CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI TRA
L’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede legale in Ca’ Foscari, Xxxxxxxxx x. 0000, 00000 Xxxxxxx, in persona della Rettrice, prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nata a San Xxxx al Tagliamento il 18/02/1962 e domiciliata per la sua funzione presso la sede dell’Università Ca’ Foscari Venezia, autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 25/10/2023
E
L’Università IUAV di Venezia, con sede legale in Xxxxx Xxxxx, 000, in persona del Rettore, xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, a nato a Caracas (Venezuela) il 10/11/1957, domiciliato per la carica presso l’Università Iuav – Xxxxx Xxxxx, 000 – 30135 Venezia
E
Il Conservatorio di Musica Xxxxxxxxx Xxxxxxxx di Venezia, con sede legale in 30124 Venezia San Marco 2810, in persona del Direttore M° Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Venezia il 04/11/1959 e domiciliato per la sua funzione presso la sede
E
L’Accademia di Belle Arti di Venezia, con sede legale in Xxxxxxxxx 000, Xxxxxxx 00000, in persona del Direttore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Venezia il 29/01/1957 e domiciliato a per la sua funzione presso la sede dell’Accademia di Belle Arti di Venezia di seguito anche indicate congiuntamente “Parti” o “Istituzioni”
premesso che
Il decreto legislativo 13/04/2017 n. 59 (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria), come modificato dall’art. 44 del decreto legge 30/04/2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, che, in riferimento ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado prevede che:
- il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis;
- il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, è organizzato ed è impartito, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale dalle università ovvero dalle istituzioni AFAM attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare;
Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (art. 15, comma 1, legge 241/1990).
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 Premessa
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2 Istituzione del Centro
1. La presente convenzione ha per oggetto la creazione del Centro Interuniversitario per la formazione iniziale degli insegnanti, d’ora in avanti denominato anche “Centro”.
2. Le Parti confermano la propria volontà di collaborare congiuntamente allo scopo di perseguire le finalità e di dare attuazione alle attività previste dalla normativa richiamata in premessa relativa alla formazione iniziale degli insegnanti.
3. A questo scopo, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare e secondo quanto previsto dall’art. 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le Parti convengono di istituire il Centro per la formazione iniziale degli insegnanti denominato …...
Art. 3 Finalità
1. Il Centro ha lo scopo di definire ed erogare l’offerta formativa relativa ai percorsi di formazione iniziale per gli insegnanti.
2. Il Centro persegue le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie delle istituzioni aderenti.
3. Le Parti definiranno di comune accordo, ciascuna per la propria area scientifica e disciplinare di competenza, i percorsi di formazione iniziale per i quali proporre l’accreditamento e di cui offrire l’attivazione, anche secondo criteri di sostenibilità.
Art. 4 Istituzione capofila
1. L’Università Ca’ Foscari Venezia assume il ruolo di istituzione capofila, oltre che di sede amministrativa, del Centro alla quale spetta di attestare il possesso dei requisiti per l’accreditamento dei corsi, di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 4, DPCM 4 agosto 2023.
Art. 5 Organi del Centro
1. Sono organi del Centro il coordinatore e la giunta. Il coordinatore del Centro è designato dall’istituzione capofila.
2. La giunta del Centro, ai sensi dell’art. 4 comma 3 lett. b del DPCM 4 agosto 2023 è composta da:
- il coordinatore del Centro che presiede la Giunta;
- i direttori dei percorsi di formazione iniziale attivati presso il Centro.
3. Ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. a) del DPCM del 4 agosto 2023 la giunta, organo deliberante dello stesso Centro, sarà integrata da un dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall’USR Veneto.
4. Le competenze della giunta sono quelle indicate all’art. 5 comma 3 del DPCM del 4 agosto
2023.
5. Per la valida costituzione delle sedute della Giunta è necessario che intervenga almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Le delibere della Giunta sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti salvo che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto nella presente Convenzione. In caso di parità prevale il voto di colui che svolge le funzioni di Presidente.
Art. 6 Risorse, gestione amministrativa e contribuzione studentesca
1. Il Centro, privo di soggettività giuridica e di autonomia amministrativa, negoziale e contabile, deve autosostenersi finanziariamente ed economicamente, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci delle Parti.
2. Gli studenti iscritti ai percorsi di formazione sono tenuti al versamento della contribuzione studentesca, dei bolli e di altre spese amministrative e contributi, ove dovuti, conformemente a quanto stabilito annualmente dalla Giunta del Centro, nel rispetto dei costi massimi definiti dal DPCM 4 agosto 2023 e aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito.
3. I suddetti contributi versati dagli studenti sono utilizzati per la gestione dei percorsi di formazione sia per l’attività ordinaria, sia per l’organizzazione di iniziative ad essa afferenti, e in generale per la copertura di tutti i costi, diretti ed indiretti, generati dall’attività del centro o ad esse imputabili, ancorché sostenuti dagli enti convenzionati.
4. I ricavi derivanti dalla contribuzione studentesca, come sopra individuati, sono incassati dall’istituzione capofila e messi a disposizione del centro previa trattenuta di una quota pari a 10%, a copertura dei costi sostenuti dall’Istituzione capofila. I fondi messi a disposizione del centro sono destinati alla copertura dei costi finalizzati al perseguimento dello scopo di cui all’art. 3 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: personale a supporto del funzionamento del Centro, costi della segreteria didattica, costi connessi all’organizzazione, logistica ed erogazione dell’offerta formativa, costi di docenza, costi per servizi agli studenti, costi gestionali e amministrativi)
5. Entro 30 giorni dalla nomina degli organi di cui all’art. 5, ed in ogni caso prima dell’attivazione dei percorsi, la Giunta provvederà a sottomettere ai competenti organi della sede amministrativa una ipotesi di budget annuale e triennale, che dia evidenza dei ricavi attesi e dei costi previsti. Per gli anni successivi la Giunta del centro delibererà, secondo le tempistiche previste dal processo di formulazione del bilancio di previsione annuale e triennale della sede amministrativa, un aggiornamento del budget, entro i termini della convenzione vigente al momento dell’elaborazione. Eventuali margini al termine dell’esercizio saranno destinati secondo deliberazione della Giunta del Centro.
6. Al termine del primo anno accademico le Parti si impegnano a rivalutare gli aspetti economico- finanziari della convenzione contenuti nel presente articolo. Eventuali modifiche saranno negoziate con apposito accordo.
7. I contratti e le convenzioni relative alle attività di suo interesse dovranno essere stipulati dalla struttura amministrativa del Centro su proposta del relativo Coordinatore.
8. La gestione amministrativa, economica e finanziaria del centro è affidata alla sede amministrativa in accordo con le norme del proprio Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, garantendo una rendicontazione specifica mediante apposite viste contabili, anche di tipo analitico.
9. L’importo orario dei compensi per attività di docenza, laboratoriale e di tutorato viene proposto dalla giunta del Centro, anche sulla base della sostenibilità del centro stesso, e approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione della sede amministrativa.
00.Xx gestione amministrativo-contabile del Centro si uniforma, oltre che alle previsioni della L. 240/2010 e del D. Lgs. 27.01.2012 n. 18 e degli altri decreti attuativi in tema di contabilità economico- patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e sostenibilità economica.
11. I finanziamenti assegnati al Centro in maniera indivisa e relativi ad iniziative comuni affluiscono alla sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro, e sono gestiti secondo le disposizioni del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità della stessa.
Art. 7 Personale, spazi, coperture assicurative e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Ciascuna Istituzione mette a disposizione aule e spazi da dedicare alla didattica e alle attività laboratoriali a copertura del fabbisogno delle proprie classi di afferenza e in generale della didattica impartita per l’ottenimento del titolo.
2. Il Centro opera negli spazi che sarà sua cura individuare e il cui costo sarà a suo carico.
3. Ogni Istituzione convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.
4. Ogni Istituzione risponderà di tutti i danni eventualmente derivanti da atti fatti od omissioni posti in essere dal proprio personale nell’esercizio delle attività oggetto della presente Convenzione, in qualsivoglia sede si svolgano dette attività, fermo restando quanto previsto dal precedente capoverso.
5. Ciascuna Istituzione convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale in relazione ai danni derivanti da responsabilità civile.
6. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza del lavoro di cui al D. lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., il legale rappresentante di ciascun Ente convenzionato o il Dirigente appositamente individuato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.
7. Ciascuna Istituzione assicura al proprio personale o equiparato, impegnato nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, gli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza, inerenti alla formazione, all'informazione, all'addestramento e alla sorveglianza sanitaria. Le Parti si scambiano i nominativi dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e protezione, affinché i referenti della sicurezza delle Università possano definire azioni di coordinamento della sicurezza e della sorveglianza sanitaria. Il personale di ciascuna Istituzione che si recherà presso una sede dell'altra per l'esecuzione delle attività relative alla presente convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede ospitante, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza. In particolare, tale personale è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell’Ente ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche.
Art. 8 Sede del Centro
1. Il Centro ha sede, ai fini organizzativi ed amministrativi, presso l’Università Ca’ Foscari Venezia. La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Istituzioni convenzionate.
Art. 9 Gestione Amministrativa
1. La gestione amministrativa e contabile è garantita dall’istituzione capofila, attraverso l’individuazione di una sua articolazione interna.
2. Il Centro potrà avvalersi, previa convenzione e stipula di un Service level agreement e nell’ambito delle risorse ad esso assegnate, della Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia, ente strumentale dell’Università Ca’ Foscari, per l’organizzazione e gestione dei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti, oltre che di altre attività connesse alla gestione del Centro.
Art. 10 Gestione patrimoniale
1. Il Centro non ha autonomia patrimoniale. Tutti i beni durevoli da esso acquistati o al medesimo concessi
in uso sono iscritti in apposito registro c/o le Istituzioni aderenti in cui sono allocati, nonché riportati a titolo ricognitivo, con l’indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali/dei beni in uso della sede amministrativa del Centro, secondo le disposizioni normative nazionali vigenti e le regolamentazioni interne.
2. La sede amministrativa del Centro è anche consegnataria e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso.
3. I registri inventariali dei beni di terzi in uso relativi al Centro devono essere aggiornati annualmente.
Art. 11 Scioglimento del Centro
1. Il Centro è sciolto su proposta della Giunta nei seguenti casi:
a) mancanza di una istituzione disposta a svolgere la funzione di sede amministrativa del Centro;
b) venire meno dell’interesse per le finalità proprie del Centro;
c) per scadenza del termine della convenzione;
d) per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi;
e) venire meno dell’equilibrio economico e finanziario.
2. Lo scioglimento anticipato è deliberato dagli organi di governo delle istituzioni convenzionate, su proposta della Giunta del Centro, approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti.
3. Al verificarsi della causa di scioglimento naturale o anticipato del Centro, il Coordinatore rimette tempestivamente al Rettore e al Direttore Generale della sede amministrativa del Centro i risultati della gestione didattica e amministrativo-contabile dello stesso.
3. Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile. Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che la Giunta ha avanzato proposta di scioglimento.
4. Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l’esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, la Giunta indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto o mediante il riconoscimento della “ultrattività” dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi o mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile con le doverose cautele verso i terzi interessati.
Art. 12 Durata e recesso
1. La presente Convenzione è stipulata in modalità elettronica, tramite firma digitale o elettronica qualificata, ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD), entra in vigore dalla data di sottoscrizione dell’ultimo firmatario ed ha la durata di tre anni accademici, rinnovabile previo accordo
tra le Parti con delibera delle Istituzioni convenzionate, mediante la stipulazione di un nuovo atto scritto e previa valutazione dell’attività scientifica e didattica svolta dal Centro nel periodo precedente.
2. Ogni istituzione convenzionata ha la possibilità di recedere dal Centro inviando disdetta almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun esercizio finanziario, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzata all’Istituzione capofila.
4. L’istituzione recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso sulla base di specifici accordi scritti.
Art. 13 Destinazione dei beni
1. Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato del Centro, i beni concessi in uso allo stesso
sono riconsegnati alla struttura concedente, in buono stato d’uso, fatta salva la normale usura.
Art. 14 Obblighi informativi
1. Annualmente, dopo l’approvazione del rendiconto di esercizio, la sede amministrativa del Centro trasmette alle istituzioni coinvolte un resoconto sintetico sulla gestione e sulla situazione economico- patrimoniale, unitamente ad una relazione scientifica sulle attività svolte, predisposta dal Coordinatore del Centro.
Art. 15 Valutazione periodica
1. Il Centro è soggetto ad una valutazione periodica di natura scientifica ed economica da parte delle istituzioni convenzionate, con cadenza almeno biennale, al fine della relativa prosecuzione.
Art. 19 Tutela della proprietà intellettuale
1. Il Centro assicura che sia data adeguata rilevanza alle istituzioni aderenti e ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici. Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:
Background: tutte le informazioni detenute dalle Parti prima dell’adesione alla presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima del periodo di efficacia della Convenzione;
Sideground: tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia della Convenzione, ma non in esecuzione della stessa anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della convenzione;
Foreground: tutti i risultati conseguiti in esecuzione della presente Convenzione;
Particolari Opere dell’Ingegno: le opere consistenti in software, banche dati e disegni e modelli, così come definite dalla Legge sul Diritto d’Autore e dal CPI;
Risultati tutelabili: tutti i risultati derivanti dall’attività svolta in esecuzione del presente accordo suscettibili di formare oggetto di brevetto o di registrazione, e tutti i risultati consistenti in (o che contengano) Particolari Opere dell’Ingegno.
Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background che sarà messo a disposizione dell’altra parte solamente ai fini dell’attuazione della presente Convenzione e per il tempo strettamente necessario.
Ciascuna Parte è proprietaria del proprio Sideground. Con riguardo al Foreground, le Parti convengono che per i progetti di ricerca e sviluppo concordati e sviluppati nell’ambito della presente Convenzione, la titolarità degli eventuali risultati seguirà il criterio della natura e del grado di apporto ai progetti conferito dalle parti. Nel caso in cui entrambe le Parti abbiano contribuito al conseguimento di tali risultati, esse saranno tenute a stipulare un apposito accordo per la allocazione e i termini della comproprietà. In caso di risultati tutelabili, tale accordo dovrà comunque prevedere la facoltà di ciascuna Parte di ottenere una licenza esclusiva di utilizzo e/o di esercitare la prelazione all’acquisto nel caso in cui l’altra Parte decida di cedere la propria quota di titolarità risultati.
Resta salvo, in ogni caso, il diritto morale d’autore ai sensi della vigente legislazione in materia.
Art. 16 Riservatezza
1. Le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno Informazioni Riservate eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione all’attività oggetto del medesimo. Si definiscono “Informazioni Riservate” quei dati, notizie, informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile ed espressamente individuate come confidenziali/riservate. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale”
o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, qualora si renda necessaria la divulgazione dei dati di cui al
comma 1, essa è regolata da preventivo accordo scritto tra le Parti interessate, il quale dispone, fra l’altro, l’obbligo di precisare la provenienza delle informazioni e di citare il progetto di ricerca all’interno del quale esse sono scaturite.
Art. 17 Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali necessari all’espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 (“Regolamento”), D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e D. Lgs. 10.8.2018, n. 101).
In particolare, le Parti si danno atto che opereranno, ciascuna per le attività di rispettiva competenza, in qualità di titolari autonomi del trattamento. Ove, però, in attuazione della presente Convenzione, vengano effettuati trattamenti di dati congiunti o qualora vi sia trasferimento di dati personali tra i soggetti firmatari, le
Parti dovranno stipulare specifici accordi per definire gli aspetti relativi alla titolarità o contitolarità dei dati personali oggetto di trattamento.
Ciascuna Parte, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”),
informa che i dati personali dei legali rappresentanti, dei responsabili della protezione dei dati personali, dei referenti e di coloro che, a vario titolo, collaborano nell’ambito della presente Convenzione, verranno trattati per l’esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse alla Convenzione e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti le attività di gestione della stessa, ovvero per finalità istituzionali. La base giuridica del trattamento è rappresentata dagli artt.
6.1.b) (“adempimento del contratto”), 6.1.c) (“adempimento di un obbligo di legge”) e 6.1.e) (“esecuzione di un compito di interesse pubblico”) del Regolamento. I dati verranno conservati per tutta la durata della Convenzione e per i successivi 10 (dieci)
anni. Il trattamento sarà svolto ad opera di soggetti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento e dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. Gli interessati hanno diritto di ottenere da ciascun Titolare, nei casi previsti dal Regolamento, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la portabilità o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando il Data Protection Officer di ciascuna Parte. Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa, hanno, inoltre, il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie. Le Parti si impegnano a comunicare la presente informativa anche ai propri legali rappresentanti, responsabili della protezione dei dati, nonché ai predetti referenti e collaboratori.
Art. 18 Risoluzione delle controversie
1. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le istituzioni firmatarie della presente Convenzione, nel corso della durata del Centro.
Qualora ciò non fosse possibile è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede legale l’Istituzione sede amministrativa del Centro.
Art. 19 Modifiche alla Convenzione
1. Le modifiche alla presente Convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Enti al Centro, sono approvate dagli organi di governo delle Istituzioni Convenzionate e formalizzate con appositi atti aggiuntivi.
Art. 20 Mancanza di oneri
1. L'attuazione della presente Convenzione non comporterà per le Istituzioni firmatarie alcun automatico onere finanziario, fatti salvi quelli di volta in volta approvati dagli organi di governo delle rispettive Università.
Art. 21 Norme finali e transitorie
Il presente atto sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi dell’articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso - del D.P.R. 26.04.1986,
n. 131. Le spese sono a carico della parte richiedente.
Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo sin dall’origine ai sensi dell’art. 2, parte I del DPR 642/1972.
L’imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale dall’Università Ca’ Foscari Venezia, quale sede amministrativa del Centro, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 642/1972 – Autorizzazione Agenzia Entrate UT Venezia 1 prot. n. 170233/2021.
Università Ca’ Foscari Venezia La Rettrice
Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Università IUAV Venezia Il Rettore
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxxxxxx Organizzazione: UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA/00816350276
Data: 07/11/2023 13:52:55
Firmato digitalmente da: Xxxxx Xxxxxxxx
Organizzazione: UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA/80009280274
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 06/11/2023 12:18:28
Conservatorio di Musica Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Direttore
M° Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Accademia di Belle Arti di Venezia Direttore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
XXXXXXXXXXX XXXXXXX 06.11.2023 15:51:24 GMT+01:00
Firmato digitalmente da:
XXXXXXX XXXXXXXX
Firmato il 06/11/2023 16:23 Seriale Certificato: 2809489
Valido dal 10/10/2023 al 10/10/2026 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA