UFFICIO AFFARI GENERALI
COMUNE DI LOCULI (Provincia di Nuoro) Xxx Xxxxxxx - 00000 Tel. 0000 00 000, 0000 00 000 Fax 0000 000000 |
UFFICIO AFFARI GENERALI
Allegato alla Determinazione Responsabile Servizi Socio Culturale n. 161 del 12/08/2011
CAPITOLATO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2011/2012
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per l'andata e ritorno a favore di n. 34 alunni della scuola dell’obbligo residenti ad Loculi e iscritti all’Istituto Comprensivo Statale “Xxxxxxx Xxxx Delitala” di Irgoli.
La ditta, qualora se né presenti la necessità, dovrà garantire il trasporto scolastico di studenti portatori di handicap.
Il servizio prevede, oltre l’autista, la presenza fissa di un accompagnatore di cui la ditta aggiudicataria ha la piena responsabilità circa l’operato, con il compito di sorveglianza alunni, cura delle operazioni di salita e di discesa dei bambini in condizioni di sicurezza.
Il Servizio di cui all'oggetto è da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, pena l'immediata risoluzione del contratto e risarcimento dei danni subiti, fatti salvi i casi comprovati di forza maggiore o di scioperi del personale della ditta, ferma restando la non fatturazione del mancato servizio.
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO
Il servizio di trasporto scolastico interesserà n. 1 anno scolastico e precisamente l’anno scolastico 2011/2012. La decorrenza avrà inizio il mese di settembre per tutti i giorni di lezione previsti dal calendario scolastico, compresi i rientri pomeridiani previsti nell’ambito delle attività scolastiche stabilite dall’Istituto scolastico e altresì compreso il periodo degli esami, secondo le descrizioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale, delle norme del codice civile, del codice della strada nonché delle disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi vigenti in materia di trasporto scolastico.
L’Amministrazione Comunale si riserva di far iniziare il servizio nelle more della stipulazione del contratto d’appalto. Le ditte concorrenti, con la partecipazione stessa alla gara, esplicitamente accettano questa possibilità, senza opporre riserve.
Qualora, alla scadenza dell’appalto, l’Amministrazione Comunale non abbia ancora provveduto ad individuare il successivo contraente, l’appaltatore è tenuto a garantire il servizio prestato per il tempo necessario fino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante, e alle medesime condizioni contrattuali di cui al contratto d’appalto, dietro semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale
ART. 3 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO
Il servizio, disciplinato nei seguenti articoli, consiste nel trasporto degli alunni dalla fermate predisposte da questa Amministrazione alla scuola frequentata e viceversa.
Il servizio dovrà garantire il trasporto degli alunni anche negli orari scolastici pomeridiani che verranno stabiliti dalla organizzazione scolastica.
Il servizio dovrà essere svolto con mezzi e personale propri della ditta appaltatrice; il servizio dovrà essere comprensivo dei mezzi idonei e necessari al trasporto di alunni normodotati, e qualora se ne presenti la necessità di mezzi idonei al trasporto di minori portatori di handicap, oltre al personale (autista e accompagnatore).
Il servizio deve essere inoltre comprensivo dei costi di carburante, del personale per la guida e del personale per l’assistenza, della copertura assicurativa, di bolli e delle spese per la revisione annuale e di ogni altro costo utile al servizio richiesto ed ogni altro onere relativo ed aggiuntivo.
ART. 4 – IMPORTI BASE D’APPALTO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso sul prezzo a base d'asta secondo il metodo di cui all'art. 82, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.
L’importo complessivo posto a base di gara per l’intera durata dell’appalto e per la prestazione è pari a euro 27.000,00 al netto di IVA di legge.
I dati sono indicativi e pertanto l'Ente si ritiene vincolato solamente dal prezzo offerto dalla ditta. II prezzo di aggiudicazione si intende fisso per tutta la durata dell'appalto.
Con riferimento al presente appalto, secondo quanto disposto dall'art. 26 comma 3 e 3-ter del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in riferimento alla valutazione ricognitiva dei rischi standard, e alla predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, non si individuano specifici costi relativi alla sicurezza. Pertanto il costo per la sicurezza è pari a zero.
Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese, ecc. necessari per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e/o non espresso dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.
Non potrà essere preteso dalla ditta appaltatrice alcun onere aggiuntivo per eventuali riorganizzazione dell'orario delle lezioni da parte delle istituzioni scolastiche.
