CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA E CO-BRANDING
CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA E CO-BRANDING
DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI NELLA PROVINCIA DI
…., …
Tra
.. con sede in … Via … n. … (P.I. …), in persona del Direttore … …, di seguito anche “Concedente”;
e
.. con sede in … Via … n. … (P.I. …), in persona del … …, in virtù dei poteri conferitigli da ….. in data …., di seguito anche “Affittuaria”;
PREMESSO
- che l’Automobile Club è proprietario e titolare del ramo d’azienda afferente agli impianti di distribuzione di carburante indicati di seguito, fino alla data odierna gestiti direttamente, mediante la propria società in house oppure tramite terzi ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D.lgs 32 del 1998;
- che ai sensi dell’art. 1, comma 6-bis, del D.lgs 32 del 1998 l’Automobile Club aveva stipulato un “accordo colore” con il Gruppo API, in virtù del quale gli impianti erano stati allestiti con l’impiantistica e le dotazioni che saranno rimosse e non facenti parte delle attrezzature elencate sub. 2;
- che l’Automobile Club, con delibera del Consiglio Direttivo del …. e determinazione a contrarre del Direttore del … n. … ha stabilito di bandire una gara ad evidenza pubblica e con procedura aperta per l’affitto del ramo d’azienda relativo alla gestione dei distributori di carburanti in co-branding;
- che il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del … n. …, all’albo pretorio del Comune e sul sito Internet dell’Automobile Club;
- che al termine delle operazioni di gara è risultata aggiudicataria l’impresa identificata in epigrafe, la quale in seguito alle verifiche di legge è risultata in possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- (eventuale) che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha espresso parere positivo all’operazione oggetto del presente atto con comunicazione Prot. n.
… del …;
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
Art. 1) - OGGETTO
La Concedente affitta alla Affittuaria il ramo d’azienda afferente i seguenti impianti di distribuzione di carburanti e relative pertinenze:
a) impianto ubicato in … Via …. ;
b) impianto ubicato in … Via …. ;
c) impianto ubicato in … Via …. .
Tutti gli impianti, con specifica delle relative autorizzazioni, sono descritti analiticamente nella perizia tecnico estimativa facente parte degli atti di gara ed allegata sub. 1.
Le attrezzature indicate nella perizia per ogni distributore sono di proprietà della Concedente e permarranno nell’area ancorché siano cessati gli accordi colore con precedenti compagnie che pertanto dovranno togliere o lasciar rimuovere quanto di loro proprietà prima della immissione in possesso degli impianti da parte dell’Affittuaria.
L’Affittuaria si impegna ad utilizzare il ramo d’azienda per l’attività di distribuzione carburanti e lubrificanti, a non mutarne la destinazione e a provvedere a propria cure e spese a tutto quanto interessa la gestione, ivi comprese l’espletamento di tutte le pratiche ed interventi necessari per ottenere il rilascio ed il rinnovo delle
autorizzazioni di legge in materia urbanistica, petrolifera, per le attività produttive, ambientale e quant’altro.
Art. 2) - DURATA
Il presente contratto di affitto di ramo d’azienda decorre dalla data odierna e terminerà una volta decorsi nove anni, senza necessità di disdetta e possibilità di tacito rinnovo, salva la facoltà di recesso prevista all’Art. 24).
Art. 3) - CORRISPETTIVO
Il canone annuo di affitto da versare alla Concedente è convenuto in:
a) una quota fissa pari a € …. (…) oltre I.V.A. così come risultante dal rialzo sulla base d’asta formulato dall’Affittuaria in sede di gara. Tale quota sarà versata anticipatamente in due rate annuali entro il 31 gennaio ed il 30 giugno di ogni anno;
b) una quota variabile - non assoggettata al rialzo formulato in sede di gara - pari alla sommatoria di quanto risulterà per ogni impianto dal prodotto tra i litri venduti in eccedenza rispetto quelli stimati nella perizia tecnico estimativa allegata al presente atto sub. 1 ed il rapporto tra il canone annuo a base d’asta indicato in perizia per ogni impianto ed i suddetti litri stimati in perizia; cosicché per un impianto per il quale siano stati stimati in perizia 1.250 Kl\anno con un canone annuo a base d’asta di € 26.000, per il quale sia stata conseguita una vendita di 1.500 Kl\annui, la quota variabile di canone da sommarsi alla quota fissa sarà così determinata: (€ 1.500 – 1.250) x (26.000 / 1.250) = € 5.200\anno. Tale quota sarà versata posticipatamente in una rata annuale entro il 31 gennaio di ogni anno.
Per il primo anno la quota parte della suddetta quota fissa anticipata del canone annuale per il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del presente atto ed il 31 dicembre sarà versata entro sessanta giorni dalla data di immissione in possesso,
salvo che non ecceda le sei mensilità, posto che in tal caso si farà applicazione del comma precedente quanto alla seconda rata.
In caso di ritardato pagamento rispetto ai suddetti termini si applicheranno gli interessi legali di mora stabiliti dal D.lgs 231 del 2002.
Il suddetto canone, anche in deroga all’art. 1623 del codice civile, non sarà ridotto per nessuna ragione ed in particolare, a titolo esemplificativo, non sarà ridotto per la necessità di eseguire ulteriori lavori, siano essi di manutenzione o derivanti dalla necessità di adeguamento ad obblighi normativi sopravvenuti, né per variazione delle condizioni di mercato o della concorrenza.
Ai sensi dell’art. 1462 del codice civile l’Affittuaria non potrà in alcun caso opporre eccezioni per ritardare il versamento del suddetto canone, anche per un solo semestre o parte di esso, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, dovendo far valere eventuali pretese in altra sede e soltanto dopo aver versato con puntualità il corrispettivo dovuto (solve et repete).
A decorrere dalla seconda annualità, senza necessità di preventiva comunicazione, il canone verrà aggiornato nella misura del 100% (cento per cento) della variazione ISTAT FOI, calcolato sulla variazione percentuale dell’ultimo indice disponibile alla scadenza annuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Il pagamento del suddetto canone avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Concedente.
Art. 4) - CONSEGNA ED IMMISSIONE IN POSSESSO
L’Affittuaria sarà immessa nel possesso del ramo d’azienda e dovrà prendere in consegna i relativi impianti entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente atto, mediante redazione di uno specifico verbale di sopralluogo, inventario e consegna.
L’Affittuaria dovrà presentare tutte le istanze di volturazione delle autorizzazione agli enti competenti entro quindici giorni dall’immissione in possesso.
Al termine del contratto la Concedente procederà a riprendere il possesso del ramo d’azienda con analoghe modalità, accertando in contraddittorio che i beni facenti parte del ramo d’azienda vengano riconsegnati nello stesso stato in cui si trovano alla data di immissione in possesso dell’Affittuaria, in virtù degli obblighi di garanzia dell’efficienza e del ripristino spettanti a quest’ultima.
Salva l’ipotesi inversa in favore della Concedente a cui spetterà comunque tale diritto, l’Affittuaria non avrà comunque diritto ad alcun indennizzo da parte della Concedente per differenze inventariali, anche in deroga all’art. 2561, quarto comma, del codice civile, così come nulla sarà riconosciuto per l’avviamento commerciale.
Art. 5) – ALLESTIMENTO ED AUTOMAZIONE DEGLI IMPIANTI
L’Affittuaria è tenuta ad effettuare nel minor tempo tecnicamente possibile, a propria cura e spese, tutti i lavori e le forniture necessarie per assicurare la funzionalità, allestire ed automatizzare gli impianti in maniera tale da garantire la massima competitività dal punto di vista dei prezzi. Il ritardo nell’allestimento ed automazione degli impianti ed il ritardo nella loro messa in esercizio, per cause imputabili all’Affittuaria, non porteranno in alcun caso alla riduzione o sospensione del canone, salva l’applicazione delle penali contrattuali.
Al termine del presente contratto gli impianti sopra terra e di automazione installati dall’Affittuaria, in quanto separabili, potranno essere rimossi a cura e spese della stessa.
Qualora richiesto dalla Concedente, l’Affittuaria, potrà essere chiamata a rimuovere, a propria cura e spese, gli impianti fuori terra e di automazione del precedente gestore o titolare dell’”accordo colore” (concessi in comodato), nonché a smaltirli in
conformità con le vigenti norme di legge, ovvero a ricoverarli presso un locale indicato dalla Concedente - o in difetto della stessa Affittuaria - con spese di custodia a carico di quest’ultima.
Art. 6) - DEBITI, CREDITI E RAPPORTI CONTRATTUALI
Il ramo d’azienda oggetto di affitto non comprende:
- i crediti ed i debiti maturati anteriormente alla data di immissione in possesso che rimarranno in capo alla Concedente;
- i contratti relativi ai c.d. “accordi colore” (somministrazione di carburante ai sensi dell’art. 1, comma 6-bis, del D.lgs 11 febbraio 1998 n. 32), peraltro oramai cessati, ivi compreso in particolare quello con il Gruppo API;
- i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato afferenti al ramo d’Azienda, precisando comunque che non sono stati stipulati contratti di lavoro di tale tipologia afferenti il ramo azienda affittato;
- altri contratti non menzionati di seguito.
Il ramo d’azienda oggetto di affitto, secondo quanto indicato nella perizia tecnico estimativa allegata sub. 1, comprende comunque:
- i contratti stipulati dalla Concedente con i terzi gestori degli impianti, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D.lgs 11 febbraio 1998 n. 32;
- i contratti indicati nella perizia tecnico estimativa allegata sub. 1;
- i contratti di utenza dell’impianto per l’esercizio dell’attività oil per i quali la stessa esprime sin d’ora il proprio consenso all’intestazione in capo all’Affittuaria impegnandosi anche ad intervenire per tutto ciò che si rendesse necessario per il perfezionamento delle pratiche di voltura.
Al termine del contratto d’affitto l’azienda rientrerà nel possesso della Concedente con esclusione dei crediti ed i debiti maturati anteriormente alla data di immissione
in possesso che rimarranno in capo alla Affittuaria, analogamente ai contratti stipulati in assenza del consenso della Concedente ai sensi dell’Art. 10).
Art. 7) – TUTELA DEL CONTENZIOSO
La Concedente garantisce la piena e pacifica proprietà del suddetto ramo d’azienda e l’assenza alla data del bando di gara di contenziosi giudiziari pendenti civili, penali, lavoristici, tributari, amministrativi, arbitrali o di altro tipo, di pignoramenti, di ipoteche o qualsivoglia altro peso gravante o intimato con riguardo all’azienda oggetto del presente accordo.
La Concedente rileverà indenne l’Affittuaria per eventuali contenziosi che dovessero insorgere relativamente al periodo precedente l’immissione in possesso di quest’ultima nel ramo d’azienda.
Analoga tutela viene riconosciuta fin d’ora dall’Affidataria nei confronti della Concedente al termine del presente contratto per tutti i fatti ed i rapporti relativi al periodo di affitto del ramo d’azienda.
Art. 8) – TUTELA AMBIENTALE
La Concedente garantisce che il ramo d’azienda è stato realizzato e gestito in conformità e nel rispetto della normativa di legge, ivi compresa quella relativa alla materia ambientale (in via esemplificativa D.lgs 152 del 2006) e nel rispetto dei pareri rilasciati dai vari enti ed in assoluta osservanza di quanto indicato nei permessi di costruire e nelle autorizzazioni petrolifere rilasciate dal Comune, e che le condizioni del sottosuolo e del terreno su cui sono situati i citati impianti sono conformi alla vigente normativa riguardante la tutela ambientale.
Per quanto attiene allo scarico delle acque reflue (dilavamento piazzale, civili, industriali), relativamente agli impianti non conformi alla normativa vigente (L.R. Toscana n. 20 del 2006 e DPGR n. 46/R del 2008), è onere dell’Affittuaria
provvedere al loro adeguamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a propria cura e spese, immediatamente dopo la stipula del presente contratto e nel minor tempo tecnicamente possibile.
Analoga tutela viene riconosciuta fin d’ora dall’Affidataria nei confronti della Concedente al termine del presente contratto per tutti i fatti ed i rapporti relativi al periodo di affitto del ramo d’azienda.
