ACCORDO
ACCORDO
tra la Comunità europea e l’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
LA COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte, e
L’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA DELL’AFRICA OCCIDENTALE,
dall’altra,
(in seguito denominate «le parti»),
CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occi dentale (UEMOA) hanno concluso accordi bilaterali concernenti servizi aerei che contengono disposizioni in materia di designazione non conformi al diritto comunitario, come accertato nelle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del novembre 2002,
CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,
CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria e della legislazione dell’UEMOA, i vettori aerei comunitari stabiliti in uno Stato membro hanno diritto di accesso senza discriminazioni al mercato per le rotte aeree fra gli Stati membri e i paesi terzi,
VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione della Comunità europea,
RICONOSCENDO che alcune disposizioni in materia di designazione degli accordi bilaterali relativi ai servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e dell’UEMOA, che sono in contrasto con il diritto comunitario, devono essere rese conformi a quest’ultimo, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per ciò che concerne i servizi aerei tra la Comunità europea e l’UEMOA e per garantire la continuità di tali servizi,
CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria e della legislazione dell’UEMOA, i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano avere un’incidenza sul commercio fra Stati membri della Comunità europea e dell’UEMOA e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza,
RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali relativi ai servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e dell’UEMOA, che:
i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi tra imprese, di decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o limitino la concorrenza fra vettori aerei sulle rotte interessate; oppure
ii) rafforzano gli effetti di qualsiasi accordo, decisione o pratica concordata; oppure
iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o limitano la concorrenza fra vettori aerei sulle rotte interessate,
possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,
CONSIDERANDO che le parti non intendono, nell’ambito di questi negoziati, accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e l’UEMOA, compromettere l’equilibrio fra i vettori aerei della Comunità europea e i vettori aerei dell’UEMOA, né negoziare modifiche alle disposizioni degli accordi bilaterali relativi ai servizi aerei per ciò che concerne i diritti di traffico,
CONSTATANDO che i collegamenti aerei fra gli Stati membri dell’UEMOA e quelli della Comunità europea, e tradizio nalmente sorretti da accordi aerei bilaterali, rappresentano più dell’80 % dei loro collegamenti aerei internazionali,
CONSIDERANDO la decisione n. 08/2002/CM/UEMOA, del 27 giugno 2002, recante adozione del programma comune del trasporto aereo degli Stati membri dell’UEMOA,
CONSIDERANDO la direttiva n. 08/2006/CM/UEMOA, del 16 dicembre 2006, che conferisce alla Commissione dell’UE MOA, assistita dai rappresentanti degli Stati membri dell’UEMOA, il mandato di avviare e condurre negoziati con la Commissione europea in vista dell’introduzione di una clausola comunitaria di designazione negli accordi aerei tra gli Stati membri della Comunità europea e gli Stati membri dell’UEMOA,
PRENDENDO atto della proposta avanzata dalla Commissione europea di sfruttare l’opportunità dalla legislazione europea e dalle disposizioni del trattato istitutivo dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale per avviare negoziati da blocco a blocco sull’introduzione di una clausola comunitaria di designazione negli accordi aerei firmati tra gli Stati membri dell’UEMOA e quelli della Comunità europea,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente accordo, i termini e le espressioni che seguono hanno il seguente significato:
i) UEMOA: Unione economica e monetaria dell’Africa occiden tale,
ii) CE: Comunità europee.
2. Ai fini del presente accordo, per «Stati membri CE» si intendono gli Stati membri della Comunità europea, per «Stati membri UEMOA» si intendono gli Stati membri dell’Unione eco nomica e monetaria dell’Africa occidentale e per «Stati africani» si intendono gli Stati membri dell’Unione africana e il Marocco.
3. In ciascuno degli accordi bilaterali elencati nella parte A degli allegati al presente accordo, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro CE e ai cittadini dello Stato membro UEMOA si intendono fatti, rispettivamente, ai cittadini degli Stati membri della CE o degli Stati membri dell’UEMOA.
4. In ciascuno degli accordi bilaterali elencati nella parte A degli allegati al presente accordo, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro CE e dello Stato membro UEMOA che sono parte del presente accordo si intendono fatti, rispettivamente, ai vettori o alle compagnie aeree designate da tali Stati.
Articolo 2
Designazione e autorizzazione
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo prevalgono sulle corrispondenti disposizioni degli articoli enu merati nella parte B, lettera a) degli allegati al presente accordo, per quanto riguarda la designazione di un vettore aereo, le licenze e le autorizzazioni che gli sono rilasciate.
2. Una volta ricevuta la designazione effettuata da uno Stato membro di una delle due parti, lo Stato dell’altra parte rilascia le opportune licenze e autorizzazioni con tempi procedurali mi nimi, a condizione che:
a) nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro CE:
i) il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro CE che ha proceduto alla designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; ed inoltre che
ii) lo Stato membro CE competente per il rilascio del certi ficato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità ae ronautica competente sia chiaramente indicata nella desi gnazione;
b) nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro
UEMOA:
i) il vettore aereo sia stabilito nel territorio dello Stato membro UEMOA che ha proceduto alla designazione e che sia in possesso di un’autorizzazione di vettore aereo valida ai sensi della legislazione dell’UEMOA; ed inoltre che
ii) lo Stato membro UEMOA competente per il rilascio della licenza di esercizio eserciti e mantenga l’effettivo con trollo regolamentare sul certificato di vettore aereo con formemente ai pertinenti allegati (in particolare allegati 1,
6 e 8) della convenzione di Chicago, e che l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; ed inoltre che
iii) o:
a) il vettore aereo appartenga e sia direttamente control lato, direttamente o tramite partecipazione maggiori taria, da Stati membri UEMOA e/o da cittadini di Stati membri UEMOA e/o da altri Stati africani e/o da cit tadini di questi altri Stati africani; o
b) il servizio operato dal vettore aereo certificato in base alla legislazione dell’UEMOA abbia principalmente come punto di partenza e di arrivo uno o più aero porti di uno Stato membro UEMOA e il suo personale tecnico operativo e di gestione sia composto princi palmente da cittadini di Stati membri UEMOA, se lo Stato membro CE interessato conferma l’applicazione delle disposizioni della presente lettera b).
Articolo 3
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo prevalgono sulle corrispondenti disposizioni degli articoli di cui alla parte B degli allegati al presente accordo, per quanto ri guarda il rifiuto, la revoca, la sospensione o la limitazione delle licenze o delle autorizzazioni di un vettore aereo.
2. Ogni Stato membro interessato può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le licenze o le autorizzazioni di un vettore aereo designato da uno Stato membro dell’altra parte qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro CE:
i) il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro CE che ha proceduto alla designazione o non sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; o
ii) il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia garantito dallo Stato membro CE responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero se l’autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione.
b) Nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro
UEMOA:
i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio dello Stato membro UEMOA che ha proceduto alla designazione o non sia in possesso di un’autorizzazione di vettore aereo valida ai sensi della legislazione dell’UEMOA; o
ii) lo Stato membro UEMOA competente per il rilascio della licenza di esercizio non abbia esercitato o mantenuto l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo con formemente ai pertinenti allegati (in particolare allegati 1, 6 e 8) della Convenzione di Chicago, o l’autorità aero nautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o
iii) o:
a) il vettore aereo non appartenga direttamente o tra mite partecipazione maggioritaria a Stati membri UE MOA e/o a cittadini di Stati membri UEMOA e/o ad altri Stati africani e/o a cittadini di questi altri Stati africani, e sia da questi effettivamente controllato;
b) il servizio operato dal vettore aereo certificato in base alla legislazione comunitaria dell’UEMOA non abbia principalmente come punto di partenza e di arrivo uno o più aeroporti di uno Stato membro UEMOA e il suo personale tecnico operativo e di gestione non sia composto principalmente da cittadini di Stati membri UEMOA.
3. Lo Stato membro interessato esercita i diritti di cui al presente articolo senza discriminare i vettori aerei dell’altra parte in base alla loro nazionalità.
Articolo 4
Diritti relativi ai controlli regolamentari effettivi
1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo integrano gli articoli enumerati alla parte B degli allegati al presente accordo.
2. Se uno Stato membro CE ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare effettivo è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro CE, i diritti dello Stato membro UEMOA interessato, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro della Co munità europea che ha designato il vettore e lo Stato membro UEMOA interessato, si applicano parimenti all’adozione, all’eser cizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte di tale altro Stato membro CE e per quanto riguarda la licenza di esercizio rilasciata a tale vettore aereo.
3. Se uno Stato membro UEMOA ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare effettivo è esercitato e man tenuto da un altro Stato membro UEMOA, i diritti dello Stato membro CE interessato, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro UEMOA che ha designato il vettore e lo Stato membro CE interessato, si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al manteni mento delle norme di sicurezza da parte di tale altro Stato membro UEMOA e per quanto riguarda la licenza di esercizio rilasciata a tale vettore aereo.
4. Ai fini del presente accordo, le parti convengono che il controllo regolamentare effettivo implica almeno che lo Stato membro che ha rilasciato la licenza di esercizio o l’autorizza zione assicuri in modo continuativo ed efficace i programmi di sorveglianza della sicurezza aerea intrinseca ed estrinseca appli cando, quanto meno, le norme dell’Organizzazione internazio nale per l’aviazione civile (ICAO), e verifichi che vettore aereo rispetti i criteri fissati dalle autorità competenti per l’esercizio di servizi aerei internazionali ed operi conformemente a tutte le norme dell’ICAO applicabili.
Articolo 5
Tassazione del carburante per aerei
1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui alla parte B, lettera d) degli allegati al presente accordo.
2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi bilaterali indicati nella parte B, lettera d), degli allegati al presente accordo, osta a che uno Stato membro CE imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato da uno Stato membro UEMOA che operano tra un punto situato nel territorio dello stesso Stato membro CE e un punto situato nel territorio di un altro Stato membro CE.
3. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi bilaterali indicati nella parte B, lettera d), degli allegati al presente accordo, osta a che uno Stato membro UEMOA imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o ca noni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utiliz zato dagli aeromobili di un vettore aereo designato da uno Stato membro CE che operano tra un punto situato nel territorio dello stesso Stato membro UEMOA e un punto situato nel ter ritorio di un altro Stato membro UEMOA.
4. Qualora venisse elaborato un progetto volto a introdurre la tassazione del carburante conformemente al presente articolo, le parti convengono di incontrarsi in tempi rapidi per discutere di tale questione.
Articolo 6
Compatibilità con le norme sulla concorrenza
1. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi bilaterali elencati nella parte A degli allegati al presente accordo:
i) favorisce l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di as sociazioni di imprese o pratiche concordate che impedi scano, falsino o limitino la concorrenza;
ii) rafforza gli effetti di qualsiasi accordo, decisione o pratica concordata; o
iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la con correnza.
2. Le disposizioni contenute negli accordi bilaterali elencati nella parte A degli allegati al presente accordo, che siano in compatibili con il paragrafo 1 del presente articolo, non sono applicate.
Articolo 7
Allegati dell’accordo
Gli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 8
Modifica
1. In qualsiasi momento, ognuna delle parti può chiedere che si tengano consultazioni con l’altra parte finalizzate a una mo difica del presente accordo. Tali consultazioni sono avviate en tro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
2. Le modifiche eventualmente apportate in tal modo en trano in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 9
Entrata in vigore e applicazione provvisoria
1. Il presente accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell’ultima delle due notifiche con le quali le parti si sono reciprocamente informate per iscritto dell’avvenuto espleta mento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Xxxxx restando il paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure neces sarie a tal fine.
3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri della CE e quelli dell’UEMOA che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano appli cati in via transitoria sono indicati nella parte A degli allegati al presente accordo. Il presente accordo si applica a tutti questi accordi bilaterali ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.
Articolo 10
Denuncia
1. La denuncia di uno degli accordi bilaterali di cui alla parte A degli allegati al presente accordo comporta la denuncia si multanea di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.
2. La denuncia di tutti gli accordi bilaterali di cui alla parte A degli allegati del presente accordo la denuncia simultanea delle disposizioni del presente accordo.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Fatto in duplice copia a Bruxelles, addì trenta novembre 2009 nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, po lacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti fede. In caso di inter pretazioni divergenti, prevale il testo in lingua francese.
За Европейската общност Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta För Europeiska gemenskapen
За Западноафриканския икономически и валутен съюз
Por la Unión Económica y Monetaria del África Occidental Za Západoafrickou hospodářskou a měnovou unii
For den Vestafrikanske Økonomiske og Monetære Union Für die Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu nimel
Για τη Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση For the West African Economic and Monetary Union Pour l'Union économique et monétaire Ouest-africaine
Per l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale Rietumāfrikas Ekonomiskās un monetārās savienības vārdā Vakarų Afrikos Ekonominės ir pinigų sajungos vardu
A Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió részéről Għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Afrika tal-Punent Voor de West-Afrikaanse Economische en Montaire Unie
W imieniu Unii Gospodarczej i Walutowej Afryki Zachodniej Pela União Económica e Monetária da África Ocidental Pentru Uniunea Economică și Monetară a Africii de Vest
Za Západoafrickú hospodársku a menovú úniu
Za Ekonomsko in monetarno unijo Zahodne Afrike Länsi-Afrikan talous- ja rahaliiton puolesta
För Västafrikanska ekonomiska och monetära unionen
ALLEGATO I
BENIN
PARTE A
Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo
a) Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra la Repubblica popolare del Benin e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo:
— accordo fra il Regno del Belgio e la Repubblica del Dahomey relativo al trasporto aereo firmato a Bruxelles il 15 febbraio 1971, in appresso denominato «accordo Benin-Belgio» nella parte B,
— accordo fra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica popolare del Benin relativo al trasporto aereo firmato a Sofia il 16 settembre 1982, in appresso denominato «accordo Benin-Bulgaria» nella parte B,
— accordo fra la Repubblica francese e la Repubblica del Dahomey relativo al trasporto aereo firmato a Parigi il 9 dicembre 1963, in appresso denominato «accordo Benin-Francia» nella parte B,
— accordo fra il governo della Repubblica popolare di Polonia e il governo della Repubblica popolare del Benin relativo al trasporto aereo civile firmato a Cotonou il 13 maggio 1988, in appresso denominato «accordo Benin- Polonia» nella parte B.
b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica popolare del Benin e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo:
— accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica popolare del Benin firmato a Londra il 16 settembre 1999, in appresso denominato «accordo Benin-Regno Unito» nella parte B.
PARTE B
Elenco degli articoli degli accordi richiamati nella parte A e di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo
a) Designazione da parte di uno Stato membro:
Articolo 10 dell’accordo Benin-Belgio Articolo 3 dell’accordo Benin-Bulgaria Articolo 13 dell’accordo Benin-Francia Articolo 9 dell’accordo Benin-Polonia
Articolo 4 del progetto di accordo Benin-Regno Unito.
b) Xxxxxxx, revoca, sospensione o limitazione delle licenze o autorizzazioni
Articolo 11 dell’accordo Benin-Belgio Articolo 4 dell’accordo Benin-Bulgaria Articolo 6 dell’accordo Benin-Francia Articolo 10 dell’accordo Benin-Polonia
Articoli 4 e 5 del progetto di accordo Benin-Regno Unito.
c) Controllo regolamentare
Articolo 10 dell’accordo Benin-Belgio Articolo 3 dell’accordo Benin-Bulgaria Articolo 11 dell’accordo Benin-Francia Articolo 9 dell’accordo Benin-Polonia
Articolo 14 del progetto di accordo Benin-Regno Unito.
d) Tassazione del carburante per aerei
Articolo 3 dell’accordo Benin-Belgio Articolo 10 dell’accordo Benin-Bulgaria Articolo 3 dell’accordo Benin-Francia Articolo 3 dell’accordo Benin-Polonia
Articolo 8 del progetto di accordo Benin-Regno Unito.
ALLEGATO II
BURKINA FASO
PARTE A
Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo
a) Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra il Burkina Faso e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo:
— accordo fra il Regno del Belgio e la Repubblica dell’Alto Volta relativo al trasporto aereo firmato a Bruxelles il 15 febbraio 1984, in appresso denominato «accordo Burkina Faso-Belgio» nella parte B,
— accordo fra la Repubblica francese e la Repubblica dell’Alto Volta relativo al trasporto aereo firmato a Parigi il 29 maggio 1962, in appresso denominato «accordo Burkina Faso-Francia» nella parte B.
b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra il Burkina Faso e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo.
PARTE B
Elenco degli articoli degli accordi richiamati nella parte A e di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo
a) Designazione da parte di uno Stato membro
Articolo 9 dell’accordo Burkina Faso-Belgio Articolo 13 dell’accordo Burkina Faso-Francia.
b) Xxxxxxx, revoca, sospensione o limitazione delle licenze o autorizzazioni
Articolo 10 dell’accordo Burkina Faso-Belgio Articolo 6 dell’accordo Burkina Faso-Francia.
c) Controllo regolamentare:
Articolo 9 dell’accordo Burkina Faso-Belgio Articolo 11 dell’accordo Burkina Faso-Francia.
d) Tassazione del carburante per aerei
Articolo 2 dell’accordo Burkina Faso-Belgio, Articolo 3 dell’accordo Burkina Faso-Francia.
ALLEGATO III
GUINEA-BISSAU
PARTE A
Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo
a) Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra la Repubblica di Guinea-Bissau e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo:
— accordo fra la Repubblica portoghese e la Repubblica di Guinea-Bissau relativo al trasporto aereo siglato a Lisbona il 30 agosto 2007, in appresso denominato «accordo Guinea-Bissau-Portogallo» nella parte B.
b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica di Guinea-Bissau e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo
PARTE B
Elenco degli articoli degli accordi richiamati nella parte A e di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo
a) Designazione da parte di uno Stato membro Articolo 3 dell’accordo Guinea-Bissau-Portogallo.
b) Xxxxxxx, revoca, sospensione o limitazione delle licenze o autorizzazioni Articolo 4 dell’accordo Guinea-Bissau-Portogallo.
c) Controllo regolamentare:
Articolo 15 dell’accordo Guinea-Bissau-Portogallo.
d) Tassazione del carburante per aerei
Articolo 6 dell’accordo Guinea-Bissau-Portogallo.
ALLEGATO IV
COSTA D’AVORIO
PARTE A
Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo
a) Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra la Repubblica della Costa d’Avorio e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo:
— accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica della Costa d’Avorio firmato a Bonn il 3 ottobre 1978, in appresso denominato «accordo Costa d’Avorio-Germania» nella parte B,
— accordo fra il Regno del Belgio e la Repubblica della Costa d’Avorio relativo al trasporto aereo firmato ad Abidjan il 21 settembre 1963, in appresso denominato «accordo Costa d’Avorio-Belgio» nella parte B,
modificato da ultimo dal protocollo d’intesa fatto ad Abidjan il 31 agosto 2002,
— accordo fra il Regno di Danimarca e la Repubblica della Costa d’Avorio relativo al trasporto aereo firmato ad Abidjan il 7 giugno 1966, in appresso denominato «accordo Costa d’Avorio-Danimarca» nella parte B,
— accordo fra la Repubblica della Costa d’Avorio e il Regno di Spagna relativo al trasporto aereo firmato a Madrid il 15 luglio 1976, in appresso denominato «accordo Costa d’Avorio-Spagna» nella parte B,
modificato da ultimo dal protocollo d’intesa fatto a Madrid il 17 maggio 1994,
— accordo fra la Repubblica francese e la Repubblica della Costa d’Avorio relativo al trasporto aereo firmato ad Abidjan il 19 ottobre 1962, in appresso denominato «accordo Costa d’Avorio-Francia» nella parte B,
— accordo fra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Repubblica italiana relativo al trasporto aereo firmato ad Abidjan il 19 febbraio 1968, in appresso denominato «accordo Costa d’Avorio-Italia» nella parte B,
— accordo fra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica della Costa d’Avorio relativo al trasporto aereo firmato ad Abidjan il 9 ottobre 1963, in appresso denominato «accordo Costa d’Avorio-Paesi Bassi» nella parte B,
— accordo fra il governo della Repubblica popolare di Polonia e il governo della Repubblica della Costa d’Avorio relativo al trasporto aereo civile firmato ad Abidjan il 13 luglio 1984, in appresso denominato «accordo Costa d’Avorio-Polonia» nella parte B,
— accordo fra la Repubblica popolare della Costa d’Avorio e la Repubblica portoghese relativo al trasporto aereo firmato a Lisbona il 16 settembre 1987, in appresso denominato «accordo Costa d’Avorio-Portogallo» nella parte B,
— accordo fra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo della Repubblica della Costa d’Avorio relativo al trasporto aereo civile firmato ad Abidjan il 25 maggio 1979, in appresso denominato «accordo Costa d’Avorio-Romania» nella parte B,
— accordo fra il Regno di Svezia e la Repubblica della Costa d’Avorio relativo al trasporto aereo firmato ad Abidjan il 7 giugno 1966, in appresso denominato «accordo Costa d’Avorio-Svezia» nella parte B,
— accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica della Costa d’Avorio relativo al trasporto aereo firmato a Londra il 1o dicembre 1976, in appresso denominato «accordo Costa d’Avorio-Regno Unito» nella parte B,
b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica della Costa d’Avorio e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente accordo:
— accordo tra il Regio del Belgio e il governo della Repubblica della Costa d’Avorio relativo al trasporto aereo siglato a Bruxelles il 14 gennaio 2009, di seguito denominato «progetto di accordo Costa d’Avorio-Belgio» nella parte B,
— accordo fra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Repubblica portoghese relativo al trasporto aereo siglato a Lisbona il 12 luglio 1990, in appresso denominato «accordo Costa d’Avorio-Portogallo» nella parte B.
PARTE B
Elenco degli articoli degli accordi richiamati nella parte A e di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo
a) Designazione da parte di uno Stato membro
Articolo 3 dell’accordo Costa d’Avorio-Germania Articolo 10 dell’accordo Costa d’Avorio-Belgio
Articolo 4 del progetto di accordo Costa d’Avorio-Belgio Articolo 10 dell’accordo Costa d’Avorio-Danimarca Articolo 10 dell’accordo Costa d’Avorio-Spagna
Articolo 11 dell’accordo Costa d’Avorio-Francia Articolo 10 dell’accordo Costa d’Avorio-Italia Articolo 10 dell’accordo Costa d’Avorio-Paesi Bassi Articolo IX dell’accordo Costa d’Avorio-Polonia Articolo 6 dell’accordo Costa d’Avorio-Portogallo Articolo 8 dell’accordo Costa d’Avorio-Romania Articolo 10 dell’accordo Costa d’Avorio-Svezia
Articolo 10 dell’accordo Costa d’Avorio-Regno Unito.
b) Xxxxxxx, revoca, sospensione o limitazione delle licenze o autorizzazioni
Articolo 4, paragrafo 1, prima e seconda frase dell’accordo Costa d’Avorio-Germania Articolo 11 dell’accordo Costa d’Avorio-Belgio
Articolo 5 del progetto di accordo Costa d’Avorio-Belgio Articolo 11 dell’accordo Costa d’Avorio-Danimarca Articolo 11 dell’accordo Costa d’Avorio-Spagna
Articolo 12 dell’accordo Costa d’Avorio-Francia Articolo 11 dell’accordo Costa d’Avorio-Italia Articolo 11 dell’accordo Costa d’Avorio-Paesi Bassi Articolo X dell’accordo Costa d’Avorio-Polonia Articolo 21 dell’accordo Costa d’Avorio-Portogallo Articolo 9 dell’accordo Costa d’Avorio-Romania Articolo 11 dell’accordo Costa d’Avorio-Svezia
Articolo 11 dell’accordo Costa d’Avorio-Regno Unito.
c) Controllo regolamentare
Articolo 4 dell’accordo Costa d’Avorio-Belgio
Articolo 7 del progetto di accordo Costa d’Avorio-Belgio Articolo 10 dell’accordo Costa d’Avorio-Danimarca Articolo 10 dell’accordo Costa d’Avorio-Spagna
Articolo 11 dell’accordo Costa d’Avorio-Francia Articolo 10 dell’accordo Costa d’Avorio-Italia Articolo 10 dell’accordo Costa d’Avorio-Paesi Bassi Articolo IX dell’accordo Costa d’Avorio-Polonia Articolo 6 dell’accordo Costa d’Avorio-Portogallo Articolo 8 dell’accordo Costa d’Avorio-Romania Articolo 10 dell’accordo Costa d’Avorio-Svezia
Articolo 14 dell’accordo Costa d’Avorio-Regno Unito.
d) Tassazione del carburante per aerei
Articolo 6 dell’accordo Costa d’Avorio-Germania Articolo 3 dell’accordo Costa d’Avorio-Belgio
Articolo 11 del progetto di accordo Costa d’Avorio-Belgio Articolo 3 dell’accordo Costa d’Avorio-Danimarca
Articolo 3 dell’accordo Costa d’Avorio-Spagna Articolo 3 dell’accordo Costa d’Avorio-Francia Articolo 3 dell’accordo Costa d’Avorio-Italia Articolo 3 dell’accordo Costa d’Avorio-Paesi Bassi Articolo III dell’accordo Costa d’Avorio-Polonia Articolo 5 dell’accordo Costa d’Avorio-Portogallo Articolo 2 dell’accordo Costa d’Avorio-Romania Articolo 3 dell’accordo Costa d’Avorio-Svezia
Articolo 3 dell’accordo Costa d’Avorio-Regno Unito.
ALLEGATO V
MALI
PARTE A
Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo
a) Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra la Repubblica del Mali e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo:
— accordo fra il Regno del Belgio e la Repubblica del Mali relativo al trasporto aereo firmato a Bruxelles il 9 maggio 1985, in appresso denominato «accordo Mali-Belgio» nella parte B,
modificato da ultimo dal protocollo d’intesa fatto a Bruxelles l’11 aprile 2002,
— accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica del Mali relativo al trasporto aereo firmato a Praga il 27 novembre 1961, in appresso denominato «accordo Mali-Cecoslovacchia» nella parte B,
— accordo fra il governo del Regno di Spagna e il governo della Repubblica del Mali relativo al trasporto aereo firmato a Madrid il 5 novembre 1990, in appresso denominato «accordo Mali-Spagna» nella parte B,
— accordo fra la Repubblica francese e la Repubblica del Mali relativo al trasporto aereo firmato a Parigi il 5 agosto 1961, in appresso denominato «accordo Mali-Francia» nella parte B,
— accordo fra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo della Repubblica del Mali relativo al trasporto aereo civile firmato a Bucarest il 21 giugno 1983, in appresso denominato «accordo Mali-Romania» nella parte B.
b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica del Mali e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo.
PARTE B
Elenco degli articoli degli accordi richiamati nella parte A e di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo
a) Designazione da parte di uno Stato membro
Articolo 6 dell’accordo Mali-Belgio
Articolo 2 dell’accordo Mali-Cecoslovacchia Articolo 6 dell’accordo Mali-Spagna Articolo 14 dell’accordo Mali-Francia Articolo 3 dell’accordo Mali-Romania.
b) Xxxxxxx, revoca, sospensione o limitazione delle licenze o autorizzazioni
Articolo 7 dell’accordo Mali-Belgio
Articolo 2 dell’accordo Mali-Cecoslovacchia Articoli 6 e 7 dell’accordo Mali-Spagna Articolo 7 dell’accordo Mali-Francia Articolo 6 dell’accordo Mali-Romania.
c) Controllo regolamentare
Articolo 5 dell’accordo Mali-Belgio
Articolo 2 dell’accordo Mali-Cecoslovacchia Articolo 5 dell’accordo Mali-Spagna Articolo 14 dell’accordo Mali-Francia Articolo 3 dell’accordo Mali-Romania.
d) Tassazione del carburante per aerei
Articolo 9 dell’accordo Mali-Belgio
Articolo 4 dell’accordo Mali-Cecoslovacchia Articolo 9 dell’accordo Mali-Spagna Articolo 3 dell’accordo Mali-Francia Articolo 8 dell’accordo Mali-Romania.
ALLEGATO VI
NIGER
PARTE A
Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo
a) Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra la Repubblica del Niger e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo:
— accordo fra il Regno del Belgio e la Repubblica del Niger relativo al trasporto aereo firmato a Niamey il 19 agosto 1963, in appresso denominato «accordo Niger-Belgio» nella parte B,
— accordo fra la Repubblica francese e la Repubblica del Niger relativo al trasporto aereo firmato a Parigi il 28 maggio 1962, in appresso denominato «accordo Niger-Francia» nella parte B,
b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica del Niger e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo.
PARTE B
Elenco degli articoli degli accordi richiamati nella parte A e di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo
a) Designazione da parte di uno Stato membro
Articolo 10 dell’accordo Niger-Belgio Articolo 13 dell’accordo Niger-Francia.
b) Xxxxxxx, revoca, sospensione o limitazione delle licenze o autorizzazioni
Articolo 11 dell’accordo Niger-Belgio Articolo 6 dell’accordo Niger-Francia.
c) Controllo regolamentare
Articolo 10 dell’accordo Niger-Belgio Articolo 11 dell’accordo Niger-Francia.
d) Tassazione del carburante per aerei
Articolo 3 dell’accordo Niger-Belgio Articolo 3 dell’accordo Niger-Francia.
ALLEGATO VII
SENEGAL
PARTE A
Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo
a) Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra la Repubblica del Senegal e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo:
— accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica del Senegal firmato a Bonn il 29 ottobre 1964, in appresso denominato «accordo Senegal-Germania» nella parte B,
— accordo fra la Repubblica federale d’Austria e il governo della Repubblica del Senegal relativo ai trasporti aerei firmato a Dakar il 4 febbraio 1987, in appresso denominato «accordo Senegal-Austria» nella parte B,
— accordo fra il Regno del Belgio e la Repubblica del Senegal relativo al trasporto aereo firmato a Dakar il 25 novembre 1966, in appresso denominato «accordo Senegal-Belgio» nella parte B,
modificato da ultimo dal protocollo d’intesa fatto a Dakar il 4 giugno 2002,
— accordo fra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica del Senegal relativo al trasporto aereo firmato a Sofia il 21 ottobre 1969, in appresso denominato «accordo Senegal-Bulgaria» nella parte B,
— accordo fra la Repubblica socialista di Cecoslovacchia e la Repubblica del Senegal relativo al trasporto aereo firmato a Praga il 20 giugno 1962, in appresso denominato «accordo Senegal-Cecoslovacchia» nella parte B,
— accordo fra la Repubblica del Senegal e il Regno di Spagna relativo al trasporto aereo firmato a Dakar il 26 giugno 1968, in appresso denominato «accordo Senegal-Spagna» nella parte B,
modificato da ultimo dal protocollo d’intesa fatto a Dakar il 22 febbraio 2006,
— accordo fra la Repubblica francese e la Repubblica del Senegal relativo al trasporto aereo firmato a Parigi il 16 settembre 1974, in appresso denominato «accordo Senegal-Francia» nella parte B,
— accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Senegal relativo al trasporto aereo firmato a Roma il 20 aprile 1972, in appresso denominato «accordo Senegal-Italia» nella parte B,
modificato da ultimo dal protocollo d’intesa fatto a Roma il 21 luglio 2004,
— accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica del Senegal relativo al trasporto aereo firmato a Dakar il 27 luglio 1977, in appresso denominato «accordo Senegal-Paesi Bassi» nella parte B,
— accordo fra il governo della Repubblica popolare di Polonia e il governo della Repubblica del Senegal relativo al trasporto aereo firmato a Dakar il 1o agosto 1969, in appresso denominato «accordo Senegal-Polonia» nella parte B,
— accordo fra il governo del Portogallo e il governo della Repubblica del Senegal relativo al trasporto aereo firmato a Lisbona il 21 febbraio 1977, in appresso denominato «accordo Senegal-Portogallo» nella parte B,
— accordo fra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo della Repubblica del Senegal relativo al trasporto aereo firmato a Dakar il 25 febbraio 1977, in appresso denominato «accordo Senegal-Romania» nella parte B.
b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica del Senegal e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo:
— accordo fra il governo del Senegal e il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord firmato a Dakar il 21 giugno 2006, di seguito denominato «progetto di accordo Senegal-Regno Unito» nella parte B.
PARTE B
Elenco degli articoli degli accordi richiamati nella parte A e di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo
a) Designazione da parte di uno Stato membro
Articolo 14 dell’accordo Senegal-Germania Articolo 8 dell’accordo Senegal-Austria Articolo 10 dell’accordo Senegal-Belgio Articolo 12 dell’accordo Senegal-Bulgaria
Articolo 10 dell’accordo Senegal-Cecoslovacchia Articolo 11 dell’accordo Senegal-Francia Articolo 5 dell’accordo Senegal-Italia
Articolo 7 dell’accordo Senegal-Paesi Bassi Articolo 3 dell’accordo Senegal-Polonia Articolo VIII dell’accordo Senegal-Portogallo Articolo 8 dell’accordo Senegal-Romania Articolo 3 dell’accordo Senegal-Spagna
Articolo 4 del progetto di accordo Senegal-Regno Unito.
b) Xxxxxxx, revoca, sospensione o limitazione delle licenze o autorizzazioni Articolo 7 dell’accordo Senegal-Germania
Articoli 8 e 9 dell’accordo Senegal-Austria Articolo 11 dell’accordo Senegal-Belgio Articolo 13 dell’accordo Senegal-Bulgaria Articolo 5 dell’accordo Senegal-Cecoslovacchia Articolo 6 dell’accordo Senegal-Francia Articolo 6 dell’accordo Senegal-Italia
Articolo 9 dell’accordo Senegal-Paesi Bassi Articolo 3 dell’accordo Senegal-Polonia Articolo X dell’accordo Senegal-Portogallo Articolo 9 dell’accordo Senegal-Romania Articolo 4 dell’accordo Senegal-Spagna
Articolo 5 del progetto di accordo Senegal-Regno Unito.
c) Controllo regolamentare
Articolo 8 dell’accordo Senegal-Austria Articolo 4 dell’accordo Senegal-Belgio Articolo 12 dell’accordo Senegal-Bulgaria
Articolo 10 dell’accordo Senegal-Cecoslovacchia Articolo 11 dell’accordo Senegal-Francia Articolo 4 dell’accordo Senegal-Italia
Articolo 7 dell’accordo Senegal-Paesi Bassi Articolo 3 dell’accordo Senegal-Polonia Articolo VIII dell’accordo Senegal-Portogallo Articolo 8 dell’accordo Senegal-Romania
Allegato VI del protocollo d’intesa Senegal-Spagna Articolo 14 del progetto di accordo Senegal-Regno Unito.
d) Tassazione del carburante per aerei
Articolo 3 dell’accordo Senegal-Germania Articolo 5 dell’accordo Senegal-Austria Articolo 3 dell’accordo Senegal-Belgio Articolo 3 dell’accordo Senegal-Bulgaria
Articolo 3 dell’accordo Senegal-Cecoslovacchia Articolo 3 dell’accordo Senegal-Francia Articolo 3 dell’accordo Senegal-Italia
Articolo 5 dell’accordo Senegal-Paesi Bassi Articolo 8 dell’accordo Senegal-Polonia Articolo V dell’accordo Senegal-Portogallo Articolo 5 dell’accordo Senegal-Romania Articolo 5 dell’accordo Senegal-Spagna
Articolo 8 del progetto di accordo Senegal-Regno Unito.
ALLEGATO VIII
TOGO
PARTE A
Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo
a) Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra la Repubblica del Togo e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo:
— accordo fra il Regno del Belgio e la Repubblica del Togo relativo al trasporto aereo firmato a Bruxelles il 12 maggio 1981, in appresso denominato «accordo Togo-Belgio» nella parte B,
modificato da ultimo dal protocollo d’intesa fatto a Roma il 21 gennaio 2004
— accordo fra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica del Togo relativo al trasporto aereo firmato a Lomé il 6 luglio 1990, in appresso denominato «accordo Togo-Bulgaria» nella parte B,
— accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica del Togo, fatto a Bonn il 27 maggio 1971, in appresso denominato «accordo Togo-Germania» nella parte B,
— accordo fra il governo della Repubblica del Togo e il governo della Repubblica francese relativo al trasporto aereo firmato a Lomé il 16 aprile 1982, in appresso denominato «accordo Togo-Francia» nella parte B,
modificato da ultimo dal verbale delle consultazioni redatto a Parigi il 20 ottobre 2003,
— accordo fra la Repubblica del Togo e il Granducato del Lussemburgo relativo al trasporto aereo firmato a Lomé il 24 marzo 1992, in appresso denominato «accordo Togo-Lussemburgo» nella parte B,
— accordo fra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica del Togo relativo al trasporto aereo firmato a Lomé il 17 maggio 1981, in appresso denominato «accordo Togo-Paesi Bassi» nella parte B.
b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica del Togo e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo:
— accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica del Togo relativo al trasporto aereo firmato a Londra il 15 febbraio 1999, in appresso denominato «progetto di accordo Togo-Regno Unito» nella parte B.
PARTE B
Elenco degli articoli degli accordi richiamati nella parte A e di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo
a) Designazione da parte di uno Stato membro
Articolo 9 dell’accordo Togo-Belgio Articolo 12 dell’accordo Togo-Bulgaria Articolo 9 dell’accordo Togo-Francia Articolo 14 dell’accordo Togo-Germania Articolo 11 dell’accordo Togo-Lussemburgo Articolo 11 dell’accordo Togo-Paesi Bassi
Articolo 4 del progetto di accordo Togo-Regno Unito.
b) Xxxxxxx, revoca, sospensione o limitazione delle licenze o autorizzazioni Articolo 10 dell’accordo Togo-Belgio
Articolo 13 dell’accordo Togo-Bulgaria Articolo 10 dell’accordo Togo-Francia
Articolo 7 dell’accordo Togo-Germania Articolo 12 dell’accordo Togo-Lussemburgo Articolo 12 dell’accordo Togo-Paesi Bassi
Articolo 5 del progetto di accordo Togo-Regno Unito.
c) Controllo regolamentare
Articolo 3 dell’accordo Togo-Belgio Articolo 12 dell’accordo Togo-Bulgaria Articolo 9 dell’accordo Togo-Francia Articolo 11 dell’accordo Togo-Lussemburgo Articolo 11 dell’accordo Togo-Paesi Bassi
Articolo 14 del progetto di accordo Togo-Regno Unito.
d) Tassazione del carburante per aerei
Articolo 2 dell’accordo Togo-Belgio Articolo 3 dell’accordo Togo-Bulgaria Articolo 2 dell’accordo Togo-Francia Articolo 3 dell’accordo Togo-Germania Articolo 2 dell’accordo Togo-Lussemburgo Articolo 2 dell’accordo Togo-Paesi Bassi
Articolo 8 del progetto di accordo Togo-Regno Unito.