Contratto di appalto per l’affidamento della stampa e della distribuzione dei Modelli di dichiarazione fiscale 730 e Unico-Persone Fisiche-per l’anno 2015
Rep. n. Prot. n.
Contratto di appalto per l’affidamento della stampa e della distribuzione dei Modelli di dichiarazione fiscale 730 e Unico-Persone Fisiche-per l’anno 2015
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno in Roma, presso la sede della
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell’Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me,
, Ufficiale Rogante dell’Agenzia delle Entrate, senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, sono presenti i signori:
- , dirigente pubblico, nato a il ,
domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, “Agenzia”), con sede legale in Roma, alla Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d, codice fiscale e partita Iva 06363391001;
- , nato a il , domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di della Società (di seguito, per brevità, “Società” o “Operatore Economico”), con sede legale in , alla Via/Piazza
; partita IVA: ; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese:
, capitale sociale versato € ;
aggiudicatario dell’appalto per la stampa e distribuzione di Modelli di dichiarazione fiscale 730 e Unico-Persone Fisiche-per l’anno 2015.
Al presente atto pubblico, redatto in forma pubblica amministrativa, si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.
I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma, convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 - Oggetto
1.1 Il presente Contratto ha ad oggetto la stampa e la distribuzione di Modelli di dichiarazione fiscale 730 e Unico – Persone Fisiche – per l’anno 2015.
In particolare, la Società si impegna ad effettuare, alle condizioni tutte del presente contratto, del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Progetto e relativi allegati da intendersi qui integralmente recepiti, le attività indicate nel Capitolato e, più in generale, la stampa e la distribuzione, secondo i quantitativi orientativamente indicati nei suddetti documenti di gara, di:
a) n. 3.000.000 (tremilioni) di Modelli 730/2015 di dichiarazione
semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) n. 3.000.000 (tremilioni) di Istruzioni per la compilazione dei Modelli di dichiarazione 730/2015, di cui al precedente punto a);
c) n. 3.000.000 (tremilioni) di Buste da utilizzare ai fini della scelta dell’8‰, del 5‰ e del 2‰;
d) n. 665.000 (seicentosessantacinquemila) di Modelli di dichiarazione Unico 2015 – Fascicolo 1;
e) n. 665.000 (seicentosessantacinquemila) di Istruzioni per la compilazione dei Modelli di dichiarazione Unico 2014, di cui al precedente punto d);
f) n. 240.000 (duecentoquarantamila) di Modelli di dichiarazione Unico 2015 – Fascicolo 2;
g) n. 240.000 (duecentoquarantamila) di Istruzioni per la compilazione dei Modelli di dichiarazione Unico 2015, di cui al precedente punto f);
h) n. 665.000 (seicentosessantacinquemila) di Buste con finestra per i Modelli di dichiarazione Unico 2015;
d’ora innanzi, denominati, congiuntamente, “Modelli, Istruzioni e Buste”.
1.2 L’Agenzia si riserva, in analogia con le strategie di approvvigionamento ormai consolidate, di acquistare soltanto i quantitativi ed i modelli necessari, nonché di non procedere ad alcun acquisto.
La Società espressamente accetta, altresì, su richiesta dell’Agenzia, di aumentare o ridurre di 1/5 (un quinto) la fornitura globale e/o ogni singolo stampato di cui ai precedenti punti dalla a) alla h) di Modelli, Istruzioni e Buste ed il conseguente aumento/riduzione dei corrispettivi.
1.3 La Società accetta espressamente, inoltre, che il numero di pagine di ogni singolo stampato possa essere, su richiesta dell’Agenzia, aumentato o diminuito con conseguente aumento/riduzione proporzionale del corrispettivo rispetto a quello indicato nella dichiarazione di offerta economica, qui integralmente recepita.
Art. 2 - Durata
2.1 Il presente contratto ha decorrenza dalla data di stipula fino all’integrale adempimento, da parte della Società, di tutte le obbligazioni contrattuali, da effettuarsi secondo le modalità e le tempistiche di cui ai successivi artt. 5 e 6,
termini da considerarsi, a tutti gli effetti, essenziali ed improrogabili ai sensi dell’art. 1457 cod. civ..
2.2 La Società potrà chiedere una proroga dei termini qualora la mancata consegna sia dovuta a causa di forza maggiore debitamente documentata ed accettata dall’Agenzia. In tal caso la Società dovrà darne comunicazione scritta entro tre giorni dal verificarsi dell’evento; in caso contrario nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione del ritardo verificatosi nella consegna da parte dell’appaltatore.
2.3 Qualunque fatto dell’Agenzia che obblighi la Società a sospendere le lavorazioni o a ritardarle può costituire motivo per la proroga del termine di consegna.
Art. 3 – Recesso
3.1 La Società espressamente acconsente a che l’Agenzia possa recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone avviso, mediante lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Il tal caso, l’Agenzia riconoscerà alla Società esclusivamente i corrispettivi relativi alla parte di fornitura eseguita ed alle prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso.
La Società rinuncia, fin d’ora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso alcuno a qualsiasi titolo.
Art. 4 –Oneri ed incombenze a carico della Società
4.1 Oltre a quanto indicato al precedente art. 1, si intendono comprese nella fornitura e remunerate con il pagamento, da parte dell’Agenzia, dei
corrispettivi indicati all’art. 10, le seguenti attività di seguito indicate a titolo indicativo e non esaustivo:
1. gli impianti grafici necessari alla produzione dei singoli ordinativi;
2. il ritiro, presso la sede dell’Agenzia, dei materiali necessari per i test della fornitura;
3. tutti i trasporti relativi all’esecuzione della fornitura;
4. le eventuali spese di trasporto, viaggio, missione del personale addetto alla fornitura;
5. l’imballo rispondente alle norme in vigore a seconda della natura dei Modelli, delle Istruzioni e delle Buste;
6. la collocazione e la sistemazione dei Modelli, delle Istruzioni e delle Buste forniti all’interno dei locali delle sedi di consegna indicate nel Piano di distribuzione;
7. la fornitura di tutti i materiali ed i mezzi occorrenti, franchi di ogni spesa di imballaggio, trasporto ed ogni altra spesa accessoria.
Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura
5.1 La Società si impegna a fornire i Modelli, le Istruzioni e le Buste entro venti giorni lavorativi – sabato, domenica e festivi esclusi – dal “visto si stampi” apposto sulla copia cianografica per i modelli 730/2015 ed Unico 2015 secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. La Società dichiara di essere a conoscenza, ed accetta, che quanto indicato nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per effetto dei nuovi provvedimenti di approvazione relativi ai Modelli, Istruzioni e
Buste possa variare, senza che per ciò possa essere sollevata dalla Società alcuna eccezione o richiesta di modifiche del corrispettivo.
5.2 La documentazione contenente tutti gli elementi necessari all’esecuzione della fornitura deve essere ritirata dalla Società, entro due giorni lavorativi, presso la sede dell’Agenzia – Ufficio Modulistica Persone Fisiche – a seguito di apposita comunicazione trasmessa via fax, oppure via e-mail, e sarà costituita da un file elettronico in formato pdf o quark-press su uno o più CD, contenente il materiale della produzione da realizzare e relativi supporti cartacei.
5.3 La fornitura avrà inizio dopo il “visto si stampi” di cui al punto 5.2 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e secondo i termini e le modalità ivi previsti.
5.4 Tutti i ritiri e le consegne di cui alla presente fornitura, da effettuarsi a cura e spese della Società, devono risultare da documenti accompagnatori debitamente sottoscritti dai rappresentanti delle Parti (punto 9 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale). Tali documenti accompagnatori, redatti secondo lo schema predisposto dall’Agenzia, faranno prova ad ogni effetto ed, in particolare, ai fini dell’applicazione delle penali di cui al successivo art. 15.
5.5 La Società riconosce che tutte le modalità ed i termini previsti nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, così come richiamato nel presente articolo, sono da considerarsi essenziali a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 1457 c.c.. Resta inteso che, ai fini del calcolo dei termini di consegna di cui al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, non si tiene
conto del tempo impiegato dall’Agenzia per l’approvazione dei Modelli, delle Istruzioni e delle Buste.
Il presente contratto è sottoposto alla disciplina sull’esecuzione del contratto di cui al D.P.R. n. 207/2010.
Art. 6 – Consegna
6.1 I Modelli, le Istruzioni e le Buste dovranno essere consegnati, durante il normale orario di lavoro – 08:30/17:00 – presso le sedi concordate dei Comuni Italiani, a cura e spese della Società, nelle quantità e con le modalità indicate nel Piano di distribuzione, di cui ai punti 1.2 e 9 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
La distribuzione, con l’assunzione, da parte della Società, di tutti i rischi connessi, comporterà la consegna del materiale a tutti i Comuni dello Stato, nei quantitativi indicati nel Piano di distribuzione, previo accordo con i destinatari.
La consegna avverrà nell’ambito del normale orario di lavoro, all’interno dei locali indicati dai destinatari stessi.
La Società è obbligata a verificare preventivamente la disponibilità del destinatario alla ricezione della consegna presso la propria sede istituzionale o in altro luogo indicato dallo stesso destinatario.
6.2 La Società si impegna ad ultimare la consegna degli stampati entro venti giorni lavorativi – sabato, domenica e festivi esclusi – dalla data di rilascio del “visto si stampi”.
6.3 La Società fornitrice, prima di iniziare la distribuzione, dovrà consegnare all’Agenzia – Ufficio Modulistica Persone Fisiche – un prospetto indicante
la tempistica con cui intende organizzare la distribuzione ai destinatari, come previsto al punto 8 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nel puntuale rispetto delle condizioni ivi previste al punto 9 del medesimo Capitolato.
Eventuali variazioni delle quantità da consegnare, nonché di eventuali quantitativi da spostare da un luogo ad un altro – anche presso un destinatario che abbia già ricevuto la fornitura – saranno comunicate dall’Agenzia alla Società con un preavviso di tre giorni solari rispetto alla data di prevista consegna, di ciascun ordinativo, senza alcun onere o spesa aggiuntivi per l’Agenzia. Qualora l’Agenzia si avvalga di tale facoltà, la Società provvederà a custodire, presso i propri magazzini e a propria cura e spese, i Modelli, le Istruzioni e le Buste non consegnati fino alla data di effettiva consegna, il cui termine non potrà comunque eccedere i 180 (centottanta) giorni solari dalla data di consegna inizialmente prevista.
6.3.1 Quanto previsto dal precedente comma, troverà applicazione anche qualora la sede di destinazione, per qualsiasi motivo, non sia in grado di ricevere i Modelli, le Istruzioni e le Buste oggetto della fornitura, restando, comunque, impegnata l’Agenzia a ridurre al minimo gli eventuali disagi.
6.4 La Società riconosce che le situazioni previste ai precedenti commi 1, 2 e 3 non costituiscono sotto alcun profilo mora del creditore.
6.5 Di ciascuna consegna presso le sedi, farà fede il relativo documento di consegna sottoscritto dalle Parti (destinatario e rappresentante della Società), copia del quale dovrà essere trasmessa dalla Società all’Agenzia, Ufficio Fornitori, al termine della fornitura, unitamente – qualora ricorrano i
presupposti di legge di cui all’art. 12, comma 12.1 del presente contratto – al relativo documento di trasporto.
In aggiunta ai documenti di cui sopra, la Società deve inviare all’Agenzia copia dell’autocertificazione di conformità alle prescrizioni contrattuali riguardante i beni consegnati. Qualora il documento di trasporto contenga tutti i dati richiesti dall’Agenzia, potrà essere omessa la compilazione e la spedizione del documento di consegna (punto 9 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale).
6.6 La Società dovrà provvedere ad inviare all’Agenzia – Ufficio Modulistica Persone Fisiche – anche via fax o mediante e-mail, un rendiconto delle spedizioni effettuate dalla Società distributrice nella settimana precedente con l’indicazione dei destinatari e dei quantitativi ad ognuno attribuiti. La Società dovrà, inoltre, provvedere, prima dell’inizio delle operazioni di distribuzione, a comunicare all’Agenzia - Ufficio Modulistica Persone Fisiche - il calendario di distribuzione, avendo cura di evidenziare la tempistica programmata per le varie consegne. In caso di mancato rispetto dei tempi di consegna o delle modalità di esecuzione della fornitura, la Società si impegna a segnalare immediatamente il ritardo al predetto Ufficio, evidenziandone, altresì, le ragioni. È fatta salva, in ogni caso, l’applicazione degli artt. 3 “Recesso” e 15 “Penali ed esecuzione in danno” del presente contratto.
Art. 7 – Erronea consegna
7.1 La Società garantisce la corrispondenza dei Modelli, delle Istruzioni e delle Buste consegnati a quelli richiesti dall’Agenzia.
7.2 Tutti i Modelli, le Istruzioni e le Buste eventualmente diversi rispetto a quelli dell’ordinativo, fatta salva l’applicabilità delle penali di cui al successivo art. 15 del presente contratto, verranno senza indugio ritirati e/o sostituiti a cura e spese della Società a seguito di comunicazione dell’Agenzia e/o dei destinatari.
Art. 8 – Proprietà e diritti
8.1 Le Parti convengono che i Modelli, le Istruzioni e le Buste diverranno di proprietà dell’Agenzia contestualmente alla sottoscrizione del documento di consegna di cui al precedente art. 6 e, pertanto, tutti gli effetti derivanti dal trasferimento della proprietà decorreranno da tale momento.
8.2 Qualsiasi materiale fornito dall’Agenzia ai fini della presente fornitura è di proprietà esclusiva dell’Agenzia e, pertanto, al termine delle attività contrattuali, dovrà essere riconsegnato, a cura e spese della Società, all’Agenzia medesima.
La Società assume in proprio ogni responsabilità in ordine alla buona conservazione ed alla integrità dei suddetti materiali fino alla loro completa restituzione. La Società si impegna a non utilizzare in alcun modo tutto quanto fornito dall’Agenzia, se non per l’esecuzione della fornitura, fermo restando che, ove l’Agenzia riscontri il mancato adempimento a tale obbligo, potrà chiedere la risoluzione di diritto del contratto.
Art. 9 – Garanzia
9.1 La Società garantisce espressamente che i Modelli, le Istruzioni e le Buste forniti in esecuzione del contratto sono esenti da vizi e difformità che ne diminuiscano il valore e/o li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati.
9.2 Per effetto della suddetta garanzia, la Società provvederà alla tempestiva e gratuita sostituzione dei Modelli, delle Istruzioni e delle Buste che fossero risultati difettosi e/o difformi a seguito della comunicazione, da parte dell’Agenzia e/o dei destinatari, dei riscontrati difetti e/o difformità. È fatta, comunque, salva l’applicazione delle penali, di cui all’art. 15 del presente contratto.
Art. 10 – Corrispettivi
10.1 Per la fornitura complessiva, comprensiva, altresì, di tutte le prestazioni connesse ad essa e relativa ai Modelli di dichiarazione fiscale 2015 e relative Istruzioni e Buste, l’Agenzia corrisponderà alla Società il corrispettivo corrispondente alle quantità effettivamente fornite, in base ai corrispettivi unitari di cui all’offerta economica, integralmente recepita dal presente contratto.
I prezzi unitari per singolo modulo e quelli complessivi per il numero di modelli orientativamente indicato nei documenti di gara, così come proposti nell’offerta economica, sono di seguito riportati:
a) € NON COMPILARE + IVA cadauno per Modelli 730/2015 di dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) € NON COMPILARE + IVA cadauno per le Istruzioni per la compilazione dei Modelli di dichiarazione 730/2015, di cui al precedente punto a);
c) € NON COMPILARE + IVA cadauno per Buste da utilizzare ai fini della scelta dell’8‰, del 5‰ e del 2‰;
d) € NON COMPILARE + IVA cadauno per Modelli di dichiarazione Unico 2015– Fascicolo 1;
e) € NON COMPILARE + IVA cadauno per le Istruzioni per la compilazione dei Modelli di dichiarazione Unico 2015, di cui al precedente punto d);
f) € NON COMPILARE + IVA cadauno per Modelli di dichiarazione Unico 2015 – Fascicolo 2;
g) € NON COMPILARE + IVA cadauno per le Istruzioni per la compilazione dei Modelli di dichiarazione Unico 2015, di cui al precedente punto f);
h) € NON COMPILARE + IVA per Buste con finestra per i Modelli di dichiarazione Unico 2015.
10.2 Resta, altresì, inteso che l’Agenzia liquiderà alla Società il corrispettivo dovuto calcolato sulla base dei prezzi rapportati alle quantità effettivamente fornite.
10.3 Il corrispettivo di cui al comma 1 si intende comprensivo di ogni onere e spesa e rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata del presente contratto. La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara nonché nel Progetto e relativi allegati. La Società, inoltre, dichiara che il prezzo sopra indicato è stato determinato prendendo in considerazione le ultime variazioni dei prezzi di mercato di tutti i beni ed i servizi necessari alla produzione ed alla consegna dei Modelli, delle Istruzioni e delle Buste, e che lo stesso è stato determinato
dall’esito di adeguate previsioni e stime in ordine a variazioni dei predetti prezzi di mercato.
La Società rinuncia, pertanto, sin d’ora, a richiedere, ai sensi dell’art. 1467 c.c, la risoluzione del presente contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità, nonché ad avvalersi della facoltà di cui all’art. 1664 c.c..
Qualora l’Agenzia dovesse decidere di variare – in aumento o in diminuzione - il numero di pagine degli stampati, il corrispettivo unitario dello stampato sarà adeguato proporzionalmente rispetto ai prezzi indicati nell’offerta economica, in conformità a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
10.4 La Società garantisce che i corrispettivi richiesti sono competitivi e che sono stati determinati secondo un corretto rapporto costi/prestazioni che verrà mantenuto per tutta la durata del contratto.
10.5 La Società, inoltre, espressamente accetta, sin d’ora:
l’aumento e/o la riduzione di 1/5 della fornitura globale e/o di ogni singola fornitura; l’aumento e/o la riduzione del numero delle pagine dei Modelli e delle Istruzioni come indicato al precedente art. 1, commi 1.2 e 1.3, anche per quel che riguarda i corrispettivi.
Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i., così come modificata dal D.L. n. 187/2010 e s.m.i., è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della legge citata il conto dedicato è il seguente: ………………….. – IBAN: ………………………………
Il/I soggetto/i abilitato/i ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è/sono:
1) Cognome ……….. Nome ,
C.F ;
2) Cognome ……….. Nome ,
C.F.: …………………………………
La Società si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
Si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
La Società si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.
Art. 12 – Fatturazione e pagamenti
12.1 I corrispettivi di cui al precedente art. 10.1 verranno liquidati dall’Agenzia previa presentazione di apposita fattura emessa dalla Società relativamente a ciascun ordinativo. La fattura dovrà essere, inoltre, corredata di copia del documento di consegna e, qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 21, comma 4, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, del relativo documento di trasporto, di cui all’art. 6, comma 6.5 del presente contratto, nonché della dichiarazione di conformità dei beni forniti alla prescrizione contrattuale.
12.2 Il pagamento dei sopra citati corrispettivi avverrà a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della fattura, mediante bonifico bancario emesso presso l’Istituto di Credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato all’art. 11 del presente contratto.
12.3 Ogni eventuale variazione delle modalità sopra indicate dovrà essere comunicata all’Agenzia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata presso il domicilio eletto nel presente contratto. Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta all’Agenzia, i pagamenti da questa effettuati avranno pieno effetto liberatorio per la stessa. Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.
12.4 Resta, peraltro, inteso che le modalità di comunicazione indicate al precedente comma 3 non potranno essere in alcun modo derogate e che ogni altra comunicazione di qualsiasi tipo e forma sarà priva di effetto.
12.5 La Società prende espressamente atto che l’Agenzia non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs 9 novembre 2012 n. 192.
12.6 In caso di applicazione delle penali, di cui al successivo art. 15, sarà facoltà dell’Agenzia compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo, oppure incamerare la cauzione, di cui al successivo art. 14.
12.7 Le fatture dovranno riportare il CIG ed essere intestate a: Agenzia delle Entrate – codice fiscale e P.IVA 06363391001 – Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx,
000 c/d – 00000 XXXX - e spedite a: Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Settore Logistica e fornitori – Ufficio Fornitori – Xxx Xxxxxxxxx, 000 – 00000 XXXX.
L’Agenzia, sulla base della consuntivazione delle forniture effettivamente prestate, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario a favore della Banca e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all’art.11 del presente contratto.
La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto.
Le fatture dovranno essere inviate all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia: X3DZ5I.
Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:
- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società;
-Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema
contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia;
- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia;
- Codice Identificativo Gara (CIG).
I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica.
La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse.
Art. 13 – Termini
13.1 I termini relativi alla fornitura in oggetto, inclusi, in particolare, quelli indicati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, si considerano a tutti gli effetti essenziali ed improrogabili, ai sensi dell’art. 1457 c.c..
Art. 14 – Garanzia di esecuzione
14.1 A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la Società ha costituito con polizza n. NON COMPILARE del NON COMPILARE emessa da NON COMPILARE una garanzia di esecuzione per una somma pari ad € NON COMPILARE nelle forme e nei modi previsti dal Disciplinare di gara, da intendersi, qui, integralmente recepito.
14.2 In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della Società, l’Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla
garanzia di cui al precedente comma, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori danni subiti.
14.3 La cauzione prestata dalla Società a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto sarà svincolata, a richiesta della Società, al momento in cui tali obbligazioni saranno state adempiute nella loro totalità.
14.4 Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto dal successivo art. 15, la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’Agenzia avrà reso nota, alla Società, l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, l’Agenzia ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito.
Art. 15 – Penali ed esecuzione in danno
15.1 Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui al paragrafo 5 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, relativamente alle fasi di test, l’Agenzia applicherà una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
15.2 In caso di ritardata consegna rispetto ai tempi stabiliti e/o di consegna di Modelli, Istruzioni o delle Buste differenti, in tutto o in parte, da quelle oggetto del contratto o di loro mancata sostituzione, l’Agenzia:
- applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari al 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, calcolato sulla base dei prezzi unitari di cui all’art. 10 del presente contratto, delle quantità non consegnate
o non sostituite nei termini, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
- in aggiunta alla penale, a spese della Società e fino ad un valore corrispondente a quello della penale stessa secondo quanto sopra, avrà, inoltre, la facoltà di pubblicare, sul quotidiano a maggiore diffusione delle località in cui si è verificato il ritardo, una comunicazione in cui si renda noto che la responsabilità della consegna era a carico della Società stessa e non dell’Agenzia delle Entrate.
15.3 Qualora i ritardi di cui al presente articolo superino i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il presente contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
15.4 Qualora prima dell’inizio delle consegne, la Società non presenti il Piano di distribuzione previsto dal precedente art. 6, comma 6.3, l’Agenzia applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.
15.5 Qualora non vengano presentate le rendicontazioni settimanali previste dal precedente art. 6, comma 6.6, l’Agenzia applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.
15.6 L’Agenzia potrà procedere a compensare gli eventuali crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con gli importi dovuti alla Società, ove non intenda avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 14.
15.7 L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore dei corrispettivi contrattuali, pena la risoluzione del contratto. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.
Art. 16 – Obblighi nei confronti dei dipendenti e sicurezza sul luogo di lavoro
16.1 La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare, nei confronti del personale proprio, a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti di lavoro e gli atti amministrativi.
16.2 La Società si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei suddetti soggetti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni stesse ed, in genere, ad ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, anche nel caso in cui la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
16.3 La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
L’Agenzia, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, si riserva di operare una ritenuta infruttifera pari, nel massimo, al 20% dell’importo delle fatture concernenti il periodo in cui l’inadempienza è stata accertata. La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che le inadempienze rilevate siano state sanate; in tale ipotesi la Società non potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento.
16.4 La Società si obbliga a tenere indenne e, dunque, a risarcire l’Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Agenzia dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di dipendenti della Società.
16.5 La Società si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili. La Società si impegna, inoltre, ad effettuare, congiuntamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Agenzia, apposito sopralluogo nei locali della sede, al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti, in modo tale da adottare le opportune precauzioni e rendere edotti i propri dipendenti. La Società si impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.
Art. 17 – Responsabilità civile
17.1 La Società assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o cose, dell’Agenzia e/o terzi, in dipendenza
di omissioni o negligenze o quant’altro attiene all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti da essa incaricati.
17.2 La Società si obbliga a tenere indenne e, dunque, risarcire l’Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Agenzia dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.
17.3 Le Parti concordemente stabiliscono, inoltre, che al presente contratto si applica integralmente la garanzia per vizi nonché ogni istituto normativo a tutela dei diritti e degli interessi del compratore. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.
Art. 18 – Disposizioni antimafia
18.1 La Società prende atto che la validità e l’efficacia del presente contratto è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia, incluse le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.. La Società garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.Lgs. n. 159 del 2011 non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
18.2 La Società si impegna a comunicare tempestivamente all’Agenzia ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula del presente contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
18.3 L’Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.
18.4 Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1 nell’arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove la Società non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Art. 19 – Obbligo di riservatezza
19.1 La Società si impegna, pena la risoluzione del presente contratto e fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell’Agenzia al risarcimento dei danni subiti, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all’attività svolta dall’Agenzia quale Pubblica Amministrazione, delle quali sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico ad essa affidato con il presente contratto.
Art. 20 – Clausola risolutiva espressa
20.1 L’Agenzia ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:
a) frode e grave negligenza nell’esecuzione della fornitura;
b) stato di inosservanza della Società riguardo tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
c) manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
e) sospensione della fornitura da parte della Società senza giustificato motivo;
f) rallentamento delle consegne senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini previsti dal contratto;
g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Disciplinare di gara, dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
i) inadempienza accertata agli obblighi ed agli oneri fiscali e contributivi previsti ed imposti dalla legge, nonché – comunque - perdita delle condizioni
per contrattare con la PA ai sensi dell’art. 38 comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
j) mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., da ultimo modificata dal D.L. n. 187/2010.
Con la risoluzione del contratto, sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno della Società.
L’affidamento a terzi verrà comunicato alla Società inadempiente, mediante comunicazione scritta, trasmessa anche via fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidati e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Società, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni della Società.
Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 21 – Tutela dei dati personali
21.1 I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte dell’Agenzia nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 31 dicembre 1996 n. 675, così come modificata dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente atto.
21.2 Resta inteso che competono alla Società i diritti di cui all’art. 13 della succitata Legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 22 – Divieto di cessione del contratto
22.1 È fatto divieto alla Società di cedere il contratto.
22.2 In caso di inosservanza, da parte della Società, degli obblighi di cui al precedente comma, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.
Art. 23 – Cessione del credito
23.1 Ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. n. 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia;
b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
23.2 Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società.
Art. 24 – Cessione dell’azienda e/o mutamento del tipo sociale
24.1 La Società, qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o prima di mutare tipo sociale, deve darne comunicazione scritta all’Agenzia, trasmettendo all’Ufficio Gare e Contenzioso tutta la documentazione riguardante l’operazione, almeno trenta giorni prima del compimento della stessa.
24.2 L’Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario.
24.3 Il mancato preavviso di cui al comma 1 fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.
Art. 25 – Subappalto
25.1 E’ consentito il subappalto, entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale e secondo le previsioni dell’art. 118 del codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. n. 163/06, nonché nel rispetto delle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, se preventivamente comunicato all’Agenzia in sede di domanda di partecipazione.
25.2 Ai fini del presente articolo non costituisce subappalto l’affidamento, da parte della Società, dell’attività di trasporto e consegna dei Modelli, delle Istruzioni e delle Buste. In ogni caso, comunque, prima di procedere a tale affidamento, la Società avrà cura di trasmettere all’Agenzia certificato, di data non anteriore a sei mesi, rispetto alla sottoscrizione del presente contratto, di iscrizione al Registro delle Imprese, preventivamente acquisito dalle imprese affidatarie.
25.3 È fatta, comunque, salva la responsabilità diretta della Società nei confronti dell’Agenzia.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri dell’aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Agenzia di quanto subappaltato. I pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore della Società subappaltatrice, previo benestare dell’appaltatore, e andranno a defalco delle somme dovute dall’Agenzia all’appaltatore stesso.
Art. 26 – Rappresentanza legale e tecnica
26.1 Per la forma e l’esecuzione del presente contratto le Parti sono rappresentate come segue:
- la Società: Sig…………..., domiciliato per la carica in ……..…, alla via… , n…
- l’Agenzia: dott , domiciliato per la carica in Roma, alla Xxx
Xxxxxxxxx, 000.
26.2 La Parte fornitrice indica, quale proprio rappresentante tecnico al quale l’Agenzia comunicherà le eventuali modifiche da apportare all’oggetto della fornitura, il dott…………...
Art. 27 – Domicilio legale
27.1 A tutti gli effetti del presente contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:
- la Società: …………………………………………………………………...
- l’Agenzia: Xxx Xxxxxxxxx x.000 – 00000 – Roma.
27.2 Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma.
Art. 28 – Oneri fiscali, spese contrattuali e spese di pubblicazione
28.1 Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.
28.2 A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell’esercizio dell’impresa e che trattasi di operazioni imponibili all’imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.
28.3 Ai sensi dell'articolo 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, la Società dovrà rimborsare all’Agenzia, mediante bonifico bancario, le spese per la pubblicazione della gara sui quotidiani di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del
D.lgs. n. 163/2006, nella specie pari ad € (euro
) lordo IVA. La Società si impegna ad effettuare detto bonifico entro 15 giorni dalla data di stipula del presente atto.
Art. 29 – Foro competente
29.1 Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o dall’esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.
I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.
Questo atto, da me letto ai comparenti, i quali lo approvano, occupa
pagine di mezzi fogli ed è stato scritto a macchina e a mano da persona di mia fiducia e da me.
I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.
Ai sensi dell’art. 47ter, comma 2, della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica, così come previsto dall’art.11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, e come sostituito dal D.L. n.179 del 2012, è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti, i quali lo approvano, mediante l’uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, occupa pagine di mezzi fogli ed è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me.
La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole e le condizioni di cui agli artt. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19 e 20 del presente atto.