IN CONCESSIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA, DA REALIZZARSI IN IMMOBILI CAPITOLINI
AFFIDAMENTO
ALLEGATO B
IN CONCESSIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA, DA REALIZZARSI IN IMMOBILI CAPITOLINI
CAPITOLATO SPECIALE
Art. 1
Oggetto della concessione
La concessione ha per oggetto la concessione di n. 7 strutture capitoline, per la successiva gestione del servizio nido, comprensiva di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, indicati e individuati rispettivamente con estratti planimetrici negli Allegati dal n. 1 al n.7 del presente Capitolato – che ne costituisce parte integrante e sostanziale – per 3 anni educativi, dall’a.e. 2016/2017 all’a.e. 2018/19.
La gestione dovrà assicurare il buon funzionamento del servizio nido nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia ed assicurando il perseguimento delle finalità e degli obiettivi contenuti nel vigente Regolamento Comunale dei Nidi d’Infanzia di Roma Capitale e nella Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina
n. 31 del 29 aprile 2016.
Il valore complessivo stimato della concessione per i 7 lotti e per n. 3 anni educativi è pari ad € 10.928.610,00 al netto dell’Iva del 5%, ove dovuta.
L’importo complessivo soggetto a ribasso d’asta, corrispondente al prezzo unitario di € 279,30/mese/bambino, è pari a € 5.355.018,90 al netto dell’Iva del 5%, ove dovuta. Oneri della sicurezza pari a zero.
I concorrenti possono presentare offerta per uno o più lotti e non potranno essere aggiudicatari al medesimo concorrente più di due lotti.
Il concessionario si impegna ad esporre nei locali del servizio copia dell’autorizzazione municipale all’apertura ed al funzionamento rilasciata da Roma Capitale, del Municipio territorialmente competente.
Al concessionario è consegnato l’intero immobile-lotto con le relative parti esterne, adibite al servizio, concesso in uso gratuito per l’intera durata della concessione.
Il concessionario dovrà farsi carico di tutti gli oneri relativi alla gestione dell’intero immobile indicato nella relativa planimetria, tra i quali le utenze (nessuna esclusa), le assicurazioni, la sicurezza, la pulizia e la manutenzione straordinaria ed ordinaria dell’immobile, delle attrezzature e degli arredi, i quali, al termine della concessione, dovranno essere riconsegnati in ottime condizioni di funzionalità. Il concessionario dovrà farsi inoltre carico del presidio, della custodia e del coordinamento complessivo della struttura per l’intera durata della concessione.
Il modello gestionale - da articolarsi obbligatoriamente sull’orario standard 8,00/16,30 - dovrà consentire l’esercizio della facoltà di monitoraggio e verifica da parte dell’Amministrazione capitolina, sia in relazione ai criteri gestionali generali, sia con riferimento a quelli di carattere pedagogico.
La sostenibilità del modello gestionale proposto e la congruità del prezzo/mese/bambino previsto a sostegno dell'azione, quantificato in € 570,00 mensili al netto dell’Iva del 5% ove dovuta ripartiti, secondo il seguente schema:
Importi mese/bambino | Euro | Totale euro |
Quota a carico delle famiglie (media ponderata sulla base dello storico) | 190,70 | |
Quota fissa a carico di Roma Capitale (xxx xxxxxxxxxxxx per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari – art 180 c. 6 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) | 279,30 | |
Quota attività imprenditoriale* derivante da attività ordinarie remunerate a prezzi di mercato da utenza esterna (circa 10 posti su 70 destinati ad utenti privati) e da attività complementari a prezzi di mercato | 100,00 | |
570,00 |
Al di fuori dell’orario standard di prestazione del servizio nido, il concessionario potrà utilizzare i locali oggetto della concessione per la realizzazione, a proprio rischio imprenditoriale e con oneri e spese a proprio esclusivo e totale carico, di attività complementari al servizio, purché compatibili con lo stesso, in termini di rispetto delle normative vigenti, di assicurazione dei corrispondenti standard quali-quantitativi. I proventi di tali attività, insieme a quelli derivanti da eventuale utenza privata, andranno a sommarsi a quanto riconosciuto dall’Amministrazione Capitolina (somma a base di gara più quota ISEE a carico di ciascun utente) per assicurare l’equilibrio economico finanziario dell’operazione.
Art. 2
Durata della concessione
La concessione ha la durata pari a tre anni educativi, con decorrenza dal 1°settembre 2017 e termine al 31 luglio 2020. Nel caso la consegna del bene immobile e/o l’avvio effettivo del servizio avvenisse, per tutti o per alcuni lotti, in data successiva a quanto poc’anzi indicato, rimane fermo il termine finale del 31 luglio 2020, con riduzione proporzionale della concessione senza che il concessionario possa pretendere alcunché.
Alla data di scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell’Amministrazione.
Art. 3
Gestione, organizzazione e funzionamento del servizio nido
La capacità ricettiva di ciascun nido, calcolata secondo la normativa regionale e comunale vigente, è quella indicata nei corrispondenti n. 7 Allegati al presente Capitolato.
I posti disponibili nelle predette strutture educative, saranno riservati a Roma Capitale, per l’erogazione del servizio dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle 8.00 alle 16.30, escluso il mese di agosto. In caso di mancata formale opzione all’acquisizione da parte dello stesso Ente entro il mese di ottobre di ciascun anno i posti rimasti liberi saranno disponibili per il Concessionario che li gestirà, in piena autonomia organizzativa a prezzo di mercato.
Parimenti il Concessionario avrà la facoltà di concedere ulteriori disponibilità all’Ente, alle medesime condizioni economiche previste dal Bando di Gara per i posti riservati.
I posti disponibili per il concessionario saranno gestiti dallo stesso, in piena autonomia e assumendone i conseguenti rischi d’impresa, nel rispetto della normativa vigente, secondo giorni, orari, organizzazione e costi a carico dell’utenza secondo il progetto presentato in sede di gara, in coerenza con il piano economico allegato all’offerta.
