Schema di contratto di Comodato
Comune di SANT’ANGELO IN VADO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore Amministrativo – Servizio Attività Produttive
Schema di contratto di Comodato
Con la presente scrittura privata,
il comune di Sant’Angelo in Vado (di seguito: comodante), con sede legale in Sant’Angelo in Vado, xxxxxx Xxxxxxx X, x. 0; CF 82000490415 – PI 00352820419, rappresentato da Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Sant’Angelo in Vado il 13/01/1959, ivi residente, nella sua qualità di Responsabile del Settore Amministrativo, il quale dichiara di agire e stipulare esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del comune di Sant’Angelo in Vado, in forza dell’art. 51 del vigente Statuto comunale e della deliberazione Giunta comunale n. 53 del 3 maggio 2017;
CONCEDE IN COMODATO
al/alla sig./sig.ra o ditta (di seguito: comodatario):
Descrizione dell'immobile: unità immobiliare sita a Sant’Angelo in Vado, via Pratello Santa Xxxxx, snc, di proprietà dell’amministrazione comunale, distinto a catasto al Foglio 40, particella 161, subalterno 25, avente una superficie lorda di mq. 41, con loggia aperta e scoperto esclusivo.
Destinazione d'uso concordata: come da risultanze dell’avviso pubblico.
Il contratto sarà disciplinato dai seguenti patti e condizioni:
1) Durata
Il contratto di comodato avrà decorrenza dal 1° ottobre 2017 e scadenza in data 30 settembre 2019.
2) Divieto di cessione
Il comodatario non potrà cedere il contratto né consegnare i locali a soggetti terzi per nessun motivo. In caso di violazioni accertate, il comune potrà richiederne l'immediata riconsegna, oltre al risarcimento danni.
3) Modalità di consegna
Il comodatario dichiara di aver preso visione delle caratteristiche dell'immobile, di conoscerne pertanto le attuali condizioni di consistenza e di manutenzione, ritenendolo perfettamente idoneo allo svolgimento dell'attività concordata.
Il rinnovo (eventuale) del tinteggio interno ai locali è posto a carico del comodatario, pertanto, non sarà richiesto al momento della riconsegna.
La riconsegna avverrà in presenza di tecnico comunale incaricato, che provvederà a rilevare eventuali danni.
4) Divieto di modifiche
Il comodatario non potrà apportare ai locali modifiche od innovazioni senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione scritta del comune, così come non potrà mutare la destinazione del bene concesso. In difetto, il comune potrà provvedere a risoluzione immediata del contratto con richiesta di risarcimento dei danni arrecati all’immobile.
Fermo restando quanto previsto al paragrafo precedente, nessun compenso o indennizzo saranno corrisposti per eventuali interventi di miglioria che fossero eseguiti nei locali.
5) Oneri accessori
Il comodatario si farà carico di tutte le spese per i consumi di energia elettrica, di acqua potabile e depurazione fognatura, di riscaldamento, degli oneri di ordinaria manutenzione, della tassa di smaltimento rifiuti, delle eventuali spese condominiali e, più in generale, di ogni altro onere inerente ala conduzione dei locali.
6) Attività di esercizio
Per esercitare la sua attività entro l'immobile, nel rispetto della destinazione d'uso pattuita il comodatario si obbliga a richiedere per ottenere a sua cura e spese tutte le autorizzazioni, licenze, presentare eventuali SCIA, NIA sanitaria e quant’altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
7) Custodia dei locali
Il comodatario è costituito custode dell’immobile locato e si obbliga a rispondere personalmente di tutti i deterioramenti o danni che dovessero essere causati ai locali da lui stesso o da persone che egli abbia immesso, anche solo temporaneamente.
Egli solleva inoltre il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero occorrere ad esso comodatario ed a soggetti terzi, derivanti da un proprio fatto doloso o colposo o in conseguenza di negligenza e trascuratezza.
A garanzia e copertura dei danni da attività di conduzione sopra descritti, il conduttore dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa.
8) Altri obblighi
Sono inoltre a carico del comodatario le seguenti prescrizioni:
espletare con la massima cura ogni mansione ed incombenza connessa alla pulizia ed igiene dei locali e della zona d’ingresso;
segnalare tempestivamente al comune e/o Amministratore del condominio ogni fatto e/o inconveniente che possa turbare la regolare conduzione dell’immobile;
osservare e fare osservare le regole di buon vicinato, non tenere depositi di materiali pericolosi, non destinare i locali ad uso contrario all’igiene, alla sicurezza, alla tranquillità ed al decoro dell’edificio e a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari;
rispettare le norme condominiali e tutte le direttive emanate dalle competenti autorità, in materia di disciplina degli orari d’esercizio, disciplina delle attività rumorose, disciplina delle emissioni, ecc.
9) Ispezioni
Il comune potrà, in qualunque momento, ispezionare i locali concessi in comodato, previa comunicazione (anche verbale) con opportuno preavviso.
10) Spese contrattuali
Le spese di registrazione del presente contratto sono divise al 50 per cento fra le parti, mentre tutti gli oneri contrattuali sono a carico del / la comodatario/a.
11) Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia avente ad oggetto le clausole del presente contratto, sarà di competenza del Tribunale di Urbino.
12) Rinvio
Per quanto non contemplato dal presente contratto, le parti faranno riferimento alle norme del Codice Civile ed alle legge vigenti in materia.
Sant’Angelo in Vado, lì
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Il Comodatario:
Il Comodante: Xxxxxxx Xxxxxx – Resp. Sett. Amministrativo