TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE FALLIMENTARE
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE FALLIMENTARE
PROCEDURA N. 54/2021 REGISTRO AFFARI EX ART. 9 D.M. 202/2014
O.C.C.: “OCC COMMERCIALISTI NAPOLI NORD” RICORRENTI: XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX GESTORE DELLA CRISI: DOTT.SSA XXXXXXXXX XXXXXX
***
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
A corredo della domanda (alternativa) di:
• Accordo di composizione della crisi ai sensi dell’art. 9 comma 3 bis.1 L. 3/2012
Firmato Da: XXXXXXXXX XXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6f6e75aadd0e4d54
• Liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14 ter comma 3 L. 3/2012)
INDICE
PREMESSA 3
1. VALUTAZIONI PRELIMINARI 5
3. RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA A CORREDO DELL’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA
A) L'INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE PERSONA FISICA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI 9
B) L'ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE PERSONA FISICA DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE 17
C) L’INDICAZIONE DELL’EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI 21
D) LA VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA, NONCHE' SULLA CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA 21
E) L'INDICAZIONE PRESUMIBILE DEI COSTI DELLA PROCEDURA 23
F) LA PERCENTUALE, LE MODALITA' E I TEMPI DI SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI 23
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G) L'INDICAZIONE DEI CRITERI ADOTTATI NELLA FORMAZIONE DELLE CLASSI, OVE PREVISTE DALLA PROPOSTA 24
4. RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA A CORREDO DELLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 24
A) L'INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE PERSONA FISICA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI; 25
B) L'ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE PERSONA FISICA DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE; 25
C) IL RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE PERSONA FISICA NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI; 25
D) L'INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI; 25
E) IL GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA 26
5.1. ATTESTAZIONE EX ARTT. 14 TER COMMA 2 E 9 COMMA 2 27
PREMESSA
La sottoscritta DOTT.SSA XXXXXXXXX XXXXXX, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, nata a Milano il 21.07.1988, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del circondario del Tribunale di Napoli Nord al n. 1477 sezione A, con studio in Xxx Xxxx x. 00 – Aversa (CE), indirizzo PEC xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, è stata nominata GESTORE DELLA CRISI su domanda n. 54/2021 del Registro Affari ex art. 9
D.M. 202/2014 dall’OCC COMMERCIALISTI NAPOLI NORD (iscritto al n. 27 del Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tenuto dal Ministero della Giustizia), presentata dai Sig.xx XXXXXXX XXXXXXXX (codice fiscale XXXXXX00X00X000X) e XXXXXXXXXX XXXXXXXX (codice fiscale XXXXXX00X00X000X), entrambi residenti in Xxx Xxxx Xxxx x. 00 – San Xxxxxxxx d’Aversa (CE), rappresentati e difesi dall’Avv. Gennaro Di Rienzo.
In data 24.11.2021 l’OCC COMMERCIALISTI NAPOLI NORD notificava alla scrivente, a mezzo posta elettronica certificata, il provvedimento di nomina. (Allegato 1)
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In data 25.11.2021 la scrivente trasmetteva all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata, l’accettazione dell’incarico, unitamente alle dichiarazioni richieste dalle disposizioni ministeriali e dal vigente regolamento dell’OCC (Allegato 2) e, pertanto
DICHIARA
• Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F.
• Di essere in regola con la formazione obbligatoria (“FPC”),
• Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ex art. 4 comma 8 D.M. 202/2014 ossia di:
o Non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 c.c.,
o Non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs 159/2011 (“Codice Antimafia”),
o Non essere stata condannata con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di
mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro X xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx 00 marzo 1942, n. 267, nonché dall'articolo 16 della legge; alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.
• Di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ex art. 11 comma 3 lett. A) D.M. 202/2014 ossia di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza.
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• Di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c. e non, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.
1. VALUTAZIONI PRELIMINARI
Dalla lettura della domanda formulata all’OCC competente, della proposta redatta dagli istanti e dai documenti all’uopo allegati, è emerso che:
a) I ricorrenti Xxxxxxx Xxxxxxxx ed Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx sono tra loro fratelli.
L’art. 7 bis comma 1 L. 3/2012 stabilisce che i membri della stessa famiglia possono presentare una unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha una origine comune.
Il comma 2, inoltre, precisa che si considerano “membri della stessa famiglia” i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla L. 76/2016.
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Sul punto, si evidenzia che i fratelli, ai sensi dell’art. 75 c.c., sono parenti (tra loro) in linea collaterale ed in secondo grado in quanto, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’uno dall’altro.
b) Xxxxxxx formulare un’unica istanza di composizione della crisi nonché di liquidazione del patrimonio.
Sebbene l’art. 7 bis comma 1 L. 3/2012 disponga che “i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi” e che per “procedure di composizione della crisi”, di cui alla sezione prima del Capo II della L. 3/2012, si intendono le sole procedure di “Piano del Consumatore” e di “Accordo di composizione della crisi”, recenti pronunce di merito hanno ammesso (anche) la formulazione di un’unica domanda di liquidazione del patrimonio da parte di membri della stessa famiglia.
Il Tribunale di Verona, decreto del 12.05.2021, ha stabilito che i sovraindebitati, appartenenti alla stessa famiglia, sebbene non conviventi, il cui sovraindebitamento ha una origine comune, possono presentare un’unica istanza di liquidazione.
Il Tribunale di Mantova, decreto del 31.05.2021, ha stabilito che l’istituto di cui all’art. 7 bis L. 3/2012 ha carattere generale essendo diretto a risolvere in modo unitario, con riduzione dei costi e dei procedimenti, la crisi economica del nucleo familiare avente origine comune e in cui le singole obbligazioni si condizionano in modo reciproco sicché, ricorrendo l’eadem ratio, la norma in questione va analogicamente applicata anche alla procedura di liquidazione del patrimonio.
Il Tribunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere, decreto del 16.02.2022, ha disposto l’omologa dell’accordo di composizione della crisi, le cui istanze, separatamente presentate dai germani, sono state riunite in forza dell’origine comune del sovraindebitamento.
c) Hanno entrambi residenza in Xxx Xxxx Xxxx x. 00 – Xxx Xxxxxxxx x’Xxxxxx (XX).
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Quindi, sussiste la competenza territoriale ex artt. 14 ter comma 2 e 9 comma 1 L. 3/2012 del Tribunale di Napoli Nord.
d) Si trovano nella situazione di sovraindebitamento di cui all’art. 6 comma 2 lett. a) L. 3/2012 ossia la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
e) Non sussistono, in capo ad entrambi, i requisiti di inammissibilità di cui all’art. 7 comma 2 L. 3/2012 e, più precisamente, non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012 (lett. a)), non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui alla L. 3/2012 (lett. b)), non hanno, di conseguenza, subito, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis (lett. c)), hanno fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale (lett. d)), non hanno beneficiato dell’esdebitazione per due volte (lett. d-bis)). Inoltre, non ricorrendo, in particolare, le condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7 comma 2 lett. a) e b) L. 3/2012, possono chiedere,
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ai sensi dell’art. 14 ter comma 1 L. 3/2012, la liquidazione dei loro beni.
2. DOMANDE SUBORDINATE
I ricorrenti intendono proporre un accordo di composizione della crisi e, alternativamente, la liquidazione del patrimonio.
L’art. 14 quater L. 3/2012 prevede che il Giudice, su istanza del debitore, possa disporre la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla prima sezione in quella di liquidazione del patrimonio, nei casi specificatamente individuati dallo stesso articolo.
Al contempo, l’art. 14 ter comma 1 L. 3/2012, ove lo si voglia interpretare letteralmente, già dispone che “in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore (…) può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni”.
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Pare evidente che la procedura di liquidazione del patrimonio può avere avvio su impulso del sovraindebitato, in alternativa alle procedure di composizione della crisi (accordo o piano), mediante proposizione di apposita domanda; ovvero in seguito alla conversione della precedente procedura di composizione della crisi (accordo o piano).
A corredo delle domande subordinate deve, in ogni caso, essere allegata la relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che, a seconda del tipo di procedura, richiede un diverso contenuto “minimo”.
Alla domanda di accordo di composizione della crisi è prevista l’allegazione della relazione di cui all’art. 9 comma 3 bis.1 L. 3/2012 che comprende:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché' sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.
Mentre, all’istanza di liquidazione del patrimonio deve essere allegata la relazione di cui all’art. 14 ter comma 3 L. 3/2012 che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
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Il contenuto della relazione particolareggiata è, quindi, pressoché il medesimo, eccezion fatta i punti di seguito evidenziati:
ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI | LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO |
A) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della | A) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della |
diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le | diligenza impiegata dal debitore persona fisica |
obbligazioni. | nell'assumere volontariamente le obbligazioni. |
B) l'esposizione delle ragioni dell’incapacità del | B) l'esposizione delle ragioni dell’incapacità del |
debitore di adempiere le obbligazioni assunte. | debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte. |
C) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni. | |
C) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori. | D) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori. |
D) la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità | E) il giudizio sulla completezza e attendibilità della |
della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano | documentazione depositata a corredo della domanda. |
rispetto all'alternativa liquidatoria. | |
E) l'indicazione presumibile dei costi della procedura | |
F) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori. | |
G) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta. |
3. RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA A CORREDO DELL’ACCORDO DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI
Il contenuto di detta relazione è disciplinato dall’art. art. 9 comma 3 bis.1 L. 3/2012.
A) L'INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE PERSONA FISICA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI.
La debitoria dei ricorrenti è prevalentemente riconducibile all’attività d’impresa, svolta nel settore dell’edilizia pubblica (ed attività connesse), di due società da loro precedentemente amministrate e/o partecipate.
Nello specifico, i ricorrenti sono garanti e/o fideiussori di:
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• LE CENERI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA, codice fiscale 03286270610, con sede legale in Corso Trieste n. 214 – Caserta, costituita il 11.10.2006 della quale:
o Amministratore Unico, era (alla data in cui è stato contratto il debito) Xxxxxxx Xxxxxxxx (dal 18.05.2009 al 06.10.2015). Attualmente la carica è assunta da Xxxxx Xxxxxxxx, (il padre dei ricorrenti).
o Socio unico era (alla data in cui è stato contratto il debito) C.L.E. S.A.S. DI XXXXXXXX XXXXXXX & C., (dal 22.05.2009) che, a partire dal 02.10.2019, ha mutato la propria ragione sociale in C.L.E. S.A.S. DI XXXXXXXX XXXX & X., ove è presente la Sig.ra Xxxx Xxxxxxxx, (la madre dei ricorrenti), accomandataria, ed Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (la ricorrente), accomandante.
• KTESIS S.R.L.1, codice fiscale 02889510612, con sede legale in Corso Trieste n. 179 –
Caserta, costituita il 09.02.2002 della quale:
o Amministratore Unico, era (alla data in cui è stato contratto il debito) Xxxxxxx Xxxxxxxx (dal 13.06.2006 al 30.03.2007). Attualmente la carica è assunta da Xxxxx Xxxxxxxx, padre dei ricorrenti.
o Soci sono Xxxx Xxxxxxxx (la madre dei ricorrenti) e Xxxxxxx Xxxxxxxx (il ricorrente).
1 Precedenti ragioni sociali: “XXXXX XXXXXXXX WATER AND DRAINAGE SISTEM S.R.L.” e “XXXXXXX XXXXXXXX BUILDING CONTRACTOR S.R.L.”.
I debiti, prima di passare alla loro analitica disamina, sono:
• LE CENERI S.C.R.L. (debitore principale) e Xxxxxxx Xxxxxxxx (datore di ipoteca e fideiussore).
o INTESA SAN PAOLO, euro 455.758,64. (Tribunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere, Esecuzione Immobiliare R.G. 203/2014 pendente).
• KTESIS S.R.L. (debitore principale), Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (fideiussori).
o INTESA SAN PAOLO, euro 288.711,60 (Tribunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere, Decreto Ingiuntivo n. 662/2018, opposizione R.G. 3490/2020 pendente).
o UNICREDIT, euro 884.998,17 (Tribunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere, Decreto Ingiuntivo n. 1988/2018, opposizione R.G. 9291/2018 pendente).
Le esposizioni nei confronti degli istituti bancari e di credito derivano da contratti di credito (linee credito, anticipazioni, finanziamenti e mutui) non interamente soddisfatti.
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LE CENERI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA
In data 10.02.2010 il BANCO DI NAPOLI S.P.A. (oggi INTESA SAN PAOLO S.P.A.) ha
concesso un mutuo fondiario2 alla società LE CENERI S.C.R.L., codice fiscale 03286270610, della quale Xxxxxxx Xxxxxxxx era3 Amministratore Unico.
Il mutuo erogato ammontava ad euro 600.000,00 (Allegato 3) ed era finalizzato all’ampliamento del complesso cimiteriale di Santa Xxxxx a Vico (CE).
A garanzia del mutuo e dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx concedeva ipoteca di secondo grado4, a favore della banca, sui propri immobili siti in località “Baia Domitia” (a ridosso dei comuni di Cellole e Sessa Aurunca) e in Caserta (cfr. art. 4, allegato 3), per un ammontare complessivo di euro 1.200.000,00.
Inoltre, ad ulteriore garanzia del mutuo e dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il Sig. Xxxxxxxx rilasciava, a favore della banca, fideiussione specifica solidale (cfr.
2 Notaio Xxxxxxxx Xxxxxx, Repertorio n. 72736, Raccolta n. 21740.
3 Periodo al 18.05.2009 al 06.10.015.
4 Vi era già un’ipoteca concessa in favore di BANCA DI ROMA S.P.A. (ora UNICREDIT S.P.A.), per la precedente erogazione di altro mutuo in favore di Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx. Detti importi risultano saldati atteso che nella procedura esecutiva immobiliare incardinata da INTESA SAN PAOLO, l’UNICREDIT, dopo essere intervenuta in data per l’importo residuo di euro 45.655,9, in data 14.02.2017 vi rinunciava per avvenuta soddisfazione del credito.
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art. 6 allegato 3).
Vi è da precisare che, attese le finalità indicate nell’atto (cfr. pag. 5, art. 1, allegato 3), il mutuo andrebbe definito “di scopo” più che “fondiario”, come invece indicato nell’intestazione dell’atto.
Con tale tipologia di mutuo, il mutuatario si obbliga non soltanto a restituire la somma ottenuta e gli interessi maturati, ma anche ad attuare l’attività programmata, lo scopo dell’operazione di finanziamento (Cassazione, sentenza. n. 12123/1990).
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Sul punto, la Cassazione, sentenza n. 20552/2020, ha recentemente stabilito che “Il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l’attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l’impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l’interesse dell’istituto finanziatore, ed è perciò l’impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario”.
Al contrario, come anticipato, l’atto reca l’intestazione di “mutuo fondiario” che, a mente dell’art. 38 T.U.B., ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la
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concessione dei finanziamenti.
La delibera del CICR vigente è quella del 22.04.1995, secondo la quale l’ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all’80% del valore dei beni ipotecati (o del costo delle opere da eseguire sugli stessi).
Precisando che nell’atto viene espressamente indicato che l’ipoteca concessa è di secondo grado (in luogo di quella di primo grado, stabilita dall’art. 38 T.U.B.), non vi è nemmeno alcun riferimento al valore dei beni ipotecati e che, come noto, tale negozio, per violazione del limite di finanziabilità, è nullo (Cassazione, sentenze n. 16776/2021, n. 1193/2020, n. 31057/2019, n. 17439/2019, n. 24138/2018, n. 13286/2018, n. 19016/2017, n. 17352/2017).
Fatta questa breve digressione sulla natura del mutuo, cui la scrivente rinvia alla (eventuale) formazione del passivo ex art. 14 octies L. 3/2012, nel caso in Giudice voglia dichiarare aperta la procedura di liquidazione, si evidenziano le cause che hanno condotto la società (e in contemporanea il garante) a non ottemperare i pagamenti.
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In data 29.11.2011 i Carabinieri di Santa Xxxxx a Vico procedevano al sequestro penale ex art. 354 c.p.p. di 4.500 mq dell’aerea cimiteriale di Santa Xxxxx a Vico5 (Allegato 4) a causa delle “difformità rispetto agli elaborati di collaudo”, come si apprende nel successivo provvedimento del
P.M. con cui si disponeva, invece, il dissequestro in data 22.01.2016 (Allegato 5) con
archiviazione del procedimento penale in data 08.11.2017 (Allegato 6).
Con il collaudo tecnico amministrativo del 09.12.2016, a firma dell’Xxx. Xxxxx, si conclude che “i lavori sono realizzati a regola d’arte” (Allegato 7) ribadendo quanto già indicato nel precedente collaudo del 26.10.2011.
Pertanto, è verosimile assumere che, nelle more degli accertamenti da parte della Procura (periodo 2011-2017), LE CENERI si è trovata nell’impossibilità di adempiere rimborso del mutuo e, pertanto, INTESA SAN PAOLO ha incardinato, innanzi al Tribunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere, il procedimento di esecuzione immobiliare, iscritto al n. R.G. 203/2014, per l’importo (residuo) di euro 455.758,64 oltre interessi (Allegato 8) contro Xxxxxxx Xxxxxxxx e LE CENERI, chiedendo l’espropriazione degli immobili del primo.
5 Scopo del contratto di mutuo.
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KTESIS S.R.L. (e precedenti ragioni sociali).
Dal ricorso per Decreto Ingiuntivo (Allegato 9) si evince che BANCO DI NAPOLI (ora INTESA SAN PAOLO) aveva concesso alla società due aperture di conto corrente, con connessa apertura di credito per anticipo su contratti, e un finanziamento, tra il 2005 ed il 20076.
Di detti rapporti i Sig.ri Xxxxxxx Xxxxxxxx ed Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx si costituivano fideiussori, fino a concorrenza dell’importo euro 1.430.000,00.
Il Tribunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere, in data 25.02.2018 emetteva il D.I. n. 662/2018 per l’importo di euro 288.711,60 alla società ed ai fideiussori in solido, nei limiti della garanzia prestata di euro 1.430.000,00. (Allegato 10)
Detto Decreto Ingiuntivo veniva opposto dai fideiussori ed iscritto al n. R.G. 3490/2018
(Allegato 11).
Firmato Da: XXXXXXXXX XXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6f6e75aadd0e4d54
Con decreto del 04.11.2020 il Giudice Dott.ssa Ferrara ha nominato il C.T.U. per accertare l’autenticità delle firme apposte sui contratti e fissato l’udienza, per il prosieguo della causa, al 27.05.2022 ore 09:00.
Dal ricorso per Decreto Ingiuntivo (Allegato 12) presentato da UNICREDIT S.P.A., si evince che l’istituto bancario aveva concesso numerose aperture di conti correnti, conti anticipi e affidamenti, tra il 2003 ed il 20087, inoltre, di detti rapporti, con lettera del 27.05.2009, i Sig.ri Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxx Xxxxxxxx si costituivano fideiussori, fino a concorrenza dell’importo di euro 780.000,00.
Il Tribunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere, in data 27.07.2018 emetteva il D.I. n. 1988/2018 per l’importo di euro 884.998,17 alla società ed ai fideiussori in solido, nei limiti della garanzia
6 Si elencano:
• Conto corrente n. 1000/2455 (sofferenza n. 23/9501/647) aperto il 10.10.2007, con apertura credito per euro 416.000,00.
• Conto corrente n. 1000/2007 (sofferenza n. 23/9501/643) aperto il 29.07.2005, con apertura credito per euro 100.000,00
• Finanziamento n. 51315969, concesso in data 15.11.2006 per euro 200.000,00.
7 Si elencano, tra gli altri:
• Conto corrente n. 43181/51 (attuale n. 400679699), contratto del 02.01.2003, filiale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere. Saldo debitore euro 163.872,90.
• Conto corrente n. 4367499 (attuale n. 400681756), xxxxxxxxx xxx 00.00.0000, xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx. Saldo debitore euro 277.044,22.
• Conto corrente n. 4365796 (attuale n. 400681759), xxxxxxxxx xxx 00.00.0000, xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx. Saldo debitore euro 444.081,05
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prestata di euro 780.000,00. (Allegato 13)
Detto Decreto Ingiuntivo veniva opposto dai fideiussori ed iscritto al n. R.G. 9192/2018.
Con decreto del 22.06.2021 il Giudice Dott.ssa Xxxxxxxx ha fissato l’udienza, per il prosieguo della causa, al 10.05.2022 ore 11:00. (Allegato 14)
Gli inadempimenti della KTESIS S.R.L., stando alla documentazione prodotta, scaturiscono, a loro volta dalle vicende legate al contratto di appalto con il CONSORZIO AURUNCO DI BONIFICA.
La vicenda è riscontrabile dagli atti del procedimento, introdotto con ricorso del 10.10.2009 (Allegato 15), con cui la KTESIS chiedeva al Tribunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere di ingiungere al CONSORZIO per l’importo di euro 838.354,69 oltre IVA (ossia il minor importo di euro 10.926.971,19) in forza del contratto di appalto tra il CONSORZIO e la A.T.I. XXXXXXXX XXXXXXXXXXX S.P.A. – XXXXXXX XXXXXXXX BUILDING
CONTRACTOR S.R.L (precedente ragione sociale della KTESIS S.R.L.).
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Avverso il Decreto Ingiuntivo n. 50/2010, il CONSORZIO presentava opposizione R.G. 900543/2010, in seguito alla quale il Giudice nominava il C.T.U. Ing. Xxxxxxx X’Xxxxxxx che, da ultimo, con l’elaborato del 14.11.2016 (Allegato 16), accertava che “le somme richieste per effetto del già richiamato decreto ingiuntivo promosso dalla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx S.p.A. sono state accreditate sul conto della medesima società e che di tale circostanza sono state prodotte dalla Direzione Generale Risorse Finanziaria della Regione Campania, su istanza del Consorzio Aurunco di Bonifica (…) la stessa (Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx S.p.A.) dovrà corrispondere alla Xxxxxxx Xxxxxxxx Building Contractor s.r.l., ora KTESIS S.R.L., l’importo determinato in euro 644.014,26 IVA esclusa”.
Vi è da dire che la XXXXXXXX XXXXXXXXXXX S.P.A., nel corso del giudizio, è stata sottoposta a sequestro preventivo, come da provvedimento del Tribunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere, emesso in data 30.10.2014 (reg. Gen. M.P. 64/2012 – Reg. Decreti n. 29/2014). La predetta società, a seguito di tale evento, ha eccepito l’improcedibilità della domanda azionata nei propri confronti, in virtù di quanto disposto dal D.Lgs 159/2011.
Infatti, con la sentenza n. 1157/2018 il TRIBUNALE DI SANTA XXXXX XXXXX VETERE (Allegato 17), del decidere sulla opposizione al decreto ingiuntivo, ha stabilito che “i pagamenti effettuati dal Consorzio alla Malinconico s.p..a. risultano posti in essere in virtù di provvedimento giurisdizionale emesso a seguito di procedimento instaurato dalla Malinconico s.p.a. (…) In assenza di specifica previsione nell’ambito della normativa di cui al decreto legislativo n. 159 del 2001, non può ritenersi che il
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rapporto di mandato venga meno, per effetto della sottoposizione a misura di prevenzione. Non può estendersi alla fattispecie in esame quanto disposto nell’ambito della normativa fallimentare, in quanto le ragioni sottese all’art. 78 della legge fallimentare non risultano applicabili al caso di specie, in quanto il custode non è soggetto giuridico che si sostituisce al soggetto sottoposto alla misura di prevenzione. Per tali ragioni, deve ritenersi che il Consorzio, avendo pagato a soggetto legittimato nel momento del pagamento, ha pagato correttamente e si è liberato della propria obbligazione (…) la KTESIS S.R.L. non ha allegato in maniera specifica quali pagamenti siano stati effettuati in un periodo successivo all’applicazione della misura di prevenzione e quale sia l’ammontare degli stessi (…) l’accertamento di un credito nei confronti di un soggetto sottoposto a misura di prevenzione, è disciplinato da un peculiare procedimento e non può essere effettuato nelle sedi e secondo le regole proprie degli altri rapporti creditori” e pertanto, sebbene abbia riconosciuto che “nella relazione redatta dal C.T.U. (…) è stata effettuata una disamina analitica e scrupolosa dell’intera documentazione a disposizione del consulente, con specifica ricostruzione di singoli pagamenti eseguiti (…) per pervenire alle conclusioni riportate nell’elaboratori peritale (…)”, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e improcedibile le domande formulate dalla KTESIS nei confronti della XXXXXXXX XXXXXXXXXXX.
In data 18.06.2018 la KTESIS ha formulato istanza al Tribunale di SMCV, sezione Misure di Prevenzione, per vedersi restituite le somme che la MALINCONICO ha incassato in forza della procura all’incasso conferitagli (Allegato 18).
Dalla documentazione fornita dagli istanti e, nei limiti dei poteri di accesso della scrivente, alla richiesta non sarebbe seguito alcun provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
Sul punto, si precisa che l’art. 52 D.Lgs 159/2011 fa salvi i diritti di credito dei terzi, quando risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, ove ricorrano le condizioni espressamente elencate. Tali crediti devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli artt. 57 (elenco dei crediti e fissazione dell’udienza di verifica), 58 (domanda del creditore) e 59 (verifica dei crediti e composizione dello stato passivo), concorrendo al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono.
***
In estrema sintesi, pare essere verosimile che i ricorrenti, avendo confidato sugli incassi dei lavori eseguiti dalle loro società, hanno dovuto, nelle more, concedere garanzie alle stesse in favore delle banche, per consentire alle società (di famiglia) di proseguire nella realizzazione delle opere pubbliche aggiudicate (cimitero di Santa Xxxxx a Vico e opere del
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Consorzio Aurunco di Bonifica) e, al contempo, il credito bancario non sarebbe stato concesso alle società se le fideiussioni in parola non fossero state rilasciate
Preso atto che per “diligenza” debba intendersi, genericamente, la mancanza della “colpa” nella causa del sovraindebitamento nonché la corretta valutazione, al momento dell’assunzione del debito, delle proprie capacità di fare successivamente fronte al rimborso - nel caso in esame si deve tener conto che le fideiussioni sono state rilasciate allorquando non erano prevedibili gli accadimenti narrati, ossia il sequestro del cantiere (cimitero di Santa Xxxxx a Vico) ed il sequestro della MALINCONICO (capogruppo dell’ATI) e il conseguente tracollo delle società che, da visure camerali in atti, estratte in data 10.02.2022, hanno entrambe presentato l’ultimo bilancio in relazione all’esercizio chiuso al 31.12.2009.
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Al riguardo occorre considerare che il debito assunto dai ricorrenti con il rilascio di garanzie personali, è un debito potenziale, il cui recupero era destinato ad essere azionato da parte dei creditori solo quando il debitore principale non risulti più in bonis o, nel caso di specie, in attività.
***
Gli ulteriori debiti dei ricorrenti sono quelli nei confronti dell’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (per Xxxxxxx Xxxxxxxx) e nei confronti della finanziaria PSA e della Regione Campania (per Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx).
Quanto alla esposizione di Xxxxxxx Xxxxxxxx nei confronti dell’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, questa ammonta ad euro 61.600,62 come comunicato dallo stesso agente della riscossione alla scrivente in seguito alla comunicazione di cui all’art. 8 comma 1 quinquies L. 3/2012, mentre nessun carico figura in capo a Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (Allegati 19 - 20).
Dalla tabella è possibile escludere taluni debiti relativi a cartelle prescritte, salvo che il creditore non dimostri la notifica successiva di atti interruttivi:
Nello specifico, eliminati i suddetti importi, il debito si riduce in euro 17.728,06 e, eventualmente, detraendo quelli relativi alle cartelle prive di notifica, addirittura in euro 13.987,32 (di poco superiore a quello indicato nella proposta).
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Cartella di pagamento | Creditore | Tributo | Anno | Notifica | Pagare |
02820140026465777 | Amministrazione finanziaria | Canone radioaudizioni | 2011 | 19/01/2015 | 68,71 € |
02820160027385837 | CCIAA-CE | Diritto annuale | 2013 | 27/02/2017 | 246,67 € |
02820160029614605 | CCIAA-CE | Diritto annuale | 2013 | 27/02/2017 | 246,67 € |
02820180022359856 | CCIAA-CE | Diritto annuale | 2015 | 02/05/2019 | 191,78 € |
00000000000000000 | CCIAA-CE | Diritto annuale | 2015 | 23/05/2019 | 149,14 € |
02820190046060077 | CCIAA-CE | Diritto annuale | 2016 | 23/11/2021 | 172,20 € |
02820190050012375 | Diritto annuale | 2016 | 23/11/2021 | 131,00 € | |
02820170021496488 | CCIAA-CE | Diritto annuale | 2014 | 297,03 € | |
02820170024304886 | CCIAA-CE | Diritto annuale | 2014 | 214,63 € | |
00000000000000000 | CCIAA-CE | Diritto annuale | 2017 | 174,51 € | |
02820200031996743 | CCIAA-CE | Diritto annuale | 2017 | 130,95 € | |
02820210019805436 | CCIAA-CE | Diritto annuale | 2018 | 180,17 € | |
02820210023018582 | CCIAA-CE | Diritto annuale | 2018 | 270,81 € | |
02820190030850537 | Comune di Cellole | ICI | 2011 | 01/12/2019 | 1.052,04 € |
02820140010686109 | Amministrazione finanziaria | Imposta di registro | 2011 | 18/08/2014 | 1.937,27 € |
02820140016286224 | Amministrazione finanziaria | Imposta di registro | 2010 | 14/09/2014 | 538,53 € |
02820140016286325 | Amministrazione finanziaria | Imposta di registro | 2010 | 14/09/2014 | 614,30 € |
00000000000000000 | amministrazione finanziaria | Imposta di registro | 2014 | 25/07/2019 | 650,60 € |
0282018001350691 | Amministrazione finanziaria | Imposta di registro | 2016 | 285,93 € | |
02820200019762387 | Amministrazione finanziaria | Imposta di registro | 2017 | 1.260,01 € | |
02820190032367750 | Comune di Cellole | IMU | 2012 | 28/11/2021 | 2.140,04 € |
02820170006738608 | casa circondariale di lanciano | Spese processuali | 2016 | 29/05/2017 | 2.377,44 € |
02820170007899989 | Corte di Appello di Napoli | Spese processuali | 2015 | 10/07/2017 | 2.389,18 € |
00000000000000000 | Corte d'appello di Napoli | Spese processuali | 2014 | 30/08/2019 | 1.081,75 € |
02820190033662369 | Comune di Cellole | TARSU | 2013 | 926,70 € | |
TOTALE | 17.728,06 € |
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B) L'ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE PERSONA FISICA DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE
I ricorrenti svolgono attualmente l’attività di docente della scuola secondaria di II grado (il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx) e l’attività di insegnante della scuola primaria (la dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx).
Entrambi sono dipendenti del M.I.U.R., con contratto a tempo indeterminato e solo il Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx è intestatario di immobili.
I redditi mensili del Sig. XXXXXXX XXXXXXXX (Allegato 21) sono sintetizzabili nella seguente tabella, ove si evince un incremento dal 2018 al 2020 in virtù del quale oggi si attesta a circa euro 1.400,00 mensili.
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DOCUMENTO | Certificazione Unica 2019 | Certificazione Unica 2020 | Certificazione Unica 2021 |
ANNO D'IMPOSTA | 2018 | 2019 | 2020 |
REDDITO LORDO | 5.904,19 € | 17.647,70 € | 23.511,47 € |
RITENUTE FISCALI | 878,82 € | 3.606,17 € | 5.289,49 € |
REDDITO NETTO ANNUO | 5.025,37 € | 14.041,53 € | 18.221,98 € |
REDDITO MEDIO MENSILE | 386,57 € | 1.080,12 € | 1.401,69 € |
Il ricorrente espone la propria incapacità anche alla luce delle spese mensili che è chiamato a sostenere in virtù della separazione dalla coniuge e del mantenimento (Allegato 22) che deve versare in favore delle due figlie minorenni.
Le spese che dichiara quali necessarie ammontano ad euro 1.890,00 con evidente squilibrio di euro 489,00 rispetto alle proprie disponibilità.
SPESE CORRENTE | MENSILI | ANNUALI |
Mantenimento minori | 400,00 € | 4.800,00 € |
Spese convenute per le minori | 200,00 € | 2.400,00 € |
Canone di locazione abitazione | 400,00 € | 4.800,00 € |
Per forniture energia elettrica | 100,00 € | 1.200,00 € |
Spese telefoniche | 30,00 € | 360,00 € |
Per alimentazione | 200,00 € | 2.400,00 € |
Spese per carburanti | 200,00 € | 2.400,00 € |
Polizza assicurativa | 60,00 € | 720,00 € |
Manutenzione autovettura | 50,00 € | 600,00 € |
Per visite alle minori | 250,00 € | 3.000,00 € |
TOTALE | 1.890,00 € | 22.680,00 € |
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Principalmente, l’attivo del Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx è rappresentato dal patrimonio immobiliare, consistente in fabbricati siti nel comune di Caserta e di Cellole (CE), aventi un valore complessivo - come da perizia depositata agli atti della procedura esecutiva immobiliare
R.G. 203/2014 pendente presso il Tribunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere – di euro 416.000,00 (Allegato 23) così ripartiti:
• Fabbricati in Caserta, euro 212.000,00 ossia valore di perizia = prezzo base prossimo esperimento, con offerta minima presentabile di euro 159.000,00.
• Fabbricati in Cellole (CE), euro 204.000,00 ossia valore di perizia = prezzo base prossimo esperimento, con offerta minima presentabile di euro 153.000,00.
In ultimo, dall’intestazione di una autovettura, marchio Fiat modello 500x, immatricolata nel 2019, avente un valore di mercato (dichiarato) di euro 12.000,00 coerente con quanto risulta dai siti specializzati in vendita di veicoli usati.
Fermo restante l’indisponibilità del reddito (per evidenti maggiori necessità di spesa), anche il
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patrimonio immobiliare pare non essere sufficiente al soddisfacimento dei debiti che ammontano, complessivamente, ad euro 1.707.247,38:
• LE CENERI S.C.R.L. (debitore principale) e Xxxxxxx Xxxxxxxx (datore di ipoteca e fideiussore).
o INTESA SAN PAOLO, euro 455.758,64 oltre interessi. (Tribunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere, Esecuzione Immobiliare R.G. 203/2014).
• KTESIS S.R.L. (debitore principale), Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (fideiussori).
o INTESA SAN PAOLO, euro 288.711,60 (Tribunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere, Decreto Ingiuntivo n. 662/2018, opposizione R.G. 3490/2020).
o UNICREDIT, euro 884.998,17 (Tribunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere, Decreto Ingiuntivo n. 1988/2018, opposizione R.G. 9291/2018),
• XXXXXXX XXXXXXXX (debitore principale)
o AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, euro 61.600,62
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(eventualmente escludendo gli importi prescritti).
Ne deriva che, anche all’esito di una eventuale vendita dei beni, l’unico creditore che potrebbe trovare soddisfazione sarà il solo ipotecario INTESA SAN PAOLO, sebbene parziale: il suo credito ammonta ad euro 455.758,64 mentre gli immobili hanno potenziale di realizzo che va da euro 312.000,00 (offerta minima) ad euro 416.000,00 (prezzo base) e nulla avranno, stante l’incapienza dei redditi, INTESA SAN PAOLO (per la parte residua e per l’importo chirografario di cui al decreto ingiuntivo 662/2018), UNICREDIT (chirografario, decreto ingiuntivo n. 1988/2018) e l’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (euro 61.600,62, senza tener conto, in questa sede, delle eventuali prescrizioni).
***
Quanto alla Sig.ra XXXXXXXXXX XXXXXXXX (Allegato 24), i suoi redditi mensili sono sintetizzabili nella seguente tabella, ove si evince un importo medio di circa euro 1.640,00 mensili
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DOCUMENTO | Certificazione Unica 2019 | Certificazione Unica 2020 | Certificazione Unica 2021 |
ANNO D'IMPOSTA | 2018 | 2019 | 2020 |
REDDITO LORDO | 28.873,88 € | 28.191,24 € | 27.868,48 € |
RITENUTE FISCALI | 7.232,18 € | 6.927,07 € | 6.796,09 € |
REDDITO NETTO ANNUO | 21.641,70 € | 21.264,17 € | 21.072,39 € |
REDDITO MEDIO MENSILE | 1.664,75 € | 1.635,71 € | 1.620,95 € |
La ricorrente espone la propria incapacità anche alla luce delle spese mensili che è chiamata a sostenere per il sostentamento della sua famiglia, composta anche dal marito (pensionato, che percepisce circa euro 1.070,00 mensili) e dal figlio maggiorenne (universitario), entrambi estranei ai debiti della ricorrente e, pertanto, esclusi dai relativi obblighi di pagamento.
Le spese che dichiara quali necessarie ammontano ad euro 1.647,50 con un approssimativo
pareggio rispetto alle proprie disponibilità.
SPESE CORRENTE | MENSILI | ANNUALI |
Rata finanziamento PSA | 192,00 € | 2.304,00 € |
Rata folletto | 62,50 € | 750,00 € |
Tassa raccolta RSU | 33,00 € | 396,00 € |
Per forniture energia elettrica | 200,00 € | 2.400,00 € |
Spese telefoniche | 55,00 € | 660,00 € |
Per alimentazione | 500,00 € | 6.000,00 € |
Spese per carburanti | 200,00 € | 2.400,00 € |
Polizza assicurativa | 105,00 € | 1.260,00 € |
Manutenzione autovettura | 50,00 € | 600,00 € |
Per manutenzione abitazione | 250,00 € | 3.000,00 € |
TOTALE | 1.647,50 € | 19.770,00 € |
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Ulteriore attivo è rappresentato dalle due vetture marchio PEUGEOT modello 208 ad ella intestate che hanno un (dichiarato) valore complessivo di euro 17.000,00.
In particolare, per l’acquisto di una delle due ha contratto un finanziamento con PSA BANK per il quale residua un importo di euro 5.229,03 (al 13.02.222).
Fermo restante l’indisponibilità del reddito (per evidente pareggio rispetto alle necessità di spesa), anche il patrimonio mobiliare (costituito dai due veicoli) pare non essere sufficiente al soddisfacimento dei debiti cui ha prestato garanzie che ammontano ad euro 1.189.888,12:
• KTESIS S.R.L. (debitore principale), Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (fideiussori).
o INTESA SAN PAOLO, euro 288.711,60 (Tribunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere, Decreto Ingiuntivo n. 662/2018, opposizione R.G. 3490/2020).
o UNICREDIT, euro 884.998,17 (Tribunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere, Decreto
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Ingiuntivo n. 1988/2018, opposizione R.G. 9291/2018),
• XXXXXXXXXX XXXXXXXX (debitore principale)
o PSA BANK, euro 5.229,03, contratto di finanziamento n. 108315181 per l’acquisto di un veicolo, (Allegato 25)
o REGIONE CAMPANIA, euro 10.949,32, ingiunzione prot. n. 12820/62.
(Allegato 26)
C) L’INDICAZIONE DELL’EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI.
Non si ha notizia di atti dei debitori – ricorrenti impugnati dai creditori.
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D) LA VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA, NONCHE' SULLA CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.
L’art. 9 comma 2 L. 3/2012 stabilisce che unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
Detta documentazione risulta interamente approntata dai ricorrenti, unitamente agli atti dei giudizi incardinati dagli istituti di credito e le successive opposizioni, da cui si evince l’excursus storico delle cause dell’indebitamento.
***
Quanto alla convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria, preme rilevare che, oltre ad avere posizioni debitorie, i ricorrenti o meglio, la società KTESIS è creditrice nei confronti della XXXXXXXX XXXXXXXXXXX S.P.A. per un importo accertato dalla C.T.U. di
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euro 644.014,26 (XXX xxxxxxx) oltre interessi di mora8 (dal 15.06.2006).
Detto importo, ad oggi, ammonterebbe a circa euro 1.740.142,362 pari a euro 644.014,26 (sorte) + euro 128.802,85 (IVA 20%) + euro 967.325,25 (interessi di mora dal 15.06.2006 al 21.02.2022).
Detto credito verrà devoluto, interamente, dalla KTESIS ai garanti, come da dichiarazione del
l.r.p.t. del 18.02.2022, come previsto dall’art. 8 comma 2 L. 3/2012. (Allegato 27)
In ogni caso, sia l’importo minore (rilevato dal C.T.U.) che quello maggiore (riscontrabile dalle istanze di ripetizione formulate alla Sezione Misure di Prevenzione presso il Tribunale di SMCV, oltre interessi di mora) paiono essere sufficienti al pagamento dei debiti dei due fideiussori:
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• Nel caso fosse accertato (nel termine di 18 mesi richiesti dai ricorrenti per formulare altra istanza al Tribunale di SMCV ed ottenere, eventualmente, riscontro) quale vero il minor importo e all’esito della eventuale vittoria nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo, con la sola liquidità incassata dalla MALINCONICO (previa integrale devoluzione della KTESIS in favore dei garanti) potranno estinguersi i debiti dei ricorrenti (con minima falcidia rispetto alle loro ragioni).
• Diversamente, nel caso fosse accertato (nel termine di 18 mesi richiesti dai ricorrenti per formulare altra istanza di ripetizione ed ottenere riscontro) quale vero il maggior importo e all’esito della eventuale vittoria nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo, con la sola liquidità incassata dalla MALINCONICO (previa devoluzione della KTESIS) potranno estinguersi i debiti dei ricorrenti (senza falcidia alcuna).
Al contrario, nel caso si volesse proseguire con la liquidazione degli immobili in sede esecutiva, senza considerare l’incasso dei crediti vs la MALINCONICO, le attività dei ricorrenti (illustrate al paragrafo precedente) non sono sufficienti al pagamento dei loro complessivi debiti, con evidente esclusione dell’agente della riscossione e degli altri creditori non muniti di privilegio.
Oltretutto, all’esito della vendita degli immobili al prezzo base (o, addirittura, all’offerta minima), l’ipotecario potrà comunque proseguire nella aggressione del reddito del Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx che, come visto, pare insufficiente già al normale sostentamento dei bisogni del nucleo, in forza delle spese di mantenimento da versare ai figli minori.
8 Art. 30 D.M. 145 del 19.04.2000, “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici”.
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E) L'INDICAZIONE PRESUMIBILE DEI COSTI DELLA PROCEDURA
I costi della procedura presumibili sono:
• diritti di segreteria OCC euro 200,00
• marca da bollo iscrizione a ruolo euro 27,00
• contributo unificato euro 98,00
• compenso OCC/LIQUIDATORE euro 80.000,00
• compenso legale (plurimi giudizi) euro 84.000,00 (Allegato 28)
• canone piattaforma gestione procedura (se dichiarata aperta la liquidazione)
• canone PEC (se dichiarata aperta la liquidazione)
• eventuali costi di trascrizioni ipotecarie (se dichiarata aperta la liquidazione)
• eventuali costi di iscrizioni a ruolo (per recupero crediti).
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F) LA PERCENTUALE, LE MODALITA' E I TEMPI DI SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI
Nel caso fosse accolta la domanda principale di ammissione alla procedura di accordo di composizione della crisi, i ricorrenti, alla luce di una duplice ipotesi di incasso, legata all’esito della istanza da formularsi dal Tribunale di SMCV, sezione Misure di Prevenzione, presumono di offrire ai creditori la somma di euro 1.740.142,36 (sorte + IVA in quanto già versata all’erario
+ interessi di mora) ovvero euro 644.014,16 (sola sorte).
In entrambi i casi è garantita la percentuale del 100% in favore dei prededucibili (OCC/LIQUIDATORE + spese legali) e ai privilegiati ipotecari (INTESA SAN PAOLO).
Mentre solo nel primo caso è prevista la soddisfazione del 100% dei privilegiati generali (AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e REGIONE CAMPANIA) che, nella seconda
ipotesi, avranno il 39%.
Quanto ai chirografari, in ultimo, è prevista la soddisfazione del 88% all’esito dell’incasso della maggiore somma (tra le due ipotesi di realizzo) o nulla all’esito dell’incasso della minore somma (tra le due ipotesi di realizzo), come da tabella che segue:
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OFFERTA - A | OFFERTA - B | |||||
PREDEDUZIONI | IMPORTO VANTATO | % sul totale | 1.740.142,36 € | % offerta | 644.014,16 € | % offerta |
OCC - LIQUIDATORE | 80.000,00 € | 100% | 80.000,00 € | 100% | 80.000,00 € | 100% |
AVVOCATO DI RIENZO | 84.000,00 € | 100% | 84.000,00 € | 100% | 84.000,00 € | 100% |
TOTALE PARZIALE | 80.000,00 € | 100% | 164.000,00 € | 164.000,00 € |
PRIVILEGIO IPOTECARIO | ||||||
INTESA SAN PAOLO | 455.758,64 € | 100% | 455.758,64 € | 100% | 455.758,64 € | 100% |
TOTALE PARZIALE | 455.758,64 € | 100% | 455.758,64 € | 455.758,64 € |
PRIVILEGI MOBILIARI GENERALI | ||||||
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | 51.005,33 € | 82% | 51.005,33 € | 100% | 19.968,84 € | 39% |
REGIONE CAMPANIA | 10.949,32 € | 18% | 10.949,32 € | 100% | 4.286,70 € | 39% |
TOTALE PARZIALE | 61.954,65 € | 100% | 61.954,65 € | 24.255,54 € |
CHIROGRAFARI | ||||||
INTESA SAN PAOLO | 288.711,55 € | 24,2710% | 256.891,21 € | 88,979% | - € | 0,000% |
UNICREDIT | 884.998,17 € | 74,3988% | 787.458,10 € | 88,979% | - € | 0,000% |
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | 10.594,87 € | 0,5068% | 9.427,16 € | 88,979% | - € | 0,000% |
PSA BANK | 5.229,03 € | 0,1747% | 4.652,71 € | 88,979% | - € | 0,000% |
TOTALE PARZIALE | 1.189.533,62 € | 1.058.429,17 € | - € |
1.787.246,91 €
TOTALE
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G) L'INDICAZIONE DEI CRITERI ADOTTATI NELLA FORMAZIONE DELLE CLASSI, OVE PREVISTE DALLA PROPOSTA
Le classi sono state formate tenendo conto del “tipo” di credito vantato:
1. Prededuzioni: OCC/LIQUIDATORE, spese legali,
2. Privilegio ipotecario: INTESA SAN PAOLO (mutuo ipotecario)
3. Privilegio generale: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, REGIONE CAMPANIA (tributi locali o assimilati)
4. Chirografari. INTESA SAN PAOLO, UNICREDIT, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, PSA BANK. (finanziamenti, contravvenzioni, diritto annuale)
4. RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA A CORREDO DELLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Il contenuto di detta relazione è disciplinato dall’art. art. 14 ter comma 3 L. 3/2012.
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A) L'INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE PERSONA FISICA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI;
Sul punto, attesa la medesima trattazione, si rinvia al precedente paragrafo 3, lett. A.
B) L'ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE PERSONA FISICA DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE;
Sul punto, attesa la medesima trattazione, si rinvia al precedente paragrafo 3, lett. B.
C) IL RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE PERSONA FISICA NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI;
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I ricorrenti, alla luce della documentazione in atti, non hanno compiuto atti di disposizione negli ultimi cinque anni e la loro solvibilità è quella illustrata al paragrafo 3, lett. B ossia:
• Xxxxxxx Xxxxxxxx
o redditi euro 1.400,00 mensili
o beni immobili euro 416.000,00 (valori di perizia)
o bene mobile registrato euro 12.000,00 (valori di mercato su siti specializzati).
• Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
o redditi euro 1.640,00
o beni mobili registrati euro 17.000,00 (valori di mercato su siti specializzati).
D) L'INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI;
Sul punto, attesa la medesima trattazione, si rinvia al precedente paragrafo 3, lett. C.
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E) IL GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA.
Sul punto, attesa la medesima trattazione, si rinvia al precedente paragrafo 3, lett. D.
5. CONCLUSIONI
In entrambe le procedure (alternative) è richiesta l’attestazione sulla fattibilità del piano che, per l’accordo è espressamente disposto dall’art. 9 comma 2 L. 3/2012 mentre per la liquidazione del patrimonio in forza del rinvio contenuto nell’art. 14 ter comma 2 L. 3/2012, secondo il quale la domanda di liquidazione deve essere corredata della documentazione di cui all’art. 9 commi 2 e 3.
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Nello specifico, l’art. 9 comma 2 richiede l’allegazione della attestazione sulla fattibilità del piano che, norma dell’art. 15 comma 6, è predisposta dell’O.C.C. e, nel caso di specie, dal Gestore della Crisi all’uopo nominato dal competente Organismo di Composizione della Crisi.
Dal punto di vista giuridico, il ricorso alla procedura di accordo di composizione della crisi e/o di liquidazione del patrimonio (in luogo del piano del consumatore) risulta essere la scelta più corretta, attesa la posizione degli istanti all’interno della società in quanto sono, rispetto alle società LE CENERI e KTESIS, garanti e/o fideiussori.
La figura del fideiussore, nell’ambito delle procedure di composizione della crisi, è stata oggetto di numerosi dibattiti, soprattutto in relazione alla possibilità che tale soggetto possa avvalersi dello strumento denominato “piano del consumatore”.
La Cassazione, ordinanza n. 742/2020, ha affermato che viene considerato consumatore9 chi presta una fideiussione per scopi non relativi alla propria attività, anche se il debito garantito ricade su un soggetto professionale. Sostanzialmente, la Corte afferma che non è possibile escludere la qualifica o lo status di consumatore alla persona fisica che, fuori dall’ambito della propria attività professionale eventualmente svolta, presta una fideiussione a garanzia di un soggetto professionale, atteso che l’accessorietà della fideiussione non rende il terzo garante un duplicato del debitore principale.
9 Il Codice del Consumo definisce “consumatore” la persona fisica che agisce per scopi estranei alle attività professionali e imprenditoriali, nozione richiamata anche dall’art. 6 comma 2 lett. a) L. 3/2012
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Al contempo, la Cassazione, ordinanza n. 8662/2020, ha stabilito che la persona fisica, che si impegna a garantire le obbligazioni assunte da una società commerciale, può beneficiare della qualifica di “consumatore”, in esito a una valutazione del caso concreto, incentrandola sulla estraneità (o meno) della figura del fideiussore rispetto all’attività di impresa della debitrice. il Giudice deve determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata.
Atteso che in entrambe le società i ricorrenti hanno rivestito e/o rivestono tutt’ora cariche ovvero hanno detenuto e/o tutt’ora detengono partecipazioni o, ancora, vi figurano soggetti loro strettamente collegati (i genitori), vi è il collegamento funzionale dei soggetti alle società tali da escludere loro la possibilità di ricorrere al “piano del consumatore”.
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Infatti, in un caso pressoché similare, il Tribunale di Napoli Nord, decreto del 29.10.2021 (Presidente Xxxx. Xxxxxxxxxxxx), ha dichiarato inammissibile la proposta di “piano del consumatore” di un ricorrente il quale, dipendente della società amministrata dal padre, era anche garante della stessa.
5.1. ATTESTAZIONE EX ARTT. 14 TER COMMA 2 E 9 COMMA 2
In ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14 ter e ss. L. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell’esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l’attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. (Tribunale di Rimini, 12.08.2021)
In ordine al requisito oggettivo della meritevolezza della condotta del debitore, va rimarcato che la procedura della liquidazione non prevede, a differenza di quanto disposto in tema di piano del consumatore, il diniego di omologazione in caso di sovraindebitamento colposo o di assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, sicché il profilo della diligenza, per la sola persona fisica, richiamato dall’art. 14 ter comma 3 lett. a) L. 3/2012, deve ritenersi rilevante in relazione all’ulteriore beneficio dell’esdebitazione ex art. 14
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terdecies L. 3/12, oggetto di successiva valutazione (Tribunale Bari, 17.05.2021 e Tribunale di Lagonegro, 04.10.2021).
Così come, nell’accordo, occorre, ai fini della ammissibilità, “solo” non aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, in forza della previsione dell’art. 7 comma 2 lett. d) quater L. 3/2012
Riguardo entrambe le procedure, il buon esito della proposta (sia essa l’accordo o sia essa la alternativa liquidazione) deriva dall’incasso dei crediti dalla MALINCONICO, sottoposta a Misure di Prevenzione, il cui procedimento di accertamento dei crediti soggiace alle disposizioni contenute negli artt. 52, 57, 58 e 59 del Codice Antimafia che, nel caso di apertura della liquidazione, verrà monitorata dal Liquidatore ex art. 14 quinquies comma 2 lett. a) L. 3/2012, mentre nel caso dell’accordo, l’attività verrà esercitata dai ricorrenti / aventi causa.
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E, in particolare, dalla devoluzione di detti importi dalla KTESIS ai suoi garanti (Xxxxxxx ed Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx), il cui impegno è accertato dalla scrittura a firma del l.r.p.t. (cfr. allegato 27). Sul punto, in ordine a tale evento, ossia la devoluzione di crediti, preme rilevare che KTESIS è già il debitore principale delle somme vantate da INTESA SAN PAOLO (Decreto Ingiuntivo n. 662/2018 SMCV, euro 288.711,60) e da UNICREDIT (Decreto Ingiuntivo n. 1988/2018 SMCV, euro 884.998,17), cui Xxxxxxx ed Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx sono fideiussori.
Quanto ai debiti c.d. “estranei”, tra cui il debito di Xxxxxxx Xxxxxxxx, relativo alla fideiussione prestata in favore de LE CENERI (Procedura esecutiva immobiliare 203/2014 SMCV, euro 455.758,64) dagli atti consultati è emerso che la KTESIS era la ditta esecutrice dei lavori di LE CENERI presso il cimitero (cfr. art. 1, ultimo periodo, allegato 3).
Ancora, si evidenzia che KTESIS non ha ulteriori debiti da soddisfare atteso che, essendo inattiva da poco più di dieci (10) anni, se avesse avuto creditori, avrebbe, sicuramente negli anni, ricevuto la notifica di un ricorso per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 6 L.F. o subìto l’avvio di procedure esecutive individuali che, dalla documentazione messa a disposizione, non paiono esservi.
Riguardo alla liquidazione del patrimonio, come noto, strutturata come una procedura fallimentare, qualsivoglia programma o attuabilità dello stesso è rimesso al liquidatore, il quale, nominato dal Tribunale, potrà, ai sensi dell’art. 14 decies L.3/2012, iniziare o proseguire azioni finalizzate a conseguire la disponibilità di beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti, così come può iniziare o proseguire azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, quanto utili al
migliori soddisfacimento dei creditori.
Sul punto, il Tribunale di Mantova, decreto 23.01.2020, ha stabilito che “spetta al giudice, sia nella fase di apertura della liquidazione che in quella eventuale del reclamo, verificare se la proposta di liquidazione sia fattibile, tanto arguendosi dal disposto di cui agli artt. 14 ter co. 2 e dall’art. 9 co. 2 della legge n. 3/2012, essendo richiesto, come requisito di ammissibilità dell’istanza, che il proponente depositi una attestazione della fattibilità del piano rilasciata dall’O.C.C. sicché all’organo giudicante deve ritenersi consentito un sindacato in ordine a tale profilo, inteso non tanto come valutazione circa la convenienza economica della proposta bensì come verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati”.
In estrema sintesi, si rende favorevole attestazione alla proposta di accordo di composizione della crisi e, alternativamente, per i fini che qui occorrono, di liquidazione del patrimonio dei ricorrenti.
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Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento e/o integrazione. Con la massima osservanza.
(firmato digitalmente)
Aversa, (data firma digitale) Il Gestore della Crisi Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE FALLIMENTARE
R.G. 1/2022
ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
(in subordine, LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO)
PROCEDURA N. 54/2021 REGISTRO AFFARI EX ART. 9 D.M. 202/2014
O.C.C.: “OCC COMMERCIALISTI NAPOLI NORD” RICORRENTI: XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX GESTORE DELLA CRISI: DOTT.SSA XXXXXXXXX XXXXXX
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CHIARIMENTI DEL GESTORE DELLA CRISI
INDICE
PREMESSA 3
1. FORMULARE PARERE IN ORDINE ALL’ALTERNATIVA LIQUIDATORIA INTENDENDO COME TALE NON GIA’ LA PROCEDURA ESECUTIVA, BENSI’ LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO AI SENSI DELL’ART. 14 TER E SEGUENTI DELLA L. 3/2012 4
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2. VALUTARE LA FONDATEZZA GIURIDICA, ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DA APPLICARE PER IL SUO RICONOSCIMENTO, DEL CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DELLA PREVENTUTA XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X.X.X., E LA POSSIBILITA’ DI SODDISFCIMENTO DEL MEDESIMO ANCHE IN RELAZIONE AL PRESUMIBILE CONCORSO CON ALTRI CREDITORI DELLA SOCIETA’ PREVENUTA 8
PREMESSA
In data 23.02.2022 il Sig.ri XXXXXXX XXXXXXXX (codice fiscale XXXXXX00X00X000X) ed XXXXXXXXXX XXXXXXXX (codice fiscale XXXXXX00X00X000X), entrambi residenti in Xxx Xxxx Xxxx x. 00 – San Xxxxxxxx d’Aversa (CE), rappresentati e difesi dall’Avv. Gennaro Di Rienzo, depositavano presso il Tribunale di Napoli Nord il ricorso per l’omologa dell’accordo di composizione della crisi, con domanda subordinata di apertura della liquidazione del patrimonio.
Il ricorso, unitamente alla proposta, alla relazione particolareggiata ed agli allegati in essi richiamati, veniva iscritto al n. R.G. 1/2022 ed assegnato al Giudice Delegato Dott. Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx.
Con provvedimento del 07.03.2022, notificato dalla Cancelleria in data 08.03.2022, il G.D. Dott. Di Xxxxxxx, concedeva termine di dieci giorni ai ricorrenti ed al gestore per fornire i seguenti chiarimenti:
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“ritenuto opportuno che i proponenti forniscano chiarimenti in ordine:
- ai criteri di quantificazione utilizzati nell’indicazione degli importi riconosciuti all’OCC e al legale per come indicati nel piano;
- all’attivo offerto ai creditori e in particolare:
a) se nella proposta presentata gli immobili intestati ai ricorrenti vengano o meno offerti ai creditori;
b) a meglio chiarire la natura e il fondamento documentale del credito da ripetizione vantato dalla Kestis nei confronti della prevenuta Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx s.p.a., specificando quale sia la normativa applicabile per il riconoscimento del credito e se è stata presentata istanza ai sensi dell’art. 57, comma 2, d. lgs. 159/2011 e il suo eventuale esito, atteso che in atti risulta una richiesta risalente al 2018 priva di riscontri;
- quanto all’attestazione, invitando il gestore della crisi:
a) a formulare il parere in ordine all’alternativa liquidatoria intendendo come tale non già la procedura esecutiva, bensì la liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14-ter e seguenti della l. 3/2012;
b) a valutare la fondatezza giuridica, anche in relazione alla procedura da applicare per il suo riconoscimento, del credito vantato nei confronti della prevenuta Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx s.p.a., e la possibilità di soddisfacimento del medesimo anche in relazione al presumibile concorso con altri creditori della società prevenuta”
1. FORMULARE PARERE IN ORDINE ALL’ALTERNATIVA LIQUIDATORIA INTENDENDO COME TALE NON GIA’ LA PROCEDURA ESECUTIVA, BENSI’ LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO AI SENSI DELL’ART. 14 TER E SEGUENTI DELLA L. 3/2012.
L’art. 14 ter comma 1 L.3/2012 dispone che “in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.”
Dalla liquidazione del patrimonio sono esclusi soltanto quelli indicati al comma 6 ossia:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, xxxxxx e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
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c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge
Per “beni” si devono intendere, ai sensi dell’art. 810 c.c., tutte le cose che possono formare oggetto di diritti.
L’art. 812 c.c. effettua una distinzione di questi, indicando specificatamente quali debbano considerarsi “immobili” (suolo; sorgenti; corsi d’acqua; alberi; edifici; costruzioni, unite al suolo naturalmente, artificialmente, anche a scopo transitorio; mulini; bagni, edifici galleggianti) e “mobili”, in via residuale, tutti gli altri.
Ne deriva che nella liquidazione del patrimonio, ove dichiarata aperta, dovranno comprendersi i seguenti beni, indicati dai ricorrenti nell’elenco dei beni ex art. 9 comma 2 L. 3/2012:
• Xxxxxxx Xxxxxxxx
o redditi euro 1.400,00 mensili
o bene mobile registrato euro 12.000,00 (valori di mercato su siti specializzati).
o beni immobili euro 416.000,00 (valori di perizia)
• Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
o redditi euro 1.640,00
4
o beni mobili registrati euro 17.000,00 (valori di mercato su siti specializzati).
E, eventualmente, le quote delle società, sebbene inattive, dalle quali originano i debiti che i ricorrenti, unitamente ad una minor parte strettamente personale, intendono comporre e soddisfare mediante le procedure di cui alla Legge 3/2012.
***
Per poter valutare la convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria, intesa come liquidazione del patrimonio, occorre tener presente, in primis, che con il decreto di apertura della liquidazione, ai sensi dell’art. 14 quinquies comma 2 lett. f) L. 3/2012, il Giudice “fissa i limiti di cui all’art. 14 ter comma 6 lett. b)” ossia quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
Entrambi i ricorrenti hanno indicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 ter comma 2 e 9 comma 2 L.3/2012, l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento loro e della loro famiglia.
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Nel dettaglio, il Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx, a fronte di un reddito netto mensile di euro 1.400,00 dichiara di necessitare, per sé e per il sostentamento delle figlie – anche in virtù del mantenimento disposto con decreto del Tribunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere, nell’ambito del procedimento R.G. 6206/2017 – dell’importo di euro 1.890,00 mensili.
Mentre la Sig.ra Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, a fronte di un reddito netto mensile di euro 1.640,00 dichiara di necessitare, per sé e per il sostentamento della famiglia, composta dal marito pensionato e dal figlio universitario, dell’importo di euro 1.640,00.
Nel caso del primo ricorrente, è evidente lo squilibrio tra i redditi e le spese che dichiara di necessitare, nonostante le stesse paiano piuttosto contenute; si veda, ad esempio, l’importo di euro 200,00 mensili indicato per le spese alimentari, euro 130,00 mensili per le utenze (energia e telefono), euro 400,00 canoni locazione, euro 200,00 per carburante, euro 60,00 per assicurazione (incidenza mensile del premio annuo di euro 720,00), euro 50,00 per manutenzione auto (incidenza mensile di spese varie annuali di euro 600,00 che potrebbero verosimilmente comprendere revisione, foratura pneumatici, riparazioni in genere), oltre le spese relative alle figlie minorenni (mantenimento, spese straordinarie convenute al 50%) e le spese di viaggio (in quanto queste sono residenti in provincia di Pordenone).
Nel caso del secondo ricorrente, è evidente il pareggio tra redditi e spese, in virtù degli
5
importi che dichiara di necessitare, atteso che la pensione del marito (indicata in complessivi euro 1.070,00 mensili) pare occorrere anche per il mantenimento del figlio universitario, in quanto le relative spese (es. tasse universitarie, libri, trasporti) non compaiono nell’elenco predisposto dalla moglie-ricorrente, così come non vi compaiono le spese relative all’altra vettura di cui è intestataria (gli importi della Sig.ra Xxxxxxxxxx, intestataria di due veicoli di categoria B “utilitarie”, infatti, si approssimano agli importi del Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx, intestatario di un solo veicolo di categoria C “Crossover Suv”).
Alla luce di ciò, pare ovvio che il G.D., nel fissare i limiti, terrà conto della sostanziale
indisponibilità dei redditi.
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Lo stesso potrebbe dirsi per autovetture ossia la Fiat 500x del Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx ed una delle due Peugeot intestate alla Sig.ra Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, in quanto occorrenti per recarsi a lavoro (Tribunale di Napoli Nord, R.G. 4/2021, decreto del 04.10.2021, G.D. Dott.ssa Magliulo; Tribunale di Napoli Nord, R.G. 4/2020, decreto del 28.12.2020, G.D. Dott. Ferrara; Tribunale di Napoli Nord, R.G. 1/2020, decreto del 08.06.2020, G.D. Dott. Xx Xxxxxxx) mentre, per quanto riguarda l’altra Peugeot intestata alla ricorrente ma in uso al figlio e/o al marito, al solo fine di consentire alla debitrice (ovvero ai suoi familiari) di riorganizzare la propria vita quotidiana, potrebbe giustificarsi la sua non immediata apprensione, acquisendola solo successivamente, fatte salve le eventuali – e necessarie – valutazioni rimesse al liquidatore (Tribunale di Busto Arsizio, R.G. 1/2021, decreto del 18.03.2021).
In estrema sintesi, nell’ipotesi di apertura della liquidazione del patrimonio, i beni che potranno essere appresi – nell’immediato – sono i soli immobili del Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx e – in seguito alle valutazioni del liquidatore – uno dei veicoli Peugeot della Sig.ra Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, di risibile valore.
Ma anche il valore complessivo degli immobili, pari ad euro 416.000,00 – attribuito dal perito nominato nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G. 203/2014 pendente presso il Tribunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere – permette di affermare, con convinzione, che non è sufficiente al pagamento integrale dei debiti di entrambi i ricorrenti così di seguito dettagliati:
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• XXXXXXX XXXXXXXX (euro 1.586.070,86):
o Intesa San Paolo, euro 455.758,64 oltre interessi (Tribunale di SMCV, Esecuzione Immobiliare R.G. 203/2014)
o Intesa San Paolo, euro 288.711,60 (Tribunale di SMCV, Decreto Ingiuntivo n. 662/2018).
o UniCredit, euro 780.000,00 (Tribunale di SMCV, Decreto Ingiuntivo n. 1988/2018),
o Agenzia delle Entrate Riscossione, euro 61.600,62 (al lordo di eventuali prescrizioni).
• XXXXXXXXXX XXXXXXXX (euro 1.084.889,95):
o Intesa San Paolo, euro 288.711,60 (Tribunale di SMCV, Decreto Ingiuntivo n. 662/2018).
o UniCredit, euro 780.000,00 (Tribunale di SMCV, Decreto Ingiuntivo n. 1988/2018),
o PSA Bank, euro 5.229,03 (finanziamento n. 108315181),
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o Regione Campania, euro 10.949,32 (ingiunzione prot. n. 12820/62)
Il tutto, inoltre, si scontra con le previsioni dell’art. 7 bis comma 3 L. 3/2012, secondo il quale le masse attive e passive debbano rimanere distinte.
Ciò significa che con l'attivo ricavato dalla liquidazione di ogni autonomo patrimonio dovrà essere riservato per il riparto – sempre nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni – a favore dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente (e di quelli eventualmente da soddisfare “in comune” con altri condebitori), ma senza poter invece destinare il ricavato dalla liquidazione del patrimonio personale di un certo sovraindebitato al pagamento dei creditori individuali dell’altro ricorrente (Tribunale di Bologna, R.G. 8265/2021, decreto del 24.12.2021), quindi dal ricavato degli immobili del Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx potranno soddisfarsi esclusivamente (e per primi) i suoi debiti (Intesa San Paolo, euro 455.758,64 + Agenzia delle Entrate Riscossione, euro 61.600,62) e non anche quelli in comune con la sorella (Intesa San Paolo, euro 288.711,60 + UniCredit, euro 780.000,00), restando addirittura esclusi quelli personali di quest’ultima (PSA Bank, euro 5.229,03 + Regione Campania, euro 10.949,32).
