REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
CITTA’ DI CASTELVETRANO Rep. n. 8484
Libero Consorzio Comunale di Trapani del 05/10/2018
ACCORDO QUADRO per l'affidamento e per l'esecuzione dei lavori di demolizione degli interventi e delle opere edilizie abusivamente realizzati in violazione delle norme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) come recepito nella Regione Siciliana con L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi.
REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
L'anno 2018, il giorno cinque (5) del mese di Ottobre, in Castelvetrano nell'Ufficio di Segreteria del Comune, avanti a me Dott.ssa Xxxxxxx Di Trapani, Segretario Generale del Comune di Castelvetrano, senza assistenza di testimoni, avendovi le parti d'accordo tra loro e col mio consenso, espressamente rinunciato,
SONO COMPARSI
1) - Il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a il , domiciliato per la
carica nella Piazza Xxxxxxx I° n.5, il quale interviene nel presente contratto in nome e per conto del Comune che rappresenta, quale Responsabile della VIII Direzione - 'Edilizia ed Attività Produttive' del Comune di Castelvetrano, incaricato con Determinazione della Commissione Straordinaria n. 29 del 29/08/2018;
2) – Il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxx, nato a
( ) il
, Codice Fiscale
, il quale interviene nel presente contratto nella qualità di Rappresentante Legale della ditta COGEMAT Srl, con sede in Trapani (TP), Via Fiorame n. 4.
I comparenti dichiarano rispettivamente, sotto la loro personale responsabilità, che il Comune di Castelvetrano ha la seguente partita IVA: 00296480817 e il seguente C.F: 81001210814;
- Ditta COGEMAT Srl P.I./C.F.: 02386350819.
Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, per la migliore intelligenza del quale si premette:
- Il Comune di Castelvetrano ha avviato le procedure per l'affidamento, mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'esecuzione dei lavori occorrenti per la demolizione degli interventi e delle opere edilizie abusivamente realizzati in violazione delle norme di cui al T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 06/06/2001, n. 380) come recepito nella Regione Siciliana con L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi, per la durata di mesi ventiquattro in relazione ad una pluralità di interventi al fine di pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito Accordo Quadro da cui fare risultare le condizioni alle quali l'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori e forniture in opera che di volta in volta gli verranno richieste;
- Che con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale n. 35 del 04/10/2017 sono state approvate le linee guida per l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti volti alla repressione dell'abusivismo edilizio per la tutela e il ripristino della legalità nel territorio, che prevede, altresì, l'adozione dell'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.i.i, per la demolizione di tutti gli immobili abusivi già acquisiti al patrimonio comunale;
- Che con determina dirigenziale n. 650 del 24/11/2017 del II Settore Servizi Tecnici, è stato nominato il Rup ed è stato costituito il gruppo di progettazione;
- Che con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 81 del 13/12/2017, adottata con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale, è stato approvato il Progetto per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di demolizione degli interventi e delle opere edilizie abusivamente realizzati in violazione delle norme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) come recepito nella Regione Siciliana con L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi.
- Che, con provvedimento dirigenziale n. 705 del 29/12/2017, del II Settore Servizi Tecnici, "Determina a contrarre", pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 04/01/2018 al 18/01/2018, si è proceduto a definire le procedure da adottare per l'affidamento dei lavori oggetto del presente contratto, e si è approvato lo schema del Bando di Gara e il disciplinare per indire una gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii;
- A tal fine è stata indetta apposita gara a procedura aperta, a seguito della quale è risultata aggiudicataria l'Impresa COGEMAT Srl, con sede in Trapani (TP), Via Fiorame n. 4, giusto verbale di procedura aperta seduta n. 1 del 14/05/2018 con aggiudicazione provvisoria, e successivamente sono state esperite, a cura del Presidente di gara e del R.U.P., tutti gli adempimenti, comunicazioni di competenza previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e pubblicazioni previste;
- Che con determina dirigenziale n. 368 del 26/06/2018, del II Settore Servizi Tecnici, pubblicata all'albo pretorio on line dell'ente dal 27/06/2018
all'11/07/2018, è stata formalizzata espressamente l'aggiudicazione definitiva alla ditta COGEMAT Srl, con sede in Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx x. 0, per un prezzo di offerta decurtato del ribasso del 34,3619%, di € 1.135.539,13 oltre oneri alla sicurezza di € 138.400,00, per un importo contrattuale di € 1.273.939,13;
- Che a cura del Dirigente sono state espletate le formalità amministrative previste dall'ordinamento e si è proceduto all'accertamento in capo al soggetto aggiudicatario del possesso dei requisiti di qualificazione di cui al D.Lgs. 50/2016 ed alla normativa vigente e di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa il quale testé mi dichiara che non sussistono motivi ostativi all'assunzione del presente rapporto contrattuale;
- Che il RUP ha provveduto all'attività di controllo e verifica di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ai sen si dell'art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- Che a seguito d'istruttoria svolta per la verifica del possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., presso: l'ANAC tramite il sistema AvvPass, la Prefettura competente, lo Sportello Unico Previdenziale, il RUP ha attestato l'esito regolare della verifica sul possesso dei requisiti de quibus e, pertanto, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;
- Che la ditta partecipante alla gara, Xx Xxxxx Xxxx, in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la ditta individuale Xxxxxxxx Xxxxxxx, ha presentato ricorso al TAR Sicilia, notificato il 31/07/2018, per l’annullamento, previa sospensione, dei verbali di gara del presente appalto, nella parte in cui tutti, la Cogemat S.r.l., la MA Appalti S.r.l. e
la Massucco Costruzioni S.r.l. sono state ammesse ed è stata formulata in favore della prima la proposta di aggiudicazione, nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione della proposta di aggiudicazione del seggio di gara e di aggiudicazione definitiva alla COGEMAT S.r.l.;
- Che, ai sensi dell’art. 30, comma 11, D.Lgs. 50/2016, in presenza di istanza cautelare, si trasmetteva nota prot. N. 35711 del 01/08/2018 alla Cogemat per la sospensione della stipula del contratto;
- Che con sentenza n. 1530 del 27.09.2018, il ricorso è stato respinto con salvezza di tutti gli atti impugnati;
- Che si rende ora necessario procedere alla stipula del relativo Accordo Quadro, che sarà in seguito indicato con il termine "accordo";
- Il Legale rappresentante della Ditta COGEMAT Srl dichiara di essere a conoscenza dei divieti previsti dall’art. 53, comma 16/ter del D.Lgs. 165/2001 (come introdotto dall’art. 1, comma 42, della Legge n. 190 del 2012) il quale prescrive “i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra il rapporto contrattuale si intenderà
immediatamente risolto;
- Che ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, i comparenti attestano la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.
- Che l’appaltatore ha utilizzato il ricorso all’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, tramite l’impresa Ausiliaria - ditta individuale Xxxxxxx Xxxxxxxxx con sede legale in Terni (TR) nella Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, 00/00 - X.X. XXXXXX00X00X000X, X.X. 00000000000, la quale, mediante il contratto di Avvalimento stipulato in data 12/07/2018, ha messo a disposizione dell’appaltatore il requisito di carattere tecnico previsto nel bando di gara con riferimento particolare al "Certificato di iscrizione SOA", categoria OS23, classifica IV, mettendo a disposizione di questa tutte le risorse ed i mezzi propri che saranno necessari per tutta la durata dell’appalto;
- Che sono stati verificati il possesso dei requisiti generali e speciali di
qualificazione anche nei confronti dell’impresa Ausiliaria;
TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO
le parti convengono e stipulano quanto segue, in unico contesto con la superiore narrativa:
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI
1) Vengono stabilite ai fini dell’interpretazione ed esecuzione del presente
Accordo Quadro le seguenti definizioni:
• Specifiche tecniche: Prescrizioni tecniche previste dal D.Lgs. n.
50/2016;
• Accordo Quadro: Contratto applicativo (nella forma della scrittura
privata soggetta a registrazione in caso d’uso);
• Modulo d’ordine – da intendersi vincolante dal momento della ricezione da parte dell’Affidatario – trasmesso dalla Stazione Appaltante e con il quale viene data esecuzione al presente accordo.
• Demolizione di opere: smontaggio di impianti industriali, commerciali e la demolizione completa degli edifici con attrezzature speciali, il taglio di strutture in cemento armato e/o in muratura, le demolizioni e gli scavi in genere,
compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l’eventuale riciclaggio nell’industria dei componenti, il conferimento a discariche autorizzate.
• Trasporto masserizie: smontaggio, selezione e accatastamento di
mobilio e masserizie, in genere provenienti dalle demolizioni, con successivo trasporto in luoghi di conservazione indicati dalla Stazione appaltante o dal proprietario.
2) Le premesse, le definizioni concordate, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso ed assumono ad ogni effetto valore di patto.
ARTICOLO 2
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
1) Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 59 del Codice dei contratti, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi per i lavori, le forniture e le incombenze tutte relativi alle opere ed interventi di demolizione e rimessa in pristino di cui in oggetto per la durata di mesi 24 (ventiquattro), nonché qualsiasi altro lavoro similare occorrente e necessario.
Con il presente Accordo la Stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d’ora ad eseguire i predetti lavori ed interventi relativi alle opere anzidette, nonché ad altri lavori similari occorrenti.
2) L’Appaltatore, preso atto della natura dell’Accordo, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro.
3) Rientra, inoltre, nell’oggetto dell’appalto ogni altro intervento occorrente.
4) Tutti gli interventi di demolizione saranno affidati e specificati di volta in volta all’Appaltatore con l’emissione di appositi moduli d’ordine e contratti applicativi che saranno rubricati a cura del Responsabile del Procedimento in seno al Registro comunale delle scritture private.
5) I contratti applicativi, preceduti dai moduli d’ordine, si intenderanno efficaci all’atto della loro sottoscrizione. Con ciascun contratto applicativo verranno disposte, in allegato, le prescrizioni tecniche d’intervento e la relativa quantificazione attraverso redazione, a cura dell’Impresa appaltatrice, di specifico Computo Metrico Estimativo debitamente approvato dalla D.L. secondo le norme contenute nel C.S.A.
6) Ciascun Contratto applicativo, preceduto dal modulo d’ordine, conterrà le
indicazioni contenute nel relativo Allegato n. 6.
7) L’appaltatore risponderà verso la stazione appaltante del risultato sopra indicato rimanendo obbligato in toto, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per la stazione appaltante, ivi
compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni all’esercizio
degli immobili interessati.
8) L’inadempienza dell’Appaltatore (Impresa) alla presa in consegna dei lavori, relativi ai singoli contratti applicativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà facoltà alla Stazione appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi dell’articolo 1456 del C.C. e di incamerare la cauzione ai sensi dell’articolo 1382 del C. C., salvo il risarcimento del maggiore danno.
9) L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fino a che la stazione appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.
10) L’Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che, pertanto, in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
11) Sono applicabili al presente contratto le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento DPR 62/2013, nonché nel codice di comportamento dell'Ente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020 del Comune di Castelvetrano, dei quali l'appaltatore dichiara di averne preso visione;
ARTICOLO 3
TERMINI DI VALIDITA’ DELL’ACCORDO QUADRO. PROROGHE
1) Il termine di validità contrattuale del presente Accordo viene stabilito in mesi
24 (ventiquattro) indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine temporale minore.
2) Il suddetto termine decorre dalla data della consegna del presente Accordo Quadro.
3) Xxx, alla data di scadenza del detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di lavori richiesti con moduli d’ordine e contratti applicativi emessi dalla Stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l’ultimazione.
4) Detta protrazione dei termini non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano qualsivoglia relativo onere.
5) Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente accordo.
6) Ciascun intervento di cui all’Articolo 2 dovrà essere eseguito entro il periodo
di termine utile specificamente previsto nel relativo contratto applicativo.
7) Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti considerano anche normale andamento stagionale sfavorevole.
8) Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente comma 3.
9) I lavori e gli interventi oggetto del presente accordo e tutte le altre prestazioni dovute dall’Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati nel presente accordo, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale dell’accordo stesso, pur quando non siano materialmente allegati al presente Accordo, in quanto l’Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza sollevare eccezione alcuna.
10) Le tariffe indicate all’articolo 6 hanno valore contrattuale per le parti descrittive e prescrittive, mentre i prezzi in esse riportate hanno valore per il compenso dei lavori a misura che saranno oggetto dei contratti applicativi.
11) Tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall’osservanza delle leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori e gli interventi, sono compresi e compensati nei prezzi delle tariffe anzidette.
ARTICOLO 4
DIRETTORE TECNICO E RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE
1) Per tutti gli effetti del presente contratto la Ditta Appaltatrice, come sopra rappresentata, elegge domicilio, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. LL.PP. n. 145/2000 (d’ora in avanti C.G.A.), in Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xx
x. 0 ed in tale domicilio eletto saranno notificati tutti gli atti, sia giudiziari che amministrativi, ai quali può dare adito il presente contratto;
2) Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del C.G.A., il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La Direzione del Cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell’Impresa o da altro tecnico abilitato.
3) L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché dalla malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei
materiali.
4) L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall’inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche, delle norme di vigilanza e di sicurezza imposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti nonché di tutte le altre obbligazioni previste dal C.S.A. anche se non citate nel presente Contratto.
ARTICOLO 5 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
1) L’importo complessivo presuntivo dell’Accordo Quadro è pari ad € 1.273.939,13 (diconsi euro Unmilioneduecentosettantatremilanovecento- trentanove/13). Detto importo è così composto:
- € 1.135.539,13 (euro unmilionecentotrentacinquemilacinquecentotrenta- nove/13) quale importo lavori per gli interventi oggetto del presente Accordo Quadro;
- € 138.400,00 (euro centotrentottomilaquattrocento/00) importo stimato per
oneri per la sicurezza.
Gli importi dei lavori di cui sopra sono soggetti a IVA al 22%, ed ammonta ad €
280.266,61;
2) Agli effetti dell'I.V.A. le parti dichiarano che le prestazioni oggetto dell’appalto sono assoggettate all’imposta nella misura prevista dalle tariffe vigenti al momento dell’emissione delle relative fatture e, per tale motivo, richiedono la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modificazioni;
ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVI
1) I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati a
misura con i prezzi unitari offerti che costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
2) La stazione appaltante potrà richiedere all'appaltatore l'esecuzione di opere rientranti nelle categorie indicate nel bando di gara anche se non riconducibili a voci ricomprese nella lista delle lavorazioni. In tal caso, verrà concordata tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore il Nuovo Prezzo relativo, in contraddittorio.
3) I prezzi di cui al presente accordo sono ritenuti congrui dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini. L'applicazione è indicata nel singolo specifico contratto applicativo. I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che l'Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete ed ultimate, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente accordo. L'Appaltatore, inoltre, s'impegna a soddisfare incondizionatamente le richieste e le prescrizioni del Direttore dei Lavori, senza alcuna eccezione.
4) Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente accordo saranno descritti nei rispettivi contratti applicativi e dettagliati negli elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono.
5) Costituiranno inoltre, parte integrante di ciascun contratto applicativo, oltre agli eventuali elaborati di progetto, i capitolati, le tariffe dei prezzi su richiamate, i rilievi fotografici (prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente accordo, ai quali l'Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione di tutti gli interventi.
6) Tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all'avanzamento dei lavori dovuti alla presenza di esercizio delle attività degli immobili interessati dall'accordo, e
dall'esecuzione per fasi delle opere, fasi che saranno stabilite dalla stazione appaltante in relazione alle esigenze dell'esercizio delle predette attività, sono compresi e compensati nei prezzi di tariffa. L'Impresa dovrà adempiere alle indicazioni del Direttore dei lavori, che ha la facoltà di imporre diverse e differenti fasi durante l'esecuzione dei lavori, anche modificando la programmazione iniziale, per motivi legati all'operatività degli immobili interessati.
7) Gli oneri della sicurezza, previa autorizzazione del Coordinatore per la sicurezza ove previsto, in relazione ai rischi di interferenza ed in applicazione del PSC saranno compensati a misura utilizzando la tariffa dei prezzi per la sicurezza allegata al presente accordo, descritti nel Piano della sicurezza specifico per ogni modulo d'ordine e non saranno soggetti a ribasso.
8) In materia di apprestamenti ed attrezzature di sicurezza speciali, tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dall'applicazione del ribasso offerto.
Pertanto, nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l'utile per l'Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d'arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l'Appaltatore, opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, messa in esercizio, sgombero detriti e smaltimento rifiuti nelle forme di legge, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle
condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle eventuali interferenze generate dall'operatività degli immobili interessati e dall'esecuzione da parte di terzi, nelle stesse aree interessate dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base del presente accordo.
9) Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati, inoltre, sia gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente accordo, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere e comunque di ordine generale necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.
10) L'appaltatore non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e condizioni di esecuzione dell'appalto previste nel presente accordo, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per qualsiasi motivo inerente le aree di lavoro, né rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla Direzione Lavori per la migliore riuscita dei lavori stessi.
11) I prezzi unitari, come risultanti dall'applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere eseguite in modo completo.
12) Restano a totale carico dell'Appaltatore:
• la determinazione dello stato di consistenza delle opere da demolire, rilievi metrici e fotografici, redazione di computi metrici estimativi e/o consuntivi, di qualsiasi genere.
• le spese per opere provvisionali (ponteggi, delimitazioni delle aree di lavoro, etc. ).
• le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni, ove necessarie.
• le spese relative alla realizzazione delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera, previste dalle leggi vigenti in materia, nessuna esclusa.
• gli interventi necessari per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio, attraversamento, interferenza, etc. interessato dalle opere e dagli interventi.
• gli oneri di ricerca ed ottenimento delle aree di discarica, sia pubbliche che private.
• tutti gli oneri di trasporto, a qualsiasi distanza, per e dal cantiere dei materiali di risulta, di cava e delle forniture in genere.
• tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell'Appaltatore ( Impresa) nel presente Accordo e nel C.S.A.
ARTICOLO 7 - INVARIABILITA' DEI PREZZI
1) I prezzi di cui all'articolo 6 si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'articolo 1664 del C.C., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'accordo, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di quanto previsto all'articolo 3.
2) Per le prestazioni previste nel presente accordo e nei relativi contratti applicativi non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi.
ARTICOLO 8 - CONTABILITA' E PAGAMENTI
1) Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato come
indicato all'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto.
2) Le rate di acconto relative ai soli lavori eseguiti e di cui sia stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione saranno contabilizzate, al netto del ribasso d'asta, comprensive della eventuale quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, ed elaborate al raggiungimento i € 100.000,00 (euro centomila/00). La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara qui allegato, in contraddittorio con l'impresa appaltatrice dei lavori.
3) A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamentari sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, applicabile nel caso de quo, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4) Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010 ed in ottemperanza alle modifiche apportate dall’art. 7 del D.L. 12.11.2010, n. 187, la ditta appaltatrice assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e su cui l’Amministrazione farà confluire tutte le somme relative all’appalto, a pena di nullità.
La ditta provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla competente Prefettura. Con riferimento all’art. 3 della L. 136/2010, alle modifiche apportate dall’art. 7 del
D.L. n.187/2010 e a quanto espressamente previsto dall’art. 9 bis introdotto dal
D.L. n. 187/2010, si precisa che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Ai fini di detta tracciabilità, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 della L. 136/2010, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della Stazione Appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 16.1.2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).
A tal fine si precisano i seguenti Nn.: CIG 735036838F – CUP C33I17000000009.
5) I pagamenti sono subordinati alla prestazione di regolare fattura elettronica che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile Unico del Procedimento.
6) In ottemperanza all'articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, l'appaltatore
indica il Conto Corrente, acceso presso la Banca di
- Agenzia di , IBAN
sul quale verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente contratto.
Si precisa, inoltre, che è abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto
il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxx, nato a il , C.F.
, Rappresentante Legale della ditta COGEMAT Srl corrente in xxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx.
7) L'Appaltatore si obbliga a utilizzare lo stesso Conto corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti
destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori. Il committente assume l'obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento.
8) L'appaltatore è pienamente edotto, con la sottoscrizione del presente contratto, che le somme gli verranno accreditate non appena le stesse saranno nella piena disponibilità del Comune di Castelvetrano. Pertanto si esime dal chiedere interessi ed indennizzi vari nel caso di ritardato pagamento dipendente da ritardi nel trasferimento delle somme nelle casse comunali da parte dell'Ente finanziatore.
ARTICOLO 9 - CESSIONE DI CREDITI
1) E' vietata la cessione dei contratti applicativi sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.
2) E' ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un Istituto Bancario o intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.
3) Le parti concordano espressamente che la cessione in violazione del precedente comma 2 dà diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., con conseguente diritto della Stazione appaltante medesima al risarcimento dei danni.
4) Resta inteso che la Stazione appaltante intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito
maturato o maturando a favore della Stazione appaltante.
ARTICOLO 10 – CAUZIONE DEFINITIVA
1) Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 123 del D.P.R. n.
207/2010, in quanto applicabile, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 24,362% dell’importo contrattuale previsto dal presente accordo quadro.
2) A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente atto, a titolo di cauzione definitiva per la copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, la suddetta ditta ha costituito il deposito cauzionale della somma di € 310.355,78 mediante polizza fideiussoria
n. 1288814, emessa in data 18/07/2018 dall’Assicurazione Elba Spa agenzia
DE.MA.Fin. di Palermo;
ARTICOLO 11
POLIZZE ASSICURATIVE PER RISCHI DA ESECUZIONE E RCT
1) Ai sensi dell’articolo 125 del D.P.R. n. 207/2010, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione di tutte le attività. Le polizze assicurative sono prestate da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.
2) L’Appaltatore ha stipulato la seguente polizza di assicurazione n.
1/2361/88/162760131, emessa con decorrenza dal 06/07/2018 dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Agenzia 2361 di Catania, con un massimale di €. 500.000,00 e con un’estensione di garanzia di importo a copertura dei danni di
esecuzione e responsabilità civile verso terzi a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, nel corso dell’esecuzione dei lavori (c.d. “CAR”), pari a €. 1.273.939,13 per partita 1, per tutta la durata della dell’accordo quadro di che trattasi.
3) Tutti i veicoli non targati impiegati dall’Appaltatore nel cantiere dovranno essere inseriti nella polizza RCT, che dovrà essere presentata entro la data di consegna dei lavori;
4) La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la responsabilità dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto, l’Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.
5) L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente accordo, autorizza la Stazione appaltante a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente accordo o per altri titoli.
ARTICOLO 12 – ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI
MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA
L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto per gli aspetti non coperti dal presente accordo, dal D.Lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali, ed a prevedere, negli eventuali contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette norme e disposizioni.
ARTICOLO 13 – SICUREZZA
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire il piano operativo di sicurezza sul cantiere secondo le procedure esecutive, i conseguenti apprestamenti ed attrezzature ivi previste. Si obbliga, altresì, a mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza una copia di tutti i piani di sicurezza, prima dell’inizio dei lavori di ciascun intervento.
ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTI DEI SITI
1) L’Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzative/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione dei lavori e degli interventi possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell’uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l’ambiente.
2) Al termine dei lavori, l’Appaltatore dovrà garantire, anche attraverso la sottoscrizione di apposito verbale, che sulle aree a lui temporaneamente cedute e messe a disposizione per eseguire i lavori, non si siano verificati fenomeni di inquinamento del suolo e/o abbandono di rifiuti.
ARTICOLO 15 – OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE
1) L’Appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
b) a firmare libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al Direttore dei Lavori, con tempestività, le fatture relative alle
lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Accordo e nello specifico contratto applicativo e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2) L’Appaltatore deve produrre alla Direzione dei lavori un’adeguata documentazione nonché il rilievo video-fotografico relativi alle lavorazioni di ciascun contratto applicativo.
3) L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che potranno insorgere, durante il corso dei lavori ed interventi, per la contemporanea operatività degli immobili interessati nonché la necessità di eseguire lavori su infrastrutture nelle quali non deve essere interrotta l’attività operativa, ed espressamente accetta di eseguire i lavori secondo i tempi, le fasi e le modalità che saranno richieste dalla Stazione appaltante, dipendenti anche da fatti di ordine e sicurezza pubblici, o per essa, dalla Direzione dei lavori senza che da ciò derivi diritto all’Appaltatore a compenso od indennizzo alcuno. Qualora la Direzione dei lavori ravvisi la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente con turni notturni e/o festivi, ne darà ordine scritto all’Appaltatore, il quale dovrà ottemperarvi nell’osservanza delle disposizioni contenute nei contratti di lavoro. Qualora l’autorizzazione alla conduzione ininterrotta dei lavori venga concessa su richiesta e per ragioni di convenienza dell’Appaltatore, questi non avrà diritto ad alcun compenso oltre i premi contrattualmente vigenti.
ARTICOLO 16 – VARIANTI IN CORSO D’OPERA
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nei singoli contratti applicativi quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’Impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal D.Lgs. m. 50/2016, nonché dalle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010, ove applicabili.
ARTICOLO 17 – ESECUZIONE DEI LAVORI
1) Gli interventi vengono distinti in normali ed urgenti. I singoli interventi normali verranno attivati dalla Stazione appaltante mediante apposito modulo d’ordine (Contratto applicativo), nel quale verranno specificati i lavori da eseguire, l’importo presunto dei lavori ed il tempo utile per la loro ultimazione.
I lavori seguiranno le procedure previste dall’articolo 15 del Capitolato Speciale di Appalto. Nel modulo d’ordine, inoltre, verrà indicato se i lavori, rientrano nell’ambito di nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008.
Nell’ipotesi che i lavori rientrino nell’ambito di nomina del coordinatore in fase di esecuzione dell’opera, sarà onere della stazione appaltante nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera – che redigerà il piano di sicurezza e coordinamento contestualizzato.
I singoli interventi urgenti verranno attivati con una comunicazione telefonica, alla quale farà seguito un fax o comunicazione di posta elettronica certificata riportante il tempo di esecuzione ed i contenuti ritenuti essenziali nelle singole fattispecie dal Direttore dei Lavori, vistati dal R.U.P..
L’Appaltatore dovrà intervenire anche il sabato, la domenica e qualsiasi altro
giorno festivo dell’anno ed eventualmente anche in orario notturno. Per l’esecuzione in sicurezza dei lavori urgenti, salvo i casi di cui all’articolo 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., si farà immediato riferimento, in attesa del rapido aggiornamento del piano di sicurezza, alla valutazione dei rischi redatta dall’Appaltatore in base al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alle leggi vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
A questo proposito si rende indispensabile che l’Appaltatore comunichi alla Stazione appaltante, prima della firma del contratto, il numero dedicato al servizio di reperibilità e il numero del proprio referente tecnico qualificato e Responsabile da attivare in caso di necessità.
Non saranno ammesse carenze o periodi di vacanza di tale servizio che possano in qualsiasi modo inficiare la garanzia del pronto intervento nei termini e alle condizioni riportate qui di seguito.
2) Per gli interventi urgenti dovrà essere garantita la disponibilità minima di n. 1 operaio specializzato, n. 1 operaio qualificato e l’attrezzatura necessaria all’intervento, di qualsiasi natura e tipologia essa sia ( escavatore, autogru, etc.) entro il tempo indicato . Qualora la Direzione dei lavori ritenesse necessario un aumento delle maestranze, in relazione alla complessità o alla particolarità dell’intervento, l’Appaltatore dovrà provvedere nei termini che saranno di volta in volta concordati. L’Appaltatore dovrà operare secondo quanto disposto dal presente articolo senza alcuna riserva, anche di carattere economico, per eventuali aggravi da ciò derivanti.
ARTICOLO 18 – RISERVE DELL'APPALTATORE
Si applica la disciplina delle riserve, prevista dall’articolo 191 del regolamento di
attuazione ed esecuzione (D.P.R. n. 207/2010) in quanto applicabile.
ARTICOLO 19 - PROGRAMMI LAVORI
1) L’Appaltatore entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Direttore dei Lavori, è tenuto a presentare alla Stazione appaltante il programma di esecuzione del singolo intervento.
2) Tale programma dovrà essere articolato in funzione del termine utile previsto per ciascun intervento, nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto previsto dai singoli contratti applicativi, da quanto stabilito con il presente accordo.
3) Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma, sarà
applicata la penale stabilita dall’articolo 11 del C.S.A. da effettuarsi con il primo
S.A.L. utile.
ARTICOLO 20
CONSEGNA DEI LAVORI – TERMINI UTILI INTERVENTI – PROROGHE
1) I termini di ultimazione dell’esecuzione dei lavori saranno stabiliti per ciascun contratto applicativo. In prima approssimazione, verrà utilizzata la formula appresso indicata, in cui T indica il termine utile, I indica l’importo dei lavori ordinati; le frazioni di giorno sono arrotondate per eccesso all’unità: T = giorni 20
+ I/1.000,00
2) Nel fissare i termini di cui al precedente comma le parti concordano nel riconoscere che è stato considerato il normale andamento stagionale sfavorevole.
3) La stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di valutare il congruo tempo di esecuzione di ogni singolo intervento, in base alle valutazioni da svolgere in fase progettuale, e ridurre anche fino alla metà i termini di esecuzione come sopra determinati, senza che ciò possa dare titolo
all’Appaltatore per alcuna pretesa economica o di proroga, in base alle
particolarità del singolo intervento.
4) Non sono ammesse proroghe ai suddetti termini, salvo quanto previsto
dall’articolo 159 del D.P.R. n. 207/2010, in quanto applicabile.
ARTICOLO 21 - PENALI
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori e degli interventi viene applicata una penale, come indicata all’articolo 11 del Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.).
ARTICOLO 22 – ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
1) Durante l’esecuzione dei lavori, per ciascun contratto applicativo, la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati tecnici ed economici predisposti a seguito del modulo d’ordine, nel Capitolato Speciale di Appalto o nell’Accordo.
2) Se i controlli daranno esito positivo e il singolo lavoro sarà finito in ogni sua parte e nei tempi dovuti, la Direzione dei Lavori provvederà ad emettere il Certificato di regolare esecuzione per ciascun contratto applicativo che darà diritto all’Appaltatore ad avere riconosciuto il pagamento a saldo di ciascun contratto applicativo una volta raggiunta la somma stabilita per procedere all’emissione del S.A.L. e relativo certificato di pagamento.
3) In mancanza del certificato di cui al comma 2 l’Appaltatore non avrà diritto alcuno, né per partite provvisorie, acconti sui lavori, pagamenti parziali o qualunque altro tipo di compenso.
ARTICOLO 23
ACCORDO XXXXXXX – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1) Si applica l’articolo 208 del Codice dei contratti, in materia di transazione.
2) Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni in misura sostanziale e in ogni caso in misura non inferiore al 10 per cento rispetto all’importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall’articolo 205 del Codice dei contratti.
3) Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
4) Xxx non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie potrà essere demandata ad un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Marsala.
ARTICOLO 24 - PROTOCOLLO DI LEGALITA' ACCORDO QUADRO
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di avere piena cognizione del contenuto delle obbligazioni e dichiarazioni del “protocollo di legalità Accordo Quadro Xxxxx Xxxxxxx della Chiesa” stipulato, il 20.07.2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui LL.PP., l’INPS e l’INAIL e, pertanto, si obbliga espressamente ed in modo solenne di rispettare le stesse.
ARTICOLO 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali contenuti nel presente atto verranno trattati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all’esercizio dell’attività preliminare del committente, nei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria rispetto
all’esecuzione delle operazioni cui esso è preordinato.
ARTICOLO 26 - SUBAPPALTO
Il subappalto, ove previsto, è regolato dall’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii.;
ARTICOLO 27 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.
1) Ai sensi dell’art. 87 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, in base alla “Informativa e Comunicazione Antimafia” rilasciata dalla Prefettura di Trapani con prot. n. PR_TPUTG_Ingresso_0043921_20180606 del 06/06/2018, richiesta ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 159/2011 per gli enti locali sciolti per mafia;
2) Ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, si prende atto che in relazione
al soggetto ausiliario non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, in base alla “Informativa e Comunicazione Antimafia” rilasciata dalla Prefettura di Trapani prot. n. PR_TPUTG_Ingresso_0028973_20180606 del 06/06/2018, richiesta ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 159/2011 per gli enti locali sciolti per mafia;
ARTICOLO 28 - SPESE CONTRATTO
Le spese del presente contratto, copie occorrenti, diritti di registrazione, di segreteria, nonché ogni altra imposta presente e futura di qualsiasi genere, relative al presente contratto o quanto altro necessario, sono a totale carico della Ditta Appaltatrice senza diritto di rivalsa;
ARTICOLO 29 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO
1) Ai sensi dell’art. 137, comma 1 del D.P.R. 207/2010, in quanto applicabile,
fanno parte integrante del contratto, i seguenti elaborati progettuali e documenti:
▪ Capitolato Speciale di Appalto;
▪ Elenco Prezzi;
▪ Schema contratto applicativo.
▪ Piano sostitutivo della sicurezza e piano operativo della sicurezza vistato dal RUP;
▪ Polizze assicurative;
▪ Offerta.
2) Ai sensi dell’art. 137, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 vengono allegati al
Contratto:
▪ Capitolato Speciale di Appalto
▪ Contratto di Avvalimento.
3) Ai sensi dell’art. 137, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, gli elaborati progettuali e i documenti su richiamati non allegati al contratto, vengono conservati dalla Stazione appaltante, presso il Settore Staff del Segretario Generale - Ufficio Contratti, sottoscritti dall’Appaltatore per presa visione ed accettazione.
Richiesto io Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto in forma pubblica amministrativa, redatto da persona di mia fiducia, con procedure informatiche e strumenti elettronici, e occupa per intero n. 31 (trentuno) pagine rese legali, del quale ho dato lettura alle parti, che lo approvano insieme agli allegati che le parti dichiarano di conoscere, dichiarandolo conforme alla volontà e con me in mia presenza, lo sottoscrivono con modalità informatiche di firma digitale, in
ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 221 del 17.12.2012 (di conversione del D.L. n. 179/2012) e successive modifiche e integrazioni, e precisamente:
Ditta COGEMAT Srl nella persona del legale rappresentante Sig. Rigirello Xxxxxx, mediante firma digitale, la cui validità è stata da me accertata mediante sistema di verificazione previsto ai sensi di legge;
Il Responsabile della VIII Direzione - Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, mediante firma digitale, la cui validità è stata da me accertata mediante sistema di verificazione previsto ai sensi di legge;
IL SEGRETARIO GENERALE Xxxx.ssa Xxxxxxx Xx Xxxxxxx (mediante firma digitale in corso di validità).
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PARTE PRIMA CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento per l'esecuzione dei lavori di demolizione degli interventi e delle opere edilizie abusivamente realizzate in violazione delle norme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) come recepito nella Regione Siciliana con L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e la rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi.
Per le suddette motivazioni, ma anche in considerazione della particolarità e complessità degli interventi da effettuare, l’Ufficio ha redatto il presente progetto, da affidare ad un operatore economico esterno mediante la procedura dell’Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, della durata di 24 mesi decorrenti dalla data di consegna dei relativi lavori.
L'Accordo quadro è, dunque, finalizzato alla demolizione dei manufatti edilizi realizzati da privati cittadini in assenza dei provvedimenti abilitativi e la rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi, mediante l’esecuzione dei seguenti lavori:
eventuale sgombero, movimentazione e trasporto di masserizie, mobili, arredi, attrezzature e altro materiale rinvenuto all’interno dell’abitazione, in magazzini e depositi comunali appositamente allestiti o in altri siti all’uopo individuati;
demolizione totale e/o parziale di fabbricati, solai, tramezzi, vespai,
piastrellature, murature, impianti termo-idrico-sanitari, impianti elettrici, coperture;
dismissione di infissi esterni, porte interne, bagni, locali accessori, etc.; smontaggio/demolizione di tettoie, pergolati, recinzioni, cancelli, manufatti in alluminio, ferro e/o lamiera zincata;
trasporto e conferimento del materiale a discarica autorizzata
Il presente Capitolato disciplina i contenuti, la tipologia delle lavorazioni e delle prestazioni riguardanti l'Accordo quadro da stipulare con un solo operatore economico così come previsto dall'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori in oggetto e per la durata di mesi ventiquattro.
Art. 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
Il presente Accordo quadro norma l’espletamento delle lavorazioni e delle prestazioni oggetto dell’appalto che dovranno essere effettuate in esecuzione dei singoli ordini di servizio emessi dalla DD.LL., man mano che se ne presenterà l’esigenza, fino alla concorrenza del valore complessivo dell’appalto stabilito al successivo art. 3.
L’Accordo ha una durata complessiva di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna dei lavori. Pur tuttavia, lo stesso, se in presenza di particolari necessità poste in essere dalla Commissione straordinaria, potrà avere validità dal giorno successivo all'aggiudicazione.
La stazione appaltante si riserva nello stesso periodo la facoltà di richiedere l’aumento o la diminuzione nei limiti di un quinto dell’importo globale dell’appalto senza che per ciò l’aggiudicatario possa pretendere compenso o indennizzo di sorta, salvo quello strettamente legato all’esecuzione delle prestazioni.
Il tempo ordinario di mesi 24 per l’ultimazione dei lavori dell’appalto, considerata la particolarità di esecuzione degli stessi e alla tempistica dettata dalla LL.LL. in relazione alle specifiche esigenze d’intervento, è subordinato all’importo contrattuale dei lavori. Conseguentemente qualora il susseguirsi dell’esecuzione dei singoli interventi comporterà la totale utilizzazione della somma stanziata prima dei 24 mesi, i lavori dell’appalto verranno chiusi e dichiarati ultimati anche prima della scadenza del tempo ultimo. Di contro l’ammontare complessivo dell’appalto, in relazione alla tempistica dettata dalla DD.LL., non sarà utilizzato entro la scadenza contrattuale, l’Impresa è obbligata a continuare l’appalto, fino alla concorrenza dell’intero importo contrattuale.
In tal caso il R.U.P., su specifica, richiesta motivata della DD.LL. concederà la proroga al termine di esecuzione dei lavori purché tale concessione non dipenda da negligenza imputabile all’Impresa. Le varie prestazioni saranno contabilizzate in base ai singoli prezzi indicati nell’apposita tavola “Elenco prezzi” (vincolante per tutta la durata dell’appalto), decurtati del ribasso d’asta offerto in sede di gara.
Non è ammessa alcun tipo di revisione prezzi ai sensi del successivo articolo 9.
Art. 3 - PREZZO DELL’ACCORDO QUADRO
Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 il valore stimato presuntivo dell'appalto al netto dell'I.V.A. nella misura del 22% è pari ad Euro 1.868.400,00.
Il quadro economico dell'Accordo quadro a stipulare è così articolato: LAVORI
Importo a base d'asta soggetto a ribasso d’asta... ... Euro 1.730.000,00 Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori (8%) non soggetti a ribasso d’asta………………………… ….. Euro 138.400,00
Sommano in uno Euro 1.868.400,00 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA al 22% sui lavori… …………………………. Euro 532.820,52 Incentivo diritti tecnici ed oneri assicurativi al personale tecnico dipendente……….. Euro 37.368,00 Oneri conferimento a discarica e caratterizzazione.. Euro 280.260,00 Spese smaltimento rifiuti speciali (eternit, legno, ec) Euro
93.420,00
Locazione immobili per custodia e guardiania
Masserizie ……………………………………….…….. Euro 179.831,48 spese di gara (pubblicità, commissione UREGA, etc).Euro 7.000,00 Contributo ASP e ANAC… ……… Euro 900,00
Totale Somme A Disposizione Euro 1.131.600,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO Euro 3.000.000,00
Il valore dell'Accordo quadro non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti di affidamento fino alla concorrenza dell'importo annuale innanzi indicato e, quindi, non costituisce per l'impresa aggiudicataria il minimo garantito.
Ciascun affidamento di lavori, effettuato sulla base dei singoli contratti applicativi, non è condizionato ad alcun minimo garantito, conseguentemente, per tale motivo, potrà essere di qualsiasi entità, oltre
l'I.V.A..
In merito alla quantificazione degli oneri della sicurezza aggiuntivi e all'eventuale redazione del PSC si precisa che, trattandosi di accordo quadro, gli stessi saranno definiti (qualora se ne verifichino i presupposti) in sede di stima dei lavori ad affidarsi.
Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto
Le lavorazioni e gli interventi compresi nel presente Accordo quadro saranno valutati, di norma, a misura secondo l'Elenco prezzi formato sulla base del vigente Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici approvato con Decreto Assessore n. 0580/Area 8 del 27 febbraio 2013, pubblicato in G.U.R.S. del 15,03.2013, n. 13, sui quali sarà applicato il ribasso unico percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari facenti parte del suddetto elenco prezzi posto a base di gara.
I prezzi unitari, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.
Nella eventualità che alcune voci di forniture/lavorazioni non siano presenti nel prezzario sopraindicato, saranno contabilizzati secondo quanto prescritto all’art. 15 del presente Capitolato.
Art. 5 - CATEGORIA DEI LAVORI ATTINENTI L'ACCORDO QUADRO
Poichè fino all'adozione del nuovo sistema di qualificazione (ex art. 83), in base all'art. 216 c. 14 del Codice, rimangono in vigore “le disposizioni di cui
ndicazioni speciali ai fini
Categoria
Classifica
mporto in €.
della gara
Lavorazioni Allegato "A" Allegato
"A" compresi oneri
Prevalente o subappaltab
DPR 207/2010 DPR 207/2010 sicurezza
scorporabile le
V
Demolizione per importi fino
OS23 €. 1.868.400,00 Prevalente
max 30%
di opere a €.
2.582.000,00)
alla Parte II, Titolo III (cioè gli artt. da 60 a 96), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i lavori da affidarsi nell'ambito dell'Accordo quadro, rientrano tra quelli definiti della:
Importo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, soggetto a ribasso: €. 1.730.000,00
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso: … €. 138.400,00
Gli interventi devono essere eseguiti dall’impresa a regola d’arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal D.L., nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.
Art. 6 - AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO
L’aggiudicazione dell'Accordo quadro in argomento sarà effettuata con procedura ordinaria aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 a favore dell'Impresa che avrà formulato il minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del già richiamato D. Lgs. n. 50/2016 mediante offerta con unico ribasso percentuale sull'importo a base di gara ed esclusione delle offerte
anomale.
Art. 7 - FORMULAZIONE DELL'OFFERTA
L'Impresa nella formulazione della propria offerta dovrà tener presente tutti gli oneri e obblighi contenuti nelle categorie di lavorazione, nel presente Capitolato, delle condizioni locali e di tutte le altre circostanze generali e particolari che possono in qualsiasi modo incidere sulla successiva esecuzione dei necessari lavori sugli immobili abusivi, indicando i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016)
Art. 8 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI
I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso d'asta, saranno valutate le lavorazioni, anche se non espressamente detto nella descrizione dei singoli articoli, comprendono sempre:
per i materiali: ogni spesa per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, etc. nessuna esclusa, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada;
nel caso di lavoro notturno: la spesa per la illuminazione del cantiere e luogo di lavoro;
tutte le spese per l'utilizzo dei mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanee e diverse, nonché mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti, e scarichi in ascesa o discesa, etc. e quanto occorra per dare il lavoro compiuto e definito a perfetta regola d'arte, intendendosi compresi e compensati nel
prezzo tutti gli altri oneri che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo;
gli oneri derivanti dalla eventuale esecuzione dei lavori parzializzata ed in tempi successivi, secondo le esigenze di traffico e viabilità, nonchè per tutte le altre e diverse necessità che si rappresenteranno e che ad insindacabile giudizio della Direzione lavori saranno ritenute giustificate;
gli oneri per il rallentamento da sospensione dei lavori in conseguenza di interferenze dovute alla esecuzione di opere che si dovessero, in concomitanza e per qualsiasi altro giustificato motivo, all'occorrenza rendere necessari da parte di soggetti ed enti terzi, ovvero degli Enti gestori ed erogatori di servizi tecnologici anche a rete;
la spesa che occorrerà per la fornitura e posa in opera della segnaletica stradale necessaria per eventuali chiusure al traffico, anche parziale di strade interessate dai lavori, nonché per quella di indicazione dei percorsi alternativi alla viabilità interclusa.
Art. 9 - REVISIONE PREZZI
Per quanto attiene alla revisione prezzi, restano salve le prescrizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, con specifica esclusione delle clausole di revisione dei prezzi, che rimane inapplicabile e non trova applicazione nemmeno l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
Art. 10 - CAUZIONE E GARANZIE
La garanzia fidejussoria a corredo dell'offerta, denominata "Garanzia provvisoria" è pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto da costituirsi con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché, dall'impegno dio un fidejussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria
per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.
Le polizze dovranno essere redatte secondo gli schemi di cui al D.M. 12-03- 2004, n. 123.
All'atto della stipula del contratto riguardante l'Accordo quadro, l'aggiudicatario deve costituire la "Garanzia definitiva" nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
La cauzione definitiva resterà vincolata a favore del Comune di Castelvetrano per tutta la durata dell'Accordo quadro e sarà svincolata successivamente all'avvenuto acclaramento dei lavori stabilito al successivo art. 22 .
L'Impresa appaltatrice, in attuazione dell'art. 129, comma 1 e art. 125 del
D.P.R. n. 207/2010 è obbligata a prestare in sede di stipula del contratto di accordo quadro polizza di assicurazione per danni di esecuzione e di responsabilità civile verso terzi.
Art. 11 - PENALE
La penale di cui all'art. 145 del del D.P.R. n. 207/2010, per la ritardata ultimazione dei singoli affidamenti, rispetto ai tempi indicati dalla D.L. nei singoli ordinativi di cui al successivo art. 15 è fissata nella misura dello 0,5 per mille dell'importo a consuntivo di ciascun singolo intervento per cui è stato emesso per ogni giorno di ritardo rispetto a quello previsto nel modulo d'ordine, con un minimo di euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori rispetto al termine fissato nell’ordine medesimo, nel caso l'importo dello 0, 5 per mille risultasse inferiore a tale somma.
Art. 12 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Qualora l'Impresa incorrerà in una tardiva esecuzione e/o inosservanza delle disposizioni contenute nei singoli affidamenti, il Comune di Castelvetrano si riserva la facoltà di procedere con semplice atto amministrativo alla risoluzione dell'Accordo quadro, senza ulteriore incombenza e con incameramento della cauzione definitiva valida, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’Azienda stessa, con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'impresa.
Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo la Stazione appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.
E’ in facoltà, inoltre, della Stazione appaltante di risolvere, in tutto o in parte, l’appalto qualora lo ritenga necessario nell’interesse del servizio nonché nei casi di inadempimento delle clausole del presente Capitolato.
La Stazione appaltante risolverà, ai sensi dell’art. 1456 C.C., il contratto che seguirà all’aggiudicazione dell’appalto:
in caso di frode, di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero ripetute nel rispetto ed esecuzione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente capitolato e atti complementari, della normativa di riferimento, nonché nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
nel caso la ditta affidataria non esegua quanto richiesto dalla Stazione appaltante e accettato dalla stessa in sede di gara;
nell’ipotesi di segnalata violazione degli obblighi;
nei casi di subappalto e/o di cessione del contratto, previsti dagli atti di gara; nel caso in cui i termini di esecuzione abbiano superato quelli previsti;
in caso di fallimento, anche se a seguito di concordato preventivo, della Ditta aggiudicataria ovvero dell’Impresa mandataria, nell’ipotesi di Associazione Temporanea d’Impresa;
in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale:
In tale ipotesi la Stazione appaltante provvederà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, a risolvere il contratto ed incamerare la cauzione, con diritto di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti senza che la ditta abbia nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente adempiute fini al giorno della risoluzione.
Con la risoluzione del contratto, la Stazione appaltante ha piena facoltà di affidare quanto oggetto del presente CSA alla ditta risultata successiva nella graduatoria della gara, al ribasso offerto, addebitando i maggiori oneri economici alla ditta inadempiente.
La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
Art. 13 - DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto di Accordo quadro i seguenti documenti:
l'offerta dell'Impresa;
il presente Capitolato Speciale di Appalto;
l'elenco prezzi unitari redatto sulla base del vigente Prezzario della Regione siciliana;
il Nuovo prezzario unico regionale dei lavori pubblici della Regione siciliana approvato con Decreto Assessoriale n. 0580/Area 8 del 27 febbraio 2013 e pubblicato nella G.U.R.S. n. 13 del 15.03.2013.
Art. 14 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto
In caso di insufficienza di specifiche tecniche nell’ordine di lavoro dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicità e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori.
In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione dell'Accordo quadro; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del codice civile.
PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI SINGOLI AFFIDAMENTI
PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 15 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'ACCORDO QUADRO
In considerazione dell'attività della Stazione appaltante i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso delle strade e vie oggetto degli interventi.
L'Impresa dovrà, quindi, provvedere:
adottare particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità della circolazione viaria e la sicurezza pubblica e privata;
tenere conto della possibilità che gli interventi oggetto del presente Accordo quadro vengano eseguiti in più fasi;
tenere conto della possibilità di dover attendere la disponibilità dei luoghi dove debbano eseguirsi gli interventi.
L'Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori garantendo il corretto uso delle strutture interessate dall'intervento, ancorchè ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.
L'Impresa non potrà intraprendere alcuna attività lavorativa se non avrà ricevuto disposizione di servizio (modulo d'ordine nella forma dell'Ordine di servizio) sottoscritta dalla Direzione dei lavori e vistata dal R.U.P. nella quale saranno indicate:
le lavorazioni a farsi;
l’indicazione delle somme necessarie per l’esecuzione dell’intervento, sulla
base della preventivazione redatta dall’Ufficio della D.L.;
il termine entro il quale dovranno essere ultimate.
Il predetto modulo d'ordine conterrà anche il termine inderogabile entro cui l'Impresa dovrà redigere la stima delle lavorazioni, come appresso specificato.
I lavori ordinati dovranno essere eseguiti da parte dell'Impresa per qualsiasi ammontare, secondo le disposizioni fissate nei moduli d'ordine prima citati, anche se afferiscono ad una sola categoria di opere.
L’Impresa si impegna unilateralmente per tutta la durata dell’Accordo Quadro a redigere, in continuo contraddittorio con l'Ufficio della Direzione dei lavori, la preventivazione e quantificazione degli interventi ed a sottoscrivere i singoli contratti applicativi per l’esecuzione degli interventi stessi, sulla base di quanto prescritto nel presente articolo.
La Stazione appaltante richiederà all'Impresa, entro e non oltre un congruo termine previsto nel modulo d'ordine, di provvedere alla quantificazione del costo dei singoli interventi da eseguire mediante la redazione di computo metrico estimativo corredato, laddove indicato dall’Ufficio della DD.LL., di schemi grafici.
I singoli preventivi richiesti dovranno essere redatti con le quotazioni riportate nell'elenco prezzi allegato al contratto d’appalto e nel vigente prezzario regionale, ribassate della percentuale corrispondente al ribasso formulato in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza. Solo in mancanza di quotazioni, l'Impresa potrà ricorrere alla richiesta di formulazione di "Nuovi prezzi" da parte della Direzione dei lavori.
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare il preventivo e assegnare un nuovo inderogabile termine all'Impresa per l'adeguamento e/o completamento dello stesso, secondo le indicazioni della
Direzione dei lavori.
Sulla base dei computi metrici estimativi e/o preventivi, redatti di volta in volta dall'Impresa e approvati dalla D.L., secondo le modalità sopra evidenziate, ovvero, qualora necessario, sulla base di un apposito progetto, fatto predisporre dalla Stazione Appaltante, si procederà alla stipula dei singoli contratti applicativi, redatti nella forma della scrittura privata non autenticata e debitamente firmati dalla Direzione dei Lavori, dall'Impresa e vistati dal R.U.P.. I predetti contratti applicativi faranno parte integrante dell'Accordo quadro sottoscritto e saranno oggetto di registrazione in caso d'uso e, cioé, solo quando ci sarà contestazione per la esecuzione delle regolate lavorazioni.
La sottoscrizione dovrà avvenire entro giorni 3 (tre) lavorativi dalla disposizione a firmare da parte della DD.LL..
L'Impresa ha l'obbligo di designare un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della Stazione appaltante farà riferimento per qualsivoglia necessità, per il ritiro degli ordinativi di lavoro e per disporre con la massima rapidità i lavori come precedentemente stabilito.
Pertanto, il referente tecnico dovrà fornire un numero telefonico di cellulare nel quale sia sempre raggiungibile.
Inoltre, l'Impresa dovrà:
avere nel Comune di Castelvetrano, oltrechè nel luogo della sede sociale, un ufficio-recapito operativo munito di telefono e di personale preposto alla ricezione dei moduli d'ordine durante le ore lavorative, nonchè, previsto di segreteria telefonica, funzionante per tutte le restanti ore (compreso domenicali e festivi).
indicare un recapito telefonico, fisso e mobile - per conferire (in casi eccezionali e per eventuali richieste urgenti) nelle ore serali e nei giorni festivi senza ulteriore aggravio di spesa per la Stazione appaltante;
far conoscere una propria mail, una propria PEC per le comunicazioni della Stazione appaltante.
Per i singoli moduli d'ordine trasmessi dalla D.L. con PEC all'Impresa, l'avvenuta ricevuta di ricezione sostituisce la controfirmatura per accettazione.
Eventuali interventi per i quali sarà riconosciuta l'esecuzione d'urgenza dalla Direzione dei lavori o dal Comando dei Vigili Xxxxxx, dovranno eseguirsi, anche su disposizione verbale o telefonica, limitatamente alle opere finalizzate alla messa in sicurezza delle strutture, dei luoghi, etc., in qualsiasi giorno ed orario, senza che l'Impresa debba pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi di elenco e di riferimento.
Questi ultimi interventi devono essere confermati dalla DD.LL. con successiva disposizione di servizio (moduli d'ordine) in applicazione della vigente normativa in ordine ai lavori urgenti e di somma urgenza.
La tardiva ultimazione dei lavori relativi ai singoli moduli d'ordine, così come la tardiva predisposizione dei computi metrici e delle preventivazioni, comporta l'applicazione della penale prevista dall'art. 11, mentre la tardiva esecuzione, oltre giorni dieci dalla data del singolo affidamento, comporterà l'applicazione della procedura prevista dall'art. 12.
La Stazione appaltante nominerà un componente dell'Ufficio della D.L. con funzioni di assistente che sarà costantemente presente nei luoghi ove si svolgono gli interventi dal momento che la particolarità dell'appalto di che
trattasi richiede una continua leale cooperazione tra l'Impresa e la Stazione appaltante stessa.
Art. 16 - Riprese video-fotografiche
L’Impresa, ha l'obbligo di eseguire riprese video-fotografiche, riportanti la data e l'ora di ripresa, dei singoli interventi ordinati con i relativi moduli d'ordine ed oggetto di contratti aggiuntivi, con l'indicazione dei coni ottici di ripresa, attestanti gli interventi stessi, con particolare riferimento agli impianti tecnologici, come da indicazioni della Direzione Lavori.
Le predette riprese video-fotografiche dovranno essere effettuate prima dell'intervento e in itinere. La realizzazione delle riprese video-fotografiche sarà necessaria e condizione imprescindibile per la valutazione e misurazione delle opere nonché per la liquidazione dei pagamenti da parte della Direzione Lavori.
Art. 17 - qualita' E PROVENIENZA DEI MATERIALI E MODALITA' ESECUTIVE DEI LAVORI
I materiali da impiegare per l'esecuzione dei lavori dovranno essere delle migliori qualità.
Solo in caso di documentata irreperibilità dei materiali richiesti ed a insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, saranno accettati materiali di diverso tipo ma che non si discostino dalle caratteristiche richieste.
L'esecuzione dei lavori sarà effettuata a regola d'arte, secondo le migliori regole tecniche vigenti in materia, le indicazioni enucleate nella esposizione delle voci delle categorie dei lavori e conformemente alle disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori.
Inoltre, è l'obbligo dell'Impresa di uniformarsi ed attenersi a tutte le
prescrizioni stabilite dai regolamenti vigenti in materia di esecuzione dei lavori Pubblici.
Per la realizzazione dei lavori l'Impresa è obbligata ad impiegare mezzi, macchine ed attrezzature ritenute idonee dalla D.L., tenendo in cantiere quanto utile ed idoneo, in rapporto all'entità dei lavori che dovranno eseguirsi.
Prima di dare inizio ai lavori, l'Impresa è tenuta ad informarsi presso gli Enti erogatori di servizi se nelle zone nella quali ricadono le opere, esistono cavi sotterranei ( telefonici, elettrici, etc.) o condutture ( fognarie, acquedottistiche, metanodotti, etc.).
In caso affermativo l'Impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere la data presumibile dell'esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo, altresì, tutti quei dati ( ubicazione, profondità, etc.) necessari al fine di mettersi in grado di eseguire i lavori con quelle cautele opportune e necessarie per evitare danni alle accennate opere, alle cose ed alle persone. Il maggiore onere al quale l'Impresa dovrà sottostare per la esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compreso e compensato nei prezzi di elenco.
Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi e alle condotte, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante comunicazione sia agli enti proprietari delle opere danneggiate, alla Direzione dei lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento.
Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'Impresa, rimanendo del tutto estraneo il Comune di Castelvetrano da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.
In genere, l'Impresa avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito dalla disposizione di affidamento, purché a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita degli interventi ed agli interessi della Stazione appaltante.
Il Comune di Castelvetrano si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio come ricordato al precedente articolo 15 senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di maggiori compensi.
E' fatto obbligo tassativo all'Impresa di rispettare e far rispettare a quanti hanno ingerenza o interferenza con i lavori appaltati, le norme antinfortunistiche vigenti, in modo da garantire permanentemente l'incolumità degli operatori del servizio e dei terzi in genere.
L'Impresa dovrà, altresì, osservare le leggi e i regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le norme del contratto collettivo nazionale di categoria.
La Stazione appaltante è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per sottrazioni o danni apportati ai materiali depositati in cantiere dall'Impresa.
L'Impresa ha l'obbligo di regolare i propri lavori in correlazione con interventi eseguiti contemporaneamente da altre Imprese, in modo da non procurare intralci o interferenze.
Art. 18 - MODALITA' ESECUTIVE PARTICOLARI
Sgombero e trasporto di mobili e masserizie: Prima dell’inizio dei lavori di scavo e/o demolizione degli immobili abusivi dovranno essere effettuati, qualora necessario, gli interventi di sgombero e trasporto di mobili e
masserizie dalle predette unità immobiliari abusive ai depositi comunali o su
altri luoghi all’uopo destinati. In particolare, dovrà provvedersi a:
sgombero degli immobili e delle relative pertinenze oggetto d’intervento, ubicati nel territorio del comune di Castelvetrano, da masserizie di vario tipo, quali mobili, effetti personali, etc.;
riporre all’interno di scatole tutte le masserizie di piccole dimensioni; apposizione su ogni scatola di cartone e/o legno ed in ogni oggetto singolo, dei dati inerenti il nominativo del proprietario ed il numero dell’ordinanza di sgombero, e redazione di elenco dettagliato del materiale prelevato firmato dall'Impresa;
trasporto, da qualsiasi zona del territorio, sino ad un luogo che sarà indicato dalla DD.LL.;
scarico, magazzinaggio ed accatastamento, secondo le indicazioni ricevute dalla DD.LL. o da altro personale ausiliario debitamente preposto, presso l’area specificamente individuata, nei termini e negli orari prescritti;
trasporto nel luogo indicato dalla D.L. della masserizie o di quant’altro in stato di evidente derelizione – laddove dal verbale di inventario si ravvisi l’autorizzazione allo smaltimento come rifiuto - nonché degli alimentari e degli altri generi deperibili, al fine di poter procedere allo smaltimento attraverso il servizio di raccolta rifiuti urbani;
Scavi in genere: Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla direzione dei lavori. Nell'esecuzione degli scavi in genere l'impresa dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente
responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. L'Impresa dovrà, altresì, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate alle pubbliche discariche. Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate,. previo assenso della direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.
Presenza di gas negli scavi: Durante l’esecuzione degli scavi, ai sensi di quanto previsto dal DM LL.PP 11.03.88, devono essere adottate misure idonee contro i pericoli derivanti dall’eventuale presenza di gas o vapori tossici.
Demolizioni e rimozioni: Prima dell’inizio dei lavori di demolizione è obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e stabilità delle strutture da demolire in modo di evitare qualsiasi tipo di danneggiamento a persone e/o cose. Si procederà, poi, in funzione del risultato della verifica all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare crolli improvvisi durante la demolizione. Le demolizioni di murature, calcestruzzi, etc…, sia parziali che complete, devono essere eseguite con cautela dall’alto verso il basso e con
le necessarie precauzioni, in modo tale da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro ed evitare incomodi o disturbo. È assolutamente vietato gettare dall'alto materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso tramite opportuni canali il cui estremo inferiore non deve risultare a distanza superiore ai 2 m dal piano raccolta. È assolutamente vietato sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Durante le demolizioni e le rimozioni l'Impresa dovrà provvedere alle puntellature eventualmente necessarie per sostenere eventuali parti che devono permanere. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre trasportati dall'Impresa fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
ART. 19 - PAGAMENTI
Il pagamento degli interventi effettuati con i vari ordinativi sarà disposto dalla DD.LL. sulla base di Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) e relativi certificati di pagamento di importo non inferiore a Euro 100.000,00 (euro centomila/00), al lordo del ribasso d'asta.
La liquidazione del credito residuo avverrà dopo l'approvazione della "Relazione sulla regolare esecuzione ed acclaramento dei lavori" di cui al successivo articolo 22, che la Direzione dei Lavori dovrà produrre entro e non oltre novanta giorni dalla data di approvazione del relativo conto finale. ART. 20 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA E RISARCIMENTO DANNI
Durante l'esecuzione dei vari ordinativo di lavoro affidati, l'Impresa è obbligata ad adottare tutti i mezzi idonei a prevenire danni in genere ed in particolare gli infortuni sul lavoro secondo quanto disciplinato dalla vigente
normativa.
L'Impresa, pertanto, rimane l'unica responsabile di eventuali infortuni sul lavoro che dovessero verificarsi durante le varie lavorazioni, sollevando la Stazione appaltante
L'Impresa sarà tenuta a risarcire i danni che dovesse cagionare per dolo, negligenza, imprudenza od imperizia alle persone, all’edificio nonché a tutti i beni mobili esistenti all’interno del cantiere di lavorazioni.
Il valore dei danni eventualmente causati, previa perizia effettuata da esperti del settore, sarà stabilito con contraddittorio tra i rappresentanti dell'impresa e della Stazione appaltante.
Sono a carico dell'Impresa gli oneri assicurativi per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), intendendo come tali anche tutto il personale alle dipendenze della Stazione appaltante per i rischi derivanti dalla responsabilità dell'Impresa per la conduzione degli interventi oggetto dell'Accordo quadro.
I massimali unici della polizza, da stipulare con una o più compagnie di primaria importanza non devono essere inferiori a euro 500.000,00.
Copia di detta assicurazione deve essere rimessa alla stazione appaltante dalla ditta aggiudicataria.
ART. 21 - PERSONALE DELL'IMPRESA
L'Impresa durante l'esecuzione dei lavori e degli interventi disposti dalla DD.LL. a mezzo degli appositi ordinativi, dovrà utilizzare personale tecnico idoneo ed in possesso di adeguata capacità professionale. Inoltre, dovrà mantenere la disciplina nel cantiere e osservare e far osservare dal proprio personale leggi e regolamenti nonchè le disposizioni della DL.
ART. 22 - ACCLARAMENTO DEI LAVORI
I lavori e gli interventi oggetto del presente Accordo quadro e dei contratti applicativi di cui all'articolo 15, da contabilizzarsi a misura, per la loro caratteristica saranno certificati a fine lavori con l'approvazione della relazione sulla esecuzione dei lavori, da redigersi a cura della Direzione dei Lavori in sostituzione del Certificato di regolare esecuzione.
Sino a quando non sia approvata la relazione prima menzionata, la manutenzione e la cura delle opere ed interventi eseguiti sarà a cura e spese dell'Impresa che non avrà diritto ad alcun rimborso.
Ove l'Impresa non provvedesse alle predette incombenze, la Stazione appaltante procederà ai necessari interventi in danno dell'Impresa medesima.
ART. 23 - SICUREZZA NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI
Poiché gli interventi da affidare con i vari ordinativi, in conformità alle disposizioni del precedente articolo 15, generalmente, riguarderanno limitate entità di lavorazione e non dovranno interferire con altri interventi previsti contestualmente sulle aree di intervento, è fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria dell'Accordo quadro di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio delle lavorazioni, il Piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 216, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. ii. e mm. e al punto 3.1 dell'Allegato XV al D. Lgs. n. 81 del 2008 (vedi Delibera ANAC n. 1098 del 26 ottobre 2016).
Tale piano dovrà tenersi dall'Impresa presso le aree di lavorazione a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di
controllo dei cantieri.
Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo) oppure nel corso dei lavori si verifichi la presenza di pluralità di imprese sarà redatto dal coordinatore della sicurezza, all'uopo individuato, il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5 e 92, comma2, del
D. Lgs. n. 81/2008. In questo caso le Imprese che effettueranno le lavorazioni sono obbligate a presentare il proprio POS nel rispetto del PSC.
ART. 24 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP., dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss. ii e mm., dalle norme rimaste in vigore del D.P.R. n. 207/2010, dalle Linee guida emanate dall'A.N.A.C., nonché di tutti i Capitolati Speciali relativi a particolari categorie di lavorazioni, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato Speciale di Appalto.
Nella esecuzione di tutti i lavori ed interventi dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.
PARTE TERZA
disposizioni finali
ART. 25 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L'Impresa, aggiudicataria dell'Accordo quadro, sarà tenuta al rispetto degli obblighi imposti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
negli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subfornitori della filiera delle imprese che a qualsiasi titolo verranno coinvolte nei lavori e negli interventi ad effettuarsi sulla base dell'Accordo quadro disciplinato dal presente capitolato.
Art. 26 - Normativa antimafia e protocolli di legalità
L’affidamento dell’appalto oggetto del presente Capitolato è subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riguardo a quella contenuta nella Legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modifiche ed integrazioni e nel D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
La stipula dell’Accordo Quadro è sottoposta alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli previsti dalle predette disposizioni normative. L’affidamento dell’appalto oggetto del presente Capitolato è subordinato, altresì, al rispetto dei protocolli di legalità vigenti e sottoscritti dal Comune di Castelvetrano.
Art. 27 – SUBAPPALTO
L'Impresa non potrà subappaltare quanto forma oggetto dell'Accordo quadro, né cedere il contratto relativo od il credito che ne deriva, senza il consenso scritto della Stazione appaltante.
Il subappalto è consentito solamente per quanto concerne la fornitura di veicoli, mezzi meccanici speciali e attrezzature di particolare rilevanza, e deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante. Inoltre è ammesso il noleggio delle attrezzature citate.
La cessione ed il subappalto non autorizzati costituiscono motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per la Stazione appaltante ad effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento d’ogni conseguente maggiore danno.
E’ nulla la cessione del contratto.
In caso di infrazione delle norme del presente contratto, commessa dal subappaltatore, unico responsabile verso la Stazione appaltante e i terzi si intenderà l’Impresa aggiudicataria.
ART. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI
Come previsto dal D. Lgs. 196/2003 tutti i dati forniti dalle imprese concorrenti, saranno raccolti presso il Comune di Castelvetrano e trattati nei limiti consentiti dalle predette normative.
I dati potranno essere comunicati ad Enti pubblici per l’espletamento di
adempimenti di legge.
Art. 29 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTI VIGENTI
Per tutto quanto non espressamente specificato nel bando di gara, nel presente Capitolato, si rinvia alla normativa emanata dallo Stato.
Art. 30 - CONTROVERSIE
Le parti convengono, nel caso di vertenze, di ricercare pregiudizialmente una composizione bonaria riconoscendo però, in difetto di ciò, quale Foro competente quello di Marsala.
Le controversie che eventualmente insorgeranno in sede di esecuzione dell'Accordo quadro restano disciplinate dal Capo II - Art. 205 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016.
CONTRATTO DI AVVALIMENTO
(SCRITTURA PRIVATA)
(art.88,c.1 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 89 D.Lgs n. 50/2016
T R A
L’IMPRESA AUSILIARIA
La sottoscritta Impresa XXXXXXX XXXXXXXXX, con sede legale in Terni nella Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00/00 – P.I. 00102740552 e Cod. fisc.
, iscritta alla CCIAA di Terni al n.
REA TR-42438 con Legale Rappresentante
Titolare e Direttore Tecnico il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a ( ) il
e residente a
nella Via
- C.F.
- telef. 0744/811106 e fax. 0744/815099 - d’ora
innanzi indicata (IMPRESA AUSILIARIA)
E
L’IMPRESA AUSILIATA
La sottoscritta Impresa COGEMAT SRL, con sede legale in Trapani nella Via Fiorame, 4 P.I. e Cod. fiscale 02386350819, iscritta alla CCIAA di Trapani al n. 02386350819, REA: TP-166239 – con Amministratore Unico e
Legale Rappresentante il Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx, nato a ( ) il
e residente a
nella via C.F.
– telefono e fax. 0923/542226 d’ora innanzi
indicata (IMPRESA AUSILIATA)
PREMESSO CHE
L’impresa Ausiliata intende partecipare alla gara indetta dal: COMUNE DI
CASTELVETRANO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)
Xxxxxx Xxxxxxx X, 0 - 00000 – Xxxxxxxxxxxxx (XX) – Gara del giorno 07 marzo 2018 ore 09,00 relativa all’appalto dei lavori ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVAMENTE REALIZZATE IN VIOLAZIONE DELLE NORME DI CUI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA (DPR 6 GIUGNO 2001, N.380) COME RECEPITO DALLA REGIONE SICILIANA CON LR 10 AGOSTO 2016 N.16 E RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI – CODICE CIG:
735036838FE – CUP: C33I17000000009 - Importo Complessivo
dell’appalto € 1.868.400.000,00
La medesima ditta AUSILIATA, sebbene tecnicamente ed economicamente organizzata, è carente del requisito relativo alla categoria OS23;
- L’AUSILIATA, intende acquisire, come in effetti con il presente atto acquisisce, i requisiti o parti di essi di cui è carente facendo affidamento sulla categoria OS23 posseduta dall'ausiliaria al fine di coprire quanto richiesto dai documenti di gara;
- ai sensi 1325 del codice civile e all’articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010 l'ausiliaria, presa visione ed esatta conoscenza del bando di gara e di tutti i documenti di gara ha dichiarato di essere in possesso della categoria OS23 rilasciata dall’organismo di attestazione SOA AXSOA Spa con n. 10367/41/01 il 12/04/2016 con scadenza quinquennale il 24/01/2021 la certifica il possesso della certificazione (art. 3 comma 1, lettera mm) del DPR 207/2010 valida fino al 10/02/2021 rilasciata da BUREAU CERTIFICATION ITALIA SPA idonea a soddisfare il requisito di cui è
carente L’AUSILIATA e ha altresì dichiarato di volersi obbligare a mettere a disposizione della stessa i predetti requisiti in fase di gara e per tutta la durata dell'appalto in caso di aggiudicazione;
- la normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori forniture e servizi, ed in particolare la direttiva comunitaria 18/2004/CE (artt. 47 e 48) e il D.Lgs. 50/2016 (artt. 89), prevede l’istituto dell’ AVVALIMENTO, grazie al quale un operatore economico può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi;
L’impresa Ausliata, dichiara e attesta, che l’operatore Ausiliario di cui si Avvale è la Società XXXXXXX XXXXXXXXX, che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazioni richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzioneall’appalto;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Tra l’Impresa Ausiliata e l’Impresa Ausiliaria si stipula un contratto di Avvalimento, in base agli artt. 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE e dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, ai seguenti patti e condizioni:
1) In relazione alla gara indetta dal COMUNE DI CASTELVETRANO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) Xxxxxx Xxxxxxx X, 0 - 00000 – Xxxxxxxxxxxxx (XX) – Gara del giorno 07 marzo 2018 ore 09,00 relativa all’appalto dei lavori ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO
E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVAMENTE REALIZZATE IN VIOLAZIONE DELLE NORME DI CUI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA (DPR 6 GIUGNO 2001, N.380) COME RECEPITO DALLA REGIONE SICILIANA CON LR 10 AGOSTO 2016 N.16 E RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI – CODICE CIG: 735036838FE – CUP:
C33I17000000009 - Importo Complessivo dell’appalto € 1.868.400.000,00 l’impresa Ausiliaria, come sopra indicato, si obbliga a fornire all' Impresa Ausiliata tutti i requisiti di carattere tecnico, ma anche economico, finanziario ed organizzativo previsti dal Bando di Gara indicato in premessa con riferimento particolare al “certificato di iscrizione SOA, categoria OS23 classifica IV mettendo a disposizione di questa tutte le risorse ed i mezzi propri che saranno necessari. In particolare, saranno forniti e messi a disposizione la seguente certificazione - in corso di validità - ed i seguenti requisiti, mezzi e risorse (specificare in maniera dettagliata mezzi e risorse umane messe a disposizione ex art 88 DPR 207/2010):
- Qualificazione SOA nella categoria OS23 classifica IV;
- Si allega elenco mezzi ed attrezzature;
- Risorse (Personale) se necessari: Direttori Tecnici della Ditta Individuale: Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
2) L'Ausiliaria si obbliga quindi con il presente atto a mettere e a tenere a disposizione dell'Avvalente tali requisiti in modo pieno ed incondizionato senza limitazioni di sorta ai fini della partecipazione alla procedura di gara di cui alle premesse ed inoltre, in caso di aggiudicazione si obbliga sin d'ora a
tenere a disposizione detto requisito e le risorse prestate per tutta la durata dell'affidamento anche eccedente il tempo previsto negli atti di gara di durata dell'appalto. L'impegno diviene inefficace in caso di mancata aggiudicazione della gara all’impresa ausiliata;
L’Ausiliaria, inoltre, dichiara di non avere assunto impegno analogo a quello di cui al presente atto a favore di altri concorrenti partecipanti alla gara d’appalto di cui in premessa, né di partecipare alla stessa in proprio, né tramite società controllate o collegate, né riveste di associata o consorziata con altri soggetti;
L’Ausiliaria, nei termini indicati dall’Ausiliata si impegna a consegnare alla stessa Ausiliata tutti i documenti, dichiarazioni e certificati di cui l’Ausiliata avrà necessità per la partecipazione alle diverse fasi della procedura di gara e nel caso di aggiudicazione della gara in favore dell’Avvalente, per la stipula del contratto e comunque per l’adempimento degli impegni assunti con l’offerta di gara e per tutte le attività e procedure successive all’aggiudicazione.
Il Concorrente e l'impresa Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;) La predetta responsabilità si estende in relazione ai soli requisiti di cui è carente l’impresa Ausiliata ed indicati nel presente contratto:
fino al collaudo per le opere previste nell’appalto e, dopo quest’ultimo, in relazione alle eventuali responsabilità, di cui agli articoli 1667 e 1669 del codice civile; – fino alla conclusione del contratto per la parte riguardante i servizi, le forniture e le attività;
L’Impresa Ausiliaria, con il presente contratto, dà piena assicurazione circa
il proprio possesso di tutti i requisiti in precedenza elencati necessari per l'esecuzione dell'appalto ed inoltre garantisce:
il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di ogni altro requisito previsto dalla legislazione vigente;
insussistenza delle preclusioni previste dalla normativa antimafia;
L’impresa Ausiliaria si obbliga e si impegna verso l’offerente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l’offerente è carente e di cui si avvale l’offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente;
Si impegna, inoltre, a non stipulare contratti di identico contenuto con altre imprese in relazione alla gara di cui in premessa;
l’impresa ausiliaria dichiara, verso la stazione appaltante di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
attesta, altresì, di non aver assunto il ruolo di Ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
Dichiara, verso la stazione appaltante nella quale si attesta di non partecipare alla procedura in oggetto in proprio né in raggruppamento temporaneo o in consorzio, né di essere in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
L'impresa Ausiliaria non intende partecipare alla citata gara come non parteciperà alla stessa nemmeno indirettamente attraverso società
controllate, controllanti o collegate;
Che l’impresa Concorrente COGEMAT SRL, partecipa alla medesima procedura in quanto impresa Avvalente e che la stessa non si trova, rispetto alla dichiarante (impresa Ausiliaria), in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e che non si è accordato e non si accorderà con nessun partecipante alla gara;
Il contratto di appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa Ausiliata, alla quale verrà rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati;
Il presente contratto non configura alcuna ipotesi di subappalto e l’impresa ausiliaria si dichiara disponibile ad assoggettarsi a tutte le indagini previste dalla normativa antimafia;
In caso di aggiudicazione della gara, l’impresa Ausiliata verserà un importo pari al 2% del valore dell’appalto oltre il costo delle risorse materiali, immateriali, tecniche, finanziarie fornite dall’impresa ausiliaria che sarà pagato, dietro presentazione di regolare fattura soggetta ad IVA, proporzionalmente agli incassi dei SAL;
Il presente contratto ha decorrenza immediata e scadenza in conformità ai
tempi per l’esecuzione dei lavori eventualmente appaltati.
Il presente contratto è soggetto ad I.V.A. e sarà sottoposto a registrazione
solo in corso d’uso.
- L’impresa Ausiliaria si impegna a non concedere il proprio Avvalimento ad
altre imprese partecipanti alla gara.
- L’impresa Ausiliaria si impegna per tutta la durata delle obbligazioni oggetto del presente.
L’impresa Ausiliaria si obbliga incondizionatamente ed irrevocabilmente, verso l’impresa Ausiliata e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e di rendersi responsabile in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa Concorrente che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa Ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’impresa Ausiliaria dichiara di mettere a disposizione del concorrente, le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;
l’impresa Ausiliaria dichiara ed attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui all’articolo 3.2.1;
l’impresa Ausiliaria si obbliga verso l’offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l’offerente è carente e di cui si avvale l’offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente;
l’impresa Ausiliaria dichiara ed attesta che non partecipa alla gara in
proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo;
l’impresa Ausiliaria dichiara ed attesta di non aver assunto il ruolo di Ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
l’impresa Ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire a quest’ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto l’impresa Ausiliaria dichiara di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento dellacertificazione del sistema diqualità;
Trapani,
Letto, confermato e sottoscritto
L’IMPRESA AUSILIARIA X.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
L’IMPRESA AUSILIATA X.xx Xxxxxxxxx Xxxxxx