CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
AREA INNOVAZIONE E SERVIZI AI COMUNI SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E GESTIONI ASSOCIATE
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE VMWARE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Le condizioni sotto riportate vanno ad integrare o a derogare quelle previste nelle “Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi per l’informatica e le telecomunicazioni” (Bando ICT 2009 – Allegato 4).
Art. 1 CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il servizio ha ad oggetto la manutenzione e l’assistenza del software VmWare installato presso il data center della Provincia di Brescia così identificato:
Customer : Provincia DI Brescia Contract Renewal Number # : 40176045 e
Contract Renewal Number # : 443382588 Reseller PO # : RN VMW_Provincia di Brescia
Si richiede inoltre di unificare la scadenza di entrambi i contratti (40176045 e 443382588) alla data del 16 Novembre 2017.
La presentazione dell’offerta varrà come accettazione delle presenti condizioni particolari di contratto.
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dalla Provincia di Brescia esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia di Brescia.
Art. 2 OGGETTO E MODALITA’ DELL’INCARICO
L’incarico prevede lo svolgimento dell'attività di manutenzione e assistenza sulle seguenti componenti software:
• VMware Infrastructure Enterprise Acceleration Kit for 8 processors (Includes VI Enterprise for 8 Processors, 1 VirtualCenter Server). Valid for orders placed through 6/30 - quantita: n. 1
• VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor (with 64 GB vRAM entitlement per processor) - quantita: n. 10;
• VMware vCenter Server 5 Standard for vSphere 5 (Per Instance) - quantita: n. 1
Dal servizio restano esclusi solo gli interventi non specificatamente previsti nelle presenti condizioni particolari. Eventuali interventi non compresi nel contratto dovranno essere preventivamente autorizzati
dalla Provincia con autorizzazione scritta. Diversamente, l'affidataria non potrà addebitare nulla alla Provincia di Brescia .
Le modalità e le tempistiche degli interventi di manutenzione e assistenza dovranno essere sempre concordate con i referenti tecnici della Provincia di Brescia e/o dai tecnici da loro delegati tramite comunicazioni email o fax.
Il servizio deve essere realizzato nell’integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in pie- na osservanza delle presenti condizioni.
Dal servizio restano esclusi solo gli interventi non specificatamente previsti nelle presenti condizioni di contratto.
L’affidataria si impegna a sollevare l’Amministrazione da qualunque utilizzo indebito degli strumenti in- formatici messi a disposizione.
L’affidataria dichiara inoltre di impegnarsi a rispettare le norme vigenti in materia, con particolare riferi- mento alle norme di buon uso della rete espresse nel documento internazionale Netiquette e al D.Lgs. n. 196/03 in materia di privacy e sicurezza.
In considerazione della natura del servizio in oggetto e delle modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria della Provincia, pertanto non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.
Resta comunque facoltà dell’affidataria richiedere, in qualunque momento, copia aggiornata del docu- mento “Informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente e sulle misure di prevenzione e di emer- genza adottate in relazione all’attività svolta.
Art. 3 BASE PER L’OFFERTA
L’importo a base dell’offerta è di € 6.100,00 (IVA esclusa).
Non saranno accettate offerte pari o superiori a tale limite, pena l’esclusione dell’offerta. L’importo deve intendersi comprensivo dello svolgimento completo del servizio secondo le presenti condizioni di contratto.
L’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008)
Art. 4 SLA (Service Level Agreement)
Il servizio offerto dovrà avvenire secondo i seguenti livelli di servizio:
• è richiesta la presa in carico del problema entro e non oltre l’NBD (Next Business Day) dalla segnalazione di assistenza apparato;
• è richiesta la risoluzione del problema con relativa risposta entro e non oltre 4 (quattro) giorni lavorativi dalla presa in carico della segnalazione;
• nel caso di manutenzione correttiva e/o adattiva per problemi del vostro software non imputa- bili alla Provincia di Brescia è richiesta la soluzione del problema entro i 5 (cinque) giorni la- vorativi successivi all’avvenuta presa in carico del problema segnalato.
per quanto concerne le attività pianificate devono concludersi nel rispetto delle scadenze concordate tra le parti con le modalità indicate nell’art. 2 .
Art. 5 DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto si perfeziona alla data della aggiudicazione definitiva da portale MEPA di Consip e esplicherà i suoi effetti a decorrere dal 04/10/2016 al 16/11/2017.
Si richiede inoltre di unificare la scadenza di entrambi i contratti alla data del 16 Novembre 2017. Non è ammesso il rinnovo tacito .
Art. 6 COMPENSI SPETTANTI, COSTI DELLA SICUREZZA E MODALITA’ DI
PAGAMENTO
Il compenso spettante alla ditta affidataria verrà erogato in un unica rata a seguito emissione di regolari fatture.
La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio.
Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di paga- menti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare.
Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto.
Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di In- terscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifi- che tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015.
Le fatture dovranno essere intestate a:
Provincia di Brescia
Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx
Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178.
Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3.
Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessaria- mente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione:
• un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”);
• dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniSer- vizi”);
• riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciato 2.1.3 “Dati- Contratto”);
• riferimento al Settore Informatica e Telematica e al responsabile del procedimento (punto del trac- ciato 2.2.1.15 “RiferimentoAmministrazione”);
• codice IBAN (punto del tracciato 2.4.2.13 ”IBAN”);
• riferimento al buono d'ordine, se emesso (punto del tracciato 2.1.2 “DatiOrdineAcquisto”);
• l'indicazione della scissione dei pagamenti (punto del tracciato 2.2.2.7 “EsigibilitaIVA”).
Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista.
In caso di riunioni di più concorrenti (RTI, Consorzi, altro) la fatturazione dovrà essere emessa esclusiva- mente dalla capogruppo. In caso di subappalto, la fatturazione dovrà essere emessa esclusivamente dal- l’affidataria, secondo le disposizioni previste dall’art. 118 del D. Lgs. 196/2003.
La data di ricevimento della fattura, rilevante ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni sopra citato, è attestata dalla ricevuta di consegna inviata dal SdI al soggetto che ha emesso la fattura. In caso di ritar- dato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto previsto dall’art. 1284 C.C.
La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al man- cato rispetto da parte dell’aggiudicataria dei requisiti sopra indicati.
A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria e gli eventuali subap- paltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movi- menti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti cor-
renti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi dell’art. 3, co. 5, della citata L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., è fatto obbligo indicare negli stru- menti di pagamento (comprese le fatture emesse dall’affidataria) il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Provincia
Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti devono comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra cennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto del- l’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.
Le cessioni di crediti (di cui all'art. 117 del Decreto legislativo 163/2006) possono essere effettuate a ban- che o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo arti- colo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.
Art. 7 PENALI
L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare una penale pari all'uno per milleper ogni gior- no di ritardo, non imputabile a colpa o dolo della Provincia o a cause di forza maggiore, nella presa in ca- rico di ogni singola richiesta rispetto ai tempi massimi previsti negli SLA e per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ad attività di manutenzione correttiva e/o adattativa concordate preventivamente dalle par- ti.
Ricevute 3 (tre) contestazioni di sollecito al rispetto dei termini contrattuali e/o di applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Provincia si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto e procedere ad affidare l’incarico ad altra ditta.
Le penali verranno comminate mediante nota di addebito sul corrispettivo del canone di manutenzione ancora da liquidare, previa contestazione scritta.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente comma, verranno contestati all’affidataria, dalla Provincia di Brescia, per iscritto. L’affidataria potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Art. 8 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi:
• sospensione del servizio per più di cinque giorni per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoni- che o gravi eventi naturali o causati da terzi;
• non intenda sottostare alle penalità previste all'Art. 7 (PENALI)
• gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte).
Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.
Art. 9 RECESSO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012
Oltre da quanto previsto nell’articolo 13 delle Condizioni generali di contratto relative alle prestazioni di servizio per l’informatica e le telecomunicazioni, qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione Consip SpA, stipulata ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi – tenendo conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire - e l’appaltatore non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal presente contratto per riportarlo nel limite di cui all’art.26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, la Provincia recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Art. 10 SPESE
Il presente contratto è soggetto a registrazione, solo in caso d’uso, ad imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 26.4.1986 n. 131. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente incaricato.
Ai sensi dell'art. 53 comma 3 del Regolamento Consip l’affidataria provvederà all’assolvimento dell'imposta di bollo, per un importo pari ad € 16,00, prima della stipula e a seguito di apposita comunicazione della Provincia inviata tramite portale MEPA.
Tale pagamento è da effettuarsi nelle modalità indicate all’art. 3 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 (sostituito dal D.P.R. 955/82). Si precisa che trattandosi di procedura gestita con documenti firmati digitalmente, l’imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale. Nel caso venisse utilizzato il modello F23, si danno alcune indicazioni per la compilazione:
• Ufficio o Ente: “TMJ”
• Estremi dell’Atto o del Documento: Anno “2015” Numero della RDO
• Codice Tributo: “456T”
• Descrizione: “Imposta di Bollo”
L’affidataria invierà tramite portale del MEPA la copia della ricevuta di pagamento entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla comunicazione sopra citata.
Art. 11 CONTROVERSIE
La definizione delle controversie tra la Provincia di Brescia e la Ditta aggiudicataria che dovessero insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è deferita al Foro di Brescia.
Art. 12 DISPOSIZIONI FINALI
Come previsto dall’art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di servizi per l’informatica e le telecomunicazioni” (Bando ICT 2009 Allegato 4) i rapporti tra le parti relativi al contratto sono regolati:
• dalla proposta del Fornitore e dalla relativa accettazione della Provincia, dal contenuto del Catalogo relativo al Servizio, dalle Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di servizi per l’informatica e le telecomunicazioni” (Bando ICT 2009 Allegato 4) e dalle presenti Condizioni Particolari di Contratto, le quali, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto, nonché dal relativo Capitolato Tecnico allegato al Bando in oggetto.
• dalle disposizioni di cui al X.Xxx. 163/2006 s.m.i. e dal relativo Regolamento di attuazione di cui al
D.P.R. n. 207/2010;
• dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i capitolati d’oneri generali e speciali e le norme in materia di Contabilità, in vigore per il Soggetto Aggiudicatore, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrale del presente Contratto;
• dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., si approvano specificamente le disposizioni di cui agli articoli, del presente contratto, qui di seguito citate:
Art. 2 OGGETTO E MODALITA' DELL'INCARICO
Art. 4 SLA (Service Level Agreement)
Art. 6 COMPENSI SPETTANTI, COSTI DELLA SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO Art. 7 PENALI
Art. 8 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Art. 9 RECESSO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012 Art. 10 SPESA
Art. 11 CONTROVERSIE