CAPITOLATO D’ONERI / SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) E PER L’AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVAMENTE ALL’IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA...
ALLEGATO 1C
CAPITOLATO D’ONERI / SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) E PER L’AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVAMENTE ALL’IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT SITO IN XXX X.XXX XXXXXXXX 00/X ED ALTRI ADEMPIMENTI.
Codice CIG: Z0F2CD3F72 – RUP: Dott.ssa Xxxxxxxx X’Xxxxxx.
L’anno …………………., addì ………..…….. del mese di in Reggio
Xxxxxx, in Via X.xxx Xxxxxxxx, 12/d, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra le sottoscritte parti:
- Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Xxxxxx, di seguito denominata semplicemente Fondazione o Stazione Appaltante, con sede in Reggio Xxxxxx, Xxx X.xxx Xxxxxxxx x. 00/x, X.X. x X. XXX 00000000000, nella persona del Direttore pro tempore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell’interesse della Fondazione medesima, che rappresenta e presso cui è domiciliato ai sensi delle vigenti disposizioni normative
e
- il sig. ……………… nato a …………….. il ……………….., C.F.:
…………………, nella sua qualità di ………….. con sede in ……………………
alla via ……………. C.F. …………………….. e P. IVA di
seguito nel presente atto denominato Appaltatore. PREMESSO che:
- con Determinazione del Direttore n. 2020/--- del --/--/2020 veniva indetta la gara per l’affidamento delle prestazioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e per l’aggiornamento della valutazione dei rischi relativamente all’immobile adibito a sede della Fondazione per lo sport, sita in xxx X.xxx Xxxxxxxx 00/x ed altri adempimenti, approvando il relativo Avviso, nonché il capitolato d’oneri / schema di contratto da espletarsi, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura aperta, ex art. 60 del Codice medesimo, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, desumibile dal ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara a seguito di valutazione comparativa dei preventivi in tal modo proposti;
- con la medesima Determinazione del Direttore n. 2020/.... del ............., è stata nominata RUP, per l’appalto di cui trattasi, la Dott.ssa Xxxxxxxx X’Xxxxxx;
- che il codice identificativo gara è CIG ;
- che con verbale redatto in data ………………….. N. …... .di Prot., si è proceduto all’aggiudicazione e che l’aggiudicazione è stata infine approvata con determinazione del Direttore n. …………. del ;
- che in data veniva sottoscritto il Verbale di consegna in
via d’urgenza dei Servizi tecnici in oggetto, ai sensi dell’art 32, comma 8 e 13,
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a favore di , acquisito agli atti al n. di
prot ;
Tutto ciò premesso
le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta, l’appalto delle prestazioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e per l’aggiornamento della valutazione dei rischi relativamente all’immobile adibito a sede della Fondazione per lo sport, sita in xxx X.xxx Xxxxxxxx 00/x ed altri adempimenti.
In dettaglio l’affidamento comporta lo svolgimento in piena autonomia delle prestazioni di:
1. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e ai fini della valutazione e aggiornamento dei rischi relativamente all’immobile destinato a sede della Fondazione per lo sport in Xxx X.xxx Xxxxxxxx 00/X, avente tutti i contenuti, nessuno escluso, di cui gli artt. 28 -29-33-35-36-37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
In particolare il professionista incaricato dovrà occuparsi della completa organizzazione del servizio e dell’espletamento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla vigente normativa in materia a detta figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui costituiscono prestazioni qualificate quelle finalizzate :
a. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita' degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
f. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
Egli dovrà inoltre redigere istruzioni operative semplici, adeguate e pertinenti al contesto lavorativo in materia di prevenzione e di sicurezza negli ambienti, incontrando periodicamente il Direttore ed i dipendenti e fornire loro le opportune informazioni e l’addestramento necessario collaborando con il Datore di lavoro nell’ambito dei lavori di riorganizzazione interna della sede.
Si precisa che il numero di unità di personale in organico presso la
Fondazione è attualmente di 7 (sette) a tempo indeterminato, ma potrebbe aumentare fino a 10 (dieci) e che tra gli adempimenti richiesti a carico dell’aggiudicatario rientra anche l’individuazione e prescrizione di tutte le misure preventive e/o contenitive previste da disposizioni normative o raccomandazioni igienico-sanitarie, legate ad eventuali profilassi epidemiologiche.
2. fino a n. 10 consulenze tecniche annuali, da attivarsi a richiesta, in materia di di sicurezza finalizzata alla verifica di agibilità, relativamente a tutti gli impianti sportivi comunali assegnati alla Fondazione. Tale incombenza riguarderà anche la consulenza riguardo le procedure necessarie per l’ottenimento delle “licenze” di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 773/’31 e s.m.i., intrattenendo direttamente rapporti con i competenti servizi del Comune di Reggio Xxxxxx (in particolare con i Servizi Tecnici, manutentivi, di Ingegneria, con
la Unità Operativa Complessa “Sicurezza” e con il Servizio “Sportello Attività Produttive ed Edilizia”) per la risoluzione di tutte le possibili/probabili controversie che ne derivassero, qualora gli stessi non adempiano agli obblighi convenzionali e normativi, oltreché per l’ipotesi di mancato riscontro a istanze specifiche o di mancata produzione della documentazione tecnico-amministrativa richiesta. Gli impianti sono quelli di seguito elencati:
PISCINE: Ferretti – Ferrari - Xxx Xxxxxx, 0/x, Xxxxxxx Xx - Xxx Xxxxxxx Xx, 0/x, Xx
Xxxxxxx -Xxx Xxxxxxxxx, 0, Onde Chiare - Via Fenulli, 2.
IMPIANTI MAGGIORI: Palasport "X. Xxxx" - Via Xxxxxx, 8, Palasport "G. Xxxxxxxxx" - Xxx Xxxxxxxxx, 0, Stadio di calcio "Mirabello" - Via Matteotti, 2, Stadio di Baseball "Caselli" - Via Petit Bon, 1, Campo Atletica Leggera "V. Camparada" - Via Melato, Centro Polisportivo Xxx Xxxxxxxxxx - Xxx Xxxxxxxxxx, 00, Xxxxx Xxxx con l'Arco - Via Canalina, 17, Pista Avviamento al Ciclismo - Via Marro.
CAMPI SPORTIVI: Xxxxxxx - Xxx Xxx Xxxx, 0, Cadè - Via Reggiolo, "Cabassi" – Via Beethoven – Loc. Massenzatico, Campioli A – B - Via Campioli, 11/a, "Lari" - Xxx Xxxx, 00, Xxxxxx A – B - Via Manzotti, 1, Melato - Xxx Xxxxxxx, 00, Xxxxx X - X – X - Xxx Xxxxxxxx, 00, Xxxx Nero - Via Medaglie d'Oro della Resistenza, Primo Maggio A – X - Xxx Xxx X. Xxxxxx, 0, Xxxxxxx - Via Puccini, 4, Rivalta ex-Ciechi - Via Pascal, 81, Roncocesi A – B - Via Xxxx, Cimurri - Rosta Nuova - Via Mutilati del Lavoro, 2, Rugby A - B / Xxx Xxxxxxxx - Xxx Xxxxxxxx, 0, Xxx Xxxxxxxx - Via X. Xxxxxxx, 5, Xxxxxx - Viale X. Xxxxxx, 1, "Valli" - Xxx Xxxxxxx, 00, Xxxxx Xxxxx - Via Senna, 1.
PALESTRE inserite in complesso scolastico o ad uso scolastico : Alighieri D. - Xxx Xxxxxxx, 0, Xxxxx A – B - Xxx Xxxxxx, 00, "Xxxxxxx" - Xxxxx Xxxxx - Via Cella all'Oldo, 13, Xxxxxxxx - Via Col Santo, 25, "Casoli" - San Prospero - Via X. Xxxxxxx, 3, Dalla
Chiesa A – B - Via Rivoluzione d'Ottobre, 27, Xxx Xxxxx - Via Bismantova, 23, Einstein - Cà Bianca - Via Gattalupa, 12, Fermi - Xxx Xxxxxxxxx, 0, Xxxxxxx – Massenzatico - Via Beethoven, 48/2, Xxxxxxx Xxxxxxxx - Via Cassala, 10/d, "Xxxxxxxx" - Xxx Xxxxx, 00, Xxxxxxxx xx Xxxxx - Viale Monte S. Xxxxxxx, 12, Xxxxxxxxxxxxx – Xxxxxx - Xxx Xxxxxxx, 00, Mappamondo - Xxx Xxxxx, Xxxxxxx - Xxxxx Xxxxx - Via Ferri, 12, Mirabello - "Dall'Aglio" - Via Terrachini, 20, Pascoli - Xxx Xxxxx, 0, Xxxxxxx - Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 0/X, Pertini A – B - Via Medaglie d'Oro della Resistenza, 2, Pezzani - Via Xxxxxxx, 30, Xxxx Xxxxx - Via Medaglie d'Oro della Resistenza, 35 – Xxx. Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx - Xxx Xxxxxxxx, 0, Rinaldini - Via Xxxxxxx, 20/A, Rivalta elementari - Via della Repubblica, 19, Rivalta ex-Ciechi - Via Pascal, 81, Rivalta Nuova - Xxx Xxxxxx, 00/X, Xxx Xxxxxxxx - Via E. Xxxx, 1, Stranieri - Via Don X. Xxxxxx, 7, "Valli" - Via Xxxxxxx, 31, Zavaroni A
- Via Matteotti, 2,.
ALTRI IMPIANTI: Xxxxxxxx Xxxxxxxx - xx-Xxxxxxxx - Xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx X - Xxx Xxxxxxxxx, 000/X, Xxxxxxxx per la Scherma - Via Melato, 2/s, Impianto per la Ginnastica Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxx Xxxxxxxxx - Via Xxxxxxxxxxx, 11, Impianto per il Tennistavolo - Via Xxxxxxxxxxx, 11, Impianto per la Danza sportiva - Xxx XX Xxxxxxxxx, 0/X, Impianto per il calcio a 5 Zandonai - Via Zandonai.
L’affidatario è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui alla presente procedura.
ART. 2 – IMPORTO DELL’APPALTO
L’ammontare del compenso, risultante dal ribasso percentuale del …….% sull’importo posto a base di gara (€ --.000,00), è pari ad € ………………….
(diconsi Euro …………………………………/centesimi) cui devono
aggiungersi € 200,00 (duecento) per ognuna delle eventuali 10 consulenze tecniche attivabili in materia di sicurezza e agibilità relativamente a tutti gli impianti sportivi comunali assegnati alla Fondazione, se attivate, oltre IVA e oneri previdenziali, se dovuti.
L’importo di cui al comma precedente è in ogni caso comprensivo di ogni e qualsiasi spesa, inclusi eventuali rimborsi, trasferte e spese vive. Null’altro sarà dovuto rispetto alla somma contenuta nel presente contratto.
ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO
Il presente contratto avrà durata dalla data della stipula fino al 30 giugno 2023, salva la facoltà della Stazione Appaltante, entro tre mesi prima della scadenza del contratto, di accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il prolungamento del contratto stesso alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi.
ART. 4 – QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI E MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
1. Si richiama integralmente quanto stabilito nell’Avviso e nei documenti
di gara.
2. L’Appaltatore non dovrà trovarsi in situazione di conflitto di interesse con la Stazione Appaltante, né assumere o mantenere incarichi per conto di soggetti concessionari della Stazione Appaltante e, in ogni caso, a partire dal momento dell’aggiudicazione e per tutta la durata del servizio, egli non potrà assumere incarichi, né avere in corso vertenze giudiziali contro la Fondazione a difesa delle ragioni proprie e/o di terzi. L’aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente l’insorgere di
eventuali situazioni di conflitti d’interesse dopo l’instaurazione del rapporto contrattuale.
ART. 5 –SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE
1. Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle relative all’imposta di bollo e di registrazione, nessuna esclusa, sono a carico dell’Appaltatore, ad eccezione dell’IVA e oneri previdenziali, se dovuti.
2. Tutti gli oneri di trasferta ed eventuali altre spese di qualunque genere connesse all’espletamento dei servizi affidati si intendono già ricompresi nel corrispettivo risultante dall’offerta economica, pertanto l’Appaltatore deve essere in grado di spostarsi autonomamente presso gli impianti indicati e/o la sede della Fondazione, con mezzi propri e relativi costi interamente a proprio carico, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Fondazione medesima. Restano altresì a carico dell’Appaltatore tutti i rischi connessi all’espletamento del servizio ad egli appaltato.
ART. 6 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1. A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del Codice, cauzione definitiva con somma garantita di €
………………………. (diconsi euro /centesimi),
mediante bonifico bancario / polizza fideiussoria n.
…………………………………, rilasciata in data da
……………………….. Agenzia di ………………………, documento conservato in atti rassegna n. ……………… del …………. ------------------
2. L’ Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara:
a. che non sussistono al riguardo le condizioni di cui all’art. 53, comma
16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
b. di ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, a tutte le disposizioni legislative e di osservare tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni delle competenti autorità per quanto possa interessare l’espletamento del servizio oggetto del presente affidamento;
c. di rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
d. di osservare tutti gli obblighi di prevenzione e di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nell’esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato, l’Appaltatore dovrà adottare i provvedimenti e le cautele necessari a garantire l’incolumità del proprio personale nonché di quello di terzi – incluso il personale della Fondazione – eventualmente presenti sul luogo di lavoro nel corso nell’esecuzione di ogni attività inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto, osservando le norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., restandone l’unico responsabile;
e. di assumersi conseguentemente ogni responsabilità per casi di
infortuni e di danni eventualmente arrecati alla Stazione Appaltante ed al suo personale, oltrechè a terzi nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto e di impegnarsi a
mantenere indenne la Fondazione in relazione ad ogni e qualsiasi pretesa avanzata da terzi derivante, direttamente o indirettamente, dei servizi previsti nel presente contratto o dai suoi risultati;
f. di osservare e fare osservare ai propri eventuali dipendenti e collaboratori tutti gli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed in fenomeni di illegalità” dei dipendenti della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Xxxxxx, approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3, pena la risoluzione del contratto.
3. E’ altresì obbligato ad attuare, nei confronti di propri eventuali dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.
4. L’obbligo di cui al precedente comma, permane anche dopo la scadenza dei menzionati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
5. La Stazione Appaltante, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all’Appaltatore delle inadempienze ad esso denunciate dall’Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare ritenute fino alla corresponsione dell’importo contrattuale. Tale ritenuta
verrà rimborsata qualora l’Ispettorato predetto dichiarerà che l’Appaltatore si sia posto in regola e lo stesso non potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
6. L’Appaltatore assume l’obbligo di agire in modo che eventuale suo personale dipendente, dallo stesso incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
7. L’Appaltatore deve comunicare immediatamente l’insorgere di eventuali situazioni di conflitti d’interesse con la Fondazione e, in ogni caso, per tutta la durata del servizio si impegna a non assumere incarichi, né avere in corso vertenze giudiziali contro la Fondazione a difesa delle ragioni proprie e/o di terzi.
8. La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità di esecuzione in esso contenute o richiamate e così dello stesso Avviso e dei relativi documenti di gara. Per quanto qui non espressamente previsto, le Parti rinviano alle norme del Codice Civile.
ART. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ
1. Fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili all’Appaltatore e riconosciuti come tali dal Responsabile del procedimento, nel caso in cui la Stazione Appaltante riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali, ovvero relativamente alle modalità di gestione definite nel presente contratto, lo stesso contesterà per iscritto tali inadempienze, invitando l’Appaltatore a fornire dettagliate spiegazioni in merito nel termine massimo di 5 (cinque)
giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del Responsabile del procedimento, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine appena descritto, fatta salva ogni altra facoltà, la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, applicherà una penale nella misura stabilita all’art. 113-bis, co. 4 del D.Lvo 50/2016 3 s.m.i. tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato.
2. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo (comunque al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali, se dovuti) la Fondazione ha facoltà di risolvere il presente contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno e a spese dell’Appaltatore, fatta salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito, nonché ogni altra azione che la Fondazione ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi e della propria immagine.
3. Tutte le penalità e le spese a carico dell’Appaltatore saranno trattenute
dal corrispettivo dovuto o, in caso di insufficienza, dalla cauzione definitiva. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato d’oneri per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, ove lo stesso Xxxxxxxxxxx non abbia provveduto a denunciare dette circostanze
alla Fondazione entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento.
4. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’Appaltatore, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Resta ferma la facoltà di incamerare la cauzione prestata dall’Appaltatore a titolo di garanzia definitiva di cui all’art. 11 dell’Avviso di gara, in presenza di gravi e persistenti inadempienze per l’inosservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto, oltre che da quelli contemplati dalle disposizioni vigenti in materia.
ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o menzionati nel presente capitolato o nella documentazione della presente procedura, anche al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da
comunicare con raccomandata A/R oppure con posta elettronica certificata.
2. La Stazione Appaltante ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o di procedere all’esecuzione d’ufficio dei servizi, a spese dell’Appaltatore, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, e quindi senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a. qualora sia accertato il venir meno, in capo all’Appaltatore, del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla presente procedura;
b. qualora sia accertato che le prestazioni oggetto del presente appalto non siano eseguite da soggetti in possesso dei requisiti professionali e di quelli previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalla documentazione della presente procedura;
c. quando all’Appaltatore vengano a mancare i mezzi sufficienti per il buono e regolare andamento del contratto;
d. in caso di gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte della Fondazione;
e. in caso di ripetuti errori e/o inadempimenti contrattuali;
f. nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo;
g. in caso di frode;
h. in caso di arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto;
i. in caso di violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale dipendente o di mancata assicurazione del personale medesimo presso gli enti previdenziali ed assistenziali;
x. xxxxxxx, nel corso dell’esecuzione del contratto, esso debba essere, in tutto o in parte, sospeso o soppresso per disposizioni di legge o di regolamento;
k. in caso di mancata reintegrazione delle cauzioni entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta trasmessa da parte della Fondazione.
3. Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore - per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente capitolato - del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione.
4. Nell’ipotesi di risoluzione del contratto, la Fondazione ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l’inadempimento degli obblighi assunti da parte dell’Appaltatore possa dar luogo.
5. L’Appaltatore, in ogni ipotesi di risoluzione del contratto, è comunque tenuto a garantire le prestazioni oggetto dello stesso, sino all’individuazione del nuovo contraente.
6. In caso di risoluzione del contratto oppure in caso di recesso, la Stazione Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura, sulla base della relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del
completamento delle prestazioni contrattuali di cui trattasi. Si procederà quindi all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario Aggiudicatario.
ART. 9 – FACOLTA’ DI RECESSO
1. È facoltà della Stazione Appaltante recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1671 del Codice Civile, anche se è già iniziata l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, fatto salvo l’obbligo di corrispondere all’Appaltatore un indennizzo relativo alle spese sostenute, alle prestazioni eseguite e al mancato guadagno.
2. In caso di eventuali variazioni oltre il limite delle prestazioni contrattuali di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è prevista la facoltà, esercitabile da parte di entrambe le parti contrattuali, di recedere anticipatamente dal contratto.
3. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicare all’Appaltatore con lettera raccomandata A.R., oppure con posta elettronica certificata. In tal caso, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante sarà tenuta al pagamento:
a. delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Fondazione;
b. delle spese sostenute dall’Appaltatore;
c. di un decimo dell’importo della prestazione non eseguita, calcolata
sulla differenza tra l’importo dei 4/5 dell’importo contrattuale e l’ammontare dell’importo maturato per le prestazioni eseguite.
ART. 10 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del contratto sottoscritto con l’Appaltatore richiede la forma scritta, a pena di nullità.
2. L’Appaltatore non potrà pertanto introdurre unilateralmente alcuna variazione o modifica al contratto stipulato all’esito della presente procedura.
3. Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai sensi e nei limiti di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
ART. 11 - PAGAMENTI
1. Il corrispettivo contrattuale, risultante dall’offerta economica, sarà erogato a fronte dello svolgimento dei servizi resi in esecuzione di quanto previsto nel presente contratto e ciò anche se la prestazione sarà svolta da più associati/soci/concorrenti riuniti.
2. Il corrispettivo, dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, sarà liquidato a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato dall’Appaltatore, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., dietro presentazione di regolare fattura intestata a Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Xxxxxx-Via F.lli Xxxxxxxx 12/D - 42124 Reggio Xxxxxx -
C.F. e P.I. 02299930350 – CUU UFRS9M, entro 30 gg. dalla presentazione della stessa, subordinatamente all’attestazione di regolarità del servizio, nonchè al riscontro, da parte del Responsabile del procedimento, della regolarità dell’esecuzione delle rispettive prestazioni contrattuali. Tutti i pagamenti saranno pertanto subordinati all’acquisizione, da parte della
Stazione Appaltante, della certificazione della regolarità contributiva dell’Appaltatore.
3. Ai fini del pagamento troverà applicazione quanto disposto all’art. 25 del
D.L. 66/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Qualora la Stazione Appaltante acquisisca la documentazione che segnali un’inadempienza contributiva, verrà trattenuto, in sede di liquidazione della fattura, l’importo corrispondente all’inadempienza anche per l’intero importo della fattura.
5. Le fatture dovranno riportare la descrizione delle prestazioni rese dall’Appaltatore, indicando le relative modalità di pagamento.
6. In caso di contestazione anche parziale delle prestazioni, i termini di pagamento di cui sopra verranno automaticamente interrotti, senza decorso degli interessi moratori in favore dell’Appaltatore, per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione fino al conseguente, completo e regolare adempimento.
7. Ai sensi della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, l’Appaltatore ha indicato il/i seguente/i conto/i corrente/i bancario/i dedicato/i, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale, intestato/i a:
…………………….……………………… Sede di ………………………. - IBAN: …………………………………………………………..
8. L’Appaltatore dichiara inoltre che la/le persona/e delegata/e ad operare sul/sui conto/i corrente/i suddetto/i è/sono la/le seguente/i:
…………………………………. nato/a a il
……………………….. – C.F. ……………………………….
9. Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo di gara (CIG
.........................) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
10. E’ fatto obbligo di provvedere ad ogni modifica relativa alla generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato.
11. L’Appaltatore, pena la nullità del presente contratto:
a. assume tutti gli obblighi connessi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata;
b. si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, della notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di eventuali proprie controparti.
ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto. È vietata, da parte dell’Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi – ove eventualmente applicabili – di cessione di azienda oppure di atti di trasformazione, fusione e scissione per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e
amministrativi.
3. Nessuna delle prestazioni del presente capitolato potrà formare oggetto di subappalto, salva la facoltà di avvalersi della collaborazione di altri colleghi, restando l’Appaltatore in ogni caso il solo responsabile ed unico titolare del presente contratto e nel rispetto di ogni norma stabilita in materia.
ART. 13 - RISERVE DELL’APPALTATORE
1. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore accetta esplicitamente tutte le clausole contenute nei documenti di gara e nel presente contratto senza eccezione alcuna, mentre qualsiasi riserva sopravvenuta da parte dell’Appaltatore, non può essere presa in considerazione se non viene formulata per iscritto entro dieci giorni dal fatto che l’ha originata, mediante lettera da comunicare con raccomandata A/R oppure con posta elettronica certificata indirizzata al Responsabile del procedimento. Non sono prese in considerazione riserve avanzate oltre il termine suddetto oppure in forma diversa da quella prescritta.
2. Resta stabilito che, anche in caso di riserve, l’Appaltatore non può per nessun motivo sospendere o rallentare il normale andamento del servizio. L’esame delle riserve avviene prima del pagamento della rata relativa al semestre in cui è pervenuta la riserva, senza decorso degli interessi moratori in favore dell’Appaltatore.
ART. 14 - INDIPENDENZA DELL’APPALTATORE E SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ
1. L’Appaltatore eserciterà con libertà e piena autonomia le funzioni
conferite con il contratto sottoscritto all’esito della procedura di gara, con estraneità all’apparato amministrativo degli enti locali, dichiarando con la sottoscrizione del presente contratto di non essere dipendente di alcuno di essi o di società ed enti partecipati. L’Appaltatore dichiara di essere consapevole che tale condizione dovrà permanere per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione del contratto.
2. L’Appaltatore dichiara, sotto la propria responsabilità che con il presente appalto non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per la collaborazione con Enti pubblici e che, pertanto, non ha rapporti con Amministrazioni o Enti pubblici che ostino all'esercizio della libera professione, né altri rapporti che possano in alcun modo contrastare con il servizio appaltato, impegnandosi, in ogni caso, a far pervenire alla Stazione Appaltante, ove il caso ricorra, la eventuale prescritta autorizzazione prima di dare inizio al nuovo Servizio.
ART. 15 - COPERTURA ASSICURATIVA
1. L’Appaltatore è obbligato a dimostrare, prima della stipula del contratto, il possesso di idonea e specifica polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. La polizza dovrà avere ad oggetto la copertura dei rischi da esecuzione determinati da qualsiasi causa, con beneficiario la Fondazione, avente durata pari almeno a quella del contratto oggetto del presente capitolato, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.
2. La polizza assicurativa dovrà tutelare specificamente contro i rischi
professionali (art. 83, comma 4, lettera C, D. X.xx. 50/2016), i rischi di esecuzione – ivi inclusi i rischi derivanti dall’esercizio di attività a carattere stragiudiziale – e la responsabilità civile verso terzi, incluso la Fondazione, cioè per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalle attività oggetto del presente capitolato e per ogni danno anche se qui non menzionato.
3. L’importo del massimale unico, a copertura dei rischi professionali, non potrà essere inferiore ad € 500.000,00 (diconsi cinquecentomilavirgola,00). L’Appaltatore è tenuto a produrre copia della relativa polizza all’atto della stipula del contratto. L’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di adeguata copertura assicurativa, già attivata, avente le medesime caratteristiche richieste per la polizza sopra indicata.
ART. 16 - TRATTAMENTO DATI
1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Xxxxxx, Xxx X.xxx Xxxxxxxx x. 00/X – Xxxxxx Xxxxxx.
2. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Xxxxxx è raggiungibile all’indirizzo mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx.
3. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente contratto per le finalità connesse e strumentali all'espletamento del relativo procedimento e verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso la sede della Fondazione per lo Sport, Xxx X.xxx Xxxxxxxx x. 00/X – Xxxxxx Xxxxxx. Il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con l’utilizzo di procedure
manuali, informatiche e/o telematiche nei modi e limiti necessari per perseguire le finalità di cui sopra.
4. Gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento e al Responsabile della protezione dei dati per esercitare i diritti di cui agli Artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 inviando una mail all'indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx.
ART. 17 - CONTROVERSIE
1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all’esecuzione del contratto di cui al presente appalto può essere definita dalla Stazione Appaltante e dall’Appaltatore avvalendosi di quanto stabilito dall’art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante transazione ai sensi dell’art. 1965 del Codice civile.
2. La proposta di transazione:
a. dall’Appaltatore può essere presentata all’esame della Stazione Appaltante;
b. dalla Stazione Appaltante può essere rivolta all’Appaltatore, previa audizione del medesimo.
3. La transizione deve avere forma scritta, a pena di nullità.
4. La soluzione di tutte le controversie inerenti l’interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto, non rimediabili mediante transazione o accordo simile ai sensi dell’art. 1965 del Codice civile, è devoluta alla competenza del Foro di Reggio Xxxxxx. È esclusa la competenza arbitrale.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Reggio Xxxxxx, lì ………………………………..
p. l’Appaltatore p. la Stazione Appaltante
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