Art. 9) – MANLEVA
Tutti i debiti ed i crediti relativi al ramo d'azienda oggetto del presente contratto esistenti alla data di immissione in possesso resteranno a carico della Concedente. Quest’ultima si impegna, pertanto, in ordine ad eventuali esposizioni di qualsivoglia natura e tipo, per effetto di atti, fatti od omissioni anteriori alla detta data di immissione in possesso, anche se accertati successivamente, a mallevare l'Affittuaria da ogni responsabilità da queste derivanti, da obbligazioni, perdite, danni, spese, pagamenti, sanzioni che dovessero sorgere anche in conseguenza della violazione di dichiarazioni e/o garanzie rese ai sensi del presente contratto. A far data dall’immissione in possesso è comunque onere dell’Affittuaria verificare la conformità degli impianti alla normativa vigente ed intervenire a propria cura e spese per quanto necessario al loro adeguamento, esclusa la responsabilità per eventuali danni pregressi cagionati all’ambiente o a terzi.
In particolare, la Concedente si impegna a sollevare e a tenere indenne l’affittuaria da qualsivoglia responsabilità di natura ambientale e da ogni conseguente richiesta proveniente da terzi derivante e comunque connessa a cause o fatti anteriori alla data di immissione in possesso.
Tra i danni si intenderanno ricompresi i costi afferenti alle azioni, ai procedimenti, agli accertamenti, alle sentenze, agli onorari di avvocati, revisori ed altri consulenti relativi a quanto precede.
Analoga tutela viene riconosciuta fin d’ora dall’Affidataria nei confronti della Concedente al termine del presente contratto per tutti i fatti ed i rapporti relativi al periodo di affitto del ramo d’azienda.
Art. 10) – AUTORIZZAZIONE PER LA STIPULA DI NUOVI CONTRATTI
La stipula dei seguenti contratti da parte dell’Affittuaria è soggetta ad autorizzazione scritta da parte della Concedente:
- cessioni, alienazioni di beni mobili e immobili, nonché costituzione di diritti reali a favore di terzi, escluse le cessione dei beni mobili di modico valore non eccedente il costo storico unitario di € 10.000 (diecimila);
- contratti di locazione;
- contratti di somministrazione di carburante di durata eccedente le scadenze di cui all’Art. 2) e all’Art. 24) a seconda del periodo in cui vengono stipulati;
- assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato, ovvero per un periodo eccedente il presente contratto, ovvero spostamento di personale già alle dipendenze dell’Affittuaria per la gestione degli impianti facenti parte del ramo d’azienda;
- contratti stipulati con terzi per le attività di: i) somministrazione di alimenti e bevande; ii) punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici; iii) vendita di ogni bene e servizio;
- contratti, esclusi quelli di utenza, che comunque impegnino la Concedente per la durata eccedente le scadenze di cui all’Art. 2) e all’Art. 24) a seconda del periodo in cui vengono stipulati.
Art. 11) – GESTIONE PRESIDIATA ED IN MODALITÀ GHOST
L’Affittuaria dovrà gestire gli impianti in conformità con la normativa vigente e potrà erogare il servizio in modalità totalmente non presidiata laddove ciò sia consentito dall’ordinamento. L’Affittuaria sarà pertanto l’unico soggetto responsabile per le sanzioni che dovessero essere comminate dagli enti competenti per la mancata osservanza delle leggi e dei regolamenti.
Art. 12) – IMPOSTE E TASSE
Sono a carico dell’Affittuaria tutte le spese per imposte, tasse e altri corrispettivi da versare agli enti competenti relativamente agli impianti oggetto di affitto di ramo d’azienda, alla loro attività ed alle loro pertinenze, nessuno escluso, ivi compresi quelli inerenti gli accessi carrabili agli impianti stessi dalla pubblica viabilità.
Art. 13) – MANUTENZIONI ED ADEGUAMENTI NORMATIVI
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su ciascuna parte (strutturale e impiantistica, sopra e sotto terra) degli impianti di distribuzione di carburanti e delle relative pertinenze, nessuna esclusa, saranno eseguiti a cura e spese dell’Affittuaria.
Saranno altresì eseguiti a cura e spese dell’Affittuaria tutti gli interventi di adeguamento normativo che si rendessero necessari nel corso di esecuzione del presente contratto in virtù dell’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o regolamentari.
Nei suddetti oneri rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- le spese di progettazione e coordinamento della sicurezza;
- le spese per l’ottenimento degli atti di assenso comunque denominati da parte degli enti competenti;
- le spese per la direzione lavori ed i collaudi;
- le spese per le forniture, i servizi ed i lavori, nonché lo smaltimento dei rifiuti, le responsabilità nei confronti dell’appaltatore e dei terzi, etc.
Art. 14) - VARIAZIONI, ADDIZIONI E MIGLIORAMENTI
Nessuna variazione, addizione o miglioramento ai beni facenti parte del ramo d’azienda potrà essere eseguita senza il consenso scritto della Concedente, salvo il caso di interventi di estrema urgenza che dovranno comunque essere comunicati a quest’ultima entro i successivi cinque giorni.
Le variazioni, addizioni e miglioramenti saranno comunque eseguiti ad esclusiva cura e spese dell’Affittuaria ed al termine del presente contratto, rimarranno acquisiti al ramo d’azienda senza che la Concedente debba corrispondere alcun indennizzo, risarcimento o pretesa di sorta a cui pertanto e per quanto occorrer possa l’Affittuaria fin d’ora rinuncia.
Le addizioni e istallazioni separabili effettuate dall’Affittuaria potranno essere rimosse a cure e spese della stessa al termine del presente contratto.
Art. 15) – AMMORTAMENTI
Ai sensi degli artt. 2561, quarto comma, del codice civile, e dell’art. 102, comma 8, del D.P.R. 917 del 1986 (TUIR) le parti convengono che l’Affittuaria, tenuta a garantire l’efficienza ed il ripristino dei beni facenti parte del ramo d’azienda, dedurrà gli ammortamenti relativi ai beni stessi così come risultanti dal registro dei beni ammortizzabili della Concedente che viene allegato al presente atto sub. 3.
Art. 16) – GESTIONE IN CO-BRANDING
La Concedente consente all’Affittuaria l’uso del “marchio ACI” alle condizioni e nei limiti di quanto previsto dal “Regolamento d’uso del marchio ACI”, allegato al presente atto sub. 4, con particolare riferimento agli art. 10 e 11.
La concessione d’uso del “marchio ACI” obbliga altresì l’Affittuaria ad allestire i distributori di carburanti in co-branding affiancando alla propria insegna, ditta e marchio, il marchio ed eventualmente i colori ACI, con le modalità indicate dalla stessa Affittuaria nella propria offerta tecnica formulata in sede di gara ed allegata al presente atto sub. 5.
L’Affittuaria è tenuta ad espletare, presso ogni impianto ed in conformità con i regolamenti vigenti, i seguenti servizi, secondo le direttive e le istruzioni che potranno essere impartite in ogni momento dalla Concedente:
- pubblicizzare ogni iniziativa finalizzata a far sottoscrivere ai clienti dell’impianto la tessera socio ACI, in via prioritaria rispetto ad ogni altra tessera dell’Affittuaria;
- incassare il corrispettivo di associazione ACI da parte dei clienti, riversandolo entro quindici giorni all’Automobile Club, nei termini e con le modalità che verranno concordati, nonché acquisire e trasmettere al suddetto ente tutta la documentazione relativa alla pratica;
- applicare costantemente ai soci ACI uno sconto sul prezzo del carburante presso gli impianti oggetto del presente contratto, da stabilire con le modalità e nei termini da concordare congiuntamente tra la Concedente e l’Affittuaria;
- pubblicizzare i vantaggi di essere socio ACI sia per i servizi generali resi dalla federazione degli Automobile Club, sia per quanto attiene gli sconti sul prezzo del carburante presso gli impianti oggetto del presente contratto;
- pubblicizzare la rete delle delegazioni ACI presenti sul territorio ed i servizi da queste erogati per quanto attiene alle pratiche auto, alla scuola guida, etc.;
- pubblicizzare ogni altra iniziativa ACI, sia a livello territoriale sia a livello centrale.
I costi per la redazione del materiale pubblicitario ACI e l’allestimento dei relativi spazi a questo solo riguardo saranno a carico della Concedente, fatta eccezione per le iniziative pubblicitarie inerenti gli sconti sul prezzo di carburanti che rimarranno in capo all’Affidataria anche se destinate ai soci ACI, laddove non venga diversamente stabilito.
L’affittuaria rimarrà comunque responsabile nei confronti dei terzi e delle autorità competenti per la gestione degli impianti e per gli adempimenti comunque previsti dal presente contratto, a prescindere dalla formula del co-branding.
Art. 17) – RENDICONTAZIONE
L’Affittuaria è tenuta a trasmettere alla Concedente con periodicità mensile, suddivisi per impianto e con le forme e modalità indicate da quest’ultima, tutti i dati relativi ai litri di carburante venduti, ai prezzi praticati suddivisi per periodo, al personale addetto al servizio, alle eventuali iniziative promozionali, ai reclami ricevuti, agli eventuali ulteriori servizi attivati, etc. L’Affittuaria si impegna a produrre tutta la documentazione contabile e fiscale necessaria per comprovare i dati dichiarati compresa la certificazione di provenienza dei prodotti petroliferi esitati dagli impianti oggetto di affitto di ramo d’azienda.
La Concedente potrà richiedere all’Affittuaria, con preavviso di quindici giorni, una relazione dettagliata con la quale si analizzino specifici aspetti o la complessiva modalità di gestione degli impianti.
Art. 18) – IMPIANTI PER PUBBLICITÀ COMMERCIALE
Gli eventuali impianti pubblicitari presenti all’interno delle aree sulle quali si trovano gli impianti di distribuzione dei carburanti, adibiti a pubblicità commerciale estranea all’attività oil, non fanno parte del ramo d’azienda e saranno gestiti e sfruttati economicamente dalla sola Concedente.
Art. 19) – CONDIZIONE RISOLUTIVA O SOSPENSIVA
Laddove per ragioni indipendenti dalla volontà delle parti l’autorizzazione per uno o più impianti dovesse essere revocata, annullata o sospesa ed in ogni caso in cui uno o più impianti dovessero essere dichiarati incompatibili ovvero dovesse risultare impossibile proseguire con la gestione, il canone di cui al precedente Art. 3) sarà ridotto in misura proporzionale del numero di litri di carburante venduti dall’impianto interessato rispetto a quello venduto dalla totalità degli impianti oggetto del presente contratto nel medesimo periodo.
Qualora per le cause indicate innanzi dovesse rilevarsi impossibile proseguire con la gestione di tutti gli impianti il presente contratto si intenderà risoluto.
Il contratto si intenderà altresì risolto di diritto, in tutto o in parte, nell’ipotesi in cui il terreno sul quale insiste l’impianto di distribuzione di carburante sia oggetto di un contratto di locazione da parte di terzi e non sia possibile proseguire con il suddetto rapporto negoziale per ragioni di carattere giuridico o per obiettiva eccessiva onerosità delle nuove condizioni proposte. In caso di risoluzione parziale si applicherà il criterio di riduzione proporzionale del canone innanzi descritto.
Nelle ipotesi previste dal presente articolo alle parti non spetterà alcun indennizzo, risarcimento o pretesa di sorta a cui per quanto occorrer possa fin d’ora reciprocamente rinunciano, fatti salvi gli investimenti significativi realizzati dall’Affittuaria su autorizzazione della Concedente (escluse le addizioni separabili), che laddove non rimuovibili saranno ripartiti tra le parti al cinquanta per cento del valore non ancora ammortizzato dalla stessa Affittuaria.
Art. 20) – POLIZZE ASSICURATIVE
E’ onere dell’Affittuaria stipulare tutte le polizze assicurative, con adeguati massimali, a garanzia della gestione degli impianti, delle relative pertinenze e
comunque di tutte le attività inerenti il presente contratto d’affitto di ramo d’azienda, ivi comprese la RCT, RCO, polizza incendi, ricorso terzi, danni a terzi per accidentale erogazione di prodotti miscelati, etc. Per quanto non coperto dalle suddette polizze l’Affittuaria rimarrà comunque l’unica responsabile.
Art. 21) – GARANZIA FIDEIUSSORIA
A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto l’Affittuaria consegna alla Concedente garanzia allegata sub. 6, rilasciata da … (Banca o Compagnia di assicurazioni), recante come beneficiario la stesa Concedente, pari alla metà del canone annuale stabilito all’Art. 3), maggiorato dell’IVA, e quindi di importo pari a
€ … (… euro).
La polizza contiene le seguenti clausole:
- rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale;
- pagamento entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del beneficiario;
- rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957 del codice civile;
- svincolo in seguito a comunicazione scritta della Concedente.
- esclusione dello svincolo automatico anche parziale a seguito dell’esecuzione del contratto.
La Concedente svincolerà la suddetta garanzia entro sei mesi dalla reimmissione in possesso dell’azienda conseguente alla scadenza del termine di durata del presente contratto, previa verifica del rispetto degli impegni assunti con il presente atto da parte dell’Affidataria.
Art. 22) – PENALI
Salvo il risarcimento del danno, a fronte dei seguenti inadempimenti saranno applicate le relative penali per ogni singola violazione:
a) mancato allestimento ed automazione dell’impianto entro trenta giorni dalla data di immissione in possesso in conformità con gli accordi di co-branding: € 100 per ogni giorno di ritardo;
b) mancata volturazione delle autorizzazioni: € 50 per ogni giorno di ritardo;
c) mancata volturazione di una o più utenze: € 20 per ogni giorno di ritardo;
d) violazione degli impegni di co-branding riguardo al logo ACI, alle divise, alla formazione del personale, alla cortesia del servizio, etc: € 300,00 ripetibili;
e) ritardo di trenta giorni rispetto agli obblighi di rendicontazione: € 300,00.
Art. 23) – CLAUSOLA RISOLUTIVA
Il contratto si risolverà di diritto senza necessità di costituzione in mora, salve le penali maturate ed il risarcimento del danno, in caso di:
- ritardo superiore a sessanta giorni nell’allestimento ed automazione dell’impianto dalla data di immissione in possesso ed in conformità con gli accordi di co- branding;
-mancato rispetto dell’obbligo di documentazione dei certificati di provenienza di tutti i prodotti petroliferi esitati dagli impianti;
- ritardo di oltre trenta giorni nel versamento, in tutto o in parte, del canone;
- controlli e verbalizzazioni da parte degli organi di Xxxxxxx o dell’Agenzia delle Dogane che rilevino inadempienze o comportamenti fiscali scorretti da parte dell’Affittuaria o dei suoi gestori degli impianti;
- applicazione reiterata e contestata di politiche ed azioni commerciali scorrette;
- applicazione di prezzi fuori mercato del cluster locale , anche per un solo impianto, che comportino una ingiustificata e rilevante riduzione dei volumi di vendita tale da non trovare giustificazione in una ragionevole e corretta gestione di impresa;
- applicazione di prezzi fuori mercato, anche di un solo impianto, laddove risulti che di tale circostanza si avvantaggi un impianto situato nelle vicinanze di proprietà o in gestione alla stessa Affittuaria o a soggetto in qualche modo ad essa riconducibile;
- mancata volturazione delle autorizzazioni e delle utenze entro sessanta giorni dall’immissione in possesso;
- violazione dell’obbligo di rendicontazione periodica per due volte consecutive;
- violazione degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale;
- violazione degli obblighi relativi alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- violazione delle norme di tutela ambientale, sicurezza e pubblica incolumità;
- rifiuto di manlevare la Concedente da pretese di terzi riconducibili a responsabilità della sola Affittuaria;
- ogni altra violazione grave agli obblighi stabiliti dal presente contratto e dalle disposizioni di legge e regolamentari.
In caso di risoluzione del contratto la Concedente escuterà l’intero importo della garanzia di cui all’Art. 21) a titolo di penale, salvo il risarcimento del danno.
Art. 24) – RECESSO
Decorsi cinque anni dalla data del presente atto ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto trasmettendo raccomandata A\R o posta elettronica certificata all’altra parte sei mesi prima della suddetta scadenza quinquennale. In mancanza di esercizio del recesso entro il suddetto termine decadenziale il contratto proseguirà fino alla scadenza indicata all’Art. 2). Il Concedente potrà recedere dal presente contratto anche in parte, limitatamente ad alcuni impianti.
Per ragioni di pubblico interesse o per mutate condizioni urbanistiche, ambientali e territoriali, il Concedente potrà comunque recedere in tutto o in parte dal presente contratto in ogni momento, previa corresponsione all’Affittuaria del valore contabile
degli investimenti realizzati nel corso della durata del contratto e per la parte non ancora portata in ammortamento. A fronte dell’esercizio di recesso non spetterà alcun compenso, indennizzo, risarcimento ulteriore rispetto a quanto innanzi indicato.
Art. 25) – SUBAFFITTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietato il subaffitto e la cessione del contratto senza il consenso scritto della Concedente.
Art. 26) – SPESE
A decorrere dalla data di immissione in possesso saranno ad esclusivo carico dell’Affittuaria tutte le spese necessarie all’esercizio del ramo d’azienda.
(eventuale) Le spese inerenti l’acquisizione dell’eventuale nulla osta dell’Autorità per la concorrenza ed il mercato, finalizzato alla stipula del presente contratto di affitto, saranno a carico dell’Affittuaria.
Le spese ricollegabili alla stipula del presente contratto sono a carico dell’Affittuario, ivi comprese quelle di bollo, di registro e quelle afferenti le prestazioni del notaio indicato dalla Concedente.
Ai sensi dell’art. 35, comma 10-quater, della legge n. 248 del 04.08.2006 si rileva che il valore complessivo del ramo d’azienda è costituito per meno del 50% del valore dei fabbricati determinato ai sensi dell’art. 14 DPR 633/72, e pertanto l’imposta di registro verrà riconosciuta in misura fissa. Resta in ogni caso inteso che le spese comunque dovute per l’imposta di registro, ancorché superiori rispetto a quelle stimate, resteranno comunque a carico dell’Affittuaria che rileverà indenne la Concedente anche per il vincolo di solidarietà.
Art. 27) – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 196 del 2003 ciascuna delle parti nomina l’altra responsabile esterno del trattamento dei dati personali propri e di terzi.
Art. 28) – FORO
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo sarà quello di .
LA CONCEDENTE AUTOMOBILE CLUB IL DIRETTORE
…
L’AFFITTUARIA
…
…
…
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. l’Affittuaria accetta espressamente le seguenti clausole:
Art. 1) - OGGETTO Art. 2) - DURATA
Art. 3) - CORRISPETTIVO
Art. 4) - CONSEGNA ED IMMISSIONE IN POSSESSO
Art. 5) – ALLESTIMENTO ED AUTOMAZIONE DEGLI IMPIANTI Art. 6) - DEBITI, CREDITI E RAPPORTI CONTRATTUALI
Art. 10) – AUTORIZZAZIONE PER LA STIPULA DI NUOVI CONTRATTI Art. 13) – MANUTENZIONI ED ADEGUAMENTI NORMATIVI
Art. 14) - VARIAZIONI, ADDIZIONI E MIGLIORAMENTI Art. 15) – AMMORTAMENTI
Art. 16) – GESTIONE IN CO-BRANDING Art. 17) – RENDICONTAZIONE
Art. 19) – CONDIZIONE RISOLUTIVA O SOSPENSIVA Art. 20) – POLIZZE ASSICURATIVE
Art. 21) – GARANZIA FIDEIUSSORIA Art. 22) – PENALI
Art. 23) – CLAUSOLA RISOLUTIVA Art. 24) – RECESSO
Art. 25) – SUBAFFITTO E CESSIONE DEL CONTRATTO Art. 28) – FORO
L’AFFITTUARIA
…
…
…
ALLEGATI:
1. PERIZIA TECNICO ESTIMATIVA;
2. ELENCO ATTREZZATURE DEGLI IMPIANTI;
3. ESTRATTO DAL REGISTRO DEI BENI AMMORTIZZABILI;
4. REGOLAMENTO D’USO DEL MARCHIO ACI;
5. OFFERTA TECNICA (CO-BRANDING);
6. GARANZIA FIDEIUSSORIA.