ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI NAPOLI
ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI NAPOLI
Il giorno 8 marzo 2022 in Napoli, presso l’Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli, si sono incontrati:
- L’Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli (ANCE Napoli), aderente all’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx e da Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Vicepresidente con delega alle Relazioni Industriali ed Affari Sociali, assistiti dal Direttore Xxxxx Xxxxxxxxx von Xxxxxxxx, da Xxxxxxx Xxxxx e da Xxxxxxxx Xxxxxx.
E
- La FeNEAL UIL territoriale rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxxx, dai componenti della Segreteria Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxx, dai Dirigenti Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx e dai componenti del Consiglio Territoriale: Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxx, Xxxxxxxx Di Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
- La FILCA CISL territoriale rappresentata dal Sub Reggente Xxxxxxx Xxxxxxx, dalla Responsabile Territoriale Napoli Xxxxxx Xxxxxxx, dai Dirigenti territoriali Xxxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx e dai componenti del Direttivo: Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx X’Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx’Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx;
- La FILLEA CGIL territoriale rappresentata dal Segretario Generale della Campania, Xxxxxxxx Xxxx, dal Segretario Generale di Napoli, Xxxxxxxx Xxxxxxx, dai Segretari Provinciali Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxx, dai Dirigenti Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx e dai componenti del Direttivo Provinciale: Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx X’Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Le Parti, dopo ampia e approfondita discussione, sviluppatasi in numerosi incontri, a partire dal 21 settembre 2021, hanno definito il seguente accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini. Il presente contratto ha valenza erga omnes nella città metropolitana di Napoli per le imprese edili ed affini, il contratto regola i rapporti territoriali nella città metropolitana di Napoli tra le imprese che svolgono le lavorazioni di seguito elencate e i lavoratori loro dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura delle imprese stesse:
- costruzioni edili;
- costruzioni idrauliche;
- movimenti di terra, cave di prestito, costruzioni stradali, ponti e viadotti;
- costruzioni sotterranee;
- costruzioni di linee e condotte;
- produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato;
- manutenzione (ordinaria e straordinaria) e restauro artistico di opere edili comprese quelle sottoposte a tutela;
- tutte le altre attività, comunque denominate, connesse per complementarità o sussidiarietà all’edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, xxxxxx, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri, ecc.) che vi è addetto, è alle dipendenze di un’impresa edile.
Premessa
L’ANCE Napoli e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FeNEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, convengono per l’area metropolitana di Napoli, con il presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro, di far proprio lo spirito, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono ruolo essenziale.
La stipula del Contratto Integrativo Provinciale costituisce una base di confronto tra le parti sindacali, le committenze pubbliche e private ed ha l’intento di definire regolamenti e sistemi di controllo anche per quanto concerne il monitoraggio della corretta attuazione di direttive e norme afferenti la legalità e la regolarità nel settore.
In particolare, le Parti rinnovano l’impegno a favorire i processi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegnano ad avviare, quanto prima, il “protocollo d’intesa per il potenziamento della legalità e della sicurezza del lavoro nel settore dell’edilizia”, attraverso la messa a regime del Sistema Informatico Notifiche Preliminari (SINOP).
Le Parti, inoltre, si impegnano a proseguire il lavoro avviato con il protocollo con gli Enti Bilaterali e l’ANPAL servizi per favorire l’aumento degli occupati nel settore, alla luce della fase di rilancio
dello stesso, e ribadiscono l’importanza e la funzione strategica della Borsa Lavoro Edile Nazionale (XXXX.xx), impegnandosi a continuare il lavoro di monitoraggio e potenziamento della stessa.
Questo integrativo provinciale non trascura il modello della green economy, cui bisogna tendere sia in termini di innovazione tecnologica che di processo del prodotto. Le Parti convengono che sostenibilità ambientale, rigenerazione urbana e territoriale, infrastrutturazione materiale ed immateriale sono le linee guida su cui far convergere le iniziative, le attività e le risorse della bilateralità, in primo luogo attraverso il Centro di Formazione e Sicurezza.
Il contratto integrativo provinciale è adeguato ai nuovi strumenti di welfare come il Fondo Prepensionamenti, il Fondo Incentivo all’Occupazione (FIO), il Fondo Prevedi ed, in particolare, il Fondo Sanedil. Le Parti si impegnano, quindi, a promuovere sempre di più l’utilizzo del Fondo Sanedil, dopo i primi due anni di start up dell’iniziativa.
Per quanto riguarda la gestione della bilateralità le Parti si impegnano ad assicurare il rispetto delle regole di gestione degli Enti Bilaterali stabilite nel CCNL.
Le Parti rinnovano il loro impegno a lavorare per ridurre, ed auspicabilmente azzerare, gli infortuni sul lavoro promuovendo le attività di consulenza ed assistenza alle imprese ed ai lavoratori all’interno dei cantieri edili, attraverso il sistema bilaterale. Le Parti denunciano, tuttavia, che larga parte degli infortuni avvengono al di fuori dell’applicazione del contratto collettivo edile. Le Parti rinnovano quindi la richiesta di concentrare i controlli sul dumping contrattuale e sull’evasione delle regole sulla sicurezza sul lavoro sottoscritte dalle Parti sociali nazionali.
Le Parti si impegnano quindi a promuovere lo sviluppo del settore, in quanto lo sviluppo dell’edilizia porta immediatamente una crescita diffusa dell’occupazione. Con riferimento all’occupazione, le Parti richiedono alle Istituzioni di contrastare i “contratti pirata” e di riconoscere il valore della contrattazione collettiva tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Le Parti si impegnano a promuovere l’adozione di un “Patto di cantiere” nel quale tutte le imprese e tutti i lavoratori si impegnino ad adottare comportamenti adeguati e a seguire scrupolosamente le misure di prevenzione con la collaborazione di istituzioni e organismi di controllo, attraverso il supporto degli Enti bilaterali di settore.
Viene, come è logico che sia, riconosciuta la centralità nel contratto dell’Elemento Variabile della Retribuzione, quale unico strumento utile per adeguare il costo del lavoro alla congiuntura economica; al riguardo si concorda che la commissione di lavoro, che ha profuso il proprio impegno nella riscrittura del testo contrattuale, si adoperi per un monitoraggio costante dell’istituto in parola, al fine di valutare le ricadute sulla collettività e le migliorie da apportare per renderlo sempre adeguato ed in linea con il contesto economico.
Il contesto economico
Le Parti sottoscrivono il presente contratto prendendo atto della fase di ripresa economica del comparto delle costruzioni. In Campania, tuttavia, il settore delle costruzioni ancora non è tornato ad avere il valore economico del 2008 e se nel 2021 il valore della produzione (secondo il CRESME) del settore delle costruzioni è cresciuto del 17% è altrettanto vero che il rafforzamento degli incentivi fiscali per l’edilizia si è scontrato con le continue modifiche normative, gli aumenti dei prezzi dei materiali ed un’enorme carenza di quest’ultimi e della manodopera.
È, pertanto, obiettivo condiviso la richiesta di rendere strutturali alcuni incentivi così da consentire una ripresa economica duratura ed equilibrata. La Cassa Edile di Napoli ha registrato tra il 2019 ed il 2021 un aumento del numero degli operai del 15,08% e della massa salari del 17,32% ma, al contempo, la media ore lavorate evidenzia ancora un’elusione delle norme insostenibile per le imprese che lavorano nel rispetto delle regole.
Viene, altresì, evidenziata preoccupazione rispetto alla dinamica ormai ordinaria di spendere le risorse pubbliche esclusivamente in prossimità della scadenza dei cicli di programmazione europea. Nel mercato dei lavori pubblici, infatti, si è registrata nei primi nove mesi del 2021 un aumento del 12% dei bandi di gara rispetto allo stesso periodo del 2020 ma, paradossalmente, il rischio è che gli incentivi alla crescita del settore si stiano concentrando in un lasso di tempo incredibilmente ristretto e che, d’altro canto, non si sia sviluppato alcun progetto di rigenerazione urbana, su larga scala, nelle città dell’area metropolitana di Napoli.
Il decennio di crisi (2008-2018), ha fatto registrare sul territorio, secondo i dati e l’osservatorio dell’ANCE, un crollo verticale dei livelli produttivi superiore al 35% e, secondo l’Istat, una fuoriuscita dal mercato che vale circa il 15% del tessuto produttivo dell’edilizia locale. La pandemia nel 2020, piombata subito in coda alla crisi, ha ridotto gli investimenti in costruzioni del 9.5% (dato Ance-Prometeia) a fronte di un crollo del PIL regionale che nello stesso anno è stato pari all’8.4% (dato Bankitalia).
Nonostante i devastanti anni ed eventi, il comparto rappresenta ancora in Campania, in termini di investimenti, l’8,7% del PIL regionale ed in termini di occupazione il 29,3% degli addetti nell’industria ed il 6,5% dei lavoratori operanti nell’insieme dei settori di attività economica, con un’incidenza percentuale che è anche superiore a quella media nazionale. L’area metropolitana di Napoli partecipa al conseguimento di tali risultati per una percentuale stimata intorno al 50%.
Il settore delle costruzioni - al 2021 - si posiziona, alla luce dei dati disponibili, in una fase che può essere definita di ripresa ma con valori che sono ancora distanti dai livelli pre-crisi (quelli precedenti al 2008). I dati vanno dunque letti con questa consapevolezza e con la convinzione che siamo entrati in una fase che può essere definita di parziale recupero della produttività che era andata a scemare negli ultimi 12 anni.
L’andamento del comparto negli anni 2000 mostra come il settore delle costruzioni, in regione e nella città metropolitana, si trovava in un percorso di ripresa ma che gli eventi pandemici hanno poi contribuito a rallentare sensibilmente.
La ripresa stimata dal Cresme per il 2021 è di circa +17% sia in regione Campania che nella città metropolitana di Napoli. Ciò è molto interessante e di positivo auspicio in quanto il dato previsionale Nazionale è stimabile nella misura del +15%.
Secondo l’articolazione della produzione al 2021, sempre in base alle stime del Cresme per la città metropolitana di Napoli, la congiuntura del comparto specifico evidenzia che il valore della produzione del settore delle costruzioni è stimato nella città metropolitana di Napoli intorno ai 7,6 miliardi di euro, con un valore della tipologia di “recupero” rispetto al nuovo che vale circa l’80%, superando in tal modo la dinamica sia regionale che nazionale.
Il recupero è dato dall’attività edilizia di manutenzione straordinaria ed ordinaria, generata e stimolata, oltre che dalla ormai strutturale contrazione della produzione del “nuovo” sul territorio, anche dal sistema vigente di incentivi all’edilizia (Superbonus e bonus ordinari), che stanno impattando molto positivamente sulla produzione del settore. Il mercato delle costruzioni nazionale e locale vive, infatti, un momento di rilancio che ha avuto inizio con l’introduzione nel sistema legislativo dei bonus all’edilizia, potenziati successivamente dal Decreto rilancio del maggio 2020.
Ai bonus “ordinari” di più lunga vigenza si è aggiunto infatti, a partire dal 2020, il cosiddetto Superbonus110, cui la Campania partecipa significativamente collocandosi sesta per investimenti attivati, nella graduatoria delle Regioni italiane. Rispetto poi ai lavori ultimati al 31 dicembre 2021, che nel totale italiano valgono circa 11 miliardi di euro, la Campania, con 728 milioni di lavori, rappresenta la settima regione italiana.
Osservando poi la ripartizione degli investimenti tra i diversi segmenti di mercato, si evince in modo inequivocabile come nella regione Campania tutta l’edilizia con finalità abitative assorbe il 48% del totale nelle stime per il 2021, inferiore alla media nazionale, attestata sul 52%. Un dato che sale al 53% nella città metropolitana di Napoli.
Il secondo mercato regionale in termini di investimenti è quello relativo alle opere pubbliche, ovvero edilizia non residenziale pubblica e infrastrutture, che in regione ed in provincia rivestono un ruolo assai importante e superiore alla media nazionale (36% e 32% rispettivamente, contro il 26% della media Italia). Il mercato più piccolo è quello non residenziale privato, che assorbe in regione il 16% degli investimenti (sono il 15% in provincia), contro il 22% della media nazionale.
Il quadro di ripresa per il settore è sostenuto dai risultati che arrivano dal mercato immobiliare, con compravendite di abitazioni in crescita di oltre il 25%, sia in regione che nella città metropolitana, e che hanno superato il livello raggiunto dal mercato nel 2019.
Le transazioni immobiliari rappresentano il momento del riscontro commerciale dell’edilizia e il post- pandemia ha ridato slancio ad un mercato che si connota ora anche per diverse caratteristiche e istanze
della domanda; per le abitazioni, il mercato oggi richiede servizi e caratteristiche che sono diversi ed aggiuntivi e che proprio lo scenario pandemico ha evidenziato.
Lo scenario descritto, all’interno del quale si evidenzia un peso superiore alla media nazionale delle opere pubbliche rispetto alle iniziative non residenziali private (alla realizzazione di investimenti produttivi privati), è pertanto fortemente soggetto ad alcune criticità. Le Parti segnalano, in particolare, le continue modifiche normative, in primo luogo ai nuovi incentivi fiscali per l’edilizia, in quanto questo altalenarsi di norme genera solo incertezza nell’attuazione degli interventi ed il continuo aumento dei prezzi dei materiali che rischia anche di pregiudicare la realizzazione delle opere del PNRR, se non si interverrà con misure efficaci per contrastare gli aggravi e compensare i maggiori oneri sostenuti dalle imprese edili.
ART. 1 - ORARIO DI LAVORO
L’orario normale di lavoro, per tutti i mesi dell’anno, è di 40 ore settimanali, da distribuirsi in 5 giorni, in modo da esonerare gli operai dal prestare l’attività lavorativa nella giornata di sabato, compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive e con le possibilità esecutive dei lavori, da portare a preventiva conoscenza delle RSA/RSU ai fini di eventuali verifiche. In mancanza delle stesse, le comunicazioni andranno inoltrate alle XX.XX. Territoriali.
Alla luce degli evidenti cambiamenti climatici e dei relativi effetti sull’integrità fisica e psicofisica dei lavoratori, durante la stagione estiva e laddove opportuno, si conviene di operare una rimodulazione degli orari di lavoro al fine di renderli compatibili all’attività lavorativa specifica ed alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il tutto compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive delle aziende e previo confronto con le RSA/RSU e, in mancanza, con le XX.XX. territoriali.
Resta fermo tutto quanto stabilito in materia di orario di lavoro dal CCNL vigente. In riferimento all’istituto dello smart working per gli impiegati delle imprese edili si rinvia alla normativa vigente ed alla contrattazione collettiva nazionale.
ART. 2 - INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE
L’indennità territoriale di settore è confermata nei valori orari di seguito riportati compresivi dell’Elemento Economico Territoriale, previsto dal vigente CCNL.
Operaio di produzione I.T.S.
- Livello 4 € 1,545
- Livello 3 (Operaio Specializzato) € 1,439
- Livello 2 (Operaio Qualificato) € 1,290
- Livello 1 (Operaio Comune) € 1,111
Discontinui
- D5 (Operaio Specializzato) € 1,416
- D4 (Operaio Qualificato) € 1,269
- D3 (Operaio Comune) € 1,092
- D1 (Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti senza alloggio) € 0,941
- D2 (Custodi, portinai, guardiani con alloggio) € 0,816
Il premio di produzione per gli impiegati è confermato nei valori orari di seguito riportati compresivi dell’Elemento Economico Territoriale, previsto dal vigente CCNL.
Premio di Produzione
- Livello 7 e 7Q (Categoria I Super) | € 369,87 |
- Livello 6 (Categoria I) | € 337,80 |
- Livello 5 (Categoria II) | € 283,16 |
- Livello 4 (Assistenti Xxxxxxx) | € 259,45 |
- Livello 3 (Categoria III) | € 239,11 |
- Livello 2 (Categoria IV) | € 216,35 |
- Livello 1 (Primo impiego) | € 186,01 |
ART. 3 – ELEMENTO VARIABILE DELLE RETRIBUZIONE (E.V.R.)
In conformità di quanto delegato dalla contrattazione collettiva nazionale, le Parti firmatarie del presente contratto concordano, per la circoscrizione territoriale di propria competenza, che l’elemento variabile della retribuzione è pari al 4% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio dell’anno di erogazione e che verrà erogato con modalità e criteri di cui alla presente contrattazione.
L’E.V.R. è un premio variabile della retribuzione in linea con l’andamento congiunturale del settore; è correlato a risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio; non avrà incidenza sugli istituti retributivi, sia diretti che indiretti, previsti dal CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Le Parti stabiliscono che, per il territorio della città metropolitana di Napoli, l’istituto dell’E.V.R. eventualmente erogabile decorre dal 1° gennaio di ogni anno, a seguito della verifica dei dati che verrà effettuata come segue.
Gli indicatori fissati per il calcolo dell’E.V.R. eventualmente erogabile, a livello provinciale, sono i seguenti:
1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile;
3. Ore denunciate in Cassa Edile;
4. il quarto indicatore, determinato dalle parti a livello territoriale, è il numero delle pratiche GNF liquidate.
Le Parti stabiliscono che l’incidenza ponderale, in termini percentuali, per i quattro indicatori è del 25% ciascuno.
Gli indicatori saranno valutati dalle Parti firmatarie entro il 31 marzo di ogni anno di corresponsione dell’E.V.R. e gli esiti della valutazione determineranno l’erogazione dell’E.V.R. per il medesimo anno.
Gli indicatori, in fase di verifica, verranno esaminati sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio.
Le Parti per calcolare l’E.V.R. 2022, in coerenza con quanto previsto dal contratto collettivo nazionale, compareranno i dati del triennio 2021–2020-2019 con quelli del triennio 2020-2019-2018.
Le Parti stabiliscono che, ai fini delle successive verifiche annuali, i due trienni di comparazione slitteranno, ogni anno, in avanti di un anno.
Ai fini della determinazione dell’E.V.R. eventualmente erogabile a livello provinciale, nel caso due parametri risultassero pari o positivi, l’E.V.R. sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell’EVR (4%); nell’ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.
Nell’ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell’E.V.R.
Determinata la percentuale a livello provinciale, a livello aziendale ciascuna impresa procederà alla verifica dei seguenti due parametri aziendali:
• ore denunciate in Cassa Edile;
• volume d’affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.
Nel calcolo dell’E.V.R. dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all’azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale.
Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Xxxxx Xxxxx sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate nel Libro Unico del Lavoro.
L’impresa confronterà i parametri aziendali dell’ultimo triennio con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale.
Ai fini delle successive verifiche annuali, i trienni di comparazione sopra indicati slitteranno in avanti di un anno.
Qualora nel confronto triennale, di cui sopra, i suddetti parametri aziendali risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.
Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l’E.V.R. non sarà erogato. Qualora, invece, solo uno dei parametri aziendali risulti negativo nel confronto triennale, l’azienda dovrà erogare l’E.V.R. nel seguente modo: laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di E.V.R. superiore al 30% o risultasse erogabile nella misura piena (4%), l’impresa nella condizione di un solo parametro negativo erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.
La suddetta impresa, che sia nelle condizioni di non erogare l’E.V.R. o di erogarlo solo in parte, dovrà arrivare la seguente procedura:
- l’impresa renderà un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali; tale dichiarazione, il cui schema si allega al presente contratto, dovrà essere inviata all’Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli e alla Cassa Edile di Napoli, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;
- l’Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell’autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell’impresa stessa, nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.
Qualora l’impresa non aderisse all’Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli informerà comunque la stessa e le Organizzazioni Sindacali Territoriali rendendo l’autodichiarazione di cui sopra.
Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l’E.V.R. nella misura del 4%. Le imprese con un’anzianità inferiore ai quattro anni, invece, ai fini della procedura di cui sopra e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, effettueranno, in base alla propria anzianità, il confronto temporale o anno su anno o biennio su biennio.
Si precisa che ai nuovi assunti sarà erogato l’E.V.R. pro-quota calcolando dalla data di assunzione e fino al termine dell’anno di riferimento, così come per gli operai che dovessero essere dimessi e/o licenziati l’E.V.R. verrà conteggiato fino al momento dell’effettiva presenza. Per i lavoratori part- time il calcolo avverrà sempre sulla base delle ore effettive di lavoro.
L’erogazione dell’E.V.R., il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate per un massimo di 173 ore al mese, determinata come sopra, a consuntivo, è corrisposta anche in quote mensili al personale in forza.
Per gli impiegati l’erogazione dell’E.V.R. potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.
Per l’anno di maturazione 2022 la verifica oggetto del presente articolo è stata effettuata contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo ed i risultati sono riportati nell’allegato verbale di accordo.
Le Parti, qualora dovessero intervenire modifiche alla disciplina dell’E.V.R. stabilite a livello nazionale finalizzate all’ottenimento di vantaggi fiscali a favore dei lavoratori, oppure contributivi in favore di lavoratori e imprese, si riservano la facoltà di modificare la regolamentazione di cui al presente articolo anche antecedentemente alla scadenza del contratto.
ART. 4 - LAVORO A COTTIMO
Fermo restando quanto disposto dall’art. 13 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro e la sua piena applicabilità, ove in un cantiere si verificassero forme di lavoro a cottimo diverse da quelle previste nel detto articolo, le Parti, a richiesta di una di esse, si incontreranno per esaminare il problema in sede provinciale.
ART. 5 - SUBAPPALTO
Le Parti si impegnano all’integrale applicazione dell’art. 14 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dell’articolo 49 del Decreto-legge 77 del 2021 (così come modificato dalla Legge di conversione 108/2021), in specie per quanto concerne l’obbligo delle imprese al puntuale adempimento di tutte le disposizioni in essi contenute, tra le quali le comunicazioni alla Cassa Edile ed agli altri Organismi previsti dal CCNL e dalla Legge.
In particolare, l’impresa appaltante o subappaltante è tenuta ad effettuare le comunicazioni di cui al punto b), quarto comma dell’art. 14 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro quindici giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell’inizio medesimo; dette comunicazioni vanno effettuate ai dirigenti della RSA/RSU o, in mancanza di queste, ai sindacati competenti per la città metropolitana di Napoli, per il tramite dell’Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli.
Le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente, anche su richiesta di una sola di esse, i problemi emergenti in relazione alla normativa di cui sopra, assumendo le iniziative del caso e provvedendo, nelle sfere di rispettiva competenza, nei termini e nei modi che si renderanno necessari ed opportuni in merito alla gestione dell’appalto o del subappalto.
ART. 6 - FERIE
Premesso che le ferie sono un diritto irrinunciabile dei lavoratori (art. 36 co. 3 della Costituzione), considerate le caratteristiche del settore, la mobilità della manodopera e la brevità dei rapporti di lavoro, le Parti concordano di fissare l’epoca del godimento delle ferie collettive per tre settimane, salvo casi di obiettive esigenze tecnico-produttive, di massima come segue:
- due settimane “a cavallo” del Ferragosto;
- una settimana in occasione del Natale.
La quarta settimana dovrà essere goduta, anche frazionata, nell’arco dell’anno, a richiesta del lavoratore e tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive dell’impresa. Quest’ultima, se legata temporalmente alle due settimane “a cavallo” del Ferragosto o alla settimana in occasione del Natale, dovrà essere concordata tra le Parti con congruo preavviso.
L’operaio che non ha maturato un anno di anzianità nel settore è dispensato dal prestare attività lavorativa per l’intero periodo di godimento delle ferie collettive.
Con riferimento ai lavoratori migranti, per favorire il rientro alle proprie residenze, si rinvia all’ultimo comma dell’articolo 15 del vigente CCNL e si stabilisce la possibilità per questi lavoratori di usufruire consecutivamente delle quattro settimane di ferie.
ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, FESTIVITÀ E GRATIFICA NATALIZIA
Gli importi delle quote corrispondenti al trattamento economico spettante agli operai ai sensi dell’art. 18 del vigente CCNL, assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50%, devono essere accantonati dalle imprese, presso la Cassa Edile della provincia di Napoli, con versamenti mensili posticipati secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa.
L’anno finanziario, agli effetti della gestione del servizio gratifica natalizia, ferie e riposi annui, ha inizio il 1° ottobre e scade il 30 settembre dell’anno successivo.
Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti, accantonate presso la Cassa Edile, deve essere fatto in occasione:
- della prima decade di luglio per le somme afferenti al semestre ottobre-marzo;
- della prima decade di dicembre per le somme afferenti al semestre aprile-settembre.
Il pagamento anticipato delle somme accantonate potrà aver luogo, nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, secondo le norme del relativo Statuto.
ART. 8 - LAVORI SPECIALI
A) Lavori marittimi
Il personale imbarcato su galleggianti in navigazione per viaggi di trasporto da e per le cave, percepirà per detto lavoro fuori porto, oltre la paga giornaliera, un compenso a forfait di sei ore di retribuzione globale per la penisola sorrentina e quattro ore per Pozzuoli e Villa Inglese per ogni viaggio utile (cioè a discarica effettuata) di andata e ritorno da Napoli alle cave e viceversa.
Per gli altri viaggi dalle cave ed altre destinazioni, spetta un compenso mai inferiore a due ore che sarà stabilito in proporzione, per quanto riguarda la distanza, ai viaggi di cui al 1° comma.
Nel caso che i mezzi d’opera siano costretti a poggiare per il cattivo tempo, per ciascuna poggiata è dovuto un ulteriore compenso forfettario di tre ore.
Per tutti gli altri lavori a bordo (cioè salpamento di scogli, sistemazione di scogliere, ecc.) il personale impiegato avrà diritto alla retribuzione giornaliera più il compenso per le eventuali ore di lavoro straordinario effettivamente prestato.
I capi servizio (operai specializzati) percepiranno la paga fissa settimanale di sei giorni lavorativi per la permanenza a bordo a custodia del mezzo oltre l’eventuale compenso per le ore straordinarie corrisposte all’equipaggio e sempre che essi siano presenti sul mezzo.
Il personale non specializzato chiamato a bordo per servizio e che poi non venga utilizzato per causa di forza maggiore, ha diritto ad un compenso forfettario di quattro ore.
Per tutti gli altri lavori eseguiti fuori porto, non contemplati nei precedenti commi, spetta una maggiorazione sulla retribuzione globale nella misura del 10% della stessa, limitatamente alle ore trascorse fuori del porto.
Per i lavori fuori del porto si intendono quelli eseguiti oltre le due miglia dalla bocca del porto stesso.
B) Lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria, che presta la propria attività in una delle condizioni di seguito elencate, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una delle seguenti maggiorazioni da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’articolo 24 co. 3 del vigente CCNL:
a. 46% di maggiorazione per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale e per gli operai addetti ai lavori di riparazione straordinaria che si svolgano in condizioni di difficoltà e/o di disagio;
b. 26% di maggiorazione per il personale che effettui lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, per il personale addetto ai lavori per opere sussidiarie, per il personale addetto al carico ed ai trasporti, all’interno delle gallerie, anche durante la perforazione,
l’avanzamento e la sistemazione. Tale maggiorazione verrà riconosciuta al personale addetto ai lavori in galleria nel caso in cui questi si svolgano in condizioni di eccezionale disagio: presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie x xxxxx attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco;
c. 18% di maggiorazione per il personale addetto alla riparazione e/o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie;
d. 10% di maggiorazione al personale addetto ai piazzali laddove dovessero manifestarsi indifferibili esigenze produttive per l’effettivo e costante supporto alle lavorazioni che si svolgono in galleria.
ART. 9 - DIARIA - LIMITI TERRITORIALI
L’operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i 5 km dai confini degli ambiti territoriali definiti dal presente articolo, ha diritto a percepire la diaria prevista dall’art. 21 del CCNL Edile Industria.
I limiti territoriali di cui al 2° comma dell’art. 21 del vigente CCNL sono così stabiliti:
• Ambito 1 – Flegreo
Bacoli, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Monte di Procida, Pozzuoli, Procida, Quarto, Serrara Fontana;
• Ambito 2 – Giuglianese
Calvizzano, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Qualiano, Villaricca;
• Ambito 3 – Nord di Napoli
Arzano, Casandrino, Casavatore, Casoria, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Sant’Antimo;
• Ambito 4 – Acerra Pomigliano
Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, Mariglianella, Pomigliano d'Arco;
• Ambito 5 – Nolano
Camposano, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Marigliano, Nola, Roccarainola, San Xxxxx Xxxxxxx, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino, Visciano;
• Ambito 6 – Vesuviano Interno
Carbonara di Nola, Cercola, Massa di Somma, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, Pollena Trocchia, San Xxxxxxx Xxxxxxxxx, San Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, San Xxxxxxxxxx al Vesuvio, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Volla;
• Ambito 7 – Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Ercolano, Gragnano, Lettere, Pompei, Portici, Sant’Xxxxxxx Xxxxx, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Santa Xxxxx la Carità, Trecase;
• Ambito 8 – Penisola Sorrentina
Agerola, Anacapri, Capri, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant’Agnello, Sorrento, Vico Equense;
• Ambito 9 – Città di Napoli.
ART. 10 – TRASPORTI
Le indennità a titolo di concorso spese per il trasporto, urbano ed extraurbano, sono così stabilite:
a. Per gli operai in € 2,48/giorno pari a € 0,31 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia);
b. Per gli impiegati in € 53,63 mensili.
Le predette indennità non sono dovute ai lavoratori che fruiscano dei mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall’impresa.
L’indennità di trasporto per gli impiegati, nel caso del part time orizzontale, verrà corrisposta integralmente. Al contrario, nel caso del part time verticale, l’indennità verrà corrisposta rapportandola alle giornate di effettivo lavoro.
ART. 11 - MENSA
Fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto in ciascun’impresa e quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale, l’impresa provvederà all’istituzione di un servizio mensa affinché possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere.
Detto servizio potrà essere realizzato o mediante l’allestimento di una mensa in cantiere o mediante ricorso a servizi esterni forniti in cantiere, o nelle immediate vicinanze, ovvero mediante convenzioni con esercizi pubblici.
Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest’ultimo, per ciascun pasto consumato, di € 5,25.
Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dal 01/03/2022 sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di € 6,48 giornalieri pari a € 0,81 per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia).
L’indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo per esigenze tecnico organizzative dell’impresa.
Per gli impiegati l’indennità sostitutiva dal 01/03/2022 è stabilita in € 140,13 mensili.
Sono assorbiti, sino a concorrenza, i trattamenti eventualmente in atto riconosciuti allo stesso titolo nelle aziende.
Qualora le aziende optassero per l’adozione del ticket elettronico, l’importo giornaliero del sostitutivo mensa sarà pari ad € 7.
ART. 12 - CASSA EDILE
Il contributo a favore della Xxxxx Xxxxx è determinato nella misura complessiva del 2,25%, di cui l’1,875% a carico dell’impresa e lo 0,375% a carico dei lavoratori. La Cassa Edile utilizzerà i predetti contributi, ripartendoli secondo le quote previste dalla contrattazione collettiva nazionale, per le finalità di cui al CCNL ed al presente Contratto Integrativo.
I contributi dovuti alla Cassa Edile vengono calcolati sulla retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del XXXX.
XXX. 00 - XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX
Il Centro di Formazione e Sicurezza di Napoli (di seguito “CFS Napoli”) eroga, in favore delle imprese iscritte in Cassa Edile, servizi di formazione per gli operatori edili ed attività di promozione della sicurezza, e della salute, nei luoghi di lavoro. Il CFS Napoli effettua, inoltre, sopralluoghi di consulenza tecnica nei cantieri.
Il CFS Napoli si occupa dello studio e dell’implementazione delle nuove tecnologie del costruire, delle biocostruzioni e del green building. Il Centro di Formazione e Sicurezza ha anche il compito di supportare le imprese e gli operai nell’utilizzo delle tecnologie BIM.
Il CFS Napoli, anche attraverso l’ausilio di XXXX.xx, è l’ente deputato alla formazione ed al reclutamento di nuovi operatori per il settore edile.
Le Parti concordano di incontrarsi semestralmente per un monitoraggio costante circa l’andamento della programmazione dei corsi, e delle ore di formazione erogate, con l’obiettivo verificare il costo totale delle ore di formazione, così come stabilito a livello nazionale, e si impegnano a diffondere le iniziative formative del CFS Napoli. Le Parti si impegnano a garantire che, entro il 30 settembre 2022, il CFS di Napoli adegui la propria offerta formativa a quanto previsto dal Catalogo Formativo Nazionale (CFN), redatto dal Formedil di concerto con le Parti sociali nazionali.
Le Parti concordano anche l’impegno a diffondere sempre di più l’adesione a Fondimpresa e ad aumentare le iniziative del CFS finanziate attraverso il suddetto Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua.
Il contributo a carico delle imprese in favore del CFS di Napoli, da versare alla Cassa Edile, è determinato nella misura dello 1,00% delle retribuzioni di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL. Le parti rinviano a quanto stabilito nel CCNL Edilizia Industria per la suddivisione dei predetti contributi tra le attività di formazione e quelle di verifica della sicurezza nei cantieri.
ART. 14 - AMBIENTE DI LAVORO
Fatto salvo quanto previsto dalla Costituzione (articoli 2, 32, 35 e 41), nonché dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro (in primo luogo il D.lgs. 81/2008) ed in materia di tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori, ANCE Napoli e le XX.XX. confermano il reciproco impegno al rispetto di tutto quanto sopra nonché dell’articolo 85 del CCNL che si intende qui integralmente riportato.
Ciò premesso le imprese dovranno fornire, ai propri dipendenti, i necessari e più idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari all’espletamento delle attività e delle mansioni agli stessi assegnate.
Di prassi, per contratto e per legge, le aziende già forniscono al personale, in aggiunta ai D.P.I., anche gli indumenti da lavoro adeguati alle mansioni effettivamente svolte.
Ogni anno la Cassa Edile di Napoli definirà le modalità di erogazione di una tuta da lavoro, con il logo degli Enti Bilaterali, per gli operai aventi diritto.
La tuta da lavoro spetta al personale operaio, in forza alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento, delle aziende che sono in regola con il versamento dei contributi (compreso il contributo per gli RLST, se dovuto) e degli accantonamenti dovuti alla Cassa Edile. Il diritto a ricevere una tuta
da lavoro matura solo ed esclusivamente se, nei dodici mesi precedenti risultano registrate presso la Cassa Edili della Provincia di Napoli, a nome del lavoratore beneficiario della fornitura:
- almeno 1540 ore effettive di lavoro denunciate oltre le festività contrattuali, se l’operaio risulta iscritto alla Cassa da oltre 12 mesi;
- una media mensile di almeno 140 ore effettive di lavoro denunciate oltre le festività contrattuali, se l’operaio risulta iscritto alla Cassa Edile da oltre 6 ma da meno di 12 mesi.
Le Parti costituite si impegnano nel continuare nell’azione di sensibilizzazione per affermare la cultura della sicurezza.
ART. 15 - ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE
Fermo restando quanto disposto in materia dal Regolamento Nazionale, dall’art. 29 del vigente CCNL e dall’Accordo nazionale dell’11 giugno 1997, gli oneri derivanti dalla disciplina dell’Anzianità Professionale Edile (A.P.E.), che assume la denominazione di “contributo Fondo Nazionale A.P.E” (di seguito per brevità F.N.A.P.E.), fino al 30 settembre 2022 sono pari al 3,00% delle retribuzioni.
Il contributo a carico delle Imprese, da versare alla Cassa Edile, è determinato, tuttavia, nella misura dello 2,70% delle retribuzioni, computati sugli elementi di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all’art. 17. La Cassa Edile di Napoli verserà al F.N.A.P.E. il differenziale, attingendo dalle riserve del Fondo APE ordinario.
La Cassa Edile di Napoli, come da prassi consolidata, erogherà l’A.P.E., a coloro che ne abbiano i requisiti, in concomitanza delle festività pasquali.
La Parti rinviano a quanto disposto dall’allegato 7 dell’accordo di rinnovo del 3 marzo 2022 per il funzionamento dell’A.P.E., e l’applicazione della nuova aliquota regionale per la Campania, a decorrere dal 1° ottobre 2022. Attraverso un apposito accordo, da ritenersi parte integrante del presente contratto, le Parti sociali territoriali potranno stabilire di utilizzare le riserve A.P.E. residue per ridurre temporaneamente la predetta aliquota F.N.A.P.E. a carico delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Napoli.
ART. 16 - COMMISSIONE PARITETICA DI COORDINAMENTO DEGLI ENTI BILATERALI
Al fine di realizzare un’attività di supporto e coordinamento degli Enti Bilaterali della città metropolitana di Napoli, è costituita la “Commissione Paritetica di Coordinamento degli Enti Bilaterali”.
La Commissione suggerirà orientamenti tesi a favorire un maggiore livello di collegamento e coordinamento funzionale degli Enti, nel pieno rispetto delle prerogative statutarie e contrattuali di ciascuno di essi.
La Commissione sarà attivata, su iniziativa delle Parti firmatarie del presente Contratto Integrativo di concerto con i Comitati di Presidenza degli Enti, su specifiche problematiche formalizzate con apposita richiesta scritta.
La “Commissione Paritetica di Coordinamento degli Enti Bilaterali” sarà composta da 6 componenti di cui 3 nominati dall’ANCE Napoli e 3 nominati dalle XX.XX. dei lavoratori.
ART. 17 - INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ
Con riferimento all’art. 38 lettera “e” del vigente CCNL, previo accordo con la RSU/RSA o in assenza delle stesse con le XX.XX. Territoriali da sottoscriversi presso l’ANCE Napoli, qualora l’azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richieda, per iscritto, ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario di lavoro ordinario, agli stessi spetta una indennità di reperibilità pari a € 10,00 (dieci/00) giornalieri per la reperibilità nelle giornate non festive e pari a € 15,00 (quindici/00) giornalieri per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna.
La reperibilità obbliga l’operaio a garantire l’intervento entro 30 minuti dalla chiamata, fatto salvo il tempo necessario per recarsi sul luogo.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, l’azienda provvederà ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.
Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell’intervento, le spese di viaggio saranno rimborsate.
L’operaio viene individuato secondo turnazione almeno settimanale, per fasce di 8 ore. Si precisa che le ore lavorate per l’intervento in reperibilità sono da considerarsi come da CCNL Edile Industria.
Il personale direttivo è escluso dall’applicazione della presente indennità.
In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 del Codice civile, le Parti convengono che il presente trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Gli eventuali accordi aziendali possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente articolo.
ART. 18 - PREVIDENZA INTEGRATIVA – Fo.M.O.I.P.
Le Parti si danno atto di quanto stabilito, a livello nazionale, sul Fondo Prevedi e rinnovano il proprio sostegno ad uno strumento di welfare di grande importanza.
Presso la Cassa Edile, dal 1° luglio 2003, è istituito il “Fondo Mutualizzazione Oneri Imprese Prevedi” (Fo.M.O.I.P) al quale le Parti decidono di destinare una contribuzione pari allo 0,10%, interamente a carico delle imprese, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL vigente.
Come previsto dall’Accordo nazionale del 10 settembre 2003, il Fondo deve essere utilizzato per mutualizzare gli oneri, a carico del datore di lavoro, relativi all’1% della retribuzione che le imprese sono tenute a versare al Fondo Prevedi nel caso in cui i lavoratori decidano di destinare allo stesso l’1% della propria retribuzione.
Le Parti, a seguito del monitoraggio delle riserve, stabiliscono di effettuare incontri periodici per utilizzare al meglio le risorse accantonate e per allinearsi alla disposizione nazionale che vieta la determinazione di riserve per questo Fondo.
Qualora le determinazioni a livello nazionale dovessero prevedere la soppressione del suddetto Fondo, le Parti si incontreranno per decidere la diversa destinazione del contributo e delle riserve eventualmente accantonate.
ART. 19 - ISTITUTO DI PATRONATO
Ai Patronati INAS-CISL, INCA-CGIL, ITAL-UIL è consentito di esercitare nei cantieri della provincia di Napoli le attività loro attribuite dal D.L.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804 fuori dell’orario di lavoro.
ART. 20 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Il tentativo di conciliazione, di cui all’art. 103 del CCNL, va effettuato dinanzi alla Commissione paritetica di conciliazione di cui all’Accordo del 28 luglio 1989, allegato al presente contratto e del quale forma parte integrante.
Le Parti si danno atto reciprocamente di aver rinnovato la vigenza dell’Accordo del 28 luglio 1989 in quanto non è intervenuta alcuna disdetta dello stesso.
ART. 21 - QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE E QUOTE SINDACALI
A) Quote di adesione contrattuale
Le quote di adesione contrattuale in favore delle Associazioni territoriali (ANCE Napoli e Associazioni di parte operaia che hanno stipulato il presente contratto) restano determinate nella misura paritetica dello 0,85% e vengono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL maggiorati del 18,50% e del 4,95%.
Le quote di adesione contrattuale in favore dell’ANCE e delle Associazioni nazionali di parte operaia che hanno stipulato il CCNL 19 aprile 2010 restano determinate nella misura paritetica dello 0,18% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL maggiorati del 18.5% e del 4,95%.
Per l’erogazione delle quote di adesione contrattuale in favore delle organizzazioni territoriali si provvede secondo le seguenti disposizioni.
Le quote di adesione contrattuale a carico degli operai sono trattenute dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga, unitamente al contributo da essi dovuto alla Cassa Edile suddetta e sono versate, a cura dei datori di lavoro alla Cassa Edile della Provincia di Napoli in una con la quota a loro carico e con il contributo paritetico ad essa dovuto ai sensi dell’art. 12 del presente contratto.
Le quote di adesione contrattuale a carico del datore di lavoro riscosse dalla Cassa Edile saranno da quest’ultima versate all’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli.
Le quote di adesione contrattuale a carico dei lavoratori riscosse dalla Cassa Edile saranno da quest’ultima versate alle Organizzazioni Sindacali Territoriali firmatarie del presente contratto.
Il versamento delle somme comunque incassate dalla Cassa Edile per quote di adesione contrattuale indipendentemente dal periodo di competenza, a tutto il 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre di ciascun anno, deve essere effettuato dalla Cassa Edile stessa all’ANCE Napoli ed alle Associazioni sindacali dei lavoratori rispettivamente entro i mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.
Le somme riscosse verranno ripartite tra i tre Sindacati secondo i criteri tra di loro concordati e senza l’intervento di Rappresentanti della Cassa Edile, la quale comunque declina ogni responsabilità in materia.
L’intervento della Cassa Edile per l’esazione delle quote di adesione contrattuale dovute dall’impresa all’ANCE Napoli nonché l’intervento delle imprese e della Cassa Edile per l’esazione delle quote di adesione contrattuale dovute dagli operai alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori non producono novazione o comunque modifica dei rapporti giuridici tra le imprese e l’ANCE Napoli e tra gli operai e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Cassa Edile, per quanto concerne l’esazione delle quote di adesione contrattuale a carico delle imprese e le imprese e la Cassa Edile, per quanto concerne l’esazione delle quote di adesione contrattuale a carico degli operai, restano esonerate da ogni responsabilità, sotto il profilo sia sostanziale e sia processuale.
Il servizio di esazione, sia da parte delle imprese e sia da parte della Cassa Edile, viene effettuato gratuitamente.
Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, in favore delle quali il servizio viene effettuato, rinunciano a loro volta, al pagamento di interessi maturati sulle somme depositate.
Le quote di adesione contrattuale in favore delle Associazioni nazionali vengono trattenute dalle imprese e versate alla Cassa Edile con le stesse modalità previste per quelle territoriali.
Il gettito complessivo delle quote sarà ripartito in due parti uguali di cui una di spettanza dell’ANCE e l’altra da attribuire cumulativamente alle Federazioni nazionali di parte operaia che hanno stipulato il vigente CCNL edilizia industria.
Ogni sei mesi, la Cassa Xxxxx provvederà a rimettere alle Organizzazioni Nazionali predette la somma di rispettiva competenza con le modalità descritte nella convenzione di affidamento stipulata.
B) Contributi sindacali
È in facoltà degli operai di cedere, mediante deleghe, un importo semestrale, da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile.
Le modalità per il rilascio e la revoca delle deleghe per le trattenute e per i versamenti, sono quelle previste dall’Accordo nazionale 25 luglio 1996 (riportato nel vigente CCNL) e dalle disposizioni in materia previste dal D.lgs. 196/03.
La Cassa Xxxxx resta sollevata da qualsiasi danno o molestia le potesse derivare, sia pure in via indiretta, a causa dell’esplicazione del servizio di cui sopra, anche in riferimento all’art. 26 della Legge 300 del 20 maggio 1970.
Le parti si danno atto che la disciplina contenuta nel presente articolo costituisce piena e integrale attuazione dell’art. 26 della Legge 300 del 1970.
ART. 22 - FONDO DI PREMIALITÀ
Al fine di promuovere il lavoro regolare, rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, migliorare, attraverso percorsi di formazione mirata, le competenze delle risorse umane che operano nel settore edile, le Parti, hanno stabilito di istituire, con il CIPL del 7 dicembre 2012, il “Fondo di Premialità” con un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,18% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL vigente.
Alle imprese iscritte e versanti in Cassa Edile della provincia di Napoli, in possesso dei requisiti di seguito indicati, verrà riconosciuto, annualmente, una premialità il cui importo sarà prelevato dal suddetto “Fondo di Premialità”, limitatamente al versato dell’anno di competenza, che sarà accreditato a deconto dei contributi da versare.
Per l’ottenimento della premialità, le imprese dovranno soddisfare i requisiti sottoelencati e riferiti ai 12 mesi dell’esercizio gestionale della Cassa Edile (1/10 – 30/09):
1) Essere in regola con i versamenti contributivi dovuti alla Cassa Edile della Provincia di Napoli (compreso il contributo per l’RLST, se dovuto) con riferimento al 30/09 dell’anno in cui si riferisce la domanda;
2) Aver trasmesso regolarmente alla Cassa Edile della Provincia di Napoli i dati dei lavoratori occupati distinti per singolo cantiere della Provincia di Napoli nell’ambito della ordinaria denuncia telematica mensile;
3) Aver comprovato entro il 31/12 di ciascun anno, a mezzo di autodichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda, alternativamente:
a) Di non aver effettuato nuove assunzioni;
b) Di aver effettuato nuove assunzioni e che, in caso di nuove assunzioni di operai al primo ingresso nel settore, i lavoratori abbiano effettuato il corso di formazione denominato “16 ore prima” presso il CFS Napoli, o presso un qualsiasi Ente Paritetico di Formazione presente sul territorio nazionale costituito tra le Associazioni Territoriali ANCE e le XX.XX. firmatarie del presente contratto.
Il punto 3) si applica fino all’entrata in vigore della “Carta d’Identità Professionale Edile” (CIPE), come prevista dal Contratto collettivo nazionale.
4) Aver denunciato, nell’anno Xxxxx Xxxxx (01/10 – 30/09), almeno 1.540 ore effettive di lavoro oltre le festività e ferie contrattuali, nel caso in cui l’operaio risulti iscritto alla Cassa da oltre 12 mesi, ovvero una media mensile di almeno 140 ore effettive di lavoro denunciate oltre le festività contrattuali, quando l’operaio risulti iscritto alla Cassa da oltre 6 mesi ma da meno di 12.
Ogni anno verrà riconosciuta la premialità, alle aziende aventi diritto, redistribuendo tra esse, in misura proporzionale al contributo da ciascuna versato, l’intero importo del Fondo Premialità versato nell’anno di competenza, come in dettaglio di seguito specificato.
La Cassa Edile della provincia di Napoli, verificato il possesso di tutti i requisiti previsti per l’ottenimento della premialità da parte delle imprese aventi diritto, a partire dal 1° febbraio di ciascun anno riconoscerà alle imprese beneficiarie nella prima denuncia disponibile, l’importo individuato quale premialità.
Pertanto, a ciascuna impresa avente diritto e relativamente alla contribuzione dichiarata e versata – con riferimento all’anno Xxxxx Xxxxx – per gli operai aventi i requisiti di cui ai punti precedenti, verrà accreditato un importo definito “credito di premialità” calcolato attraverso un coefficiente moltiplicatore, così stabilito:
Coefficiente moltiplicatore: V
I
V= Totale versato dalle imprese al Fondo di Premialità
I= Totale Premialità versata dalle imprese aventi diritto e relativa ad operai con requisiti
Credito Premialità = Coefficiente moltiplicatore * C.I.
C.I.= Contributo di premialità versato dalla singola impresa relativamente agli operai con requisiti
Le aziende potranno beneficiare di tale credito di premialità in detrazione ai contributi che andranno a versare all’Ente.
In nessun caso il credito della premialità potrà essere oggetto di liquidazione autonoma all’impresa.
ART. 23 - CALCESTRUZZO
In aggiunta a quanto stabilito nella declaratoria di cui all’art. 77 del CCNL, si considera operaio specializzato l’autista di autobetoniera e l’autista di autopompa da calcestruzzo, sempreché abbia svolto tali mansioni per almeno sei mesi consecutivi anche presso altra impresa.
ART. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 118 e 119 del vigente CCNL gli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I e L costituiscono parte integrante del presente contratto integrativo provinciale.
ART. 25 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto collettivo provinciale integrativo di lavoro, si rinvia alle norme di cui al vigente CCNL e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.
ART. 26 - DECORRENZA E DURATA
Il presente Contratto, valido nell’area metropolitana di Napoli per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL sopra richiamato e per tutti gli operai e impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura dell’impresa stessa e dalla sua provenienza, entra in vigore il 1° marzo 2022, salvo quanto diversamente disposto nei singoli articoli del contratto medesimo, e avrà durata fino al 30 giugno 2024. La durata può comunque essere antecedente a quanto prefissato ove previsto da specifiche pattuizioni nazionali o posticipata fino alla data, se successiva, che sarà stabilita dalle parti sociali nazionali per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa.
Si stabilisce che, in riferimento al settore delle costruzioni edili dell’area metropolitana di Napoli, se le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto dovessero concordare, con altre associazioni datoriali, condizioni sia retributive che normative meno onerose di quelle previste dal CCNL Edile Industria e dal presente contratto provinciale, tali condizioni più favorevoli si intendono automaticamente estese anche alle imprese edili iscritte e versanti in Cassa Edile.
ALLEGATO A - VERBALE DI ACCORDO E.V.R. 2022
Il giorno 08/03/2022 in Napoli presso la sede dell’Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli si sono incontrati:
- Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli (di seguito ANCE Napoli)
E
- FeNEAL-UIL di Napoli e provincia
- FILCA-CISL della Campania
- FILLEA-CGIL di Napoli e provincia
premesso che le parti hanno stabilito:
• che per il territorio della città metropolitana di Napoli l’istituto dell’E.V.R. decorre dal 1° gennaio 2022;
• che l’E.V.R. è stabilito nella misura massima del 4% dei minimi di paga base, concordati nel Contratto Integrativo Provinciale, salvo verifica in sede territoriale dell’andamento congiunturale del settore, correlato dai parametri di produttività, qualità e competitività nel territorio.
Ciò premesso, in data odierna le Parti si sono incontrate per effettuare la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello provinciale dell’elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) erogabile per l’anno 2022.
Per gli operai l’erogazione dell’E.V.R. avverrà con riferimento alle sole ore di lavoro effettivo.
Le parti concordano, per il 2022, di utilizzare i quattro parametri del CIPL sottoscritto in data 21/06/2017.
La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2019/2020/2021 sul triennio 2018/2019/2020.