Potranno essere forniti, a carico del Concessionario, ovvero del singolo utente a prezzo di mercato, servizi complementari ai bambini ed alle famiglie, quale il servizio di trasporto/accompagno, nonché le attività di potenziamento del servizio di cui al presente articolo, oggetto di valutazione in sede di esame dell’offerta.
Il rapporto numerico tra personale del nido e bambini iscritti deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa regionale vigente.
Le attività devono essere garantite dal concessionario nei termini previsti dal progetto educativo e dal modello organizzativo presentati in sede di gara.
Art. 4
Gestione, organizzazione e funzionamento degli altri servizi per l’infanzia
Il Concessionario gestirà, in piena autonomia organizzativa, assumendone i conseguenti rischi d’impresa, i servizi per la prima infanzia remunerati a prezzo di mercato, destinati ad una età compresa tra 0 e 6 anni, che saranno gestiti ed organizzati secondo l’offerta progettuale presentata in sede di gara, in coerenza con il piano economico e finanziario allegato alla medesima offerta.
Le attività di cui al precedente comma riguarderanno in maniera indicativa e non esaustiva: azioni integrative-educative, ludoteche, soggiorni estivi e/o invernali, baby sitting, pre e post asilo e spazio insieme, da realizzarsi per tutta la durata dell’anno.
Art. 5 Personale
Tutto il personale del concessionario – coordinatore pedagogico, educatori, ausiliari e cuoco – deve rispettare le norme di legge ed i regolamenti inerenti il servizio affidato nonché le disposizioni fissate dal presente capitolato. Il personale del concessionario, anche quello impiegato per le sostituzioni, dovrà essere in possesso del titolo di studio e/o di qualificazione professionale previsto/i dalla normativa vigente e dovrà mantenere un comportamento irreprensibile, agire con la massima professionalità, con diligenza, perizia, prudenza e rispettare la dignità dell’utenza ed il segreto d’ufficio. Tutto il personale dovrà essere maggiorenne.
Per tutto il personale educatore e ausiliario, componente l’organico del nido, il concessionario è tenuto ad ottemperare agli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Deve, altresì, garantire la stabilità educativa, almeno per ciascun anno educativo, salvo casi di forza maggiore e formalmente documentati e la sostituzione degli operatori a qualunque titolo assenti.
a) Coordinatore pedagogico
Il coordinatore pedagogico sarà responsabile del progetto educativo e del modello organizzativo, gestirà i rapporti nel gruppo di lavoro, organizzerà la formazione del personale, curerà i rapporti con le famiglie e provvederà a sviluppare in modo continuativo le informazioni sia all’interno che all’esterno del servizio, in modo da rielaborare e formulare periodicamente gli obiettivi ed i processi di lavoro.
Con cadenza trimestrale il coordinatore pedagogico dovrà trasmettere al funzionario dei servizi educativi del Municipio di riferimento nonché al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia, una relazione sull’andamento del servizio.
Sarà cura del coordinatore pedagogico del concessionario verificare la qualità del servizio erogato e darne conto nella predetta relazione trimestrale. Dalla verifica dovrà emergere il parere espresso dai genitori, tramite questionari, anche eventualmente forniti da Roma Capitale.
Il coordinatore pedagogico del concessionario, al pari del gruppo educativo, sarà tenuto a partecipare a corsi, seminari, incontri eventualmente organizzati da Roma Capitale, secondo modalità e tempi dettati dall’ente concedente.
b) Educatori
Il personale educatore dovrà adottare una metodologia di lavoro in équipe ed essere disponibile ad un continuo scambio di informazioni ed alla collaborazione reciproca. Il personale educatore parteciperà a riunioni periodiche organizzate anche con la presenza del coordinatore pedagogico, con finalità di programmazione, progettazione e verifica. Ogni educatore dovrà avere a
disposizione un monte ore per le attività non frontali con i bambini. Nel corso dell’anno educativo il concessionario del servizio dovrà garantire al personale educatore un’attività di aggiornamento da lui stesso organizzata e la partecipazione ai corsi, seminari, incontri eventualmente organizzati da Roma Capitale.
c) Ausiliari e addetti alla preparazione dei pasti
Il personale ausiliario e il personale addetto alla preparazione dei pasti dovrà avere a disposizione un monte ore per aggiornamento e riunioni. Il concessionario dovrà garantire al personale ausiliario, nel corso dell’anno educativo, un’attività di aggiornamento dedicata e/o insieme al personale educatore.
Il concessionario è tenuto:
a consegnare a Roma Capitale, Municipio territoriale di riferimento e Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia prima dell’avvio del servizio:
- l’elenco del personale impiegato presso il nido, specificando la mansione svolta e la tipologia di contratto applicata e relativa qualifica;
- i curricula e le fotocopie dei titoli di studio e/o professionali posseduti dal personale;
- gli attestati e/o certificazioni di legge per il cuoco ed ausiliari che svolgono e/o collaborano all’attività di preparazione, confezionamento, porzionamento e/o scodellamento pasti.
a comunicare a Roma Capitale, Municipio territoriale di riferimento e Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia, successivamente:
- ogni variazione relativa al personale impiegato, con tempestività;
- ogni informazione, notizia o dato richiesto da Roma Capitale.
a compilare e mantenere costantemente aggiornato il registro delle presenze/assenze giornaliere dei bambini (utenti municipali e eventuali utenti privati), presso la sede del servizio, per la consultazione in ogni momento da parte del personale di Roma Capitale. La rilevazione delle presenze dovrà comunque risultare conforme alle modalità indicate nell’offerta presentata in sede di gara.
a compilare e mantenere costantemente aggiornato il registro delle presenze/assenze giornaliere del personale, presso la sede del servizio, per la consultazione in ogni momento da parte del personale di Roma Capitale. La rilevazione delle presenze dovrà comunque risultare conforme a quanto eventualmente offerto in sede di partecipazione alla gara.
