Contratto a progetto, mini partite IVA e altre forme di collaborazione non subordinata dopo la riforma Fornero
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE XXXXX XXXXXXX
Contratto a progetto, mini partite IVA e altre forme di collaborazione non subordinata dopo la riforma Fornero
Il contratto a progetto e le novità introdotte dalla legge n. 92/2012
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx
12 marzo 2013 - Auditorium di Milano
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE XXXXX XXXXXXX
La nozione di contratto a progetto
Il contratto a progetto costituisce un sotto-tipo della collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409, n. 3), c.p.c. ed è stato introdotto dall’art. 61 del D.lgs. 20 settembre 2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi) che ha previsto che:
«Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentati di commercio, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 409 c.p.c., devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestititi autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa»
Progetto e programma
Circolare del Ministero del Lavoro dell’8 gennaio 2004, n. 1
il progetto consiste in un’attività produttiva funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale, cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione e che può essere connesso sia all’attività principale che ad un’attività accessoria dell’azienda committente
il programma di lavoro consiste in un tipo di attività cui non è direttamente collegato un risultato finale, caratterizzandosi invece per la produzione di un risultato parziale, destinato ad essere integrato da altre lavorazioni e da altri risultati parziali.
Per la giurisprudenza
Tribunale di Milano, 21 aprile 2009: «il progetto allude al raggiungimento di un obiettivo particolare da attingere attraverso la collaborazione dl prestatore e la sua attività consulenziale, ossia con un particolare apporto ideativo, mentre il programma rimanda in maggior misura ad attività chiamate a realizzare una nuova modalità organizzativa e temporale della struttura del committente».
Elementi costitutivi del contratto a progetto
Sono gli stessi della collaborazione coordinata e continuativa:
Autonomia: rientra nell’area del contratto d’opera o di servizi di cui al’art. 2222 c.c.
Personalità della prestazione: è utilizzabile solo prestazioni di lavoro rese in forma prevalentemente personale (altrimenti è contratto di appalto art. 1655 c.c.).
Continuità: dubbia applicabilità al progetto, posto che l’esecuzione di un progetto ha fatto venire meno l’elemento del protrarsi nel tempo dell’attività lavorativa perché ciò che conta non è la messa a disposizione delle energie lavorative per un arco di tempo ma il risultato pattuito (cui è riferito il compenso).
Coordinazione: il committente può controllare la correttezza dell’operato del collaboratore e pretendere che si adatti alle esigenze dell’azienda. Di conseguenza, la prestazione può essere svolta sia all’esterno che all’interno dell’azienda.
Ma in più: deve sussistere un progetto o programma di lavoro
La nozione di progetto
Già ai sensi della Legge Biagi il progetto:
può riguardare prestazioni proprie dell’attività aziendale del committente;
deve comunque avere una sua specificità e non può identificarsi totalmente
nell’attività aziendale in se stessa;
deve fare riferimento ad un risultato, ancorché parziale.
In questo senso la giurisprudenza:
Tribunale di Torino, 10 maggio 2006: «anche a non intendersi la specificità quale individualizzazione del progetto sul singolo collaboratore, non si può accettare l’estremo opposto, verificatosi nella fattispecie, di una standardizzazione di centinaia di contratti a progetto in tutto e per tutto identici fra loro ed identici altresì all’oggetto sociale: tale standardizzazione conferma che ai collaboratori non è stato affidato uno specifico incarico a progetto o una specifica fase di lavoro ma, in totale, l’unica attività che non può essere identica per tutti, l’attività aziendale in se stessa»
Tribunale di Milano, 17 luglio 2007: «si deve escludere che il progetto o il programma o fase di esso possano essere costituiti da segmenti del processo produttivo tipico dell’attività di impresa».
Corte d’Appello di Brescia, 3 febbraio 2011: «Il progetto non deve coincidere con l’oggetto sociale del committente».
Corte d’Appello di Firenze, 12 febbraio 2010: «Il progetto non può essere identificato con
l ’obiettivo aziendale nel suo complesso».
Tribunale di Milano, 27 marzo 2009: «La prescrizione normativa contenuta nell’art. 61 d.lg. n. 276/2003 può dirsi rispettata qualora il progetto indicato nel contratto individuale di lavoro non si risolva in una mera identificazione con obbiettivi sociali dell’impresa, salvaguardando l’autonomia di iniziativa del collaboratore, la cui prestazione è riconducibile all’ambito concettuale del lavoro autonomo».
Tribunale di Milano, 2 agosto 2006: «Per mancata individuazione del progetto si deve intendere sia la mancata indicazione formale del contenuto del progetto o programma, sia la non configurabilità di un effettivo progetto come si verifica nel caso in cui il progetto si risolve nella semplice descrizione del contenuto delle mansioni attribuite al lavoratore. Pertanto, la prestazione dedotta in un contratto a progetto può consistere in un'obbligazione di mezzi solo se
realizzata nell’ambito di un coordinamento progettuale individuato, con la precisa indicazione
d ell’obiettivo da raggiungere».
Tribunale di Napoli, 4 luglio 2012: «Il rapporto di lavoro con descrizione del contenuto delle mansioni attribuite, dell'obiettivo che si intende raggiungere e delle attività prodromiche e funzionali al suo conseguimento, con la generica collaborazione nello svolgimento dell'attività imprenditoriale del committente, non può identificarsi come lavoro a progetto . Il progetto deve, infatti, essere dotato di una compiutezza ed autonomia da parte del lavoratore con propria prestazione e reso all'impresa quale adempimento della propria obbligazione lavorativa».
Progetto di «realizzazione di un progetto, attraverso l'esecuzione di analisi biologiche e cliniche, tendente ad acquisire uno screening della diffusione delle principali risultanze patologiche nel territorio, da utilizzarsi successivamente a fini statistici e di verifica della funzionalità dei rimedi sanitari utilizzati»
Per il Tribunale:
a) vi è sia descrizione del contenuto delle mansioni attribuite sia indicazione dell'obiettivo che si intende raggiungere e delle attività ad esso prodromiche e funzionali al suo conseguimento ma
b) ll progetto non può identificarsi con la generica collaborazione nello
svolgimento dell'attività imprenditoriale del committente
Tribunale di Bergamo, 15 marzo 2012: «Il progetto non può coincidere con la mera attribuzione di mansioni rientranti nella normale attività d'impresa, posto che, già sul piano logico, non è concepibile che le mansioni siano destinate a cessare per il raggiungimento del risultato finale».
Tribunale di Milano, 10 novembre 2011: «Ove il progetto si caratterizzi per un'illustrazione oggettivamente oscura e generica, limitandosi sostanzialmente a indicare un'attività di consulenza e assistenza per la realizzazione di un (non meglio precisato) servizio di assistenza su tecnologie, il rapporto è da considerarsi fin dalla sua costituzione di natura subordinata in forza dell'art. 69, d.lg. 10 settembre 2003 n. 276, trattandosi di presunzione assoluta che non ammette prova contraria da parte del datore di lavoro».
Nello stesso senso Circolare del Ministero del Lavoro del 29 gennaio 2008, n. 4:
Il progetto non può totalmente coincidere con l’attività principale o accessoria
dell’impresa come risulta dall’oggetto sociale e non può ad essa sovrapporsi ma può solo essere ad essa funzionalmente correlato.
Il progetto non può limitarsi a descrivere il mero svolgimento della normale attività produttiva né può consistere nella mera elencazione del contenuto tipico delle mansioni affidate al collaboratore
Gli elementi di validità del contratto: a) la durata
Art. 62. Forma. – Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
«a) indicazione della durata, determinata o determinabile della prestazione di lavoro».
L’oggetto del contratto non può consistere in un mera attività protratta nel tempo, ma nella realizzazione di un risultato entro un determinato tempo (per esempio, la consegna di un gestionale informatico o la redazione di una procedura interna entro una certa data).
È quindi possibile:
affidare al collaboratore l’esecuzione di più progetti successivi: ma a condizione che ogni progetto sia specifico, diverso dai precedenti e effettivo;
prevedere, alla scadenza del contratto, una proroga della collaborazione, quando sia necessaria per completare il progetto.
In questo senso: Circolare del Ministero del Lavoro del 29 gennaio 2008, n. 4
Sono legittimi:
una proroga nel caso in cui il risultato pattuito non sia stato raggiunto nel termine fissato
il rinnovo sulla base di un progetto nuovo o affine.
Però il sistema delle proroghe ingiustificate e dei rinnovi con la presenza di un oggetto identico a quello precedente costituisce un significativo elemento indiziario di subordinazione.
b) l’indicazione del progetto
«b) indicazione del progetto o programma di lavoro o fasi di esso, individuata nel suo
contenuto caratterizzante».
La giurisprudenza chiarisce che il progetto deve essere individuato con precisione e specificità e descritto in termini non generici ed astratti.
Tribunale di Milano, 2 agosto 2006: «per mancata indicazione del progetto deve intendersi sia la mancata indicazione formale del contenuto del progetto o programma, sia la non configurabilità di un effettivo progetto come si verifica nel caso in cui il progetto si risolve nella semplice descrizione del contenuto delle mansioni attribuite al lavoratore»
Tribunale di Milano, 19 dicembre 2006: «si richiede che il progetto riguardi segmenti dell’attività organizzata dal committente ben identificati e ben definiti sotto il profilo sia strutturale sia temporale».
Tribunale di Milano 17 novembre 2007: «Oggetto del contratto è, infatti, il risultato che nel progetto stesso deve essere specificatamente delineato, ed il cui raggiungimento deve avvenire da parte del collaboratore, contemperando le proprie autonome modalità di conseguimento con il coordinamento dell’organizzazione del committente. Pertanto, laddove il progetto non presenti i richiamati connotati della specificità ed analiticità, si è di fronte a una mera messa a disposizione di energie del prestatore del lavoro in favore del committente, con la conseguenza di ricadere nello schema della subordinazione».
Progetti ritenuti non validi dalla giurisprudenza
«servizi di portierato e guardiania presso i terzi committenti»: manca qualsiasi elemento idoneo a distinguere il lavoro svolto dal collaboratore dal risultato che, nel caso di specie, altro non era che il servizio esterno fornito dalla società ai suoi clienti (Tribunale di Milano, 17 luglio 2007);
«collaborazione con il personale presente alla gestione del canile per quanto inerente le pulizie e l’alimentazione dei cani e dei gatti, collaborazione con le autorità preposte al controllo sanitario, individuazione degli animali presenti nel canile di problematiche di compatibilità con altri della stessa specie»: indicazione inadeguata e vaga nell’individuazione dei modi e dei tempi dell’attività (Tribunale di Bologna, 6 febbraio 2007);
«svolgimento dell’attività professionale di tecnico di controllo qualità»: semplice descrizione del contenuto delle mansioni senza alcun accenno all’obiettivo che si intendeva raggiungere ed alle attività funzionali al suo conseguimento (Tribunale di Milano, 9 febbraio 2007);
«ricerca iconografica» e «realizzazione dell’archivio fotografico» per conto di un’azienda editrice: mansioni coincidenti con l’ordinaria attività della società e comunque descritte in termini generici (Tribunale di Milano, 23 gennaio 2007);
incarichi di: «consulente in ambito commerciale» (Tribunale di Milano, 8 gennaio 2007);
«vendita servizi telefonici, ricerca e selezione clienti, attivazione contratti»
(Tribunale di Milano, 18 gennaio 2007);
«monitoraggio delle opinioni, tendenze e grado di soddisfazione dei consumatori» (Tribunale di Milano, 2 agosto 2006);
«addetta al call center» (Tribunale di Milano, 5 febbraio 2007).
Progetti ritenuti validi dalla giurisprudenza
«verifica della conoscenza, della diffusione e del posizionamento sul mercato dei farmaci dei prodotti dell’impresa committente, realizzando uno studio che comporti la rilevazione, l’analisi e l’elaborazione dei dati relativi alle specialità farmaceutiche»: progetto sufficientemente specifico in assenza della prova, che deve dare il collaboratore, della sussistenza dell’eterodirezione (Tribunale di Milano, 10 novembre 2005);
il compito di «realizzare un ufficio commerciale/operativo pienamente efficiente»: nel contratto erano dettagliatamente specificati le procedure operative ed organizzative ed i risultati da raggiungere, quindi riconducibile ad un progetto «anche utilizzando la nozione restrittiva del progetto che lo correla ad un’attività innovativa, creativa ed eccezionale» (Tribunale di Ravenna, 24 novembre 2005);
l’incarico di «controllo e sistemazione contabilità» che era accompagnato da una dettagliata descrizione delle attività, delimitate anche funzionalmente e temporalmente e inerenti ad un chiaro risultato finale (Tribunale di Milano, 19 dicembre 2006);
«studio progettuale di xxxxxxx e proposte commerciali» e «studio grafico progettuale di prototipi, packing e materiali promo-pubblicitari» riferiti a specifiche collezioni di moda e specificanti con precisione le attività da svolgere ed i termini temporali per la realizzazione del progetto (Tribunale di Milano, 2 febbraio 2007).
c) forme di coordinamento
«d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa»
Circolare Ministero del Lavoro dell’8 gennaio 2004, n. 1
il collaboratore a progetto può operare all’interno del ciclo produttivo del committente e, per questo, deve necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze dell’organizzazione del committente; il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione del progetto o del programma di lavoro, ferma restando, ovviamente, l’impossibilità del committente di richiedere una prestazione o un’attività esulante dal progetto o programma di lavoro originariamente convenuto
Circolare Ministero del Lavoro del 29 gennaio 2008, n. 4
L’inserimento organico del collaboratore nel contesto aziendale non è, di per sé solo, elemento decisivo per la natura subordinata del rapporto di lavoro, in quanto connaturato a qualunque prestazione lavorativa inserita in un contesto organizzativo (anche resa da terzi nell’ambito di un appalto)
Sulla compatibilità fra inserimento nell’organizzazione aziendale e lavoro a progetto anche:
la giurisprudenza:
«La presenza di un collegamento funzionale del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l'organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro non fa venir meno il requisito dell'autonomia che caratterizza detto rapporto e che ne determina la disciplina sostanziale. E' stato rilevato in dottrina che l'inserimento del prestatore nell'organizzazione aziendale sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa è stato previsto dal legislatore come elemento di atipicità che l'autonomia delle parti può legittimamente introdurre nei contratti di lavoro autonomo. D'altro canto la necessità di una presenza quotidiana nella struttura per l'espletamento dei propri compiti e la responsabilità verso l'amministrazione sono elementi non esclusivi del rapporto di lavoro subordinato, che ricorrono anche nel lavoro autonomo» (Cass. 9 marzo 2009, n. 6545).
la legge:
Art. 33 T.U. Sicurezza: «Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui all’art. 00 x xx. xxx xxxxxxx legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c. le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente».
Il lavoro a progetto nei call center
Circolare del Ministero del Lavoro 14 giugno 2006, n. 17
Il progetto può essere individuato anche nell’ambito delle attività operative telefoniche offerte dai
call center purché il ci sia la specificazione:
a) del singolo committente finale cui è riconducibile la campagna;
b) della durata della campagna, rispetto alla quale il contratto di lavoro a progetto non può mai avere una durata superiore;
c) del singolo tipo di attività richiesta al collaboratore nell'ambito di tale campagna (promozione,
vendita, sondaggi, ecc.);
d) della concreta tipologia di prodotti o servizi oggetto dell'attività richiesta al collaboratore;
e) della tipologia di clientela da contattare.
Il progetto è quindi:
configurabile nella campagne out bound perché il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l'utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente;
non configurabile nelle attività in bound perché l'operatore non gestisce la propria attività, né può in alcun modo pianificarla perché questa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell'utenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psicofisiche per un dato periodo di tempo.
d) Il corrispettivo
«c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese»
Art. 63: «Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto»
a) le condizioni retributive devono essere quindi predeterminate in funzione del risultato promesso e non commisurate al tempo della prestazione;
b) il compenso deve essere corrisposto in rifermento ad un importo complessivo: è legittima
la previsione di acconti e saldo finale alla realizzazione del progetto
Circolare Ministero del Lavoro del 29 gennaio 2008, n. 4
Va verificato che il compenso non sia esclusivamente legato al tempo della prestazione, ma sia riferibile anche al risultato enucleato nel progetto.
Quale è termine di raffronto della proporzionalità del compenso? I minimi tariffari?
Come si determinano i compensi per le analoghe prestazioni di lavoro autonomo?
e) Divieto di collaborazioni atipiche
Art. 69. Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto
«1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente».
Per alcuni interpreti (e giurisprudenza maggioritaria) è una presunzione assoluta: la mancanza del progetto comporta la conversione del rapporto a prescindere dalle modalità (autonome o subordinate) con cui è stato eseguito.
Per altri interpreti (e giurisprudenza minoritaria) è una presunzione relativa: è fatta salva la possibilità per il committente di provare che, nonostante la mancata indicazione di un progetto, la prestazione è stata effettivamente autonoma
Attività deducibili in un progetto
Per la giurisprudenza, nel caso di attività elementari e ripetitive, vi è un’attenuazione del vincolo etero-direttivo:
Cass. 4 ottobre 2011, n. 20265:
Quando la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, ed, al fine della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti)e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro (confermata, nella specie, la decisione dei giudici d'appello, che avevano riconosciuto la natura subordinata dell'attività di commesso prestata dal figlio del titolare di un società).
Per la Circolare 29 gennaio 2008, n. 4 vi è invece tendenziale incompatibilità con il lavoro a
progetto delle seguenti attività, salva la prova di una autentica e concreta autonomia.
Di qui un elenco di professioni non declinabili in un progetto:
-addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;
- addetti alle agenzie ippiche;
- addetti alle pulizie;
- autisti e autotrasportatori;
- babysitter e badanti;
- baristi e camerieri;
- commessi e addetti alle vendite;
- custodi e portieri;
-estetiste e parrucchieri;
- facchini;
-istruttori di autoscuola;
-letturisti di contatori;
-manutentori;
- muratori e qualifiche operaie dell’edilizia;
- piloti e assistenti di volo;
- prestatori di manodopera nel settore agricolo;
-addetti alle attività di segreteria e terminalisti.
Riassunto delle linee di interpretazione del contratto a progetto
I punti fondamentali emersi dall’interpretazione della giurisprudenza e del Ministero sono quindi i seguenti:
il progetto deve essere specificamente e concretamente descritto
il progetto deve essere collegato ad un risultato finale
il progetto non può consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente
il progetto è tendenzialmente incompatibile con attività meramente esecutive e ripetitive
in caso di mancanza di progetto vi è una presunzione assoluta di subordinazione
il progetto deve esplicarsi in una attività autonoma e il giudice deve accertare se, nella realizzazione dell’attività dedotta in contratto, ricorrono i profili di subordinazione (con onere della prova a carico del lavoratore)
Cosa cambia con la legge 28 giugno 2012, n. 92 La definizione di progetto
Art. 61, comma 1: Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.
La nuova formulazione
Art. 61, comma 1: Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per effetto della riforma:
il progetto è funzionalmente collegato ad un risultato finale
il progetto non può consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente
il progetto non può comportare l’esecuzione di compiti meramente esecutivi o ripetitivi
il progetto è l’unica fattispecie legale ammessa: è soppressa la fattispecie del contratto di lavoro a programma di lavoro o ad una fase di esso (“al comma 1 dell’art. 67 le parole “o del programma o della fase di esso” sono soppresse”)
Sul punto: la Circolare Ministero del Lavoro 11 dicembre 2012, n. 29
Il progetto, pur potendo rientrare nel ciclo produttivo dell’impresa e insistere in attività che rappresentano l’ordinaria attività aziendale, deve essere caratterizzato da una autonomia di contenuti e obiettivi (all’interno di una società di software, creazione di no specifico programma informatico). Viceversa, nell’ipotesi di mera riproposizione dell’oggetto sociale dell’azienda, non sussiste un genuino progetto.
E’ necessario che il contenuto dell’attività oggetto del progetto non sia elementare e ripetitiva. In particolare:
a) compiti esecutivi: sono quelli che si limitano all’esecuzione delle direttive impartite e quindi non hanno alcun margine di autonomia anche operativa (non vi è autodeterminazione delle modalità esecutive);
b) compiti ripetitivi: sono attività che non necessitano alcuna indicazione da parte del committente in quanto elementari (cameriere, barista). In tale caso, è riconoscibile un progetto solo se al collaboratore sono lasciati margini di autonomia anche operativa.
E’ riproposta l’elencazione di professioni non declinabili in progetto di cui alla
Circolare 29 gennaio 2008, n. 4.
L’indicazione del progetto
Art. 62. Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto.
La nuova formulazione
Art. 62. Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
«b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire».
Per effetto della riforma il progetto:
non deve solo essere indicato, ma descritto
deve essere funzionale ad un risultato finale che deve essere, a sua volta, dedotto
e descritto in contratto
Sul punto la Circolare del Ministero del Lavoro 11 dicembre 2012, n. 29
Il contenuto del progetto deve necessariamente indicare l’attività prestata dal collaboratore in relazione alla quale si attende il raggiungimento di un determinato risultato obiettivamente verificabile e che sia idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente.
Il risultato finale costituisce parte integrante del progetto e elemento necessario ai fini della sua validità
La stipula del contratto a progetto è subordinata alla individuazione di un risultato compiuto inteso come modificazione della realtà materiale che il collaboratore si impegna a realizzare in un dato arco temporale (sviluppo di uno specifico software e non attività ordinariamente necessaria ai fini della sua gestione, ideazione di una specifica scenografia per uno spettacolo teatrale e non mero allestimento del palco).
Il compenso
Art. 63. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
La nuova formulazione
Art. 63. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.
In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.
Per effetto della riforma, la determinazione del compenso:
non può essere inferiore a quella dei lavoratori subordinati svolgenti mansioni equiparabili;
è comparata sulla base dell’estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione;
prende a riferimento i minimi tabellari
Ma il contratto a progetto non dovrebbe tener conto solo del risultato e non del tempo impiegato?
E se nel contratto stabilisco solo il risultato, come determino il tempo impiegato?
Contratto a progetto part-time?
E se la natura della prestazione non consente di determinare un minimo di
compenso?
La riforma potrebbe essere peggiorativa per il collaboratore?
Modalità di recesso dal contratto
Art. 67, comma 2: I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.
Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.
La nuova formulazione
Art. 67, comma 2: Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro.
Per effetto della riforma, il recesso dal contratto a progetto:
è consentito al committente prima del termine se il collaboratore è inidoneo
professionalmente
è consentito prima della scadenza del termine e con preavviso al solo collaboratore (se la facoltà è prevista dal contratto).
Profili sanzionatori
Art. 69. comma 2: Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
L’aggiunta di un ulteriore periodo
Art. 69, comma 2, secondo periodo: Xxxxx prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
Per effetto della riforma:
In deroga alla regola per cui la subordinazione deve essere provata dal collaboratore, la subordinazione si presume nel caso di svolgimento di attività con mansioni analoghe a quella svolta dai dipendenti dell’impresa (orario di lavoro, direttive vincolanti, inserimento nell’organizzazione produttiva), salva la prova contraria da parte del committente e salva l’esclusione delle prestazioni di elevata capacità professionale, individuabili anche dai contratti collettivi.
E’ una ipotesi di assenza del progetto? Ma non si spiegherebbe la presunzione
relativa
E’ una ipotesi di presunzione di subordinazione anche in presenza di valido progetto?
Presunzione assoluta di subordinazione
Art. 69, comma 1: I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
La disposizione interpretativa introdotta dalla riforma:
L’articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per effetto della riforma:
In caso di mancata individuazione del progetto, la presunzione di subordinazione è assoluta e quindi non è ammessa prova contraria da parte del committente.
Novità per i call-center
Ai call-center che operano “outbound” non si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 276 del 2003 relative ai requisiti del contratto di lavoro a progetto
Art. 24-bis, comma 7, del Decreto Sviluppo 2012 (Legge 7 agosto 2012, n. 134):
All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, dopo le parole: «rappresentanti di commercio» sono inserite le seguenti:
«,nonche' delle attivita' di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center "outbound" per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto e' consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento,». ))
Grazie