F. 94066220271) domiciliato per la sua carica presso la sede legale della stessa in Giudecca 494 – 30133 Venezia di seguito denominata “Associazione”;
premesso che
- il Comune di Venezia ha sostenuto l’associazione “Accademia Teatrale Veneta”, regolarmente iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di Venezia di cui all’art. 26 bis dello Statuto comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 25/03/2013, con il n. d’ordine 2692, attraverso la concessione degli spazi del Teatro Junghans, di proprietà del Comune di Venezia, per la durata di quattro anni con delibera di G.C. n. 438 del 06/08/2009 e relativo disciplinare allegato, fino al 31/07/2013 e con delibera di G.C. n. 394 del 26/07/2013 fino al 31/07/2014;
- l’Associazione Teatrale Veneta ha svolto regolarmente le attività formative previste dal piano di fattibilità triennio 2011/2014 per mantenere e potenziare le attività collaterali rivolte sia agli allievi-attori;
- l’Accademia teatrale Veneta ha presentato tramite PEC richiesta prot. n. 251835 del 17/06/2014 di proroga della concessione per la gestione temporanea del Teatro Junghans fino al 31/07/2015 per lo svolgimento del progetto attività anno accademico 2014/2015 (Scuola triennale per la formazione dell’attore e attività collaterali);
- le parti convenute, intendono regolare i rapporti volti alla gestione e conduzione dello spazio teatrale, sito in Giudecca Campo Junghans civ. 494 conosciuto come Teatro Junghans;
si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Oggetto concessione
L’Amministrazione affida in concessione all’Associazione contraente la conduzione e la gestione del complesso immobiliare, meglio conosciuto come Teatro Junghans, sito in Giudecca Campo Junghans civ. 494
- Venezia nella situazione di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente nota al concessionario. La struttura si compone di:
a) piano terra (1 palco, 2 sale prova, 3 antibagni, 4 bagni, 2 camerini, 2 atri);
b) piano primo (gradinata, sala teatrale per n. 148 posti a sedere, più n. 2 posti per portatori di handicap, 2 sale prova, atrio e cabina di regia);
c) piano quarto (centrale frigorifera, centrale trattamento aria e centrale termica);
come risulta dall’Atto di ricognizione e consegna della Direzione Centrale Patrimonio prot. n. 4244/2001 del 06/06/2001, allegato alla delibera di G.C. 438/2009 e successivi aggiornamenti.
Art. 2. Inventario e consegna della struttura e dei beni ad essa afferenti
Si considera quale inventario specifico descrittivo dello stato di fatto e degli arredi, quello redatto dalla Direzione Attività e Produzioni culturali, Spettacolo, Sistema Bibliotecario con nota prot. n. 307807 del 21/07/2009 (di cui al disciplinare allegato alla delibera di G.C. 438/2009), dal quale risultano tutte le attrezzature, gli arredi, le dotazioni tecnologiche presenti nella struttura di proprietà dell’Amministrazione, nonché quanto presente e di proprietà dell’Associazione. Detti beni sono debitamente supportati da
documentazione attestante la conformità alle norme di legge specificamente previste e l’Associazione si impegna a non alterarne la disponibilità.
Tutti i beni strumentali afferenti all’attività teatrale, devono essere utilizzati, in via esclusiva, all’interno del teatro e da personale dell’Associazione munito di specifiche abilitazioni e autorizzazioni.
L’immobile, al momento della consegna, è conforme alle planimetrie catastali prot. UTE di Venezia CO1845/99.
L’eventuale aggiornamento dell’inventario in merito alla consistenza e stato d’uso dei beni, in considerazione di eventuali nuove acquisizioni, avviene in contraddittorio tra le parti che redigeranno apposito verbale.
Art. 3. Adempimenti a carico dell’Associazione in merito all’organizzazione delle attività
Nel rispetto della destinazione funzionale dei locali oggetto di concessione, possono essere organizzate esclusivamente le seguenti attività: spettacoli di natura teatrale, di danza, prosa, attività di prova, corsi e laboratori di preparazione finalizzati alla formazione di artisti nelle diverse discipline teatrali, produzione di spettacoli e incontri culturali, eventi performativi compatibilmente con la natura degli spazi.
In forza di tale affidamento, l’Associazione è tenuta – in proprio o mediante collaborazioni e partenariati previamente autorizzati dall’Amministrazione – a svolgere le attività descritte nel programma presentato il 17/06/2014 prot. n. 251835.
L’Associazione è tenuta a sostenere in proprio:
- cachet, contratti, prestazioni e ospitalità di personale tecnico e artistico;
- approntamenti tecnici, noleggi e relativi collaudi;
- oneri SIAE ed altre eventuali spese di legge; e a garantire:
- il rispetto delle normative vigenti in materia di pubblico spettacolo, nonché delle norme in materia di inquinamento acustico, considerati i limiti d’uso e la tipicità dell’ambiente;
- il rispetto della normativa vigente in materia di tutela e prevenzione sui luoghi di lavoro, con assunzione in proprio degli obblighi di datorialità nei riguardi di soci, collaboratori e dipendenti a vario titoli impiegati;
- la progettazione e produzione dei materiali a stampa necessari per la promozione degli eventi, che devono in ogni caso indicare la collaborazione con l’Amministrazione, nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta concordati;
- l’osservanza delle eventuali prescrizioni impartite dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici per quanto di competenza;
- vista la licenza di agibilità rilasciata ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) prot. n. 175213 del 20/04/2010, la richiesta agli uffici competenti dell’Amministrazione – Commercio Attività correlate applicazione T.U.L.P.S. - le certificazioni e relazioni per ottenere eventuali aggiornamenti dei permessi / licenze / autorizzazioni / concessioni necessari allo svolgimento degli eventi di che trattasi. L’Associazione concessionaria, si obbliga all’osservanza delle prescrizioni impartite nel C.P.I. rilasciato dal locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia il 01/02/2010 (con validità fino al 26/01/2016).
L’Associazione si impegna a consegnare per presa visione al Settore Produzioni culturali e Spettacolo, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, una copia sottoscritta del Codice di Comportamento interno per i dipendenti del Comune di Venezia - approvato con delibera di G.C. n. 703 del 20/12/2013 e modificato con delibera di G.C. n. 21 del 31/01/2014.
Art. 4. Canone concessorio, spese di consumo e oneri accessori
In base agli artt. 8 comma 9 e 18 comma 2 del Regolamento per la gestione dei beni immobili del Comune di Venezia approvato con deliberazione di C.C. n. 231 del 19-20/12/1994 e s.m.i., l’Amministrazione dispone l’esenzione totale del canone concessorio.
Rimangono a carico dell’Associazione le spese condominiali di ordinaria amministrazione, anche normalmente spettanti al proprietario, incluso il compenso dell’amministratore, le spese relative ai consumi energetici (luce, riscaldamento, condizionamento ecc.), assumendosi direttamente il pagamento delle quote dovute. Le eventuali spese straordinarie restano a carico del proprietario, salvo quanto previsto all’art. 6 comma 2.
Art. 5. Adempimenti relativi alla manutenzione della struttura
Sono a carico dell’Associazione concessionaria:
1) oneri conseguenti alle spese di manutenzione ordinaria relativa ai beni immobili e all’uso dei beni mobili affidati, di cui al presente disciplinare, nonché per la corretta conservazione del bene;
2) interventi necessari per adeguare il teatro all’uso di cui all’art. 3 comma 1 del presente contratto/disciplinare, con l’avvertenza che tali interventi devono essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione delle Autorità competenti, in base alla vigente normativa e devono altresì essere compatibili con i vincoli ambientali, paesaggistici urbanistici ed architettonici;
3) interventi di manutenzione ordinaria della struttura consegnata in gestione, con particolare attenzione per tutti gli impianti e attrezzature relative alla sicurezza in ottemperanza agli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività e con la gestione della sicurezza ai sensi della normativa vigente in materia ed in particolare al D.M. 19/08/1996, al DPR 12/01/1998, D.M. 10/03/1998, d.lgs. 81/08;
4) interventi di manutenzione e pulizia ordinaria e periodica di tutti i locali e pertinenze con particolare riferimento allo svolgimento di ciascuno spettacolo, attività o manifestazione ed ogni qualvolta risulti necessario;
5) oneri per i servizi di funzionamento degli impianti, fornitura di acqua ed energia elettrica, nonché manutenzione ordinaria degli impianti elettrici idrici, igienico – sanitari ed in generale degli impianti a rete;
6) interventi di manutenzione ordinaria di tutti gli impianti fissi e mobili e di tutti gli arredi ed attrezzature affidate;
7) intestazione o voltura a proprio nome dei relativi contratti di utenza (luce, acqua e gas) sostenendone gli oneri amministrativi e finanziari connessi, assumendosi direttamente il pagamento delle quote dovute alle aziende erogatrici.
