Assessorato alle Politiche Sociali Ufficio Servizio Sociale
Assessorato alle Politiche Sociali Ufficio Servizio Sociale
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO PER L’AUTONOMIA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ RESIDENTI NEL COMUNE DI MORLUPO– ANNI SCOLASTICI 2021/2022-2022/2023-2023/2024 – CIG 8679566C70.
Art. 1
DISCIPLINA NORMATIVA DEL CONTRATTO
I rapporti tra il Comune ed il contraente aggiudicatario della presente gara sono regolati:
• dal D.Lgs. 50/2016;
• dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore)
• dal D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte ancora in vigore;
• dal X.X. x. 0000/0000 e successive modificazioni ed integrazioni;
• dal X.X. x. 000/0000 e successive modificazioni ed integrazioni;
• dalle disposizioni di cui al presente capitolato d’appalto e relativi allegati;
• dalle disposizioni di cui al bando e disciplinare di gara;
• dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti soprarichiamate;
• dalla legge n.123/2007;
• dal D.Lgs. 81/2008.
Art. 2
OGGETTO DELL’ APPALTO
1. Il servizio Educativo per l'Autonomia degli alunni con disabilità, di qui in seguito denominato servizio, è istituito a beneficio degli alunni con disabilità aventi diritto e concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio. Il servizio è organizzato con la finalità di garantire il supporto educativo - assistenziale, ai sensi degli art. 12, 13, 14
della legge n. 104/92, ed erogare gli interventi funzionali ad accrescere o mantenere il livello di autonomia,
interazione ed inclusione degli alunni con disabilità.
2. Il servizio si realizza all'interno della scuola frequentata dal minore (quindi eventualmente anche scuole fuori dal territorio di Morlupo) e in tutte le attività scolastiche anche esterne, incluse le gite di istruzione giornaliere, campi scuola e/o viaggi d’istruzione, mediante la figura dell’Operatore Educativo per l’Autonomia, di qui in seguito denominato OEPA oppure Operatore, e non comporta alcun onere per la famiglia.
1
Art. 3
DURATA DELL’APPALTO - PROROGA
1. Il servizio di cui al presente affidamento avrà la durata di anni tre, con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni.
2. La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l’impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta, fatta salva l’ipotesi che l’Amministrazione comunale, entro 90 giorni dalla data termine del rapporto stesso, comunichi all’affidatario la volontà di procedere al rinnovo di cui al periodo successivo.
4. Laddove perdurino le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto, sempre che il servizio sia
stato svolto in maniera pienamente
soddisfacente per l’Amministrazione, accertato
il pubblico interesse e la
convenienza al rinnovo del rapporto e previa verifica delle compatibilità di Xxxxxxxx, l’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare, alle medesime condizioni offerte in sede di gara dall’aggiudicatario, l’affidamento del servizio per ulteriori tre anni e l’affidatario si obbliga fin d’ora ad accettare l’esercizio di detta opzione.
5. Prima della scadenza, il contratto potrà essere prorogato, fino ad un massimo di n. 6 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune, per il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l’individuazione del nuovo affidatario (art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). Resta inteso, che è facoltà del Comune non disporre alcuna proroga al contratto. L’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso, risarcimento, rimborso o indennizzo nel caso in cui il Comune decida di non disporre la predetta proroga.
6. L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità in corso d’opera, in sede di variazione di bilancio, in caso di aumento della richiesta o per migliorare lo svolgimento del servizio, di incrementare il monte orario previsto negli atti di gara.
0.Xx caso di riduzione della richiesta per particolari situazioni di emergenza impreviste o imprevedibili, l’Amministrazione Comunale si riserva di ridurre il monte orario fino alla sospensione del servizio, effettuando modifiche al contratto d’appalto come previsto dall’art. 106 comma 1 lett. C del D.Lgs. 50/2016.
Art.4
IMPORTO BASE DI GARA DELL’APPALTO
1. L’importo orario del servizio a base di gara ammonta a Euro20,62 IVA esclusa per ciascuna ora di servizio (come risultante dalle tabelle seguenti). Il costo orario è stato elaborato in funzione dei profili professionali previsti ed è composto dal costo delle figure professionali richieste sulla base del CCNL delle cooperative sociali e dei contratti per prestatori d’opera, incrementato di una percentuale per spese generali e di gestione, per oneri di sicurezza aziendali e utile d’Affidatario.
VOCI DI SPESA | IMPORTO ORARIO | |
Costo medio Operatore AEC* (tale costo tiene conto dei livelli e degli | ||
scatti di anzianità degli operatori impiegati nell’appalto in corso ed è comprensivo degli oneri per la sicurezza generali) | 17,31 | |
Oneri sicurezza Covid 0,5% | 0,50% | 0,09 |
Coordinamento/sostituzione pari al 5% del costo medio operatore AEC | 5,00% | 0,87 |
Totale costo del lavoro | 18,26 | |
8,00% Spese generali | 8,00% | 1,46 |
4,00% Utile d'impresa | 4,00% | 0,79 |
IMPORTO A BASE D’ASTA AL NETTO DI IVA (soggetto a ribasso) | 20,51 € |
MORLUPO AEC (Prestazioni a partita iva)
VOCI DI SPESA | IMPORTO ORARIO | |
Costo Operatore sulla base del costo degli operatori impiegati | ||
nell’appalto in corso | 18,00 | |
0,50% Oneri sicurezza | 0,50% | 0,09 |
IRAP (Aliquota ordinaria Regione Lazio) | 4,82% | 0,87 |
Totale costo dei prestatori d'opera | 18,96 | |
8,00% Spese generali | 8,00% | 1,52 |
4,00% Utile d'impresa | 4,00% | 0,82 |
IMPORTO A BASE D’ASTA AL NETTO DI IVA (soggetto a ribasso) | 21,29 € |
CALCOLO IMPORTO A BASE D'ASTA | Costo orario solo manodopera | Costo orario complessivo | ore settimana | Ore Annuali ( 40 sett.) | Ore Triennio | Ore 3 anni + 3 | |
Dipendenti Tempo Indeterminato C1 | 17,31 € | 20,51 € | 123 | 4.920 | 14.760 | 29.520 | |
Libero professionista | 18,00 € | 21,29 € | 20 | 800 | 2.400 | 4.800 | |
Totali | 143 | 5.720 | 17.160 | 34.320 | |||
Media ponderata del costo orario su cui applicare il ribasso | 20,62 € | ||||||
Importo annuale | mporto Triennio | Importo 3+3 | |||||
IMPORTO A BASE D'ASTA AL NETTO DI IVA (soggetto a ribasso) | 117.954,03 € | 353.862,08 € | 707.724,17 € | ||||
Scomposizione dell'importo a base d'asta per la determinazione del costo della sicurezza e dell manodopera | |||||||
VOCE DI COSTO | Orario ( media ponderata ) | Importo Annuale | Importo Triennale | Importo 3 + 3 | |||
Costo della manodopera | 17,41 | 99.565,85 € | 298.697,55 € | 597.395,09 € | |||
Costo della sicurezza | 497,83 € | 1.493,49 € | 2.986,98 € | ||||
Costo del coordinamento | 4.258,29 € | 12.774,88 € | 25.549,75 € | ||||
Altri costi ( Irap) | 694,08 € | 2.082,24 € | 4.164,48 € | ||||
Spese generali 8% | 8.401,28 € | 25.203,85 € | 50.407,70 € | ||||
Utile 4% | 4.536,69 € | 13.610,08 € | 27.220,16 € | ||||
Torna importo a base d'asta al netto di Iva | 117.954,03 € | 353.862,08 € | 707.724,17 € |
a
2. La somma messa a disposizione
dal Comune, sul triennio, per l’espletamento
del servizio è pari ad €
353.862,08IVA esclusa. Il monte ore per anno scolastico è pari a n. 5.720 ore e per tre anni è di circa n. 17.160 ore. Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazione e il personale esperto impiegato.