ART. 5 - PAGAMENTI
I pagamenti saranno disposti dal Comune, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio, a presentazione di regolare fattura in nove rate, entro il trentesimo giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni.
Art. 6 - MEZZI DI TRASPORTO
Al servizio di che trattasi dovrà essere adibito un veicolo efficiente, decoroso, tenuto costantemente in perfetto stato di pulizia interna ed esterna, regolarmente collaudato ed omologato per il servizio stesso e rispondente altresì come minimo alle caratteristiche ambientali antinquinamento di cui alla direttiva CE 96/1 - EURO 2.
Il suddetto veicolo deve essere in proprietà o nella disponibilità giuridica della ditta affidataria, essere rispondente al D.M. 18/04/1977 e successive modificazioni ed integrazioni ed essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro dei Trasporti del 31/01/1997 in materia di trasporto scolastico.
Il veicolo deve avere capacità di trasporto adeguata al numero degli utenti da servire ed a bordo di essi dovrà essere prevista la presenza obbligatoria di un accompagnatore.
Sono a carico dell’appaltatore i costi di esercizio (carburanti, lubrificanti, pneumatici etc.) nonché le spese di pulizia del mezzo. Sono a carico dell’appaltatore anche eventuali controlli periodici.
All'interno del veicolo destinato al servizio deve essere indicato il numero massimo dei posti corrispondenti a quelli stabiliti nella carta di circolazione. In nessun caso sui veicoli deve essere tollerato un carico di viaggiatori, bagagli e merci superiore a quello massimo consentito, come desumibile dalla carta di circolazione.
ART. 7 - PERSONALE
Il servizio deve essere espletato esclusivamente da conducenti riconosciuti idonei dai competenti Organi, in possesso della patente di guida della categoria “D” e del certificato di abilitazione professionale C.A.P. tipo “CQC” rilasciato dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile.
La Ditta, inoltre, deve essere in possesso della seguente documentazione:
· attestato rilasciato dal Ministero dei trasporti comprovante la capacità del concorrente ad esercitare la professione di trasporto di viaggiatori su strada, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 20.12.1991, n. 448;
· autorizzazione/licenza di esercizio dell'attività di noleggio con conducente, rilasciata dall’ente competente.
La ditta affidataria è obbligata ad osservare le disposizioni legislative ed i patti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria.
Nell’autobus dovrà essere presente per tutta la durata del viaggio, un accompagnatore.
Il personale deve mantenere un contegno corretto e riguardoso verso le autorità e verso i cittadini.
La ditta affidataria si impegna a richiamare, multare e, se del caso, a sostituire i dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste della stazione appaltante in questo senso sono impegnative per la ditta affidataria.
Prima della stipula del contratto per l’affidamento del servizio, la ditta affidataria trasmette all’Amministrazione Comunale l’elenco contenente i nominativi del personale impiegato per l’espletamento del servizio (autista, accompagnatore), copia fotostatica delle patenti di guida, copia fotostatica dei libretti di circolazione dei veicoli che si intendono utilizzare (con allegate le copie delle attestazioni di avvenuta positiva revisione del veicolo).
Ogni e qualsiasi variazione di quanto contenuto nei predetti documenti deve essere tempestivamente (e, comunque, entro giorni cinque lavorativi dalla data della variazione) comunicata all’Amministrazione Comunale.
La ditta affidataria è tenuta a individuare un Responsabile del Servizio, di cui dovrà essere fornito immediato recapito e nominativo all’Amministrazione Comunale, garantendone reperibilità ed accessibilità, anche tramite telefono cellulare, per un periodo corrispondente agli orari lavorativi degli uffici comunali. E’ fatto altresì obbligo alla ditta di garantire, a bordo di ciascun automezzo, la presenza di almeno un telefono cellulare (dotandone l’autista e/o l’accompagnatore), così da consentire al competente Ufficio Comunale la possibilità, in caso di situazioni imprevedibili e contingenti, di rapportarsi direttamente ai predetti operatori.
L’appaltatore si obbliga ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, vigenti in favore dei dipendenti, delle imprese del settore nelle località e nel tempo in cui si svolge il servizio.
In ogni caso non sono ammesse interruzioni del servizio per mancanza di personale, e il contraente concessionario si impegna espressamente a sostituire il conducente, che per qualsiasi causa fosse assente, con altro riconosciuto idoneo abilitato al servizio.
ART. 8 - COMPITI DELL’AUTISTA E DELL’ACCOMPAGNATORE
Il conducente dell’autobus adibito al servizio di trasporto scolastico dovrà usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida. L’accompagnatore è responsabile nelle fasi di salita degli alunni sull’autobus e della loro discesa, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l’incolumità degli utenti.
L’accompagnatore ed il conducente rispondono di tutte le situazioni pericolose per l’incolumità personale dei minori trasportati che loro stessi abbiano determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dall’autobus.
L’autista e l’accompagnatore devono lasciare i minori davanti alle scuole Primaria e Secondaria nelle immediate vicinanze del cancello di ingresso, assicurandosi che i cancelli siano aperti.
L’obbligo di vigilanza termina laddove inizia quello del personale ausiliario, sotto il coordinamento della competente Autorità Scolastica.
Inoltre, l’accompagnatore e l’autista devono esercitare la vigilanza di cui sopra sino al raggiungimento della fermata predisposta dall’Amministrazione per il rientro dei minori, in particolare sino a quando non intervenga quella effettiva o potenziale dei genitori.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterrà opportuni.
Si riserva inoltre la facoltà di richiedere all’aggiudicatario la sostituzione del personale ritenuto inidoneo al servizio per comprovati motivi.
L’aggiudicatario dovrà, allo scopo, istruire e responsabilizzare il proprio personale, assicurare una formazione adeguata. Dovrà inoltre fornire all’Amministrazione comunale tempestiva segnalazione d’ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall’attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo per gli alunni trasportati.
L’Impresa si impegna, altresì, di multare il personale che abbia commesso scorrettezze, su segnalazione del Comune.
Salvi provvedimenti stabiliti dalla Legge, i dipendenti sorpresi in stato di ubriachezza in servizio dovranno essere una prima volta sospesi dal servizio per sei mesi, e, in caso di recidiva, licenziati in tronco. La stessa norma si applica per il personale sorpreso in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di stupefacenti.
ART. 9 - ASSICURAZIONI
L'impresa aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso l'Amministrazione che verso terzi, nell'esecuzione di tutti i servizi assunti, anche per cause di forza maggiore.
A tal fine l'impresa dovrà produrre prima della stipula del contratto una polizza per responsabilità civile
R.C. con massimali minimi di € 500.000,00:
− per danni e responsabilità civile verso terzi che possono derivare agli operatori od essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o strutture durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità;,
− a copertura dei rischi connessi al trasporto degli alunni che vengono considerati terzi trasportati.
Tale assicurazione deve intendersi come integrativa o aggiuntiva rispetto a quelle, obbligatorie per legge, relative ai singoli automezzi. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo
limitativo della responsabilità assunta dalla ditta appaltatrice sia nei confronti di terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente. La ditta aggiudicataria risponderà per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno durante il trasporto scolastico e della perdita o rottura delle cose che l'alunno porta con sé, esonerando il Comune da ogni addebito civile.
L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione degli alunni trasportati per i danni che a questi possono derivare nella esecuzione del trasporto. Tale assicurazione dovrà comprendere anche la copertura di infortunio durante la salita e la discesa dai mezzi.
La ditta aggiudicataria dovrà quindi stipulare una polizza di assicurazione in cui sia prevista la copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, con particolare riguardo a tutte le operazioni preparatorie ed accessorie in genere, attinenti al trasporto ed alla presa in consegna e riconsegna da chi di dovere degli alunni destinatari del servizio stesso.
La ditta affidataria è tenuta, altresì, a documentare prima della stipula del contratto l'adempimento dei suindicati obblighi assicurativi ed a comunicare tempestivamente (e, comunque, entro giorni cinque lavorativi dalla data della variazione) ogni variazione in merito.
ART. 10 - RESPONSABILITA'
La ditta affidataria risponde direttamente dei danni, a persone e cose, derivanti dal servizio prestato. In particolar modo, è a completo ed esclusivo carico della ditta affidataria ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla salita e discesa degli utenti e/o fruitori del servizio.
L’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato deve avvenire, per tutta la durata dell’appalto, in conformità alle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo vigenti in materia di trasporto scolastico.
La ditta affidataria è responsabile del pieno e perfetto adempimento ed espletamento del servizio.
Qualsiasi inosservanza alle disposizioni di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia nonché di quanto indicato nel presente capitolato speciale o nel contratto d’appalto esime e solleva la stazione appaltante da ogni responsabilità.
Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo della ditta affidataria, senza alcun diritto a sussidio o compenso di sorta, oltre al corrispettivo pattuito.
ART. 11 - ISPEZIONI
L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione dell’automezzo e di ordinare tutte le riparazioni e sostituzioni che riterrà necessarie.
Il concessionario accetta di sottostare a tutte le ispezioni e i controlli dell’Ispettorato della motorizzazione civile e dei funzionari del comune e di adottare tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte.
Il concessionario si obbliga ad ottemperare a tutte le richieste dei funzionari ispettivi, per quanto riguarda l’esame degli automezzi.
L’Impresa è obbligata all’osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione. In modo particolare l’Impresa è tenuta all’osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi sia per quanto riguarda la condotta di marcia.
ART. 12 - INTERRUZIONI - INCIDENTI
La ditta affidataria si impegna ad osservare gli orari e percorsi e ad effettuare il numero di corse stabilito dall’Amministrazione Comunale.
Se circostanze eccezionali rendessero necessarie delle variazioni o delle interruzioni di sevizio, dovrà darsene notizia al Comune immediatamente e comunque non oltre le 24 ore. La ditta affidataria
ripristinerà orari e percorsi non appena le cause che hanno determinato le interruzioni o le variazioni saranno venute meno.
Indipendentemente dall’osservanza degli altri obblighi stabiliti da norme legislative o contrattuali per essa vincolanti, la ditta affidataria dovrà dare notizia al Comune, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti che dovessero capitare, quale che sia la gravità di questi e ancorché non si verifichino danni.
Durante ogni anno scolastico sono tollerate un massimo di tre interruzioni di servizio, ciascuna di durata non superiore al giorno; superando tale limite possono essere applicate le penalità previste dal presente capitolato.
ART. 13 – ISCRIZIONI
Sulla scorta degli iscritti alla scuola dell’obbligo, gli Uffici Comunali predispongono appositi elenchi degli utenti. Tali elenchi sono costantemente aggiornati secondo le nuove richieste di fruizione del servizio. Essendo il servizio effettuato per il Comune di Loculi, è fatto obbligo alla ditta affidataria di trasportare unicamente le persone all’uopo autorizzate. È compito del personale della ditta affidataria procedere alla verifica del possesso, in capo agli utenti, di regolare e conforme titolo di legittimazione alla fruizione del servizio (o analogo provvedimento comunale), segnalando alla stazione appaltante chi ne risultasse sprovvisto.
Gli uffici Comunali potranno altresì ristabilire in collaborazione con la ditta affidataria, sentiti gli utenti, i punti di raccolta e le fermate necessaria al miglior espletamento del servizio.
La ditta affidataria è altresì tenuta a comunicare eventuali comportamenti scorretti degli utenti e/o situazioni particolari o anomale riscontrate durante il servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare, in qualunque momento, controlli sul servizio e sull'utenza.
ART. 14 - OBBLIGHI ASSICURATIVI
La ditta affidataria è responsabile degli obblighi assistenziali e previdenziali per il personale dipendente.
Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico della ditta affidataria, anche in deroga ad eventuali norme legislative che disponessero l’obbligo del pagamento in solido con il Comune e con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo.
ART. 15 - VIGILANZA E CONTROLLI
Il Responsabile del servizio delegato in materia effettuerà la vigilanza e il controllo sul servizio mediante il proprio personale dipendente o servendosi del personale di polizia municipale.
Qualsiasi mancanza agli obblighi del presente contratto sarà accertata dagli agenti municipali e comunicata al concessionario.
Entro due giorni dalla data della notifica il concessionario potrà presentare le sue deduzioni.
ART. 16 - CONTROVERSIE CON GLI UTENTI
Ogni controversia che dovesse insorgere fra utenti e concessionari o suoi dipendenti sarà deferita al giudizio del Sindaco, o suo delegato, la decisione del quale sarà accettata dalla ditta affidataria con rinuncia all’autorità giudiziaria nel caso che il giudizio del sindaco non venisse accettato dal privato utente.
ART. 17- RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA - PENALITA’
La ditta affidataria sarà responsabile verso l’Amministrazione del buon andamento del servizio, che viene svolto con l’impiego dei capitali e dei mezzi ed a completo rischio della ditta affidataria stessa.
Per le infrazioni, di lieve entità, quali ritardi negli orari, i sovraccarichi e l’imperfetta manutenzione delle macchine, le variazioni di percorso non autorizzate e altre simili infrazioni, salvo che il fatto non
costituisca reato, è stabilita una penale di €. 150,00 con la sola formalità della contestazione degli addebiti da parte del Responsabile del Servizio.
In caso di gravi inflazioni, quali l’arbitraria interruzione del servizio, l’adozione di tariffe non autorizzate, il rifiuto di presentarsi al Comune per ricevere comunicazioni; l’inosservanza anche di una sola norma dei contratti collettivi di lavoro in favore del dipendente personale, ove non si ravvisi la grave inadempienza che risolve il contratto, il Comune si riserva più severe misure, da deliberarsi di volta in volta dalla Giunta Municipale.
ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO
E’ fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causati dall’Amministrazione.
ART. 19 - ESONERO DA RESPONSABILITÀ PER IL COMUNE
La responsabilità della gestione del servizio trasporto scolastico è a completo carico della ditta appaltatrice che risponde in proprio dell’esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del
Comune. La ditta risponde, direttamente dei danni e delle conseguenze, comunque, pregiudizievoli che, nell’espletamento dell’attività svolta, possano derivare al Comune, ai trasportati, agli stessi dipendenti della ditta o ai terzi in genere. La ditta malleva il Comune da qualunque protesta che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l’eventuale lite. La ditta aggiudicataria è obbligata alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa. Qualora, senza giustificati motivi, essa non adempia a tale obbligo, l’amministrazione Comunale dovrà dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione e scorrere la relativa graduatoria.
ART. 20 - SPESE DI CONTRATTO
La ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali obbligatorie dovute ai sensi di legge e a quelle previste dal presente capitolato. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di contratto, che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, quali bolli, registrazione, diritti di segreteria, nessuna inclusa, e di ogni altra imposta e spesa inerente l’esecuzione del servizio.
L’inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma ed al contenuto del presente Capitolato, oltre la decadenza dell’affidamento del servizio alla ditta inadempiente, fa sorgere a favore dell’Amministrazione Comunale il diritto di affidare l’appalto del servizio ad altra ditta.
Sono in ogni caso a carico della ditta inadempiente le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione Comunale.
ART. 21 – CAUZIONI
Per partecipare alla gara è richiesta a pena di esclusione la costituzione di una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara presentata con le modalità previste dall'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006.
0.Xx cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria comunale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fidejussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
In ogni caso la cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata dall’impegno di un istituto autorizzato all’emissione delle fidejussioni, a rilasciare successivamente la garanzia fidejussoria definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
2. La ditta aggiudicataria, precedentemente alla stipulazione del contratto, dovrà costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale così come stabilito dall’art. 113 comma 1 del D.Lgs 163/2006 mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa; nel caso in cui la cauzione venga costituita mediante polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione bancaria, questa deve contenere le seguenti condizioni particolari:
a) rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
b) impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione a semplice richiesta del Comune senza alcuna riserva.
La mancata costituzione della cauzione di cui al punto 2) del presente articolo determinerà la decadenza dell’aggiudicazione.
ART. 22 - CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti il giudizio sarà demandato al Tribunale Civile del Foro di Nuoro con esclusione del collegio arbitrale.
ART. 23 - SPESE A CARICO DELL’IMPRESA
Sono a carico completo ed esclusivo della ditta affidataria tutte le spese relative e conseguenti al presente capitolato, nessuna eccettuata od esclusa. La ditta affidataria assume a suo completo carico tutte le imposte e tasse, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatagli nei confronti del Comune.
ART. 24 - DOMICILIO DELL’IMPRENDITORE
Per tutti gli effetti del presente contratto la ditta affidataria elegge domicilio nel Comune di Loculi. Le notificazioni e le informazioni verranno effettuate a mezzo fax, di messo comunale o per lettera raccomandata.
ART. 25 - TRACCIABILITA’ FINANZIARIA
L’appaltatore deve rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria, ex art. 3 della Legge 3 Agosto 2010 n. 136, utilizzando conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Società Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche.
ART. 26- NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamenti in materia nonché al bando integrale di gara.
Loculi, lì 12/08/2011