LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 11.
Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE;
VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee- Legge comunitaria 2008, ed in particolare l’articolo 32;
VISTO il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”;
VISTO il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l’articolo 2;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;
SULLA PROPOSTA dei Ministri per le politiche europee e dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico, dell’interno e per la pubblica amministrazione ed l’innovazione;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Definizioni e ambito di applicazione
Art. 1
(Definizioni)
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) “consumatore”: la persona fisica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
b) “servizi di pagamento”: le seguenti attività:
1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
3.1.esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; 3.2.esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o
dispositivi analoghi;
3.3.esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
4) Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
4.1.esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; 4.2.esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o
dispositivi analoghi;
4.3.esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
c) “operazione di pagamento”: l’attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
d) “sistema di pagamento” o “sistema di scambio, di compensazione e di regolamento”: un sistema di trasferimento di fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;
e) “pagatore”: il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento;
f) “beneficiario”: il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento;
g) “prestatore di servizi di pagamento”: uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
h) “utilizzatore di servizi di pagamento” o “utilizzatore”: il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi;
i) “contratto quadro”: il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l’apertura e la gestione di un conto di pagamento;
l) “conto di pagamento”: un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento;
m) “fondi”: banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall’articolo 1, comma 2, lettera h-ter), testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
n) “rimessa di denaro”: servizio di pagamento dove, senza l’apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l’unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione;
o) “ordine di pagamento”: qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’operazione di pagamento;
p) “data valuta”: la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;
q) “autenticazione”: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l’utilizzo di uno specifico strumento di pagamento, inclusi i relativi dispositivi personalizzati di sicurezza;
r) “identificativo unico”: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all’utilizzatore di servizi di pagamento e che l’utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l’altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l’esecuzione di un’operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di pagamento, l’identificativo unico identifica solo l’utilizzatore del servizio di pagamento;
s) “strumento di pagamento”: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l’utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento;
t) “micro-impresa”: l’impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, è un’impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE;
u) “giornata operativa”: il giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell’esecuzione di un’operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’operazione stessa;
v) “addebito diretto”: un servizio di pagamento per l’addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al quale un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in conformità al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore medesimo;
z) “area unica dei pagamenti in euro”: l’insieme dei Paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro secondo regole e standard definiti in appositi documenti;
aa) “tasso di cambio di riferimento”: il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal fornitore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto si applica ai servizi di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro o di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo.
2. Il presente decreto non si applica nel caso di:
a) operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in contante direttamente dal pagatore al beneficiario, senza alcuna intermediazione;
b) operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale autorizzato a negoziare o a concludere la vendita o l’acquisto di beni o servizi per conto del pagatore o del beneficiario;
c) trasporto materiale, a titolo professionale, di banconote e monete, ivi compresa la raccolta, il trattamento e la consegna;
d) operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e nella consegna di contante, a titolo non professionale, nel quadro di un’attività senza scopo di lucro o a fini di beneficenza;
e) servizi in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di un’operazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita del pagatore di servizi di pagamento immediatamente precedente l’esecuzione dell’operazione di pagamento attraverso un pagamento destinato all’acquisto di beni o servizi;
f) operazioni di cambio di valuta contante contro contante nell’ambito delle quali i fondi non sono detenuti su un conto di pagamento;
g) operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei, con i quali viene ordinato al prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario: assegni, titoli cambiari, voucher, traveller’s cheque, vaglia postali;
h) operazioni di pagamento realizzate all’interno di un sistema di pagamento o di un sistema di regolamento dei titoli tra agenti di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione e/o banche centrali e altri partecipanti al sistema e prestatori di servizi di pagamento, fatto salvo l’articolo 30;
i) operazioni di pagamento collegate all’amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai rimborsi o proventi di cessioni, effettuate dalle persone di cui alla lettera h), ovvero da imprese di investimento, enti creditizi, organismi di investimento collettivo o società di gestione patrimoniale che prestano servizi di investimento ed ogni altra entità autorizzata ad avere la custodia di strumenti finanziari;
l) servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici, che supportano la prestazione dei servizi di pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire, compresi l’elaborazione e la registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione dei dati personali, l’autenticazione dei dati e delle entità, la fornitura di reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento;
m) servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall’emittente o in base ad un accordo commerciale con l’emittente, all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi;
n) operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, quando i beni o servizi acquistati sono consegnati al dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, o devono essere utilizzati tramite tale dispositivo, a condizione che l’operatore di telecomunicazione, digitale o informatico, non agisca esclusivamente quale intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore dei beni e servizi;
o) operazioni di pagamento realizzate tra prestatori di servizi di pagamento, relativi agenti o succursali per proprio conto;
p) operazioni di pagamento tra un’impresa madre e la relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, senza alcuna intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo;
q) servizi, forniti da prestatori, di prelievo di contante tramite sportelli automatici per conto di uno o più emittenti della carta, che non sono parti del contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non gestiscano altri servizi di pagamento elencati nell’articolo 1.
3. Il titolo II si applica ai servizi di pagamento prestati nella Comunità europea, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nella Comunità europea ovvero l’unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento sia insediato nella Comunità. L’articolo 23 si applica anche ai servizi di pagamento in cui uno solo dei prestatori sia insediato nella Comunità.
4. Ai fini dell’applicazione del titolo II:
a) per servizi di pagamento si intende anche l’emissione di moneta elettronica;
b) se l’utilizzatore dei servizi di pagamento non è un consumatore, le parti possono convenire che gli articoli 3, comma 1, 5, comma 4, 10, 12, 13, 14, 17 e 25 non siano in tutto o in parte applicati. Le parti possono altresì concordare un periodo di tempo diverso per effettuare la comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto di cui all’articolo 9;
c) le microimprese sono equiparate ai consumatori; tuttavia, le parti possono convenire che gli articoli 13, 14 e 17, comma 3 non siano in tutto o in parte applicati.
TITOLO II
Diritti ed obblighi delle parti
CAPO I SPESE E DEROGHE
Art. 3
(Spese applicabili)
1. Il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare all’utilizzatore dei servizi di pagamento le spese sostenute per l’adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente Titolo, salvo quanto previsto negli articoli 16, comma 4, 17, comma 5, e 24, comma 2. Quando applicabili, le spese sono concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento in modo da risultare adeguate e coerenti con i costi effettivamente sostenuti da quest’ultimo.
2. Se un’operazione di pagamento non comporta conversioni valutarie da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore, il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento. Resta impregiudicata la possibilità di prevedere forme di esenzione del beneficiario, nel caso sia un consumatore, da spese per accredito di somme, ivi inclusi gli emolumenti a favore di pensionati e lavoratori dipendenti.
3. Il prestatore di servizi di pagamento consente al beneficiario di applicare al pagatore una riduzione del prezzo del bene venduto o del servizio prestato per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento compreso nell’ambito d’applicazione del presente decreto.
4. Il beneficiario non può applicare spese al pagatore per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento. La Banca d’Italia può stabilire con proprio regolamento deroghe tenendo conto dell’esigenza di promuovere l’utilizzo degli strumenti di pagamento più efficienti ed affidabili.
5. Le disposizioni del presente articolo non producono effetti sul pagamento di eventuali spese concordate tra prestatori di servizi di pagamento o soggetti di cui essi si avvalgono.
Art. 4
(Deroga per gli strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica)
1. Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro consentono esclusivamente singole operazioni di pagamento di importo non superiore a 30 euro o che presentano un limite di spesa complessivo di 150 euro o che sono avvalorati per un importo che in nessun momento supera i 150 euro, le parti del contratto quadro possono convenire che:
a) gli articoli 7, comma 1, lettera b), 8, comma 1, lettere c) e d), e 12, commi 1 e 2, non si applicano se lo strumento di pagamento non può essere bloccato o non può esserne impedito l’ulteriore utilizzo;
b) gli articoli 10, 11 e 12, commi 3 e 4, non si applicano se lo strumento di pagamento è utilizzabile in forma anonima o se, a causa delle caratteristiche dello strumento, il prestatore di servizi di pagamento non è in grado di dimostrare che l’operazione di pagamento è stata autorizzata;
c) il prestatore di servizi di pagamento, in deroga all’articolo 16, comma 1, non è tenuto ad informare l’utilizzatore di servizi di pagamento del rifiuto di un ordine di pagamento quando la mancata esecuzione dello stesso risulta evidente dal contesto;
d) il pagatore, in deroga all’articolo 17, non può revocare l’ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al beneficiario o dopo avergli dato il proprio consenso ad avviare l’esecuzione dell’operazione di pagamento;
e) si applicano altri termini di esecuzione, in deroga agli articoli 20 e 21.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono raddoppiati quando i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono insediati in Italia; per gli strumenti di pagamento prepagati il limite di 150 euro è elevato a 500 euro.
3. Gli articoli 11 e 12 non si applicano alla moneta elettronica quando le modalità di funzionamento del relativo circuito consentono al prestatore di servizi di pagamento di congelare il conto o di bloccare lo strumento di pagamento e lo strumento prevede limiti di avvaloramento non superiori a 500 euro.
4. La Banca d’Italia, in attuazione delle misure adottate dalla Commissione europea, può disporre l’applicazione di limiti di importo diversi da quelli previsti dai commi 1, 2 e 3.
CAPO II
AUTORIZZAZIONE DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO
Art. 5
(Consenso e revoca del consenso)
1. Il consenso del pagatore è un elemento necessario per la corretta esecuzione di un’operazione di pagamento. In assenza del consenso, un’operazione di pagamento non può considerarsi autorizzata.
2. Il consenso ad eseguire un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento è prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento.
3. L’autorizzazione può essere data prima o, ove concordato tra il pagatore e il proprio prestatore di servizi di pagamento, dopo l’esecuzione di un’operazione di pagamento.
4. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento, purché prima che l’ordine di pagamento diventi irrevocabile ai sensi dell’articolo 17. Le operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca del consenso ad eseguire più operazioni di pagamento non possono essere considerate autorizzate.
3. Salvo il caso in cui l’utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo dello strumento di pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), l’utilizzatore medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall’utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento.
4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all’articolo 7 con dolo o colpa grave, l’utilizzatore sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al comma 3.
5. La Banca d’Italia con proprio regolamento può ridurre le responsabilità massime di cui ai commi 3 e 4 nel caso di strumenti di pagamento aventi particolari caratteristiche di sicurezza; la Banca d’Italia assicura la generale conoscibilità degli strumenti di pagamento rispondenti a tali caratteristiche di sicurezza.
Art. 13
(Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite)
1. Nel caso in cui un’operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il pagatore ha diritto al rimborso dell’importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) al momento del rilascio, l’autorizzazione non specificava l’importo dell’operazione di pagamento;
b) l’importo dell’operazione supera quello che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa, le condizioni del suo contratto quadro e le circostanze del caso.
2. Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento, il pagatore fornisce documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l’esistenza delle condizioni di cui al comma 1. Il rimborso corrisponde all’intero importo dell’operazione di pagamento eseguita. Nel caso di addebiti diretti il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento possono convenire nel contratto quadro che il pagatore ha diritto al rimborso anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini del comma 1. lettera b), il pagatore non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con il prestatore di servizi di pagamento. Se il tasso di cambio di riferimento riguarda un’operazione di pagamento che rientra in un contratto quadro, in tale contratto devono essere concordati il metodo di calcolo dell’interesse effettivo, la data pertinente e l’indice o la base presi in considerazione per determinare tale tasso di cambio di riferimento.
4. Il contratto quadro tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento può escludere il diritto al rimborso del pagatore se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) il pagatore ha dato l’autorizzazione direttamente al proprio prestatore di servizi di pagamento;
b) ove possibile, le informazioni sulla futura operazione di pagamento, limitatamente al caso in cui l’autorizzazione del pagatore è stata data prima dell’esecuzione dell’operazione di pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del pagatore dal prestatore di servizi di pagamento o dal beneficiario almeno quattro settimane prima della sua esecuzione, secondo quanto concordato nel contratto quadro.
Art. 14
(Richieste di rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite)
1. Il pagatore può chiedere il rimborso di cui all’articolo 13 entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.
2. Il prestatore di servizi di pagamento rimborsa l’intero importo dell’operazione di pagamento, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo, entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta. In tale ultimo caso comunica al pagatore il suo diritto di presentare un esposto alla Banca d’Italia ovvero di ricorrere ai sistemi stragiudiziali di cui all’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ove non accetti la giustificazione fornita.
3. Il diritto del prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso non può essere esercitato, nel caso di addebiti diretti, quando il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento hanno convenuto nel contratto quadro che il pagatore ha diritto al rimborso anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 13, comma 1.
CAPO III
ESECUZIONE DI UN’OPERAZIONE DI PAGAMENTO
SEZIONE I
ORDINI DI PAGAMENTO E IMPORTI TRASFERITI
Art. 15
(Ricezione degli ordini di pagamento)
1. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l’ordine, trasmesso direttamente dal pagatore o indirettamente dal beneficiario o per il suo tramite, è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore. Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore, l’ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Il prestatore di servizi di pagamento può stabilire un limite, fissato in prossimità della fine della giornata operativa avuto anche riguardo alle modalità di trasmissione dell’ordine di pagamento, oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.
2. Se l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale concordano che l’esecuzione dell’ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione del prestatore di servizi di pagamento, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento, l’ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva.
Art. 16
(Rifiuto degli ordini di pagamento)
1. Quando tutte le condizioni previste dal contratto quadro sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore o dal beneficiario o per il tramite di quest’ultimo, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all’utilizzatore che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati all’utilizzatore, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali.
3. Il prestatore di servizi di pagamento effettua la comunicazione di cui al comma 2 secondo le modalità concordate con l’utilizzatore, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l’esecuzione dell’operazione di pagamento di cui all’articolo 20.
4. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare le spese della comunicazione all’utilizzatore, ove ciò sia stato concordato tra le parti.
5. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 20 e 25, un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.
Art. 17
(Irrevocabilità di un ordine di pagamento)
1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore l’ordine di pagamento non può essere revocato dall’utilizzatore.
2. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 5, comma 4, se l’operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non può revocare l’ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al beneficiario o avergli dato il consenso ad eseguire l’operazione di pagamento.
3. Nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il pagatore può revocare l’ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito dei fondi. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dà tempestiva comunicazione della revoca al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, ove le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.
4. Nel caso di cui all’articolo 15, comma 2, l’utilizzatore può revocare un ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.
5. Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l’ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso dell’utilizzatore e del suo prestatore di servizi di pagamento. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, per la revoca dell’ordine di pagamento è necessario anche il consenso del beneficiario. Il prestatore di servizi di pagamento può addebitare le spese della revoca solo qualora ciò sia previsto nel contratto quadro.
6. In ogni caso, la revoca di un ordine di pagamento ha effetto solo nel rapporto tra il prestatore di servizi di pagamento e l’utilizzatore del servizio, senza pregiudicare il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento.
7. L’irrevocabilità di un ordine di pagamento non pregiudica il rimborso al pagatore dell’importo dell’operazione di pagamento eseguita in caso di controversia tra il pagatore e il beneficiario.
8. Nell’ambito di un contratto quadro, il consenso ad eseguire un’operazione di pagamento può essere revocato nella forma e secondo la procedura concordata tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento nel contratto medesimo.
Art. 18
(Importi trasferiti e importi ricevuti)
1. I prestatori di servizi di pagamento che partecipano al trasferimento di fondi necessario all’esecuzione di un’operazione di pagamento trasferiscono la totalità dell’importo dell’operazione e non trattengono spese sull’importo trasferito.
2. In deroga al comma 1, il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale possono concordare che quest’ultimo trattenga le proprie spese sull’importo trasferito prima di accreditarlo al beneficiario. In tale caso, nelle informazioni rese al beneficiario la totalità dell’importo trasferito e le spese sono indicate separatamente.
3. Qualora dall’importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle trattenute dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ai sensi del comma 2, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisce che il beneficiario riceva la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento disposta dal pagatore. Quando l’operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale garantisce che la totalità dell’importo dell’operazione sia ricevuto dal beneficiario.
SEZIONE II
TEMPI DI ESECUZIONE E DATA VALUTA
Art. 19
(Ambito di applicazione)
1. La presente sezione si applica:
a) alle operazioni di pagamento in euro;
b) alle operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un’unica conversione tra l’euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all’area dell’euro.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, la presente sezione è applicabile anche ad altre operazioni di pagamento, a meno che non sia diversamente convenuto dall’utilizzatore e dal prestatore di servizi di pagamento. Resta comunque ferma l’applicazione dell’articolo 23, che non può essere oggetto di deroga contrattuale. Quando le parti di un contratto di pagamento convengono un termine massimo di esecuzione superiore a quello di cui all’articolo 20, tale termine non può essere superiore a quattro giornate operative successive alla ricezione dell’ordine di pagamento.
Art. 20
(Operazioni di pagamento su un conto di pagamento)
1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell’ordine l’importo dell’operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1° gennaio 2012 le parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso da quello previsto dal primo periodo ovvero di fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per gli strumenti di pagamento dell’area unica dei pagamenti in euro che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. Fino al 1° gennaio 2012, per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, il termine massimo di cui al periodo precedente può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa.
2. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica la data valuta e rende disponibile l’importo dell’operazione di pagamento sul conto del beneficiario in conformità con quanto previsto dall’art. 23.
3. Quando l’ordine di pagamento è disposto su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale trasmette l’ordine al prestatore di servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il beneficiario e il proprio prestatore di servizi di pagamento. Nel caso degli addebiti diretti, l’ordine viene trasmesso entro limiti di tempo che consentano il regolamento dell’operazione alla data di scadenza convenuta.
Art. 21
(Mancanza di un conto di pagamento del beneficiari presso il prestatore di servizi di pagamento)
1. Se il beneficiario non dispone di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento che riceve i fondi, quest’ultimo mette i fondi ricevuti a disposizione del beneficiario entro il termine specificato ai sensi dell’articolo 20.
Art. 22
(Depositi versati in un conto di pagamento)
1. Quando un utilizzatore versa contante su un conto di pagamento nella valuta in cui il conto è denominato, il prestatore di servizi di pagamento applica la data di ricezione dei fondi quale data valuta e rende disponibili i fondi immediatamente dopo la ricezione.. Se l’utilizzatore non è un consumatore, l’importo è reso disponibile e la valuta datata al più tardi la giornata operativa successiva alla ricezione dei fondi.
Art. 23
(Data valuta e disponibilità dei fondi)
1. La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario non può essere successiva alla giornata operativa in cui l’importo dell’operazione di pagamento viene accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.
2. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che l’importo dell’operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo.
3. La data valuta dell’addebito sul conto di pagamento del pagatore non può precedere la giornata operativa in cui l’importo dell’operazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto di pagamento.
4. Il presente articolo non si applica nel caso di rettifica di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto o nel caso in cui siano intervenuti errori che ne abbiano impedito la corretta esecuzione.
SEZIONE III RESPONSABILITÀ
Art. 24
(Identificativi unici inesatti)
1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall’identificativo unico.
2. Se l’identificativo unico fornito dall’utilizzatore è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell’articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento. Ove previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento addebita all’utilizzatore le spese sostenute per il recupero dei fondi.
3. Il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di pagamento in conformità con l’identificativo unico fornito dall’utilizzatore anche qualora quest’ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all’identificativo unico.
Art. 25
(Mancata o inesatta esecuzione)
1. Quando l’operazione di pagamento è disposta dal pagatore, fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti di quest’ultimo della corretta esecuzione dell’ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che quest’ultimo ha ricevuto l’importo dell’operazione conformemente all’articolo 20, comma 1. In tale caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento.
2. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile ai sensi del comma 1, rimborsa senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l’operazione è stata eseguita a valere su un conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l’operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.
3. Nei casi di cui al comma 2 il pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l’esecuzione dell’operazione di pagamento. Restano salvi il diritto di rettifica di cui all’articolo 9 e la responsabilità di cui al comma 8.
4. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1, egli mette senza indugio l’importo dell’operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l’importo corrispondente sul conto del beneficiario medesimo.
5. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, quando l’operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario:
a) è responsabile nei confronti di quest’ultimo della corretta trasmissione dell’ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente all’articolo 20, comma 3;
b) trasmette senza indugio l’ordine di pagamento in questione al prestatore di servizi di pagamento del pagatore;
c) è responsabile nei confronti del beneficiario del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 23.
6. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un’operazione di pagamento ai sensi del comma 5, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore ed è tenuto a rimborsare al pagatore senza indugio l’importo dell’operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l’esecuzione dell’operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta quest’ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non avesse avuto luogo.
7. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi da 1 a 6, quando un’operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, i prestatori di servizi di pagamento si adoperano senza indugio, su richiesta dei rispettivi utilizzatori, per rintracciare l’operazione di pagamento, e li informano del risultato.
8. I prestatori di servizi di pagamento sono inoltre responsabili nei confronti dei rispettivi clienti di tutte le spese ed interessi loro imputate a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento.
Art. 26
(Risarcimento dei danni ulteriori)
1. Qualsiasi risarcimento ulteriore rispetto a quelli previsti dalla presente sezione può essere determinato in conformità alla disciplina applicabile al contratto concluso tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento.
Art. 27
(Diritto di regresso)
1. Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 25 sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell’esecuzione dell’operazione, quest’ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi del medesimo articolo 25.
2. Ulteriori risarcimenti possono essere determinati conformemente agli accordi tra prestatori di servizi di pagamento e alla disciplina ad essi applicabile.
Art. 28
(Esclusione della responsabilità)
1. Le responsabilità di cui agli articoli da 5 a 27 non si applicano in caso di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui il prestatore di servizi di pagamento abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
CAPO IV PROTEZIONE DEI DATI
Art. 29
(Protezione dei dati)
1. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di sistemi di pagamento possono trattare dati personali ove ciò sia necessario a prevenire, individuare e indagare casi di frode nei pagamenti. Il trattamento avviene in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
CAPO V
ACCESSO AI SISTEMI DI PAGAMENTO
Art. 30
(Accesso ai sistemi di pagamento)
1. Nell’esercizio del potere di cui all’articolo 146, comma 2, lettera b), numero 2), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, la Banca d’Italia verifica che le norme emanate dai gestori di sistemi di pagamento, al fine di disciplinare l’accesso delle persone giuridiche autorizzate a svolgere servizi di pagamento, siano obiettive, non discriminatorie, proporzionate e non limitino l’accesso se non nella misura necessaria a proteggere il sistema da rischi specifici quali il rischio di regolamento, il rischio operativo e il rischio d’impresa, e a tutelarne la stabilità finanziaria e operativa.
2. Ai fini di cui al comma 1, le norme che disciplinano l’accesso ai sistemi di pagamento non possono imporre nessuno dei seguenti requisiti ai prestatori di servizi di pagamento, agli utilizzatori di servizi di pagamento o ad altri sistemi di pagamento:
a) restrizioni all’effettiva partecipazione ad altri sistemi di pagamento;
b) discriminazioni tra prestatori di servizi di pagamento autorizzati e registrati in relazione ai diritti, agli obblighi e alle prerogative dei partecipanti;
c) restrizioni in base allo status istituzionale.
3. I commi 1 e 2 non si applicano:
a) ai sistemi di pagamento designati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;
b) ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti ad un gruppo composto da società aventi legami di capitale ove una delle società collegate eserciti un controllo effettivo sulle altre;
c) ai sistemi di pagamento in cui uno stesso prestatore di servizi di pagamento:
1) agisce o può agire come prestatore di servizi di pagamento sia per il pagatore sia per il beneficiario e ha la responsabilità esclusiva della gestione del sistema; e
2) autorizza altri prestatori di servizi di pagamento a partecipare al sistema e questi ultimi non hanno la possibilità di negoziare commissioni tra loro in relazione al sistema di pagamento benché possano stabilire le proprie tariffe nei confronti degli utilizzatori dei servizi di pagamento.
CAPO VI MISURE DI ATTUAZIONE
Art. 31
(Misure di attuazione)
1. Nell’esercizio della funzione di cui all’articolo 146 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale o particolare volte a:
a) dare attuazione al presente titolo;
b) recepire le ulteriori misure di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 84, lettere a) e c), della direttiva 2007/64/CE.
Art. 32
(Sanzioni)
1. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 3, 9, 11, 18, 23 e 25 e dalle relative misure di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 200.000 euro.
2. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 8, 16, 20, 21 e 22 e dalle relative misure di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
3. Le sanzioni previste nei commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme ivi indicate o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1 e 2 si applicano anche a coloro che operano nell’organizzazione del prestatore di servizi di pagamento anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato.
5. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell’attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto.
6. Nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e da agenti o filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Banca d’Italia. Si applica l’articolo 145 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
TITOLO III
Istituti di pagamento
Art. 33
(Disciplina degli istituti di pagamento)
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il titolo V-bis è inserito il seguente:
“TITOLO V-ter ISTITUTI DI PAGAMENTO
Art. 114-sexies
(Servizi di pagamento)
1. La prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento. Possono prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.
Art. 114-septies
(Albo degli istituti di pagamento)
1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet ed aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti e succursali nonché le succursali degli istituti di pagamento comunitari stabiliti nel territorio della Repubblica.
2. Gli istituti di pagamento indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
3. Per la prestazione dei servizi di pagamento in Italia gli istituti di pagamento possono avvalersi soltanto degli agenti in attività finanziaria, di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonché degli altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento di cui all’articolo 114–sexies.
Art. 114-octies
(Attività accessorie esercitabili)
1. Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attività accessorie alla prestazione di servizi di pagamento:
a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia;
b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati;
c) gestire sistemi di pagamento.
2. La Banca d'Italia detta specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata all’emissione o alla gestione di carte di credito.
Art. 114-novies
(Autorizzazione)
1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società di capitali;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia in relazione al tipo di servizio di pagamento prestato;
d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all’articolo 19, comma 1, e degli esponenti dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
3. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l’istituto autorizzato non abbia iniziato l’esercizio dell’attività.
4. La Banca d'Italia, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, può autorizzare alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attività imprenditoriali, a condizione che per l’attività relativa ai servizi di pagamento sia costituito un patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dall’articolo 114–terdecies e siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio medesimo, ai quali trovano applicazione i requisiti di cui all’articolo 26, richiamati al comma 1, lettera e). Nel caso in cui lo svolgimento di tali attività imprenditoriali rischi di danneggiare la solidità finanziaria dell’istituto di pagamento o l’esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l’attività di prestazione dei servizi di pagamento.
5. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 114-decies
(Operatività transfrontaliera)
1. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia.
2. Gli istituti di pagamento comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza.
3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento ammessi al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.
4. Gli istituti di pagamento comunitari possono prestare i servizi di pagamento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.
5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali o prestare servizi di pagamento in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
6. Il presente articolo si applica anche nel caso di operatività transfrontaliera mediante l’impiego di agenti.
Art. 114-undecies
(Rinvio)
1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 52, nonché nel titolo VI.
2. Con riferimento agli istituti di pagamento che non esercitino attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 114–novies, comma 4, si applicano le disposizioni del titolo IV, capo I, fatta eccezione per la sezione III-bis e IV. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative ai fini dell’applicazione delle norme di cui al presente articolo agli istituti di pagamento.
Art. 114-duodecies
(Conti di pagamento e forme di tutela)
1. Gli istituti di pagamento detengono, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d'Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento. Le somme di denaro immesse nei conti di pagamento non costituiscono fondi con obbligo di rimborso ai sensi dell’articolo 11, né moneta elettronica ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera h-ter).
2. Le somme di denaro detenute nei conti di pagamento costituiscono, per ciascun cliente, patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’istituto di pagamento e degli altri clienti dello stesso. Su tali patrimoni distinti non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale soggetto ove tali somme di denaro sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di pagamento sono ammesse nel limite del patrimonio di proprietà dei singoli clienti. Nel caso in cui le somme di denaro detenute nei conti di pagamento siano depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell’istituto di pagamento.
3. Ai fini dell’applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa i titolari dei conti di pagamento sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.
Art. 114-terdecies
(Patrimonio destinato)
1. Gli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell’articolo 114 – novies, comma 4, devono costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali. A tal fine essi adottano apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell' articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell’articolo 2447-quater del codice civile.
2. Decorso il termine di cui al secondo comma dell’articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo l’iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall’esercizio delle attività accessorie e strumentali e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell’istituto e dagli altri eventuali patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Si applica l’articolo 114 – duodecies, comma 2.
3. In caso di incapienza del patrimonio destinato l’istituto di pagamento risponde anche con il proprio patrimonio delle obbligazioni nei confronti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall’esercizio delle attività accessorie e strumentali.
4. Con riferimento al patrimonio destinato l’istituto di pagamento tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214, e seguenti, del codice civile, nel rispetto dei principi contabili internazionali
5. In caso di sottoposizione a procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 114 – novies, comma 4, l’amministrazione del patrimonio destinato è attribuita agli organi della procedura, che provvedono con gestione separata alla liquidazione dello stesso secondo le regole ordinarie. Gli ordini di pagamento e le attività accessorie e strumentali a valere sul patrimonio destinato che siano state avviate prima dell’avvio della procedura continuano ad avere esecuzione e ad esso continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente articolo. A decorrere dalla data di apertura della procedura non possono essere accettati nuovi ordini di pagamento né stipulati nuovi contratti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche o altri intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento, i beni e i rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio destinato e le relative passività. Ai fini della liquidazione del patrimonio destinato si applica l’articolo 91, commi 2 e 3, intendendosi equiparati gli utenti dei servizi di pagamento ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.
6. La Banca d’Italia può nominare un liquidatore per gli adempimenti di cui al comma 5, in luogo degli organi della procedura, ove ciò sia necessario per l’ordinata liquidazione del patrimonio destinato.
7. Il tribunale competente per l’avvio della procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento informa la Banca d'Italia della pendenza del procedimento.
Art. 114-quaterdecies
(Vigilanza)
1. Gli istituti di pagamento inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: l'adeguatezza patrimoniali il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.
3. La Banca d'Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.
4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attività e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all’autorità competente dello Stato comunitario ospitante l’intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest’ultimo nei confronti di istituti di pagamento, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate attività ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti.
5. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, gli istituti di pagamento comunitari, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attività che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti.
6. Nel confronti degli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell’articolo 114 – novies, comma 4, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull’attività di prestazione dei servizi di pagamento e sulle attività connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell’attività e il patrimonio destinato.
Art. 114 - quinquiesdecies (Scambio di informazioni)
1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 7, la Banca d'Italia scambia informazioni con:
a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;
b) altre autorità competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.
Art. 114 - sexiesdecies
(Deroghe)
1. La Banca d’Italia può esentare i soggetti iscritti nell’albo degli istituti di pagamento dall’applicazione di alcune delle disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dal soggetto interessato, compreso qualsiasi agente di cui è responsabile, non superi i 3 milioni di euro; la Banca d’Italia valuta tale condizione in base al piano aziendale prodotto dal soggetto interessato;
b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dell’impresa abbia subito condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.
2. La Banca d’Italia stabilisce quali tra i servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), possono essere prestati dai soggetti di cui al comma 1.
3. Ai soggetti esentati ai sensi del comma 1 non si applica l’articolo 114–decies.
4. La Banca d’Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire per comunicare ogni variazione delle condizioni di cui al commi 1, 2 e 3.”.
TITOLO IV
Trasparenza delle condizioni contrattuali ed obblighi informativi Art. 34
(Trasparenza dei servizi di pagamento)
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 115, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente : “3-bis. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis a meno che non siano espressamente richiamate da quest’ultimo.”;
b) al titolo VI, dopo il capo II, è inserito il seguente:
“Capo II-bis Servizi di pagamento
Art. 126-bis
(Disposizioni di carattere generale)
1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica.
2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche l’emissione di moneta elettronica.
3. In deroga all’articolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente capo non si applicano, interamente o parzialmente, se l’utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore, né una micro-impresa.
4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento l’onere della prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo.
5. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti previsti dal presente capo avendo riguardo, per i servizi di pagamento regolati in conto corrente o commercializzati unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste ai sensi del capo I.
6. Nell’esercizio dei poteri regolamentari previsti dal presente capo, la Banca d'Italia tiene conto anche della finalità di garantire un adeguato livello di affidabilità ed efficienza dei servizi di pagamento.
Art. 126-ter
(Spese applicabili)
1. Il prestatore dei servizi di pagamento non può addebitare all’utilizzatore spese inerenti all’informativa resa ai sensi di legge.
2. Il prestatore di servizi di pagamento e l’utilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni fornite su richiesta dell’utilizzatore se esse, rispetto a quanto previsto nel contratto quadro, sono supplementari o rese in modo più frequente o trasmesse con strumenti di comunicazione diversi. Le spese sono proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.
Art. 126-quater
(Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti)
1. La Banca d'Italia disciplina:
a) contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all’utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare, l’utilizzatore dei servizi di pagamento è informato di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d'Italia;
b) casi, contenuti e modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento.
2. Non si applicano gli articoli 67-quinquies, 67-sexies, comma 1, lettere a), b) ed h), 67- septies, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-octies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Prima di disporre l’operazione di pagamento l’utilizzatore è informato:
a) dal beneficiario, di eventuali spese imposte o riduzioni proposte per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento;
b) dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo, di eventuali spese imposte per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento.
Art. 126-quinquies
(Contratto quadro)
1. Ai contratti quadro si applica l’articolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Il potere previsto dall’articolo 117, comma 2, è esercitato dalla Banca d’Italia.
2. In qualsiasi momento del rapporto, l’utilizzatore di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro può richiedere le condizioni contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni relative al contratto quadro previste ai sensi dell’articolo126-quater, comma 1, lettera a), su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
Art. 126-sexies
(Modifica unilaterale delle condizioni)
1. Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e informazioni a esso relative fornite all’utilizzatore ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera a), è proposta dal prestatore dei servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista.
2. Il contratto quadro può prevedere che la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dall’utilizzatore a meno che questi non comunichi al prestatore dei servizi di pagamento, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che l’utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica.
3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sono sfavorevoli per l’utilizzatore, è necessario che ciò sia previsto nel contratto quadro e che la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. L’utilizzatore è informato della modifica dei tassi di interesse nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.
4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in una forma neutra tale da non creare discriminazioni tra utilizzatori, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
5. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Art. 126-septies
(Recesso)
1. L’utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facoltà di recedere dal contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura.
2. Il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.
3. In caso di recesso dal contratto dell’utilizzatore o del prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall’utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.
Art. 126-octies
(Denominazione valutaria dei pagamenti)
1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.
2. Se al pagatore è offerto, prima di disporre un’operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione gli comunica tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale base. “.
TITOLO V
Modifiche alla legislazione e disposizioni transitorie Art. 35
(Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)
1. All’articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il numero 5 è sostituito dal seguente:
“5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest’attività non rientra nel punto 4;”.
2. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la lettera h-quinquies) sono inserite le seguenti:
“h-sexies) ‘istituti di pagamento:’ le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla lettera f), n. 4);
h-septies) ‘istituti di pagamento comunitari’: gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall’Italia;
h-octies) ‘succursale di un istituto di pagamento’: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività dell’istituto di pagamento.”
3. All’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “e degli intermediari finanziari” sono sostituite dalle seguenti: ”, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento”.
4. All’articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: “2-ter. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento.”.
5. All’articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “, di prestazione di servizi di pagamento” sono soppresse.
6. All’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dal comma
1 possono prestare servizi di pagamento a condizione che siano autorizzati ai sensi dell’articolo 114 –novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo. Con riferimento all’attività di prestazione dei servizi di pagamento si applicano le disposizioni previste nel titolo V-ter.”.
7. All’articolo 114-quater, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il secondo periodo è soppresso.
8. All’articolo 128, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: “presso le banche” sono inserite le seguenti: , gli istituti di pagamento”.
9. All’articolo 128, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: “lettera c)” sono inserite le seguenti: “e ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall’articolo 126-quater, comma 3,”.
10. All’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. La Banca d’Italia, quando riceve un reclamo da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante la possibilità di adire i sistemi previsti ai sensi del presente articolo.”.
11. Dopo l’articolo 131-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente: “Articolo 131-ter (Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento) 1. Chiunque presta servizi di pagamento senza essere autorizzato ai sensi dell’articolo 114 – novies è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a
10.329 euro.”.
12. All’articolo 132 – bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: “moneta elettronica” sono inserite le seguenti: “, prestazione di servizi di pagamento”e dopo le parole: “131 –bis” sono inserite le seguenti: “, 131- ter”.
13. All’articolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: “1-ter. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione «istituto di pagamento» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di prestazione di servizi di pagamento è vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento.”.
14. All’articolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis e 1-ter possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica e dagli istituti di pagamento.”.
15. All’articolo 133, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 1, 1-bis e 1-ter”.
16. 16. All’articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la parola: “114-quater,” sono inserite le seguenti: “114-octies, 114 - duodecies, 114 – terdecies, 114 – quaterdecies,” e dopo le parole: “145, comma 3,” sono inserite le seguenti: “146, comma 2,”.
17. All’articolo 144, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “negli articoli 116 e 123” sono sostituite dalle seguenti: “negli articoli 116, 123, 126-ter, 126- quater, 126-quinquies, 126-sexies e 126-septies.”.
18. L’articolo 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: “Articolo 146 (Sorveglianza sul sistema dei pagamenti)
1. La Banca d’Italia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo
regolare funzionamento, alla sua affidabilità ed efficienza nonché alla tutela degli utenti di servizi di pagamento.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento o gestiscono infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete, può:
a) richiedere la comunicazione, anche periodica, con le modalità e i termini da essa stabiliti, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l’attività esercitata;
b) emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
1) il contenimento dei rischi che possono inficiare il regolare funzionamento, l’affidabilità e l’efficienza del sistema dei pagamenti;
2) l’accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento nonché alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete;
3) il funzionamento, le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi offerti;
4) gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle attività svolte nel sistema dei pagamenti;
c) disporre ispezioni, chiedere l’esibizione di documenti e prenderne copia al fine di verificare il rispetto delle norme disciplinanti la corretta esecuzione dei servizi di pagamento nonché di ogni disposizione e provvedimento emanati ai sensi del presente articolo;
d) adottare per le materie indicate alla lettera b), ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate operazioni e la restrizione delle attività dei soggetti sottoposti a sorveglianza nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell’attività.
3. Nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento e di quelli che prestano servizi di pagamento resta fermo quanto previsto ai sensi degli articoli 51, 53, 54, 66, 67, 68, 78, 79, 114-quater, 114-quaterdecies e del titolo VI.
4. La Banca d’Italia partecipa all’esercizio dei poteri conferiti al SEBC in materia di sistemi di pagamento.”.
Art. 36
(Modifiche ad altre disposizioni di legge)
1. Il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253 di attuazione della direttiva 97/5/CE in materia di bonifici transfrontalieri, è abrogato.
2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione tra l’altro della direttiva 2005/60/CE sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 11, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: “c-bis) gli istituti di pagamento;”;
b) all’articolo 53, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “nei confronti degli intermediari finanziari di cui” sono inserite le seguenti: “all’articolo 11, comma 1, lettera c-bis), autorizzati ai sensi dell’articolo 114 – novies, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e”.
3. L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente: “1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario di assegni circolari e bancari tratti su una banca insediata in Italia non può superare, rispettivamente, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può superare, rispettivamente, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica non può superare i quattro giorni lavorativi per tutti i titoli. E' nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”.
4. All’articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984,
n. 21, il secondo periodo è soppresso.
Art. 37
(Disposizioni transitorie)
1. Gli intermediari finanziari iscritti prima del 25 dicembre 2007 negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare fino al 30 aprile 2011 a prestare i servizi di pagamento, come definiti nel presente decreto, già svolti oltre all’ulteriore attività finanziaria eventualmente esercitata. Entro tale termine, fatti salvi i commi 2 e 3 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 107, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto, detti intermediari modificano il proprio statuto eliminando il riferimento alla prestazione di servizi di pagamento e dismettono tale attività.
2. Gli intermediari finanziari di cui al comma 1 che intendono dismettere le attività di cui all’articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e prestare servizi di pagamento, presentano istanza di autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento entro il 31 gennaio 2011. L’istanza è corredata:
a) per gli intermediari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 o inclusi nella vigilanza consolidata del gruppo bancario, della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui agli articoli 114-octies, 114-novies, comma 1,
lettere d), e) ed f), e 114–duodecies del medesimo decreto legislativo. Se tali intermediari intendono beneficiare della deroga di cui all’articolo 114–sexiesdecies del medesimo decreto legislativo, l’istanza è corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 114–octies e all’articolo 114-sexiesdecies, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
b) per gli intermediari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, diversi da quelli indicati nella lettera a), della documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui agli articoli 114-octies, 114-novies e 114–duodecies del medesimo decreto legislativo.
3. Entro il 31 gennaio 2011 gli intermediari indicati al comma 1 che intendano avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 107, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto, presentano istanza di autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento. L’istanza è corredata della documentazione attestante il rispetto, oltre che delle previsioni di cui alla lettera a), primo periodo, del precedente comma 2, anche delle disposizioni dell’art. 114-novies, comma 4.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 107, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione delle norme del medesimo decreto legislativo, come modificate dal presente decreto, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo
n. 385 del 1993 dopo il 25 dicembre 2007 richiedono, ove abbiano i necessari requisiti e dismettano l’attività di cui all’articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, l’autorizzazione alla prestazione dei servizi di pagamento ovvero dismettono tale attività. All’istanza di autorizzazione si applica il comma 2, lettere a) e b).
5. Con riferimento ai contratti per la prestazione di servizi di pagamento in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, il prestatore di servizi di pagamento comunica ai propri clienti entro il 30 aprile 2010 quali condizioni contrattuali risultano sostituite in forza del presente decreto e delle relative disposizioni di attuazione. Nei casi in cui è necessario adeguare i contratti in essere alle norme di cui ai titoli II e IV del presente decreto legislativo attraverso un accordo tra il prestatore dei servizi di pagamento e il cliente, il prestatore di servizi di pagamento comunica entro il 30 aprile 2010 le condizioni applicate e il cliente può recedere dal contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. All’utilizzatore che ha esercitato il diritto di recesso non possono essere applicati oneri superiori a quelli che egli avrebbe sostenuto in assenza di adeguamento.
6. I servizi di pagamento che riguardano amministrazioni pubbliche, come individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono adeguati alle disposizioni del presente decreto secondo le modalità e i tempi indicati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.
7. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l’attività di mero incasso di fondi gli istituti di pagamento possono avvalersi di agenti anche diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo25 settembre 1999, n. 374, che già svolgono questa attività.
Art. 38
(Disposizioni transitorie in materia di addebiti diretti)
1. Le autorizzazioni permanenti all’addebito in conto di una serie di operazioni di pagamento, rilasciate dal pagatore al suo prestatore di servizi di pagamento direttamente oppure mediante il beneficiario, rimangono valide in riferimento ai servizi di addebito diretto forniti ai sensi delle disposizioni del presente decreto legislativo.
2. Con riferimento all’area unica dei pagamenti in euro e ai nuovi servizi che prevedano l'addebitamento diretto sul conto del debitore per iniziativa del creditore:
a) il creditore, anche attraverso il proprio prestatore di servizi di pagamento, deve comunicare per iscritto ai propri debitori, con un preavviso di almeno trenta giorni, la data dalla quale si avvarrà di nuovi servizi di addebito diretto;
b) il debitore, entro la data indicata dal creditore ai sensi della lettera a), può chiedere di proseguire nell'utilizzazione del precedente servizio, se tale possibilità è contemplata nella comunicazione, ovvero può revocare l’autorizzazione al proprio prestatore di servizi di pagamento e scegliere modalità di pagamento alternative tra quelle eventualmente indicate nella comunicazione medesima.
3. I prestatori di servizi di pagamento adeguano le procedure di pagamento relative agli addebiti diretti ed agli incassi alle disposizioni del presente decreto entro il 5 luglio 2010.
TITOLO VI
Esposti e ricorsi stragiudiziali
Art. 39
(Esposti)
1. In caso di violazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento delle disposizioni di cui ai Titoli II e IV del presente decreto e della relativa normativa di attuazione, gli utilizzatori di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d’Italia. La proposizione dell’esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria. La Banca d’Italia informa il proponente l’esposto dell’esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Art. 40
(Ricorso stragiudiziale)
1. Per le controversie concernenti i servizi di pagamento gli utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale; resta in ogni caso fermo il diritto degli utilizzatori di adire la competente autorità giudiziaria.
2. Ai fini di cui al comma 1 i prestatori di servizi di pagamento aderiscono a sistemi, organismi o procedure costituiti ai sensi di norme di legge o con atto di autoregolamentazione delle associazioni di categoria. Le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le controversie individuate dalle disposizioni attuative del medesimo articolo.
3. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure di cui ai commi 1 e 2 prevedono forme di collaborazione con quelli istituiti negli altri Stati Membri.
TITOLO VII
(Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore)
Art. 41
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 42
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il primo lunedì successivo al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 gennaio 2010
XXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxx, Presidente del Consiglio dei Ministri
Xxxxxx, Ministro per le politiche europee
Xxxxxxxx, Ministro dell’economia e delle finanze
Xxxxxxxx, Ministro degli affari esteri Xxxxxx, Ministro dell’interno Xxxxxx, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Xxxxxxxx, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Visto, il Guardasigilli: XXXXXX