L’Associazione è tenuta ad eseguire le prestazioni contenute nel presente accordo con la dovuta diligenza, puntualità e tempestività, considerando sempre le funzioni di verifica che restano in capo all’Amministrazione. L’inosservanza delle norme relative alla sicurezza nei confronti degli spettatori e all’organizzazione dell’attività inerenti al pubblico spettacolo, ovvero in presenza di atti e comportamenti lesivi degli interessi
dell’Amministrazione e dell’utenza, costituisce grave inadempienza ed è causa di risoluzione del presente accordo.
Art. 6. Xxxxx conseguenti alla manutenzione straordinaria
Gli oneri conseguenti alle spese di manutenzione straordinaria e di investimento relativi ai beni immobili e agli impianti in esso contenuti, di cui al presente disciplinare, sono a carico dell’Amministrazione.
Qualora l’Associazione concessionaria non adempia l'obbligo di osservare la puntuale esecuzione dei necessari interventi di ordinaria manutenzione, quando necessario, e ciò per diretta conseguenza dell'omissione causi danni all'immobile e/o ad accessori e pertinenze dello stesso, rendendo necessari interventi di manutenzione straordinaria, l’Associazione concessionaria assumerà a suo carico le spese di detta straordinaria manutenzione.
Art. 7. Modifiche e innovazioni agli impianti esistenti
L’Associazione non potrà apportare modifiche o innovazioni agli impianti esistenti, in mancanza di preventiva autorizzazione dell’Amministrazione, nel rispetto delle procedure previste all'art. 22 commi 2 e 3 del Regolamento per la gestione dei beni immobili citato.
L’inosservanza di tale prescrizione comporterà una responsabilità ad ogni effetto diretta dell’Associazione, che risponderà pienamente e personalmente di ogni danno o infortunio cagionato alle strutture e/o alle cose affidate nonché nei confronti di chiunque possa accedere ai locali.
Qualsiasi intervento agli impianti deve prevedere un dettagliato progetto tecnico che deve essere vagliato dagli uffici tecnici competenti dall’Amministrazione.
Non è consentito l’inserimento di complementi di arredo in assenza di specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione, la quale deve verificare che detti materiali siano muniti di apposite certificazioni attestanti la corrispondenza alla normativa vigente in tema di sicurezza.
Gli adeguamenti e le migliorie funzionali previste, nonché le attrezzature e gli elementi durevolmente destinati a servizio ed ornamento dell’immobile resteranno ad esclusivo beneficio dell'impianto e saranno acquisiti al
patrimonio comunale senza rivalsa alcuna da parte dell’Associazione, ad eccezione di quanto utilizzato dall’Associazione stessa esclusivamente per l’espletamento delle proprie attività.
Art. 8. Responsabilità e assicurazione
Per il periodo di affidamento, l’Associazione è tenuta a rispondere in proprio, sotto l’aspetto giuridico ed economico, di ogni attività e azione intraprese, nei confronti sia dei propri soci, investiti dei servizi e delle attività di cui all’art. 3 del presente accordo, sia dei soggetti esterni autorizzati a svolgere attività in regime di collaborazione e partenariato.
