Tra
CONTRATTO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI PRESSO CENTRI PRIVATI ACCREDITATI AUSL IMOLA/CENTRO CLINICO DI IONOFORESI DI TOSCANELLA DI DOZZA - ANNO 2013.
Tra
l’Azienda U.S.L. di Imola (di seguito indicata più brevemente A.U.S.L.), nella persona del Direttore del Distretto Xxxx. Xxxxxx Xxxxx, che agisce in esecuzione della determina n. DI/20 del 14.6.2013
e
il Centro Clinico Ionoforesi S.a.s con sede legale in Toscanella di Dozza Via Xxxxxxxxxx Xxxxx n. 46 Codice Fiscale 00780370375 e Partita Iva 00523121200 nella persona del Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx quale legale rappresentante
Premesso che
⚫ ai sensi degli artt. 8 bis, 8 quinquies e 8 octies del Decreto Legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le specifiche modalità procedurali per la stipula di accordi contrattuali con le strutture ed i professionisti privati accreditati finalizzati all’erogazione di prestazioni assistenziali, la corrispondente remunerazione ed uno specifico sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto degli accordi contrattuali, in relazione alla qualità dell’assistenza e all’appropriatezza delle prestazioni rese;
⚫ ai sensi dell’art. 32, 9° comma della L. n. 449/97 le Regioni, le Aziende USL ed ospedaliere devono assicurare l’attività di vigilanza e controllo sull’uso corretto ed efficace delle risorse;
⚫ che il Centro Clinico Ionoforesi, con sede erogativa a Toscanella di Dozza in Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx x. 00, già convenzionato con il S.S.N. ai sensi del D.P.R. 120/88 ha ottenuto l’accreditamento istituzionale con Determinazione di Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n° 3831 del 14/4/2010;
Richiamati:
⚫ la delibera della Giunta Regionale 1 marzo 2000 n. 426 concernente: “Linee guida e criteri per la definizione dei contratti, ai sensi del D.Lgs 502/92, così come modificato dal D.Lgs 229/99, e dalla L.R. 34/98. Primi adempimenti” che disciplina la materia degli accordi contrattuali e prevede l’adozione di uno schema tipo di contratto/accordo definendo i contenuti minimi del medesimo;
⚫ l’Accordo Quadro tra la Regione Xxxxxx Xxxxxxx e l’associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di assistenza specialistica ambulatoriale triennio 2010 – 2012, sottoscritto in data 12.02.2010 dall’Assessore alle politiche per la salute e dall’ANISAP;
⚫ le previsioni complessive formulate da questa Azienda USL nell’ambito della propria programmazione locale per l’anno 2013 relativamente alle prestazioni specialistiche ambulatoriali “critiche” da acquisire presso strutture pubbliche e private accreditate;
⚫ la deliberazione della Giunta Regionale n. 262 del 24/02/2003 "Modifica del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e determinazione delle quote di partecipazione alla spesa per le visite specialistiche", che ridefinisce con decorrenza 29 Aprile 2003 le tariffe di alcune prestazioni ambulatoriali, nonché la Delibera della Giunta Regionale n° 1065 del 31/7/2006 in vigore dall’1/9/2006 riguardante modifiche e integrazioni al nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche della branca di radioterapia nonché le Deliberazioni di Giunta Regione Xxxxxx-Romagna n° 1906 del 19/12/2011 e n° 90 del 30/1/2012 hanno introdotto un aggiornamento delle tariffe di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale che sono entrate in vigore dall’1/2/2012 infine con Deliberazioni 1980/2012 e 145/2013 che hanno introdotto nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale;
⚫ le Deliberazioni della Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n° 327 del 23/2/2004 “applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell’evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti” e n° 293 del 14/2/2005 “accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”
⚫ la circolare della Regione Xxxxxx Xxxxxxx – Direzione Sanità e Politiche Sociali n° 10 del 6/6/2002 relativa alla mobilità sanitaria interregionale e infraregionale e successive modificazioni ed integrazioni;
Preso atto inoltre che:
⚫ sono stati definiti i piani preventivi di attività triennali delle strutture private accreditate sulla base dei seguenti elementi:
- tempi di attesa delle prestazioni “critiche”;
- visione complessiva delle capacità produttive di tutte le strutture erogatrici pubbliche e private;
- volumi di attività erogati dalle strutture nel corso dell’anno 2009 per l’Azienda USL di Imola ed, in particolare, da parte delle strutture private accreditate;
Posto che il Centro Clinico di Ionoforesi:
⚫ è in possesso di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie di specialistica ambulatoriale per le seguenti branche: Medicina Fisica e Riabilitazione; poliambulatorio; Ambulatori medici con le seguenti specialità: cardiologia, neurologia, otorinolaringoiatria, chirurgia generale, chirurgia plastica, ortopedia traumatologia con prestazione terapeutica e diagnostica per immagini limitatamente alle ecografie e ecocolordopplergrafia rilasciata dal Sindaco del Comune di Dozza (BO);
⚫ opera in regime di accreditamento istituzionale ai sensi della Determinazione di Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n°3831 del 14/4/2010;
⚫ ha accettato le tariffe regionali approvate con la deliberazione di Giunta Regionale n. 262 del 24 Febbraio 2003, con Delibera della Giunta Regionale n° 1065 del 31/7/2006 in vigore dall’1/9/2006 e successive modificazioni;
⚫ ha una comprovata continuità nell’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di S.S.R.;
⚫ ha la necessaria capacità produttiva per rispondere alle necessità dell’Azienda U.S.L. di Imola per l’anno 2013;
Tutto ciò premesso si conviene segue:
ART. 1
(PRESTAZIONI PREVISTE E TETTI DI SPESA)
Il Centro Clinico Ionoforesi si impegna ad erogare, nel corso del 2013 in favore di cittadini iscritti nella lista degli assistiti dell’Azienda USL di Imola, le prestazioni ambulatoriali sotto individuate e previste dal nomenclatore Tariffario Regionale, di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1980/2012 e n. 145/2013;
Le prestazioni saranno erogate entro un limite di spesa massimo complessivo definito in
€ 45 000,00 gli importi sono al netto delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) a carico dell’utenza.
Le tariffe oggetto di fatturazione rappresentano per la Struttura Centro Clinico Ionoforesi il corrispettivo dovuto per le singole prestazioni, al lordo della quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico del cittadino nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia e al netto dello sconto del 2% previsto dalla Legge n° 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria anno 2008). In tale ipotesi l’Azienda U.S.L. corrisponderà l’eventuale differenza.
L’accertamento del regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte dell’utente è a carico del Centro che è tenuto alla riscossione della quota dovuta, ai sensi della vigente normativa ed al rilascio della relativa ricevuta.
Le prestazioni oggetto dell’accordo di fornitura di che trattasi sono le seguenti:
• attività di diagnostica per immagine limitatamente alle ecografie/ecocolordopplergrafie
Il poliambulatorio è disponibile alla esecuzione delle prestazioni urgenti/sollecite inviate dall’Azienda USL di Imola con percorso e modulistica dedicata (si veda nota prot. n° 32889 del 9/8/2011).
ART. 2 (MODALITA’ DI ACCESSO)
L’accesso alle predette prestazioni è riconosciuto a fronte di prescrizione medica redatta regolarmente su ricettario SSN ed eventualmente, il modulo di prenotazione, se in possesso dell’utente, predisposto nell’ambito del “Centro Unico CUP-Cassa Accettazione dell’USL di Imola”.
L’importo concordato, definito all’ART. 1, potrà essere suscettibile di modificazioni secondo le apposite previsioni contenute nell’accordo ANISAP già citato. Eventuali prestazioni erogate in aggiunta rispetto al budget concordato potranno essere oggetto di pagamento solo a fronte di specifico accordo.
Il Centro Clinico Ionoforesi garantisce all’Azienda USL almeno una sessione settimanale per l’erogazione di ciascuna delle prestazioni specialistica oggetto del presente contratto.
Per quanto riguarda eventuali prestazioni rese a favore di assistiti provenienti dalla Provincia di Bologna o da altre Province della Regione, le stesse dovranno essere addebitate all’AUSL di residenza del cittadino.
ART. 3 (FATTURAZIONE)
Il Centro Clinico Ionoforesi fatturerà mensilmente alla Azienda USL di Imola le prestazioni erogate nell’ambito della struttura a favore dei cittadini iscritti nella lista degli assistiti dell’Azienda stessa.
Le documentazioni contabili dovranno evidenziare, oltre che i dati anagrafici dell’assistito, anche tipologia, numero, tariffa della singola prestazione al lordo ed al netto del ticket riscosso.
L’Azienda USL titolare del presente contratto si riserva di formulare specifica successiva comunicazione, qualora si rendesse necessario evidenziare ulteriori dati, oltre a quelli sopraindicati.
Le fatture saranno liquidate con scadenza 60 giorni data ricevimento fattura secondo quanto previsto dal D.lgs n°192 del 9/11/2012.
ART. 4 (CONTROLLI)
L’Azienda USL procederà a verifiche periodiche, riguardanti sia la qualità e la regolarità delle prestazioni rese, sia il possesso da parte del personale dei requisiti previsti dalla normativa vigente (comprensivi di quelli in materia di incompatibilità) anche mediante accertamenti diretti.
ART. 5 (INCOMPATIBILITA’)
La struttura sanitaria privata, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall’art. 4, comma 7 della L. 31.12.1991 n. 412, nonché la successiva normativa emanata in materia ed in particolare l’art. 1 della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità.
La struttura si impegna pertanto a fornire secondo la periodicità e le modalità definite dall’Azienda USL l’elenco aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire.
L’eventuale riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità sarà motivo di risoluzione immediata del presente contratto e di segnalazione alla Regione al fine di valutare una eventuale revoca dell’accreditamento.
ART. 6 (TUTELA PRIVACY)
La struttura sanitaria privata Centro Clinico Ionoforesi e l’Azienda USL di Imola sono altresì tenute ad osservare i principi di cui alla Legge n. 196/03 “Codice Privacy” in materia di tutela del diritto alla riservatezza del cittadino.
ART. 7 (INADEMPIENZE E PENALITA’)
Qualora l’Azienda USL riscontrasse che il Servizio erogato non fosse conforme ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi e reiterate irregolarità ed inadempienze, invierà formale diffida con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine ritenuto congruo, informando contestualmente il sindacato ANISAP – sede Xxxxxx Xxxxxxx.
Dopo la seconda diffida l’Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta.
In caso di inosservanza degli obblighi relativi al debito informativo e alla necessità di mantenere costante per i 12 mesi dell’anno solare la produzione concordata nel Piano, sarà demandata al Tavolo Paritetico l’individuazione delle relative penalità economiche, tenendo conto al riguardo di eventuali indicazioni provenienti dall’Assessorato Regionale alla Sanità.
ART. 8
(VALIDITA’ CONTRATTO E CONTROVERSIE)
Il presente contratto ha scadenza il 31.12.2013 fatte salve esigenze particolari o contingenze, non prevedibili, da affrontare con periodicità annuale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano le norme del Codice Civile.
Ogni eventuale controversia tra le parti in relazione al presente contratto sarà affidata ad un Collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da questa Azienda USL, uno dal Centro Clinico Ionoforesi, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri.
In caso di mancato accordo, il Presidente del Collegio Arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.
ART. 9
Il presente contratto, redatto in due esemplari, è soggetto all’imposta di bollo ai sensi dell’art.
2 del DPR 642/72 con oneri a carico di ciascuna delle parti per il rispettivo esemplare.
Letto, firmato e sottoscritto AZIENDA U.S.L. DI IMOLA
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CENTRO
Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx