PARTE 1 – INDICAZIONI GENERALI
COMUNE DI ASSISI
(Provincia di Perugia)
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO DI INFANZIA COMUNALE
PARTE 1 – INDICAZIONI GENERALI
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO –PRESTAZIONI RICHIESTE – FINALITA’ – OBIETTIVI
Il presente capitolato ha per oggetto la gestione dei servizi educativi e ausiliari, come di seguito descritti, dell’asilo nido comunale “Xxxxx Xxxxx Xxxxxx – Crescere insieme” adiacente alla Scuola dell’Infanzia “Xxxxx Xxxxx Xxxxxx” - dell’Istituto Comprensivo Assisi 2 –– Santa Xxxxx degli Angeli, con la quale condivide gli spazi esterni e l’accesso alla struttura.
L’appaltatore realizzerà tali servizi con propria organizzazione, secondo quanto definito dal presente Capitolato Speciale e secondo le modalità organizzative e di funzionamento contenute nella proposta progettuale presentate dall’Impresa in sede di gara.
I servizi dovranno essere garantiti nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento.
Oggetto dell’affidamento è la realizzazione e la gestione, da parte dell’appaltatore, di prestazioni socio- educative ed ausiliarie nei locali messi a disposizione dal Comune dotati di arredi e attrezzature, che si realizzano mediante:
a) predisposizione del programma annuale dettagliato delle attività – progetto educativo - con specificazione degli strumenti di programmazione, monitoraggio, verifica delle attività e della qualità ed indicazione degli orari di servizio (sia frontali che non frontali) previsti per il personale impiegato e aggiornamento e formazione degli educatori e operatori;
b) nomina di un Responsabile con funzioni di coordinamento delle attività e del personale, di referenza dell'Aggiudicatario e di raccordo con l’Ufficio comunale di competenza;
c) organizzazione del servizio, con la presenza di un numero congruo di educatori/educatrici ed operatori/operatrici per l’esecuzione del servizio durante l’arco dell’anno, garantendo la massima continuità possibile della presenza degli stessi, nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambino previsto dalla normativa regionale vigente, utilizzando personale con adeguata esperienza in servizi per l’infanzia e di provata riservatezza, che dovrà mantenere il più assoluto riserbo su quanto sia venuto a conoscere nell’espletamento del servizio;
d) sostituzione tempestiva del personale assente, per qualsiasi causa, con altro personale di pari qualifica professionale, tenendo conto dei dati riferiti al numero dei bambini effettivamente frequentanti al momento. L’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare entro e non oltre 5 giorni la trasmissione di dati anagrafici del sostituto e della documentazione relativa al possesso dei titoli previsti all’Ufficio comunale di competenza;
e) sostituzione immediata di quei dipendenti che tenessero un comportamento, nei confronti dei bambini, dei genitori e di terzi eventuali, tale da arrecare pregiudizio al contesto educativo del servizio e che si rendessero responsabili di inadempimento delle attività oggetto del presente capitolato;
f) partecipazione del personale impiegato nei servizi oggetto del presente capitolato alle riunioni di tipo organizzativo che il Comune riterrà opportuno proporre nell’ambito delle proprie competenze di indirizzo e controllo, con oneri a proprio carico;
g) rispetto - da parte del personale impiegato nei servizi - della normativa prevista dal D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 in materia di sicurezza e igiene del lavoro. A tal riguardo l’Aggiudicatario deve fornire:
1. adeguata informazione al personale addetto, nonché agli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
2. adeguata informazione al personale addetto della necessità di adottare le particolari misure di sicurezza per lo svolgimento dei servizi, secondo le prescrizioni di legge e il piano di emergenza appositamente predisposto dal gestore;
3. i dispositivi di protezione individuale e gli indumenti di lavoro prescritti dalle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza da utilizzare durante le ore di servizio, in conformità all’esito della valutazione dei rischi aziendali;
4. prodotti, per le pulizie conformi a quanto previsto dai CAM, a basso impatto ambientale nel rispetto delle normative vigenti.;
h) pulizia ordinaria giornaliera, pulizie periodiche e straordinarie (da effettuarsi almeno 3 volte l’anno e precisamente: durante la prima settimana di settembre, prima della riapertura dei servizi all’infanzia; durante le vacanze di Natale e di Pasqua) degli spazi interni ed esterni oggetto della gestione, degli arredi, delle attrezzature e del materiale dei servizi gestiti;
i) relativamente al servizio di refezione l’Aggiudicatario dovrà inoltre farsi carico delle seguenti fasi:
- garantire la produzione e la somministrazione dei pasti per i lattanti (3-12 mesi), dello “spuntino” della mattina e della merenda nel pomeriggio, per tutti i bambini utenti del servizio da confezionarsi presso il punto cottura sito all’interno dell’asilo nido, nel pieno rispetto delle procedure di HACCP e di tutta la normativa vigente in materia alimentare, di igiene e sanificazione, o altro pertinente, per tutta la durata dell’affidamento del servizio, oltre alle diete speciali per patologie o intolleranze con certificazione medica e/o per motivi etico-religiosi;
- ritiro dei contenitori con i pasti destinati ai semi-divezzi e divezzi (12-36 mesi) confezionati presso il punto di cottura interno della adiacente e comunicante Scuola d’Infanzia “Xxxxx Xxxxx Xxxxxx”;
- distribuzione dei pasti destinati ai semi-divezzi e divezzi (12-36 mesi);
- lavaggio, pulizia e riordino dei locali utilizzati per i pasti;
- riconsegna dei contenitori presso il punto di cottura.
Si specifica che è cura dell’aggiudicatario ordinare i pasti che devono essere consumati dai bambini semidivezzi e divezzi nella giornata direttamente al Comune mediante la compilazione dell’apposita modulistica, entro le ore 9.00 del giorno stesso.
j) L’appaltatore è tenuto ad effettuare a proprie spese il servizio di autocontrollo concernente l’igiene dei prodotti alimentari, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 155/97 e s.m.i. Deve quindi individuare ogni fase della produzione e somministrazione dei pasti che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le opportune procedure di sicurezza, avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP.
Pertanto l’appaltatore deve adottare le misure adeguate per garantire le migliori condizioni igieniche del prodotto finale, analizzando ed individuando i punti critici e mettendo in atto le procedure di controllo necessarie al corretto funzionamento del sistema.
Nell’ambito dei sistemi di monitoraggio adottato per il controllo dei punti critici, l’appaltatore deve programmare una serie di controlli analitici mirati ad effettuare gli esami di laboratorio necessari.
k) fornitura di:
1. giochi e materiale vario per le attività didattiche a norma di legge, adatto ai bambini di ciascuna fascia d’età e coerente con le scelte pedagogiche del servizio;
2. materiale didattico e di consumo per la gestione del servizio ( a titolo esplicativo e non esaustivo: giochi, materiale didattico, libri, cancelleria, materiale fotografico e audiovisivo, materiale cartaceo, biancheria e coperte per i lettini);
3. materiale di igiene sanitario necessario per l'espletamento del servizio, comprensivo dei pannolini, dei prodotti per l’igiene personale e per il pronto soccorso, del materiale di pulizia e della relativa attrezzatura;
4. generi alimentari per i pasti dei lattanti (3-12 mesi), dello “spuntino” della mattina e della merenda nel pomeriggio per tutti i bambini utenti del servizio;
5. stoviglie, pentolame e quant’altro necessario alla preparazione e somministrazione dei pasti per i lattanti;
l) interventi di piccola manutenzione ordinaria della sede di servizio, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature. Di tali interventi dovrà essere data preventiva comunicazione all’Ufficio comunale competente. Sono esclusi gli interventi che l’Aggiudicatario dovrà effettuare per i danni causati per propria responsabilità, che saranno totalmente a carico dello stesso così come saranno a carico dell’Aggiudicatario
tutte le spese, nessuna esclusa, per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria di giochi, arredi, sostituzione biancheria e coperte per i lettini in caso di deterioramento, ecc. di proprietà dell'Aggiudicatario stesso;
m) comunicazione immediata all’Ufficio comunale competente per ogni eventuale impedimento e/o difficoltà e/o inconveniente tecnico imprevisti o imprevedibili che dovessero compromettere o impedire il corretto svolgimento del servizio;
n) Organizzazione degli spazi, dei gruppi e del materiale;
o) Collaborazione nell’ambito del Coordinamento pedagogico di rete della Zona Sociale 3;
p) Custodia e vigilanza della struttura che ospita il servizio oggetto del presente appalto, incluso il corretto consumo di gas, energia e acqua;
q) Attivazione di utenza telefonica fissa;
r) Pagamento della Tari ( €. 500,00 circa annui).
L’appaltatore dovrà altresì rispettare i seguenti vincoli:
- divieto di effettuare modifiche alle strutture e agli impianti (elettrico, idrico sanitario, termico ecc.);
- obbligo del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’immobile.
FINALITA’ GENERALE DEL SERVIZIO
Il nido d’infanzia è un servizio socio-educativo d’interesse pubblico, che concorre, insieme alle famiglie, alla crescita e alla formazione delle bambine e dei bambini, nel quadro di una politica per la prima infanzia, offrendo la garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa.
Rappresenta un servizio locale che assicura in modo continuativo e prioritario attraverso l’organizzazione del personale educativo professionalmente qualificato, facendo riferimento a uno specifico progetto pedagogico, l’educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e del loro sviluppo cognitivo, affettivo, etico-sociale. Il nido d’infanzia in oggetto, unitamente alle altre strutture attive sul territorio, fa parte del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia.
La gestione prevede l’attuazione del progetto presentato in sede di gara, il suo adeguamento annuale, la cura dei rapporti con le famiglie degli utenti e con il Comune.
In particolare ha lo scopo di offrire:
a) alle bambine e ai bambini un luogo di formazione, di socializzazione e di sviluppo armonico e unitario delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, offrendo un ambiente sereno e idoneo atto a favorire la crescita del bambino nel rispetto delle varie fasi e dei ritmi personali di sviluppo;
b) alle famiglie un servizio di supporto per rispondere ai loro bisogni sociali e per aiutarle nei loro compiti educativi;
c) ai genitori l’opportunità di un affidamento quotidiano e continuativo dei propri figli a figure dotate di specifica competenza professionale per facilitare l’accesso al lavoro;
d) alla collettività un’opportunità d’intervento preventivo rispetto a problemi di particolare rilevanza sociale, attraverso un’adeguata integrazione con i servizi sociali, sanitari ed educativi del territorio, e la realizzazione di politiche di pari opportunità tra donne e uomini in relazione all’inserimento nel mercato del lavoro.
OBIETTIVI
Il nido d’infanzia comunale “Xxxxx Xxxxx Xxxxxx – Crescere insieme” è progettato e dislocato in un edificio vicino e comunicante con la scuola d’Infanzia “Xxxxx Xxxxx Xxxxxx”; gli spazi interni ed esterni del Nido e della Scuola d’Infanzia sono pensati in una forma interconnessa che favorisca l’incontro, l’interazione, la comunicazione e il confronto quotidiani, nel rispetto e nella tutela degli specifici bisogni educativi e delle diverse fasce di età interessate. Sempre garantendo la massima flessibilità e diversificazione, quindi, saranno presenti spazi collettivi di condivisione dei servizi generali, delle esperienze ludiche e didattiche.
Il servizio mira a strutturare un percorso educativo comune per i bambini da zero a sei anni, con la finalità di potenziare l’offerta formativa territoriale utilizzando con la massima efficienza le risorse disponibili tra i bambini iscritti al nido d’infanzia e i bambini della scuola d’infanzia secondo quanto previsto nel progetto didattico di continuità.
ART. 2- DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto, è fissata in n. 2 (due) anni educativi (2021-2022, 2022-2023) decorrenti dal 01-09- 2021 e fino al 31-07-2023.
Per anno educativo si intende il periodo di 42-43 settimane di apertura effettiva del servizio decorrente dal primo giorno del mese di settembre di riferimento e i primi quindici giorni del mese di luglio. L’anno educativo segue il calendario scolastico regionale. Il numero di giorni di servizio potrà conseguentemente variare in più o in meno in base al suddetto calendario, o per qualsiasi evenienza.
La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l’impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. In caso di mancata stipulazione del contratto, l’Aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito.
Il Comune si riserva di esercitare l’opzione della proroga tecnica del contratto, in base a quanto previsto dall’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il Servizio asilo nido comunale di cui al presente appalto è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie i bambini e le bambine in età compresa tra 3 e 36 mesi.
Il nido comunale è autorizzato per n. 30 posti. Il servizio è articolato in gruppi di numero variabile di lattanti (3-12-mesi) e semi-divezzi e divezzi (12-36 mesi) a seconda delle richieste annuali di iscrizione al servizio.
La possibilità offerta dalla struttura di modulare gli spazi, consente di organizzare i gruppi in base alla tipologia di utenti iscritti annualmente al servizio e in base al progetto educativo di riferimento
Il Comune non garantisce il raggiungimento della copertura massima.
ART. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL’APPALTO
L’importo a base di gara, per posto bambino mensile, è pari ad €. 650,00 (seicentocinquanta/00), iva di legge esclusa.
Valore dell’appalto: L’importo annuale stimato posto a base di gara è pari ad €. 204.750,00 per trenta bambini per 10,5 mesi di attività annua (1 settembre-15 luglio)
Il valore dell’appalto per l’intero periodo di affidamento, è pari ad €. 410.000,00 oltre iva come per legge, di cui €. 500,00 oltre iva come per legge per costi della sicurezza da interferenze (DUVRI) non soggetti a ribasso.
Il prezzo posto a base di gara si configura come costo medio dei servizi, fissato tenendo conto delle sue caratteristiche e di tutti gli oneri a carico dell’aggiudicatario di cui al presente capitolato. Il corrispettivo effettivo dovuto all’aggiudicatario per ogni posto bambino verrà determinato in sede di gara.
Il corrispettivo dovuto a seguito del presente appalto sarà erogato in rate mensili posticipate, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario in fase di gara,
e verrà determinato dal numero effettivo dei bambini iscritti e frequentanti che non abbiano rinunciato formalmente al servizio. Si specifica che il mese di luglio sarà corrisposto la metà del corrispettivo mensile dovuto determinato in sede di gara.
ART. 5 - NORME REGOLATRICI
L’appalto precedentemente descritto è regolato dalle norme del D.Lgs 50/2016 Il servizio dovrà inoltre essere eseguito in osservanza di quanto previsto:
a) dalle norme contenute nel presente capitolato, dal Bando e dal Disciplinare di gara;
b) dal Decreto Legislativo 231/2001 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli enti;
c) dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) dal D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei pubblici dipendenti”;
e) da tutte le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio oggetto della presente gara;
f) dall’articolo 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della Legge n. 136 del 31/08/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni;
g) dal D.Lgs n. 39/2014 in Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e successive modifiche ed integrazioni;
h) da quanto previsto nel Protocollo d’Intesa per la Legalità e la Prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Assisi;
i) da quanto previsto nel Protocollo di Legalità del Comune di Assisi (Delibera G.M. 23 del 31-01-2019);
j) Legge Regionale n. 30 del 22-12-2005 “Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia” e ss.mm.ii;
k) Regolamento Regionale n. 13 del 20-12-2006 “Norme di attuazione della LR 22-12-2005 n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia” e ss.mm.ii.;
l) Piano triennale 2008-2010 del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (DCR n. 247 del 03-06-2008);
m) DGR n. 1618 del 16-11-2009 “Atto di indirizzo sulla funzione del coordinamento pedagogico nei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
n) “Regolamento per il funzionamento del nido d’infanzia comunale”.
PARTE 2 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
ART. 6 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’affidamento della gestione dell’asilo nido comunale comporterà l’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di conduzione dei servizi educativi e di quanto previsto nel vigente “Regolamento per il funzionamento del nido d’infanzia comunale”.
L’Impresa affidataria, nell’espletamento del servizio, dovrà assicurare l’impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando anche la componente relazionale nei confronti degli utenti fornendo a tutti gli operatori opportune istruzioni.
Il servizio oggetto dell’appalto è da considerarsi, a tutti gli effetti, servizio pubblico e quindi, per nessuna ragione, potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato, se non per cause di forza maggiore e/o caso fortuito. E’, comunque, fatto obbligo all’impresa aggiudicataria di comunicare tempestivamente le situazioni di forza maggiore o di caso fortuito, che possano incidere sulla regolarità della gestione del servizio oggetto di affidamento.
ART. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio funzionerà dal lunedì al venerdì, per il periodo che va dal primo giorno del mese di settembre al 15 di luglio, osservando il periodo di chiusura per le festività natalizie e pasquali e le chiusure previste dal calendario scolastico regionale, cui il calendario dell’anno educativo si adegua.
Il nido d’infanzia funzionerà dalle ore 7,30 alle ore 16,30, con frequenza differenziata per fasce orarie: dalle ore 7.30 alle ore 13.30;
dalle ore 7.30 alle ore 16.30.
Il rapporto numerico personale educativo/ posti bambino, è determinato nella misura di una unità ogni otto bambini, secondo quanto previsto nel Piano triennale 2008/2010 del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia approvato con DCR Umbria n. 247/2008. II personale educativo deve essere integrato con almeno una unità educativa in caso di presenza di lattanti (bambini fino a 12 mesi) in numero superiore al 30% del totale.
ART. 8 – CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI
La gestione del servizio educativo presuppone e comporta l’elaborazione del progetto pedagogico e tecnico-organizzativo.
Il Servizio educativo consiste:
• educare e prendersi cura delle bambine e dei bambini;
• strutturare e organizzare gli spazi, i gruppi, il materiale;
• rapportarsi e coinvolgere le famiglie degli utenti alla vita dei servizi;
• prendersi cura dell’igiene del bambino;
• promuovere e partecipare agli incontri con le famiglie, organizzare attività e manifestazioni per e con i bambini che usufruiscono dei servizi, coinvolgendo le famiglie;
• partecipare alla programmazione educativa e didattica;
• realizzare la continuità educativa;
• attivare progetti ed interventi a sostegno della genitorialità;
• garantire il coordinamento pedagogico dei servizi;
• garantire la collaborazione nell’ambito del Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxx 0;
• prendersi cura dei bambini al momento dei pasti;
• garantire il corretto affidamento dei bambini ai genitori o ai familiari da loro delegati al momento della conclusione delle attività giornaliere;
• documentare le attività.
