Contract
CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE per la Tutela Legale e Peritale per il “Comune di Marineo” – Polizza di Tutela Legale e Peritale
LOTTO 2
Assicurazione della TUTELA LEGALE e PERITALE
COMUNE DI MARINEO XXXXX XXX XXXXX Xx 000 00000 XXXXXXX (XX)
C.F. 02957130822
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE
PER LA
TUTELA LEGALE E PERITALE
Definizioni – Norme che regolano l’Assicurazione in Generale – Norme operanti in caso di Sinistro – Oggetto dell'Assicurazione – Massimale Assicurato - Norme che regolano l’Assicurazione Tutela Legale e Peritale
DEFINIZIONI
ASSICURAZIONE | il Contratto di assicurazione; |
POLIZZA | il Documento che prova l'assicurazione; |
CONTRAENTE | Il Comune di Marineo che stipula l'assicurazione; |
ASSICURATO | I Xxxxxxxx (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione; |
XXXXXXX' | l'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione; |
PREMIO | la somma dovuta dalla Contraente alla Società; |
RISCHIO | la probabilità che si verifichi il sinistro; |
SINISTRO | il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è pertanto unico a tutti gli effetti; |
INDENNIZZO INDENNITA' | la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o agli aventi diritto in caso di sinistro; |
SCOPERTO | l'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista dalle norme contrattuali sulla somma liquidabile a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma, per restare ad esclusivo carico dell'Assicurato; |
FRANCHIGIA | l'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dall’ammontare del danno, quantificato a termini di polizza, per restare a carico esclusivo dell'Assicurato; |
LIMITE DI INDENNIZZO | la somma massima dovuta dalla Società; |
PERIODO DI ASSICURAZIONE | il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale |
RETRIBUZIONE ANNUA LORDA | ai fini del conteggio del premio: quanto al lordo anche delle ritenute previdenziali i dipendenti obbligatoriamente assicurati presso l’INAIL e quelli non soggetti all’assicurazione INAIL ricevono effettivamente a compenso delle loro prestazioni. |
REATI | violazione di norme penali che si distinguono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene – detentive o pecuniarie – previste per essi dalla legge; |
DELITTO COLPOSO O PRETERINTENZIONALE | è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso senza volontà né intenzione di commettere alcun reato e dunque per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi; |
DELITTO DOLOSO | è doloso qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali, in quanto intenzionale; |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
La presente polizza è disciplinata dalle condizioni che seguono con la precisazione che, in caso di discordanza, prevarranno quelle più estensive e favorevoli all’Ente.
1 | GESTIONE DELLA POLIZZA – FORMA DELLE COMUNICAZIONI |
Per tutta la durata del contratto, ivi comprese proroghe e/o rinnovi, le Parti convengono che:
- tutte le comunicazioni fra le Parti e le eventuali modifiche del contratto, debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto;
2 | COASSICURAZIONE E DELEGA (nell’eventualità di coassicurazione) |
L’assicurazione può essere divisa per quote fra diverse Società.
In caso di sinistro la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare i criteri di liquidazione applicati dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento dell’indennizzo liquidato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Con la firma della Polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che il contraente abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con le Coassicuratrici nonché con la Delegataria.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le quote di pertinenza delle Coassicuratrici.
3 | DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA – PAGAMENTO DEL PREMIO |
La presente assicurazione avrà durata di anni TRE a partire dalle ore 24 del giorno indicato nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione; in tale scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.
E’ facoltà del Contraente, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall’inizio della proroga, fermo restando quanto stabilito dal successivo Art.13.
La prima rata di premio potrà essere pagata entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto. Se il Contraente non paga il premio entro tale termine l’assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.
Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine al Unità Operativa Economico-Finanziaria dell'Ente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto , a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail.
4 | CALCOLO DEL PREMIO ANNUO |
Il premio annuo lordo complessivo, è determinato dall'applicazione del:
• Tasso pro-mille imponibile del …… sulle retribuzioni lorde che ammontano ad Euro 1.500.000,00
con l’intesa che, successivamente alla data di scadenza e nei termini previsti dall’Articolo 5 - Regolazione dei Premi, si procederà al calcolo del premio di regolazione sulla base delle variazioni intervenute come da atti e/o registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornirne copia a semplice richiesta della Società.
Il premio annuo anticipato, come sopra calcolato, è valido per ogni annualità di durata del contratto ed è considerato premio minimo comunque acquisito dalla Società.
(Non compilare)
5 | REGOLAZIONE PREMIO |
Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo indicato in polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.
Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.
Se nel termine di scadenza di cui sopra l’Assicurato non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la garanzia resta sospesa ai sensi dell’Articolo 1901 del codice civile fino alle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, rimanendo comunque salvo il
diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto con un preavviso di novanta giorni; in tal caso il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all’annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva.
Per i contratti scaduti, se l’Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all’Unità Operativa Economico-Finanziaria dell’Ente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società, a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail.
Il premio pagato anticipatamente in via provvisoria è da considerarsi premio minimo comunque acquisito dalla Società.
6 | DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO – AGGRAVAMENTI DEL RISCHIO – BUONA FEDE – DIMINUZIONI DEL RISCHIO |
Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenze della Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Tuttavia, viene espressamente convenuto che l'omissione da parte della Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni della Contraente o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un maggior premio, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
La Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Tuttavia, gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società non comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.), sempre che la Contraente o l’Assicurato non abbia agito con dolo.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta al rimborso alla Contraente del rateo di premio imponibile (esclusa imposta governativa) pagato e non goduto, entro 30 giorni dalla comunicazione della diminuzione di rischio, e rinuncia al diritto di recesso di cui all’Art. 1897 C.C.
7 | ALTRE ASSICURAZIONI |
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In tal caso per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.
Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'Art. 1910 C.C.
La Contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione, da parte della Contraente stessa e/o degli Assicurati, di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, la Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
8 | ONERI FISCALI |
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.
9 | FORO COMPETENTE |
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Contraente.
10 | RINVIO ALLE NORME DI LEGGE |
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
11 | TRATTAMENTO DEI DATI |
Ai sensi della L. 675/96 e ss.mm.ii. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
12 | DENUNCIA DI XXXXXXXX E SCELTA DEL LEGALE, TECNICO E/O PERITO |
La Contraente o l'Assicurato deve denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui ne abbia avuto la possibilità.
In ogni caso deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a Lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica stessa.
Contemporaneamente con la denuncia, l'Assicurato ha diritto di indicare il Legale, Perito e/o Tecnico, a cui ha affidato o intende affidare, la tutela dei propri diritti, segnalandone il nominativo alla Società, che assumerà a proprio carico le spese relative.
Qualora l’Assicurato non fornisca tale indicazione la Società lo invita a scegliere il proprio Legale, Perito e/o Tecnico e, nel caso in cui l’Assicurato non provveda ancora alla scelta, la Società provvederà direttamente alla nomina di un Legale, Perito e/o Tecnico al quale l'Assicurato deve conferire il mandato.
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale, Xxxxxx e/o Tecnico nel caso di conflitto di interessi con la Società.
13 | RECESSO IN CASO DI SINISTRO |
Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o la Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tal caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
14 | GESTIONE DEL SINISTRO |
Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società si adopera per realizzare, con la Controparte, una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non fosse possibile e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale e/o Perito e/o Tecnico scelto/i nei termini e con le modalità previste all'Art. 12 che precede.
Non costituisce oggetto di garanzia assicurativa l'ulteriore incarico ad altri Fiduciari, sia che fungano in qualità di dominus che di domiciliatari, nello stesso grado di giudizio.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento, sia civile che penale, soltanto se l'impugnazione presenti possibilità di successo.
L'Assicurato non può addivenire direttamente con la Controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, senza preventiva autorizzazione della Società.
La nomina di un eventuale Perito di parte viene concordata tra l’Assicurato e la Società. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, di Periti e di Tecnici.
La Società non assume il rimborso di multe e/o ammende, nonché le pene pecuniarie inflitte dall'Autorità giudiziaria.
Le operazioni di esecuzione forzata vengono limitati a due tentativi.
15 | MEZZI DI PROVA E DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA |
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa deve, pena la decadenza della garanzia:
a) informare la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire delega al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo concreto e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
L'Assicurato è inoltre tenuto a regolarizzare i documenti necessari a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
16 | DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO - ARBITRATO IRRITUALE |
In caso di divergenza fra l’Assicurato e la Società circa l'interpretazione, la validità o l'esecuzione, del presente contratto, sulla gestione del sinistro le Parti si obbligano a devolvere ad un Collegio arbitrale qualsiasi controversia che dovesse insorgere. Il Collegio sarà costituito da tre Arbitri di cui le Parti designeranno i primi due singolarmente ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il terzo componente il Collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove si svolgerà l'arbitrato. Tale luogo è quello della Sede Legale della Contraente.
Ciascuna delle Parti risponde delle spese del proprio Arbitro e della metà di quelle del terzo Arbitro; qualora, tuttavia, il Collegio arbitrale dia parere anche solo parzialmente favorevole all’Assicurato la totalità delle spese sarà sostenuta dalla Società.
Le eventuali spese a carico dell’Assicurato saranno nel rispetto delle Tabelle previste dagli Ordini Professionali di pertinenza.
La decisione del Collegio è inappellabile ed obbligatoria per le Parti, anche se uno degli Arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale.
17 | RECUPERO DI SOMME |
Tutte le somme comunque liquidate, in caso di soccombenza della Controparte, a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese recuperate dall'Assicurato in sede giudiziale o concordate transattivamente spettano invece alla Società che le ha sostenute o anticipate.
18 | ANTICIPO SPESE LEGALI / PERITALI |
La Società è tenuta a corrispondere, dietro semplice richiesta della Contraente e/o dell’Assicurato, ed entro 30 giorni dal ricevimento di detta richiesta, le spese legali e/o peritali, altresì in forma di fondo spese o anticipazione in genere, anche prima della definizione della controversia. L’anticipo delle spese di cui sopra non potrà, comunque, essere superiore a:
Euro 5.000,00 | per Assicurato |
con il limite di | |
Euro 15.500,00 | per sinistro |
Resta in ogni modo convenuto che la Società non è tenuta ad alcun anticipo per i casi di difesa in procedimenti penali per delitti dolosi; in questi casi infatti la Società provvederà alla rifusione
delle spese sostenute esclusivamente quando, conclusisi con proscioglimento o assoluzione, le sentenze siano passate in giudicato.
19 | OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI – RENDICONTO |
La Società si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, ad ogni scadenza annuale, entro e non oltre i 90 giorni antecedenti tali scadenze, il dettaglio dei sinistri così impostato:
− sinistri denunciati;
− sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
− sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato e dell’eventuale franchigia
\da recuperare);
− sinistri respinti (con precisazione scritta delle motivazioni).
Tutti i sinistri dovranno essere corredati della data di apertura della pratica presso la Società, della data di manifestazione della controversia, indicazione del nominativo del reclamante e/o danneggiato e/o assicurato, descrizione dell’evento e data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
Quanto sopra al fine di consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Società offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga ad assumere in proprio, alle Condizioni e nel limite del massimale della presente Polizza, qualunque spesa giudiziale e/o di giustizia e/o stragiudiziale e/o peritale che l’Assicurato, o la Contraente per conto dell’Assicurato stesso, debba sostenere nella tutela dei propri diritti ed interessi, in caso di controversie relative a fatti ed atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e/o mansioni e nell’adempimento dei compiti d’ufficio per conto della Contraente anche conseguenti a comportamenti caratterizzati da colpa grave.
Le garanzia prestata è operante per:
1. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale con mezzi della Contraente o di proprietà privata sempre che connessi con l'espletamento di servizi autorizzati. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi conclusisi con proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.
Esclusivamente in questo caso la Società provvede al rimborso delle spese sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
3. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni conseguenti ad inadempimento in materia fiscale, amministrativa, tributaria;
4. la difesa in procedimenti relativi a pretese risarcitorie per violazione di interessi legittimi derivanti da responsabilità di natura extracontrattuale in conseguenza di atti legittimi;
5. la difesa in procedimenti relativi a pretese risarcitorie, in conformità anche a quanto disposto da Xxxxx e/o Regolamenti vigenti, per danni di natura extracontrattuale cagionati a Terzi. Nel caso la garanzia sia prestata a favore della Contraente, essa sarà operante successivamente allo esaurimento del “massimale spese legali” previsto, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile, dalla polizza di Responsabilità Civile generale se esistente;
6. procedimenti relativi a pretese risarcitorie per danni di natura extracontrattuale subiti in conseguenza di fatti illeciti di Xxxxx.
La garanzia risponde anche:
- degli oneri per intervento dei Periti d’Ufficio (C.T.U.) o nominati dall’Assicurato;
- delle spese processuali, di giustizia e testimoniali;
- delle spese liquidate a favore della Controparte nei casi di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dalla Società.
La garanzia è altresì operante per fatti ed atti riconducibili agli adempimenti di cui ai disposti dei Decreti Legislativi n. 626/94, n. 494/96 e della Legge n. 675/96.
La garanzia, ad esclusione delle imputazioni penali colpose, è prestata per i sinistri che si verificano, per la prima volta, durante il periodo di validità della presente polizza indipendentemente dall’origine dei fatti o degli atti che li abbiano determinati e per i quali l’azione di tutela si inizia nel medesimo periodo; per le imputazioni penali colpose, invece, la garanzia è operante per fatti avvenuti nei due anni anteriori alla stipula del contratto, se sconosciuti all’Assicurato. L’assicurazione non è operante per le imputazioni dolose anche subordinatamente ad assoluzione in istruttoria, o con sentenza definitiva, nei casi di derubricazione del reato a colposo, nonché per quegli eventi che ragionevolmente possono far prevedere un seguito giudiziale (art. 1892/93 c.c.).
La garanzia vale altresì per i sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto, purché quest’ultimo non sia stato annullato anticipatamente alla scadenza contrattuale inizialmente prevista ed i premi risultino tutti pagati.
Rivestono la qualifica di Assicurato ai sensi delle garanzie prestate con la presente polizza:
-
- gli Assessori;
- etario Generale, cui è stato affidato pure l’incarico di Dirigente e/o Funzionario;
- i Consiglieri Comunali;
- i Dirigenti e/o Funzionari;
-
Per l’individuazione degli Assicurati e la loro entrata, o cessazione dalla garanzia, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenuti dalla Contraente, che s’impegna a fornirne copia a semplice richiesta della Società.
MASSIMALE ASSICURATO
Euro 15.500,00 per Assicurato, con il limite di
Euro 25.500,00 per Sinistro (anche in caso di corresponsabilità di più assicurati), senza limite per anno assicurativo.
Se nel medesimo sinistro sono coinvolti più soggetti il massimale sarà ripartito, con l'eventuale collaborazione del Contraente, proporzionalmente tra gli stessi, così pure nel caso di superamento del massimale stesso.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE E PERITALE
2 0 | ESCLUSIONI |
La garanzia prestata con la presente polizza non è valida:
a) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione ed impiego di sostanze radioattive;
b) per fatti non accidentali, relativi all’inquinamento dell’ambiente;
c) nei casi di guida sotto l’influenza dell’alcool o per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
d) per controversie nei confronti della Società;
e) per vertenze di natura contrattuale;
f) per controversie tra Assicurati, salvo quelle in rapporto a fatti e/o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e/o all’adempimento dei compiti d’ufficio quando uno degli Assicurati rivesta la qualifica di Terzi;
g) in caso di conflitto di interesse tra Assicurati ed Ente.
Non è in ogni caso riconosciuto il pagamento di: multe, ammende e/o oneri fiscali.
2 1 | ESTENSIONE TERRITORIALE |
L'assicurazione vale per i sinistri che insorgono nel territorio dello Stato Italiano, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dell'Unione Europea, dell’Austria e della Svizzera.
CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 3 - | Decorrenza e durata della garanzia – Pagamento del premio |
Art. 5 - | Regolazione premio |
Art. 9 - | Foro competente |
Art. 10 - | Rinvio alle Norme di Xxxxx |
Art. 13 - | Recesso in caso di sinistro |
Art. 20 - | Esclusio ni |
LA CONTRAENTE | LA SOCIETA' |
Assicurazione TUTELA LEGALE e PERITALE
SCHEDA DI OFFERTA
Retribuzioni | Tasso Lordo pro- mille | Aliquota d’imposta applicata |
Euro 1.500.000,00 | ‰ | % |
Premio annuo lordo in lettere | Euro …………..….………….…………………. | comprensivo di Imposte vigenti |
Premio annuo lordo in cifre | Euro………….………………….……………… …. | comprensivo di Imposte vigenti |
Nel caso in cui il rischio di cui alla presente Scheda di Offerta dovesse essere ripartito tra più Compagnie di Assicurazione per ognuna di esse dovrà essere riportato: la Ragione Sociale, l’Agenzia di pertinenza, la quota assunta nonché timbro e firma per accettazione.
Data e luogo di sottoscrizione:
N. Partita IVA: Sede dell’Ufficio delle
Imposte Dirette competente territorialmente:
La Società
(Timbro e Firma):
Nel caso in cui l’offerta fosse sottoscritta dall’Agente, xxxxxxxxx ne abbia i poteri, si potrà apporre il timbro dell’Agenzia purché vi sia riportata la ragione sociale della Compagnia.