CONTRATTO D’OPERA
NELLA fORMA
dEL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
— art. 2222–2228 cod. civ. —
TRA
la NdR S.r.l.s., rappresentata dall’amministratore unico pro tempore Xxxxxxx Xxxxxxx, di seguito indicata come “committente”;
E
il lavoratore autonomo occasionale Xxxxx XXXXX nato a Canterano (RM) il 30 marzo 1982 codice fiscale RSSMRA82C30B635Q, residente in 00000 Xxxxx (XX), piazza xxxxx Xxxxxx, 20 di seguito indicato come “lavoratore occasionale”;
PREMESSO
— che è escluso che il committente debba comunicare al Centro per l’impiego la stipulazione di contratti di lavoro autonomo meramente occasionale (Nota Min. Lav. 4 gennaio 2007 n. 440; Nota Min. Lav. 14 febbraio 2007 n. 4746);
— che a partire dal 25 giugno 2015, giorno di entrata in vigore del il D.Lgs. 81/2015, Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ovvero il quarto dei decreti applicativi che fanno parte del cosiddetto “Jobs Act”, è stata abrogata la disci- plina del lavoro autonomo occasionale che aveva introdotto le collaborazioni occasionali che si caratterizzavano essenzialmente per: a) durata non superiore a 30 giorni con lo stes- so committente in un anno; b) compenso non superiore a € 5.000 da ogni committente [Legge n. 30/2003, Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, dal D.Lgs. n. 276/2003, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, così come modificato dall’articolo 24 del
D.L. n. 201/2011 c.d. “Legge Fornero”];
— che questo “contratto d’opera nella forma del lavoro autonomo occasionale” si basa su un rapporto di collaborazione occasionale, saltuaria, sporadica e non periodi- ca, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, caratterizzato dal- l’assenza di a) vincoli di orario; b) abitualità della prestazione, c) professionalità, d) continuità e e) coordinazione;
— che il lavoratore occasionale si impegna a realizzare l’opera senza il coordinamento del committente e al di fuori degli uffici e del ciclo produttivo di quest’ultimo.
— che il lavoratore occasionale è libero nella scelta delle modalità tecniche di esecu- zione del lavoro;
— che il lavoratore occasionale si obbliga al raggiungimento dell’opera e se ne assume il rischio economico;
— che il lavoratore occasionale ha determinato il proprio compenso in funzione dell’o- pera da eseguire o del servizio reso e privo pertanto del carattere della periodicità;
— che il lavoratore occasionale non è sottoposto al potere direttivo, organizzativo e di- sciplinare del committente;
— che il lavoratore occasionale, titoLAre DeLLA cApAcità Di Agire, è consapevole che il presente contratto d’opera (ex art. 2222 cod. civ.) è del tutto estraneo a un con- tratto individuale di lavoro e dichiara dunque di rinunciare agli effetti dei seguenti artico- li del codice civile: 2077 Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale, 1339 Inserzione automatica di clausole, 1419 Nullità parziale, e 2066 Inderogabilità;
— che il committente non emana ordini specifici e non esercita attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione della prestazione lavorativa del lavoratore occasionale;
— che il committente impartisce al lavoratore occasionale un unico incarico, anche se
NDR
S.r.l.s.
xxx Xxxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
P. IVA 14711221003
C.C.I.A.A. R.E.A. RM 1540691
***
ATECO 2007
58.19.00
altre attività editoriali
INPS
Roma 7069333597
INAIL
Roma 95273958
2018/xxxxx 1
l’assolvimento del medesimo richiede il compimento di una serie di atti in un certo arco temporale;
— che il rapporto non comporta lo svolgimento di compiti meramente “esecutivi e ripe- titivi” poiché al lavoratore occasionale sono lasciati “margini di autonomia anche operati- va” nello svolgimento dell’opera;
— che la prestazione autonoma occasionale se dovesse avere ad oggetto attività rien- tranti, o che potrebbero rientrare, nel normale ciclo produttivo del committente e, quindi, non necessariamente caratterizzato dalla straordinarietà od occasionalità, comunque si distingue da essa, costituendo un obiettivo o un tipo di attività che si affianca all’attività principale senza confondersi con essa;
— che la prestazione autonoma occasionale è caratterizzata da una propria “specifi- cità”: indica espressamente l’attività autonoma prestata dal lavoratore occasionale in rela- zione alla quale si attende il raggiungimento imprescindibile, individuabile e obiettivamen- te verificabile del “risultato finale” idoneo a realizzare lo specifico e circoscritto interesse del committente;
— che il lavoratore occasionale dichiara di avere le conoscenze specifiche ed i requisiti necessari per svolgere il contratto d’opera specificato nell’allegato da lui stesso redatto;
SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO
Art. 1 – Durata del contratto d’opera. Il lavoro autonomo occasionale avrà inizio il 2
aprile 2018 e cesserà il 31 luglio 2018.
Art. 2 – Tempi e le modalità di esecuzio- ne. I tempi e le modalità di esecuzione della prestazione sono stabiliti nei limiti dettati:
a) dall’imprescindibile autonomia del lavoratore autonomo occasionale: non deve cioè risultare compromessa la sua autono- mia operativa nell’esecuzione della presta- zione;
b) dall’opera: non è richiesta al lavora- tore autonomo occasionale una prestazione che esuli da quest’ultima.
In caso di impedimento oggettivo a svolgere la prestazione di lavoro, il lavora- tore autonomo occasionale potrà, a sue spe- se, farsi sostituire da terzi previa verifica e accettazione del sostituto da parte del com- mittente.
Art. 3 – Descrizione. L’opera da eseguire è ampiamente illustrata e allegata al presen- te contratto d’opera di cui costituisce parte integrante.
Art. 4 – Forme di coordinamento. Il lavo- ratore autonomo occasionale dovrà riferirsi (NON COORDINARSI) al dott.ssa Xxxxx XXXXX reponsabile designato dal commit- tente, per i necessari confronti e verifiche sull’esecuzione dell’opera, nonché per eventuali esigenze organizzative o problemi applicativi che dovessero insorgere nell’e-
secuzione dell’opera. Si ribadisce l’assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione, di gerarchia e di orario, con scelta discreziona- le di interruzione dell’opera, anche per ma- lattia e di periodi di vacanza, per i quali non vi è alcun obbligo di comunicazione.
Il lavoratore occasionale potrà utilizza- re solo in caso di necessità una postazio- ne di lavoro del committente tenuto conto del calendario delle disponibilità.
Art. 5 – Misure per la tutela della salute e sicurezza del lavoratore autonomo occa- sionale. Al lavoratore occasionale, per il pe- riodo che dovesse trascorrere presso il com- mittente, viene consegnato il tesserino di riconoscimento, il “piano di emergenza ed evacuazione”, la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavo- ro.
Art. 6 – Corrispettivo. Il corrispettivo ri- chiesto dal lavoratore occasionale e accetta- to dal committente è di € 8.000,00 (ottomi- la/zero zero) da intendersi al netto delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali e assicurativi posti a carico del lavoratore occasionale. Il corrispettivo è determinato secondo i seguenti criteri:
a) è quantificato in funzione del risultato che il lavoratore occasionale deve produrre, ovvero tiene conto della natura e della dura- ta dell’opera e non esclusivamente del tem-
po della prestazione lavorativa;
b) è proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito con riferimento ai com- pensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo occasionale nell’area geografica in cui si svolge il lavo- ro;
c) non è inferiore ai minimi salariali ap- plicati alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati con contratto livello 6, tempo pieno (40 ore settimanali) CCNL Editoria e grafica. Piccola industria, pari a 1.477,38 euro netti su base mensile ivi com- preso a) i ratei di tredicesima, b) le festività,
c) l’eventuale indennità di preavviso della fine del rapporto di lavoro, e d) il trattamen- to di fine rapporto.
Art. 7 – Disciplina dei rimborsi spese. I rimborsi spese da sostenere per l’esecuzio- ne dell’opera: giustificativi intestati, viag- gio, alloggio, vitto; devono essere prece- dentemente concordati con il committente.
Art. 8 – Ricevute e ritenuta d’acconto. Il lavoratore autonomo è tenuto a rilasciare al committente una ricevuta “non fiscale”, nel- la quale è tenuto ad indicare i seguenti ele- menti obbligatori:
— i propri dati personali;
— le generalità del committente;
— la data e il numero progressivo d’ordine della ricevuta;
— il corrispettivo lordo concordato;
— la ritenuta d’acconto del 20% che deve essere applicata a riduzione del compenso lordo dovuto per la prestazione;
— l’eventuale trattenuta INPS (al supera- mento di € 5.000);
— l’importo netto;
— eventuali rimborsi spesa;
— il netto a pagare che verrà corrisposto dal committente.
Art. 9 – Data delle ricevute. La data delle ricevute deve essere obbligatoriamente quel- la in cui il lavoratore occasionale ha rice- vuto il compenso da parte del committente. La ricevuta ha la funzione di certificare al committente l’avvenuto pagamento della prestazione richiesta, e allo stesso tempo rappresenta strumento utile al contribuente per rendicontare i propri compensi percepi-
ti, per la predisposizione della propria di- chiarazione dei redditi.
Art. 10 – Marca da bollo sulla ricevuta. Sulla ricevuta deve essera apposta la marca da bollo da € 2,00, poiché l’importo della prestazione supera la soglia di € 77,47. La marca da bollo deve riportare una data ante- riore rispetto a quella di emissione della ricevuta, altrimenti si incorrerà in sanzione. L’importo della marca da bollo non sarà rimborsato al lavoratore occasionale.
Art. 11 – Disciplina fiscale del lavoro au- tonomo occasionale. Il reddito di lavoro autonomo occasionale rientra fra i cosiddet- ti “redditi diversi” (art. 67, comma 1, lettera l), del dPR n. 917/86. I redditi da lavoro autonomo (anche quelli derivanti da attività occasionale), si determinano, secondo quan- to disciplinato dall’articolo 71, comma 2, del dPR n. 917/86, dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti nel pe- riodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.
[da un punto di vista dichiarativo, i redditi di lavoro autonomo occasionale devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, nel quadro d del modello 730 o nel quadro RL del modello Unico Persone fisi- che. Sia che si presenti il 730 piuttosto che il modello Unico si dovrà indicare nell’apposito quadro l’importo del reddito lordo percepito e dell’eventuale ritenuta d’acconto subita.
Si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti che hanno percepito soltanto redditi di lavoro autonomo occasionale sotto i € 4.800 lordi. In questo caso, il reddito può non essere indicato in dichiarazione, fino al raggiungimento di questa so- glia, vi è una specifica detrazione che abbatte total- mente l’imposta dovuta.
Si consiglia comunque di presentare la dichiarazione dei redditi, in quanto se il committente (o i committen- ti) ha operato delle trattenute sul compenso del lavora- tore, egli può recuperare le somme trattenute soltanto attraverso la presentazione della dichiarazione dei red- diti. In tal caso, infatti, le ritenute in eccesso effettuate si trasformano in crediti d’imposta che potranno essere sfruttati in compensazione dal lavoratore].
Art. 12 – Disciplina previdenziale. Ai fini previdenziali, in base all’articolo 44 del
d.L. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003, a decorrere dal 1 gennaio 2004, i soggetti esercenti attività di lavoro autono- mo occasionale, se il reddito annuo derivan- te da detta attività è superiore a € 5.000 (intesi come compenso lordo considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i
committenti occasionali), sono obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata INPS e al versamento di contributi previdenziali dovuti.
[I contributi devono essere versati solamente sulla quota di reddito eccedente la soglia dei € 5.000. L’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata è a cari- co del datore di lavoro e nasce nell’anno in cui il lavo- ratore supera il predetto limite di compensi, pertanto, i lavoratori autonomi occasionali con compensi fino a €
5.000 nell’anno solare non sono obbligati né all’iscri- zione alla Gestione Separata né al versamento di con- tributi previdenziali.
Per i soggetti che superano la soglia di esenzione, l’im- ponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, che supera la soglia annua di € 5.000, dedotte eventuali spese poste a carico del com- mittente e risultanti dalla fattura. I lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai propri com- mittenti il superamento della soglia di esenzione e, solo per la prima volta, iscriversi alla Gestione, a meno che non si tratti di collaboratori o soggetti assimilati già iscritti.
Nella ricevuta il lavoratore si vedrà applicare la ritenu- ta previdenziale pari ad 1/3 del contributo dovuto, in quanto i restanti 2/3 di contributo sono direttamente a carico del datore di lavoro].
Art. 13 – Criteri di esclusione o riduzione del corrispettivo. Nel caso in cui il risulta- to non sia stato perseguito o sia qualitativa- mente inferiore alle aspettative, tale che ne risulti compromessa l’utilità, il corrispettivo sarà proporzionato al risultato ottenuto.
Art. 14 – Obbligo di riservatezza. Il lavo- ratore autonomo occasionale potrà svolgere la sua attività a favore di più committenti ma non dovrà svolgere attività in concor- renza con il committente né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pre- giudizio della attività del committente.
Art. 15 – Invenzioni del lavoratore auto- nomo occasionale. Il lavoratore autonomo occasionale ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgi- mento dell’opera.
Art. 16 – Tutele. Se previste per la legge vigente a favore del lavoratore occasionale nel caso di a) malattia o infortunio, b) gra- vidanza, c) indennità di maternità e di xxxxx- za ospedaliera ed assegni al nucleo familiare,
d) indennità giornaliera di malattia e di con- gedo parentale, e) indennità una tantum in
caso di fine lavoro, f) processo del lavoro,
g) salute e sicurezza: si applicano le norme del d.lgs. 81/08, che ha sostituito il d.lgs. 626/94, quando il lavoratore occasionale si rechi nel luoghi di lavoro del committente.
Art. 17 – Estinzione del contratto e preavviso. Il contratto d’opera si risolve al momento della realizzazione dell’opera che ne costituisce l’og- getto.
In qualunque momento il committente, o il lavo- ratore occasionale, potrà, con preavviso di alme- no 7 giorni da comunicare in forma scritta, rece- dere anticipatamente dal contratto, senza neces- sità di fornire giustificazioni.
Art. 18 – Rinnovo. È prevista la possibilità di rinnovo, stipulando con lo stesso lavora- tore occasionale la realizzazione di opere analoghe o anche di tipo diverso, purché ciò non diventino un palese strumento elusivo della disciplina: a tal fine è quindi necessa- rio che ogni contratto d’opera soddisfi auto- nomamente i requisiti di legge.
Art. 19 – Inefficacia del contratto colletti- vo sul contratto d’opera. Il lavoratore occasionale provvisto di una integra capa- cità di agire ribadisce quanto già dichiarato in premessa: il presente contratto d’opera (ex art. 2222 cod. civ.) è del tutto estraneo a un contratto individuale di lavoro.
Art. 20 – Trattamento dei dati personali. Il lavoratore occasionale autorizza il com- mittente a trattare e a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adem- pimenti connessi al presente contratto.
Art. 21 – Arbitrato. Le parti si impegnano a dirimere eventuali divergenze secondo un spirito di leale collaborazione oltre che di buona fede, ma, se dovesse sorgere contro- versia, decidono di devolvere la decisione ad arbitri che saranno nominati uno da cia- scuna parte e il terzo dai due arbitri in co- mune accordo. L’arbitrato sarà libero e le spese e gli onorari secondo equità e con- gruità saranno liquidati dagli arbitri.
L E T T O , C O N f E R M A T O E S O T T O S C R I T T O R O M A , d U E A P R I L E d U E M I L A d I C I O T T O
Il committente Il lavoratore autonomo
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx XXXXX
NdR S.r.l.s.
……………..…..…………..……..… ……………....…..……..……………
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 ex c.c. le parti dichiarano di accettare espressamente gli art. dal n. 1 al n. 19 e tutte le clausole in essi contenute dal presente con- tratto.
Il committente Il lavoratore autonomo
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx XXXXX
NdR S.r.l.s.
……………..…..…………..……..… ……………....…..……..……………
ALLEGATO 1. AL CONTRATTO D’OPERA
TRA NDR E XXXXX XXXXX
DEL 02 APRILE 2018
DURATA DEL CONTRATTO: 02/04/2018-31/07/2018
OPERA
procedure dell’ufficio Autori
iL LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE DichiArA
a) di essere titolare della capacità di agire e di essere consapevole che il presente con- tratto d’opera (ex art. 2222 cod. civ.) è del tutto estraneo a un contratto individuale di lavoro e si impegna dunque a rinunciare agli effetti dei seguenti articoli del codice civile: 1339, Inserzione automatica di clausole, 1419, Nullità parziale, 2066, Inderogabilità e 2077, Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale; e a rinunciare a qualsiasi pretesa dinanzi al giudice del lavoro o ad altri organi e di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere con il committente attraverso l’arbitrato (art. 19 del contratto d’o- pera);
b) di svolgere una prestazione nell’ambito di un genuino contratto d’opera, poiché essa non è astrattamente riconducibile all’elenco, sia pure meramente esemplificativo e non esaustivo, di prestazioni riconducibili nell’alveo della subordinazione (Ministero del Lavoro. circolare n. 29/2012 del 2012 dell’11/12/2012. prot. 37/0023530/MA007.A001: — addetti alle attività di segreteria e terminalisti — prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti in bound).
c) che l’opera, di seguito descritta, non comporta lo svolgimento di “compiti meramente esecutivi o ripetitivi” e di conoscere i seguenti significati:
— per “compiti meramente esecutivi” si intendono quelli caratterizzati dalla mera attua- zione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia anche operativa da parte del collaboratore. ci si riferisce a tutte quelle attività in cui, fermo restando il collegamento funzionale con la struttura organizzativa del commit- tente, al collaboratore non residua alcuna possibilità di autodeterminazione nelle modalità esecutive della attività;
— per “compiti meramente ripetitivi” si intendono quelle attività rispetto alle quali non è necessaria alcuna indicazione da parte del committente. Si tratta infatti di attività elemen- tari, tali da non richiedere, per loro stessa natura nonché per il contenuto delle mansioni nelle quali si articolano, specifiche indicazioni di carattere operativo fornite di volta in volta dal committente.
Di Avere chiAro iL SigNiFicAto DeLLe preMeSSe AL coNtrAtto
roma, 02 aprile 2018 il lavoratore autonomo
Xxxxx XXXXX
Articolo 1
Descrizione dell’opera
L’opera svolta dal lavoratore occasionale ha per oggetto l’attività segretariale- dell’”Area 11. Scienze storiche, Filosofiche, pedagogiche e psicologiche”, contatti- con gli autori, richieste di pubblicazione, contratti di edizione e liberatorie.
7
Articolo 2
Esecuzione dell’opera
il lavoratore occasionale deve procedere all’esecuzione dell’opera secondo i criteri delle procedure precedentemente svolte.
Articolo 3
Mezzi e strumenti
L’opera è svolta con mezzi estranei al committentee al di fuori dei locali del com- mittente. Solo nel caso di assoluta necessità il committente potrà mettere a disposi- zione del lavoratore occasionale la seguente attrezzatura:
— una postazione dotata di computer da tavolo (con connessione internet e pro- grammi necessari allo svolgimento dell’opera);
— materiali di cancelleria.
Articolo 4
Verifiche in corso di esecuzione dell’opera
poiché non vi è alcun coordinamento con il committente, il lavoratore occasionale, per non vedersi eventualmente contestata l’opera che sta eseguendo, può chiedere ed ottenere dal committente, anche nei locali di quest’ultimo, che una volta a setti- mana si svolga una verifica sull’opera.
Articolo 5
Organizzazione
il lavoratore autonomo non fa parte dell’organizzazione lavorativa del committen- te. egli ne è assolutamente estraneo anche se dovesse recarsi nei locali del com- mittente per la verifica dell’opera che sta eseguendo.
R O M A , d U E A P R I L E d U E M I L A d I C I O T T O
Il lavoratore autonomo Il Committente
Xxxxx XXXXX Xxxxxxx Xxxxxxx
NdR S.r.l.s.
……………..…………… ……………..……………
8