CAPO I
COMUNE DI CAMPI BISENZIO - Provincia di Firenze
Regolamento Unificato
per il servizio Taxi
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 113 del 28-05-2009
INDICE GENERALE
CAPO I
IL SERVIZIO TAXI
Art. 1 - Definizione del servizio gestito in area comprensoriale tramite Convenzione Art. 2 - Disciplina del servizio
Art. 3 - Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione Art.4 - Condizioni d'esercizio
Art. 5 - Numero delle licenze
Art. 6 - Riconoscibilità delle autovetture Art. 7 - Autovetture di scorta
Art. 8 - Commissione sovracomunale consultiva Art. 9 - Organizzazione e gestione del servizio
CAPO II
LA PROFESSIONE DI TASSISTA
Art. 10 - Requisiti per l'esercizio della professione di tassista
CAPO III
LA LICENZA DI ESERCIZIO
Art. 11 - Concorso per l'assegnazione delle licenze Art. 12 - Contenuti del bando di concorso
Art. 13 - Assegnazione e rilascio della licenza Art. 14 - Validità della licenza
Art. 15 - Trasferibilità della licenza.
CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Art. 16 - Caratteristiche delle autovetture Art. 17 - Sostituzione del veicolo
Art. 18 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio. Art. 19 - Turni di servizio
Art. 20 - Comportamento del tassista durante il servizio. Art. 21 - Comportamento degli utenti
Art. 22 - Sostituzione temporanea alla guida Art. 23 - Collaborazione familiare
Art. 24 - Interruzione del trasporto
Art. 25 - Criteri per la determinazione delle tariffe taxi Art. 26 - Il Tassametro
Art. 27 - Stazionamento
Art 28 - Prelevamento dell’utenza Art 29 - Acquisizione della corsa Art 30 - Prenotazione del servizio Art 31 - Uso del tassametro
Art. 32 - Il contachilometri
Art. 33 - Trasporto persone portatrici di handicap
Art. 34 - Responsabilità nell'esercizio del servizio. Art. 35 - Reclami.
CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO
Art. 36 - Rispetto delle norme Art. 37 - Sanzioni
Art.38 - Violazioni
Art. 39 - Sospensione del servizio nell’area comprensoriale Art. 40 - Decadenza della licenza
Art. 41 - Revoca della licenza Art. 42 - Rinuncia alla licenza
Art. 43 - Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia alla licenza.
CAPO VI
NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44 - Norma finale Art. 45 - Entrata in vigore
ALLEGATI
“A” - Criteri generali per la determinazione del sistema tariffario per il servizio taxi in area comprensoriale.
“B” – Definizione delle aree dei territori comunali, di cui all’art.6 del Regolamento unificato, per l’applicazione delle tariffe nell’area comprensoriale.
CAPO I
IL SERVIZIO TAXI
Art. 1 - Definizione del servizio gestito in area comprensoriale tramite Convenzione
1. Il servizio taxi è un autoservizio pubblico non di linea che soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, rivolgendosi ad un’utenza indifferenziata, ai sensi della Legge 21/1992, della LR. 67/1993, D.L. 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006 e in ottemperanza a quanto disposto dalla Deliberazione C.R.T. 131/95.
2. L’ambito di applicazione del presente regolamento unificato è quello dell’area comprensoriale corrispondente ai territori dei comuni firmatari della convenzione di cui al successivo comma.
3. La gestione unificata del servizio Taxi è effettuata mediante la stipula di apposita convenzione fra i Comuni, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 267 /2000, che ne regola i rapporti.
Art. 2 - Disciplina del servizio
1. Il servizio taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi, dai regolamenti sovraordinati, dagli usi e dalle consuetudini.
Art. 3 - Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione
1. L'esercizio del servizio Taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. La licenza in originale deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.
Art. 4 - Condizioni d'esercizio
Il servizio è svolto dal titolare della licenza, il quale può avvalersi della collaborazione di un familiare o di un sostituto temporaneo alla guida, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 21/1992 e dal D.L. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006.
Art. 5 - Numero delle licenze
1. Su proposta della Conferenza dei Sindaci, prevista dalla Convenzione, i Consigli Comunali dei comuni aderenti determinano il numero complessivo delle licenze da rilasciare in ciascuno dei comuni facenti parte dell’area comprensoriale di cui all’ art.1.
2. Il contingente complessivo attuale dell’area comprensoriale è di n. 30, licenze più una per autovettura sostitutiva.
3. Il contingente attuale del Comune di Campi Bisenzio è di n. 3 licenze.
Art. 6 - Riconoscibilità delle autovetture
1. Le autovetture in servizio di taxi devono essere di colore bianco e conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Le autovetture adibite a servizio di taxi devono aver installato sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso recante la scritta "TAXI", conforme alla vigente normativa.
3. Il titolare della licenza è tenuto a dotare l'autovettura, con almeno quattro porte di ingresso, dei seguenti contrassegni:
a) sul lato posteriore deve essere fissato un contrassegno adesivo di cm. 5,00 di altezza per cm. 20,00 di lunghezza, di colore bianco, recante la scritta a caratteri neri "SERVIZIO PUBBLICO" e il numero della licenza, oltrechè lo stemma del comune;
b) al centro delle portiere anteriori deve essere mantenuta libera una striscia di carrozzeria non inferiore a mm. 80 dal bordo inferiore delle vetrate; all’interno di tale striscia, su ciascuna delle portiere anteriori, è inserito un contrassegno adesivo policromo con le seguenti caratteristiche: forma rettangolare di mm. 70 di altezza e mm. 450 di larghezza, con fondo di colore giallo e bordo esterno di colore nero; all’interno deve recare lo stemma originale del comune di appartenenza e le scritte "COMUNE DI CAMPI BISENZIO" e "TAXI", di altezza non inferiore a mm. 60, ed il numero della licenza a caratteri neri e di altezza non inferiore a mm. 30;
c) sulle fiancate laterali dell'autovettura, con esclusione delle portiere anteriori, potranno essere apposti contrassegni policromi di superficie complessiva non superiore a cmq. 875 recanti la scritta "Radio Taxi", il nome del soggetto fornitore del servizio radio-taxi, il numero di telefono e la sigla della radio;
d) sul cruscotto anteriore, visibile dal sedile posteriore, deve essere apposto un contrassegno indicante la scritta TAXI ed il numero della licenza.
4. Sulle restanti superfici del veicolo è consentita l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie, regolarmente autorizzate, e conformi alle prescrizioni indicate dal Codice della Strada e dalle altre eventuali normative vigenti in materia.
Art. 7 - Autovetture di scorta
1. La Conferenza dei Sindaci determina il numero di licenze o autorizzazioni da rilasciare in soprannumero rispetto all’organico previsto, per la sostituzione di autovetture temporaneamente ferme per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio, atto vandalico, nonché il numero di autovetture appositamente attrezzate per il trasporto anche di soggetti disabili di particolare gravità.
2. Tali licenze sono rilasciate ai soggetti di cui all’art. 7 comma 1 lettere b) e c) della L. 21/1992, i quali devono avere la disponibilità del mezzo in proprietà o in leasing.
3. Le licenze o autorizzazioni per autovetture di scorta, denominate "BIS" non possono essere trasferite, alienate, o trasformate in licenze personali per l’esercizio del servizio taxi.
4. Le autovetture di scorta devono essere in tutto conformi alle norme del vigente regolamento e devono essere dotate dei contrassegni previsti per i taxi di cui all'art. 6, con una lettera alfabetica preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero della licenza.
5. Il concessionario della licenza, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, assegna l’autovettura nel rispetto dell’ordine temporale delle richieste ed annota su un apposito registro il nominativo del richiedente, il motivo della richiesta e la durata dell’utilizzo. Tali dati sono trasmessi tempestivamente all'ufficio comunale competente.
6. Il concessionario delle licenze o autorizzazioni "BIS" deve vigilare sul corretto utilizzo delle autovetture di scorta.
7. Al rilascio della licenza “BIS” provvede il comune capofila; le licenze per vetture sostitutive sono usufruibili esclusivamente per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo;
8. Nel caso in cui il titolare di una licenza sia nella necessità di utilizzare la licenza bis dovrà circolare con entrambe le licenze in originale.
9. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.
Art. 8 - Commissione sovracomunale consultiva
1. Per la valutazione di tutte le problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, nonché all'applicazione del regolamento, la conferenza dei sindaci provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione composta come previsto dalla Convenzione.
2. Il presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Alle riunioni può fare intervenire altri esperti non componenti, senza diritto di voto, nonché un rappresentante dell’Ufficio competente del comune capofila, con funzioni di segretario.
3. La Commissione si ritiene validamente insediata con la presenza del 50% più 1 degli aventi diritto e decide a maggioranza.
4. Il presidente è tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomento e sottoscritta da almeno uno dei suoi componenti.
5. La Commissione svolge un ruolo consultivo nei confronti della Conferenza dei Sindaci, nonché degli organi deliberanti dei Comuni convenzionati.
6. Altresì la Commissione:
a) promuove indagini conoscitive d'ufficio, o su segnalazione degli utenti; in particolare verifica l’attuabilità’ del servizio taxi multiplo e collettivo;
b) segnala problemi e formula proposte alla Commissione regionale consultiva;
c) esprime parere in ordine alle sanzioni accessorie di cui all’art. 37.
7. La commissione dura in carica per il periodo di vigenza della convenzione.
Art. 9 - Organizzazione e gestione del servizio
1. Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito comprensoriale.
2. Al fine di assicurare il livello di servizio taxi necessario, la conferenza dei sindaci dei comuni aderenti alla convenzione, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 8 e ai fini dell'art. 18, provvede periodicamente alla stima della domanda di servizio presente sul territorio, distinguendo fra servizio diurno e notturno, feriale e festivo, proponendo:
a. il numero di veicoli necessari in servizio per ogni fascia oraria;
b. i turni di servizio e di riposo che ogni tassista deve effettuare;
3. L’attuazione dei provvedimenti derivanti dall’attività di cui sopra è demandata ai competenti organi dei singoli comuni.
CAPO II
LA PROFESSIONE DI TASSISTA
Art. 10 - Requisiti per l'esercizio della professione di tassista
L'esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani od equiparati, in possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso della patente di guida e della carta di qualificazione del conducente, prevista dal vigente Codice della Strada.
b) non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione, in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi, ovvero non essere sottoposti a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
c) essere iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea per la provincia di Firenze, previsto dalla normativa vigente.
CAPO III
LA LICENZA DI ESERCIZIO
Art. 11 - Concorso per l'assegnazione delle licenze
1. Le licenze vengono assegnate, in base ad apposito bando di concorso pubblico, a soggetti che abbiano la proprietà, o la disponibilità in leasing, del veicolo.
2. Le procedure concorsuali di cui al comma 1 possono essere espletate sia in forma singola che in forma associata fra più comuni convenzionati.
3. Il bando di concorso è indetto dal responsabile della struttura comunale competente designato dalle Amministrazioni Comunali interessate, entro sei mesi dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più licenze, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
4. Per il rilascio di licenze la Commissione Giudicatrice appositamente nominata predispone la relativa graduatoria approvata con determinazione del responsabile di cui al comma precedente.
Art. 12 - Contenuti del bando di concorso
Il bando di concorso per l'assegnazione delle licenze taxi deve contenere le seguenti indicazioni:
a. numero delle licenze da assegnare, ripartite per Comune;
b. requisiti per la partecipazione al concorso;
c. elencazione dei titoli oggetto di valutazione e indicazione dei criteri di valutazione con particolare riferimento al punteggio predeterminato da assegnare ai collaboratori ed ai sostituti in ordine alle semestralità di servizio maturato;
d. elencazione delle eventuali prove d'esame;
e. indicazione del termine per la presentazione delle domande;
f. schema di domanda per la partecipazione al concorso.
Art. 13 - Assegnazione e rilascio della licenza
1.L'Amministrazione comunale competente, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione Giudicatrice, provvede all'assegnazione del titolo, che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge ed in particolare dall'art. 10 del presente regolamento, nonché alla dimostrazione di disponibilità in proprietà o leasing del veicolo idoneo all’esercizio.
Art. 14 - Validità della licenza
1. La licenza d'esercizio ha validità illimitata, a condizione che venga sottoposta ogni anno solare a vidimazione presso il competente ufficio comunale, secondo le modalità di seguito riportate.
2. La vidimazione della licenza è condizionata alla permanenza in capo al titolare ed al collaboratore familiare o al sostituto alla guida, della permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione di tassista di cui all'art. 10, attestata anche mediante autocertificazione.
3. La vidimazione della licenza è altresì subordinata alla permanenza dei requisiti necessari per la circolazione stradale del taxi, previsti dal vigente Codice della Strada e dal presente regolamento;
4. Gli uffici comunali competenti possono disporre verifiche straordinarie sull'idoneità dei mezzi al servizio e sull'efficienza dei tassametri.
5. Qualora il veicolo risulti non rispondente ai requisiti previsti dal presente regolamento o non sia stata regolarmente vidimata la licenza nei tempi previsti, l'ufficio comunale competente, su richiesta del titolare, può concedere una proroga non superiore a 90 giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti.
6. Trascorso infruttuosamente tale termine l’Amministrazione Comunale procede alla notifica della sospensione della licenza, fino all’ottemperanza di quanto richiesto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si procede alla revoca della licenza, ai sensi del presente regolamento.
Art. 15 - Trasferibilità della licenza.
1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 9 comma 1 della Legge
15.1.92 n.21.
2. Il trasferimento della licenza comunale di esercizio "mortis causa" può essere autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti di cui all'art. 10. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione da parte degli stessi del nuovo titolare, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo, nel termine perentorio di due anni, secondo le modalità previste dall'art. 9 comma 2 della Legge 15.1.92 n. 21. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, la licenza è revocata e messa a concorso.
3. Il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" è subordinato:
a. al deposito presso il competente ufficio comunale del contratto di cessione, registrato o, in attesa della registrazione, del certificato notarile della stipula dell’atto medesimo;
b. al deposito della dichiarazione di successione, unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza;
c. al deposito della dichiarazione da cui risulta che il cessionario o l'erede sono in possesso dei requisiti di cui all'art.10.
4. Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una licenza.
CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Art. 16 - Caratteristiche delle autovetture
1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. Tutti i nuovi veicoli adibiti al servizio taxi dovranno essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (stampelle e simili) e carrozzelle pieghevoli.
3. Al fine di garantire la sicurezza del conducente, all’interno delle autovetture è consentito installare attrezzature o pareti divisorie, di tipo omologato, a condizione che le stesse non riducano la visibilità del conducente o l’accesso dei passeggeri ai sedili posteriori.
Art. 17 - sostituzione del veicolo
In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente le caratteristiche e gli estremi indentificativi del veicolo che intende adibire al servizio taxi. L'ufficio provvede al rilascio di apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di aggiornamento della carta di circolazione.
Art. 18 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla voltura del titolo.
2. Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi, insorti al momento del rilascio della licenza o immediatamente prima, non possa attivare la stessa entro i 90 giorni previsti, potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni.
3. Qualsiasi sospensione volontaria del servizio deve essere preventivamente comunicata, anche tramite i soggeti di cui all’art. 7 comma 1 lett b) e c) della Legge 21/1992, al competente ufficio comunale.
Art. 19 - Turni di servizio
1. I turni di servizio sono stabiliti dall'Amministrazione comunale, su proposta della Conferenza dei Sindaci di cui alla vigente convenzione intercomunale.
2. Il turno di servizio di ogni taxi si divide in:
a. turno ordinario, che prevede l’obbligo di prestare il servizio per almeno 8 e non più di 12 ore, salvo i casi indicati da apposito provvedimento;
b. turno di flessibilità, che consente al tassista di permanere in servizio in presenza di eventuali richieste insoddisfatte di trasporto, con le modalità stabilite da apposito provvedimento.
3. Al fine di attuare quanto previsto al comma 2, i titolari delle licenze, anche tramite le proprie associazioni, devono comunicare ai competenti uffici la programmazione dei turni con i relativi orari di servizio.
Art. 20 - Comportamento del tassista durante il servizio
1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:
a. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
b. effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più breve e più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente, informandolo su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
c. consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato, ad eccezione dei taxi dotati di attrezzature divisorie, nei quali il numero massimo di persone trasportabili è riferito solo a quelli disponibili nello spazio posteriore;
d. rispettare gli obblighi previsti dalla normativa sui turni di servizio;
e. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri, durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art. 593 del Codice penale;
f. comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali del veicolo;
g. mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo, con particolare riguardo alla carrozzeria ed alla verniciatura. Sono vietate: l’apposizione di calcomanie non autorizzate, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa in materia di pubblicità, e la detenzione di oggetti non strettamente necessari all’interno ed all’esterno dei veicoli;
h. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
i. consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
j. mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo, con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
k. rilasciare all'utente, quando richiesto, la ricevuta compilata correttamente e contenente il numero della licenza, la data ed il totale indicato dal tassametro, oltre all’indicazione dell’eventuale luogo di destinazione extracomunale; dovranno inoltre essere indicati gli eventuali supplementi o riduzioni tariffarie applicate;
l. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento e dell'atto dal quale risulta il sistema di tariffazione in vigore ed esibirli all'utente che ne faccia richiesta;
m. esporre in modo ben visibile all'interno, nella parte posteriore del veicolo, un estratto tariffario timbrato dall’ufficio competente, in quattro lingue, contenente il numero della licenza ed il numero telefonico dell’Ufficio comunale a cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;
n. ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio.
2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:
a. rifiutare la prestazione del servizio, salvo i casi indicati all’art. 24;
b. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
c. portare animali propri in vettura;
d. interrompere la corsa di propria iniziativa. La corsa può interrompersi in caso di esplicita richiesta del committente o nei casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
e. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica, maggiorata degli eventuali supplementi;
f. manomettere il tassametro o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo del piombo di cui all'art. 26;
g. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli. Le operazioni di carico e scarico dei bagagli sono facoltative;
h. rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;
i. fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
x. xxxxxxxxxxx, anche temporaneamente, l'autoveicolo nelle apposite aree di stazionamento, tranne i casi di necessità impellenti e di breve durata;
k. effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.
Art. 21 - Comportamento degli utenti
Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
a. fumare durante il trasporto;
b. gettare oggetti dai veicoli, sia fermi che in movimento;
c. imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
d. pretendere il trasporto di animali, senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
e. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
f. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
g. aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o, in assenza di questo, dal lato più lontano dal margine della carreggiata;
h. scendere dal taxi senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto.
Art. 22 - Sostituzione temporanea alla guida.
1.I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei casi e con le modalità prevista dalla Legge 21/1992. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.10. Il titolare che intende essere sostituito temporaneamente alla guida, nei casi previsti di cui al precedente paragrafo, deve presentare, congiuntamente al sostituto alla guida individuato, comunicazione all’amministrazione comunale, corredata dai documenti e dalle dichiarazioni necessari.
2. La comunicazione di cui al punto precedente, con attestazione di avvenuto ricevimento da parte del Comune, deve essere allegata all’originale della licenza d’esercizio e conservata a bordo.
Art. 23 - Collaborazione familiare
1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 10.
2. Il rapporto tra il titolare di licenza ed il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230/bis del Codice civile.
3. Il collaboratore familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo o attività d'impresa, di natura incompatibile con lo svolgimento del servizio.
4. Il titolare che intende avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di un familiare, deve presentare, congiuntamente al collaboratore familiare, comunicazione all’amministrazione comunale corredata dai documenti e dalle dichiarazioni necessari.
5. La comunicazione di cui al punto precedente, con attestazione di avvenuto ricevimento da parte del Comune deve essere allegata all’originale della licenza d’esercizio e conservata a bordo.
Art. 24 - Interruzione del trasporto
1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, l’utente è tenuto al pagamento del percorso effettuato.
2. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici o atteggiamenti aggressivi o violenti, tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità. In tali casi di rifiuto il tassista è obbligato, all'atto del diniego, a segnalare l'esistenza della situazione all'autorità competente, direttamente o tramite la propria centrale radio taxi.
Art. 25 - Criteri per la determinazione delle tariffe taxi
1. Nei territori dei comuni sottoscrittori della Convenzione di cui all’art. 1 del presente Regolamento vengono definite le Aree Comprensoriali ”A” come aree urbane ed aree a bassa urbanizzazione e le Aree Comprensoriali “B” come aree extraurbane, secondo quanto riportato nell’Allegato “B” del presente Regolamento.
2. I criteri generali delle tariffe del servizio taxi, i supplementi tariffari ed il loro ammontare, sono contenuti nell’allegato “A” del presente regolamento.
0.Xx Consiglio Comunale, su proposta della Conferenza dei Sindaci di cui alla vigente convenzione intercomunale, approva ogni successiva modifica ai criteri generali.
4. L’aggiornamento delle tariffe avverrà con cadenza annuale, ai sensi della Delibera consiliare della Regione Toscana n. 131/1995. Tale adeguamento sarà effettuato, con determinazione dirigenziale, sul valore medio calcolato tra la variazione media annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo (FOI) e la variazione media annuale dell’indice Istat dei trasporti. Adeguamenti diversi, non automatici, dovranno essere preventivamente approvati dalla Conferenza dei Sindaci. Gli adeguamenti dovranno essere recepiti dalle singole Amministrazioni Comunali, di norma, entro 30 giorni dalla richiesta di adeguamento.
5. La determinazione del corrispettivo del trasporto deve essere sempre calcolato con tassametro omologato, sulla base delle tariffe stabilite.
6. In nessun caso è ammessa la determinazione del corrispettivo del trasporto direttamente concordata tra l'utente ed il vettore.
7. In nessun caso può essere richiesto il pagamento della corsa di ritorno.
Art. 26 - Il Tassametro
1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere dotate di tassametro omologato.
2. Il tassametro deve essere installato conformemente alle disposizioni vigenti, in modo da essere facilmente visibile dai sedili posteriori. L'accesso alla programmazione, dopo la verifica dello strumento, deve essere coperto e chiuso con una vite e sigillato con piombo con impresso lo stemma del comune competente.
3. Gli organi di vigilanza possono in qualsiasi momento procedere, anche con l'ausilio di strumenti tecnici, alla verifica del corretto funzionamento del tassametro.
4. A seguito della programmazione dei tassametri per adeguamento tariffe, guasto o sostituzione, sarà rilasciata, ai titolari della licenza, apposita dichiarazione da parte del soggetto abilitato alla programmazione da cui risulta:
a) la data e l’ora in cui è avvenuto l’intervento sul tassametro che ha comportato la rimozione del sigillo;
b) in caso di adeguamento delle tariffe, gli estremi dell’atto relativo e la conformità dell’adeguamento all’atto medesimo;
c) che il tassametro presentato per la programmazione era regolarmente sigillato e che i sigilli sono stati tolti in tale occasione.
5. Sarà cura dell’operatore comunicare immediatamente per scritto, agli uffici comunali competenti, la rimozione dei sigilli, avvenuta a qualunque titolo, con la richiesta di apposizione di nuovo sigillo.
6. Il tassista che ha fatto richiesta della nuova piombatura è autorizzato a svolgere il servizio con il tassametro senza piombo, tenendo a bordo dell’autovettura copia di tale richiesta, rimanendo a suo carico la responsabilità della conformità delle tariffe praticate all’utenza.
7. In caso di guasto al funzionamento del tassametro il tassista dovrà interrompere il servizio e provvedere alla riparazione o sostituzione attenendosi alla disposizioni del presente articolo
8. Possono essere stipulate apposite convenzioni con aziende ed officine specializzate per l'installazione, riparazione e manutenzione dei tassametri. Il titolare della licenza è comunque responsabile, in ogni momento, del corretto e regolare funzionamento dello strumento.
Art. 27 - Stazionamento
Lo stazionamento dei taxi è consentito solo nei luoghi a ciò destinati nei Comuni sottoscrittori della Convenzione, esclusivamente ai tassisti in possesso di licenze rilasciate dai suddetti comuni.
Art 28 - Prelevamento dell’utenza
Il prelevamento dell’utenza nell’area comprensoriale, fatte salve tutte le possibilità di prelevamento previste dall’articolo 6, commi 1,2,3, della Deliberazione n. 131 del 01.03.1995 del Consiglio Regionale, avrà carattere di omogeneità su tutta l’area comprensoriale corrispondente al territorio dei Comuni sottoscrittori della Convenzione di cui all’art.1. Le chiamate taxi provenienti dal territorio dei comuni sottoscrittori debbono essere assegnate solo ed esclusivamente ai taxi con licenza rilasciata dai comuni firmatari della Convenzione. Solo nel caso in cui non ci sia disponibilità di vetture, la chiamata può essere assegnata ad altro soggetto. Ogni altra assegnazione diversamente motivata è da considerarsi illegittima e, in quanto tale, sanzionabile a norma di legge, ai sensi dei regolamenti comunali vigenti e di quanto stabilito dal Codice della Strada.
Art 29 - Acquisizione della corsa
1. Nell'ambito dell'esercizio del servizio, la corsa è acquisita nelle apposite aree di stazionamento nei modi seguenti:
a. mediante chiamata dalle centrali radio-taxi;
b. mediante chiamata al telefono dell'area di stazionamento;
c. quando il cliente si presenti direttamente nell'area di stazionamento;
2. Nei modi indicati al comma 1 lettere a) e b), la corsa sarà acquisita dal tassista primo di fila, con priorità per coloro che siano titolari della licenza rilasciata dal Comune in cui insiste la piazzola, mentre nel modo di cui alla lettera c) il cliente potrà scegliere il veicolo, senza vincoli di precedenza.
3. Al di fuori dei modi previsti dal comma 1, la corsa può essere acquisita in transito nei modi seguenti:
a. mediante chiamata dalle centrali radio-taxi;
b. quando il cliente si rivolga direttamente al tassista con richiesta a vista;
4. Nel modo indicato al comma 3 lettera a), la corsa sarà acquisita dal tassista che, trovandosi più vicino al luogo dove il cliente ha richiesto il servizio, possa iniziare la corsa nel più breve tempo possibile.
5. Non è consentita l'acquisizione della corsa mediante l'utilizzo di telefoni personali ed ogni altro metodo di comunicazione personale.
Art 30 - Prenotazione del servizio
1. Al tassista non è consentito accettare prenotazioni del servizio.
2. I soggetti di cui all'art. 7 comma 1 lettere b) e c) della legge n. 21/1992 possono accettare prenotazioni da parte del cliente.
Art 31 - Uso del tassametro
1. Il tassametro deve essere azionato nei modi stabiliti dall'Amministrazione comunale, in relazione al tipo di tariffa adottata.
2. Le principali funzioni del tassametro relative alla corsa (libero - occupato) devono essere collegate al cassonetto luminoso posto sulla parte superiore del veicolo.
3. All’inizio della corsa il tassista ha l'obbligo di informare il cliente dell'applicazione di eventuali supplementi dovuti sul corrispettivo indicato dal tassametro.
4. E' fatto obbligo di esposizione, nella parte posteriore dell'abitacolo, in posizione facilmente accessibile, di un estratto tariffario nelle seguenti lingue: italiano, inglese, francese e tedesco.
5. E’ fatto obbligo di indicare che il cliente ha facoltà di richiedere ricevuta.
. Art. 32 - Il contachilometri
1. I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. In caso di guasto al contachilometri, il tassista deve interrompere il servizio e provvedere alla riparazione dello stesso.
Art. 33 - Trasporto persone portatrici di handicap
1. Il tassista ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (stampelle e simili e carrozzine pieghevoli), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi particolari di cui all'art. 24 comma 2 ed in quelli in cui é manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
Art. 34 - Responsabilità nell'esercizio del servizio
Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.