3. Tale importo non prevede il costo dell’eventuale pasto consumato dal personale presso la struttura scolastica, costo da considerarsi a totale carico dell’aggiudicatario.
4. Il monte ore massimo potrà essere aumentato in ragione del ribasso praticato dall’ aggiudicatario dell’appalto, il cui relativo importo sarà reinvestito nel servizio.
5. Trattandosi di prestazione continuata nel tempo, i prezzi sono sottoposti a revisione ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
6. Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il valore complessivo presunto dell’affidamento, comprensivo dell’eventuale rinnovo, è pari ad € 707.724,17, XXX xxxxxxx, oneri per la sicurezza pari a zero.
7. Si precisa che dall’analisi dei rischi si evidenzia che il servizio prestato non introduce elementi di rischio ulteriori rispetto a quelli preesistenti nelle singole strutture scolastiche e, pertanto, non si rilevano rischi da interferenza; conseguentemente non si è provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. e gli oneri della sicurezza da interferenza sono pari a € 0.
Art. 5
DESTINATARI DEL SERVIZIO
1. I destinatari sono gli alunni residenti presso il Comune di Morlupo con disabilità certificata, ai sensi della legge
104/92, frequentanti le Scuole Statali dell’infanzia Primarie e Secondarie di I grado.
2. L'Amministrazione provvede ad attivare accordi istituzionali al fine di garantire il servizio agli alunni residenti nel Comune di Morlupo e frequentanti strutture scolastiche in altri comuni. La necessità del servizio per la frequenza scolastica viene certificata dall'ufficio Tutela della Salute Mentale e della Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) dell'ASL competente territorialmente ovvero dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare.
Art. 6
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
1. L'attività svolta attraverso il servizio è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva sia dell'attività didattica degli insegnanti che del supporto del personale scolastico adibito ad incarichi non didattici.
2. Il servizio viene svolto in base alle specifiche del Piano Educativo Individualizzato (PEI) predisposto ed approvato dall’istituto scolastico e tiene conto delle indicazioni evidenziate nel profilo di funzionamento, ovvero
nella diagnosi funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale (PDF) o equivalenti, integrandosi con le attività
riabilitative di secondo livello di competenza della ASL e delle strutture riabilitative accreditate e/o convenzionate.
3. Il servizio, in coerenza con il progetto individuale e a garanzia di continuità ed effi acia, viene opportunamente integrato con tutti gli altri interventi che coinvolgono il soggetto con disabilità.
4. Il servizio ha carattere di prevenzione secondaria e terziaria in relazione al livello di complessità della disabilità e alle potenzialità evolutive dell’alunno.
5. Il servizio assume un ruolo primario per i soggetti con disabilità per:
• consentire la comunicazione e la relazione con l'ambiente e il gruppo scolastico;
• garantire sostegno e mediazione per i bisogni essenziali (autonomia personale;spostamento, attivazione di funzioni prassi che e della comunicazione);
• stimolare il raggiungimento e il mantenimento dell'autonomia personale, ivi compresa la cura dell'igiene personale e l'uso dei servizi igienici;
6. L'operatività del servizio, in attuazione del PEI, prevede interventi di assistenza finalizzata:
fisica e di relazione ed è
• al supporto dell'attività didattico-educativa interna e all'inclusione in aula e/o nel gruppo classe, prevenendo situazioni di isolamento;
• al supporto nelle attività finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale puntando a stimolare l'autosufficienza;
• a favorire la mediazione nelle comunicazioni verbali e non verbali;
• a contribuire al raggiungimento di un equilibrato rapporto con l'ambiente;
• alla vigilanza, all'accompagnamento e all'assistenza all'ausilio nell'alimentazione;
• a facilitare l'inserimento sul
piano sociale durante gli accompagnamenti ai
servizi educativo-scolastici
promossi e realizzati dalla scuola per lo svolgimento di attività ludiche laboratoriali, culturali e sportive
previste dal PEI;
• a favorire l'autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante(esplorazione dell'ambiente circostante, prime escursioni nel mondo esterno) anche attraverso la cura dei rapporti di rete con le strutture ricreative e culturali scolastiche e della comunità territoriale.