I risultati di tale raffronto sono riportati nelle seguenti tabelle:
TAB. 1
INDICATORI TERRITORIALI | TRIENNIO 2018 - 2020 | |||
2018 | 2019 | 2020 | media triennio | |
lavoratori iscritti (media mensile anno solare) | 12.492 | 12.598 | 13.504 | 12.865 |
monte salari denunciato (anno solare) | 184.085.174 | 192.806.720 | 175.888.106 | 184.260.000 |
ore denunciate (anno solare) | 17.777.626 | 18.512.464 | 16.717.838 | 17.669.309 |
Massa Salari Versata/Massa Salari Denunciata in Cassa Edile | 91,85% | 93,20% | 93,85% | 92,97% |
TAB 2
INDICATORI TERRITORIALI | TRIENNIO 2019 - 2021 | |||
2019 | 2020 | 2021 | media triennio | |
lavoratori iscritti (media mensile anno solare) | 12.598 | 13.504 | 15.716 | 13.939 |
monte salari denunciato (anno solare) | 192.806.720 | 175.888.106 | 238.061.180 | 202.252.002 |
ore denunciate (anno solare) | 18.512.464 | 16.717.838 | 22.596.114 | 19.275.472 |
Massa Salari Versata/Massa Salari Denunciata in Cassa Edile | 93,20% | 93,85% | 84,52% | 90,52% |
TAB 3
RAFFRONTO TRIENNIO 2019 - 2021 SU TRIENNIO 2018 - 2020 | ||||
INDICATORI TERRITORIALI | media triennio 2018 – 2020 | media triennio 2019 - 2021 | differenze | |
in valore assoluto | in % | |||
lavoratori iscritti | 12.865 | 13.939 | 1.075 | 8,35% |
monte salari denunciato | 184.260.000 | 202.252.002 | 17.992.002 | 9,76% |
ore denunciate | 17.669.309 | 19.275.472 | 1.606.163 | 9,09% |
Massa Salari Versata/Massa Salari Denunciata in Cassa Edile | 92,97% | 90,52% | -2,44% |
Dalla tabella 3 si evidenzia che dal raffronto tra il triennio 2019/2020/2021 e il triennio 2018/2019/2020 tre indicatori territoriali su quattro risultano positivi per un peso ponderale complessivo pari al 75%.
Pertanto, per l’anno 2022, l’importo di E.V.R. erogabile nel territorio della città metropolitana di Napoli è pari al 75% della misura massima fissata al punto a) dell’art. 3 del CIPL sottoscritto in data 21/06/2017 ed è quindi pari al 3% dei minimi stabiliti dal contratto integrativo.
Restano salve le successive verifiche aziendali in conformità di quanto previsto all’art. 3 del richiamato Contratto Integrativo Provinciale, sottoscritto da ANCE Napoli con le XX.XX. territoriali.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. l’ANCE NAPOLI p. la FeNEAL - UIL
Sindacato Territoriale di Napoli
p. la FILCA - CISL
Sindacato Territoriale di Napoli
p. la FILLEA - CGIL
Sindacato Territoriale di Napoli
IMPORTO EVR IMPIEGATI E OPERAI EROGABILE A LIVELLO PROVINCIALE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022
CATEGORIA IMPIEGATI | PAGA BASE IN VIGORE AL 1° GENNAIO 2022 | % EVR EROGABILE | EVR erogabile a livello provinciale sulla base della percentuale del 3% determinata a seguito della verifica dei parametri |
7° LIV | € 1.790,71 | 3,00% | € 53,72 |
6° LIV | € 1.611,63 | 3,00% | € 48,35 |
5° LIV | € 1.343,02 | 3,00% | € 40,29 |
4° LIV | € 1.253,51 | 3,00% | € 37,61 |
3° LIV | € 1.163,96 | 3,00% | € 34,92 |
2° LIV | € 1.047,57 | 3,00% | € 31,43 |
1° LIV | € 895,36 | 3,00% | € 26,86 |
Per gli impiegati il costo mensile dell'EVR è calcolato su un’ipotesi di 173 ore ordinarie effettive/mese | |||
CATEGORIA OPERAI | PAGA BASE IN VIGORE AL 1° GENNAIO 2022 | % EVR EROGABILE | EVR erogabile a livello provinciale sulla base della percentuale del 3% determinata a seguito della verifica dei parametri |
4° LIVELLO | € 7,25 | 3,00% | € 0,22 |
OPERAI SPEC | € 6,73 | 3,00% | € 0,20 |
OPERAI QUALIF. | € 6,06 | 3,00% | € 0,18 |
OPERAI COMUNI | € 5,18 | 3,00% | € 0,16 |
OPERAI DISCONTINUI D1 | € 4,66 | 3,00% | € 0,14 |
OPERAI DISCONTINUI D2 | € 4,14 | 3,00% | € 0,12 |
Per gli operai full time il costo mensile dell’EVR si può calcolare moltiplicando 8 (ore) x 21,625 (giorni) = 173,00 ore ordinarie effettive/mese |
Letto, confermato e sottoscritto.
p. l’ANCE NAPOLI p. la FeNEAL - UIL
Sindacato Territoriale di Napoli
p. la FILCA - CISL
Sindacato Territoriale di Napoli
p. la FILLEA - CGIL
Sindacato Territoriale di Napoli
ALLEGATO B – LETTERA E.V.R. AZIENDALE
Carta intestata dell’impresa Luogo e data
Raccomanda RR
Spett.le Cassa Edile di Napoli
CDN Isola F3 Napoli
Spett.le ANCE Napoli Xxxxxx xxx Xxxxxxx 00 00000 Xxxxxx
e p.c. Spett.le RSA o RSU
c/o Sede impresa1
Oggetto: articolo 38 del CCNL 19 aprile 2010, rinnovato il 3 marzo 2022, per i dipendenti delle imprese edili ed affini ed articolo 3 del CIPL di Napoli dell’8 marzo 2022 - Autodichiarazione per l’anno …. dei parametri aziendali.
Il sottoscritto ……. nato a …. il …, nella qualità di legale rappresentante dell’impresa ……………….
con sede in ………… alla via , dichiara sotto la propria responsabilità:
a) Di aver proceduto - ai sensi dell’articolo 3 del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro in edilizia sottoscritto in data 08/03/2022 - al confronto dei parametri aziendali dell’ultimo triennio nel quale gli stessi sono noti con i medesimi parametri del precedente triennio aziendale;
b) Che il risultato di tale confronto sono i seguenti: O entrambi i parametri aziendali sono positivi
O solo uno dei due parametri aziendali è positivo O nessuno dei due parametri aziendali è positivo
c) Che i parametri aziendali utilizzati per il confronto di cui al precedente punto a) sono i seguenti:
1. Volume d’affari IVA indicato nelle dichiarazioni annuali IVA relative ai seguenti anni:
- Anno …… (ultimo anno – il più recente disponibile): €
- Anno …… (penultimo anno): €
- Anno …… (terzultimo anno): €
- Anno …… (quartultimo anno): €
1 Solo se in azienda sono presenti la RSA o la RSU
2. Ore denunciate in Cassa Edile2 nei seguenti anni:
- Anno …… (ultimo anno – il più recente disponibile): n.
- Anno …… (penultimo anno): n.
- Anno …… (terzultimo anno): n.
- Anno …… (quartultimo anno): n.
Conseguentemente, in osservanza a quanto previsto all’articolo 3 del CIPL di Napoli dell’8 marzo 2022, per l’anno …. l’impresa ……:
O erogherà l’E.V.R. in misura ridotta e precisamente nella misura pari al …% di quello erogabile a livello provinciale
O non erogherà l’E.V.R.
La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni richiamate in oggetto, anche ai fini dell’eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni Sindacali previsto all’articolo 3 del CIPL di Napoli dell’8 marzo 2022.
In caso di attivazione del suddetto confronto con le Organizzazioni Sindacali, il sottoscritto si obbliga a presentare copie delle dichiarazioni annuali Iva, siglate in ogni loro parte, relative alle annualità riportate al precedente punto c).
Distinti saluti
Timbro e firma del legale rappresentante
2 per le imprese con solo impiegati il parametro è sostituito dalle ore lavorate registrate nel Libro Unico del Lavoro
ALLEGATO C - VERBALE DI ACCORDO SU EROGAZIONE RISERVE Fo.M.O.I.P.
Il giorno 08/03/2022 in Napoli, presso la sede dell’Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli, si sono incontrati:
- Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli (di seguito ANCE Napoli)
E
- FeNEAL-UIL di Napoli e provincia
- FILCA-CISL della Campania
- FILLEA-CGIL di Napoli e provincia
Premesso che le parti hanno stabilito che:
• in attuazione dell’accordo nazionale del 10 settembre 2003 non possono essere accantonate riserve per nel “Fondo per la Mutualizzazione degli Oneri Imprese Prevedi” (Fo.M.O.I.P);
• nel Fondo previsto dall’articolo 18 del CIPL ed attivo dal 2003, al momento, sono accantonate ingenti risorse, a causa della ridotta adesione volontaria alla previdenza da parte degli operai iscritti alla Cassa Edile di Napoli.
Ciò premesso, in data odierna le Parti stabiliscono che, per tutta la durata di vigenza del CIPL stipulato contestualmente al presente accordo, per ciascun operaio e per ciascun impiegato (se iscritto in Cassa Edile) verrà erogato, alle imprese meritevoli di accedere ai benefici del Fondo di Premialità, il rimborso della quota di adesione contrattuale obbligatoria che mensilmente le imprese devono versare a Prevedi per il proprio personale. Quest’ultima disposizione è aggiuntiva rispetto a quanto stabilito nell’articolo 18 del CIPL rinnovato l’8 marzo 2022.
Le Parti si riservano di modificare l’impegno di cui sopra qualora le risorse accantonate dovessero risultare insufficienti e, in attuazione del suddetto articolo 18, si impegnano ad effettuare incontri periodici per il monitoraggio delle risorse.
Le Parti danno mandato alla Cassa Edile di Napoli di attuare quanto previsto nel presente accordo con le analoghe tempistiche previste per l’erogazione della premialità, finanziata con il Fondo di Premialità.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. la FeNEAL - UIL
p. l’ANCE NAPOLI Sindacato Territoriale di Napoli
p. la FILCA - CISL
Sindacato Territoriale di Napoli
p. la FILLEA - CGIL
Sindacato Territoriale di Napoli
ALLEGATO D - PROTOCOLLO SU ARTICOLAZIONE ORARIO CONTRATTUALE IN OPERE PUBBLICHE DI PARTICOLARE RILEVANZA
In presenza di lavori pubblici per i quali gli Enti Appaltanti richiedano, per l’importanza dell’opera, modalità lavorative particolari, le parti firmatarie del presente protocollo dichiarano la propria disponibilità ad attivare confronti, unitamente all’Ente Appaltante ed alle Imprese Aggiudicatarie, per fornire un positivo contributo informativo in tema di:
- regime di orario in cantiere e loro durata;
- applicazione dei dispositivi legislativi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, tenuto conto della particolarità dei regimi di orario;
- compatibilità delle lavorazioni da eseguire in regime di orario a turni, con riferimento alle reali esigenze del cantiere ed alle possibili interazioni con i fattori interni ed esterni allo stesso.
Tali confronti non potranno determinare interferenze nella legittima discrezionalità del processo produttivo ed opereranno nel pieno rispetto delle autonomie decisionali ed organizzative delle Imprese aggiudicatarie.
ALLEGATO E - ENTI PARITETICI
L’ANCE Napoli e le Organizzazioni Sindacali sono impegnate da tempo nella ricerca di soluzioni idonee ed efficaci volte a migliorare il sistema degli Enti Bilaterali (Cassa Edile e Centro di Formazione e Sicurezza) inteso come strumento centrale e patrimonio prezioso del settore delle costruzioni.
Le Parti, in tale ambito e contesto, hanno applicato le condizioni di riordino del precedente sistema bilaterale secondo le linee guida del “Protocollo sugli Organismi Bilaterali”, allegato al rinnovo del CCNL del settore edilizia sottoscritto il 1° luglio 2014, che appunto, chiamava le XX.XX. ad una assunzione di forte responsabilità in un quadro di opzioni di razionalizzazione e di più adeguati assetti del sistema bilaterale, funzionale al comparto edile e si impegnano ad applicare quanto disposto dal “Codice Etico degli Enti Bilaterali” sottoscritto il 3 marzo 2022. Nell’ottica di razionalizzazione delle spese e degli assetti si inserisce, inoltre, la scelta delle Parti, attuata nel 2021, di nominare un unico Direttore degli Enti Bilaterali.
Le Parti hanno perseguito nei tempi e modi richiesti il processo di unificazione del Centro di Formazione e Maestranze Edili con il Comitato Paritetico Territoriale di Napoli, dando vita al Centro di Formazione e Sicurezza di Napoli. Il piano industriale di quest’ultimo ha portato ad un riordino organizzativo e sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: aumento dell’efficienza, riduzione dei costi di gestione e semplificazione delle procedure. Sono stati avviati, inoltre, piani formativi adeguati volti ad implementare le competenze del personale
Le Parti si impegnano a continuare a valorizzare le potenzialità dell’Enti Bilaterali attraverso la messa in rete delle strutture bilaterali territoriali (CFS e Cassa Edile), anche al fine di contrastare il fenomeno elusivo ed evasivo, recuperando il gettito di contribuzione sistematicamente sottratto alla bilateralità.
Tali Enti dovranno fornire servizi sempre più qualificati a favore delle imprese e dei lavoratori, interagire con le amministrazioni pubbliche anche al fine di implementare la formazione delle maestranze, migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei cantieri.
Altrettanto fondamentale è il supporto dei nuovi strumenti informatici che, attraverso la creazione di una vera e propria rete, siano in grado di fare colloquiare gli Enti tra loro in modo da potenziarne l'attività, ridurre i costi di gestione, agevolare lo scambio veloce di informazioni e semplificare qualsiasi adempimento a carico delle imprese e dei lavoratori.
La riorganizzazione logistica degli Enti Paritetici dell’area metropolitana di Napoli va nella direzione sopra tracciata e deve essere al più presto completata. Alla ristrutturazione della Palazzina Cosenza, da tempo ultimata, dovranno al più presto seguire interventi funzionali alle nuove esigenze, anche riavviando le attività per rivisitare e realizzare il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) relativo alle proprietà del CFS a Napoli in via Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Le Parti, nel rispetto del vigente Protocollo Nazionale sugli XX.XX., nel caso di qualsiasi controversia che dovesse sorgere sul territorio in merito all’attuale assetto organizzativo del sistema della
Bilateralità e non risolvibile a livello Regionale, in ottemperanza alla normativa vigente, demanderanno a livello nazionale la risoluzione della problematica.
CASSA EDILE
Le parti riaffermano l’importanza del ruolo strategico della Cassa Edile nel settore delle costruzioni.
L’Ente Cassa è anche l’unico ente deputato a raccogliere, anche dagli altri Enti Pubblici quali INPS ed INAIL, i dati utili per il rilascio del DURC.
Ciò è stato confermato dal Ministero del Lavoro, con la circolare n.8367 del 2 maggio 2012, nella quale sono ribaditi i requisiti richiesti dal Legislatore ai fini della costituzione di un Ente bilaterale (quale la Cassa Edile) legittimato allo svolgimento dell’attività certificativa.
Capitolo fondamentale per l’Ente sono le prestazioni assistenziali. Quest’ultime, recentemente aggiornate, saranno erogate ai lavoratori/lavoratrici dipendenti di imprese regolarmente iscritte ed operanti in Cassa Edile, per i quali risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni previste dalla contrattazione nazionale e territoriale.
Le Parti inoltre concordano nel varo della trasferta regionale ed in tal senso si impegnano.
CENTRO FORMAZIONE E SICUREZZA
Le parti sociali ribadiscono il ruolo strategico della formazione professionale nello sviluppo del settore delle costruzioni e nella implementazione della sicurezza sul lavoro.
Il Centro Formazione e Sicurezza offre servizi a favore delle imprese e svolge attività di formazione e orientamento programmate per i lavoratori e per coloro che intendano inoltrarsi nel comparto, favorendo l’occupazione e il rafforzamento delle mansioni.
Con la fusione dei due Enti bilaterali per la formazione e per la sicurezza del settore edile, si è voluto mettere in campo le migliori esperienze maturate negli anni, mirando ad un’azione completa e maggiormente efficace, più dinamica e propositiva, adottando metodologie didattiche e tecniche avanzate e dirette allo scopo, proponendo validi servizi alle imprese e un catalogo di corsi aggiornato e rispondente ai fabbisogni del settore.
Presso il CFS si concentra lo snodo fondamentale dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso XXXX.xx (Xxxxx Xxxxxx Edile Nazionale). L’obiettivo che le Parti Sociali si pongono è quello che XXXX.xx diventi il riferimento principale per le imprese che intendano assumere i lavoratori, attraverso appunto la possibilità di consultare la banca dati aggiornata sullo stato occupazionale e di formazione del lavoratore e garantire ai lavoratori iscritti e momentaneamente disoccupati, corsi di formazione continua e di riqualificazione professionale per garantirne il più rapido reimpiego.
Le Parti concordano che un’adeguata attività di formazione concorre in modo rilevante a fronteggiare la sfida delle innovazioni di prodotto e di processo, a migliorare la professionalità dei lavoratori in relazione alle nuove esigenze tecnologiche e ai processi produttivi innovativi, a consentire il rientro nel mercato del lavoro di forze espulse per carenza di qualificazione, a facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro dei disoccupati, dei percettori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori extracomunitari ed immigrati regolari.
Proprio il fenomeno legato alla forte presenza sul territorio di risorse umane extracomunitarie pone l’urgenza, da un lato, di promuovere per questi lavoratori adeguati processi formativi al fine di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro e, dall’altro di contribuire alla loro crescita professionale e sociale. Tale obiettivo potrà essere raggiunto anche attraverso processi formativi d’ingresso e di aggiornamento professionale nell’ambito di accordi a carattere sperimentale che prevedano forme premiali per le imprese che vorranno aderire.
Favorire un'analisi dei fabbisogni formativi è quanto di più necessario e propedeutico per un serio programma di corsi di formazione rispondenti alle esigenze della domanda di mercato e per dare risposte alla domanda legata alla sostenibilità ed eco compatibilità. Attraverso la formazione continua è possibile, infatti, favorire la trasformazione dei processi e di prodotti in edilizia, e nell’intera filiera delle costruzioni, così da aumentare la produttività e la sicurezza dei lavoratori. A tal proposito, le Parti rinnovano l’impegno ad aumentare la collaborazione con Xxxxxxxxxxx ed a promuoverne l’adesione da parte delle imprese.
Attraverso il CFS, le Parti vogliono rafforzare l’impegno alla tutela della sicurezza dei lavoratori, mettendo a punto numerose iniziative volte a responsabilizzare sul tema sia i datori di lavoro che i lavoratori stessi.
Attraverso il CFS, infatti, si punterà sempre di più alle attività di consulenza e assistenza alle imprese e ai lavoratori all’interno dei cantieri edili sulla sicurezza e sulla prevenzione in maniera capillare cercando, attraverso le visite in cantiere dei tecnici di individuare situazioni di possibile rischio, fornire suggerimenti per intervenire in modo adeguato e tempestivo ed aumentare il senso di responsabilità e partecipazione di tutti i soggetti che operano in cantiere.
ALLEGATO F - RELAZIONI SINDACALI
Le Parti convengono di attivare, congiuntamente o disgiuntamente, le azioni, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi definiti.
Le Parti condividono l’esigenza di contribuire ad elevare la qualità professionale del lavoro nel settore.
La comune esperienza di concertazione istituzionale, su segmenti importanti del comparto delle costruzioni, consente di condividere la necessità di promuovere confronti preventivi propedeutici alla definizione, anche con accordi quadro, di intese tra le Parti firmatarie del presente accordo, le Istituzioni pubbliche, le aziende aggiudicatarie dei lavori ed i vari Enti locali.
Oggetto dei confronti e degli accordi conseguenti saranno le questioni legate alla sicurezza ed all’igiene negli ambienti di lavoro, al rispetto del contratto di lavoro, alle azioni di contrasto al lavoro nero ed al lavoro irregolare, al fenomeno dell’illegalità e della criminalità nonché alle esigenze di formazione e qualificazione professionale richiesta ed alle esigenze di flessibilità per interventi particolari.
ALLEGATO G – TRASFERTA REGIONALE
Le Parti, recependo l’accordo del 2 febbraio 2015 sottoscritto dall’ANCE e le XX.XX. Nazionali, in attuazione di quanto previsto dai verbali di rinnovo del CCNL del 1° luglio 2014 e del 3 marzo 2022, intendono, con il presente documento, porre l’attenzione sulla disciplina della trasferta a livello regionale.
In particolare, le Parti, sulla “Trasferta Regionale”, sollecitano, per quanto di propria competenza, la messa in rete delle Casse Edili con l’obiettivo di potenziarne l’attività, semplificare gli adempimenti per le imprese e agevolare lo scambio di informazioni. Le Parti auspicano lo sviluppo di una negoziazione contrattuale con modalità uniformi, in tutto il territorio regionale, e puntano al rilancio delle esperienze di collaborazione a livello regionale tra gli Enti Bilaterali.
Nelle more della sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti sociali territorialmente competenti, si rinvia all’allegato 6 dell’accordo di rinnovo del 3 marzo 2022 per la disciplina della trasferta regionale e delle relative compensazioni tra le casse edili della Campania.
ALLEGATO H - ACCORDO 28 LUGLIO 1989 PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE
Tra
l’Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli (ANCE Napoli) aderente all’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE);
l’Associazione Sindacale INTERSIND3
E
la Federazione Provinciale dei Lavoratori delle Costruzioni costituita da:
- FeNEAL UIL
- FILCA CISL
- FILLEA CGIL
Visti l’ultimo comma dell’articolo 411 del Codice di procedura civile, l’ultimo comma dell’art. 2113 del Codice civile, introdotti dalla legge n. 533 del 11 agosto 1973, nonché l’art. 95 del CCNL 7 ottobre 1987;
visto l’art. 144 del Contratto Integrativo per la Provincia di Napoli stipulato in data odierna, si è convenuto quanto appresso:
ART. 1
Il prestatore di lavoro che intenda promuovere una delle controversie di cui all’art. 95 del CCNL 7 ottobre 1987, deve fare denuncia al Sindacato stipulante il presente Accordo al quale aderisce o conferisce mandato, il quale previo accordo con l’Associazione Costruttori, stabilirà la data nella quale dovrà essere esaminata la controversia stessa e che in ogni caso non dovrà essere successiva al quindicesimo giorno dalla denuncia. La denuncia deve essere sottoscritta dal lavoratore.
ART. 2
L’Associazione Costruttori, avuta notizia dal Sindacato dei lavoratori della esistenza della denuncia, procederà ad invitare l’imprenditore a mezzo lettera raccomandata per il giorno stabilito per l’esame della controversia.
ART. 3
3 A decorrere dal 1° gennaio 1999 l’Associazione INTERSIND è confluita in Confindustria, poiché ANCE è la Federazione delegata da Confindustria a sottoscrivere i contratti collettivi edili, in tutti i casi in cui nei contratti integrativi edili di Napoli è citata INTERSIND si fa riferimento all’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli (ANCE Napoli).
4 Articolo 20 del CIPL stipulato l’8 marzo 2022.
Le vertenze saranno esaminate nei locali messi a disposizione dall’Associazione Costruttori o dall’INTERSIND5.
ART. 4
Le parti, per la discussione della vertenza, saranno assistite da rappresentanti delle rispettive categorie o da funzionari delle Associazioni.
Le parti non possono farsi assistere da avvocati o procuratori, a meno che non si tratti di legali che fanno parte delle Associazioni stipulanti, preventivamente invitati ed autorizzati da queste ultime.
ART. 5
Di ogni controversia qualunque ne sia l’esito, dovrà essere redatto apposito processo verbale, nel quale si indicheranno i nomi e le generalità delle parti e l’esito della controversia.
In caso di assenza di alcune delle parti o per altri giustificati motivi, la Commissione potrà concedere secondo la opportunità uno, al massimo due differimenti.
ART. 6
Il verbale di avvenuta conciliazione ha l’efficacia di cui all’ultimo comma del citato art. 2113 c.c. e le rinunce e le transazioni in esso contenute non sono più impugnabili.
Prima che la conciliazione avvenga i prestatori di lavoro dovranno essere avvertiti dell’efficacia delle rinunce e transazioni.
ART. 7
L’archivio dell’ufficio di conciliazione resta a disposizione delle Associazioni per qualsiasi notizia che possa occorrere a ciascuna di esse.
ART. 8
Il presente Accordo entra in vigore il 1° luglio 1989 ed ha la durata del Contratto integrativo della Provincia di Napoli, di cui forma parte integrante, intendendosi tacitamente rinnovato, qualora non disdettato da una delle parti, tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Letto, confermato e sottoscritto.
5 Cfr nota 3.
ALLEGATO I - ASSISTENZA PER CARENZA MALATTIA
Le Parti stabiliscono di istituire una Commissione di studio che avrà il compito di analizzare le modalità di una estensione della prestazione Cassa Edile a copertura dei giorni di carenza per gli eventi di malattia con durata da uno a sei giorni.
Le Parti stabiliscono che tale prestazione, denominata “indennizzo di carenza”:
a) non ha costi aggiuntivi per le imprese;
b) decorre a partire dal 1° aprile 2014;
c) è finanziata attraverso il residuo del “Fondo di Premialità”. L’importo dell’indennizzo di carenza sarà stabilito annualmente dalle Parti, firmatarie del presente allegato, e non potrà essere superiore al residuo del “Fondo di Premialità” dell’anno precedente;
d) potrà essere erogata dalla Cassa Edile di Napoli esclusivamente per i lavoratori, in forza alle imprese che nell’anno precedente a quello di richiesta dell’“indennizzo di carenza” hanno beneficiato del “Fondo di Premialità”;
e) è riconosciuta dalla Cassa Edile della Provincia di Napoli per un solo evento di malattia in un anno (dal 1/10 al 30/09), per ciascuno dei primi tre giorni di malattia se coincidenti con giornate lavorative, negli importi massimi di seguito indicati:
- Op. IV livello € 17,00 per giorno di carenza indennizzato;
- Op. III livello € 16,00 per giorno di carenza indennizzato;
- Op. II livello € 15,00 per giorno di carenza indennizzato;
- Op. I livello € 13,00 per giorno di carenza indennizzato.
f) non spetta per le malattie insorte immediatamente prima e/o immediatamente dopo giornate festive o non lavorative o se il lavoratore si sia sottratto alla effettuazione della visita domiciliare di controllo.
La prestazione verrà erogata dalla Cassa Edile della Provincia di Napoli su domanda del lavoratore, presentata anche per il tramite dell’impresa, mediante apposita modulistica scaricabile sul sito della Cassa Edile di Napoli oppure reperibile presso gli sportelli della stessa Cassa Edile o presso le Organizzazioni Sindacali di categoria.
Tale domanda dovrà essere inviata alla Cassa Edile di Napoli entro sessanta giorni dall’inizio della malattia, improrogabilmente ed a pena di decadenza, corredata da copia del certificato medico.
Trascorsi sei mesi dall’avvio della prestazione denominata “indennizzo di carenza” le Parti si incontreranno al fine di monitorare l’andamento della prestazione stessa e la fonte di finanziamento stabilita nel presente allegato.
ALLEGATO L - REGOLARITÀ DEL LAVORO
Al fine di garantire i diritti dei lavoratori, la corretta concorrenza tra le imprese, la sicurezza in cantiere nonché evitare l’insorgere di fenomeni evasivi ed elusivi che determinano, di conseguenza, “dumping contrattuale”, le Parti Sociali si impegnano affinché venga assicurata la corretta applicazione delle norme contrattuali di settore, comprese le attività inerenti le opere di restauro del patrimonio artistico ed archeologico.
Le parti si impegnano, altresì, a promuovere il ruolo operativo della Cassa Edile e del Centro di Formazione e Sicurezza di Napoli per la corretta applicazione del CCNL Edile Industria e del CIPL di Napoli. A tale scopo le Organizzazioni firmatarie del presente contratto ribadiscono l’obbligo di applicazione della circolare n. 35/2015 della CNCE, che qui si intende integralmente riportata, e impegna la Xxxxx Xxxxx ad attivarsi rigorosamente in tale senso.
Gli XX.XX. dovranno verificare l’iscrizione e la regolarità delle aziende, ivi compresi tutti i subappaltatori presenti in cantiere, anche attraverso lo strumento delle Notifiche Preliminari che, in particolar modo, per i lavori privati, dovranno, ai sensi dell’art. 21 comma b) della Legge Regionale
n. 6/2016, essere trasmesse dal Direttore dei Lavori, in via telematica, prima dell’inizio dei lavori, anche al Centro di Formazione e Sicurezza di Napoli che si occupa della promozione della sicurezza sul lavoro. Si rende obbligatorio ai fini della validità della denuncia mensile alla Cassa Edile l’indicazione del cantiere dove si svolgono i lavori. A tal uopo le Parti Sociali si impegnano a favorire le sinergie e la collaborazione tra gli Enti Bilaterali con l’uso di strumenti informatici che garantiscano il flusso delle informazioni in tempo reale.
A tal proposito, in riferimento a quanto riportato nell’art 14 del CCNL Edile, le Parti impegnano la Cassa Edile ad assicurarsi che il MUT 4.0 preveda la possibilità di indicare il ricorso al subappalto ed i relativi dati.
INDICE
ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI NAPOLI 1
ART. 2 - INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE 6
ART. 3 – ELEMENTO VARIABILE DELLE RETRIBUZIONE (E.V.R.) 7
ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, FESTIVITÀ E GRATIFICA NATALIZIA 11
ART. 9 - DIARIA - LIMITI TERRITORIALI 13
ART. 13 - CENTRO FORMAZIONE E SICUREZZA NAPOLI 15
ART. 14 - AMBIENTE DI LAVORO 16
ART. 15 - ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE 17
ART. 16 - COMMISSIONE PARITETICA DI COORDINAMENTO DEGLI ENTI BILATERALI
....................................................................................................................................................... 17
ART. 17 - INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ 18
ART. 18 - PREVIDENZA INTEGRATIVA – Fo.M.O.I.P 18
ART. 19 - ISTITUTO DI PATRONATO 19
ART. 20 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 19
ART. 21 - QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE E QUOTE SINDACALI 19
A) Quote di adesione contrattuale 19
ART. 22 - FONDO DI PREMIALITÀ 21
ART. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI 23
ART. 26 - DECORRENZA E DURATA 23
ALLEGATO A - VERBALE DI ACCORDO E.V.R. 2022 24
IMPORTO EVR IMPIEGATI E OPERAI EROGABILE A LIVELLO PROVINCIALE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 27
ALLEGATO B – LETTERA E.V.R. AZIENDALE 28
ALLEGATO C - VERBALE DI ACCORDO SU EROGAZIONE RISERVE Fo.M.O.I.P 30
ALLEGATO D - PROTOCOLLO SU ARTICOLAZIONE ORARIO CONTRATTUALE IN OPERE PUBBLICHE DI PARTICOLARE RILEVANZA 31
ALLEGATO E - ENTI PARITETICI 32
CENTRO FORMAZIONE E SICUREZZA 33
ALLEGATO F - RELAZIONI SINDACALI 35
ALLEGATO G – TRASFERTA REGIONALE 35
ALLEGATO H - ACCORDO 28 LUGLIO 1989 PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE 36