Art. 35 - Reclami
Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso, in collaborazione con la Polizia municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative di cui all'art. 37.
CAPO V
VIGILANZA SUL SERVIZIO
Art. 36 - Rispetto delle norme
La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata al Corpo di Polizia Municipale e agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
Art. 37 - Sanzioni
1 Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste in via generale da norme di legge statali o regionali, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite come segue:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n.689, per gli importi indicati dall’art. 7bis del D. Lgs. 267/2000;
b) con sanzione amministrativa accessoria: sospensione, decadenza o revoca della licenza.
c) con sanzione amministrativa della sospensione del servizio nell'area comprensoriale.
2. In caso di violazioni commesse da un sostituto alla guida o da un collaboratore familiare, il titolare della licenza è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
3. In caso di violazioni che comportino l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 lettera b), l'organo accertatore invia immediatamente rapporto o copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all'ufficio comunale competente.
4. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 3, l'interessato, ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte all'ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento relativo alla violazione.
5. L'ufficio comunale competente comunica l’avvio del procedimento e trasmette la relativa documentazione alla Commissione di cui all'art.8 per l'acquisizione del relativo parere.
6. Il responsabile della struttura comunale competente dispone il provvedimento relativo, sentito il parere della Commissione stessa.
Art.38 - Violazioni
1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli:
a) art. 3 comma 2;
b) art. 6;
c) art. 7 commi 5 e 6;
d) art. 18 commi 3;
e) art. 20 comma 1 lettere a) b) c) f) g) h) i) j) k) l) m) n);
f) art. 20 comma 2 lettere b) c) g) i) j);
g) art. 21;
h) art. 26 comma 5;
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli:
a) art. 14 comma 1;
b) art. 20 comma 1 lettere d) e);
c) art. 20 comma 2 lettere d) h) k);
d) art. 25 commi 5,6 e 7;
e) art. 26 commi 1, 2, e 7;
f) art. 27
g) art. 28 ;
h) art. 29 commi 1,2,3,4,5,
i) art. 30 comma 1
j) art. 31 commi 1,2,3,4,
k) art. 32
l) art.33
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da uno a sette giorni;
3. Chiunque violi le disposizioni di cui all’ articolo art.20 comma 2 lettere e) f) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da tre a quindici giorni;
4. Il tassista che rifiuti di prestare servizio per una qualsiasi delle destinazioni all’interno dell’area comprensoriale di cui all’art. 1 comma 2, servito da strade pubbliche o private aperte al pubblico transito, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 11 della L.R 6 settembre 1993 n. 67 ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da sette a trenta giorni.
5. Il titolare della licenza taxi che si faccia sostituire da altro soggetto, anche temporaneamente, o chi si avvalga della collaborazione di un familiare, senza averlo preventivamente comunicato all’Amministrazione Comunale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da tre a quindici giorni.
6. Chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l'attività di servizio taxi, anche in sostituzione temporanea del titolare, o collaborando nell'ambito di un'impresa familiare regolarmente costituita, senza aver preventivamente comunicato all’Amministrazione Comunale, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 86 comma 2 del Codice della Strada.
7. Chiunque, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, eserciti l'attività di servizio taxi in sostituzione temporanea o collaborando nell'ambito di un'impresa familiare, senza aver preventivamente comunicato all’Amministrazione Comunale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a €. 500,00.
8. Il titolare della licenza per il servizio taxi che violi, per tre volte nell'arco di 12 mesi, le disposizioni indicate al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da uno a sette giorni.
9. Chiunque, nell'esercizio del servizio taxi, guidi in stato di ebbrezza, in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, x xxxxx in condizioni di alterazione fisica e psichica, correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da sette a trenta giorni. Il periodo di sospensione della licenza non potrà coincidere con l'eventuale periodo di sospensione della patente di guida previsto.
Art. 39 - Sospensione del servizio nell’area comprensoriale
In caso di reiterate e accertate violazioni da parte del tassista alle norme del presente regolamento, che incidano negativamente sul servizio del comprensorio di cui all’articolo 1, segnalate e documentate anche dagli organismi disciplinari dei soggetti di cui all’art 7, comma 1 lettere b) e c), della legge 21/92, si applica, sentita la commissione di cui all’art. 8, la sanzione amministrativa della sospensione, per un periodo da 1 a 3 mesi, dell'estensione dell’attività nell’area comprensoriale dei territori degli altri comuni firmatari della convenzione di cui all’art.1.
Art. 40 - Decadenza della licenza
1. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art 8, dispone la decadenza della licenza nel caso che:
a) il titolare venga a perdere uno dei requisiti previsti dall'art. 10 comma 1 lettere b) e c);
b) il titolare incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
c) il titolare interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;
2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di competenza.
Art. 41 - Revoca della licenza
1. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 8, dispone la revoca della licenza nel caso in cui:
a) il titolare violi le norme sul cumulo di più licenze di cui all'art. 8 comma 2 della L. 21/1992;
b) il concessionario del taxi di scorta violi il divieto di commercializzare, trasferire o trasformare licenze per auto di scorta così come previsto all'art. 7 comma 3;
c) il titolare o il concessionario svolgano attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio taxi;
d) il titolare non inizi il servizio entro i termini stabiliti dall'art. 18 commi 1 e 2;
e) il titolare non provveda a quanto previsto dall’art. 14 comma 6 ultimo periodo.
2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di competenza.
Art. 42 - Rinuncia alla licenza
Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al Sindaco.
Art. 43 - Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia della licenza
In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia della licenza, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al sostituto o all'assegnatario della licenza.
CAPO V
NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44 - Norma finale
1. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alla leggi e regolamenti sovraordinati vigenti in materia.
