CONDIZIONI GENERALI DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
CONDIZIONI GENERALI DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
1) SCOPO
1.1 Queste condizioni generali (“CG”) definiscono i termini contrattuali applicabili alla prestazione dei servizi indicati nel successivo art. 2 (“Servizi”), che il Fornitore dei Servizi (“Fornitore”) si impegna a eseguire nei confronti di MG3 Fastener Solutions S.p.A. (“MG3”)
Pertanto, il Fornitore riconosce e accetta che le CG costituiscono l’unica disciplina applicabile alla prestazione dei Servizi, intendendosi quindi novate tutte le eventuali precedenti intese sulle medesime materie, e che pertanto, con la conferma d’ordine, queste clausole vengono accettate espressamente dal Fornitore, senza alcuna necessità di conferma scritta da parte di quest’ultimo.
1.2 Eventuali clausole inserite dal Fornitore nei documenti contrattuali (incluse anche eventuali conferme d’ordine), che siano contrarie o difformi alle clausole contenute nelle CG, si considerano come non apposte, a meno che non siano approvate per iscritto da MG3. Qualsiasi modifica o deroga alle CG deve essere concordata per iscritto tra le parti.
1.3 MG3 si riserva il diritto di modificare le CG, impegnandosi a comunicare tempestivamente al Fornitore l’indirizzo internet presso cui sono reperibili le nuove CG.
2) AMBITO DI APPLICAZIONE
2.1 Le CG si applicano ai contratti stipulati con il Fornitore per la prestazione dei seguenti Servizi:
• realizzazione di elementi di fissaggio fabbricati al grezzo (quali, ad esempio, minuteria filettata internamente);
• esecuzione di lavorazioni sui prodotti MG3 (quali, ad esempio, il trattamento termico, la galvanica, il rivestimento, la lavorazione, l'assemblaggio, la ceratura, l'applicazione di patch di filettatura).
3) ORDINI DI ACQUISTO
3.1 MG3 invia la propria proposta contrattuale per la prestazione dei Servizi tramite un ordine inserito su propria carta intestata (“Ordine”). il Fornitore si impegna a confermare l’accettazione dell’Ordine entro il termine di 48 (quarantotto) ore dalla sua ricezione.
3.2 Il contratto si intende perfezionato, alternativamente, quando MG3 riceve, nel termine
indicato all’art. 3.1:
• l’Ordine sottoscritto per accettazione da parte del Fornitore;
• la comunicazione che il Fornitore ha iniziato ad eseguire la prestazione ai sensi dell’art.
1327 c.c.
Nel caso in cui MG3 non riceva, entro il termine di 48 (quarantotto) ore dall’invio dell’Ordine, né la comunicazione di accettazione né la comunicazione di inizio esecuzione, la proposta contrattuale non è più valida ed efficace, fatti salvi gli effetti dell’art. 1327, comma secondo, c.c.
3.3 Le CG, unitamente a ciascun Ordine e alla relativa accettazione, costituiscono un unico accordo tra le parti. In caso di divergenza tra le CG, l’Ordine e la sua accettazione, prevarranno le prime.
4) CONDIZIONI DI CONSEGNA
4.1 Tutte le spese di trasporto e spedizione e gli eventuali costi connessi, anche doganali, sono ad esclusivo carico del Fornitore. I rischi relativi al danneggiamento o al deterioramento si trasferiscono a MG3 nel momento in cui i prodotti oggetto dei Servizi (“Prodotti”) sono consegnati nel luogo indicato nell’Ordine.
4.2 Il Fornitore si obbliga a eseguire i Servizi e a consegnare a MG3 i Prodotti nei tempi, nei termini e nel luogo indicati nell'Ordine. Insieme ai Prodotti, il Fornitore si obbliga a consegnare anche i documenti di trasporto (es. bolla di consegna, fattura, lista di imballaggio, polizza di carico) e i relativi certificati richiesti da MG3 in ogni Ordine di acquisto.
4.3 Le consegne parziali sono ammesse solo con il preventivo benestare di MG3.
4.4 Il Fornitore prende atto che i tempi di esecuzione dell’Ordine sono spesso soggetti a cambiamenti indipendenti dalla volontà di MG3, ma dettati dalle esigenze dei suoi clienti finali. Pertanto, MG3 si riserva il diritto di anticipare o posticipare l’Ordine e, in questa evenienza, il Fornitore si impegna a fare tutto il possibile per eseguire i Servizi nei termini aggiornati. Le parti comunque si impegnano a collaborare in buona fede per superare eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’esecuzione del contratto.
4.5 Il Fornitore prende altresì atto che le esigenze dei clienti finali potrebbero costringere MG3 a cancellare un Ordine già accettato dal Fornitore. MG3 si impegna comunque a comunicare tempestivamente al Fornitore ogni circostanza che possa incidere sull’eventuale cancellazione dell’Ordine.
Se il Fornitore riceve da MG3 la cancellazione dell’Ordine almeno 3 (tre) mesi prima della data di consegna, nessun costo o altro importo sarà addebitabile a MG3.
Se il Fornitore riceve la cancellazione in un termine inferiore, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede l’ammontare dell’eventuale risarcimento del danno, che dovrà essere documentato dal Fornitore e non potrà comunque mai superare il costo vivo del materiale acquistato.
5) RITARDO NELLA CONSEGNA
5.1 Le date e i tempi di consegna sono vincolanti. Pertanto, fatto salvo quanto indicato al successivo art. 6, nel caso in cui il ritardo nella consegna superi 7 (sette) giorni, MG3 ha diritto
di richiedere a titolo di risarcimento un importo pari al 2% del prezzo della fornitura per ogni settimana di ritardo. È fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno ulteriore, ai sensi dell’art. 1382, comma secondo, c.c.
Tale penale potrà essere compensata con corrispettivo dovuto da MG3 per l’esecuzione dei
servizi.
5.2 Nel caso in cui il ritardo nella consegna superi 4 (quattro) settimane, MG3 si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante invio di comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata che manifesti inequivocabilmente la volontà di risolvere il rapporto.
5.3 Il Fornitore è tenuto a informare immediatamente per iscritto MG3 di tutte le circostanze che possano, anche solo eventualmente, impedire il puntuale, tempestivo e integrale adempimento del contratto, nonché a prestare la massima collaborazione al fine di prevenire o mitigare le conseguenze pregiudizievoli di eventuali ritardi.
5.3 Il Fornitore è in ogni caso responsabile di tutti i danni causati a MG3 a causa dei ritardi nella consegna dei Prodotti a lui imputabili. Tali danni comprendono anche quelli indiretti, nonché il lucro cessante.
6) FORZA MAGGIORE
6.1 Ciascuna parte può sospendere l’esecuzione dei propri obblighi contrattuali qualora tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile e indipendente dalla sua volontà (ad esempio, sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra dichiarata e non, pandemia, sommossa, rivoluzione, requisizione, embargo, interruzione di energia).
6.2 La parte che intende avvalersi di questa clausola deve comunicare immediatamente per iscritto il verificarsi e la cessazione di una causa di forza maggiore.
6.3 Qualora la causa di forza maggiore dovesse provocare un ritardo nella consegna superiore a 4 (quattro) settimane, ciascuna parte avrà il diritto di recedere dal contratto, dandone tempestiva comunicazione scritta all’altra parte. In questo caso, le parti rinunciano espressamente a chiedere il pagamento di qualunque importo, anche a titolo di corrispettivo o di risarcimento del danno.
6.4 In nessun caso i ritardi causati da un subfornitore del Fornitore o da altre questioni connesse all’organizzazione e/o all’attività commerciale del Fornitore potranno costituire un evento di forza maggiore ai sensi e per gli effetti del presente articolo, a meno che siano stati a loro volta causati da eventi di forza maggiore, come descritti all’art. 6.1.
7) CONFORMITA’ DEI SERVIZI E PRODOTTI E CONTROLLO QUALITA’
7.1 Il Fornitore si impegna ad adottare processi lavorativi in grado di garantire l’ottimale qualità dei Servizi e dei Prodotti. In particolare, se richiesto da MG3, il Fornitore si impegna a consegnare certificazioni che garantiscono che i Servizi e Prodotti sono stati realizzati
secondo processi lavorativi che garantiscono la qualità e la conformità a quanto richiesto
nell’Ordine.
7.2 Il Fornitore garantisce, anche per conto dei suoi sub-fornitori, l'integrità del numero di lotto per l’intero processo lavorativo, in quanto fondamentale per MG3, per le sue operazioni a valle e per le esigenze dei clienti.
7.3 Il Fornitore si impegna, anche per conto dei suoi sub-fornitori, ad eseguire le lavorazioni sui prodotti MG3 (come trattamenti termici, trattamenti galvanici, lavorazioni meccaniche, ecc.) senza mescolare i numeri di colata e/o i lotti.
7.4 Il Fornitore si impegna a informare tempestivamente MG3 nel caso in cui un lotto di prodotto necessiti di un processo di "rilavorazione". Tale processo non può essere iniziato senza la preventiva approvazione di MG3. I lotti che vengono rilavorati devono essere appositamente identificati con numeri di lotto separati. La rilavorazione deve essere condotta in modo controllato per garantire che il prodotto rilavorato sia conforme alle specifiche originali.
7.5 Il Fornitore prende atto che ogni numero di lotto può essere oggetto di un solo (1) numero di colata della materia prima. Pertanto, le parti prodotte su macchine diverse non devono essere mescolate in un unico lotto, anche se provengono dallo stesso numero di colata della materia prima.
7.6 Non è consentita alcuna modifica del prodotto o del processo, compresi il luogo di produzione, i subfornitori e le modifiche temporanee, senza l'approvazione scritta di MG3.
Prima di qualsiasi modifica, è necessario inviare a MG3 una richiesta di modifica del fornitore (o simile) che specifichi la modifica richiesta. MG3 valuterà la possibilità di implementare la modifica e informerà il fornitore una volta presa la decisione. Se la modifica viene accettata, verrà richiesta una convalida PPAP del pezzo e del suo processo.
8) VISITE DI CONTROLLO - AUDIT
8.1 Con preavviso minimo di 7 (sette) giorni, gli agenti o i soggetti incaricati da MG3 o dai suoi clienti finali potranno accedere agli uffici e siti produttivi del Fornitore, per effettuare visite ispettive e verificare la corretta esecuzione del processo produttivo e dei controlli di qualità indicati all’art. 7.
9) IDENTIFICAZIONE E IMBALLO PRODOTTO
9.1 I Prodotti forniti devono essere contrassegnati, imballati e identificati, in conformità
all’Ordine o alle richieste di MG3.
10) GARANZIE – RESPONSABILITÀ
10.1 Il Fornitore risponde della qualità dei Servizi prestati e dei Prodotti realizzati ed è l'unico responsabile nei confronti di MG3 dei loro vizi, difetti o non conformità rispetto
all’Ordine, anche laddove i Servizi e i Prodotti siano riconducibili ai suoi sub-fornitori. Qualora MG3 dovesse rilevare un difetto nei Servizi e/o nei Prodotti, avrà il diritto di:
(i) ottenere, a spese del Fornitore, la sostituzione dei soli Prodotti difettosi o, a scelta di MG3, dell'intero lotto di appartenenza;
(ii) recuperare, a spese del Fornitore, i Prodotti difettosi già coinvolti in lavorazioni supplementari, nei casi in cui il Fornitore non sia in grado di fornire sostituzioni immediate o in altri casi concordati con il Fornitore;
(iii) addebitare al Fornitore i costi delle materie prime e i costi della manodopera non utilizzata e/o necessaria per sopperire ai ritardi e/o agli inadempimenti conseguenti ai vizi, difetti e non conformità riscontrate sui Servizi e sui Prodotti.
Il Fornitore si impegna altresì a manlevare e tenere indenne MG3 rispetto a qualsivoglia conseguenza pregiudizievole, ivi comprese quelle economiche, connessa ai vizi, difetti e non conformità, anche derivante da pretese dei clienti finali di MG3.
10.2 Anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1495, comma primo, c.c., MG3 si impegna a denunciare al Fornitore i vizi, i difetti e le non conformità riscontrate entro 60 (giorni) giorni dalla data di scoperta.
11) DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E RISERVATEZZA
11.1 MG3 possiede tutti i diritti intellettuali dei disegni, progetti, prototipi, documenti tecnici, disposizioni e informazioni riservate, know-how, ecc. forniti al Fornitore per l’esecuzione dei Servizi. Il Fornitore non potrà utilizzarli per scopi diversi da quelli concordati nelle presenti CG e non potrà trasmetterli a terzi o divulgarli senza il preventivo consenso scritto di MG3.
11.2 Qualora il Fornitore dovesse incorporare nei Servizi e/o nei Prodotti diritti di proprietà intellettuale di cui è titolare, egli si impegna a darne comunicazione scritta a MG3. Qualora i diritti di proprietà intellettuale siano di proprietà di terzi, il Fornitore garantisce a MG3 di aver ottenuto il preventivo consenso del terzo all’utilizzo e, in ogni caso, di impegna a manlevare e tenere indenne MG3 da qualsiasi pretesa e/o richiesta di terzi fondata su una violazione dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai Servizi e/o nei Prodotti, impegnandosi altresì a pagare eventuali costi e spese, anche legali, in cui dovesse incorrere MG3 a causa della violazione di tali diritti.
11.3 Tutte le informazioni inerenti i Servizi, i Prodotti, i processi di lavorazione, le tipologie di lavorazione e, in generale, l’attività di MG3 hanno carattere strettamente riservato e confidenziale. Pertanto, pena l’obbligo di risarcimento del danno, il cliente si impegna a non utilizzare le predette informazioni, se non per la corretta e puntuale esecuzione dell’Ordine, e a non divulgarle a terzi, in qualunque modo, salvo consenso scritto di MG3.
12) MISCELLANEA
12.1 Nel caso in cui uno o più clausole delle presenti CG siano invalide o inefficaci, tale invalidità o inefficacia non inficerà la validità o l’efficacia delle altre clausole, mentre la clausola invalida e inefficace deve ritenersi espunta dalle CG.
12.2 Le parti si obbligano ad adoperarsi secondo buona fede per sostituire le eventuali
clausole invalide o inefficaci con pattuizioni che riequilibrino l’assetto contrattuale.
13) LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
13.1 Tutti i contratti regolati dalle CG sono disciplinati dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto dalle CG e da ciascun Ordine, le parti fanno espresso richiamo alle norme applicabili ai sensi della legge italiana.
13.2 Per qualsiasi controversia derivante, connessa o collegata ai rapporti regolati dalle CG (ivi incluso quindi ciascun Ordine) e alla loro stipulazione, interpretazione ed esecuzione è competente in via esclusiva il Foro di Brescia.
GENERAL CONDITIONS FOR THE PROVISION OF SERVICES
1) PURPOSE
1.1 These general terms and conditions ("GC") define the contractual terms applicable to the performance of services specified in the subsequent Article 2 ("Services"), which the Service Provider ("Supplier") undertakes to perform for MG3 Fastener Solutions S.p.A. ("MG3")
Accordingly, the Supplier acknowledges and agrees that the GC constitute the sole governing framework for the performance of the Services, thereby novating any previous agreement on the same matter. Therefore, with the order confirmation, these clauses are expressly accepted by the Supplier, without any requirement for written confirmation by the latter.
1.2 Any clauses included by the Supplier in the contractual documents (including order confirmations) which are contrary or deviate from the clauses contained in the GC shall be deemed null and void, unless they are accepted in writing by MG3. Any amendment or waiver to the GC must be agreed upon in writing between the parties.
1.3 MG3 reserves the right to amend this GC, undertaking to promptly communicate to the Supplier the internet address where the new CG can be accessed.
2) SCOPE OF APPLICATION
2.1 The GC apply to contracts concluded with the Supplier for the performance of the following Services:
• manufactured fasteners (such as, for example, internally threaded fasteners);
• execution of operations on MG3 products (e.g. heat treatment, electroplating, coating, machining, assembly, waxing, thread patching).
3) PURCHASE ORDERS
3.1 MG3 sends its contractual proposal for the performance of Services through an order placed on its own letterhead ("Order"). The Supplier undertakes to confirm his acceptance of the Order within 48 (forty-eight) hours from the receiving of the Order.
3.2 The contract shall be deemed concluded, alternatively, when MG3 receives, within the timeframe indicated in Article 3.1:
• the Order signed for acceptance by the Supplier;
• the communication that the Supplier has commenced performance pursuant to Article 1327 of the Italian Civil Code.
In the event that MG3 does not receive, within 48 (forty-eight) hours from the dispatch of the Order, either the communication of acceptance or the communication of commencement of
performance, the contractual proposal shall no longer be valid and effective, without prejudice to the effects of Article 1327, second paragraph, of the Italian Civil Code.
3.3 The GC, together with each Order and its corresponding acceptance, constitute a single agreement between the parties. In the event of any inconsistency between the GC, the Order, and its acceptance, the GC shall prevail.
4) DELIVERY CONDITIONS
4.1 All transportation and shipping expenses, as well as any associated costs, including customs fees, are the sole responsibility of the Supplier. The risks related to damage or deterioration shall transfer to MG3 upon delivery of the products subject to the Services ("Products") at the location specified in the Order.
4.2 The Supplier undertakes to perform the Services and deliver the Products to MG3 within the timeframe, terms, and location specified in the Order. Along with the Products, the Supplier is obligated to provide the transport documents (i.e., delivery note, invoice, packing list, bill of lading) and any relevant certificates requested by MG3 in every Purchase Order.
4.3 Partial deliveries are only permitted with the MG3's agreement.
4.4 The Supplier acknowledges that the execution timeframe of the Order is often subject to changes dictated by the needs of its end customers and beyond the control of MG3. Therefore, MG3 reserves the right to advance or postpone the Order, and in such an event, the Supplier will make every effort to perform the Services within the updated timeframe. However, the parties agree to collaborate in good faith to overcome any issues that may arise in the execution of the contract.
4.5 The Supplier also acknowledges it may be necessary to cancel an Order already accepted by the Supplier due to the changing needs of MG3's end customers. MG3 commits, nevertheless, to promptly communicate to the Supplier any circumstances that may affect the potential cancellation of the Order.
If the Supplier receives the cancellation of the Order from MG3 at least 3 (three) months prior to the delivery date, no costs or other amounts shall be chargeable to MG3.
If the Supplier receives the cancellation within a shorter period, the Parties undertake to negotiate in good faith the amount of any compensation for damages, which must be documented by the Supplier and shall not exceed the direct cost of the purchased material.
5) DELAY IN DELIVERY
5.1 The delivery dates and times are binding. So that, without prejudice to what is indicated in the subsequent Article 6, in the event that the delivery is delayed by more than 7 (seven) days, MG3 is entitled to a contractual penalty in the amount of 2 % of the amount of the order delivery for each week of delay. The right to claim compensation for further damages is in any case permitted under Article 1382, second paragraph, of the Italian Civil Code.
Such penalty may be compensated with the price due by MG3 for the performance of the Services.
5.2 In the event that the delivery is delayed by more than 4 (four) weeks, MG3 reserves the right to terminate the contract in accordance with Article 1456 of the Italian Civil Code, by sending a communication via certified email (PEC) or registered letter that unequivocally expresses the intention to terminate the relationship.
5.3 The Supplier shall inform MG3 immediately in writing of any circumstances that may, even potentially, prevent the punctual, timely, and complete performance of the contract. The Supplier is also required to provide maximum cooperation in order to prevent or mitigate any prejudicial consequences resulting from any delays.
5.3 The Supplier is, in any case, liable for all damages caused to MG3 due to delays in the delivery of the Products attributable to the Supplier. Such damages include indirect damages as well as loss of profit.
6) FORCE MAJEURE
6.1 Each party may suspend the performance of its contractual obligations if such performance becomes impossible or unreasonably burdensome due to an unforeseeable event beyond its control (e.g., strike, boycott, lockout, fire, declared or undeclared war, pandemic, riot, revolution, requisition, embargo, power interruption).
6.2 The party intending to invoke this force majeure clause must immediately communicate in writing the occurrence and cessation of a force majeure event.
6.3 If the force majeure causes a delay in delivery of more than 4 (four) weeks, MG3 will have the right to terminate the agreement that is the subject of the force majeure, notifying the Supplier in writing. In this case, the parties expressly waive any claim for payment of any amount, including compensation or damages.
6.4 Under no circumstances shall delays caused by a Supplier's subcontractor or other issues related to the organization and/or business activities of the Supplier constitute a force majeure event within the meaning and effect of this article, unless they were themselves caused by events of force majeure as described in Article 6.1.
7) SERVICE AND PRODUCT CONFORMITY AND QUALITY CONTROL
7.1 The Supplier undertakes to adopt working process capable of guaranteeing the optimal quality of the Services and Product supplied. In particular, if requested by MG3, the Supplier undertakes to certify the Services and Products guaranteeing that they have been produced according to work processes that ensure quality and compliance with the requirements stated in the Order.
7.2 Supplier guarantees, also on behalf of its subcontractors, the integrity of the batch number throughout the entire production process, as it is fundamental for MG3, its downstream operations, and customer needs.
7.3 The Supplier undertakes, also on behalf of its subcontractors, to perform processes on MG3 products (such as heat treatment, galvanic treatment, machining, etc.) without mixing casting numbers and/or batches.
7.4 In the event that a product batch requires "rework", MG3 must be informed in advance by the Supplier. Rework may not take place until MG3 has given its approval. Batches that are reworked must be specially identified with separate batch numbers. Batches that are reworked must be clearly identified with separate batch numbers. Reworking must be conducted in a controlled manner to ensure that the reworked product conforms to the original specifications.
7.5 The Supplier undertakes that there can only be one (1) raw material casting number for each batch number of the Supplier. Parts produced on different machines must not be mixed in one batch, even if they come from the same raw material casting number.
7.6 No change of the product or process including production location, sub supplier and temporary changes is allowed without a written approval from MG3. A Suppliers Change Request (or similar) specifying the requested change must be submitted to MG3 prior to any change. MG3 will then investigate the possibility to implement the change and will inform the supplier when a decision has been taken. A PPAP validation of the part and its process will be requested if the change is accepted.
8) INSPECTION VISITS - AUDITS
8.1 With prior notice of at least 7 (seven) days, agents or persons appointed by MG3 or its end customers will have free access to the Supplier's offices and production sites to carry out inspections and verify the correct execution of the production process and quality controls indicated in Article 7.
9) PRODUCT IDENTIFICATION AND PACKAGING
9.1 The Products supplied must be marked, packaged and identified in accordance with the Order or MG3's requirements.
10) GUARANTEES - LIABILITY
10.1 The Supplier is liable for the quality of the Services supplied and is solely liable to MG3 for any defects, faults, or non-conformities with respect to the Order, even if the Services and Products are attributable to its subcontractors. If MG3 detect a defect in the Services and/or Products, it shall have the right to:
(i) obtain, at the expense of the Supplier, the replacement of only the defective Products or,
at MG3’s option, the entire corresponding batch;
(ii) recover, at the Supplier's expense, the defective Products already involved in additional processing, when the Supplier is unable to provide immediate replacements or in other cases agreed with the Supplier;
(iii) charge the Supplier for the costs of unused raw materials and labor costs incurred to address delays and/or non-performance resulting from the identified defects, faults, and non-conformities in the Services and Products.
The Supplier also undertakes to indemnify and hold MG3 harmless from any detrimental consequences, including economic ones, arising from defects, faults, and non-conformities, including claims from MG3's end customers.
10.2 In derogation of Article 1495, first paragraph, of the Italian Civil Code, MG3 commits to notify the Supplier of any defects, faults, and non-conformities found within 60 (days) from the date of discovery.
11) INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS AND CONFIDENTIALITY
11.1 MG3 owns all intellectual rights to the drawings, designs, prototypes, technical documents, dispositions and confidential information, know-how, etc. provided to the Supplier for the performance of Services. The Supplier may not use them for purposes other than those agreed in these GC and may not pass them on to third parties or disclose them without the prior written consent of MG3.