CONTRATTO
REP. 08/2021
CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI BANCHE DATI IN MATERIA DI FARMACI, PARAFARMACI E DISPOSITIVI MEDICI
XX.XX.XX S.P.A.
~ FARMADATI ITALIA S.R.L.
CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI BANCHE DATI IN MATERIA DI FARMACI, PARAFARMACI E
DISPOSITIVI MEDICI CIG n. ZA83013C63
L’anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di Gennaio presso la sede della Xx.Xx.Xx. Spa in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx X0, da una parte
XX.XX.XX. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0, capitale sociale € 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona dell’Amministratore Delegato Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Torre Annunziata (NA) il 24/01/1974, C.F. CCCCRD74A24L245N e dotato dei poteri di rappresentanza con verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/02/2020
E
FARMADATI ITALIA S.R.L., con sede legale in Xxxxxxxx (XX) xxxx xxx Xxx Xxxxxxxxx x. 0, iscritta nel Registro delle Imprese di Piacenza al numero REA 132067, C.F./P.IVA 01169830336, rappresentata ai fini del presente atto dal Legale Rappresentante dott. Xxx Xxxx nato a Piacenza il 01/11/1958, C.F. DSOVIO58S01G535C (nel seguito per brevità “Fornitore”);
PREMESSO che
- con Determinazione dell’Amministratore Delegato n. 06 del 07/01/2021 la Xx.Xx.Xx. Spa ha disposto l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di “Banche dati in materia di farmaci, parafarmaci e dispositivi medici”;
- la società FARMADATI SRL è risultata aggiudicataria della citata fornitura per il periodo di dodici mesi per l’importo complessivo annuale di € 8.000,00 oltre Iva, ai patti ed alle condizioni di quanto prescritto nella lettera di invito e suoi allegati e che formano parte integrante del presente contratto.
Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
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Articolo 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Xx.Xx.Xx. affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna la fornitura di “Banche dati in materia di farmaci, parafarmaci e dispositivi medici”;
Articolo 2 - NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO
I servizi oggetto dell’appalto di che trattasi vengono affidati ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti:
⮚ dalle clausole del presente atto, xxx incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
⮚ dalla lettera di xxxxxx e relativi allegati;
⮚ dalle disposizioni di cui al Dlgs. n. 50/2016;
⮚ dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di Diritto Privato;
⮚ dall'offerta economica presentata dall'Impresa in sede di gara.
Articolo 3 - DURATA E AMMONTARE DELLA FORNITURA
La durata del servizio è di 12 mesi. L'importo contrattuale, come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta € 8.000,00
al netto dell'I.V.A.
Ai sensi dell’art.106, comma 11 del X.X.xx. n. 50/2016 la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Articolo 4- Modalità di pagamento
L’Impresa a seguito di espletamento delle prestazioni emetterà fattura intestata a Xx.Xx.Xx. Spa che provvederà al pagamento da corrispondere entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Articolo 5- Certificato di verifica di conformità
Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dal Responsabile del Contratto, al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione del servizio.
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Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.
Articolo 6 – Risoluzione
1. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere il Contratto al verificare di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, Dlgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:
a) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
b) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente, il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in esame per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del Contratto;
b) nel caso in cui siano state applicate penali per inadempimento degli obblighi contrattuali in misura complessivamente superiore al dieci per cento del valore complessivo del contratto;
c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto, servizi che non abbiano i requisiti stabiliti dalle normative vigenti nonché nelle Schede Servizi, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto;
d) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dalle Schede Servizi o dall’Offerta Tecnica;
e) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Patto di integrità, del presente atto;
4. La Xx.Xx.Xx., in ogni caso, deve risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2,
Dlgs. 50/2016, in particolare quando:
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a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente Contratto, Xx.Xx.Xx. SpA avrà diritto di applicare una penale che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 7 – Recesso
La Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
c. mutamenti di carattere organizzativo.
Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
• in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di Xx.Xx.Xx. delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
La Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà recedere in qualunque tempo dal Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 109, comma 1, del Codice, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
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L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Xx.Xx.Xx. prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore di Xx.Xx.Xx. SpA
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Articolo 8 - Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del X.X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
Articolo 9 – Riservatezza
Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
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L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Xx.Xx.Xx. S.p.A.
Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto (salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi) nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Dlgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
Articolo 10 - Responsabili del Contratto
La Xx.Xx.Xx. nomina Direttore dell’esecuzione del contratto l’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l’impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l’esecuzione della fornitura avvenga a regola d’arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.
L’impresa indica quale responsabile dell’esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Responsabile dell’esecuzione di cui sopra il signor Xxxxxxxxx Xxxxxx.
L’impresa dichiara altresì che l’indirizzo PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto è: xxx@xxxxxxxxx.xx
L’impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite il predetto canale comunicativo.
Ai fini dell’invio della pec dovrà essere invece inviato dall’impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto
ricevimento della mail inviata dall’Azienda.
Articolo 11 - Divieto di cessione del contratto e subappalto
È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1
del Codice.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
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E’ ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
Articolo 12 - Spese di registrazione
Il presente Contratto, redatto in duplice esemplare è soggetta all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I, del DPR 16/10/1972, n. 642 e s.m.i. così come disposto dalla Risoluzione n.86/E del 13.02.2002 dell’Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normale e Contenzioso – ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 del DRP 26/04/86
n. 131- Tariffe- parte seconda.
Le spese di bollo sono a carico di ciascun ente, ognuno per la copia di propria competenza. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
Articolo 13 - Rinvio alla normativa vigente
A tutti gli effetti e per quanto non previsto dal presente testo contrattuale si fa rinvio alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché ai principi di diritto amministrativo e contabile disciplinanti la materia.
Articolo 14 - Trattamento dei dati personali
Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di responsabilità verso gli interessati.
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Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Articolo 16 - Clausola risolutiva
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.
Articolo 17 - Obblighi a carico dell’Impresa derivanti dal patto di integrità
In ottemperanza a quanto statuito dal Patto di integrità in data 9 luglio 2020 e dall’art. 3 della L. n.136/2010, l’Impresa:
a. ha l’obbligo di comunicare alla Xx.Xx.Xx. i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo,
l’intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
b. deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta.
L’impresa assume, altresì, l’obbligo di:
1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Articolo 18 - Dichiarazioni rese dall’Impresa in ottemperanza al patto di integrita’
Conformemente a quanto statuito dal Patto di integrità sottoscritto in data 9 luglio 2020, ai sensi dell’art. 1,
comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190, di cui al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera
n. 72/2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’Impresa accetta espressamente le seguenti clausole
contemplate dal Patto:
a) l’Impresa si obbliga a non concludere con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell’offerta, risultata poi essere la migliore;
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b) l’Impresa si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati –somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l’affidamento dei singoli Contratti di Fornitura;
c) l’Impresa si obbliga ad astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Xx.Xx.Xx., alla Pubblica Autorità e alla singola Amministrazione contraente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
d) l’Impresa si obbliga a segnalare a Xx.Xx.Xx. e alla singola Amministrazione contraente nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di Consip e/o della singola Amministrazione contraente o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura;
e) L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa di cui all’art.5 Patto di Integrità che prevede la
risoluzione immediata del contratto;
f) L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
g) L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
h) L’Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese
partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
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Articolo 19 - Foro Competente
Per qualsiasi controversia dipendente dal presente contratto, le parti eleggono domicilio in Napoli e riconoscono
l’esclusiva competenza del Foro di Napoli.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
XX.XX.XX. S.p.A.
L’Amministratore Delegato
(Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx) X.xx digitalmente
Firmato digitalmente da: XXXXXXXXXX XXXXXXX Data: 22/01/2021 13:01:14
FARMADATI ITALIA SRL
Il Legale Rappresentante
(dott. Xxx Xxxx) X.xx digitalmente
Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17,18,19, ai sensi dell’art. 1341 II° comma cc.
Per espressa approvazione
FARMADATI ITALIA SRL
Il Legale Rappresentante
(dott. Xxx Xxxx) X.xx digitalmente
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Piattaforma Soresa
Stazione appaltante: SoReSa SPA
Tipo Procedura: Negoziata
Titolo: PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B, D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BANCHE DATI IN MATERIA DI FARMACI,
PARAFARMACI E DISPOSITIVI MEDICI e numero registro di sistema: PI000351-21
Offerta Economica
Numero Riga | DESCRIZIONE | VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA ( 2 dec. ) | FABBISOGNO UTENZE | VALORE OFFERTO BANCA DATI ( 2 dec. ) | VALORE OFFERTO UTENZE ( 2 dec. ) | VALORE OFFERTO ( 2 dec. ) | Costi sicurezza aziendali (inclusi nel valore offerto) ( 2 dec. ) | EVENTUALE ALLEGATO ECONOMICO DI DETTAGLIO |
0 | FORNITURA DI BANCHE DATI IN MATERIA DI FARMACI, PARAFARMACI E DISPOSITIVI MEDICI | 8.100,00 | 5 | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 312,93 | Articoli.xlsx.p7m 60A0C21CBEAEFF81716A11E9DA24094CA61E7D5588904FD5C53EBFCF1A3BCE5A |
VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA: 8.000,00 €
Ragione sociale del Concorrente: Farmadati Xxxxxx xxx
Xxx Xxxxxxxxx - 00000 Xxxxxxxx (Xxxxxxxx) C.F. 01169830336 P.IVA 01169830336
Firmato digitalmente
Dike GoSign - Verifica firma digitale Page 1 of 1
Dike GoSign - Esito verifica firma digitale
Verifica effettuata in data 2021-01-22 12:16:58 (UTC)
File verificato: C:\Users\salvatore.romano\Desktop\CONTRATTI SORESA SPA\CONTRATTO FARMADATI\contratto FARMADATI SRL.pdf.p7m
Esito verifica: Verifica completata con successo
Dati di dettaglio della verifica effettuata
Firmatario 1: DOSI IVO
Firma verificata: OK (Validated at: 22/01/2021 12:16:50)
Verifica di validità online:
Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 22/01/2021 11:30:00
Dati del certificato del firmatario DOSI IVO:
Nome, Cognome: DOSI XXX Xxxxxx identificativo: 2019711500738
Data di scadenza: 13/05/2022 00:00:00
Autorità di certificazione:
Documentazione del certificato (CPS):
InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato,
IT, 07945211006,
xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxx
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32 Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2 Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Fine rapporto di verifica
InfoCert S.p.A. (xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/) 2020 | P.IVA 07945211006
file:///C:/Users/salvatore.romano/.dike/design/printComp/out.html 22/01/2021