Sulla scorta di quanto sopra, l’apertura della liquidazione del patrimonio non
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permetterebbe, comunque, una maggiore soddisfazione dei creditori, vista la possibilità di escludere i redditi (in tutto o in parte) e i beni (o solo alcuni di essi) e l’obbligatorietà di attribuire il ricavato della massa attiva (immobili) in favore della sola massa passiva relativa al medesimo soggetto.
Stesse considerazioni potrebbero farsi anche in relazione all’accordo, se non fosse che un ruolo strategico è rivestito dalla dichiarazione del Sig. Xxxxx Xxxxxxxx che, ai sensi dell’art. 8 comma 2 L. 3/2012, consente il conferimento di beni (“crediti”) per assicurarne l’attuabilità, benché conferiti anche nell’ipotesi subordinata di apertura della liquidazione del patrimonio.
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2. VALUTARE LA FONDATEZZA GIURIDICA, ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DA APPLICARE PER IL SUO RICONOSCIMENTO, DEL CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DELLA PREVENTUTA XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X.X.X., E LA POSSIBILITA’ DI SODDISFACIMENTO DEL MEDESIMO ANCHE IN RELAZIONE AL PRESUMIBILE CONCORSO CON ALTRI CREDITORI DELLA SOCIETA’ PREVENUTA.
Come sopra esposto, i beni e i redditi dei debitori non sono sufficienti a garantire la fattibilità dell’accordo, ed è pertanto determinante la dichiarazione del Sig. Xxxxx Xxxxxxxx che, ai sensi dell’art. 8 comma 2 L. 3/2012, consente il conferimento di beni (“crediti”) per assicurarne l’attuabilità.
Il credito che il Sig. Xxxxx Xxxxxxxx offre, ai fini dell’attuabilità dell’accordo proposto dai figli, è quello che la KTESIS S.R.L. (già XXXXXXX XXXXXXXX BUILDING CONTRACTOR
S.R.L.) vanta nei confronti della XXXXXXXX XXXXXXXXXXX S.P.A.
Detto credito è stato quantificato dal C.T.U. Ing. X’Xxxxxxx, nell’ambito del giudizio R.G. 900543/2010 di opposizione a Decreto Ingiuntivo, pendente presso il Tribunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere, nella misura di euro 644.014,26 IVA esclusa (oltre interessi di mora) (cfr. allegato 16, relazione particolareggiata).
Più precisamente, gli importi che la KTESIS vanta nei confronti della XXXXXXXX XXXXXXXXXXX sono quelli che quest’ultima ha incassato quale capogruppo l’A.T.I.
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aggiudicataria dell’appalto con il CONSORZIO AURUNCO DI BONIFICA (Repertorio n. 1282) del 15.03.2004, in forza del mandato (Allegato 29 - 30)
Infatti, al punto 8) del contratto di appalto si legge che:
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Dell’avvenuto incasso delle somme, da parte della MALINCONICO, vi è riscontro nella sentenza n. 1157/2018 del Tribunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere (cfr. allegato 17, relazione particolareggiata), all’esito del suddetto giudizio di opposizione, ove si legge che il Consorzio Xxxxxxx ha eccepito che le somme dovute, in base al contratto (d’appalto), sono state interamente pagate alla MALINCONICO, affermazione confermata anche dalla stessa MALINCONICO, nella chiamata in causa autorizzata.
(…)
Più precisamente, dette somme, risultano incassate in seguito all’ordinanza di assegnazione del Tribunale di Napoli, relativa al procedimento di esecuzione R.G. 2934014/2014, emessa il 25.01.2016, in favore (anche) della MALINCONICO, in amministrazione giudiziaria
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(sequestro preventivo, provvedimento emesso il 30.10.2014 dal Tribunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere, reg. Gen. M.P. 64/2012 – Reg. Decreti n. 29/2014) (Allegato 31).
Infatti, ai sensi dell’art. 48 comma 12 D.Lgs 50/2016, le mandanti conferiscono un mandato con rappresentanza alla impresa capogruppo (mandataria) che, ai sensi del comma 13, è gratuito e irrevocabile nonché comprende, ai sensi del comma 15, la rappresentanza esclusiva, anche processuale.
Inoltre, l’art. 1712 comma 1 c.c. stabilisce che il mandatario (nel caso, la MALINCONICO) deve, senza ritardo, comunicare al mandante (KTESIS) l’esecuzione del mandato (l’ottenimento delle somme), rafforzato anche dalle previsioni del successivo art. 1713 comma 1 c.c., secondo cui il mandatario (MALINCONICO) deve rendere al mandante (KTESIS) il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del suo mandato (nel caso di specie, le somme incassate in seguito all’ordinanza di assegnazione).
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Diversamente da quanto previsto dall’art. 78 comma 2 L.F., secondo il quale il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario, nel Codice Antimafia non esiste una analoga previsione, né l’assoggettamento a misure di prevenzione rientra tra le cause di estinzione del mandato previste dall’art. 1722 c.c. né era possibile la revoca dello stesso, viste le previsioni di cui all’art. 48 comma 13 del nuovo Codice degli Appalti, il quale fa salva la “giusta causa” ma che, comunque, non ha effetti nei confronti della stazione appaltante.
Pertanto, dovrà addirittura ritenersi prededucibile il credito della KTESIS nei confronti della MALINCONICO, in quanto quest’ultima, già sottoposta a misure di prevenzione, ha provveduto, in forza del mandato (irrevocabile) processuale, al recupero delle somme vantate nei confronti del CONSORZIO (mediante pignoramento presso terzi alla REGIONE CAMPANIA) che spetterebbero, in virtù del contratto d’appalto, anche alla KTESIS.
Sulla scorta di quanto sopra, opera l’art. 54 il quale dispone, sulla falsariga degli artt. 111 comma 2 e 111 bis comma 3 L.F., che i crediti prededucibili, sorti nel corso del procedimento che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati con le modalità previste dagli artt. 57, 58 e 59 e possono essere soddisfatti anche al di fuori del piano di riparto se l’attivo è sufficiente e il pagamento non compromette la gestione.
Pertanto, la KTESIS dovrà reiterare la richiesta di pagamento, sulla scorta della prededucibilità
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dei crediti vantati, in quanto sorti durante il sequestro della MALINCONICO e, oltretutto, incassati dagli amministratori giudiziari di quest’ultima, come si evince dall’ordinanza di assegnazione, ed in forza anche del mandato irrevocabile conferito all’allora Capogruppo in bonis.
Diversamente, ove si volesse intendere che, alla stregua dell’art. 72 L.F, il contratto di mandato rientri nei rapporti pendenti ex art. 56 del Codice Antimafia, la cui esecuzione viene sospesa, si può ritenere verosimile – visto il comportamento processuale avuto – che gli amministratori giudiziari abbiano chiesto al Giudice Delegato (e ottenuto) l’autorizzazione a subentrarvi, al fine di assumere tutti i relativi obblighi, tra cui quello processuale per procedere al recupero giudiziario delle somme vantante nei confronti del CONSORZIO (mediante pignoramento presso terzi, REGIONE CAMPANIA) anche per conto della mandante (KTESIS).
Ciò non può che confermare, ulteriormente, l’ipotesi che il credito di KTESIS sia da considerarsi prededucibile.
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Ma, quanto alla possibilità di soddisfacimento rispetto ad altri crediti della prevenuta, allo stato, tenuto conto dei limitati poteri di indagine della scrivente, non è possibile conoscere l’esatta consistenza delle odierne disponibilità liquide della MALINCONICO né la quantificazione del passivo e, men che meno, degli eventuali ulteriori crediti prededucibili.
A tal fine, si allega (proseguendo l’elencazione della relazione particolareggiata):
29. Contratto di appalto,
30. Mandato collettivo di rappresentanza,
31. Ordinanza di assegnazione.
Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento e/o integrazione. Con la massima osservanza.
Aversa, (data firma digitale) Il Gestore della Crisi
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx
(firmato digitalmente)
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R.G. n. 1 / 2022
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
Il Giudice delegato, dott. Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx
nella procedura per l’ammissione all’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di
cui alla l. 3/2012 proposta da Xxxxxxx Xxxxxxxx ed Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx;
letti gli atti depositati, la relazione del gestore della crisi e le successive integrazioni depositate il 14.3.2022;
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considerato che la proposta, appare riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 7 bis l. 3/2012, trattandosi
di membri della stessa famiglia il cui sovraindebitamento ha un’origine comune;
letto l’art. 10 l. 3/2012,
P.Q.M.
FISSA
l’udienza del 16.5.2022 ore 11:00;
DISPONE
che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
MANDA
il gestore della crisi dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx, per la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all’art. 11 co.1 l. 3/2012, della proposta, della relazione del gestore, dei chiarimenti forniti dal proponente e dal gestore depositati il 14.3.2022 nonché del presente decreto ai creditori, con le modalità previste dall’art. 10 c.1 l.3/2012;
INVITA
i creditori a far pervenire al gestore della crisi, con le modalità previste dall’art. 11 co.1 l. 3/2012, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta almeno dieci giorni prima dell’udienza sopra fissata, dovendosi presumere in mancanza il consenso favorevole alla proposta come comunicata;
DISPONE
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che a cura della cancelleria la proposta e la relazione del decreto, i chiarimenti alla proposta e alla relazione del gestore depositati il 14.3.2022 nonché il presente decreto siano pubblicate sul sito internet del Tribunale di Napoli nord;
MANDA
la Cancelleria per le comunicazioni all’istante e al gestore della crisi dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx
Aversa, 16/03/2022
Il Giudice delegato Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx
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