L’Associazione si impegna ed è tenuta a svolgere nello spazio in affidamento esclusivamente le attività per le quali tale spazio è affidato, assumendo ogni altra responsabilità in merito agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in relazione alle attività stesse ai sensi dell’art. 1587 c.c. E’ altresì a carico dell’Associazione ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale e patrimoniale in ordine alla corretta conduzione dei locali.
Nel quadro del presente accordo, l’Associazione deve sottoscrivere con una Compagnia Assicuratrice apposito contratto di assicurazione che preveda massimali adeguati per i rischi di responsabilità civile e locativo, compreso il rischio incendi e il ricorso di terzi. L’Associazione deve presentare all’Amministrazione l’originale della polizza assicurativa conclusa entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente atto, mantenendola valida ed efficace per tutta la durata dello stesso.
Per eventuali danni che risultino non coperti dalle garanzie previste nella suddetta polizza per inadeguatezza dei massimali, la stessa Associazione risponderà direttamente assumendo a proprio carico tutte le spese.
Art. 9. Criteri di sicurezza per l’accesso
L’accesso simultaneo ai locali di cui al presente accordo è limitato al numero massimo di spettatori consentito dalla licenza di agibilità rilasciata ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) prot. n. 175213 del 20/04/2010. L’Associazione, nella persona del suo firmatario, si impegna all’osservanza di tali prescrizioni, così come, con personale proprio debitamente formato e abilitato, all’adozione di ogni e qualsiasi altra misura atta a garantire la gestione delle condizioni di sicurezza dei locali assegnati, comprese cose e persone in essi ospitate.
Art. 10. Adempimenti relativi alla sicurezza degli spazi
L’Associazione concessionaria assume la qualifica di datore di lavoro e si obbliga ad osservare e fare osservare le procedure previste per la “gestione della sicurezza” relative all’utilizzo degli spazi affidati, con riferimento a quanto disposto dal d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, compresi tutti gli adempimenti connessi all’applicazione dell’art. 26 in caso di affidamento di lavori servizi e forniture a terzi; in diretta conseguenza di tale obbligo il comune è sollevato da qualsiasi responsabilità a riguardo.
L’Associazione provvederà a nominare il responsabile incaricato per l’attuazione degli interventi in caso di emergenza.
Rimane a carico del Concessionario il reperimento (con le eventuali spese connesse) dei componenti della Squadra delle emergenze e incendio, muniti di attestato di idoneità tecnica previsto dalla normativa di riferimento.
Art. 11. Obblighi dell’Amministrazione
L’Amministrazione garantisce la piena disponibilità, a termini di legge, del Teatro Junghans, conservando gli obblighi e le prerogative che le spettano quale soggetto proprietario.
Art. 12. Uso gratuito degli spazi a favore dell’Amministrazione
L’Amministrazione si riserva l’uso gratuito degli spazi, relativamente ad attività istituzionali comprese nella propria programmazione, per un periodo di gg. 5 (cinque) entro il 31/07/2015; il calendario degli eventi verrà comunicato dall’Amministrazione con congruo anticipo rispetto agli eventi stessi, e concordato compatibilmente con le attività programmate dall’Associazione.
Durante il periodo di utilizzo da parte dell’Amministrazione, l’Associazione fornirà gratuitamente un custode per 6 ore per ciascuna giornata, onde consentire il regolare svolgimento delle attività, mantenendo ogni prerogativa di gestione, ivi compresa quella afferente alle condizioni di sicurezza e di esercizio della sede, compreso quanto previsto agli artt. 9, 10 e 11.
Art. 13. Introiti derivanti dall’utilizzo degli spazi
Per le attività del presente accordo e di cui all’art. 3, organizzate in proprio o in regime di collaborazione e partenariato con soggetti terzi culturalmente qualificati, l’Associazione ha facoltà di reperire risorse finanziarie mediante sponsorizzazioni, tariffazioni, fatturazioni e erogazioni liberali, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e in osservanza agli usi consentiti. In previsione di tali introiti, debitamente quantificati e descritti, l’Associazione è tenuta a darne preventiva comunicazione all’Amministrazione, che si riserva di autorizzarle. Tali introiti, in sede di presentazione del bilancio consuntivo e al netto di IVA, detratte le spese previste di gestione, amministrazione e oneri, saranno oggetto di ripartizione paritaria fra l’Associazione e l’Amministrazione. Quest’ultima provvederà ad emettere regolare fattura, intestata all’Associazione, per un ammontare pari al 50% degli introiti autorizzati, IVA compresa.
Non concorrono alla ripartizione gli introiti derivanti dall’attività ordinaria dell’Associazione (bigliettazioni, quote iscrizione e partecipazione corsi ecc.).
La fatturazione avrà luogo previo accertamento dell’introito da parte dell’Associazione, che ha l’obbligo di darne comunicazione all’Amministrazione entro 10 gg. dall’effettiva maturazione.
Art.14. Cessione del contratto
E’ vietato all’Associazione cedere l’uso, locare, o subappaltare anche parzialmente, e a titolo oneroso e a titolo gratuito, il servizio oggetto della presente convenzione, senza il consenso espresso e la formale approvazione dell’Amministrazione, pena l’immediata risoluzione del contratto e la conseguente rivalsa dei danni subiti. La cessione si configura anche nel caso in cui la contraente venga incorporata in altra associazione e negli altri casi in cui la contraente sia oggetto di casi di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
Art. 15. Verifiche e Controlli
L’Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare attraverso propri incaricati, il controllo dell’osservanza delle disposizioni definite dalla presente convenzione.
Art. 16. Validità dell’accordo
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al 31/07/2015. Potrà essere prorogato o rinnovato soltanto previa adozione di specifica deliberazione di Giunta.
art. 17. Risoluzione del contratto e decadenza della concessione
Sono individuati in relazione all’esecuzione delle attività oggetto del presente disciplinare/contratto i seguenti possibili gravi inadempimenti, causa di risoluzione del contratto e decadenza della concessione ai sensi dell’art. 1456 c.c.: la mancata richiesta di autorizzazione all’Amministrazione ove prevista nel presente disciplinare, la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento di cui all’art. 3 sottoscritto, la mancata comunicazione di effettiva maturazione degli introiti o di corresponsione della quota parte all’Amministrazione; la mancata consegna dell’originale della polizza assicurativa; atti e comportamenti da parte del personale impiegato lesivi dei diritti dell’utenza.
In caso di accertato grave inadempimento da parte dell’Associazione contraente ad una qualsiasi delle prescrizioni previste dal presente disciplinare, l’Amministrazione potrà dichiarare decaduta la concessione e risolto di diritto il relativo contratto, con effetto immediato, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.
L’Associazione, inoltre, decade dalla presente concessione nel caso in cui l’Amministrazione ravvisi un uso degli spazi assegnati incompatibile con la loro destinazione o diverso dalle ragioni che hanno costituito la base della presente concessione. La decadenza è dichiarata dall’Amministrazione con atto dirigenziale e comunicata all’Associazione concessionaria mediante lettera raccomandata.
L’Amministrazione ha facoltà di fissare un termine entro il quale l’Associazione può presentare le sue deduzioni mediante forma scritta.
art. 18. Trattamento dati
Il Comune di Venezia, ai sensi del d.lgs. 196/2003, informa l’Associazione, che acconsente con la sottoscrizione della presente, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare/contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. L’associazione può esercitare i diritti previsti dell’art. 7 del citato decreto.
Art. 19. Spese contrattuali
Eventuali spese e oneri fiscali del presente disciplinare/contratto sono a carico della parte che ne richiede l’uso.
Art. 20. Norme di rinvio
Per tutto quanto ivi non previsto si fa espresso riferimento alle norme del codice civile ed agli usi normativi che regolano la materia, fatta salva l’applicazione di leggi e regolamenti di natura amministrativa ove applicabili.
Il disciplinare/contratto è registrabile solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 131/86. Xxxxx, approvato e sottoscritto ai sensi dell’art.1326 del c.c.
Data: / /2014
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per il Comune di Venezia Per l’Associazione
Direzione Attività culturali e Spettacolo “Accademia Teatrale Veneta” Dirigente Presidente
D.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
…………………………………………………. ………………………………………………………...