SETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI
SETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI
Capitolato speciale d’appalto per l’individuazione di un soggetto attuatore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti a titolari di protezione internazionale.
BIENNIO 2021 – 2022
Progetto territoriale aderente a SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) Categoria ORDINARI – PROG-904-PR-1
Prosecuzione dal triennio 2016 – 2019 CIG xxxx CUP G61B20000180001
Responsabile Unico del Procedimento: Il Dirigente Settore Servizi Socio Sanitari Responsabile dell'esecuzione del contratto: Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
PREMESSE
Visto il DM 18 novembre 2019 “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)” in base al quale gli enti locali titolari di progetti Sprar/SIPROIMI - finanziati ai sensi del DM 10 agosto 2016 - potevano presentare domanda di prosecuzione per il triennio successivo, entro e non oltre il 10 gennaio 2020;
visto, nello specifico l’art. 8, Capo II dell’Allegato A (Linee Guida per il funzionamento del SIPROIMI) al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 che recita: “gli enti locali che hanno ricevuto un finanziamento a valere sulle risorse del FNPSA e hanno posto in essere attività e servizi di accoglienza possono presentare domanda di prosecuzione del progetto entro nove mesi dalla scadenza del periodo di finanziamento, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 del decreto.”;
dato atto che l’Unione Terre d’Argine è titolare di un progetto SIPROIMI, finanziato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo, per il triennio 2017 – 2019 con scadenza al 31/12/2019 (n. 100 posti ordinari) - PROG-904;
vista la delibera di Giunta dell’Unione n. 158 del 18/12/2019 con la quale è stato dato indirizzo di avviare la procedura per la presentazione della domanda di prosecuzione, ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 pubblicato sulla G.U. n. 284 del 04/12/2019, del Progetto denominato “SIPROIMI”, già attivo nell’Unione, riducendo i posti di accoglienza a n. 35;
dato atto che, in data 10/01/2020 è stata presentata, per via telematica (ricevuta agli atti prot. n.1273/2020) richiesta di prosecuzione, per il triennio 2020/2022, degli interventi di accoglienza integrata nel sistema SPRAR/SIPROIMI - Codice di progetto: PROG-904-PR- 1, per un finanziamento pari ad euro 477.088,00 annui (comprensivi di IVA al 5%) al fine di proseguire nell’organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolta titolari di protezione internazionale per il Triennio 2020/2022;
visti:
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sul sito istituzionale con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, con cui è stato disposto il finanziamento dell’accoglienza dal 1 gennaio al 30 giugno 2020 per i progetti degli Enti Locali con domanda di prosecuzione
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 giugno 2020, prot. n.11900, pubblicato sul sito istituzionale con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, con cui è stato disposto il finanziamento dell’accoglienza dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 per i progetti degli Enti Locali con domanda di prosecuzione;
visti i seguenti atti:
- la Determina n. 1327 del 24/12/2019 con la quale è stata disposta la proroga tecnica della gestione del servizio di accoglienza SPRAR/SIPROIMI all’attuale Ente gestore, agli stessi patti ed alle stesse condizioni della gestione in essere, per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2020 come previsto all’art. 8 “Disposizioni transitorie” del DM 18 novembre 2019;
- la Determina n. 570 del 29/06/2020 con la quale è stata disposta una ulteriore proroga dal 01/07/2020 al 31/12/2020 della gestione del servizio di accoglienza SPRAR/SIPROIMI all’attuale Ente gestore, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID – 19 (ai sensi e per gli effetti del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27);
richiamato il decreto del Ministro dell’Interno 10 agosto 2020 prot. 16288, pubblicato sul sito istituzionale con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, ove sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi all’assegnazione del finanziamento a valere sul Fondo ( FNSA) per l’accoglienza di titolari di protezione internazionale tra cui la graduatoria dei beneficiari rientranti nella categoria ordinari (Allegato 1 al Decreto), che prevede per i progetti che erano in scadenza al 31/12/2019 (prorogati al 31/12/2020 a causa dell’emergenza sanitaria da COVID – 19) la durata biennale dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
precisato che il progetto potrà essere attivato solo in caso di finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, unica Autorità Responsabile della selezione e monitoraggio del progetti, del controllo ed autorizzazione del rendiconto;
evidenziato che l’Unione Terre d’Argine intende indire gara,ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, per individuare un soggetto in possesso dei necessari requisiti, previsti dal codice dei contratti D. lgs nr. 50/2016,dal decreto ministeriale del 30.07.2013 e dalle precisazioni dell’ANAC con le linee guida per l’affidamento dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali. Del. nr. 32 del 20 gennaio 2016, e dalle linee guida di cui al decreto del Ministero dell’Interno del DM 18 novembre 2019 e nel Manuale SPRAR/SIPROIMI, e garantire le migliori condizioni tecniche/qualitative ed organizzative per la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela ed integrazione ed erogazione del servizio con il finanziamento di cui al fondo nazionale citato, a favore di n.
35 titolari di protezione internazionale nel quadro del Sistema SIPROIMI per la prosecuzione delle attività del triennio 2017/2019.
CONTESTO*
* da Atlante SPRAR/SIPROIMI 2018 – Rapporto Annuale
Il 2018 e stato un anno particolare per il Sistema SPRAR, caratterizzato da un lato dal consolidamento della crescita numerica dei posti e delle persone accolte, dall’altro dall’entrata in vigore di una nuova normativa (il decreto legge n. 113/2018, convertito poi in legge) che ne ha novellato la definizione e modificato la platea dei beneficiari.
Con il nuovo acronimo SIPROIMI si denomina, cosi, il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, sancendolo definitivamente come sistema unico per l’accoglienza dei minori e perno per le misure di inclusione sociale per i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria. Lo SPRAR/SIPROIMI rimane comunque la rete di Enti locali che, accedendo al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA), realizzano sul territorio progetti di “accoglienza integrata” nell’ambito del welfare locale e in stretta collaborazione con gli altri interlocutori istituzionali e con organismi del privato sociale.
Le peculiarità del sistema SPRAR/SIPROIMI, considerato “buona pratica” a livello europeo, sono ben note: i singoli progetti territoriali costituiscono il connubio tra la metodologia di “accoglienza integrata” basata, come previsto nelle Linee guida, su un approccio olistico ai servizi e sulla costruzione di percorsi individualizzati di integrazione, e le caratteristiche del territorio ospitante, in modo da creare progetti di accoglienza strutturati sulla vocazione, sulle capacità e competenze degli attori locali, tenendo conto delle risorse (professionali, strutturali, economiche), degli strumenti di welfare e delle strategie di politica sociale sperimentate negli anni sul territorio stesso.
Nel corso del 2018, la rete ha potuto contare su 35.881 posti finanziati (+14,5% rispetto al 2017), di cui 31.647 per categorie ordinarie, 3.500 per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e 734 per persone con disagio mentale e che necessitano di assistenza sanitaria specialistica e prolungata. Tali posti messi a disposizione hanno permesso di accogliere complessivamente 41.113 beneficiari.
A settembre 2019, la (nuova) rete SIPROIMI e costituita da 844 progetti attivi sul territorio afferenti a 712 Enti locali titolari (Comuni, Province, Unioni di Comuni o altre aggregazioni), per un totale di 33.625 posti. Degli 844 progetti locali, 631 sono per beneficiari ordinari, 47 per beneficiari portatori di disagio mentale e/o fisico e 166 per minori stranieri non accompagnati, i quali registrano un aumento di +16,3% rispetto ai 144 progetti del 2018.
DEFINIZIONI
Ai fini del presente Capitolato e in conformità con le Linee Guida per il funzionamento del SIPROIMI (Allegato A al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019), si specificano le seguenti definizioni:
a) “Siproimi”: Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, modificato dall'art. 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°dicembre 2018, n. 132 ;
b) “Banca dati SIPROIMI”: banca dati per la registrazione e la gestione di tutte le informazioni relative alle persone accolte nel Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati, agli interventi realizzati attraverso i progetti presentati dagli enti locali, finanziati ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, e alla rendicontazione delle spese sostenute;
c) “Direzione centrale”: la Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
d) “Fondo o FNPSA”: il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo istituito dall'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
e) “Manuale operativo” manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione previsti dalle Linee Guida;
f) “Manuale unico per la rendicontazione”: manuale contenente i criteri per la rendicontazione dei finanziamenti erogati dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali inseriti nella rete Siproimi;
g) “Manuale di utilizzo della piattaforma”: manuale tecnico illustrativo delle modalità di presentazione delle domande di accesso al finanziamento e di caricamento nella piattaforma Fnasilo (xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xx) della documentazione inerente al progetto finanziato;
h) “Piano Finanziario Preventivo/PFP”: il piano previsionale delle spese da sostenere annualmente per il progetto, predisposto su apposito modello da allegare obbligatoriamente alla domanda;
i) “posto attivo”: posto di accoglienza operativamente predisposto e disponibile;
j) “Servizio Centrale”: il servizio previsto dall'art. 1-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e affidato, con apposita convenzione, all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELL’APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto l’individuazione di un Ente attuatore, per la prosecuzione dei servizi previsti dal Progetto di accoglienza integrata nel quadro del sistema SIPROIMI di cui è titolare – categoria ordinari (35 posti), a seguito dell’approvazione della “domanda di prosecuzione”, ai sensi del DM 18 novembre 2019, per il biennio 2021 – 2022.
Oggetto dell’affidamento sono i servizi di accoglienza integrata per i titolari di protezione internazionale, afferenti al progetto territoriale dell’Unione Terre d’Argine, aderente al SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) di cui al decreto del Ministro dell’Interno 10 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2016.
Per servizi di accoglienza integrata s’intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio) contestualmente a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell’autonomia individuale da parte delle persone accolte.
L’accoglienza integrata è costituita da una serie di servizi minimi obbligatori L’ente attuatore dovrà fornire i seguenti servizi (come previsti all’ allegato A Linee Guida per il funzionamento del SIPROIMI al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 e come ulteriormente specificato all’art. 7 del presente Capitolato):
1. SERVIZI MINIMI DI ACCOGLIENZA
a) accoglienza materiale;
b) mediazione linguistico-culturale;
c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori, ove presenti;
e) formazione e riqualificazione professionale;
f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
h) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;
i) orientamento e accompagnamento legale;
j) tutela psico-socio-sanitaria.
2. COORDINAMENTO DELL’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE
3. POPOLAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI SIPROIMI
4. STRUTTURE DI ACCOGLIENZA
5. RENDICONTAZIONE
ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Con La legge n. 189/2002 in materia di immigrazione è stato istituito il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) (art. 32 co. 1sexies) ed è stato creato, presso il Ministero dell’Interno, il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo, al quale possono accedere gli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza.
Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132, rinomina il Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati – SPRAR in SIPROIMI – Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati. L’accesso al Sistema oggi è riservato ai titolari di protezione internazionale e a tutti i minori stranieri non accompagnati. Inoltre, la nuova disposizione normativa prevede che possano accedere ai servizi di accoglienza integrata del SIPROIMI anche i titolari di permesso di soggiorno per: vittime di violenza o
tratta, vittime di violenza domestica, motivi di salute, vittime di sfruttamento lavorativo, calamità, atti di particolare valore civile.
Si richiamano i seguenti provvedimenti:
- D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e s.m.i.
- D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 “ Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art.1, c.6, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286;
- L. 8 novembre 2000 n. 328 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- D.Lgs. n. 140/2005;
- Decreto del 22.07.2008 attuativo della Direttiva 2003/9/CE;
- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
- Circolare Ministero dell’Interno Prot. n. 2255 del 30 ottobre 2015 inerente al “Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 di attuazione della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo;
- Decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016;
- Testo coordinato del Decreto – Legge 17 febbraio 2017, n. 13 coordinato con la legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46;
- Circolare del Ministero dell’Interno, n. 5 del 18 maggio 2017;
- Deliberazione n. 32 del 20.1.2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- Legge 1 dicembre 2018 n.132 (conversione, con modificazioni, del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113)
- Decreto del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2019;
- Decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2020 prot.16288 di finanziamento progetti,
Al presente appalto pubblico di servizi è applicata la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con la specificazione di cui al comma 7 "L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi".
L'appalto non è suddivisibile in lotti e non sono ammesse varianti. Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una sola parte dei servizi oggetto della presente gara.
La gestione delle attività è resa nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento.
La gestione dei servizi, infine, deve essere svolta in conformità con le previsioni contenute nel Piano di Zona per la Salute e il Benessere del Distretto di Carpi 2018 – 2020 e nei relativi programmi attuativi, nonché nei documenti di programmazione dell’Ente e in ogni regolamento o indicazione che l’UTdA deliberi o definisca nell’ambito delle attività oggetto della gara.
I servizi, progetti e attività oggetto dell’appalto dovranno svolgersi secondo le modalità, le condizioni e le norme previste dal presente capitolato.
ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO
La durata dell'appalto è di due anni, con decorrenza dalla data di avvio dell’esecuzione del servizio, presumibilmente dal 01/01/2021 al 31/12/2022, rinnovabile di ulteriori due anni a fronte di rifinanziamento del progetto da parte del Ministero dell’Interno.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, per un periodo massimo di 6 mesi, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e comunque fatto salvo specifico rifinanziamento del Ministero dell’Interno.
In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi e condizioni, o più favorevoli per la stazione appaltante.
Resta salva la facoltà dell’UTdA di dichiarare la decadenza totale o parziale del contratto per il venir meno delle ragioni di pubblico interesse che giustificano l'istituzione o l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.
Alla scadenza dell'appalto, in caso di nuova aggiudicazione con cambio di gestione, l’appaltatore si impegna a collaborare con il nuovo soggetto subentrante al fine di garantire la continuità del servizio e/o attività per i trenta giorni successivi all’aggiudicazione, senza onere aggiuntivo per l’UTdA.
ART. 4 – VALORE DELL'APPALTO
Il valore dell’appalto viene stimato in presunti € 454.360,00 iva esclusa (quattrocentocinquantaquattromilatrecentosessanta,00) annui, pari ad un valore totale di € 908.720,00 (novecentoottomilasettecentoventi,00), iva esclusa, per il biennio di affidamento
Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Dlgs. 50/2016 il valore complessivo stimato dell’appalto, in funzione della eventuale proroga (ulteriori 6 mesi), di cui al precedente art. 3 “Durata dell’appalto”, è pari a complessivi presunti € 1.135.900,00 (unmilionecentotrentacinquemilanovecento,00) iva esclusa.
Il costo della manodopera per le prestazioni di cui al presente appalto viene stimato in € 186.070,00 (centoottantaseimilasettanta,00) annui.
Non sono previsti oneri della sicurezza come specificato al successivo articolo 17.
Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016, le prestazioni di cui al presente appalto, in corso di esecuzione, potranno essere aumentate o diminuite da parte dell'Amministrazione per eventuali ulteriori esigenze, così come espressamente previste dal DM 18 novembre 2019, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, fermo restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’Aggiudicatario possa vantare diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.
ART. 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
La sottoscrizione del contratto da parte dell’Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti nonché di quelle che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del contratto. Gli oneri di adeguamento, nessuno escluso, saranno a carico dell'Aggiudicatario.
Le ditte concorrenti potranno presentare, in sede di gara (offerta tecnica), proposte migliorative e/o integrative dei servizi, progetti e/o attività di cui al presente capitolato, che dovranno essere specificate - in modo chiaro e distinto - all’interno dell’elaborato progettuale, per consentire l’attribuzione del punteggio relativo allo specifico elemento di valutazione indicato nel disciplinare di gara.
Tali proposte dovranno comunque: risultare conformi ai requisiti quali - quantitativi previsti nel presente capitolato e negli altri documenti di gara, essere a totale carico della Ditta concorrente, non gravare in alcun modo sulla stazione appaltante, non comportare modifiche ai prezzi unitari né complessivi di aggiudicazione, essere attuate solo in caso di espressa e formale accettazione da parte dell’UTdA.
ART. 6 - EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO
Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'Aggiudicatario, mentre lo sarà per l'Unione Terre d’Argine solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa vigente.
TITOLO II - TIPOLOGIA DEI SERVIZI ART. 7 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA’
Vengono di seguito indicate alcune ulteriori specifiche prestazionali descrittive dei servizi di cui all’art. 1, oggetto del presente appalto.
1. SERVIZI MINIMI DI ACCOGLIENZA
A) ACCOGLIENZA MATERIALE – attività diretta a
- reperire, organizzare e gestire degli alloggi adibiti all’accoglienza dei beneficiari (l’ubicazione deve essere nei comuni facenti parte dell’Unione Terre d’Argine);
- garantire il vitto con attenzione a soddisfare la richiesta e le particolari necessità dei singoli in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l’igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;
- erogare pocket money secondo le modalità stabilite dal manuale Unico di rendicontazione e dal manuale operativo SIPROIMI;
B) MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE – il servizio di mediazione linguistico – culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. La mediazione linguistico – culturale è finalizzata a facilitare la relazione e la comunicazione, sia linguistica (interpretariato) che culturale, tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza ed il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza);
C) ORIENTAMENTO E ACCESSO AI SERVIZI DEL TERRITORIO – attività diretta a
- garantire le procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto secondo quanto dispone la normativa vigente;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio facilitandoli nell'accesso e nella fruibilità dei servizi erogati, così come previsto dal Manuale operativo;
- garantire l'accesso e la fruibilità del diritto alla salute;
D) INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA E INSERIMENTO SCOLASTICO PER I MINORI – attività diretta a
- garantire l'inserimento scolastico dei minori, qualora presenti nel progetto, e l'istruzione degli adulti secondo gli obblighi di legge e monitorarne la frequenza;
- favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;
- garantire l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di quindici ore settimanali;
E) FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE – attività diretta a
- sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze;
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e ri-qualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.);
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali;
F) ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO – attività diretta a
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego;
- facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette;
G) ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO ABITATIVO – attività diretta a
- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze;
H) ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO SOCIALE – attività diretta a
- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari;
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati;
I) ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO LEGALE – attività diretta a
- per i MSNA richiedenti asilo, ove presenti, garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
- garantire la verifica degli adempimenti amministrativi di segnalazione agli organi competenti e le dovute azioni di legge in materia di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, ove presenti, e garantire il supporto per la regolarizzazione degli stessi nell'ipotesi in cui formalizzino la richiesta di protezione internazionale;
- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e d'asilo;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;
- garantire l'assistenza tecnico legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico (es. richiedenti asilo LGBT);
J) TUTELA PSICO-SOCIO-SANITARIA– attività diretta a
- garantire l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- nel caso di servizi di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati garantire i servizi psico-socio-educativi;
- garantire l'accompagnamento al Servizio sanitario nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- garantire, nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l'eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attività socio-assistenziali;
- garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all'evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite;
- costruire e consolidare, per eventuali situazioni emergenziali, la collaborazione con gli attori pubblici e privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla complessiva gestione delle casistiche, di cui al punto precedente. Nel caso di beneficiari con disagio mentale, che necessitino di una presa in carico specialistica, se pur temporanea, le attività dei progetti di accoglienza vanno a integrare e completare l'attività' di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. Pertanto vi è l’obbligo nello specifico a:
• attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta;
• programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali laddove la situazione clinica lo richieda;
• garantire un raccordo con il servizio di salute mentale del territorio tramite protocolli di intesa che esplicitino i livelli di collaborazione operativa atti a sostenere gli specifici interventi;
• prevedere la presenza di una rete territoriale atta a rendere sostenibile la presa in carico in termini di prossimità e accesso ai servizi specialistici e strutturati.
Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, devono essere attivati programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.
I servizi idi cui sopra devono essere espletati secondo le modalità espressamente previste all’art. 34, Capo VI dell’Allegato A (Linee Guida per il funzionamento del SIPROIMI) al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 che si intendono qui interamente richiamate.
2. COORDINAMENTO DELL’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE – attività dirette a:
- garantire una équipe multidisciplinare con competenze adeguate ai servizi previsti nel progetto di accoglienza. L'équipe lavora in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma;
- garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza;
- garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'équipe attraverso attività di programmazione e coordinamento;
- nel caso di accoglienza di persone portatrici di specifici bisogni o di vulnerabilità o di accoglienza di minori prevedere all'interno dell'équipe figure con esperienza e professionalità adeguate.
I servizi idi cui sopra devono essere espletati secondo le modalità espressamente previste all’art. 36, Capo VI dell’Allegato A (Linee Guida per il funzionamento del SIPROIMI) al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 che si intendono qui interamente richiamate.
3. POPOLAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI SIPROIMI – attività dirette a:
- registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dal loro verificarsi;
- inserire mensilmente informazioni relative ai beneficiari, concernenti la situazione giuridica, il permesso di soggiorno, le eventuali situazioni lavorative, i percorsi scolastici e di formazione, nonché i servizi e le prestazioni rese sulla base del progetto di accoglienza;
- inserire tempestivamente le richieste e i provvedimenti di proroga dell'accoglienza, adottati dalla Direzione centrale;
- inserire la documentazione relativa all'attivazione e alla sostituzione delle strutture di accoglienza, nonché delle variazioni di cui all'articolo, 22 generata dalla piattaforma FNAsilo;
- inserire la rendicontazione delle spese progettuali;
- inserire gli aggiornamenti della sezione relativa agli operatori, corredandola di tutte le informazioni richieste dal sistema.
I servizi idi cui sopra devono essere espletati secondo le modalità espressamente previste all’art. 37, Capo VI dell’Allegato A (Linee Guida per il funzionamento del SIPROIMI) al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 che si intendono qui interamente richiamate.
4. STRUTTURE DI ACCOGLIENZA - nell’attività svolta l’ente attuatore dovrà:
- subentrare, reperire, organizzare e gestire gli alloggi (civili abitazioni) adibiti all’accoglienza dei beneficiari;
- rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all’accoglienza;
- predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo conto delle caratteristiche delle persone che si intendono accogliere;
- l’ubicazione delle strutture deve essere nei comuni appartenenti all’Unione Terre d’Argine, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato;
- avvalersi della relazione dell’ufficio tecnico comunale, o di relazione di altri professionisti, validata dallo stesso Ufficio tecnico comunale, per ogni unità abitativa impiegata al fine di attestare i requisiti richiesti.
- dotarsi di un regolamento interno alla struttura e di un contratto di accoglienza individuale, cosi come previsti dal manuale operativo SIPROIMI e secondo i modelli ad esso allegati.
Requisiti delle strutture:
a) destinate ad uso residenziale e/o a civile abitazione;
b) immediatamente e pienamente fruibili;
c) ubicate nel territorio dell'ente locale proponente;
d) conformi alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro;
e) predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere;
f) adeguate, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;
g) in caso di accoglienza di minori stranieri non accompagnati, autorizzate e/o accreditate in base alla vigente normativa regionale o nazionale laddove non sussista un recepimento regionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2001, n. 308, recante «requisiti minimi strutturali per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;
h) in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per l'accoglienza di soggetti portatori di esigenze particolari;
i) non collocate in luoghi lontani dai centri abitati;
j) ubicate in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto al fine di garantire una efficace erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;
k) con costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in base ai parametri fissati dall'Agenzia delle entrate (banca dati quotazioni immobiliari);
l) destinate esclusivamente a progetti Siproimi, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accoglienza nell'ambito del sistema è assicurata in strutture specialistiche destinate a soggetti con particolari vulnerabilità.
I servizi idi cui sopra devono essere espletati secondo le modalità espressamente previste all’art. 19, Capo IV dell’Allegato A (Linee Guida per il funzionamento del SIPROIMI) al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 che si intendono qui interamente richiamate.
La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire, dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva e per n. 24 mesi a titolo di proprietà, affitto, possesso e/o comodato d’uso, la disponibilità indicativamente di n. 5 (o comunque in numero idoneo all’accoglienza di 35 beneficiari, secondo le regole dei manuali SIPROIMI) civili abitazioni opportunamente arredate e attrezzate site nei comuni dell’Unione Terre d’Argine, in possesso di tutte le caratteristiche e i requisiti di legge generali e specifici per le finalità indicate nel presente
capitolato speciale d’appalto, per garantire l’accoglienza di titolari di protezione internazionale in una logica di accoglienza diffusa.
Gli immobili dovranno essere dotati di servizi essenziali e degli standard sopra espressi. La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere inoltre ad eventuali ristrutturazioni o sistemazioni dei locali destinati all’ospitalità dei beneficiari oltre che alle manutenzioni rientranti nei contratti di locazioni e i relativi materiali. Deve altresì provvedere all’arredamento completo delle strutture e della dotazione di tutto quanto necessario per il loro utilizzo (mobilio, elettrodomestici, ecc.) da esplicitare in sede di Offerta Tecnica che dovrà contenere in allegato tutta la documentazione e le informazioni necessarie ai fini della valutazione delle caratteristiche degli alloggi (contratti o altra documentazione che ne attesti la disponibilità, planimetrie, dichiarazioni di conformità, ecc.)
5. RENDICONTAZIONE
La Ditta Aggiudicataria dovrà produrre e predisporre tutta la documentazione relativa alla rendicontazione del progetto secondo quanto previsto dal Manuale di Rendicotazione del Ministero dell’interno. Nella gestione dei servizi dovranno essere conservati, gestiti ed archiviati tutti i documenti di spesa relativi al progetto.
Inoltre, la Ditta Affidataria dovrà supportare e assistere l’UTdA nella predisposizione della documentazione di rendicontazione dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica o cartacea, tra cui la Relazione Annuale sull’attività di gestione e le schede semestrali ed annuali di monitoraggio.
Si richiede inoltre la gestione di eventuale variazione del progetto riguardante il numero dei posti previsti o altri aspetti e la conseguente variazione e rimodulazione del piano finanziario.
La documentazione da predisporre è disponibile sul sito del SIPROIMI e nel Manuale di Rendicontazione a cui si fa completo richiamo per l’esecuzione della prestazione.
Finalità, obiettivi, contenuti essenziali del servizio, caratteristiche e specifiche tecniche da erogare agli utenti SIPROIMI sono definiti nell’Allegato A “Linee Guida per il funzionamento del SIPROIMI” del Decreto 18 novembre 2019 del Ministero dell’Interno 2019 “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi),che costituiscono parte integrante del presente capitolato ancorché non materialmente allegati.
La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire ogni servizio ivi previsto unitamente a quanto offerto in sede di gara tramite l’offerta tecnica/qualitativa. Per quanto riguarda gli standard e le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela di cui ai punti precedenti si rinvia al “manuale operativo” curato dal Servizio Centrale (disponibile sul sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
ART. 8 – SEDI, STRUMENTI, MEZZI
Per lo svolgimento delle attività il Soggetto Attuatore deve mettere a disposizione sedi, strumenti e mezzi ai fini della realizzazione degli interventi previsti, si elencano a scopo esemplificativo:
- sedi e uffici necessari alla realizzazione degli interventi, ivi comprese le attività di rendicontazione (telefoni fissi e/o mobili, pc, stampanti, macchine fotocopiatrici, ecc.)
- utenze telefoniche fisse e mobili per il personale dedicato alle attività;
- materiali di cancelleria e di consumo;
- mezzi di trasporto ritenuti necessari per l’espletamento del servizio (assicurazioni, carburante, ecc.)
- strumentazione informatica adeguata (hardware, software, ecc.)
e tutto quanto ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività previste dal Capitolato, sulla base dell’Offerta Tecnica e nel pieno rispetto di quanto espressamente previsto dai Manuali SIPROIMI del Ministero dell’Interno:
ART. 9 – METODOLOGIA E MODELLI PROFESSIONALI
Le attività e i servizi richiesti nel presente capitolato richiedono un modello di lavoro di rete, con metodi e prassi definiti e concordati tra i diversi soggetti coinvolti per garantire ai destinatari finali degli interventi una ricchezza di contenuti e punti di vista indispensabili per offrire risposte adeguate alla complessità dei bisogni, e garantire un reale processo di inserimento sociale.
Il modello professionale deve essere in grado di esprimere:
- una forte flessibilità e adattabilità alle diverse condizioni del contesto e degli utenti, ed ai cambiamenti dei bisogni dei singoli individui e nel tempo;
- una forte continuità di azione degli operatori, sul piano delle metodologie utilizzate, dei contenuti dell'intervento, delle modalità di interazione e di relazione con il contesto e con l'utente di cultura diversa, per garantire condizioni di fiducia e di sicurezza sia al contesto, sia all'utente stesso;
- un'intensa e sistematica integrazione professionale ed operativa tra tutte le figure professionali e del volontariato che interagiscono con il contesto e con gli utenti, per incrementare il grado di flessibilità e di capacità di risposta complessiva della rete dei servizi, per garantire l’efficacia dell'intervento su bisogni complessi, per promuovere forme di accoglienza e prevenire forme di emarginazione e rifiuto;
Il lavoro di équipe è considerato lo strumento privilegiato per la realizzazione dell’integrazione delle competenze, per una buona comunicazione fra gli operatori e per la costruzione di una dimensione e di un’identità di gruppo che permetta il potenziamento delle relazioni e connessioni con i servizi istituzionali già operanti.
ART. 10 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
La Ditta opererà secondo le modalità e i programmi di funzionamento dei servizi previsti dall’UTdA, così come descritto nel presente Capitolato e come specificamente previsto nel DM 18 novembre 2019.
In particolare, l'Amministrazione si riserva il diritto di definire con propria direttiva, anche a in base ai mutamenti normativi, tutto quanto di propria competenza.
L'UTdA si impegna a mettere in grado la Ditta di svolgere correttamente i servizi sopra specificati, collaborando a fornire indirizzi, informazioni e supporti organizzativi ed operativi.
Nell’ambito del funzionamento delle attività, l’affidatario deve garantire:
- il rispetto della normativa nazionale e regionale in tutti gli ambiti;
- il rispetto della normativa relativa alla privacy, in linea con le disposizioni Europee;
- l’acquisizione delle informazioni inerenti le attività specifiche dell’appalto, per assicurarne la diffusione, quando necessario, nei tempi utili;
- l'integrazione tra i servizi in gestione con gli altri servizi dell'Amministrazione. A tal fine gli operatori della ditta affidataria parteciperanno in orario di lavoro a momenti di incontro e coordinamento con operatori di altri servizi, enti e associazioni secondo le esigenze individuate. L'integrazione viene attuata anche garantendo, ove richiesto, la
partecipazione del personale della Ditta affidataria a momenti di aggiornamento realizzati dall'Amministrazione;
- il raccordo costante con le realtà esterne più significative che operano nei vari ambiti oggetto dell’appalto, come enti, organizzazioni, associazioni, e privati cittadini;
- la continuità dei servizi prestati, ed il rispetto della puntualità degli orari di servizio, assicurando la presenza continuativa degli operatori, in misura adeguata a garantire tutte le attività previste.
ART. 11 OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore opererà secondo le modalità e i programmi di funzionamento dei servizi previsti dall'Amministrazione, così come descritto nel presente Capitolato.
In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e condizioni del presente Capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, l’UTdA potrà sostituirsi senza formalità di sorta all’Appaltatore per l’esecuzione dei servizi, anche attraverso l’affidamento ad altra Ditta, con rivalsa delle spese a carico dell’appaltatore, salva l’applicazione di eventuali sanzioni e il risarcimento del maggior danno.
L’Appaltatore si impegna inoltre alla gestione complessiva, con oneri a proprio carico, dei servizi oggetto del presente appalto, garantendo tutti gli adempimenti necessari al suo buon funzionamento e quindi dovrà:
- assicurare l’attività dall'avvio fino al termine dell'appalto stesso;
- individuare un responsabile del contratto, comunicando il nominativo per iscritto, delle attività relative al seguente appalto come diretto interlocutore per la committenza;
- assumere gli oneri per imposte e tasse comunque derivanti dalla esecuzione del contratto, ivi compresi gli oneri relativi al contratto;
- provvedere alla copertura di tutti i rischi assicurativi connessi alle prestazioni del presente appalto compresi quelli relativi al trasporto;
- garantire l’organizzazione e la gestione di tutto il personale necessario e di tutte le attività oggetto del presente capitolato, adempiendo a tutti gli obblighi e responsabilità relativi alla gestione dello stesso personale come meglio specificato nel presente capitolato di gara;
- predisporre ed attuare i piani di sicurezza;
- garantire, con oneri a proprio carico, in caso di turn-over del personale durante la durata dell’appalto, un congruo periodo di compresenza al fine di assicurare la continuità dei servizi
- assicurare il rispetto della normativa relativa alla privacy, in particolare rispetto all’utilizzo delle banche dati e dei dati sensibili nel rispetto di quanto previsto dalle norme comunitarie;
- garantire ogni altro adempimento a suo carico previsto dal presente capitolato.
La Ditta è inoltre obbligata, al termine del contratto di appalto, in caso di nuova aggiudicazione ad un soggetto diverso dall’attuale impresa appaltatrice, ad affiancare per un congruo termine di giorni lavorativi (non inferiore a 5 giorni, fino ad un massimo di 10 giorni, sulla base della richiesta della Ditta che subentra) il personale dell’eventuale nuova impresa entrante con proprio personale, regolando con la stessa gli oneri derivanti, sollevando da ogni onere l’Unione Terre d’Argine.
ART. 12 - FIGURE PROFESSIONALI
La Ditta Affidataria deve individuare un Responsabile Unico della Gestione tecnica e dell’organizzazione dei servizi, con esperienza documentata sulla gestione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato.
A questa figura è attribuita la responsabilità complessiva dei servizi resi dall’Affidatario; pertanto, dovrà interloquire con i referenti delle diverse attività individuati dall’UTdA, per l’esecuzione dell’affidamento tra cui il Responsabile di Progetto dell’Unione.
Tale figura deve essere in possesso di diploma superiore o laurea conseguiti in Italia o all’estero anche se non equiparati e di una esperienza di coordinamento di servizi e attività analoghi a quelli richiesti, nonché di una comprovata e documentata competenza in ambiti specifici.
La Ditta deve, inoltre, garantire un numero adeguato di operatori per gestire la complessità delle attività che vedono la relazione con i beneficiari, siano esse informative e/o culturali. Gli operatori, oltre a una comprovata esperienza nell’ambito dell'accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione, dell’integrazione sociale, delle attività rivolte alla popolazione immigrata, di gestione di relazioni organizzative complesse in ambito interculturale, devono possedere adeguati titoli di studio e curricula professionali e più nello specifico: diploma superiore o laurea conseguiti in Italia o all’estero, competenze specifiche in materia di normativa sull’immigrazione e in ambito interculturale, esperienze nel lavoro di équipe e di équipe multidisciplinare.
Per i mediatori linguistico culturali, che hanno il compito di rendere possibile e facilitare la comunicazione e la comprensione, sia a livello linguistico che culturale, ponendosi in modo neutrale ed equidistante tra le parti interessate, la Ditta deve garantire, di norma, l'individuazione di figure con adeguata esperienza e/o competenza nell'area linguistica- culturale dei beneficiari accolti.
Eventuali sostituzioni di personale assente devono essere garantite con carattere di urgenza e con personale in possesso delle caratteristiche richieste.
In ogni caso il RUP conserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale non ritenuto idoneo a insindacabile giudizio dell’UTdA.
ART. 13 - CONTROLLI SUI SERVIZI E VALUTAZIONE
La Ditta deve essere dotata di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, da esplicitarsi nell’offerta. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al RUP, che può anche chiedere l’integrazione degli stessi con altri dati al fine di elaborare i controlli di gestione dei servizi pubblici di cui - fra gli altri - all’art. 196 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche e integrazioni.
L’UTdA, titolare del finanziamento, effettua un costante monitoraggio e controllo sull'attuazione dei progetti, sull'erogazione dei servizi di accoglienza e sulla corretta gestione amministrativa, avvalendosi delle figure preposte quali il responsabile unico del procedimento, il direttore dell'esecuzione del contratto, il revisore contabile, nonché di ulteriori figure professionali eventualmente individuate.
Al fine di assicurare la regolare esecuzione dei progetti finanziati e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione svolge direttamente e tramite le prefetture - Uffici territoriali del Governo, anche avvalendosi di soggetti terzi e del Servizio centrale di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, controlli sulla esecuzione del progetto finanziato.
A tal fine possono essere effettuate visite ispettive nelle strutture e costituiti appositi nuclei ispettivi anche in relazione alle specifiche criticità emerse o comunque segnalate. L'esito delle attività di controllo è tempestivamente comunicato alla Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, anche ai fini dell'adozione delle misure previste dal Capo VII delle Linee guida di cui al DM 18 novembre 2019. La Ditta Affidataria dovrà garantire la massima collaborazione e mettere a disposizione tutto quanto necessario per assicurare il buon esito di tali controlli.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sull’attività appaltata, attraverso i propri dirigenti e funzionari ed ogni altro incaricato, in qualunque momento durante tutta la durata dell’appalto.
La Ditta deve adempiere a tutti gli obblighi informativi richiesti dall’UTdA in merito alle attività rese.
L’Affidatario deve garantire adeguati livelli di coordinamento, attraverso il Responsabile Unico della Gestione tecnica, con:
- il Responsabile dell’esecuzione del contratto per l’insieme delle attività previste nell’appalto;
- gli eventuali referenti dei Servizi all’interno dei quali l’Appaltatore è chiamato ad operare per alcuni progetti e attività;
- il Revisore Contabile Indipendente.
Il coordinamento dei livelli sopra definiti viene garantito attraverso incontri periodici organizzati dal RUP o suo delegato.
TITOLO III – NORME RELATIVE AL PERSONALE ART. 14 - PERSONALE INCARICATO DALL'AGGIUDICATARIO
L'Impresa Aggiudicataria provvede alle attività di cui al presente appalto con proprio personale dipendente o socio, e dovrà quindi disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire l’adeguato svolgimento del servizio; in sede di offerta tecnica dovrà indicare il nome e le qualifiche professionali delle figure che intende incaricare ed adibire all’attività del presente appalto.
Qualora l'Impresa Aggiudicataria non avesse, al momento della partecipazione alla gara, già in disponibilità il personale da adibire ai servizi del presente appalto, dovrà specificatamente indicare tale fattispecie in sede di offerta tecnica, e precisare quindi le modalità di reperimento, le tipologie contrattuali alle quali intende ricorrere ed ogni altra informazione utile.
Detto personale deve essere pienamente idoneo alle mansioni per capacità e competenza professionale.
Nel servizio dovrà essere impiegato personale di fiducia che dovrà osservare diligentemente le norme previste dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara, attuare tutti gli indirizzi dell’Amministrazione, mantenere un comportamento professionalmente corretto, decoroso, irreprensibile e collaborativo verso le persone inserite, le famiglie e gli altri operatori che a qualsiasi titolo intervengano nelle attività; le suddette linee dovranno essere comunicate a tutto il personale, e costantemente monitorate a cura dell’Impresa appaltatrice.
Il personale dell’Impresa Aggiudicataria è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti e a rispettare le disposizioni della normativa in materia di protezione e trattamento dei dati personali, nonché dei Regolamenti e/o atti applicativi approvati o che verranno approvati nel corso della durata dell’appalto dall’UTdA.
All’inizio del periodo contrattuale, l'Impresa Aggiudicataria dovrà fornire al RUP l’elenco nominativo, del personale impiegato per le attività oggetto del presente capitolato e il loro impegno orario e con indicazione del tipo di rapporto contrattuale intercorrente tra personale impiegato e l'Impresa Appaltatrice. L'Impresa aggiudicataria si impegna inoltre a comunicare per iscritto eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa.
Detto elenco dovrà corrispondere a quello indicato in sede di offerta. Sono fatti salvi solo i casi di sostituzione legati a cause di forza maggiore che dovranno essere effettuati con personale in possesso dei medesimi requisiti delle figure sostituite. L’elenco dovrà essere
costantemente aggiornato durante tutta la durata del contratto, anche in caso di sostituzioni temporanee.
L’Impresa, con oneri a proprio carico, dovrà garantire che tutto il personale sia dotato di cartellino di riconoscimento.
Il personale ed i collaboratori dell'Impresa appaltatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, dovranno osservare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell’Unione Terre d’Argine (ai sensi art. 1 co. 2 D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) approvato con Delibera di Giunta Unione TdA n. 3 del 22.01.2014 e disponibile sul sito dell’Unione Terre d’Argine (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/00000-xxxxxx-xxxxxxxx/00000-xxxxxx-xx- comportamento-unione-tda)
La violazione degli obblighi di cui al codice di cui sopra e al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 15 - ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI GENERALI VERSO IL PERSONALE
L’Impresa assume a suo carico qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed in genere tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Impresa Appaltatrice dovrà garantire l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Xxxxx e Decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. Inoltre l’Impresa appaltatrice dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta della Committente, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.
L’Impresa appaltatrice dovrà osservare nei riguardi di tutto il personale impiegato, senza distinzione alcuna, tutte le leggi, i regolamenti e disposizioni dei contratti nazionali ed integrativi provinciali/aziendali, normativi, salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria e in particolare con riferimento alla legge n. 327 del 7/11/2000 “Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto”, alla legge n.142 del 3/4/2001, “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore” (laddove applicabile) e al D. Lgs. 198/2006 “Codice della pari opportunità tra uomo e donna” e ss.mm.ii., e più in generale da quanto previsto dalle normative in vigore in materia di divieto di discriminazione e pari opportunità fra uomo e donna.
Qualora l’Impresa Appaltatrice sia un’impresa cooperativa, al fine di contenere il tasso di turn-over, si ribadisce la necessità del rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. delle cooperative sociali in materia di orario di lavoro e di ogni altra norma contrattuale analoga prevista da altri specifici contratti di lavoro.
La continuità della permanenza nel tempo del personale impiegato è considerato elemento significativo di qualità. Pertanto l’Impresa Appaltatrice si impegna ad adottare misure atte a limitare il turn-over del personale.
L’Impresa appaltatrice dovrà fornire il nominativo degli operatori che subentrano in sostituzione, nonché il periodo dell’affiancamento e comunicarlo tempestivamente al Servizio gestione servizi diretti e indiretti dell’UTdA.
ART. 16 - SOSTITUZIONI, CONTINUITÀ DEI SERVIZI, INTERRUZIONE E SCIOPERO.
L'Impresa Appaltatrice deve assicurare il mantenimento, in termini quali-quantitativi, dell’organigramma presentato in fase di offerta, nonché la stabilità del personale, limitando il più possibile le sostituzioni.
L'Impresa Appaltatrice si impegna a garantire la continuità delle attività, provvedendo alle opportune integrazioni o sostituzioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente e/o inadeguato oppure assente a qualsiasi titolo. Tutte le sostituzioni devono avvenire con la massima tempestività, possibilmente entro la giornata in cui viene rilevata l’assenza o al più tardi entro il giorno successivo all’evento; il costo è interamente a carico dell'Impresa appaltatrice.
In caso di sostituzione il nuovo personale dovrà essere in possesso degli stessi requisiti del personale sostituito e dovrà essere preventivamente formato a cura dell'Impresa appaltatrice.
Sia all’inizio, sia nel corso di svolgimento delle attività, l’UTdA potrà disporre la non utilizzazione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non idoneo al servizio o che, durante lo svolgimento delle attività, abbia tenuto un comportamento non adeguato rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, oppure non consono all’ambiente di lavoro; in tal caso l’Impresa ha l’obbligo di provvedere tempestivamente alla sostituzione del personale non idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere per l’UTdA.
L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.
Non è consentito all'Impresa appaltatrice sospendere unilateralmente il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con l’Amministrazione, o vi siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest’ultima. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto ai sensi dell’Art. 32 del presente capitolato.
In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Impresa Appaltatrice sarà tenuta a darne comunicazione scritta alla stazione appaltante ai sensi della normativa vigente, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenerne i disagi all'utenza e alla collettività. Le vertenze sindacali all’interno della Ditta devono rispettare pienamente la legge 12/06/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni: a tal fine la Ditta concorda con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui livelli dei servizi essenziali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31.10.2002, pagina 26 e seguenti.
ART. 17 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
L'Impresa Appaltatrice è tenuta all’adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs.
n. 81/2008, relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche relativamente ad eventuali aggiornamenti emanati nel corso del contratto. L’UTdA è quindi esplicitamente esonerata in merito a eventuali inadempimenti dell'Impresa appaltatrice, in qualsiasi modo ricollegabili - direttamente o indirettamente - a quanto previsto dal decreto legislativo sopra citato.
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e tutela dell’ambiente, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.
Si precisa che non si procede alla redazione del Duvri, trattandosi di gestione integrale di servizi svolti in particolari cantieri, pertanto escludendosi l’esistenza di rischi da interferenza. Qualora circostanze differenti dovessero evidenziare tale necessità, l’UTdA promuoverà tutte le iniziative per la cooperazione ed il coordinamento ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.
TITOLO IV – NORME DI RIFERIMENTO, DATI GENERALI, MODALITÀ E CRITERI DI APPROVAZIONE
Art. 18 - NORME REGOLATRICI
I servizi descritti rientrano negli appalti di servizi sociali e altri servizi specifici di cui all’allegato IX al D. Lgs. 18-04-2016 n. 50.
Il servizio dovrà inoltre essere eseguito in osservanza di quanto previsto dalle norme contenute nel presente progetto, dal Bando e dal Disciplinare di gara; i servizi dovranno inoltre essere resi nel rispetto e secondo le modalità previste dalla specifica normativa di riferimento.
Art. 19 – CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L'appalto sarà aggiudicato ai sensi degli artt. 36, 60 e 142 del decreto legislativo n. 50/2016, previo esperimento di “procedura aperta” e con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, da individuare sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) dello stesso D. Lgs. 50/2016, con la specificazione di cui al comma 7 "L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi". mediante valutazione di elementi diversi, indicati più avanti, da evidenziare in un progetto specifico per la gestione del servizio posto in appalto, nonché del prezzo complessivo.
Non sono ammesse offerte economiche in aumento.
La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, ferma restando la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
L’Ente fino all’aggiudicazione definitiva ed in qualsiasi momento si riserva, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, di annullare il procedimento.
Nessun compenso è riconosciuto per la partecipazione all’appalto.
La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi massimi per ciascuno degli elementi di valutazione:
PUNTEGGIO MASSIMO % | |
Offerta tecnica | 100 |
L’offerta tecnica sarà valutata da parte di apposita Commissione Giudicatrice, come indicato al successivo paragrafo “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
CRITERI e sottocriteri | Punti max | Totale | |
1 | QUALITA’ DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA | 50 | |
1.a | Servizi di accoglienza (vitto, alloggio, vestiario, pocket money, ecc.) | 15 | |
1.b | Servizi di integrazione (MLC, inserimento scolastico, linguistico, lavorativo, abitativo, sociale, ecc.) | 10 |
1.c | Servizi di tutela (legale, psicologica, socio-sanitaria) | 10 | |
1.d | Disponibilità giuridica di strutture residenziali e/o di civili abitazioni, da adibire ad ospitare n° 35 beneficiari (idoneità str utture, collocazione, allestimento, ecc.) | 10 | |
1.e | Proposte migliorative specifiche | 5 | |
2 | CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA DEL SOGGETTO PARTECIPANTE | 30 | |
2.a | Personale specializzato con esperienza comprovata e specifica nel settore dell'accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione del quale si dimostra reale disponibilità (Prevedere uno schema riassuntivo del personale con qualifica, inquadramento professionale, esperienze ed allegare CV) | 12 | |
2.b | Personale con comprovata esperienza nell'attività di mediazione linguistica e culturale del quale si dimostra reale disponibilità (Prevedere uno schema riassuntivo del personale con qualifica, inquadramento professionale, ambito linguistico, esperienze ed allegare CV) | 10 | |
2.c | Formazione e aggiornamento degli operatori in ambiti analoghi ai servizi del Capitolato (Prevedere schema riassuntivo delle principali formazioni e aggiornamenti) | 4 | |
2.d | Modalità organizzativa delle attività e strumenti di gestione dell'equipe (attività di coordinamento, riunione periodica di verifica, supervisione ecc..) | 4 | |
3 | VALUTAZIONE DELL'ESPERIENZA MATURATA DAL SOGGETTO PROPONENTE | 20 | |
3.a | Esperienza maturata nei servizi relativi all'accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione | 8 | |
3.b | Esperienza in attività e servizi in favore dell'integrazione e dell'educazione all'interculturalità | 7 | |
3.d | Capacità reale di avvantaggiarsi di una rete territoriale afferente a Enti pubblici e del terzo settore nell'ottica di rafforzare le opportunità e le prospettive di inserimento socio-economico dei destinatari (progetti ed attività territoriali, protocolli e/o convenzioni, ecc.) | 5 | |
TOTALE VALUTAZIONE PROGETTO TECNICO | 100 |
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 50 su 100 calcolata prima di procedere alla c.d. riparametrazione per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente che non raggiunge predetta soglia sarà pertanto escluso dalla gara.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, in presenza di più di 1 offerta, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.
La c.d. “riparametrazione” del punteggio si applica ai soli criteri di natura qualitativa.
La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio in misura proporzionale.
La riparametrazione è effettuata solo sulle offerte che superino la soglia di sbarramento.
ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo dell’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, in base alla seguente articolazione di giudizi:
Coefficiente | Articolazione giudizi |
0,00-0,19 | Insufficiente |
0,20 - 0,49 | Scarso |
0,50 - 0,59 | Sufficiente |
0,60 - 0,79 | Buono |
0,80 - 0,89 | Molto buono |
0,90 - 1,00 | Ottimo |
Il coefficiente attribuito all'offerta sarà ottenuto dalla media delle valutazioni dei singoli commissari, considerando fino alla seconda cifra dopo la virgola per arrotondamento, sia nella media delle valutazioni dei commissari, sia nel calcolo del punteggio.
ART. 20 – VALIDITA’ DELL’OFFERTA
Le offerte delle imprese rimangono valide ed impegnative per giorni 180 dal termine ultimo di presentazione.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITA’ ALLA GARA
ART. 21 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
Potranno partecipare alla procedura tutti gli operatori economici previsti dall’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e di tutti i requisiti prescritti dai successivi articoli.
E’ consentita la partecipazione degli Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 03-07-2017 n. 117, incluse le Cooperative Sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), legge 8-11-1991 n. 381 ed i loro Consorzi, i quali dovranno rispettare le medesime modalità di presentazione delle offerte e dei documenti descritte nel Disciplinare di gara.
Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, con le modalità di cui all’art. 48 del D. Lgs. 18-04-2016 n. 50 e secondo le indicazioni di cui all’art. 10 delle Linee Guida in Allegato A al DM 18 novembre 2019.
L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei confronti dell’Ente.
Sono ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti o non ancora costituiti.
Nel caso di offerte presentate da raggruppamenti temporanei o da consorzi essi dovranno indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese raggruppate, con obbligo di evidenziare il nome delle imprese esecutrici.
Art. 22 - REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
ART. 23 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC
n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente capitolato.
23.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
a) Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) solo per le cooperative sociali o loro consorzi. iscrizione alla sezione dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali concernente la gestione dei Servizi socio- assistenziali, sanitari ed educativi di cui all’art.1 della legge 8/11/1991 n. 381
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
c) per Enti del Terzo settore (organizzazioni/associazioni/Enti) di cui al D. Lgs. 03-07- 2017 n. 117, 3): iscrizione nello specifico Albo/Registro di settore.
23.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
a) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2019-2018-2017) non inferiore ad € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila,00), IVA esclusa; tale requisito è richiesto quale indice di capacità economica e finanziaria, nonché di affidabilità dell'operatore.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
23.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) gli enti attuatori devono possedere un'esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio nell'accoglienza degli stranieri e una specifica esperienza nell'accoglienza di minori in stato di abbandono per i progetti dedicati ai minori stranieri non accompagnati, debitamente documentate (art. 10 Linee Guida di cui all’Allegato A del DM 18 novembre 2019).
b) il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2019 – 2018 – 2017) servizi di accoglienza degli stranieri di cui al presente appalto e/o servizi inerenti la materia dell'immigrazione per un importo medio annuo non inferiore ad € 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila,00), IVA esclusa; tale requisito è richiesto per comprovare l'esperienza nello specifico settore oggetto dell'appalto degli operatori economici concorrenti; La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; in mancanza di detti certificati, copia conforme dei contratti unitamente a copia conforme delle relative fatture.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; in mancanza di detti certificati, copia conforme dei contratti unitamente a copia conforme delle relative fatture.
Ove le informazioni sullo svolgimento di servizi analoghi non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato un’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato minimo devono essere rapportati al periodo di attività.
c) Organico medio annuo nell’ultimo triennio (2019 – 2018 – 2017) non inferiore a 20 unità, nonché di avere attualmente alle dipendenze un numero di operatori con le qualifiche richieste almeno pari a quello necessario per il funzionamento del servizio oggetto della presente gara di appalto.
d) Il concorrente deve disporre, all'interno del proprio organico, di almeno una figura di coordinatore, con una esperienza almeno triennale di coordinamento di servizi e attività per stranieri, nonché di una comprovata e documentata competenza nelle aree in questione, oltre che di diploma di laurea in materie afferenti alle scienze umane e sociali, per poter svolgere l'attività di coordinamento di cui all'art. 12.
La comprova dei requisiti 23.3 b) e 23.3 c) è fornita mediante attestazione/dichiarazione dell’operatore contenente l’elenco degli operatori, con allegata copia dell’estratto del libro unico del lavoro attestante i relativi rapporti di lavoro.
23.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) di cui al punto 23.1 lett. a) deve essere posseduto:
- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata di cui al punto 23.3 lett. a) deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati.
l requisito relativo al fatturato di cui al punto 23.2 lett. a) e quello relativo ai servizi specifici di cui al punto 23.3 lett. b) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito relativo alla capacità tecnica professionale di cui al punto 23.3 lett. c) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, mentre il requisito di cui al punto 23.3 lett. d) deve essere posseduto dalla ditta mandataria.
ART. 24 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DEL PROGETTO TECNICO
Le modalità di presentazione della documentazione di gara, comprendente la documentazione amministrativa di ammissione e la documentazione di offerta tecnica ed economica, sono dettagliatamente riportate nel bando di gara e nel Disciplinare di gara ivi allegato.
Con riferimento all’offerta tecnica, dovrà essere prodotta una Relazione tecnica del servizio offerto (progetto descrittivo dell'intera organizzazione del servizio) che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al precedente art. 19, ciascun elemento indicato nella tabella medesima.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art.
68 del Codice. Deve essere redatta in lingua italiana e non potrà complessivamente superare le 40 facciate formato A/4, caratteri tipo “times new roman” o “arial”, in dimensione non inferiore a 12, esclusi gli allegati richiesti a corredo dell'offerta tecnica. Eventuali parti eccedenti tale limite potranno non essere valutate dalla commissione giudicatrice.
Per agevolare l’esame delle offerte e facilitarne la valutazione da parte della commissione giudicatrice, la relazione dovrà essere strutturata in paragrafi corrispondenti ai singoli criteri di valutazione.
La commissione giudicatrice, per ogni singolo punto, considererà esclusivamente le qualità descritte nell'offerta relative a quel punto, trascurando qualità valutabili che non siano state descritte sotto il punto esaminato da parte dell'offerente. Ai fini del giudizio sui vari elementi dell’offerta, la commissione terrà conto anche della capacità di sintesi dimostrata.
L'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Qualora il concorrente intenda allegare una cartella compressa, si precisa che i singoli documenti dovranno essere firmati digitalmente uno per uno.
Nel caso di concorrenti associati, le sottoscrizioni all’offerta tecnica dovranno essere apposte con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
All’Aggiudicatario verrà richiesto di inviare una proposta di Piano Finanziario Preventivo, secondo il modello allegato ai documenti di Xxxx che rispetti i parametri previsti dal Manuale di Rendicontazione più volte richiamato.
TITOLO V - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 25 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’impresa Appaltatrice si impegna a nominare, al momento della sottoscrizione del contratto, un Responsabile Unico della Gestione tecnica e dell’organizzazione delle attività, (d'ora in avanti denominato Responsabile della gestione) con funzioni di interfaccia della stazione appaltante per la corretta erogazione dei servizi e l’individuazione di soluzioni per eventuali esigenze poste dall’UTdA. In caso di sua assenza o impedimento, l'impresa appaltatrice dovrà comunicare tempestivamente il nominativo di un suo sostituto. Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza, verranno rappresentate al responsabile della gestione e dovranno intendersi rivolte direttamente all'Impresa Appaltatrice.
Tale responsabile dovrà essere facilmente rintracciabile e reperibile per ogni comunicazione anche al di fuori del normale orario di lavoro. Inoltre dovrà partecipare su semplice richiesta ad incontri disposti dall’UTdA inerenti i servizi di cui al presente capitolato, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’UTdA.
L’Unione Terre d’Argine comunicherà all’Impresa Appaltatrice il nominativo del proprio referente tecnico per l’appalto che potrà non coincidere con il (Direttore dell'esecuzione del contratto), che costituirà il principale interlocutore dell’Impresa Appaltatrice per le clausole contrattuali .
ART. 26 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO E CLAUSOLA SOCIALE.
L’Aggiudicatario deve organizzare risorse e mezzi per avviare il servizio nei termini previsti all'art. 3.
Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, l'avvio all'esecuzione del servizio potrà essere effettuata, in via d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del servizio e qualora non adempia l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Si prevede, in accordo con la Ditta appaltatrice, una fase di avvio delle attività in cui realizzare le modalità di gestione previste nel presente appalto, al fine di garantire la qualità e la continuità con gli interventi già in atto. In particolare si prevede di sviluppare le attività, garantendo la presenza e in alcuni momenti della compresenza a giudizio insindacabile dell’UTdA di eventuale personale dell’amministrazione al fine del passaggio di consegne e informazioni atte a garantire un buon funzionamento del servizio.
L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad affiancare per un congruo termine di giorni lavorativi il personale di imprese uscenti con proprio personale, al fine di favorire la necessaria continuità delle prestazioni regolando con la stessa gli oneri derivanti e sollevando da ogni onere l’UTdA.
Qualora l’Impresa Appaltatrice sia una Cooperativa Sociale ex legge 381/91, si ribadisce l’applicabilità del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, con particolare riferimento all’art. 37 “Cambi di gestione”.
Qualora l'Appaltatore abbia una diversa ragione sociale, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e al fine di favorire la continuità del rapporto tra gli operatori e gli utenti di alcuni servizi, si impegna nell'assunzione del personale necessario, a privilegiare quello attualmente impiegato dalla Ditta che presta i servizi oggetto dell’appalto.
ART. 27 - MONITORAGGIO
Ai fini delle verifiche di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2011 e all'art. 21 del
D. Lgs. 39/2013, l'Amministrazione effettuerà specifici controlli sui requisiti di partecipazione e sulle condizioni di svolgimento del servizio: a tal fine l’Aggiudicatario,
prima della stipula del contratto dovrà fornire al RUP tutti i dati inerenti il personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto, oltre ai nominativi degli incaricati professionali che hanno poteri autoritativi o negoziali.
L’Aggiudicatario dovrà tempestivamente comunicare qualsiasi variazione del proprio organico, degli incaricati dotati di poteri autoritativi o negoziali.
ART. 28 - CESSIONE E SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione del contratto o il subappalto, sia totale che parziale, senza preventiva autorizzazione del RUP sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all’UTdA, salvo maggiori danni accertati. Per quanto attiene a cessione e subappalto si applica quanto previsto agli artt. 105 e 106 del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dello stesso art. 105 comma 2 e dell’art. 1 comma 18 della L. 55/2019, si precisa che è ammesso il subappalto nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto.
Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con l’UTdA.
ART. 29 - GARANZIA PROVVISORIA, DEFINITIVA, ALTRE GARANZIE
Unitamente alla documentazione amministrativa di ammissione, le Ditte partecipanti alla gara dovranno prestare garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 da liberare, per le Ditte non aggiudicatarie, ad aggiudicazione avvenuta, nello stesso atto con cui si procede alla comunicazione di aggiudicazione definitiva.
L’Aggiudicataria è inoltre obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo netto del singolo contratto (iva esclusa).
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, per il risarcimento dei danni derivante dall’inadempimento delle obbligazioni stesse ed in generale per le casistiche indicate all’art. 103 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione qualora detta garanzia risultasse insufficiente. La garanzia può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
Contestualmente alla garanzia definitiva, la Ditta dovrà versare l'importo relativo alle spese contrattuali, secondo i tempi e le modalità che saranno appositamente indicati dall’Ufficio Contratti.
L’Appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committenza avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’Appaltatore, prelevandone l’importo dal corrispettivo maturato e dovuto all’Appaltatore.
ART. 30 - COPERTURA ASSICURATIVA
E’ a carico dell’impresa ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell’espletamento dell’attività richiesta dal presente capitolato, imputabile al proprio personale od a propri collaboratori, sollevando in proposito da eventuali responsabilità l’ente Appaltante.
A tale scopo l’impresa si impegna a stipulare, con specifico riferimento al singolo appalto e con una primaria compagnia di assicurazione, una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che l’Ente viene considerato “terzo” a tutti gli effetti.
Tra le garanzie di polizza dovranno essere compresi anche eventuali danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’assicurato a qualsiasi titolo, compreso l’utilizzo di beni di terzi nell’ambito del servizio oggetto del presente capitolato.
Dovranno essere pure inseriti in garanzia tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione.
L’assicurazione per la RCT dovrà essere prestata sino alla concorrenza di un massimale annuo unico non inferiore a €. 3.000.000,00.
L’Ente appaltante è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente dell’impresa o proprio collaboratore durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a €. 2.000.000,00 per sinistro con il limite di €. 500.000,00 per persona.
Qualora l’impresa abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, dovrà produrre dichiarazione della Compagnia attestante capienza e pertinenza della garanzia in essere, specificando o integrando la polizza per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo e precisando, altresì, che la polizza medesima deve intendersi riferita anche ai rischi derivanti dall’attività inerente il servizio oggetto del presente appalto.
Tutti i massimali andranno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell’eventualità questi subiscano complessivamente un aumento superiore al 20% del dato iniziale.
L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovranno essere documentate con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal RUP e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tali assicurazione dovranno avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo di validità delle anzidette assicurazione ad ogni loro scadenza. Costituirà onere a carico dell’Appaltatore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’Appaltatore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.
ART. 31 - DANNI
La Ditta sarà sempre direttamente responsabile dei danni eventualmente causati ai suoi dipendenti e alle attrezzature che possano derivare da comportamenti di terzi; l’Impresa sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati.
L’accertamento dei danni sarà effettuato, su segnalazione del RUP, alla presenza dei delegati della Ditta; a tale verrà comunicato con sufficiente anticipo alla Ditta il giorno e l’orario in cui si valuterà lo stato dei danni in modo tale da consentire all’Impresa di intervenire nella stima. Qualora la Ditta non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, il RUP provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla Ditta.
ART. 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile per inadempienza grave o reiterata dell’Appaltatore del servizio rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni, materiali e morali subiti.
In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la cauzione prestata; L’Amministrazione potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. previa comunicazione scritta all’Appaltatore, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti casi:
- reiterati e aggravati inadempimenti, imputabili all'Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni previste dal presente Capitolato e dal progetto approvato, come la sospensione unilaterale del servizio, escluso casi di forza maggiore;
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'art. 36 del presente capitolato;
- inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore;
- mancata reintegrazione della quota-parte della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione;
- frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
- mancata sostituzione di operatori e collaboratori che risultassero inadeguati;
- grave danno all’immagine dell’Amministrazione; mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di cessione del contratto e in materia di trattamento dei dati personali;
- violazioni di quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’Appaltatore;
- eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all’Amministrazione che non consentono la prosecuzione del servizio;
- altri casi previsti dall'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per l'Amministrazione di affidare il servizio ad altro soggetto.
All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Appaltatore senza bisogno di diffide formali.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’UTdA avrà diritto di escutere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito a mezzo PEC indirizzata all'Appaltatore, con l'indicazione di un termine non inferiore a 5 giorni per fornire le relative giustificazioni.
In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Amministrazione provvederà ad incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.
ART. 33 - RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4 del D. Lgs. 159/2011, ai sensi dell'art.109 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è facoltà dell’UTdA recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi
momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 (trenta) giorni consecutivi, da comunicarsi all’impresa appaltatrice.
Le parti convengono, inoltre, che l’UTdA potrà recedere dal contratto, facendo riferimento, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di Enti Locali, ovvero per il venire meno dei finanziamenti ministeriali del progetto SIPROIMI.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa appaltatrice dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’UTdA.
In caso di recesso l’Impresa appaltatrice ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.
In caso di recesso da parte dell'Impresa Appaltatrice, la stessa deve comunicarlo al RUP, con raccomandata AR, con preavviso di almeno sei mesi. Il recesso dal contratto da parte dell' Impresa aggiudicataria comporta l’incameramento della cauzione definitiva di cui all’Art. 29, fatti salvi la rifusione degli eventuali danni e delle spese sia per l'interruzione del contratto sia per il nuovo appalto.
ART. 34 – FALLIMENTO
L’appalto si intende revocato e quindi il contratto risolto in caso di fallimento dell’Impresa aggiudicataria, fatta salva la disciplina prevista dall’art. 48, commi 17-18, e dell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 35 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE
L’Appaltatore dovrà comunicare all'Ente qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell’Impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell’azienda, fusione, trasformazione, etc.). L'Ente non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.
ART. 36 - PENALI
Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, la Committenza, a tutela delle norme contenute nel presente contratto e qualora le stesse vengano disattese con responsabilità dell’Appaltatore, applicherà le seguenti penalità detraendole direttamente dal primo pagamento utile:
- mancata corrispondenza nell'esecuzione dei servizi prestati rispetto alle previsioni del progetto approvato e delle Linee guida: da € 300,00 a € 2.500,00 in relazione alla gravità dell’inadempimento;
- mancato inserimento e mancato aggiornamento di dati sulla banca dati Siproimi e sulla piattaforma FNAsilo: € 500,00;
- mancata predisposizione dei documenti di rendicontazione e di monitoraggio nei tempi previsti: penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- mancato mantenimento degli standard delle strutture di accoglienza di cui art. 19 delle Linee Guida: € 500,00 per ogni struttura non adeguata;
- erogazione dei servizi in favore di soggetti diversi da quelli ammessi all'accoglienza nel Siproimi: € 1000,00;
- atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell’utenza o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico: (per ogni infrazione) € 500,00;
- mancato rispetto della riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto: da € 200,00 a
€ 500,00;
- ogni altro inadempimento che determini una non corretta esecuzione del contratto: € 500,00 per ogni infrazione rilevata.
Nel caso in cui nell’arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella precedente elencazione saranno raddoppiati.
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’impresa avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Ente.
Se l’impresa, nell’arco temporale del contratto, verrà sottoposta al pagamento di tre penali, per deficienze del servizio o inosservanza agli obblighi contrattuali anche in assenza di imposizioni al risarcimento danni, sarà facoltà dell’UTdA rescindere il contratto e aggiudicarlo alla seconda impresa in graduatoria con eventuale interdizione alla partecipazione, della ditta in dolo, a nuove gare dell’Ente secondo motivata valutazione dell’Ente medesimo in occasione della gara successiva.
Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo l’Ente potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.
Nel caso di inadempienze di carattere contributivo e retributivo da parte dell’Appaltatore ed eventuali subappaltatori è prevista l’applicazione degli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 dell’art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.
Il pagamento all’impresa delle somme accantonate avverrà dopo aver accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.
Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l’impresa non può opporre eccezione all’Ente e non ha titolo per il risarcimento di danni.
ART. 37 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore è da intendersi comprensivo di tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant’altro necessario per la perfetta esecuzione dell’appalto.
L'Unione Terre d'Argine, a fronte delle attività oggetto del presente Capitolato, provvederà ad erogare al Soggetto Attuatore soltanto a seguito di accredito del contributo sul conto di Tesoreria da parte del Ministero dell’Interno, le risorse per le singole annualità, corrispondente all’importo indicato nel piano finanziario preventivo ed effettivamente ammesso al finanziamento, in concordanza con quanto previsto dall’art. 28 delle Linee Guida di cui all’Allegato A al DM 18 novembre 2019 e nello specifico:
- il 50% della somma assegnata al momento di comunicazione di inizio attività, ovvero all’inizio di ciascuna annualità di progetto;
- un pagamento intermedio, fino ad un massimo del 30% del finanziamento annuale, a seguito di rendicontazione intermedia;
- il saldo, fino a concorrenza massima dell’importo finanziato, a seguito di presentazione ed approvazione dei documenti di rendiconto finale, sulla base delle spese riconosciute ammissibili.
L’Unione Terre d’Argine potrà trattenere dalle risorse da trasferire al Soggetto Attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.
Il pagamento da parte dell’UTdA del corrispettivo per il servizio avviene a mezzo di disposizione di liquidazione, a seguito di presentazione di apposita fattura della Ditta,
corredata di tutti gli indicatori definiti per poter verificare la congruità tecnica e contabile delle stesse
Le fatture dovranno essere emesse solo in formato elettronico. Non potranno essere accettate fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le modalità contenute nel DM n. 55/2013 e ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio per l’Unione Terre d’Argine è: UFA4B7
L’Amministrazione, avvalendosi degli interlocutori interessati, provvederà alla liquidazione delle fatture entro 30 (trenta) giorni dalla loro accettazione. La fattura si intende accettata qualora sia stata verificata la regolarità del DURC (documento di regolarità contributiva) e la corretta esecuzione del servizio da parte dell’Appaltatore.
La decorrenza dei termini di pagamento di cui sopra è quindi subordinata agli adempimenti e al superamento positivo delle verifiche tecniche ed alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento.
Le fatture dovranno essere espresse in lingua italiana e contenere necessariamente i seguenti elementi:
- i riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto, prestazione svolta, altri dati comunicati all'Amministrazione);
- tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario dedicato e codice IBAN oppure numero di conto corrente postale dedicato);
- il codice CIG relativo al servizio;
- il codice CUP relativo allo specifico finanziamento oggetto di fatturazione;
- l’importo complessivo fatturato, oltre al codice destinatario CUU per l’Unione Terre d’Argine UFA4B7;
Alle fatture la Ditta allega tutti gli indicatori di attività che verranno definiti in fase di avvio del contratto.
Si precisa che in mancanza dei suddetti elementi le fatture non saranno accettate. Dall'importo fatturato dalla Ditta saranno detratte le eventuali penalità applicate.
Art. 38 – IVA
Tutti gli importi indicati nei documenti di gara sono da ritenersi al netto dell’IVA.
L’Unione delle Terre d’Argine rientra nel regime di cui all'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split payment). Tutte le fatture emesse nei confronti di questi enti dal 1° gennaio 2015, per la fornitur a di beni e servizi, dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto, le fatture estere e le fatture sottoposte a "reverse charge".
Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”, così come disposto dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015. L’Unione delle Terre d’Argine provvederà al pagamento della sola base imponibile al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell’IVA esposta in fattura.
ART. 39 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modificazioni e integrazioni. Nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a..
Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportando l'indicazione del Codice Identificativo di Gara.
Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali variazioni, entro giorni sette dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 136/2010 citata. L’ Appaltatore è tenuto, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
ART. 40 - REVISIONE PREZZI
In sede di offerta la ditta indica la quota rappresentata dai costi di manodopera sul totale dei servizi oggetto del contratto. In base ai costi dichiarati in sede di offerta, si procederà alla valorizzazione percentuale dell'incidenza sulla base d'asta dei costi relativi al personale; sulla quota del corrispettivo costituita da costi di personale saranno applicati, su richiesta della ditta gli adeguamenti contrattuali relativi al personale dipendente intervenuti successivamente alla data di pubblicazione del bando di gara.
Sulla quota di costi rimanenti, a decorrere dal secondo anno di appalto, su richiesta della ditta, con cadenza annuale, l’Amministrazione provvede a rivedere il compenso garantito alla ditta in ragione della percentuale media di aumento del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati rilevata dall’ISTAT per l'anno solare precedente quello della revisione. La revisione dei prezzi è comunque subordinata ad una rimodulazione del Piano Finanziario a specifica autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno.
ART. 41 - TUTELA DELLA PRIVACY
Il Titolare o il Responsabile possono essere contattati all’indirizzo mail
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell’art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione Trasparente Designazione a Responsabile del trattamento Art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679
Con decorrenza dal 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 2016/679, e sono state introdotte nuovi adempimenti e misure di sicurezza. Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), consentono al Titolare di ricorrere ad uno o più Responsabili del trattamento, a condizione che tali soggetti presentino garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’Interessato e che i trattamenti siano disciplinati da un contratto o da altro giuridico a norma dell’Unione o degli Stati Membri che vincoli il Responsabile del trattamento agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali oggetto del rapporto”.
Ai fini sovresposti, il Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento stipuleranno l’Accordo per il trattamento esterno dei dati, allegato al Contratto.
ART. 42- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE
Faranno parte del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, e relativi allegati, nonché l’offerta tecnica dell’Aggiudicatario.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante dell’Amministrazione.
All’Aggiudicatario sarà richiesta disponibilità della firma digitale.
Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti al contratto sono a totale carico dell’Aggiudicatario. Sono altresì a carico dell’Aggiudicatario le spese e tasse per eventuali autorizzazioni e permessi che si rendessero necessari per l’esecuzione dell’appalto.
Art. 43 - ESTENSIONE E RIDUZIONE
Ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che l’Impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità i servizi oggetto del contratto d’appalto potranno essere ridotti o aumentati, secondo le norme espressamente previste dal DM 18 novembre 2019, alle stesse condizioni organizzative ed economiche e fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, ai sensi della normativa vigente ed in particolare dell’ art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016,
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto in corso, anche mediante l’ attivazione di nuovi e diversi servizi, nei casi previsti dalla normativa vigente e in particolare dal D. Lgs. 50/2016 artt. 63 comma 5 e 106.
Art. 44 – LINGUA UFFICIALE
La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche, le specifiche tecniche dei prodotti, le attrezzature e quant'altro presentato dall'Appaltatore nell'ambito del contratto, dovranno essere in lingua italiana.
Qualsiasi tipo di documentazione sottoposta dall'Appaltatore alla Committenza, in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione nella lingua italiana (con autocertificazione di fedeltà della stessa) sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.
ART. 45 - RICHIAMI NORMATIVI
Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto, si applicano le norme del Decreto Legislativo n 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni (“Codice dei contratti pubblici”), le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza comunale, nazionale e comunitaria, in quanto applicabili e compatibili.
Per i rapporti contrattuali non diversamente disciplinati da norme di diritto pubblico trova applicazione il codice civile.
ART. 46 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione, applicazione, esecuzione e risoluzione del contratto, qualora non sia possibile definirle mediante accordo bonario su iniziativa del Responsabile unico del Procedimento, è stabilita la competenza esclusiva del foro di Modena.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI