CAPITOLO I ERMENEUTICA CONTRATTUALE
CAPITOLO I ERMENEUTICA CONTRATTUALE
E COMPARAZIONE GIURIDICA
SOMMARIO: 1. Posizione del problema ed avvertenze metodologiche. – 2. Il procedimento di interpretazione del contratto tra autonomia privata e istan- ze di riequilibrio del potere contrattuale. – 3. Il modello interpretativo nella ricostruzione del sistema contrattuale. Il principio dell’affidamento quale car- dine del procedimento ermeneutico. – 4. L’interpretazione dei contratti: un problema ancora aperto. La struttura della ricerca.
1. Posizione del problema ed avvertenze metodologiche
L’ermeneutica giuridica novecentesca ha conosciuto sviluppi artico- lati e ricchi di particolari suggestioni intellettuali, all’esito dei quali pare raggiunta una condivisa consapevolezza in ordine al ruolo di centrale importanza che riveste il processo interpretativo in ogni aspetto del fe- nomeno giuridico 1. Nella diffusa convinzione della centralità dell’inter- pretazione si manifesta altresì la realtà di un’ermeneutica la quale tende a spingersi oltre la mera epistemologia per ricercare le condizioni pro- priamente ontologiche del comprendere 2; in questo quadro, la riflessio- ne del giurista non sembra potersi limitare alla metodologia di com- prensione dei fenomeni, inclusi quelli negoziali, ma pare invece destina- ta ad interrogarsi circa la sussistenza di condizioni che consentano la comprensione medesima. Tale prospettiva, com’è evidente, schiude le porte ad analisi che vanno alla radice del ragionamento giuridico, nel
1 F. XXXXX-X. XXXXXXXX, Diritto e interpretazione. Lineamenti di una teoria etica del diritto, Roma-Bari, 1999, p. 129 ss.
2 Com’è noto, tale prospettiva, che nasconde la tesi della complementarietà tra spiegare e comprendere, viene proposta in particolare da X. XXXXXXX, Il conflitto delle interpretazioni, trad. it. X. Xxxxxxxxxx-X. Xxxxxxx-X. Xxxxxxx, Milano, 1977, p. 19 ss.; ID., Interpretazione e/o argomentazione, trad. it. X. Xxxxxxxxx, in Ars interpretandi, 2007, p. 155 ss.
tentativo di individuarne condizioni d’uso, caratteristiche fondanti e li- miti ad esso connaturati.
In questa cornice trovano spazio anche i profili legati all’ermeneu- tica contrattuale, che certamente si connotano per una specificità del- l’oggetto, caratterizzato da un’intrinseca relazionalità delle dichiarazio- ni, e che si conformano in modo peculiare proprio in relazione alla na- tura specifica e concreta che di norma vale a distinguere le manifesta- zioni di volontà contrattuale rispetto alle prescrizioni legislative. Le problematiche che incidono sui profili dell’interpretazione del contratto fanno oggi i conti con una realtà in cui nessuna esperienza giuridica della tradizione occidentale circoscrive l’indagine interpretativa sul con- tratto al mero accertamento del fatto, con un’analisi ristretta al dato te- stuale ed alla ricerca dei soli elementi riconducibili ad estrinseca mani- festazione di volontà delle parti.
Al fine di cogliere le influenze dell’ermeneutica generale sull’erme- neutica giuridica e su quella negoziale in particolare non basta osserva- re che, dietro lo stimolo dottrinale, la giurisprudenza manifesta la ten- denza ad offrire un rilievo complessivo e dinamico alla realtà negoziale, valorizzando la considerazione dell’assetto globale degli interessi perse- guiti dai contraenti, non limitandosi al dato formale e ad una lettura di stretto diritto degli atti che generano conflittualità interpretativa. Radi- cali riflessi sull’orizzonte dell’interpretazione contrattuale si rendono, difatti, visibili anche in quelle proposte volte ad obliterare la distinzione tra interpretazione e valutazione, al punto che tale processo unitario, arricchito dalla considerazione concreta degli effetti che l’atto è destina- to a produrre, dovrebbe tendere alla correzione di quanto possa risulta- re non in sintonia con il giudizio di valore dell’interprete.
Tra le possibili ricadute pratiche di tali argomenti sta anche la va- riabilità dell’esito interpretativo, che si realizza non soltanto nei casi in cui la volontà dei contraenti venga valutata diacronicamente, osservan- do un doveroso riguardo ai mutamenti sociali ed alle trasformazioni va- loriali della società così come accade nell’interpretazione evolutiva della legge. La mutevolezza dell’attività ermeneutica, riferita a clausole di pa- ri tenore, si può manifestare difatti anche sincronicamente e non in re- lazione alla differente sensibilità dell’interprete, ma in connessione al contesto fattuale in cui l’atto è posto in essere. Evidente è, in questo o- rizzonte, il peso della identificazione di Xxxxxxx tra comprensione ed applicazione 3, ma non sfugge come la civilistica, e non soltanto quella
3 Cfr. H.G. XXXXXXX, Verità e metodo, trad. it. X. Xxxxxxx, Milano, 2000, p. 679 (Wahrheit und Methode, Tübingen, 1960), ove l’a. presenta la nota teoria sull’appli-
italiana, muova da tali premesse per costruire una rinnovata concezio- ne dei modelli di interpretazione del contratto, che valorizzi il ruolo di clausole generali, per assecondare la linea di tendenza del diritto euro- peo dei contratti che si volge con crescente insistenza all’idolo della giu- stizia contrattuale.
Per raggiungere un simile traguardo, non si esita allora ad invocare la necessità di un potere correttivo o riequilibrativo del giudice 4, già nel momento in cui egli interpreta, e dunque comprende ed applica insieme, le espressioni linguistiche usate dai contraenti. Posta in questi termini la questione, si innesca un processo di revisione concettuale, che tende ad oltrepassare l’idea per cui il linguaggio sia soltanto un mezzo di comuni- cazione di un contenuto logico o psichico già formato, per approdare ad una sua identificazione quale «strumento con cui questo contenuto si co- stituisce e si determina compiutamente» 5. Negli interstizi logici di un si- mile passaggio si annida la possibilità di introdurre, per via di interpreta- zione, una particolare connotazione sostanziale del negozio, in modo tale che non sia semplicemente il contesto in cui il linguaggio è usato a svol- xxxx un ruolo selettivo rispetto alla polisemia delle parole utilizzate, ma sia piuttosto il giudizio di valore sull’autoregolamento di interessi a tra- dursi in una sua potenziale simultanea correzione.
xxxxxxx quale momento costitutivo dell’interpretazione, implicante una mediazione tra soggetto ed oggetto, in modo parallelo al concetto di coscienza della determina- zione storica (wirkungsgeschichtlisches Bewusstsein).
4 Vale la pena di accennare soltanto come la prospettata praticabilità di un’inter- pretazione correttiva, destinata per esempio a rendere equilibrato il contratto nato in situazioni di asimmetria di potere contrattuale, si discosti profondamente dal- l’ipotesi di interpretazione correttiva del contratto, elaborata nei primi anni del ‘900 all’interno della letteratura tedesca e successivamente ripresa con alterne fortune in Italia. Tale elaborazione proponeva l’idea di un’attività ermeneutica per sua natura capace di correggere la manifestazione di volontà, al fine di renderla coerente con l’effettiva comune intenzione delle parti. In tal modo si attribuiva al procedimento ermeneutico la funzione di correggere eventuali errori contenuti nelle dichiarazione dei contraenti. Una prima rappresentazione di tale teoria si può leggere in F. CARRE- SI, Interpretazione correttiva del contratto, in Riv. dir. civ., 1957, II, p. 328 ss., il quale riprende le tesi di X. XXXX, Die Auslegung der Rechtsgeschäfte, Jena, 1911, p. 288 e di
X. XXXXXX, Rechtsgeschäftliche Beiwerk, Demonstratio, in 76 Jherings Jahrbuch, 1926,
p. 31 ss. Per una successiva elaborazione, che invoca il canone dell’interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 cod. civ., quale norma che consente di rettificare il contratto nel senso voluto dalle parti, cfr. X. XXXXXXX, Interpretazione del negozio e teoria del linguaggio (note sull’art. 625 c.c.), in Il contratto. Silloge in onore di Xxxxxxx Xxxx, I, Padova, 1992, p. 323 s.
5 X. XXXXXXX, Ermeneutica e dogmatica giuridica, Milano, 1996, p. 10.
Istanze di questo tipo meritano un’attenta considerazione, anche in ragione del fatto che esse sembrano inquadrarsi perfettamente in un o- rizzonte dottrinale che, pur con varietà di gradazioni, stimola da tempo ad una inclusione nel diritto dei contratti di strumenti di riequilibrio di situazioni sostanziali squilibrate. Emerge, tuttavia, proprio all’interno di una simile prospettiva, ed in relazione alle rinnovate suggestioni dell’er- meneutica contrattuale, un’intima contraddizione che si palesa nella predisposizione di un sistema di rimedi articolato e penetrante, che pa- re invece presupporre una ricerca di significato del contratto raggiunta su basi tradizionali 6.
Nella proposta di una nuova dimensione del procedimento interpre- tativo sembra cogliersi allora la rivendicazione anche in ambito contrat- tuale di una consapevole presa di posizione non neutrale, in altri termi- ni della «possibilità per l’interprete di divenire avvertito dei propri pre- supposti culturali, giuridici, del modo con cui concepisce i rapporti socia- li e gli interessi in gioco» 7; ma se un simile percorso appare fondato in relazione all’interpretazione della legge, in modo che tra una pluralità possibile di significati venga sempre data la preferenza a quello che me- glio risponde alle specifiche esigenze di un dato sistema giuridico, in ambito negoziale non sembra potersi trasporre con automaticità la me- desima logica di fondo, parendo preclusa almeno nei suoi presupposti teorici la costruzione di una grand theory che accomuni interpretazione della legge e del contratto 8.
6 Sul punto, si veda infra, specialmente Cap. IV, par. 3.
7 F. XXXXX-X. XXXXXXXX, Diritto e interpretazione. Lineamenti di una teoria etica del diritto, cit., p. 233.
8 Analoghe osservazioni in X. XXXXXXX, L’interpretazione della legge, in Trattato Cicu- Messineo, Milano, 1980, p. 8 ss.
Sul problema della distinzione tra interpretazione della legge e dei contratti, com’è noto, la letteratura è vastissima; particolare rilievo ai profili di convergenza viene rimarcato da X. XXXXX, Interpretazione della legge e degli atti giuridici (Teoria ge- nerale e dogmatica), 2a ed., a cura di X. Xxxxx, Milano, 1971, p. 251 ss.; X. XXXXXXXXXXX, Ratio iuris e ragionevolezza nell’ermeneutica giuridica di Xxxxxx Xxxxx, in Id., L’ordinamento vigente e i suoi valori. Problemi del diritto civile, Napoli, 2006, p. 445 ss.; X. XXXXX, L’interpretazione delle leggi civili, Torino, 2000, p. 429.
Un differente ordine di problemi è invece indagato con interessanti spunti di ri- flessione dal giudice australiano X. XXXXX, Towards a Grand Theory of Interpretation: The Case of Statutes and Contracts, in 24 Statute L. Rev., 2003, p. 95 ss., il quale pro- pone una lettura unitaria del procedimento di interpretazione della legge e del con- tratto, con specifico riferimento alle tendenze che procedono nella direzione dal let- teralismo al contestualismo e dal «plain meaning» ad una «purposive interpretation».
In questa prospettiva, in cui si saldano le proposte di armonizzazio- ne con le linee di tendenza che caratterizzano i diritti nazionali, l’analisi comparatistica, che sempre si mostra incline a ricercare giustificazioni della propria discreta presenza, e che nemmeno nel caso di questo lavo- ro se ne sottrae, può forse in questo quadro non soltanto adempiere la sua tradizionale funzione descrittiva al servizio della conoscenza, ma suggerire altresì, sulla scorta di una lettura del significato che l’erme- neutica contrattuale assume nell’odierno contesto giuridico occidentale, quali possano essere i fondamenti su cui far reggere un corretto proce- dimento di interpretazione del contratto 9.
Premessa fondante del discorso è il disegno della trama che si deli- nea nei processi di interpretazione del contratto nei paesi della tradi- zione giuridica occidentale. Tra questi una riflessione più approfondita è dedicata al modello inglese, che recentemente ha conosciuto una rivi- sitazione dei principi che reggono l’attività ermeneutica, rivisitazione che non pare certamente estranea all’evoluzione novecentesca della filo- sofia del linguaggio e della semantica. Xxxx, proprio in Inghilterra il de- bito delle soluzioni giurisprudenziali nei confronti degli studi sul lin- guaggio è sottolineato dagli stessi giudici che hanno operato le princi- pali innovazioni in un sistema che, sul punto, si mantiene a formazione prevalentemente, anche se non più esclusivamente, giurisprudenziale 10.
La manifesta complessità delle soluzioni prospettate di fronte ai pro- blemi di interpretazione non fa peraltro dimenticare la corrispondente semplicità dell’interrogativo primo cui l’ermeneutica vuole offrire rispo-
9 Sulla funzione che può rivestire l’indagine comparatistica la letteratura è ormai va- stissima. Si segnala, al riguardo, la prospettiva di X. XXXXXXXXXXX, Comparative Law Tea- ching and Scholarship: Method and Objectives, in Scritti in onore di X. Xxxxx. La compa- razione giuridica alle soglie del terzo millennio, vol. I, Milano, 1994, p. 181 s., incline a ri- conoscere alla comparazione non soltanto una funzione conoscitiva, ma anche l’obiet- tivo di individuare le soluzioni preferibili ai singoli problemi giuridici considerati.
Un vero e proprio manifesto della comparazione giuridica e delle sue funzioni, con la presentazione delle note “Tesi di Trento”, si può leggere in X. XXXXXXX-P.G. MONATERI-X. XXXXX, voce Comparazione giuridica, in Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ., Torino, 1988, p. 48 ss.
10 Si vedano gli espliciti riferimenti alle opere di Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx che compaiono nei saggi di due autorevoli giudici della House of Lords, XXXX XXXXX, Written Contracts: To What Extent May Evidence Control Language?, in 41 Current Legal Problems, 1988, p. 23 e XXXX XXXXXXXX, The Intolerable Wrestle with Words and Meaning, in 114 South African L. J., 1997, p. 656, che danno così conto, agganciandolo ad un solido fondamento filosofico, del carattere di insopprimibile intersoggettività che connota qualsiasi processo interpretativo. Si veda amplius infra spec. Cap. II, par. 5.
sta. È lo stesso quesito che Xxxxx Xxxxxxx fa pronunciare, in un passo for- tunato e celebrato anche nella letteratura giuridica italiana e straniera, a Humpty-Dumpty: «Quando uso una parola (…) essa significa soltanto ciò che io intendo farle significare – né più, né meno». «Ma il problema è – obietta Xxxxx – se tu possa far sì che le parole abbiano così diversi si- gnificati». «Il problema – chiude Humpty-Dumpty – è chi debba essere il padrone – questo è tutto» 11.
Che il problema dell’interpretazione del contratto nasca da una «im- perfezione del linguaggio», secondo l’espressione di Xxxx Xxxxxxxxx 12, è un dato di cui la scienza giuridica è da tempo avvertita; del resto, le con- troversie che giungono all’attenzione delle corti in materia contrattuale mostrano sovente come i contraenti attribuiscano significati divergenti a dichiarazioni che essi reputavano in origine inequivoche: l’attribuzione di un senso giuridicamente rilevante al contratto segna dunque il momento in cui l’ordinamento giuridico accoglie la volontà delle parti, ma anche il passaggio decisivo per valutare il grado di rispetto tributato al dogma dell’autonomia privata. Non è pertanto fuori luogo l’immagine di un dirit- to dei contratti che si può riconoscere ed analizzare solo dopo aver attra- versato il prisma del procedimento interpretativo. Come ricorda Xxxxxxx Xxxxxx, l’interpretazione del contratto è da tempo divenuta la tecnica principale per la risoluzione di quasi tutti i problemi del diritto dei con- tratti, e questa circostanza dà ragione del particolare e crescente interesse che la dottrina dedica ad un tema così classico 13.
11 Il passaggio di X. XXXXXXX, Through the Looking Glass, in The Works of Xxxxx Xxxxxxx, London, 1965, p. 174 è ripreso, tra gli altri, da X. XXXXXXXXX, Il metodo giuri- dico, in Riv. dir. proc., 1971, p. 568 ss., da X. XXXXX, Persona giuridica e soggettività, Padova, 1975 e da X. XXXXXXXXX, I poteri semiotici del legislatore (Xxxxx e l’art. 12 pre- leggi), in X. XXXXXXXXXXXXX-X. XXXX (a cura di), Scritti per Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Mila- no, 1997, p. 85 ss.; più di recente, vi si fa riferimento in X. XXXXXXXXX, Sulle defini- zioni legislative nel diritto privato. Fra codice e nuove leggi civili, Torino, 2004. Nell’ambito della letteratura anglosassone cfr. F.R. XXXXXXXXX, The Fundamentals of Legal Drafting, 2nd ed., Boston-Toronto, 1986, p. 141 e X. XXXX, Plain Language in Legislative Drafting: An Achievable Objective or a Laudable Ideal, in 24 Statute L. Rev., 2003, p. 112. La stessa citazione viene altresì significativamente proposta nell’opi- nion di Xxxx Xxxxxxxx proprio nella decisione del caso Investors Compensation Scheme, che come vedremo segna la rivisitazione dei tradizionali strumenti di erme- neutica contrattuale nel diritto inglese. Sul punto, v. il commento di X. XXXXXXX, Xxx- ce and the Judiciary. Interpreting Contracts, in 57 Cambridge L. J., 1998, p. 447.
12 River Wear Commissioners x Xxxxxxx [1877] 2 App. Cas. 743, 763.
13 X. XXXXXX, Judicial Techniques in the Law of Contract, in Essays on Contract, Oxford, 1999, p. 267.
La circostanza, poi, che le incertezze interpretative discendano da limiti intrinseci al linguaggio oppure invece da manchevolezze nel suo utilizzo nei casi concreti è questione riservata agli studi di analisi del linguaggio e sulla quale non pare consentito soffermarci in questa sede. Non sembra tuttavia dubitabile la circostanza per cui «l’interprete eser- cita necessariamente, nell’attribuire ad un vocabolo un significato, un ruolo decisivo» 14. Se è vero, dunque, che l’attività interpretativa è per sua natura creatrice e sconta il prezzo di una insopprimibile precom- prensione, tuttavia da ciò non discende una fatalistica equivalenza degli esiti interpretativi ed anzi si impone, proprio in conseguenza di tale ca- rattere, l’esigenza di guidare comunque l’interprete nella direzione di un’attività ermeneutica accettabile e, quanto più possibile, condivisibile. Di fronte ad una rilevanza pratica del problema interpretativo, così vasta da xxxxxxx e talora invadere i temi contigui della forma del con- tratto, dell’errore, dell’integrazione degli effetti (e l’elenco potrebbe cer- tamente proseguire), ogni ricerca non può che principiare dalla posi- zione di limiti all’indagine e da premesse metodologiche definite. In una prospettiva comparatistica che ricerca assonanze e divergenze con il mondo di common law, l’azione di regolamento dei confini ci è parsa pressoché necessitata dalla guida che il recente restatement sui principi dell’ermeneutica contrattuale inglese ha fornito 15. In questo senso, è sembrato opportuno verificare il concreto significato che è destinato ad assumere il conclamato passaggio dal letteralismo al contestualismo, valutando quale ruolo abbia giocato in tale prospettiva il tema della tu- tela dell’affidamento, e quale spazio sia concesso ad un’interpretazione ragionevole delle dichiarazioni contrattuali. Ma nell’analisi di un simile processo, si sono scosse le tessere di un domino virtuale, ed alla prima di esse a cadere han fatto seguito altre, che toccano da vicino il proces-
14 X. XXXXX, Il concetto di interpretazione del diritto, Torino, 1947 (rist. 2003), p. 74.
15 Ci si riferisce al caso Investors Compensation Scheme Ltd. v West Bromwich Building Society [1998] 1 All E.R. 98, che sarà oggetto di approfondimento nel se- condo capitolo. Come chiarito da X. XXXXXX, Legal Transplants. An Approach to Comparative Law, 2nd ed., Athens (Georgia), 1993, p. 7, gli studi che prediligono un approccio comparatistico debbono farsi carico di illustrare, accanto ad un’indagine di carattere storico, i momenti di trasformazione ed evoluzione delle singole regole giuridiche, così da valutare quale sia la natura più profonda delle novità presenti in un dato ordinamento, e se esse possano essere ricondotte ad eventuali trapianti di soluzioni da altri ordinamenti. Il caso Investors, in questo senso, costituisce necessa- rio punto di avvio del discorso, che consente di verificare l’attuale orientamento che in Inghilterra, ed in generale nel contesto di common law, sembra emergere con rife- rimento al tema dell’ermeneutica contrattuale.
so di armonizzazione del diritto europeo, ancora dubbioso sull’oppor- tunità di percorrere la strada delle clausole generali, e tra queste in par- ticolare della clausola di buona fede. Proprio sul senso della buona fede interpretativa si gioca una gran parte della conformazione dell’erme- neutica contrattuale, ed in questa chiave di lettura non sfuggono, nem- meno ad una prima analisi, le potenziali convergenze tra modelli inter- pretativi differenti.
2. Il procedimento di interpretazione del contratto tra autonomia privata e istanze di riequilibrio del potere contrattuale
Nell’introdurre il tema dell’interpretazione del contratto in prospet- tiva comparatistica, Zweigert e Xxxx 00 delineano una contrapposizione tra due punti di partenza che si trovano in posizione antitetica: da un lato vi sono impostazioni che assegnano priorità alla volontà del dichia- rante, posto che nella volontà dei contraenti si rinviene il fondamento ultimo degli atti di autonomia privata; al capo opposto starebbe l’impo- stazione che reputa essenziale l’elemento esteriore della dichiarazione, in ragione del fatto che l’ordinamento giuridico può prendere in conside- razione solamente una volontà esteriorizzata e corrispondente dunque al significato che viene comunemente attribuito alla dichiarazione da par- te di un soggetto ragionevole. La purezza di una simile contrapposizio- ne si inquina, tuttavia, nell’osservazione della law in action, attraverso cui è possibile cogliere le oscillazioni, presenti in tutti gli ordinamenti, tra queste due visioni contrapposte del procedimento ermeneutico 17.
16 X. XXXXXXXX-X. XXXX, Introduzione al diritto comparato, II, Xxxxxxxx, ed. it. a cu- ra di A. Di Majo e X. Xxxxxxx, Xxxxxxx, 1995, p. 104 ss. Analoga prospettiva è deli- neata da X. XXXXXXXXXX, The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition, Xxxx Xxxx, 0000, p. 621 ss., per il quale i sistemi giuridici più primitivi si affidano senza esitazione al mero criterio letterale di interpretazione, mentre sola- mente l’evoluzione della cultura giuridica consente che anche elementi cd. soggettivi vengano presi in esame nell’attribuzione di significato alle dichiarazioni contrattuali; l’a. avverte tuttavia come un simile processo rischi di sfociare in un esito negativo, ove si consenta che i criteri soggettivi prendano il sopravvento in modo da minare alla base l’esigenza di certezza del diritto e la sicurezza dei traffici commerciali.
17 L’attualità di una ricerca comparatistica sul tema dell’interpretazione del con- tratto è testimoniata dal crescente interesse che si riscontra nella letteratura stranie- ra contemporanea in argomento. Tra le più recenti opere di impronta comparatistica, senza pretesa di completezza, si possono indicare: X. XXXXXXX, Regeln der Auslegung internationaler Handelsgeschäfte. Eine vergleichende Untersuchung der UNIDROIT Prin- ciples, der Principles of European Contract Law, des Uniform Commercial Code und des
Negli spazi intermedi tra queste due alternative, si rinviene difatti una variegata gamma di soluzioni, a cui non sono estranee le tematiche relative alla delimitazione dei materiali extratestuali, all’interpretazione secondo canoni di buona fede o di ragionevolezza, all’ampiezza dei cri- xxxx di interpretazione oggettiva del contratto. Tutto ciò contribuisce a delineare un quadro dell’ermeneutica contrattuale certamente non o- mogeneo, nemmeno nelle aree di civil law, e che richiede pertanto uno sforzo ricostruttivo, soprattutto in vista del processo di uniformazione del diritto europeo dei contratti. Le sollecitazioni che, peraltro, da que- sto processo traggono origine inevitabilmente condizionano, a loro vol- ta, il discorso sull’interpretazione del contratto, che non pare affatto in- sensibile anche rispetto a quel movimento che propone di utilizzare il contratto del consumatore quale paradigma di un nuovo modello con- trattuale europeo 18.
Su questo punto, in particolare, è necessario fin d’ora rilevare come una delle possibili direzioni che il percorso dell’ermeneutica contrattua- le sembra poter prendere è rappresentata dalla attribuzione agli organi giurisdizionali di ampi poteri di controllo sull’equilibrio dell’accordo 19. Le condizioni di disparità economica, e di differente potere contrattua- le, potrebbero in quest’ottica venire sterilizzate da un intervento giudi- ziale che operi già in fase di interpretazione, e dunque di attribuzione di significati, alle espressioni utilizzate dai contraenti; una simile prospet- tiva, tuttavia, risente forse troppo marcatamente di un presupposto so- lidaristico del diritto contrattuale, che non soltanto non trova riscontro nelle scelte normative in tema di interpretazione ma che altresì rischia di neutralizzare il valore dell’autonomia privata.
deutschen Rechts, Göttingen, 2004; J.H. HERBOTS, Interpretation of Contracts, in J.M. XXXXX (ed.), Xxxxx Encyclopedia of Comparative Law, Cheltenham-Northampton (MA), 2006, p. 325 ss.; X. XXXXXX, Contract Interpretation and Gap Filling: Comparative and Theoretical Perspectives, Antwerpen-Oxford, 2006; X. XXXXXXXXX, Interpretation of Con- tracts: Concluding Comparative Observations, in X. XXXXXXX-X. XXXX (eds.), Contract Terms, Oxford, 2007, p. 128; X. XXXXXXX XXXXXXXXX, Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, 0000; X. XX XXXXX-X. XXX XXXXXX, The Interpretation of Standard Clauses in European Contract Law, in X. XXXXXXX (ed.), Standard Contract Terms in Europe. A Basis for and a Challenge to European Contract Law, The Hague, 2008, p. 201 ss.; X. XXXXXX, Contractual Interpretation at Common Law and Civil Law: An Exercise in Comparative Legal Rhetoric, in J.W. XXXXXX-X. XXXXXXXX-X. XXXXX (eds.), Exploring Contract Law, Portland, 2009, p. 77 ss.
18 Amplius, infra, Cap. IV.
19 Da ultimo, si veda Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, in Nuova giur. civ. comm., I, 2010, p. 231 ss., e in Xxxxxxxxx, 2010, p. 5 ss., ove si discorre di una funzione riequili- brativa attribuita all’ermeneutica contrattuale. Sul punto, v. amplius al Cap. III, par. 6.
La stessa valorizzazione in chiave solidaristica del criterio di inter- pretazione secondo buona fede non appare immune da aporie che mi- nano alle radici il suo uso quale strumento di riequilibrio di situazioni caratterizzate da disparità di potere contrattuale. Se è vero, difatti, che la buona fede, al pari della correttezza o della solidarietà, rappresenta un principio generale del nostro ordinamento, cui è legittimo affidarsi anche laddove sia richiesta un’attività interpretativa, non ne consegue di necessità la funzione riequilibratrice dell’ermeneutica contrattuale, che anzi in questo orizzonte rischierebbe di assecondare non un’istanza di giustizia del contratto, ma un ideale di giustizia che va oltre il con- tratto stesso e l’operazione economica che vi è sottesa 20, dando luogo ad esiti interpretativi inevitabilmente condizionati in maniera marcata dal- la sensibilità dell’interprete 21.
Del resto, è noto come da più parti venga sollecitata l’attribuzione ai giudici di un più ampio potere di controllo sull’equilibrio del contratto, che non si limiti alle sole ipotesi che tradizionalmente vengono in rilie- vo nei casi di patologie particolarmente qualificate, come quelle che possono dare luogo al rimedio della rescissione. Ma proprio da questa linea di tendenza, e dalla predisposizione, ad opera del legislatore co- munitario, di strumenti talora assai penetranti ed incisivi rispetto al dogma dell’autonomia privata (si pensi alle nullità di protezione, o ai recessi di pentimento, o agli obblighi di forma inquadrati nel contesto del cd. «neoformalismo comunitario»), si ricava l’impressione che il tema dell’ermeneutica contrattuale debba rimanere estraneo agli inter- venti di controllo giudiziale sul contratto, dovendo piuttosto mantenersi ancorato alla sua funzione essenziale, che consiste nella ricerca del si- gnificato del negozio posto in essere dalle parti.
20 Come chiarisce X. XXXXXXX, De jure belli: l’equilibrio del contratto nelle impugna- zioni, in Riv. dir. civ., 2004, II, p. 27 ss., «nulla può essere ritenuto giusto senza un criterio; ma se questo non è nel contratto, forse (ma è materia d’opinione) sarà assi- curata la “giustizia”, ma non sarà quella del contratto»; l’a. mette così in guardia da quelle proposte che si presentano «sotto le forme suadenti dell’appello a valori in sé difficilmente contestabili, come l’equilibrato contemperamento degli interessi, la tu- tela dell’uguaglianza sostanziale, l’utilità sociale, e da ultimo ancor più capziosamen- te il “mercato”».
21 Analoghe considerazioni, riferite all’interpretazione del contratto collettivo, si possono leggere in X. XXXXXXX, Contratto collettivo e interpretazione, Padova, 2004, p. 119, il quale parla di scarsa trasparenza dei processi decisionali, che conduce a «so- luzioni improntate assai più alla ricerca della giustizia del caso concreto, piuttosto che all’attribuzione di significato ad un precetto che pure presenta i caratteri della generalità e astrattezza».
Anche a voler condividere la proposta di un nuovo paradigma gene- rale di contratto, identificato nel «contratto con asimmetria di potere contrattuale» 22, il problema dell’interpretazione del contratto non pare possa essere condizionato nelle sue trame essenziali. Tuttavia, tale con- clusione impone di essere giustificata in maniera convincente, anche in ragione del cd. valore procedurale del significato del testo contrattuale. Quando tenta di attribuire un senso alle espressioni utilizzate dalle par- ti, difatti, l’interprete è chiamato a servirsi dei canoni normativi di er- meneutica contrattuale, di modo che l’esito del procedimento interpre- tativo viene sempre condizionato dalla positività del dato normativo di riferimento. Se, pertanto, il significato ricostruito dall’interprete «non è né “vero” né “falso”, ma soltanto “conforme” o “difforme” dai canoni le- gislativi» 23, la relatività che connota il risultato dell’interpretazione può dipendere da una scelta legislativa che, in un periodo come quello pre- sente, sensibile a istanze di riequilibrio delle situazioni di asimmetria contrattuale, ben potrebbe in ipotesi orientare verso un differente mo- dello di ermeneutica contrattuale.
A fronte di tale problematicità, occorre tuttavia rilevare come il ten- tativo di leggere il contratto e la sua disciplina attraverso il filtro del procedimento interpretativo mostri chiaramente che anche gli interven- ti normativi di provenienza comunitaria non si siano finora tradotti nel- la conformazione diretta del regolamento contrattuale, e si siano piut- tosto mantenuti sul diverso piano della predisposizione di strumenti re- golativi del mercato, che solo in via indiretta implicano un intervento sull’assetto di interessi realizzato dalle parti. È chiaro, infatti, che nel- l’odierna società molti rapporti contrattuali sorgono in situazioni di forza perlomeno non omogenee, se non del tutto squilibrate, ma i mec- canismi correttivi di tali rapporti non sono destinati ad operare nel pre- liminare momento della ricostruzione della volontà dei contraenti, co- munque essa si sia formata. In quel particolare momento, e comunque in fase di ricostruzione ex post ad opera del giudice-interprete, l’esigen- za primaria coincide con l’individuazione del senso ragionevolmente ricollegabile alle dichiarazioni contrattuali; esperienze straniere mo- strano come in un simile procedimento anche il ricorso a clausole gene-
22 X. XXXXX, Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma, in Riv. dir. priv., 2001, p. 772 ss. e anche in X. XXXXX, Xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, 0x xx., Xxxxxx, 0000, p. 23 ss.
23 X. XXXX, Principi e problemi di interpretazione contrattuale, in ID. (a cura di),
L’interpretazione del contratto, Padova, 2000, p. 611.
rali di ampio respiro non legittimi l’innesto di strumenti latamente rie- quilibratori del regolamento contrattuale, ed anzi la loro stessa operati- vità diffusa trova presupposto nella demarcazione rigorosa delle poten- zialità applicative, ricollegate sovente ad un bisogno preliminare di ri- spetto e di protezione dell’affidamento ingenerato sul destinatario della dichiarazione negoziale.
Pur nella mancata inclusione del procedimento interpretativo tra i fattori che contribuiscono ad incrementare il potere di controllo giudi- ziale sul contenuto del contratto, il riscontro delle varie esperienze giu- ridiche in tema di interpretazione contrattuale mostra comunque signi- ficative istanze di revisione del tradizionale approccio all’ermeneutica de- gli atti di autonomia privata, in un percorso che non pare ancora giunto ad un approdo definitivo, specie in ragione del processo di uniforma- zione del diritto europeo dei contratti. A queste dinamiche non risulta estranea nemmeno la diffusione su larga scala di modelli contrattuali uniformi, che hanno reso il contratto «il principale strumento di inno- vazione giuridica» del nostro tempo 24.
Del resto, è immediatamente percepibile come la ripetitività nella redazione di clausole contrattuali, aderenti ad un modello di lex merca- toria che viene consolidandosi nella prassi del commercio internazionale, non può apparire come un dato neutrale rispetto all’attribuzione di signi- ficato alle clausole medesime. Si pone, difatti, l’interrogativo se una clau- sola standard, costantemente ripetuta nei contratti commerciali interna- zionali, possa essere suscettibile di interpretazioni differenziate a se- conda del particolare contratto cui essa accede, e se pertanto possano incidere nella ricostruzione del significato della clausola anche altri fat- tori, talché ad una clausola standard non corrisponda anche una inter- pretazione standard della medesima. Anche in questo caso, il raffronto con l’esperienza di common law appare di ausilio nel delineare i limiti entro cui il giudice-interprete è legittimato a discostarsi da un modello ripetitivo di attribuzione di significato, per dare spazio a circostanze di- verse dal mero tenore letterale della clausola, pur mantenendo l’obiet- tivo di non tradire il ragionevole affidamento ingenerato dalla dichiara- zione contrattuale 25.
24 X. XXXXXXX, Le fonti del diritto nella società post-industriale, in Sociologia del dir., 1990, p. 158.
25 Nella soluzione ai problemi che la standardizzazione dei modelli contrattuali solleva, si è cercato di evitare un giudizio di valore sul fenomeno stesso della lex mercatoria. Il modo con cui la dottrina ha talora affrontato le questioni che emergo- no nel contesto transnazionale ci pare invece spesso condizionato da una preventiva
Tali riflessioni si muovono lungo un percorso parallelo a quello re- lativo all’integrazione del contenuto contrattuale, attuata tramite la clausola generale di buona fede. Analoga è, difatti, la preoccupazione che la buona fede, in sede di interpretazione o di integrazione, mal si concili con il rispetto dell’autonomia dei contraenti, laddove non sia contenuta entro limiti circoscritti e parametrati comunque al contenu- to complessivo dell’operazione economica. L’espressione tralatizia per cui judges cannot make the contract for the parties si indirizza, difatti, nella duplice direzione di negare una sovrapposizione tra il contenuto delineato dai contraenti e quello interpretato dal giudice da un lato, e dall’altro di impedire integrazioni contrattuali che, pur ispirate ad esi- genze condivisibili, non rispondano al disegno divisato dai contraenti. Il rischio di una compressione degli spazi concessi all’autonomia pri- vata si manifesta con particolare forza nel momento in cui si concede al giudice di ricavare, da una clausola generale, alcune possibili pre- scrizioni che completino il novero delle obbligazioni che sorgono dal contratto; se tale fenomeno non può direttamente essere assimilato, per una differente valenza ontologica, al percorso ermeneutico, tutta- via con esso condivide una possibile deriva «correttiva», che induce ad una attenta indagine circa i confini che si vogliono disegnare per il suo utilizzo 26.
valutazione, positiva o negativa, dell’uniformazione dei moduli contrattuali, che ri- posa da un lato sulla assenza di democraticità del suo sorgere, e nella prospettiva opposta sulla efficacia operativa che le regole, pur dettate da elite commerciali, sono in grado di realizzare. Il tema dell’interpretazione del contratto non richiede di schierarsi dall’una o dall’altra parte del dibattito, pur nella consapevolezza che an- che l’ermeneutica contrattuale, e le soluzioni che essa propone, non possono repu- tarsi estranee ad un complessivo sguardo sul mondo dei contratti anche nella pro- spettiva della prassi commerciale internazionale.
26 Si vedano, al riguardo, le osservazioni di X. XXXXX, La buona fede ausiliaria del programma contrattuale, in A. D’ANGELO-P.G. MONATERI-X. XXXXX, Buona fede e giu- stizia contrattuale. Modelli cooperativi e modelli conflittuali a confronto, Torino, 2005,
p. 18 ss., in cui l’a. avverte (p. 20) che «sotto le spoglie di ragionamenti ermeneutici possono celarsi finzioni di completezza della convenzione, e l’artificiosa imputazio- ne al suo enunciato di regole poste dal giudice. L’apparente valorizzazione delle vo- lontà dei contraenti mediante l’espansione del ruolo dell’interpretazione può dunque aprire la strada al loro tradimento».