dall’A.S. 2014-2015
ISTITUTO COMPRENSIVO ORVIETO-MONTECCHIO
Regolamento incarichi
esperti esterni/interni
dall’A.S. 2014-2015
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
VISTO l'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/94;
Visto l’art. 40 del D.Lgs 449/1997;
Vista la L. 440/1997
Vista la L. 241/90, L. 29/93, L 127/97
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 del 8/3/99;
VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
VISTO in particolare l'art. 33 comma 2°, lettera G, del decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula
dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
VISTO l'art. 3 della L. 244/2007
VISTO il Decreto Legge n. 112/2008 conversione L. 133/08 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
VISTO il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal Decreto L.vo 150/09;
VISTO il Regolamento d'Istituto;
EMANA
ai sensi dell'art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 il seguente regolamento che va ad integrare in allegato il Regolamento d'Istituto.
PREMESSA
L’Istituto può stipulare contratti di prestazione d’opera con personale esterno per realizzare attività di arricchimento dell’offerta formativa non realizzabili con il solo supporto del personale interno.
1. I contratti possono essere stipulati, entro le somme disponibili, qualora si verifichino le seguenti condizioni:
Che l’attività abbia luogo in orario extra curricolare ovvero, in caso contrario, che sia chiaramente individuato il ruolo dell’insegnante in servizio nella classe nel momento in cui l’attività ha luogo;
Che l’attività non comporti spese a carico del bilancio dell’Istituto se non dopo specifica acquisizione in entrata (di pari importo);
Che l’attività sia stata deliberata dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto, con individuazione della fonte finanziaria comunque prevista nel POF;
2. L’individuazione del personale al quale affidare l’attività viene effettuata previo accertamento del possesso, da parte del personale stesso, dei requisiti richiesti attestato da una o più delle seguenti condizioni:
Titolo di studio legalmente abilitante all’attività di cui si tratta;
Titolo di studio universitario in discipline affini all’attività di cui si tratta;
Titolo di studio universitario in disciplina direttamente riconducibile all’attività di cui si tratta;
Titolo di studio di scuola secondaria superiore in discipline affini all’attività di cui si tratta;
Titolo di studio di scuola secondaria superiore in disciplina direttamente riconducibile all’attività di cui si tratta;
Esperienze pregresse nella stessa attività;
Appartenenza ad organizzazioni e/o enti che per statuto si occupano della medesima attività (o simile)
Segnalazione dell’interessato da parte di Istituzioni che hanno competenze istituzionali sul tema.
Art. 1 - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera con personale esterno per tutte le attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze individuate nel P.O.F e/o nel Programma annuale.
Il presente Regolamento, in vigore dall'A.S. 2014-2015 fino ad eventuali modifiche e/ integrazioni, non si applica ad attività di esperti esterni che si esauriscono in un'unica prestazione o che comportano un onere finanziario fino a 700,00 euro.
Art. 2 - REQUISITI PROFESSIONALI/COMPETENZE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per ciascuna attività o progetto per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla
collaborazione retribuita di esperti esterni, il Consiglio d'Istituto disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione.
Particolari limitazioni alle domande dei candidati possono essere poste, in relazione alla opportunità e all'interesse di utilizzare, in relazione alla natura e alle finalità dell'attività o del progetto, risorse
ed esperienze presenti nel territorio.
I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con
comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolti da professionisti iscritti in Ordini o Albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri
artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Si valuteranno, quindi, in relazione alle esigenze:
- Titolo di studio;
- Curriculum del candidato con:
- Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- Esperienze metodologico‐didattiche:
- Attività di Libera professione nel settore;
- Corsi di aggiornamento;
- Pubblicazioni e altri titoli;
- Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto.
Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:
- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati
- Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- Valore innovativo del progetto presentato dal candidato;
- Convenienza in termini di costo-beneficio;
- Coerenza con le disponibilità finanziarie e le esigenze organizzative;
- Esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto valutate positivamente;
- Convenienza dell'offerta, soddisfatte le condizioni precedenti.
Il requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria non deve essere
inserita nel contratto che la scuola stipula con una società o con una associazione esterna. Infatti, il contratto è stipulato con un soggetto esterno non persona fisica. L'associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto
o per collaborare ad un determinato progetto.
Tuttavia, la scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l'associazione manderanno per fornire la prestazione e che dovranno corrispondere ai requisiti sopra indicati.
Art. 2 bis
Gli esperti interni coinvolti nei progetti finanziati nell’ambito dei Fondi strutturali e di altri enti in genere sono selezionati in base alla valutazione dei curriculum vitae tenendo presente dei criteri di seguito indicati in ordine di priorità:
1) titolo di studio, specializzazione, corsi di aggiornamento e master coerenti con l’area progettuale d’interesse;
2) attività professionali coerenti con l’area progettuale di riferimento;
3) collaborazioni con enti di formazione e ricerca;
4) pubblicazioni di natura didattica.
Al personale della Scuola si applicano le tariffe orarie previste dal Contratto collettivo del settore e da quanto concordato nella contrattazione integrativa d'Istituto se non disposto diversamente da specifiche azioni progettuali. Sono fatti salvi gli importi determinati alla fonte da specifici progetti finanziati da altri enti o nell’ambito delle azioni dei PON/FESR.
Per la selezione del personale interno si applicano le griglie di valutazione, allegate al presente regolamento, con i relativi punteggi da attribuire ai titoli e crediti, di cui ai punti precedenti (1,2,3,4), adattate secondo le esigenze della tipologia progettuale. A parità di punteggio prevale, nell’ordine: voto di laurea magistrale più alto, certificazioni informatiche e/o linguistiche di livello superiore età anagrafica più giovane (esperti esterni). Per il personale interno, a parità di punteggio, prevale: partecipazione alla stesura del progetto (ad eccezione delle norme di incompatibilità secondo le vigenti disposizioni di legge, certificazioni informatiche e/o linguistiche di livello superiore, l’anzianità di servizio.
Art. 3 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE
1. Il Dirigente Scolastico, sulla base del P.O.F. e di quanto previsto nel Programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti con esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare sul sito web d'istituto /albo pretorio).
2. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, il punteggio attribuito, nonché l'elenco
dei contratti che si intende stipulare.
3. Per ciascun avviso dovrà essere specificato:
- l'oggetto della prestazione;
- la durata del contratto: termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- il corrispettivo proposto per la prestazione.
4. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
5. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
6. Il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa diretta , in relazione alle specifiche competenze richieste. Resta invariata, comunque, la procedura di acquisizione della documentazione, verifica sulla
compatibilità con il progetto della scuola e la stipula del contratto di prestazione d'opera con esperti esterni alla Pubblica Amministrazione sia in forma individuale o tramite Associazioni.
7. Nel caso di progetti redatti da esperti esterni e fatti propri dalla scuola, la posizione dell'autore può essere assimilabile a quella del soggetto unico.
Art. 4 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
1. La determinazione da parte del D.S. del corrispettivo relativo ai singoli contratti deve essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia (leggi‐CCNL scuola‐Tariffe professionali).
2. Il compenso massimo da corrispondere all’esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di attività e dell’impegno professionale richiesto, è stabilito nella misura di seguito specificata a fianco dei relativi insegnamenti : da € 17,50 ad € 51,65 (D.I. 326/95).
In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto, Il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto.
3. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.
4. Qualora la risorsa sia a carico delle famiglie deve essere comunque garantita la partecipazione dei due terzi degli alunni, senza discriminazione alcuna, nel rispetto della "volontarietà" partecipativa a livello economico da parte delle famiglie. A tale scopo ogni anno il Consiglio d'Istituto stabilisce il limite massimo ad alunno.
5. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
6. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.
7. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. Possono essere previsti acconti in corso di attuazione della prestazione lavorativa.
8. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
Art. 5 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI
1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico e da apposita Commissione;
a. La Commissione è composta dal Presidente, da 2 componenti e da un segretario, con funzioni di verbalizzazione, individuati secondo le modalità di cui ai successivi commi.
b. La Presidenza di dette commissioni è affidata al D.S. (o persona dallo stesso delegata) a cui compete la sottoscrizione del contratto.
c. Gli altri componenti componenti della commissione sono nominati dal Presidente della Commissione stessa tenuto conto della particolare tipologia di gara da espletare, di ciò sarà dato atto nel primo verbale dei lavori della Commissione stessa, senza la necessità di altro atto formale;
d. I compiti di Segretario verbalizzante sono svolti da un dipendente dell’istruzione scolastica;
e. La Commissione espleta i propri lavori in forma collegiale, con la presenza di tutti i commissari. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti. Il processo verbale di gara, redatto dal segretario della Commissione viene sottoscritto da tutti i commissari. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
2. La valutazione sarà effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato e sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all'art. 2.
Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio a ciascuna delle seguenti voci:
a) Possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali afferenti la tipologia di intervento
1 punto per ogni titolo, massimo punti 5;
b) Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza
1 punto per ogni anno di docenza, massimo punti 8;
c) Esperienza di docenza nel settore di pertinenza
1 punto per ogni anno di docenza, massimo punti 5;
d) Esperienze lavorative nel settore di pertinenza
1 punto per ogni progetto, massimo punti 10;
e) Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza
0,5 punti per ogni pubblicazione, massimo 2 punti;
f) Precedenti esperienze in istituto senza demeriti
1 punto per ogni progetto, massimo 6 punti.
Punteggiototale 36/36
A parità di punteggio e nel limite di spesa stabilito sarà data la preferenza ai candidati che:
g) abbiano già lavorato senza demeriti in Istituto
h) abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altri Istituti.
3. Per la valutazione comparativa un'apposita Commissione farà riferimento ai criteri esplicitati nel Bando per garantire la massima trasparenza della procedura.
Art. 6 - DOVERI E RESPONSABILITA'DELL'ESPERTO
L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:
1. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola;
2. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.
3. Fornire adeguata assicurazione infortuni e RCT.
In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante
l'attività didattica curriculare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le
responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.
Art. 7 - STIPULA DEL CONTRATTO
1. Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso
da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento. Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:
a. le Parti contraenti;
b. l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
c. la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
d. il corrispettivo della prestazione; indicato al netto dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
e. le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
f. luogo e modalità di espletamento dell'attività (v. art. 6 del presente regolamento);
g. l'eventuale assunzione delle responsabilità di vigilanza se l'attività si svolge al di fuori della didattica curricolare senza affiancamento degli insegnanti v. art. 6 del presente regolamento);
h. il Responsabile cui è affidato il controllo dell'esecuzione del contratto e la relativa rendicontazione;
i. impegno da parte del collaboratore di presentare una Relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di xxxxxx;
j. l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
k. le spese contrattuali e oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;
l. la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
m. la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
n. la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Viterbo, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale;
o. la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
p. l'informativa ai sensi della privacy;
q. Sottoscrizione del dirigente responsabile e dell'incaricato.
2. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
3. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.
4. I contratti disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente Regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.
5. I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
6. È istituito presso la Segreteria della scuola un Registro degli incarichi esterni redatto secondo le indicazioni della normativa vigente
Art. 8 - CONDIZIONI E LIMITI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.I.
n. 44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
a. che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
b. che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
c. di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna;
d. di cui comunque sia previsto, a livello ministeriale di Linee guida, il ricorso a specifica professionalità esterna.
A r t . 9 - A U T O R I Z Z A Z I O N E P E R I D I P E N D E N T I PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA
1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di
altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.
Orvieto, 21/04/2016
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
NELLA SEDUTA DEL 28/11/2014 e modificato/integrato dal Consiglio d’istituto in data 21/04/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Xxxxx Xxxxxxx
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
ISTITUTO COMPRENSIVO ORVIETO - MONTECCHIO
Xxx xxx Xxxxx, 0 – 00000 XXXXXXX (XX) Tel. 0763/302485 Fax 0763/305665 C.F. 90017200552
e-mail: xxxx00000x@xxxxxxxxxx.xx postacert: xxxx00000x@xxx.xxxxxxxxxx.xx
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE INTERNO | |||
1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 40 punti | |||
Titolo di studio Max 12 punti | Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria superiore non attinente all’area progettuale | Punti 4 | Si valuta un solo titolo |
Diploma di istruzione secondaria superiore attinente all’area progettuale | Punti 6 | ||
Laurea quadriennale o magistrale non attinente all’area progettuale | Punti 8 | ||
Laurea triennale specifica attinente al progetto | Punti 10 | ||
Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento specifica e attinente al progetto | Punti 12 | ||
Altri titoli e specializzazioni Max 28 punti | Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al progetto (master, corsi di specializzazioni, dottorati di ricerca) | Punti 4 | Si valuta fino ad un massimo di 2 titoli |
Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione albo professionale con riferimento all’area progettuale | Punti 4 | Si valuta fino ad un massimo di 2 titoli | |
Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici per esami e titoli (non vincitori) | Punti 3 | Si valuta fino ad un massimo di 2 titoli | |
Ecdl base o titoli equivalenti o superiori | Punti 2 | Si valuta un solo titolo | |
Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 | Punti | Si valuta un solo titolo |
4 | |||
2) Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica – max 30 punti | |||
Esperienze professionali specifiche Max 30 punti | Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica (progettazione, ricerca, organizzazione) | Punti 5 | Punti 5 per ogni anno completo fino ad un massimo di 2 anni |
Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti regionali e provinciali (OFIS-PAS-IFS...) | Punti 3 | Punti 3 per ogni corso annuale fino ad un massimo di 4 corsi | |
Attività di coordinamento didattico-metodologico inerenti alle attività progettuali extracurriculari condotti da settembre 2010 a dicembre 2015 | Punti 2 | Punti 2 per ogni anno fino ad un massimo di 4 attività |
3) Collaborazioni con enti di formazione e ricerca – max 20 punti | |||
Titoli Max 20 punti | Incarichi in attività di formazione realizzati per progetti finanziati da fondi nazionali, regionali (IFTS. OFIS, IFS) | Punti 5 | Punti 5 per ogni anno fino ad un massimo di 4 attività |
4) Pubblicazione di natura didattica – max 10 punti | |||
Pubblicazioni Max 10 punti | Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali | Punti 1 | Punti 1 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 5 |
Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste | Punti 1 | Punti 1 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 5 |
A parità di punteggio, valgono le seguenti preferenze:
1. partecipazione alla stesura del progetto;
2. certificazioni informatiche e/o linguistiche di livello superiore;
3. anzianità di servizio.
X.xx il DIRIGENTE SCOLASTICO