Condizioni generali di Vendita (CGV)
Condizioni generali di Vendita (CGV)
1. Premesse
1.1. Ogni accordo stipulato da aerocom GCT Srl (di seguito denominata aerocom o VENDITORE) con uno qualsiasi dei suoi acquirenti (di seguito denominato ACQUIRENTE) dei suoi beni e servizi sarà soggetto esclusivamente alle presenti condizioni, salvo diverso accordo scritto controfirmato fra le Parti
1.2. In caso di discrepanza tra le presenti CGV e qualsiasi altra condizione di acquisto dell'ACQUIRENTE, il presente documento avrà sempre la priorità, salvo specifici separati accordi controfirmati fra le Parti
1.3. Le offerte del VENDITORE diventano vincolanti solo dopo la accettazione scritta dell’ordine. Qualunque 1
accordo, impegno o dichiarazione di qualsiasi tipo deve essere resa per iscritto per essere considerata valida
1.4. Eventuali variazioni del contenuto della fornitura, in quanto a quantitativo e prezzi, devono essere specificatamente concordate per iscritto a mezzo revisione d’ordine per la loro validità. Le quantità vincolanti per gli importi fatturati sono quelle indicate dal VENDITORE, frutto di misurazioni eseguite con strumenti di misura tarati a norma di Legge
1.5. Ogni volta che nell’accettazione dell’ordine, il VENDITORE indicherà un termine INCOTERMS, sarà valida la versione in vigore. Salvo casi eccezionali, da concordare in forma scritta fra le Parti, sarà applicato uno dei seguenti termini INCOTERMS: EXW, FCA, CPT o CIP. Se non diversamente concordato, la consegna del materiale è intesa come Ex-Works (EXW).
2. Oggetto della fornitura
L'ambito della fornitura consiste solo nelle forniture e nei servizi del VENDITORE specificati nella proposta o nel contratto.
Xxxxx esplicito accordo separato, ovvero laddove menzionato nella proposta o nel contratto del VENDITORE, sono esclusi i seguenti elementi:
• opere edili (passaggio tubazioni, smontaggio e ripristino controsoffittature, opere di xxxxxxxx e tinteggiatura)
• opere di scavo, rinterro, ripristino pavimentazioni e/o aree di verde, realizzazione pozzetti e botole di ispezione
• fornitura di servizi Internet e connessioni/cablaggi alla rete Internet od interna
• tubi camicia, tubi corrugati, canalette (per passaggio cavi)
• linea elettrica di alimentazione mono o trifase e relativi allacciamenti fra le apparecchiature del VENDITORE e le linee elettriche dell’ACQUIRENTE
• dispositivi tagliafuoco di qualsiasi tipologia
• lavori in orario notturno (dopo le h18 e prima delle h9) e/o festivo e prefestivo
• montanti di rinforzo, staffaggi e tassellature speciali da inserire all’interno di pareti flessibili
• staffaggi di tipo antisismico
• ritiro, smaltimento ed alienazione di qualunque apparecchiatura di eventuali impianti di posta pneumatica esistenti presso il luogo di lavoro indicato dal VENDITORE
• piattaforma elettrica di sollevamento per lavori in quota
• spese per eventuali richieste/permessi/autorizzazioni agli Enti competenti
• spese per eventuali polizze assicurative “Full Risk”
• spese per eventuali fideiussioni bancarie od assicurative, a copertura parziale di un qualsiasi pagamento dell’ACQUIRENTE a favore del VENDITORE
• spese per eventuali vidimazioni su qualsiasi documentazione progettuale, sia essa esecutiva, preliminare od inerente alla sicurezza, da parte di un progettista iscritto all’Albo
• spese eventuali per la registrazione del contratto fra le Parti
• formazione del personale operativo e di manutenzione
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• IVA di Legge
3. Consegna ed accettazione
3.1.I termini di consegna e gli altri termini decorrono dalla data di accettazione dell'ordine da parte del VENDITORE e dalla ricezione da parte di quest’ultimo dell’eventuale pattuita quota anticipata di pagamento. In deroga a quanto appena esposto, nel caso particolare di una o più riunioni di pre-produzione (PIM o PPM), le stesse dovranno aver luogo durante la settimana di calendario successiva alla accettazione dell'ordine da parte del VENDITORE. In questo caso, i termini di consegna decorrono dall’ultima riunione
0.0.Xx tempo di consegna è calcolato sulla base dei giorni lavorativi, esclusi i giorni festivi e i periodi di chiusura che verranno comunicati preventivamente dal VENDITORE. I termini di consegna saranno sospesi nel caso in cui l'ACQUIRENTE non adempia ai suoi obblighi contrattuali, come ad esempio nei casi seguenti:
3.2.1.mancato tempestivo pagamento dell’acconto previsto secondo i termini di contratto
3.2.2.mancata tempestiva predisposizione delle garanzie (lettera di credito, fideiussione bancaria, etc.) contrattualmente previste ovvero concordate
3.2.3.mancata tempestiva comunicazione da parte dell'ACQUIRENTE delle informazioni necessarie a garantire una fornitura soddisfacente nei termini concordati – ivi incluso l’invio delle modalità operative di ingresso cantiere - ovvero mancata tempestiva approvazione, nel termine di 5 (cinque) giorni (o nel maggior termine che verrà nell’occasione indicato), dei disegni, dei piani od altri documenti che gli vengono sottoposti per l'approvazione
0.0.Xx caso di cancellazione del contratto da parte dell’ACQUIRENTE, la comunicazione va inoltrata al VENDITORE in forma scritta. L’ACQUIRENTE dovrà risarcire il VENDITORE per i danni e le perdite diretti e indiretti i quali vengono forfettariamente e perentoriamente quantificati come segue:
⮚ entro 2 (due) settimane dall’ordine: 30% del valore del contratto
⮚ entro 4 (quattro) settimane dall’ordine: 50% del valore del contratto
⮚ entro 8 (otto) settimane dall’ordine: 70% del valore del contratto
⮚ a partire dal primo giorno dell’ottava settimana dall’ordine: 100% del valore del contratto 3.4.L’ACQUIRENTE ha facoltà di modificare parzialmente il contratto, in termini di quantitativi e tempistiche
necessitati, entro 5gg lavorativi dalla data di accettazione dell’ordine. Entro i 5gg successivi alla ricezione della comunicazione di tali modifiche, il VENDITORE si riserva il diritto di
▪ rigettare le modifiche
▪ applicare una quota extra minima del 10% del valore del contratto
▪ recedere il contratto qualora reputi, a suo insindacabile giudizio, che le modifiche richieste dall’ACQUIRENTE stravolgano i suoi piani e carichi di lavoro
3.5.E’ facoltà del VENDITORE consegnare il materiale oggetto dell’ordine in più spedizioni
0.0.Xx tempo di consegna del materiale è automaticamente esteso quando lo stesso è ritardato per motivi al di fuori del controllo esclusivo del VENDITORE (o dei suoi eventuali subappaltatori ovvero fornitori) quali ad esempio scioperi o guasti dei mezzi di trasporto, azioni governative, embargo, dogane e azioni economiche o del settore energetico etc. Se tali impedimenti durano più di 2 (due) mesi, è facoltà del VENDITORE risolvere il contratto ed in ogni caso, emettere fattura relativa a quanto sino a quel momento prodotto e/o fornito. L’ACQUIRENTE dovrà pagare la fattura nei termini specificati nel punto 8.5
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0.0.Xx la consegna non può essere effettuata per più di 10gg lavorativi per motivi al di fuori del controllo esclusivo del VENDITORE, è facoltà del VENDITORE comunicare che il materiale è a disposizione dell’ACQUIRENTE nel luogo che verrà indicato e, in quel caso, la consegna si considera effettuata di diritto nel momento della comunicazione. Quanto ipotizzato non avrà incidenza sui termini di pagamento, i quali non potranno subire perciò modifiche. Nel caso indicato, tutte le spese di stoccaggio, manutenzione, sicurezza e assicurazione della merce nel luogo che verrà indicato saranno a carico dell'ACQUIRENTE a far tempo dalla comunicazione
3.8.Nel caso in cui, su richiesta dell’ACQUIRENTE, vi saranno interventi in loco (secondo le indicazioni dell’ACQUIRENTE) da parte di tecnici del VENDITORE interni e/o in subappalto per manutenzioni, all’esito dell’intervento i tecnici intervenuti rilasceranno un rapporto di intervento in duplice copia – una copia verrà trattenuta dall’ACQUIRENTE ed una copia resterà nelle mani del VENDITORE. Nel caso in cui né l’ACQUIRENTE né alcuna persona da lui delegata sia presente all’atto del rilascio del rapporto di intervento, il rapporto di intervento si intende accettato dall’ACQUIRENTE qualora quest’ultimo non faccia reclamo in forma scritta entro 5gg dalla data di intervento ovvero dalla data del rapporto di intervento
4. Trasporto e assicurazione sul trasporto
Tutte le merci devono essere considerate come spedite in condizioni adeguate e i danni fino a prova contraria sono considerati come avvenuti durante il trasporto. Se, in ragione dell'INCOTERM applicabile, il danno si è verificato nell'area di assunzione del rischio del VENDITORE, nella misura in cui questi abbia pattuito col trasportatore un’assicurazione sul trasporto, l'ACQUIRENTE dovrà indirizzare ogni sua lamentela e richiesta direttamente al trasportatore ovvero, ove possibile, direttamente all’assicurazione di quest’ultimo.
5. Specifiche tecniche e disegni
5.1 Pesi, dimensioni, valori e in generale tutti i dati tecnici contenuti nei documenti del VENDITORE sono rappresentativi e non vincolanti. Il VENDITORE si riserva il diritto di modificare il materiale fornito in qualsiasi momento, a parità di prestazioni, ovvero di fornire materiali alternativi con prestazioni ovvero funzionamento migliori
5.2 L'ACQUIRENTE è obbligato espressamente ad utilizzare i disegni e le informazioni tecniche fornite dal VENDITORE in modo strettamente conforme ai termini del contratto. Qualsiasi riproduzione non autorizzata o reverse engineering è severamente vietata. Questo vale non solo durante la fase dell'offerta e della esecuzione dell’ordine, ma anche una volta conclusa la fornitura e/o l’installazione. L'ACQUIRENTE è obbligato, per sé e per i suoi aventi causa, a non consentire ad alcun terzo l'accesso ai disegni e alle informazioni tecniche relative alle apparecchiature o all'installazione (che rimangono di proprietà esclusiva del VENDITORE) né l'ACQUIRENTE può riprodurre ovvero divulgare tali disegni o documenti, come pure fotografie ovvero schemi dell’impianto, senza previa autorizzazione scritta dal VENDITORE. La violazione di quanto esposto dà diritto al dei danni
6. Installazione
6.1 L'ACQUIRENTE è tenuto a cooperare professionalmente con il VENDITORE sia prima, sia durante l'installazione sia durante la messa in servizio delle apparecchiature. All’uopo, dietro accordi e a sua discrezione, il VENDITORE può effettuare uno o più sopralluoghi presso il luogo di intervento indicato
dall’ACQUIRENTE allo scopo di acquisire le misure e le accortezze necessarie per eseguire l’ordine a regola d’arte
6.2 L’ACQUIRENTE è obbligato a comunicare tempestivamente eventuali significativi cambiamenti delle zone di intervento interessate dal lavoro concordato con il VENDITORE, con particolare riguardo a modifiche ovvero alterazioni dei possibili passaggi per tubazioni, cavi ed eventuali canale/tubi corrugati
6.3 L’esecuzione dei lavori da parte del VENDITORE è vincolata al mantenimento delle condizioni di sopralluogo: a sua discrezione il VENDITORE può richiedere una proroga dei tempi di consegna, una maggiorazione sul prezzo di fornitura ovvero ha la facoltà di recedere dal contratto qualora venga a decadere quanto esplicitato al punto 6.2, salvo risarcimento del danno nei termini di cui al punto 3.3
6.4 Se l'ambito della fornitura e dei servizi include l'installazione in loco, l'ACQUIRENTE è tenuto:
6.4.1 ad esaminare l'apparecchiatura all'arrivo in loco per verificare se è completa e in buone condizioni; 4
6.4.2 a conservarla a sue spese in un'area coperta e ben riparata in modo che sia mantenuta in buone condizioni fino alla sua installazione;
6.4.3 a trasportarla nel punto di installazione a sue spese
6.5 L'ACQUIRENTE deve garantire che tutti i materiali per l’installazione, per la manutenzione ovvero per tutti i lavori oggetto di intervento del VENDITORE siano consegnati al personale all’uopo autorizzato dal VENDITORE in buone condizioni
6.6 È esplicitamente inteso che il lavoro non può essere eseguito in luoghi insalubri o pericolosi e che al personale del VENDITORE deve essere garantita adeguata prima assistenza medica in loco
6.7 Se l'ACQUIRENTE è responsabile dell'installazione, il costo e il rischio del lavoro di installazione e supervisione sono a totale carico dell'ACQUIRENTE
6.8 Le ore di viaggio e di lavoro, xxxxx e alloggio, e le spese di viaggio e varie per il lavoro saranno fatturate dal VENDITORE all’ACQUIRENTE come concordato e sono a carico dell'ACQUIRENTE, comprese tutte le tasse
7. Accettazione e collaudo
7.1 Il collaudo avrà luogo immediatamente a seguito del termine dell’installazione dell’impianto, salvo accordi differenti
7.2 Se il collaudo non è compreso nell’ordine, ovvero se il collaudo non può avere luogo per fatto o colpa dell’ACQUIRENTE (o dei suoi danti od aventi causa), l'oggetto della fornitura si intende accettato alla consegna (o, in assenza dell’ACQUIRENTE o di suoi incaricati, al termine dell’installazione), senza riserve, e sarà soggetto a garanzia, secondo i termini cui il capitolo 9
7.3 I costi del personale tecnico del VENDITORE coinvolto nel collaudo ovvero nell'accettazione sono a totale carico dell'ACQUIRENTE, indipendentemente dal luogo in cui avviene l'accettazione; lo stesso vale per i costi derivanti dall'utilizzo dei materiali durante il collaudo ovvero l’accettazione (energia, materiale di uso e consumo, attrezzature varie etc.)L'ACQUIRENTE non è autorizzato a mettere in funzione l'impianto fino alla completa accettazione dello stesso. Se ciononostante l'ACQUIRENTE mette in funzione l'impianto, questo avviene a rischio e pericolo dell'ACQUIRENTE e l'impianto viene automaticamente considerato accettato e tutti gli obblighi contrattuali dell'ACQUIRENTE dipendenti dall’accettazione diventano esigibili
8. Prezzi e termini di pagamento
8.1 aerocom è un’azienda leader nella fornitura di impianti “chiavi in mano” e di servizi annessi: per questa ragione, tutte le quotazioni commerciali includeranno soltanto prezzi complessivi “a corpo” per la fornitura
dell’impianto o del servizio. Eventuali scorpori di voci di costo verranno effettuati solamente se necessario, ovvero qualora richiesto in forma esplicita dall’ACQUIRENTE e dietro accettazione della Direzione
8.2 Tutti i prezzi esposti in qualsiasi documento commerciale del VENDITORE sono soggetti all’IVA di Legge
8.3 In funzione dell’importo della fornitura, se non differentemente concordato con la Direzione e allo scopo di mantenere una regolarità di flusso di cassa, è previsto
8.3.1 il pagamento anticipato all’ordine del 100% della prestazione del VENDITORE per importi inferiori a Euro 1.000 (mille/00)
8.3.2 il pagamento anticipato all’ordine di una quota non inferiore al 20% per importi di fornitura superiori a Euro 1.000 ed inferiori a Euro 50.000 (cinquantamila/00)
8.3.3 il pagamento anticipato all’ordine di una quota non inferiore al 10% per importi di fornitura superiori 5
a Euro 50.000 (cinquantamila/00)
8.4 Eventuali scontistiche in ragione di un pagamento anticipato all’ordine, sono da concordare con la Direzione
8.5 I pagamenti dovranno effettuarsi a mezzo rimessa diretta ovvero bonifico bancario, a:
8.5.1 massimo 30 (trenta) giorni dalla data della fattura, fine mese, qualora esista una consuntivazione ovvero in caso di pagamento anticipato all’ordine;
8.5.2 massimo 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura, fine mese, in assenza di consuntivazione ovvero nel caso in cui si tratta del saldo della fornitura.
Eventuali differenti forme di pagamento ovvero pagamenti con differenti dilazioni sul credito sono da concordare con la Direzione
8.6 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture, all'ACQUIRENTE verranno addebitati gli interessi di mora e le ulteriori spese applicabili, indipendentemente da altre conseguenze legali, come regolamentato dalla Legge n°231/2002 e s.m. In ogni caso, qualsiasi ritardo nel pagamento anche di una sola scadenza e/o fattura comporterà la decadenza dal beneficio del termine quanto a tutte le altre scadenze e/o fatture già emesse nei confronti dell’ACQUIRENTE. Inoltre, se vi fossero consegne di materiale ovvero servizi in sospeso in attesa di fatturazione, il VENDITORE avrà il diritto di trattenere il materiale ovvero non erogare i servizi fino al pagamento delle fatture in sospeso più gli eventuali interessi maturati in capo all'ACQUIRENTE
8.7 A discrezione della Direzione, reiterati ritardi di pagamento ovvero ritardi nei pagamenti non giustificati ovvero non adeguatamente preannunciati potranno portare alla sospensione ovvero all’interruzione dell’erogazione di qualsiasi servizio di assistenza tecnica – sia questa di natura telefonica, da remoto od a mezzo interventi
- coperta o scoperta da eventuali contratti di manutenzione in essere, ovvero alla sospensione od interruzione di eventuali contratti di fornitura
8.8 Eventuali consuntivazioni verranno, qualora autorizzate e concordate preventivamente con la Direzione, emesse entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data dell’intervento ovvero del rapporto di intervento
8.9 Salvo specifici casi cui punto 3.6, il VENDITORE procederà alla fatturazione del lavoro scaturito dal rapporto di intervento ovvero dal collaudo dell’impianto entro 10 (dieci) giorni lavorativi
8.10 La merce oggetto della fornitura rimane di proprietà del VENDITORE e conserva in ogni momento il suo titolo legale, fino al pagamento completo del prezzo d'acquisto (compresi gli interessi e le tasse). In caso di ritardo nel pagamento anche di una sola scadenza e/o fattura, sarà pertanto facoltà del VENDITORE di chiedere la restituzione immediata del materiale ed impianti forniti e/o installati. In tal caso, l’ACQUIRENTE dovrà provvedere senza dilazione ─ previa presentazione di un progetto che esemplifichi modalità e tecniche di smontaggio, e sua autorizzazione da parte del VENDITORE ─ alla restituzione, a sua cura e spese. Eventuali oneri di smontaggio saranno a carico e a cura dell’ACQUIRENTE, che dovrà altresì risarcire tutti gli eventuali danni riscontrati nel materiale restituito
8.11 salvo accordi separati ovvero piani di manutenzione concordati, si fa riferimento al TARIFFARIO
relativo alle tariffe di intervento di manutenzione correttiva (“a chiamata”)
9. Garanzia
9.1 Il periodo di garanzia è di dodici (12) mesi da
9.1.1 data di consegna, qualora si tratti di pura fornitura materiale
9.1.2 data del verbale di collaudo ovvero data dell’accettazione, qualora si tratti di una fornitura di impianto
9.1.3 data del rapporto di intervento, qualora si tratti di una manutenzione
Eventuali estensioni del periodo di garanzia sono da concordare di volta in volta con la Direzione.
9.2 Sono esclusi dalla garanzia i componenti soggetti a usura; se tali componenti non sono stati indicati nel contratto o nella proposta, si considerano parti soggette a usura riconosciute come tali nella pratica industriale
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9.3 La garanzia non copre i danni all'attrezzatura o alle parti soggetti ad uso improprio ovvero negligenza, ovvero per usi non previsti dal contratto
9.4 La denunzia di componenti difettosi deve essere effettuata immediatamente al VENDITORE in forma scritta, altrimenti tutte le richieste di danni e la garanzia scadono come segue:
9.4.1 difetti evidenti: entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla consegna
9.4.2 difetti latenti: entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla scoperta del difetto, comunque non oltre il termine della garanzia
9.5 Se il difetto è dovuto a cattiva lavorazione, componenti difettosi o design, le parti difettose saranno riparate gratuitamente ovvero sostituite a discrezione del VENDITORE. I componenti difettosi che sono stati sostituiti devono essere restituiti al VENDITORE che ne acquisirà la proprietà
9.6 L'ACQUIRENTE dovrà concedere al VENDITORE un periodo di tempo ragionevole per fornire un componente sostitutivo ovvero riparato e indicare quando sarà possibile correggere il difetto. L'ACQUIRENTE potrà agire per la correzione dei difetti fino a 3 (tre) mesi dalla denunzia del difetto al VENDITORE, come indicato sopra, ma comunque al più tardi prima della scadenza del periodo di garanzia
9.7 La garanzia sui componenti sostituiti o riparati ha la stessa durata cui punto 9.1
9.8 La garanzia decade se l'ACQUIRENTE o un terzo tenta di modificare o riparare l'impianto senza essere stato autorizzato per iscritto dal VENDITORE o se l'ACQUIRENTE non adotta misure immediate per evitare il peggioramento del danno e non dà al VENDITORE la possibilità di correggere il difetto. Inoltre, la garanzia decade se l'impianto viene messo in funzione ovvero collaudato senza la presenza ovvero la supervisione del personale del VENDITORE, ovvero se non viene utilizzato come indicato dalle direttive del VENDITORE. Questo non si applica in circostanze eccezionali quando la sicurezza dell'impianto è in pericolo, o per prevenire gravi danni (il VENDITORE dovrà essere avvisato dall’ACQUIRENTE con congruo anticipo ed in forma scritta)
9.9 In caso si verifichi un difetto come sopra descritto, l'onere della prova spetta all'ACQUIRENTE
10 Esclusione di responsabilità e penali
10.1 La responsabilità del VENDITORE si limita all’impianto ed a suoi componenti; è esclusa la sua responsabilità per tutti i danni indiretti (perdite finanziarie, perdite di profitto, tempi di fermo della produzione, perdita di interessi, etc.). Questa esclusione di responsabilità non è valida in caso di dolo o colpa grave. Tuttavia, l'esistenza di dolo o negligenza grave deve essere provata dall'ACQUIRENTE
10.2 L'ACQUIRENTE è obbligato a inserire nei contratti con eventuali suoi aventi causa le sopra indicate limitazioni di responsabilità a favore del VENDITORE. In caso di violazione di questo obbligo, l'ACQUIRENTE dovrà risarcire il VENDITORE per tutte le pretese ed azioni legali da parte di terzi che ne dovessero derivare. Fatto salvo quanto sopra, l'ACQUIRENTE è obbligato a intervenire nei confronti dell’eventuale utente finale
in modo che il VENDITORE sia messo in condizione di poter definire bonariamente la questione con il medesimo utente finale. L'ACQUIRENTE sarà pienamente responsabile del mancato rispetto di questa clausola
10.3 Se nel contratto sono state previste a carico del VENDITORE penalità od altri criteri di liquidazione del danno, è esclusa la possibilità di richiedere ulteriori risarcimenti
10.4 Il VENDITORE potrà riconoscere all’ACQUIRENTE, con le modalità espresse al punto 10.3 e con le condizioni di consegna descritte al capitolo 3, le seguenti penalità:
10.4.1 0,25% del valore della fornitura, fino a un massimo dell’1%, per ogni mese di ritardo nella consegna di uno qualsiasi dei documenti inclusi nel contratto di fornitura di un impianto
10.4.2 0,5% del valore della fornitura, fino a un massimo del 2%, per ogni mese di ritardo nella consegna dell’impianto concordata nel contratto di fornitura di un impianto 7
10.5 Le suddette esclusioni o limitazioni di responsabilità si applicano a tutte le responsabilità del VENDITORE coperte dal contratto, in particolare a qualsiasi responsabilità derivante dalla violazione di garanzie e specifiche
11 Arbitrato e Legge applicabile
11.2 Per tutte le controversie che non fossero devolvibili in arbitrato o che comunque ―anche se del caso in violazione a quanto previsto del precedente punto, e fatta salva la eventuale relativa eccezione― saranno di fatto devolute alla attenzione della Giustizia ordinaria, sarà competente in via esclusiva (anche se del caso quanto alla predetta eccezione) il Tribunale di Lodi. Le eventuali impugnazioni saranno di competenza esclusiva della Autorità Giudiziaria competente rispetto a Lodi.
11.3 Tutti i rapporti governati dalle presenti CGV sono regolati dal diritto sostanziale italiano, e ―fermo quanto previsto al punto 11.1― sono devolute in via esclusiva alla giurisdizione italiana, senza tener conto delle disposizioni sul conflitto di leggi e delle convenzioni internazionali e dei regolamenti comunitari in materia, ove derogabili.
12 Condizioni generali
12.1 Se le singole disposizioni di queste CGV sono o diventano completamente o parzialmente inefficaci, non valide o inapplicabili, ciò non pregiudica l'efficacia, la validità o l'applicabilità delle ulteriori disposizioni
12.2 Tanto l’ACQUIRENTE quanto il VENDITORE si asterranno dal contestare il presente documento a causa di errori, omissioni o cambiamenti
12.3 L’ACQUIRENTE è obbligato a non divulgare a terzi tutta la documentazione inoltrata dal VENDITORE, come pure fotografie ovvero schemi oggetto della fornitura, se non previo assenso scritto da parte del VENDITORE. E’ obbligo dell’ACQUIRENTE impegnare i suoi aventi causa al rispetto di tali condizioni
12.4 Il VENDITORE potrà produrre materiale multimediale (fotografie, video) dell’impianto fornito all’ACQUIRENTE, presso il luogo di installazione, occultando qualsiasi marchio proprietario dell’ACQUIRENTE o ad egli legato e nel pieno rispetto dei codici aziendali dell’ACQUIRENTE, con l’unico scopo di pubblicizzare la funzionalità del proprio impianto tramite proprio sito internet (xxx.xxxxxxx.xx) e propri canali social (LinkedIn ed affini)
12.5 Qualsiasi richiesta di intervento in campo da parte dell’ACQUIRENTE, sia esso di natura correttiva (“a chiamata”) ovvero preventiva, deve essere effettuata in forma scritta utilizzando i canali di contatto forniti dal VENDITORE
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Lodi Vecchio (LO), 30/09/2021