Art.7
COMPITI DELL’OPERATORE EDUCATIVO PER L’AUTONOMIA
1. L'OEPA è una figura distinta e non sostitutiva delle altre figure presenti a scuola, qualidocenti curriculari, di sostegno e collaboratore scolastico. L’attività dell’operatore contempla il supporto alla cura dell'igiene personale e alla deambulazione integrando le attività del collaboratore scolastico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dai CCNL di settore. Il ruolo dell'OEPA è fondamentale per la totale inclusione dell'alunno/a con disabilità nell'arco del percorso scolastico.
2. L'intervento dell'OEPA è personalizzato ai bisogni specifici di ogni alunno/a con disabilità con lo scopo di supportare l'alunno/a negli aspetti delle funzionalità compromesse ed indicate nel PEI e di favorire, attraverso l'esperienza educativa, il pieno inserimento nella comunità scolastica.
3. L'OEPA ha il compito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sulla base del monte ore assegnato di:
a) collaborare all'accoglienza dell'alunno/a con disabilità all'entrata a scuola aiutandolo/a sia nella deambulazione sia con eventuali ausili;
b) collaborare in aula o nei laboratori con l'insegnante nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche in quelle che richiedono una facilitazione socio-relazionale e/o nella comunicazione;
c) svolgere attività di supporto durante le lezioni proponendo i contenuti presentati dall'insegnante in un linguaggio o canale più accessibile (es: immagini e schemi durante le spiegazioni);
d) favorire la coerenza tra interventi riabilitativi e attività didattico-educativa, progetto complessivo di vita della persona con disabilità;
nel quadro generale di un
e) favorire la relazione degli alunni con disabilità e incoraggiare la socializzazione per promuovere
l'espressione delle potenzialità personali proponendosi come "traduttore" e ponte, ove necessario, con i compagni di classe;
f) affiancare, qualora necessario, l'alunno/a con disabilità durante la condivisione del pasto come esperienza di integrazione ed autonomia fornendo il supporto necessario e operando per favorire una corretta educazione alimentare e un buon rapporto con il cibo durante il momento della mensa;
g) assistere l'alunno/a con disabilità nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona attuando, ove possibile, forme educative che consentono il recupero e/o la conquista dell'autonomia come previsto nel PEI integrando il collaboratore scolastico nelle attività inerenti l'assistenza di base e l'igiene della persona;
h) assicurare collaborazione per l'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, nello spostamento nei locali all'interno della scuola e nelle attività di particolare disagio;
i) partecipare, se espressamente convocato, alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti, singolarmente e/o riuniti negli Organi collegiali, con i referenti delle strutture sanitarie o centri convenzionati e con i servizi territoriali che hanno a vario titolo in carico l'alunno/a;
j) partecipare ai Gruppi per l'Inclusione scolastica degli alunni assegnati ove convocato;
k) partecipare, in continuità con il coordinatore dell'Organismo, alla stesura del PEI contribuendo, secondo le
proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle momenti di verifica;
strategie/metodologie, dei
l) collaborare nei limiti delle proprie competenze, delle indicazioni del coordinatore dell'Organismo e sotto la
diretta responsabilità didattica dei docenti, con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva
partecipazione dell'alunno/a con disabilità a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste nel PEI;
m) accompagnare, nell'ambito della realizzazione del PEI, l'alunno/a con disabilità nelle uscite e nelle attività programmate, quali attività didattiche all'esterno della scuola, gite o viaggi d'istruzione e collaborare con il corpo docente per l'individuazione delle strategie più adatte nei casi di difficoltà connesse al trasporto e al soggiorno;
n) assicurare, qualora necessario e concordato nell'ambito dei Gruppi, l’inclusione scolastica, un particolare e prolungato impegno per l'assistenza dell'alunno/a con disabilità durante i viaggi d’istruzione;
o) collaborare nelle forme e nei tempi concordati con il Comune alla realizzazione di iniziative e attività con cui la scuola e i servizi territoriali mirano congiuntamente all'integrazione dell'alunno/a con disabilità in altre strutture del territorio;
p) curare le attività per favorire la partecipazione dell'alunno nei programmi educativi avviati dalla scuola in rete con le strutture ricreative e culturali.
4. L'eventuale somministrazione di farmaci in orario e in ambito scolastico da parte dell'OEPA, salvo disponibilità dello stesso, è possibile alle seguenti condizioni, secondo le linee guida del MIUR e delle indicazioni degli Enti competenti:
a)non deve richiedere competenze tecniche o discrezionalità;
b)deve essere richiesta e autorizzata formalmente dalla famiglia;
c)le modalità di somministrazione devono essere indicate dettagliatamente dal medico curante;
d)le modalità organizzative devono essere concordate con il Medico curante, l'uf icio Comunale, il Dirigente
scolastico o Funzionario del Servizio Educativo/Scolastico, il Coordinatore redigendo un apposito documento condiviso.
dell'Organismo, la famiglia
5. Nel caso la somministrazione richieda specifica formazione "in situazione" questa deve essere effettuata a scuola dal personale del distretto Sanitario di riferimento o altro Medico competente
Art. 8
REQUISITI DELL’OPERATORE EDUCATIVO PER L’AUTONOMIA
1. L'OEPA, nelle more di quanto previsto all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 66 relativamente alla
definizione dei profili professionali e di specifici percorsi formativi, deve posseder i seguenti requisiti per lo
svolgimento del servizio, salvo ulteriori indicazioni contenute nelle procedure di affidamento:
• Maggiore età;
• Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana oppure cittadinanza di Paesi terzi e trovarsi in una delle condizioni
di cui all'art. 38 del
D.Lgs.165/2001 come modificato dall'art. 7
della L. 97/2013 (esempio:
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato, o essere familiare, con diritto di soggiorno, di cittadino UE) con conoscenza certificata della lingua italiana (livello C2 del Quadro comune di riferimento europeo);
• Godimento dei diritti civili e politici (nel caso di cittadini non italiani devono godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza);
• Idoneità alla mansione;
• Assenza di condanne penali ai sensi della vigente normativa nazionale;
• Titolo di studio
o Diploma di istruzione secondaria di II grado ad indirizzo magistrale o Tecnico per i Servizi Sociali o Educatore di Comunità;
oppure
o Diploma di istruzione secondaria di II grado quinquennale congiunto a Diploma di Laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in Scienze dell'Educazione e della Formazione o Servizio Sociale o Scienze e Tecniche Psicologiche o similari;
oppure
o Diploma di istruzione secondaria di II grado congiunto ad attestato di superamento di un corso di formazione per qualifica di Operatore Educativo per l'Autonomia;
oppure
o Diploma di istruzione secondaria di II grado congiunto ad attestato di superamento di un corso di formazione per qualifica di OSS (Operatore SocioSanitario) o OSA (Operatore Socio Assistenziale).
2. Nel caso di cittadini non italiani è ritenuto valido il titolo di studio conseguito all'estero equipollente ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i.
Art. 9
IL COORDINATORE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER L’AUTONOMIA
1. Il Coordinatore del Servizio, che dovrà essere messo a disposizione dall’aggiudicatario,è una figura professionale cheha il compito di monitorare ed organizzare, insieme alla Scuola ed al Servizio Sociale le attività di assistenza
con il maggior livello possibile di efficienza delle risorse impiegate e di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi e delle finalità proprie del PEI di ciascun alunno/a.
2. Il coordinatore:
• predispone con la Scuola gli orari degli operatori in base al monte ore assegnato:
• coordina il personale all’interno delle scuole abbinando gli operatori agli alunni;
• si occupa delle eventuali sostituzioni degli operatori in caso di assenza;
• predispone una scheda individuale degli interventi programmati e svolti per ogni utente del servizio;
• partecipa ai GLH degli alunni beneficiari del Servizio relazionando al Servizio Sociale;
• si rapporta con la Scuola e il Servizio Sociale e le Famiglie.