Art. 6
Clausola sociale di assorbimento del personale
Per l’esecuzione della presente concessione, ai fini di garantire il livello occupazionale,
l’aggiudicatario, subordinatamente alla compatibilità ed all’armonizzazione con l’organizzazione d’impresa del medesimo, si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente per il periodo di durata del servizio il personale dell’impresa uscente, qualora disponibile, indicato nell’elenco depositato presso la stazione appaltante.
Art. 7
Pulizie e riordino dei locali
Dovranno essere garantite le pulizie dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli spazi e attrezzature esterni, secondo un programma di attività che preveda le pulizie quotidiane e periodiche. Tale programma di attività deve essere presente nella struttura e disponibile per la consultazione. Il concessionario dovrà utilizzare detersivi e detergenti, le cui caratteristiche siano corrispondenti alle vigenti normative in materia. Il concessionario dovrà mantenere presso la struttura le schede tecniche e/o di sicurezza dei detersivi e detergenti indicati. Sono a carico del concessionario anche le pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie.
Art. 8 Pasti
Il concessionario si impegna ad erogare i pasti nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato 8 al presente Capitolato Speciale, assicurando altresì eventuali diete speciali per intolleranze alimentari e/o per motivo etico-religiosi, nell’ambito del progetto dietetico definito e su certificazione del pediatra curante.
Il concessionario dovrà erogare i pasti secondo garanzie di qualità certificate (ISO 9001) ed in conformità al sistema di analisi di controllo HACCP, avvalendosi di fornitori in grado di possedere le idonee garanzie, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Le procedure di acquisto e di utilizzo degli alimenti dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente.
Nel corso della durata della concessione verranno effettuati sopralluoghi da parte di personale specializzato del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia nonché di ulteriore personale tecnico specializzato eventualmente individuato da Roma Capitale tramite apposita procedura per verificare la qualità dei pasti e le condizioni igieniche della struttura.
Art. 9
Materiali di consumo personale dei bambini
Il concessionario dovrà provvedere alla fornitura del materiale di consumo personale dei bambini, fatta eccezione per i pannolini la cui dotazione dovrà essere assicurata dalle famiglie.
Art. 10
Xxxxxx, attrezzature e materiali di gioco e didattici
Il concessionario si impegna a mantenere la dotazione di arredi, esterni ed interni, adeguati all’età dei bambini, a norma di legge, risultante dall’inventario, allegato al verbale di consegna di cui all’art. 16, provvedendo alla loro sostituzione in caso di guasti o rotture con elementi delle medesime qualità e caratteristiche.
Il concessionario si impegna a mantenere gli arredi costantemente in buono stato e ad assicurare in ogni momento un utilizzo corretto degli stessi, che tuteli la sicurezza dei bambini all’interno del servizio.
Il concessionario dovrà dotarsi di materiali di gioco e didattici costantemente rispondenti alle norme di legge, dotati di marchio CE e conformi alla serie di norme UNI EN 71 di tempo in tempo vigenti. Tali materiali dovranno essere adeguati per sostenere il progetto educativo, sufficienti per qualità e quantità, funzionali a supportare i percorsi di sviluppo del bambino, rinnovati quando necessario e mantenuti in buono stato e puliti.
In ogni momento dovrà essere garantito un utilizzo corretto degli stessi, che tuteli la sicurezza dei bambini all’interno del servizio.
Art. 11 Partecipazione delle famiglie
Il concessionario provvede a favorire la partecipazione delle famiglie secondo le modalità esplicitate nel progetto educativo e promuove la costituzione degli organi di partecipazione secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale dei nidi d’infanzia. Dell’avvenuta costituzione degli organi di rappresentanza dei genitori deve essere data obbligatoria comunicazione a Roma Capitale, Municipio territoriale di riferimento e Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia, entro e non oltre due mesi dall’avvio annuale del servizio.
Art. 12
Ammissione degli utenti alla frequenza
Roma Capitale, Municipio territoriale di riferimento, provvederà, in applicazione dei criteri e modalità di accesso ai nidi capitolini, ad individuare i bambini da inserire nei posti della struttura. Il concessionario non potrà in alcun modo interferire nella individuazione dei bambini che occuperanno tali posti. Il Municipio territoriale di riferimento comunicherà tempestivamente al concessionario i nominativi ed i dati dei bambini che saranno inseriti nei posti del nido, di norma entro il mese di luglio di ciascun anno. Provvederà inoltre a comunicare, in corso d’anno, i
nominativi dei bambini che sostituiscono eventuali dimessi. Il concessionario sarà tenuto a comunicare allo stesso Municipio la programmazione degli inserimenti effettivi dei bambini prima dell’apertura annuale del servizio, nonché l’assenza prolungata (10 giorni) dell’utente che avvenga senza giustificazione.
Nel caso in cui Roma Capitale, Municipio territoriale di riferimento, accertasse l’impossibilità di coprire tutti i posti riservati a Roma Capitale, ne darà tempestiva comunicazione al concessionario, entro e non oltre il mese di ottobre, rimettendo, dal mese di novembre i posti non coperti nella disponibilità del concessionario, in deroga alla riserva iniziale prevista, fino alla fine dell’anno educativo di riferimento e fatta salva la continuità educativa per gli anni successivi.
Art. 13
Bambini diversamente abili e bambini segnalati dal servizio sociale
Dovrà essere garantito l’accesso dei bambini segnalati dal servizio sociale e, fino ad un massimo di due, di bambini diversamente abili. Nel caso di bambini diversamente abili il concessionario dovrà garantire, se ritenuto necessario dal Gruppo Integrato Disabilità (G.I.D.) di Roma Capitale, anche l’integrazione del gruppo educativo con un educatore aggiunto. In tal caso, Roma Capitale riconoscerà al concessionario una quota aggiuntiva ad unità pari a 1,5 volte la retta dovuta per la frequenza. Sia per i bambini diversamente abili che per quelli segnalati dal Servizio Sociale dell’Amministrazione dovrà essere garantito dal concessionario il raccordo con l’ASL e con i servizi sociali del territorio.
