DISTRETTO
ACCORDO DISTRETTUALE DI PROGRAMMA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI
IN SITUAZIONE DI HANDICAP NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
DISTRETTO
CARPI, CAMPOGALLIANO, NOVI DI MODENA, SOLIERA
VISTI
✓ la “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” del 5 febbraio 1992 n. 104
✓ il Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell’art. 13 della legge sopra ricordata, sui criteri di stipula degli accordi di programma
✓ il DPR 24 febbraio 1994, denominato “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di portatori di handicap”
VISTO
l’insieme delle norme che regolano l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, in particolare:
✓ la legge “Istituzione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi” del 18 dicembre 1997 e il DPR 275 dell’8 marzo 1999 denominato “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 57”
✓ Il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n.112 denominato “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”
VISTI
✓ La legge regionale 26/2001 “Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999 n. 10”
✓ La Nota Prot. n.3390 del 30 novembre 2001 emanata dal Ministero dell’Istruzione in merito all’ assistenza di base agli alunni in situazione di handicap.
✓ La L.R. 12/2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro”.
✓ L’accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica di allievi in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Xxxxxx-Romagna n° 144 Parte Seconda del 24/10/2005.
✓ La L.328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali “
CONSIDERATO
l’impegno assunto di stipulare accordi distrettuali che puntualizzino e articolino quanto contenuto nell’accordo provinciale all’articolo 2, in particolare:
• Modalità, strumenti, risorse e strategie locali per attuare quanto previsto dall’Accordo di Programma Provinciale.
• Modalità di gestione e valutazione delle risorse.
• Modalità di intervento per favorire l’orientamento alla scelta del percorso successivo alla scuola secondaria di primo grado.
• Modalità di intervento per favorire l’uscita dal percorso di istruzione/formazione.
• Modalità di presentazione dei risultati ottenuti e di valutazione dell’impiego delle risorse comunque assegnate.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
PREMESSO CHE
• il presente accordo riconosce piena validità all’accordo provinciale e ne accoglie per intero tutte le parti;
• il presente accordo intende perfezionare alcuni dispositivi previsti nell’accordo provinciale al fine di rendere più efficace l’azione degli attori locali a sostegno dell’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap ai sensi dell’art.3 legge 104/92, con particolare attenzione verso coloro che presentano una situazione di particolare gravità;
• il presente accordo intende costruire forme di collaborazione tra gli attori locali anche per sostenere interventi che migliorino l’efficacia dell’azione educativa e di istruzione per gli alunni che presentano bisogni educativi speciali non essendo in situazione di handicap ai sensi dell’art. 3 legge 104/92.
ART 1. FABBISOGNO DEL PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE
Si impegna a redigere la certificazione, il foglio informazioni e il quadro diagnostico degli alunni con handicap al momento della prima iscrizione alla sezione e/o classe di inizio e nel passaggio da un ordine scolastico all’altro e/o in coincidenza con la prima individuazione durante la carriera scolastica.
La documentazione verrà consegnata alla famiglia entro il mese di gennaio di ciascun anno scolastico e sarà cura della famiglia presentarla alla scuola.
S’impegna a confermare per gli alunni certificati prima dell’entrata in vigore del presente accordo e non soggetti a cambio di ordine di scuola e in assenza di variazione della situazione clinica, l’assegnazione del P.E.A. consolidato nell’anno scolastico precedente.
LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
S’impegnano a:
1. Assicurare l’assistenza specialistica di loro competenza attraverso forme di concertazione tra le parti così come previsto all’art. 14 lettera A punto 1 b) dell’Accordo di programma provinciale.
2. Convocare, entro il mese di febbraio di ciascun anno scolastico, i Dirigenti Scolastici insieme ai docenti componenti il GLH di Istituto e i rappresentanti dell’ASL per concertare le prime ipotesi di fabbisogno del Personale Educativo Assistenziale e degli ausilii per gli alunni con handicap nuovi iscritti e/o certificati per la prima volta, tenendo presente le indicazioni contenute nel foglio informazioni. In tale riunione si procederà anche all’analisi del fabbisogno del Personale Educativo Assistenziale per gli alunni già frequentanti, che ne usufruiscono e per i quali non è previsto il passaggio ad altro ordine di scuola.
3. Convocano di norma entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico, inoltre, un’apposita riunione con le Istituzioni Scolastiche per definire il monte ore di Personale Educativo Assistenziale da attribuire a ciascun alunno sulla base di:
• foglio informazioni dell’Asl.
• risorse di personale didattico statale per l’integrazione ipotizzato/assegnato per ciascun alunno sulla base dell’organico di diritto/fatto per l’anno scolastico successivo.
• organizzazione del contesto scolastico previsto per l’anno scolastico successivo (ad esempio: composizione del gruppo classe, presenza di laboratori, eventuale riduzione del tempo scuola in accordo con la famiglia, ausili disponibili ).
4. Garantire al Personale Educativo Assistenziale un monte ore di servizio retribuito affinché possa partecipare agli incontri di definizione e verifica dell’attività didattica e comunque a tutte le attività previste dal Piano Educativo Individualizzato. Il Personale Educativo Assistenziale ha le caratteristiche individuate dal documento allegato all’Accordo Provinciale di Programma.
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
S’impegnano a:
1. Individuare un insegnante referente con competenze specifiche nel campo dell’integrazione che partecipi agli incontri e di febbraio e di giugno precedentemente descritti e faccia parte del GLH d’istituto.
2. Trasmettere al Comune di residenza dell’alunno con handicap copia del foglio informazioni all’atto della prima iscrizione ad ordine di scuola.
3. Contribuire alla definizione dei bisogni degli alunni all’interno dell’incontro previsto entro il 30 giugno con le Amministrazioni Comunali, mettendo pertanto a disposizione le informazioni in merito alle risorse di personale nonché all’organizzazione del contesto scolastico.
4. Progettare l’impiego ottimale delle risorse umane assegnate dallo Stato e concertate con i Comuni per la realizzazione del Piano Educativo Individualizzato, in accordo con l’operatore ASL che segue direttamente l’alunno, sentita la famiglia e in accordo con il GLH di istituto.
Xxxxxxx richiedere un ulteriore incontro alle Amministrazioni Comunali nella prima settimana del mese di settembre per prendere in esame eventuali fabbisogni sopraggiunti di P.E.A. a favore di alunni con handicap nuovi iscritti nel corso dell’estate.
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE, LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
S’impegnano a concertare, nell’ambito delle rispettive competenze, a fronte di certificazioni in corso d’anno o trasferimenti di alunni o aggravamenti di situazioni individuali o contestuali, l’impiego di ulteriore fabbisogno di personale educativo assistenziale.
ART. 2 COLLABORATORI SCOLASTICI PER L’ASSISTENZA DI BASE
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assicurano:
1. L’assistenza di base relativa, nel rispetto di quanto previsto nota MIUR n.3390 del 30/11/2001 – Assistenza di base agli alunni in condizione di handicap e CCNL comparto scuola 2002/2005.
2. L’ausilio materiale agli alunni in situazione di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché per esigenze di particolare disagio, per l’attività di cura alla persona ed ausilio materiale, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.
3. Il diritto all’assistenza mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione per le risorse umane previste dall’ordinamento.
4. La necessaria informazione al collaboratore scolastico sulle problematiche dell’alunno, nel rispetto della privacy dello studente, laddove tale informazione sia ritenuta proficua ai fini della realizzazione dei percorsi di integrazione anche attraverso l’eventuale partecipazione agli incontri con l’ASL.
ART.3 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL’INTEGRAZIONE
I firmatari del presente Accordo Distrettuale s’impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze previste dall’articolo 17 dell’Accordo Provinciale di Programma, a promuovere iniziative di aggiornamento e ad agevolare la partecipazione del personale.
ART. 4 LA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELLA FASCIA 0-6
L’azienda sanitaria locale (servizio distrettuale di neuropsichiatria infantile, psicologia e riabilitazione dell’età evolutiva)
Si impegna ad incontrare i Dirigenti Xxxxxxxxxx, accompagnati dai docenti referenti per l’integrazione, un referente dei Comuni al fine di illustrare la situazione dei bambini e delle bambine in situazione di handicap che terminano la scuola dell’infanzia.
Tale incontro avviene entro il mese di dicembre di ciascun anno e deve servire per verificare la situazione nel suo complesso, comprensiva dei dati ambientali generali che riguardano l’organizzazione didattica nella scuola primaria coinvolta nel passaggio.
ART. 5 LA CONTINUITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA TRA I DIVERSI GRADI DI SCUOLA DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE
Secondo quanto disposto dall’art. 9 dell’accordo provinciale di programma per l’integrazione scolastica, si specifica quanto segue:
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE:
Promuovono la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione fra insegnanti del ciclo precedente con quelli del ciclo successivo al fine di garantire il massimo sviluppo dell’esperienza scolastica della persona di cui alla legge 104/92 art.3.Tale incontro sarà organizzato dalla scuola che accoglie.
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE (SERVIZIO DISTRETTUALE DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, PSICOLOGIA E RIABILITAZIONE DELL’ETÀ EVOLUTIVA)
Si impegna a partecipare agli incontri previsti per garantire la continuità.
LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
Si rendono disponibili a partecipare agli incontri per la continuità qualora le Istituzioni scolastiche e l’ASL ravvedano la necessità di coinvolgere anche l’ente locale, attraverso le proprie competenze, per garantire le condizioni ottimali di passaggio da un ordine di scuola all’altro.
ART. 6 PERCORSI DI ORIENTAMENTO
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Garantiscono l’attivazione di azioni di orientamento all’interno del progetto di vita del ragazzo/a sin dal 1° anno di frequenza della scuola secondaria di 1° grado. Prendono tempestivo contatto con le scuole secondarie di 2° grado, durante l’anno conclusivo di frequenza alla scuola secondaria di 1° grado , già dai mesi di novembre/dicembre al fine di concordare le modalità più consone al passaggio dall’uno all’altro ordine come previsto dall’ art. 10, lettera B, punti 1,2,3 dell’accordo provinciale di programma che viene assunto per intero.
Il CENTRO SERVIZIO HANDICAP DISTRETTUALE
Nel mese di novembre e di gennaio di ogni anno scolastico in concomitanza con le iscrizioni, convoca un incontro di coordinamento presso la propria sede, tra i rappresentanti di tutte le scuole secondarie di 1° e 2° grado, con la consulenza fondamentale di un operatore (Neuropsichiatra o Psicologo) della ASL e la partecipazione di un rappresentate di ogni Comune del Distretto. L’obiettivo
dell’incontro è quello di valutare la situazione del passaggio dalla scuola secondaria di primo 1° alla scuola secondaria di 2° grado.
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE E LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
S’impegnano a partecipare agli incontri convocati dal Centro Servizi Handicap distrettuale.
ART.7 I PERCORSI MISTI
SCUOLA-EXTRASCUOLA: Tutti i soggetti sottoscrittori si impegnano a promuovere il passaggio d’informazioni in merito alle opportunità offerte dal territorio. In particolare per risorse del territorio s’intendono gli istituti culturali, il mondo dell’associazionismo, i laboratori all’interno delle scuole, le strutture sportive, o altro, in cui è possibile realizzare attività didattiche per gli alunni per i quali il P.E.I. preveda la necessità di alternare la frequenza scolastica con contesti differenti.
SCUOLA – LAVORO: Le istituzioni scolastiche, l’amministrazione provinciale, l’A.S.L. e le Amministrazioni Comunali assumono quanto previsto dall’art.21 dell’accordo provinciale di programma.
I Servizi Sociali a partire dalla frequenza del 4°anno offrono l’opportunità di avvalersi di un servizio che ha la finalità di accompagnare e formare i ragazzi all’inserimento lavorativo, le cui modalità di attivazione sono allegate al presente accordo.
Le Amministrazioni Comunali, inoltre, nel Settore Istruzione offrono la collaborazione alla costruzione di percorsi formativi anche per tramite delle agenzie formative del territorio.
SCUOLA- CENTRI DIURNI: Le istituzioni scolastiche, l’ASL e le Amministrazioni Comunali, a partire dal 4° anno di frequenza scolastica si accordano per percorsi di alternanza scuola-centri diurni definendone tempi e modalità, qualora le indicazioni del gruppo di lavoro multi professionale orientino verso un possibile inserimento in strutture diurne.
I Servizi sociali insieme al CSH ed alla NPI promuoveranno ogni anno alcuni momenti formativi sia rivolti alle famiglie come opportunità di orientamento per il passaggio dalla NPI e scuola al Servizio Sociale, sia come opportunità tra tecnici, per condividere con gli insegnanti metodi e strumenti comuni di osservazione e rilevazione delle abilità residue dei ragazzi.
ART.8 I TUTOR NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2°GRADO
Le amministrazioni Comunali
Rendono disponibili alle scuole secondarie di 2° un contributo finanziario determinato sulla base delle disponibilità di bilancio e dei progetti che la scuola intende realizzare. Tale somma verrà stanziata a seguito di adeguata richiesta di attivazione di progetti a
sostegno dell’integrazione scolastica, che preveda la collaborazione tra la scuola e un giovane con funzione di tutor dello studente in situazione di handicap.
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
Presentano entro il mese di giugno di ciascun anno scolastico la richiesta documentata alla Amministrazione Comunale di residenza dello studente in situazione di handicap per il quale il Consiglio di Classe abbia formulato un progetto tutor e contestualmente la valutazione dei progetti attivati nel corso dell’anno scolastico giunto a conclusione.
Sulla base dei finanziamenti delle singole Amministrazioni Comunali, s’impegnano a trovare i giovani cui affidare la funzione di tutor per l’integrazione scolastica degli studenti in situazione di handicap, per i quali i consigli di classe hanno formulato il progetto.
ART.9 Il CENTRO SERVIZI HANDICAP DISTRETTUALE
Il presente accordo prende atto della vigenza dell’accordo di rete con validità triennale (all’allegato C) che tutte le Istituzioni Scolastiche del Distretto hanno rinnovato a giugno 2005 con la costituzione del Centro servizi handicap distrettuale composto dalla rappresentanza dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Tale Accordo prevede che il Nucleo di Lavoro del Centro operi sulla base di quanto previsto dall’art. 20 dell’Accordo Provinciale di Programma e, in particolare, il Nucleo definisce le priorità, le modalità operative e i compiti di ciascun componente sulla base degli obiettivi previsti dall’art.7 dell’accordo di rete costitutivo del Centro stesso.
Il coordinatore del Centro predisporrà al termine di ogni anno scolastico la relazione dell’attività svolta e l’inventario degli ausili a disposizione del Nucleo di Lavoro che invierà ai firmatari del presente accordo. Il coordinatore del Centro provvederà a coinvolgere le Amministrazioni Comunali e i tecnici dell’ASL al momento della individuazione degli acquisti al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili evitando dispersioni e inutili duplicazioni.
ART.10 INCONTRI PER L’INTEGRAZIONE
I firmatari si impegnano a osservare quanto previsto all’art. 7 dell’Accordo di programma provinciale e al fine dell’organizzazione degli incontri convengono la seguente procedura:
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE
Si impegna ad inviare alle scuole le proposte di date degli incontri suddivisi in due parti
1. entro il mese di settembre invierà il prospetto degli incontri da effettuarsi nel primo quadrimestre. In questo primo scaglione saranno inseriti gli incontri per:
• gli alunni in ingresso in ogni ordine e grado scolastico,
• gli alunni di nuova certificazione
• gli alunni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado
• gli alunni in situazione di particolare necessità su richiesta delle parti (scuola, servizi sociali, famiglia, curanti)
2. entro il mese di gennaio invierà il prospetto degli incontri da effettuarsi nel secondo quadrimestre a completamento di tutti gli incontri per quel dato anno scolastico.
Si impegna a tener presente, nella proposta, nel limite del possibile, di tutti gli elementi che la scuola segnalerà ( es. tempo scuola degli alunni, presenza di più alunni certificati nella stessa classe, periodi di scrutini, gite scolastiche, ecc.)
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Si impegnano ad inviare all’ASL entro il mese di luglio
• le griglie aggiornate riguardanti gli alunni certificati ai sensi della legge 104
• i nominativi dei docenti referenti per l’integrazione
• note riguardanti l’organizzazione del tempo scuola, xxxxxxx pomeridiani, fasce orarie disponibili per gli incontri e tutto ciò che può essere utile per una migliore organizzazione degli stessi.
Si impegnano altresì a convocare tutte le parti interessate all’incontro come previsto dall’art. 7 dell’accordo provinciale.
ART.11 COLLABORAZIONE PER FAVORIRE IL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI ALUNNI CHE PRESENTANO DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (D.S.A.)
Le amministrazioni Comunali
Prendono atto dell’allegato all’accordo provinciale di programma per l’integrazione degli studenti in situazione di handicap nel quale la ASL adotta pubblicamente un codice di autoregolamentazione nel quale non si prevede la certificazione secondo l’art.
3 della legge 104/1992 degli alunni che presentano difficoltà specifiche di apprendimento. Prende atto altresì che l’ASL si impegna a segnalare gli alunni con DSA sulla base di quanto stabilito dall’apposito allegato.
Si impegnano a sostenere progetti ed i percorsi di formazione che le Istituzioni Scolastiche in rete attivano per favorire il successo formativo di tali alunni. In particolare si impegna a destinare a tale scopo una parte delle risorse che annualmente riceve per l’attuazione dei progetti previsti dalla legge regionale per il diritto allo studio.
L’azienda sanitaria locale (servizio distrettuale di neuropsichiatria infantile, psicologia e riabilitazione dell’età evolutiva)
Si impegna a redigere, in accordo con la famiglia, una segnalazione clinica al momento dell’individuazione del D.S.A. La segnalazione del D.S.A. deve prevedere la disponibilità da parte degli specialisti e dei docenti a ricercare, in accordo con la famiglia, momenti di incontro, che verranno concordati di volta in volta secondo necessità e modalità flessibili.
In particolare la segnalazione dell’ASL per i D.S.A. conterrà:
- dati anagrafici dello studente
- diagnosi : codici ICD10
- elementi anamnestici dei problemi evidenziati nel percorso scolastico
- valutazione neuropsicologica ( potenzialità cognitive, caratteristiche del disturbo di apprendimento, aspetti affettivi-relazionali)
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
1. Si impegnano ad effettuare lo screening in tutte le classi prime/seconde della scuola primaria secondo modalità previste e codificate nel corso degli anni scolastici.
2. Si impegnano, nella figura del dirigente scolastico, ad informare i docenti dell’avvenuta segnalazione e a promuovere e sostenere l’attivazione di metodologie didattiche innovative e adatte a favorire il successo formativo degli alunni che presentano difficoltà specifiche di apprendimento.(D.S.A.)
3. Assicureranno per gli alunni segnalati come D.S.A. in tutto il percorso scolastico l’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi anche in sede di esame.
( note MIUR n.4099 del 5/10/2004 – del 5/1/2005 e del 1/3/2005)
4. Si impegnano, altresì, a destinare ogni anno una parte dei fondi disponibili per al formazione dei docenti per approfondire le tematiche inerenti l’apprendimento in condizioni di DSA anche attraverso l’attivazione di rapporti di consulenza e di supervisione del lavoro programmato dai singoli consigli di classe (team docente della scuola primaria).
5. Ad individuare e segnalare alla NPI i nominativi dei Docenti esperti e referenti per i DSA.
ART.12 TRASPORTO
Le amministrazioni Comunali
Mettono a disposizione i mezzi propri o in convenzione adibiti a tale servizio sia per il trasporto casa scuola sia per la realizzazione dei percorsi misti previsti nel precedente articolo 7, sia per la effettuazione di terapie presso il servizio di neuropsichiatria infantile, sia per uscite o gite, in particolare a favore di coloro che presentano disabilità fisiche.
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE (SERVZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE) E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Al fine di ottimizzare l’utilizzo dei mezzi disponibili, si impegnano a concordare, all’inizio di ogni anno scolastico o comunque con congruo anticipo, la programmazione dei trasporti dei bambini e dei ragazzi in situazione di handicap.
ART.13 DISPOSIZIONI FINALI
Il presente accordo ha scadenza coincidente con quella dell’accordo provinciale di programma.
ALLEGATO A
Procedura di attivazione del percorso misto presso il servizio POINT JOB
Gli alunni in situazione di handicap che possono usufruire del servizio sono quelli frequentanti almeno il 4° anno di scuola secondaria di 2°grado. Le Istituzioni Scolastiche devono indicare, ai servizi competenti, già a partire dal 3°anno di frequenza al fine di meglio programmare le nuove richieste per l’anno scolastico successivo.
Le fasi del percorso misto sono:
1. L’Istituzione Scolastica invia richiesta scritta all’ASL e ai Servizi Sociali utilizzando la modulistica dell’allegato B.
2. L’ASL risponde in forma scritta all’Istituzione Scolastica e ai Servizi Sociali avvallando o meno la richiesta.
3. I Servizi Sociali si attivano per il percorso
4. L’Istituzione Scolastica convoca la famiglia, l’ASL, i Servizi Sociali per la presentazione del progetto del percorso misto.
5. I Servizi Sociali presentano il Point Job alla famiglia.
6. Il Point Job avvia il percorso all’interno della propria sede o in altra postazione da definire e alla conclusione elabora una relazione scritta indirizzata, ai Servizi Sociali, che provvederanno ad inviarne copia all’ASL e alla scuola
7. L’Istituzione scolastica convoca la famiglia e insieme ai servizi sociali restituisce alla stessa l’esito dell’osservazione compiuta durante il percorso misto.
8. L’Istituzione Scolastica insieme ai Servizi Sociali, valutata la situazione nella sua complessità, progetta il percorso per l’anno scolastico successivo o per il futuro
ALLEGATO B
Modulistica per la richiesta di attivazione percorso misto
INTESTAZIONE ISTITUTO
Carpi
Alla c.a. della dott.ssa Responsabile del Caso
Neuropsichiatria Infantile Azienda USL distretto n°1
Xxx Xxxxxxxx, 0
00000 Xxxxx (Xx)
dr/dott.ssa Responsabile percorsi misti
Area handicap Servizi Sociali del Comune di ….
Via…..
Oggetto: richiesta di possibile attivazione del percorso misto di alternanza scuola-lavoro e/o scuola centri diurni
Con la presente siamo a chiederVi l’attivazione del percorso misto di alternanza scuola- lavoro e/o scuola-centri diurni come previsto dall’Accordo distrettuale di programma sulla integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, anno 2006.
Alleghiamo il modulo di richiesta.
Distinti saluti
ILPRESIDE
ISTITUTO…………………………
……………………………………..
LOGO ISTITUTO
RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL PERCORSO MISTO ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO e/o SCUOLA - CENTRO DIURNO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
IN QUALITA’ DI INSEGNANTE DI
DELL’ISTITUTO CHIEDE
L'attivazione del percorso misto per l’alunno
Data di Nascita: Luogo di Nascita: Prov.: Residente in Via: N°
Classe frequentata
Si propone a partire dal mese di _ anno
In base al P.E.I. del ragazzo vi è la disponibilità a frequentare nei seguenti giorni:
Finalità e obiettivi del percorso misto:
N.B. Qualora l’esito sia positivo, mi impegno a fornire la documentazione necessaria: P.E.I., e/o relazioni che indicano le aree di funzionalità e quelle compromesse del ragazzo.
Data Firma
ALLEGATO C
ACCORDO DI RETE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEI COMUNI CHE ADERISCONO AL DISTRETTO SANITARIO DI CARPI
I LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE SEGUENTI Istituzioni Scolastiche sotto elencate
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx | 3°Circolo Didattico Carpi | C.F.81001440361 |
Xxxxx Xxxxx | 4° Circolo Didattico Carpi | C.F.81001440363 |
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx | S.M. Focherini Carpi | C.F.81004310363 |
Xxxxxx Xx Xxxxxx | S.M. Xxx Xxxxx | C.F.81001240365 |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | I.C. Campogalliano | C.F.80010230367 |
Xxxxxx Xxxxxxx | I.C. Carpi 2 | C.F.90920890365 |
Xxxxx Xxxxxxxxxxx | I.C. Novi di Modena | C.F.90016270366 |
Xxxxxxx Xxxxxxxx | I.C. Soliera | C.F.81001280361 |
Xxxx Xxxxxxxxxxx | Liceo Fanti Carpi | C.F.81001160365 |
Xxxxxxx Xxxxxxxx | XXX Xxxxx Carpi | C.F.81004250361 |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | IPSIA Vallauri Carpi | C.F.810011260363 |
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx | IIS Meucci Carpi | C.F.81001080365 |
VISTO il D.P.R. 275 del 08 marzo 1999 “ Regolamento in materia di au- tonomia delle istituzioni Scolastiche” e in particolare gli art.6 e 7 che regolano rispettivamente: l’esercizio da parte delle istituzioni scolastiche dell’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo e la promozione di accordi di rete ai quali le stesse possono aderi- re per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001- Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”, in particolare il Titolo IV – Capo 1- art.31 che stabilisce i criteri relativi alla capacità negozia- le delle Istituzioni Scolastiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali,
VISTO l’Accordo di Programma Provinciale per l’integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado – Maggio 2001 art. 16 “Costituzione di un’articolata rete di Centri di servizio per l’integrazione scolastica”
VISTA la Direttiva n.47 del 13 maggio 2004 che definisce, gli interventi prioritari ed i criteri generali in materia di formazione ed aggior- namento ed in particolare l’art.3 “Obiettivi formativi prioritari” che definisce fra gli ulteriori obiettivi strategici gli interventi for- mativi per la programmazione e la definizione del Piano Educati- vo Individualizzato degli alunni diversamente abili
VISTA la Direttiva n.60 del 26 luglio 2004 che definisce, ai sensi dell’art.2 della Legge n.440 del 18/12/97, gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme relative all’anno finanzia- rio 2004;
VISTA la lettera Circolare n. 80 del 08/11/2004 con la quale il MIUR im - partito le nuove disposizioni in merito al Piano di interventi e di finanziamenti per l’integrazione degli alunni in situazione di han- dicap per l’anno scolastico 2004/05;
VISTA il Decreto n. 301 del 29/7/2004, prot. n. 11731, trasmesso con nota n. 16357/1/A6 del 20/10/04 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx Xxxxxxx, concernente i fondi per la formazione in servizio – Direttiva 47/2004
VISTA la nota n. 16569/A6 del 25/10/2004 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx Xxxxxxx concernente i finanziamenti per l’integrazione scolastica
VISTO il Decreto n. 25077 del 26/10/04 del Centro Servizi Amministrati- vi di Modena, trasmesso con nota n. 25082 del 26/10/04 che as- segna fondi per i sussidi didattici e le tecnologie, da destinare ai 4 Centri Servizi Handicap distrettuali
VISTO il Decreto del CSA di Modena n.25077 del 26/10/04 che assegna i fondi al Centro Servizi Handicap di Carpi per l’utilizzo delle tec- nologie pari a euro 3087,6 e il decreto del CSA di Modena n.26608 del 18/11/04 che assegna i fondi per l’aggiornamento pari a euro 3466,39 per l’anno 2004/05;
CONSIDERATA la necessità di coordinare, facilitare la circolazione delle esperien- ze migliori e la definizione di buone prassi tra le scuole del di- stretto coinvolte nella integrazione scolastica degli alunni in si- tuazione di handicap;
PREMESSO che in ambito distrettuale, già dall’a.s. 2001/2002 è operativo il Centro Servizi Handicap per l’area di Carpi, con sede presso l’I.T.I. “Vinci” di Carpi
VISTE le delibere dei consigli di istituto e di circolo nelle date sotto ri- portate
3° Circolo Didattico Carpi | |
4° Circolo Didattico Carpi | |
SM Focherini Carpi | |
SM Pio Carpi | |
IC Campogalliano | |
IC Carpi 2° | |
IC Novi di Modena | |
IC Soliera | |
Liceo Fanti Carpi | |
ITI Vinci Carpi | |
IPSIA Vallauri Carpi | |
IIS Meucci Carpi |
Viste le risoluzioni dei Collegi dei docenti nelle date sotto riportate
3° Circolo Didattico Carpi | |
4° Circolo Didattico Carpi | |
SM Focherini Carpi | |
SM Pio Carpi | |
IC Campogalliano | |
IC Carpi 2° | |
IC Novi di Modena | |
IC Soliera | |
Liceo Fanti Carpi | |
ITI Vinci Carpi | |
IPSIA Vallauri Carpi | |
IIS Meucci Carpi |
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Le istituzioni scolastiche sottoscriventi costituiscono una “RETE DI SCUOLE” al fine di facilitare la documentazione e la diffusione delle migliori esperienze di integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle sezioni/classi comuni, l’individuazione di percorsi di innovazione, la ricerca di progetti che possano qualificare e migliorare l’integrazione e lo scambio di strumenti, ausili e attrezzature specifiche con particolare riferimento all’integrazione di alunni che presentano handicap di particolare gravità.
Art. 2 – Al fine di coordinare le azioni necessarie per le finalità della RETE si costituisce un comitato tecnico – scientifico composto da tutti i dirigenti scolastici delle scuole firmatarie, da un rappresentante dell’ASL, da un rappresentante del Comune capo – distretto. Il comitato tecnico – scientifico si riunisce almeno due volte l’anno per programmare le attività, per ripartire i compiti tra i suoi componenti e per verificare e valutare, rapportandosi al nucleo di lavoro, l’andamento delle attività stesse. Al
comitato tecnico-scientifico è attribuita la competenza di predisporre il consuntivo al termine di ogni anno scolastico e stabilire gli impegni di spesa sentite le proposte del nucleo di
Lavoro. Il comitato tecnico- scientifico è presieduto dal dirigente scolastico con maggiore anzianità di servizio o da un dirigente scelto nel corso della prima riunione.
Art. 3– Il Centro territoriale manterrà la sede, almeno per un anno scolastico e fatte salve scelte .successive diverse, presso l’Istituto Scolastico Statale Vinci, in Xxxxx Xxxxxxx 0, che continuerà a mettere a disposizione gli spazi e le attrezzature già esistenti.
Art. 4 – Il comitato tecnico scientifico affida al NUCLEO DI LAVORO, composto dai docenti rappresentanti delle istituzioni scolastiche firmatarie dell’accordo di RETE, di svolgere attività di consulenza, coordinamento della progettazione degli insegnanti coinvolti nei processi di integrazione, ricerca sulle caratteristiche di eccellenza e di problematicità delle esperienze delle scuole aderenti alla RETE, coordinamento della formazione in servizio, per i docenti curricolari e di sostegno, sull’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.
Art. 5 – Il nucleo di lavoro si avvarrà, in accordo con il comitato tecnico-scientifico, della collaborazione dei rappresentanti dell’ASL, dell’Amministrazione capo-distretto e di eventuali altre figure professionali per la realizzazione del piano annuale. I Dirigenti Scolastici della RETE favoriscono e sollecitano la partecipazione responsabile e fattiva dei loro docenti alle attività del nucleo di lavoro.
I referenti delle Istituzioni Scolastiche, componenti il Nucleo di Lavoro, riceveranno un compenso forfettario stabilito sulla base delle risorse finanziarie dell’Istituto di appartenenza, secondo parametri omogenei suggeriti dal Comitato Tecnico-Scientifico
Art. 6 – Il nucleo di lavoro al suo interno definisce le priorità, le modalità operative, e i compiti di ciascun componente sulla base degli obiettivi di cui all’art.7 .
Art. 7 – Il Nucleo di Xxxxxx dovrà, come previsto nel progetto di lavoro allegato:
a) collaborare con i docenti nella definizione dei progetti educativo-didattici con attenzione a quanto emergerà nei GLH di Istituto.
b) supportare i docenti nella eventuale produzione di materiale di documentazione delle esperienze secondo modelli che ne garantiscono la trasferibilità in collaborazione con il CDH di Modena.
c) coordinare il lavoro delle scuole medie di 1° e superiori nella costruzione di percorsi di orientamento e di educazione alla scelta al fine di favorire il passaggio motivato degli alunni in situazione di handicap dalla scuola media agli istituti Superiori e tenendo conto delle indicazioni contenute nella Riforma della Scuola.
d) collaborare con le iniziative promosse dal GLIP nella realizzazione della formazione in servizio dei docenti, nella realizzazione dell’Accordo Provinciale di Programma e dell’eventuale Accordo Distrettuale nonché alla diffusione e divulgazione di tali Atti.
e) progettare le iniziative di formazione specifica con il comitato tecnico-scientifico, anche in accordo con altri partner provinciali istituzionali.
f) collaborare con il comitato tecnico scientifico per la verifica delle attività svolte e formulare proposte, congrue con le richieste delle scuole, per il prosieguo delle iniziative.
Art. 8 – Il Comitato tecnico-scientifico nel quadro dell’Accordo Provinciale di Programma definito sulla base della legge 104/92 nonché del
*Patto per la Scuola stipulato trai Dirigenti Scolastici della Scuola Primaria e Secondaria di 1° e le Amministrazioni Comunali;
*Accordo Distrettuale di Programma che sarà a suo tempo rinnovato sulla base del nuovo Accordo Di Programma, in fase di rinnovo;
Promuove tutte le collaborazioni e i collegamenti utili al fine di valorizzare ed integrare nei servizi del territorio l’esperienza del Nucleo di lavoro.
Art. 9 – Il comitato tecnico-scientifico e il nucleo di lavoro continueranno a raccordarsi, nelle opportune sedi, con l’Ufficio per l’area di sostegno alla Persona del CSA, con il GLIP, e con gli altri Centri Territoriali della Provincia.
Art. 10 – La presente convenzione ha validità triennale fermo restando la necessità di una verifica annuale.
Art. 11 – Il presente atto è redatto sotto forma di scrittura privata. In caso d’uso, la registrazione e le spese di bollo sono poste a carico di tutti i firmatari in parti uguali.
Art. 12 – Per tutte le controversie che dovessero sorgere in merito all’applicazione del presente atto, il Foro di competenza è quello di Modena.
Carpi,
Cognome e Nome Firme