ACCORDO MONDIALE SUI DIRITTI FONDAMENTALI, IL DIALOGO SOCIALE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
ACCORDO MONDIALE SUI DIRITTI FONDAMENTALI, IL DIALOGO SOCIALE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
PREMESSA:
GDF SUEZ funziona in modo decentralizzato rispettando la legislazione, la cultura e le pratiche locali; tuttavia il Gruppo intende che le sue operazioni siano svolte nel rispetto dei principi definiti nel presente accordo. GDF SUEZ è una società che opera a livello mondiale con i sui rami Energy France, Energy Europe & International, Global Gas & LNG, Infrastructures, Energy Services e Environment. Questo accordo si applica a tutte le società1 e a tutti i dipendenti, i subappaltanti e fornitori presenti e futuri di GDF SUEZ.
Per le questioni che non sono trattate dal presente accordo, rimangono validi i principi etici e gli obiettivi etici già adottati. Questi principi, che sono stati a loro volta approvati dai firmatari delle Federazioni Sindacali Mondiali, implicano tra l’altro:
• La piena conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali nonché alle norme internazionali,
• L’adesione ad una cultura dell’integrità, della fiducia e dell’onestà (compresa una politica di zero tolleranza in materia di frode e corruzione), all'interno dell’azienda e nelle relazioni con i terzi,
• Il rispetto degli impegni, l’elaborazione di una comunicazione in buona fede, corredata da informazioni esatte ed esaurienti; e
• Il rispetto dei diritti e della dignità delle persone in qualsiasi circostanza.
Le Parti del presente accordo hanno l’intenzione di concludere accordi complementari, più specifici, in aree che saranno oggetto di una futura cooperazione, e di definire nuove procedure volte a garantire il pieno rispetto e la promozione di questi accordi da parte delle Parti trattanti. Ulteriori accordi verranno a definire i loro rispettivi campi di applicazione.
GDF SUEZ, attraverso il suo metodo di governance e le sue pratiche professionali, si impegna a rispettare il presente accordo e a garantire che le altre parti menzionate al paragrafo due facciano altrettanto. A tal fine, i firmatari informano, sensibilizzano e sviluppano la necessaria formazione. GDF SUEZ si impegna a divulgare informazioni relative al presente accordo, nelle diverse lingue praticate e con i metodi più opportuni, tra tutti i suoi siti e partner commerciali per assicurarsi che l’accordo sia compreso e promuoverne il rispetto. I firmatari delle Federazioni Sindacali Mondiali si impegnano a diffondere questo accordo tra i loro sindacati affiliati e a compiere ogni possibile sforzo per garantire che i suoi principi siano efficacemente adottati per risolvere i conflitti e favorire la cooperazione e l’intesa.
GDF SUEZ aderisce pienamente alle norme internazionali, compresa la Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo, i Principi Direttivi dell’OCSE destinati alle imprese multinazionali, la Dichiarazione Tripartita dell’OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale e il Patto Mondiale delle Nazioni Unite. Questi testi integrano, tra l’altro, i diritti definiti nella Dichiarazione dell’OIL inerente ai diritti fondamentali nel lavoro (convenzioni 87 e 98 sulla libertà di associazione e il diritto di contrattazione collettiva; convenzioni 100 e 111 sulla discriminazione; convenzioni 29 e 105 sul lavoro forzato; convenzioni 138 e 182 sul lavoro minorile) e convenzione 94 sulle clausole del lavoro negli appalti pubblici. Le Parti concordano che i principi contenuti in tutti i suddetti testi sono considerati come parte integrante del presente accordo.
CAPITOLO 1 - UN PROGETTO SOCIALE PER SOSTENERE L’IMPIEGO DUREVOLE
1.1 Garantire pari opportunità e pari trattamento
GDF SUEZ aderisce totalmente al principio di pari opportunità-pari trattamento di tutti i dipendenti, uomini e donne - senza distinzione di età, origine, nazionalità, religione, cultura od orientamento politico o sessuale. È convenuto che questa politica sarà conforme ai principi delle convenzioni 100 e 111 dell’OIL.
1.2 Rispetto dei diritti sindacali
Le Parti si accordano per rispettare integralmente i diritti sindacali, conformemente ai principi delle convenzioni 87, 98 e 135 dell’OIL. I diritti dei lavoratori che desiderano creare o aderire a sindacati devono essere rispettati e nessuna discriminazione dovrà essere esercitata nei loro confronti, né nei confronti del sindacato o nei confronti di altri rappresentanti del personale. Per garantire la trasparenza, GDF SUEZ permetterà ai sindacati o ad altri rappresentanti del personale di incontrare facilmente i dipendenti, secondo condizioni previamente convenute. GDF SUEZ ed i firmatari delle Federazioni Sindacali Mondiali coopereranno per promuovere e favorire relazioni professionali positive e costruttive nell’ambito di tutte le società di GDF SUEZ e presso i loro partner commerciali. GDF SUEZ fornirà ai sindacati informazioni sulle sue operazioni per facilitare l’applicazione della contrattazione collettiva.
1.3 Formazione
Un accordo sulla formazione verrà ulteriormente discusso e concluso. Esso sarà basato su un impegno comune volto a garantire che i lavoratori avranno opportunità di avanzamento e di acquisizione di ulteriori competenze lungo tutta la loro carriera. A questo fine, sarà incoraggiato il trasferimento delle conoscenze ai neoassunti da parte dei dipendenti esperti, e si compieranno sforzi specifici per garantire alle donne il completo accesso alla formazione, e la possibilità di sviluppare le loro competenze e fare carriera nell’azienda. La formazione è più efficace quando è associata a stipendi adeguati e a buone condizioni di lavoro. Sarà promosso l’apprendimento tramite il lavoro (la formazione in alternanza scuola-lavoro).
1.4 Salute & Sicurezza
Le misure di prevenzione a favore della salute e della sicurezza sono trattate in via prioritaria. L’osservazione di standard rigorosi e la formazione saranno le leve che permetteranno di migliorare la salute e la sicurezza nel luogo di lavoro. Una migliore pratica professionale in materia di salute e sicurezza destinata ad evitare gli infortuni e le
malattie sarà favorita e messa in atto conformemente ai principi della Convenzione 155 dell’OIL sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, della Convenzione 167 dell’OIL sulla salute e la sicurezza nell’edilizia e ai Principi Direttivi dell’OIL sulla gestione della salute sul lavoro.
1.5 Stabilità e sostenibilità dell’occupazione
GDF SUEZ riconosce l’importanza di un’occupazione stabile, sia per l’individuo che per la società e dà la preferenza ad un impiego permanente, a durata indeterminata e diretto. GDF SUEZ e tutti i subappaltanti saranno pienamente responsabili del fatto che qualsiasi lavoro sarà svolto nell’ambito dell’opportuno quadro legale e, in particolare, si astengono dal cercare di sottrarsi agli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori dipendenti dissimulando quel che dovrebbe essere un rapporto di lavoro o ricorrendo in modo eccessivo a lavoratori temporanei od interinali. GDF SUEZ e tutti i subappaltanti dovranno rispettare gli obblighi legali e contrattuali nei confronti di tutti i lavoratori, conformemente al diritto del lavoro e della previdenza sociale, alle normative e ai contratti collettivi di lavoro applicabili nell’ambito di un rapporto di lavoro regolare (Convenzione C102 sulla norma minima di sicurezza sociale). GDF SUEZ e tutti i subappaltanti dovranno versare per i loro dipendenti i contributi previdenziali e pensionistici laddove esistono queste disposizioni. Le società verificheranno che i loro dipendenti non lavorino già in proprio quando prestano servizio nell’ambito di un contratto diretto (ossia che non siano falsi lavoratori autonomi). GDF SUEZ richiede ai suoi partner di applicare principi analoghi e considera che si tratta di un presupposto importante per stabilire una relazione commerciale a lungo termine.
A tutti i dipendenti sarà rilasciato un contratto di assunzione o il suo equivalente.
CAPITOLO 2 - RESPONSABILITÀ AMBIENTALE PER SOSTENERE PERFORMANCE DUREVOLI
2.1 Lotta contro il cambiamento climatico
Per controllare al meglio le emissioni di gas a effetto serra, GDF SUEZ promuove le tecnologie più efficienti per le proprie fabbriche e per quelle dei suoi clienti, sviluppa un mix energetico a basso tenore di carbonio ed incoraggia la ricerca e lo sviluppo nonché l’uso degli strumenti economici e degli altri strumenti di cui può disporre a livello europeo e mondiale. I firmatari delle Federazioni Sindacali Mondiali sostengono la riduzione delle emissioni di CO2 e coopereranno con GDF SUEZ per assicurarsi che verranno effettuati tutti i necessari adattamenti atti a proteggere i diritti e gli interessi dei lavoratori e che gli effetti di queste modifiche saranno studiati ed implementati in modo equo e concertato; GDF SUEZ aderisce attivamente ai principi di “transizione giusta”.
2.2 Gestire l’impatto delle attività aziendali
In quanto utilizzatore o sviluppatore di prodotti che possono presentare un rischio per l’Uomo e l’ambiente, GDF SUEZ continuerà a utilizzare strumenti destinati ad evitare o a limitare i rischi conosciuti e identificati. Inoltre, il Gruppo segue una politica di gestione ecologica dei rifiuti generati dalle sue fabbriche e si sforza anche di tutelare le risorse naturali e proteggere la biodiversità.
CAPITOLO 3 – RISPETTO DEGLI IMPEGNI PRESI
3.1 Il presente accordo non annulla o rimette in causa gli accordi collettivi esistenti a livello locale, nazionale, europeo od altro. Esso mira a garantire che le norme di base saranno osservate e rispettate in tutto il mondo senza influire in alcun modo sulle norme più restrittive o più dettagliate che potrebbero già esistere.
3.2 Ciascuna società coperta dal presente accordo proporrà i propri metodi di applicazione inquadrandoli nei piani d’azione congiunti. Questa applicazione è sorvegliata in modo intensivo dalle parti sindacali a partire da indicatori accessibili ed obiettivi. Laddove i sindacati non possono essere coinvolti, saranno studiati e concordati altri metodi.
3.3 Il dialogo sociale internazionale proseguirà sulle basi del presente accordo. Ne dovrebbero conseguire ulteriori accordi in campi specifici quali, per esempio, la formazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, le ristrutturazioni e lo sviluppo durevole/il cambiamento climatico.
3.4 Nell’ipotesi in cui, in relazione al presente accordo, sorgeranno delle questioni o dei problemi che esulano da quelli dei settori o delle aziende rappresentati dai firmatari sindacali, le condizioni dell’accordo, le procedure di dialogo sociale e le procedure di applicazione saranno rese disponibili alle Federazioni Sindacali Mondiali che rappresentano i lavoratori di questi settori e/o aziende.
CAPITOLO 4 – ATTUAZIONE
4.1 Per garantire l’applicabilità dell’accordo vengono convenuti dei meccanismi di attuazione. Questo non preclude ulteriori accordi su questioni relative alla procedura. Lo scopo della presente sezione è di assicurare che esista una buona comunicazione tra le Federazioni Sindacali Mondiali e GDF SUEZ e che i conflitti vengano risolti in modo rapido e soddisfacente.
4.2 I firmatari riconoscono la necessità di apposite misure locali volte a garantire il rispetto del presente accordo, che dovrebbero coinvolgere la direzione locale, i lavoratori e i loro sindacati e, eventualmente, i rappresentati del Comitato Salute e Sicurezza. Potrebbe essere necessaria una formazione sia per la direzione locale che per i rappresentanti sindacali. Questo implicherà anche che le informazioni adeguate siano disponibili e accessibili.
4.3 Dovrà essere creato un gruppo di riferimento, composto da rappresentanti di GDF SUEZ, BWI, ICEM e PSI. Parteciperanno al gruppo di riferimento anche altri rappresentanti sindacali, come convenuto tra le Parti, con le adeguate rappresentanze geografiche.
4.4 Il gruppo di riferimento dovrà riunirsi almeno una volta l’anno per rivedere l’accordo e discutere su una cooperazione approfondita. Tutti i costi relativi alle riunioni del gruppo di riferimento saranno sostenuti da GDF SUEZ.
4.5 La revisione annuale del presente accordo sarà integrata al rapporto di GDF SUEZ con il consenso dei firmatari.
CAPITOLO 5 – RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
5.1 In caso di reclamo o di una presunta violazione dell’accordo, verrà applicata la seguente procedura:
a) In primo luogo, il reclamo verrà portato davanti alla direzione locale del sito. I lavoratori potranno richiedere una rappresentanza sindacale.
b) Se il reclamo non viene risolto presso la direzione locale, verrà trasmesso al sindacato nazionale competente che solleverà la questione a livello corporate.
c) Qualsiasi infrazione che non potrà essere risolta tramite una discussione sul luogo di lavoro o a livello nazionale verrà trattata dai firmatari dell’accordo in stretta collaborazione con i membri delle Federazioni Sindacali Mondiali del paese interessato, e sarà segnalata al direttore responsabile, che garantirà l’assunzione di misure correttive. Questa procedura sarà eseguita ove necessario e potrà includere, ma non necessariamente, una riunione del gruppo di riferimento. Il gruppo di riferimento potrà analizzare la questione e proporre un’azione appropriata.
d) Delle trattative informali possono anche essere ritenute opportune, parallelamente agli sforzi compiuti a livello nazionale o locale per risolvere i conflitti.
e) Se non è possibile raggiungere un accordo, i firmatari possono richiedere una mediazione condotta da un mediatore scelto dalle Parti.
5.2 I firmatari concordano che qualsiasi divergenza relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sarà esaminata congiuntamente, nell’intento di chiarirla. Farà fede il testo di questo accordo in lingua inglese.
CAPITOLO 6 – DISPOZIONI FINALI
6.1 Durata dell’accordo
Il presente accordo è valido per un periodo di tre anni. Può essere risolto da ciascuna delle Parti mediante notifica inviata sei mesi prima della sua scadenza. In caso contrario, rimarrà valido per un ulteriore periodo di tre anni. In caso di risoluzione, i firmatari accettano in incontrarsi durante il periodo di notifica per cercare di sostituire il presente accordo con una versione modificata.
6.2 Data di entrata in vigore
L’accordo entrerà in vigore alla data della firma.
6.3 Deposito dell’accordo
Il presente accordo sarà depositato, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli L. 2231-6 e D. 2231-4 e successivi del Codice del lavoro, presso l’unità territoriale di Parigi (DIRECCTE – Ile-de-France).
Inoltre, un esemplare dell’accordo sarà depositato presso la cancelleria del Tribunale del Lavoro (Conseil de Prud’hommes) nella circoscrizione in cui è ubicata la sede sociale di GDF SUEZ SA.
Parigi, ….. 2010
Per GDF SUEZ S.A. e le filiali del gruppo(1) , Xxxxxx XXXXXXXXXX
Per BWI, Xxxxx XXXXX
Per ICEM, Xxxxxxx XXXXX
Per ISP, Xxxxx XXXXXXXX
Appendice all’Accordo: GDF SUEZ e la società
GDF SUEZ ha delle responsabilità nei confronti della società, che si aggiungono ai suoi obblighi nei confronti dei suoi azionisti, dei suoi dipendenti e dei loro rispettivi rappresentanti. Questa appendice indica alcune di queste responsabilità.
Come specificato nell’accordo, GDF SUEZ rispetterà le leggi ed i regolamenti nazionali. Purtroppo, in troppi paesi tali leggi e regolamenti non sono adeguati o non vengono totalmente applicati. GDF SUEZ e i firmatari delle Federazioni Sindacali Mondiali sono orientati verso una buona governance e la supremazia del diritto. Le norme internazionali, comprese quelle relative ai diritti dell’uomo e ai diritti sindacali, hanno piena efficacia se adottate dai governi e applicate a livello nazionale.
L’esclusione sociale e la discriminazione generano ingiustizia, spesso spogliano le persone della loro dignità umana fondamentale e privano la società del contributo di molti individui. Bisogna eliminarle definitivamente, particolarmente attraverso l’educazione e la formazione. All’interno come all’esterno dell’impresa, la diversità è positiva e va incoraggiata.
Tra le sue attività, GDF SUEZ distribuisce energia e acqua, essenziali alla salute e al benessere della società. L’accesso a questi servizi vitali è una priorità fondamentale. GDF SUEZ si impegna a cooperare con le iniziative locali e compiere sforzi supplementari per garantire alle popolazioni più povere l’accesso all’energia, all’acqua e ai servizi di igiene e smaltimento.
GDF SUEZ non eserciterà discriminazioni tra le persone portatrici di handicap. Inoltre si è impegnata ad integrare i disabili assicurando, tra l’altro, l’accessibilità agli ambienti di lavoro e prendendo specifiche misure di adattamento alle loro esigenze, come risulta dai piani d’azione. Questo impegno va oltre l’azienda stessa. GDF SUEZ è anche consapevole e sensibile ai problemi riscontrati dai disabili nella società in senso lato.
GDF SUEZ sostiene l’azione governativa e il volontariato per il progresso socio- economico. Coopererà con altri attori della società per favorire lo sviluppo, dando la priorità ai settori della salute, dell’impiego e dell’educazione. I dipendenti di GDF SUEZ, come membri della società, sono incoraggiati a partecipare ad azioni di solidarietà e ad iniziative umanitarie.