INDICE
Comune di MONTESPERTOLI
(Provincia di Firenze)
Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati
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INDICE
INDICE 2
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI 5
Art. 1 - Oggetto del regolamento 5
Art. 2 - Norme di rinvio 5
Art. 3 - Natura della tariffa e sua destinazione 5
Art. 4 - Tributo ambientale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente 5
Art. 5 - Decorrenza e termine di applicazione della tariffa 6
TITOLO II – LA TARIFFA 6
Art. 6 - Adozione del piano finanziario e determinazione della tariffa di riferimento 6
Art. 7 – Il piano finanziario 7
Art. 8 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani 7
Art. 9 - Tariffa comunale 7
Art. 10 - Articolazione della tariffa comunale 7
Art. 11 - Articolazione della tariffa per fasce di utenza 8
Art. 12 - Calcolo della tariffa per utenze domestiche 8
Art. 13 - Utenze domestiche con contenitori collettivi 9
Art. 14 - Calcolo della tariffa per utenze non domestiche 9
CAPO II – I SOGGETTI 10
I PRESUPPOSTI SOGGETTIVI 10
Art. 15 - Soggetti obbligati 10
Art. 16 - Principio di solidarietà 11
Art. 17 - Soggetti passivi per ipotesi speciali 11
Art. 18 - Determinazione del numero degli occupanti 11
Art. 19 - Obblighi generali dei conduttori di immobili 12
Art. 20 - Presupposti oggettivi per l’applicazione della tariffa 12
Art. 21 - Definizione locali ed aree assoggettabili 12
Art. 22 - Locali adibiti ad usi diversi 13
Art. 23 - Locali ed aree non computabili 13
Art. 24 - Locali, aree e superfici escluse 14
Art. 25 - Modalità per la determinazione della superficie 14
Art. 26 - Determinazione convenzionale della superficie di locali utilizzati da utenze non domestiche 15
Art. 27 - Tariffa giornaliera 16
Art. 28 - Utenze non stabilmente attive e condizioni di uso particolari 17
Art. 29 - Procedure di accertamento 17
CAPO IV - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI 18
Art. 30 - Riduzioni per particolari modalità di esercizio del servizio 18
Art. 31 - Particolari riduzioni soggettive 18
Art. 32 - Agevolazioni a favore di categorie sociali 19
TITOLO III - ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE 19
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CAPO I – RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA TARIFFA 19
Art. 33 - Responsabile della gestione della tariffa 19
CAPO II – LE COMUNICAZIONI DI INIZIO DI OCCUPAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE 20
Art. 34 - Comunicazione di inizio di occupazione, conduzione locali o superfici 20
Art. 36 - Comunicazione di cessazione 21
Art. 37 - Modulo di dichiarazione 21
CAPO III – L’INTERPELLO 22
Art. 38 – Diritto di interpello 22
Art. 39 - Contenuto della richiesta e della risposta del responsabile della tariffa 22
CAPO IV – GLI ACCERTAMENTI, LA RISCOSSIONE ED IL RIMBORSO 22
SEZIONE I – L’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO 22
Art. 41 - Attività di accertamento 22
Art. 42 - Accertamenti d’ufficio 23
Art. 43 - L’iniziativa del privato 23
Art. 44 - Programma di accertamenti periodici 23
Art. 45 - Accertamenti incrociati 23
SEZIONE II – L’AVVISO DI ACCERTAMENTO 24
Art. 46 - Avviso di accertamento 24
Art. 47 - Termine per l’emissione degli avvisi di accertamento 24
Art. 48 - Contenuto essenziale degli avvisi di accertamento 24
Art. 49 - Notifica degli atti di accertamento e degli atti di esecuzione 25
SEZIONE III – L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 25
Art. 50 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione 25
Art. 51 - Ambito di applicazione 25
Art. 52 - Attivazione del procedimento per la definizione con adesione 26
Art. 53 - Procedimento ad iniziativa del gestore 26
Art. 54 - Procedimento ad iniziativa del contribuente 27
Art. 55 – Differimento, mancata presentazione, mancato accordo 27
Art. 56 - Atto di accertamento con adesione 27
Art. 57 - Perfezionamento della definizione 27
Art. 58 - Effetti della definizione 28
Art. 59 – Effetti del mancato accordo 28
Art. 60 - Riduzione della sanzione 28
SEZIONE IV – L’AUTOTUTELA 29
Art. 61 - Autotutela 29
Art. 62 - Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in autotutela 29
Art. 64 - Adempimenti del responsabile 29
Art. 65 - Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione 30
Art. 66 - Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa 30
Art. 67 - Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività amministrativa 30
Art. 68 - Conciliazione giudiziale e transazione 30
CAPO IV – LA RISCOSSIONE ED I RIMBORSI 30
SEZIONE I – LA RISCOSSIONE 31
Art. 69 - Titolarità della riscossione 31
Art. 70 – Riscossione coattiva 31
Art. 71 - Disciplina della procedura coattiva 31
SEZIONE II – I RIMBORSI 31
Art. 72 - Rimborsi 32
Art. 73 – Procedura di rimborso 32
Art. 74 – Disciplina della dilazione e rateizzazione del tributo 32
TITOLO IV – LE SANZIONI 32
CAPO I - PRINCIPI GENERALI E SANZIONI 32
Art. 75 - Principi generali 32
Art. 76 - Responsabili per la sanzione amministrativa 33
Art. 77 - Concorso di persone 33
Art. 78 – Sanzioni 33
Art. 79 - Criteri di determinazione delle sanzioni 34
CAPO II - ACCERTAMENTO E PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI34 Art. 80 – Accertamento 34
Art. 81 - Presunzioni 35
Art. 82 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni 35
CAPO III - ESIMENTI 36
Art. 83 - Cause di non punibilità 36
CAPO IV – IL RAVVEDIMENTO 36
Art. 84 - Cause ostative del ravvedimento 36
Art. 85 - Regolarizzazione dei versamenti omessi od irregolari e delle omesse o infedeli dichiarazioni 36
Art. 86 - Responsabile per la procedura di ravvedimento 37
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 37
Art. 87 - Resa del conto giudiziale 37
Art. 88 - Entrata in vigore 37
3333333333.................................................................................................................................... 37
ALLEGATO 1 38
ALLEGATO 2 40
....................................................................................................................................................... 40
UTENZE NON DOMESTICHE 40
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento.
Il presente Regolamento disciplina l’adozione, l’applicazione e la riscossione volontaria e coattiva della tariffa sull’igiene ambientale (appresso denominata anche “tariffa” o “T.I.A.”) in conformità dell’art. 238 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e relativi atti normativi di applicazione, in prosieguo denominato codice dell’ambiente.
Il presente regolamento determina le classificazioni delle categorie, dei locali e delle aree in base alla loro capacità di produzione dei rifiuti urbani.
Art. 2 - Norme di rinvio.
Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento.
Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. In tale ultime fattispecie incombe l’obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi 6 (sei) dalla entrata in vigore delle nuove previsioni.
Sono fatti salvi i limiti dell’autonomia normativa di cui all’art. 3, comma 4, del d.lgs.
18.8.2000, n. 267.
Art. 3 - Natura della tariffa e sua destinazione.
La tariffa costituisce il corrispettivo per il finanziamento delle spese occorrenti per la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti in tutte le fasi in cui si articola il servizio medesimo (spazzamento, conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento, smaltimento).
Essa ha natura tributaria ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 30.9.2005 n. 203, convertito in legge 2.12.2005 n. 248.
Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è interamente coperto dal gettito della tariffa, compresi quelli accessori relativi alla gestione dei rifiuti, quali, a titolo esemplificativo, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, o che dovessero essere accertati in sede di approvazione del piano finanziario.
Art. 4 - Tributo ambientale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente.
Il tributo ambientale di spettanza della Amministrazione Provinciale, di cui all’art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla tariffa così come determinata dal presente Regolamento.
Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità di riscossione della tariffa ed il Gestore sarà
tenuto a riversare il gettito relativo all’Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti, in assenza di specifico dettato normativo, da accordi definiti dalla Provincia e dal Gestore.
Art. 5 - Decorrenza e termine di applicazione della tariffa.
La tariffa è commisurata all’anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. Essa decorre dal primo giorno successivo a quello di inizio dell’utenza. Del pari il termine dell’utenza nel corso dell’anno dà diritto alla cessazione dell’applicazione della medesima a decorrere dal primo giorno successivo alla data indicata dall’utente nella comunicazione di cessazione, ovvero, ove la comunicazione sia stata omessa, dal 1° gennaio dell’anno successivo all’accertata cessazione della conduzione o detenzione dei locali e delle aree scoperte operative.
Identico criterio, trova applicazione per tutte le variazioni oggettive, di superficie e di destinazione di uso dei locali, nonché per le variazioni soggettive, ovvero, per le utenze domestiche, per le variazioni del numero dei componenti non desunte dall’anagrafe della popolazione, a seconda che le suddette variazioni determinino un aumento o una riduzione della tariffa in essere.
In ordine alle utenze domestiche, per le variazioni anagrafiche relative al numero dei componenti residenti, il gestore della tariffa procede all’accertamento d’ufficio sulla base dei dati acquisiti dall’Ufficio Anagrafe del Comune ai sensi dell’art. 18 del presente regolamento; i relativi conguagli saranno computati nella prima fatturazione utile, successiva all’avvenuto accertamento delle variazioni. Tale modalità di accertamento non esime i titolari delle utenze domestiche dall’effettuare le dichiarazioni o le comunicazioni previste dal presente Regolamento.
TITOLO II – LA TARIFFA
CAPO I - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.
Art. 6 - Adozione del piano finanziario e determinazione della tariffa di riferimento.
Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 238, comma 6, del d.lgs. 3.4.2006 n.
152 ed in conformità al successivo comma 11 del suddetto articolo:
a) i criteri generali sulla base dei quali sono definite le componenti dei costi e la determinazione della tariffa sono disciplinati dal d.lgs. 5.2.1997 n. 22 e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158;
b) sulla scorta del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.4.1999 n. 158, su proposta del soggetto gestore, il Comune, adottato il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, determina la tariffa di riferimento utilizzando le componenti di costo di cui al punto 2 dell’Allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n. 158 e determinando la tariffa da applicare da parte del soggetto gestore sulla base di tale D.P.R. e relativi allegati.
c) E’ data facoltà per i Comuni ricadenti in un’unica area omogenea di determinare un’unica tariffa di riferimento sulla base di un unico piano finanziario presentato dal medesimo soggetto gestore, ferma restando la rispettiva singola competenza all’approvazione del piano e della tariffa di riferimento esistente. Detto piano potrà essere elaborato per una durata pluriennale salvo gli aggiornamenti tariffari da apportarsi annualmente sulla scorta di criteri individuati nel suddetto piano. Per area omogenea ai fini di quanto previsto al comma precedente, deve intendersi un’area geograficamente contigua, servita dallo stesso soggetto gestore, che si avvale degli stessi impianti di smaltimento e possibilmente che applica lo stesso regime di prelievo impositivo.
Successivamente all’entrata in vigore del predetto regolamento, ai sensi dell’art. 238, comma 3, del d.lgs. 3.4.2006 n. 152, con appositi provvedimenti:
d) l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale determina la tariffa di riferimento sulla base dei
parametri individuati dal regolamento citato al comma 1;
e) l’A.A.T.O. approva e presenta all’Autorità di Xxxxxxxxx sulle risorse idriche e sui rifiuti il Piano finanziario di cui al comma precedente e la relativa relazione redatta dal Gestore del servizio.
Il presente regolamento formerà oggetto di revisione, modificazione ed integrazione per quanto occorrente. Pertanto fino a tale momento la determinazione e l’applicazione della tariffa è regolata dalle norme che seguono.
Art. 7 – Il piano finanziario.
Il piano finanziario, in caso di applicazione della tariffa unica per tutto l’ambito territoriale di competenza, ovvero i piani finanziari per zone omogenee, ovvero per singolo Comune, in caso di applicazione di tariffe differenziate per mancata adozione della tariffa unica, dovrà essere adottato includendovi tutte le voci previste dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, sia quelle di investimento che di parte corrente, che assolvano, quale che sia il criterio organizzativo, ad attività comuni svolte nel territorio e sulla base di un identico standard operativo.
Pertanto eventuali riduzioni, agevolazioni, ovvero prestazioni aggiuntive che venissero chieste al soggetto gestore, tali da alterare la uniformità delle prestazioni standard, graveranno sulla fiscalità della singola amministrazione.
Art. 8 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
Il regolamento di gestione del servizio per il conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani determina le modalità, i criteri qualitativi e quantitativi nonché le procedure di accertamento per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
Art. 9 - Tariffa comunale.
La tariffa applicata nei confronti degli utenti è determinata dal Comune sulla base della tariffa di riferimento di cui all’art. 6, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato, nonché delle prestazioni aggiuntive rispetto all’indice di standard fornito che saranno richieste dal singolo Ente.
Essa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio (investimenti e relativi ammortamenti, remunerazione del capitale, spezzamento, costi di riscossione, spese generali) e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione. La suddivisione fra la parte fissa e la parte variabile avviene con i criteri e le modalità di cui al punto 3 dell’Allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n. 158.
Il gettito totale della tariffa copre integralmente i costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Art. 10 - Articolazione della tariffa comunale.
La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.
Essa viene ripartita fra le due categorie l’insieme dei costi da ricoprire con la tariffa secondo criteri razionali assicurando agevolazioni per le utenze domestiche.
Utenze domestiche: sono i locali destinati per legge e utilizzati di fatto come civile abitazione.
Utenze non domestiche: sono i locali o aree utilizzate da attività commerciali, professionali,
produttive in genere, di fornitura di servizi, associative, ricreative, di beneficenza e comunque tutte quelle fattispecie non rientranti nella categoria precedentemente delineata, quale che sia la loro attività.
Art. 11 - Articolazione della tariffa per fasce di utenza.
All’interno delle due articolazioni di utenza i locali e le aree vengono classificati a seconda delle attività in categorie tendenzialmente omogenee in ordine alla produzione dei rifiuti, sulla scorta dei criteri e dei coefficienti di produzione degli stessi desunti su campioni locali, ovvero, in mancanza, sulla scorta delle tabelle allegate al D.P.R. 27.4.1999 n. 158.
Per le utenze non domestiche, l’assegnazione ad una determinata categoria di attività viene effettuata con riferimento al codice I.S.T.A.T. dell’attività, da quanto risulta dalla C.C.I.A.A. (visura camerale), ovvero nell’atto di autorizzazione dell’esercizio dell’attività, da concessioni o licenze. In mancanza di tali atti o in caso di accertata divergenza di questi dall’attività effettivamente svolta, viene presa in considerazione quest’ultima. L’attribuzione della categoria include ed è riferita a tutti i locali od aree scoperte oggetto di imposizione, indipendentemente dal loro specifico uso quali uffici, mense, mostre, depositi etc..
Le utenze domestiche sono ulteriormente divise fra residenti e non residenti.
Le utenze domestiche residenti: sono quei locali utilizzati da persone che vi hanno stabilito la loro residenza, ex art. 48 c.c.., come da anagrafe comunale.
Le utenze domestiche non residenti: sono quei locali utilizzati da persone che hanno stabilito la loro residenza, ex art. 48 c.c.., in altri locali non necessariamente al di fuori del territorio comunale.
Art. 12 - Calcolo della tariffa per utenze domestiche.
La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile, ex artt. 3 e 5 del D.P.R. 27.4.1999 n. 158.
Parte fissa
La parte fissa è determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti.
La quota fissa della tariffa dell’utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente Ka, di cui alla Tabella 1a dell’Allegato1 del D.P.R. 27.4.1999 n. 158, calcolata in conformità all’allegato 1 al presente regolamento. La parte fissa grava su ogni utenza domestica idonea a produrre rifiuti quale che sia l’effettivo grado di utilizzazione dell’occupante o conduttore.
Parte variabile (sistema di raccolta porta a porta)
La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di calcolo di cui all’Allegato 1 del presente regolamento calcolata sulla base dei conferimenti effettuati.
Ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione di un numero minimo di svuotamenti del contenitore singolo o collettivo di rifiuto non recuperabile consegnato, stabilito dall’Amministrazione Comunale in sede di approvazione annuale della Tariffa di Igiene Ambientale.
In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile
raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo di tariffazione immediatamente precedente.
Qualora il contenitore del rifiuto risulti pieno con coperchio completamente aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso) verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica in presenza di ritardato servizio di raccolta da parte del soggetto gestore per festività infrasettimanali, scioperi o eventi eccezionali.
In base a quanto previsto all’art. 14 del Regolamento di Gestione del Servizio di Igiene Urbana – Potere ispettivo e procedure d’accertamento e di verifica, il ripetersi degli episodi di consegna di materiale differenziato non conforme darà luogo, dagli eventi successivi al secondo caso rilevato, allo smaltimento del contenitore come rifiuti non recuperabili con il conseguente addebito all’utente.
Parte variabile (sistema di raccolta con contenitori stradali)
Nel caso che in alcune zone o in tutto il territorio comunale la raccolta dei rifiuti non avvenga con il sistema del prelievo all’abitazione dell’utente (sistema c.d. porta a porta) il calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze ricomprese in tale porzione di territorio avverrà applicando criteri di commisurazione previsti dall’Allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n. 158, punto 4.2, Tabella 1b, applicando un coefficiente medio di produzione di cui alla Tabella 2.
Art. 13 - Utenze domestiche con contenitori collettivi.
Parte variabile (sistema di raccolta porta a porta)
In presenza di contenitori collettivi tra più unità abitative di rifiuto non recuperabile, la parte variabile della tariffa è ripartita dal soggetto gestore, in capo alle singole unità abitative che utilizzano il contenitore collettivo, secondo le modalità di calcolo previste nell’Allegato 1 del presente Regolamento.
La richiesta di utilizzazione di contenitori collettivi deve essere firmata da tutti gli utenti che utilizzano gli stessi contenitori di rifiuto non recuperabile, con espressa accettazione delle modalità di calcolo della ripartizione della tariffa.
Anche per tali utenze trovano applicazione i commi 5 e 9 del precedente art. 12.
Art. 14 - Calcolo della tariffa per utenze non domestiche.
La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile, ex artt. 3 e 6 del D.P.R. 27.4.1999 n. 158.
Anche per tali utenze trovano applicazione i commi 5 e 9 del precedente art. 12.
Parte fissa
La parte fissa è determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti. La parte fissa di ogni singola utenza non domestica viene determinata secondo un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell’allegato 1 del D.P.R. 27.4.1999 n. 158, sulla base delle determinazioni contenute nel piano finanziario e nei limiti previsti dalla tabella predetta.
La parte fissa grava su ogni utenza non domestica idonea a produrre rifiuti quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione dei locali da parte dell'occupante o detentore.
Parte variabile (sistema di raccolta porta a porta)
La parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza, con le modalità previste dal regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti, secondo criteri di calcolo di cui all’Allegato 2 del presente regolamento.
Sulla base della produzione dei rifiuti e delle peculiarità della singola attività, il gestore potrà adottare forme di ritiro dei rifiuti sulla base di un predefinito programma di svuotamenti.
Ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione di un numero minimo di svuotamenti del contenitore singolo o collettivo di rifiuto non recuperabile consegnato, stabilito dall’Amministrazione Comunale in sede di approvazione annuale della Tariffa di Igiene Ambientale
In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.
Qualora il contenitore di rifiuto non recuperabile risulti pieno con coperchio completamente aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso) verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica in presenza di ritardato servizio di raccolta da parte del soggetto gestore per festività infrasettimanali, scioperi o eventi eccezionali.
Parte variabile (sistema di raccolta con contenitori stradali)
Nel caso che in tutto il territorio comunale o in alcune zone del territorio comunale la raccolta dei rifiuti non avvenga con il sistema del prelievo presso la sede di esercizio dell’attività dell’utente (sistema c.d. porta a porta) il calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze ricomprese in tale porzione di territorio avverrà applicando criteri di commisurazione previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n. 158 punto 4.4. Tabella 4, applicando il coefficiente di produzione medio Kg/mq previsto nella suddetta tabella.
CAPO II – I SOGGETTI
I PRESUPPOSTI SOGGETTIVI.
Art. 15 - Soggetti obbligati.