Art. 14
Obblighi e responsabilità del concessionario
Il concessionario dovrà assumersi tutti gli obblighi discendenti dalla gestione del servizio, in attuazione del progetto educativo e del modello organizzativo presentati in sede di gara ed accettati dall’Amministrazione, uniformandosi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio oggetto della presente concessione.
Il concessionario si obbliga:
- a richiedere, a proprio nome, al Municipio territoriale di riferimento l’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento per il nido d’infanzia e per gli altri servizi extra concessione eventualmente gestiti;
- ad ottemperare, in relazione al personale impiegato, agli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- ad avere e mantenere nel proprio organico, un referente dell’impresa, responsabile per la
presente concessione, sempre reperibile, incaricato di tenere i rapporti con l’Amministrazione per l’esecuzione della concessione, il cui nominativo dovrà essere comunicato a Roma Capitale, Municipio territoriale di riferimento e Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia, prima dell’avvio del servizio;
- a dotarsi di un Coordinatore pedagogico con i compiti di cui al precedente Art. 4;
- a sottostare alle verifiche di cui al successivo art. 25 disposte allo scopo di controllare la corretta esecuzione del servizio e l’adempimento degli obblighi assunti con la concessione;
- a farsi carico delle assicurazioni, delle spese relative alla sicurezza, alle pulizie, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, delle attrezzature e degli arredi utilizzati per il servizio nonché al pagamento di tutte le utenze relative al nido, come precisato nel presente capitolato;
- a mantenere la dotazione del nido, anche mediante riacquisto degli arredi e/o attrezzature da sostituire;
- a provvedere a dotare il nido dei beni accessori quali ad es. stoviglie, tovagliato, lenzuolini, tende ecc. ed ogni altro genere necessario per il funzionamento del servizio (materiali didattici, giochi per le differenti fasce d’età, ecc.).
Il concessionario sarà l’esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto al servizio in argomento.
Il concessionario dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999,
n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Il concessionario sarà responsabile dei danni derivanti dalla prestazione del servizio o comunque dei danni derivanti da fatto suo, del personale addetto al servizio, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, che venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia di Roma Capitale che di terzi, durante la concessione, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione capitolina, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere. Roma Capitale sarà così esentata da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.
Il concessionario risponderà di ogni danno che possa derivare dalla carente manutenzione ordinaria e straordinaria del plesso e delle attrezzature e beni in esso presenti. Il concessionario risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell’espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi potranno derivare.
Il concessionario dovrà osservare e far osservare al personale addetto al servizio tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata della concessione, comprese le ordinanze e Regolamenti di Roma Capitale. Per tutta la
durata della concessione, il concessionario dovrà rispettare anche ogni prescrizione relativa alla sicurezza contro gli incendi. Al termine della concessione il concessionario dovrà riconsegnare all’Amministrazione capitolina l’immobile, e quanto in esso contenuto, nelle medesime condizioni, risultanti dal verbale di consegna iniziale, salvi l’ordinario deterioramento derivante dall’uso e le addizioni effettuate durante il periodo di gestione, che rimarranno in proprietà di Roma Capitale.
Art. 15
Danni, responsabilità e assicurazioni
Il concessionario, per il lotto ad esso aggiudicato, assume in proprio ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni o infortuni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del concessionario e/o dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere a personale del concessionario, agli utenti e/o a terzi durante l'esecuzione del servizio.
Il concessionario assumerà a proprio carico l'onere di manlevare l'Amministrazione da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa Amministrazione per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento della concessione.
Il concessionario, con effetti dalla data di decorrenza della concessione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, suoi rinnovi e proroghe, un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:
- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui Roma Capitale ed i bambini utenti del servizio nonché gli adulti accompagnatori) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione a qualsiasi attività svolta nelle strutture oggetto della concessione, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro;
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro
3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro e Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per persona”.
- Infortuni che possono colpire gli utenti del servizio con somme assicurate non inferiori a:
Morte € 70.000,00 (settantamila/00);
Invalidità Permanente € 150.000,00 (centocinquantamila/00);
Rimborso spese di trasporto € 600,00 (seicento/00) per sinistro;
Rimborso spese mediche € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per sinistro;
Cure dentarie € 1.500,00 (millecinquecento/00) per sinistro;
Lenti ed occhiali € 600,00 (seicento/00) per sinistro.
- Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni dati in concessione da Roma Capitale: mediante garanzia “Rischio Locativo”, per un valore non inferiore a Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00).
L’Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle polizze assicurative stipulate dal concessionario.
Le polizze prevedono la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione nei confronti dell’Amministrazione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti.
Tutte le polizze richieste e le eventuali variazioni o appendici, sono trasmesse a Roma Capitale, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia, prima dell’affidamento della concessione. La mancata presentazione delle polizze comporta la revoca dell’aggiudicazione
Art. 16 Riservatezza
Tutti i dati che Roma Capitale fornirà relativamente ai bambini richiedenti il servizio sono individuati come “dati personali”, ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali” e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso definita.
Roma Capitale conferirà al concessionario i dati personali relativi ai fruitori del servizio unicamente in relazione allo svolgimento delle attività inerenti il servizio stesso e comunque in forma non eccedente rispetto all’utilizzo che di essi deve essere fatto.
È fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali di cui entrerà in possesso in relazione ai servizi gestiti. Il concessionario entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto renderà noto a Roma Capitale, Municipio territoriale di riferimento e Dipartimento Servizi Educativi e
Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia il titolare e il responsabile del trattamento dei dati.
In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.
Il concessionario si impegna a fornire all’Amministrazione Capitolina copia del documento programmatico sulle misure di sicurezza da esso eventualmente adottato, in relazione alla gestione dei dati personali per le proprie attività.
Il concessionario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione di valutare l’opportunità della risoluzione del contratto per interruzione del rapporto di fiducia con il concessionario.
Qualora i dati personali, anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, siano conferiti direttamente dagli stessi al concessionario, questo si impegna parimenti a rispettare gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..
Art. 17
Ruolo di Roma Capitale concedente
L’Amministrazione capitolina mantiene:
- la funzione di indirizzo, la supervisione tecnico-pedagogica, con particolare riferimento alla verifica della rispondenza dei servizi attuati dal concessionario con quanto previsto nel progetto educativo presentato in sede di gara;
- il controllo sulla gestione, con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi;
- la raccolta delle domande, la formazione delle graduatorie e la determinazione delle ammissioni dell’utenza municipale.
Art. 18
Utilizzo degli immobili, degli arredi e delle attrezzature di proprietà capitolina
L’Amministrazione capitolina mette a disposizione del concessionario per tutta la durata della concessione i locali adibiti al servizio, dotati degli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi, nello stato in cui si trovano.
La struttura sarà consegnata al concessionario mediante apposito verbale di consegna sottoscritto
dal competente rappresentante di Roma Capitale e dal legale rappresentante del concessionario. Al verbale sarà allegato analitico inventario, descrittivo dello stato dell’immobile, degli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi e di quant’altro presente.
Alla scadenza il concessionario sarà tenuto a riconsegnare l’immobile, gli impianti fissi, le attrezzature e gli arredi e quant’altro ricevuto in dotazione, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Sarà a carico del concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dall’Amministrazione capitolina. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale di riconsegna. Trascorso inutilmente tale termine, l’Amministrazione capitolina avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Il costo di ripristino o quello di mercato saranno quantificati sulla base dei prezzi derivati da gare ad evidenza pubblica espletate dalla Consip o, in mancanza, dai prezzi derivati da gare ad evidenza pubblica espletate da centrali di acquisto regionali.
Saranno a carico del concessionario i seguenti oneri:
- pagamento delle utenze di acqua, gas, riscaldamento, luce e telefono, da intestarsi da parte del concessionario;
- eventuali oneri per imposte e/o tasse collegate all’uso dell’immobile ed allo svolgimento del servizio;
- tinteggiatura periodica delle pareti e verniciature varie;
- manutenzione ordinaria di tutti gli arredi, attrezzature, impianti, opere edili ecc. che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano: riattamento di finiture e/o componenti danneggiati dall’utenza o da terzi; riparazione degli infissi, sostituzione dei vetri rotti; espurgo e pulizia degli scarichi dei lavandini e dei WC fino alle fosse, pozzetti o vasche terminali comprese; riparazione delle attrezzature elettriche, citofoniche, comandi apri-porta, illuminazioni, apparecchiature idriche, rubinetterie e corpi radianti compresa la loro sostituzione in caso di rottura, riparazione di porte, serrature, impianti e presidi di sicurezza, sia antincendio che antintrusione, riparazioni di pavimenti e rivestimenti, ecc. Tutta l’attività di manutenzione a carico del concessionario dovrà essere svolta secondo lo specifico programma di interventi presentato in sede di gara ed accettato dall’Amministrazione;
- manutenzione straordinaria del bene-immobile, salvi vizi originari;
- dotazione di impianti e presidi di sicurezza o di antintrusione;
- pulizia e lavaggio ordinario e straordinario di pavimenti, pareti, superfici vetrate, infissi,
arredi, servizi igienici, suppellettili e materiale didattico, anche secondo quanto precisato al precedente art. 7;
- spese di assicurazione contro xxxxx, incendi e danni a terzi secondo quanto dettagliatamente previsto all’art. 15;
- presidio, custodia e coordinamento complessivo della struttura.
Il concessionario, in relazione a quanto riscontrato durante la propria attività di controllo e manutenzione dello stato degli immobili e attrezzature ha l’obbligo di informare Roma Capitale in merito ad ogni esigenza rilevata ed a eventuali fattispecie da valutarsi dagli uffici capitolini competenti, fatta eccezione per l’ordinaria manutenzione.
Il concessionario non potrà apportare modifiche agli impianti e alla struttura edilizia senza avere acquisito la preventiva autorizzazione scritta di Roma Capitale, Municipio territoriale di riferimento.
L’immobile e tutto quanto elencato nell’inventario analitico, allegato al verbale di consegna, rimarranno di esclusiva proprietà dell’Amministrazione capitolina e non saranno pertanto assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del concessionario.
Art. 19
Norme sulla sicurezza
Il concessionario ha l’obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Ai fini della presente concessione il datore di lavoro, titolare degli obblighi di cui all’art. 26 del predetto Decreto Legislativo, è individuato nel legale rappresentante del concessionario.
Il concessionario deve predisporre il documento di valutazione dei rischi per le attività da svolgere, secondo le indicazioni dell’art. 28 del D.lgs. n. 81/2008.
Il concessionario dovrà quindi provvedere alla totalità degli adempimenti connessi al Documento Unico sulla Sicurezza/valutazione dei rischi (analisi del rischio, valutazione del rischio, programmazione interventi, misure da adottare e tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro derivanti da enti di vigilanza e da normative, quali estintori, segnaletica per le vie di fuga ed ogni altro adempimento necessario).
Il concessionario dovrà svolgere il ruolo di coordinatore generale dell’intero complesso per tutti gli aspetti della sicurezza.
Il concessionario deve altresì garantire la “gestione delle emergenze” ai sensi degli artt. da 43 a 46 del D.lgs. n. 81/2008, predisponendo l’apposito “Piano di emergenza”. Dovranno essere designati
gli addetti al primo soccorso e antincendio, che devono essere presenti in numero adeguato durante lo svolgimento dei servizi. Tra questi sarà nominato un responsabile della sicurezza. I nominativi degli addetti e del responsabile, con attestazione dell’avvenuta formazione, devono esser forniti a Roma Capitale, Municipio territoriale di riferimento e Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia, prima della stipulazione della concessione.
Nel corso della gestione, per garantire un elevato standard di sicurezza, il concessionario deve reperire ogni informazione preventiva atta a mettere in atto e prevedere tutte le precauzioni e i presidi necessari a diminuire situazioni di pericolo.
Art. 20
Prezzo posto/mese/bambino
La concessione è assistita con un prezzo posto/mese/bambino a carico di Roma Capitale, fino ad un massimo di Euro 279,30 (duecentosettantanove/30), al netto dell’Iva se dovuta, oltre alle quote contributive dovute dall’utenza, pari in media ad € 190,70 alle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività complementari e agli introiti provenienti da eventuale utenza privata, come indicato nello schema di cui all’art.1 del presente Capitolato.
− La quota, pari a quella pagata per i nidi della rete capitolina, a carico dell’utente nella misura corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza dello stesso e secondo la quantificazione operata con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 9/2016 e successive eventuali modifiche, sarà versata direttamente al soggetto concessionario;
− la quota a carico di Roma Capitale sarà versata al soggetto concessionario, come contributo alla famiglia e, quindi, in nome e per conto dell’utente ad integrazione di quanto dallo stesso corrisposto.
Il prezzo effettivo dovuto al concessionario per ogni posto bambino riservato, rispetto all’importo massimo di Euro 279,30 (duecentosettantanove/30), sarà determinato in sede di gara.
La quota a carico di Roma Capitale sarà riconosciuta in favore del concessionario per tutti gli utenti che abbiano cominciato l’inserimento prima del 20 di ogni mese.
Nel caso in cui il Municipio territoriale di riferimento, accertasse l’impossibilità di coprire tutti i posti riservati a Roma Capitale, ne darà tempestiva comunicazione al concessionario, entro il mese di ottobre, rimettendo, dal mese di novembre, i posti non coperti nella disponibilità del concessionario fino alla fine dell’anno educativo di riferimento e fatta salva la continuità educativa per gli anni successivi.
Il prezzo sarà corrisposto solo per i bambini iscritti e frequentanti.
Per il mese di luglio, in considerazione delle iscrizioni o meno degli utenti per detto mese in quindicine, Roma Capitale corrisponderà al concessionario, un prezzo pari al rateo-quindicina dell’importo mensile per posto/bambino offerto in sede di gara, per il numero di posti effettivamente coperti da utenza municipale nel mese stesso (prima e/o seconda quindicina). Nessun prezzo è dovuto per il mese di agosto.
Qualora il concessionario dovesse ricevere contributi da enti pubblici per la gestione dei posti nido riservati a Roma Capitale, non già contabilizzati nel piano economico finanziario, si procederà alla revisione del prezzo dovuto da Roma Capitale.
Art. 21 Modalità di pagamento
Roma Capitale provvederà a liquidare mensilmente e dopo l’effettiva erogazione del servizio, il prezzo dovuto al concessionario, al netto della quota contributiva versata da ciascun utente al concessionario e dell’IVA se dovuta, a seguito di presentazione di regolare fattura, unitamente all’ elenco dei bambini municipali ospitati nel mese di riferimento della fattura, con l’indicazione delle relative quote contributive, e all’elenco delle relative presenze.
Le fatture dovranno essere compilate secondo le norme vigenti ed essere intestate a Roma Capitale. Le fatture dovranno pervenire al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia, secondo la procedura che sarà comunicata ai soggetti concessionari. I pagamenti saranno effettuati dalla Ragioneria di Roma Capitale in favore del concessionario a mezzo mandati di pagamento riscuotibili secondo la modalità prescelta dal concessionario stesso nell'ambito di quelle proposte dall'Amministrazione.
Art.22 Tracciabilità finanziaria
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il concessionario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa alla concessione, conti correnti bancari o postali dedicati di cui all’art. 3, commi 1 e 7, della Legge sopra indicata. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il concessionario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente la concessione, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato dall’Amministrazione, fatta salva la facoltà
di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall’art. 3, comma 3, della L. 136/2010.
Il concessionario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente concessione, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; il concessionario si impegna ad esibire, a semplice richiesta del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia la documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. Il concessionario si impegna altresì a comunicare l’eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati alla presente concessione.
Ai sensi della normativa vigente, ed in applicazione del protocollo d’intesa tra Roma Capitale e la Prefettura – U.T.G. di Roma, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 62 del 16 marzo 2011 e sottoscritto dalle parti in data 21 luglio 2011, l’impresa affidataria dovrà produrre elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, con riguardo alle forniture ed ai servizi di seguito elencati, considerati “sensibili” ai sensi della Direttiva del Ministro dell’Interno n. 4610 del 23 giugno 2010, nonché ogni eventuale variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo:
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.
L’Amministrazione trasmetterà al Prefetto l’elenco suddetto, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.lgs. 159/2011.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 23 Revisione dei prezzi
Alla revisione dei prezzi si applicano le disposizioni di cui all’art.106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..
La revisione contrattuale deve essere operata:
sulla base di una istruttoria condotta dai Dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni servizi;
deve essere basata sui c.d. costi standard.
In caso di mancata determinazione dei costi standard si fa riferimento alla banca dati nazionale dei contratti pubblici come stabilito dal comma 7 dell’art. 9 del D.L. n 66/2014.
Art. 24
Stipula del contratto di concessione e oneri a carico
Il contratto di concessione sarà stipulato con scrittura privata registrata ai sensi della normativa vigente. Tutte le spese inerenti la concessione saranno a carico del concessionario senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell’Amministrazione Capitolina. Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura degli atti, diritti di segreteria e spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.
Art. 25 Garanzie di esecuzione
Il concessionario, a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula della concessione, dovrà costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni di cui all’art. 103, del D.lgs. n. 50/2016 nelle forme ammesse dalla legge.
La garanzia definitiva verrà progressivamente svincolato secondo il disposto dell’art. 103, comma 5 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
La mancata costituzione del della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. da parte
di Roma Capitale che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo al dal momento dell’emissione del certificato di regolare esecuzione.
Fermo quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
Art. 26
Cessione di contratto e di credito. Sub-concessione
A pena di nullità, è vietato al concessionario cedere il contratto di cui al presente capitolato, salvo quanto previsto dall’art. 175, comma 1, lett. d) n.2 per le vicende soggettive dell’esecutore. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Trattandosi di particolare servizio rivolto a minori non è consentita la sub-concessione dello svolgimento dell’attività. Potranno essere affidate a terzi soltanto le seguenti prestazioni, specialistiche o accessorie, previa autorizzazione scritta rilasciata da Roma Capitale:
- manutenzione straordinaria e ordinaria della struttura gestita;
- manutenzione delle attrezzature;
- servizio di lavanderia;
- servizio di pulizie ordinarie e straordinarie.
Tale affidamento sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
- che i concorrenti all’atto dell’offerta abbiano indicato i servizi o le parti di servizi che intendano affidare e che tali servizi siano ricompresi tra le attività consentite sopraelencate;
- che preliminarmente all’introduzione dell’impresa terza nella gestione sia stata presentata a Roma Capitale la richiesta di autorizzazione corredata dalla dimostrazione dell’idoneità dell’impresa candidata all’affidamento, della certificazione antimafia, di quella attestante la regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, attendendo lo specifico provvedimento autorizzatorio di Roma Capitale;
- che il concessionario provveda al deposito degli atti di affidamento presso Roma Capitale almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;
- che al momento del deposito degli atti di affidamento presso Roma Capitale il concessionario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte dell’affidatario dei requisiti prescritti dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in relazione alla prestazione affidata e la dichiarazione dell’affidatario attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che non sussista nei confronti dell’affidatario alcuno dei divieti previsti D.lgs n. 159/2011.
Art. 27 Verifiche e controlli
Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia, tramite personale proprio ascritto a figure professionali amministrative, tecniche e pedagogiche, nonché tramite ulteriore personale tecnico specializzato eventualmente individuato tramite apposita procedura ad evidenza pubblica - potrà in qualsiasi momento effettuare, anche a seguito di segnalazione da parte di utenti o di terzi o del Municipio, controlli nel plesso in cui si svolgono i servizi al fine di valutare l’andamento della gestione sia sotto l’aspetto organizzativo che educativo, verificando il buon funzionamento del servizio, la qualità delle prestazioni fornite e il livello di soddisfazione delle famiglie.
È facoltà del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia ispezionare e controllare inoltre lo stato delle sedi, degli arredi e delle attrezzature in ogni momento.
Il controllo avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei, con modalità tali da non creare disservizi, alla presenza del responsabile del servizio individuato dal concessionario, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell’avvio del servizio. Il responsabile o un suo delegato dovranno pertanto essere sempre reperibili e presentarsi tempestivamente al momento dei controlli.
Roma Capitale potrà altresì avvalersi di personale specializzato per la verifica di aspetti tecnicamente complessi nello svolgimento dei servizi.
Al termine dei controlli verrà compilato un verbale relativo alle rilevazioni avvenute durante la visita che potrà eventualmente contenere le osservazioni del responsabile incaricato dal concessionario. Copia di tale verbale sarà consegnata al responsabile del servizio.
Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia, avrà diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzia di capacità, valida costituzione fisica, contegno corretto, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità del servizio. La sostituzione dovrà avvenire entro 5 giorni dalla richiesta o immediatamente, qualora il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia, e dell’Infanzia ne motivi l’urgenza.
Il concessionario sarà tenuto a fornire dati, reports e ogni altra informazione richiesta per l’esercizio della predetta attività di controllo. Sarà tenuto a redigere ogni tre mesi una relazione
sull’andamento del servizio da consegnare al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia per consentire il monitoraggio del modello di gestione.
Per verificare l’andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare non conformità, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia potrà convocare i responsabili del concessionario presso la propria sede.
Art. 28 Inadempimenti e penali
In caso di inadempienze, non conformità o irregolarità rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni.
Il concessionario dovrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di otto giorni di calendario dal ricevimento della contestazione e conformarsi alle condizioni di capitolato entro il termine indicato dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia.
Fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno e quanto disposto nel presente capitolato in materia di risoluzione, di cui all’art. 27, nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia si riserva l’applicazione delle seguenti penali:
1) per sostituzione durante l’anno educativo del personale educatore effettuato per motivate esigenze organizzative del concessionario, che giustifichino il mancato rispetto del principio della continuità educativa, senza averne data tempestiva comunicazione scritta (tramite PEC) al Municipio territoriale di riferimento e al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia: la sanzione prevista è di Euro 1.000,00 (un milione/00) per ogni operatore. La sanzione si triplica alla terza violazione;
2) per mancato rispetto degli standard educativi, organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale e comunale, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell’inadempimento. La sanzione si triplica alla terza violazione;
3) per negligenza constatata del concessionario in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti nei servizi e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell’inadempimento;
4) per altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al concessionario e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione prevista potrà arrivare fino a Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni disservizio, in relazione alla gravità dell’inadempimento;
5) per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da Euro 100,00 (cento/00) ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni singolo episodio, in base alla gravità dello stesso e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Qualora il comportamento scorretto perduri o sia rilevato per più di due volte, si dovrà procedere alla sostituzione del personale interessato;
6) per mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolato e/o per mancato rispetto di norme igienicosanitarie o di norme di qualsiasi altro genere attinenti i servizi insediati: la sanzione prevista potrà arrivare fino a Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell’inadempimento.
L’applicazione delle penali avverrà a seguito di contestazione per iscritto dell’addebito, secondo la procedura sopra descritta e, in caso di inadempimento accertato, l’applicazione avverrà mediante trattenuta dell’ammontare previsto dall’importo a saldo delle rette fatturate per i mesi a seguire provvedendo alla decurtazione sui corrispettivi da liquidare o sulla cauzione definitiva prestata dal concessionario, in caso di insufficienza dei corrispettivi dovuti. Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia emetterà nota formale di addebito per l’importo delle penali applicate.
Art. 29 Risoluzione della concessione
In caso di inosservanze gravi da parte del concessionario degli obblighi e delle condizioni stabiliti nel presente capitolato, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine essenziale, non superiore a quindici giorni. Tale termine decorrerà dalla data del ricevimento della diffida. Resta inteso che la diffida potrà essere consegnata anche a mano.
La concessione potrà essere risolta per inadempimento nei casi previsti dall’art. 1453 del codice civile. Nei seguenti casi l’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del codice civile:
- ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319
quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx xx 000 xx 000 xxx xx”;
- mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro e ritardi reiterati nei pagamenti delle competenze spettanti al personale dipendente;
- mancata sostituzione del personale nelle fattispecie regolate dagli artt. 5, 27 e 28 del presente capitolato;
- revoca o sospensione dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento;
- violazione dell’obbligo di permettere al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- danni a impianti, beni e/o attrezzature di proprietà di Roma Capitale, dovuti a comportamenti dolosi o colposi del concessionario, tali da pregiudicare temporaneamente la funzionalità della struttura;
- inosservanza del divieto di sub-concessione secondo quanto stabilito all’Art. 24 e affidamento a terzi di attività non previste dall’art. 24 medesimo;
- situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività e di concordato preventivo a carico del concessionario; (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 80 comma 5 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)
- sospensione ingiustificata del servizio anche per una sola volta;
- funzionamento del servizio con orari e calendari sostanzialmente difformi da quelli stabiliti nel presente capitolato;
- mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia;
In caso di risoluzione della concessione per i motivi di cui sopra, non spetta al concessionario del servizio alcun indennizzo e Roma Capitale avrà facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato.
Le inadempienze dovranno essere contestate per iscritto secondo quanto previsto al precedente art. 28.
Art. 30
Settori dell’Amministrazione referenti per il concessionario
L’Amministrazione individua il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia e i Municipi territorialmente competenti quali referenti per il concessionario per lo svolgimento delle attività descritte nel presente capitolato.
Art. 31
Norme regolatrici e disciplina applicabile
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel bando, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale e nei relativi allegati nonché nel presente contratto di concessione si applicano:
- D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Avviso di rettifica del Codice pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 164 del 15-7-2016;
- D.lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- il D.P.R. 207/2010 (d’ora in poi Regolamento) nelle parti ancora in vigore;
- linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’X.X.XX. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D.lgs. n. 50/20016;
- il D.lgs. 81/2008 e ss. .mm. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
- la L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; e ss.mm.ii.
- la L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, come modificato dall’art. 7 del D. L. 187/2010, convertito con modifiche con L. 217/2010;
- il D.lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.lgs. 196/2003 e ss. mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D.lgs. 231/2001 e ss. mm. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Protocollo d’intesa tra A.N.A.C. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra A.N.A.C. – Prefetture – U.T.G. e Enti
locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa”;
- Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, 90”;
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2017-2018-2019 approvato con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017;
- il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’X.X.XX. in data 29 luglio 2015;
- L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- norme in materia di contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/1923 e nel X.X. x. 000/0000 per le parti in vigore, in quanto applicabili;
- “
Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.;
- norme del codice civile in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto;
- Capitolato generale del Comune di Roma approvato con Deliberazione consiliare n. 6126 del 17 novembre 1983.
- l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo del/i relativo/i lotto/i.
Art 32
Protocollo di Integrità di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e ss.mm.ii.
Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40, ha approvato il Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, successivamente modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2017-2018-2019 di cui alla deliberazione di Giunta Capitolina n.10 del 31 gennaio 2017 (Allegato 7).
Il Protocollo comporta i seguenti obblighi a carico dell’operatore economico:
1. Con l'accettazione tramite sottoscrizione del citato Protocollo d’Integrità l'operatore economico:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’art. 57, comma 4 lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l’art. 80, comma 5 lett. c del D.lgs. n. 50/2016 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato
deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi della gara, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari;
forniture di ferro lavorato; noli a caldo;
autotrasporti per conto di terzi guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti- corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del “Patto di Integrità”
- 1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
- 2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
- a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;
- b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
- 3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
- 4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Efficacia del “Patto di Integrità”
- 1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
- 2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
- 3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
- 4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 33 Domicilio legale
Il concessionario deve eleggere e mantenere per tutta la durata della concessione un domicilio presso il territorio di Roma Capitale.
Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo messo comunale, ovvero mediante lettera raccomandata ovvero tramite altro mezzo consentito dalla legge, presso il suddetto domicilio eletto. Qualsiasi comunicazione fatta al concessionario da Roma Capitale si considererà fatta personalmente al legale rappresentante del concessionario. In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, qualsiasi comunicazione fatta all’impresa mandataria si intende fatta a tutte le imprese costituenti il Raggruppamento temporaneo.
Art. 34 Foro competente
Per qualsiasi controversia derivante dalla concessione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Allegati al Capitolato Speciale
Allegato n.: | |
1 | Planimetria dell’immobile lotto n. 1 - Largo Xxxxxx Xxxxxxx - (Municipio IX) |
2 | Planimetria dell’immobile lotto n. 2 - Xxx xx Xxxxxxxxxx 000 - (Xxxxxxxxx XXXX) |
3 | Planimetria dell’immobile lotto n. 3 - Via Flora 10 - (Municipio IV) |
4 | Planimetria dell’immobile lotto n. 4 - Via di San Basilide 19 - (Municipio XIV) |
5 | Planimetria dell’immobile lotto n. 5 - Xxxxx Xxxxxxx 0 - (Xxxxxxxxx XX) |
6 | Planimetria dell’immobile lotto n. 6 - Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx - (Municipio IX) |
7 | Planimetria dell’immobile lotto n. 7 - Via dei Colli Portuensi 656 - (Municipio XII) |
8 | Menu e tabelle dietetiche |
Il Direttore Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxxx