DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Rappresentanza Generale per l'Italia di Cardif Assurances Risques Divers Prodotto: BNL Multimedia n.5519/02
DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Rappresentanza Generale per l'Italia di Cardif Assurances Risques Divers Prodotto: BNL Multimedia n.5519/02
Edizione Ottobre 2021 (ultima edizione disponibile)
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è?
BNL Multimedia è una Polizza Collettiva che prevede la copertura in caso di Furto o Danno Accidentale dei beni elettronici portatili dell’Aderente e del suo Nucleo Familiare.
Che cosa è assicurato?
🗸 Furto: per i beni di Categoria 2 è previsto un indennizzo massimo di € 1.500,00; per i beni di Categoria 1 è previsto un indennizzo massimo di € 450
🗸 Danno accidentale: per i beni di Categoria 2 è previsto un indennizzo massimo di € 1.500,00; per i beni di Categoria 1 è previsto un indennizzo massimo di € 450
I beni, acquistati nuovi, sono suddivisi in:
CATEGORIA 1: telefoni mobili e smartphone ovvero tutti gli apparecchi in cui la funzione principale sia la comunicazione telefonica senza necessità di essere collegati via cavo ad una centrale. Ciascun apparecchio, per essere assicurato, deve contenere almeno una carta SIM (Subscribe Identity Module) o USIM (Universal Subscriber Identity Module) con assegnato, da parte di un gestore del traffico telefonico, un numero riservato.
CATEGORIA 2: computer portatili, notebook, tablet, netbook, fotocamere, videocamere, apparecchi MP3/MP4, lettori DVD, consolle di gioco portatili, Smartwatches, eBook.
Che cosa NON è assicurato? Per tutte le Sezioni
🗴 Gli accessori ai beni nonché i materiali di consumo, oltre che ogni servizio accessorio abbinato al bene (es: estensioni di garanzia, software,
antivirus, ecc).
🗴 I beni acquistati oltre 36 mesi dalla data di denuncia sinistro.
🗴 Aderente o Assicurato non hanno residenza in Italia;
🗴 Aderente o Assicurato sono residenti in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e/o dagli Stati Uniti d’America;
🗴 Aderente o Assicurato fanno parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC – Office of
Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
Per la Categoria 1:
🗴 I telefoni cordless, i walkie-talkie o radioricetrasmittenti e gli apparecchi cercapersone.
Ci sono limiti di copertura? Per tutte le Sezioni
Le Prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
! guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
! scioperi, sommosse, tumulti popolari;
! coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
! confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
! atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o
minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
! trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
! esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
! materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
! inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
! dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
! azioni poste in essere dall’Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l’insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità;
! abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
! infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
! fatti occorsi mentre il bene si trovava a disposizione di, sottoposto alla custodia di, o affidato a xxxxx.
Sezione Furto
L’assicurazione non opera per Sinistri direttamente o indirettamente derivanti da:
! Furto causato da negligenza dell’Assicurato (ad es. non curanza, disattenzione), da vestiti non indossati o da borse e bagagli non portati dall'Assicurato stesso;
! Furto all’interno di un veicolo quando non è chiuso a chiave e non è in un parcheggio pubblico custodito, del quale si possa
oggettivamente dimostrare la sosta, o in un garage privato;
! Furto tentato, cioè non realizzato.
L’assicurazione non opera anche quando:
! la denuncia all’Autorità competente sia stata fatta oltre le 48 ore dalla scoperta del furto o altro diverso termine previsto per legge;
! se il Bene è provvisto di SIM, non sia stato regolarmente bloccato il codice IMEI, secondo la procedura prevista dall’operatore telefonico
Sezione Danno Accidentale
L’assicurazione non opera per Sinistri direttamente o indirettamente derivanti da:
! mancato funzionamento, guasto, difetti di fabbricazione o intrinseci del Bene, vizi occulti o derivanti da usura dei componenti;
! danni esclusivamente estetici che non ne pregiudichino il funzionamento (ad esempio: schermo rotto ma touchscreen funzionante, righe, graffi…);
! infiltrazioni di materiale esterno (ad esempio: liquidi, polveri, sabbia, …) all’interno del Bene;
! mancato funzionamento causato da modifiche delle caratteristiche originarie del Bene o manomissione;
! danni causati o derivati dal mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo o delle avvertenze del produttore.
! danni causati a telecamere durante l’utilizzo delle stesse con droni.
È prevista una franchigia.
Dove vale la copertura?
🗸 La copertura vale in tutto il mondo.
Che obblighi ho?
In fase di sottoscrizione del contratto, l'Aderente ha il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennità, o persino la cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Al momento dell’adesione l'Aderente deve compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative e il Modulo di Adesione o Attestato di assicurazione in caso di adesione telefonica.
L'Aderente e l’Assicurato si obbligano a comunicare la perdita di uno o più requisiti di assicurabilità, compreso il trasferimento della residenza all'estero, nel corso della durata del contratto.
In caso di sinistro l'Assicurato deve comunicare alla Compagnia l'accaduto nei tempi e modi dalla stessa indicati, consegnare tutta la documentazione necessaria e attenersi alle eventuali ulteriori indicazioni fornite.
Quando e come devo pagare?
Il Premio è annuale e verrà pagato mensilmente con addebito sul Conto Corrente indicato al momento dell’adesione. In caso di adesione tramite rete l’addebito avverrà contestualmente alla sottoscrizione; mentre in caso di adesione tramite canale telefonico o Web il primo addebito del Premio (costituito da tre rate di premio) avverrà 60 giorni dopo la Data di Decorrenza.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Le Garanzie Assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione o nell'Attestato di Assicurazione in caso di adesione telefonica, a condizione che sia stato pagato il Premio o le prime tre rate di Premio (adesione web o telefonica). In caso di mancato pagamento le garanzie resteranno sospese e avranno effetto delle ore 24.00 della data di pagamento.
L'Assicurazione ha una durata annuale e, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo l’Aderente non abbia manifestato la propria volontà di disdetta.
L' Assicurazione cessa:
• alla prima ricorrenza annuale successiva alla cessazione dell’Assicurazione tra Compagnia e Contraente;
• dopo un mese dalla chiusura da parte dell’Aderente del conto corrente presso la Contraente, salvo che l’Aderente abbia modificato tale conto con altro conto corrente presso la stessa Contraente;
• in caso di perdita dei requisiti di residenza;
• In caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell'Aderente o della Compagnia;
• se dopo l’adesione, Aderente ed Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese
le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
Inoltre, la Compagnia può dare disdetta inviando all’Aderente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale una lettera raccomandata A/R o PEC (ove prevista) all’indirizzo indicato dall’Aderente sull’Attestato di Assicurazione/Modulo di Adesione o a quello eventualmente diverso comunicato nel corso del rapporto.
Come posso disdire la polizza?
La disdetta potrà essere effettuata dall'Aderente tramite canale telefonico, lettera raccomandata A/R, posta elettronica, accesso all'area personale o recandosi presso un’Agenzia compilando l’apposito modulo disponibile nelle agenzie/sportelli della Contraente (farà fede il relativo timbro postale o la data di sottoscrizione sul modulo), almeno 30 giorni prima della scadenza annuale .
Assicurazione Protezione dei Beni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Cardif Assurances Risques Divers Prodotto: BNL Multimedia n.5519/02
Edizione Ottobre 2021 (ultima edizione disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Cardif Assurances Risques Divers S.A., con sede sociale in Francia a Parigi - 0, xxxxxxxxx Xxxxxxxx 00000, Registro commercio Parigi B 308 896 574, soggetta all'autorità di vigilanza del mercato francese Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution (ACPR). Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Milano Piazza Xxxx Xx Xxxxx n. 3, cap 20124, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00011 e autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.
M. del 27.02.1989; P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 00000000000; tel. 02.77224.1; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx email:xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx; pec: xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Cardif Assurance Risques Divers S.A. ha un Patrimonio Netto pari a 332,066 Milioni di Euro di cui 21,602 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 310,464 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.
L'indice di solvibilità Solvency II è pari a 140% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 628 Milioni di Euro ) e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'Azienda richiesto dalla normativa vigente (pari a 448 Milioni di Euro) come indicato nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/000000/0000000/0000x-xXXXXxXxxxxxxXxxxxxxxxxxXxxxxxxxXxxxxx.xxx
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate. Furto Il rischio coperto è il danno materiale e diretto subito dai Beni assicurati da Furto, avvenuto con una delle seguenti modalità: • con strappo/xxxxxx, strappando i Beni assicurati di mano o di dosso alla persona; • Furto del bene in possesso dell’Assicurato purché portato dallo stesso (a mano, intorno al collo, allacciato alla cintura, in una tasca del proprio abbigliamento, ecc…); • mediante violenza alla persona o minaccia (rapina); • mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, con scasso e/o effrazione effettuati, in particolare, attraverso: ○ rottura o forzatura delle serrature e/o dei Mezzi di Chiusura (che siano regolarmente chiusi) del fabbricato in cui i beni sono riposti, oppure praticando una breccia nei muri o pavimenti o soffitti del fabbricato stesso, ovvero attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del solo vetro retrostante; ○ forzatura, manomissione, distruzione dei dispositivi di chiusura di un autoveicolo chiuso a chiave, situato in un parcheggio regolarmente custodito (di cui si possa provare la sosta attraverso lo scontrino del parcheggio) o in rimessa presso garage privato Danno Accidentale Il rischio coperto è il danno materiale e diretto subito dai Beni assicurati da Danno Accidentale, ossia il danno causato da azione fortuita ed esterna che produca una rottura, un difetto, un mancato e/o un cattivo funzionamento del Bene oggetto di danno. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Riduzione del Premio | Non sono previste riduzioni di premio. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Premio Aggiuntivo | Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo |
Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nei DIP. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse
È prevista una Franchigia di Euro 50,00 per Sinistro, da applicarsi sull'importo di indennizzo. Tuttavia la Franchigia non si applica nel caso di Bene Non in Commercio alla data di denuncia del Sinistro, acquistato oltre i 24 mesi dalla data di denuncia, quando l’importo dell’Indennizzo è superiore a quello della Franchigia stessa.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: Per ciascun Anno Assicurativo, potrà essere indennizzato un solo Sinistro per ogni Categoria di bene. In ogni caso, l’Indennizzo non potrà mai essere superiore al prezzo di acquisto del Bene assicurato, così come indicato nello scontrino fiscale o nella fattura di acquisto trasmessi all'Assicuratore. In caso di Sinistro, l’Assicurato deve dare immediatamente avviso alla Compagnia privilegiando l’utilizzo del canale telefonico e chiamando il nostro: Servizio Clienti numero verde 800.900.780 e dall'estero allo 00.00.00.00.00 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00 E' possibile prendere un appuntamento telefonico anche attraverso l'area riservata MyCardif. Un nostro consulente specializzato potrà assistere l'Assicurato nella raccolta della segnalazione telefonica di Sinistro, indicando le modalità di presentazione della denuncia e di istruzione della pratica nonchè i documenti necessari. E' possibile comunque sempre presentare denuncia di Xxxxxxxx o contattarci: · via e-mail scrivendo a: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx · via posta a: Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri, Casella Postale 421 - 20123 Milano (MI) Sezione Furto: • effettuare entro 48 ore dalla scoperta del Furto una denuncia circostanziata all’Autorità Competente evidenziando, oltre alle circostanze del Furto, i riferimenti obbligatori del Bene e in particolare: la marca, il modello e il codice IMEI ed il numero di telefono qualora il Bene ne sia provvisto; • effettuare prontamente il blocco della Carta SIM e USIM presso il gestore telefonico, qualora il Bene ne sia provvisto, • effettuare prontamente il blocco del codice IMEI, qualora il Bene ne sia provvisto, provvedendo altresì a formalizzare tale richiesta anche a mezzo raccomandata A/R; • Inviare entro 30 giorni dalla data di accadimento del Sinistro la seguente documentazione: ○ formale e circostanziata denuncia di Xxxxxxxx contenente l’esposizione precisa dei fatti, la data, il luogo, l’ora (eventualmente utilizzando l’apposito modulo di denuncia); ○ copia della denuncia presentata alle Autorità Competenti; ○ copia dello Stato di Famiglia ○ copia della documentazione attestante il blocco del codice IMEI, qualora il bene ne sia provvisto; ○ originale/copia del documento di acquisto del bene fiscalmente valido (scontrino fiscale o ricevuta/fattura), riportante la descrizione del bene (marca e modello), con data di emissione non antecedente i 36 mesi dalla data di denuncia del Sinistro; ○ identificativo IBAN del conto corrente presso il quale l’assicurato eventualmente richiede l’accredito dell’Indennizzo. Sezione Danno Accidentale: • portare il Bene presso uno dei centri di assistenza tecnica in Italia autorizzati dal produttore; • inviare entro 30 giorni dalla data riportata o sul documento fiscale attestante la riparazione o sulla dichiarazione attestante la non riparabilità del Bene la seguente documentazione: ○ formale e circostanziata denuncia di Sinistro contenente l’esposizione precisa dei fatti, la data, il luogo, l’ora (eventualmente utilizzando l’apposito modulo di denuncia); ○ in caso di riparazione: fotocopia dello scontrino fiscale o ricevuta/fattura di riparazione, rilasciata dal centro di assistenza tecnica che ha effettuato la riparazione; ○ in caso di impossibilità di riparare il bene: fotocopia della dichiarazione attestante la non riparabilità del Bene, rilasciata dal centro di assistenza tecnica che ha effettuato tale valutazione; ○ originale/copia del documento di acquisto del bene fiscalmente valido (scontrino fiscale o ricevuta/fattura), riportante la descrizione del bene (marca e modello), con data di emissione non |
antecedente i 36 mesi dalla data di denuncia del Sinistro; ○ copia dello Stato di Famiglia; ○ identificativo IBAN del conto corrente presso il quale l’Assicurato richiede eventualmente l’accredito dell’Indennizzo. L’Assicurato deve inviare ai riferimenti sopra indicati tutta la documentazione necessaria per la gestione della pratica di Sinistro, rispettando le tempistiche per gli specifici casi alla sezione Furto e alla sezione Danno Accidentale sopra riportati. Al fine di accelerare la corretta valutazione del danno e la gestione amministrativa del Sinistro è necessario inoltrare tutta la documentazione obbligatoria richiesta. Il caso di documentazione incompleta impedisce il decorso della pratica di Sinistro. L’Assicurato deve consegnare all'Assicuratore qualsiasi altro documento richiesto e ritenuto necessario da quest’ultimo ai fini della liquidazione del Sinistro. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista | |
Gestione da parte di altre imprese: Non prevista | |
Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Il fatto che l’Assicurato rilasci dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compreso il recesso da parte di Cardif o la mancata corresponsione totale o parziale della Prestazione assicurativa. |
Obblighi dell'impresa | La Compagnia si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante lo stesso. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il Premio è annuale e verrà pagato mensilmente con addebito sul Conto Corrente indicato al momento dell’adesione. Non sono presenti interessi di frazionamento. Il Premio comprensivo dell’imposta di assicurazione, attualmente pari al 21,25% e dell’addizionale antiracket pari al 1,00%. |
Rimborso | Il rimborso del Premio versato avviene, al netto delle imposte, in caso di esercizio del diritto di recesso. In caso di perdita dei requisiti di assicurabilità, il rimborso del Premio versato avviene al netto delle imposte e della parte di Premio già goduta. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP. |
Sospensione | Se l'Aderente non paga il Premio relativo al primo anno, Xxxxxx può agire per l'esecuzione dell’Assicurazione nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il Premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il Premio è ripartito in più rate (pagamento mensile), fermo restando il disposto dei primi due commi dell'Art.1901 del Codice Civile; in tal caso il termine decorre dalla data di scadenza delle singole rate. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | L'Aderente può recedere dall'Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza telefonando al numero +39 060.060, oppure compilando l'apposito modulo disponibile presso le Filiali BNL (farà fede la data di consegna del modulo allo sportello bancario), ovvero dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata AR, o tramite email ai seguenti recapiti: Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000 00000 Xxxxxx (XX) email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx ancora tramite area personale e privata dell’Aderente nella sezione dedicata alla Polizza, con inserimento dei codici personali PIN e OTP. La Compagnia provvede alla restituzione del Premio (o le rate di Premio) eventualmente versate, al netto delle imposte, all’Aderente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione che |
consente il rimborso. In caso di Xxxxxxxx se l’Aderente, dopo aver pagato il Premio, recede dall’Assicurazione e, nel frattempo, si è verificato un Sinistro la Compagnia paga l’Indennizzo (ove dovuto) e restituisce una parte di Premio, trattenendo la porzione di Premio (comprensiva di imposte) riferita al periodo di operatività delle Garanzie Assicurative. | |
Risoluzione | Cardif può recere dall’assicurazione se l’Assicurato entra a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www. xxxxxxxx.xxx). |
Persona fisica, di età non inferiore a 18 anni, cliente e titolare e/o cointestatario di conto corrente presso BNL S.p.A. interessata a proteggere i propri strumenti ed apparecchi multimediali e quelli della sua famiglia in caso di Xxxxx o Xxxxx Accidentale.
A chi è rivolto questo prodotto?
costi di intermediazione:
• 32,3% del premio netto versato.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Cardif – Ufficio Reclami- Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx; e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx; fax 00.00.000.000. La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All'IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all’IVASS a mezzo PEC, posta o fax: IVASS - Servizio tutela del consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx xxxxx@xxx.xxxxx.xx fax 00 0000 0000 Per la stesura del reclamo presentato all'IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata ai reclami. L'autorità di vigilanza del Paese delle Compagnie che hanno sede in Francia è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx- lacp.html. |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione (Obbligatoria) | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita (Facoltativa) | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente ‐ individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx‐net ‐ chiedendo l’attivazione della procedura FIN‐NET. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d.
HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E
UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS - Rappresentanza Generale per l'Italia
Polizza BNL Multimedia
PROTEZIONE DEI BENI
POLIZZA COLLETTIVA N. 5519/02
Edizione 10/2021
La copertura assicurativa è facoltativa. Prima della sottoscrizione leggere attentamente
le Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico di lavoro "Contratti Xxxxxxxx e Xxxxxx"
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Indice
La Polizza in sintesi 1 di 1
Condizioni di Assicurazione 1 di 19
Glossario 1 di 19 Norme che regolano l'assicurazione 4 di 19 Art. 1. Cosa e chi copre l'Assicurazione? 4 di 19 Art. 2. Chi si può assicurare? 5 di 19 Art. 3. A quali condizioni operano le Garanzie Assicurative? 5 di 19 Art. 4. Come aderire all'Assicurazione? 5 di 19 Art. 5.Quali sono le prestazioni? 6 di 19 Art. 6. Quali eventi sono esclusi dalle Garanzie Assicurative? 6 di 19 Art. 7. Quanto durano le Garanzie Assicurative? 8 di 19 Art. 8. Chi è il beneficiario delle Garanzie Assicurative? 9 di 19 Art. 9. Ci sono limiti alle prestazioni della Compagnia? 9 di 19 Art. 10. Quali sono i Massimali? 9 di 19 Art. 11. Come si calcola e come si paga il Premio? 9 di 19 Art. 12. Cosa succede in caso di modifica del Premio e delle Condizioni di Assicurazione? 10 di 19 Art. 13.Dove valgono le Garanzie Assicurative? 10 di 19 Art. 00.Xx può recedere dall’Assicurazione? 10 di 19 Art. 15. In quali casi il Premio può essere restituito dalla Compagnia? 11 di 19 Art. 16. Come comunicare con la Compagnia? 11 di 19 Art. 17. Cosa fare in caso di altre garanzie assicurative per il medesimo rischio? 11 di 19 Art. 18. È possibile cedere o trasferire a terzi le Garanzie Assicurative o altri diritti derivanti dall’Assicurazione? 11 di 19 Art. 19. Rinuncia alla rivalsa 11 di 19 Art. 20. OnerI 12 di 19 Art. 21. Quale legge si applica? 12 di 19 Art. 22. Qual è il foro competente in caso di controversia? 12 di 19 Gestione dei Sinistri 12 di 19 Art. 23. Come si denuncia un Sinistro? 12 di 19 Art. 24. Quando sarà pagato l’Indennizzo? 13 di 19 Reclami 13 di 19 Art. 25. A chi inviare un eventuale reclamo? 13 di 19 Protezione dei dati personali 14 di 19 Art. 26. Protezione dei dati personali 14 di 19 Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza 19 di 19
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Polizza 5519/02 - Indice Ed. 10/2021
La Polizza in sintesi
Polizza “BNL Multimedia” offre protezione in caso di Furto o Danno Accidentale agli strumenti e apparecchi multimediali che sono parte integrante del nostro stile di vita. Con “BNL Multimedia” non ci sono sorprese: sin dall’adesione, gli strumenti multimediali del correntista BNL e della sua famiglia, acquistati fino a 3 anni (36 mesi) prima del furto o del danno accidentale, sono protetti senza bisogno di alcuna registrazione (basta conservare lo scontrino di acquisto).
Che cos'è
Le garanzie offerte dal prodotto, una per una
• Furto
Nei limiti del massimale assicurato, l’Assicurato ottiene dalla Compagnia una somma pari al valore – integrale o parziale – del bene in quel momento, se il furto avviene con l’uso della forza (strappo/scippo o rapina), con destrezza (in mano, attorno al collo, allacciato alla cintura, in tasca), con scasso e/o effrazione.
• Danno Accidentale
Nei limiti del massimale assicurato, l’Assicurato ottiene dalla Compagnia una somma pari al valore – integrale o parziale – del bene al momento del danno accidentale (se il bene NON è riparabile) oppure il rimborso della fattura di riparazione (se il bene è riparabile).
Cosa copre
AVVERTENZA: Leggi attentamente le Condizioni di Assicurazione
Questa pagina di sintesi illustra la Polizza e le relative garanzie in modo immediato e sintetico, ma non ha valore contrattuale e, quindi, non sostituisce né integra le Condizioni di Assicurazione, che sono solo quelle previste negli articoli di seguito riportati.
Per aiutare la lettura delle Condizioni di Assicurazione, viene talvolta indicato il simbolo “Da tenere a mente”. Invitiamo a fare riferimento al Glossario in cui sono riportate con l’iniziale maiuscola le definizioni dei termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione.
In caso di Sinistro o per ottenere Informazioni sulla Polizza
Numero verde 800.900.780 oppure dall’estero +39/0277224686
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00
Da tenere a mente
Pagina 1 di 1
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Polizza 5519/02 - La polizza in sintesi Ed. 10/2021
Condizioni di Assicurazione Glossario
Aderente
La persona fisica maggiorenne titolare e/o contitolare di un conto corrente presso Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A. (BNL), che ha aderito alla Polizza.
Anno Assicurativo
Periodo continuativo di 12 mesi in cui le Garanzie Assicurative sono efficaci; il primo anno assicurativo inizia alle ore 24.00 della Data di Decorrenza.
Assicurato
L'Aderente e ogni persona appartenente al suo Nucleo Familiare proprietari di un Bene coperto dalla Polizza.
Assicurazione
Contratto sottoscritto dall’Aderente con il quale la Compagnia presta le Garanzie Assicurative.
Attestato di Assicurazione
Documento della Compagnia che prova l’adesione alla Polizza.
Bene in Commercio
Bene presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx alla data di denuncia del Sinistro oppure, se il sito non fosse on- line, su siti di contenuto equivalente.
Bene non in Commercio
Bene diverso dal Bene in Commercio
Bene non Riparabile
Bene diverso da un Bene Riparabile.
Bene Riparabile
Il Bene certificato come “riparabile” da un centro di assistenza tecnica in Italia autorizzato dal produttore.
Bene
Uno dei beni indicati nell’art. 1 delle Condizioni di Assicurazione coperti dalla Polizza in caso di Sinistro.
Compagnia
Cardif Assurances Risques Divers S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, società soggetta a direzione e coordinamento di BNP Paribas Cardif.
• Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx;
• Sede legale: 0, xxxxxxxxx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxxx (Xxxxxxx);
• Capitale sociale: euro 21.602.240.
• P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916500153;
• Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00011;
• Autorizzata con D.M. del 27.02.1989.
Condizioni di Assicurazione
Clausole contrattuali che regolano le Garanzie Assicurative.
Contraente
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., che stipula la Polizza per conto dei clienti correntisti.
Danno Accidentale
Il danno al Bene provocato da un’azione esterna e fortuita da cui derivano rottura, difetto, mancato e/o cattivo funzionamento del Bene.
Data di Decorrenza
In caso di adesione alla Polizza tramite:
• Telefono: la data di adesione telefonica indicata nell’Attestato di Assicurazione;
• Agenzia/Sportello BNL: la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione indicata nel Modulo stesso;
• Web: la data di sottoscrizione con firma elettronica del Modulo di Adesione indicata nel Modulo stesso.
Franchigia
La parte di danno al Bene che rimane a carico dell'Assicurato in quanto non pagata dalla Compagnia.
Furto
Il reato previsto dall’articolo 624 del Codice Penale commesso da chi si impossessi del bene mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per trarne profitto per sé o altri.
Garanzie Assicurative
Le garanzie offerte dalla Polizza che coprono il Furto e il Xxxxx Accidentale ai Beni.
IMEI (International Mobile Equipment Identity)
È un codice numerico che identifica univocamente un terminale mobile (Mobile Equipment).
Indennizzo
La somma di denaro pagata dalla Compagnia all’Assicurato che ha subito il Sinistro.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di Assicurazione.
Legale
Professionista abilitato a difendere un soggetto in giudizio.
Limite di Indennizzo o Massimale
Somma massima liquidabile dalla Compagnia a titolo di Indennizzo.
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Locatario
Colui che ha un bene in locazione.
Locatore
Colui che concede un bene in locazione.
Massimale
Importo massimo pagato dalla Compagnia in caso di Sinistro.
Mediazione
L'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Mezzi di Chiusura
I mezzi e dispositivi che chiudono e proteggono le aperture di un fabbricato (quali porte, tapparelle, serramenti in genere) e hanno caratteristiche simili a quelli usualmente installati nelle abitazioni private.
Modulo di Adesione
Il documento predisposto dalla Compagnia e firmato dall’Aderente al momento dell’adesione alla Polizza via web o presso un’agenzia/sportello BNL.
Modulo di Polizza (o anche solo “Modulo”)
Documento contrattuale, previsto per il canale filiale, che unitamente alle condizioni di assicurazione costituisce il contratto di Assicurazione e riporta gli elementi principali dell'Assicurazione (la decorrenza e la scadenza del contratto di Assicurazione, i dati anagrafici dell'Assicurato, del Contraente con le sue dichiarazioni, le coperture assicurative operanti, l'ammontare del Premio ecc.) e viene sottoscritto dal Contraente e dalla Compagnia.
Nucleo Familiare
Tutte le persone risultanti dal certificato di stato di famiglia dell’Aderente al momento del Sinistro che possono beneficiare della Polizza.
Occlusione
La chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinata da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.
Oggetti Pregiati
Quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria, il tutto per uso domestico o personale.
OTP (One Time Password)
La password numerica fornita dallo strumento “Pass BNL” in dotazione dell’Aderente e che è utilizzata – insieme al PIN – per la firma elettronica del Modulo di Adesione via web sul sito internet della Contraente.
P.R.A. (Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Il diritto dell'Assicurato, in caso di Sinistro, di essere indennizzato di tutto il danno subito, sino al Massimale, e non in proporzione al valore del bene. Il P.R.A. è una forma di copertura assicurativa di maggiore favore per Assicurato rispetto a quanto stabilito dall'articolo 1907 del codice civile.
Paesi o Regioni sottoposti a Sanzioni Internazionali - Major Sanctioned Countries & Regions (MSC&R)
Paesi nei confronti dei quali, a causa dell'applicazione di sanzioni (ivi incluse quelle emanate dall'OFAC Office of Foreign Assets Control), è inibita la possibilità di instaurare rapporti e/o compiere operazioni, anche con soggetti residenti o con domicilio, eletto o trasferito anche nel corso della Polizza in tali Paesi.
PIN (Personal Identification Number)
Il numero di identificazione personale che consente al cliente BNL di accedere alla propria area personale sul sito internet della Contraente e firmare elettronicamente il Modulo di Adesione. Il PIN è consegnato dalla Contraente in busta chiusa e riservata ai clienti che abbiano sottoscritto con la Contraente stessa un contratto di conto corrente con servizio di home banking.
Polizza
Polizza collettiva n. 5519/02 stipulata tra la Compagnia e il Contraente che include le Condizioni di Assicurazione.
Premio
Somma che si paga alla Compagnia per avere diritto alle prestazioni previste dall’Assicurazione.
Raccolte e collezioni
Insiemi di oggetti, beni o enti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi, ordinati secondo determinati criteri, aventi un valore intrinseco e di mercato oggettivamente riconosciuto.
Rapina
L’impossessamento di un bene mobile altrui, togliendolo a chi lo detiene con violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Recesso
Diritto unilaterale di una Parte di sciogliersi dal contratto di Assicurazione.
Rigurgito
Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
Rischio
la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scippo
Il furto commesso strappando un bene mobile di mano o di dosso alla persona che lo detiene.
Sinistro
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(non applicabile alla Tutela Legale)
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Sinistro
Evento dannoso coperto dall'Assicurazione.
Soggetti sottoposti a Misure Restrittive dell'Operatività Soggetti siano essi persone fisiche o differenti da persone fisiche, inclusi i soggetti che con essi hanno stretti legami, anche a titolo di partecipazione al capitale (nel caso di soggetti differenti da persone fisiche) che, in quanto cittadini, residenti o con domicilio eletto in Paesi o Regioni Sottoposti a Sanzioni Internazionali - MSC & R. non possono sottoscrivere, perfezionare e/o mantenere un rapporto (Polizza) con la Compagnia, ovvero risultare beneficiari dei pagamenti in caso di Sinistro.
Struttura Organizzativa
La struttura di Europ Assistance Xxxxxx X.x.X. (xxxx Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 20057- Assago), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto che regola il contatto telefonico con l'Assicurato e l'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di Assistenza.
Terremoto
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Terrorismo
Atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza o minaccia, commesso da qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi
politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
Transazione
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.
Unico Caso Assicurativo
Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati, cioè:
- vertenze e controversie, giudiziali e non, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali ad un medesimo contesto riferito all'evento rientrante nella copertura assicurativa. Detto principio prevale sull'individuazione della domanda principale sia dal punto di vista economico che nel merito;
- indagini, rinvii a giudizio e/o procedimenti penali a carico di una o più Assicurati e dovuti al medesimo evento o fatto.
Valore a Nuovo
- per il Fabbricato, la spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per Contenuto, il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati o asportati con altre nuovi, uguali oppure equivalenti.
Valore Commerciale
Il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, danneggiati o asportati, con altri nuovi, uguali o equivalenti, al netto di deprezzamento stabilito in relazione a vetustà, uso, qualità, funzionalità, stato di manutenzione.
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Norme che regolano l'assicurazione
Art. 1. Cosa e chi copre l'Assicurazione?
L’Assicurazione protegge l’Aderente e il suo Nucleo Familiare dal rischio di non poter più utilizzare i Beni di loro proprietà appartenenti alle seguenti categorie a causa di un Furto o un Danno Accidentale:
Categoria 1: | Telefoni mobili, smartphone o altri apparecchi che: • servono principalmente per la comunicazione telefonica wireless(senza collegamento via cavo ad una centrale); • contengono almeno una carta SIM (Subscribe Identity Module) o USIM (Universal Subscriber Identity Module) con un numero riservato assegnato da un gestore telefonico |
Categoria 2: | Computer portatili, notebook, tablet, netbook, fotocamere, videocamere, apparecchi MP3/MP4, lettori DVD, consolle di gioco portatili, Smartwatch, eBook. |
Per essere coperto dall’ Assicurazione, è necessario che:
• il Bene sia stato acquistato nuovo;
• la data di
acquisto
del Bene sia provata dallo scontrino fiscale o dalla
ricevuta/fattura,
riportante
necessariamente la descrizione del Bene (marca e modello);
• la data di acquisto del Bene non sia anteriore a 36 mesi dalla data di denuncia di Xxxxxxxx.
In nessun caso sono coperti dall’ Assicurazione:
• i telefoni cordless, i walkie-talkie, le radio-ricetrasmittenti e gli apparecchi cercapersone; e
• gli accessori ai Beni (x.xx. cover, auricolari x xxxxxx portatili) nonché i materiali di consumo, oltre che ogni servizio accessorio abbinato al Bene (p. es. estensioni di garanzia, software, antivirus, ecc.).
Con l’adesione all’Assicurazione, l’Aderente e/o agli appartenenti al suo Nucleo Familiare che hanno subito il Sinistro hanno diritto di ricevere un Indennizzo dalla Compagnia a copertura del:
Xxxxx | Xxxxx subito a seguito del Furto di un Bene avvenuto con: • strappo/Scippo del Bene stesso di mano o di dosso all’Assicurato; • Furto del Bene in possesso dell’Assicurato, purché portato dallo stesso in diversi modi (a mano, intorno al collo, allacciato alla cintura, in una tasca del proprio abbigliamento, ecc...); • violenza o minaccia (rapina) all’Assicurato; • ingresso del ladro in un edificio o in altro luogo destinato (in tutto o in parte) a dimora privata dell’Assicurato o nelle relative pertinenze (x.xx. garage) con scasso e/o effrazione attraverso: ○ rottura o forzatura delle serrature e/o dei Mezzi di Chiusura regolarmente chiusi del fabbricato in cui si trovano i Beni, facendo una breccia nei muri o pavimenti o soffitti del fabbricato stesso, oppure con rottura del vetro retrostante a luci nelle inferriate o nei serramenti; ○ forzatura, manomissione, distruzione dei dispositivi di chiusura di un autoveicolo chiuso a chiave e parcheggiato in un’area regolarmente custodita (di cui si possa provare la sosta attraverso lo scontrino del parcheggio) o in garage privato. |
Xxxxx Accidentale | Xxxxx subito a seguito di un Danno Accidentale ad un Bene. |
Il dettaglio delle prestazioni è indicato al seguente Art. 5
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Art. 2. Chi si può assicurare?
Può aderire all’Assicurazione la persona fisica maggiorenne che è titolare e/o contitolare di un conto corrente presso la Contraente.
Art. 3. A quali condizioni operano le Garanzie Assicurative?
3.1 - Condizioni al momento dell’adesione
Oltre a quanto previsto nell’Art. 2, è possibile sottoscrivere l’Assicurazione solo se l’Aderente e l’/gli Assicurato/i (se diverso/i dall’Aderente) soddisfano tutti questi requisiti:
• hanno residenza in Italia;
• non sono residenti in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e/o dagli Stati Uniti d’America; e
• non fanno parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC – Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
3.2 - Condizioni in corso di Assicurazione
Dopo l’adesione, le Garanzie Assicurative valgono solo se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
• l’Aderente e l’/gli Assicurato/i (se diverso/i dall’Aderente) mantengono la residenza in Italia;
• gli Stati in cui l’Aderente e l’/gli Assicurato/i (se diverso/i dall’Aderente) avevano la residenza al momento dell’adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America;
• gli Stati in cui l’Aderente e l’/gli Assicurato/i (se diverso/i dall’Aderente) trasferisce la residenza, dopo l’adesione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America.
Si segnala, quindi, che:
• le Garanzie Assicurative non operano in caso di Sinistro accaduto dopo la perdita del requisito;
• in nessun caso la Compagnia può pagare importi a:
○ residenti in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’Unione Europea, dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America; o
○ soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
Pertanto, l’Aderente e l’/gli Assicurato/i (se diverso/i dall’Aderente) sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Compagnia e, in ogni caso entro 30 giorni lavorativi e nei modi indicati al successivo Art. 16, la perdita di uno o più dei requisiti indicati sopra.
Le Garanzie Assicurative cessano dal momento della perdita di anche uno solo di tali requisiti.
La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriori informazioni e documentazione integrativa al fine di:
• verificare il rispetto della normativa in materia di sanzioni finanziarie (siano esse disposte dall’Unione Europea, dall’ONU, e dagli Stati Uniti d’America) e/o embarghi, ivi incluse le disposizioni restrittive dell’operatività nei confronti dei Paesi Major Sanctioned Countries & Region (anche "MSC & Region") come tempo per tempo indicati (ad oggi Cuba, Iran, Nord Xxxxx, Siria e Regione Crimea/Sebastopoli), dovendo inibire l’instaurazione di rapporti e/o l’operatività come per disposizioni normative applicabili alla Compagnia stessa;
• rispettare l’obbligo normativo di astenersi dall’instaurazione del rapporto assicurativo e/o il compimento di operazioni qualora emergano eventi impeditivi previsti dalle leggi vigenti e/o indicati a maggior rischio dalle disposizioni delle Autorità di settore anche europee (ad es. EIOPA-EBA-ESMA).
Art. 4. Come aderire all'Assicurazione?
L’Aderente può aderire all’Assicurazione attraverso uno di questi Canali:
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Quale canale? | A chi rivolgersi? | In che modo? |
Telefono | Call Center BNL: +39 060.060 OPPURE HelloTeam : +39 06 8882.9999 | Seguendo le istruzioni telefoniche e dando il consenso durante il colloquio |
Agenzia | Presso una delle agenzie/sportelli della Contraente | Firmando il Modulo di Adesione cartaceo |
Web | Sito internet xxx.xxx.xx e relative App OPPURE Sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx e relative App | Accedendo all’area personale riservata sul sito e firmando il Modulo di Adesione elettronico, tramite i codici personali PIN e OTP |
Se l’Aderente interrompe il processo di adesione prima di averlo concluso, potrà riprenderlo continuando con lo stesso canale o utilizzandone un altro.
Art. 5.Quali sono le prestazioni?
In caso di Xxxxx o Danno Accidentale a un Bene Non Riparabile, l’Indennizzo è calcolato come segue:
Tipologia di Bene | Importo dell'Indennizzo |
Bene in Commercio alla data di denuncia del Sinistro | Prezzo di vendita più elevato del Bene nuovo (IVA compresa e spese di spedizione escluse) riportato sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx (comparatore prezzi on-line sul mercato italiano) al momento della denuncia di Xxxxxxxx. Se, a tale data, questo sito non fosse disponibile, potranno essere consultati siti internet di contenuto equivalente. |
Xxxx Xxx in Commercio alla data di denuncia del Sinistro e acquistato nei 24 mesi precedenti alla denuncia | Prezzo di vendita - rilevato con il metodo descritto per i “Beni in Commercio” - di un bene nuovo con le stesse caratteristiche tecniche principali del Bene oggetto di Sinistro. Non si prendono in considerazione caratteristiche diverse quali marca, colore, peso, rivestimento, grafica e design. |
Xxxx Xxx in Commercio alla data di denuncia del Sinistro e acquistato oltre i 24 mesi precedenti la denuncia (comunque non oltre 36 mesi) | 30% del prezzo indicato sullo scontrino fiscale/ricevuta/fattura d’acquisto (IVA compresa e spese di spedizione escluse). |
In caso di Xxxxx Accidentale a un Bene Riparabile, l’Indennizzo è calcolato come segue:
Tipologia di Bene | Prestazione della Compagnia |
Bene Riparabile | Costo di riparazione del Bene (IVA compresa e spese di spedizione escluse), indicato nella fattura di riparazione emessa da un centro di assistenza tecnica in Italia autorizzato dal produttore. |
Per il Massimale e altri limiti di Xxxxxxxxxx, si vedano rispettivamente l’Art. 8 e l’Art. 9 .
Art. 6. Quali eventi sono esclusi dalle Garanzie Assicurative?
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Per tutte le Garanzie Assicurative:
L’Assicurazione non copre i Sinistri derivanti direttamente o indirettamente da:
• guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di conquista di potere;
• scioperi, sommosse, tumulti popolari;
• coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
• confisca, nazionalizzazione,
sequestro,
disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione,
requisizione
per
proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o di fatto) o altra autorità nazionale o locale;
• atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o
dietro o in collegamento con
qualsiasi
organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi,
ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
• trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
• esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del
nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di
apparecchiature nucleari o sue componenti;
• materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
• inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
• dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
• azioni poste in essere dall’Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l’insorgenza del Sinistro o incidere sulla sua entità;
• abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
• infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
• fatti occorsi mentre il bene si trovava a disposizione di, sottoposto alla custodia di, o affidato a, terzi. Per la sola garanzia Furto:
L’ Assicurazione non copre il Furto:
• causato da negligenza dell’Assicurato (ad es. non curanza, disattenzione), da vestiti non indossati o da borse e bagagli non portati dall’Assicurato stesso;
• dentro un veicolo quando non è chiuso a chiave e non è in un parcheggio pubblico custodito, del quale si possa oggettivamente dimostrare la sosta, o in un garage privato;
• tentato, cioè non realizzato.
L’ Assicurazione non opera anche quando:
• la denuncia all’Autorità competente sia stata fatta oltre le 48 ore dalla scoperta del Furto o altro diverso termine previsto per legge;
• per il Bene dotato di SIM, non sia stato regolarmente bloccato il codice IMEI, secondo la procedura prevista dall’operatore telefonico.
Per la sola garanzia Xxxxx Accidentale:
L’Assicurazione non copre i Danni Accidentali derivanti direttamente o indirettamente da:
• mancato funzionamento, guasto, difetto di fabbricazione o proprio del Bene, vizio occulto o derivante da usura dei componenti;
• danni
esclusivamente
estetici che non
pregiudicano il
funzionamento
del Bene (ad esempio: schermo
danneggiato ma con funzione touchscreen ancora operante, righe, graffi...);
• infiltrazioni di materiale esterno (ad esempio: liquidi, polveri, sabbia, ...) all’interno del Bene;
• mancato funzionamento causato da modifiche delle caratteristiche originarie del Bene o manomissione;
• danni causati o derivati dal mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo o delle avvertenze del produttore;
• danni causati a telecamere durante l’utilizzo delle stesse con droni.
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Art. 7. Quanto durano le Garanzie Assicurative?
7.1 Quando iniziano e quanto durano?
Le Garanzie Assicurative durano un anno a partire dalla Data di Decorrenza che varia in base al canale di adesione prescelto:
Canale | Da quando decorrono le Garanzie Assicurative? |
Telefono | Dalle ore 24:00 della Data di Decorrenza riportata nell’Attestato di Assicurazione, a condizione che siano state pagate le prime tre rate di Premio; in caso di mancato pagamento, le Garanzie Assicurative resteranno sospese e avranno effetto dalle ore 24.00 della data di pagamento. |
Agenzia/sportello BNL | Dalle ore 24:00 della Data di Decorrenza riportata nel Modulo di Adesione, purché sia stato interamente pagato il Premio; in caso contrario, le Garanzie Assicurative rimarranno sospese e avranno effetto dalle ore 24.00 della data di pagamento. |
Web | Dalle ore 24:00 della Data di Decorrenza riportata nel Modulo di Adesione, a condizione che siano state pagate le prime tre rate di Premio; in caso contrario, le Garanzie Assicurative rimarranno sospese e avranno effetto dalle ore 24.00 della data di pagamento. |
7.2 Quando si rinnovano?
Alla scadenza, l’Assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo che:
• l’Aderente invii disdetta alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza annuale a mezzo:
○ telefono: al numero +39 060.060;
○ agenzia: compilando l’apposito
modulo
disponibile nelle agenzie/sportelli della Contraente (farà fede il
relativo timbro postale o la data di sottoscrizione sul modulo);
○ lettera raccomandata: invio della comunicazione scritta a Cardif - Back Office Protezione - Post Vendita, xxxxxxx xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx;
○ posta elettronica: invio email a xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
○ web: accedendo alla sezione dedicata all’Assicurazione e inserendo i codici personali PIN e OTP quando richiesto durante la procedura di disdetta;
OPPURE
○ la Compagnia invii disdetta all’Aderente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale mediante lettera
raccomandata A/R o PEC (ove prevista) all’indirizzo indicato dall’Aderente sull’Attestato di
Assicurazione/Modulo di Adesione o a quello eventualmente diverso comunicato nel corso del rapporto.
In caso di adesione via web o telefono e Sinistro denunciato prima dell’addebito delle prime tre rate del Premio, la Compagnia paga l’Indennizzo solo al momento dell’effettivo pagamento delle prime tre rate mensili di Premio.
È fatto salvo quanto disposto al successivo Art. 14 in caso di recesso.
In caso di mancato pagamento delle rate di Premio successive alla prima, le Garanzie Assicurative restano sospese dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza dell’ultima rata pagata e si riattivano dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
Se quanto dovuto non viene pagato, l’Assicurazione è automaticamente risolta entro i 6 (sei) mesi dal giorno di scadenza del primo addebito o della rata mensile di Premio. In tal caso la Compagnia ha diritto al pagamento dell’intero Premio e al rimborso delle spese.
7.3 Quando cessano le Garanzie Assicurative?
QUANDO XXXXXXX LE GARANZIE
In aggiunta ai casi di recesso indicati all’Art.14 le Garanzie Assicurative cessano in ogni caso, senza possibilità di rinnovo:
• alla prima ricorrenza annuale successiva alla cessazione dell’Assicurazione tra Compagnia e Contraente;
• dopo un mese dalla chiusura da parte dell’Aderente del conto corrente presso la Contraente, salvo che l’Aderente abbia modificato tale conto con altro conto corrente presso la stessa Contraente;
• se, durante la validità delle Garanzie Assicurative, si perdono uno o più dei requisiti indicati al precedente Art. 3.2.
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Art. 8. Chi è il beneficiario delle Garanzie Assicurative?
Il Beneficiario delle Garanzie Assicurative è l’Aderente.
Art. 9. Ci sono limiti alle prestazioni della Compagnia?
Oltre al Massimale indicato sotto, la Compagnia applica per ogni Sinistro una Franchigia di Euro 50,00 che, quindi, resta a carico dell’Assicurato.
Tuttavia la Franchigia non si applica nel caso di Bene Non in Commercio alla data di denuncia del Sinistro, acquistato oltre i 24 mesi dalla data di denuncia, quando l’importo dell’Indennizzo è superiore a quello della Franchigia stessa.
Art. 10. Quali sono i Massimali?
In caso di Xxxxxxxx, l’Indennizzo pagato dalla Compagnia non può mai superare:
Massimale per le garanzie Furto e Xxxxx Accidentale dei Beni di categoria 2 | Euro 1.500,00 per ciascun Anno Assicurativo |
Massimale per le garanzie Furto e Danno Accidentale dei Beni di categoria 1 (telefoni mobili, smartphone o altri apparecchi di comunicazione telefonica) | Euro 450,00 per ciascun Anno Assicurativo |
Per ciascun Anno Assicurativo, la Compagnia indennizza un solo Sinistro per ogni categoria di Bene (ossia, un solo Sinistro per un Bene della categoria 1 e un solo Sinistro per un Bene della categoria 2).
In ogni caso, l’Indennizzo non potrà mai essere superiore al prezzo di acquisto del Bene indicato nello scontrino fiscale o nella fattura di acquisto inviati alla Compagnia con la denuncia di Sinistro.
Art. 11. Come si calcola e come si paga il Premio?
Il Premio è annuo e si paga in 12 rate mensili di uguale importo.
Premio | Importo |
Importo Annuo | Euro 84,00 |
Importo Mensile | Euro 7,00 |
Il Premio include l’imposta di assicurazione, attualmente pari al 21,25%, oltre all’addizionale antiracket dell’1%.
Per poter pagare il Premio, l’Aderente deve aver autorizzato la banca presso cui ha il proprio conto corrente, compilando l’apposita dichiarazione inclusa nell’Attestato di Assicurazione/Modulo di Adesione, ad accettare gli ordini di addebito che la Compagnia invierà periodicamente. Il pagamento così effettuato costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza del pagamento del Premio dovuto.
Le tempistiche di addebito del Premio cambiano in base al canale usato dall’Aderente per aderire all’Assicurazione:
Canale | Tempistica di addebito | N° rate di Premio addebitate |
Agenzia | Data di Decorrenza | 1° mensilità |
Telefono e Web | 60 giorni dopo la Data di Decorrenza | Prime 3 mensilità |
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Art. 12. Cosa succede in caso di modifica del Premio e delle Condizioni di Assicurazione?
La Compagnia ha il diritto di modificare l’importo del Premio o le Condizioni di Assicurazione per giustificato motivo se, dopo un’analisi statistica, venisse accertato l’andamento tecnico negativo della Polizza (per esempio, se il rapporto sinistri/premi complessivi fosse fortemente sbilanciato a sfavore della Compagnia).
In tal caso, la Compagnia comunicherà all’Aderente la modifica che intende apportare con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza dell’Anno Assicurativo. Le variazioni avranno effetto solo a partire dalla data di tale scadenza annuale.
L’Aderente che non intenda accettare la modifica potrà recedere dall’Assicurazione dandone comunicazione alla
Compagnia a mezzo lettera raccomandata A/R almeno 30 (trenta) giorni prima della data di efficacia della modifica. In questo caso, le Garanzie Assicurative cesseranno alla fine dell’Anno Assicurativo per il quale il Premio è stato pagato e l’Aderente non dovrà più pagare nulla per le annualità successive.
Se l’Aderente dovesse ricevere la comunicazione di modifica dell’importo del Premio o delle Condizioni di Assicurazione e scegliesse di non recedere dall’Assicurazione, il silenzio dell’Aderente sarà considerato come accettazione della modifica.
Art. 13.Dove valgono le Garanzie Assicurative?
Le Garanzie Assicurative valgono in tutti i paesi del mondo.
Art. 00.Xx può recedere dall’Assicurazione?
COME RECEDERE
14.1 Recesso dell'Aderente
L’Aderente può recedere dall’Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza attraverso uno dei seguenti canali, anche diversi da quello usato inizialmente per aderire all’Assicurazione:
Canale | Modalità | Efficacia |
Telefono | Telefonata al numero +39 060.060 | Dalle ore 24.00 del giorno della telefonata. |
Agenzia/Sportello BNL | Con il modulo disponibile presso le agenzie/sportelli della Contraente. | Dalle ore 24.00 del giorno di compilazione del modulo (farà fede la data di firma sul modulo). |
Web | Tramite l’area personale e privata dell’Aderente, nella sezione dedicata alla Polizza, con inserimento dei codici personali PIN e OTP | Dalle ore 24.00 del giorno di inserimento dei codici. |
Lettera raccomandata | Con invio di comunicazione scritta a: Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000 00000 Xxxxxx | Dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata. |
Posta elettronica | Dalle ore 24 del giorno di spedizione dell’email. |
Il recesso, esercitato attraverso uno dei predetti canali, provoca la cessazione delle Garanzie Assicurative.
La Compagnia provvede alla restituzione Premio (o le rate di Premio) eventualmente versate, al netto delle imposte, all'Aderente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione che ne consente il rimborso.
14.2 Recesso della Compagnia
La Compagnia può recedere dall’Assicurazione se:
• dopo l’adesione,
l’Aderente/Assicurato
entra a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o
internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx);
• quanto
dichiarato dall’Aderente al momento della
stipulazione
dell’Assicurazione
nell’Attestato di
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Assicurazione/Modulo di Adesione oppure tramite gli altri Canali, risulta essere inesatto e reticente.
Le Garanzie Assicurative cessano dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso.
Art. 15. In quali casi il Premio può essere restituito dalla Compagnia?
La Compagnia restituisce il Premio, in tutto o in parte, nei seguenti casi:
• Perdita dei requisiti di cui all’Art. 3.2: la Compagnia restituisce all’Aderente la parte di Premio relativa al periodo intercorrente tra il giorno della perdita dei requisiti e la scadenza originaria, al netto delle imposte. Se non è stata comunicata la perdita di uno o più requisiti nel termine indicato all’Art. 3 la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a conoscenza della perdita;
• Recesso dell’Aderente: se l’Aderente recede dall’Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza la Compagnia restituisce il Premio (o le rate di Premio) eventualmente pagate al netto delle imposte;
• Recesso dell’Aderente in caso di Sinistro: se l’Aderente, dopo aver pagato il Premio, recede dall’Assicurazione e, nel frattempo, si è verificato un Sinistro la Compagnia paga l’Indennizzo (ove dovuto) e restituisce una parte di Premio, trattenendo la porzione di Premio (comprensiva di imposte) riferita al periodo di operatività delle Garanzie Assicurative.
Art. 16. Come comunicare con la Compagnia?
COME COMUNICO CON LA COMPAGNIA
Le comunicazioni dell’Aderente/Assicurato alla Compagnia riguardanti materie diverse da reclami, recesso, disdetta o denunce di Sinistro devono essere inviate a mezzo posta, fax o e-mail, ad uno dei seguenti recapiti:
• a mezzo posta, a Cardif - Back Office Protezione – Post vendita Casella Postale 550 – 00000 Xxxxxx;
• a mezzo fax, al numero 00.00000000;
• tramite posta elettronica, all'indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx;
Alla comunicazione deve essere allegata la copia di un valido documento di identità e del codice fiscale e, in caso di invio via e-mail, anche una scansione della comunicazione debitamente firmata.
L’Aderente, telefonando al Servizio Clienti ai seguenti numeri
800.900.780 e dall'estero al 00.00.00.00.00
(attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00)
potrà anche chiedere informazioni relative al prodotto.
La Compagnia, tramite la propria Home Page Internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx), mette a disposizione la possibilità di accedere ad un'area riservata per consultare la propria posizione assicurativa e gestire telematicamente il contratto. L'area è consultabile attraverso le credenziali assegnate al primo accesso in occasione della registrazione. Eventuali comunicazioni della Compagnia sono indirizzate all’ultimo domicilio comunicato dall’Aderente/Assicurato.
Art. 17. Cosa fare in caso di altre garanzie assicurative per il medesimo rischio?
La Contraente e l’Aderente sono esentate dall’obbligo di comunicare alla Compagnia l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Tuttavia, in caso di Xxxxxxxx l’Assicurato ha comunque l’obbligo di avvisare tutti gli assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del codice civile. La violazione volontaria dell’obbligo di avviso può consentire alla Compagnia di non pagare l’Indennizzo.
Art. 18. È possibile cedere o trasferire a terzi le Garanzie Assicurative o altri diritti derivanti dall’Assicurazione?
No, l’Aderente/Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla Polizza.
Art. 19. Rinuncia alla rivalsa
Tranne che in caso di condotta volontaria, la Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione ai sensi dell’art. 1916 del codice civile verso l’eventuale terzo responsabile del Sinistro, purché l’Assicurato, a sua volta, non agisca verso tale
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responsabile.
Art. 20. OnerI
Eventuali imposte e altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi alla Polizza sono a carico dell’Aderente.
Art. 21. Quale legge si applica?
Si applica la legge italiana, anche per tutto quanto non diversamente regolato dalle Condizioni di Assicurazione.
Art. 22. Qual è il foro competente in caso di controversia?
Per qualunque controversia sull'applicazione o l'interpretazione della Polizza e/o delle Garanzie Assicurative, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio dell’Aderente, Assicurato e/o avente diritto.
Gestione dei Sinistri
COME DENUNCIARE UN SINISTRO
Art. 23. Come si denuncia un Sinistro?
Appena si verifica un sinistro, l’Assicurato deve comunicarlo alla Compagnia privilegiando l'utilizzo del canale telefonico e chiamando il nostro:
Servizio Clienti
numero verde 800.900.780 e dall'estero allo 00.00.00.00.00,
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00
E' possibile prendere un appuntamento telefonico anche attraverso la Sua area riservata MyCardif.
Un nostro consulente specializzato potrà assisterla nella raccolta della segnalazione telefonica di Sinistro. indicandole le modalità di presentazione della denuncia e di istruzione della pratica nonchè i documenti necessari (di seguito elencati).
E' possibile inoltre contattare il nostro Servizio Clienti per ricevere informazioni sullo stato della pratica di Sinistro già in corso.
E' possibile comunque sempre presentare denuncia di Xxxxxxxx o contattarci:
· via e-mail scrivendo a: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
· via posta a: Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri, Xxxxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxxxx (XX). I documenti da inviare, ai recapiti sopra indicati, in caso di Sinistro sono, per ogni garanzia:
A. in caso di Furto:
• fare denuncia all’Autorità competente, entro 48 ore dalla scoperta del Furto e indicare le circostanze del Furto e i riferimenti necessari al Bene (ossia marca, modello, codice IMEI e numero di telefono, se il Bene ne sia provvisto);
• bloccare subito la Carta SIM e USIM presso il gestore telefonico (se il Bene ne sia provvisto),
• bloccare subito il codice IMEI (se il Bene ne sia provvisto), facendone anche richiesta a mezzo raccomandata A/R;
• inviare entro 30 giorni dalla data del Furto:
○ denuncia di Xxxxxxxx con descrizione precisa dei fatti, data, luogo, ora (eventualmente utilizzando l’apposito modulo di denuncia reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx o telefonando al Servizio Clienti);
○ copia della denuncia fatta alle Autorità competenti;
○ copia della documentazione che prova l’avvenuto blocco del codice IMEI (se il Bene ne sia provvisto);
○ originale/copia del documento di acquisto del Bene fiscalmente valido (scontrino fiscale o ricevuta/fattura), con la descrizione del Bene (marca e modello) e con data di emissione non antecedente i 36 mesi dalla data di denuncia del Sinistro;
○ IBAN del conto corrente dell’Aderente sul quale pagare l’Indennizzo; e
○ stato di famiglia dell’Aderente.
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B. in caso di Xxxxx Accidentale:
• portare il Bene presso uno dei centri di assistenza tecnica in Italia autorizzati dal produttore;
• inviare - entro 30 giorni dalla data indicata sul documento fiscale che attesta la riparazione (o sulla dichiarazione attestante la non riparabilità del Bene) - la seguente documentazione:
○ denuncia di Xxxxxxxx con descrizione precisa di fatti, data, luogo, ora (eventualmente utilizzando il modulo di denuncia reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx o telefonando al Servizio Clienti);
○ in caso di riparazione a Bene Riparabile: fotocopia dello scontrino fiscale o ricevuta/fattura di riparazione, rilasciata dal centro di assistenza tecnica che ha fatto la riparazione;
○ in caso di Bene Non Riparabile: fotocopia della dichiarazione attestante la non riparabilità del Bene, rilasciata dal centro di assistenza tecnica che ha fatto questa valutazione;
○ originale/copia del documento di acquisto del Bene fiscalmente valido (scontrino fiscale o ricevuta/fattura), con la descrizione del Bene (marca e modello), emesso in data non antecedente i 36 mesi dalla denuncia del Sinistro;
○ IBAN del conto corrente dell’Aderente sul quale pagare l’Indennizzo;
○ stato di famiglia dell’Aderente.
Per accelerare la corretta
valutazione
del danno e la gestione del Sinistro, è necessario inoltrare
tutta la
documentazione obbligatoria richiesta. Se la documentazione inviata è incompleta, la pratica di Sinistro non può
essere gestita.
L’Assicurato
deve consegnare alla Compagnia
qualsiasi
altro
documento
richiesto e
ritenuto
necessario da quest’ultima per il pagamento dell’Indennizzo.
L’Assicurato
per
denunciare
il Sinistro potrà
utilizzare
l’apposito
modulo
disponibile
sul
sito internet:
Art. 24. Quando sarà pagato l’Indennizzo?
La Compagnia paga l’Indennizzo:
• entro 30 giorni da quando ha ricevuto tutta la documentazione richiesta relativa al Sinistro,
• solo dopo aver verificato che le rate mensili di Premio siano state pagate regolarmente.
Ogni pagamento potrà avvenire solo:
• in euro;
• verso un conto corrente intestato all’avente diritto di un istituto di credito con sede nell’Unione Europea o nello Spazio economico Europeo e, comunque, aperto presso un’agenzia bancaria che si trova in uno Stato membro dell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo. I paesi dell’Unione Europea sono riportati nel sito xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxx/xxxxx-xx/xxxxxxxxx_xx. I paesi dello Spazio economico Europe sono riportati
nel sito: e-il-nord.
xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xx/xxxxx/000/xx-xxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxxx-
Reclami
COME FARE UN RECLAMO
Art. 25. A chi inviare un eventuale reclamo?
25.1 Reclami alla Compagnia
Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle garanzie assicurative o sulla gestione dei sinistri), devono essere inviati via posta, telefax o E-mail all’Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente indirizzo:
Cardif - Ufficio Reclami
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Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
E-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx fax 00.00.000.000
Inoltre, è possibile inviare reclamo utilizzando il web-form presente sul sito internet della Compagnia:
La Compagnia deve rispondere entro 45 giorni da quando riceve il reclamo.
Se chi invia il reclamo non si ritiene soddisfatto della risposta ricevuta o se la Compagnia non risponde nel termine di 45 giorni, si può inviare il reclamo all’IVASS, con copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale risposta di quest’ultima.
25.2 Reclami all’intermediario assicurativo
Se il reclamo riguarda il comportamento dell’intermediario assicurativo che ha distribuito la Polizza o la violazione di norme cui è soggetto l’intermediario (ad esempio, reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inviata una comunicazione scritta a quest’ultimo con le modalità indicate nella documentazione informativa prevista dalle norme vigenti consegnata a cura del medesimo intermediario assicurativo.
L’intermediario deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Se non lo facesse o se il reclamante non fosse soddisfatto della risposta, quest’ultimo può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate, allegando il reclamo e l'eventuale risposta dell’intermediario.
25.3 Reclami all’IVASS
I reclami che riguardano la violazione della normativa di settore devono essere inviati, a mezzo posta, PEC o fax, direttamente all'IVASS ai seguenti recapiti:
IVASS - Servizio tutela del consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx xxxxx@xxx.xxxxx.xx fax 00.00000000
In ogni caso, per la stesura del reclamo è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - sezione dedicata ai reclami).
L’autorità di vigilanza del paese di origine della Compagnia è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution), alla quale è possibile inviare il reclamo seguendo le indicazioni del sito: xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx- de-la-clientele/comment-contacter-lacp.html.
Il reclamo deve contenere chiaramente i seguenti elementi:
• il nome, cognome e domicilio del reclamante;
• la Compagnia, l’intermediario o i soggetti di cui ci si lamenta;
• la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a supporto della stessa.
In ogni caso, è sempre possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo ricorso mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010).
Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
Protezione dei dati personali
Art. 26. Protezione dei dati personali
Come parte del contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, la Compagnia è tenuta ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Contraente/Aderente, all’Assicurato, al Beneficiario dell’Assicurazione, ovvero ai soggetti che li rappresentano, o al Titolare Effettivo (di seguito, in generale, il “Cliente”), che sono tutelati dal
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Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il “GDPR”).
Il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia è necessario per il perfezionamento e la gestione dell’Assicurazione e in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici. Se il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia fosse facoltativo, tale possibilità sarebbe indicata al momento della raccolta dei dati.
Le informazioni di seguito fornite riguardano anche, per quanto applicabili, i trattamenti di dati personali eventualmente posti in essere da soggetti che fanno parte della c.d. “Catena Assicurativa”, come di seguito specificati, ferma la facoltà per gli stessi di rendere autonoma informativa.
A. Finalità del trattamento dei dati
I dati personali raccolti dalla Compagnia sono necessari:
(i) Per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili
La Compagnia tratta i dati personali del Cliente per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, anche tra cui:
• adempimento di obblighi connessi all’esercizio dell’attività assicurativa;
• prevenzione delle frodi assicurative;
• prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
• contrasto all’evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica;
• monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l’organizzazione potrebbe incorrere;
• risposta ad una richiesta ufficiale di un’autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.
Per tali finalità i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni alla Compagnia, ivi compresi i soggetti appartenenti alla c.d. “Catena Assicurativa” quali:
• intermediari, agenti, subagenti, mediatori di Assicurazione e di riAssicurazione, partners per la gestione dei contratti di Assicurazione;
• autorità finanziarie o giudiziarie, arbitri e mediatori, agenzie statali o enti pubblici, enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa, su richiesta e nei limiti consentiti dalla legge.
Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede della Compagnia.
Il trattamento dei dati per tali finalità da parte della Compagnia e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.
(ii) Per l’esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta
La Compagnia tratta i dati personali del Cliente per stipulare ed eseguire i relativi contratti, inclusi:
• la definizione del profilo di rischio assicurativo del Cliente e dei costi a suo carico;
• la prestazione dei servizi assicurativi che riguardano il Cliente;
• la gestione dei Sinistri assicurativi, la relativa liquidazione e l’esecuzione della copertura assicurativa;
• fornire al Cliente le informazioni richieste in merito ai contratti della Compagnia;
• l’Assistenza e la risposta alle richieste;
• la valutazione della Compagnia della possibilità di offrire al Cliente un contratto di Assicurazione e a quali condizioni.
Per tali finalità i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni alla Compagnia, ivi compresi i soggetti appartenenti alla c.d. “Catena Assicurativa” quali:
• soggetti Xxxxx interessati dal contratto di Assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal diritto nazionale applicabile, quali:
(i) i titolari del contratto, i sottoscrittori e gli assicurati, nonché i loro rappresentanti;
(ii) gli assegnatari di contratto o i beneficiari di surrogazione;
(iii) i soggetti responsabili di incidenti, le vittime, nonché i loro rappresentanti e i testimoni;
• alcuni professionisti regolamentati come operatori sanitari, avvocati, notai, trustee e auditor nonché periti e cliniche o strutture sanitarie.
• Società del Gruppo BNP Paribas.
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• intermediari, agenti, subagenti, mediatori di Assicurazione e di riAssicurazione, partners per la gestione dei contratti di Assicurazione.
Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede della Compagnia.
Il trattamento dei dati per tali finalità da parte della Compagnia e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.
(iii) Per il perseguimento di legittimi interessi dell'Assicuratore
La Compagnia tratta i dati personali del Cliente per realizzare, sviluppare e gestire i propri contratti di Assicurazione, per migliorare la propria gestione del rischio e per tutelare i propri diritti legali, inclusi:
• prova del pagamento del Premio o del contributo;
• prevenzione delle frodi;
• adesione a contratti di coAssicurazione o di riAssicurazione;
• gestione IT, inclusa la gestione dell’infrastruttura (es. piattaforme condivise) e la continuità aziendale e la sicurezza IT;
• elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull’analisi del numero e dell’incidenza delle perdite, ad esempio per aiutare a definire il punteggio di rischio assicurativo del Cliente;
• elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del rischio del Gruppo societario della Compagnia o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
• lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti stradali;
• formazione del personale della Compagnia attraverso la registrazione delle telefonate ricevute ed effettuate dal suo call center;
• personalizzazione dell’offerta della Compagnia dedicata al Cliente e di quella delle altre società del Gruppo BNP Paribas attraverso:
○ miglioramento della qualità dei propri contratti assicurativi;
○ promozione dei propri contratti di Assicurazione corrispondenti alla situazione e al profilo del Cliente.
Tale obiettivo può essere raggiunto:
• segmentando i potenziali e gli attuali clienti della Compagnia;
• analizzando le abitudini dei Clienti e le loro preferenze sui vari canali di comunicazione che la Compagnia rende disponibili (E-mail o messaggi, visite al sito web della Compagnia, ecc.);
• condividendo i dati personali dei Clienti con un’altra società del Gruppo BNP Paribas, in particolare se il Cliente è - o diventerà - Cliente di un’altra società del Gruppo;
• incrociando i dati raccolti dal contratto di Assicurazione che il Cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto un’offerta, con altri dati che la Compagnia già tratta su di lui (es. la Compagnia potrebbe individuare che il Cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un’Assicurazione a copertura dell’intero nucleo familiare);
• organizzazione di competizioni a Premi, lotterie o campagne promozionali.
I dati personali del Cliente potranno essere aggregati in statistiche anonime che potranno essere offerte alle società del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro attività. In questo caso i dati personali del Cliente non verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare l’identità del Cliente stesso.
B. Categorie di destinatari dei dati personali
Per le finalità di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni alla Compagnia, ivi compresi i soggetti appartenenti alla c.d. “Catena Assicurativa” quali:
• intermediari, agenti, subagenti, mediatori di Assicurazione e di riAssicurazione, partners per la gestione dei contratti di Assicurazione;
• altri assicuratori, ai co-assicuratori, ri-assicuratori e fondi di garanzia, SIM e Società di gestione del risparmio; società di servizi per il quietanzamento, banche;
• enti previdenziali se coinvolti in Sinistri assicurativi o quando la Compagnia fornisce prestazioni complementari alle prestazioni previdenziali;
• autorità finanziarie o giudiziarie, arbitri e mediatori, agenzie statali o enti pubblici, enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa, su richiesta e nei limiti consentiti dalla legge.
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Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede dell'Assicuratore.
Il trattamento dei dati per tali finalità da parte della Compagnia e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.
C. Modalità del trattamento
I dati saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate, potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori della Compagnia autorizzati al trattamento e/o da partner di fiducia che svolgono attività tecniche ed organizzative per conto della stessa Compagnia, in qualità di responsabili del trattamento, e saranno conservati per la durata dell’Assicurazione e, al suo termine, per i tempi previsti dalle norme in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, ed assicurativi (di norma, 10 anni).
Per le menzionate finalità i dati personali del Cliente potranno essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) solo verso paesi per i quali la Commissione Europea abbia riconosciuto un livello adeguato di protezione dei dati o, in mancanza, sulla base dell’adozione delle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea o di norme vincolanti d’impresa (per i trasferimenti infragruppo).
Per richiedere una copia di tali garanzie o dettagli su dove siano consultabili, il Cliente può inviare una richiesta scritta ai recapiti di seguito indicati.
D. Diritti dell’interessato
Il Cliente ha i seguenti diritti:
• diritto di accesso: il Cliente può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali e una copia di tali dati personali;
• diritto di rettifica: laddove il Cliente ritenga che i suoi dati personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che tali dati personali vengano integrati e modificati;
• diritto alla cancellazione: il Cliente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge;
• diritto alla limitazione del trattamento: il Cliente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali;
• diritto di opposizione: il Cliente può opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare. Il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;
• diritto di revocare il suo consenso: qualora il Cliente abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
• diritto alla portabilità dei dati: ove legalmente applicabile, il Cliente ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha fornito alla Compagnia o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a Terzi.
E. Contatti
Se il Cliente desidera ricevere informazioni più dettagliate sul trattamento dei suoi dati personali effettuato alla Compagnia, può consultare il documento “Informativa sulla protezione dei dati personali” disponibile al seguente indirizzo web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx (sezione “Privacy”).
Tale Informativa contiene informazioni più specifiche inerenti al trattamento dei dati personali che la Compagnia, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuta a fornire al Cliente. Essa include le categorie di dati personali trattati, il loro periodo di conservazione, nonché i destinatari dei dati personali.
Per qualsiasi richiesta di informazioni o per esercitare i suoi diritti, il Cliente potrà contattare il Data Protection Officer (il “DPO”, responsabile della protezione dei dati della Compagnia) a mezzo E-mail o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:
Data Protection Officer
> xxxx.xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx
> Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
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Il richiedente dovrà allegare una scansione/copia del suo documento di identità per finalità di identificazione.
In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, il Cliente ha anche il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di Controllo competente.
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Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza
• FURTO
FURTO DI BENE ANCORA IN COMMERCIO
Furto IPad (Categoria2) con prezzo di acquisto pari a 750 €.
Vetustà 12 mesi.
Prestazione per bene ancora in commercializzazione: miglior valore rilevato su xxx.xxxxxxxxxxx.xx, pari a 700€, al netto della franchigia di 50€
Indennizzo: 700€ - 50€ = 650€
FURTO DI BENE NON PIÙ IN COMMERCIO (entro 24 mesi dalla data di denuncia)
Furto IPad (Categoria2) con prezzo di acquisto pari a 750 €.
Vetustà 20 mesi e NON più in commercio
Prestazione per bene NON in commercializzazione: valore d’acquisto di apparecchio isofunzionale (ovvero con stesse caratteristiche) rilevato su xxx.xxxxxxxxxxx.xx pari a 600€, al netto della franchigia di 50€
Indennizzo: 600€ - 50€ = 550 €
FURTO DI BENE NON PIÙ IN COMMERCIO (oltre 24 mesi dalla data di denuncia)
Furto Notebook (Categoria2) con prezzo di acquisto pari a 950 €
Vetustà del bene 30 mesi e NON più in commercio.
Prestazione per bene NON in commercializzazione: valore da fattura fiscale di acquisto (950€) deprezzato del 70%
Indennizzo: 950€ - (950€ * 70%) = 285 €
• DANNO ACCIDENTALE
DANNO ACCIDENTALE DI BENE RIPARABILE (entro 24 mesi dalla data di denuncia)
Danno a uno smartphone (Categoria 1) con prezzo di acquisto pari a 400€ e costo di riparazione pari a 500
€.
Prestazione pari al costo di riparazione del bene al netto della franchigia di 50€, entro il valore del bene e del massimale previsto
Indennizzo: 500€ - 50€ = 450€, essendo il valore del
bene pari a 400€, verrà corrisposto un indennizzo pari a 400€.
DANNO ACCIDENTALE DI BENE NON RIPARABILE (oltre 24 mesi dalla data di denuncia)
Danno accidentale Notebook (Categoria2) con prezzo di acquisto pari a 950 €
Vetustà del bene 30 mesi e NON più in commercio.
Prestazione per bene NON in commercializzazione: valore da fattura fiscale di acquisto (950€) deprezzato del 70%
Indennizzo: 950€ - (950€ * 70%) = 285 €
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