PROGETTO ESECUTIVO
SETTORE AMBIENTE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SERVIZIO AMBIENTE
PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI N.1 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA POTABILE REFRIGERATA, LISCIA O GASSATA IN COMUNE DI FERRARA
PROGETTO | ELABORATO 04 | |
SCHEMA DI CONTRATTO | ||
PROGETTISTI: Arch. Xxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Visto il Dirigente Xxx. Xxxxxxx Xxxxx | |
DATA | ||
N°archivio/nome file: |
SCHEMA DI CONTRATTO
Art. 1 - Oggetto della fornitura / servizio
Il presente foglio condizioni disciplina il contratto per la fornitura e la messa in opera con relativa gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di n.1 distributori automatici di acqua, liscia e gassata, a temperatura ambiente e refrigerata comprensivo di tutte le opere edili connesse (realizzazione della soletta di fondazione in cemento armato da effettuarsi nello spessore di 10 cm con getto di calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a RCK 30 N/m e qualsiasi altro onere per rendere l’installazione dell’opere a regola d’arte). E’ previsto inoltre la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali e la realizzazione di tutti i lavori edili necessari per l’allaccio dell’impianto alla rete idrica, fognaria ed elettrica indipendentemente dalla distanza del punto di fornitura. Infine l’intervento prevede la risistemazione plano altimetrica dell’area in cui si colloca al fine di garantire l’accessibile ai disabili oltre che dell’impianto anche della fontana esistente in tale area. I lavori da eseguire risultano essere specificati nella Tav.1 “Inquadramento Generale – Stato di Fatto – Progetto” allegata.
L’impianto verrà collocato in Comune di Ferrara, nei pressi del parcheggio sito in viale Xxxxxxx, così come indicato nella Tav. 1 “Inquadramento Generale – Stato di Fatto – Progetto”
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 2 - Descrizione della fornitura e dei lavori: forma e principali dimensioni delle opere
Le lavorazioni da eseguire da parte dell’appaltatore sono:
✓ Fornitura e installazione dell’impianto completo
✓ Lavori di carattere edilizio ed impiantistico, in accordo con la Stazione Appaltante, necessari alla posa dell’impianto;
✓ Realizzazione del basamento in cls armato, come da elaborati progettuali;
✓ Realizzare le operazioni edili per l’allaccio alle reti pubbliche (idrica, fognaria ed elettrica) dell’impianto. Tali opere comprendono anche la fornitura e la posa di tutti i manufatti necessari a tali allacci (pozzetti, tubi in acciaio e/o PVC, rubinetti, tubo currugato, cavi elettrici, ecc);
✓ Realizzazione degli allacci alla rete pubblica (idrica, fognaria ed elettrica);
✓ Realizzazione della messa a terra dell’impianto;
✓ Individuare un referente tecnico il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante, al fine di verificare la correttezza delle operazioni di posa delle apparecchiature, di allaccio alla rete idrica ed elettrica ai fini della messa in esercizio dell’impianto e del rilascio delle certificazioni da parte dell’appaltatore;
✓ Effettuazione di tutte le operazioni relative alla gestione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto atte a garantire il suo funzionamento ottimale.
La forma e la dimensione delle opere da eseguire sono definite negli elaborati progettuali allegati.
Il committente si riserva comunque l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato e sempre che l’importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell’art. 10 corrispondente del Capitolato Generale d’Appalto.
Art. 3 - Caratteristiche tecniche indicative dell’impianto
Con l’espletamento della procedura di cui al presente schema di contratto dovrà essere fornito e posato in opera e garantita la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 1 distributori automatici di acqua, liscia e gassata, a temperatura ambiente e refrigerata aventi le seguenti caratteristiche:
✓ Struttura e rivestimento esterno: il manufatto dovrà essere caratterizzato da una altezza di 250 cm e dovrà appoggiare su di una platea di fondazione di dimensioni massime di 200 x 200 cm.
Qualora la proposta dovesse essere relativa a strutture aventi ingombri superiori, la stazione appaltante in sede di gara verificherà la compatibilità di tali misure con le ubicazioni previste; qualora l’impianto non potesse essere installato a causa delle misure eccedenti i vincoli delle ubicazioni previste, ciò comporterà l’automatica esclusione dell’offerta.
L’impianto dovrà essere posato e fissato su apposito basamento in calcestruzzo armato realizzato dall’Appaltatore, con misure di ingombro ed appoggio opportune per la tipologia di impianto installato.
Il rivestimento interno dovrà essere tale da consentire la posa all’aperto ed in aree scoperte; dovrà essere pertanto garantita l’impermeabilità del rivestimento, nonché un’adeguata coibentazione delle apparecchiature poste all’interno al fine di garantire la funzionalità ed ottimizzare la resa anche in presenza di temperature rigide invernali o elevate nel periodo estivo.
✓ All’interno della struttura dovranno essere installati i seguenti dispositivi tecnologici:
o Impianto di trattamento e sanificazione dell’acqua prima dell’erogazione caratterizzato da: gruppo trattamento filtrante e sistema di disinfezione dotato di allarme per malfunzionamento del sistema;
o Contalitri;
o Sistema di refrigenerazione e addizione CO2;
o Sistema di rifornimento anidride carbonica alimentare con contenitori fissi;
o Sistema di erogazione;
o sistema di pagamento a chiavetta o gettoneria;
o sistema di controllo in grado di programmare gli orari di erogazione nonché di prevedere la sospensione dell’erogazione in caso di insorgenza di problematiche connesse con il trattamento delle acque, malfunzionamenti dell’impianto o anomalie programmabili in fase di progetto nonché, avvisi di programmazione cambio filtri e previsione manutenzione
Art. 4 – Modalità di stipulazione del contratto
Il contratto è stipulato A CORPO ai sensi dell’articolo 53, comma 4 del Codice dei contratti.
Art.5 - Ammontare dell’appalto
L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue:
TAB. 1
Importi in Euro | Colonna a) Importo soggetti a ribasso d’asta (€) | Colonna b) (1) Importo l non soggetti a ribasso d’asta (€) | Colonna a + b) TOTALE (€) | ||
b1) Oneri di sicurezza (€) | b2) Lavori in economia (€) | ||||
1 | Importo a misura | ||||
2 | Importo a corpo | 21.400,00 | 350,00 | ||
3 | Importo in economia | ||||
4 | IMPORTO TOTALE | 21.750,00 |
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui alla tab. 1, riga 4), col. a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, come risultante dai ribassi offerti sui singoli prezzi secondo quanto previsto dal metodo dell’offerta prezzi unitari; tale importo è aumentato delle somme non soggette a ribasso d’asta, come individuate nella tab. 1), riga 4), col b), e corrispondenti, rispettivamente, all’importo previsto per l’attuazione dei piani di sicurezza (combinato disposto dell'articolo 131, comma 3 del Dlgs. n. 163/2006 e del punto 4.1.4, all. XV del D.Lgs 81/08, Testo unico sulla Sicurezza), e dell’importo previsto per l’esecuzione dei lavori in economia.
L’offerta è da intendersi comprensiva di ogni onere per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto; oneri che saranno interamente a carico della Ditta aggiudicatrice.
Art. 6 - Direttore dell’esecuzione del contratto
Con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del presente contratto ed in generale dei compiti previsti dall’art. 301 del d.p.r. 207/10, il direttore dell’esecuzione è l’Xxx. Xxxxx Xxxxxx, dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara nonché Responsabile del procedimento.
Art. 7 - Avvio dell’esecuzione del contratto
Al fine di determinare l’avvio dell’esecuzione del contratto il direttore dell’esecuzione, redige, in conformità all’art. 304 del d.p.r. 207/2010, apposito verbale in contraddittorio con l’esecutore il quale è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato da entrambe le parti2.
Il R.U.P. può autorizzare ai sensi art. 11, comma 9 del d.lgs. 163/2006 e art. 302, comma 2 del d.p.r. 207/2010 l’esecuzione anticipata della prestazione dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace nelle more della stipulazione del contratto.3
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una
1 Si veda la nota precedente.
2 La previsione di un verbale è facoltativa, ma consigliata. Da coordinarsi con art. 2 per la decorrenza del servizio.
PER IL RUP: Nel caso in cui l’avvio dell’esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto ai termini indicati la ditta ha la facoltà di chiedere di recedere dal contratto nel rispetto delle modalità previste dagli artt. 302 e 305 del d.p.r. 207/10.
L’avvio dell’esecuzione deve avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto (art. 302 c. 7 d.p.r. 207/2010).
nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a un mese da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
Art. 8 - Termine per l’ultimazione della fornitura e lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto non potrà essere superiore a 90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il tempo utile sarà comunque corrispondente all’offerta presentata dalla Ditta appaltatrice in sede di gara.
Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
Fuori dai casi di cui all’ articolo 8, il termine può essere sospeso a discrezione della direzione lavori, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui al comma 1. La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell’articolo 133 del regolamento generale né degli articoli 24 e 25 del capitolato generale d’appalto.
Art. 9 - Sospensioni e proroghe
Il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per:
a) avverse condizioni climatiche;
b) cause di forza maggiore;
c) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione;
d) per ragioni di pubblico interesse o necessità di cui all’art. 308 c. 3 del d.p.r. 207/2010, su iniziativa del R.U.P.
Il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.
Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Art. 10 - Varianti in corso di esecuzione al contratto
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 311 del d.p.r. 207/2010.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.
Varianti introdotte dalla stazione appaltante
La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
d) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, qualora non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula contrattuale; il valore di tali varianti non può essere superiore al 5% dell’importo originario del contratto.4
Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.5
Variazioni entro il 20%
La quantità dei beni da fornire / servizi da prestare ha per l’ente valore indicativo.
Il fornitore / esecutore nei casi elencati alle lettere a), b), c) del precedente paragrafo è, pertanto, tenuto a consegnare i beni o ad effettuare la prestazione sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nella presente gara, nei limiti di 1/5 di quest’ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento della fornitura / servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di beni richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intera fornitura / servizio.
Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.
E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 11 del r.d. 18/11/1923 n. 2440.6
Art. 11 - Certificato di ultimazione delle prestazioni
Al termine dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il direttore dell’esecuzione, effettuati gli opportuni accertamenti rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in duplice copia e sottoscritto da entrambe le parti.
4 PER IL RUP: qui si pone l’obbligo di prevedere nel quadro economico l’importo corrispondente per adempiere a quanto prescritto dall’art. 311, comma 3 ultima parte del d.p.r. 207/10.
5 PER IL RUP: nel caso di affidamenti senza importi prevedibili per la natura della prestazione, è opportuno ai sensi della lettera c) evidenziare che la base di gara è un dato “storico”, ma che non si è in grado di stabilire il fabbisogno e pertanto il quantitativo della prestazione (per esempio nel caso di contratti aperti: manutenzioni, o forniture su bisogno di materiale di consumo).
6 L’applicabilità del r.d. 2330/1923 è discussa, ma, per ora, consigliabile in quanto non è mai intervenuta l’abrogazione.
Art. 12 - Verifica di conformità7
L’esecuzione dell’appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente foglio condizioni.
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.8
Attestazione di regolare esecuzione
Tale verifica darà luogo all’attestazione di regolare esecuzione, emessa del Direttore dell’esecuzione e confermata dal Responsabile del Procedimento. L’Attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall’ultimazione delle prestazione e contiene i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del Direttore dell’Esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione della regolare esecuzione.
In caso di irregolarità
In caso di mancata o ritardata esecuzione, totale o parziale, della prestazione, oppure quando l’esecuzione risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti pattuiti, l’amministrazione si riserva la facoltà:
▪ di respingere la merce contestata la quale deve essere tempestivamente ritirata a spese e a rischio della ditta aggiudicataria e quindi sostituita entro il termine di 10 giorni ;
▪ di acquisire presso altri fornitori / esecutori la prestazione non eseguita tempestivamente o contestata e non eseguita entro i tempi stabiliti, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per l’esecuzione mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata;
▪ di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente foglio condizioni.
La merce contestata resta a disposizione della ditta per il suo ritiro per un periodo di 15 giorni. All’amministrazione non può essere addebitata alcuna responsabilità per il deprezzamento o l’eventuale deterioramento della merce immagazzinata.
Art. 13 - Penalità9
Nel caso di mancato rispetto del termine di fine lavori viene applicata una penale pari allo 1,00 per mille dell’importo presunto corrispondente alle lavorazioni richieste.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:
7 PER IL R.U.P. Il combinato disposto dell’art. 307 c. 2 e 312 e ss. del d.p.r. 207/2010, evidenzia la necessità che per ogni Stato Avanzamento delle Prestazioni, vi sia un documento/dichiarazione dal/la quale si evinca la corretta esecuzione di quella prestazione (o fase) e la sua quantificazione.
Il RUP dovrà adattare alla complessità del proprio appalto questa fase e le relative modalità, prevedendo fasi di verifica anche a campione.
8 Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale oppure in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità o documentazioni di contenuto analogo attestanti quanto dovuto.
La prescrizione è da adattare nel caso di particolari prestazioni che necessitano di controlli ad hoc (refezione scolastica, ecc….)
9 PER IL RUP: adattare al caso concreto, inserendo casi specifici in funzione della natura della prestazione dedotta in contratto. Qui si è meramente riportata l’indicazione dell’art. 298 del d.p.r. 207/2010, che appare adattabile in funzione delle singole esigenze dell’Amministrazione in rapporto alla natura del servizio / fornitura.
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
La penale di cui alla lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi di quanto sopra indicato non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 13, in materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 14 - Risoluzione
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo contrattuale.
La facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, con apposito atto motivato, opera anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite, qualora si verifichino inadempienze particolarmente gravi oppure ripetute, contestate più volte nel corso dell’esecuzione della fornitura/servizio.
La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito all’appaltatore il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni. Acquisite e valutate negativamente tali giustificazioni oppure scaduto inutilmente il termine senza che la ditta abbia risposto, l’Amministrazione potrà disporre la risoluzione.
L’Amministrazione valuta la possibilità di risolvere il contratto anche nei casi previsti dall’art.
135 del d.lgs. 163/06.
La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice.
Art. 15 - Rifusione danni e penalità
Per il recupero delle penalità, l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti della ditta aggiudicataria o sulla cauzione prestata, la quale ultima dovrà essere reintegrata. In caso di risoluzione l’amministrazione provvederà ad incamerare l’intero importo della cauzione.
In ogni caso è fatta salva ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti, ed inoltre potrà procedere all’esecuzione in danno delle operazioni interrotte, addebitando alla Ditta la spesa eccedente l’importo contrattuale per il servizio non prestato.
Art. 16 - Fatturazione e pagamenti
Fatturazione
La fattura dovrà essere intestata a: "Comune di Ferrara - Servizio Ambiente, P.zza Municipio n.2 C.F e P.I.V.A. 00297110389" e inviata a “Comune di Ferrara - Servizio Ambiente, Xxx Xxxxxxx, x.00 00000 XXXXXXX”.
Ogni fattura dovrà contenere gli elementi identificativi della prestazione10
La fattura dovrà essere accompagnata da comunicazione, ai sensi dell’art. 3 della L. n.136/10, del conto corrente bancario dedicato
Pagamento
La fattura verrà pagata a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria Comunale mediante accredito su x/x xxxxxxxx/xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx 00 (xxxxxx) giorni11 decorrenti dal rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione, fatti salvi i tempi necessari per l’acquisizione dei documenti obbligatori secondo la vigente normativa (tra gli altri, in via non esaustiva, il DURC).
Si precisa che può essere prevista l’applicazione di una commissione applicata sui mandati di pagamento per i bonifici bancari in base alla convenzione attualmente vigente con il Tesoriere Comunale.
Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta aggiudicataria si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010 ss.mm.ii. e, a tal fine in particolare, s’impegna a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di essi.
Art. 18 - Garanzie e cauzione definitiva
Cauzione
Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro 435,00 , pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma precedente può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123,in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti;
La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria
10 ad es.: il numero dell’ordine ricevuto, il numero di riferimento del documento di trasporto della merce, il riferimento al rapportino di servizio _ _ _ _altro (IBAN….ecc)
11 Come prescritto dalla legge 231/2002.
a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate.
Responsabilità per danni
La ditta aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale:
✓ a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa;
✓ a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
✓ a terzi e/o cose di loro proprietà.
La Ditta aggiudicataria è tenuta quindi a risarcire, senza alcun diritto di rivalsa con l’Amministrazione, per ogni danno comunque causato a persona o cose nel corso dell’esecuzione della fornitura/servizio per cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale.
A tale scopo essa è tenuta a sottoscrivere appropriata polizza assicurativa per rischi da responsabilità civile per danni a terzi, con massimale di importo non inferiore a € 3.500.000,00; gli estremi o copia della polizza devono essere comunicati all’amministrazione. 12
Art. 19 - Obblighi dell’impresa aggiudicataria
La Ditta appaltatrice si obbliga a rispettare tutti gli oneri verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.
La ditta stessa s’impegna altresì a regolare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro, per la categoria e la località in cui i lavori si svolgono.
La Ditta appaltatrice esonera pertanto fin da ora l'Amministrazione Comunale, nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa surrichiamata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del d.p.r. 207/10.
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare
12 Si indicano i valori della polizza del Comune di Ferrara, che può essere utilizzato quale parametro di riferimento: Responsabilità Civile verso Terzi € 3.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di:
€ 3.500.000,00 per ogni persona lesa
€ 3.500.000,00 per danni a cose Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro € 3.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di
€ 1.500.000,00 per persona lesa
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di idonei spazi ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e
con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
La ditta è tenuta a indicare prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto il nome del proprio responsabile dell’esecuzione. 13
Art. 20 – Proprietà dei materiali di demolizione e di scavo
I materiali provenienti dalle eventuali escavazioni escavazioni e dalle demolizioni diventano di proprietà dell’impresa aggiudicatrice che dovrà provvedere alla gestione e al loro smaltimento secondo le normative vigenti in materia.
Art. 20 bis – Gestione dei rifiuti
L’appaltatore si impegna ad assicurare una corretta gestione dei rifiuti, siano essi urbani o speciali, pericolosi o non, ed è unico responsabile della stessa gestione e dello smaltimento di tutti i materiali costituenti rifiuto, eventualmente prodotti, nel rispetto degli obblighi di legge ed indipendentemente dalla proprietà dei beni immobili in cui gli stessi vengono prodotti.
L’appaltatore si impegna altresì a favorire, laddove possibile, ogni forma di raccolta differenziata/riciclaggio/recupero/riuso dei materiali destinati a smaltimento.
L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente il rinvenimento occasionale di serbatoi interrati esistenti, al Direttore dei Lavori, al Responsabile Unico del Procedimento, nonché al servizio Ambiente del Comune, che forniranno le indicazione più opportune sul da farsi.
L’appaltatore dovrà provvedere allo smaltimento dei materiali rimossi, in ottemperanza al decreto del 9 luglio 2010, in recepimento al DM del 17/12/2009 relativo alla tracciabilità dei rifiuti; a tal proposito dovrà, se necessario, compilare adeguata modulistica in merito
13 L’indicazione del responsabile dell’esecuzione è da inserire nel contratto.
Art. 21 - Cessione del contratto e del credito
E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, sotto la comminatoria dell'immediata rescissione e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e spese causate, salvo maggiori danni accertati. Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda ed atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del d.lgs. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la cessione del credito derivante dall'esecuzione della fornitura in oggetto, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio è subordinata alla notifica all'Amministrazione Comunale e all'adozione di specifico atto ricettizio.
Art. 22 - Subappalto
Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite massimo del 30%, previa autorizzazione da parte della stazione appaltante e, in generale, secondo le modalità e condizioni previste dall’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006.14
In caso di eventuale subappalto a terzi, di parti del servizio, l’Amministrazione Comunale rimane estranea al rapporto contrattuale tra l’appaltatore ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuno escluso, faranno carico all’appaltatore.
In caso di mancata richiesta in sede di gara, é vietato subappaltare integralmente il servizio assunto sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all’Amministrazione Comunale, salvo maggiori danni accertati.
Art. 23 - DUVRI
Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all’art. 26 del d.lgs. 81/2008, si rinvia a quanto specificato nel DUVRI, allegato al presente capitolato. Si specifica che gli oneri della sicurezza da DUVRI ammontano ad € 350,00 non soggetti a ribasso.
Resta inteso che la ditta appaltatrice rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività.
Art. 24 - Luogo di esecuzione e Foro competente
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.
In caso di controversia il foro competente è quello di Ferrara
Art. 25 - Politica ambientale del Comune di Ferrara15
La ditta che risulterà aggiudicataria sarà tenuta a conoscere ed osservare i contenuti della Politica Ambientale del Comune di Ferrara di cui prenderà visione con la sottoscrizione del
14 Vedi art. 118 del D. Lgs. 163/2006 sui documenti da richiedere e le verifiche da effettuare.
15 Si ricorda che esistono svariate tipologie di appalti qualificati come “verdi”, da alcuni D.M., soggetti al rispetto dei CAM- criteri minimi ambientali.
contratto. La ditta si impegna ad informare i propri dipendenti del contenuto della Politica Ambientale del Comune di Ferrara ed a distribuirne copia.
Nell’ambito dell’esecuzione della fornitura in oggetto la ditta si conforma inoltre alle principali norme di legislazione in materia ambientale.
Art. 26 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente foglio condizioni, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici (d.lgs. 163/2006,
r.d. 2330/1923, r.d. 827/24, d.p.r. 207/2010) ed al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Ferrara.
Art. 27 - Privacy16
In conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
Il soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il dirigente del Servizio Ambiente l’Xxx. Xxxxx Xxxxxx.
Il fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Il fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all’amministrazione del Comune di Ferrara.
Art. 28 - Contratto17
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro , dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
16 Il presente articolo del foglio condizioni non è completamente esaustivo ed andrebbe perfezionato.
17 Se si formalizza un contratto (nel senso di sottoscrizione di foglio condizioni, offerta economica ed eventualmente verbale di aggiudicazione).
In alternativa il rapporto contrattuale si perfeziona con l’invio dell’ordinativo.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
Le spese contrattuali, comprensive dell’imposta di bollo, sono a carico dell’aggiudicatario.
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del d.p.r.
131/1986.18
18 La registrazione del contratto è “solo in caso d’uso” limitatamente alle prestazioni con IVA.