SCHEMA DI CONTRATTO
Lavori di progettazione esecutiva e manutenzione straordinaria con adeguamento impiantistico e tecnologico degli impianti ascensori FIAM matricole 1988 – 1989 – 1990 – 1991 e delle relative opere elettriche, a servizio dello stabile, sede Provinciale dell’INPDAP di Bologna, Xxx xxx Xxxxx 0
XXXXXX XX XXXXXXXXX
Xx opere che formano oggetto dell’appalto possono essere sommariamente riassunte come appresso, per gli impianti elettrici a servizio degli ascensori:
- linee principali di alimentazione;
- impianti elettrici di illuminazione;
- impianti di forza motrice;
- quadri elettrici di protezione comando;
- adeguamento normativo e tecnologico impianti ascensori
Per gli impianti elevatori FIAM matricole 1988 – 1989 – 1990 – 1991
- Sostituzione funi;
- Sostituzione regolatore di velocità;
- revisione generale impianto ;
- sostituzione quadro di manovra;
- installazione di sistema di riporto automatico al piano;
- installazione di alimentazione macchinario tramite variatore di frequenza;
- sostituzione cavi fissi e flessibili alimentazione cabina;
- integrazione impianti di terra.
QUADRO ECONOMICO
IMPORTI | |
COMPLESSIVO: € 283.733,18 | Duecentoottantatremilasettecentotrentatre/18 |
€ 222.698,07 | Lavori (soggetti a ribasso comprensivi di progettazione esecutiva) |
€ 6.680,94 | Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) |
€ 3.000,00 | Somme a disposizione dell’Amministrazione |
€ 5.478,37 | Spese tecniche di cui all’art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 |
€ 45.875,80 | IVA 20% |
a) Categoria prevalente: | OS4 | Classifica: | I^ |
L’anno duemilasette, il giorno …………….. del mese di …………….., nella sede della Stazione appaltante senza l’assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti concordemente rinunziato, sono convenuti i seguenti signori:
- Sig. …………………….., nato a …………….., il …………….., in qualità di ……………………..…..
della Stazione appaltante, con sede in …………….., Via ……………..n. ……, codice fiscale
…………….., autorizzato alla stipulazione dei contratti;
- Sig. …………………….., nato a …………….., il …………….., in qualità di ……………………..…..
dell’impresa ……………………..….. con sede in …………….., via …………….., domicilio presso
…………………………………………., iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di …………….. al n. , come attestato con certificato
del ……………..; codice fiscale …………….. - partita IVA n. ……………..; posizione INPS
……………..; posizione INAIL …………….., posizione Cassa Edile ,
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)
capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo ……………………… costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- impresa ………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………, via ……………………………………………………………
con domicilio presso………………..…………………………………………………………………………..
codice fiscale L]L]L]L]L]L]L]L]L]L]L]L]L]L]L]L] e partita IVA L]L]L]L]L]L]L]L]L]L]L] ;
2- impresa …………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………, via …………………………………………………………..
con domicilio presso………………..…………………………………………………………………………..
codice fiscale L]L]L]L]L]L]L]L]L]L]L]L]L]L]L]L] e partita IVA L]L]L]L]L]L]L]L]L]L]L] ;
3- impresa …………………………………………………………
con sede in ……………………………………, via …………………………………………………………..
con domicilio presso………………..…………………………………………………………………………..
codice fiscale L]L]L]L]L]L]L]L]L]L]L]L]L]L]L]L] e partita IVA L]L]L]L]L]L]L]L]L]L]L] ;
nonché l’impresa …………………………………………………………
con sede in ……………………………………, via …………………………………………………………..
con domicilio presso………………..…………………………………………………………………………..
codice fiscale L]L]L]L]L]L]L]L]L]L]L]L]L]L]L]L] e partita IVA L]L]L]L]L]L]L]L]L]L]L] , cooptata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 4, del regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”.
PREMESSO CHE
- è stato esperito in data …………….. il pubblico incanto per l’appalto dei lavori in epigrafe indicati:l’appaltatore è risultato aggiudicatario, come emerge dal relativo verbale di gara redatto in data ………, con il ribasso percentuale del % ( percento) per l’importo netto di
Euro …………….. (Euro……………..) comprensivo degli oneri per la sicurezza;ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490, e del D.P.R. 3 giugno 1998
n. 252, si è preso atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data …………….. al numero dalla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di …………….. ai sensi dell’art. 6 del citato D.P.R., nonché del DURC rilasciato dagli istituti previdenziali;
- l’Impresa ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di Euro (Euro
……………..) corrispondente al 10% (dicesi diecipercento). (In caso di aggiudicazione con
ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento), dell’importo d’appalto (I.V.A. inclusa), a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto tramite polizza fidejussoria/fidejussione bancaria n. …………….. della Società/Istituto
…………….. rilasciata in data ……………... Detta polizza resterà depositata presso la stazione appaltante fino al pagamento della rata di saldo;
- il responsabile unico del procedimento ed il rappresentante legale dell’appaltatore hanno sottoscritto apposito verbale ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 554/99 ove, concordemente, hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori;
- l’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore;
- la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione;
- è stata compiuta la post informazione mediante pubblicazione sul sito dell’Osservatorio dei lavori Pubblici
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Articolo 2
Documenti facenti parte del contratto
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti:
- dal capitolato generale d'appalto D.M. LL.PP. n.145 del 19 aprile 2000 che, trattandosi di atto normativo non soggetto alla sindacabilità delle parti convenute in questo atto, si intende integralmente richiamato nel presente atto, anche se non materialmente allegato, perché ne faccia parte integrante e sostanziale;
- dal Capitolato Speciale d’Appalto redatto dall’Ufficio tecnico della stazione appaltante, che si allega sotto la lettera “A”;
- dalla lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera, che si allega sotto la
lettera “B”
- - dei rilievi dello stato attuale, dei progetti definitivi, della relazione descrittiva delle opere, del computo estimativo, dell’elenco prezzi, della stima dei lavori, dell’analisi della valutazione dei rischi di probabilità ed entità del danno, del piano generale e piano di sicurezza e coordinamento, della stima incidenza della sicurezza che si allegano sotto la lettera “C”;
- dal cronoprogramma, che si allega sotto la lettera “D”;
- dal Piano di sicurezza e di coordinamento ex D. Lgs. n.494/96 come integrato e modificato dal
D. Lgs. n. 528/99, che si allega sotto la lettera “E”;
- dal piano operativo di sicurezza che si allega sotto la lettera “F”; perché ne formino parte integrante e sostanziale.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico ed il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di gara., se non limitatamente a quanto previsto dall’articolo 4 del presente contratto.
Articolo 3 Ammontare del contratto
1. L’importo contrattuale ammonta a (Euro……………….) (diconsi Euro………………………) di cui:
a)- (Euro ) per lavori veri e propri;
b)- (Euro ) per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso
d’asta ai sensi del D. Lgs. n. 494/96 s.m.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato “a corpo”; l’importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
Articolo 4
Variazioni al progetto e al corrispettivo
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richieda e ordini modifiche o varianti in corso d’opera, esse saranno attuate nel rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 132 del D. Lgs. 163/2006; gli artt. 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99; agli artt. 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000; all’art. 14 della legge n. 61/98.
2. In caso di varianti sarà redatta ed approvata, ove prevista dalle norme citate, una nuova perizia contenente tutti i patti e condizioni relativi anche ad eventuali nuovi prezzi non previsti nell’elenco prezzi unitari.
3. L’esecuzione dei lavori di variante deve essere preceduta dalla approvazione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, previo aggiornamento del piano operativo e, ove necessario, del piano di sicurezza e di coordinamento.
0.Xx disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso delle varianti migliorative di cui all’art. 11 del D.M. n. 145/2000.
5. Qualora, relativamente ai lavori in variante o ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d’opera, sia richiesta la formulazione di nuovi prezzi non contemplati nella “lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera”, la direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del D.P.R. n. 554/99.
TITOLO II RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5
Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
1. La consegna dei lavori verrà effettuata secondo le norme di cui agli artt. 129, 130 e 131 del regolamento attuativo della legge quadro sui LL.PP. di cui al D.P.R. n. 554/99.
2. I lavori verranno consegnati entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto.
3. Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, xxx comprese eventuali opere di finitura resta fissato, in 365 naturali consecutivi, massimi dalla data di verbale di consegna, di cui:
- in giorni 30 naturali e consecutivi: per la redazione della progettazione esecutiva al professionista incaricato dall’impresa aggiudicataria;
- in giorni 90 naturali e consecutivi: necessari per conseguire presso la stazione appaltante la validazione del progetto esecutivo, nonché presso gli enti territorialmente competenti gli eventuali pareri, nulla osta e permessi di costruire. Tale tempistica potrà subire proroghe per sopravvenute motivate esigenze da sottoporre all’autorizzazione del RUP;
- in successivi giorni 120 naturali e consecutivi: per la realizzazione delle opere previste dal progetto esecutivo validato;
4 Eventuali ritardi nella consegna dell’opera saranno trattati secondo le previsioni dell’art. 26 del capitolato speciale dei lavori al presente allegato;
- 5. Il certificato di ultimazione verrà redatto dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 172 del Regolamento, su richiesta dell’impresa appaltatrice.
6. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori; in tal caso ne dà comunicazione all’appaltatore per iscritto e questi non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
Articolo 6
Penale per i ritardi - Premio di accelerazione
1. Nel rispetto dell’articolo 22 del Capitolato Generale e dell’art. 117 del regolamento generale
D.P.R. n. 554/99, la penale per il ritardo nel terminare i lavori risulta stabilita dall’Art. 4.1.22 del capitolato speciale dei lavori al presente allegato;
2. L’ammontare delle penali verrà contabilizzato nel SAL successivo a debito dell’Impresa.
3. Non hanno alcuna rilevanza le cause che hanno determinato ritardi nell’andamento dei lavori che hanno comportato l’applicazione delle penali, salvo i ritardi per forza maggiore o ordine dell’Autorità.
4. E’ previsto un premio di accelerazione ai sensi di quanto previsto all’Art. 4.1.37 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 7
Sospensioni o riprese dei lavori - Proroghe
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori, ai sensi dell’art. 24 del capitolato generale, d’ufficio, o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale e nel rispetto degli articoli 133 del Regolamento e 24 del Capitolato Generale.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.
3. Qualora l’appaltatore ritenga siano cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Non sono considerate sospensioni le soste lavorative legate ai prevedibili andamenti stagionali sfavorevoli all’esecuzione dei lavori in quanto già previste nel cronoprogramma.
6. Durante i periodi di sospensione sono a carico dell’appaltatore gli oneri di guardiania e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o magazzinate in cantiere.
7. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 26 del D.M. LL.PP. n. 145/00, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere alla stazione appaltante con congruo anticipo e comunque almeno 45 giorni prima della scadenza contrattuale, con domanda motivata, la proroga dei lavori. Il direttore dei lavori concederà tale proroga, qualora la ritenga giustificata.
8. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre
ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
Articolo 8
Oneri a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 18 del Capitolato Generale nonché dell’ Art. 4.1.30 del capitolato speciale dei lavori al presente allegato ed agli altri specificati nel presente schema di contratto, sono a carico dell'Impresa appaltatrice i seguenti oneri ed obblighi:
Prima dell’inizio dei lavori
1. la comunicazione scritta al Direttore dei lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, prima dell'inizio dei lavori, dei nominativi del Direttore Tecnico di Cantiere, Capo Cantiere, Responsabile della Sicurezza per la Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetto alle emergenze;
Durante i Lavori
2. il mantenimento sempre, in ogni istante, della continuità dello scolo delle acque dei corsi d'acqua intercettati;
3. le prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per i rilievi, tracciamenti, le misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori, nonché le prove e misurazioni che la Direzione dei Lavori ritenga di effettuare;
4. l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. A tale riguardo l’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro contenute nel D. Lgs. n. 626/94, le norme specifiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni contenute nel D.P.R. n. 547/55, nonché le norme in vigore in materia di infortunistica.
5. l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o la messa in atto di qualsiasi accorgimento necessario all'igiene e alla prevenzione degli infortuni;
6. l'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;
7. l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario a tutte le attività e lavori del cantiere;
8. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
9. la fornitura di acqua potabile agli operai addetti ai lavori, e di acqua idonea per il confezionamento dei calcestruzzi e delle malte, nonché per le idropulizie;
10. la costruzione di ponti di servizio, fissi o mobili, passerelle, accessi e comunque di tutte le opere provvisionali occorrenti per i montaggi e le prove, il tutto completo delle necessarie opere di protezione;
11. la fornitura a proprie spese, al Committente, della documentazione fotografica relativa ai luoghi prima dell’inizio lavori ed alle varie fasi esecutive, nel numero e dimensioni indicate di volta in volta dalla Direzione lavori;
12. la collaborazione con gli Uffici Tecnici degli Enti proprietari delle infrastrutture presenti (acquedotti, gasdotti, cavi elettrici e telefonici, ecc.);
13. i movimenti di terra, le piste, i piazzali, ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso secondo le indicazioni della DL, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addetti ai lavori tutti;
14. la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali e macchinari in esso esistenti;
15. il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette, nonché a richiesta della DL, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla costruzione dei lavori, che il Committente intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
16. il libero accesso, pedonale e veicolare, in qualsiasi istante, alle proprietà private, che per causa dei lavori si venissero a trovare intercluse;
17. il pagamento delle tasse e l'accollo degli altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.);
18. l'informazione giornaliera fornita alla DL sull'andamento dei lavori;
19. l'informazione tempestiva, mediante raccomandata, a tutti gli uffici pubblici competenti (e p.c. alla D.L.) per i necessari nulla-osta ai lavori;
20. l’esecuzione di tutti i lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni e particolari esecutivi, dal capitolato o dalla descrizione delle opere (in ogni caso l’appaltatore non potrà dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del C.C.).
21. nel caso di sospensione dei lavori, l’onere di ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
A scopo del collaudo
22. il confezionamento a proprie spese dei campioni dei materiali, nonché il loro trasporto al laboratorio per l’esecuzione delle relative prove;
23. la esecuzione di ogni prova di carico statica o dinamica che sia ordinata dalla DL su qualsiasi struttura portante connessa alle opere;
24. la fornitura di manodopera e di mezzi per effettuare le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti e quant’altro necessario al collaudo, nonché quanto occorre per ristabilire le parti di lavoro che sono state alterate per l’esecuzione delle verifiche;
25. la fornitura, per tutta la durata dei collaudi, di ogni apparecchiatura necessaria per i collaudi medesimi;
26. la manutenzione ordinaria di tutte le opere fino al collaudo.
A fine lavori
27. la pulizia e lo sgombero dei materiali di rifiuto dal cantiere e dalle vie di transito e di accesso allo stesso;
28. l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla riparazione di strade di accesso, sommità arginali ed altre opere che risultassero danneggiate dal passaggio dei mezzi meccanici necessari alla esecuzione dei lavori;
29. il ripristino delle strade preesistenti che l'Impresa abbia in qualsiasi modo danneggiato;
30. lo sgombero tempestivo, a lavori ultimati, di ogni opera provvisionale, materiali residui, detriti, ecc.
Articolo 9 Contabilizzazione dei lavori
1. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del DPR n. 554/99 applicate al relativo prezzo offerto.
Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, comma 1, del codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso.
Articolo 11 Pagamenti in acconto
L’appaltatore riceverà, in corso d’opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori in misura prevista dall’ Art. 4.1.27 del Capitolato Speciale D’Appalto.
Il responsabile del procedimento dovrà rilasciare entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dello stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori, il certificato di pagamento inviando l’originale e due copie alla stazione appaltante.
La rata di saldo verrà liquidata, previa garanzia fidejussoria rilasciata dall’appaltatore, non oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
I lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base ai rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell’opera.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dovrà disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
Il responsabile del procedimento dovrà dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, dell’emissione di ogni certificato di pagamento agli enti previdenziali e assicurativi e alla cassa edile.
Articolo 12 Conto finale
Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto dovrà essere compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l’appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.
Qualora l’appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.
Articolo 13 Ritardo nei pagamenti
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nell’articolo precedente, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e nei termini di cui all’articolo 116 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/00.
Articolo 14
Pagamenti per lavori non previsti – Nuovi prezzi
1. Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste, per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi a norma dell'art. 136 del Regolamento attuativo della legge quadro sui LL.PP, di cui al DPR n. 554/99.
Articolo 15 Collaudo
1. Al termine dell’esecuzione delle opere si procederà con le operazioni di collaudo che dovranno, in ogni caso, essere effettuate entro 6 mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori.
2. Resta comunque obbligatorio il collaudo in corso d’opera.
3. A compimento delle operazioni di collaudo verrà emesso un certificato di collaudo che avrà carattere provvisorio diventando definitivo, salva l’espressa autonoma approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante, dopo due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
4. Il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso all’appaltatore il quale dovrà firmarlo per accettazione entro 20 giorni dalla data di ricevimento con eventuali domande relative alle operazioni di collaudo; le domande dovranno essere formulate con analoghe modalità a quelle delle riserve previste dall’art. 165 del D.P.R. 554/99. L’organo di collaudo, dopo aver informato il responsabile del procedimento, formulerà le proprie osservazioni alle domande dell’appaltatore.
5. Il certificato di collaudo dovrà comprendere una relazione predisposta dall’organo di collaudo in cui dovranno essere dichiarate le motivazioni relative alla collaudabilità delle opere, alle eventuali condizioni per poterle collaudare e ai provvedimenti da prendere qualora le opere non siano collaudabili.
6. Al termine delle operazioni di collaudo, l’organo di collaudo dovrà trasmettere al responsabile del procedimento gli atti ricevuti e i documenti contabili aggiungendo:
- i verbali di visita al cantiere;
- le relazioni previste;
- il certificato di collaudo;
- il certificato del responsabile del procedimento per le correzioni eventualmente ordinate dall’organo di collaudo;
- le controdeduzioni alle eventuali osservazioni dell’appaltatore al certificato di collaudo.
7. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, si estinguono di diritto le garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell’articolo 113, comma 1 e 2 del D Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e dell’Art. 101 (cauzione definitiva) del D.P.R. 554/99.
8. Entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la stazione appaltante, previa garanzia fidejussoria, procederà al pagamento della rata di saldo che, comunque, non costituisce presunzione dei accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
9. Sono a carico dell’appaltatore:
- operai e mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di collaudo;
- il ripristino delle parti eventualmente alterate durante le verifiche di collaudo;
- le spese di visita del personale della stazione appaltante per l’accertamento delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo.
10. Qualora l’appaltatore non dovesse ottemperare agli obblighi previsti, il collaudatore
disporrà l’esecuzione di ufficio delle operazioni richieste e le spese sostenute saranno dedotte dal credito residuo dell’appaltatore.
11. Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo restano a carico dell’appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.
Articolo 16 Risoluzione del contratto
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure dell’art. 119 del DPR n. 554/99, tra l’altro, nei seguenti casi:
a) frode dell’appaltatore nell'esecuzione dei lavori;
b) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell’importo netto contrattuale;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore;
d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico dell’appaltatore;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore, senza giustificato motivo e tale da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali;
f) rallentamento dei lavori da parte dell’appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 494/96 come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 528/99;
j) l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
k) m) mancata attivazione in tempo utile dell’appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall’impresa aggiudicataria;
l) n) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici;
m) o) in caso di grave inosservanza delle norme in materie di sicurezza dei cantieri, il coordinatore della sicurezza dei lavori, disporrà la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori dal cantiere o la risoluzione del contratto art. 127 comma 2 lettera d) del DPR 554/99 e del D. Lgs. 494/96.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
3. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l’appaltatore, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della amministrazione stessa, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere la stazione appaltante.
4. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e
dell’esecuzione d’ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell’obbligo a immettere la stazione appaltante nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova.
Articolo 17 Controversie
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili di importo non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’Organo di collaudo e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro 90 giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro 60 giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Nel caso non si raggiungesse la transazione o l’accordo bonario tra le parti di cui agli artt. 239 - 240 del D. Lgs. 163/2006, la stazione appaltante farà ricorso all’autorità giudiziaria del foro dell’Aquila.
4. In nessun caso l’impresa potrà sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, nel corso dei giudiziali di cui sopra.
TITOLO III
ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 18
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'Impresa dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto, e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.
3. L'Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Detti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'Impresa è inoltre responsabile in rapporto alla Amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
4. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge n. 55/90 e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/00.
5. In particolare l’appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti all’art. 8 del presente schema di contratto riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici. In proposito, ai sensi della legge n. 55/90 e successive modifiche e integrazioni, l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante:
a) prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Xxxxx Xxxxx, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori;
b) al maturare di ogni stato di avanzamento lavori, copia dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi anche per conto degli eventuali subappaltatori. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
Articolo 19
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L’appaltatore s’impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e a rispettare le prescrizioni previste al capo I del capitolato speciale d’appalto nonché:
a) a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 del D. Lgs. n. 626/94 che l'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante;
b) b) il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla stazione appaltante e le eventuali proposte integrative dello stesso del quale assume ogni onere e obbligo e che si allega al presente contratto sotto la lettera E perché ne faccia parte integrante e sostanziale;
c) c) il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b) che si allega al presente contratto sotto la lettera F perché ne faccia parte integrante e sostanziale.
2. L'appaltatore non può eseguire le proprie lavorazioni prima che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione abbia espresso parere favorevole sul relativo Piano Operativo di Sicurezza.
3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Articolo 20 Subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 55/90, i lavori previsti nel capitolato speciale d’appalto che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente nonché dall’art. 20 del capitolato
speciale dei lavori allegato al presente contratto.
3. L’affidamento in subappalto è autorizzato alle seguenti condizioni:
a) che l’impresa abbia indicato per iscritto, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare;
b) che l’impresa, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del c.c., con l’impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio;
c) che al momento del deposito presso l’Amministrazione appaltante di copia autentica del contratto di subappalto, l’Impresa fornisca altresì la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla legislazione vigente;
d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni.
4. L’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti.
5. Se non sono rispettate le condizioni per l’autorizzazione del subappalto, l’amministrazione è legittimata a recedere dal contratto di appalto ai sensi dell’art. 21 della legge n. 646/82 e ad esercitare le azioni necessarie al riconoscimento del risarcimento del danno.
6. Il subappaltatore ed i subcontraenti potranno entrare in cantiere solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione e dopo l’accettazione del proprio piano operativo da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
7. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 494/96, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
8. L’appaltatore è tenuto a:
a) praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
b) indicare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) trasmettere all’Amministrazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa aggiudicataria via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
9. L’appaltatore è in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
10. Le imprese subappaltatrici devono:
a) osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
b) per tramite dell’appaltatore, trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Xxxxx Xxxxx, assicurativi ed antinfortunistici;
c) trasmettere, a cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
11. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, che resta quindi a carico dell’appaltatore.
Articolo 21
Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell’art. 113 comma 1 e 2 del D. Lgs. 163/2006, ha prestato apposita cauzione definitiva mediante fidejussione numero ……………. in data
……………. rilasciata dalla società/dall'istituto ……………. agenzia/filiale di …………….
per l'importo di Euro ……………. pari al …… % dell'importo del presente contratto, I.V.A. inclusa.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia cessa di avere effetto e deve intendersi svincolata automaticamente, senza bisogno di atti formali, all'emissione del certificato di collaudo ovvero, in mancanza di questo, dopo che siano trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da apposito certificato. Sono nulle eventuali clausole in contrasto con dell’art. 113 comma 1 e 2 del D. Lgs. 163/2006 e con l’art. 101 del D.P.R. n. 554/99.
Articolo 22
Responsabilità verso terzi e assicurazione
1. Ai sensi dell’articolo 129 artt. 2 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 103 del D.P.R. n. 554/99, l’appaltatore deve assumersi la responsabilità per danni causati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse.
2. A tale scopo, l'appaltatore ha stipulato tre assicurazioni che tengono indenne la stazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio:
a) una per il danneggiamento o la distruzione delle opere realizzate o esistenti, con polizza numero ……………. in data ……………. rilasciata dalla società ……………. agenzia/filiale di
……………. per un massimale di Euro ;
b) una per la responsabilità civile verso terzi, con polizza numero ……………. in data
……………. rilasciata dalla società/dall'istituto ……………. agenzia/filiale di …………….
per un massimale di Euro 1.500.000,00;
c) una per il progettista con le caratteristiche di cui all’art. 111 del D. Lgs. 163/2006, nonché dell’art 105 del D.P.R. 554/99, con polizza numero ……………. in data rilasciata
dalla società/dall'istituto ……………. agenzia/filiale di ……………. per un massimale di Euro
……………..
3. Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie prestate dall’impresa mandataria coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
4. Le coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori indicata sul relativo certificato.
5. L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall’appaltatore a titolo di premio non comporta l’inefficacia della garanzia.
6. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera la stazione appaltante dal pagamento delle spese di progettazione.
7. L’appaltatore è tenuto a consegnare copia delle quietanze delle tre polizze in occasione dei SAL.
8. L’appaltatore inoltre si obbliga a stipulare, ai sensi dell’art. 129 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera eseguita ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi per un massimale di Euro , nonché a stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi in ragione dei lavori eseguiti, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, con durata decennale e massimale di Euro
.
9. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione delle due polizze indicate al presente articolo.
Articolo 23
Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, registrazione, tasse, diritti di segreteria, postali e telegrafiche per comunicazioni d'ufficio, di notifica, per copie, fotografie di lavori ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
Articolo 24 Efficacia del contratto
1. Il presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti contraenti e la sua stipulazione e diverrà efficace e, perciò, esecutivo, dopo la presa d’atto dell’approvazione.
Il presente atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti stesse letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in triplice copia.
Bologna, lì
INPDAP
L’Impresa
il Legale rappresentante