SOMMARIO
Allegato alla Delib. G.R. n. 52/44 del 23.12.2014
SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI ALLA SOCIETA’ IN HOUSE SARDEGNAIT S.r.l. AVENTI AD OGGETTO LA FORNITU- RA DI SERVIZI STRUMENTALI IN MATERIA DI INFORMATION AND COMMUNI- CATION TECHNOLOGIES (ICT) IN FAVORE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
SOMMARIO
Articolo 1. Premesse 4
Articolo 2. Programmazione, indirizzi e controlli 5
Articolo 3. Oggetto 5
Articolo 4. Condizioni normative 5
Articolo 5. Appalti di servizi e affidamenti di consulenze e collaborazioni 6 Articolo 6. Durata 6
Articolo 7. Modalità di esecuzione 7
Articolo 8. Modalità di conferimento degli incarichi e procedure 7
Articolo 9. Disciplina delle attività in corso 7
Articolo 10. Modalità di definizione dei corrispettivi 8
Articolo 11. Modalità di Rendicontazione, fatturazione e sistema informatico di monitoraggio 8
Articolo 12. SLA (Service Level Agreement) e penali per inadempimento 10
Articolo 13. Controllo attraverso benchmarking o customer satisfaction11 Articolo 14. Oneri ed obblighi a carico della Società 11
Articolo 15. Responsabile dell’esecuzione della Convenzione Quadro 12
Articolo 16. Referente dell’esecuzione di ogni singolo affidamento 12
Articolo 17. Referenti della Società per l’esecuzione delle attività 13
Articolo 18. Team di controllo dei servizi e componimento bonario controversie 13
Articolo 19. Personale impiegato nell’erogazione del servizio 14
Articolo 20. Risoluzione 15
Articolo 21. Privacy 15
Articolo 22. Riservatezza 16
Articolo 23. Documenti contrattuali 16
Articolo 24. Oneri fiscali e spese 16
Articolo 25. Modifiche 17
Articolo 26. Norme di rinvio e transitorie 17
Articolo 27. Foro competente 17
Addì ……………………..in Cagliari, tra la Regione Autonoma della Sardegna (di seguito denominata “RAS” o “Regione”), con sede in Cagliari, Viale Trento 69, C.F. 80002870923, in persona del Dott./Ing./… …………………..nato a ……..il………
C.F. ……………., in qualità di ……………..autorizzato ad intervenire nel presente atto ai sensi ………………….
e
SARDEGNAIT S.r.l. (di seguito denominata “SardegnaIT” o “Società”) con sede in Cagliari, Via Dei giornalisti, n. 6, C.F. - P.I. 03074520929, iscritta al REA di Cagliari al numero 244574, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. ........................, nato a .................... il ................, C.F , autoriz-
zato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli dallo statuto sociale. Premesso che:
- Con Deliberazione della X.X. x. 00/0 xxx 0.00.0000, xx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx ha statuito la sua partecipazione alla costituzione della so- cietà a responsabilità limitata denominata SardegnaIT, destinata ad opera- re in favore della Regione medesima a sostegno dei processi innovativi che verranno attuati all’interno della propria organizzazione;
- Con atto notarile n. 176921 del 22.12.2006 è stata costituita formalmente la società SardegnaIT s.r.l. partecipata dalla Regione e dal Centro di Ricer- ca, Sviluppo e Studi Superiori Sardegna (CRS4);
- Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 46/7 del 13.10.2009 si è provveduto, tra le altre cose alla integrale sottoscrizione del capitale sociale della Società da parte della Regione Autonoma della Sardegna, che diveni- va in tal modo socio unico di SardegnaIT;
- Attraverso tale nuovo assetto societario, SardegnaIT unitamente agli altri parametri richiesti dalla giurisprudenza comunitaria per il sistema dell’in house providing, è divenuta un organismo in house alla Regione Sardegna finalizzato all’erogazione di servizi strumentali nel settore ICT;
- Per perseguire le finalità prestabilite dalle leggi regionali e dagli altri atti d’indirizzo politico amministrativo adottati dalla Giunta regionale, l’Amministrazione regionale può pertanto procedere all’affidamento diretto di servizi in favore del proprio organismo in house, nel rispetto dei principi su cui si fonda il rapporto societario e sulla base della disciplina dell’in hou- se providing;
- Il nuovo Statuto di SardegnaIT, approvato con DGR n. 16/2 del 9.4.2013 e parzialmente modificato con DGR n. 44/30 del 23.10.2013, definisce, tra le altre cose, l’oggetto sociale e le attività a cui la società può essere adibita, nonché l’elenco dei particolari diritti amministrativi spettanti in via esclusiva alla RAS i quali saranno esercitati dal Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta;
- Con deliberazione della Giunta regionale N. 4/8 del 2.2.2010, tra le altre cose, si è approvato lo schema della Convenzione che regola i rapporti tra la Regione e la Società, che è stata formalmente sottoscritta in data 22.2.2010;
- Tale Convenzione, su disposto delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 14/43 del 4.4.2012, n. 48/26 del 11.12.2012, n. 18/19 del 23.4.2013, n. 24/18 del 27.6.2013, n. 54/3 del 30.12.2013, n. 23/16 del 25.6.2014, è stata a più riprese prorogata fino alla data del 31.12.2014;
- Con la Deliberazione n. 22/12 del 17.6.2014, la Giunta regionale ha deli- neato una serie di indirizzi, rivolti sia agli organi amministrativi della Società che alle strutture regionali che fruiscono dei servizi della medesima, finaliz- zati sia ad una riconduzione delle attività e dei servizi espletati da Sarde- gnaIT nell’alveo dell’autoproduzione, sia al perseguimento di un conteni- mento dei costi di gestione e di personale della società stessa;
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. _del , considerata la necessità di dover procedere alla riscrittura dell’atto discipli- nante i rapporti tra la Società e la Regione, è stato approvato lo schema di Convenzione Quadro in cui sono stabilite le condizioni e le modalità alle quali SardegnaIT dovrà attenersi per l’erogazione dei servizi in favore della Regione Autonoma della Sardegna.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue
Articolo 1. Premesse
1. Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione Quadro formano par- te integrante e sostanziale della stessa, anche al fine di meglio precisare gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti.
Articolo 2. Programmazione, indirizzi e controlli
1. La Regione, conformemente alla propria programmazione in materia di In- formation and Communication Technologies (ICT), individua le attività da affidare a SardegnaIT, definendo indirizzi, obiettivi, programmi e priorità e stimando le risorse economiche necessarie per l’esecuzione dei singoli af- fidamenti.
2. La Regione esercita altresì il controllo sull'esecuzione degli affidamenti con- feriti a SardegnaIT al fine di verificare sia la gestione delle attività assegna- te sia il raggiungimento dei risultati previsti. I controlli, oltre che avvenire con i consueti sistemi di verifica dell’esecuzione delle prestazioni, potranno essere esercitati anche con tecniche di benchmarking o con indagini di cu- stomer satisfaction.
3. La Regione adotta altresì sistemi di controllo economico-finanziario e orga- nizzativo sulla gestione della società, nonché altri strumenti finalizzati all’esercizio del c.d. controllo analogo.
Articolo 3. Oggetto
1. La presente Convenzione Quadro disciplina, attraverso condizioni generali pattuite in via preventiva, i principi e le disposizioni generali che devono es- sere osservate per l’affidamento di incarichi alla Società da parte delle Strutture regionali.
2. In particolare, forma oggetto della presente Convenzione Quadro la fornitu- ra di servizi in materia di Information and Communication Technologies (ICT) così come meglio descritti nell’Allegato 1 – Catalogo dei servizi, che forma parte integrante della Convenzione.
3. All’interno dei singoli atti di affidamento, denominati Lettere d’incarico (Al- legato 2 – Schema Lettera d’incarico) saranno definite, le attività eroga- bili e la valorizzazione economica delle medesime effettuata sulla base dei criteri e dei corrispettivi descritti nel citato Catalogo dei servizi.
Articolo 4. Condizioni normative
1. Alle Lettere d’incarico, che verranno sottoscritte da ciascuna Struttura re-
gionale affidante, si applicano tutte le norme, condizioni e prescrizioni stabi- lite nella presente Convenzione Quadro e nei relativi allegati.
2. Salvo disposizioni contrarie, le clausole contenute nella Convenzione sono sostituite, modificate, integrate o abrogate in via automatica a seguito dell’entrata in vigore di disposizioni normative il cui contenuto sia incompa- tibile con le clausole medesime.
3. In ogni caso, e salva diversa previsione normativa, le disposizioni soprav- venute si applicano soltanto alle lettere d’incarico sottoscritte successiva- mente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
4. La società assicurerà la gestione delle attività che le saranno affidate con- formemente alle disposizioni normative statali e regionali, con particolare ri- ferimento alle norme in materia di tutela dei dati personali, di documenta- zione amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi.
5. Al fine di garantire l’uniformità amministrativa, la Società si atterrà alla prassi amministrativa e/o ad altre norme o comportamenti interni adottati dalla Regione nelle materie oggetto di affidamento.
Articolo 5. Appalti di servizi e affidamenti di consulenze e collaborazioni
1. In tutti i casi in cui il Socio unico autorizzi la Società ad operare attraverso acquisizioni esterne di beni o servizi, quest’ultima si atterrà alle disposizioni di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. nonché alle altre norme ap- plicabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
2. L’autorizzazione di cui al comma precedente è richiesta anche nel caso di affidamento da parte della Società di consulenze e di collaborazioni che in ogni caso saranno attivabili osservando i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
Articolo 6. Durata
1. La presente Convenzione Quadro ha una durata pari a due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione, con possibilità di proroga da effettuarsi prima della scadenza della medesima.
2. SardegnaIT si obbliga a garantire la continuità dei servizi per l’intero perio- do di validità della convenzione e della sua eventuale proroga.
Articolo 7. Modalità di esecuzione
1. Per l'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione, la So- cietà si avvarrà del proprio personale nonché, in assenza di specifici profili professionali o di dimostrate carenze di personale, di organismi privati e consulenti scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di servizi e di reclutamento di personale e previa acquisizione dell’autorizzazione di cui all’Articolo 5.
2. I requisiti per le acquisizioni di cui comma precedente potranno essere in- dicati dalla Regione in riferimento ai livelli di professionalità richiesti per l'e- secuzione di specifiche attività.
Articolo 8. Modalità di conferimento degli incarichi e procedure
1. Il titolare del potere di spesa che intende fruire delle prestazioni della so- cietà così come declinate nell’Allegato 1 – Catalogo dei servizi, avvia un confronto negoziale con la Società a esito del quale quest’ultima formulerà un’offerta tecnico-economica (facsimile Allegato 3 - Modello offerta tec- nico economica) nella quale si specificherà la soluzione tecnico economi- ca proposta evidenziando le attività da effettuare e i prodotti da realizzare, la durata dell’incarico e la valorizzazione dei corrispettivi, nonché tutto ciò che si riterrà utile per disciplinare l’erogazione del servizio secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. L’affidamento formale delle attività da parte della singola Struttura regionale affidante alla Società avviene con determinazione di approvazione dell’offerta e di relativa assunzione dell’impegno di spesa. Alla Società, uni- tamente agli estremi e al dispositivo del citato provvedimento, verrà comu- nicato il formale avvio delle attività, fatta salva la possibilità di esecuzione anticipata per motivi d’urgenza acclarati nel verbale di consegna delle attivi- tà .
Articolo 9. Disciplina delle attività in corso
1. Tutte le attività già affidate a SardegnaIT che risultano ancora in corso alla data di sottoscrizione del presente atto verranno completate da
quest’ultima alle condizioni tecnico-economiche di cui agli originari atti di af- fidamento.
2. Gli atti di affidamento di cui al comma che precede che prevedono una du- rata originaria che va oltre la durata della presente Convenzione quadro dovranno essere ricondotti dalle strutture affidanti entro tale ultimo termine di durata.
3. Eventuali prosecuzioni o rinnovi delle sopradette attività effettuati durante la vigenza della presente Convenzione Quadro saranno disciplinati ai sensi della medesima ed entro il suo periodo di vigenza.
Articolo 10. Modalità di definizione dei corrispettivi
1. Con riferimento a ciascun affidamento la Regione attribuirà alla Società un corrispettivo pari a quanto necessario per garantire la copertura dei costi, diretti, indiretti e generali sostenuti dalla Società sulla base dei dati risultanti dalla propria contabilità industriale.
2. La valorizzazione dei servizi offerti potrà avvenire anche ricorrendo a im- porti a corpo, purché rappresentativi dei costi complessivi stimati per l’erogazione del servizio stesso e quindi calcolati tenendo conto dei costi di- retti e indiretti e dei costi generali afferenti le prestazioni da eseguire.
3. Compatibilmente con la tipologia di attività da eseguire, i corrispettivi po- tranno essere fissati facendo riferimento alle tariffe riportate nel listino pre- sente nell’Allegato 1 – Catalogo dei servizi, le quali sono stimate forfetta- riamente in modo tale da remunerare non solo il costo del personale ma anche gli altri costi interni di produzione della società relativi alle prestazioni da eseguire.
Articolo 11. Modalità di Rendicontazione, fatturazione e sistema informati- co di monitoraggio
1. In relazione a ciascun affidamento la rendicontazione dei costi potrà avve- nire o attraverso procedure di monitoraggio oppure attraverso rendiconta- zioni economiche in cui si riporteranno, per ciascun periodo d’interesse, i costi a consuntivo e il raffronto tra gli importi a preventivo e la stima eco-
nomica a finire.
2. La Società, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente Convenzione, attingendo dalle risorse afferenti alle proprie riserve di bilancio, si impegna a mettere a disposizione della Regione un sistema informatico di monito- raggio che consenta:
a. Il controllo periodico sul rispetto degli SLA previsti;
b. L’avanzamento economico;
c. L’avanzamento fisico dei servizi;
d. Il grado di raggiungimento dei target (indicatori di risultato) ove pre- visti.
3. II pagamento della RAS per i servizi resi dalla Società in forza della presen- te Convenzione Quadro e delle singole Lettere d’incarico avverrà dietro presentazione delle fatture da emettersi in base ad un piano di fatturazione fissato all’interno di ciascuna Lettera d’incarico e dietro approvazione da parte del titolare del potere di spesa degli atti da cui scaturisce il diritto per la società ad emettere il predetto documento fiscale.
4. A seconda della tipologia di servizi erogati il piano di fatturazione potrà arti- colarsi:
a. O tenendo conto dei costi posti a preventivo con una cadenza su base mensile (o con altra cadenza superiore, es: trimestrale), cia- scuna per un importo pari ad un dodicesimo (o altra frazione in ca- so di cadenza diversa) della valorizzazione previsionale annuale, salvi i casi di ratei in ipotesi di erogazioni infra annuali.
b. O in concomitanza con la consegna dei deliverables previsti nell’incarico o con altre modalità simili, con l’eventuale assegnazio- ne di un’anticipazione all’avvio dell’attività;
5. Nel caso in cui gli affidamenti riguardino progetti le cui fonti di finanziamen- to necessitino di particolari forme di rendicontazione o dell’adeguamento a procedure di resoconto specifiche, le correlative prescrizioni saranno espresse all’interno delle Lettere d’incarico.
6. Le modalità per la predisposizione dei rapporti tecnici e dei rendiconti ver- ranno specificate all’interno di ciascuna Lettera d’incarico
Articolo 12. SLA (Service Level Agreement) e penali per inadempimento
1. I livelli di servizio sono definiti nell’Allegato 1 – Catalogo dei servizi.
2. A fronte di scostamenti dei Livelli di servizio previsti, la società s’impegna ad individuare azioni di recupero dei predetti scostamenti secondo quanto verrà definito nell’ambito dell’attività posta in essere del Team di controllo dei servizi di cui all’Articolo 18.
3. All’interno di ciascuna lettera d’incarico verranno fissate le penali per il mancato rispetto di ciascuno SLA o per la sussistenza di altre situazioni di inadempimento.
4. In caso di perdurante mancato rispetto dei livelli di servizio e/o in assenza di un formale accordo bonario teso a risolvere le specifiche problematiche, ciascuna Struttura regionale affidante, previa contestazione scritta e verifi- ca in contraddittorio dell’inadempimento, potrà applicare le penali previste nella lettera d’incarico.
5. Le penali sopraindicate sono cumulabili e saranno portate in detrazione da parte della Struttura regionale affidante in occasione del primo pagamento utile.
6. Resta comunque salva la facoltà della Struttura regionale affidante di ri- chiedere la risoluzione della Lettera d’incarico di propria pertinenza in caso di reiterata applicazione di ciascuna delle penali sopra indicate.
7. La somma cumulata delle penali di tutte le lettere d’incarico non potrà su- perare il 10% dell'importo complessivo degli affidamenti sottoscritti ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente Convenzione quadro. In tale caso opererà la risoluzione di diritto di cui all’Articolo 20, comma 2, lett. a) della presente Convenzione Quadro e, consequenzialmente, di tutte le Lettere di incarico ad essa collegate.
8. La struttura regionale affidante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto alla Società a qualsiasi ti- tolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.
9. E’ fatto salvo comunque il risarcimento dei danni ulteriori i quali si cumule- ranno all’importo complessivo degli affidamenti sottoscritti di cui al comma 7 che precede ai fini della risoluzione di diritto della presente Convenzione.
Articolo 13. Controllo attraverso benchmarking o customer satisfaction
1. Ciascuna struttura regionale affidante, tenuta presente la natura dell’incarico, potrà esercitare il controllo sull'esecuzione dell’incarico mede- simo anche attraverso tecniche di benchmarking o per mezzo di indagini di customer satisfaction, sia esclusivamente che cumulativamente con altri si- stemi di verifica.
Articolo 14. Oneri ed obblighi a carico della Società
1. Oltre a dover assicurare un’esecuzione della prestazione a “regola d’arte”, la società si farà carico anche degli oneri di seguito indicati:
a. Oneri di Continuità: qualora la RAS intendesse assegnare il servi- zio all’esterno ma per motivazioni contingenti, allo scadere della Convenzione o della singola lettera d’incarico, non fosse in grado di individuare per tempo un nuovo Appaltatore, la Società su ri- chiesta della RAS formulata entro il termine di scadenza, continue- rà ad erogare, in regime di prorogatio, i servizi secondo i patti e le condizioni di cui alla presente Convenzione Quadro per un periodo della durata massima di 6 (sei) mesi, salvo ulteriore proroga di altri sei mesi per motivi attinenti al pericolo di interruzione di pubblici servizi.
x. Xxxxx al termine del servizio: nei casi di affidamento del servizio all’esterno da parte della RAS, negli ultimi mesi di servizio, la So- cietà dovrà mettere a disposizione della singola Struttura regionale affidante, secondo le richieste di quest’ultima, un congruo numero di giornate di personale specializzato concentrate negli ultimi mesi di erogazione delle attività per un ciclo di knowledge transfer verso l’Appaltatore subentrante.
b. Obbligo di applicare, nei confronti dei lavoratori adibiti agli affida- menti oggetto della presente Convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dall’Accordo Collettivo Na- zionale vigente e dagli accordi integrativi del medesimo, fatte salve per questi ultimi le restrizioni derivanti dalla normativa nazionale.
c. Onere di osservanza scrupolosa di tutte le norme in materia di tute-
la della salute e della sicurezza dei lavoratori, con assunzione di ogni responsabilità, a tutti gli effetti, verso i propri dipendenti e ver- so i terzi in genere, per qualsiasi evento dannoso si dovesse verifi- care durante l'esecuzione delle attività a seguito dell’inosservanza della suddetta normativa. Pertanto, la società dovrà adottare i ri- medi necessari a evitare infortuni, secondo la normativa vigente. La RAS, e ciascuna Struttura regionale affidante, resteranno esenti da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza del lavoro, che fa- rà capo esclusivamente alla Società.
2. Entro 45 giorni dalla stipula della presente Convenzione quadro la società, al fine di rendere la propria struttura coerente con le disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 22/12 del 17.6.2014, si obbliga al- tresì a formulare al socio unico RAS, che li dovrà approvare espressamen- te:
- un’analisi delle competenze professionali necessarie
- un piano di formazione del proprio personale.
Articolo 15. Responsabile dell’esecuzione della Convenzione Quadro
1. La funzione di Responsabile dell’esecuzione della Convezione Quadro, cui competerà il controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni della Convenzione stessa, è attribuita alla Direzione generale titolare delle attri- buzioni di “controllo analogo” sulla Società in house .
2. All’interno di tale funzione rientrano compiti d’impulso, di coordinamento, di monitoraggio e di verifica sull’applicazione delle disposizioni di cui alla pre- sente Convenzione Quadro da esercitarsi nei confronti della Società e delle strutture regionali affidanti.
3. In Particolare al Responsabile dell’esecuzione è affidato il compito relativo all’accertamento del limite di cui all’Articolo 12, comma 7 per l’operatività della risoluzione di diritto ivi richiamata.
Articolo 16. Referente dell’esecuzione di ogni singolo affidamento
1. Per ogni singolo incarico verrà individuato dalla Struttura regionale affidan- te un Referente dell’esecuzione del singolo affidamento, cui competerà il
controllo della corretta esecuzione dei servizi erogati dalla Società in base alle prescrizioni derivanti della correlativa Lettera d’incarico.
2. Il Referente dell’esecuzione curerà, per conto della Struttura affidante, i rapporti con la società e con i propri referenti tecnici, provvedendo, in parti- colare, all’approvazione di ogni piano d’azione, documento, report, consun- tivo; alla verifica della corretta esecuzione del servizio e all’eventuale appli- cazione delle penali, nonché all’avvio di eventuali variazioni al servizio me- desimo.
3. Il Referente dell’esecuzione di ogni singolo affidamento all’atto dell’applicazione delle penali e in tutti casi di accertamento di situazioni che possano ripercuotersi sulla corretta esecuzione della presente Convenzio- ne Quadro, dovrà fornire tempestiva comunicazione al Responsabile dell’esecuzione della Convenzione Quadro di cui all’articolo precedente.
Articolo 17. Referenti della Società per l’esecuzione delle attività
1. La società SardegnaIT individua quale responsabile per l’esecuzione della Convenzione Quadro il proprio Amministratore Unico pro tempore.
2. A livello di singolo incarico, la società sarà rappresentata da un Referente della società per l’esecuzione dell’affidamento il quale garantirà un efficace rapporto tecnico-contrattuale con le Strutture affidanti con riferimento parti- colare al rispetto della programmazione degli interventi, della loro esecu- zione, verifica e contabilità.
Articolo 18. Team di controllo dei servizi e componimento bonario contro- versie
1. Il Team di Controllo dei Servizi ha il compito di verificare e controllare l’andamento dei servizi, al fine di monitorare i livelli di servizio e a mettere in atto le misure correttive necessarie in caso di scostamento nonché ad adottare tutte le misure necessarie per un componimento bonario delle controversie tra la società e le strutture dalla RAS.
2. Il Team, composto dai Responsabili dell'esecuzione della Convenzione Quadro della Regione e della Società e/o da altri rappresentanti da essi in-
dicati, si riunirà trimestralmente oppure a richiesta dei medesimi responsa- bili o di altri organi istituzionali della Regione.
3. Al Team, in particolare, sono assegnate le seguenti funzioni:
a. Individuazione delle misure per il miglioramento dei servizi;
b. Controllo e monitoraggio sull’erogazione complessiva dei servizi, attraverso la verifica dei livelli di servizio previsti;
c. Risoluzione delle problematiche afferenti le variazioni di corrispetti- vo rispetto al preventivo di spesa indicato in offerta laddove non ri- solte a livello di singole Strutture affidanti;
d. Controllo dei flussi finanziari e della fatturazione complessiva e monitoraggio del loro andamento;
e. Valutazione dei profili di criticità dei servizi e delle prescrizioni della Convenzione quadro ed individuazione delle possibili risoluzioni;
f. Valutazioni tecnico - economiche ed organizzative in merito alle evoluzioni tecnologiche e al loro impatto a livello organizzativo;
g. Attività di componimento bonario delle eventuali controversie che dovessero insorgere per problematiche afferenti l’erogazione dei servizi, il pagamento dei corrispettivi, nonché riguardo l’applicazione di qualsiasi altra disposizione della presente Con- venzione quadro e delle Lettere d’incarico.
Articolo 19. Personale impiegato nell’erogazione del servizio
1. Il personale adibito all’esecuzione degli affidamenti scaturenti dalla presen- te Convenzione Quadro è quello alle dipendenze della società. In caso di ulteriori necessità di personale quest’ultimo dovrà essere assunto alle diret- te dipendenze della Società ovvero vantare un rapporto contrattuale con la medesima in conformità alla vigente normativa in materia di lavoro.
2. L’acquisizione di personale di cui al comma precedente, analogamente a quanto previsto dall’Articolo 5, dovrà essere espressamente autorizzata dal socio unico RAS.
3. La Società gestisce in autonomia il proprio personale il quale a sua volta si atterrà esclusivamente alle indicazioni impartite dagli organi societari, re- stando esclusa l’instaurazione di alcun rapporto giuridico diretto tra la RAS
e il personale della Società.
4. La società resta responsabile verso la RAS e verso terzi per i danni arrecati direttamente o indirettamente dal proprio personale.
Articolo 20. Risoluzione
1. In caso di inadempimento del singolo affidamento ai sensi delle prescrizioni derivanti della correlativa Lettera d’incarico, previa verifica in contraddittorio con la Società riguardo la gravità dello stesso, la singola Struttura regionale affidante potrà chiedere, mediante comunicazione scritta, la risoluzione del- la lettera d’incarico.
2. Con riferimento alla presente Convenzione Quadro, essa s’intenderà risolu- ta, previa sola comunicazione da parte della RAS a mezzo PEC, nell’eventualità di:
a. Contestazioni comportanti l’applicazione di penali in misura supe- riore al 10% dell’importo complessivo degli affidamenti sottoscritti ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente convenzione Quadro;
b. Violazioni gravi e ripetute delle prescrizioni in materia di Controllo analogo;
c. Inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, irregolare posizione dei lavoratori anche di subappaltatori;
d. Violazioni gravi e ripetute delle norme in materia di sicurezza e tu- tela dei lavoratori contenute nel D.Lgs. 81/08;
3. In tutti i casi i cui si arrivasse a un’interruzione anticipata del rapporto con- trattuale sia esso dovuto a risoluzione o ad altra causa, la Società è co- munque obbligata a rendere il servizio per il periodo che le verrà richiesto dalla RAS o dalla Struttura regionale affidante, il quale non potrà comunque protrarsi oltre i sei mesi successivi alla comunicazione d’interruzione antici- pata del rapporto.
Articolo 21. Privacy
1. SardegnaIT nello svolgimento delle attività derivanti dalla presente Con- venzione e dalle singole Lettere d’incarico agirà in qualità di Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
196/03 e s.m.i., ed in tale ruolo è tenuta ad attenersi alle disposizioni D.Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali e ad adottare le misu- re minime di sicurezza previste dal complesso delle disposizioni normative in materia.
2. I dati personali non potranno essere comunicati o diffusi al di fuori dei casi consentiti dal D.Lgs. 196/2003 e secondo le modalità ivi previste, nonché essere oggetto di trattamento oltre i limiti temporali di vigenza della presen- te Convenzione quadro.
Articolo 22. Riservatezza
1. Tutte le informazioni riguardanti l’assegnazione di servizi o altre attività so- no da considerarsi confidenziali e riservate. La Società s’impegna a mante- nere segrete e a non rivelare a terzi le informazioni riservate o confidenziali della RAS e ad utilizzare le stesse esclusivamente per gli scopi previsti nel- la presente Convenzione Quadro.
Articolo 23. Documenti contrattuali
1. Costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro i se- guenti documenti:
Allegato 1. Catalogo dei servizi; Allegato 2. Schema di lettera d’incarico;
Allegato 3. Modello offerta tecnico - economica;
2. Qualora i documenti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta sulla soluzione da adottare spetterà alla RAS.
Articolo 24. Oneri fiscali e spese
1. Gli oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipu- lazione della presente Convenzione Quadro sono poste a carico della So- cietà .
2. La presente Convenzione Quadro è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986
Articolo 25. Modifiche
1. La presente Convenzione potrà essere oggetto di integrazioni e modifica- zioni previo accordo tra le Parti contraenti da adottarsi esclusivamente in forma scritta.
2. Le modifiche tecniche non sostanziali agli Allegati della presente Conven- zione potranno essere concordate ed approvate sempre in forma scritta all’interno dal Team di controllo dei servizi di cui all’Articolo 18.
Articolo 26. Norme di rinvio e transitorie
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione Qua- dro e dai relativi allegati, nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si farà riferimento alla normativa vigente in materia, laddove applicabile.
2. In considerazione degli stringenti obblighi di legge e dei pregressi accordi tra la Regione e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le disposizioni di cui all'art. 7 non si applicano agli incarichi connessi con l'attuazione della ri- cetta dematerializzata di cui alle Delib.G.R. n. 21/29 del 13.6.2014 e n. 47/6 del 25.11.2014, per i quali Sardegna IT è fin d'ora autorizzata a procedere secondo le modalità di cui all'art. 5 comma 1.
Articolo 27. Foro competente
1. Per ogni controversia conseguente l’esecuzione o l’interpretazione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Xxxx xx Xxxxxxxx.
Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX S.r.l.
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