2 I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al vigente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell’entra in vigore di nuove disposizione di legge e regolamentari sovraordinati.
Art. 45 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di pubblicazione sul BURT dell’avviso della sua approvazione da parte di tutti i comuni aderenti alla convenzione di cui all’art. 1 del presente regolamento.
Nuovo regolamento taxi
ALLEGATO “A”
Criteri generali per la determinazione del sistema tariffario per il servizio taxi in area comprensoriale
a) Tariffa 1 - Multipla urbana Scatto inizio corsa € 3,30 Corsa minima € 5,00
€ 0.91/Km (pari a scatti di € 0,10 ogni 110 metri)
€ 24,00/ora (pari a scatti di € 0,10 ogni 15 secondi)
b) Tariffa 2 - Multipla urbana per le corse su territorio urbano extracomunale (fuori dai comuni convenzionati)
Scatto inizio corsa € 3,30 Corsa minima € 5,00
€ 1,64/Km (pari a scatti di € 0,10 ogni 61 metri)
€ 28,80/ora (pari a € 0,10 ogni 12,5 secondi)
c) Tariffa 3 – Extraurbana per i territori extraurbani dei comuni sottoscrittori, nonché per tutte le altre destinazioni.
Scatto inizio corsa € 3,30 Corsa minima € 5,00
€ 1.64/Km (pari a scatti di € 0,10 ogni 61 metri)
d) Tariffa per corse in partenza da aeroporto di Firenze Xxxxxxx Xxxxxxxx: supplemento € 2,60
e) supplemento notturno € 3,30 per le corse iniziate nella fascia oraria notturna 22.00 - 06.00 e supplemento festivo (compresa festività del Santo Patrono) € 2,00; i due supplementi non sono cumulabili fra loro e devono essere inseriti automaticamente dal tassametro;
f) supplemento bagaglio € 1,00 cadauno per un massimo di 4 colli superiori ciascuno alle dimensioni di cm 30x50;
g) diritto di chiamata radio taxi o al telefono del posteggio taxi € 1,96 se il prelievo dell’utente avviene in area urbana e € 3,92 se il prelievo dell’utente avviene in area extraurbana, ovvero in specifiche aree urbane periferiche, laddove ciò sia stabilito nella divisione zonale del territorio;
h) riduzione del 10% dell’importo sul tassametro (compresi gli eventuali supplementi) per le corse che terminano nelle seguenti aree ospedaliere: Careggi, Meyer, Ponte a Nincheri, Torregalli, IOT, CTO, che abbiano inizio nelle fasce orarie dalle 13,00 alle 15,00 e dalle 21,00 alle 2,00;
i) riduzione del 10% dell’importo segnato sul tassametro (compresi eventuali supplementi) per le corse utilizzate da donne sole, aventi inizio nella fascia oraria dalle 21,00 alle 2,00;
l) per le corse senza interruzione del servizio che iniziano e terminano nel Comune, pur attraversando nel tragitto comuni diversi, si applica per l’intero percorso la tariffa multipla urbana;
TARIFFE PREDETERMINATE
Comune di Scandicci
Stazione S.M.Novella € 19,00 Careggi € 25,00
Aeroporto € 20,00
Comune di Sesto X.xx
Stazione S.M.Novella € 22,00 Careggi € 15,00
Aeroporto € 15,00
Da Aeroporto "X.Xxxxxxxx" a "Stazione Santa Xxxxx Novella" od a "Centrostorico di Firenze" € 20,00;
Comune di Campi Bisenzio
Stazione S.M.Novella € 28,00 Careggi € 22,00
Aeroporto € 20,00
Comune di Calenzano
Stazione S.M.Novella € 28,00 Careggi € 20,00
Aeroporto € 20,00
Comune di Bagno a Ripoli
Stazione S.M.Novella € 20,00 Careggi € 28,00
Aeroporto € 30,00
Comune di Fiesole
Stazione S.M.Novella € 19,00 Careggi € 20,00
Aeroporto € 30,00
Comune di Impruneta
Stazione S.M.Novella € 20,00 Careggi € 28,00
Aeroporto € 30,00
Comune di Signa
Stazione S.M.Novella € 28,00 Careggi € 25,00
Aeroporto € 22,00
Comune di Lastra a Signa Stazione S.M.Novella € 28,00 Careggi € 28,00
Aeroporto € 25,00
Le suddette tariffe sono comprensive del diritto di chiamata, del supplemento notturno e del supplemento festivo.
Punti di partenza per le tariffe predeterminate:
Comune di Scandicci: piazza Matteotti e piazza P.L. da Palestrina ;
Comune di Bagno a Ripoli; xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxx X. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, via dell’Xxxxxxx 00;
Comune di Fiesole: piazza Mino;
Comune di Impruneta: la piazzola di Bottai;
Comune di Sesto X.xx: piazza Xxxxxxxx Veneto e da Xxxxxx Xxxxxxx;
Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx: piazzola riservata ai Taxi presso il municipio, ubicata in xxx X. Xxxxxx, xx xxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxx;
Comune Calenzano: piazzola Pratignone e piazza Xxxxxxxx Veneto (presso l’ingresso del palazzo Comunale);
Comune Lastra a Signa: piazzola ubicata presso l’Ipercoop;
Comune Signa: xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx xxx Xxxxxx.
ALLEGATO “B”
Definizione delle aree dei territori comunali, di cui all’art. 25 del Regolamento Unificato, per l’applicazione delle tariffe nell’area comprensoriale.
Comune | Area Urbana | Area a bassa urbanizzazione | Area extra-urbana |
Scandicci | Quella determinata dall’A1, da sud di Pz. Xxxxxxx a nord di x. Xxxxxxxxx, fino al limite del carcere di Sollicciano | Via Pisana, altezza La pieve, inclusa la frazione di Badia a Settimo | Tutto il rimanente territorio comunale |
Xxxxx Xxxxxxxxxx | Centro abitato di Sesto delimitate: ad ovest, confine con Calenzano; a nord, tutte le strade ad accezione di quelle che proseguono per destinazioni extracomunali o Cercina comprese v. dei Molini, v. delle Cappelle, v. di Valiversi, v. della Castellina; ad est confine con Firenze; a sud x. xxxxxxxx, x. xxxx0Xxxxxxxxx (xxxx a v. della Lastruccia, abitato di X. Xxxxxxx, PIP Querciola, abitato Padule, PIP Volpaia Centro abitato di Osmannoro delimitato da: a nord A11; a est e a sud confine con Firenze; a ovest V. S. Croce dell’Osmannoro a | Tutto il rimanente territorio comunale |
monte della X. Xxxxxxxx ed ex Xxxxxxxxxx a valle della X. Xxxxxxxx | |||
Bagno a Ripoli | Via del Padule dal confine con Firenze, centro abitato di Rimaggio, Xxx xx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx x Xxxxxx, Via di Ritortoli compresa Casa di Cura X. Xxxxxx, centro abitato di Ponte a Ema, centro abitato di Ponte a Niccheri, Via dell’Antella, centroabitati di Antella, Xxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx. | Tutto il rimanente territorio comunale | |
Campi Bisenzio | Dai confini dei comuni di Firenze, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Calenzano, Prato tra via Pratese e via Tre Ville, dal torrente Vingone, dal confine con il Comune di Signa tra torrente Vingone e fiume Arno. | Abitato di S. Giorgio a Colonica e abitato di Sant’Angelo oltre il torrente Vingone fino al comune di Poggio a Caiano. | Tutto il rimanente territorio comunale |
Fiesole | Fiesole capoluogo lungo la strada provinciale del confine comunale (X. Xxxxxxxx) a Via Ferrucci intersezione Via Vincigliata e a nord tutta la Xxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx | Xxxxx xxx Xxxxxxx da confine del comune di Firenze alla fine del centro abitato di Caldine. Valle dell’Arno da confine con il comune di Firenze a quello del comune di Pontassieve esteso ai limiti dei vari centri abitati. Centro abitato di Pian di X. Xxxxxxx | Xxxxx il rimanente territorio comunale |
Impruneta | A nord: V. Imprunetana per Pozzolatico fino ai n.c.63 e 50; a ovest: V. Imprunetana per Tavarnuzze fino ai n.c.29 e 24; V. dei Falciani fino ai n.c.52 e 9; a sud: X. xx Xxxxxxxx xxxx x.x. 00 x X. xxx Xxxxxxx fino ai n.c. 77 e 74; a est: V. delle Sodera fino ai n.c.14 e 23, Via Tafani fino ai n.c. 1 e 6, V. Prachatice;Via Pian di Pancole fino al n.c. 0, X. xx Xxxxxxxx Xxxxxx, centro abitato di Tavarnuzze a sud fino al confine dei Bottai; a nord fino alla loc. Scopeti compresa; a ovest fino a via della Torricella, a est Via Xxxx.xx per Tavarnuzze fino all’incrocio con V: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx; Bottai fino all’incrocio di Via San Cristofano con Via Colleramole campeggio compreso; Baruffi fino al nucleo delle Rose, Colleramole, Bagnolo, Falciani, Cascine del Riccio, Pozzolatico, X. Xxxxxxx, Monteoriolo, Ugolino, Ferrone. | Tutto il rimanente territorio comunale | |
Signa | Utoe di: la Costa, via Roma, Castello-X. Xxxxxxx, Colli Bassi, Crocifisso, Industrie, Colli Alti-Indicatore, X. Xxxxx a ponti, X. | Xxxx di: Lecore, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Bertesche | Utoe di: Piana di Lecore, Vintone, Nobel, Renai, Xxxxxx |
Xxxxx, Ponte all’Asse, X. Xxxxxx a Lecore | |||
Lastra a Signa | Abitati di Lastra a Signa, Ponte a Signa, Porto di Mezzo delimitati a: EST, dal confine comunale con Scandicci; NORD, dal corso dell’Arno; OVEST, si conclude all’incrocio di Via Macinaia con via Livornese; SUD in prossimità delle colline termina a: mt. 120 dall’incrocio fra Via Livornese e Via X. Xxxxxx Via Xxxxxxxx xx Xxxxx in corrispondenza del civico n. 25 Via A. Gramsci in corrispondenza del civico n. 169 Via del Serraglio in corrispondenza del civico n. 42 Via di Calcinaia in corrispondenza del civico n. 100 Via Vecchia Pisana | Tutto il rimanente territorio comunale | |
Calenzano | Quella delimitata come segue: a SUD e SUD-Est dai confini comunali con Campi Bisenzio e Xxxxx Xxxxxxxxxx; a OVEST con la tangenziale Xxx xxx Xxxxxxx, xxx X.Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Via delle Bartoline; a NORD dall’incrocio di Xxx xxx Xxxxxxx xxx Xxx xxxxx Xxxxxx; a EST da Via | Tutto il rimanente territorio comunale |
Arrighetto da Settimello, Via delle Cappelle (primo tratto a partire da via A. da Settimello), Via X. Xxxxxxx, Via T. Tasso, Via Due Giugno, Via Trilussa, Via di Borgo – Xxx xxx Xxxxx, X.xx Xxxxxxxxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxx (xxxx al ponte sul Torrente Chiosina) – Torrente Chiosina – Xxx xxx Xxxxx. |