Condizioni generali di contratto (CGC)
Condizioni generali di contratto (CGC)
per la fornitura e la vendita di prodotti petroliferi
di Migrol AG, Xxxxxxxxxxxxxx 000, XX-0000 Xxxxxx (di seguito denominata la «Venditrice»).
Al fine di semplificare la leggibilità, nel testo si rinuncia alla doppia denominazione maschile-femminile di
«Acquirente». La denominazione di Acquirente comprende entrambi i sessi.
1. Campo d’applicazione
Le presenti Condizioni generali di contratto (CGC) si applicano a tutte le forniture e vendite di pro- dotti petroliferi effettuate da parte della venditrice e sono parte integrante del relativo contratto di acquisto. Sono fatti salvi gli accordi speciali. Le Condizioni generali di contratto di diverso tenore dell’Acquirente sono valide solo se sono state accettate dal venditrice espressamente e per iscrit- to.
2. Conclusione del contratto
2.1. In caso di ordinazione telefonica il contratto di acquisto si perfeziona con la sua accettazione durante il colloquio. Successivamente viene inviata all’Acquirente per posta una conferma d’ordine scritta. Un’ordinazione avvenuta per posta o trasmessa elettronicamente (fax, e-mail) è vincolante.
2.2. La scelta di prodotti offerti nel negozio online (xxx.xxxxxx.xx) non rappresenta un preventivo con effetto giuridicamente vincolante. Con l’ordinazione l’Acquirente trasmette alla venditrice un’offerta vincolante volta alla stipula di un contratto di acquisto incluse le presenti CGC da lui accettate. La venditrice si riserva il diritto di rifiutare l’ordinazione senza indicarne i motivi. Il contratto di acquisto si perfeziona con la notifica, che ha luogo via e-mail, della conferma d’ordine della venditrice.
3. Prezzo di vendita / Adeguamento dei prezzi
3.1. Ove non pattuito espressamente altro, il prezzo di vendita si intende incluse le spese di trasporto e si basa sui prezzi delle merci in funzione dei volumi vigenti presso la venditrice al momento della conclusione del contratto per il prodotto petrolifero scelto, incluse le tasse di diritto pubblico, in par- ticolare le imposte sugli oli minerali e l’imposta sul valore aggiunto, le tasse sul CO2, le tasse sul traffico pesante e le tasse Carbura. Qualora in seguito a una richiesta ulteriore dell’Acquirente si trovi un accordo in relazione a una nuova data di fornitura, precedente al periodo di consegna ori- ginariamente concordato ovvero precedente alla data di fornitura pattuita, si applica il prezzo di vendita calcolato alla data del nuovo accordo, a patto che questo sia maggiore di quello origina- riamente concordato. Per le forniture che si devono svolgere entro 48 ore (giorni feriali) (ordinazio- ni urgenti), si fattura un supplemento di costi.
3.2. Qualora tra la conclusione del contratto e la fornitura vi siano aumenti o si applichino nuove imposte, tasse d’incentivazione, oneri o altre tasse di diritto pubblico, il prezzo di vendita viene adeguato a carico rispettivamente, in caso di loro riduzione o cancellazione, a favore dell’Acquirente. Le spese suppletive per variazioni della qualità in seguito a inasprimento delle norme ambientali o adeguamento a nuove tecnologie di combustione sono a carico dell’Acquirente.
4. Luogo e data della fornitura
4.1. Il luogo di adempimento è l’indirizzo di consegna o di ritiro concordato.
4.2. Entro il periodo di consegna indicato dalla venditrice o diversamente concordato con l’Acquirente viene effettuata la fornitura in una data stabilita dalla venditrice successivamente alla conclusione del contratto o concordata a parte e in un orario preannunciato dalla venditrice. Le ordinazioni per le forniture prima dell’inizio di un periodo di consegna nonché le ordinazioni urgenti vengono ac- cettate solo in caso di una determinata capacità di consegna della venditrice.
5. Accesso all’indirizzo di consegna / Consegna / Spese suppletive
5.1. All’atto della consegna per motivi legali e di sicurezza la venditrice deve avere libero accesso alla cisterna e ai dispositivi di misurazione.
L’accesso all’indirizzo di consegna deve essere adatto e consentito per legge ad autocisterne di peso complessivo di almeno 18 tonnellate.
5.2. L’Acquirente sopporta le spese suppletive per (a) il riempimento di cisterne ulteriori, non note al momento della conclusione del contratto, (b) scarico difficoltoso, che comporta maggiori tempi e/o maggiori costi di trasporto e logistica, (c) forniture per le quali sono necessari più di 50 m di conduttura o la messa a disposizione di un ulteriore ausiliario da parte della venditrice. Le forniture con condutture più lunghe di 60 m sono inoltre possibili solo previo accordo.
5.3. Qualora la consegna sia impossibile a causa di norme di legge non osservate e/o per guasti tecnici dell’accesso e/o della cisterna, l’Acquirente deve farsi carico delle spese di trasporto e logi- stica da ciò causate.
6. Stato della cisterna
6.1. Con l’ordinazione l’Acquirente garantisce che le condizioni tecniche della cisterna e del dispositivo di misurazione sono ineccepibili e corrispondono integralmente alle normative, in particolare alle norme in materia di protezione delle acque in vigore a livello federale e alle norme cantonali. Egli conferma in particolare la messa a disposizione di libretti per il controllo della cisterna per la regi- strazione della consegna o la sussistenza di un contrassegno valido o l’osservanza di altre misure simili pretese per legge.
Inoltre, l’Acquirente informa la venditrice dei fatti che possano inficiare una fornitura priva di problemi.
La venditrice rigetta qualsiasi responsabilità per i danni, che sorgono direttamente o indirettamente a causa della fuoriuscita di carburanti e combustibili in seguito allo stato difettoso della cisterna.
6.2. All’Acquirente si consiglia, durante le operazioni di riempimento, di spegnere il riscaldamento e di riaccenderlo al più presto due ore dopo l’avvenuto riempimento, e in caso di sua assenza durante la fornitura di avviare anticipatamente tali operazioni. La venditrice non risponde per i danni, che sorgono in seguito all’inosservanza di tale raccomandazione.
7. Quantità minori e maggiori / Forniture supplementari
7.1. Qualora per ciascuna fornitura e luogo di consegna la quantità effettivamente fornita debba essere inferiore per più del 10 percento della quantità ordinata rispetto all’effettiva capacità della cisterna, la venditrice è autorizzato a fatturare la somma della categoria della quantità effettivamente fornita con valuta della data di stipula del contratto o del successivo accordo (cifra 3.1.). L’Acquirente non ha alcun diritto alla fornitura supplementare della quantità minore.
7.2. Qualora la quantità effettivamente fornita, per motivi imputabili alla venditrice, sia inferiore per meno del 10 percento alla quantità ordinata per ciascuna consegna, all’Acquirente non spetta al- cun diritto alla fornitura supplementare della differenza. La venditrice può scegliere tra: rinunciare alla fornitura supplementare e fatturare all’Acquirente la quantità fornita al prezzo unitario origina- riamente concordato oppure effettuare una fornitura supplementare entro 14 giorni dalla prima for- nitura. Non sussistono reciprocamente altre o ulteriori pretese.
7.3. Qualora l’Acquirente desideri ad integrazione della quantità ordinata il riempimento dell’intera cisterna (acquisto del pieno), la venditrice non è soggetto ad alcun obbligo di fornitura per la quan- tità maggiore e comunque necessaria a tale fine che supera la quantità ordinata. Qualora la vendi- trice sia in grado di fornirla il giorno stesso della fornitura, esso è autorizzato a fatturare all’Acquirente tale maggiore quantità al prezzo giornaliero valido alla data di fornitura per la vendi- trice.
8. Xxxxxxx nella consegna e nell’accettazione
8.1. I ritardi durante i giorni di fornitura non implicano la costituzione in mora della venditrice. Qualora esso non effettui la fornitura entro il periodo concordato o alla data concordata alla conclusione del contratto o successivamente, l’Acquirente può recedere senza conseguenza di spese dal contratto concernete tale fornitura, nel caso in cui lo stesso abbia posto alla venditrice un termine di almeno 7 giorni feriali per la fornitura supplementare e la venditrice non abbia fornito neppure entro tale termine.
8.2. Qualora l’Acquirente non accetti la fornitura al momento concordato, la venditrice è autorizzato a stoccare la merce non presa in consegna presso di sé o presso terzi e a porre al committente un termine di almeno 5 giorni per l’accettazione successiva. Gli oneri di magazzino dovuti, le spese di amministrazione e gli interessi per 100 litri e ciascun mese iniziato sono di CHF 1.50 per il combu- stibile, ovvero CHF 2. - per il carburante e sono posti a carico dell’Acquirente oltre al prezzo di vendita. Qualora l’Acquirente non prenda nuovamente in consegna la merce, la venditrice ha fa- coltà di far valere le pretese di legge per il ritardo nell’accettazione oppure di annullare immedia- tamente l’ordinazione e recedere dal contratto. L’Acquirente risponde del danno causato dal rifiuto dell’accettazione, nello specifico dell’eventuale differenza positiva tra il prezzo concordato e quello attuale (prezzo concordato meno il prezzo di vendita della venditrice al momento dell’annullamento) nonché delle spese di annullamento e stoccaggio.
8.3. Le presenti disposizioni sono valide fatte salve le regolamentazioni speciali contenute alla cifra
7.1. e 7.2. per analogia anche per il ritardo parziale.
9. Fatturazione / Condizioni di pagamento
9.1. La fatturazione ha luogo secondo i dati di cui al bollettino di consegna, ossia per il volume di merce stabilito con l’apparecchio di misurazione omologato per le forniture a mezzo autocisterna, ovvero per i ritiri xxxxxx xxxxxxxxx, equivalenti a 15 °C. I pagamenti dell’Acquirente devono avve- nire puramente al netto, ossia al netto di qualsiasi deduzione, ed esclusa la compensazione. Il termine per il pagamento è di 10 giorni, sono fatti salvi accordi speciali.
9.2. La venditrice si riserva espressamente di effettuare controlli della solvibilità nonché di pretendere dietro a controllo il pagamento anticipato o in contanti. Qualora l’Acquirente rifiuti il pagamento en- tro il termine fissato, dopo che vi sia stata una prima ingiunzione, la venditrice ha facoltà di recede- re dal contratto.
9.3. Per le ordinazioni effettuate nel negozio online sono valide in xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx- xx indicate nella procedura di ordinazione.
10. Mora del pagamento
10.1. In caso di inosservanza del termine di pagamento di 10 giorni l’Acquirente è messo in mora senza un particolare sollecito e sono esigibili gli interessi moratori. È fatto salvo il diritto di fare ricorso per l’eventuale ulteriore danno dovuto al ritardo.
In caso di mancato pagamento, nonostante vi sia stato il sollecito, saranno inoltre esigibili per il pagamento tutti i crediti della venditrice derivanti da altre prestazioni concordate con l’Acquirente ed eseguite.
10.2. Finché l’Acquirente si trova in mora di pagamento, la venditrice non sarà tenuto ad adempiere ad altri contratti di fornitura in essere.
Qualora l’Acquirente sia diventato insolvibile e siano perciò messi in pericolo i diritti della venditri- ce, questi può trattenere la sua prestazione finché non gli sia garantita la controprestazione (art. 83 CO).
10.3. Fino al pagamento integrale della merce fornita la venditrice può recedere dal contratto e preten- dere la restituzione della merce (art. 214 cpv. 3 CO). In tal caso la venditrice è autorizzato a ritirare in qualsiasi momento la merce, per il cui fine l’Acquirente concede alla venditrice libero accesso alla cisterna.
11. Garanzia / Responsabilità
11.1. La venditrice garantisce nei confronti dell’Acquirente che la qualità della merce fornita corrisponde ai requisiti della Associazione Svizzera di Normalizzazione (SNV) e rientra nelle tolleranze com- merciali. Le differenze in tale ambito non giustificano l’esercizio di diritti di garanzia. In caso di noti- fica dei difetti avvenuta tempestivamente in base alla legge e giustificata l’Acquirente ha esclusi- vamente il diritto, con l’esclusione del diritto di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo, alla fornitura sostitutiva di merce non difettosa. I diritti al risarcimento derivanti dai diritti di garanzia sono esclusi, ove ammissibile per legge.
11.2. Altre contestazioni possono essere prese in considerazione, purché giustificate, solo se vengono comunicate per iscritto alla venditrice entro 10 giorni dalla fornitura.
11.3. La venditrice risponde in proprio e per i propri ausiliari dei danni causati intenzionalmente o per grave negligenza. L’importo a copertura della responsabilità per lieve negligenza si limita alla somma massima di CHF 30'000. - per ogni evento dannoso.
11.4. È esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità della venditrice per i danni diretti o indiretti di qualsivo- glia genere, purché ciò sia ammissibile per legge.
12. Forza maggiore / Impedimento della fornitura
Per forza maggiore si intendono le circostanze che esulano dalla sfera d’azione della venditrice, quali ad esempio le restrizioni imprevedibili delle autorità (ad es. divieti di importazione, contingen- tamenti), i guasti, gli eventi naturali di particolare intensità, le epidemie, gli scioperi, le ribellioni, gli eventi bellici. Qualora la venditrice per tali motivi sia impedito nell’adempimento del contratto, esso è autorizzato in qualsiasi momento a prolungare adeguatamente i termini e le date concordati per le forniture ovvero a rinviarli, ed è esentato dall’obbligo di fornitura nel caso in cui sia imprevedibile la fine dell’impedimento. Qualora gli impedimenti della fornitura consentano soltanto forniture par- ziali, la venditrice si riserva il diritto di effettuare le singole ripartizioni in percentuale tra i diversi acquirenti oppure in base alle norme delle autorità. In tutti tali casi si esclude qualsiasi diritto al ri- sarcimento.
13. Destinazione d’uso della merce
In conformità alla riserva d’uso (art. 24 dell’Ordinanza del 20 novembre 1996 sull’imposizione degli oli minerali) l’olio da riscaldamento è tassato a un’aliquota di favore e può pertanto essere destina- to solo al riscaldamento. Le violazioni sono punite ai sensi della Legge sull’imposizione degli oli minerali.
14. Diritto di revoca delle ordinazioni telefoniche (CO art. 40)
In caso di ordinazioni telefoniche l’acquirente ha il diritto di recedere dal contratto a titolo gratuito se sono soddisfatte le seguenti condizioni.
14.1. La revoca dell’ordinazione è possibile se l’ordinazione è destinata all’uso personale o familiare del cliente.
14.2. L’acquirente non ha diritto di revoca se ha espressamente promosso le trattative.
14.3. Il diritto di revoca non è vincolato ad alcuna forma. Incombe all’acquirente la prova dell’osservanza del termine di revoca. Il termine di revoca è di 14 giorni, non appena il contratto di acquisto si è perfezionato e l’acquirente è stato messo a conoscenza circa il diritto di revoca.
14.4. In caso di revoca da parte dell’acquirente, lo stesso è tenuto, per le forniture già effettuate, a rimborsare alla venditrice le spese per la merce e la fornitura. La merce non usata deve essere re- sa alla venditrice.
15. Recesso dal contratto (regolamentazione in caso di ordinazioni di olio combustibile) Qualora successivamente alla stipula del contratto di acquisto con la venditrice concernente la fornitura di olio combustibile si verifichino in modo dimostrabile gravi motivi, segnatamente la con- clusione di un contratto sulla vendita dell’immobile, l’Acquirente ha il diritto di recedere dal contrat- to del tutto o in parte con riferimento alla merce non ancora fornita dietro rimborso della differenza positiva di prezzo oltre a un rimborso per spese amministrative di CHF 150.-. Per differenza positi- va di prezzo si intende la differenza tra il prezzo di acquisto concordato e il prezzo di vendita in vi- gore presso la venditrice alla data di ricevimento della dichiarazione di recesso per la stessa mer- ce ordinata. Se tale attuale prezzo di vendita supera il prezzo di acquisto concordato (differenza di prezzo negativa), all’Acquirente viene fatturato solo il rimborso per spese amministrative. La di- chiarazione di recesso dell’Acquirente deve svolgersi per iscritto, indicando il grave motivo, e deve essere notificata senza indugio alla venditrice, una volta noto il grave motivo.
16. Deroghe delle condizioni generali di contratto
Le variazioni e le integrazioni delle presenti Condizioni generali di contratto necessitano della conferma scritta da parte della venditrice.
17. Protezione dei dati
La venditrice elabora i dati che vengono raccolti durante gli acquisti e le forniture con la massima accuratezza e secondo le regole della protezione dei dati svizzera. Con l’acquisto l’acquirente si dichiara d’accordo che i relativi dati come anche i dati integrativi, presenti presso l’azienda o che provengono da terzi, vengano utilizzati all’interno dell’intero Gruppo Migros per le analisi del panie- re, per azioni pubblicitarie personalizzate nonché per i contatti con i clienti. Al Gruppo Migros ap- partengono: la FCM, le Cooperative Migros, le filiali e i negozi specializzati Migros, le imprese al dettaglio appartenenti alla Migros nonché le imprese di servizi e di produzione della Migros. Una comunicazione dei dati fuori dal Gruppo Migros avviene esclusivamente sotto severi requisiti di protezione dei dati contrattuali a fornitori di servizi esterni in Svizzera o all’estero, in base alle di- sposizioni di legge alle autorità di perseguimento penale o se una comunicazione è necessaria per la salvaguardia e l’attuazione di legittimi interessi della Migros. L’acquirente ha il diritto in qualsiasi momento di revocare il consenso alla pubblicità.
18. Nullità parziale
Qualora parti delle presenti Condizioni generali di contratto debbano rivelarsi invalide o inefficaci, ciò non deve influenzare la validità delle restanti disposizioni. La disposizione inefficace o invalida deve essere sostituita da una disposizione, che si avvicini il più possibile allo scopo giuridico ed economico della disposizione da sostituire, salvaguardando in modo appropriato gli interessi dei contraenti.
19. Diritto applicabile e foro competente
Fatte salve le esclusioni di legge di una scelta del diritto applicabile, il rapporto giuridico è soggetto al diritto svizzero.
Fatti salvi i fori competenti imperativi o parzialmente imperativi, per tutte le controversie derivanti da o in relazione al presente rapporto giuridico Zurigo è il foro competente, ove ammissibile il Tri- bunale commerciale del Canton Zurigo. La venditrice resta autorizzato ad adire qualsiasi altro foro competente.
Ottobre 0000 / Xxxxxx XX