La tariffa è dovuta da coloro che conducono, occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale ovvero obbligatorio, locali ovvero aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, ad uso privato o pubblico e a qualsiasi uso adibiti, esistenti su territorio comunale e comunque che producono rifiuti.
Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via prioritaria, colui che effettua comunicazione di richiesta del servizio.
Per le utenze domestiche, in caso di mancanza dell’obbligato in via prioritaria, si considera, per i residenti, l’intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all’anagrafe della
popolazione; per i non residenti, il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette a tariffa, quale risulta dal titolo legale che ne determina la conduzione, l’occupazione o la detenzione.
Egualmente per le utenze non domestiche si considera, in mancanza del dichiarante richiedente del servizio, il soggetto intestatario del titolo legale che ne garantisca la conduzione, occupazione o detenzione. In presenza di un ente nella persona del suo legale rappresentante.
Art. 16 - Principio di solidarietà.
L’obbligazione tariffaria sussiste, con vincolo di solidarietà passiva fra i componenti del nucleo familiare conviventi per le utenze domestiche o che usano comunque i medesimi locali ed aree per l’esercizio di un’attività o che concorrono alla determinazione della tariffa di utenza applicata per le restanti utenze. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell’accertamento, che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell’adempimento della prestazione.
Per le utenze non domestiche l’obbligazione tariffaria con vincolo di solidarietà passiva sussiste fra tutti i componenti dell’organo amministrativo della società ovvero in caso di impresa individuale nei confronti dei familiari del titolare.
Art. 17 - Soggetti passivi per ipotesi speciali.
A) Locali condominiali gestiti in esclusiva.
Per le parti comuni di condominio individuate dall’art. 1117 c.c. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa. Xxxxxxx peraltro nei confronti degli amministratori del condominio la presentazione dell’elenco degli occupanti o conduttori dei predetti locali od aree.
B) Multiproprietà.
Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto (società o impresa individuale) che gestisce i servizi comuni.
C) Centri Commerciali.
Per le parti a comune dei centri commerciali, soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto che gestisce i servizi comuni.
D) Locali utilizzati promiscuamente come utenza domestica e non domestica.
Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, qualora sia esercitata promiscuamente un’attività economica e sia stata accertata dal Gestore l’impossibilità di distinguere l’attività ad essa connessa, si applica globalmente la tariffa per le utenze domestiche.
E) Locazione e comodato.
In caso di locazione temporanea o comodato di alloggio di durata inferiore a 12 (dodici) mesi, l’obbligazione è a carico del proprietario dei locali, salvo diversa esplicita richiesta da parte del conduttore.
Nel caso di locazione o comodato di durata uguale o superiore a 12 (dodici) mesi, l’obbligo tariffario ricade sul conduttore. In caso di cessazione da parte del conduttore senza che vi sia una corrispondente comunicazione di subentro, il Gestore si riserva la possibilità di intestare la fattura al proprietario, salva la possibilità per quest’ultimo di dimostrare la locazione dell’unità immobiliare.
Art. 18 - Determinazione del numero degli occupanti.
Il numero degli occupanti sul quale parametrare la tariffa del singolo utente relativamente alle utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici e precisamente dal foglio di famiglia o
di convivenza.
Per le abitazioni tenute a disposizione per usi stagionali ovvero altro uso limitato o discontinuo, l’Amministrazione Comunale in sede di approvazione annuale della Tariffa di Igiene Ambientale, determina il numero convenzionale degli occupanti rapportato alla superficie dei locali.
Al termine di ogni semestre, l’Ufficio Anagrafe fornisce al Gestore i dati relativi alle variazioni intervenute nei singoli nuclei familiari. Il Gestore assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati comunicati, nel rispetto del D.Leg.vo n.196/2003.
Ogni variazione in corso d’anno della composizione del nucleo familiare ha efficacia, ai fini del computo della tariffa, dal primo giorno successivo al suo verificarsi.
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, fermo restando il termine di efficacia delle variazioni della composizione del nucleo familiare di cui al comma che precede, per le variazioni anagrafiche relative al numero dei componenti residenti delle utenze domestiche, il gestore della tariffa procede all’accertamento d’ufficio sulla base dei dati acquisiti dall’Ufficio Anagrafe del Comune ai sensi del comma 3 del presente articolo; i relativi conguagli saranno computati nella prima fatturazione utile, successiva all’avvenuto accertamento delle variazioni.
Art. 19 - Obblighi generali dei conduttori di immobili.
I proprietari di beni immobili ovvero coloro che sono titolari di diritti reali in caso di cessione degli immobili o di costituzione dei diritti reali sugli stessi ovvero di rapporti obbligatori, quali ad esempio la locazione, l’affitto o il comodato, sono tenuti a darne comunicazione al Gestore del servizio, contestualmente alla presentazione all’autorità di P.S. della dichiarazione di cui alla D.L. 21.3.1978, n. 59, convertito in legge 18.5.1978, n. 191. In caso di mancata comunicazione, la tariffa graverà sui medesimi in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.
Eguale obbligo grava sui locatari, affittuari, comodatari al momento dell’immissione nel bene, nonché all’atto dell’abbandono dei locali.
CAPO III – L’OGGETTO PRESUPPOSTI OGGETTIVI.
Art. 20 - Presupposti oggettivi per l’applicazione della tariffa.
La tariffa è dovuta dai soggetti indicati al precedente art. 15 per i locali o le aree coperte o scoperte o le superfici non costituenti accessorio o pertinenze dei locali medesimi ad uso pubblico o privato ed a qualsiasi uso adibite esistenti sul territorio comunale, compresi campeggi, distributori di carburante, sale da ballo all’aperto, banchi di vendita, aree condominiali gestite in esclusiva, tettoie e capannoni aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo.
Art. 21 - Definizione locali ed aree assoggettabili.
Si considerano locali, agli effetti dell’applicazione della presente tariffa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno, qualunque sia la destinazione o l’uso.
Sono considerati assoggettabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
▪ tutti i vani in genere interni all’ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.), così come pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell’edificio (rimesse, autorimesse, serre
ornamentali, cantine, soffitte, ripostigli);
▪ tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o botteghe e laboratori di artigiani;
▪ tutti i vani principali od accessori adibiti all’esercizio di alberghi (compresi gli alberghi diurni ed i bagni), locande, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli, o posteggi di mercato;
▪ tutti i vani principali od accessori di uffici commerciali, industriali, di società di assicurazioni o simili, di banche, teatri, cinematografi, di case di cura private o simili, nonché tutti i vani di stabilimenti, opifici industriali o autorimesse pubbliche;
▪ tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli ricreativi da ballo e divertimento, sale da gioco e da ballo ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
▪ tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d’aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati e della collettività in genere;
▪ tutti i vani, nessuno escluso, degli uffici delle amministrazioni statali, degli Enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica e sportiva a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti di assistenza, caserme, stazioni, etc..
Sono inoltre assoggettabili a tariffa:
▪ le aree che non costituiscono pertinenza o accessorio, secondo i criteri dettati dalla disciplina civilistica in materia, di locali assoggettati alla tariffa;
▪ le aree su cui si svolga un’attività privata, idonea alla produzione di rifiuti urbani;
▪ i complessi sportivi, con esclusione delle aree il cui accesso è riservato ai soli praticanti per lo svolgimento dell’attività sportiva.
Art. 22 - Locali adibiti ad usi diversi.
Per locali ed aree per i quali è stato accertato l’assoggettamento a T.I.A. e la destinazione ad usi diversi, verrà applicata la tariffa corrispondente all’uso per il quale è stata stabilita l’attività prevalente.
Gli studi professionali, i laboratori artigiani od altre attività economiche localizzate anche parzialmente presso abitazioni, scontano la T.I.A. in base alle tariffe previste per le specifiche attività ed alle superfici da queste utilizzate.
Art. 23 - Locali ed aree non computabili.
Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree nei quali non possono prodursi rifiuti, o per loro natura, struttura, caratteristiche dimensionali che non consentono la loro utilizzabilità sia abitativa, che per altra destinazione, ovvero perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno.
La sussistenza di tali condizioni deve essere rappresentata e comprovata documentalmente in sede di presentazione della dichiarazione di cui agli artt. 34 e 35, ovvero al verificarsi della situazione di inagibilità o inutilizzazione.
È fatta salva la facoltà di verifica da parte del Gestore del servizio.
Art. 24 - Locali, aree e superfici escluse.
Sono altresì esclusi dal computo della tariffa i seguenti locali ed aree:
1) gli edifici destinati ed aperti al culto, purché riconosciuti dalla legge, nonché locali strettamente connessi a tale attività, con esclusione di quelli annessi ad uso abitativo e ricreativo. Sono da considerarsi adibiti al culto i seguenti locali: chiese, moschee, cappelle, sinagoghe o altri locali parimenti consacrati;
2) le aree destinate esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline;
3) i fondi destinati all’esercizio dell’agricoltura, della silvicoltura e dell’allevamento;
4) le serre e i locali destinati esclusivamente ad uso agricolo per il ricovero del bestiame, la custodia degli attrezzi, l’essiccazione o la stagionatura (non la lavorazione) e la conservazione dei prodotti, purché tali locali non siano aperti ai non addetti ai lavori, e siano utilizzati per la trasformazione e la lavorazione dei prodotti, o adibiti a vendita anche saltuaria o stagionale;
5) le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori, celle frigorifere (ad eccezione dei banchi frigo), silos e similari, a condizione in cui di regola non si abbia presenza umana;
6) le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili;
7) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito di veicoli;
8) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari di ordinanze in materia sanitaria ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionale;
9) i balconi;
10) le aree scoperte adibite a verde o costituenti accessorio o pertinenze di locali assoggettabili a tariffa;
11) le case sfornite di mobili per tutto il periodo dell’anno o sprovviste di contratti attivi ai servizi pubblici a rete;
12) i locali ed ambienti per la parte con altezza inferiore a m. 1,50;
13) locali non utilizzati perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e salvo che l’immobile non venga utilizzato precedentemente alla scadenza di tale atto;
14) i sottotetti, se adibiti a solo deposito, limitatamente alla parte con altezza inferiore o uguale a mt 1,90;
15) solai o sottotetti, non utilizzati ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
16) le parti comuni del condominio, ex art. 1117 c.c., non utilizzate in esclusiva, ex art.16.
Art. 25 - Modalità per la determinazione della superficie.
La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte. La superficie complessiva è arrotondata al mq, per difetto se inferiore al mezzo mq, o per eccesso se la frazione è uguale o superiore.
Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di imposizione.
Art. 26 - Determinazione convenzionale della superficie di locali utilizzati da utenze non domestiche.
Per i locali industriali o artigianali utilizzati per attività manifatturiere di produzione di merci, (con esclusione dei locali adibiti ad altra attività economica quali le attività commerciali, per i quali la superficie resta computata ai sensi dell’art. 25 senza alcuna riduzione), ove si producono rifiuti speciali che per quantità o qualità non sono assimilabili ovvero rifiuti pericolosi, che, in entrambi i casi, devono essere smaltiti direttamente a cura e spese del produttore, la superficie da computarsi ai fini del calcolo della tariffa viene determinata applicando le riduzioni percentuali seguenti sulla superficie effettiva dei locali e delle aree misurate in conformità al precedente art. 25:
parte fissa della tariffa
Quale che sia il sistema di raccolta:
Scaglioni di riduzione:
- superficie superiore a 5.000 mq ed inferiore a 7.500 mq riduzione del 20%; - superficie uguale o superiore a 7.500 mq ed inferiore o uguale a 10.000 mq riduzione del 30%;
- superficie superiore a 10.000 mq ed inferiore a 15.000 mq riduzione del 50%; - superficie uguale o superiore a 15.000 mq ed inferiore a 20.000 mq riduzione del 75%;
- superficie superiore a 20.000 mq riduzione del 90%;
Gli scaglioni di superficie, così come sopra riportati, si devono intendere riferito al totale della superficie, anche se derivanti dal calcolo cumulativo dei diversi siti aziendali presenti sul territorio per cui, nel caso di un azienda con la medesima ragione sociale che è iscritta per più siti ( o ad uso produttivo o ad uso magazzino o ad uso uffici) dislocati sul territorio, si considera per la valutazione dello scaglione di superficie imponibile la somma totale delle superfici soggette a tariffa
Parte variabile
Esclusivamente per le utenze relative agli immobili ricadenti nelle zone del territorio comunale ove non trova applicazione il sistema di raccolta porta a porta ed il conferimento dei rifiuti avvenga nei cassonetti stradali, e pertanto la parte variabile della tariffa viene calcolata con riferimento alle modalità di cui all’art. 14, si applicano le seguenti riduzioni:
1) Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto 60%
2) Officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere 60%
3) Tipografie artigiane 20%
4) Autocarrozzerie 70%
5) Produzione di Ceramiche 40%
6) Decorazione, molatura vetro 20%
7) Falegnamerie 40%
8) Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario 10%
9) Gommisti 80%
10) Locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento 40%
11) Calzaturifici 60%
12) Concerie, tintorie pelli 70%
13) Galvanotecnica e verniciature 40%
14) Distributori carburante 40%
15) Lavanderie 20%
16) Locali dell'industria chimica per la produzione di beni e prodotti 50%
17) Locali dell'industria tessile 20%
18) Ospedali, Case di cura e di riposo 40%
19) Cantine e frantoi con carattere industriale 60%
20) Laboratori fotografici 20%
21) Florovivaismo 75%
22) Cimiteri 60%
23) Locali ove si producono scarti di origine animale 50%
24) Tribune di impianti sportivi 60%
25) Parcheggi privati a pagamento 40%
26) Aree scoperte operative eccedenti mq. 100 40%
27) Aree scoperte operative eccedenti mq. 500 50%
28) Aree scoperte operative eccedenti mq. 1.000 60%
29) Aree scoperte operative eccedenti mq. 5.000 70%
30) Aree scoperte operative eccedenti mq. 10.000 80%
Per usufruire delle suddette riduzioni (parte fissa e parte variabile) è necessario che l’utente ne faccia richiesta su apposito modello predisposto dal Gestore, e che ne sia stata accertata l’esistenza dei presupposti da parte del Gestore.
Art. 27 - Tariffa giornaliera.
Tutte le utenze che occupano temporaneamente con o senza autorizzazione amministrativa locali od aree, siano esse pubbliche o di uso pubblico o gravate di servizi pubblici o di fatto utilizzate per usi collettivi, per esercitarvi attività, siano esse principali o connesse ad altre attività, che comportano la produzione di rifiuti, sono soggette al pagamento di una tariffa giornaliera, determinata dal Comune annualmente in sede di definizione complessiva della tariffa e commisurata a mq. di superficie effettivamente utilizzata e per ogni giorno di occupazione.
Per uso temporaneo ai fini del presente articolo si intende l’occupazione non ricorrente inferiore a 90 (novanta) giorni.
L’utente, al momento della presentazione al Comune della richiesta di autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico, deve presentare al Gestore la comunicazione di inizio occupazione su modello predisposto dal gestore.
Il Comune, o altro soggetto incaricato da quest’ultimo della riscossione della T.O.S.A.P. o canone similare, dovrà riversare a favore del soggetto gestore del servizio, gli incassi dovuti a titolo di TIA giornaliera registrati nell’anno solare di riferimento entro il mese di marzo dell’anno successivo.
La tariffa è riscossa materialmente, per conto del soggetto gestore del servizio, dal Comune o altro soggetto incaricato da quest’ultimo della riscossione della T.O.S.A.P. o canone similare, ferma restando la diversa natura e la separatezza contabile dei due prelievi. La tariffa è riscossa dal soggetto gestore del servizio che può svolgere accordi ai fini della riscossione materiale con il soggetto incaricato della riscossione della T.O.S.A.P. o canone similare, ferma restando la diversa natura e la separatezza contabile dei due prelievi.
Nel caso di eventi o manifestazioni sportive, politiche, culturali, sociali o ludiche, con carattere estemporaneo, effettuate in aree pubbliche o aree ad uso pubblico, tenuto conto della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, in quanto la quantità dei rifiuti prodotti e dei servizi forniti varia in ragione della tipologia dell’evento, il servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifico preventivo il quale assorbe la relativa tariffa.
L’organizzatore al rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’iniziativa dovrà richiedere il preventivo al soggetto gestore del servizio, il quale provvederà a fornire tempestivamente il calcolo della tariffa di igiene ambientale TIA. La tariffa sarà riscossa secondo le modalità indicate al comma 3.
Art. 28 - Utenze non stabilmente attive e condizioni di uso particolari.
Per le utenze non stabilmente attive, previste dall’art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 158/99, si intendono i locali o le aree occupate o condotte, anche in via non continuativa, fino ad un massimo di giorni 183 (centottantatre) l’anno.
Per le utenze domestiche, le abitazioni tenute a disposizione per usi stagionali ovvero altro uso limitato o discontinuo, autodichiarate dagli utenti, annualmente, l’Amministrazione Comunale, in sede di approvazione annuale della Tariffa di Igiene Ambientale, dispone la percentuale di riduzione della medesima.
Per i locali delle utenze non domestiche tenuti a disposizione per usi stagionali o altro uso limitato o discontinuo, autodichiarate dagli utenti, annualmente, l’Amministrazione comunale in sede di approvazione annuale della Tariffa di Igiene Ambientale dispone la percentuale di riduzione della medesima.
Sulle autodichiarazioni il Gestore effettuerà i necessari controlli accedendo agli archivi dxlle amministrazioni pubbliche certificanti.
Art. 29 - Procedure di accertamento.
L’iscrizione negli elenchi della Tariffa Igiene Ambientale di cui all’art. 49 del d.lgs. 5.2.1997
n. 22 ovvero nei ruoli T.A.R.S.U., in essere all’atto dell’entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l’assoggettamento alla tariffa di cui all’art. 238 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152, nonché per l’assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.
L’accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti effetti sull’applicazione o meno della tariffa alle superfici di formazione, o sulla sussistenza dell’obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:
a. con procedimento d’ufficio da parte del Gestore del servizio, previa verifica della documentazione tecnico-amministrativa disponibile, eventualmente acquisita presso altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
b. su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
▪ ramo di attività dell’azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), codice identificativo ISTAT;
▪ specificazione dell’attività svolta;
▪ articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
▪ quantitativi mensili ed annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
▪ dati relativi all’ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile, ai rifiuti urbani;
▪ superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
▪ superfici aziendali complessive.
La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell’area cortiva, in genere alle scale 1:200 – 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l’indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.
Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate unitamente alla sopra citata documentazione, esclusivamente tramite il modello di comunicazione redatto dal Gestore.
CAPO IV - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI.
Art. 30 - Riduzioni per particolari modalità di esercizio del servizio.
Nel caso che il servizio abbia a subire una interruzione temporanea per causa non dipendente dall’utenza sia per causa organizzativa ovvero di forza maggiore che per cause di sciopero o di agitazione e la interruzione abbia una durata superiore a 30 (trenta) giorni continuativi, comporta a favore degli utenti una riduzione della parte variabile della tariffa, per 1/12 su base annua.
Nel caso di interruzione per periodi continuativi inferiori a 30 (trenta) giorni nessuna riduzione compete all’utenza.
Art. 31 - Particolari riduzioni soggettive.
È riconosciuta una riduzione percentuale sulla parte variabile della tariffa a favore delle utenze domestiche che provvedono alla selezione dei rifiuti in funzione del compostaggio domestico (autotrattamento domestico del rifiuto organico e/o vegetale), eseguito con le modalità ed i limiti previsti nel Regolamento di Gestione del Servizio di Igiene Urbana.
La riduzione è pari al 10% per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico dei rifiuti vegetali;
La riduzione è pari al 20% per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico dei rifiuti vegetali, organici e alimentari;
E’ inoltre incentivato il conferimento differenziato nelle Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta (Art. 20 del Regolamento di Gestione del Servizio di Igiene Urbana - Conferimento differenziato dei rifiuti - ). L’Amministrazione Comunale in sede di approvazione annuale della Tariffa di Igiene Ambientale dispone delle tariffe agevolate rispetto alle tariffe di riferimento.
Nelle aree con il sistema di raccolta con contenitori stradali sono riconosciute le seguenti riduzioni:
1. la tariffa è ridotta del 50% sia per la parte fissa che per quella variabile per le utenze ubicate esternamente al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito, permane l'obbligo del conferimento nei contenitori posizionati nel territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione.