Il servizio ausiliario
Il personale addetto ai servizi generali deve essere formato per:
• garantire la qualità igienica degli ambienti;
• controllo e cura di ambienti ed arredi;
• garantire l’igiene e la sanificazione di materiali didattici e degli oggetti personali dei bambini;
• controllare lo stato di manutenzione delle attrezzature e degli strumenti di lavoro;
• predisporre materiali ed allestire spazi per le attività educative;
• garantire il supporto necessario per lo svolgimento dell’attività educativa;
• collaborare con il personale educativo affiancandolo e supportandolo per lo svolgimento dei momenti di cura (cambio, pasto, sonno), di attività e di vigilanza dei bambini;
• attuare un’attenta sorveglianza dei bambini all’interno del Servizio educativo, mantenendo un comportamento rispettoso, vigile e disponibile nei loro confronti, prevenendo anche eventuali situazione di rischio o difficoltà;
• mantenere un comportamento rispettoso e disponibile nei confronti dei familiari;
• attenersi scrupolosamente a comportamenti di riservatezza nei confronti dei bambini;
• collaborare nelle operazioni relative alla sicurezza;
• attenersi scrupolosamente alle normative in materia di igiene e sicurezza alimentare e all’applicazione del piano di autocontrollo HACCP , in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
• garantire la produzione e la somministrazione dei pasti per i lattanti (3-12 mesi), dello “spuntino” della mattina e della merenda nel pomeriggio per tutti i bambini utenti del servizio, da confezionarsi presso il punto cottura sito all’interno dell’asilo nido, nel pieno rispetto delle procedure di HACCP e di tutta la normativa vigente in materia alimentare, di igiene e sanificazione, o altro pertinente, per tutta la durata dell’affidamento del servizio, oltre alle diete speciali per patologie o intolleranze con certificazione medica e/o per motivi etico-religiosi
• distribuire i pasti, collaborando con la ditta appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica del Comune, osservando attentamente le istruzioni fornite circa l’applicazione delle indicazioni dietetiche per i bambini, nonché le diete speciali.
Servizi generali e di pulizia
Pulizie ordinarie da effettuarsi tutti i giorni:
- prendersi cura dell’igiene dei locali e degli arredi ed attrezzature in dotazione ai servizi;
- spazzatura, lavaggio accurato ed asportazione completa della polvere e delle macchie di ogni specie dalla pavimentazione di tutti i locali e spazi;
- pulizia, lavaggio, disinfezione dei servizi igienico sanitari, degli specchi, portasaponi, fasciatoi, porta carta igienica e quant'altro presente;
- spolveratura e asportazione di eventuali macchie dai mobili e arredi presenti nei vari locali;
- riordino dei lettini dei bambini e cambio biancheria una volta alla settimana e all’occorrenza;
- sterilizzazione dei biberon e ciucci;
- pulizia e riordino degli armadietti dei bambini nonché dei giocattoli ed altre suppellettili d'uso;
- eliminazione della spazzatura e dei rifiuti con raccolta in appositi contenitori per consegna al servizio raccolta differenziata;
- ogni altra prestazione atta a garantire una perfetta igiene e pulizia all'interno ed all'esterno dei locali.
Pulizie settimanali:
- spazzatura e lavaggio dei locali ripostiglio;
- lavaggio biancheria per il sonno.
Pulizie mensili:
- lavaggio dei vetri, delle finestre, delle vetrate esterne, degli specchi, degli infissi;
- lavaggio dei cestini portarifiuti;
- deragnatura, pulitura e spolveratura soffitti, pareti e corpi illuminanti.
Le pulizie di cui sopra devono essere eseguite utilizzando prodotti di pulizia, sanificazione e lavanderia privi di tossicità e con attrezzature adeguate.
Pulizie straordinarie
- da effettuarsi prima dell’inizio di ogni anno educativo, in occasione delle festività natalizie e pasquali e in ogni altra occasione in cui risulti necessario.
Smaltimento rifiuti
I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti rispettando tassativamente la differenziazione degli stessi prevista dalla raccolta pubblica urbana e convogliati negli appositi contenitori pubblici per la raccolta differenziata.
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri relativi alla gestione ed organizzazione dei rifiuti prima del loro conferimento nei cassonetti.
L’affidatario si impegna a rispettare le disposizioni comunali vigenti in materia di raccolta differenziata.
ART. 9 - REFERENTE TERRITORIALE
Il soggetto affidatario mette a disposizione una risorsa organizzativa rilevante che è la figura del Responsabile del servizio, presente nel territorio; lo stesso dovrà fare riferimento all’Ufficio comunale competente per la gestione di tutti i rapporti attinenti gli aspetti organizzativi del servizio, ed essere prontamente reperibile.
Tale figura dovrà raccordarsi con le competenti strutture comunali per assicurare una costante informazione sull’andamento dell’attività educativa e didattica dei servizi oggetto del presente appalto e segnalare eventuali problematiche e necessità rilevanti che dovessero emergere nella gestione dell’appalto.
ART. 10 – CORRISPETTIVO IN COSTANZA DI EVENTUALI NORME TEMPORANEE SOPRAVVENUTE PER L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
Laddove, in esito a normativa regionale o nazionale sopravvenuta, legata all’emergenza epidemiologica in atto, dovesse essere modificato in diminuzione l’attuale rapporto 1:8 tra personale educativo e utenza, verrà ridotto, in ragione del numero del personale educativo impiegato e del richiamato anzidetto nuovo rapporto, il numero degli utenti ammessi.
In tal caso e fino al ripristino del rapporto di 1:8, atteso che per il gestore in detto periodo il costo del personale resta invariato al decrescere dell’utenza ed avuto riguardo altresì per l’incremento dei costi legato all’adozione delle necessarie misure di contenimento, (sanificazione etc.) la stazione appaltante corrisponderà allo stesso l’importo mensile per bambino risultante dal ribasso di aggiudicazione per un numero figurativo di utenti pari a 30 , anche se gli utenti effettivamente ammessi fossero,per le ragioni di cui sopra, in numero inferiore. In caso di sospensione del servizio in applicazione di norme di contenimento del contagio, non verrà corrisposto alcun compenso relativamente al periodo di chiusura.+
ART. 11 – PERSONALE
L’Appaltatore dovrà effettuare il servizio con personale qualitativamente e quantitativamente adeguato alle esigenze del servizio, nel rispetto del rapporto educatore/bambino previsto dalle norme regionali vigenti. Il personale dovrà possedere le capacità tecniche e professionali, oltre che essere in possesso dei titoli di studio e dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale in vigore per lo svolgimento dell’attività di educatore professionale e di addetto ai servizi generali.
L’appaltatore deve effettuare il servizio con personale idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, adeguato per capacità professionale e numericamente idoneo alle necessità connesse con gli obblighi derivanti dal contratto.
L’appaltatore è tenuto, altresì, ad ottemperare ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 39/2014, nel quale è definito che “chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale” deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l’assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati, e comunicarlo alla Stazione Appaltante.
L’aggiudicatario è responsabile esclusivo della gestione del proprio personale ed è tenuta ad attivare modalità e forme di controllo adeguate, assicurando tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo detto personale.
In relazione al tipo di prestazione richiesta, al personale educativo utilizzato viene richiesta una provata capacità, onestà e moralità, nonché un’esperienza di servizio documentabile di almeno 2 anni consecutivi, maturata nei servizi oggetto di gara.
Il possesso dei livelli formativi acquisiti dal personale addetto dovrà risultare da idonea documentazione ad hoc che, in caso di aggiudicazione, dovrà essere prodotta entro massimo 10 giorni dalla richiesta.
L’Appaltatore dovrà avvalersi della figura del coordinatore pedagogico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia e con un’esperienza lavorativa minima di due anni attinente il ruolo richiesto.
Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tal fine, la società deve effettuare costante attività di formazione del personale dipendente e degli eventuali collaboratori. La Stazione appaltante si riserva il diritto di chiedere per iscritto la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto. In tal caso la società provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di quindici giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.
Dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell’inizio del servizio e con la massima celerità:
a) il nominativo del referente territoriale, al quale la Stazione appaltante potrà rivolgersi per eventuali osservazioni e proposte (referente dell’appalto);
b) l’elenco del personale impiegato nel servizio, specificando la qualifica e le mansioni svolte. L’appaltatore dovrà limitare al massimo l’avvicendamento del personale e dovrà in ogni caso comunicare al Comune ogni variazione relativa a quanto richiesto nel presente articolo.
L’appaltatore è tenuto all’osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l’attività dell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio.
ART. 12 - TIROCINI
L’impiego di tirocinanti viene riconosciuto e stimolato.
Compatibilmente con il regolare andamento del servizio, pertanto, l’Aggiudicatario potrà inserire a scopo di tirocinio formativo – didattico (in maniera non sostitutiva rispetto all’organico previsto) allievi frequentanti istituti secondari di secondo grado, Università o corsi di formazione per il conseguimento dei titoli di studio riconosciuti per le figure professionali operanti nei servizi alla prima infanzia, attivando apposite convenzioni.
I tirocini potranno essere attivati direttamente dall’Aggiudicatario, previa autorizzazione degli uffici comunali, nel rispetto delle procedure assicurative previste e di tutte le normative di sicurezza sanitaria, secondo modalità e tempi concordati e senza oneri per la Stazione appaltante.
ART. 13 - COMPENSI E CORRISPETTIVI
Il pagamento del corrispettivo, così come determinato a seguito di gara, avverrà a presentazione di regolare fattura, dedotte le eventuali penalità cui dovesse incorrere l’impresa aggiudicataria, e relativamente ai soli bambini iscritti e frequentanti per il mese di riferimento per l’importo di aggiudicazione al netto del ribasso d’asta.
Sarà cura della Ditta aggiudicataria fornire mensilmente al Comune gli elementi dimostrativi necessari a comprovare il numero dei bambini frequentanti, mediante la presentazione al Comune dei registri di presenza mensile dei bambini iscritti.
La Ditta affidataria provvederà mensilmente ad emettere fattura nei confronti del Comune, relativamente al numero dei bambini che hanno frequentato nel mese di riferimento.
L’importo mensile per posto bambino sarà ridotto di:
€. 5,00 per ogni giorno di assenza degli utenti iscritti e frequentanti;
€. 5,00 al giorno per ogni bambino con frequenza part-time.
Il Responsabile del Procedimento individuato verificherà la congruità e la regolare esecuzione delle prestazioni rese.
Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l’appalto rimarranno ferme per l’intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all’atto dell’aggiudicazione, senza che l’Impresa aggiudicataria abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo salvo adeguamento ISTAT.
PARTE TERZA – OBBLIGHI CONTRATTUALI
ART. 14 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre a quanto precedentemente descritto, l’appaltatore dovrà garantire, a propria cura e spese a:
- l'acquisto dei materiali didattici e ludici tenuto conto del materiale già in dotazione delle strutture e secondo un programma di acquisto da effettuare nella fase di avvio dell’appalto e annualmente in relazione sia allo stato del materiale sia sulla base del programma didattico. L’elenco del materiale ludico/didattico da acquistare dovrà essere comunicato all’ufficio comunale. I materiali ludico didattico debbono essere conformi alle norme di legge in vigore in Italia e in ossequio alle normative CEE in particolare per ciò che riguarda sicurezza, tossicità, oltreché essere conosciuti sul mercato e commercializzati da ditte iscritte alla Camera di Commercio, industria, artigianato, agricoltura;
- l’acquisto di materiale di cancelleria e di consumo, piccoli elettrodomestici, biancheria da tavola (bavagli), biancheria per il sonno e l’igiene personale;
- i prodotti di pulizia e di igiene dei locali che dovranno possedere il marchio ecologico “Ecolabel” o altro equivalente, dovranno essere di prima qualità, di facile uso, inodori, ad azione rapida senza il rischio di alterare i materiali con cui vengono a contatto e atti a garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e a salvaguardia delle persone e degli ambienti;
- l’acquisto dei pannolini per i bambini nelle misure e nelle quantità necessarie al soddisfacimento delle necessità quotidiane, del materiale per l’igiene e la cura dei bambini anche di tipo farmaceutico laddove necessario;
- generi alimentari per i pasti dei lattanti (3-12 mesi), dello “spuntino” della mattina e della merenda nel pomeriggio per tutti gli utenti del servizio;
- stoviglie, pentolame e quant’altro necessario alla preparazione e somministrazione dei pasti per i lattanti;
- attivazione di utenza telefonica fissa presso la sede di svolgimento del servizio;
- pagamento TARI
ART. 15 - ONERI A CARICO DEL COMUNE
La Stazione appaltante esplica funzioni di coordinamento dell’attività, svolge funzioni di controllo e determina le modalità per l’ammissione degli utenti al servizio.
In particolare è a carico del Comune:
• istruttoria delle istanze di ammissione degli utenti al servizio;
• mettere a disposizione in comodato d’uso i locali dell’asilo nido, con le relative forniture di energia elettrica, acqua potabile e riscaldamento;
• mettere a disposizione gli arredi e le attrezzature già esistenti nei locali stessi;
• effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature di proprietà, dei locali e dell’area esterna, assicurando l’efficienza degli impianti tecnologici, dei servizi e delle strutture;
• preparazione e consegna dei pasti per semi-divezzi e divezzi (12-36 mesi) a cura del gestore del servizio di refezione scolastica del Comune;
• controllo della regolare esecuzione delle prestazioni, anche mediante la vidimazione per congruità delle fatture del servizio reso;
• controllo sull’osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato a carico della Ditta, sulle prestazioni erogate dagli operatori, sul livello qualitativo delle prestazioni, sul grado di soddisfazione dell’utente, sull’adeguatezza della organizzazione operativa degli orari in base agli utenti annualmente ammessi al servizio.
La consistenza degli arredi e delle attrezzature presenti nei locali, dati in uso dal Comune risulterà da apposito verbale da redigersi, alla presenza di un dipendente del Comune e di un incaricato dell’affidatario. Il Gestore assumerà i beni inventariati ai soli fini inerenti la gestione del servizio in parola con l’onere di assicurarne la buona conservazione, ripristinando la funzionalità venuta meno per l’usura derivante da normale utilizzo.
In casi particolari, debitamente motivati, il Comune può autorizzare l’appaltatore ad eseguire opere di manutenzione straordinaria, previa presentazione del progetto di interventi corredato dal preventivo di spesa. Le spese effettivamente sostenute dall’appaltatore e debitamente documentate, saranno rimborsate nei limiti degli interventi autorizzati e finanziati dall’Amministrazione Comunale.
Ogni modifica/spostamento apportata dall’appaltatore ai beni immobili o mobili oggetto dell’affidamento dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune. In ogni caso le migliorie apportate, come i beni stabilmente incorporati nella struttura e nello spazio affidato, saranno acquisiti al patrimonio comunale al termine dell’appalto.
Resta inteso che per eventuali migliorie apportate alla struttura, non precedentemente autorizzate, l’affidatario non potrà pretendere, a qualsiasi titolo, indennizzo o rimborso dal Comune che potrà richiederne la rimozione e la messa in pristino a spese del medesimo affidatario.
ART. 16 - OBBLIGHI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.
L’appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro. L’appaltatore dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di dispositivi di protezione, indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.
Dovrà inoltre avere in servizio personale formato (ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011).
Il personale addetto alla gestione delle emergenze dovrà essere dotato di attestato di frequenza a specifico corso di formazione in corso di validità.
Il personale addetto all’intervento antincendio e alla gestione delle emergenze dovrà aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
L’appaltatore si impegna altresì a produrre specifico documento di valutazione dei rischi (DVR), in aggiornamento al proprio DVR, per la struttura dove verrà impiegato personale dipendente, con indicate le misure di prevenzione e protezione dei rischi, compresi quelli derivanti dalla gestione delle emergenze, adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Le parti cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze lavorative.
Ogni aspetto rilevante in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro, per quanto riguarda i rischi interferenti, è contemplato e riportato nel documento unico della valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) redatto dal committente ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 81/2008 e allegato al presente capitolato.
Deve essere predisposto inoltre un protocollo di sicurezza qualora l’emergenza sanitaria da Covid- 19 fosse ancora in corso o qualora nel corso della durata contrattuale si verificassero situazioni eccezionali di emergenza. In tal caso l’appaltatore deve adottare ogni misura a tutela dei lavoratori anche in relazione ai rischi di interferenza presenti nel DUVRI.
L’appaltatore, prima dell’avvio del servizio, deve inviare la documentazione per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale come specificati nel citato DUVRI. Prima dell’avvio del servizio l’appaltatore è tenuto a segnalare all’Ente eventuali osservazioni sul DUVRI; entro 30 giorni dall’avvio del servizio l’appaltatore è tenuto ad effettuare un incontro con il RSPP dell’Ente al fine di aggiornare il DUVRI qualora necessario e di coordinarsi sulle misure di sicurezza da adottare. L’appaltatore deve quindi elaborare il proprio DVR per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato.
ART. 17 – OBBLIGHI SICUREZZA
L’affidatario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza; per tale compito può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività.
Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.
In particolare il piano deve elencare le seguenti azioni concernenti la sicurezza a carico del titolare del servizio:
• controlli per prevenire gli incendi;
• istruzione e formazione del personale addetto alla struttura, ivi comprese esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
• garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
• predisporre un registro dei dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza.
All’ingresso dell’impianto devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e dell’utenza in caso di sinistro ed una planimetria generale, periodicamente aggiornata, per le squadre di soccorso che indichi la posizione:
• delle vie di esodo;
• dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
• dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell’elettricità;
• del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
• del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;
• degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale.
Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, stabilite secondo i criteri innanzi indicati, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare, tra l’altro:
• l’organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell’emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;
• le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell’emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;
• le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza.
ART. 18 - OSSERVANZA DELLE NORME DEL C.C.N.L. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Nei confronti del personale, sia esso dipendente o socio, l’appaltatore è tenuto all’applicazione delle normative inerenti il rapporto di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi assicurativi assistenziali e previdenziali, a norma delle disposizioni in materia.
La Ditta si obbliga ad attuare nei confronti del personale occupato nell’attività oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e accordi integrativi territoriali applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della Ditta aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile; il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale addetto nell’esecuzione del contratto.
Al fine della verifica della regolarità contributiva l’Appaltatore consegnare al competente Ufficio comunale, all’inizio del servizio e ad ogni successiva variazione della dotazione del personale impiegato, l’elenco nominativo dei dipendenti addetti.
È diritto dell’Amministrazione comunale effettuare, nei modi e tempi ritenuti più opportuni, qualsivoglia forma di vigilanza volta ad accertare l’osservanza delle norme del presente contratto.
ART. 19 – ASSICURAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI E DI TERZI
La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo dell’appaltatore e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.
L’appaltatore è responsabile verso il Comune ed i terzi dell’esecuzione del servizio, dell’operato e del contegno degli operatori e dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi, nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa a carico del Comune.
Oltre alle coperture assicurative obbligatorie stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, l’appaltatore è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, apposite coperture assicurative contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali d’importo non inferiore a quelli di seguito indicati:
a. R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):
€ 7.000.000,00 per sinistro;
€ 2.000.000,00 per persona;
€ 2.000.000,00 per danni a cose o animali;
b. Copertura Incendio i. € 3.000.000,00 per sinistro;
danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni, e danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del gestore, di terzi, e del Comune di Assisi, che si trovano nell’ambito della struttura comunale in gestione: massimale €. 2.000.000;
danni da ricorso verso terzi: massimale €. 2.000.000,00
c. Polizza Infortuni a tutela dei bambini ospitati caso morte €. 100.000,00
invalidità permanente €. 50.000,00 spese mediche 5.000,00.
per danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dall'Operatore economico stesso o che questi possono causare ai bambini ospiti dell’asilo, ai loro beni, alla struttura e attrezzature di proprietà comunale, per la durata dell’appalto, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi e imputabili alla stessa, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità a riguardo. Gli oneri che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere a tale titolo verranno interamente addebitati all'Operatore economico. La polizza dovrà prevedere l’espressa estensione ai rischi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande.
Dovrà essere specificato con apposita appendice che la Stazione Appaltante ed i bambini ospiti rientrano nel novero dei terzi; che i massimali richiesti alle lettere del presente Capitolato sono riservati in esclusiva alla Stazione Appaltante.
La stipula del contratto di affidamento del servizio di gestione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.
L’appaltatore sarà comunque responsabile di eventuali danni arrecati alla struttura e ai beni esistenti nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione delle attività oggetto della concessione. La stazione appaltante non assume responsabilità conseguenti ai rapporti dell’appaltatore con i suoi fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra l’appaltatore e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta concedente della stazione appaltante.
ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e Reg. UE 2016/679, l’affidatario è responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili concernenti gli utenti del servizio e comunque conferiti. A tal proposito la stazione appaltante, con atto formale, redigerà nomina del responsabile esterno del trattamento per l’affidatario.
In particolare, l’affidatario, si impegnerà ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori l’assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
L’affidatario è autorizzato a svolgere tutti i trattamenti dei dati necessari per l’espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica, nel rispetto delle disposizioni normative e con particolare riferimento alla liceità, correttezza, riservatezza e misure di sicurezza.
In materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni la Ditta deve comunque fornire ogni informazione utile all’Amministrazione per adempiere alla Legge n. 190/2012 e successivo D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
PARTE QUARTA – CONTROLLO QUALITA’, VERIFICA DELLE PRESTAZIONE E CONTROVERSIE
ART. 21 - VERIFICA DI CONFORMITA’
La Stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore.
Il contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto stesso. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso accertamenti e riscontri che la committenza ritenga necessari. Saranno disposti controlli a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale, con l’eventuale supporto di figure professionali tecniche e specialistiche ritenute utili per l’obiettivo.
La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell’esecuzione del contratto tutte le volte che la Committenza ravvisi l’opportunità di condurre tale verifica.
Nel verbale che verrà appositamente redatto, si darà altresì conto dell’andamento dell’esecuzione contrattuale fino a quel momento e del rispetto dei termini prescritti.
In presenza di mancanze riguardo all’esecuzione, sarà assegnato un termine per adempiere alle prescrizioni impartite allo scopo di garantire la buona esecuzione delle prestazioni contrattuali.
In presenza di completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il verbale di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore.
In caso di mancata o ritardata esecuzione, totale o parziale, della prestazione, oppure quando l’esecuzione risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti pattuiti, la Committenza si riserva la facoltà di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente Capitolato.
ART. 22 - RAPPRESENTANZA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA, RESPONSABILE PER L’APPALTO
Prima dell’inizio delle attività, l’appaltatore comunica i dati logistici della Sede organizzativa presso la quale sia attivato collegamento telefonico in funzione permanente per tutto il periodo e l’orario di funzionamento dei servizi.
Presso tale recapito presta servizio personale in grado di assicurare l’attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.
Presso tale recapito sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che la committenza intenda far pervenire alla Ditta.
La Ditta provvede inoltre ad indicare un Responsabile referente, che risponda dei rapporti contrattuali fra Ditta e Committenza e che rappresenti per la Committenza la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio.
Il Responsabile dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione del servizio.
ART. 23 - PENALITÀ
L’appaltatore si impegna ad accettare le attività di controllo da parte dei soggetti proposti della committenza.
L’appaltatore, nell’esercizio dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di capitolato concernenti il servizio stesso.
Nel caso in cui si dovesse riscontrare che l’andamento del servizio non sia conforme a quanto stabilito nel presente capitolato, la committenza procederà all’applicazione delle seguenti penali:
1. Ritardata presentazione della documentazione relativa al personale impiegato entro i termini previsti dal capitolato : €. 200,00, per ogni giorno di ritardo.
2. numero del personale impiegato non rispondente ai parametri previsti dalla normativa: €. 400,00 per ogni unità mancante per giorno di inadempienza;
3. Mancata attuazione di attività previste dal capitolato speciale e dal progetto presentato in sede di gara: €. 350,00 per ogni inadempienza.
L’applicazione delle penali verrà preceduta da contestazione scritta, inviata con lettera a mezzo PEC, alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, le proprie controdeduzioni e/o giustificazioni.
Le penali saranno decise dal dirigente responsabile del contratto entro i successivi 20 gg. e comunicate nell’atto riferito alla relativa decisione. Nella decisione si terrà conto delle circostanze, delle eventuali controdeduzioni dell’appaltatore e della recidiva del comportamento contestato.
Decorsi 60 gg senza che l’appaltatore abbia impugnato il provvedimento avanti al Giudice competente, le penali s’intendono definitive e saranno applicate dal Comune. Tanto la riscossione della penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza sostenute da parte del Comune, si farà rivalsa mediante prelievo dalla cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata entro i successivi 30 gg., oppure, in alternativa, mediante riscossione a favore del Comune dell’importo nei termini indicati nell’atto comunale. Superate le 4 settimane di ritardo, il Comune applicherà un’ulteriore penale sull’importo dovuto a causa del ritardato pagamento, in base alle previsioni del vigente decreto ministeriale per gli interessi di mora relativi al Codice degli appalti.
L’applicazione delle penali di cui sopra è indipendente da eventuali altri diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune appaltante a causa dei ritardi.
Oltre all’applicazione delle suddette penali il Comune verificherà se sussistono le condizioni per procedere alla risoluzione del contratto per colpa o inadempienza dell’appaltatore.
PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI FINALI
ART. 24 – GARANZIE DEFINITIVE E SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese consequenziali alla stipula del contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, fanno carico all’appaltatore.
A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento dei servizi in oggetto, l’appaltatore è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva secondo le modalità e misure previste dall’art. 103 del D.lgs 50/2016.
La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella dell’appalto; essa è presentata in originale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto di appalto.
La cauzione definitiva è svincolata al termine dell’appalto. La cauzione è prestata a garanzia:
dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di appalto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
L’Appaltatore, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Amministrazione; in caso di mancato reintegro l’Amministrazione, previa messa in mora dell’appaltatore, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa dell’appaltatore medesimo.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
ART. 25 – STIPULA DEL CONTRATTO
La Ditta dovrà consegnare i documenti necessari al perfezionamento del contratto e provvedere separatamente al versamento di tutte le spese previste dalle normative vigenti, ivi compresa la somma per i diritti di segreteria.
Il contratto sarà stipulato con atto pubblico amministrativo con modalità elettronica.
ART. 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
In considerazione dell’oggetto del presente appalto e al fine di salvaguardare la qualità dei servizi erogati, non è ammesso il subappalto, pena la risoluzione del contratto.
Se dichiarato in sede di gara, è consentito, previa comunicazione all’Amministrazione Comunale, appaltare le attività strumentali quali pulizie e manutenzione degli arredi e attrezzature in dotazione.
In tal caso l’appaltatore rimarrà comunque responsabile, nei confronti dell’Amministrazione Comunale, dell’opera e delle prestazioni sub-affidate. Tale responsabilità si estende anche al regolare inquadramento del personale del subappaltatore sotto le condizioni normative e contributive del contratto di settore applicabile in relazione ai lavori da eseguire, nonché alla regolare copertura assicurativa ai sensi delle vigenti norme in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
L’appaltatore dovrà mantenere indenne l’Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti da dipendenti dell’impresa appaltatrice in relazione al mancato adempimento dei predetti obblighi contrattuali, assicurativi e previdenziali.
E’ fatto obbligo per l’appaltatore inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico del subcontraente; tale clausola deve essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente. L’inadempimento a tale obbligo da parte del Gestore costituisce clausola di risoluzione espressa per il gestore medesimo.
Il subappaltatore in ogni caso dovrà essere in regola con la disciplina vigente in ordine alla legittimazione a contrarre con la P.A., con riserva del Comune, di rifiutare motivatamente l’autorizzazione al subappalto per
carenza dei requisiti di legge del subappaltatore. Unico referente e responsabile dell’intero servizio, oggetto del presente capitolato, è comunque l’impresa aggiudicataria.
ART. 27 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 C.C., e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi;
abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, accertate dalla amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e contestate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre; eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria;
messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal contratto di concessione non preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale e da questa non autorizzata;
violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente le strutture oggetto dell’appalto per usi o finalità diverse da quelle convenute;
mancata realizzazione degli investimenti e interventi dichiarate nell’offerta presentata in sede di gara.
La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dall'amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l’appaltatore abbia nulla a pretendere.
Con la risoluzione del contratto sorge per l'amministrazione il diritto di affidare l’appalto del servizio al secondo classificato nella procedura di gara se individuato ovvero, in via di urgenza, a trattativa privata ad altra ditta idonea che offra serie garanzie sino all’espletamento di altra gara.
La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
ART. 28 – RECESSO EX ART. 1, COMMA 13 DEL DL 95/2012 CONVERTITO DALLA L. 135/2012
Come previsto all’art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto del presente capitolato, si procederà alla risoluzione del contratto previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri della convenzione Consip siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Il Comune può inoltre recedere dal contratto per inderogabili motivi di interesse pubblico, senza che l’appaltatore possa pretendere somme a titolo di risarcimento e/o equivalenti. Tale volontà andrà comunicata al soggetto aggiudicatario con PEC entro il mese di luglio e comunque prima dell’inizio dell’anno educativo.
ART. 29- RECESSO UNILATERALE DELL'APPALTATORE
Qualora l’appaltatore dovesse disdire il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, la Committenza si rivarrà, a titolo di risarcimento danni, su tutto il deposito cauzionale definitivo, oltre ad esigere gli eventuali maggiori danni riscontrati. Sarà inoltre addebitata all’Impresa la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dell’appalto ad altro operatore.
ART. 30 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Assisi e la Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
ART. 31 –FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILATA’
Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio è liquidato, dietro presentazione di regolare fattura mensile.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 13-08- 2010, n. 136 e s.m.i.
Il pagamento avverrà entro giorni 30 (trenta) dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 192/2012, e comunque previa verifica dell’adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi. In caso di inadempienza di tali obblighi, il Comune si impegna ad attivare tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti agli artt. 4 e 5 del DPR 207/2010.
In ottemperanza al DM n. 55/2013, a decorrere dal 31 Marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso l’Ente che non siano in forma elettronica. Le fatture elettroniche riportanti obbligatoriamente il CIG, passeranno per il Sistema di Interscambio - SdI (unico sistema centralizzato gestito dall’Agenzia delle entrate), che provvede ad inoltrarle all'Ente destinatario individuato mediante un codice detto Codice Univoco Ufficio (CUU) che per il servizio in questione è: M6AAEL.
ART. 32 - IVA
L'IVA è esclusa da tutti gli importi presentati nei documenti di gara.
Il Comune di Assisi rientra nel regime di cui all'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split payment). Tutte le fatture emesse nei confronti di questi enti dal 01 gennaio 2015, per la fornitura di beni e servizi, dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa.
Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”, così come disposto dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015. Il Comune di Assisi provvederà al pagamento della sola base imponibile al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell’IVA esposta in fattura.
ART. 33 – FORO COMPETENTE
Le parti rinunciano al ricorso ad un collegio arbitrale in caso di controversie.
Per ogni controversia in ordine all’appalto sarà riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Perugia. Pertanto, a tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto la/e Ditta/e dovrà/anno eleggere domicilio legale in provincia di Perugia.
ART. 34 – NORME FINALI
Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Eventuali casi di forza maggiore e/o imprevedibili non contemplati nel presente Capitolato potranno essere oggetto di specifico accordo tra le parti.