SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE
SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE
Ex art. 2, comma 1, Legge 431 del 09.12.1998
La Fondazione Banco di Napoli Azienda Pubblica di servizi per l’Assistenza all’Infanzia, con sede in Napoli alla Via xxx Xxxxx n.7, Codice Fiscale 80044640631, in persona del Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t., Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, nata ad Acquarica del Capo (LE) l’1.11.1954, che interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda, che d’ora in poi sarà indicata “parte locatrice”, e:
Il/La Sig./ra nato/a a il -
C.F. e domiciliato/a in Napoli alla Via ,
che d’ora in poi sarà indicato “parte conduttrice”:
P R E M E S S O
- che la Fondazione Banco di Napoli Azienda Pubblica di Servizi per l’Assistenza all’Infanzia è proprietaria, tra l’altro, di una unità immobiliare sita in Napoli alla Via Xxxxxxxx n.93, palazzina n. 7, scala A, piano terra, interno 1bis, censito nel Catasto Edilizio Urbano di Napoli alla partita n. 106440, Sezione CHI – foglio 30, particella n.272, sub. n.1, categoria A/4, composto da n. 3, 5 vani.
Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti della legge 431 del 9.12.1998 e s.m.e i.,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
la Fondazione Banco di Napoli Azienda Pubblica di Servizi per l’Assistenza all'Infanzia, concede in locazione al/la Sig./ra , il/la quale accetta, la seguente unità immobiliare: appartamento sito in Napoli alla Via Xxxxxxxx n.93, palazzina n. 7, scala A, piano piano terra, interno 1bis, censito nel Catasto Edilizio Urbano di Napoli alla partita n. 106440, Sezione CHI – foglio 30,
particella n.272, sub. n.1, categoria A/4, composto da n. 3, 5 vani.
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:
1) DURATA - Il contratto è stipulato per la durata di anni quattro a decorrere dal
al e s’intenderà rinnovato per altri quattro anni nell’ipotesi in cui la parte locatrice non comunichi alla parte conduttrice disdetta del contatto motivata ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, da recapitarsi mediante lettera raccomandata – contenente la specificazione del motivo invocato – almeno sei mesi prima della scadenza. Al termine dell’eventuale periodo di rinnovo ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione di tale raccomandata. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della suddetta comunicazione, il contratto sarà rinnovato tacitamente, per quattro anni, alle medesime condizioni. Successivamente il contratto si rinnoverà di quattro anni in quattro anni, in mancanza di disdetta da recapitare mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.
2) RECESSO - La parte conduttrice, qualora ricorrano gravi motivi, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata alla parte locatrice con preavviso di sei mesi.
3) DESTINAZIONE - L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione della parte conduttrice e dei componenti il proprio nucleo familiare con lei residenti. Per la successione nel contratto si applica
l’art. 6 della L. 27 luglio 1978 n. 392, nel testo vigente a seguito della sentenza
Corte Costituzionale 7 aprile 1988, n. 404.
4) DIVIETO DI SUB LOCAZIONE E CAMBIO D’USO - La parte conduttrice non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l’unità immobiliare e non potrà modificare l’uso convenuto, pena la risoluzione di diritto del contratto.
5) CORRISPETTIVO E AGGIORNAMENTO - Il canone annuo di locazione è convenuto in €. ( ) da pagarsi in rate mensili anticipate di €.
( ), mediante bonifico bancario sull’IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000.
Il canone sarà aggiornato ogni anno – automaticamente e senza bisogno di richiesta della parte locatrice – nella misura della variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dell’ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi rispetto al mese precedente quello di inizio del presente contratto.
6) MOROSITA’ - Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni della parte conduttrice, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento del canone, costituirà motivo di risoluzione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 55 della Legge 27 luglio 1978, n. 392. Il mancato puntuale pagamento sia del canone che degli oneri accessori, costituirà immediatamente in mora la parte conduttrice al fine del decorso degli interessi di legge. Il mancato pagamento del canone o degli oneri accessori pari a due mensilità del canone costituisce motivo di risoluzione del contratto.
7) MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Ove nel corso della locazione si
eseguano sull’immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l’efficienza in relazione all’uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, il canone come pattuito verrà integrato con un aumento pari all’interesse legale del capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati. L’aumento decorrerà dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta sarà stata fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso, decorrerà dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.
8) MANUTENZIONE ORDINARIA - La parte conduttrice è costituita custode della cosa locata e dovrà mantenerla con la diligenza del buon padre di famiglia. Essa è tenuta ad eseguire tutte le riparazioni conseguenti a danni provocati dalla sua negligenza nell’uso della cosa locata e delle apparecchiature ivi esistenti, nonché le piccole riparazioni di cui all’art.1609 del c.c.. In esse rientrano, per patto espresso, quelle inerenti le parti degli impianti igienico sanitari, elettrico, idrico, del gas, dell’acqua calda, di pertinenza esclusiva dell’immobile locato, le riparazioni alle condutture idrauliche di carico e scarico ed alle consequenziali opere di ripristino nonché la manutenzione periodica degli infissi interni ed esterni. Quando la cosa locata ha bisogno di riparazioni che non sono a carico della parte conduttrice, quest’ultima è tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta alla parte locatrice.
9) REGOLAMENTO CONDOMINIALE - La parte conduttrice è obbligata a rispettare, ed a far rispettare ai propri familiari, le norme del regolamento dello stabile – che dichiara di ben conoscere, specie per quanto concerne i divieti e le
limitazioni d’uso – e ad osservare ogni altra norma legittimamente emanata. E’ in
ogni caso vietato alla parte conduttrice compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
10) MODIFICHE - La parte conduttrice accetta l’immobile nello stato di fatto in cui si trova senza che possa avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali opere di manutenzione, adeguamenti, o altri lavori che intenda eseguire all’interno dell’unità immobiliare.
La parte conduttrice si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza la verifica, la validazione dei progetti ed il preventivo consenso scritto della parte locatrice. La parte conduttrice si impegna a consegnare alla parte locatrice tutte le dichiarazioni e/o certificazioni di legge attestanti la conformità alle vigenti normative dei lavori e degli impianti realizzati. Ogni aggiunta o modifica che non possa essere tolta senza danneggiare l’immobile, non potrà essere effettuata dalla parte conduttrice senza la preventiva autorizzazione scritta della parte locataria e, comunque, resterà a beneficio dell’immobile senza che nulla sia dovuto alla parte conduttrice, neanche a titolo di rimborso spese.
11) ESONERO DA RESPONSABILITA’ - La parte conduttrice esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti o incaricati della parte locatrice medesima nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
12) DEPOSITO CAUZIONALE - A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, la parte conduttrice versa alla parte locatrice, all’atto della
sottoscrizione del contratto la somma di €. (Euro
in lettere) a mezzo assegno
circolare non trasferibile n. emesso da
a valere a titolo di deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e non fruttifero di interessi legali. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
13) POLIZA FIDEJUSSORIA – Ad ulteriore garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa o eccettuata, conseguenti la stipula del contratto di locazione, la parte conduttrice si obbliga a stipulare e consegnare alla parte locatrice polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per la somma di
€. (Euro
in lettere) corrispondente all’importo contrattuale del canone annuale. La polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore. La polizza fideiussoria deve essere valida ed operante fino alla data del e rinnovata, di anno in anno, per tutta la durata del rapporto locativo, salvo il recesso della parte conduttrice. La parte conduttrice non potrà ottenere lo svincolo della suddetta garanzia prima che sia stato consegnato quanto locato.
In caso di mancato rinnovo annuale della polizza, da consegnare alla parte locatrice, la parte conduttrice verrà messa in mora e, se non provvederà entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, diverrà morosa e il contratto potrà essere risolto per morosità oltre a tutte le altre causali di inadempimento e ai danni subiti e subendi.
14) ONERI CONDOMINIALI - Sono interamente a carico della parte
conduttrice le spese – in quanto esistenti – relative al servizio di pulizia, al funzionamento ed all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura
dell’acqua, illuminazione, importo della polizza globale fabbricato, Amministrazione del condominio generale, manutenzione ordinaria delle cose comuni, giardinaggio, guardiania. Le spese per il servizio di portineria, saranno a carico della parte conduttrice nella misura del 90%: Per gli oneri accessori non considerati, le parti fanno applicazione della “Tabella ripartizione oneri accessori proprietario/conduttore” di cui all’allegato G al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’ Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. n.85 dell’11/4/2003. Il pagamento della quota di quanto sopra deve avvenire unitamente al canone locativo e con le stesse modalità, previa specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione.
14) VISITA DEI LOCALI - La parte locatrice si riserva il diritto di visitare, anche a mezzo di persone delegate, l’immobile concesso in locazione anche durante il corso della locazione. La parte conduttrice si obbliga a consentire la visita dell’unità immobiliare concessa in locazione anche agli aspiranti nuovi conduttori in caso di risoluzione del presente contratto. A tal fine la parte conduttrice si obbliga a concordare con la parte locatrice un giorno lavorativo della settimana in cui sarà consentita la visita. L’orario di visita verrà concordato tra le parti ed avrà una durata minima di due ore consecutive.
15) REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO - Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti saranno a carico della parte conduttrice. La parte locatrice provvederà alla registrazione del contratto dandone notizia alla parte conduttrice. Questa anticiperà la quota di sua spettanza, pari alla metà.
16) ELEZIONE DOMICILIO - A tutti gli effetti del presente contratto, compresa
la notifica degli atti esecutivi, ed ai fini della competenza a giudicare, la parte conduttrice elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o
comunque detenga, presso l’Ufficio di segreteria del Comune ove è situato
l’immobile locato.
17) AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE DATI – La parte locatrice, ai sensi dell’art.13 del Regolamento EU n. 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale di riferimento, informa la parte conduttrice che i dati contenuti nel presente contratto possono essere comunicati a terzi in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di locazione.
La parte conduttrice in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR e della normativa nazionale di riferimento. Ai sensi dell’art. 7 del GDPR, la parte conduttrice autorizza parte locatrice al trattamento dei dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente contratto.
18) RISOLUZIONE – In caso di inadempimento ad una delle clausole sopra riportate e di mancato rispetto delle norme di legge, il presente contratto si risolverà ipso jure con diritto della parte adempiente al risarcimento del danno oltre alla rivalsa per le spese.
19) NORME FINALI E DI RINVIO - Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile e della Legge 431/98 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
Letto, approvato e sottoscritto. Letto, approvato e sottoscritto. Napoli, lì
LA PARTE LOCATRICE LA PARTE CONDUTTRICE
A mente dell’articolo 1342, secondo comma, Codice Civile, le parti
specificatamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 4), 5), 6), 9) e 10).
LA PARTE LOCATRICE LA PARTE CONDUTTRICE