3. Possono svolgere tale incarico i soggetti in possesso di Diploma di Laurea triennale o Specialistica attinente alle materie psico/socio/pedagogiche ed una comprovata esperienza almeno triennale nella organizzazione
Art. 10
COMPITI DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE
1. Il Servizio Sociale Comunale:
• acquisisce dalla Scuola l’elenco degli alunni che necessitano del servizio, verifica i requisiti e dispone, nei limiti delle risorse di bilancio, il monte ore settimanale complessivo diretto agli alunni beneficiari, comunicandolo alla scuola e all’organismo affidatario del Servizio entro il 31 agosto di ogni anno per l’anno scolastico successivo;
• ha funzione di monitoraggio e controllo sul servizio svolto attraverso costante contatto con il coordinatore, effettuando riunioni di equipe periodiche con il personale che svolge il Servizio;
• partecipa al gruppo di Lavoro Inclusione (GLI) e ai Gruppi di Lavoro sull’Handicap di Istituto (GLHI) per la programmazione unitaria e la verifica congiunta degli interventi sociali, sanitari e scolastici.
Art. 11 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. Al fine di organizzare il Servizio Educativo in maniera ottimale, si specifica che:
• Le ore non utilizzate nei periodi di chiusura disposti dal calendario scolastico, gli scioperi e le assemblee sindacali non dovranno essere recuperate.
• In caso di assenza dell’alunno, l’OEPA (Operatore Educativo Per l’Autonomia) potrà restare a disposizione all’interno del gruppo classe o svolgerà il servizio su altri alunni (sempre destinatari del Servizio) in base alle necessità rilevate dalla scuola.
• In caso di assenza dell’alunno programmata o comunque superiore ad una
settimana, il servizio sarà
interrotto e le ore non svolte dall’OEPA verranno accantonate nel “cestino” del personale ed eventualmente utilizzate per uscite didattiche, campi scuola, presenza ad esami.
• In caso di assenza dell’OEPA improvvisa (per malattia o improvviso impedimento ecc.) la sostituzione
potrà essere garantita a partire dal giorno seguente (se l’assenza sarà di più giorni), a meno che non si verifichi nello stesso giorno un’assenza di un alunno destinatario del Servizio e l’Operatore potrà essere messo a disposizione.
• Per le assenze programmate dell’OEPA (ferie, malattia programmata ecc.) la sostituzione dovrà essere garantita fin dal primo giorno.
Art. 12
RESPONSABILITA’
1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall’affidatario in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
2. L’affidatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell’Amministrazione, nell’espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
3. L’affidatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l’Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall’attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto.
4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma, è fatto obbligo all’affidatario di mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
5. L’affidatario, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell’Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto.
6. L’affidatario risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l’Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.
7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti
dell’affidatario. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l’affidatario possa sollevare eccezione alcuna.
Art. 13
COPERTURE ASSICURATIVE
1. È a carico dell’affidatario ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l’esecuzione del presente contratto.
2. È obbligo dell’affidatario stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con validità non
inferiore alla durata dell’appalto.
3. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il
prestatore di servizi potrà
dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella
specifica. In tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.
4. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale aisensi di legge, dovrà essere consegnata all’Amministrazione in sede di stipula del contratto.
Art. 14
DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO
1. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare, prima dell’inizio dell’appalto, il suo domicilio per tutti glieffetti giuridici
ed amministrativi ed il nominativo variazioni.
del responsabile amministrativo di riferimento,nonché tutte le eventuali
Art. 15
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 24 del presente Capitolato.
2. In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell’appalto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità delle prestazioni nei confronti dell’utenza, è vietato il subappalto.
Art. 16 PAGAMENTI
1. Il corrispettivo, onnicomprensivo per l'intera durata dell'appalto, sarà pagato in quote mensili posticipate, su presentazione di regolari fatture elettroniche, in base al numero delle ore di prestazioni professionali effettivamente fornite dagli assistenti educativi suddivise per tipologia di scuole (scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado).
2. Alla fatturazione elettronica emessa dall’aggiudicatario ogni fine mese deve essere indicato il codice CIG, il codice univoco “UFDUPS”ed allegato oltre alla rendicontazione suddetta, i fogli firma degli assistenti stessi dagli stessi sottoscritti e vistati dall’insegnante. L’ammontare effettivo del compenso dovuto dall’Ente corrisponderà al prezzo orario offerto dall’aggiudicatario moltiplicato per le ore di effettivo servizio prestato. La fatturazione delle ore dovrà quindi corrispondere con le ore di effettivo servizio attestate nei fogli firma delle presenze da ogni assistente educativo.
3. Alla liquidazione delle predette somme si procede previo controllo tecnico ed amministrativo da parte del responsabile di settore e previa verifica della regolarità contributiva (DURC).L'irregolarità del Durc comporta la sospensione del pagamento della fattura. Il pagamento de corrispettivo ha luogo entro 30 giorni dalla data di
presentazione della stessa. Le fatture devono essere intestate a "Comune di Morlupo – p.zza Del Municipio 1 CF: 02591110586 P.IVA: 01083431005”.
4.Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e che non siano
accompagnate dalle schede di rendicontazione e dai fogli firma debitamente compilate e sottoscritte da ciascun operatore e dall’insegnante.
5. Tutti i pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria Comunale con mandati in corrispondenza di fatture mensili relative alle prestazioni del periodo precedente liquidate dal responsabile d l servizio mediante atto di
liquidazione. Con tale liquidazione l’aggiudicatario si intende compensato di qualsias suo avere o pretendere dal
Comune per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Nei periodi di sospensione del servizio non sarà riconosciuto alcun emolumento come pure nei periodi di assenza per qualsiasi motivo di una o più unità non sostituite. In caso di sospensione del servizio per sciopero,consultazioni elettorali ecc. nessun indennizzo potrà essere preteso dall’aggiudicatario.
Art. 17 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
1. L'aggiudicatario si impegna al rigoroso rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n 136 e successive modifiche. In particolare, si obbliga ad utilizzare, per ogni
operazione finanziaria connessa al presente contratto, conti correnti bancari o postali “dedicati”, anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all’Amministrazione in sede di stipulazione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Art.18 SPESE E TASSE
1. Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione scritturazione, bolli e registrazione del contratto d’appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione sono a carico dell’aggiudicatario.
Art. 19
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E SENSIBILI
1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l’attuazione dei rapporti contrattuali con l’aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.
2. I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.
3. I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.
4. I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell’autorizzazione n. 7/2013 recante “Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici” del Garante della Protezione dei Dati Personali.
5. I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.
6. Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l’incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l’ammissione del concorrente alla stessa.
7. Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679.
Art. 20
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DIAPPALTO.
1. L’appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato speciale, anche dal Codice dei Contratti e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali,dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto e di gestione di servizi.
2. L’aggiudicatario con la firma del
contratto, dichiara di conoscere integralmente
le prescrizioni di cui alle
normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all’osservanza delle stesse. In particolare,
l’aggiudicatario si intende inoltre obbligato all’osservanza:
• delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l’esecuzione del contratto relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l’invalidità e vecchiaia, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, sull’assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, sui disabili, ecc;
• di tutte le leggi e norme vigent
sulla prevenzione degli infortuni;
• di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l’amministrazione appaltante,essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;
• delle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
Art. 21
RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO
1. L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all’esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (art 109, comma 1, D.Lgs. 50/2016).
2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti
del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art 109, comma 2, D.Lgs. 50/2016).
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016).
Art. 22
RISOLUZIONE DAL CONTRATTO PER VIOLAZIONI GRAVI
1. In caso di violazioni che comportino grave nocumento, si procederà alla risoluzione del contratto,salvo ed impregiudicati eventuali danni.
2. In particolare, sono considerate violazioni gravi:
• non attuazione del progetto disposizione del servizio;
presentato in sede di gara anche per quanto
riguarda i mezzi messi a
• superamento di n. 3 penali in un anno solare;
• accertata inadempienza dell’aggiudicatario degli obblighi attinenti il trattamento normativo,retributivo, assicurativo e di sicurezza del personale dipendente;
• fallimento dell’aggiudicatario;
• messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività;
• subappalto totale o parziale non autorizzato;
• cessione del contratto a terzi;
• mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione comunale;
2. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, l’appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese fino al giorno della cessazione dell’affidamento, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere.
ART. 23 PENALITA’
1. Qualora nell’esecuzione del servizio si verifichino inadempienze, verranno applicate
a) nel caso in cui si dovessero verificare disagi di ogni tipo che possano
e seguenti penalità:
portare a reclami da parte
dell’utenza, tali da provocare un’inevitabile lesione dell’immagine e della capacità di organizzazione della struttura comunale, si applicherà una penale da € 50,00 a € 500,00;
b) per ogni giornata lavorativa di mancata sostituzione dell’operatore assente, si applicherà la penale di € 50,00;
c) qualora nelle sostituzioni, temporanee o definitive, del personale non vengano garantiti i requisiti minimi (titolo di studio ed esperienza professionale) previsti dal presente capitolato, verrà applicata una penale da
un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00 per ogni singolo caso;
d) in caso di inadempimenti parziali diversi da quelli sopra riportati, l'Amministrazione ha la facoltà di corrispondere un prezzo contrattuale inferiore a quello pattuito, tuttavia non inferiore al 50% del compenso orario stabilito, tenuto conto delle prestazioni effettuate e del danno derivante dall'inadempimento.
e) Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite, oltre all'applicazione della penale si procederà alla detrazione degli importi relativi alle prestazioni non effettuate.
2. Si procederà al recupero della penalità da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sulle fatture.
Art. 24
VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO
1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di
essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consi lio dei Ministri 11 maggio
1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.
3. Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell’Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
ART. 25
CONTROVERSIE
1. Nel caso di controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione del contratto, l’affidatario non potrà
sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le relative decisioni.
2. Ove l’accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria. È espressamente esclusa la competenza arbitrale. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro territorialmente competente.
Art. 26 PROTOCOLLO DI LEGALITA’
1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva al Comune e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.
2. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art.317 del c.p.
3. Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art 1456 del c.c.., ogni qualvolta
nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p.,319 – quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
Art. 27 CLAUSOLA SOCIALE
1. Al fine di salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro e qualora ciò sia compatibile con la propria organizzazione, l'Affidatario, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si obbliga, nei
limiti di cui alle Linee Guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" (Deliberazione X.X.XX.
13/2/2019 n. 114), nell'esecuzione del contratto, ad assorbire nel proprio organico con carattere di continuità, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 42 della legge 28 giugno 2012 n. 92, senza periodo di prova, con riconoscimento dell'anzianità economica maturata e maturanda, e ad utilizzare prioritariamente qualora disponibile, il personale che risulta direttamente impiegato dall'Affidatario uscente nell'erogazione del servizio oggetto di appalto. Tale obbligo si intende esteso al personale che, al momento del subentro del nuovo Affidatario, si trova in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco ex legge 300/1970, garantendone l'assorbimento al termine del periodo di separazione dallavoro.
2. Il personale è quello risultante dall’elenco allegato agli atti di gara, che contiene il riferimento al numero di lavoratori impiegati e, relativamente a ciascuno di essi, al contratto collettivo di lavoro applicato, all’inquadramento giuridico ed economico ed all’orariosettimanale.
3. Qualora l'Affidatario sia una cooperativa, il personale da assorbire non può essere obbligato ad associarsi alla
cooperativa medesima.
4. In sede di offerta gli Operatori economici dovranno allegare all’offerta tecnica il “Piano di assorbimento del personale”, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.
Art. 28 NORMA DI RINVIO
Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l’Amministrazione e l’affidatario fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.