CAPITOLATO D’APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NUCLEO DI INSERIMENTI LAVORATIVI dal 01.09. 2015 al 31/12/2017
CAPITOLATO D’APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NUCLEO DI INSERIMENTI LAVORATIVI
dal 01.09. 2015 al 31/12/2017
INDICE
PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI 4
Articolo 1 – Oggetto dell’appalto e finalità del servizio 4
Articolo 2 – Durata, avvio e cessazione dell’esecuzione del servizio 4
Articolo 3 - Importo contrattuale del servizio 5
Articolo 4 – Requisiti di partecipazione alla procedura di gara 5
Articolo 5 – Modalità di aggiudicazione dell’appalto 6
PARTE II – OBBLIGAZIONI DELL’APPALTATORE INERENTI IL SERVIZIO 7
Articolo 6 - Prestazioni a carico dell’aggiudicatario 7
Articolo 7 - Rapporti tra i Comuni dell’ambito distrettuale di Arcisate e l’appaltatore 9 Articolo 8 - Luogo di esecuzione dell’appalto e attrezzature 9
Articolo 9 - Personale impiegato per le prestazioni psicologiche 9
PARTE III – ONERI – GARANZIE – RESPONSABILITÀ 10
Articolo 10 – Direttore dell’esecuzione del servizio 10
Articolo 11 – Varianti in corso di esecuzione 11
Articolo 12 – Organico 11
Articolo 13 - Osservanza delle norme in materia di lavoro 13
Articolo 14 – Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e misure in tema di sicurezza 13
Articolo 15 – Carta dei Servizi 14
Articolo 16 - Cauzione definitiva 14
Articolo 17 - Copertura assicurativa per danni 15
Articolo 18 - Cessione del contratto e subappalto 15
Articolo 19 - Cessione di crediti 16
Articolo 20 - Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari 16
Articolo 21 - Revisione prezzi 17
Articolo 22 - Disposizioni relative all’esecuzione delle prestazioni 17
Articolo 23 – Aggiudicazione, decadenza e stipula del contratto 18
Articolo 24 - Documenti del contratto 18
Articolo 25 - Spese contrattuali 18
Articolo 26 - Codice di comportamento 18
PARTE V – PATOLOGIA DEL CONTRATTO 19
Articolo 27 – Penali 19
Articolo 28 - Clausola risolutiva espressa 20
Articolo 29 - Risoluzione del contratto 21
Articolo 30 - Effetti della risoluzione del contratto 22
Articolo 31 – Eccezione di inadempimento 22
Articolo 32 – Novazione soggettiva – Recesso 22
Articolo 33 - Esecuzione d’ufficio 23
PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI 23
Articolo 34 – Osservanza di leggi e regolamenti 23
Articolo 35 - Tutela dei dati personali 23
Articolo 36 – Controversie - Foro competente 24
ALLEGATO A – ANALISI DEI COSTI 25
PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Oggetto dell’appalto e finalità del servizio
1. Il presente capitolato disciplina l’appalto relativo al servizio di inserimenti lavorativi gestito dall’ufficio di piano di Tradate per conto dei Comuni di Castiglione Olona. Castelseprio, Gornate Olona,Lonate Ceppino,Tradate, Venegono Superiore, Venegono Inferiore, Vedano Olona
2. Il servizio oggetto d’appalto comprende le prestazioni di supporto per l’inserimento nel mondo del lavoro a favore di persone disabili, in disagio sociale o giovani risiedenti nei comuni del distretto di Tradate.
3. Il Comune di Tradate , riguardo al servizio di cui al presente capitolato, funge da stazione appaltante e committente, di conseguenza, tutti gli obblighi derivanti dal contratto di appalto gravano sull’aggiudicatario (di seguito definito anche “appaltatore”) nei confronti del Comune di Tradate (di seguito definita “stazione appaltante”).
4. L’appaltatore con l’aggiudicazione del servizio si impegna a svolgere le attività oggetto del presente capitolato in collaborazione con la il Comune di Tradate – ufficio di piano e con i comuni aderenti al Piano di Zona, al fine di:
a) attivare un complesso di interventi e prestazioni tesi all’inserimento nel mondo del lavoro di persone disabili, di cui alla Legge 68/99, e secondo quanto stabilito dalla DGR 825 del 25.10.2013; per tali soggetti si prevede una presa in carico da parte del servizio della durata presumibile di 1 anno.
b) prevedere percorsi di accompagnamento per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di persone prive di disabilità, ma in condizioni di grave disagio sociale ed economico, ultraquarantacinquenni, disoccupati di lungo periodo privi di adeguate risorse economiche nel nucleo familiare; per tali persone si prevede una presa in carico della durata di 6 mesi.
c) predisporre percorsi di accompagnamento per favorire l’inserimento nel modo del lavoro
di giovani, dai 16 ai 24 anni, disoccupati o inoccupati.
5. Il soggetto aggiudicatario della relativa procedura di gara è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato, del relativo contratto di appalto e del progetto gestionale presentato in sede di gara.
6. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall’assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.
Articolo 2 – Durata, avvio e cessazione dell’esecuzione del servizio
1. Il servizio relativo alle prestazioni psicologiche attinenti al servizio di inserimenti lavorativi, oggetto del presente capitolato, ha durata di 28 mesi, dal 01.09.2015 al 31.12.2017, considerando n.47 settimane annue di attività.
2. Il servizio ha inizio improrogabilmente in data 01.09.2015. Ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del codice, l’avvio dell’esecuzione può aver luogo in pendenza di stipulazione del contratto, prima che sia spirato il termine dilatorio di cui all’articolo 11, comma 10, del codice, al ricorrere di una o entrambe le seguenti condizioni:
a) procedura di scelta del contraente prescelta che non preveda la pubblicazione del bando di gara;
b) mancata esecuzione immediata della prestazione che determini un grave danno all’interesse pubblico al cui soddisfacimento il servizio è rivolto.
Ai sensi dell’articolo 302, comma 2, del regolamento, l’avvio dell’esecuzione può avere luogo in pendenza di stipulazione del contratto, decorso il termine dilatorio di cui all’articolo 11, comma 10, del codice, al ricorrere di una o entrambe le seguenti condizioni:
a) prestazioni da effettuarsi che, per loro natura o per i luoghi ove le stesse sono eseguite, devono essere immediatamente svolte;
b) comprovata urgenza.
3. Qualora dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova gara di appalto, l’appaltatore è obbligato alla prosecuzione dello stesso, alle medesime condizioni e per il periodo di tempo necessario indicato dalla stazione appaltante e comunque non oltre mesi 6 (sei). In tale ipotesi nulla in più oltre al corrispettivo di appalto è riconosciuto all’Appaltatore.
4. Sono fatte salve le ipotesi di risoluzione e recesso previste dagli articoli 24, 25 e 27.
6. La sospensione dell’esecuzione del contratto e le varianti allo stesso sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 308 e 311 del regolamento.
Articolo 3 - Importo contrattuale del servizio
1. L’importo a base d’asta del servizio oggetto del presente capitolato, comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel presente capitolato a carico dell’appaltatore, è pari a complessivi € 139.563,08 IVA esclusa.
2. Il corrispettivo contrattuale dell’appalto sarà quello risultante dall’applicazione del ribasso unico sull’importo a base d’asta di cui sopra, oltre IVA.
3. L’importo contrattuale è fissato a corpo e resta quindi fisso e invariabile per l’intera durata dell’appalto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 21 in materia di revisione prezzi. Le componenti del prezzo contrattuale, come definite dalla tabella allegato “A” al presente capitolato non hanno rilevanza contrattuale se non esclusivamente per gli effetti di cui all’articolo 21.
4. L’importo contrattuale retribuisce in maniera esaustiva tutte le prestazioni previste nel presente capitolato e dalla normativa vigente a carico dell’appaltatore.
5. L’importo presunto del servizio è stato determinato conformemente all’analisi dei costi allegato “A” al presente capitolato. La suddetta analisi non ha alcun valore contrattuale, all’infuori di quanto previsto dall’articolo 21 in tema di revisione prezzi e dalle disposizioni del bando e del disciplinare di gara relative alla verifica delle offerte anomale. Ai sensi dell’articolo 86, comma 3 bis, del d. lgs 163/06, il costo del lavoro indicato in tale analisi è stato determinato utilizzando i dati di cui al decreto del 30/10/2008 aggiornato con le tariffe che entreranno in vigore al 2/10/2013 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali avente ad oggetto “Aggiornamento del costo medio orario del lavoro 2013 per il personale dipendente da Cooperative del Settore Socio-Sanitario Assistenziale ed educativo, con decorrenza Maggio 2013”.
6. L’importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura dell’aggiudicatario e dall’attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, quantificati in via meramente indicativa nella suddetta analisi dei costi, sono a carico dell’aggiudicatario e remunerati con l’importo contrattuale determinato conformemente a quanto previsto dal presente articolo.
7. Data la natura e le caratteristiche delle attività oggetto del presente capitolato, i costi della sicurezza relativi alla riduzione delle interferenze sono pari a zero
Articolo 4 – Requisiti di partecipazione alla procedura di gara
1. Possono partecipare alla gara le cooperative sociali di tipo B di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991, invitate dalla stazione appaltante ed in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di carattere generale (articolo 38, d. lgs. 163/06): tutti quelli indicati all’articolo 38, comma primo, del d. lgs 163/06, nonché quelli indicati nell’articolo 36 bis
del d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito nella legge 4.8.2006 n. 248 (contrasto del lavoro nero e sicurezza nei luoghi di lavoro), nell’articolo 41 del d. lgs 11.04.2006 n. 198 pari opportunità tra uomo e donna), nell’articolo 44, comma undicesimo, del d. lgs. 25.7.98
n. 286 (comportamenti discriminatori in danno di persone straniere), nell’art. 5, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123 (contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori), negli artt. 6 e 67, comma 8, 84, comma 3 e 90 del d.lgs. n. 159/2011 (normativa antimafia), nell’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 (piani individuali di emersione), nell’art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 (incompatibilità) e in tutte le altre norme che prevedano l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
b) requisiti di carattere professionale (articolo 39 d. lgs 163/06): iscrizione negli appositi registri pubblici cui i soggetti, in relazione alla propria natura giuridica e dalle norme vigenti nello Stato di stabilimento sono tenuti;
c) (requisito di capacità economico-finanziaria (articolo 41 d. lgs 163/06): idonee dichiarazioni bancarie, da esibire in originale e allegare all’istanza di partecipazione, da parte di un istituto di credito operante negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385, aventi data non anteriore a
180 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara all’albo della stazione appaltante; ai sensi dell’art. 41, comma 3, del codice dei contratti, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, deve dichiararlo in sede di istanza di partecipazione e può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante;
d) requisito di capacità tecnica e professionale (articolo 42 d. lgs. 163/06): con riferimento ai tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara sulla GURI, aver gestito, in proprio o per conto di terzi, a favore di soggetti pubblici o privati, senza che il contratto sia stato risolto o che il committente abbia esercitato il recesso, per cause addebitabili all’esecutore del servizio, almeno n. 2 servizi di inserimenti lavorativi , ciascun servizio della durata di minimo n. 24 mesi continuativi;
e) il possesso dei requisiti indicati al punto a), limitatamente a quanto previsto dall’articolo 38, comma primo, lettera a), c) ed f) del d. lgs 163/06, nonché ai punti b) e c), di cui sopra, può essere surrogato dall’iscrizione, da parte del concorrente stabilito in Italia, in un elenco ufficiale di fornitori di servizi, indicato all’articolo 45 del d. lgs 163/06, certificata dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
2. All’appaltatore è fatto obbligo di entrare in possesso di tutti gli eventuali ulteriori requisiti che sopravvenute disposizioni normative e/o amministrative dovessero imporgli nel corso della durata del servizio. La mancata ottemperanza a tali disposizioni entro i termini dalle stesse fissati comporta gli effetti indicati al comma 3 del presente articolo.
3. I requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma primo devono essere posseduti da parte dell’appaltatore per tutta la durata del contratto. Fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno, il contratto si risolve di diritto ai sensi dell’articolo 1456 x.x. x xxxx’xxx. 00, xxxxx 0, xxxx. x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx risolutiva espressa) se nel corso dell’esecuzione del servizio, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente, nonché uno dei requisiti necessari all’esecuzione del servizio di cui al presente capitolato. In tal caso, è incamerata la cauzione definitiva e grava sull’aggiudicatario l’onere di risarcire il maggior danno provocato alla stazione appaltante a causa della risoluzione del contratto.
Articolo 5 – Modalità di aggiudicazione dell’appalto
1. L’appalto è aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, al concorrente che riporta il punteggio complessivo più elevato. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100 punti dei quali 80 attribuibili per il merito tecnico e qualitativo del progetto e 20 per l’offerta economica.
2. I criteri di valutazione delle offerte sono fissati nel disciplinare di gara.
3. L’individuazione delle offerte anormalmente basse ha luogo ai sensi dell’articolo 86, secondo comma, del d. lgs 163/06, con le modalità espressamente indicate nel disciplinare di gara.
PARTE II – OBBLIGAZIONI DELL’APPALTATORE INERENTI IL SERVIZIO
Articolo 6 - Prestazioni a carico dell’aggiudicatario
1. Per Nucleo di Inserimenti Lavorativi (di seguito definito N.I.L.) si intende un complesso di interventi e prestazioni tesi all’inserimento nel mondo del lavoro a favore di:
a) di persone disabili, di cui alla Legge 68/99, e secondo quanto stabilito dalla DGR 825 del 25.10.2013 ; per tali soggetti si prevede una presa in carico da parte del servizio della durata presumibile di 1 anno.
b) percorsi di accompagnamento per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di persone prive di disabilità, ma in condizioni di grave disagio sociale ed economico, ultraquarantacinquenni, disoccupati di lungo periodo privi di adeguate risorse economiche nel nucleo familiare; per tali persone si prevede una presa in carico della durata di 6 mesi.
c) percorsi di accompagnamento per favorire l’inserimento nel modo del lavoro di giovani, dai 16 ai 24 anni, disoccupati o inoccupati,
2. Il servizio dovrà garantire le seguenti attività che prevedano azioni finalizzate a favorire l’inserimento lavorativo e, nello specifico:
a) COORDINAMENTO E TUTOR DIDATTICO ORGANIZZATIVO
Il coordinatore del servizio deve pianificare, organizzare e programmare le attività del personale al fine di garantire una gestione efficiente ed articolata del servizio.
Stende il progetto educativo per ogni utente preso in carico e lo invia al comune segnalante. Per la definizione della programmazione, per la progettazione delle attività e verifica delle stesse il coordinatore del progetto si incontra periodicamente, con cadenza almeno semestrale, con le strutture dell’ente appaltante con le modalità e strumenti ritenuti più opportuni.
b) PRESA IN CARICO DELL’UTENZA E DEFINIZIONE PROGETTO DI INTERVENTO
Gli operatori del Nucleo inserimenti lavorativi valutano le segnalazioni pervenute dai servizi sociali territoriali del Distretto di Tradate entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione. Gli strumenti operativi dovranno essere differenziati a seconda che si operi per l’inserimento al lavoro di persone diversamente abili oppure di supporto a persone in condizioni di disagio sociali, come definite dal presente art. 6 comma 2.1.
c) LAVORO DI RETE CON LE AZIENDE E AGENZIE FORMATIVE
Il servizio NIL dovrà coinvolgere e sensibilizzare la rete produttiva territoriale affinché si renda disponibile sia a percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro (attivando tirocini extra-curriculari) che percorsi di inserimento lavorativo finalizzati all’assunzione, promuovendo una cultura sociale, nel senso più ampio del termine, dove la persona diversamente abile sia considerata una risorsa e non qualcuno da assistere.
d) LAVORO DI RETE CON I SERVIZI
L’attività del nucleo dovrà prevedere il lavoro di rete con i servizi tramite l’individuazione dei soggetti del territorio che, partecipando, a diverso titolo, al percorso individuale possano offrire un supporto alle possibilità di inserimento dei soggetti presi in carico.
e) PROGETTAZIONE DI MODELLI DI PERCORSI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO AL LAVORO
L’attività del NIL dovrà prevedere percorsi di formazione e di orientamento al lavoro a favore dei soggetti segnalati dai servizi territoriali, anche con l’aiuto nella stesura dei curricula e con l’attivazione di progetti innovativi atti a garantire un idoneo accompagnamento alla ricerca autonoma del lavoro.
F) ATTIVITA’ DI SPORTELLO, GRUPPI DI ORIENTAMENTO E TUTORAGGIO PER GIOVANI DAI 16 AI 24 ANNI
Gli operatori del servizio , quali attività di accompagnamento per l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati e inoccupati, dovranno gestire
-Attività di sportello con finalità di conoscenza dell’utente e supporto motivazionale
-gruppi di giovani per orientamento e formazione finalizzati alla ricerca autonoma del lavoro
-attività di tutoraggio durante stage
3. In relazione alla possibilità di attivazione di tirocini extracurricolari e tenuto conto delle indicazioni contenute nella DGR 825 del 25.10.2013, l’appaltatore costituirà il soggetto promotore dei tirocini extracurricolare che verranno attivati in accordo con il Comune inviante.
L’appaltatore pertanto quale ente promotore provvederà a
a) stipulare la convenzione con l’azienda / cooperativa individuata ( ente ospitante)
b) ad aprire posizione assicurativa contro infortuni ( INAIL) e responsabilità civile conto terzi (RCT)
c) ad erogare al tirocinante l’indennità di partecipazione nella misura comunicata ed erogata dal Comune inviante
4. L’appaltatore del servizio deve garantire le attività indicate nel presente capitolato ed esemplificate nel presente articolo, avvalendosi di personale in numero sufficiente per il corretto svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto e, in ogni caso, in numero non inferiore rispetto ai contingenti minimi rispettivamente indicati all’articolo 9. Tutto il personale indicato deve essere in possesso della qualificazione professionale rispettivamente indicata, per ciascuna qualifica, all’articolo 9.
5. Le attività da espletare da parte dell’appaltatore consistono in: attività di coordinamento, attività educative, psicologiche e di servizio sociale.
5.1 Le attività di coordinamento sono svolte da un responsabile di commessa cui è affidata l’organizzazione del servizio, il coordinamento dell’équipe degli operatori e la responsabilità del corretto funzionamento dei servizio oggetto del presente capitolato e da quanto previsto dalla 825 del 25.10.2013. Tale coordinamento deve garantire che le attività erogate dal servizio siano conformi alle indicazioni della stazione appaltante e in sinergia con gli interventi programmati dai servizi sociali comunali. Il coordinatore deve essere reperibile telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
5.2 Le attività svolte all’assistente sociale, dalla psicologa e dall’educatrice consistono in tutte le prestazioni volte a garantire percorsi di accompagnamento all’autonomia e all’inserimento adeguato all’interno del realtà lavorative.
6 La relazione tecnica, da presentare in sede di gara con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare, deve indicare la predisposizione del modello organizzativo che il concorrente intende attuare, indicando la quantità di personale e le professionalità che si intendono utilizzare, fermo restando il numero minimo di figure professionali e di ore richiesti per ciascuna tipologia di operatore e/o attività prestata, indicati nel presente Capitolato. Tale progetto, oltre ad essere elemento di valutazione in sede di gara, costituisce altresì, quanto alla sua attuazione, adempimento contrattuale in capo all’aggiudicatario.
7 Il coordinatore del servizio è tenuto a compilare, per tutti gli utenti disabili, un progetto individualizzato. Tale progetto deve essere condiviso con l’utente ed inviato ai servizi sociali del Comune in cui risiede la persona entro un mese dalla presa in carico della persona.
8 Periodicamente e comunque almeno ogni sei mesi deve essere inviato ai servizi sociali dei Comuni una scheda di monitoraggio e riassuntiva di tutti gli interventi realizzati a favore degli utenti.
Articolo 7 - Rapporti tra i Comuni dell’ambito distrettuale di Tradate e l’appaltatore
1. I Comuni appartenenti al Piano di Zona di Tradate conservano la titolarità delle funzioni loro attribuite. Ai fini della gestione del servizio l’appaltatore prende in carico e fornisce le prestazioni richieste agli utenti i cui nominativi gli sono comunicati da parte dei servizi sociali dei Comuni, salvo per gli utenti di cui all’art. 1 comma 4 lettera c (giovani accompagnati in percorsi di occupabilità) che possono accedere autonomamente e per i quali è prevista una autorizzazione solo per l’attivazione di tirocinio extracurricolare con rimborso a carico del Comune.
2 Spetta in ogni caso ai servizi sociali dei Comuni l’identificazione dei soggetti ( disabili e in situazione di disagio di cui all’art.6.) che possono accedere al servizio senza che l’appaltatore possa eccepire alcunché.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente il primo colloquio con gli utenti deve avvenire entro il termine di 15 giorni consecutivi dalla richiesta inoltrata dai singoli Comuni.
4. I Comuni si impegnano quindi a fornire la collaborazione necessaria al raggiungimento delle finalità operative in rapporto alle quali é stipulata la gara d'appalto, assicurando la collaborazione delle assistenti sociali per l’elaborazione dei progetti individuali di inserimento lavorativo ed il raccordo con i servizi che devono essere garantiti dal Comune di residenza degli utenti.
Articolo 8 - Luogo di esecuzione dell’appalto e attrezzature
1. Le prestazioni oggetto del presente capitolato hanno luogo presso la sede dell’ufficio di piano o presso gli altri comuni del distretto, se più favorevole per gli utenti, previo accordo con i servizi sociali.
2. Le prestazioni di cui al presente capitolato sono svolte, di norma, in orario diurno, indicativamente all’interno della fascia oraria 8.00-18.00. Il servizio è effettuato nell'arco di cinque giorni settimanali non festivi, dal lunedì al venerdì.
3. Il servizio sportello a favore dei giovani è attivo per 4 ore settimanali in uno spazio messo a disposizione da parte dell’ufficio di piano.
4. L’appaltatore è tenuto ad attivare, a sue spese, un’utenza telefonica su cellulare in cui ricevere le chiamate dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18. Deve essere garantita altresì la reperibilità telefonica del coordinatore per gli operatori dei servizi sociali comunali dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13.00
Articolo 9 - Personale impiegato per il servizio
1. Per lo svolgimento delle prestazioni previste dal presente capitolato , l’appaltatore deve avvalersi almeno del seguente personale per il numero di ore rispettivamente per ciascuno di essi indicato:
Personale | h/ settimanali x 47 settimane all’anno |
a) Coordinatore | 2 ore |
b) Psicologo | 5 ore |
c) educatore | 32 ore |
c) Assistente sociale | 6 ore |
e)stagista educatore | Part time |
2. Il servizio deve essere operativo per n. 47 settimane all’anno e deve essere effettuato dal lunedì al venerdì secondo orari indicati nel precedente art.8.
3. Gli operatori ed il coordinatore, inoltre, hanno l’obbligo di partecipare, alle riunioni di pianificazione, definizione e verifica degli interventi, disposte dalla stazione appaltante
4. Fermo restando quanto indicato ai commi precedenti e lo svolgimento delle prestazioni ad esso richieste dal presente capitolato, l’appaltatore ha libera organizzazione del personale impiegato. Il numero delle ore di lavoro indicato al comma 1 rappresenta il monte ore minimo sulla base del quale è stato calcolato l’importo a base d’asta, come risulta da allegato “A” al presente capitolato. Poiché il contratto è stipulato a corpo, eventuali prestazioni lavorative aggiuntive rese dall’appaltatore non danno luogo ad alcuna remunerazione aggiuntiva né a maggiorazioni di quella fissata dal contratto
5. L’aggiudicatario deve garantire l’attivazione di uno stage extracurriculare di un giovane educatore, selezionato tra quelli residenti in uno dei Comuni del distretto di Tradate, per tutta la durata dell’appalto per n.18 ore settimanali. Ogni stagista dovrà svolgere l’attività per massimo 6 mesi e deve ricevere, così come stabilito dalla Regione Lombardia, un’indennità lorda di € 400,00 mensili.
Lo stagista sarà supportato dovrà essere supportato dalla coordinatrice del servizio.
PARTE III – ONERI – GARANZIE – RESPONSABILITÀ
Articolo 10 – Direttore dell’esecuzione del servizio
1. Il Comune di Tradate a, al fine di verificare il regolare andamento dell’esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore, prima dell’avvio dello stesso, provvede alla nomina del direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 300 del Dpr. n. 207/2010.
2. Il direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato tra l’appaltatore e il Comune di Tradate, verificando altresì che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità al contratto. A tal fine il direttore dell’esecuzione svolge tutte le attività demandate dalla Comunità montana che si rendano opportune per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni ed il perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla legge.
3. Laddove necessario e qualora non sia già previsto dal presente capitolato, il direttore dell’esecuzione, fissa all’appaltatore, di volta in volta, le direttive per l’espletamento del
servizio ed i termini di esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di cui al presente capitolato, la cui mancata ottemperanza comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 27 del presente capitolato.
4. L’appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni a regola d’arte attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal direttore dell’esecuzione e in caso di irregolarità nello svolgimento dell’appalto, è tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dal direttore dell’esecuzione.
Articolo 11 – Varianti in corso di esecuzione
1. Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto tra l’articolo 114, comma 2, del codice, e l’art. 311 del regolamento attuativo, la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
2. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell’appalto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante.
3. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originaria senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.
4. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto.
5. In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell’appalto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Articolo 12 – Organico
1. L’appaltatore si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni relative al servizio in oggetto, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente non inferiore a quello indicato nell’ articolo 9.
2. Il personale con qualifica di educatore deve aver prestato attività in servizi di inserimenti lavorativi per almeno 12 mesi continuativi. Il coordinatore deve essere in possesso di una laurea in psicologia oppure deve essere iscritto all’albo sezione A delle assistenti sociali e deve aver svolto attività di coordinamento in servizi per il lavoro per almeno 24 mesi continuativi. L’attività psicologica è svolta da un operatore iscritto all’albo degli psicologici
e con l’esperienza di almeno n.12 mesi in attività di inserimenti lavorativi; l’attività di servizio sociale è svolta da un operatore iscritto all’albo degli assistenti sociali.
3. L’appaltatore è tenuto ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni relative al servizio e per tutta la durata del contratto, in qualità di soci e/o dipendenti con contratto di lavoro subordinato, di collaborazione professionale, di prestazione d’opera o di altro genere previsto dalla normativa, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio.
4. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
5. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare prima dell’avvio del servizio l’elenco del personale adibito al servizio con gli orari di servizio. Eventuali sostituzioni del personale indicato possono avere luogo esclusivamente nei casi previsti dal comma 6 del presente articolo. I nominativi del personale subentrante devono essere comunicati alla stazione appaltante prima che le relative prestazioni abbiano inizio.
6. Fatto salvo quanto indicato al comma 7, del presente articolo, l’appaltatore si obbliga previa valutazione con il direttore dell’esecuzione, a garantire la sostituzione degli operatori impiegati in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare l’interruzione del servizio ed il mancato rispetto degli standard gestionali. E’ convenzionalmente considerata “temporanea assenza” quella avente durata non superiore a quindici giorni consecutivi in cui viene assicurata la medesima prestazione a favore del medesimo utente. Assenze di durata superiore a detta soglia, nella misura in cui non siano già previste nel progetto presentato in sede di gara, rientrano ad ogni conseguente effetto nella fattispecie di cui al comma 7 del presente articolo.
7. Salvo il caso di “temporanea assenza” di cui al comma 6, eventuali sostituzioni degli operatori impiegati nel servizio, rispetto a quanto indicato nel progetto, nel corso della durata del contratto, devono essere motivate da esigenze eccezionali e imprevedibili sopravvenute e comunque non attribuibili a scelte, comportamenti o cause comunque riconducibili, direttamente o indirettamente, all’appaltatore.
8. Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti dell’appaltatore, la stazione appaltante ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori; tale sostituzione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
9. Riguardo al personale utilizzato, l’appaltatore si obbliga:
a. a conformarne l’attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore, e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dal comune;
b. a dotarlo di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste, anche ai sensi degli articoli 69 e seguenti del d. lgs 81 del 2008, di tutti i dispositivi di protezione individuale di cui agli articoli 74 e seguenti di cui allo stesso decreto legislativo, nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati.
10. In caso di sciopero del personale impegnato nell’esecuzione del presente appalto, l’appaltatore deve garantire i servizi minimi essenziali.
11 Il preavviso in caso di xxxxxxxx deve essere fornito da parte dell’appaltatore alla stazione appaltante mediante comunicazione, anche via fax, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l’astensione dal lavoro. In caso di mancato o ritardato preavviso, la stazione appaltante applica la penale prevista all’articolo 27 del presente capitolato.
12. L’appaltatore è obbligato a dar corso agli eventuali obblighi previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria in relazione:
a) all’assunzione di personale dipendente dall’appaltatore del servizio nel periodo immediatamente antecedente a quello cui il presente capitolato è riferito;
b) all’assunzione di proprio personale da parte del soggetto che alla scadenza del periodo contrattuale cui il presente capitolato è riferito subentri nello svolgimento del servizio.
13. La stazione appaltante è estranea agli obblighi indicati al comma precedente.
14. Nessun rapporto contrattuale, neppure di mero fatto, intercorre tra la stazione appaltante e il personale a qualunque titolo utilizzato dall’appaltatore.
15. In caso di accertata irregolarità da parte della stazione appaltante, l’appaltatore è obbligato a rimuoverla entro il termine fissato dal direttore dell’esecuzione.
16 L’appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante e i comuni associati da ogni responsabilità.
17 Ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. 163/2006, l’appaltatore è obbligato a formulare una proposta di assunzione al personale già dipendente dall’appaltatore uscente e impiegato dallo stesso per lo svolgimento del servizio di inserimenti lavorativi del Piano di zona, con riferimento alle figure professionali di cui all’articolo 9 e per il periodo di durata delle rispettive prestazioni; in caso di accettazione della proposta da parte del predetto personale, l’appaltatore è obbligato ad applicare nei confronti di tali dipendenti condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento. L’appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante la proposta di assunzione formulata al personale di cui all’articolo 9..
Articolo 13 - Osservanza delle norme in materia di lavoro
1. Nel caso in cui il personale impiegato dall’appaltatore non abbia la qualifica di socio dello stesso, esso deve intrattenere con l’appaltatore un rapporto contrattuale di qualsiasi tipo disciplinato dalla vigente normativa. L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le condizioni normative e retributive del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Cooperative Sociali.
2. L'appaltatore è tenuto all’osservanza delle norme concernenti la protezione assicurativa, retributiva e previdenziale del personale assunto per il servizio oggetto del presente capitolato.
3. In tutti i casi di inadempienza contributiva dell’appaltatore, la stazione appaltante interviene in via sostitutiva nei suoi confronti, con le modalità di cui al combinato disposto tra l’articolo 4, comma 2, e l’articolo 6, commi 3 e 4, del regolamento.
4. In tutti i casi di inadempienza retributiva dell’appaltatore, la stazione appaltante può intervenire in via sostitutiva nei suoi confronti, con le modalità di cui al combinato disposto tra l’articolo 5, comma 1, e l’articolo 6, commi 3 e 4, del regolamento.
5. L'appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche successivamente alla loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
6. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, il personale impiegato deve essere in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente, con obbligo per l'impresa di far predisporre i controlli sanitari richiesti dalla stazione appaltante che si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio.
Articolo 14 – Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e misure in tema di sicurezza
1. Entro il termine richiesto dalla stazione appaltante e, in ogni caso, laddove il contratto non sia ancora stata stipulato, prima dell’avvio del servizio, l’appaltatore deve consegnare, come sancito dagli art. 17 e 18 de d. lgs. 81 del 2008, alla stazione appaltante il documento di valutazione del rischio redatto secondo l’art. 28 del decreto medesimo. Gli è fatto obbligo tenere costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta del direttore dell’esecuzione entro il termine da questi fissato o degli enti preposti al controllo. E’ preciso obbligo dell’appaltatore dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2008.
2. Tutti gli operatori impiegati devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all’uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.
3. L’appaltatore deve inoltre applicare le norme relative all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra
disposizione in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
4. L’appaltatore deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra, presentando alla stazione appaltante entro il termine fissato dal direttore dell’esecuzione la documentazione occorrente.
5. L’appaltatore adotta autonomamente le misure previste nel piano di sicurezza e, in caso di accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante, provvede entro il termine fissato dal direttore dell’esecuzione.
6. L’importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, diversi da quelli da interferenza, indicati nell’analisi dei costi (allegato “A” al presente capitolato) sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura dell’aggiudicatario e dall’attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.
Articolo 15 – Carta dei Servizi
1. L’aggiudicatario ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento, entro 60 giorni successivi all’avvio del servizio deve predisporre la carta dei servizi in cui deve essere indicato almeno quanto segue:
a) la presentazione dei servizi offerti con esplicitazione delle finalità, dell’organizzazione, delle modalità di funzionamento, delle modalità di coordinamento del servizio con individuazione del responsabile di riferimento;
b) le modalità di riconoscimento degli operatori con dotazione di cartellino di riconoscimento;
c) il sistema di valutazione della soddisfazione degli utenti, delle famiglie e degli operatori;
d) gli standard relativi alla qualità dei servizi erogati;
e) le modalità di informazione/comunicazione all’utenza.
2. In allegato alla carta dei servizi deve essere elaborato un questionario di soddisfazione per gli operatori che si interfacciano con il servizio, con annessa scheda per esprimere lamentele/apprezzamenti. Le schede ricevute devono sempre essere inviate all’ufficio di piano di Tradate.
3. L’appaltatore, dopo aver ricevuto parere favorevole da parte della Comunità Montana sul testo della carta dei servizi, deve procedere a propria cura all’impaginazione e alla produzione di una copia cartacea per tutti i Comuni e una copia su file da pubblicare sul sito dell’ufficio di piano di Tradate
Articolo 16 - Cauzione definitiva
1. L’appaltatore è tenuto a costituire la cauzione definitiva con le modalità e nella misura previste dall’articolo 113 del codice.
2. Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva garantisce:
a) l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore e, per suo tramite, da parte dei subappaltatori e cottimisti;
b) il risarcimento del danno causato alla stazione appaltante dall’inadempimento contrattuale;
c) il rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alla liquidazione del conto finale.
3. L’appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine previsto dalla stazione appaltante, l’importo della cauzione sino a concorrenza dell’importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente.
4. La stazione appaltante escute la cauzione definitiva al ricorrere di una o più delle circostanze indicate al comma 2, entro il limite d’importo dell’onere derivatole dalla circostanza stessa.
5. Tranne che nelle ipotesi previste dall’articolo 29, commi 7 e 8, la cauzione è escussa totalmente quando il contratto è risolto. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E’ in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore.
6. Perché la cauzione sia svincolata progressivamente è onere dell’appaltatore consegnare preventivamente al soggetto garante, in originale o copia autentica, lo stato di avanzamento del servizio o analoga documentazione attestante l’avvenuta esecuzione. In tal caso, lo svincolo progressivo avviene nella misura prevista dall’articolo 113, comma 3 del codice a seguito della presentazione alla stazione appaltante, da parte dell’appaltatore, della prova dell’avvenuto soddisfacimento dell’onere indicato al periodo precedente.
Articolo 17 - Copertura assicurativa per danni
1. L’appaltatore è responsabile per eventuali danni causati alla stazione appaltante e/o a terzi, derivanti direttamente o indirettamente dall'attività di espletamento del servizio affidato, senza poter vantare nei confronti della stazione appaltante alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo.
2. Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque entro la data fissata per l’inizio del servizio, l’appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati e che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione del servizio. La polizza deve:
a) avere durata non inferiore a quella del contratto cui essa è riferita;
b) avere quale unico oggetto il servizio di cui al presente capitolato;
c) avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro.
3. Qualora l’appaltatore abbia già stipulato un contratto di polizza di responsabilità civile generale a copertura dei danni a terzi nell’esecuzione della propria attività professionale, avente un massimale non inferiore a € 1.000.000,00, per ogni sinistro, in alternativa a quanto indicato al comma 2, potrà produrre un’appendice alla polizza RC, già attivata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente capitolato, per tutta la durata del contratto.
4. Indipendentemente dalle coperture assicurative di cui ai commi precedenti e dai massimali garantiti, l’appaltatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante. La ditta aggiudicataria é responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio e/o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori e/o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.
5. L’appaltatore è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.
6. Laddove la polizza preveda franchigie o scoperture l’importo non coperto resta a carico dell’appaltatore.
7. In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante attestazione di pagamento della rata del premio almeno 7 giorni prima della scadenza della rata stessa.
Articolo 18 - Cessione del contratto e subappalto
1. L’appaltatore non può a qualsiasi titolo cedere ad altro soggetto in tutto o in parte il contratto relativa al servizio di che trattasi.
2. Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti della stazione appaltante, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato a quest’ultima.
3. Sono fatte salve le novazioni soggettive disciplinate dall’articolo 116 del codice.
4. E’ ammesso il subappalto alle condizioni indicate nell’articolo 118 del codice, nella misura massima del 30% dell’importo contrattuale.
5. Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti per l’appaltatore nelle misure di seguito indicate:
a) requisiti previsti dall’articolo 4, comma 3, lettere a) e b), del presente capitolato, in misura totale;
b) requisito previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera c) e d), del presente capitolato, in misura proporzionalmente diretta all’importo delle prestazioni oggetto del subappalto.
6. L’appaltatore resta comunque unico responsabile nei confronti della stazione appaltante anche dell'operato dei subappaltatori.
7. Ai sensi dell'articolo 118, comma 3, del codice, la stazione appaltante, in ogni caso, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto.
8. L’appaltatore è obbligato a dar corso nei confronti dei subappaltatori e della stazione appaltante a tutti gli obblighi su di esso gravanti in forza dell’articolo 118 del codice e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia di subappalto. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante pronuncia ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del regolamento, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
9. In tutti i casi di inadempienza contributiva del subappaltatore, la stazione appaltante interviene in via sostitutiva nei suoi confronti, con le modalità di cui al combinato disposto tra l’articolo 4, comma 2, e l’articolo 6, commi 3 e 4, del regolamento.
10. In tutti i casi di inadempienza retributiva del subappaltatore, la stazione appaltante può intervenire in via sostitutiva nei suoi confronti, con le modalità di cui al combinato disposto tra l’articolo 5, comma 1, e l’articolo 6, commi 3 e 4, del regolamento.
Articolo 19 - Cessione di crediti
1. Tutti i crediti vantati dall’appaltatore possono essere ceduti ai sensi della legge 52 del 1991 e dell’articolo 117 del codice.
2. Xxxxxx riguardo ai crediti dell’appaltatore le disposizioni di cui all’articolo 9 del d. l. 185 del 2008, convertito nella legge 2 del 2009 e di cui ai decreti ministeriali del 25 giugno 2012, in tema di certificazione e compensazione dei crediti dell’appaltatore.
Articolo 20 - Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari
1. I pagamenti verranno corrisposti all’appaltatore in rate mensili posticipate di pari importo. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa fattura, previo accertamento da parte dell’ufficio competente della regolarità contributiva dell’appaltatore, mediante acquisizione del DURC.
2. Qualora i pagamenti dei corrispettivi non intervengano entro il termine fissato dal comma precedente, l’appaltatore ha diritto al pagamento degli interessi maturati e calcolati in base alla vigente normativa di legge.
3. Su richiesta della stazione appaltante, l’appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall’art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, l’appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dei subappaltatori e si impegna a comunicare alla stazione appaltante i relativi estremi identificativi.
4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, a decorrere dal 31.03.2015, l’appaltatore è tenuto ad emettere verso l’Ente appaltante, la fattura in forma elettronica e non cartacea, riportando il relativo codice CIG, secondo le modalità previste nel Regolamento ministeriale n. 55/2013. Ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.M. 03.04.2013 n. 55, decorsi tre mesi dalla data di decorrenza dall’obbligo di fatturazione elettronica, l’Ente non potrà eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato elettronico. Il Codice unico per la fatturazione elettronica è OPIU1R
5. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”, che ha modificato il Dpr n. 633/1972, in materia di IVA, l’appaltatore nella fattura è tenuto ad esporre l’IVA inserendo la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”. Il Comune di Tradate, ai sensi della normativa sopra richiamata, provvederà a versare l’IVA direttamente all’erario.
Articolo 21 - Revisione prezzi
1. Indipendentemente dalla percentuale di ribasso praticata in sede di gara e, conseguentemente, dalla esatta quantificazione dell’importo contrattuale, qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto le componenti essenziali di costo evidenziate nella tabella allegato “A” al presente capitolato, subiscano delle variazioni – in termini di aumento o diminuzione - la parte interessata può chiederne la revisione. La componente di costo revisionata concorre a rideterminare il relativo importo contrattuale in misura proporzionale alla percentuale di incidenza su detto importo rispettivamente indicata nella tabella. I suddetti rapporti proporzionali permangono invariati, qualunque sia la percentuale di ribasso praticata in sede di gara. Il prezzo revisionato non può comunque eccedere il limite previsto al successivo comma 5.
2. Alla parte che chiede la revisione spetta l’onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla controparte dati oggettivamente riscontrabili, il ricorrere della circostanza che, ai sensi del primo comma del presente articolo, può determinare la variazione
3. La revisione del prezzo non può comunque essere richiesta prima che sia trascorso un anno dalla data di avvio del servizio.
4. A seguito dell’accertamento dell’effettiva presenza delle cause che possono determinare la revisione, questa opera a partire dalla data della richiesta.
5. Il prezzo revisionato con le modalità dei commi precedenti non può eccedere l’importo risultante dall’applicazione dell’indice FOI relativo al periodo intercorrente tra la data in cui il presente capitolato è stato approvato e la data della richiesta di revisione, al prezzo da revisionare.
Articolo 22 - Disposizioni relative all’esecuzione delle prestazioni
1. Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell’esecuzione, con le modalità di cui all’articolo 325 del regolamento.
Articolo 23 – Aggiudicazione, decadenza e stipula del contratto
1. L’aggiudicazione definitiva del servizio ha luogo con le modalità ed alle condizioni indicate agli articoli 11 e 12 del codice.
2. I rapporti contrattuali tra la ditta aggiudicataria e il Comune di Tradate verranno regolati tramite contratto, mediante stipula in modalità elettronica e in forma pubblica amministrativa, conformemente a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, del codice.
3. L’appaltatore decade dall’aggiudicazione se, prima della stipula del contratto, cessa di possedere anche uno dei requisiti indicati all’articolo 4, lett. a) e b), del presente capitolato. Esso decade altresì nel caso in cui vengano fornite sul suo conto informazioni in materia di “antimafia” che comportino la decadenza dall’aggiudicazione ed in caso di mancata presentazione delle polizze assicurative di cui agli artt. 16 e 17 del presente capitolato.
4. In tutti i casi in cui l’aggiudicatario decade dall’aggiudicazione, è incamerata la cauzione provvisoria. Nel caso in cui sia stata già prestata la cauzione definitiva, la stazione appaltante incamera quest’ultima. In ogni caso grava sull’aggiudicatario l’onere di risarcire il maggior danno provocato alla stazione appaltante a causa della decadenza dall’aggiudicazione.
Articolo 24 - Documenti del contratto
1. Ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 137 e 297 del regolamento, il presente capitolato, se non riprodotto fedelmente e integralmente nel testo del contratto, è allegato materialmente a quest’ultima. Trattandosi di appalto aggiudicato e contabilizzato a corpo, non è presente l’elenco prezzi unitari e pertanto esso non va allegato al contratto.
2. Il documento di valutazione del rischio, le polizze di garanzia ed il progetto tecnico presentato in sede di gara, fanno parte integrante del contratto, anche se non sono materialmente allegate alla stessa, ma sono controfirmati dalle parti al momento della stipulazione del contratto.
Articolo 25 - Spese contrattuali
1. Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti all’aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto e successive ad essa (bolli, registrazioni, diritti, assicurazioni sociali, infortuni, etc.), nessuna esclusa ed eccettuata, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario senza diritto di rivalsa, ad eccezione dell’I.V.A. che, se dovuta, è a carico della stazione appaltante.
Articolo 26 - Codice di comportamento
1. L’appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine, prima della stipula del contratto, la stazione appaltante trasmette all’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L’appaltatore è tenuto a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
2. La stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto qualora il direttore dell’esecuzione accerti comportamenti dell’appaltatore che concretino gravi violazioni degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62. In tali casi, il Direttore dell’esecuzione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove
queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione contrattuale, ai sensi del successivo art. 29, comma 2, fatto salvo il risarcimento dei danni.
PARTE V – PATOLOGIA DEL CONTRATTO
Articolo 27 – Penali
1. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, in caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore la stazione appaltante applica le penali entro gli importi massimi di seguito rispettivamente indicati per ciascuna fattispecie:
a. accertata presenza in servizio di personale il cui nominativo non sia stato preventivamente indicato alla stazione appaltante: € 250,00 per evento;
b. mancata presenza in servizio di un operatore, non dovuta a causa di forza maggiore oggettivamente dimostrabile: € 500,00 per ogni giorno o frazione di giorno di assenza:
€ 500, 00 per evento;
c. mancata presenza in servizio di un operatore, dovuta a sciopero, non comunicato o comunicato oltre il termine fissato dal presente capitolato: € 600,00 per ogni giorno o frazione di giorno di assenza;
d. sostituzione del personale senza preventiva autorizzazione della stazione appaltante: € 1.500,00 per evento;
e. mancata risposta al telefono del coordinatore per oltre 3 ore, durante la fascia oraria di reperibilità indicata all’articolo 8 : € 100,00 per evento;
f. irreperibilità del coordinatore a seguito di chiamata: € 500,00 per evento;
g. interventi attivati in ritardo rispetto ai termini fissati dall’articolo 7: € 200,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo;
h. mancata presenza alle riunioni di cui all’articolo 7, quinto comma, del coordinatore o di alcuno degli operatori convocati: € 100,00 per l’assenza del coordinatore, € 50,00 per l’assenza di ciascun operatore;
i. disservizi causati agli utenti nello svolgimento delle prestazioni, dovuti a incuria, mancata diligenza o distrazione: € 1.000,00 per ogni evento;
j. ritardo nel pagamento dell’utente del rimborso previsto al tirocinante e autorizzato dal comune : € 100,00 per ogni 15 giorni di ritardo
x. xxxxxxxxx intervento rispetto al termine fissato dal direttore dell’esecuzione in relazione all’obbligo previsto all’art. 13, comma 1, (Osservanza delle norme in materia di lavoro) di attuare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, occupati nel servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. delle Cooperative sociali: 0,8 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
l. ritardato reintegro della cauzione di cui all’articolo 16, comma 3, (Cauzione definitiva) entro il termine fissato dalla stazione appaltante: 0,3 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sino al quindicesimo;
m. ritardata presentazione dell’attestazione di pagamento di cui all’articolo 17, comma 7, (Copertura assicurativa) nel termine ivi previsto: 0,3 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, lettera b), in caso di identici comportamenti reiterati nel corso della durata del servizio, gli importi delle penali di cui al comma precedente sono progressivamente incrementati del 25% per ogni successivo comportamento reiterato, entro il limite dell’ 1 per mille giornaliero, utilizzando come base di calcolo la misura della penale rispettivamente indicata al comma precedente.
3. I ritardi nell’adempimento di prestazioni contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all’appaltatore che, ricevuta l’intimazione, ha l’obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell’inadempimento ponendo in essere tutte le azioni richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.
4. Valutate la natura e la gravità del ritardo, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall’appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell’inadempimento e l’eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale rapportandone, nel caso di cui al comma secondo lettera l) del presente articolo, l’importo alla gravità del ritardo.
5. L’importo della penale è versato dall’appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all’importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l’inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento degli importi maturati. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.
6. In tutti i casi in cui l’appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell’inadempimento, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 29 del presente capitolato, la stazione appaltante dispone che l’esecuzione delle prestazioni cui l’inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all’appaltatore i relativi costi sostenuti e fatta salva l’applicazione della penale. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma 5.
7. L’applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell’appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comportano la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell’eventuale maggior danno provocato alla stazione appaltante.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il ritardo o il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore o al cottimista, anche se l’appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.
Articolo 28 - Clausola risolutiva espressa
1. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno:
a) quando nel corso dell’esecuzione dell’appalto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente, nonché uno dei requisiti necessari all’esecuzione del servizio di cui all’art. 4 del presente capitolato;
b) accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso comportamento tra quelli previsti all’articolo 27 del presente capitolato;
c) interruzione del servizio per non meno di sette giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell’appaltatore;
d) frode dell’appaltatore;
e) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del d. lgs 81/08 e redatto secondo l’art. 28 del decreto medesimo;
f) qualora l’appaltatore accumuli l’applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell’importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;
g) mancato reintegro della cauzione definitiva sino all’importo originariamente prestato entro il termine di 30 giorni decorrenti dallo spirare di quello indicato all’articolo 16, terzo comma;
h) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 118 del d.lgs. n. 163/06;
i) cessione anche parziale del contratto;
j) fallimento dell’appaltatore;
k) fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, nei casi previsti dall’art. 135, comma 1, del d.lgs. 163/06;
l) cessazione dell’attività da parte dell’appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l’assunzione del servizio.
2. Quando si verifichino una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1456 x.x., xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.
3. Fermo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 6 e 67 del d. lgs 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato di attuazione del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.
Articolo 29 - Risoluzione del contratto
1. Salvo il caso di risoluzione di diritto del contratto di cui all’articolo 28, la stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto qualora il direttore dell’esecuzione accerti comportamenti dell’appaltatore che concretino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio.
2. Ai sensi del precedente art. 26 (codice di comportamento), comma 2, il contratto si risolve in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.p.r. 16 aprile 2013 n.62 per i dipendenti pubblici, da parte dell’appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori.
3. Nell’ipotesi indicata al comma 1, trova applicazione il combinato disposto tra l’articolo 297 del regolamento e l’articolo 136, commi 2 e 3, del codice.
4. La stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione qualora, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28 e dal comma 1 del presente articolo, l’esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del cronoprogramma, se presente o, in ogni caso, di quanto previsto nel presente capitolato.
5. Nell’ipotesi indicata al comma 3, trova applicazione il combinato disposto tra l’articolo 297 del regolamento e l’articolo 136, commi 4, 5 e 6, del codice.
6. Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.
7. Il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge. In tal caso, all’appaltatore è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere dalla stazione appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell’appalto.
8. Su richiesta dell’appaltatore, il contratto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente capitolato, che rendano la prestazione dell’appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell’appaltatore fornire la prova dell’eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo alle componenti essenziali di costo di cui si compone il prezzo contrattuale relativo a ciascun lotto. Grava sull’appaltatore l’onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla stazione appaltante dati oggettivamente riscontrabili, la scomposizione percentuale del prezzo contrattuale in singoli elementi di costo, nonché il ricorrere della circostanza che, ai sensi del presente comma, determina l’eccessiva onerosità. L’eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del
contratto. Ricevuta la richiesta di risoluzione, la stazione appaltante esercita nei confronti dell’appaltatore entro 15 giorni dal suo ricevimento, una delle seguenti opzioni:
a) consenso alla proposta di risoluzione;
b) applicazione della revisione prezzi con le modalità e nella misura indicate all’articolo 21. In tal caso, spetta comunque all’appaltatore fornire i dati necessari al computo della revisione.
9. Nell’ipotesi indicata alla lettera b) del comma precedente, non si dà corso alla risoluzione del contratto se i prezzi revisionati conformemente all’articolo 21 assorbono integralmente gli scostamenti quantificati dall’appaltatore con la richiesta di risoluzione indicata al comma precedente.
Articolo 30 - Effetti della risoluzione del contratto
1. Tranne che nelle ipotesi previste dall’articolo 29, commi 7 e 8, ogni qual volta la convezione sia risolta, l’appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata da parte della stazione appaltante.
2. E’ comunque fatto salvo il diritto da parte della stazione appaltante di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l’altro, quelli relativi all’espletamento di una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l’importo del contratto stipulata con l’appaltatore e l’importo del contratto stipulata con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità del contratto risolta.
Articolo 31 – Eccezione di inadempimento
1. In tutti i casi in cui l’appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto, sin tanto che permane l’inadempimento, ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’articolo 3, comma 2, del presente capitolato. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.
Articolo 32 – Novazione soggettiva – Recesso
1. All’infuori di quanto previsto dall’articolo 18, comma 3 e dall’articolo 116 del codice, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.
2. La stazione appaltante può recedere dal contratto:
a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
b) laddove l’appaltatore, pur dando corso all’esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
3. L’ente può altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1 comma 13, del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 13 qualora la Consip stipuli un contratto per l’acquisto del servizio in oggetto che preveda prezzi inferiori a quelli previsti nel contratto d’appalto per il servizio di che trattasi stipulato con l’appaltatore. In tal caso la stazione appaltante può recedere dal contratto, pagando le prestazioni eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, con un preavviso di 15 giorni qualora il concessionario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri del contratto Consip.
4. Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all’appaltatore con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far valere.
5. In caso di recesso, l’appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento,
indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
6. All’appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.
Articolo 33 - Esecuzione d’ufficio
1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 27-31, in caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio o di gravi deficienze nello svolgimento delle prestazioni, la stazione appaltante, previa diffida inviata all’appaltatore, può sostituirsi allo stesso per l’esecuzione d’ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative spese all’appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del danno e l’escussione totale della cauzione definitiva.
PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 34 – Osservanza di leggi e regolamenti
1. L'Aggiudicatario è soggetto alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di appalto di servizi per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente capitolato.
2. L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
a) alla normativa di settore nazionale e regionale in materia di tutela minori, vigente tempo per tempo, cui si fa espresso rinvio;
b) al D.lgs. 163/2006;
c) al DPR 207/2010;
d) al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
e) alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.
Articolo 35 - Tutela dei dati personali
1. Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs.196/2003. Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (articolo 14), all’Amministrazione compete altresì l’obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali.
2. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della stazione appaltante necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:
a) i dati personali delle ditte concorrenti riportati negli allegati di gara e nell’offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell’espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico- economica del concorrente all’esecuzione dell’appalto) nonché dell’aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
b) i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l’esecuzione dell’appalto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali;
c) l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l’impossibilità della stazione appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.
3. Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’Articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.
4. Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell’ambito dell’accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente autorizzato con l’Autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora l’Amministrazione scrivente venga a conoscenza, ad opera dell’interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell’Articolo11, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 non possono essere utilizzati in alcun modo.
5. I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere, e quindi venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati dalla Amministrazione scrivente tra il personale in forza ad altri uffici della stazione appaltante che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti.
6. I dati possono essere comunicati:
a) a istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
b) a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
c) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241/90, nel rispetto di quanto previsto dall’Articolo10, comma 5°, del D.Lgs.196/2003.
Articolo 36 – Controversie - Foro competente
1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente appalto, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Varese.
ALLEGATO A – ANALISI DEI COSTI
CALCOLO DEI COSTI per n.47 settimane annue
Voce di costo | preventivo per n.47 settimane (1 anno) |
coordinatore -livello E2 2 ore sett. n. 94 ore annue- € 26,49 orarie | 2.490,06 |
Educatore - livello C3/D1 ore settimanali 32- ore annue 1504- € 21,62 orarie | 32.516,48 |
psicologa – livello E2 5 ore settimanali- annue 235- € 26,49 orarie | 6.225,15 |
Assistente sociale – livello D2 6 ore settimanali-annue 282 € 21,97 orarie | 6.195,54 |
Spese amministrative( € 5000 per intero appalto - annue 5000 : 28 mesi € 179 mensili) | 2.148,00 |
Stagista per n.12 mesi | 4.800,00 |
Costi per la sicurezza diversi da rischi di interferenza | 1.210,00 |
tot | 55.585,23 |
Spese di gestione ed utile | 4.227,52 |
TOTALE ANNUO | 59.812,75 |
BASE D’ASTA: € 139.563,08 Più IVA
DI CUI
SUL BILANCIO 2015 € 21.471,24 Più iva per un totale di € 22.330,09 SUL BILANCIO 2016 € 59.045,92 più iva per un totale di € 61.407,76 SUL BILANCIO 2017 € 59.045,92 più iva per un totale di € 61.407,76
A) Costo del personale.
Ai sensi dell’articolo 86, comma 3 bis, del d. lgs. 163/06, il costo del personale indicato nell’analisi dei costi, è stato determinato sulla base del costo del lavoro di cui al Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 02.10.2013 avente ad oggetto “Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenza-educativo e di inserimento lavorativo”, riferito al mese di Maggio 2013.
B) Costo oneri per la sicurezza dei lavoratori diversi da quelli da interferenza (Documento di valutazione del rischio).
L’importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, diversi da quelli da interferenza sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura dell’aggiudicatario e dall’attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, calcolati in maniera convenzionale, sono a carico dell’aggiudicatario e remunerati con l’importo contrattuale. Documento di riferimento utilizzato: Oneri della sicurezza approvati dalla Regione Umbria e pubblicati Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 60 del 24 dicembre 2014
C) Costo oneri per la sicurezza dei lavoratori relativi ai rischi da interferenza (Documento unico di valutazione del rischio).
Gli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori relativi al rischio da interferenza, indicato nell’analisi dei costi, è pari a 0 (zero), non essendo previsti pericoli da interferenza.
E) Spese generali e utile.
Le spese generali e l’utile d'impresa sono stati complessivamente calcolati in maniera convenzionale in base ad una percentuale pari al 10,00% del totale parziale.