DOSSIER
XXXXXXX
XX x. 00/00
di iniziativa della Giunta regionale recante: "Rifinanziamento del prestito contratto con il Ministero dell''Economia e delle
Finanze per l''estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005."
relatore: X. XXXX;
DATI DELL'ITER | |
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI | |
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA | 16/4/2021 |
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE | 16/4/2021 |
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO | |
SEDE | MERITO |
PARERE PREVISTO | |
NUMERO ARTICOLI |
ultimo aggiornamento: 21/04/2021
Normativa nazionale
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1 comma 789) pag. 3
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (art. 2 comma 98) pag. 4
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).
Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (art. 1 comma 180) pag. 5
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (art. 41) pag. 6
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).
Normativa regionale
Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 pag. 8
Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021-2023.
Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 pag. 13
Statuto della Regione Calabria (art. 39)
Documentazione citata
Circolare Cassa Depositi e Prestiti n.1298/2019 pag. 14
Deliberazione di Giunta regionale n.231 del 31 maggio 2011 pag. 27
Art. 2 comma 98 della Legge 23/12/2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010)
– Contratto di prestito con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – per copertura disavanzi sanitari.
Deliberazione di Giunta regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 pag. 32
Piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria - Approvazione del documento sostitutivo di quello approvato con DGR n.752/2009 - Autorizzazione alla stipula dell'accordo ex art.1, comma 180, L. 311/2004.
L. 30 dicembre 2020, n. 178(1) (art. 1 comma 789).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.
Sezione I
Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici Art. 1.
Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali
Comma 789
789. Al comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ».
L. 23 dicembre 2009, n. 191(1) (art. 2 comma 98).
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.
Art. 2. (Disposizioni diverse) (3) (134)
98. Lo Stato è autorizzato ad anticipare alle regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di
1.000 milioni di euro, la liquidità necessaria per l’estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005 anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti. All’erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sanitario, anche in tranche successive, a seguito dell’accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell’advisor contabile, in attuazione del citato piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell’ammortamento della predetta liquidità, idonee e congrue. La regione interessata è tenuta, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a trent’anni. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato. Con apposito contratto tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la regione interessata sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sia l’applicazione di interessi moratori. Si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 1, comma 796, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (9)
(3) L'art. 4, comma 4, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 aveva inserito il comma 23-bis; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 26 marzo 2010, n. 42).
9) Comma così modificato dall'art. 1, comma 23-septiesdecies, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.
(134) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l’ art. 48, comma 3, lett. c-bis), D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall’ art. 18, comma 4, lett. b), n. 3), L. 17 ottobre 2017, n. 161.
L. 30 dicembre 2004, n. 311 (1) (art. 1 comma 180)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (2).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.
(2) La presente legge era stata modificata, con l'aggiunta dell'art. 1, comma 119-bis, dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163, non convertito in legge.
180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176 nonché in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma (124).
(124) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 4, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione
L. 28 dicembre 2001, n. 448(1) (art. 41).
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.
Capo VI
STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
Art. 41. (Finanza degli enti territoriali) (129)
1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministero dell'interno sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti. (122) (123) (128)
2. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. (124) (125) (127)
2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico
a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio. (126)
2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza. (126)
3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420.
4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
(122) Comma modificato dall'art. 2, comma 1-bis, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2002, n. 75.
(123) La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 18-30 dicembre 2003, n. 376 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2004, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di illegittimità costituzionale, del presente comma, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, nonché in riferimento al principio di leale collaborazione.
(124) A norma dell'art. 1, comma 69, L. 30 dicembre 2004, n. 311, per la gestione del fondo di ammortamento, di cui al presente comma, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere.
(125) Comma così modificato dall'art. 1, comma 70, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e, successivamente, dall'art. 62, comma 10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 3, comma 1, L. 22 dicembre 2008, n. 203, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
(126) Comma inserito dall'art. 1, comma 737, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
(127) La Corte costituzionale, con sentenza 18-30 dicembre 2003, n. 376 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2004, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione.
(128) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1° dicembre 2003, n.
389. Xxxx, anche, l'art. 62, comma 10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
(129) Vedi, anche, l'art. 1, comma 738, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
L.R. 30 dicembre 2020, n. 35(1).
Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021-2023.
(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 30 dicembre 2020, n. 126.
Art. 1 Bilancio di competenza. Stato di previsione dell'entrata e della spesa.
1. Lo stato di previsione di competenza delle tipologie dell'entrata della Regione per il triennio 2021-2023, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge, è approvato in euro 6.612.365.559,00 per l'anno 2021, in euro 5.505.734.971,33 per l'anno 2022 e in euro 5.063.033.504,30 per l'anno 2023 (Tabella A).
2. Lo stato di previsione delle contabilità speciali dell'entrata per il triennio 2021-2023 è approvato in euro 2.000.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023 (Tabella A, riga entrate per conto terzi).
3. È autorizzato l'accertamento delle entrate per il triennio 2021-2023.
4. Lo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa della Regione per il triennio 2021-2023, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge, è approvato in euro 6.612.365.559,00 per l'anno 2021, in euro 5.505.734.971,33 per l'anno 2022 e in euro 5.063.033.504,30 per l'anno 2023 (Tabella B).
5. Lo stato di previsione delle contabilità speciali della spesa per il triennio 2021- 2023 è approvato in euro 2.000.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023 (Tabella B, riga uscite per conto terzi).
6. È autorizzata l'assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa di cui ai commi 4 e 5.
Art. 2 Bilancio di cassa. Stato di previsione dell'entrata e della spesa.
1. È approvato in euro 00.000.000.000,67 lo stato di previsione di cassa delle tipologie dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2021, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (Tabella A).
2. È approvato in euro 2.343.138.000,12 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2021, annesso alla presente legge (Tabella A, riga entrate per conto terzi).
3. Sono autorizzate le riscossioni e il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2021.
4. È approvato in euro 00.000.000.000,63 lo stato di previsione di cassa dei programmi della spesa della Regione per l'anno finanziario 2021, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (Tabella B).
5. È approvato in euro 2.986.904.040,49 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l'anno finanziario 2021, annesso alla presente legge (Tabella B, riga uscite per conto terzi).
6. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.
Art. 3 Residui attivi e passivi presunti.
1. È approvato in euro 6.735.359.200,14 il totale dei residui attivi presunti delle tipologie al 1° gennaio 2021, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella A).
2. È approvato in euro 343.138.000,12 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2021, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella A).
3. È approvato in euro 5.095.238.700,43 il totale dei residui passivi presunti dei programmi al 1° gennaio 2021, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella B).
4. È approvato in euro 986.904.040,49 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2021, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella B).
Art. 4 Entrate derivanti dalla contrazione di mutui.
1. Per come già autorizzato con l'articolo 6, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016 - 2018), le entrate derivanti dalla contrazione di mutui con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi operativi per la Calabria 2014-2020, inerenti al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), sono determinate per ciascuna delle annualità 2021/2022 in euro 40.426.824,99 e per l'annualità 2023 in euro 18.571.428,57.
2. Per come già autorizzato con l'articolo 3, comma 4, della legge regionale 19 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità regionale 2019), le entrate derivanti dalla contrazione dei mutui con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura degli investimenti da realizzarsi ai sensi dell'accordo Stato - Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018, sono determinate in euro 46.086.701,69 per l'annualità 2021, in euro 46.082.241,11 per l'annualità 2022 e in euro 20.862.127,74 per l'annualità 2023.
3. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui ai commi precedenti trovano copertura nello stanziamento dei Programmi U.50.01 e U.50.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021-2023. Per gli anni successivi le rate di ammortamento trovano copertura nei relativi bilanci.
Art. 5 Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine.
1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato in euro 8.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023.
2. Sono considerate obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato al documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.
Art. 6 Fondo di riserva per le spese impreviste.
1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), è iscritto nello stato di previsione della spesa del Programma U.20.01 ed è determinato per l'esercizio finanziario 2021 in euro 500.000,00.
Art. 7 Fondo di riserva di cassa.
1. Il fondo di riserva di cassa è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01 ed è determinato, per l'esercizio finanziario 2021, complessivamente in euro 700.000.000,00, di cui euro 300.000.000,00 allocati al Titolo I "Spese correnti" ed euro 400.000.000,00 allocati al Titolo II "Spese in conto capitale".
Art. 8 Quadro generale riassuntivo.
1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione, annesso alla presente legge, ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011.
Art. 9 Classificazione dell'entrata e della spesa.
1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 118/2011. I titoli e le tipologie delle entrate sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (Tabella A).
2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 118/2011. Le missioni e i programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (Tabella B).
Art. 10 Autorizzazione alle variazioni al bilancio.
1. Le variazioni sono effettuate ai sensi degli articoli 48 e 51 del D.Lgs. n. 118/2011.
Art. 11 Allegati del bilancio.
1. Sono approvati gli allegati al bilancio di previsione 2021-2023, per come previsti dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 18/2011.
Art. 12 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
L.R. 19 ottobre 2004, n. 25.
Statuto della Regione Calabria
TITOLO V
Procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali Art. 39
Iniziativa legislativa.
1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.
Roma, lì 14 novembre 2019
CIRCOLARE N. 1298/2019
Condizioni generali per l’accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni, ai sensi dell’art. 5, comma 7, lettera a), primo periodo, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, mediante prestiti in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, destinati alla conversione di mutui concessi a tali enti da intermediari bancari e finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni ovvero da altri soggetti autorizzati, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448 (Testo integrato con le modifiche approvate in data 9 marzo 2021, aventi efficacia dal 11 marzo 2021).
INDICE
Premessa 3
Sez. 1. Ambito Soggettivo 3
Sez. 2. Ambito Oggettivo 3
Sez. 3. Caratteristiche dei Mutui Originari 4
Sez. 4. Caratteristiche dei Nuovi Prestiti 4
Sez. 5. Domanda, istruttoria, affidamento e stipula del contratto 5
Sez. 6. Condizioni Generali del Nuovo Prestito 7
6.1 Preammortamento 7
6.2 Erogazione 7
6.3 Ammortamento 8
6.4. Tasso di interesse 9
6.5. Rimborso anticipato volontario parziale o totale 10
6.6. Garanzie e impegni 10
6.7. Recesso e Risoluzione 10
7. Rinvio alla disciplina generale 12
NOTA TECNICA 13
Premessa
L’articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) in tema di finanza degli enti territoriali, al fine di contenere il costo dell’indebitamento, ha previsto la possibilità per gli enti di convertire i mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante rifinanziamento con altri istituti, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, nel rispetto di quanto previsto nelle originarie pattuizioni contrattuali.
L’articolo 1, comma 789, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha aggiunto all’articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, tra l’altro, il seguente periodo: “Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali”.
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, i prestiti di scopo concessi dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito “CDP”) “sono destinati agli investimenti di interesse pubblico dei soggetti di cui all'art. 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge o ad altre finalità per le quali è consentito, ai medesimi soggetti, ricorrere all'indebitamento”.
La presente Xxxxxxxxx rende note le condizioni generali dei prestiti di scopo della gestione separata della CDP, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del D.M. 6/10/2004, destinati agli enti di cui alla successiva sezione 1 per le finalità di cui alla successiva sezione 2.
Sez. 1. Ambito Soggettivo
La presente Circolare si applica ai prestiti, come di seguito definiti, destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Enti”).
Sez. 2. Ambito Oggettivo
La CDP si rende disponibile, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della presente Circolare sul sito internet della CDP xxx.xxx.xx (di seguito “Sito Internet”) e il 31 dicembre 2023, a concedere prestiti (di seguito “Nuovi Prestiti”) agli Enti, destinati alla conversione (ossia alla estinzione anticipata, anche parziale, dei Mutui Originari - come di seguito definiti - e contestuale accensione di Nuovi Prestiti), ai sensi dell’articolo 41, comma 2, della legge n. 448/2001 (di
seguito “Art. 41”), di mutui contratti in data successiva al 31 dicembre 1996 con intermediari bancari e finanziari diversi dalla CDP ovvero con altri soggetti autorizzati (di seguito “Intermediari”), in corso di ammortamento ed integralmente erogati alla Data di Conversione, come appresso definita, i cui oneri di ammortamento sono a totale ed esclusivo carico del bilancio degli Enti medesimi (di seguito “Mutui Originari”), alle condizioni, nei termini e con le modalità di seguito indicate.
Sez. 3. Caratteristiche dei Mutui Originari
I Mutui Originari devono essere stati contratti in conformità alla normativa in materia di ricorso all’indebitamento tempo per tempo applicabile e possono essere stati destinati:
- al finanziamento delle spese per investimenti individuati ai sensi dell’articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (di seguito “Investimenti”);
- al finanziamento di spese diverse da Investimenti, anche sulla base di specifiche norme primarie che ne abbiano autorizzato l’assunzione e la relativa destinazione (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, l'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
l'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e l’articolo 45, comma 1 e comma 12, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66) (di seguito “Spese Ammesse”); ovvero
- alla conversione, ai sensi dell’Art. 41, di precedenti mutui destinati al finanziamento di Investimenti e/o di Spese Ammesse.
Sez. 4. Caratteristiche dei Nuovi Prestiti
L’importo di ciascun Nuovo Prestito è pari al debito residuo del Mutuo Originario, o ad una quota dello stesso, (di seguito “Importo da Estinguere”) in essere alla Data di Conversione, come appresso definita. Il Nuovo Prestito è pertanto destinato esclusivamente al pagamento dell’Importo da Estinguere verso l’Intermediario titolare del Mutuo Originario alla predetta Data di Conversione (di seguito “Destinazione”). È dunque tassativamente escluso il suo utilizzo per il pagamento di eventuali ulteriori oneri a carico dell’Ente conseguenti alla conversione del Mutuo Originario quali, a solo titolo esemplificativo, indennizzi dovuti per il rimborso anticipato del Mutuo Originario, interessi di mora, ecc.
Per quanto riguarda i Nuovi Prestiti destinati all’estinzione anticipata, anche parziale, di Mutui Originari destinati, tra l’altro, a Spese Ammesse e contratti dagli Enti con il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (come eventualmente ristrutturati
ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66), nonché ai sensi dell’articolo 45,
comma 12, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (di seguito, “Mutui MEF”):
- l’importo massimo complessivo di Nuovi Prestiti concedibili dalla CDP a ciascun Ente è pari a 1,5 miliardi di euro annui;
- gli Enti beneficiari di Nuovi Prestiti per un importo complessivamente superiore a 0,5 miliardi di euro non possono accedere, sino al 31 dicembre 2025, ad eventuali operazioni di rinegoziazione attivate dalla CDP e/o a Nuovi Prestiti destinati alla conversione di mutui diversi dai Mutui MEF.
Si precisa che, in ogni caso, ciascun Nuovo Prestito può essere destinato alla conversione di un singolo Mutuo Originario, essendo esclusa la possibilità di destinare un Nuovo Prestito per la conversione di più Mutui Originari.
Sez. 5. Domanda, istruttoria, affidamento e stipula del contratto
La fase istruttoria è funzionale “all’accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per la contrazione dei Nuovi Prestiti, nonché di eventuali altre condizioni fissate dalla CDP per categorie omogenee” (articolo 11, comma 3, D.M. 6/10/04) ed alla valutazione della sostenibilità del debito da parte dell’Ente, concernente, tra l’altro, l’analisi e la valutazione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Ente, estesa quantomeno al biennio precedente, con particolare riguardo al livello di indebitamento rispetto alla dimensione di bilancio, alla gestione della liquidità, alla gestione dei residui e alla gestione sanitaria.
La fase istruttoria ha inizio con la presentazione da parte dell’Ente della domanda del Nuovo Prestito (di seguito “Domanda”), contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario, pari all’Importo da Estinguere, la Data di Conversione e le caratteristiche del Nuovo Prestito richiesto (tipologia di tasso e durata di ammortamento). L’importo del Nuovo Prestito non può comunque essere inferiore a cinque milioni di euro.
Unitamente alla Domanda, che deve essere presentata alla CDP almeno 60 (sessanta) giorni 1 prima della Data di Conversione mediante Posta Elettronica Certificata, l’Ente dovrà trasmettere alla CDP, in particolare, la seguente documentazione:
1. una attestazione del Responsabile del servizio finanziario dell’Ente da cui risulti:
1 La CDP si riserva la facoltà di consentire la presentazione della Domanda entro un termine ridotto rispetto a quello ordinario di 60 giorni.
a) la conferma da parte dell’Ente in merito alla conformità dell’operazione di conversione del Mutuo Originario con le originarie pattuizioni contrattuali, ovvero, in alternativa, il riscontro positivo dell'Intermediario alla predetta operazione di conversione;
b) che il Mutuo Originario è stato destinato:
▪ ad Investimenti;
▪ a Spese Ammesse; ovvero
▪ alla conversione, ai sensi dell’Art. 41, di precedenti mutui destinati al finanziamento di Investimenti e/o di Spese Ammesse;
c) ove il Mutuo Originario sia stato destinato, anche parzialmente, a Spese Ammesse:
▪ la normativa sulla cui base sia stato contratto il Mutuo Originario; e
▪ la conferma da parte dell’Ente in merito alla legittimità della contrazione del Mutuo Originario sulla base della normativa al tempo applicabile;
2. il provvedimento autorizzativo del competente organo dell’Ente relativo alla contrazione dei/l Nuovi/o Prestiti/o, da destinare alla conversione dei/l Mutui/o Originari/o che dovranno/à essere puntualmente individuati/o nello stesso provvedimento;
3. una dichiarazione resa dal Responsabile del servizio finanziario dell’Ente da cui risulti, sulla base delle preliminari valutazioni effettuate, il rispetto delle condizioni di cui all’Art. 41.
La CDP acquisisce inoltre, nella fase istruttoria, la documentazione che ritiene necessaria al fine di verificare:
- la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa tempo per tempo applicabile per il ricorso ai Nuovi Prestiti da parte dell’Ente;
- la sostenibilità del debito da parte dell’Ente.
L’elenco dettagliato della documentazione necessaria per l’istruttoria è riportato, in ogni caso, in un’apposita scheda, disponibile nella relativa sezione del Sito Internet.
La CDP si riserva comunque di acquisire eventuali ulteriori documenti o attestazioni funzionali allo svolgimento dell’istruttoria.
In caso di esito positivo, la fase istruttoria si conclude con la deliberazione del Nuovo Prestito da parte del Consiglio di Amministrazione della CDP ovvero dell’Organo della CDP delegato dal Consiglio medesimo (di seguito “Affidamento”), che potrà avere una validità massima sino al termine previsto per il perfezionamento contrattuale del Nuovo Prestito (di seguito “Contratto”),
che avviene, di norma, in forma di atto pubblico e con oneri a carico dell’Ente, entro e non oltre 15 (quindici) giorni 2 antecedenti la Data di Conversione.
Sez. 6. Condizioni Generali del Nuovo Prestito
6.1 Preammortamento
Il periodo di preammortamento decorre dalla data di perfezionamento del Contratto (di seguito “Data di Stipula”) e termina, di norma, l’ultimo giorno del semestre solare in cui è prevista la data di erogazione del Nuovo Prestito (di seguito “Periodo di Preammortamento”). Sull’importo erogato maturano interessi di preammortamento al tasso di interesse fisso o variabile per il periodo compreso tra la data di erogazione (esclusa) e il giorno precedente l’inizio dell’ammortamento (incluso).
Il pagamento degli interessi di preammortamento maturati nel primo semestre di ciascun anno solare viene effettuato alla data del 31 luglio immediatamente successivo, mentre il pagamento degli interessi di preammortamento maturati nel secondo semestre viene effettuato alla data del 31 gennaio dell’anno successivo.
I Nuovi Prestiti destinati alla conversione dei Prestiti MEF, di norma, prevedono l’inizio dell’ammortamento alla data di erogazione del Nuovo Prestito, senza periodo di preammortamento.
6.2 Erogazione
L’erogazione avviene in un’unica soluzione, in corrispondenza della data indicata in Contratto, ossia la data prevista per la conversione del Mutuo Originario (di seguito la “Data di Conversione”) che, in ogni caso:
- non potrà essere fissata oltre la scadenza del primo semestre solare successivo al semestre in cui cade la data di presentazione della Domanda; e
- dovrà cadere nel semestre solare di perfezionamento del Contratto.
Le somme erogate sono accreditate, mediante bonifico, nel conto corrente bancario intestato all’Ente, indicato da quest’ultimo ai sensi del Contratto.
2 La CDP si riserva la facoltà di consentire la presentazione della Domanda entro un termine ridotto rispetto a quello ordinario di 15 giorni.
La CDP non è in alcun modo responsabile della effettiva destinazione da parte dell’Ente delle somme erogate e resta del tutto estranea ai rapporti tra l’Ente e gli Intermediari destinatari finali delle somme erogate.
L’obbligo della CDP di effettuare l’erogazione del Nuovo Prestito è sospensivamente condizionato alla ricezione, da parte della CDP, entro 5 (cinque) giorni precedenti la Data di Conversione, della dichiarazione resa, ai sensi di legge, dal Responsabile del servizio finanziario dell’Ente, da cui risulti il rispetto delle condizioni di cui all’Art. 41.
Nel caso in cui non sussistano le condizioni di cui all’ Art. 41, la CDP dovrà ricevere, entro il predetto termine, una dichiarazione, resa ai sensi di legge, dal Responsabile del servizio finanziario dell’Ente, attestante il mancato rispetto delle suddette condizioni.
Entro il decimo giorno successivo alla Data di Conversione, CDP deve ricevere dall’Ente una dichiarazione del Responsabile del servizio finanziario da cui risulti che il rimborso anticipato dell’Importo da Estinguere è stato effettuato dall’Ente alla Data di Conversione.
6.3 Ammortamento
L’ammortamento decorre, di norma, dal primo giorno del semestre solare successivo alla data di erogazione del Nuovo Prestito ed avviene in un periodo compreso tra 5 e 29 anni, in base alla scelta dell’Ente.
Le rate di ammortamento sono, di norma, semestrali, posticipate, comprensive di capitale (di norma a quote capitale crescenti o costanti per un Nuovo Prestito regolato, rispettivamente, a tasso fisso ovvero a tasso variabile) ed interessi e vengono corrisposte il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno (ciascuna detta “Data di Pagamento”), a partire dall’anno solare in cui cade la data di inizio ammortamento e fino alla data di scadenza del Nuovo Prestito, inclusa.
Per i Nuovi Prestiti destinati alla conversione dei Mutui MEF, l’ammortamento decorre, di norma, dalla data di erogazione del Nuovo Prestito, la cui scadenza dovrà, in ogni caso, cadere non più di due anni dopo la scadenza dei relativi Mutui MEF.
6.4. Tasso di interesse
Nel caso in cui l’Ente scelga che il Nuovo Prestito sia regolato a tasso di interesse variabile, tale tasso sarà pari:
- nel Periodo di Preammortamento, per il periodo compreso tra la data di erogazione ed il 30 giugno ovvero il 31 dicembre immediatamente successivo: alla somma algebrica i) della maggiorazione in vigore alla Data di Stipula per il Nuovo Prestito, determinata, di norma settimanalmente, dalla CDP e resa nota attraverso il Sito Internet o mediante altri mezzi di comunicazione (di seguito “Maggiorazione Unica”) e ii) del Primo Parametro Euribor, come definito nella nota tecnica allegata alla presente Circolare (di seguito “Nota Tecnica”);
- nel periodo di ammortamento: alla somma algebrica i) della Maggiorazione Unica e ii) del Parametro Euribor, come definito nella Nota Tecnica
Nel caso in cui l’Ente scelga che il Nuovo Prestito sia regolato a tasso di interesse fisso, tale tasso sarà pari:
- nel Periodo di Preammortamento e nel periodo di ammortamento: alla somma algebrica i) della Maggiorazione Unica e ii) del Tasso Finanziariamente Equivalente o TFE, determinato e calcolato dalla CDP con le modalità descritte nella Nota Tecnica. Il TFE applicato al Nuovo Prestito è determinato, di norma, i) alla Data di Stipula, per i contratti stipulati a partire dalle ore 12, ovvero ii) il giorno lavorativo che precede la Data di Stipula, per i contratti stipulati prima delle ore 12.
La Maggiorazione Unica è quella quotata, in relazione alle specifiche caratteristiche del Nuovo Prestito, per il “Prestito con Preammortamento” di cui alla Circolare n. 1284/2015, paragrafo 4.2.4.
Per i Nuovi Prestiti destinati alla conversione dei Mutui MEF, la Maggiorazione Unica, di norma, è quella quotata, in relazione alle specifiche caratteristiche del Nuovo Prestito, per il “Prestito ad Erogazione Unica” di cui alla Circolare n. 1284/2015, paragrafo 4.1.3.
La CDP si riserva di modificare, previa comunicazione diffusa anche mediante il Sito Internet, il calendario delle date di determinazione delle maggiorazioni e dei parametri e si riserva altresì di non offrire condizioni economiche, in taluni periodi, per alcune delle combinazioni di durata totale, regime di tasso di interesse e profilo di rimborso.
6.5. Rimborso anticipato volontario parziale o totale
Si applica quanto previsto dalla Circolare CDP n. 1284/15, Cap. 4.2. “Condizioni generali del prestito con preammortamento”, paragrafo 4.2.5 “Rimborso Anticipato volontario parziale o totale” e, per quanto riguarda i Nuovi Prestiti destinati alla conversione dei Mutui MEF, quanto previsto dalla Circolare CDP n. 1284/15, Cap. 4.1. “Condizioni generali del prestito senza preammortamento, ad erogazione unica o multipla”, paragrafo 4.1.4 “Rimborso anticipato volontario”.
6.6. Garanzie e impegni
Si applica, per quanto compatibile con le caratteristiche del Nuovo Prestito, quanto previsto dalla Circolare CDP n. 1284/15, Cap. 5. “Garanzie e Impegni”.
6.7. Recesso e Risoluzione
Nel caso in cui una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall’Ente ai sensi del Contratto si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata entro la data dell’erogazione, la CDP, entro tale data, potrà recedere dal Contratto.
Il recesso si verificherà nel momento in cui la CDP darà comunicazione con telefax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r all’Ente dell’intenzione di avvalersi della facoltà di recedere. Ove legittimamente esercitato, il recesso non potrà comportare alcuna richiesta di corrispettivo a qualsiasi titolo, ivi compreso il risarcimento dei danni, da parte dell’Ente.
La CDP può risolvere il Contratto a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l’inadempimento si è verificato;
b) utilizzo del Nuovo Prestito per una finalità diversa rispetto alla Destinazione;
c) falsità, incompletezza, non correttezza o non accuratezza di una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall’Ente ai sensi del Contratto;
d) ricezione da parte della CDP del mandato di addebito in conto - con il quale l'Ente ha impartito al tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al tesoriere dell’Ente - i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP, salvo che il mandato di addebito in conto
conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 5 (cinque) giorni a partire dalla Data di Stipula;
e) inadempimento da parte dell’Ente o del proprio tesoriere, ciascuno per quanto di propria competenza, di una qualsiasi delle obbligazioni di cui alla garanzia ed ai pagamenti relativi al Nuovo Prestito;
f) mancato pagamento da parte dell’Ente di un qualsiasi altro indebitamento di natura finanziaria (diverso da quello derivante dal Contratto) alla relativa scadenza, ovvero al termine del periodo di grazia ad esso applicabile, per un ammontare complessivo superiore ad euro cinque milioni ovvero b) obbligo per l’Ente, conseguente ad inadempimento, di far fronte anticipatamente ad uno o più altri impegni finanziari che, complessivamente considerati, abbiano un importo superiore ad euro cinque milioni.
La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all’Ente mediante telefax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r l’intenzione di avvalersi della risoluzione. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.
In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) il debito residuo del Nuovo Prestito, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell’effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri previsti alla precedente Sez. 6.5 e v) un importo pari allo 0,125% del debito residuo del Nuovo Prestito.
Inoltre, nel caso in cui, a causa del mancato avveramento della condizione sospensiva di cui al penultimo capoverso della precedente Sez. 6.2., non si possa dar seguito all’erogazione del Nuovo Prestito, il Contratto si intenderà risolto da parte della CDP senza la corresponsione di alcun indennizzo da parte dell’Ente, a condizione che la CDP riceva, entro 5 (cinque) giorni precedenti la Data di Conversione, una dichiarazione, a firma del Responsabile del servizio finanziario dell’Ente, che attesti il mancato rispetto delle condizioni di cui all’Art. 41.
Qualora la CDP non riceva la suddetta comunicazione entro il predetto termine, l’Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% dell’importo del Nuovo Prestito.
7. Rinvio alla disciplina generale
Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente Circolare si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui alla Circolare CDP 1284/2015.
NOTA TECNICA
Il tasso finanziariamente equivalente (di seguito “TFE”) indica il tasso di interesse determinato e calcolato dalla CDP mediante il procedimento di seguito descritto, sulla base delle curve dei tassi di mercato dei depositi interbancari (pagina EURIBOR01 del circuito Reuters) e degli interest rate swap (ICESWAP2 - 11:00AM Frankfurt - del circuito Reuters) e relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche del finanziamento in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi.
La procedura di rilevazione del TFE si articola nei seguenti passaggi:
(1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-swap in vigore al momento del calcolo.
(2) Interpolazione dei tassi di cui al punto (1) per ricavare quelli corrispondenti a tutte le scadenze temporali annuali intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui).
(3) Calcolo della curva dei fattori di sconto corrispondente ai tassi di cui al punto (2) attraverso la cosiddetta procedura di bootstrapping (metodo comunemente usato dagli operatori di mercato per estrarre tassi zero-coupon dai tassi depositi-swap).
(4) Calcolo dei fattori di sconto corrispondenti alle date di pagamento future del finanziamento per interpolazione rispetto ai fattori di sconto di cui al punto (3).
(5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la somma dei valori attuali di tutti i pagamenti (residui) sia pari al valore attuale delle somme erogate calcolati con i fattori di sconto di cui al punto (4). Tale tasso è il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE).
Il Parametro Euribor indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di interessi di riferimento.
Il Primo Parametro Euribor, indica il valore dell'EURIBOR, rilevato, di norma, settimanalmente secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters interpolato linearmente, alla data di quotazione, sulla scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la data di quotazione, e la prima Data di Pagamento, da applicarsi ai Nuovi Prestiti nel periodo di preammortamento.
Roma, 14 novembre 2019
L’Amministratore delegato
(x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxx)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
31 maggio 2011, n. 231
Art. 2 comma 98 della Legge 23/12/2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010) – Contratto di prestito con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – per copertura disavanzi sanitari.
LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che con Delibera di Giunta regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009, è stato approvato il «Piano di rientro contenente misure di riorga- nizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario della Re- gione Calabria».
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 908 del 23/12/2009, successivamente integrata dalla D.G.R. n. 97 del 12/2/2010, avente ad oggetto: «Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria ex art. 1, comma 180, Legge 311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell’economia e delle fi- nanze, il Ministro della salute ed il Presidente della Regione Ca- labria il 17 dicembre 2009 – Approvazione».
La Deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella se- duta del 30 luglio 2010, con la quale il Presidente pro tempore della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario ai sensi dell’art. 4 del D.L. 1/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 Legge 29/11/2007 n. 222.
DATO ATTO che la summenzionata Deliberazione del Con- siglio dei Ministri del 30 luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di rientro attraverso i programmi operativi del Com- missario ad acta, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempistica di attuazione e tenuto conto delle specifiche pre- scrizioni e osservazioni già comunicate dal Ministero della sa- lute e del Ministero dell’economia e delle finanze.
DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Mi- nistri del 4 agosto 2010 il Gen. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx e il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx sono stati nominati Sub commissari per l’at- tuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria con il com- pito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico com- missariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010.
PRESO ATTO che il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico a far data dall’1/2/2011.
DATO ATTO che il Piano di rientro prevede l’individuazione risorse certe e vincolate per la copertura del debito al 31/12/2005 (obiettivo G12.S29.02).
RICHIAMATO l’art. 2 comma 98, della Legge 23/12/2009 n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio an- nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», come modificato dall’art. 1, comma 23-septiesdecies, del D.L. 30/12/ 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/2/ 2010, n. 25, ai sensi del quale «Lo Stato è autorizzato ad antici- pare alle regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidità necessaria per l’estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005 anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con conte-
stuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedi- menti pendenti. All’erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sani- tario, anche in tranche successive, a seguito dell’accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell’advisor contabile, in attua- zione del citato Piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell’ammortamento della predetta liquidità, idonee e congrue. La Regione interes- sata è tenuta, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a trent’anni. Con apposito contratto tra il Ministero
dell’economia e delle finanze a la Regione interessata sono de- finite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi sta- biliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Mini- stero dell’economia e delle finanze, sia l’applicazione di inte- ressi moratori. »
— l’art. 2, comma 48, della Legge 24/12/2007, n. 244, ai sensi del quale «All’erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47, da accreditare su appositi conti correnti intestati alle re- gioni interessate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell’advisor con- tabile, come previsto nei singoli Piani di rientro, e della sotto- scrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e ciascuna Regione. All’atto dell’erogazione le re- gioni interessate provvedono all’immediata estinzione dei debiti pregressi per l’importo corrispondente e trasmettono tempesti- vamente la relativa documentazione ai Ministeri dell’economia e delle finanze e della salute».
VISTA la L.R. n. 34 del 29/12/2010 che all’articolo 26, comma 1, destina all’uopo, a decorrere dall’esercizio finanziario 2011, una quota delle entrate in libera disponibilità della Re- gione pari ad euro 30 mln – accertate e riscosse al capitolo 12010006 relativo all’imposta regionale sulla benzina per auto- trazione (di cui al successivo art. 27) ed al capitolo 1101103 dell’entrata relativo alla Tassa automobilistica regionale, alla re- stituzione della anticipazione di liquidità a valere sulle risorse disponibili di cui all’articolo 2, comma 98, della Legge n. 191/ 2009 stanziate dallo Stato per la copertura del debito sanitario cumulativamente registrato a tutto il 31/12/2005.
DATO ATTO che il medesimo art. 26, al comma 2, nel testo modificato dall’art. 1, coma 1 della L.R. 6 aprile 2011, n. 9, prevede, a tale scopo, l’istituzione nell’UPB 6.1.01.01 della spesa del bilancio annuale 2011, n.9, prevede, a tale scopo, l’isti- tuzione nell’UPB 6.1.01.01 della spesa del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 del corrispondente capitolo 61010183 con lo stanziamento di euro 30 mln quale rata annua comprensiva degli interessi e per la durata di 30 anni il cui uti- lizzo è subordinato alla sottoscrizione del contratto di prestito e all’effettivo livello delle somme attinte.
VISTA la nota prot. 1419 del 18/1/2011 con la quale il Presi- dente della Regione, in qualità di Commissario ad acta, ha ri- volto formale istanza al Ministro dell’Economia e delle Finanze e al Ministro della Salute diretta ad accedere all’anticipazione di liquidità, a valere sulle risorse disponibili di cui all’art. 2, comma 98, della Legge 191/2009, con la sottoscrizione del relativo con- tratto di prestito.
VISTO il verbale del 22 febbraio-31 marzo 2011 della riu- nione congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adem- pimenti regionali ed il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, durante la quale sulla base della
documentazione esaminata, è stato riscontrato, per la Regione Calabria, un debito commerciale al 31/12/2005 di complessivi 643,7 mln di euro che, depurato dei 129,040 disponibili per il
S.S.R. da parte dello Stato, determinano un’esigenza di coper- tura del debito commerciale al 31/12/2005 pari a 514,66 mln di euro (643,700-129,040).
DATO ATTO che nella riunione congiunta del 22/3-31/3/ 2011, Tavolo e Comitato, hanno valutato che per la Regione Ca- labria, anche in funzione delle rilevanti attività finora svolte per la determinazione del debito commerciale, la sussistenza delle condizioni per accedere all’anticipazione di liquidità fino ad un massimo di 500 mln di euro, ovvero nella minor misura consen- tita in relazione all’andamento dei tassi di interesse e alla coper- tura predisposta dalla regione, da valutarsi da parte del compe- tente Ministero dell’economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, anche in considerazione del fatto che la gestione cor- rente risulta pesantemente gravata degli oneri correlati ai ritardi del sistema dei pagamenti con pericolo di compromissione del- l’intero processo relativo al pagamento del debito pregresso.
VISTA la richiesta della Regione Calabria, prot. n. 393/SC del 23/5/2011 con la quale la stessa Regione chiede al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’accesso «all’anticipazione di liquidità nella misura di c 500.000.000 ovvero nella minore mi- sura consentita in relazione all’andamento dei tassi di interesse e alla copertura predisposta dalla regione, da valutarsi da parte del competente MEF».
RITENUTO di accedere ai sensi dell’art. 2, comma 98, della Legge 24 dicembre 2009, n. 191, all’anticipazione di liquidità fino a 500 mln di euro ovvero nella misura consentita in rela- zione all’andamento dei tassi di interesse e alla copertura di- sposta dalla Regione pari ad c 30 mln annui per l’estinzione dei debiti sanitari cumulativamente maturati fino al 31 dicembre 2005.
VISTO l’allegato schema del contratto di prestito tra Ministro dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e la Regione Calabria con il quale vengono disciplinate le modalità dell’erogazione del prestito che il Ministero dell’Economia e delle Finanze dispone a favore della Regione Calabria, da desti- nare esclusivamente all’estinzione dei debiti sanitari al 31 di- cembre 2005, per un ammontare complessivo massimo di c 500.000.000,00 ovvero nella minor misura consentita in rela- zione all’andamento dei tassi di interesse e alla copertura pari ad c 30.000.000,00 annui che la Regione Calabria ha vincolato nel- l’ambito delle entrate proprie e per tutta la durata del prestito come previsto dalla surrichiamata L.R. n. 34 del 29/12/2010 e s.m.i..
RITENUTO necessario aprire un apposito conto corrente in- testato alla Regione Calabria presso la Tesoreria Centrale dello Stato, in virtù di quanto disposto dall’art. 2 comma 48 della Legge del 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008).
RITENUTO di autorizzare il Presidente della Giunta regio- nale alla sottoscrizione del Contratto di Prestito di che trattasi.
SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, formu- lata sulla base dell’istruttoria compiuta dalle competenti strut- ture regionali dei Dipartimenti Tutela della Salute e Bilancio e Patrimonio, i cui dirigenti si sono espressi sulla regolarità ammi- nistrativa dell’atto.
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate.
DI ACCEDERE, ai sensi dell’art. 2, comma 98, della Legge 24 dicembre 2009, n. 191, all’anticipazione di liquidità fino a 500 mln di euro ovvero nella minore misura consentita in rela- zione all’andamento dei tassi di interesse e alla copertura di- sposta dalla Regione pari ad euro 30 mln annui per l’estinzione dei debiti sanitari cumulativamente maturati fino al 31 dicembre 2005.
DI APPROVARE conseguentemente, lo schema di Contratto di Prestito (all. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – e la Regione Calabria con il quale vengono regolamentate le modalità del prestito che il MEF dispone a favore della Regione Calabria, da destinare esclusivamente all’estinzione dei debiti sanitari maturati al 31 dicembre 2005 per un ammontare complessivo massimo di c 500.000.000,00 ed erogabile anche in tranches.
DI DEMANDARE al Dipartimento Bilancio e Patrimonio gli adempimenti necessari, presupposti e consequenziali, all’aper- tura di un apposito conto corrente intestato alla Regione Cala- bria presso la Tesoreria Centrale dello Stato, in virtù di quanto disposto dall’art. 2 comma 48 della Legge del 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008).
DI AUTORIZZARE il Presidente della Giunta regionale alla sottoscrizione del Contratto di Prestito di che trattasi.
DI TRASMETTERE il presente atto al Ministero della salute ed al Ministero dell’economia subito dopo la sua adozione.
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedi- mento sul BURC.
Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza Il Presidente
X.xx: Zoccali X.xx: Scopelliti
(segue allegato)
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
00 dicembre 2009, n. 845
Piano di rientro del servizio sanitario regionale della Cala- bria – Approvazione di documento sostitutivo di quello ap- provato con D.G.R. n. 752/2009 – Autorizzazione alla stipula dell’accordo ex art. 1, comma 180, L. 311/2004.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA e richiamata la propria deliberazione 18 novembre 2009 n. 752, avente ad oggetto «Piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario regionale. Modifiche ed integrazioni al do- cumento approvato con delibera di Giunta regionale 11 ottobre 2009 n. 585».
CONSIDERATO che, in sede di istruttoria tecnica congiunta da parte del Ministero dell’Economia e delle finanze, del Mini- stero della Salute e del Dipartimento Affari regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il documento modificativo ed integrativo allegato alla citata deliberazione e stato ritenuto congruo ai sensi dell’art. 22, comma 4, D.L. 78/2009, ad ecce- zione degli aspetti concernenti il settore del personale, e ciò con riferimento sia alle misure di stabilizzazione in corso di attua- zione, sia alle nuove assunzione deliberate dalla Regione ed an- ch’esse in itinere.
RILEVATO che gli esiti dell’istruttoria tecnica sono stati con- testati al Presidente della Giunta regionale nel corso di una riu- nione tenutasi presso la Presidenza del del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2009, presenti i tre Ministri competenti.
VISTA la nota n. DPC/CG/0076575 del 10 dicembre 2009 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, trasmessa per co- noscenza al Presidente della Giunta Regionale, con la quale si chiede al Ministero della Salute ed a quello dell’Economia e delle Finanze l’assenso sulla sostituzione del commissario delegato per l’emergenza socio economico sanitaria xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx con altro soggetto individuato nell’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
XXXXXXXXX l’opportunità di manifestare ancora una volta la disponibilità ad impegnarsi per il raggiungimento di un nuovo testo di accordo che tuttavia contenga le seguenti indefettibili previsioni:
— siano fatte salve le misure di stabilizzazione adottate in conformità alla legislazione nazionale ed alla legge regionale n. 1/2009, nella parte non gravata da questione di legittimità costi- tuzionale, da parte del Consiglio dei Ministri, ferme restando le successive decisioni della Corte Costituzionale;
— il blocco del turn over per il personale sanitario venga al- leggerito rispetto alle conclusioni dell’istruttoria tecnica, nella misura dell’80% per tutti e tre gli anni di vigenza del Piano;
— siano consentite deroghe al blocco del turn over a garanzia del mantenimento o del raggiungimento dei LEA;
— si proceda ad una sospensione temporanea delle procedure di nuova assunzione, in vista di una loro rivalutazione caso per caso;
— sia garantita alla Regione, in caso di positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano per le fasi inter- medie, l’erogazione dell’anticipazione fino ad un massimo di euro 1.000.000.000, di cui all’art. 2, comma 88, del DDL colle- gato alla manovra finanziaria statale per l’anno 2010 (su cui ri- sulta l’apposizione del voto di fiducia da parte del Governo), fi- nalizzata all’estinzione dei debiti sanitari cumulativamente regi- strati entro la data del 31 dicembre 2005;
— sempre in caso di positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano per le fasi intermedie, sia garan- tita alla Regione la restituzione, entro il mese di luglio 2010, del maggiore finanziamento del servizio sanitario regionale non ero- gato per gli anni passati, a causa delle verifiche negative dei ta- voli di monitoraggio;
— si addivenga a proroga della gestione commissariale rela- tiva all’emergenza sanitaria, con la nomina di un nuovo commis- sario delegato, nella persona del Presidente della Giunta regio- nale o di altro soggetto, munito della necessaria esperienza e competenza, che abbia il preventivo gradimento della Regione.
VISTO l’art. 2, comma 69, del DDL collegato alla manovra finanziaria statale per l’anno 2010 (su cui risulta l’apposizione del voto di fiducia da parte del Governo), a mente del quale, a seguito della nomina del Presidente quale commissario ad acta per la redazione del Piano di rientro, conseguente alla reiezione del medesimo, si applicherebbero, con decorrenza 1 gennaio 2010, le seguenti misure:
— blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno succes- sivo e divieto di effettuare spese non obbligatorie per il mede- simo periodo, con comminatoria di nullità per gli atti emanati e per i contratti stipulati in violazione;
— sospensione automatica dei trasferimenti erariali a carat- tere non obbligatorio e decadenza, sempre in via automatica, dei direttori generali, amministrativi e sanitari degli Enti del servizio sanitario regionale, nonché dell’Assessorato regionale compe- tente;
— incremento automatico nella misura fissa di 0,15 punti per- centuali dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produt- tive e di 0,30 punti percentuali dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), rispetto al livello già mas- simo delle aliquote vigenti.
CONSIDERATO che il documento allegato è coerente con le predette previsioni e comunque, se approvato in sede governa- tiva, consentirebbe di evitare le più gravi conseguenze derivanti dall’applicazione della manovra finanziaria statale per il 2010.
SU PROPOSTA del Presidente, del Vice Presidente e dell’As- sessore al Bilancio della Giunta regionale, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché del- l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto, resa dal Dirigente generale del Dipartimento Tutela della salute.
PER TUTTO quanto sopra riportato, da intendersi di seguito richiamato ed a voti unanimi.
DELIBERA
Di approvare il documento allegato, ad integrale sostituzione di quello approvato con la deliberazione n. 752/2009, autoriz- zando sin da ora il Presidente della Giunta regionale alla stipula dell’accordo ex art. 1, comma 180, L. 311/2004.
Di stabilire, in conformità agli impegni assunti a pag. 9 dell’al- legato documento, la sospensione di qualsiasi procedura riguar- xxxxx l’assunzione di nuovo personale di cui alle seguenti delibe- razioni:
1) tutte le D.G.R. adottate in giugno 2009;
2) D.G.R. n. 544 del 7 agosto 2009 e successive integrazioni;
3) D.G.R. n. 639 del 21 settembre 2009, al fine di procedere ad una rivalutazione delle esigenze di personale, attraverso una verifica puntuale da parte del costituendo Ufficio per il Piano di rientro, alla luce dei provvedimenti di accorpamento e razionaliz- zazione della rete sanitaria, ferme restando le disposizioni da ap- plicarsi in caso di adozione di atti assunti in difformità dalla legi- slazione vigente, anche con riferimento al personale stabilizzato.
Di trasmettere la presente deliberazione ed il relativo allegato ai Ministeri competenti, alla Sezione per il Controllo della Corte dei Conti ed al Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 1. comma 7, della legge regionale 30 aprile 2009 n. 11.
Di incaricare il dirigente generale del Dipartimento Tutela della salute dell’attuazione della presente deliberazione, ivi in- clusa la costituzione dell’Ufficio per il Piano di rientro della sua comunicazione a tutti i soggetti interessati e della pubblicazione sul B.U.R.C..
Il Segretario Il Presidente
X.xx: Durante X.xx: Loiero
(segue allegato)