2. la tariffa è ridotta del 25% sia nella parte fissa che nella parte variabile nel caso che la distanza del cassonetto o del punto di conferimento disti oltre mt 1.000 dal confine della proprietà includente i locali o le aree ove vengono prodotti i rifiuti.
3. Per le utenze non domestiche con prevalente produzione dei rifiuti organici (ed esemplificatamene: ristoranti, bar, ortofrutta, ecc.) è prevista una riduzione nella misura massima del 90% della parte variabile della tariffa, previo accertamento, a cura dello Gestore, del loro conferimento alla specifica raccolta differenziata dell'organico e anche delle altre frazioni secche.
4. Altresì, sempre per le utenze non domestiche, che con appositi impianti interni all'azienda, provvedono al riutilizzo di scarti di produzione nello stesso ciclo produttivo, riducendo di fatto la produzione dei rifiuti, è prevista una riduzione fino ad un massimo del 90% della parte variabile della tariffa.
Le richieste delle riduzioni devono essere presentate su appositi moduli messi gratuitamente a disposizione dal Gestore del servizio.
Art. 32 - Agevolazioni a favore di categorie sociali.
L’Amministrazione Comunale in sede di approvazione annuale della Tariffa di Igiene Ambientale può determinare forme di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle previste con la tariffa di riferimento a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale.
Gli utenti che intendono avvalersi di tali agevolazioni potranno presentare richiesta al Comune con i tempi e le modalità da questo stabilite e gli effetti si produrranno dal loro eventuale accoglimento. Il Comune è tenuto a inviare mensilmente l’elenco dei beneficiari al soggetto gestore. Quest’ultimo dovrà inserire le agevolazioni spettanti ai contribuenti in occasione della prima fatturazione successiva all’invio mensile.
Per tali agevolazioni la differenza fra la tariffa di riferimento e quella agevolata è posta a carico del bilancio comunale e le somme saranno corrisposte al Gestore del servizio dal Comune entro 60 giorni dall’accoglimento della richiesta, , supportata da adeguata documentazione comprovante l’entità complessiva delle agevolazioni concesse, ed, in particolare, costituita dall’elenco nominativo dei soggetti beneficiari, specificante per ognuno i dati per l’applicazione della tariffa (componenti e superficie) e l’entità della relativa agevolazione individuale concessa.
Nei casi in cui un’utenza non domestica ricorra all’utilizzo degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione guadagni, indennità di disoccupazione, indennità di mobilità, contratti di solidarietà e prepensionamenti), la tariffa viene ridotta nella parte fissa in percentuale alla diminuzione complessiva dell’attività e per il periodo di erogazione di questi trattamenti da dichiarare e documentare da parte dell’utente.
TITOLO III - ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE
CAPO I – RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA TARIFFA
Art. 33 - Responsabile della gestione della tariffa.
In conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il
gestore deve individuare un responsabile della gestione della tariffa tra soggetti che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento della funzione adeguata e che sarà indicato come "responsabile della tariffa", dandone comunicazione ai singoli Enti e all’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale.
Il gestore ne dovrà consentire l'aggiornamento professionale mediante partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni ed iniziative in genere idonee allo scopo.
Compiti del responsabile della tariffa sono quelli dell'organizzazione del servizio di accertamento e di riscossione, della individuazione con provvedimento formale dei responsabili del procedimento o del sub-procedimento, della sottoscrizione degli atti di accertamento e di liquidazione, delle comunicazioni agli utenti, dell’adozione degli atti di accertamento con adesione, dell’esercizio dei poteri di autotutela, del rilascio di autorizzazioni e di dichiarazioni o di sottoscrizione di transazioni con il contribuente sulla scorta dei criteri generali prefissati dall'organo amministrativo del concessionario, nonché di responsabile del diritto di interpello.
CAPO II – LE COMUNICAZIONI DI INIZIO DI OCCUPAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE.
Art. 34 - Comunicazione di inizio di occupazione, conduzione locali o superfici.
I soggetti tenuti al pagamento della tariffa dovranno presentare al Gestore la relativa comunicazione di inizio della occupazione o della conduzione.
In via prioritaria sono tenuti a presentare la suddetta dichiarazione i seguenti soggetti: a) per le utenze domestiche residenti: il soggetto intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante dall’anagrafe della popolazione; b) per le utenze domestiche non residenti: il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o le aree soggette a tariffa; c) per le utenze non domestiche: il soggetto legalmente responsabile dell'ente collettivo, produttivo, associativo o ricreativo che occupa o detiene o conduce i locali ove si svolge l'attività.
Nel caso in cui i soggetti tenuti in via prioritaria non ottemperino all’obbligo di comunicazione di cui al comma 1, questo è a carico dei soggetti che occupano, conducono e detengono di fatto locali o superfici soggette a tariffa, in virtù del principio di solidarietà di cui all’art. 16.
La dichiarazione di inizio dell’occupazione o della conduzione deve essere presentata al Gestore entro 30 (trenta) giorni dall’inizio dell’utilizzo o dalla detenzione dei locali.
La dichiarazione deve essere redatta su appositi moduli predisposti dal Gestore e messi gratuitamente a disposizione degli utenti, oppure in forma diversa del citato modello purché contenga chiaramente tutti gli elementi di cui all’art. 37.
La dichiarazione può essere consegnata direttamente, spedita per posta e per fax, allegando un valido documento di riconoscimento dell’intestatario.
La dichiarazione può essere effettuata anche tramite comunicazione telefonica al Gestore il quale provvederà entro 15 (quindici) giorni ad inviare, tramite posta, il modello compilato il quale, una volta restituito sottoscritto con allegato valido documento di riconoscimento dell’intestatario, farà fede ai fini impositivi.
Ai fini dell’applicazione della tariffa, la dichiarazione ha effetto fino a quando non vengano variati i presupposti e le condizioni di assoggettamento a tariffa.
Eliminato: i provvedimenti di agevolazioni o
Le dichiarazioni presentate dall’utente o gli accertamenti disposti d’ufficio dal soggetto Gestore, così come per le riduzioni concesse, hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una dichiarazione od un accertamento in rettifica.
La dichiarazione potrà essere presentata anche da altri soggetti muniti di delega dell’avente causa.
La dichiarazione dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati secondo la legge 31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono fatte salve le specifiche modalità di comunicazione dell’utenza, individuate con appositi accordi fra il Gestore e le Amministrazioni comunali per la gestione del servizio di front-office.
Art. 35 - Comunicazione di variazione.
Qualsiasi comunicazione di cambiamento diverse da quelle risultanti dall’anagrafe della popolazione dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dai soggetti obbligati, al variare degli elementi di imposizione soggettivi e oggettivi che afferiscono alla intestazione della utenza ovvero al calcolo della tariffa.
Art. 36 - Comunicazione di cessazione.
Coloro che cessano di occupare o condurre locali od aree soggette a tariffa, devono farne dichiarazione all’ufficio del Gestore entro 30 (trenta) giorni dall’intervenuta cessazione, ai fini della cancellazione, avvalendosi di un apposito modulo messo a disposizione del Gestore stesso. Sono cancellati d’ufficio coloro che occupano o conducono locali od aree per i quali sia intervenuta una nuova dichiarazione d’utenza, o ne sia accertata d’ufficio la cessazione.
Art. 37 - Modulo di dichiarazione.
Il modulo deve contenere le seguenti indicazioni: Per le utenze domestiche
▪ Nome e cognome dell’utente, codice fiscale, residenza;
▪ Ubicazione (Comune, toponimo – via, piazza, località, ecc. – descrizione, civico, barrato, interno, scala) e superficie dell’immobile;
▪ Eventuale numero telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica;
▪ Indicazione del nome del proprietario dell’immobile se persona diversa dal conduttore, completa delle generalità, indirizzo e numero telefonico;
▪ Data di inizio, di variazione o di cessazione dell’occupazione o conduzione;
▪ Estremi catastali;
▪ Sottoscrizione con firma leggibile; Per le utenze non domestiche
▪ Nome e cognome del soggetto, codice fiscale, residenza del legale rappresentante dell’attività
produttiva;
▪ Dati fiscali dell’intestatario dell’utenza non domestica;
▪ Ubicazione (Comune, toponimo – via, piazza, località, ecc. – descrizione, civico, barrato, interno, scala) e superficie dell’immobile;
▪ Eventuale numero telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica;
▪ Indicazione del nome del proprietario dell’immobile se persona diversa dal conduttore, completa delle generalità, indirizzo e numero telefonico;
▪ Data di inizio, di variazione o di cessazione dell’occupazione o conduzione;
▪ Estremi catastali;
▪ Numero degli addetti, attività svolta e materie prodotte;
▪ Iscrizione alla C.C.I.A.A. – Rappresentante legale;
▪ Estremi di iscrizione al Catasto elettrico.
CAPO III – L’INTERPELLO
Art. 38 – Diritto di interpello.
In conformità all'art. 17 e secondo le disposizioni dell'art. 11 della legge 27.7.2000 n. 212 (Statuto del Contribuente) ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al soggetto gestore circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l’applicazione della tariffa relativamente a casi concreti e di interesse del contribuente, con la indicazione della soluzione interpretativa ritenuta applicabile.
L'istanza redatta in carta libera è presentata all'ufficio del gestore mediante consegna diretta o spedizione in plico raccomandato senza busta, sottoscritta dal contribuente o dal legale rappresentante in caso di enti collettivi ovvero dal soggetto da esso delegato.
In tal caso la delega dovrà essere rilasciata in forma scritta e dovrà essere accompagnata dalla fotocopia della carta di identità dei deleganti.
Art. 39 - Contenuto della richiesta e della risposta del responsabile della tariffa.
La violazione di una delle modalità descritte all’art. 38 che precede determina l’inammissibilità dell’istanza.
Il responsabile della tariffa o soggetto da lui delegato dovrà rispondere entro il termine di 120 giorni dalla presentazione con atto scritto e motivato che vincola il soggetto gestore con esclusivo riferimento alla questione oggetto della istanza di interpello e limitatamente al soggetto richiedente.
Qualora la risposta non pervenga entro il termine di 120 (centoventi) giorni, il contribuente potrà attenersi all’interpretazione proposta e senza che il Gestore possa irrogare sanzioni, ovvero in conformità a quanto previsto all’art. 16 comma 1 del D.L. 29.11.2008 n. 185 convertito in legge 28.1.2009 n. 2, l’interpellante ha facoltà di presentare atto formale di diffida.
Art. 40 - Effetto vincolante della risposta all’interpello.
La risposta vincola il contribuente e il soggetto gestore in guisa che qualsiasi atto a contenuto impositivo difforme dalla stessa è nullo di diritto.
È fatta salva in ogni caso il potere di autotutela di cui alla Sezione IV del Capo IV del presente regolamento.
CAPO IV – GLI ACCERTAMENTI, LA RISCOSSIONE ED IL RIMBORSO.
SEZIONE I – L’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO
Art. 41 - Attività di accertamento.
Sulla scorta delle dichiarazioni presentate dall’utenza il gestore del servizio procede al calcolo della tariffa individuale e all’emissione della relativa fattura.
Al soggetto gestore del servizio sono trasferiti tutti i poteri di accertamento che sarebbero spettati al Comune in caso di gestione diretta del servizio.
Art. 42 - Accertamenti d’ufficio.
Ai fini della individuazione dei soggetti obbligati e conseguente applicazione della tariffa, è facoltà del soggetto gestore di invitare i contribuenti ed i proprietari degli stabili ubicati nel territorio comunale a fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari.
Le notizie ed i chiarimenti di che trattasi possono essere richiesti anche per iscritto.
Nel caso in cui il contribuente non fornisca le informazioni richieste, il Gestore promuoverà accertamenti d’ufficio utilizzando dati e notizie provenienti da uffici pubblici.
In assenza di queste il Gestore potrà effettuare un sopralluogo con proprio personale, previo preavviso da darsi mediante raccomandata a.r. almeno cinque giorni prima del sopralluogo per le finalità di cui alla legge 27.7.2000 n. 212.
In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente gestore potrà effettuare un accertamento induttivo previo ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del codice civile.
Art. 43 - L’iniziativa del privato
Nel caso che l’utente riscontrasse elementi di discordanza può, in conformità all’art. 65, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata, fatto salvo in caso di mancato accoglimento da parte del gestore, l’obbligo dell’impugnazione dell’atto.
Art. 44 - Programma di accertamenti periodici.
Il Gestore redige annualmente un programma di accertamento della tariffa dei rifiuti solidi urbani da effettuarsi mediante raffronto con l’Anagrafe della popolazione con i ruoli degli altri tributi comunali e con altri dati disponibili in suo possesso o acquisibili presso uffici pubblici.
La verifica mediante campione dovrà interessare un numero di soggetti non inferiori al 10% dei contribuenti iscritti negli elenchi in possesso del gestore. Gli accertamenti dovranno verificare:
▪ la corrispondenza fra le superfici utilizzate e quelle dichiarate;
▪ le attività effettivamente svolte nei locali o nelle aree scoperte. Tale attività di accertamento, ove non possa essere effettuata con personale dipendente dal gestore, sarà effettuata mediante terzo incaricato.
Art. 45 - Accertamenti incrociati.
Periodicamente, a cadenza trimestrale, e comunque al termine di ogni anno l’ufficio comunale attività produttive comunica l’avvenuto rilascio di autorizzazioni, concessioni, ovvero le
comunicazioni di inizio attività ricevute. Il Gestore assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati comunicati, nel rispetto del D.Leg.vo n.196/2003.
Altresì il Gestore può collegarsi direttamente ed in tempo reale agli archivi comunali, ove il comune abbia attivato l’accesso on-line alle banche dati, previa sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi del decreto legislativo 196/2003.
Fermo l’invio dei dati previsto all’art. 18, al gestore è comunque consentito richiedere all’ufficiale di anagrafe dati tratti dall’archivio dell’anagrafe della popolazione residente.
Al gestore è consentito richiedere dati provenienti dall’archivio dell’ufficio comunale attività produttive e dalle altre banche dati del comune.
Tali dati devono essere necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto al servizio svolto.
SEZIONE II – L’AVVISO DI ACCERTAMENTO
Art. 46 - Avviso di accertamento.
In caso che si renda necessario l’emissione di apposito avviso di accertamento il gestore del servizio rettifica dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché accerta di ufficio omesse dichiarazioni mediante emissione di motivato avviso di accertamento, notificato al contribuente mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento. L’avviso di accertamento sarà emesso nel caso che il contribuente già iscritto negli elenchi della T.I.A. abbia presentato dichiarazione di variazione dei presupposti impositivi, con esclusione delle utenze domestiche risultanti dall’anagrafe della popolazione nei cui confronti le variazioni sono conseguenza di dichiarazioni rese dall’utente ai fini anagrafici.
Non sono tali le cosiddette fatture recapitate all’utente del servizio secondo le scadenze periodiche infrannuali previste per la riscossione della T.I.A., se non vengono variati i presupposti soggettivi o oggettivi di imposizione.
L’omesso parziale o totale o ritardato versamento della tariffa non dà luogo all’emissione di avviso di accertamento, bensì, trattandosi di rapporto tributario già definito nei suoi presupposti oggettivi, si farà luogo all’emissione della fattura di pagamento e si farà luogo all’emissione di apposito atto di sollecito della fattura di pagamento, anche ai sensi dell’art. 78 del presente regolamento e, di poi, alla riscossione coattiva che avverrà tramite ruolo, sia che la riscossione volontaria avvenga direttamente e in forme analoghe o tramite il concessionario della riscossione.
Art. 47 - Termine per l’emissione degli avvisi di accertamento.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni pecuniarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, e successive modificazioni.
Art. 48 - Contenuto essenziale degli avvisi di accertamento.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato
all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi debbono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile della tariffa.
Art. 49 - Notifica degli atti di accertamento e degli atti di esecuzione
La notifica degli atti di accertamento tributario potrà avvenire mediante invio in plico raccomandato AR.
Tuttavia potranno essere sottoscritti convenzioni con le singole Amministrazioni Comunali per la notifica degli atti di accertamenti e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico approvato con R.D. 14.4.1910 n.639 e successive modificazioni, tramite il servizio dei messi notificatori del comune.
Ai sensi dell’art. 1 comma 159 della legge 27.12.2006 n. 296l il soggetto gestore potrà richiedere al singolo Comune il conferimento della qualifica di messi notificatori a favore di propri dipendenti che per qualità professionali, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate previa in ogni caso la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione
SEZIONE III – L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE.
Art. 50 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
Il Gestore, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, adotta ai sensi dell’art. 50 della legge 27.12.1997 n. 449, l’istituto dell'accertamento con adesione.
L'accertamento della TIA può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19.6.1997 n. 218 e ss.mm.ii. nonché secondo le disposizioni seguenti.
Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di T.I.A..
Art. 51 - Ambito di applicazione.
L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti del Gestore e non si estende agli atti di mera liquidazione della tariffa conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e comunicazione, né agli atti di accertamento che hanno formato oggetto di impugnazione. Per tale ultima fattispecie potrà essere proposta la conciliazione giudiziale ex art. 48 del d.lgs. 31.12.1992 n. 546.
La definizione in contraddittorio con il contribuente non si estende agli atti di mera liquidazione del tributo, quale la fattura, conseguente all’attività di controllo formale delle dichiarazioni.
L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La
definizione chiesta ed ottenuta comportando il soddisfacimento del debito tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti gli altri soggetti passivi.
Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone lo presenza di materia concordabile, vale a dire di elementi suscettibili di apprezzamento volitivo; quindi esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione è determinabile in conformità ad elementi certi ed incontrovertibili.
L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto d'accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativo al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi; non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
In sede di contraddittorio il Gestore deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo- beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
In ogni caso resta fermo il potere-dovere del Gestore di rimuovere nell’esercizio dell’autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati od illegittimi.
Art. 52 - Attivazione del procedimento per la definizione con adesione.
Il procedimento per la definizione può essere attivato:
a. a cura dell'Gestore, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
b. su istanza del contribuente, subordinatamente all’avvenuta notifica dell’accertamento.
Art. 53 - Procedimento ad iniziativa del gestore.
Il Gestore in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento, invia al contribuente stesso un invito comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione:
a. della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
b. dei periodi di imposta suscettibili di accertamento;
c. degli elementi in base ai quali il Gestore ha emesso avvisi di accertamento;
d. del giorno e del luogo di comparizione per definire l’accertamento con adesione.
Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Gestore può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
Qualora, a seguito di richieste di chiarimenti, di invito o esibire o trasmettere altri e documenti, di invio di questionari, venga instaurato il contraddittorio con il contribuente, la pendenza tributaria può parimenti essere definita mediante accertamento con adesione, pur in assenza di formale invito, sempre che sussistano i presupposti indicati alla Sezione III del presente Regolamento.
La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l’invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l’attivazione del procedimento su iniziativa del Gestore non riveste carattere di obbligatorietà. La mancata attivazione da parte del Gestore consente al contribuente di poter richiedere, a seguito della notifica dell’avviso di accertamento, l’attivazione del procedimento qualora riscontri nello stesso aspetti che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria.
Art. 54 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.
Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
L’istanza può esser presentata al Gestore mediante consegna diretta o a mezzo posta. L'impugnazione dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di definizione.
La presentazione dell’istanza produce l’effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione, il Gestore anche telefonicamente o telematicamente, formula l’invito a comparire.
Art. 55 – Differimento, mancata presentazione, mancato accordo.
La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicato nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del funzionario incaricato del procedimento.
Art. 56 - Atto di accertamento con adesione
A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Gestore redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile della tariffa o suo delegato. La delega deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata, ovvero con le modalità sostitutive previste dal D.P.R. n. 445/2000.
Nell’atto di definizione vanno indicati:
a. gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
b. la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
c. le modalità di versamento delle somme dovute.
Art. 57 - Perfezionamento della definizione
La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso o, in casodi pagamento rateale, della prima rata unitamente all’eventuale prestazione della garanzia di cui all'ultimo comma del presente articolo.
Entro 10 (dieci) giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Gestore la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con eventuale copia della garanzia di cui all' ultimo comma.
Il Gestore, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l’esemplare
dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
E' ammesso, o richiesto dal contribuente, il pagamento in forma rateale nella forma e nelle misure previste dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. 19.6.1997 n. 218.
Per il versamento delle rate successive alla prima il Gestore può richiedere la prestazione di garanzia, per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno, mediante:
a. fideiussione bancaria
b. polizza assicurativa fideiussoria
Art. 58 - Effetti della definizione
Il perfezionamento dell’atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Gestore.
L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per il Gestore di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuto conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
L'adesione conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, ne determina la perdita di efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
Art. 59 – Effetti del mancato accordo.
In caso di mancato accordo i termini per la presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale cominciano nuovamente a decorrere dal novantesimo giorno previsto per l’effettuazione della conciliazione.
Art. 60 - Riduzione della sanzione.
A seguito della definizione con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore od un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi.
Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione: in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi.
L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazioni formali e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dal Gestore sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.
SEZIONE IV – L’AUTOTUTELA
Art. 61 - Autotutela.
Il responsabile della tariffa è titolare del potere di annullamento o di revoca degli atti ritenuti illegittimi o infondati sia in pendenza di giudizio, ovvero anche in caso di non impugnabilità dei medesimi fatta eccezione per gli atti per i quali è intervenuta sentenza definitiva.
Tale potere si esercita mediante emanazione di atti motivati nei quali sono indicate le ragioni di fatto e/o di diritto che inducono a tale soluzione.
Nel potere di autotutela è ricompreso anche il potere di disporre la sospensione dei soli effetti degli atti per i quali si presume la sussistenza di elementi di illegittimità o infondatezza, nonché la possibilità, salvi gli effetti già conclusi, di rivedere i provvedimenti emessi a seguito dell’esercizio dell’istituto dell’interpello da parte dell’utente e disciplinato dal Titolo III Capo III del presente regolamento.
Art. 62 - Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in autotutela.
Il responsabile della tariffa può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o di non impugnabilità dell’atto, nei casi in cui sussista illegittimità dell'imposizione, qualora si tratti di:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell'imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.
Al di fuori delle ipotesi anzidette non si procede all’annullamento d’ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al gestore, ovvero nell’ipotesi in cui la richiesta di autotutela costituisca condizione per una mera remissione in termini di provvedimenti per i quali sono decorsi i termini di impugnazione. In tali casi il responsabile della tariffa è comunque obbligato a darne comunicazione al richiedente indicando i motivi ostativi.
Art. 63 - Criteri di priorità.
Nell'attività di cui all'art. 61 è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.
Art. 64 - Adempimenti del responsabile.
Nel caso in cui l’importo del tributo, delle sanzioni e degli accessori oggetto di annullamento o di rinuncia all’imposizione, superi € 10.000,00 (diecimila/00 euro) l’annullamento ne viene data comunicazione all’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale o del Comune a seconda della titolarità
nella determinazione della tariffa di riferimento. Dell’eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all’organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.
Con relazioni annuali, da trasmettere all’A.T.O. ovvero al Comune a seconda della titolarità nella determinazione della tariffa di riferimento, il responsabile della tariffa evidenzia le cause dei vizi degli atti rilevati.
Art. 65 - Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione.
Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti, sono indirizzate al responsabile della tariffa; in caso di invio di richiesta a soggetto incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all'ufficio competente, dandone comunicazione al contribuente.
Art. 66 - Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa.
Il responsabile della tariffa può disporre l'abbandono delle liti già iniziate, sulla base del criterio delle probabilità della soccombenza e della conseguente condanna del gestore al rimborso delle spese di giudizio. Ad analoga valutazione è subordinata l'adozione di iniziative in sede contenziosa.
Ai fini di cui al comma precedente è presa in considerazione anche l'esiguità delle pretese tributarie in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse.
Art. 67 - Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività amministrativa.
Con successive determinazioni, l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale stabilirà criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività tributaria in relazione a predeterminate categorie generali ed astratte.
Art. 68 - Conciliazione giudiziale e transazione
Il responsabile della tariffa può proporre ovvero accogliere la proposta nel caso di iniziativa da parte del contribuente, di conciliazione giudiziale totale o parziale di una controversia pendente mediante provvedimento motivato in ragione del fatto e/o delle ragioni di diritto.
La conciliazione può avere luogo solo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale e non oltre la prima udienza.
Nel verbale di conciliazione sono indicate le somme dovute a titolo di tributo, di sanzioni ed interessi nonché le modalità della riscossione in un’unica soluzione ovvero ratealmente con un massimo di 6 rate trimestrali.
Valgono le disposizioni contenute nell’art. 48 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
CAPO IV – LA RISCOSSIONE ED I RIMBORSI.
SEZIONE I – LA RISCOSSIONE.
Art. 69 - Titolarità della riscossione.
L’ente gestore provvede a proprio titolo alla riscossione ordinaria della tariffa secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente e nel rispetto del contratto di servizio intervenuto con il Comune ovvero con l’A.T.O..
Ove non diversamente disposto la riscossione volontaria potrà avvenire o direttamente mediante emissione di bolletta, ovvero tramite ruolo affidato al concessionario delle riscossioni, ovvero mediante affidamento a soggetti di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.
L’ammontare annuo della tariffa è suddiviso in non più di quattro rate, qualunque siano le modalità approntate dall’ente gestore per la riscossione. I termini e le modalità di invio della bollettazione dovranno essere comunicate ai Comuni e all’utenza entro il 31 gennaio di ogni anno.
Le modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno della tariffa, dovranno essere conteggiate nella prima bollettazione utile successiva all’acquisizione, da parte del gestore, dei relativi dati.
L’addebito del servizio potrà essere incluso in una fattura unica comprendente anche importi dovuti per altri servizi effettuati dall’ente gestore medesimo.
Art. 70 – Riscossione coattiva.
La riscossione coattiva del credito può essere effettuata con una delle seguenti modalità:
▪ mediante ruolo affidato al concessionario della riscossione delle entrate;
▪ mediante procedimento ingiuntivo di cui al R.D. 14.4.1910 n. 639;
In ogni caso, con aggravio di interessi legali, sanzioni per omesso versamento e di spese nei confronti dell’utenza.
Art. 71 - Disciplina della procedura coattiva.
Nel caso che la riscossione coattiva sia curata direttamente dal gestore del servizio il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto esecutivo.
Nel caso che la riscossione coattiva sia affidata al concessionario della riscossione valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 00.0.0000 x.000 ed in genere le norme che regolano l’attività di detto soggetto.
Per entrambe le ipotesi resta ferma la possibilità di poter procedere alla riscossione parziale o totale del tributo ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. 31.12.1992 n. 546, nonché di concedere dilazioni e rateizzazioni da parte del responsabile della tariffa.
SEZIONE II – I RIMBORSI
Art. 72 - Rimborsi.
Qualora siano versate somme non dovute i contribuenti possono richiedere al gestore, con istanza motivata, la restituzione dell’indebito entro il termine di cinque anni dalla data del versamento.
Il gestore del servizio, dopo averne accertato il diritto ne dispone il rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla richiesta stessa, ovvero adotta il provvedimento di rigetto.
Art. 73 – Procedura di rimborso.
L’istanza da parte dell’utente verrà presentata incarta semplice allegando le ricevute di versamento allegate ed indicando le ragioni che danno titolo ad ottenere il rimborso. La misura degli interessi semplici gravanti sulla somma di restituzione è fissata in quella dell’interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’ eseguito versamento.
In caso di decorso inutile del termine di cui all’art. 72 comma 2, la domanda si intende rigettata: il silenzio rifiuto formatosi per effetto del decorso temporale predetto potrà essere impugnato in conformità dell’art. 19 del D.lgs 31.12.1992 n. 546 ove trattasi di versamento spontaneo non preceduto da avviso di accertamento.
Art. 74 – Disciplina della dilazione e rateizzazione del tributo
Nel caso di comprovata difficoltà da parte del contribuente nel pagamento della tariffa, il responsabile della medesima potrà concedere motivatamente una dilazione di pagamento entro il limite massimo di 12 mensilità gravate dagli interessi legali.
Per importi superiori ad € 20.000 il responsabile chiederà la costituzione di una garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria.
TITOLO IV – LE SANZIONI
CAPO I - PRINCIPI GENERALI E SANZIONI
Art. 75 - Principi generali.
Attesa la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale, l’irrogazione e l’applicazione delle sanzioni di cui al presente titolo verrà effettuata nel rispetto dei Decreti Legislativi nn. 471, 472, e 473 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
Restano per contro escluse le violazioni relative al Regolamento per la gestione del servizio integrato di igiene urbana, soggette all’art. 7-bis del T.U.E.L. e per le quali sarà applicata le legge 24.11.1981 n. 689.
Le sanzioni di cui al presente capo saranno accertate ed irrogate dal Gestore del servizio di igiene ambientale, il quale provvederà ad individuare all’interno della propria struttura organizzativa il responsabile del procedimento sanzionatorio.
La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
Art. 76 - Responsabili per la sanzione amministrativa.
La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento della tariffa sia commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.
La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità dei soggetti sopra indicati in nome e per conto dei quali l’autore aveva operato.
Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.
Art. 77 - Concorso di persone.
Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione ed il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.
Art. 78 – Sanzioni.
Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a. in caso di mancato o parziale pagamento dell’importo dovuto, l’ente gestore procede all’emissione di un sollecito di pagamento contenente l’avvertimento che, in caso di mancato pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del medesimo, si procederà all’applicazione della sanzione di cui all’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997 n. 471, pari al 30% (trenta per cento) di ogni importo non versato o versato oltre la scadenza dei 60 (sessanta) giorni.
b. L’importo dovuto a titolo di tariffa è aumentato degli interessi di mora nella misura pari al saggio legale a decorrere dal 61° (sessantunesimo) giorno successivo alla notifica del sollecito.
c. nel caso di accertata omessa comunicazione di inizio utenza, comunicazione di variazione che potranno determinare una variazione in aumento della tariffa, ovvero di dichiarazione in genere pervenuta oltre i termini stabiliti dal presente regolamento, in aggiunta alla tariffa della categoria di riferimento, è applicata la sanzione di cui all’art. 11 del d.lgs. 18.12.1997 n. 473, pari all’ammontare del tributo dovuto per ogni anno di ritardo.
d. nel caso di comunicazione incompleta o infedele si applica la sanzione del 30% dell’ammontare della maggiore tariffa dovuta per ogni anno di ritardo.
Le sanzioni suindicate non si applicano in riferimento alle informazioni che l’ente gestore
acquisisce periodicamente d’ufficio presso l’anagrafe comunale, concernenti le modifiche dei nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l’obbligo di dichiarazione.
Art. 79 - Criteri di determinazione delle sanzioni.
Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.
La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti in ordine al pagamento della tariffa.
La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli artt. 13, 16 e 17 del d.lgs. 18.12.1997 n. 472 o in dipendenza di accertamento con adesione.
Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.
Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.
È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.
Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica della tariffa.
Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se il Gestore non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.
Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.
Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
CAPO II - ACCERTAMENTO E PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
Art. 80 – Accertamento.
L’Ente gestore esercita l’attività di accertamento delle sanzioni di cui al presente capo anche:
a. richiedendo l’esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio ovvero dichiarazioni autocertificative tenenti luogo dei documenti richiesti;
b. richiedendo copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici ovvero dichiarazioni autocertificative tenenti luogo dei documenti richiesti;
c. utilizzando le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura servizi;
d. accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete;
Nell’accertamento delle sanzioni di cui al presente capo è facoltà del Gestore richiedere l’ausilio della Polizia Municipale.
Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all’interno dell’unità immobiliare alcuni elementi rilevanti per il calcolo delle sanzioni, personale dell’Ente gestore, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata previo assenso dell’interessato, purché sia stato inviato almeno cinque giorni prima preavviso scritto.
Art. 81 - Presunzioni
In caso di mancata collaborazione dell’utente od altro impedimento alla rilevazione dell’occupazione, l’accertamento delle sanzioni può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall’articolo 2729 del codice civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l’occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata o dell’anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l’inizio dell’occupazione.
Art. 82 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
Il Gestore notifica con lettera raccomandata a.r. atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi.
Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile avanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale.
L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 dell’art. 16 del d.lgs. 18.12.1997 n. 472 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive ed, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
Nel caso in cui siano state proposte deduzioni, il Gestore, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.
Prima di procedere all’emissione di atti di irrogazione di sanzioni, il responsabile della tariffa e/o il responsabile del procedimento sanzionatorio può invitare il contribuente a chiarire la sua
posizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’invito.
CAPO III - ESIMENTI
Art. 83 - Cause di non punibilità.
Non si fa luogo all’applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all’attività di accertamento.
La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’invito da parte del Gestore.
Qualora la violazione sia stata commessa in conseguenza di un comportamento erroneo tenuto dal Comune o dal Gestore del servizio di igiene ambientale, non si farà luogo all’applicazione di sanzioni ed interessi. Non sono comunque irrogate sanzioni ed interessi qualora la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo della norma tributaria.
CAPO IV – IL RAVVEDIMENTO
Art. 84 - Cause ostative del ravvedimento.
Costituisce causa ostativa del ravvedimento l’inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Gestore del servizio di igiene ambientale, di cui l’interessato abbia ricevuto notificazione.
Non costituisce causa ostativa del ravvedimento l’invio dell’invito di cui all’art. 42 del presente regolamento.
Art. 85 - Regolarizzazione dei versamenti omessi od irregolari e delle omesse o infedeli dichiarazioni.
In caso di violazione dell’obbligo di versamento della tariffa le sanzioni sono ridotte:
a. ad 1/12 (un dodicesimo) del minimo in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sua commissione;
b. ad 1/10 (un decimo) del minimo nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
c. ad 1/12 (un dodicesimo) del minimo per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 (novanta) giorni;
d. ad 1/10 (un decimo) del minimo (100%) per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo superiore a 90 (novanta) giorni;
In tutte le ipotesi saranno dovuti anche gli interessi nella misura del tasso legale con maturazione giornaliera calcolata sull’importo dovuto o sulla differenza.
Art. 86 - Responsabile per la procedura di ravvedimento.
Il responsabile per la procedura di ravvedimento è in via ordinaria il Responsabile della tariffa. Tuttavia il Gestore del servizio potrà individuare all’interno della struttura organizzativa altro diverso responsabile.
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 87 - Resa del conto giudiziale.
Ai sensi dell’art. 44 del R.D. 12.7.1934 n. 1214, dell’art. 25 d.lgs. n. 112/1999 e del D.M. 26.4.1994 il soggetto gestore, quale agente contabile, soggiace all’obbligo della resa del conto giudiziale.
A tale proposito fa carico allo stesso di presentare all’A.T.O. entro il termine di 30 giorni dall’approvazione del bilancio previsto dal codice civile, il bilancio stesso con la relazione dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, nonché il rendiconto analitico per voci dei ricavi e dei costi e dell’ammontare dei crediti che residuano da riscuotere e dei debiti che residuano da pagare alla data di chiusura dell'esercizio.
L’A.T.O. provvederà al successivo inoltro alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.
Egualmente il soggetto gestore dovrà fornire tutti gli elementi e documenti che potessero essere richiesti dal predetto Giudice, ovvero redigere il rendiconto giudiziale secondo le modalità ed i termini che potranno essere fissati dalla Sezione della Corte dei Conti.
Art. 88 - Entrata in vigore.
Il presente Regolamento entra in vigore l’1.1.2010. Fino a tale data si applicano le norme contenute nei Regolamenti relativi alla riscossione della T.I.A.
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ALLEGATO 1
UTENZE DOMESTICHE
CALCOLO DELLA QUOTA FISSA
La formula per il calcolo della quota fissa di un’utenza domestica è la seguente: TFdom (n, s) = QUFdom · S · Ka(n)
QUFdom = CFTdom
Σn S tot (n) · Ka (n)
TFdom: quota fissa (€) della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S
QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka. Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza (n) CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare
CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE
porta a porta
La formula per il calcolo della quota variabile di un’utenza domestica è la seguente: TVdomi = QUVdom · Σ P (v)i · S (v)i
TVdomi: quota variabile(€) della tariffa per un’utenza domestica i
QUVdom: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze domestiche e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche
QUVdom = CVDdom
QTOTdom
QTOTdom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche
CVDdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche
P (v)i: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume vi, calcolata moltiplicando il volume v del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all’utenza domestica i per il peso specifico medio.
S(v)i: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume v consegnato
all’utenza domestica i
Porta a porta: ripartizione quota variabile della tariffa per utenze domestiche con contenitore
condiviso
Per quanto riguarda il calcolo della tariffa -quota variabile-, all’interno di un’utenza domestica con contenitori condivisi, per le singole unità abitative la formula è la seguente:
TV CONDij = TUVdomi · Kb(n)ij · nij TUVdomi = TVdomi
Kb(n)ij · nij
TVCONDij: subtariffa (€) per ogni unità abitativa j appartenente ad un’utenza domestica i con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi
Kb (n)ij: coefficiente proporzionale di produttività in funzione del numero di componenti del nucleo familiare dell’unità abitativa j appartenente ad un’utenza domestica i
TUVdomi: costo unitario annuo (€/componente) determinato dal rapporto tra la tariffa annua (quota variabile) di un’utenza i con contenitori condivisi (TVdomi), e la sommatoria dei componenti di tutti i nuclei familiari dell’utenza i, moltiplicati per i rispettivi coefficienti di produttività
TVdomi: tariffa annua (quota variabile) di un’utenza domestica i con contenitori condivisi.
nij: numero di componenti i nuclei familiari dell’utenza i (n i1, n i2, n i3 n if ), utilizzatori di
contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi
f: numero totale di unità abitative (e rispettivi nuclei familiari) dell’utenza
Cassonetti stradali (no porta a porta)
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione:
TVd = Quv • Kb (n)• Cu dove:
TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare. Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).
Quv = Qtot / nN(n) • Kb(n) dove:
Qtot = Quantità totale di rifiuti
N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare
Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.
Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.
I valori scelti per i coefficienti Ka e Kb sono riportati nella delibera di approvazione delle tariffe.
ALLEGATO 2
UTENZE NON DOMESTICHE
CALCOLO DELLA QUOTA FISSA
La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell’utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:
Tfndom (ap, Sap) = QUFndom · S ap (ap) · Kc (ap) QUFndom = CFTndom
Σap S tot (ap) · Kc (ap)
TFndom: quota fissa (€) della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap
QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.
CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche
Sap: Superficie totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap
Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.
CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE
porta a porta
La formula per il calcolo della quota variabile di un’utenza non domestica è la seguente: TVndomi = (QUVndom · Σ P (v)i · S (v)i ) + T mut i + Torg i
TVndomi: quota variabile(€) della tariffa per un’utenza non domestica i
QUVndom: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze non domestiche, escluso organico e vetro, e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche
P (v)i: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume vi, calcolata moltiplicando il volume v del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all’utenza non domestica i per il peso specifico medio. S(v)i: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume v consegnato all’utenza non domestica i
QUVndom = CVDndom QTOTndom
QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche
CVDndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche, escluso carta, organico e multimateriale
Tmut i = Cmut . V muti
Vtot (mut) Torg i = Corg . V org i
Vtot (org)
Tmut i = tariffa riferita al multimateriale di una utenza non domestica i Torg i = tariffa riferita all’organico di una utenza non domestica i Cmut = costo del multimateriale attribuito alle utenze non domestiche Corg = costo dell’organico attribuito alle utenze non domestiche
Vtot (mut) = volumetria totale del multimateriale consegnata alle utenze non domestiche
Vtot (org) = volumetria totale dell’ organico consegnata alle utenze non domestiche, ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 litri
V muti = volumetria del multimateriale consegnata all’utenza non domestica i
V orgi = volumetria dell’organico consegnata all’utenza non domestica i, ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 litri .
Cassonetti stradali (no porta a porta)
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:
TVnd(ap, Sap) =Cu • Sap (ap) • Kd(ap) dove:
TVnd(ap, Sap) =Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività
produttiva ap e una superficie pari a Sap.
Cu = Costo unitario (€/Kg) . Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.
Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.
Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m2anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.
Gli intervalli dei valori attribuibili al coefficiente Kc e Kd, viene determinato dall'Ente locale, all'interno dei valori riportati nelle tabelle 3a e 4a del DPR 158/99 relativi ai comuni del Nord-Italia con popolazione superiore ai 5000 abitanti rispettivamente.
I valori scelti per i coefficienti Kc e Kd sono riportati nella delibera di approvazione delle tariffe.