Contratto di assicurazione multirischi per la protezione della casa e della famiglia
DARAG
casa&noi
Contratto di assicurazione multirischi per la protezione della casa e della famiglia
Ramo 38
Ed. Gennaio 2020
casa&noi
Contratto di assicurazione multirischi per la protezione della casa e della famiglia Xxxx 38
Ed. Gennaio 2020
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
Il presente Set informativo - contenente il DIP, il DIP Aggiuntivo, le Condizioni di assicurazione e il Glossario - deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Xxxx Xxxxxx - Xxx Xxxxx 00 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Direzione Generale - Xxxxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)
Mod. EA 111
Capitale sociale € 37.890.907,00 i.v.
Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (G.U. 03/11/1993 n. 258) - N° Registro Imprese di TO e Codice Fiscale 01757980923- Partita IVA IT 02230970960 - Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese al n. 1.00115 Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Assicurazione Danni
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: NOBIS ASSICURAZIONI Prodotto: casa&noi
Ramo 38
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
Esclusioni principali relative alle garanzie del Settore Incendio:
🗶 Xxxxx causati o agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo
Esclusioni principali relative alle garanzie del Settore Responsabilità Civile verso Terzi:
🗶 Danni cagionati dall’esercizio di qualsiasi attività professionale
🗶 Xxxxx coperti dall’assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Auto
🗶 L’elenco completo delle esclusioni relative ad ogni singolo settore è riportato nei documenti precontrattuali e contrattuali
Che cosa è assicurato?
✓ Settore Incendio
Danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi
✓ Settore Furto
Danni materiali e diretti all’Assicurato derivanti dal furto delle cose assicurate anche se di proprietà di terzi, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse
✓ Settore Rimborsi
Rimborso in caso Furto di identità, Infortuni e Malattia, Perdita d’impiego, Animali domestici
✓ Settore Responsabilità Civile
Responsabilità per i fatti della vita privata, di quanto questi siano tenuti a pagare - quali civilmente responsabili a termini di legge - a titolo di risarcimento
✓ Settore Tutela Giudiziaria
Spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti
esclusivamente a sinistri accaduti nell’ambito della vita privata dell’Assicurato
✓ Settore Infortuni del Nucleo Familiare
Infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento della propria attività che egli compia senza carattere di professionalità
✓ Settore Impianti fotovoltaici e pannelli solari Estensione delle garanzie dei settori Incendio e Furto per gli impianti fotovoltaici e/o i pannelli solari installati sulla copertura del fabbricato assicurato con il presente contratto
✓ Settore Assistenza
Prestazione di assistenza all’Assicurato, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro
E’ data facoltà al cliente di personalizzare le suddette garanzie in fase di assunzione del contratto
Ci sono limiti di copertura?
Limiti di indennizzo e franchigie per sinistro e anno assicurativo, per le principali garanzie del Settore Incendio:
! Fenomeno elettrico: 10% della somma assicurata, con un massimale di 5.000€ e franchigia pari a 100€
! Acqua condotta: 10% della somma assicurata, con un massimale di 20.000€ e franchigia pari a 100€
Limiti di indennizzo e franchigie per sinistro e anno assicurativo, per le principali garanzie del Settore Responsabilità Civile verso Terzi:
! Proprietà o custodia di cani e gatti: sono esclusi dalla garanzia i danni causati dai cani appartenenti alle razze pericolose indicate nella documentazione precontrattuale. Per le razze coperte dalla garanzia, si applica una franchigia di 100€
! L’elenco completo delle limitazioni, franchigie, scoperti e massimali relativi a tutte le garanzie coperte per ogni Settore, è riportato nei documenti precontrattuali e contrattuali
E’ un contratto di assicurazione multirischi per la protezione della casa e della famiglia, sottoscrivibile da privati e persone giuridiche
Dove vale la copertura?
L’assicurazione vale per i danni che avvengono in tutto il mondo, ad eccezione dell’assicurazione relativa al Settore Tutela Giudiziaria che vale nei Paesi dell’Unione Europea e in Svizzera per le ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale e nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino negli altri casi. La copertura assicurativa per i Settori Incendio e Furto è invece limitata al Territorio Italiano
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni false o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione
Quando e come devo pagare?
Il premio può essere corrisposto in rate annuali o con frazionamento semestrale, quadrimestrale o trimestrale. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi per il pagamento del premio:
▪ assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
▪ ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nel precedente punto 1;
▪ denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto è stipulato con la formula del tacito rinnovo e ha durata da 1 a 10 anni. La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento.
In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova automaticamente ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno
Come posso disdire la polizza?
Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia la richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale
Assicurazione Multigaranzia per la casa e la famiglia
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
“Casa&noi”
Edizione 01/2019 Ramo 38
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., iscritta alla Sezione 1 dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00115 Xxx Xxxxx 00, 00000, Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX); tel. 039. 0000000; xxx.xxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Per informazioni patrimoniali sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato? | |
Incendio | Sono assicurati i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi. In particolare: Incendio Esplosione, implosione, scoppio Azione diretta del fulmine Caduta di alberi causata dal fulmine Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate Onda sonica Urto di veicoli non appartenenti all’Assicurato Caduta di ascensori, montacarichi e simili a seguito di rottura o guasto dei relativi congegni Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi Eventi atmosferici dovuti all’azione diretta della grandine e del vento (sotto forma di temporali, uragani, trombe d’aria, bufere e tempeste) o peso della neve Sovraccarico da neve Sviluppo di fumi, gas, vapori Guasti cagionati allo scopo di impedire o di limitare i danni causati dagli eventi assicurati Fumo Guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi Danni provocati dall’effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici Danni provocati da acqua condotta Danni provocati da traboccamento di acqua a seguito di occlusione degli impianti idrici, igienico-sanitari Danni provocati da rigurgito di fogna |
Danni provocati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di apparecchiature domestiche, compresi i relativi raccordi Danni derivanti da gelo che comporti spargimento d’acqua a seguito di rottura delle condutture Spese per la ricerca e riparazione dei guasti Spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro Spese per rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento del contenuto Spese sostenute dall’Assicurato per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali), durante il periodo in cui l’abitazione è resa inabitabile a seguito di sinistro risarcibile Spese sostenute dall’Assicurato per il trasloco dell’arredamento domestico non danneggiato Spese sostenute per il rifacimento documenti personali distrutti o danneggiati Spese per l’onorario del Perito Spese sostenute per la sostituzione di lastre di cristallo, mezzocristallo, vetro, specchio, marmo Spese relative all’anomalo consumo di acqua potabile Spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile Spese per onorari dei tecnici, ingegneri e architetti Spese sanitarie Spese sostenute per il riacquisto delle provviste contenute in frigoriferi e congelatori Spese sostenute per il rimpiazzo degli effetti personali portati dall’Assicurato e dai suoi familiari, presso terzi per pulizia, manutenzione e riparazione Spese sostenute per il rimpiazzo degli effetti personali portati dell’Assicurato e dei suoi familiari, ricoverati in auto, camper, roulotte Spese sostenute per il riassetto locali Costi e/o oneri di urbanizzazione Perdita pigioni E’ possibile integrare le garanzie sopra elencate mediante le seguenti condizioni aggiuntive: Pacchetto estensioni (ricerca e riparazione perdite di gas, tubazioni interrate, Bonus annullamento franchigia, danni elettrici ad apparecchi, veicoli immatricolati al P.R.A. Terremoto Xxxxxxxxx e alluvione Ricorso a terzi L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
Furto | Sono assicurati i danni materiali e diretti all’Assicurato derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, purché l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse. La copertura è prestata a primo rischio, e riguarda inoltre: Rapina ed estorsione, anche se iniziate all’esterno dei locali Furto perpetrato da collaboratori domestici Furto agevolato utilizzando ponteggi/impalcature esterni ai locali Guasti causati dai ladri Atti vandalici Guasti causati alle cose assicurate in occasione del reato Furto, rapina/estorsione di capi di vestiario personali, valori e preziosi quando portati dall’Assicurato o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura Spese per l’onorario del Perito Spese per la duplicazione dei documenti personali Spese per la sostituzione delle serrature Spese sanitarie Uso fraudolento e clonazione di carte di credito e bancomat Furto commesso nell’abitazione contenente i beni assicurati |
E’ possibile integrare le garanzie sopra elencate mediante le seguenti condizioni aggiuntive: Estensioni di garanzia (scippo, rapina ed estorsione all’interno della Comunità Europea, furto degli effetti personali ricoverati in auto, camper e roulotte o presso terzi per pulizia, manutenzione e riparazione, furto di pluviali, grondaie e macchinari fissi) L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
Rimborsi | La garanzia prevede il rimborso a favore dell’Assicurato e del Nucleo Familiare delle seguenti spese sostenute: Furto di identità (Costi legali di difesa, Costi amministrativi, Assenza dal lavoro) Spese da infortuni e malattia Spese per perdita di impiego Cani e gatti (Rimborso spese veterinarie da infortunio o malattia, con o senza intervento chirurgico, Spese funerarie per smaltimento del corpo dell’animale assicurato, Spese a seguito di partecipazione a fiere o mostre, Spese di ricerca per smarrimento) |
Responsabilità Civile | Responsabilità per i fatti della vita privata, di quanto l’Assicurato ed il Nucleo Familiare siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento per: Danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in particolare: o Alle cose o agli animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o Da conduzione della dimora abituale e/o saltuaria o da intossicazione ed avvelenamento causati da cibi e bevande o dall’uso di giocattoli, anche a motore o dalla proprietà, nonché dall’uso, di biciclette anche con motore elettrico e carrozzine con motore elettrico per disabili o dalla proprietà, nonché dall’uso personale e diretto, di cavalli ed altri animali da sella o dalla proprietà e conduzione di impianti e attrezzature sportive ad uso domestico o dalla proprietà, uso e detenzione di armi o da fatto colposo inerente la vita privata delle persone alla pari temporaneamente ospiti dell’Assicurato o da responsabilità personale derivante dalla partecipazione ad attività sociali o di volontariato o da responsabilità per la partecipazione quale genitore ad attività scolastiche o dalla proprietà ed uso di imbarcazioni fino a 6,50 metri di lunghezza e windsurf o dalla pratica di determinati hobby specificati nelle Condizioni di Assicurazione o dalla pratica di attività sportive comuni o da incendio di veicoli a motore ad uso privato o dagli addetti ai servizi domestici o in caso di guida di veicoli e natanti non di sua proprietà per lesioni corporali provocate a terzi o per danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni dell’Assicurato o danni cagionati da figli minori temporaneamente affidati a terzi o danni cagionati da figli minori non presenti nel nucleo famigliare o danni provocati dagli Assicurati, per loro responsabilità personale, nella loro qualità di trasportati su veicoli e natanti di proprietà altrui, a terzi non trasportati sui medesimi o per fatto dei figli minori, anche quando sono affidati temporaneamente a persone non conviventi o proprietà e/o custodia di animali da compagnia di piccola taglia, da cortile, da sella Lesioni personali subite da collaboratori familiari Xxxxx derivanti dalla proprietà della casa assicurata, comprese le pertinenze della casa stessa, in particolare rischi derivanti da: |
o lavori di ordinaria manutenzione compresa la committenza di lavori ordinari o contaminazione dell’acqua o del suolo provocata da sostanze emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture o interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi o da spargimento d’acqua o proprietà e conduzione di appezzamenti di terreno non ad uso professionale Danni derivanti dalla proprietà o custodia di cani e gatti E’ possibile integrare le garanzie sopra elencate mediante le seguenti condizioni aggiuntive: Bed & Breakfast (estensione dell’assicurazione agli ospiti nello svolgimento dell’attività di “Bed & Breakfast”) Danni cagionati dai figli dell’Assicurato non conviventi Privati amministratori di condominio Attività di insegnante (responsabilità civile nello svolgimento dell’attività professionale di insegnante di scuola elementare, materna o nido d’infanzia) Attività di tirocinante (responsabilità civile personale dell’Assicurato nello svolgimento del tirocinio formativo svolto dal Contraente Assicurato o da uno o più dei membri del Nucleo Familiare) Abitazioni di proprietà locate a terzi (responsabilità civile per danni causati dal Contraente in quanto proprietario del fabbricato e danni causati al Contraente per fatto del locatario) | |
Tutela Giudiziaria | Spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti esclusivamente a sinistri accaduti nell’ambito della vita privata dell’Assicurato, quali: Spese per l’intervento di un legale Spese peritali Spese di giustizia nel processo penale Spese legali/ peritali di controparte, o di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato Spese arbitrali |
Infortuni del Nucleo Familiare | L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento della propria attività che egli compia senza carattere di professionalità, ed è estesa alle seguenti garanzie: Servizio militare Rischio volo Lesioni muscolari da sforzo – Ernie traumatiche o da sforzo Morte presunta Indennità per commorienza genitori Rischio guerra Spese di rimpatrio Indennità per perdita anno scolastico Danno estetico Rischio calamità naturali Infortuni derivanti da colpa grave Malattie tropicali Lesioni tendinee |
Impianti Fotovoltaici e Pannelli Solari | L’estensione riguarda le garanzie dei settori incendio e furto per gli impianti fotovoltaici e/o i pannelli solari |
Assistenza | Le prestazioni di assistenza all’abitazione si riferiscono a: Servizio di ricerca artigiani convenzionati Invio di un Elettricista in caso di urgenza Invio di un Idraulico in caso di urgenza Invio di un Fabbro/Falegname Invio di un Termoidraulico Invio di un Tecnico riparatore di elettrodomestici |
Ripristino dell’abitabilità Asciugatura dell’abitazione Sistemazione provvisoria d’emergenza Noleggio auto per trasferimento mobilio Trasloco Servizio di segreteria Invio di una Guardia Giurata Rientro anticipato Le prestazioni di assistenza alla persona si riferiscono a: Assistenza psicologica Consulenza medica telefonica Invio di un medico o di un’ambulanza in caso di urgenza Reperimento ed invio di baby sitter Rientro anticipato Second Opinion Assistenza infermieristica Viaggio di un familiare in caso di ricovero Rimpatrio salma Trasferimento sanitario programmato (valido in Italia o all’estero) Servizio di accompagnamento familiare |
Che cosa non è assicurato? | |
Incendio | Sono esclusi i danni: Verificatisi in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, alluvioni e frane Verificatisi in occasione di atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di terrorismo e simili Verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche Derivanti da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche Causati o agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo Da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione All’apparecchio o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio Da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma Da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer Indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate Le esclusioni relative alle condizioni aggiuntive sono: Danni d’acqua Ricerca guasti Danni elettrici In particolare, con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Ricorso terzi”, sono esclusi i danni: Causati da atti di guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione Verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche |
Causati da dolo del Contraente, dell’Assicurato o dei familiari conviventi Causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni Conseguenti ad infiltrazioni di acqua piovana, a neve, a gelo, a rigurgito di sistemi di scarico Di smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è operante la garanzia Causati da sviluppo di fumi, gas o vapori Di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione Causati da tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato Derivanti da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche Indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate Conseguenti a virus informatici Da inquinamento e contaminazione | |
Furto | Sono esclusi i danni: Verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità, di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi Agevolati con dolo o colpa grave dall’Assicurato, da persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti, da persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere, da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o da persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità Causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni oppure scoppi provocati dall’autore del reato Avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno, se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati per più di 45 giorni consecutivi Indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi |
Rimborsi | Relativamente alla garanzia “Furto di identità”, sono escluse le richieste di indennizzo o risarcimento derivanti da: Perdite causate da eventi avvenuti prima della decorrenza della Polizza Furto di identità in ambito imprenditoriale e/o professionale Perdite risultanti dalla ricerca di lavoro, dall’interruzione dell’attività imprenditoriale o dalla perdita dl opportunità Perdite risultanti da danni alla reputazione o all’avviamento Perdite di dati personali imputabili a banche dati che non li hanno correttamente custoditi e che hanno notificato l’evento all’Assicurato assumendosene le relative responsabilità Perdite economiche, incluse le perdite di guadagno, profitti, corrispettivi contrattuali, perdite commerciali e interessi anticipati Qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall’Assicurato Embargo, confisca, sequestro o distruzione su ordine di un governo o della Pubblica Autorità Danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo Danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni o altri sconvolgimenti da parte della natura Danni verificatisi in occasione della partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi e risse e quando l’Assicurato si trovi in stato di intossicazione per uso di stupefacenti, o bevande alcoliche o abuso di farmaci |
Costi associati a danni fisici o psichici, malattia, disabilità o morte Relativamente alla garanzia “Rimborso spese per perdita di impiego”, sono escluse le richieste di indennizzo o risarcimento per danni causati da: Dolo dell’Assicurato, del Contraente o del Beneficiario Partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra anche non dichiarata, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili Partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e rivoluzioni Contaminazione biologica e/o chimica connessa ad atti terroristici Invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell’Assicurato preesistenti e noti all’Assicurato prima della data di decorrenza delle coperture Incidente di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo Incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo Guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione Infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili Suicidi e tentativi di suicidi Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato, dal Beneficiario, dal Contraente Atti di autolesionismo Incapacità di intendere o di volere procurata dallo stesso Assicurato Interventi chirurgici angioplastici, terapie laser Alcolismo, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni Stato di ubriachezza/ebrezza Malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici e gli esaurimenti nervosi Cure od interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici Parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi Malattie tropicali Svolgimento dell’attività di trapezista, stuntman, minatore o cavaiolo Infortuni o malattie verificatisi durante lo svolgimento del servizio di leva o quello sostitutivo di questo, l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazioni o motivi di carattere eccezionale Le cure e gli interventi finalizzati al trattamento dell’infertilità e comunque quelli relativi all’inseminazione artificiale Le degenze in case di riposo, di convalescenza, di soggiorno cronicari o in stabilimenti o centri di cure termali, idroterapici, fitoterapici, dietologi o del benessere Sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi Trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle Partecipazione a corse, gare, allenamenti e prove comportanti l’uso di veicoli a motore Pratica di attività sportive professionistiche Uso e/o produzione di esplosivi Epidemie e pandemie Relativamente alla garanzia “Pets” (cani e gatti), sono escluse le richieste di indennizzo o risarcimento derivanti da: Infortuni o malattie conseguenti all’impiego dell’animale per la caccia Dolo o colpa grave dell’Assicurato, dei componenti il suo nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l’animale assicurato Uso professionale dell’animale |
Uso dell’animale in violazione della legislazione vigente Malattie o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari Controlli di routine e/o facoltativi e/o check-up Malattie evitabili con vaccini e/o profilassi preventivi Acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali, tranne quanto previsto per gli interventi chirurgici Malattie mentali e problemi comportamentali Infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive Gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo Sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale Soppressione e cremazione per pericolosità Taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica, malattie dei denti e paradontopatie Spese di igiene dentaria Terapie dietetiche Danni derivanti da guerre, guerre civili, sommosse, rischi sociopolitici, terrorismo Danni derivanti da catastrofi naturali Infortuni verificatisi nei primi 8 giorni di decorrenza della Polizza e malattie con sintomi manifestati nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Polizza Cure relative a malattie croniche Filaria/leishmania Pandemia Qualsiasi altra spesa conseguente a morte dell’animale salvo le spese funerarie di cui sopra La garanzia non è inoltre operante per gli infortuni occorsi alle razze di cani riportate nelle condizioni di assicurazione | |
Responsabilità Civile | Sono esclusi i danni: Cagionati dall’esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale o connessa con affari, locazioni o noleggi Da furto Conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali Provocati sotto l’influsso di sostanze stupefacenti o in stato di ubriachezza Derivanti dalla proprietà e circolazione, anche da parte di domestici, di veicoli a motore, natanti e aerei di qualsiasi genere Derivanti da detenzione o impiego di esplosivi Derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio e del paracadutismo, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali Derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili Derivanti dall’esercizio della caccia Da manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dei fabbricati di proprietà o in conduzione Da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali Conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo Derivanti dai rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra Derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche nonché derivanti dall’emissione di onde e campi elettromagnetici Derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, manipolazione di prodotti contenenti amianto Alle persone non considerate terze Derivanti dalla proprietà di case diverse da quelle assicurate Causati dai cani appartenenti alle razze specificate nelle Condizioni di Assicurazione |
Tutela Giudiziaria | Sono esclusi dalla garanzia: Il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere Gli oneri fiscali Le spese attinenti all’esecuzione forzata oltre i primi due tentativi Le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato Le spese per controversie in materia amministrativa, ivi comprese quelle fiscali o tributarie Le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società La garanzia non è inoltre operante per le controversie: Relative al diritto di famiglia, successioni e donazioni Nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria Attinenti a qualsiasi attività lavorativa dell’Assicurato Fra più persone assicurate con la stessa Polizza Relative alla circolazione di veicoli, aeromobili o natanti di proprietà e/o condotti dall’Assicurato Relative a danni da inquinamento dell’ambiente Relativi a immobili diversi da quello di residenza dell’Assicurato e da quelli, identificati in Polizza, costituenti sue abitazioni secondarie |
Infortuni del Nucleo Familiare | Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni causati: Dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove Dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione Dalla pratica di sport aerei in genere e dalle partecipazioni a gare o corse motoristiche e/o motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti Dalla pratica di attività sportive pericolose, anche se svolte a carattere ricreativo (le attività sono elencate nelle condizioni di assicurazione) Dalla partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l’Assicurato svolga tale attività a livello professionistico o a carattere internazionale Da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni Da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio Da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato Da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche Da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche Da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici Gli infarti, in ogni caso, e le lesioni muscolari da sforzo e le ernie Da attività che l’Assicurato svolga a carattere di professionalità |
Impianti Fotovoltaici e Pannelli Solari | Si intendono operanti le medesime esclusioni riportate nel Settore Incendio e Furto |
Assistenza | Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: Atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni Eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale Sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività Dolo o colpa grave dell’Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio Atti di pura temerarietà dell’Assicurato Stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni Eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura Ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all’Assicurato Sinistri derivanti da viaggi intrapresi dall’Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche-trattamenti medico-chirurgici Espianto e/o trapianto di organi |
Applicazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio verificatosi nel corso del contratto Gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio |
Ci sono limitazioni alla copertura? | |
Per le garanzie non riportate nei presenti elenchi, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, per la somma prevista sul Frontespizio di Polizza. | |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Incendio | Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, per le garanzie prestate: ! Esplosione, implosione, scoppio – franchigia pari a 100€ ! Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi – franchigia pari a 100€ ! Eventi atmosferici dovuti all’azione diretta della grandine e del vento (sotto forma di temporali, uragani, trombe d’aria, bufere e tempeste) o peso della neve – franchigia pari a 100€ ! Sovraccarico da neve – franchigia pari a 100€ ! Guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi – franchigia pari a 100€ e massimale pari a 1.500€ ! Danni provocati dall’effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici – franchigia pari a 100€, con limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata (massimale di 5.000€) ! Danni provocati da acqua condotta – franchigia pari a 150€, con limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata (massimale di 20.000€) ! Danni provocati da traboccamento di acqua a seguito di occlusione degli impianti idrici, igienico-sanitari – franchigia pari a 150€, con limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata (massimale di 20.000€) ! Danni provocati da rigurgito di fogna – franchigia pari a 100€, con limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata (massimale di 2.500€) ! Danni provocati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di apparecchiature domestiche, compresi i relativi raccordi – franchigia pari a 150€, con limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata (massimale di 1.500€) ! Danni derivanti da gelo che comporti spargimento d’acqua a seguito di rottura delle condutture – franchigia pari a 100€, con limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata (massimale di 1.500€) ! Spese per la ricerca e riparazione dei guasti – franchigia pari a 150€, con limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata (massimale di 3.000€) ! Spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro – limite di indennizzo pari al 10% dell’indennizzo (massimale di 2.500€) ! Spese per rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento del contenuto – limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata (massimale di 2.500€) ! Spese sostenute dall’Assicurato per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali), durante il periodo in cui l’abitazione è resa inabitabile a seguito di sinistro risarcibile – limite di indennizzo pari al 10% dell’indennizzo (massimale di 2.500€) ! Spese sostenute dall’Assicurato per il trasloco dell’arredamento domestico non danneggiato – limite di indennizzo pari al 10% dell’indennizzo (massimale di 2.500€) |
! Spese sostenute per il rifacimento documenti personali distrutti o danneggiati – franchigia pari a 100€ ! Spese per l’onorario del Perito – limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata (massimale di 2.500€) ! Spese sostenute per la sostituzione di lastre di cristallo, mezzocristallo, vetro, specchio, marmo – massimale pari a 2.000€ ! Spese relative all’anomalo consumo di acqua potabile – massimale pari a 400€ ! Spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile – massimale pari a 1.500€ ! Spese per onorari dei tecnici, ingegneri e architetti – massimale pari a 10.000€ ! Spese sanitarie – massimale pari a 5.000€ ! Spese sostenute per il riacquisto delle provviste contenute in frigoriferi e congelatori – massimale pari a 300€ ! Spese sostenute per il rimpiazzo degli effetti personali portati dall’Assicurato e dai suoi familiari, presso terzi per pulizia, manutenzione e riparazione – limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata ! Spese sostenute per il rimpiazzo degli effetti personali portati dell’Assicurato e dei suoi familiari, ricoverati in auto, camper, roulotte – limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata (massimale pari a 1.000€) ! Spese sostenute per il riassetto locali – massimale pari a 10.000€ ! Costi e/o oneri di urbanizzazione – massimale pari a 10.000€ ! Perdita pigioni – limite di indennizzo fino al 20% di quello liquidabile a termini di Polizza, non oltre 6 mesi Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, per le garanzie prestate nelle Condizioni aggiuntive: ! Ricerca e riparazione perdite di gas – franchigia pari a 150€, con limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata (massimale pari a 3.000€) ! Tubazioni interrate – franchigia pari a 150€, con limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata (massimale pari a 3.000€) ! Danni elettrici ad apparecchi – franchigia pari a 150€, con limite di indennizzo pari a 1.500€ ! Veicoli immatricolati al P.R.A. – franchigia pari a 150€, con limite di indennizzo pari a 2.000€ ! Terremoto – franchigia pari a 10.000€, con limite di indennizzo pari al 50% della somma assicurata per il fabbricato e fino a 3.000€ aggiuntivi per il contenuto ! Terremoto e alluvione – franchigia pari a 10.000€, con limite di indennizzo pari al 50% della somma assicurata per il fabbricato e fino a 3.000€ aggiuntivi per il contenuto ! Ricorso a terzi – franchigia pari a 10.000€, con limite di indennizzo pari al 50% della somma assicurata per il fabbricato e fino a 3.000€ aggiuntivi per il contenuto | |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Furto | Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, per la somma prevista sul Frontespizio di Polizza. Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, per le garanzie prestate: ! Rapina ed estorsione, anche se iniziate all’esterno dei locali – limite di indennizzo pari al 20% della somma assicurata (massimale di 500€) ! Furto perpetrato da collaboratori domestici – limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata ! Furto agevolato utilizzando ponteggi/impalcature esterni ai locali – scoperto del 20% ! Guasti causati dai ladri – limite di indennizzo pari a 3.500€ ! Atti vandalici – limite di indennizzo pari al 20% della somma assicurata ! Guasti causati alle cose assicurate in occasione del reato – massimale pari alla somma assicurata ! Furto, rapina/estorsione di capi di vestiario personali, valori e preziosi quando portati dall’Assicurato o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura – limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata ! Spese per l’onorario del Perito – limite pari al 5% dell’indennizzo (massimale di 500€) ! Spese per la duplicazione dei documenti personali – limite di indennizzo pari al 10% |
della somma assicurata (massimale di 500€) ! Spese per la sostituzione delle serrature – limite di indennizzo pari al 20% della somma assicurata (massimale di 500€) ! Spese sanitarie – limite di indennizzo pari a 5.000€ ! Uso fraudolento e clonazione di carte di credito e bancomat – limite di indennizzo pari a 2.500€ ! Furto commesso nell’abitazione contenente i beni assicurati – massimale pari alla somma assicurata Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, per le garanzie prestate nelle Condizioni aggiuntive: ! Scippo, rapina ed estorsione all’interno della Comunità Europea – limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata (massimale di 1.000€) ! Furto degli effetti personali ricoverati in auto, camper e roulotte – massimale di 500€ ! Furto degli effetti personali presso terzi per pulizia, manutenzione e riparazione – limite di indennizzo pari al 20% della somma assicurata ! Furto di pluviali, grondaie e macchinari fissi – fino alla concorrenza della somma assicurata | |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Rimborsi | Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, per la somma prevista sul Frontespizio di Polizza. Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, per le garanzie prestate: ! Furto di identità (Costi legali di difesa, Xxxxx amministrativi, Assenza dal lavoro) – franchigia pari a 250€ con massimale di 5.000€. Il rimborso massimo per l’Assenza dal lavoro è pari a 50€ per non più di 5 giorni ! Spese da infortuni – massimale di 10.000€ ! Spese da malattia – massimale di 10.000€ ! Spese per perdita di impiego – massimale di 100€ al mese per non più di 6 mesi (600€ per anno e sinistro) ! Rimborso spese veterinarie da infortunio o malattia, con intervento chirurgico – vi sono due ipotesi: o Ipotesi 1) massimale di 2.000€, scoperto del 20% con un minimo di 200€ o Ipotesi 2) massimale di 2.500€, scoperto del 20% con un minimo di 200€ ! Rimborso spese veterinarie da infortunio o malattia, senza intervento chirurgico – vi sono due ipotesi: o Ipotesi 1) massimale di 500€, scoperto del 15% con un minimo di 50€ o Ipotesi 2) massimale di 1.000€, scoperto del 15% con un minimo di 70€ ! Spese funerarie per smaltimento del corpo dell’animale assicurato – massimale di 100€ ! Spese a seguito di partecipazione a fiere o mostre – franchigia pari a 300€ con massimale pari alla somma assicurata ! Spese di ricerca per smarrimento – massimale pari a 500€ |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Responsabilità Civile | Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la “Forma con Franchigia”, le garanzie presenti nel Settore Responsabilità Civile sono prestate con una franchigia assoluta di 250€ (Forma con Franchigia A), 500€ (Forma con Franchigia B) o 750€ (Forma con Franchigia C) per singolo sinistro, a seconda dell’opzione selezionata dal Contraente, salvo indicazione di una franchigia superiore. Per le garanzie non riportate nei presenti elenchi, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, per la somma prevista sul Frontespizio di Polizza. Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, per le garanzie prestate: ! Danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in particolare: o Alle cose o agli animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia – limite di risarcimento pari a 500€ |
o Da conduzione della dimora abituale e/o saltuaria – limite di risarcimento pari a 500€ o In caso di guida di veicoli e natanti non di sua proprietà per lesioni corporali provocate a terzi – limite di risarcimento pari a 50.000€ o Proprietà e/o custodia di animali da compagnia di piccola taglia, da cortile, da sella – franchigia pari a 50€ ! Lesioni personali subite da collaboratori familiari – fino alla concorrenza del 50% del massimale indicato in Polizza, con massimale di 160.000€ ! Rischi derivanti da: o Contaminazione dell’acqua o del suolo provocata da sostanze emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture – franchigia pari a 500€ e sottolimite di indennizzo del 10% della somma assicurata o Interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi – franchigia pari a 500€ e masismale del 10% della somma assicurata o Spargimento d’acqua o rigurgiti di fogna – franchigia pari a 250€ ! Danni derivanti dalla proprietà della casa assicurata, comprese le pertinenze della casa stessa: o contaminazione dell’acqua o del suolo – franchigia pari a 500€, con sottolimite di risarcimento del 10% del massimale assicurato o interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi – franchigia pari a 500€, con sottolimite di risarcimento del 10% del massimale assicurato o da spargimento d’acqua – con franchigia pari a 250€ o proprietà e conduzione di appezzamenti di terreno non ad uso professionale – con un’estensione non superiore a 5.000 mq ! Danni derivanti dalla proprietà o custodia di cani e gatti – nessuna franchigia se il cane viene utilizzato per scopi assistenziali, con franchigia pari a 100€ negli altri casi Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, per le garanzie prestate nelle Condizioni aggiuntive: ! Bed & Breakfast – franchigia pari a 100€ ! Privati amministratori di condominio – scoperto pari al 10% per ogni danno risarcibile (minimo 500€) con risarcimento massimo di 20.000€ ! Attività di insegnante ! Attività di tirocinante – franchigia pari a 250€ per danni a cose o animali ! Abitazioni di proprietà locate a terzi | |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Tutela Giudiziaria | Di seguito sono riportate i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, per le garanzie prestate: ! Spese per l’intervento di un legale – massimale pari a 10.000€ ! Spese peritali – massimale pari a 10.000€ ! Spese di giustizia nel processo penale – massimale pari a 10.000€ ! Spese legali/ peritali di controparte, o di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato – massimale pari a 10.000€ ! Spese arbitrali – massimale pari a 10.000€ |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Infortuni del Nucleo Familiare | Di seguito sono riportate i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, per le garanzie prestate: ! Lesioni muscolari da sforzo – Xxxxx traumatiche o da sforzo – la copertura assicurativa ha un periodo di carenza pari a 180 giorni ! Spese di rimpatrio – massimale pari a 1.500€ ! Rischio calamità naturali – qualora siano colpiti più Assicurati e/o contratti con la stessa Società, l’esborso massimo sarà pari a 1.500.000€ da suddividersi tra gli Assicurati ! Malattie tropicali – l’indennizzo verrà corrisposto solo in caso di invalidità permanente superiore al 15%, con un massimale pari a 100.000€ ! Lesioni tendinee – massimo indennizzo di 5.000€ ! Indennità per perdita anno scolastico – indennizzo pari all’1% del capitale assicurato |
in caso di invalidità permanente Per le seguenti coperture, può essere selezionata una delle due forme franchigia: 1) Sulla parte di somma assicurata fino a 150.000€, verrà applicata una franchigia pari al 5% (se il grado di invalidità permanente accertato è di grado inferiore o pari al 5%, non si farà luogo ad indennizzo), mentre sulla parte di somma assicurata eccedente i 150.000€, verrà applicata una franchigia pari al 6% 2) Sulla parte di somma assicurata fino a 150.000€, verrà applicata una franchigia pari al 3% (se il grado di invalidità permanente accertato è di grado inferiore o pari al 3%, non si farà luogo ad indennizzo), mentre sulla parte di somma assicurata eccedente i 150.000€, verrà applicata una franchigia pari al 6% ! Servizio militare ! Rischio volo ! Lesioni muscolari da sforzo – Xxxxx traumatiche o da sforzo ! Morte presunta ! Indennità per commorienza genitori ! Rischio guerra ! Danno estetico ! Infortuni derivanti da colpa grave Qualora l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 21% della totale non si applicano le suddette franchigie | |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Impianti Fotovoltaici e Xxxxxxxx Solari | Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, per le garanzie prestate: ! Eventi atmosferici su pannelli solari e fotovoltaici – limite massimo di 5.000€ per periodo assicurativo |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Assistenza | Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, salvo diversamente specificato nel Frontespizio di Polizza. Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro, per le prestazioni fornite in caso di assistenza all’abitazione: ! Servizio di ricerca artigiani convenzionati – costo a carico dell’Assicurato ! Invio di un Elettricista in caso di urgenza – massimale di 250€, costi relativi al materiale a carico dell’Assicurato ! Invio di un Idraulico in caso di urgenza – massimale di 250€, costi relativi al materiale a carico dell’Assicurato ! Invio di un Fabbro/Falegname – massimale di 250€, costi relativi al materiale a carico dell’Assicurato ! Invio di un Termoidraulico – massimale di 300€, costi relativi al materiale e/o pezzi di ricambio a carico dell’Assicurato ! Invio di un Tecnico riparatore di elettrodomestici – massimale di 250€, costi relativi al materiale e/o pezzi di ricambio a carico dell’Assicurato ! Ripristino dell’abitabilità – massimale di 250€ ! Asciugatura dell’abitazione – massimale di 250€; nel caso in cui non fosse possibile reperire il personale addetto, la Società rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall’Assicurato entro il limite di 300€ ! Sistemazione provvisoria d’emergenza – massimale di 500€, per sinistro e per anno ! Trasloco – massimale di 1.500€, per sinistro e per anno ! Rientro anticipato – massimale di 300€, per sinistro e per anno Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro, per le prestazioni fornite in caso di assistenza alla persona: ! Servizio di accompagnamento familiare – con massimale di 50€ |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Il prodotto Casa&noi è rivolto a persone fisiche e persone giuridiche, che intendono assicurarsi contro danni/ infortuni subiti nel corso dell'attività extra professionale e con esigenze di protezione della persona, dei beni e del patrimonio
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: : l’Intermediario percepisce una commissione media pari al 23%, calcolata sul premio annuo di polizza comprensivo di imposte
Quali costi devo sostenere?
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? | |
Denuncia di sinistro per i Settori Furto, Incendio, Impianti Fotovoltaici e Pannelli Solari | In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: a. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo il disposto dell’Art. 1914 del Codice Civile; b. darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile; c. fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d. denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire - se la Legge lo consente - la procedura di ammortamento; le relative spese sono a carico della Società secondo il disposto dell’Art. 1914 del Codice Civile; e. conservare tanto le cose non rubate o salvate, quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro, fino ad avvenuta liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo; f. dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro, oltre che della realtà e dell’entità del danno; tenere inoltre a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire |
Denuncia di sinistro per il Settore Responsabilità Civile | In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne tempestivamente avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile. Se l’Assicurato omette o ritarda dolosamente o colposamente la presentazione della denuncia del sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile. La suddetta denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro ed ogni altra notizia utile per la Società. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro stesso |
Denuncia dell’infortunio per il Settore Infortuni del Nucleo Familiare | In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Per la Diaria senza ricovero, qualora assicurata, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell’assicurazione. L’Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile |
Prestazione di Assistenza | Per la gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni previste in Polizza, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. si avvale della Centrale Operativa Nobis. Le prestazioni di assistenza dovranno essere richieste direttamente alla Centrale Operativa Nobis. |
Prescrizione | Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche |
COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) Tale procedura è obbligatoria per le controversie in materia di contratto di assicurazione e rappresenta una condizione di procedibilità dell’eventuale azione giudiziaria. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato e Perizia Contrattuale: tali procedure sono facoltative, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Art. 1 – Cosa comprende l’assicurazione per il Settore Incendio 1
Art. 2 – Colpa grave per il Settore Incendio 3
Art. 3 – Cosa comprende l’assicurazione per il Settore Furto 3
Art. 4 – Furto a seguito di incidente stradale per il Settore Furto 4
Art. 5 – Mezzi di chiusura dei locali per il Settore Furto 4
Art. 6 – Xxxxxx, rapina, estorsione per il Settore Furto 5
Settore Responsabilità Civile 5
Art. 7 – Cosa comprende l’assicurazione R.C. della vita privata per il Settore Responsabilità Civile 5
Art. 8 – Dalla proprietà della casa assicurata per il Settore Responsabilità Civile 6
Art. 9 – Dalla proprietà o custodia di cani e gatti per il Settore Responsabilità Civile 6
Art. 10 – Cosa comprende l’assicurazione per il Settore Tutela Giudiziaria 6
Art. 11 – Coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile per il Settore Tutela Giudiziaria 6
Settore Infortuni del Nucleo Familiare 7
Art. 12 – Cosa comprende l’assicurazione per il Settore Infortuni del Nucleo Familiare 7
Art. 13 – Servizio militare per il Settore Infortuni del Nucleo Familiare 7
Art. 14 – Rischio volo per il Settore Infortuni del Nucleo Familiare 7
Art. 15 – Lesioni muscolari da sforzo - ernie traumatiche o da sforzo per il Settore Infortuni
Art. 16 – Prestazioni per il Settore Infortuni del Nucleo Familiare 7
Art. 17 – Impianti fotovoltaici e pannelli solari per il Settore Fotovoltaico 9
Art. 18 – Incendio e garanzie accessorie per il Settore Fotovoltaico 9
Art. 19 – Furto per il Settore Fotovoltaico 9
Art. 20 – Attivazione della Centrale Operativa per il Settore Assistenza 9
Art. 21 – Cosa comprende l’assicurazione per il Settore Assistenza (Assistenza all’abitazione) 9
Art. 22 – Cosa comprende l’assicurazione per il Settore Assistenza (Assistenza garanzia elettrodomestici) 11
Art. 23 – Cosa comprende l’assicurazione per il Settore Assistenza (Assistenza alla persona) 13
Art. 24 – Garanzie Aggiuntive per il Settore Incendio 15
Art. 25 – Garanzie Aggiuntive per il Settore Furto 17
Art. 26 – Garanzie Aggiuntive per il Settore Rimborsi 18
Settore Responsabilità Civile 20
Art. 27 – Garanzie Aggiuntive per il Settore Responsabilità Civile 20
Art. 28 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Incendio 21
Art. 29 – Esclusione di beni già garantiti con polizza leasing per il Settore Incendio 21
Art. 30 – Cosa non comprendono le Garanzie Aggiuntive per il Settore Incendio 21
Art. 31 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Furto 22
Art. 32 – Esclusione di beni già garantiti con polizza leasing per il Settore Furto 23
Art. 33 – Cosa non comprendono le Garanzie Aggiuntive per il Settore Rimborsi 23
Settore Responsabilità Civile 24
Art. 34 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Responsabilità Civile 24
Art. 35 – Persone non considerate terzi per il Settore Responsabilità Civile 24
Art. 36 – Cosa non comprendono le Garanzie Aggiuntive per il Settore Responsabilità Civile 25
Art. 37 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Tutela Giudiziaria 25
Settore Infortuni del Nucleo Familiare 25
Art. 38 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Infortuni del Nucleo Familiare 25
Art. 39 – Persone non assicurabili per il Settore Infortuni del Nucleo Familiare 25
Art. 40 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Fotovoltaico 25
Art. 41 – Esclusione di beni già garantiti con polizza leasing per il Settore Fotovoltaico 25
Art. 42 – Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza
Ci sono limiti di copertura? 26
Art. 43 – Persona giuridica 26
Art. 44 – Limite massimo dell’indennizzo per i Settori Incendio e Furto 26
Art. 45 – Regolazioni di franchigie e scoperti per i Settori Incendio e Furto 26
Art. 46 – Sottilimiti di indennizzo per l’assicurazione del contenuto per il Settore Incendio 26
Art. 47 – Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Settore Incendio 26
Art. 48 – Sottilimiti di indennizzo “Furto contenuto” e “Furto gioielli e valori” per il Settore Furto 27
Art. 49 – Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Settore Furto 27
Art. 50 – Limiti di indennizzo per il Settore Rimborsi 27
Art. 51 – Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Settore Rimborsi 28
Art. 52 – Franchigie e scoperti per il Settore Rimborsi 28
Art. 53 – Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Responsabilità Civile 28
Art. 54 – Limite d’età degli Assicurati per il Settore Infortuni del Nucleo Familiare 28
Art. 55 – Limiti di indennizzo per sinistri catastrofici per il Settore Infortuni del Nucleo Familiare 28
Art. 56 – Franchigia per il Settore Fotovoltaico 28
Art. 57 – Estensione territoriale dell’assicurazione per i Settori Incendio e Furto 28
Art. 58 – Estensione territoriale dell’assicurazione per il Settore Rimborsi e Fotovoltaico 28
Art. 59 – Estensione territoriale dell’assicurazione per il Settore Responsabilità Civile 29
Art. 60 – Estensione territoriale dell’assicurazione per il Settore Tutela Giudiziaria 29
Art. 61 – Estensione territoriale dell’assicurazione per il Settore Infortuni del Nucleo Familiare 29
Art. 62 – Estensione territoriale dell’assicurazione per il Settore Assistenza 29
Quando comincia la copertura e quando finisce? 29
Art. 63 – Decorrenza della garanzia 29
Art. 64 – Decorrenza della garanzia per il Settore Tutela Giudiziaria 29
Art. 65 – Xxxxxxx, rinnovo, disdetta e recesso in caso di sinistro 29
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 30
Norme applicate in caso di sinistro 30
Art. 66 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio 30
Art. 67 – Esagerazione dolosa del danno per i Settori Incendio e Furto 30
Art. 68 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro per i Settori Incendio e Furto 30
Art. 69 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro per il Settore Responsabilità Civile 30
Art. 70 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro per il Settore Tutela Giudiziaria 30
Art. 71 – Gestione del sinistro per il Settore Tutela Giudiziaria 30
Art. 72 – Denuncia dell’infortunio e obblighi dell’Assicurato per il Settore Infortuni
Art. 73 – Istruzioni per la richiesta di Assistenza per il Settore Assistenza 31
Art. 74 – Procedura per la valutazione del danno per i Settori Incendio e Furto 31
Art. 75 – Mandato dei Periti per i Settori Incendio e Furto 31
Art. 76 – Valore delle cose assicurate per i Settori Incendio e Furto 31
Art. 77 – Fabbricato a Primo Rischio Assoluto per il Settore Incendio 31
Art. 78 – Contenuto a valore commerciale per il Settore Incendio 32
Art. 79 – Contenuto a primo rischio assoluto per il Settore Incendio 32
Art. 80 – Valore dell’impianto e determinazione del danno diretto per il Settore Fotovoltaico 32
Art. 81 – Raccolte e collezioni per i Settori Incendio e Furto 32
Art. 82 – Determinazione del danno per i Settori Incendio e Furto 32
Art. 83 – Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro per il Settore Furto 32
Art. 84 – Cose di proprietà del coniuge o di terzi per i Settori Incendio e Furto 33
Art. 85 – Somme assicurate e loro suddivisione per il Settore Nucleo Familiare 33
Art. 86 – Assicurazione parziale per il Settore Incendio 33
Art. 87 – Assicurazione parziale per il Settore Fotovoltaico 33
Art. 88 – Liquidazione del danno/pagamento dell’indennizzo/motivi di contestazione per
Art. 89 – Determinazione dell’indennizzo per invalidità permanente per il Settore Infortuni
Art. 90 – Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrattuale per il Settore Infortuni
Art. 91 – Criteri di indennizzabilità per il Settore Infortuni Nucleo Familiare 34
Art. 92 – Diritto di surrogazione per il Settore Infortuni al Nucleo Familiare 34
Art. 93 – Anticipo sulla liquidazione dell’indennizzo per il Settore Incendio 34
Art. 94 – Anticipo sulla liquidazione dell’indennizzo per il Settore Infortuni del Nucleo Familiare 34 Art. 95 – Inesistenza dell’obbligo di fornire prestazioni alternative per il Settore Assistenza 34
Art. 96 – Gestione delle vertenze di danno - Spese legali per il Settore Responsabilità Civile 34
COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA 34
Art. 97 – Pagamento del premio 34
Art. 98 – Adeguamento automatico delle somme assicurate e del relativo premio 35
NORME CHE REGOLANO IL RECESSO 35
Come posso disdire la polizza? 35
Art. 99 – Termine, rinnovo, disdetta e recesso in caso di sinistro 35
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 35
Art. 100 – Modifiche dell’assicurazione 35
Art. 101 – Vincolo generico per il Settore Incendio 35
Art. 102 – Variazioni del contratto di mutuo per il Settore Incendio 35
Art. 103 – Aggravamento del rischio 36
Art. 104 – Diminuzione del rischio 36
Art. 105 – Titoli di credito per i Settori Incendio e Furto 36
Art. 106 – Buona fede per il Settore Incendio 36
Art. 107 – Recupero delle cose rubate per i Settori Incendio e Furto 36
Art. 108 – Trasloco delle cose assicurate per il Settore Furto 36
Art. 109 – Recupero delle cose rubate per il Settore Fotovoltaico 36
Art. 112 – Rinuncia al diritto di rivalsa per il Settore Incendio 37
Art. 113 – Rinvio alle norme di Legge 37
Art. 114 – Norme relative ai sinistri per i Settori Incendio, Furto, Fotovoltaico 37
Art. 115 – Altre assicurazioni 37
Art. 116 – Altre assicurazioni per il Settore Assistenza 37
Art. 117 – Assicurazione a primo rischio assoluto per il Settore Furto 37
Art. 118 – Assicurazione di secondo rischio per il Settore Responsabilità Civile 37
Art. 119 – Assicurazione presso diversi assicuratori per i Settori Incendio e Furto 37
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 37
NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NEL CONTRATTO 38
Condizioni di assicurazione
Si precisa che le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono riportate in grassetto, nonché stampate su fondo pieno, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Le esclusioni riferite alla specifica fattispecie di una determinata garanzia vengono in questo modo evidenziate e sottolineate
e sono da leggere con particolare attenzione.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
- quelli conseguenti a furto e rapina (vedi “Settore
Che cosa è assicurato?
GARANZIE BASE
Furto” - Art. 3 lettera g;)
- i danni derivanti da imbrattamento delle parti
esterne dell’abitazione. | ||
I danni saranno risarciti con applicazione di una fran- chigia assoluta per sinistro di euro 100,00 che rimane |
a carico dell’Assicurato.
Settore Incendio
(Le seguenti garanzie devono intendersi valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
Art. 1 – Cosa comprende l’assicurazione per il Settore Incendio
La Società si obbliga a indennizzare, nei limiti di ciascuna delle somme assicurate indicate per Fabbricato (o porzione di fabbricato) e Contenuto (con i sottolimiti previsti dall’Art. 46), i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in proporzione al valore delle cose assicurate al momento del sinistro rispetto a quanto assicurato in Polizza, applicando la regola proporzionale ex Art. 1907 del Codice Civile, da:
1. Incendio.
2. Esplosione, implosione e scoppio anche di ordigni esplosivi verificatisi per eventi diversi da quelli previsti dall’Art. 1 punto 9. Sono esclusi i danni agli apparecchi ed impianti nei quali si è verificato lo scoppio o l’implo- sione per usura, corrosione o difetto di materiale.
3. Azione diretta del fulmine.
4. Caduta di alberi causati da fulmine.
5. Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artifi- ciali, loro parti o cose da essi trasportate.
6. Onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili.
7. Urto di veicoli non appartenenti all’Assicurato.
8. Caduta di ascensori, montacarichi e simili a seguito di rottura o guasto dei relativi congegni non determinata da usura, corrosione o difetto di materiale; la garanzia si intende operante nei limiti della somma assicurata per il fabbricato.
9. Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi. Sono esclusi:
giorni consecutivi;
- i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà protrattasi per oltre 5
- quelli verificatisi nel corso di confisca o requisi- zione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità;
10. Eventi atmosferici dovuti all’azione diretta della grandine e del vento (sotto forma di temporali, uragani, trombe d’aria, bufere e tempeste) o peso della neve purché la loro violenza sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona); urto di corpi in conseguenza della stessa azione del vento. I danni di bagnamento che si verificas- sero all’interno del “fabbricato” ed al suo “contenuto” sono compresi, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine o dal peso della neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti ed ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti. Sono
esclusi dall’assicurazione i danni causati da accumulo |
esterno d’acqua, cedimento di terreno, da valanghe |
e spostamenti d’aria da questi provocati, da gelo, |
nonché i danni causati a cose mobili in genere, in |
quanto posti all’aperto o su terrazze, balconi, verande |
e spazi similari non riparati (ad eccezione delle tende |
frangisole esterne purché montate su strutture |
insistenti sui muri del fabbricato). I danni saranno risarciti con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro 100,00 che rimane a carico dell’Assicurato. Per i pannelli solari ed i pannelli foto- voltaici la garanzia e prestata con un limite massimo |
di euro 5.000 per periodo assicurativo.
Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano
11. Sovraccarico da neve. La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate conseguenti a crollo totale o parziale del tetto causato da sovraccarico di neve. Ai fini della presente garanzia, in nessun caso la
nella stessa annualità assicurativa, una somma maggiore del 50% di ognuna delle somme assicurate per il Fabbricato e per il Contenuto. La Società non risponde dei danni causati:
- da gelo, valanghe e slavine;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme
relative ai sovraccarichi da neve;
- ai fabbricati in costruzione od in corso di rifaci- mento (a meno che detto rifacimento non sia inin-
fluente ai fini della presente garanzia);
- ai lucernari, vetrate e serramenti in genere.
I danni saranno risarciti con applicazione di una fran-
concorrenza del 10% della somma assicurata con il
chigia assoluta per sinistro di euro 100,00 che rimane
a carico dell’Assicurato.
12. Sviluppo di fumi, gas, vapori, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate, oppure enti posti nell’ambito di 20 m. da esse.
13. Guasti cagionati allo scopo di impedire o di limitare i danni causati dagli eventi assicurati.
14. Fumo, fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed acci- dentale agli impianti per la produzione di calore esistenti nei locali assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appositi camini.
15. Guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a euro 1.500,00 previa applicazione di una fran- chigia assoluta di euro 100,00 per ciascun sinistro che rimane a carico dell’Assicurato. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore Furto.
16. I danni provocati dall’effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, subiti da elettrodomestici, audiovisivi, personal computer ed altri apparecchi elettrici od elettronici per uso di casa o personale, ivi compresi i cancelli elettrici. I danni saranno risarciti fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il limite massimo di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro 100,00 che rimane a carico dell’Assicurato. La Società non risponde dei danni:
- Causati da deperimento, logoramento, corrosione,
ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti
graduali degli eventi atmosferici;
- Dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o dal fornitore delle cose assicurate.
17. I danni provocati da acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale, ingorgo o traboccamento di pluviali e grondaie, di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento installati nel fabbricato o porzione di fabbricato, assicurato o contenente le cose assicurate. I danni saranno risarciti fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il limite massimo di euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro euro 150,00 che rimane a carico dell’Assicurato. La Società non risponde dei danni dovuti ad umidità e stillicidio.
danni saranno risarciti fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il limite massimo di euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro 150,00 che rimane a carico dell’Assicurato. La Società non risponde dei danni derivanti da rigurgito
18. I danni provocati da traboccamento di acqua a seguito di occlusione degli impianti idrici, igienico-sanitari. I
o rottura di fognature.
19. I danni provocati da rigurgito di fogna, ma soltanto se conseguenti ad occlusione di impianto facente parte del fabbricato. I danni saranno risarciti fino alla concor- renza del 10% della somma assicurata con il limite massimo di euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro 100,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
20. I danni provocati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di apparecchiature domestiche, compresi i relativi raccordi. I danni saranno risarciti fino alla
limite massimo di euro 1.500,00 per sinistro e per
anno assicurativo con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro 150,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
21. I danni derivanti da gelo che comporti spargimento d’acqua a seguito di rottura delle condutture. La garanzia si intende operante purché l’abitazione sia dotata di impianto di riscaldamento in funzione o, in caso contrario, non funzionante da meno di 48 ore conse- cutive prima del sinistro. I danni saranno risarciti fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il limite massimo di euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro 100,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
La garanzia, fermo il disposto dell’Art. 44 – Limite xxxxxxx xxxxxxxxxx, è inoltre estesa a:
22. Le spese per la ricerca e riparazione dei guasti relativi alle garanzie contraddistinte dai punti 17 e 18 del presente Articolo. I danni saranno risarciti fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il limite massimo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro 150,00 che rimane a carico dell’Assicurato. La garanzia comprende anche i danni connessi ad impianti di riscaldamento realizzati con pannelli radianti costituiti da serpentine in tubi annegati nei solai e/o nei pavimenti.
23. Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di Polizza.
24. Le spese per rimozione, deposito presso terzi e ricol- locamento del contenuto (nei casi in cui la rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall’Assicurato) resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di Polizza fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 2.500,00 per periodo assicurativo.
25. Le spese sostenute dall’Assicurato per un alloggio sosti- tutivo (albergo e/o altri locali), durante il periodo in cui l’abitazione è resa inabitabile a seguito di sinistro risar- cibile. La garanzia è prestata con il limite del 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di Polizza per il fabbricato con il massimo di euro 2.500,00 per periodo di assicurazione.
26. Le spese sostenute dall’Assicurato per il trasloco dell’ar- redamento domestico non danneggiato, assicurato come contenuto, qualora il sinistro abbia reso inagibile l’abi- tazione. La garanzia è prestata con il limite del 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di Polizza per il contenuto con il massimo di euro 2.500,00 per periodo di assicurazione.
27. Le spese sostenute per il rifacimento documenti personali distrutti o danneggiati in occasione degli eventi assicurati. I danni saranno risarciti con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro 100,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
28. Le spese per l’onorario del Perito che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di Polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri. La garanzia è prestata con il limite del 10% dell’inden- nizzo liquidabile a termini di Polizza per il contenuto con il massimo di euro 2.500,00 per periodo di assicurazione.
29. Le spese sostenute per la sostituzione di lastre di cristallo, mezzocristallo, vetro, specchio, marmo, stabilmente collocate, con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, comprese le spese di trasporto ed instal- lazione, la cui rottura sia stata causata accidentalmente. Sono esclusi i danni:
- Derivanti da operazioni di trasloco, da rimozioni, da restauri e da lavori in genere sulle lastre e sui
relativi supporti, sostegni o cornici;
- Determinati da vizio di costruzione, difettosa
installazione o deficiente manutenzione;
- Derivanti da crollo del fabbricato o distacco di
parti di esso o da assestamenti del fabbricato. | ||
Non costituiscono rotture indennizzabili a termini della presente garanzia le rigature e le scheggiature. Questa garanzia è prestata fino ad un massimo di |
euro 2.000,00 per periodo di assicurazione.
30. Le spese relative all’anomalo consumo di acqua potabile in conseguenza di una rottura degli impianti di adduzione, fino alla concorrenza di euro 400,00 per sinistro ed anno assicurativo. Si intendono escluse le rotture agli impianti di irrigazione.
31. Le spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile in caso di perdita a seguito di guasto accidentale della cisterna e/o delle tubazioni di alimentazione della caldaia. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 1.500,00 per sinistro ed anno assicurativo.
32. Le spese per onorari dei tecnici, ingegneri e architetti che l’Assicurato avrà scelto e nominato per l’attività di riprogettazione, resesi necessarie per la ricostruzione del fabbricato fino alla concorrenza di euro 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
33. Le spese sanitarie, comprese quelle psicoterapeu- tiche allo scopo di diagnosticare e predisporre terapie di sostegno a causa dei disagi psicologici, esclusi i medi- cinali, conseguenti ad infortunio subito dall’Assicurato o dai suoi familiari a seguito di incendio e scoppio, inden- nizzabili ai sensi di Polizza fino alla concorrenza di euro 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
34. Le spese sostenute per il riacquisto delle provviste con– tenute in frigoriferi e congelatori, a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriu- scita del liquido frigorigeno conseguente a:
- eventi compresi in garanzia;
- eventi accidentali a seguito di guasti o rotture dell’im- pianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi d’adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso.
Sono esclusi:
- I danni dei quali debba rispondere il fornitore per
difetto di costruzione o d’installazione;
- I danni derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti.
La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produ- zione o distribuzione del freddo ha avuto durata conti- nuativa non minore di 6 ore. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 300,00 per sinistro ed anno assicurativo.
35. Le spese sostenute per il rimpiazzo degli effetti personali portati dall’Assicurato e dai suoi familiari, presso terzi per pulizia, manutenzione e riparazione come conseguenza esclusiva di un sinistro indennizzabile a termini del Settore Incendio, purché l’ubicazione abbia gli stessi requisiti del fabbricato assicurato dalla presente copertura, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto.
36. Le spese sostenute per il rimpiazzo degli effetti personali portati dell’Assicurato e dei suoi familiari, ricoverati in auto, camper, roulotte, di proprietà dell’Assicurato o di un suo convivente, come conseguenza esclusiva di un sinistro indennizzabile a termini del Settore Incendio, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 1.000,00 per periodo assicurativo, escluso denaro e gioielli.
37. Le spese sostenute per il riassetto locali, qualora l’Assicurato subisse, come conseguenza esclusiva di un sinistro indennizzabile a termini del Settore Incendio, menomazioni fisiche di grave entità che comportino la necessità di realizzare adattamenti funzionali al fabbricato onde renderlo lui fruibile, la Compagnia rimborserà le spese sostenute per la realizzazione materiale delle opere di adattamento fino ad un massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. La presente estensione di garanzia vale esclusivamente per la dimora abituale indicata nel Simplo di Polizza e non comprende le spese relative ad addizioni e migliorie di carattere estetico od archi- tettonico, o ad opere che non siano strettamente necessarie a garantire alla persona danneggiata il ripristino della fruibilità dei locali. La menomazione che determina la necessità dell’intervento di adatta- mento funzionale dei locali deve essere certificata da idonea documentazione medica.
38. I costi e/o oneri di urbanizzazione che l’Assicurato dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione della casa come conseguenza esclusiva di un sinistro indennizzabile a termini del settore incendio, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione fino alla concorrenza di euro 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
39. La perdita pigioni: la Società, inoltre, si obbliga ad indennizzare l’Assicurato di un importo aggiuntivo sino alla concorrenza del 20% di quello liquidabile a termini di Polizza per il danno materiale e diretto per mancato godimento dei locali o la perdita delle pigioni, per il periodo necessario al loro ripristino, non oltre sei mesi.
Art. 2 – Colpa grave per il Settore Incendio
I danni causati dagli eventi coperti vengono indennizzati anche se causati con colpa grave del Contraente o dell’Assi- curato e/o delle persone di cui deve rispondere.
Settore Furto
(Le seguenti garanzie devono intendersi valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
Art. 3 – Cosa comprende l’assicurazione per il Settore Furto
La Società si obbliga a indennizzare, per ogni anno assicura- tivo e nei limiti della somma assicurata, l’Assicurato dei danni materiali e diretti a Lui derivanti dal furto delle cose assicu- rate anche se di proprietà di terzi, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
1. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
2. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda supera- mento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3. in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;
4. con l’uso di chiavi vere smarrite o sottratte all’Assicu- rato, ai conviventi od agli eventuali ospiti. L’assicurazione è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dello smarrimento o della sottrazione all’Autorità competente, sino alle ore 24 del terzo giorno successivo.
La garanzia è inoltre estesa, fermo il disposto dell’Art. 44 – Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, a:
a) rapina ed estorsione, anche se iniziate all’esterno dei locali, prelevando e costringendo all’interno le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, portate a termine nei locali stessi;
b) furto perpetrato da collaboratori domestici durante lo svolgimento delle loro mansioni all’interno dei locali contenenti le cose assicurate, purché avvenuto e denun- ciato durante il periodo di validità della Polizza. L’Assicu- rato deve presentare denuncia all’Autorità competente ed esibire alla Società copia vistata di detta denuncia. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con i sottolimiti di indennizzo di cui al successivo Art. 48;
c) furto agevolato utilizzando ponteggi/impalcature esterni ai locali, installati da terzi per lavori di manu- tenzione, senza effrazione di mezzi di chiusura o con effrazione di mezzi di chiusura non conformi a quanto stabilito. La garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 20% sul danno liquidabile a termini di Polizza;
d) guasti causati dai ladri, in occasione del reato, consumato o tentato, risarcibile a termini contrattuali, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi fino alla concor- renza di euro 3.500,00;
e) atti vandalici commessi dagli autori del reato, consumato o tentato, risarcibile a termini contrattuali, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata;
f) guasti causati alle cose assicurate in occasione del reato consumato o tentato risarcibile a termini contrattuali;
g) furto, rapina/estorsione di capi di vestiario personali, valori e preziosi, quando portati dall’Assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura (esclusi alberghi e pensioni), ubicati nel territorio della Repub- blica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, locali temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente alla loro permanenza in luogo. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, con i sottolimiti di inden- nizzo di cui al successivo Art. 48;
h) le spese per l’onorario del Perito che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di Polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri, fino alla concorrenza del 5% dell’ammontare dell’inden- nizzo liquidato, con il massimo di euro 3.000,00;
i) le spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti all’Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare a seguito di furto e purché le stesse vengano documentate. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la garanzia “furto contenuto”, con il massimo di euro 500,00;
j) le spese per la sostituzione delle serrature a seguito di sottrazione delle chiavi di ingresso dell’abitazione purché la sostituzione avvenga entro 48 ore dalla sottrazione e l’evento sia stato denunciato alle autorità competenti. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza del
20% della somma assicurata per la garanzia “furto contenuto”, con il massimo di euro 500,00;
k) le spese sanitarie, comprese quelle psicoterapeutiche allo scopo di diagnosticare e predisporre terapie di sostegno a causa dei disagi psicologici, esclusi i medi- cinali, conseguenti ad infortunio subito dall’Assicurato o dai suoi familiari a seguito di xxxxxx, rapina ed estorsione, tentati o consumati, indennizzabili ai sensi di Polizza. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza di euro 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
l) l’uso fraudolento e clonazione di carte di credito e bancomat, a patto che l’Assicurato:
- abbia provveduto al blocco della carta entro le 24 ore successive al momento in cui si accorge del fatto ai numeri verdi predisposti a tal fine dall’Istituto di credito;
- abbia sporto regolare denuncia alle Autorità;
- entro 48 ore dalla data di richiesta telefonica del blocco della propria carta di credito o bancomat, abbia confermato la richiesta di blocco per raccoman- data a.r.
La garanzia è prestata in aumento agli eventuali indennizzi riconosciuti all’Assicurato dall’Istituto di credito emittente la carta di credito o bancomat, fino alla concorrenza di euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo;
m) furto commesso nell’abitazione contenente i beni assicurati, con speciale abilità in modo da eludere l’at- tenzione dell’Assicurato o di un suo componente del suo nucleo familiare purché di età superiore ai 12 anni.
Art. 4 – Furto a seguito di incidente stradale per il Settore Furto
La copertura assicurativa comprende i danni da furto o smar- rimento subiti all’esterno dell’abitazione in occasione di un incidente stradale. La garanzia non comprende preziosi e denaro.
Art. 5 – Mezzi di chiusura dei locali per il Settore Furto
L’assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm, oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Qualora, in caso di furto, dovesse risultare che l’autore del reato sia penetrato nei locali attraverso un’apertura difesa da mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli sopra descritti, oppure, in caso di presenza di persone all’interno dei locali, non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre, la Società corrisponderà all’Assi- curato l’80% dell’importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri.
Art. 6 – Xxxxxx, rapina, estorsione per il Settore Furto
La Società si obbliga a indennizzare, nei limiti della somma assicurata indicata nel Simplo di Polizza per la garanzia “scippo, rapina, estorsione” con il limite massimo di euro 500,00 per denaro, l’Assicurato dei danni materiali e diretti a Lui derivanti da scippo e rapina di gioielli, valori, denaro, pellicce od altri oggetti di uso personale, commessi al di fuori dei locali di abitazione, entro il territorio dei Paesi aderenti all’Unione Europea, sottratti all’Assicurato stesso e/o ai suoi familiari conviventi, compreso il furto commesso in seguito ad infortunio o malore della persona derubata. La garanzia non vale:
- per le persone di età inferiore a 14 anni, salvo che si trovino in compagnia di persona adulta;
- per i preziosi, gioielli, valori ed altre cose che attengono ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi.
Settore Responsabilità Civile
(Le seguenti garanzie devono intendersi valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
Art. 7 – Cosa comprende l’assicurazione
R.C. della vita privata per il Settore Responsabilità Civile
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e/o il suo nucleo familiare e/o i minori in affidamento temporaneo, nei limiti del massimale indicato nel Simplo di Polizza per la Responsabilità per i fatti della vita privata, di quanto questi siano tenuti a pagare - quali civilmente responsabili a termini di legge - a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per:
1) danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale che si verifichi nell’ambito della vita privata, ivi compresi i rischi derivanti:
a) alle cose od agli animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, a qualsiasi titolo o destinazione con il limite di risarcimento di euro 500,00;
b) da conduzione della dimora abituale e/o saltuaria nonché dei beni mobili in esse contenute comprese le relative pertinenze e quote di parti comuni e relativi impianti fissi. Sono compresi i danni causati dall’As- sicurato e dai suoi familiari ai locali presi in locazione temporanea durante i periodi di villeggiatura o durante i periodi di studio dei figli (purchè sullo stesso stato di famiglia), la presente estensione comprende anche i danni da incendio esplosione e scoppio arrecati ai locali stessi, nonché all’arredo domestico di terzi in essi presenti, per tale garanzia resta a carico dell’As- sicurato, per ogni danno risarcibile, una franchigia di euro 500,00;
c) da intossicazione ed avvelenamento causati da cibi e bevande;
d) dall’uso di giocattoli, anche a motore;
e) dalla proprietà, nonché dall’uso, di biciclette anche con motore elettrico e carrozzine con motore elettrico per disabili, compreso l’uso per servizio da parte dei domestici;
f) dalla proprietà, nonché dall’uso personale e diretto, di cavalli ed altri animali da sella;
g) dalla proprietà e conduzione di impianti e attrezzature sportive ad uso domestico.
h) dalla proprietà, uso e detenzione di armi, anche da fuoco, compreso l’uso personale per difesa, tiro a segno e tiro a volo (escluso l’esercizio dell’attività venatoria);
i) da fatto colposo inerente la vita privata delle persone alla pari temporaneamente ospiti dell’Assicurato;
j) da responsabilità personale derivante dalla partecipa- zione ad attività sociali o di volontariato;
k) da responsabilità per la partecipazione quale genitore ad attività scolastiche previste dai Decreti Delegati od autorizzate dalle Autorità Scolastiche;
l) dalla proprietà ed uso di imbarcazioni, a vela o a remi, fino a metri 6,50 di lunghezza e di wind-surf, purché non dati a noleggio o in locazione;
m) dalla pratica di hobby quali: modellismo/aereo modellismo compreso l’utilizzo di droni non ad uso professionale (esclusi i danni ai modelli), campeggio, bricolage, giardinaggio (la garanzia comprende l’impiego di piccoli utensili e attrezzature anche a motore quali, ad esempio: decespugliatori, motoseghe, motozappe, tagliasiepi, tosaerba anche se utilizzati come spazzaneve;
n) dalla pratica di attività sportive comuni, compresa la partecipazione a gare dilettantistiche. È invece esclusa qualsiasi attività sportiva che assuma carattere professionale, nonché la pratica del parapendio e del paracadutismo;
o) da incendio di veicoli a motore ad uso privato, comprese le roulotte e i carrelli da campeggio, di proprietà dell’Assicurato e/o dei familiari conviventi e posti su aree private;
p) dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
q) in caso di guida di veicoli e natanti non di sua proprietà per lesioni corporali provocate a terzi; la garanzia è valida sempre che l’Assicurato sia abilitato alla guida, a norma delle disposizioni di legge. La presente garanzie e prestata con il limite di risarcimento di euro 50.000,00;
r) per danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni dell’Assicurato a seguito di guida, contraria alla volontà dei genitori, di veicoli e natanti in viola- zione delle norme di abilitazione prescritte dalla Legge per la loro guida ed uso. La validità dell’estensione di garanzia è subordinata all’esistenza, sui veicoli interessati, di operante copertura assicurativa verso terzi, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni;
s) danni cagionati da figli minori temporaneamente affidati a terzi;
t) per danni cagionati da figli minori non presenti nel nucleo famigliare;
u) da fatti volontari di figli portatori di handicap o figli minori o minori temporaneamente affidati;
v) alla responsabilità per danni provocati dagli Assicurati, per loro responsabilità personale, nella loro qualità di trasportati su veicoli e natanti di proprietà altrui, a terzi non trasportati sui medesimi, esclusi i danni al veicolo stesso;
w) per fatto dei figli minori, anche quando sono affidati temporaneamente a persone non conviventi;
x) dalla proprietà e/o custodia di animali da compagnia di piccola taglia, da cortile, da sella (escluso cani e gatti). La presente garanzia è prestata con l’appli- cazione di una franchigia di euro 50,00.
2) Lesioni personali subite da collaboratori familiari, a seguito di infortuni da essi sofferti in conseguenza di reato colposo, perseguibile d’ufficio e giudizialmente accertato.
Questa garanzia è prestata fino a concorrenza del 50% del massimale per sinistro indicato in Polizza, con il limite di euro 160.000,00 per ogni persona infortunata.
Il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.
Art. 8 – Dalla proprietà della casa assicurata per il Settore Responsabilità Civile
Sono comprese le pertinenze della stessa quali le autori- messe ad uso della stessa casa, le dipendenze, le recinzioni, le attrezzature sportive ed i giochi, alberi e strade private, parchi, giardini e orti purché il tutto realizzato negli spazi adiacenti alla casa e ad uso esclusivo della stessa o parti in comune. Si intendono ivi compresi i rischi derivanti da:
I. lavori di ordinaria manutenzione compresa la commit- tenza di lavori ordinari eseguiti in economia, nonché, quale committente, dei lavori di straordinaria manuten- zione, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, fatti eseguire nella dimora abituale dell’Assicurato, sue dipen- denze ed aree di pertinenza; si intendono compresi i rischi della committenza delle opere per quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
II. contaminazione dell’acqua o del suolo provocata da sostanze emesse o fuoriuscite a seguito di rottura acci- dentale di impianti e condutture. La garanzia è prestata con un sottolimite di risarcimento pari al 10% del massimale assicurato per sinistro e per anno assicu- rativo e resta a carico dell’Assicurato, per ogni danno risarcibile, una franchigia di euro 500,00;
III. interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente garanzia. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del massimale per sinistro e per anno assicu- rativo e resta a carico dell’Assicurato, per ogni danno risarcibile, una franchigia di euro 500,00;
IV. da spargimento d’acqua o rigurgiti di fogna qualora conse- guenti a rotture accidentali od occlusioni di tubazioni o condutture. Per tale garanzia resta a carico dell’Assi- curato, per ogni danno risarcibile, una franchigia di euro 250,00;
V. proprietà e conduzione di appezzamenti di terreno non ad uso professionale, anche se non contigui all’abitazione assicurata, con un’estensione non superiore a mq 5.000.
Art. 9 – Dalla proprietà o custodia di cani e gatti per il Settore Responsabilità Civile
La presente garanzia è prestata con l’applicazione delle seguenti franchigie, per sinistro e limitatamente ai soli danni a cose:
- nessuna franchigia se il cane viene utilizzato per scopi assistenziali (cani sociali, cani guida);
- euro 100,00 negli altri casi;
- sono esclusi dalla garanzia i cani appartenenti alle seguenti razze:
- Perro
- Pitbull
- Doghi
- American Bulldog
- Bull Mastiff
- American staffordshire terrier
- Staffordshire terrier
- Bull Terrier
- Tosa Inu Giapponese
- Fila Brasileiro
- Dogo Argentino
- Dogue de Bordeaux
- Doberman
- Rottweiler
- Mastino Napoletano
- Bullmastiff
- Cane da montagna dei Pirenei
- Tibetan Mastiff
- Briard
- e relativi incroci con le razze suddette.
Settore Tutela Giudiziaria
(Le seguenti garanzie devono intendersi valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
Art. 10 – Cosa comprende l’assicurazione per il Settore Tutela Giudiziaria
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di euro 10.000,00 e delle condizioni previste nella presente Polizza, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conse- guenti esclusivamente a sinistri accaduti nell’ambito della vita privata dell’Assicurato, quali:
1) le spese per l’intervento di un legale;
2) le spese peritali;
3) le spese di giustizia nel processo penale;
4) le eventuali spese legali e/o peritali di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato;
5) le spese arbitrali;
La copertura assicurativa si riferisce a:
a) controversie relative a danni subiti dall’Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
b) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conse- guenza di fatti illeciti dell’Assicurato;
c) difesa penale dell’Assicurato per reato colposo o contravvenzione;
d) controversie relative alla proprietà o locazione dell’unità immobiliare ove l’Assicurato è residente, nonché di altre sue eventuali abitazioni secondarie identificate in Polizza;
e) controversie di lavoro con collaboratori domestici, purché regolarmente assunti;
f) altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite non sia inferiore a euro 250,00.
L’assicurazione si estende ai componenti il nucleo familiare dell’Assicurato risultanti dallo stato di famiglia, nonché al coniuge di fatto.
Le garanzie di cui alle lettere b) e c) si estendono inoltre, ai collaboratori dell’Assicurato addetti ai servizi domestici, regolarmente assunti, per fatti accaduti durante l’espleta- mento delle loro mansioni.
Art. 11 – Coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile per il Settore Tutela Giudiziaria
Qualora la controversia riguardi danni rientranti nella copertura di cui all’Art. 7, la garanzia Tutela Giudiziaria opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resi- stenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art. 1917, 3° comma, del Codice Civile.
Settore Infortuni del Nucleo Familiare
(Le seguenti garanzie devono intendersi valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
Art. 12 – Cosa comprende l’assicurazione per il Settore Infortuni del Nucleo Familiare
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento della propria attività che egli compia senza carattere di professionalità. Sono compresi in garanzia e sono considerati infortuni, gli eventi derivanti da:
- imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- tumulti popolari, vandalismo, attentati, a condizione che le persone assicurate non vi abbiano preso parte attiva;
subiti per:
- aggressioni, scippi, rapine, sequestro anche tentato; xxxxxxxx in:
- stato di malore od incoscienza; dovuti a:
- asfissia o soffocamento non di origine morbosa;
- avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- lesioni provocate da improvviso contatto con corrosivi;
- morsi di animali, punture di insetti o di aracnidi, escluse le affezioni di cui gli insetti siano portatori necessari;
- annegamento, assideramento, congelamento, folgora- zione, colpi di sole o di calore od altre influenze termiche e/o atmosferiche.
infortunio.
La garanzia è operante purché l’evento sia cagionato da
Si intendono altresì comprese le rotture sottocutanee di tendini.
Art. 15 – Lesioni muscolari da sforzo
- ernie traumatiche o da sforzo per il Settore Infortuni del Nucleo Familiare
essa assicurate.
limitatamente alle maggiori somme e prestazioni da
- dalla data di decorrenza della presente copertura,
per le somme e prestazioni dalla stessa previste;
- dalla data di decorrenza della precedente copertura,
sopra stabilito decorre:
nuità ad altra uguale copertura, il termine di 180 giorni
la presente copertura subentri - senza soluzione di conti-
Qualora, per sostituzione od altra variazione di Polizza,
regolano i sinistri.
dell’indennizzo Perizia Contrattuale delle Norme che
Collegio Medico di cui all’Art. 90 - Determinazione
operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al
- qualora insorga, contestazione circa la natura e/o
totale;
somma assicurata per il caso di invalidità permanente
solamente un indennizzo non superiore al 10%, della
operabile secondo parere medico, verrà corrisposto
- qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti
prevista, fino ad un massimo di 30 giorni;
solamente l’indennizzo per la diaria senza ricovero se
- qualora l’ernia risulti operabile, verrà corrisposto
successivo a quello di decorrenza della garanzia;
- la copertura assicurativa è operante dal 181° giorno
A parziale deroga dell’Art. 38 lettera l, la garanzia si intende estesa alle lesioni muscolari da sforzo e alle ernie trauma- tiche o da sforzo, limitatamente alla invalidità permanente e alla diaria giornaliera, con l’intesa che:
Art. 13 – Servizio militare per il Settore Infortuni del Nucleo Familiare
L’assicurazione resta valida quando l’Assicurato presta servizio a favore delle Forze Armate durante i richiami per esercitazioni da svolgersi all’interno dei confini della Repub- blica Italiana.
L’assicurazione viene sospesa qualora l’Assicurato | ||
debba rispondere: | ||
- all’arruolamento volontario; | ||
- al richiamo per mobilitazione oppure per la parteci- | ||
pazione ad operazioni ed interventi militari fuori dai | ||
confini della Repubblica Italiana. | ||
L’assicurazione rimane sospesa altresì qualora l’Assicu- rato faccia uso e/x xxxxx mezzi aerei militari e faccia uso | ||
del paracadute. |
Art. 14 – Rischio volo per il Settore Infortuni del Nucleo Familiare
La garanzia è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi in aereo turistici o di trasferimento, in qualità di passeggero su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti,
tranne quelli effettuati:
occasione di voli diversi da trasporto pubblico di
- su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo in
passeggeri;
- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (quali
- su aeromobili di aeroclubs;
per esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendio).
caso di Polizza con durata inferiore ad un anno.
La garanzia di cui al presente Articolo non è valida nel
Agli effetti della garanzia il viaggio aereo si intende comin- ciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’ae- romobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
Art. 16 – Prestazioni per il Settore Infortuni del Nucleo Familiare
A) Morte
lidità permanente.
nizzo per morte se superiore e quello già pagato per inva-
sponde ai Beneficiari soltanto la differenza tra l’inden-
conseguenza del medesimo infortunio, la Società corri-
nizzo per invalidità permanente, l’Assicurato muore in
permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un inden-
caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità
L’indennizzo per il
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza di Polizza entro due anni dalla data dell’infortunio la Società corrisponde la somma assicurata stabilita in Polizza per la prestazione caso morte ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
B) Invalidità Permanente
L’indennizzo per Invalidità Permanente da infortunio è dovuto se l’invalidità stessa si verifica - anche successiva- mente al termine della Polizza - entro due anni dal giorno dell’infortunio.
a) Se l’infortunio ha come conseguenza la invalidità perma- nente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata stabilita in Polizza per la prestazione Invalidità Permanente.
b) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità perma- nente definitiva parziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata per l’invalidità permanente in propor- zione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento alla tabella allegata al Regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1.124.
c) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto B, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;
- nel caso di distorsione al ginocchio od alla caviglia senza riscontro radiografico di ulteriori fatti lesivi non si procederà ad alcun indennizzo considerando pari a 0% l’invalidità permanente che ne consegue; nel caso in cui l’invalidità permanente non sia deter- minabile sulla base dei valori elencati alla lettera B e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
d) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione della percentuale di invali- dità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%; per la valu- tazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi. In caso di constatato mancinismo le percen- tuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
C) Rimborso spese mediche
La Società, in caso di infortunio indennizzabile a termini di Polizza rimborsa all’Assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata stabilita in Polizza per la prestazione Rimborso spese mediche le spese sostenute, ivi compresi i ticket per le prestazioni fornite dal S.S.N., per:
- Xxxxxxx xxx xxxxxx e dei chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti;
- Diritti di sala operatoria, materiali d’intervento, accer- tamenti diagnostici (radiografie, radioscopie, esami di laboratorio);
- Terapie fisiche e medicinali entro il limite del 30% della somma assicurata;
- Rette di degenza in Istituto di cura pubblico o privato;
- Trasporto dal luogo dell’incidente all’Istituto di cura con autoambulanza od altro mezzo di trasporto idoneo entro il limite del 10% della somma assicurata;
Il rimborso è condizionato alla presentazione delle ricevute originali di quanto pagato per le spese soprain- dicate entro 30 giorni dal termine delle cure mediche.
D) Diaria da ricovero
In caso di ricovero in Istituto di cura conseguente ad infor- tunio indennizzabile a termini di Polizza la Società corri- sponde all’Assicurato la Diaria da ricovero stabilita in Polizza, per ciascun giorno di ricovero e per la durata massima di 100 giorni per evento e per anno assicurativo.
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a cura ultimata, su presentazione, in originale, di una dichiara- zione rilasciata dall’Istituto di cura attestante il motivo e la durata del ricovero.
E) Day-hospital
Qualora sia prestata la garanzia Diaria da ricovero, l’opera- tività della stessa si intende estesa al caso di day-hospital quando lo stesso sia di durata non inferiore a tre giorni continuativi, senza considerare i giorni festivi, con un indennizzo pari al 50% di quanto previsto per la presta- zione Diaria da ricovero.
F) Prestazione Diaria da convalescenza
Qualora sia prestata la garanzia Diaria da ricovero ed il ricovero, indennizzabile a termini di Polizza, sia stato almeno di due giorni, la Società corrisponderà all’Assicurato una diaria aggiuntiva per un importo pari a quanto riconosciuto come Diaria da ricovero.
G) Morte presunta
In caso di affondamento, naufragio di nave o caduta di aero- mobili, sempreché sia stata accertata dall’Autorità Giudi- ziaria la presenza a bordo dell’Assicurato, se entro un anno dalla data dell’incidente il corpo dell’Assicurato non viene ritrovato, la Società corrisponderà la somma prevista per il caso di morte.
H) Indennità per commorienza genitori
Qualora, in conseguenza di uno stesso evento, si verifichi il contemporaneo decesso, a seguito di infortunio indenniz- zabile ai sensi di Polizza, dell’Assicurato e del suo coniuge non legalmente separato, la Società corrisponde ai loro figli minorenni conviventi ed a quelli, anche maggiorenni, portatori di handicap, un’indennità supplementare pari al 50% della somma assicurata per la prestazione caso morte.
I) Rischio guerra
La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace.
Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscono l’Assicu- rato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato
Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. | |
Si intendono tuttavia esclusi i rischi atomici di cui all’Art. 38 lettera k, ed il Rischio Volo di cui all’Art. 14 delle |
Condizioni di assicurazione.
J) Spese di rimpatrio
Qualora dall’infortunio derivi una invalidità permanente, indennizzabile a termini di Polizza, superiore al 5%, e lo stesso infortunio richieda un immediato rimpatrio con il mezzo di trasporto più idoneo, la Società provve- derà a rimborsare le spese sostenute, fino alla concor- renza di euro 1.500,00 su presentazione di regolare documentazione.
K) Indennità per perdita anno scolastico
Qualora in caso di infortunio indennizzabile a termini di Polizza lo Studente Assicurato risulti regolarmente iscritto a scuola italiana o straniera di istruzione primaria o secondaria e se, in conseguenza dell’infortunio stesso, si sia trovato nell’impossibilità di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell’anno scolastico in corso, la Società corrisponderà l’1% del capitale per lui assicurato per il caso di invalidità permanente.
Il pagamento dell’indennità viene effettuato soltanto previa presentazione di specifica documentazione rila- sciata dall’Autorità scolastica dalla quale risulti che la perdita dell’anno scolastico è avvenuta in conseguenza della predetta assenza.
In caso di infortunio che comporti, oltre che l’indennizzo a titolo di invalidità permanente anche conseguenze di carattere estetico al viso, la Società rimborserà un ulteriore importo massimo di euro 3.000,00 per le spese, documentate, sostenute dall’Assicurato per interventi di chirurgia plastica ed estetica allo scopo di ridurre od eliminare i danni estetici al viso.
M) Rischio calamità naturali
L’assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche, nonché da inondazioni.
Resta convenuto però che in caso di evento che colpisca più assicurati e/o più contratti con la stessa Società, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superare la somma di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecento- mila); qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate.
N) Infortuni derivanti da colpa grave
Si considerano in garanzia gli infortuni derivanti da colpa grave dell’Assicurato.
O) Malattie tropicali
La garanzia è estesa, limitatamente al caso di invalidità permanente da infortunio, alle malattie tropicali, contratte in occasione di viaggi all’estero, intendendosi per tali quelle diagnosticate dai medici curanti, compresa la malaria.
La presente estensione di garanzia è valida sino alla concorrenza della somma assicurata per il caso di invali- dità permanente da infortunio e con un massimo inden- nizzo pari ad euro 100.000,00 (centomila).
Si conviene che non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 15% della totale; se invece essa risulterà superiore al 15% della totale, l’indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente tale percentuale.
La validità di questa estensione di garanzia è subordinata al fatto che l’Assicurato, al momento della partenza, si trovi in perfette condizioni di salute e che si sia sotto- posto alle prescritte pratiche di profilassi richieste dalle Autorità sanitarie dei Paesi ove intende recarsi.
P) Lesioni tendinee
A parziale deroga dell’Art. 89 la Società liquiderà un grado di invalidità pari al 2% con un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila), senza applicazione delle franchigie even- tualmente previste all’Art. 89, a seguito di rottura sotto- cutanea di:
- tendine d’Xxxxxxx;
- tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale);
- tendine dell’estensore del pollice;
- tendine del quadricipite femorale;
- cuffia dei rotatori.
Settore Fotovoltaico
(Le seguenti garanzie devono intendersi valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
Art. 17 – Impianti fotovoltaici e pannelli solari per il Settore Fotovoltaico
L’estensione riguarda le garanzie dei settori incendio e furto per gli impianti fotovoltaici e/o i pannelli solari installati sulla copertura del fabbricato assicurato con il presente contratto.
Art. 18 – Incendio e garanzie accessorie per il Settore Fotovoltaico
Le garanzie di cui all’Art. 1 – Che cosa garantiamo, riguardanti i punti da 1 a 14 si intendono estese all’impianto fotovoltaico e/o ai pannelli solari installati nel fabbricato assicurato. La copertura è prestata nel limite della somma assicurata indicata in Polizza e nella forma a valore intero.
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa altresì le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro, sino alla concor- renza del 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di Polizza.
Art. 19 – Furto per il Settore Fotovoltaico
Le garanzie si intendono estese al furto delle apparecchiature costituenti l’impianto fotovoltaico e/o i pannelli solari instal- lati e pronti all’uso installati sul fabbricato e relative perti- nenze assicurate in Polizza. La copertura è prestata nel limite della somma assicurata indicata in Polizza e nella forma a valore intero.
Condizione essenziale per l’indennizzabilità è che il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l’impianto assicurato è fissato. Pertanto il mancato sganciamento o la mancata rottura dei suddetti sostegni comporta la perdita totale del diritto all’indennizzo da furto. Sono inoltre richieste le seguenti caratteristiche degli impianti:
- per le installazioni su fabbricati: esse devono essere fatte su edifici abitati o, comunque, non abbandonati;
- per le installazioni a terra: il rischio è coperto dal contratto.
L’assenza o comunque la mancata operatività delle suddette caratteristiche comporta la perdita totale del diritto all’indennizzo per ogni sinistro relativo alla presente estensione di garanzia.
Settore Assistenza
(Le seguenti garanzie devono intendersi valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
Art. 20 – Attivazione della Centrale Operativa per il Settore Assistenza
Tutte le prestazioni sono erogabili esclusivamente previa atti- vazione della Centrale Operativa
Art. 21 – Cosa comprende l’assicurazione per il Settore Assistenza (Assistenza all’abitazione)
1 - Servizio di ricerca artigiani convenzionati
Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell’impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Centrale Operativa provvede all’invio dello stesso.
Resta a totale carico dell’Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali).
2 - Invio di un Elettricista in caso di urgenza
Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’abitazione, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvede all’invio di un elettricista,
tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la mano- | |
dopera fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro. | |
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi | |
al materiale necessario per la riparazione. |
3 - Invio di un Idraulico in caso di urgenza
al materiale necessario.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi
massimo di euro 250,00 per sinistro.
fino ad un
Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa provvede all’invio di un idraulico, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera
4 - Invio di un Fabbro/Falegname
al materiale necessario per la riparazione.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi
ad un massimo di euro 250,00 per sinistro
la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino
tenendo
Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un fabbro/falegname per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa provvede all’invio di un fabbro,
.
5 - Invio di un Termoidraulico
Qualora l’Assicurato necessiti di un termoidraulico, in caso di mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscal- damento (< 35 kw) o piano cottura, la Centrale Operativa invierà un termoidraulico o un tecnico gas convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e | |||
della manodopera entro il limite di euro 300,00 per | |||
sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi | |||
di ricambio necessari per la riparazione restano a carico | |||
dell’Assicurato. | |||
Da tale prestazione sono esclusi tutti gli interventi | |||
richiesti a fronte di: | |||
- interruzione della fornitura gas da parte dell’ente | |||
erogatore; | |||
- guasti delle tubature a monte del contatore. |
6 - Invio di un Tecnico riparatore di elettrodomestici Qualora l’Assicurato necessiti di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore) la Centrale Operativa invierà un tecnico riparatore nelle 24 ore successive alla segnalazione.
Operativa provvederà al reperimento e all’invio di un’impresa specializzata che provvederà all’asciugatura dell’abitazione.
La Società terrà a proprio carico il costo della presta- | ||
zione entro il limite di euro 250,00 per sinistro. | ||
In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà | ||
presentare alla Centrale Operativa copia della regolare | ||
denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. | ||
Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale | ||
addetto, la Società rimborserà, a fronte di presentazione | ||
di regolare fattura, le spese sostenute dall’Assicurato | ||
entro il limite di euro 300,00. |
9 - Sistemazione provvisoria d’emergenza
Qualora l’Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso la propria abitazione necessiti, per obiettive ragioni d’inagibi- lità, di una sistemazione alternativa, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione e sistemazione dell’Assicurato e dei familiari in un albergo nei pressi dell’abitazione.
Resta a carico della Società il costo del pernottamento | ||
per la prima notte successiva al sinistro entro il limite di | ||
euro 500,00 per sinistro e per anno. | ||
In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà | ||
presentare alla Centrale Operativa copia della regolare | ||
denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. |
10 - Noleggio auto per trasferimento mobilio
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l’abitazione, si renda necessario effet- tuare il trasloco degli oggetti rimasti nell’abitazione danneg- giata, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assi- curato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo di tipo utilitario, alle seguenti condizioni:
- a chilometraggio illimitato;
- per un periodo massimo di 3 (tre) giorni;
- compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.;
con esclusione delle spese di carburante, così come | |
il mancato rabbocco al momento della riconsegna | |
al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in | |
un paese diverso da quello di presa in consegna), le | |
assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i | |
pedaggi in genere (autostrade, traghetti), le eventuali | |
multe, e quant’altro non espressamente previsto, | |
così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che | |
rimangono a carico dell’Assicurato. |
- di cilindrata 1.200 c.c.;
-
Si specifica che:
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e | |
della manodopera entro il limite di euro 250,00 per | |
sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi | |
di ricambio necessari per la riparazione restano a carico | |
dell’Assicurato. |
7 - Ripristino dell’abitabilità
Qualora l’Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso la propria abita- zione, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consen- tano di ripristinarne l’abitabilità, la Centrale Operativa prov- vederà al reperimento e all’invio di un’impresa specializzata.
La Società terrà a proprio carico il costo della presta- | ||
zione entro il limite di euro 250,00 per sinistro. | ||
In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà | ||
presentare alla Centrale Operativa copia della regolare | ||
denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. |
8 - Asciugatura dell’abitazione
Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l’abitazione necessiti di lavori di pulizia straordi- naria che consentano di ripristinarne l’agibilità, la Centrale
- il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibi- lità ed alle condizioni contrattuali previste;
- al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
11 - Trasloco
giorni successivi alla data del sinistro.
zione della presente prestazione entro e non oltre i 60
costi di trasloco. L’Assicurato dovrà richiedere l’effettua-
deposito così come ogni altra spesa non compresa nei
Resta a carico dell’Assicurato il costo dell’eventuale
euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
carico il costo relativo al trasloco stesso entro il limite di
tenendo la Società a proprio
Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l’abita- zione dell’Assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Centrale Operativa organiz- zerà il trasloco della mobilia dell’Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia,
.
Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabi-
- ogni evento derivante da situazioni patologiche
tabile la sua abitazione, l’Assicurato abbia già provve-
xxxx a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Centrale Operativa effet- tuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell’abitazione.
12 - Servizio di segreteria
codice per garantire la riservatezza nella trasmissione dei messaggi. Il servizio di segreteria verrà fornito per un massimo di 30 giorni dalla data del sinistro. Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. non è
Qualora l’abitazione risulti inagibile a causa di un sinistro, la Centrale Operativa metterà a disposizione il proprio centra- lino, o fax, per ricevere o trasmettere qualsiasi comunicazione. All’Assicurato che utilizzerà il servizio, sarà attribuito un
responsabile del contenuto delle comunicazioni. 13 - Invio di una Guardia Giurata
Qualora l’Assicurato necessiti di una guardia giurata presso i locali a seguito di furto o tentato furto che abbia pregiu- dicato il funzionamento dei mezzi di chiusura atti a garan- tirne la sicurezza ed esista l’oggettivo rischio di furti o atti vandalici, la Centrale Operativa invierà nel minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssima- tiva. La Società terrà a proprio carico il costo del pianto- namento per un tempo massimo di 10 (dieci) ore conse- cutive. Decorse le 10 (dieci) ore, il costo resta a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
14 - Rientro anticipato (prestazione valida ad oltre 100 chilometri dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora l’Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare immediatamente presso la propria abitazione danneggiata a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento che abbiano causato danni di gravità tale da richiedere la sua presenza sul posto, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di viaggio per rientrare al suo domicilio (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) entro il limite di euro 300,00 per sinistro e per anno. In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
15 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipen- denti da:
- atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicu- rato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in
pace alla sua partenza);
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosfe-
rici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di
energia nucleare o di radioattività;
- dolo o colpa grave dell’Assicurato, compreso il
suicidio o tentato suicidio;
- atti di pura temerarietà dell’Assicurato;
- stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofar-
maci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni;
- eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
pregresse già note all’Assicurato;
- sinistri derivanti da viaggi intrapresi dall’Assicu- rato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche-trattamenti
medico-chirurgici;
- espianto e/o trapianto di organi;
- applicazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da
infortunio verificatosi nel corso del contratto.
- gare automobilistiche, motociclistiche o motonau-
tiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal tram- polino con sci o idroscì, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, | |||
hockey su ghiaccio; | |||
La Società non si assume responsabilità per eventuali | |||
restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, | |||
nonché per eventuali danni da questi provocati. | |||
La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese | |||
per interventi non autorizzati preventivamente dalla | |||
Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di | |||
forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio | |||
della Società. | |||
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che | |||
si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto | |||
e nei territori in cui i viaggi siano interessati da divieti | |||
o limitazioni (anche termporaei) emessi da un’Autorità |
pubblica competente.
Art. 22 – Cosa comprende l’assicurazione per il Settore Assistenza (Assistenza garanzia elettrodomestici)
prezzo minimo di acquisto di almeno euro 150,00 e un
1 - Bene indennizzabile: un apparecchio di elettronica di consumo o elettrodomestico presente presso l’abitazione dell’Assicurato per uso esclusivamente personale, con un
prezzo massimo d’acquisto di euro 5.000,00, acquistato in un negozio in Italia (e non una zona Duty Free), oppure tramite un sito web laddove la società di vendita abbia la sede legale in Italia e il bene viene venduto per essere utilizzato sul mercato italiano e non è incluso tra i beni non coperti. Il fabbricante deve fornire una garanzia originale di almeno 24 mesi per il bene indennizzabile.
- Guasto: un malfunzionamento interno di un bene inden- nizzabile che sarebbe stato coperto dalla garanzia originale del fabbricante dovuto solo ad un difetto dei materiali o della lavorazione e che determini il malfunzionamento del bene indennizzabile rispetto allo scopo previsto.
- Periodo di garanzia estesa: il periodo che inizia il giorno successivo al giorno di scadenza della garanzia originale del fabbricante (che dovrà essere di almeno 24 mesi) e termina 36 mesi dopo per tutte le categorie di prodotti ad esclusione delle categorie “Grey” e “Foto” che hanno una copertura che termina 12 mesi dopo.
2 - Operatività
La garanzia ha durata annuale prevista una carenza di 60 giorni.
3 - Garanzie
L’Assicurato è coperto per i costi di riparazione del bene indennizzabile in seguito a guasto durante il periodo di garanzia estesa.
Qualora la riparazione non fosse possibile si provvederà all’in- dennizzo del bene, decurtando il prezzo d’acquisto riportato sullo scontrino, come di seguito riportato:
- per le categorie Apparecchi audiovisivi (Brown), Elet- trodomestici (White) e Apparecchi fotografici (Foto): decurtazione del 1% per ogni mese trascorso tra la data di acquisto del bene indennizzabile e la data del sinistro.
- per la categoria Dispositivi informatici (Grey): decur- tazione del 2,5% per ogni mese trascorso tra la data di acquisto del bene indennizzabile e la data del sinistro.
Si specifica che l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo d’ac- quisto comprensivo di IVA indicato sullo scontrino.
4 - Obblighi dell’Assicurato in caso di guasto
In caso di guasto ad un bene indennizzabile è necessario contattare la Centrale Operativa al seguente numero:
- Centrale Operativa Nobis
Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)
- numero verde: 800.894148
- per chiamate dall’estero può comporre il seguente numero: +39 039. 9890721
- fornendo il nome dell’Assicurato, il marchio e il modello del bene indenniz-zabile e la data in cui si è verificato il guasto.
L’Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la ricevuta/ scontrino originali rilasciati dal negozio da cui risulti il prezzo e la data d’acquisto del bene indennizzabile.
La Centrale Operativa, una volta verificato che il bene inden- nizzabile è effettivamente coperto, procederà all’invio di un riparatore presso il domicilio dell’Assicurato. Qualora la ripa- razione sul posto non fosse possibile la Centrale Operativa valuterà l’eventuale riparazione del bene presso un centro autorizzato o procederà all’indennizzo del bene.
In ogni caso, le spese non espressamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
5 - Condizioni particolari
1. L’Assicurato deve fornire alla Società la ricevuta originale rilasciata dal negozio da cui risulti il prezzo e la data d’acquisto del bene indennizzabile.
2. La garanzia estesa copre solo le spese di riparazione in caso di guasto del bene indennizzabile successi- vamente alla scadenza della garanzia originale del fabbricante che dovrà essere di almeno 24 mesi.
6 - Esclusioni particolari (ad integrazione delle esclusioni comuni)
1. furto e danno accidentale;
2. telefoni cellulari e smartphone;
3. utensili da giardinaggio alimentati elettricamente; 4. caldaie;
autorizzati;
5. beni originali venduti per mezzo di canali non auto- rizzati, in diretta concorrenza con i distributori
valida in Italia;
6. beni privi della garanzia originale del fabbricante 7. beni privi di istruzioni per l’uso in italiano;
8. beni non acquistati come nuovi o modificati, rico-
struiti o ristrutturati;
9. beni acquistati per essere rivenduti;
plificativo, filtri per lavatrici, video e cassette;
bene;
10.spese di installazione o ricostruzione o modifica di un 11.spese di pulizia, compreso a titolo puramente esem-
apparecchiature di refrigerazione);
12.le spese sostenute per la rettifica di eventuali blocchi (tranne il caso dei sistemi di raffreddamento delle
14.eventuali costi sostenuti per l’accesso e la riparazione di apparecchiature incorporate in sistemi componibili;
15.beni utilizzati per scopi commerciali;
16.spese sostenute in relazione a riparazioni per funzio-
namento, ispezioni o installazioni di routine, oppure oneri per chiamate di assistenza laddove la ditta di riparazione autorizzata non possa trovare alcun
difetto nel bene;
00.xx software e altri accessori informatici non intera-
mente assemblati dal produttore;
18.danneggiamento causato da mancato rispetto del manuale, delle istruzioni o delle istallazioni del
fornitore o dall’utilizzo di accessori non autorizzati;
19.corrosione;
20.danneggiamento da cattivo utilizzo o negligenza; 21.fulmini, temporali o inondazioni;
22.spese dovute a riparazioni eseguite da ditte non auto-
rizzate dall’Assicuratore;
23.eventuali costi diversi da quelli specificatamente coperti dalla garanzia originale del fabbricante.
Tabella Ellettrodomestici
Apparecchi audiovisivi (Brown)
- TV LCD - TV Led
- Schermo al plasma - Televisione - Smart TV
- Decoder HDTV - Home Cinema
- DVD e video - Lettore Blue Ray DVD
- DVR - Lettore DVD portatile
- Registratore DVD - Proiettore
- Videotelefono - HI FI
- Audiomediaplayer - Lettore CD
- Amplificatore - Giradischi
- Sintonizzatore - Altoparlante
- MP3/Ipod - Radio
- Sveglia
Apparecchi fotografici (Foto)
- Telecamera - Telecamera HD
- Macchina fotografica - Macchina fotografica digitale
Dispositivi informatici (Grey)
- Desktop - Laptop
- Notebook - Tablet
- Stampanti - Telefono fisso
- Fotocopiatrice/fax
Elettrodomestici (White)
- Frigo - Congelatore
- Cantina vini - Asciugatrice
- Lavastoviglie - Lavatrice
- Piano cottura - Piano cottura elettrico
- Cucina a induzione - Piano cottura vetroceramica
- Forno - Forno a vapore
- Micro-onde - Micro-onde combinato
- Forno piccolo - Forno per riscaldare
- Cappa a isola - Cappa-camino
- Cappa telescopica - Aria condizionata
- Ventilatore - Macchina per il pane
- Macchina Espresso - Robot Cucina
- Lucidatrice pavimenti - Aspirapolvere
- Lavapavimenti - Macchina da cucire
- Umidificatore - Deumidificatore
- Purificatore - Spazzola
- Piastra - Rasoio
- Spazzolino - Coperta
- Tapis roulant
13.i costi sostenuti per lo smaltimento dei beni;
Art. 23 – Cosa comprende l’assicurazione per il Settore Assistenza (Assistenza alla persona)
I servizi di Assistenza vengono forniti da Centrale Operativa Nobis, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX).
Le modalità di accesso a tali servizi sono regolate all’Art. 147. Per Centrale Operativa si intende la struttura di Centrale Operativa Nobis, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede, per conto della Società al contatto con l’Assicurato, all’or-ganizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in Polizza, con costi a carico della medesima Società.
(Garanzia operante se attivata l’assistenza abitazione) Verrà prestata assistenza all’Assicurato, nei modi ed entro i limiti sotto indicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro:
1 - Assistenza psicologica
Se in seguito ad evento traumatico, indennizzabile a termini di Xxxxxxx, si rendesse necessaria una assistenza psicologica, l’Assicurato potrà chiamare la Centrale Operativa Nobis ed essere messo in contatto telefonica-mente con uno specialista, al massimo entro le 8 ore lavora-tive successive alla richiesta d’intervento.
2 - Consulenza medica telefonica
Il servizio medico della Centrale Operativa Nobis, disponibile 24 ore su 24, è a disposizione dell’Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa e per fornire informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/ sanitario:
- mezzi di soccorso d’urgenza;
- consulti medici;
- centri di cura pubblici e privati attrezzati per speciali patologie e relativa disponibilità ricettiva;
- laboratori e centri diagnostici;
- esistenza e reperibilità di farmaci.
- centri per cure termali;
Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l’Assicurato in condi- zione di ottenere quanto da lui richiesto.
3 - Invio di un medico o di un’ambulanza in caso di urgenza Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell’Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico convenzionato sul posto.
La prestazione viene fornita con costi a carico della Società. Qualora non sia immediatamente disponibile l’invio del medico, la Società organizzerà il trasferimento in ambulanza dell’Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino al suo domicilio e senza costi a suo carico.
Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.
4 - Reperimento ed invio di baby sitter
Qualora, per una malattia od un infortunio occorso all’Assi- curato, sia previsto un ricovero superiore a due giorni, previa delega di un genitore, Centrale Operativa Nobis provvederà, tramite terzi, alla custodia dei figli dell’Assicurato minori di anni 15.
La Centrale Operativa Nobis terrà a proprio carico le spese per un massimo di 2 giorni e 2 ore per giorno. L’invio della baby sitter avrà luogo nel più breve tempo possibile.
5 - Rientro anticipato
Nel caso in cui l’Assicurato fosse in viaggio e si rendesse indispensabile la presenza presso il domicilio, in seguito ad una malattia od un infortunio occorso ad un suo familiare, sempre che sia previsto un ricovero
superiore a 48 ore, La Centrale Operativa Nobis metterà a sua disposizione un biglietto di viaggio (biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe turistica) dal luogo di soggiorno fino al domicilio.
6 - Second Opinion
La Società fornirà all’Assicurato, che sia affetto da gravi patologie o che necessiti di interventi chirurgici di
partico-lare complessità, la possibilità di ottenere un “parere medico complementare” da parte di uno specialista di riconosciuta fama ed esperienza e di ricevere eventuali indicazioni diagno-stiche o terapeutiche suppletive relativamente alle seguenti patologie:
- oncologiche;
- cerebrovascolari;
- neurologiche degenerative, tra le quali sclerosi multipla;
- del cuore e dei grandi vasi.
Il parere medico complementare, inoltrato entro 10 (dieci)
giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione clinica completa, conterrà:
- l’opinione dello specialista;
- eventuali suggerimenti sulla terapia e raccomandazioni per controlli aggiuntivi;
- risposte a possibili quesiti.
La prestazione ha finalità esclusivamente informative e di consulenza diagnostico-terapeutica all’Assicurato, e non intende modificare l’orientamento diagnostico del medico curante.
La Second Opinion non è ripetibile e non potrà pertanto
essere richiesta per patologie per le quali sia già stata effettuata una volta.
La Società terrà a proprio carico le spese del consulto.
7 - Modalità per accedere al servizio
L’Assicurato o il componente del nucleo familiare per usufruire del servizio di Second Opinion deve:
1) contattare la Centrale Operativa che, verificata la rego- larità della richiesta, provvederà all’apertura del dossier comunicando le modalità di svolgimento del servizio ed invierà il “Questionario dati anamnestici”;
2) spedire a Nobis Compagnia di Assicurazioni
- l’autorizzazione a contattare il suo medico curante;
- l’autorizzazione ad Nobis Compagnia di
dallo stesso e dal suo medico curante;
- il “Questionario dati anamnestici” sottoscritto
- la documentazione clinica completa;
00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)):
S.p.A. (Centrale Operativa - Viale Colleoni, 21 -
Assicurazioni S.p.A.
- circa il trattamento dei dati forniti (Regolamento Europeo 679/2016 e D. Lgs. 196/03).
L’équipe medica di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., per mezzo della propria Centrale Operativa:
- è a disposizione per aiutare l’Interessato nella raccolta della documentazione clinica completa (dati anamnestici ed esami eseguiti) e nella compilazione del “Questionario dati anamnestici”;
- verifica la completezza dei dati e della documentazione ed eventualmente richiede nuove specifiche all’Interes- sato ed al suo medico curante;
- invia la documentazione completa, con le soluzioni tecno- logiche più rapide, ad un centro convenzionato prescelto
dall’équipe medica della Centrale Operativa;
- comunica all’Interessato il nome dello specialista e/o del centro convenzionato a cui è stata inviata la documentazione;
- invia il parere medico complementare all’Interessato o al suo medico curante, contenente l’opinione dello specia- lista sul caso clinico, eventuali suggerimenti terapeutici e le risposte alle eventuali domande;
- su esplicita richiesta restituisce la documentazione inviata dall’Interessato.
8 - Assistenza infermieristica (prestazione valida in Italia) Qualora l’Assicurato necessiti, nei 10 (dieci) giorni successivi alla dimissione dall’Istituto di cura presso cui era ricoverato, sulla base di certificazione medica, di essere assistito presso il proprio domicilio da personale specializzato (infermieristico o socio-assistenziale), potrà richiedere alla Centrale Operativa il reperimento e l’invio di personale convenzionato.
La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema dell’Assicurato al fine di offrire la migliore soluzione possibile.
La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni. La Società terrà a proprio carico il costo della presta- zione per un massimo di 5 (cinque) giorni per sinistro e 2 (due) ore per giorno.
9 - Viaggio di un familiare in caso di ricovero (operante quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato)
Qualora l’Assicurato, in viaggio da solo o con minore, venga ricoverato per un periodo superiore a 7 (sette) giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di sola andata (ferro- viario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare residente nel paese di origine di raggiungere l’Assi- curato ricoverato.
Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.
10 - Rimpatrio salma (prestazione valida all’estero)
In caso di decesso dell’Assicurato all’estero, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine.
Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.
La Società terrà a proprio carico i costi entro il limite di euro 8.000,00 per Assicurato.
Nel massimale sopra indicato sono comprese le spese per l’acquisto della bara.
Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l’Assicurato abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, la Società metterà a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie.
Sono escluse dalla prestazione le spese relative a:
- la cerimonia funebre e l’inumazione;
- l’eventuale recupero della salma;
- il soggiorno del familiare.
11 - Trasferimento sanitario programmato (prestazione valida in Italia)
Previa analisi del quadro clinico da parte del servizio medico della Centrale Operativa e d’intesa con il medico curante dell’Assicurato, la Centrale Operativa è a disposizione per organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo qualora, a seguito di infortunio o malattia, sia necessario:
- il suo trasferimento presso l’Istituto di cura dove deve essere ricoverato;
- il suo trasferimento dall’Istituto di cura presso cui è rico- verato ad un altro ritenuto più attrezzato per le cure del caso;
- il suo rientro all’abitazione al momento della dimissione. La Centrale Operativa organizzerà il trasferimento dell’Assi- curato con costi a carico della Società e con i mezzi ritenuti più idonei a suo insindacabile giudizio, mediante:
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di chilometraggio o altro mezzo di trasporto.
In base alle condizioni di salute dell’Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a fornire la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico. Sono escluse dalla prestazione:
posto;
- le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa possono essere curate sul
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o
internazionali;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale
fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
12 - Trasferimento/Rimpatrio sanitario (prestazione valida all’estero)
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di infortunio o malattia improvvisa dell’Assicurato, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:
- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condi- zioni lo permettono e lo richiedono;
- la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa:
- aereo sanitario (entro il limite di euro 10.000,00 per sinistro);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere
curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludano all’Assicu-
rato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
La Società avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell’Assicurato.
13 - Servizio di accompagnamento famigliare
Qualora a seguito di ricovero dell’Assicurato il famigliare che l’abbia accompagnato debba fare ritorno presso la propria abitazione, la Centrale Operativa potrà organizzare il servizio di accompagnamento.
La Società terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di euro 50,00 (IVA inclusa) per sinistro.
GARANZIE OPZIONALI
Estensioni di garanzia operanti se espressamente richia- mate in Polizza e corrisposto il relativo premio ove previsto
Settore Incendio
Art. 24 – Garanzie Aggiuntive per il Settore Incendio
A) Pacchetto estensione
Ad integrazione dell’Art. 1 del Settore Incendio, la copertura assicurativa viene estesa come segue:
a) Ricerca e riparazione perdite di gas. La Società inden- nizza, sempre che sia assicurato il fabbricato, in caso di rottura, guasto od occlusione accidentale, le spese di ricerca e riparazione che abbiano provocato la fuoriuscita e dispersione di gas dalle relative tubazioni, inoltre:
1) per le tubature installate nel fabbricato, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla disper- sione di gas, nonché per il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate;
2) per quelle interrate, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostitu- zione della tubazione danneggiata;
I danni saranno risarciti fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il fabbricato con il limite massimo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro 150,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
b) Tubazioni interrate. La Società indennizza, purché assi- curato il fabbricato, in caso di rottura, guasto od occlu- sione accidentali le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto per la sostituzione delle tubazioni danneggiate (escluse quelle di irriga-
zione). I danni saranno risarciti fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il fabbricato con il limite massimo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro 150,00 che rimane a
carico dell’Assicurato.
c) Bonus annullamento franchigia. Qualora il Contra- ente abbia sottoscritto in Polizza, relativamente al Settore Incendio la “Forma con Franchigia” e qualora la Compagnia, per 5 anni consecutivi, non abbia liquidato all’Assicurato Sinistri che abbiano interessato garanzie per i danni al fabbricato e/o al contenuto assicurati, a parziale deroga delle norme che regolano i relativi Settori, la Compagnia liquida il primo Sinistro indennizzabile senza applicazione dell’eventuale franchigia prevista. Per usufruire dell’annullamento della Franchigia si contano le annualità a partire da quella successiva alla data di liqui- dazione del Sinistro più recente.
d) Danni elettrici di riscaldamento autonomo. Qualora non sia stata assicurata la partita Incendio Fabbricato, la garanzia Incendio - Contenuto si intende estesa ai danni
elettrici alle caldaie di riscaldamento autonomo o altri apparecchi/macchinari per la stessa destinazione d’uso, a servizio dell’unità assicurata con la presente copertura dell’abitazione adibita a dimora abituale dell’Assicurato.
L’estensione opera solo in assenza di eventuali
coperture globali fabbricati sugli stessi beni. La presente estensione è prestata fino alla concorrenza di euro 1.500,00 per sinistro ed anno, con applica- zione di una franchigia assoluta di euro 150,00 per sinistro che rimane a carico dell’Assicurato.
e) Veicoli immatricolati al P.R.A. La Società indennizza i danni a veicoli targati purché regolarmente coperti da Polizza RCA presso la medesima Società, purché il danno sia contestuale ad evento che colpisce il fabbricato assicurato o parte di esso (box, rimessa od altro similare) e, come danno accessorio al fabbricato venga coinvolto un veicolo. La presente estensione è prestata fino alla concorrenza di euro 2.000,00 per sinistro ed anno, con applicazione di una franchigia assoluta di euro 150,00 per sinistro che rimane a carico dell’Assicurato.
B) Terremoto
La Società, a parziale deroga dell’Art. 28 lettera a, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assi- curati per effetto di:
- terremoto cioè sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene;
- maremoto, eruzione vulcanica, franamento del terreno. Le scosse registrate nell’ambito di 80 ore successive dall’e- vento che ha originato il sinistro sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono consi- derati pertanto “singolo sinistro”. Il pagamento dell’in- dennizzo relativo alla presente garanzia sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00.
In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicu- rativo, somma superiore al 50% della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000 di spese, compro- vate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizzabili a seguito
dell’evento.
C) Xxxxxxxxx e alluvione
a) Terremoto
La Società, a parziale deroga dell’Art. 28 lettera a, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati per effetto di:
- terremoto cioè sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene;
- maremoto, eruzione vulcanica, franamento del terreno.
Le scosse registrate nell’ambito di 80 ore successive dall’evento che ha originato il sinistro sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”. Il pagamento dell’indennizzo relativo alla presente garanzia sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assi- curativo, somma superiore al 50% della somma assi- curata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000,00 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizza- bili a seguito dell’evento.
b) Alluvione
La Società, a parziale deroga dell’Art. 28 lettera a, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti al xxxxxx-
xxxx assicurato causati da alluvioni e inondazioni. La Società indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli da Incendio, Esplosione o Scoppio, subiti dal fabbricato assicurato causati da formazione occasionale di ruscelli a seguito di eccesso di precipitazioni atmo- sferiche oppure da fuoriuscita d’acqua e da quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di bacini naturali od artificiali o di corsi d’acqua, anche se provocata da Terremoto, da franamento, da cedimento o da smotta- mento del terreno, quando detto evento si manifesti in maniera violenta e devastante i cui effetti prodotti siano riscontrabili su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
Il pagamento dell’indennizzo relativo alle presenti garanzie sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 50% della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000,00 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle
cose non più utilizzabili a seguito dell’evento.
D) Aumento fenomeno elettrico
A parziale deroga dell’Art. 1 comma 16 del Settore Incendio, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
E) Esclusione danni d’acqua
A deroga dell’Art. 1 comma 17 e 18, le garanzie “danni provocati da acqua condotta” e “traboccamento di acqua” si intendono non operanti.
F) Esclusione ricerca guasti
A deroga dell’Art. 1 comma 22, la garanzia “spese di ricerca e riparazione” si intende non operante.
G) Esclusione danni elettrici
A parziale deroga dell’Art. 1 comma 16, la garanzia “correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici” si intende non operante.
H) Cassette di sicurezza
La Società si obbliga a risarcire l’Assicurato, fino alla concor- renza della relativa somma assicurata nel Simplo di Polizza, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da incendio e scoppio, denaro, titoli di credito in genere, gioielli e preziosi contenuti nelle cassette di sicurezza, intestate all’Assicurato o alle persone con lui conviventi, trovantesi nei locali appo- sitamente attrezzati per tale tipo di custodia presso la banca o istituto dì credito o altri istituti regolarmente autorizzati. La presente garanzia è operante in secondo rischio ove presente contratto di copertura assicurativa dell’Istituto stesso.
I) Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro, causato da incendio, esplosione o scoppio, indennizzabile a termini della presente Polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
J) Rischio locativo
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risponde, secondo le norme relative al settore Incendio, comprese quelle concernenti la liquidazione dei sinistri, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio compreso le garanzie aggiuntive del settore Incendio ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola propor- zionale prevista dall’Art. 1907 del Codice Civile qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di Polizza.
K) Copertura (mutuo) base
Premesso che la copertura è prestata nella formula a valore intero a favore dell’Ente vincolatario con il quale è stato contratto un mutuo ipotecario, la copertura, a deroga dell’Art. 1 del Settore Incendio, deve intendersi operante esclusiva- mente per il fabbricato e per i rischi di seguito indicati:
1. i danni materiali alle cose assicurate anche se di proprietà di terzi:
a) direttamente causati da:
- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’am- bito di 20 m da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparec- chiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi.
2. i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Auto- xxxx allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
3. le spese necessarie per demolire, sgomberare e traspor- tare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di Polizza, fermo quanto previsto dall’Art. 44
– Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
L’assicurazione è prestata a “valore a nuovo”, intendendosi per tale il costo per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escluso il solo valore dell’area.
L) Copertura (mutuo) estesa
Se nel Simplo di Xxxxxxx è richiamata la presente Condizione aggiuntiva, la Società, oltre quanto previsto dalla successiva lett. N, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:
- trombe d’aria, tempeste, grandine, bufere, uragani quando la violenza che caratterizza detti eventi atmo- sferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicu- rati e non; sono compresi i danni da bagnamento a parti interne del fabbricato e del relativo contenuto, conse- guenti a rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, pareti o serramenti dalla violenza dei suddetti eventi, tali danni verranno indennizzati previa deduzione della fran- chigia di euro 150,00; sono sempre esclusi i danni a lucernari, manufatti in plastica, a fabbricati aperti da uno o più lati e agli enti negli stessi contenuti;
- atti vandalici o dolosi, anche qualora si verificassero in occasione di tumulto popolare, sommossa, sciopero, tali danni saranno indennizzati previa deduzione della franchigia di euro 250,00 per sinistro; sono esclusi i danni commessi in occasione di furto, rapina o loro tentativi;
- acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento installati
nel fabbricato, tali danni verranno indennizzati previa deduzione della franchigia di euro 150,00;
- correnti o scariche o altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l’azione del fulmine o dell’elettricità atmosferica, tali danni saranno indenniz- zati previa deduzione della franchigia di euro 100,00 per sinistro e fino alla concorrenza di euro 600,00 per periodo assicurativo. La garanzia vale limitatamente agli apparecchi elettrodomestici, audio ed audiovi- sivi di proprietà dell’Assicurato. Sono esclusi i danni alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte, nonché i danni dovuti ad usura o manomissione.
L’assicurazione è prestata a “valore a nuovo”, intendendosi per tale il costo per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escluso il solo valore dell’area.
M) Forma con franchigia “A”
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la “Forma con Franchigia”, le garanzie presenti nel settore Incendio Fabbricato e Contenuto sono state prestate con una franchigia assoluta di euro 250,00 per singolo sinistro, salvi i casi in cui è già prevista una franchigia superiore, che continui ad applicarsi.
N) Forma con franchigia “B”
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la “Forma con Franchigia”, le garanzie presenti nel settore Incendio Fabbricato e Contenuto sono state prestate con una franchigia assoluta di euro 500,00 per singolo sinistro, salvi i casi in cui è già prevista una franchigia superiore, che continui ad applicarsi.
O) Forma con franchigia “C”
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la “Forma con Franchigia”, le garanzie presenti nel settore Incendio Fabbricato e Contenuto sono state prestate con una franchigia assoluta di euro 750,00 per singolo sinistro, salvi i casi in cui è già prevista una franchigia superiore, che continui ad applicarsi.
P) Forma con franchigia “D”
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la “Forma con Franchigia”, le garanzie presenti nel settore Incendio Fabbricato e Contenuto sono state prestate con una franchigia assoluta di euro 5.000,00 per singolo sinistro, salvi i casi in cui è già prevista una franchigia superiore, che continui ad applicarsi.
Settore Furto
Art. 25 – Garanzie Aggiuntive per il Settore Furto
A) Estensioni garanzia
A deroga delle Norme contrattuali di cui agli Artt. 3 e 6 del “Settore Furto”, l’assicurazione viene estesa a:
1) scippo, rapina ed estorsione, all’interno della Comunità Europea fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita furto contenuto con il massimo di euro 1.000,00;
2) furto degli effetti personali portati dall’Assicurato e dai suoi familiari, ricoverati in auto, camper e roulotte, di proprietà dell’Assicurato o di un suo convivente purché, a seguito di scasso/effrazione degli stessi, fino alla concorrenza di euro 500,00 per sinistro e periodo assicurativo. Dalla presente estensione devono inten- dersi esclusi denaro e gioielli;
3) furto degli effetti personali, esclusi valori e gioielli, portati dall’Assicurato e dai suoi familiari, presso terzi per pulizia, manutenzione e riparazione, purché l’ubicazione abbia gli stessi requisiti del fabbricato assicurato e fermi i requisiti sui mezzi di chiusura dalla presente copertura, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto;
4) furto di pluviali, grondaie e macchinari fissi purché rego- larmente installati al fabbricato assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita Furto Contenuto.
B) Impianto d’allarme installato da ditta abilitata
Il Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essen- ziale ai fini dell’efficacia delle garanzie previste dal Settore Furto, che:
- i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta abilitata;
- si impegna a mantenere in perfetta efficienza l’impianto di allarme suddetto e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
- ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice, che prevede ispezioni almeno seme- strali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
- farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche e non prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l’efficienza dell’impianto nel più breve tempo possibile
Qualora in caso di sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - la Società corrisponderà il 75% dell’importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 25% a carico dell’Assicu- rato stesso.
C) Beni in cassaforte
Relativamente ai beni riposti in armadi corazzati, casseforti murate e non, i limiti di indennizzo previsti all’Art. 68, si intendono così modificati:
a) fino alla concorrenza della somma assicurata nel Simplo di Polizza per gioielli, preziosi e valori (escluso denaro), raccolte e collezioni;
b) 10% della somma assicurata, con il massimo di euro 2.000,00, per denaro.
I suddetti limiti di indennizzo rappresentano comunque il massimo risarcimento che la Compagnia corrisponderà per gioielli, preziosi e valori, raccolte e collezioni, siano essi custoditi in armadi corazzati, casseforti murate e non oppure ovunque posti. La garanzia è operante purché il furto avvenga forzando le difese dei suddetti mezzi di custodia oppure quando vi è stata l’asportazione totale del mezzo di custodia stesso.
D) Cassette di sicurezza
La Società si obbliga a risarcire l’Assicurato, fino alla concor- renza della relativa somma assicurata per sinistro ed anno assicurativo, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto e rapina di denaro, titoli di credito in genere, gioielli e preziosi contenuti nelle cassette di sicurezza, intestate all’As- sicurato o alle persone con lui conviventi, trovantesi nei locali appositamente attrezzati per tale tipo di custodia presso la banca o istituto dì credito o altri istituti regolarmente autoriz- zati. La presente garanzia è operante in secondo rischio ove presente contratto di copertura assicurativa dell’Isti- tuto stesso.
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la “Forma con Franchigia”, le garanzie presenti nel settore Furto sono state prestate con una franchigia assoluta di euro 500,00 per singolo sinistro, salvi i casi in cui è già prevista una franchigia superiore, che continua ad applicarsi.
F) Forma con franchigia “B”
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la “Forma con Franchigia”, le garanzie presenti nel settore Furto sono state prestate con una franchigia assoluta di euro 750,00 per singolo sinistro, salvi i casi in cui è già prevista una franchigia superiore, che continua ad applicarsi.
Settore Rimborsi
Art. 26 – Garanzie Aggiuntive per il Settore Rimborsi
A) Furto di identità
La garanzia prevede il rimborso a favore dell’Assicurato e del Nucleo Familiare delle seguenti spese sostenute in caso Furto di identità:
1. Costi legali di difesa: la Società rimborsa i costi sostenuti e documentati dall’Assicurato per la sua difesa in caso di procedimenti legali promossi contro di lui come risultato di un Furto della sua identità quali, a titolo esemplifica- tivo e non esaustivo: spese legali, spese per rilasciare dichiarazioni e testimonianze, spese relative ai consulenti di parte, spese notarili, imposte pagate in relazione al giudizio, spese sostenute per l’assistenza legale finaliz- zata ad ottenere la cancellazione di posizioni incorrette e/o false conseguenti al Furto di identità, da basi dati infor- mative pubbliche (es. archivio protesti) o private (sistemi di informazioni creditizie). Tutte le spese sono soggette al rimborso una volta aperto ed accertato da parte della Società il sinistro nel rispetto dei termini e delle condizioni della presente Polizza.
2. Costi amministrativi: la Società rimborsa i costi sostenuti dall’Assicurato in relazione al Furto di identità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i costi di riemis- sione delle carte di pagamento, i costi di riemissione dei documenti di identità, i costi per la riapertura dei conti correnti, le fotocopie, le spese di viaggio, le spese per i francobolli.
3. Assenza dal lavoro: la Società rimborsa le eventuali riduzioni della retribuzione dell’Assicurato, subite in conseguenza del tempo occorso per occuparsi degli eventi conseguenti al Furto di identità, con il massimo di euro 50,00 al giorno per un massimo di 5 giorni, purché l’astensione dai lavori sia opportunamente documentata alla Società. A titolo esemplificativo: li tempo occorso all’Assicurato per recarsi in Questura, in Tribunale per testimoniare o in banca, nel caso sia indi- spensabile la sua presenza fisica.
Con il termine Furto di identità si intende l’uso non autoriz- zato o illegale di uno o più dati identificativi dell’Assicurato nella sua qualità di consumatore, da parte di terzi.
Ai fini dell’operatività della garanzia il Furto di identità dovrà risultare da uno dei seguenti eventi:
1. pagamento eseguito con i dati identificativi dell’Assicu- rato conseguenti a frode online (transazioni di carte di credito, internet banking, phishing) o clonazione delle carte di pagamento;
2. uso fraudolento dei dati identificativi dell’Assicurato come mezzo a garanzia per ottenere assegni bancari o carte di pagamento;
3. credito ottenuto con i dati identificativi dell’Assicurato, per esempio un prestito, un finanziamento oppure l’aper- tura di un conto corrente con i dati personali rubati;
4. abbonamento telefonico ottenuto con i dati identificativi dell’Assicurato.
B) Rimborso spese da infortuni e malattie 1 – Infortuni
La Società, in caso di infortuni accaduti fuori dalla provincia di residenza dell’Assicurato in occasione di vacanze o lavoro occasionale, rimborsa all’Assicurato sino alla concorrenza della somma di euro 10.000,00 le spese sostenute, ivi compresi i ticket per le presta- zioni fornite dal S.S.N., per:
- xxxxxxx xxx xxxxxx e dei chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti;
- diritti di sala operatoria, materiali d’intervento, accer- tamenti diagnostici (radiografie, radioscopie, esami di laboratorio);
- terapie fisiche e medicinali entro il limite di euro 3.000,00 per anno assicurativo;
- rette di degenza in Istituto di cura pubblico o privato;
- trasporto dal luogo dell’incidente all’Istituto di cura con autoambulanza od altro mezzo di trasporto idoneo entro il limite di euro 1.000,00 per anno assicurativo.
2 - Malattia
La Società, in caso di malattia fuori dalla provincia di residenza dell’Assicurato in occasione di vacanze o lavoro occasionale, rimborsa all’Assicurato sino alla concorrenza della somma di euro 10.000,00 le spese sostenute, ivi compresi i ticket per le prestazioni fornite dal S.S.N., per:
- xxxxxxx xxx xxxxxx e dei chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti;
- diritti di sala operatoria, materiali d’intervento, accer- tamenti diagnostici (radiografie, radioscopie, esami di laboratorio);
- terapie fisiche e medicinali entro il limite di euro 3.000,00 per anno assicurativo;
- rette di degenza in Istituto di cura pubblico o privato;
- trasporto dal luogo dell’incidente all’Istituto di cura con autoambulanza od altro mezzo di trasporto idoneo entro il limite di euro 1.000,00 per anno assicurativo.
Le garanzie sono valide in tutti gli stati aderenti all’Unione Europea. Il rimborso è condizionato alla presenta- zione delle ricevute originali di quanto pagato per le spese sopraindicate entro 30 giorni dal termine delle cure mediche. Per quanto riguarda le norme in tema di denuncia dei sinistri valgono le disposizioni di cui ai successivi Artt. 71–90–92–55 del presente contratto per quanto compatibile.
C) Rimborso spese per perdita di impiego Copertura rimborso spese bollette
Rimborso spese per fornitura di energia elettrica e/o gas Persone assicurabili: Persone Fisiche (Clienti Residenziali) oppure Persone Giuridiche (Clienti Partite IVA)
1 - Garanzie coperte:
• Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60% a seguito di infortunio o malattia (lavoratori autonomi - liberi professionisti - artigiani - dipendenti pubblici). La garanzia non opera se nella stessa annualità è già stato denunciato un sinistro di Invalidità Temporanea;
• Invalidità Totale Temporanea da infortunio o malattia (lavoratori autonomi - liberi professionisti). La garanzia non opera se nella stessa annualità è già stato denunciato un sinistro di Invalidità Permanente;
• Perdita involontaria d’impiego seguito a licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” (lavoratori dipen- denti privati solo per Clienti Residenziali). Requisiti di assicurabilità: dipendenti da almeno 1 anno con contratto a tempo indeterminato e di imprese con almeno 3 dipendenti alla decorrenza della Polizza;
• Ricovero Ospedaliero a seguito di infortunio o malattia (non lavoratori).
2 - Prestazioni:
• euro 100,00 al mese per il perdurare del sinistro con un massimo di 6 mesi. Massimale per sinistro e anno assicurativo: euro 600,00.
3 - Periodo di carenza dalla decorrenza della copertura:
• Invalidità Totale Permanente: 60 giorni solo per malattia
• Invalidità Totale Temporanea: 60 giorni solo per malattia
• Perdita involontaria d’impiego: 90 giorni dalla decor- renza della copertura
• Ricovero ospedaliero: 90 giorni 4 - Limite di età:
Per tutte le garanzie 65 anni non ancora compiuti tranne che per Xxxxxxxx ospedaliero 75 anni.
5 - Franchigia:
• Invalidità Totale Temporanea: 30 giorni per malattia
• Perdita involontaria d’impiego: 30 giorni
• Ricovero ospedaliero: 7 giorni 6 - Assicurato = Contraente.
7 - Rimborso spese su bollette anche intestate a coniuge per abitazione assicurata:
La somma assicurata a titolo di indennizzo è pari a alle spese sostenute dall’Assicurato per la fornitura di energia elettrica e/o gas. Le spese devono essere inerenti all’abita- zione/ufficio oggetto di copertura della Sezione Incendio. L’indennizzo sarà corrisposto per un massimo di euro 100,00 al mese per il perdurare dell’evento e per un periodo massimo di 6 mesi successivi al periodo di carenza e alla franchigia. L’indennizzo verrà corri- sposto dietro presentazione delle bollette/fatture inte– state al Contraente della presente assicurazione o al coniuge, aventi scadenza nel periodo di validità della presente copertura successivo al periodo di carenza e alla franchigia. L’importo massimo indennizzabile per evento e per anno assicurativo è di euro 600,00.
D) Pets
Oggetto della garanzia
Gli animali domestici per i quali si garantiranno le coperture della presente Polizza sono solamente cani e gatti di età non inferiore a 6 mesi e non superiore ad 8 anni al momento della sottoscrizione di Polizza. Nel caso di tacito rinnovo la copertura non potrà comunque essere mantenuta oltre il compimento dei 10 anni di età dell’animale.
La presente garanzia è prestata per un massimo di due animali assicurati, gli stessi devono essere in possesso di libretto sanitario e delle seguenti vaccinazioni e relativi richiami:
- cani: cimurro, parvovirosi, epatite e/o leptospirosi;
- gatti: rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia;
ed in ogni caso tutte le vaccinazioni obbligatorie per leggi, norme o regolamenti, anche locali.
L’animale dovrà essere tenuto con cura e diligenza, in confor- mità alle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela degli animali di affezione.
Il proprietario in caso di infortunio o malattia dell’ani- male assicurato deve far intervenire tempestivamente un medico veterinario affinché vengano prestate le necessarie cure.
I massimali si intendono prestati per ciascun animale indicato in Polizza.
Garanzie
Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia
La Società, entro il limite massimo della somma assicurata indicata in Polizza, rimborsa le seguenti spese per inter- vento chirurgico a seguito di infortunio o malattia: onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all’in- tervento, diritti di sala operatoria e materiali di intervento, protesi comprese rette di degenza, assistenza, cure, tratta- menti fisioterapici e rieducativi, esami e medicinali, relativi al periodo di ricovero anche in day hospital visite, esami, analisi ed accertamenti, trattamenti fisioterapici e rieducativi, svolti dal veterinario o su sua prescrizione, sostenuti nei 30 giorni precedenti all’intervento chirurgico e nei 30 giorni successivi.
Rimborso spese veterinarie da infortunio o malattia senza intervento chirurgico
Qualora l’infortunio o la malattia non causino intervento chirurgico, la Società entro il limite massimo della somma assicurata indicata in Polizza, rimborsa le spese per: visite del veterinario, esami, analisi, accertamenti e cure ricoveri anche in day hospital medicinali, tutori, trattamenti fisioterapici e rieducativi, prescritti dal veterinario.
Spese funerarie per smaltimento del corpo dell’animale assicurato
Qualora l’animale deceda a causa di infortunio o malattia indennizzabili a termini di Polizza, la Società rimborsa fino ad euro 100,00 le spese di smaltimento del corpo dell’a- nimale assicurato.
Spese a seguito di partecipazione a fiere o mostre
Nel caso in cui l’animale subisca un infortunio durante la partecipazione a fiere e/o mostre all’indennizzo si applica una franchigia fissa pari ad euro 300,00 per sinistro.
Spese di ricerca per smarrimento
Qualora l’animale assicurato si stato dichiarato scomparso alle autorità competenti, la Società terrà a proprio carico le spese ordinarie di ricerca dell’animale fino ad un importo massimo di euro 500,00 per sinistro e per annualità assicurativa. La garanzia è operante esclusivamente se l’animale assi- curato è provvisto di microchip.
Ipotesi 1)
Tutti i limiti devono intendersi per sinistro e per anno assicurativo.
Cani:
- rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia: massimale euro 2.000,00 scoperto 20% con minimo euro 200,00;
- rimborso spese veterinarie da infortunio o malattia senza intervento chirurgico: massimale euro 500,00 scoperto 15% con minimo euro 50,00.
Gatti:
- rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia: massimale euro 2.000,00 scoperto 20% con minimo euro 200,00;
- rimborso spese veterinarie da infortunio o malattia senza intervento chirurgico: massimale euro 500,00 scoperto 15% con minimo euro 50,00.
Ipotesi 2)
Tutti i limiti devono intendersi per sinistro e per anno assicurativo.
Cani:
- rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia: massimale euro 2.500,00 scoperto 20% con minimo euro 200,00;
- rimborso spese veterinarie da infortunio o malattia senza intervento chirurgico: massimale euro 1.000,00 scoperto 15% con minimo euro 70,00.
Gatti:
- rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia: massimale euro 2.500,00 scoperto 20% con minimo euro 200,00;
- rimborso spese veterinarie da infortunio o malattia senza intervento chirurgico: massimale euro 1.000,00 scoperto 15% con minimo euro 70,00.
Settore Responsabilità Civile
Art. 27 – Garanzie Aggiuntive per il Settore Responsabilità Civile
A. Bed & Breakfast
A parziale deroga dell’Art. 34 comma a, l’assicurazione è prestata per i danni cagionati agli ospiti nello svolgimento dell’attività di “Bed & Breakfast” intendendosi per tale l’attività di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o ricor- rente in periodi stagionali, svolta nella dimora abituale o nei locali direttamente comunicanti o nelle eventuali dipendenze, avvalendosi della normale organizzazione famigliare ed eserci- tata in conformità alle leggi in vigore al momento del sinistro. Sono compresi in garanzia i rischi derivanti dalla sommini- strazione di cibi e bevande di produzione dell’Assicurato, somministrati direttamente ai clienti nel solo ambito dei locali oggetto dell’assicurazione, nonché il rischio dello smercio di prodotti alimentari di provenienza commerciale.
L’assicurazione è prestata con applicazione di una fran- chigia assoluta per sinistro di euro 100,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
B. Danni cagionati dai figli dell’Assicurato non conviventi Le garanzie di cui all’Art 7 si estendono ai danni cagionati dai figli dell’Assicurato non facenti parte dello stesso nucleo famigliare (stato di famiglia) poiché residenti altrove per motivi di studio o presso coniuge non convivente/separato, purché abbiano un’età massima di 26 anni compiuti e non abbiano già costituito un altro nucleo familiare.
C. Amministratori di condominio privato (non professionista)
La Società si impegna a tenere indenne l’amministratore di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente respon- sabile di perdite patrimoniali, ovvero il pregiudizio economico risarcibile a termini di Polizza che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose colpo- samente cagionate a terzi, compresi i condomini, nell’eser- cizio della specifica funzione di amministratore privato del condominio assicurato, svolta nei modi e nei termini previsti dall’Art. 1130 C.C. e successive modificazioni del codice delle assicurazioni.
L’assicurazione comprende le perdite patrimoniali conse- guenti a:
- smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore;
- multe ed ammende, diverse dalle sanzioni tributarie, inflitte ai condomini del fabbricato per errori imputabili all’amministratore stesso;
- mancata o inadeguata applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 (Legge sulla “Privacy”) e successive modifica- zioni o integrazioni.
La garanzia comprende l’attività di responsabile e/o consu- lente in materia di prevenzione e protezione dai rischi di infor- tunio e ambientali nel fabbricato amministrato nel rispetto
della normativa vigente (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni).
L’assicurazione è prestata per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di assicurazione.
La garanzia di RC dell’Amministratore di condominio è prestata con un massimo risarcimento di euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Resta a carico dell’Assicurato lo scoperto del 10% per ogni danno risarcibile a termini di Polizza, in ogni caso con il minimo di euro 500,00.
D. Attività di insegnante
La garanzia di cui al precedente Art. 7 si intende estesa alla responsabilità civile personale dell’Assicurato nello svol- gimento dell’attività professionale di insegnante di scuola elementare, materna o nido d’infanzia.
Nel caso che l’istituto ove lavora l’Assicurato abbia una propria copertura assicurativa per i medesimi rischi, la presente garanzia opera in secondo rischio.
La garanzia è operante per tutte le attività connesse quali esercitazioni pratiche, gite scolastiche o attività parascola- stiche, comprese le eventuali lezioni di recupero effettuate presso il proprio domicilio.
E. Attività di tirocinante
La garanzia di cui al precedente Art. 7 si intende estesa alla responsabilità civile personale dell’Assicurato nello svolgi- mento del tirocinio formativo svolto dal Contraente Assicu- rato o da uno o più dei facenti parte dello stesso nucleo fami- gliare (stato di famiglia).
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presen- tate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di validità dell’assicurazione e relative a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo. Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa. Nell’even- tualità che la presente Xxxxxxx ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con la Società per lo stesso rischio, la garanzia è operante, qualora il fatto che ha dato luogo alla richiesta di risarcimento si sia verificato durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, alla condizione tutte da quest’ultima previste.
La garanzia del presente contratto è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell’Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri profes- sionisti non assicurati con la presente Xxxxxxx.
La garanzia del presente contratto è prestata previa applicazione di una franchigia fissa per danni a cose o animali pari a euro 250,00 salvo quanto diversamente previsto in Polizza.
Qualora la responsabilità civile dell’Assicurato risulti coperta da altra polizza contratta da un qualsiasi ente pubblico o privato, presso il quale l’Assicurato presta la sua opera, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, in eccedenza al massimale assicurato da tale altra polizza. Nel caso in cui l’ente pubblico o privato, presso il quale l’Assicurato presta la sua opera o il suo Assicuratore agiscano in rivalsa nei confronti dell’Assicurato, la presente garanzia si intende operante a primo rischio limitatamente a tale azione di rivalsa.
F. Abitazioni di proprietà locate a terzi
Relativamente alle abitazioni di proprietà locate a terzi espres- samente indicate in Polizza l’assicurazione copre, esclusiva- mente per la Responsabilità Civile derivante ai sensi di legge, i danni a terzi causati dal:
- Contraente nella sua qualità di proprietario del xxxxxx- cato comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio di fabbricati, i parchi e giardini (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti;
- al Contraente per fatto del locatario, nella sua qualità di conduttore del fabbricato; comprese le suddette dipendenze.
Inoltre, a deroga di quanto previsto dall’Art. 8, il Contraente nella sua qualità di proprietario del fabbricato - ed il locatario
- nella sua qualità di conduttore del medesimo - sono consi- derati terzi tra loro.
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall’Art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del predetto locatario sempre che il Contraente stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo.
X. Xxxxx con franchigia “A”
superiore
assoluta di euro 250,00 per singolo sinistro, salvo dove
franchigia
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la “Forma con Franchigia”, le garanzie presenti nel settore Responsabilità Civile sono state prestate con una
.
H. Forma con franchigia “B”
superiore
assoluta di euro 500,00 per singolo sinistro, salvo dove
franchigia
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la “Forma con Franchigia”, le garanzie presenti nel settore Responsabilità Civile sono state prestate con una
.
I. Forma con franchigia “C”
superiore
assoluta di euro 750,00 per singolo sinistro, salvo dove
franchigia
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la “Forma con Franchigia”, le garanzie presenti nel settore Responsabilità Civile sono state prestate con una
.
Che cosa non è assicurato? Settore Incendio
Art. 28 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Incendio
Sono esclusi i danni:
quelli espressamente previsti in Polizza.
materialità delle cose assicurate, ad eccezione di
j) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la
computer;
usare o accedere a dati, software o programmi per
i) da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di
di fiamma;
h) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo
corrosione o difetti di materiale;
cato uno scoppio, se l’evento è determinato da usura,
g) all’apparecchio o all’impianto nel quale si sia verifi-
Art. 29 – Esclusione di beni già garantiti con polizza leasing per il Settore Incendio
Se non diversamente convenuto, dall’assicurazione | |
sono esclusi beni già garantiti con polizza “Leasing” e, | |
pertanto, gli stessi non concorrono alla determinazione | |
del valore delle cose assicurate. |
costruzione delle stesse.
relative alle costruzioni in zona sismica alla data di
tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali
- ai Fabbricati che non siano conformi alle Norme
- dovuti a normale assestamento del terreno.
qualsiasi genere;
- di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di
effetti del terremoto sugli enti assicurati;
che tali circostanze siano diretta conseguenza degli
buzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo
- causati da mancata o anormale produzione o distri-
La Società non indennizza i danni:
B) Terremoto
Art. 30 – Cosa non comprendono le Garanzie Aggiuntive per il Settore Incendio
tore e/o dal fornitore delle cose assicurate.
manutenzione e l’esercizio indicate dal costrut-
- dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la
effetti graduali degli eventi atmosferici;
turale dell’uso o funzionamento o causati dagli
sione, ossidazione che siano conseguenza na-
- causati da deperimento, logoramento, corro-
risponde dei danni:
d) Xxxxx elettrici ad apparecchi. La Società non
A) Pacchetto estensioni
A parziale deroga dell’Art. 24 lett:
prestata l’assicurazione;
avvenuti in occasione degli eventi per i quali è
f) da smarrimento o da furto delle cose assicurate
con dolo;
e) causati o agevolati dall’Assicurato o dal Contraente
e/o chimiche;
d) derivanti da contaminazione di sostanze biologiche
sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
particelle atomiche salvo che l’Assicurato provi che il
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di
del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di
di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni
c) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione
tali eventi;
rato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con
invasione, di terrorismo e simili salvo che l’Assicu-
civile, di insurrezione, di occupazione militare, di
b) verificatisi in occasione di atti di guerra, di guerra
alcun rapporto con tali eventi;
salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe
vulcaniche, inondazioni, mareggiate, alluvioni e frane
a) verificatisi in occasione di movimenti tellurici, eruzioni
idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta
o distribuzione di energia elettrica, termica o
- causati da mancata o anormale produzione
La Società non indennizza i danni:
b) Alluvione
costruzione delle stesse.
relative alle costruzioni in zona sismica alla data di
tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali
- ai Fabbricati che non siano conformi alle Norme
- dovuti a normale assestamento del terreno;
genere;
- di rapina, saccheggio o ad ammanchi di qualsiasi
assicurati;
conseguenza degli effetti del terremoto sugli enti
idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta
- distribuzione di energia elettrica, termica o
- causati da mancata o anormale produzione o
La Società non indennizza i danni:
a) Terremoto
C) Xxxxxxxxx e alluvione
- dovuti a normale assestamento del terreno;
- di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di
assicurati;
conseguenza degli effetti del terremoto sugli enti
o) da inquinamento e contaminazione.
n) conseguenti a virus informatici;
materialità delle cose assicurate;
m) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la
e/o chimiche;
l) derivanti da contaminazione di sostanze biologiche
atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
i) causati da tumulto popolare, sciopero, sommossa,
quali è prestata l’assicurazione;
anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i
h) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti,
previsto dall’Art. 24 lett O lettera b;
g) causati da sviluppo di fumi, gas o vapori (salvo quanto
operante la garanzia;
rate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è
f) di smarrimento, furto o rapina delle cose assicu-
a gelo, a rigurgito di sistemi di scarico;
e) conseguenti ad infiltrazioni di acqua piovana, a neve,
alluvioni e inondazioni;
d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche,
familiari conviventi;
c) causati da dolo del Contraente, dell’Assicurato o dei
il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- mareggiate, maree, maremoti.
costruzione delle stesse;
relative alle costruzioni in zona vietata alla data di
tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali
- a fabbricati che non siano conformi alle Norme
terreno;
- di franamento, di cedimento o di smottamento del
effetto dell’alluvione o dell’inondazione;
salvo che tali eventi siano connessi al diretto
- causati da traboccamento o rigurgito di fognature,
costruzione;
di sotto del livello del terreno addossato alla
si trovi per oltre la metà della sua lunghezza al
tutti i locali la cui linea perimetrale del pavimento
- ai locali interrati, seminterrati e, in ogni caso, a
riguardi la materialità delle cose assicurate;
sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non
mancanza di locazione, di godimento o di reddito,
- indiretti quali: cambiamenti di costruzione,
mento o rifacimento o ristrutturazione;
- a fabbricati in costruzione o in fase di amplia-
- di sciacallaggio;
costruzione delle stesse;
relative alle costruzioni in zona sismica alla data di
tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali
- a fabbricati che non siano conformi alle Norme
Settore Furto
particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di
del nucleo dell’atomo come pure in occasione di
di calore o radiazione provenienti da trasmutazione
b) verificatisi in occasione di esplosone o di emanazione
zione militare, invasione;
a) causati da atti di guerra civile, insurrezione, occupa-
Sono esclusi i danni:
O) Rischi assicurati
del Codice Civile.
lanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359
una persona fisica, siano qualificabili come control-
- Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia
loro nei rapporti di cui al punto precedente;
tata, l’amministratore e le persone che si trovino con
Legale rappresentante, il socio a responsabilità illimi-
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il
liari distinte;
ed i figli del Contraente se residenti in unità immobi-
esplosione e scoppio, sono considerati terzi i genitori
convivente; esclusivamente per i danni da incendio,
dell’Assicurato, nonché ogni altro parente con lui
- - il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli
Non sono comunque considerati terzi:
dell’acqua, dell’aria e del suolo.
- di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento
conseguenza di incendio, esplosione o scoppio;
- derivanti da spargimento di acqua che non sia diretta
trasportate;
suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi
carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle
denti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto
o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipen-
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia,
L’assicurazione non comprende i danni:
L) Ricorso terzi
godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
i) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato
ore 24 del quindicesimo giorno;
credito in genere e denaro, l’esclusione decorre dalle
Relativamente a gioielli, valori, carte preziosi, titoli di
rimangono disabitati per più di 45 giorni consecutivi.
simo giorno, se i locali contenenti le cose assicurate
h) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinque-
oppure scoppi provocati dall’autore del reato;
g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni
coabitanti;
del Codice Penale (nn. 1, 2 e 3), anche se non sono
o affinità che rientrino nella previsione dell’Art. 649
f) da persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela
locali che le contengono;
e) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei
rispondere;
d) da persone del fatto delle quali l’Assicurato deve
questi comunicanti;
i locali contenenti le cose assicurate o locali con
c) da persone che abitano con l’Assicurato od occupano
colpa grave:
nonché i danni commessi od agevolati con dolo o
b) agevolati dall’Assicurato con dolo o colpa grave,
sinistro sia in rapporto con tali eventi;
nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupa- zione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità, di fatto o di diritto, purché il
a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche
Sono esclusi i danni:
Art. 31 - Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Furto
Art. 32 – Esclusione di beni già garantiti con polizza leasing per il Settore Furto
Se non diversamente convenuto, dall’assicurazione | |
sono esclusi beni già garantiti con polizza “Leasing” e, | |
pertanto, gli stessi non concorrono alla determinazione | |
del valore delle cose assicurate. |
Settore Rimborsi
A) Furto di identità
Sono escluse dall’Assicurazione le richieste di risarci-
A parziale deroga dell’Art. 26 lett:
Art. 33 – Cosa non comprendono le Garanzie Aggiuntive per il Settore Rimborsi
bilità o morte.
12.costi associati a danni fisici o psichici, malattia, disa-
centi, o bevande alcoliche o abuso di farmaci;
si trovi in stato di intossicazione per uso di stupefa-
per il caso di legittima difesa, e quando l’Assicurato
attiva dell’Assicurato a delitti dolosi e risse, tranne
11.danni verificatisi in occasione della partecipazione
alluvioni o altri sconvolgimenti da parte della natura;
scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni,
10.danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni,
pazione militare, invasione, atti di terrorismo;
rezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occu-
9. danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insur-
di un governo o della Pubblica Autorità;
8. embargo, confisca, sequestro o distruzione su ordine
xxxxxxx o affine con lui convivente;
convivente more uxorio, dai discendenti o da altro
lenta commessa dall’Assicurato o dal coniuge, dal
7. qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudo-
e interessi anticipati;
profitti, corrispettivi contrattuali, perdite commerciali
6. perdite economiche, incluse le perdite di guadagno,
relative responsabilità;
notificato l’evento all’Assicurato assumendosene le
non li hanno correttamente custoditi e che hanno
5. perdite di dati personali imputabili a banche dati che
all’avviamento;
4. perdite risultanti da danni alla reputazione o
opportunità;
zione dell’attività imprenditoriale o dalla perdita di
3. perdite risultanti dalla ricerca di lavoro, dall’interru-
distintivo dell’attività lavorativa dell’Assicurato);
dell’azienda dell’Assicurato o di ogni altro segno
sionale (esempio: furto o utilizzo scorretto del nome
2. furto di identità in ambito imprenditoriale e/o profes-
renza della Polizza;
1. perdite causate da eventi avvenuti prima della decor-
mento o indennizzo derivanti da:
rivoluzione;
sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi,
militare, invasione e simili;
anche non dichiarata, insurrezioni, occupazione
- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra
Beneficiario;
- dolo dell’Assicurato, dolo del contraente, dolo del
i Ricoveri ospedalieri causati da:
dità Permanente Totale, i casi di Invalidità Temporanea e
Non sono coperti dalla presente Xxxxxxx i casi di Invali-
C) Rimborso spese per perdita di impiego
- contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
- invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell’Assicurato preesistenti e noti all’Assicurato prima della data di decorrenza delle coperture, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti;
- incidente di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo o di deltaplano o di ultra- leggero e, in ogni caso, se viaggia in qualità di pilota o membro dell’equipaggio;
- incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro;
- infezione da virus HIV, stato di immunodefi- cienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
- suicidi e tentativi di suicidi;
- sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato, dal Beneficiario, dal Contraente;
- atti di autolesionismo;
- incapacità di intendere o di volere procurata dallo stesso Xxxxxxxxxx;
- interventi chirurgici angioplastici, terapie laser;
- alcolismo, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- stato di ubriachezza/ebrezza;
- malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici e gli esaurimenti nervosi;
- cure od interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici;
- parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da teli eventi;
- malattie tropicali;
- svolgimento dell’attività di trapezista, stuntman, minatore o cavaiolo;
- infortuni o malattie verificatisi durante lo svolgimento di leva o quello sostitutivo di questo, l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazioni o motivi di carattere eccezionale;
- le cure e gli interventi finalizzati al trattamento dell’in- fertilità e comunque quelli relativi all’inseminazione artificiale;
- le degenze in case di riposo, di convalescenza, di soggiorno cronicari o in stabilimenti o centri di cure termali, idroterapici, fitoterapici, dietologi o del benessere;
- sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle
- partecipazione a corse, gare, allenamenti e prove comportanti l’uso di veicoli a motore;
- pratica di attività sportive professionistiche, sport di combattimento, atletica pesante, latta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, speleologia, salto del trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico o fuori pista, bob, immersione con auto- respiratore, rafting, paracadutismo o di sport aerei in genere, ogni attività in zone desertiche, competizioni di equitazione;
un periodo non superiore a 30 giorni.
dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per
lavorativa fuori dai confini d’Italia, salvo che ciò
mentre l’Assicurato svolge la sua normale attività
- le conseguenze di infortuni e malattie verificatisi
totale;
diano origine ad uno stato di inabilità temporanea
siano comprovati da esami radiologici e clinici e che
- mal di schiena e patologie assimilabili, salvo che
temporanea totale:
- In aggiunta a quanto sopra, per i casi di inabilità
- epidemie e pandemie;
- uso e/o produzione di esplosivi;
Settore Responsabilità Civile
Art. 34 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Responsabilità Civile
stituenti e i sali minerali;
s) danni derivanti da guerre, guerre civili, sommosse,
r) terapie dietetiche inclusi gli alimenti medicati, i rico-
q) le spese di igiene dentaria;
plastica, oculistica, malattie dei denti e paradontopatie;
p) taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e
o) soppressione e cremazione per pericolosità;
infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;
n) sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva,
m) gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo;
tizioni sportive
l) infortuni accaduti durante la partecipazione a compe-
i) malattie mentali e problemi comportamentali;
tranne quanto previsto per gli interventi chirurgici;
h) acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali,
g) malattie evitabili con vaccini e/o profilassi preventivi,
f) controlli di routine e/o facoltativi e/o check-up;
bili a fattori ereditari, nonché pregresse e recidivanti;
e) malattie o difetti fisici di carattere congenito o riferi-
vietate, combattimenti);
vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni
d) uso dell’animale in violazione della legislazione
c) uso professionale dell’animale;
stato affidato l’animale assicurato;
suo nucleo familiare, nonché delle persone a cui è
b) dolo o colpa grave dell’Assicurato, dei componenti il
male per la caccia;
a) infortuni o malattie conseguenti all’impiego dell’ani-
Esclusioni:
D) Pets
assicurate.
s) derivanti dalla proprietà di case diverse da quelle
successivo Art. 35;
r) alle persone non considerate terze, come indicato nel
polazione di prodotti contenenti amianto;
q) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, mani-
di onde e campi elettromagnetici;
particelle atomiche nonché derivanti dall’emissione
radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di
p) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze
di guerra;
quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni
xxxxx, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a
civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terro-
o) derivanti dai rischi di guerra dichiarata o non, guerra
del suolo, salvo quanto previsto dall’Art. 8 comma II;
n) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua e
m) da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
I se operante;
conduzione (salvo quanto previsto dall’Art. 8 comma
levazioni e demolizioni dei fabbricati di proprietà o in
l) da manutenzione straordinaria, ampliamenti, soprae-
i) derivanti dall’esercizio della caccia;
di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
regola- menti relativi alla proprietà, detenzione ed uso
h) derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e
pugilato, arti marziali;
cipazione a gare o competizioni di atletica pesante,
e del paracadutismo, nonché derivanti dalla parte-
titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio
g) derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a
f) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
lettera e);
di qualsiasi genere (salvo quanto previsto dall’Art. 7
parte di domestici, di veicoli a motore, natanti e aerei
e) derivanti dalla proprietà e circolazione, anche da
in stato di ubriachezza;
d) provocati sotto l’influsso di sostanze stupefacenti o
o fiscali;
c) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali
b) da furto;
locazioni o noleggi;
nale, commerciale, industriale o connessa con affari,
a) cagionati dall’esercizio di qualsiasi attività professio-
L’assicurazione non comprende i danni:
alluvione, inondazione, eventi atmosferici)
t) danni derivanti da catastrofi naturali (terremoto,
rischi sociopolitici, terrorismo;
- Pitbull,
- Rottweiler,
- Perro,
infortuni per le seguenti razze di cani:
z) l’assicurazione non è operante per la garanzia
male salvo le spese funerarie di cui sopra
y) qualsiasi altra spesa conseguente a morte dell’ani-
x) pandemia
w) filaria/leishmania;
v) cure relative a malattie croniche;
primi 30 giorni dalla decorrenza della Polizza;
della Polizza e malattie con sintomi manifestati nei
u) infortuni verificatisi nei primi 8 giorni di decorrenza
Art. 35 – Persone non considerate terzi per il Settore Responsabilità Civile
- e relativi incroci con le razze suddette.
- Mastino Napoletano
- Bull Mastiff,
- American Bulldog,
- Bull Terrier,
- Doghi,
- Doberman,
con loro nei rapporti di cui alla lettere a).
limitata, l’amministratore e le persone che si trovino
il legale rappresentante, il socio a responsabilità
c) quando l’Assicurato non sia una persona fisica,
dente lettera a);
lavoro o di servizio (salvo quanto previsto dalla prece-
con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di
b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza
liari distinte;
ed i figli del Contranete se residenti in unità immobi-
esplosione e scoppio sono considerati terzi i genitori
vente; esclusivamente per i danni da acqua, incendio
curato, nonché qualsiasi altro parente con lui convi-
a) il coniuge, anche di fatto, i genitori ed i figli dell’Assi-
Ai fini dell’assicurazione RCT non sono considerati terzi:
professionalità.
m) da attività che l’Assicurato svolga a carattere di
sforzo;
lettera J - Lesioni muscolari - Xxxxx traumatiche e da
e le ernie, fatta eccezione quanto previsto dall’Art. 16
l) gli infarti, in ogni caso, e le lesioni muscolari da sforzo
non utilizzate per fini pacifici;
k) da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando
radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X);
celle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi
xxxx, naturali o provocati, e da accelerazioni di parti-
j) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’a-
zioni o eruzioni vulcaniche;
i) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inonda-
h) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
mediche non resi necessari da infortunio;
g) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure
stupefacenti o allucinogeni;
f) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di
impegno temporale a qualsiasi altra occupazione;
o, comunque, in modo tale da essere prevalente per
a livello professionistico o a carattere internazionale
relative prove quando l’Assicurato svolga tale attività
e) dalla partecipazione ad allenamenti, corse, gare e
autorespiratore;
rugby, football americano, hockey, immersione con
Art. 36 – Cosa non comprendono le Garanzie Aggiuntive per il Settore Responsabilità Civile
date in consegna e custodia all’Assicurato.
Restano in ogni caso esclusi i danni causati alle cose
A. Bed & Breakfast
A parziale deroga dell’Art. 27 lett:
Settore Tutela Giudiziaria
Art. 37 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Tutela Giudiziaria
ivi comprese quelle fiscali o tributarie;
6) le spese per controversie di natura contrattuale nei
5) le spese per controversie in materia amministrativa,
dell’Assicurato;
4) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi
due tentativi;
3) le spese attinenti all’esecuzione forzata oltre i primi
strazione di sentenze e atti in genere);
2) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di regi-
1) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
Sono esclusi dalla garanzia:
Settore Infortuni del Nucleo Familiare
Art. 38 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Infortuni del Nucleo Familiare
Art. 39 – Persone non assicurabili per il Settore Infortuni del Nucleo Familiare
Premesso che la Società, qualora fosse stata a cono- | |
scenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossi- | |
codipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: | |
sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, | |
disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive o sindromi | |
da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe | |
consentito a prestare l’assicurazione, si conviene che, | |
qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra | |
richiamate insorgano nel corso del contratto si applica | |
quanto disposto dall’Art. 1898 del Codice Civile, indi- | |
pendentemente dalla concreta valutazione dello stato di | |
salute dell’Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o | |
reticenze si applica quanto disposto dall’Art. 90 Dichia- | |
razioni relative alle circostanze del rischio, delle Condi- | |
zioni di assicurazione e dagli Artt. 1892,1893 e 1894 del | |
Codice Civile. |
costituenti sue abitazioni secondarie.
dell’Assicurato e da quelli, identificati in Polizza,
g) relativi a immobili diversi da quello di residenza
f) relative a danni da inquinamento dell’ambiente;
natanti di proprietà e/o condotti dall’Assicurato;
e) relative alla circolazione di veicoli, aeromobili o
d) fra più persone assicurate con la stessa Polizza;
c) attinenti a qualsiasi attività lavorativa dell’Assicurato;
stenza obbligatoria;
b) nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assi-
a) relative al diritto di famiglia, successioni e donazioni;
Inoltre la garanzia non è operante per le controversie:
confronti della Società.
Settore Fotovoltaico
Art. 40 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Fotovoltaico
28 e 31.
Si intendono operanti le esclusioni previste dagli Artt.
tuffi controllati da corde elastiche (bungee jumping),
estremo, freeclimbing, discesa con skeleton, bob,
dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e/o
ghiaccio, alpinismo in solitaria, speleologia, salto
arti marziali in genere, rafting, scalata di roccia o
pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme,
se svolte a carattere ricreativo: paracadutismo,
d) dalla pratica delle seguenti discipline sportive anche
alle relative prove ed allenamenti;
zioni a gare o corse motoristiche e/o motonautiche ed
c) dalla pratica di sport aerei in genere e dalle partecipa-
requisiti per il rinnovo;
che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i
il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione
l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione salvo
b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se
nelle relative prove;
a motore in competizioni non di regolarità pura e
a) dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
Art. 41 – Esclusione di beni già garantiti con polizza leasing per il Settore Fotovoltaico
Se non diversamente convenuto, dall’assicurazione | |
sono esclusi beni già garantiti con polizza “Leasing” e, | |
pertanto, gli stessi non concorrono alla determinazione | |
del valore delle cose assicurate. |
- dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il
saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari,
atomiche;
caratteri- stiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi
dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
delle garanzie di cui alla Sezione Assistenza) non sono
Tutte le prestazioni di Assistenza (cioè prestate ai sensi
tentato suicidio;
• Euro 10.000,00 complessivamente per gioielli e
preziosi, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di
di antiquariato;
oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria, oggetti
a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili
• Euro 15.000,00 per singolo oggetto relativamente
Art. 42 – Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza per il Settore Assistenza
Art. 46 – Sottilimiti di indennizzo per l’assicurazione del contenuto per il Settore Incendio
Nel caso sia assicurato il contenuto, la garanzie è prestata
con i seguenti sotto limiti di indennizzo:
• 5% della somma assicurata alla partita “contenuto” per denaro, con il massimo di euro 1.000,00.
credito in genere;
- ogni diritto nei confronti della Società si prescrive
entro il termine di un anno dalla data del sinistro che
di compensazione;
xxxxx o prestazioni alternative di alcun genere a titolo
vamente ai sinistri formanti oggetto della presente | |
assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato | |
dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della | |
Centrale Operativa; |
alla giurisdizione italiana.
Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette
- la Polizza è regolata dalla legge italiana.
Ci sono limiti di copertura?
Qualora il Contraente di Polizza sia una Persona Giuridica,
Art. 43 – Persona giuridica
- Responsabilità Civile della proprietà.
- Furto
- Incendio
vengono prestate esclusivamente le seguenti garanzie:
Art. 44 – Limite massimo dell’indennizzo per i Settori Incendio e Furto
maggiore di quella assicurata.
titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 C.C. per nessun
successivamente dell’importo calcolato.
Art. 45 – Regolazioni di franchigie e scoperti per i Settori Incendio e Furto
Nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l’in- |
dennità da liquidare verrà determinata ai sensi dell’Art. |
82 – Determinazione del danno, senza tenere conto di |
eventuali franchigie e/o scoperti, che verranno dedotti |
Art. 47 – Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Settore Incendio
- infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici
o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di
- qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più
prestazioni, la Società non è tenuta a fornire inden-
stupefacenti e allucinogeni;
Relativamente alle garanzie prestate dal presente Xxxxxxx, vengono riportate le franchigie (che diventano minimo in presenza di uno scoperto), gli scoperti e i limiti di indennizzo applicati, più precisamente come indicato nella Tabella A.
- il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade
qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la
mità con quanto previsto all’Art. 2952 c.c.;
ha dato origine al diritto alla prestazione in confor-
Centrale Operativa al verificarsi del sinistro;
- l’Assicurato libera dal segreto professionale, relati-
Tabella A - Limiti di indennizzo
Garanzia | Franchigia | Limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo |
Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi (Art. 1, num. 9) | euro 100,00 | - |
Eventi atmosferici (Art. 1, num. 10) | euro 100,00 | - |
Eventi atmosferici su pannelli solari e fotovoltaici (Art. 1, num. 10) | euro 100,00 | euro 5.000,00 |
Sovraccarico neve (Art. 1, num. 11) | euro 100,00 | 50% somma assicurato fabbricato e/o contenuto |
Guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi (Art. 1, num. 15) | euro 100,00 | euro 1.500,00 |
Fenomeno elettrico (Art. 1, num. 16) | euro 100,00 | 10% somma assicurata, max euro 5.000,00 |
Acqua condotta (Art. 1, num. 15) | euro 150,00 | 10% somma assicurata, max euro 20.000,00 |
Traboccamento di acqua a seguito di occlusione (Art. 1, num. 18) | euro 150,00 | 10% somma assicurata, max euro 20.000,00 |
Rigurgito di fogna (Art. 1, num. 19) | euro 100,00 | 10% somma assicurata, max euro 2.500,00 |
Xxxxxxxxxxx acqua a seguito rottura apparecchiature domestiche (Art. 1, num. 20) | euro 150,00 | 10% somma assicurata, max euro 1.500,00 |
Gelo (Art. 1, num. 21) | euro 100,00 | 10% somma assicurata, max euro 2.500,00 |
Spese di ricerca e riparazione da acqua condotta e traboccamento (Art. 1, num. 22) | euro 150,00 | 10% somma assicurata max euro 3.000,00 |
Demolizione e sgombero (Art. 1, num. 23) | - | 10% dell’indennizzo |
continua
Rimozione e deposito presso terzi e ricollocamento contenuto (Art. 1, num. 24) | - | 10% somma assicurata contenuto max euro 2.500,00 |
Alloggio sostitutivo (Art. 1, num. 25) | - | 10% dell’indennizzo per il fabbricato max euro 2.500,00 |
Trasloco (Art. 1, num. 26) | - | 10% dell’indennizzo per il contenuto max euro 2.500,00 |
Rifacimento documenti (Art. 1, num. 27) | euro 100,00 | - |
Onorario perito (Art. 1, num. 28) | - | 10% somma assicurata contenuto max euro 2.500,00 |
Lastre e cristalli (Art. 1, num. 29) | - | euro 2.000,00 |
Consumo anomalo acqua potabile (Art. 1, num. 30) | - | euro 400,00 |
Rimpiazzo combustibile (Art. 1, num. 31) | - | euro 1.500,00 |
Onorari tecnici, ingegneri e architetti (Art. 1, num. 32) | - | euro 10.000,00 |
Spese sanitarie (Art. 1, num. 33) | - | euro 5.000,00 |
Xxxxxxxxxx provviste in frigoriferi e congelatori (Art. 1, num. 34) | - | euro 300,00 |
Rimpiazzo effetti personali c/o terzi per pulizia (Art. 1, num. 35) | - | 10% somma assicurata contenuto |
Rimpiazzo effetti personali ricoverati in auto, camper, roulotte (Art. 1, num. 36) | - | 10% somma assicurata contenuto max euro 1.000,00 |
Spese riassetto locali (Art. 1, num. 37) | - | euro 10.000,00 |
Oneri di urbanizzazione (Art. 1, num. 38) | - | euro 10.000,00 |
Perdita pigioni (Art. 1, num. 39) | - | fino al 20% di quello liquidabile a termini di Polizza |
Gioielli, preziosi e collezioni (Art. 46) | - | euro 10.000,00 |
Denaro (Art. 46) | - | 5% somma assicurata contenuto max euro 1.000,00 |
Oggetti pregiati (Art. 46) | - | euro 15.000,00 per singolo oggetto |
b) 20% della somma assicurata per mobilio, arreda- mento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, contenuti nei locali di ripostiglio, di preti- nenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione, con il massimo di euro 2.000,00 per singolo oggetto.
2. Per la garanzia furto gioelli e valori (se prestata):
c) 10% della somma assicurata, con il massimo di euro 1.000,00 per denaro.
Le garanzie di cui al punto 2 non si intendono operanti per i gioielli e i preziosi ubicati nelle dimore saltuarie e locate a terzi.
Art. 49 – Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Settore Furto
Relativamente alle garanzie prestate dal presente Xxxxxxx, vengono riportati i limiti di indennizzo applicati, più precisa- mente come indicato nella Tabella B.
Garanzia | Franchigia | Limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo |
Furto con utilizzo di ponteggi e/o impalcature (Art. 3, lett c) | - | scoperto del 20% |
Uso fraudolento bancomat e carte di credito (Art. 3, lett l) | - | euro 2.500,00 |
Spese per sostituzione serrature (Art. 3, lett j) | - | 20% somma assicurata max euro 500,00 |
Spese per duplicazione documenti (Art. 3 lett i) | - | 10% somma assicurata max euro 500,00 |
Onorario periti (Art. 3 lett h) | - | 5% indennizzo max euro 3.000,00 |
Spese sanitarie (Art. 3, lett k) | - | euro 5.000,00 |
Atti vandalici (Art. 3, lett e) | - | 20% somma assicurata |
Furto perpetrato da collaboratori domestici (Art. 3, lett b) | - | 10% della somma assicurata |
Guasti cagionati dai ladri (Art 3, lett d) | - | euro 3.500,00 |
Furto rapina/estorsione cose personali in villeggiatura (Art 3, lett g) | - | 10% somma assicurata |
Xxxxxx, rapina ed estorsione (Art. 6) | - | 20% somma assicurata, max euro 500,00 per denaro |
Forma con franchigia “A” (Art. 25, lett E) | euro 500,00 | - |
Forma con franchigia “B” (Art. 25, lett F) | euro 750,00 | - |
Tabella B - Limiti di indennizzo
Art. 48 – Sottilimiti di indennizzo “Furto contenuto” e “Furto gioielli e valori” per il Settore Furto
Se assicurata la relativa partita, in caso di sinistro, la Soicetà non indennizzerà più:
1. Per la garanzia furto contenuto:
a) 50% della somma assicurata per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria, oggetti di antiqua- riato, con il massimo di euro 15.000,00 per singolo oggetto;
Art. 50 – Limiti di indennizzo per il Settore Rimborsi
La Società risponde della garanzia Furto di identità fino ad un massimo di euro 5.000,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo.
Danni da incendio all’arredo domestico di terzi (Art. 3, lett. b) | euro 500,00 | - |
Guida di veicoli e natanti non di sua proprietà (Art. 3, lett. q) | - | euro 50.000,00 |
Validità territoriale (Art. 68) | - | limitatamente a Stati Uniti d’America e Canada, euro 2.500,00 |
Bed & Breakfast (Art. 27, lett A) | euro 100,00 | |
Amministratore di condominio privato (non professionista) (Art. 27, lett C) | scoperto 10% | massimale euro 20.000, minimo euro 500,00 |
Attività tirocinante (Art. 27, lett E) | euro 250,00 | - |
Forma franchigia “A” (Art. 27, lett G) | euro 250,00 | - |
Forma franchigia “B” (Art. 27, lett H) | euro 500,00 | - |
Forma franchigia “C” (Art. 27, lett I) | euro 750,00 | - |
Art. 51 – Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Settore Rimborsi
Garanzia | Franchigia | Limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo |
Furto di identità (Art. 26, lett A) | euro 250,00 | euro 5.000,00 |
Spese da infortuni (Art. 26, lett B) | - | euro 10.000,00 |
Spese da malattie (Art. 26, lett B) | - | euro 10.000,00 |
Spese per Perdita di impiego (Art. 26, lett C) | - | euro 100,00 per mese per non più di 6 mesi |
Spese veterinarie da infortunio o malattia con intervento chirurgico (Art. 26, lett D) | Scoperto 20% | minimo euro 200, massimale euro 2.000,00 (2.500 ipotesi 2) |
Spese veterinarie da infortunio o malattia senza intervento chirurgico (Art. 26, lett D) | Scoperto 15% | minimo 50 (70 ipotesi 2), massimale 2.000 (2.500 ipotesi 2) |
Spese funerarie per smaltimento corpo animale (Art. 26, lett D) | - | euro 100,00 |
Spese partecipa- zione a fiore o mostre (Art. 26, lett D) | 300,00 | - |
Spese di ricerca per smarrimento (Art. 26, lett D) | - | euro 500,00 |
Tabella C – Limiti di indennizzo
Art. 52 – Franchigie e scoperti per il Settore Rimborsi
La garanzia Furto di identità è prestata con una franchigia assoluta di euro 250,00 per sinistro.
Art. 53 – Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Responsabilità Civile
Relativamente alle garanzie prestate dal presente Xxxxxxx, vengono riportate le franchigie (che diventano minimo in presenza di uno scoperto), gli scoperti e i limiti di indennizzo applicati, più precisamente come indicato nella Tabella D.
Tabella D - Limiti di indennizzo
Garanzia | Franchigia | Limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo |
Lesioni personali subite da collaboratori familiari (Art 3, num 2) | - | 50% del massimale, con il limite di euro 160.000,00 per persona |
Cose o animali in consegna e custodia (Art. 3, lett. a) | - | euro 500,00 |
continua
Art. 54 – Limite d’età degli Assicurati per il Settore Infortuni del Nucleo Familiare
Sia il Contraente che la Società, ad ogni scadenza annua
successivamente al compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, possono recedere dall’assicurazione re– lativa a tale persona con preavviso di almeno 60 giorni.
Art. 55 – Limiti di indennizzo per sinistri catastrofici per il Settore Infortuni del Nucleo Familiare
Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente Xxxxxxx, l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l’importo di euro 1.000.000,00.
Qualora le indennità liquidabili a termini di Polizza ecce- dessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.
Art. 56 – Franchigia per il Settore Fotovoltaico
L’assicurazione è prestata con una franchigia di euro 100,00 per ogni sinistro, la presente franchigia non si applica al precedente Art. 80 lettera b punto 1.
Dove vale la copertura?
Art. 57 – Estensione territoriale dell’assicurazione per i Settori Incendio e Furto
La copertura assicurativa per i Settori Incendio e Furto è
limitata al Territorio italiano.
Art. 58 – Estensione territoriale dell’assicurazione per il Settore Rimborsi e Fotovoltaico
L’assicurazione vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.
dell’annualità.
nonché la parte di premio residuo a completamento
presso l’Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate,
24 del giorno in cui il Contraente paga direttamente
rativa produce nuovamente i propri effetti dalle ore
In entrambi i casi di sospensione la copertura assicu-
Debit).
sul quale opera la procedura SDD - (Sepa Direct
modifica o di chiusura del rapporto di conto corrente
stiva comunicazione del Contraente in tutti i casi di
scadenza mensile successiva alla omessa tempe-
- dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla prima
scadenza della prima rata insoluta;
- dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della
La copertura assicurativa viene sospesa:
giorno del pagamento.
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del
indicato in Polizza, se il premio o la prima rata di premio
rate. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno
anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più
contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto
razione di 365 giorni, cioè di un anno, salvo il caso di
Il premio è sempre determinato per periodi di assicu-
Art. 59 – Estensione territoriale dell’assicurazione per il Settore Responsabilità Civile
sinistro.
di una franchigia assoluta di euro 2.500,00 per singolo
d’America e Canada, la copertura opera con applicazione
Limitatamente ai danni a cose negli Stati Uniti
L’assicurazione vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.
Art. 60 – Estensione territoriale dell’assicurazione per il Settore Tutela Giudiziaria
L’assicurazione vale per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:
nella Repubblica di San Marino negli altri casi.
b) nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e
penale;
ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o
a) nei Paesi dell’Unione Europea e in Svizzera per le
Art. 61 – Estensione territoriale dell’assicurazione per il Settore Infortuni del Nucleo Familiare
L’assicurazione vale per il mondo intero.
La diaria giornaliera relativamente alla prestazione | |
Inabilità Temporanea (qualora prevista), al di fuori | |
dell’Europa è indennizzabile limitatamente al periodo di | |
ricovero ospedaliero; tale limitazione cessa dalle ore 24 | |
del giorno di rientro in Europa dell’Assicurato. |
Art. 62 – Estensione territoriale dell’assicurazione per il Settore Assistenza
1. Assistenza all’abitazione
I servizi di Assistenza sono validi nei territori di Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
0. Assistenza alla persona
L’assicurazione vale in tutto il mondo.
Marino o Stato Città del Vaticano.
Assicurati con residenza in Italia, Repubblica di San
un viaggio di rientro sono valide nei soli confronti degli
Le prestazioni che prevedono
Quando nelle prestazioni si fa riferimento all’Italia, tale rife- rimento s’intende esteso alla Repubblica dì San Marino e allo Stato Città del Vaticano.
medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
tazioni a carico di più persone assicurate e dovute al
rano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di impu-
per oggetto domande identiche o connesse, si conside-
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi
stato posto in essere il primo atto.
sivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è
origine al sinistro si protragga attraverso più atti succes-
norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà
avvenuti nel momento iniziale della violazione della
I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono
zione per gli altri casi.
b) b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicura-
per i procedimenti penali;
zione per i casi di responsabilità extra-contrattuale e
a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicura-
precisamente:
fatti verificatisi nel periodo di validità della Polizza, e
La garanzia viene prestata per sinistri determinati da
Art. 64 – Decorrenza della garanzia per il Settore Tutela Giudiziaria
Per ciascun periodo di permanenza continuata all’estero nel corso di ciascun anno di validità della garanzia, la copertura ha durata massima di 60 giorni.
Ad eccezione di quanto previsto per la prestazione a) Consu- lenza medica ciascuna delle altre prestazioni di assistenza è fornita non più di tre volte per annualità assicurativa.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art. 63 – Decorrenza della garanzia
stati pagati
se il premio o la prima rata di premio sono
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza
; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio | |
successivi come regolato nell’Art. 97, l’assicurazione | |
resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello | |
della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno | |
del pagamento, xxxxx le successive scadenze ed il diritto | |
della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi | |
dell’Art. 1901 del Codice Civile. |
pagamento.
Art. 65 – Xxxxxxx, rinnovo, disdetta e recesso in caso di sinistro
razione di durata non inferiore a un anno
almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicu-
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita
, è prorogata di un anno, e così successivamente, salvo quanto disposto qui di seguito nel presente articolo.
Diversamente, se espressamente richiamato in polizza (durata senza tacito rinnovo), la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comuni- cazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunica-
zione da parte dell’Assicurato; il recesso da parte della
Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.
netto
La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso
rimborsa la parte del premio, al periodo di assicurazione non corso.
dell’imposta, relativa al
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Norme applicate in caso di sinistro
Art. 66 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/ | |
Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla | |
valutazione del rischio, possono comportare la perdita | |
totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la | |
stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli Artt. | |
1892, 1893, 1894 del Codice Civile. |
Art. 67 – Esagerazione dolosa del danno per i Settori Incendio e Furto
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente | |
l’ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose | |
che non esistevano al momento del sinistro, occulta, | |
sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera | |
a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o frau- | |
dolenti, altera dolosamente le tracce o i residui del | |
sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto | |
all’indennizzo. |
ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
tare la perdita, totale o parziale, del diritto all’indennizzo
L’inadempimento di uno o di tali obblighi può compor-
ed i Periti ritenessero necessario esperire.
facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società
documento ed ogni altro elemento di prova, nonché
inoltre a disposizione della Società e dei Periti ogni
oltre che della realtà e dell’entità del danno; tenere
valore delle cose preesistenti al momento del sinistro,
f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del
questo diritto ad alcun indennizzo;
avvenuta liquidazione del danno, senza avere, per
le tracce e gli indizi materiali del sinistro, fino ad
e) conservare tanto le cose non rubate o salvate, quanto
del Codice Civile;
carico della Società secondo il disposto dell’Art. 1914
procedura di ammortamento; le relative spese sono a
nonché esperire - se la Legge lo consente - la
o distruzione di titoli di credito, anche al debitore,
d) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione
deve essere trasmessa alla Società.
approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione
sinistro, la causa, presunta dello stesso e l’entità
sando in particolare, il momento dell’inizio del
all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, preci-
c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta
1913 del Codice Civile:
quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art.
Polizza oppure alla Società, entro cinque giorni da
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la
1914 del Codice Civile;
secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art.
danno; le relative spese sono a carico della Società
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
Art. 68 – Obblighi del Contraente/ Assicurato in caso di sinistro per i Settori Incendio e Furto
Art. 69 – Obblighi del Contraente/ Assicurato in caso di sinistro per il Settore Responsabilità Civile
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve | |
darne avviso scritto, all’Agenzia alla quale è assegnata | |
la polizza o alla Società, entro 3 giorni da quando ne | |
ha avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice | |
Civile. Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione | |
della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare | |
o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiu- | |
dizio sofferto, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile. | |
La suddetta denuncia deve contenere la narrazione del | |
fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il | |
domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo | |
e le cause del sinistro ed ogni altra notizia utile per la | |
Società. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più | |
breve tempo possibile, i documenti e gli atti giudiziari | |
relativi al sinistro stesso. |
Art. 70 – Obblighi del Contraente/ Assicurato in caso di sinistro per il Settore Tutela Giudiziaria
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve | ||
darne tempestivo avviso scritto all’Agenzia alla quale | ||
è assegnata la polizza, oppure alla Società. L’inadempi- | ||
mento di tale obbligo può comportare la perdita totale o | ||
parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell’Art. 1915 | ||
del Codice Civile. | ||
Unitamente alla denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire | ||
alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una | ||
precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, | ||
nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l’As- | ||
sicurato deve trasmettere alla Società, con la massima | ||
urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comu- | ||
nicazione relativa al sinistro. |
Art. 71 – Gestione del sinistro per il Settore Tutela Giudiziaria
L’Assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del | ||
sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale | ||
da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del | ||
Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici | ||
giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il | ||
nominativo alla Società. | ||
La Società, preso atto della designazione del legale, | ||
assume a proprio carico le spese relative. | ||
L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura | ||
giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso | ||
di causa, senza il preventivo benestare della Società, | ||
che dovrà pervenire all’Assicurato entro 30 giorni | ||
dalla richiesta, pena il rimborso delle spese da questa | ||
sostenute e l’obbligo di restituire quelle eventualmente | ||
anticipate dalla Società. | ||
Negli stessi termini, e con adeguata motivazione, dovrà | ||
essere comunicato il rifiuto del benestare. | ||
L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, | ||
al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la docu- | ||
mentazione necessaria, relativi al sinistro, regolarizzan- | ||
doli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. | ||
Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudi- | ||
ziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla | ||
Società. In caso di disaccordo tra Assicurato e la Società | ||
in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà | ||
demandata ad un arbitro nominato di comune accordo | ||
dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del | ||
Tribunale competente ai sensi di legge. |
Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 72 – Denuncia dell’infortunio e obblighi dell’Assicurato per il Settore Infortuni del Nucleo Familiare
In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Per la Diaria senza ricovero, qualora assicurata, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato, salvo che siano espres- samente comprese nell’assicurazione. L’Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può compor- tare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Art. 73 – Istruzioni per la richiesta di Assistenza per il Settore Assistenza
Dovunque si trovi in Italia ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo a:
- Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)
- Numero verde: 800 894148
- per chiamate dall’estero può comporre il seguente
numero: x00 000 0000000
In ogni caso dovrà comunicare con precisione: 1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome; 3. numero di polizza;
4. indirizzo del luogo in cui si trova;
5. il recapito telefonico dove la Centrale Operativa prov- vederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornire integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli Originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicita- mente l’effettuazione.
Art. 74 – Procedura per la valutazione del danno per i Settori Incendio e Furto
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggio- ranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle opera- zioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quello del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 75 – Mandato dei Periti per i Settori Incendio e Furto
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 91 “Obblighi dell’Assicurato/Contraente in caso di sinistro per i Settori Incendio, Furto, Elettronica”;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valu- tazione di cui agli Artt. 76 “Valore delle cose assicurate per i Settori Incendio, Furto, Elettronica” e 82 “Determina- zione del danno per i Settori Incendio, Furto, Elettronica”;
4) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia colle- giale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’in- dennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 76 – Valore delle cose assicurate per i Settori Incendio e Furto
Il “valore delle cose assicurate” al momento del sinistro viene determinato stimandone, con riferimento temporale al sinistro, separatamente il relativo valore a nuovo sia per il fabbricato che per il contenuto.
Art. 77 – Fabbricato a Primo Rischio Assoluto per il Settore Incendio
A deroga delle Norme contrattuali di cui al Settore Incendio e relativamente alla definizione di Xxxxx Xxxxxxx assoluto, la garanzia “Incendio Fabbricato”, di cui alla partita xxxxxx- cato del Simplo di Polizza, viene prestata nella forma a primo rischio assoluto ossia fino alla concorrenza della somma assi- curata, qualunque sia il valore delle cose assicurate, senza l’applicazione della regola proporzionale ex Art. 1907
del Codice Civile.
Art. 78 – Contenuto a valore commerciale per il Settore Incendio
La determinazione del danno verrà effettuata per il contenuto prendendo a riferimento il valore commerciale delle cose distrutte o sottratte, che le stesse avevano al momento del sinistro, come meglio precisato all’Art. 82 – Determinazione del danno, punto III Contenuto.
Art. 79 – Contenuto a primo rischio assoluto per il Settore Incendio
A deroga delle Norme contrattuali di cui al Settore Incendio e relativamente alla definizione di Xxxxx Xxxxxxx assoluto, la garanzia “Incendio contenuto”, di cui alla partita Contenuto del Simplo di Polizza, viene prestata nella forma a primo rischio assoluto ossia fino alla concorrenza della somma assi- curata, qualunque sia il valore delle cose assicurate, senza l’applicazione della regola proporzionale ex Art. 1907 del Codice Civile.
Art. 80 – Valore dell’impianto e determinazione del danno diretto per il Settore Fotovoltaico
La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:
a) nel caso di danno non suscettibile di riparazione, si stima il costo di rimpiazzo a nuovo dell’impianto assicurato, ossia il prezzo di listino o, in mancanza di quest’ultimo, il costo effettivo per la sostituzione con un altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativamente all’utilizzo fatto dall’Assicurato compren- sivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall’Assicurato;
b) nel caso di danno suscettibile di riparazione, si stimano le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell’Impianto danneggiato.
In entrambi i casi, la liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui.
1 - La Società rimborserà all’Assicurato per ogni giorno di inattività dell’impianto fotovoltaico per i danni indennizzabili a termini di Polizza euro 5,00 con il massimo di euro 200,00 per sinistro e per periodo assicurativo.
2 - Si precisa che un danno si considera “non suscettibile” di riparazione quando le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell’impianto danneggiato eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo, considerando un impianto uguale o equivalente per caratteristiche, presta- zioni e rendimento - relativamente all’utilizzo fatto dall’As- sicurato - e con data di immissione nel mercato non ante- cedente alla data di immissione del tipo danneggiato.
La precedente determinazione del danno riguarda solo impianti in funzione ed è valida a condizione che:
- i danni si siano verificati entro 10 anni dalla data di costruzione;
- il rimpiazzo sia eseguito entro 6 mesi dalla data del sinistro.
Qualora non siano soddisfatte entrambi le suddette condi- zioni si stima il costo necessario per il rimpiazzo a nuovo dell’impianto o le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell’impianto stesso, al netto del deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà, al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione ed a ogni altra circostanza concomitante.
La liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui.
Art. 81 – Raccolte e collezioni per i Settori Incendio e Furto
Rimangono ferme le disposizioni dell’Art. 46 – Sottoli-
Qualora una raccolta o collezione venga distrutta, sottratta, danneggiata o distrutta solo parzialmente, la Società risarcirà unicamente il valore dei singoli pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle singole parti.
miti di indennizzo per l’assicurazione del Contenuto, e dell’Art. 48 – Sottolimiti di indennizzo.
Art. 82 – Determinazione del danno per i Settori Incendio e Furto
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita, pervista dal settore di garanzia interessato dal sinistro, la determinazione del danno è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I - Fabbricato. Si stima il relativo “valore a nuovo”; pertanto, l’ammontare del danno risarcibile è pari alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte, escluso il valore dell’area, e per riparare quelle soltanto danneggiate, diminuita del valore dei residui.
II - Contenuto. Si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o uguali od equivalenti per caratteristiche, funzionalità, uso e qualità, diminuita del valore dei residui. Tale stima viene conteg- giata con il limite del doppio del valore che le cose distrutte o sottratte avevano al momento del sinistro. Rimangono ferme le disposizioni dell’Art. 46 – Sotto- limiti di indennizzo per l’assicurazione del Contenuto del Settore Incendio e dell’Art. 48- Sottolimiti di indennizzo per l’assicurazione Furto del Settore Furto. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalla stima di cui sopra
III - Contenuto. Qualora richiamata la Condizione Aggiuntiva Art. 24 Lett E), la determinazione del danno si intende operante come segue: l’ammontare del danno è dato dal valore che le cose distrutte o sottratte avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione delle cose danneggiate con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
Rimangono ferme le disposizioni dell’Art. 46 – Sottoli- miti di indennizzo per l’assicurazione del Contenuto del Settore Incendio e dell’Art. 48 – Sottolimiti di indennizzo per l’assicurazione Furto del Settore Furto.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalla stima di cui sopra.
Art. 83 – Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro per il Settore Furto
In caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione del premio. La Società, su richiesta del Contraente, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso dovrà versare il rateo di premio, con riguardo all’importo del reintegro delle stesse somme assicurate, dalla data della richiesta fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso.
decidesse invece di recedere dal contratto, si darà luogo | |
al rimborso del premio imponibile non goduto sulle | |
somme assicurate rimaste in essere. |
Art. 84 – Cose di proprietà del coniuge o di terzi per i Settori Incendio e Furto
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non | |
possono essere esercitati dal Contraente e dalla Società. | |
Xxxxxx, in particolare, al Contraente compiere gli atti | |
necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. | |
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati | |
sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa | |
ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a | |
termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non | |
nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse | |
Assicurato. |
nalmente ridotte.
dessero le somme assicurate, esse verranno proporzio-
Qualora le indennità liquidabili ai sensi di Polizza ecce-
morte.
della somma stabilita contrattualmente per il caso di
tualmente stabilita per lo stesso caso, più il 50%
- per il caso di invalidità permanente, quella contrat-
stabilita per lo stesso caso;
- per il caso di morte, il 50% di quella contrattualmente
liquidare sarà:
assicurata di età inferiore ai 14 anni, la somma da
descritto, in caso di infortunio che colpisca una persona
Fermo restando il criterio di determinazione sopra
di famiglia del Contraente al momento del sinistro.
quelle indicate all’Art.39, che risultino iscritte nello stato
nel Simplo di Polizza, per il numero delle persone, escluse
dalla divisione delle somme complessivamente garantite
Ciascuna persona è assicurata per l’importo ottenuto
Condizioni di assicurazione.
delle persone non assicurabili ai sensi dell’Art. 39 delle
all’intero nucleo familiare del Contraente con esclusione
quelle espresse in percentuale, si intendono riferite
Le somme complessivamente assicurate comprese
Art. 85 – Somme assicurate e loro suddivisione per il Settore Nucleo Familiare
Art. 88 – Liquidazione del danno/ pagamento dell’indennizzo/motivi di contestazione per i Settori Incendio e Furto
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla quantificazione, ovvero provvede a comunicare i motivi per i quali non ritiene di procedere alla liquidazione del danno. Il pagamento non potrà avvenire nel caso in cui sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la mancanza della titolarità dell’interesse assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa | |
del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l’Assi- | |
curato dimostri che non ricorrono le esclusioni previste | |
dagli Artt. 28 lettera e), Settore “Incendio” e dell’Art. 31 | |
lettera b), Settore “Furto”. |
Art. 89 – Determinazione dell’indennizzo per invalidità permanente per il Settore Infortuni Nucleo Familiare
La liquidazione dell’indennizzo per invalidità permanente verrà effettuata con le seguenti modalità:
tazione dello stesso di cui all’Art.16 lettera L.
suddette e la liquidazione dell’indennizzo è pari alla valu-
superiore al 21% della totale non si applicano le modalità
Qualora l’invalidità permanente sia di grado pari o
solo per la parte eccedente il 6%.
risulta superiore al 6% l’indennizzo verrà liquidato
6% della totale; se invece l’invalidità permanente
l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al
150.000,00 non si farà luogo ad indennizzo quando
b) sulla parte di somma assicurata eccedente euro
solo per la parte eccedente;
risulta superiore al 3% l’indennizzo verrà liquidato
3% della; se invece l’invalidità permanente accertata
permanente accertata è di grado pari o inferiore al
non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità
a) sulla parte di somma assicurata fino a euro 150.000,00
Relativamente al Settore “Incendio”, se il “valore | |
delle cose assicurate” di cui all’Art. 74, fabbricato e/o | |
contenuto, maggiorata di un importo pari al 10% della | |
stessa, la Società risponde del relativo danno in propor- | |
zione del rapporto fra il valore assicurato ed il valore | |
delle cose assicurate. |
Art. 86 – Assicurazione parziale per il Settore Incendio
Se dalle stime fatte risulta che il valore dell’impianto | |
assicurato eccedeva al momento del sinistro la somma | |
assicurata per l’impianto fotovoltaico e/o i pannelli solari, | |
maggiorata di un importo pari al 10% della stessa, la | |
Società risponde del danno in proporzione del rapporto | |
fra il valore assicurato e il costo di rimpiazzo a nuovo | |
dell’impianto stesso. |
Art. 87 – Assicurazione parziale per il Settore Fotovoltaico
Art. 90 – Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrattuale per il Settore Infortuni al Nucleo Familiare
L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli Articoli che precedono.
Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invali- dità permanente o sul grado o durata della diaria giornaliera, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’Art. 91 – Criteri di indennizzabilità, delle Condizioni di assi- curazione possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio medico.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità perma- nente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vinco-
lanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impu- gnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
Art. 91 – Criteri di indennizzabilità per il Settore Infortuni Nucleo Familiare
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio l’Assicu- rato non è fisicamente integro e sano, sono indennizza- bili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’Art. 16 lettera L - Inva- lidità Permanente, delle Condizioni di assicurazione sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 92 – Diritto di surrogazione per il Settore Infortuni al Nucleo Familiare
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritti, al diritto di surrogazione di cui all’Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 93 – Anticipo sulla liquidazione dell’indennizzo per il Settore Incendio
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquida- zione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 25.000,00.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo. Resta in ogni caso impregiudicata qualsiasi valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo.
Art. 94 – Anticipo sulla liquidazione dell’indennizzo per il Settore Infortuni del Nucleo Familiare
Qualora trascorsi due mesi dal termine della cura medica sia prevedibile che all’Assicurato infortunatosi residui un’invalidità permanente di grado superiore al 24%, la Società - su richiesta corrisponderà all’Assicurato stesso un anticipo pari alla metà di quello che gli spetterebbe in base alla previsione, da conguagliarsi in sede di liquida- zione definitiva.
Art. 95 – Inesistenza dell’obbligo di fornire prestazioni alternative per il Settore Assistenza
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni previste, non verranno forniti indennizzi o prestazioni alternative compensazione.
Art. 96 – Gestione delle vertenze di danno
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome
- Spese legali per il Settore Responsabilità Civile
dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicu- rato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe ed ammende, né delle spese di giustizia penale.
COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA
Quando e come devo pagare?
Art. 97 – Pagamento del premio
Come regolato nell’Art. 63, l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le succes- sive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicu- razione di 365 giorni, cioè di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
La copertura assicurativa viene sospesa:
- dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della prima rata insoluta;
- dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla prima scadenza mensile successiva alla omessa tempe- stiva comunicazione del Contraente in tutti i casi di modifica o di chiusura del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD - (Sepa Direct Debit).
In entrambi i casi di sospensione la copertura assicu- rativa produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga direttamente presso l’Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte di premio residuo a completamento dell’annualità.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società tramite assegno, bonifico, sottoscrizione mandato SDD (Sepa Direct Debit). Il pagamento della Polizza mensile è ammesso esclusivamente tramite SDD - (Sepa Direct Debit) compreso il premio di sottoscrizione. Il suddetto premio viene corrisposto con periodicità mensile mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit) ed è dovuto per l’intera annualità. In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, il mandato SDD cessa i suoi effetti e il pagamento della rata di premio insoluta e della rata successiva deve essere effettuato in agenzia tramite bonifico o assegno.
La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte del premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 98 – Adeguamento automatico delle somme assicurate e del relativo premio
(non operante se nel simplo di polizza alla casella “indice
I.S.T.A.T. (FOI)” non risulta alcuna valorizzazione)
Si conviene fra le parti che le somme assicurate ed i relativi premi verranno aggiornati ad ogni scadenza annua della polizza secondo le seguenti modalità:
- alla stipula del contratto viene rilevato l’indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) del terzo mese precedente al mese di stipula del contratto il cui valore viene indicato nel contratto stesso;
- ad ogni ricorrenza annuale di polizza viene nuovamente rilevato l’indice di cui sopra con riferimento al terzo mese antecedente la scadenza annuale di polizza;
- le somme assicurate ed i relativi premi vengono di conse- guenza aggiornati in proporzione alle variazioni dei due indici di cui ai commi precedenti ed avranno decorrenza dal nuovo periodo assicurativo;
- qualora la differenza fra gli stessi risulti inferiore al 2% non si procederà all’adeguamento.
Qualora invece le variazioni intervenute comportino una varia- zione superiore al 100% del premio iniziale, sarà in facoltà di ciascuna delle parti di rinunciare ai successivi adeguamenti mediante comunicazione all’altra parte con lettera racco- mandata spedita entro i 60 giorni precedenti alla scadenza annuale del contratto.
NORME CHE REGOLANO IL RECESSO
Come posso disdire la polizza?
Art. 99 – Xxxxxxx, rinnovo, disdetta e recesso in caso di sinistro
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicu- razione di durata non inferiore a un anno, è prorogata di un anno, e così successivamente, salvo quanto disposto qui di seguito nel presente articolo.
Diversamente, se espressamente richiamato in polizza (durata senza tacito rinnovo), la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comuni- cazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunica- zione da parte dell’Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.
Art. 100 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 101 – Vincolo generico per il Settore Incendio
Se dalla Polizza risulta che il contratto è vincolato, in mancanza di altro testo dattiloscritto comunicato alla Società vale quello sotto riportato.
La presente Polizza è vincolata, limitatamente al fabbricato o porzione di esso, a tutti gli effetti a favore dell’Istituto richia- mato in Polizza. Pertanto, la Società si obbliga a:
a) riconoscere il detto vincolo come l’unico ad essa dichia- rato e da essa riconosciuto al momento dell’apposizione del vincolo stesso;
b) conservarlo inalterato, nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie;
c) non liquidare alcun indennizzo, se non con il concorso e il consenso scritto dell’Istituto;
d) pagare direttamente all’Istituto l’importo della liquida- zione dell’indennizzo, senza bisogno di concorso dell’As- sicurato, salvo diversa disposizione scritta da parte dell’I- stituto stesso;
e) notificare all’Istituto, a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento, da parte del Contraente, dei premi tutti di assicurazione ed a considerare valida ed efficace la Polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata su indicata è stata consegnata all’Ufficio postale;
f) non apportare alla Polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Istituto ed a notificare all’Istituto stesso, tutte le eventuali circostanze che meno- massero la validità ed efficacia dell’assicurazione.
Art. 102 – Variazioni del contratto di mutuo per il Settore Incendio
Nel caso intervengano variazioni al contratto di mutuo, al fine di aggiornare la relativa copertura assicurativa, si conviene fra le parti quanto segue:
a) Estinzione anticipata. Nel caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo o di accollo dello stesso ad altra persona, la Società, ricevuta conferma dal Contraente ed assenso del Beneficiario, sulla base della documentazione di estinzione del debito in capo all’Assicurato, procederà al rimborso del premio pagato e non goduto al netto delle imposte direttamente all’Assicurato stesso
b) Surroga Passiva con estinzione della copertura assicu- rativa. Nel caso di surroga passiva del contratto di mutuo e di richiesta dell’Assicurato di estinzione della relativa copertura assicurativa, la Società, ricevuta conferma dal Contraente ed assenso del Beneficiario, sulla base della documentazione di surroga, procederà al rimborso del premio pagato e non goduto al netto delle imposte diret- tamente all’Assicurato stesso.
c) Surroga Passiva con conservazione della copertura assicurativa. Ferma la cessazione della copertura origi-
xxxxx, nel caso di surroga passiva del contratto di mutuo e richiesta dell’Assicurato di continuazione della relativa copertura assicurativa, la Società, ricevuta conferma dal Contraente ed assenso dal Beneficiario, sulla base della documentazione di surroga e delle richieste assicurative per il nuovo contratto di mutuo, procederà alla definizione della nuova copertura assicurativa che verrà proposta all’Assicurato per il tramite del Contraente. Nel caso tale proposta non venga accettata dall’Assicurato, la Società si renderà disponibile a procedere come previsto per il caso precedente di Surroga Passiva con estinzione della copertura assicurativa.
d) Rinegoziazione. In caso di variazioni dei termini del contratto di mutuo per rinegoziazione degli stessi, la Società, sulla base della documentazione prodotta dal Contraente e ricevuta conferma dal Beneficiario della rinegoziazione e del pagamento dell’eventuale premio aggiuntivo, procederà all’emissione di un nuovo certifi- cato assicurativo conteggiando nello stesso la variazione del premio. Qualora la differenza di premio comporti un rimborso la Società procederà direttamente in tal senso verso l’Assicurato.
Art. 103 – Aggravamento del rischio
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’Art. 1898 C.C.
Art. 104 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunica- zione del Contraente/Assicurato ai sensi dell’Art.1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 105 – Titoli di credito per i Settori Incendio e Furto
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) La Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) L’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) Il loro valore è dato dalla somma da essi riportata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’a- zione cambiaria.
Art. 106 – Buona fede per il Settore Incendio
L’omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggra- vante il rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichia- razioni all’atto della stipulazione della Polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto all’indennizzo dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo del Contraente o dell’Assicurato, e con l’intesa che gli stessi avranno l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 107 – Recupero delle cose rubate per i Settori Incendio e Furto
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicu- rato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recupe- rate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
Art. 108 – Trasloco delle cose assicurate per il Settore Furto
In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell’ effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadem- pimento, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l’avviso, salvo il disposto dell’Art. 103 delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, se il trasloco comporta aggravamento del rischio.
Art. 109 – Recupero delle cose rubate per il Settore Fotovoltaico
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se, invece, la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In quest’ultimo caso, si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno origina- riamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’im- porto così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
Art. 110 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 111 – Foro competente
Foro competente è quello di residenza del Contraente se persona fisica o, in caso di Contraente persona giuridica, quello in cui ha la sede di una delle Parti a scelta della parte attrice.
Art. 112 – Rinuncia al diritto di rivalsa per il Settore Incendio
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile verso parenti convi- venti, ospiti o collaboratori domestici, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di recupero verso il respon- sabile medesimo.
Art. 113 – Rinvio alle norme di Legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 114 – Norme relative ai sinistri per i Settori Incendio, Furto, Fotovoltaico
Si intendono integralmente richiamati gli articoli previsti dalle Norme relative ai Settori Incendio e Furto: Artt.68, 67, 74, 75, 83, 119, 88, 107, 45.
Art. 115 – Altre assicurazioni
Ai sensi e per gli effetti dell’Art 1910. del Codice Civile, il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti con la presente Polizza. In caso di sinistro, Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 116 – Altre assicurazioni per il Settore Assistenza
Nel caso in cui l’Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza si rivolgesse per le medesime prestazioni di cui alla presente copertura ad altra Società, le suddette prestazioni saranno operanti nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicu- rato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Società assicuratrice che ha erogato la prestazione.
Art. 117 – Assicurazione a primo rischio assoluto per il Settore Furto
L’assicurazione di cui al presente settore “Furto” è prestata a Primo Rischio Assoluto, cioè senza applica- zione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile.
Art. 118 – Assicurazione di secondo rischio per il Settore Responsabilità Civile
Qualora esista analoga polizza stipulata con altra Società, per lo stesso rischio e medesime garanzie, la presente assicurazione viene prestata per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la predetta polizza.
Art. 119 – Assicurazione presso diversi assicuratori per i Settori Incendio e Furto
Fermo il disposto dell’Art. 115 – Altre assicurazioni, L’Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto auto- nomamente considerato; qualora la somma di tali inden-
sicuratore insolvente superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota propor- zionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
xxxxx escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’As-
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni.. In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivol- gersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presenta-zione dei reclami alla stessa.
NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NEL CONTRATTO
Art. 1130 c.c. Attribuzioni dell’amministratore
L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’Art. 1129 e delle vigenti disposizioni legge, deve:
1) Eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condo- miniale di cui all’Art. 1130 bis e curare l’osservanza del regolamento di condominio:
2) Disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;
3) Riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni:
4) Compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio;
5) Eseguire gli adempimenti fiscali,
6) Curare la tenuta del registro anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comu- nicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;
7) Curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministra- tore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di prov- vedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;
8) Conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio;
9) Fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condo- miniali e delle eventuali liti in corso;
Redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approva- zione entro centottanta giorni.
Art. 1588 c.c. Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporane- amente, all’uso o al godimento della cosa.
Art. 1589 c.c. Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la respon- sabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicu- ratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore.
Art. 1611 c.c. Incendio di casa abitata da più inquilini
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’in- cendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se qualcuno di questi prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
Art. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della diffe- renza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 c.c. Assicurazioni in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1897 c.c. Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 c.c. Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assi- curazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’as- sicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 c.c. Mancato pagamento del premio.
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1910 c.c. Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori
Art. 1907 c.c. Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assi- curatore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1913 c.c. Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è neces- sario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1914 c.c. Obbligo di salvataggio
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore in proporzione del valore assicu-
rato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1915 c.c. Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che, dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 c.c. Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicurato che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa nei diritti dell’assicurato verso terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surroga- zione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 1917 c.c. Assicurazione della responsabilità civile
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L’assicurato ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’in- dennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
Art. 1982 c.c. Riparto
I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione. Il residuo spetta al debitore
Art. 2359 c.c. Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assem- blea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole.
Art. 2952 c.c. Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto di pagamento delle rate di premio si prescrive in uno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusioni del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritto si prescrivono in dieni anni.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarci- mento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia prescritto
Art. 649 Codice Penale Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di coniugi
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti provveduti da questo titolo in danno:
1) Del coniuge non legalmente separato;
1-bis) della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
2) Di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante o dell’adottato;
3) Di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
I fatti provveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti provveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia stato commesso con violenza alle persone.
Glossario
Ai termini contenuti nelle condizioni di polizza viene attribuito il significato di seguito precisato:
Abitazione principale/in locazione
Il luogo di abitazione principale dove di fatto l’Assicurato e la sua famiglia dimorano abitualmente.
Abitazione locata a terzi
L’abitazione di proprietà del Contraente, concessa in locazione a terzi.
Abitazione saltuaria
Il luogo dove l’Assicurato soggiorna saltuariamente.
Allagamento
L’alluvione è un allagamento prodotto dalla fuoriuscita di fiumi o altri corsi d ’acqua d ai loro alvei, oppure d a piogge torrenziali.
Alluvione
Allagamento prodotto dalla fuoriuscita di fiumi o altri corsi d’acqua dai loro alvei, oppure da piogge torrenziali.
Animali domestici
Tutti gli animali che tradizionalmente vivono assieme all’uomo.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Assistenza
L’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicu- rato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di
un sinistro, tramite la Centrale Operativa di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Bene iciario
Gli eredi dell’Assicurato, o le altre persone da
questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.
Bicicletta elettrica
Biciclette a pedalata assistita con motore elettrico di potenza massima i 0,25 KW non soggette all’assicurazione
obbliga-toria di responsabilità civile veicoli a motore.
Carenza
Periodo di tempo che intercorre fa la data di decorrenza della Polizza assicurativa e l’inizio della garanzia, durante il quale la copertura assicurativa per le prestazioni indicate si intende non operante.
Cassaforte o armadio corazzato
Mezzo di custodia con pareti e battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa ed
accorgimenti difensivi atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione) di peso non inferiore a 200 Kg o, nel caso di cassaforte a muro, idoneo dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.
Centrale Operativa
È la struttura di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) - costituita da tecnici e operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Collaboratori familiari
I prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici (quali colf, babysitter, badanti, giardinieri) in regola con i requisiti di legge per l’attività esercitata.
Contenuto
Mobilio ed arredamento in genere, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, scorte domestiche e quant’altro di inerente l’abitazione ed i suoi occupanti abituali ed occa- sionali; biciclette e ciclomotori, autovetture immatricolate al PRA assicurate con Polizza RCA presso la medesima Società; mobilio, arredamento ed attrezzatura (esclusi documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, archivi e schedari) dell’eventuale ufficio e/o studio professio- nale privato posto nell’abitazione od in locali con essa diret- tamente comunicanti; impianti di prevenzione e di allarme ed eventuali opere di abbellimento, sistemazione ed utilità poste in essere dall’Assicurato; tende frangisole esterne purché montate su strutture insistenti sui muri dell’abitazione. Sono compresi, nei limiti di indennizzo previsti per ciascuna Sezpioenre:il settore incendio anche: pellicce, tappeti, arazzi,
quadri, sculture e simili oggetti d’arte, oggetti di anti- quariato, oggetti e servizi di argenteria, gioielli e preziosi (oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni, denaro, carte valori e titoli di credito in genere;
- per il settore furto anche: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, gioielli e preziosi (oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni, denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione e paga il premio.
Cose
Ogni oggetto materiale o ogni animale.
Day-hospital
Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche che richiedono la compilazione della cartella clinica.
Dati
Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.
Decorrenza
Data di effetto della copertura assicurativa.
Diaria
Indennità giornaliera prevista a seguito di determinati eventi inerenti l’infortunio.
casa&noi - Ramo 38 | Glossario Ed. Gennaio 2020 | pagina 1 di 4
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione
Costringere qualcuno a fare o ad omettere qualche cosa, con violenza o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Eventi naturali
Inondazioni; grandine; vento, sotto forma di bufere, tempeste, trombe d’arie, temporali, compresi i danni provocati dalle cose abbattute o trasportate dal vento, franamento, smotta- mento, cedimento del terreno.
Fabbricato
I locali, di proprietà dell’Assicurato, adibiti a civile abitazione, con eventuale ufficio o studio professionale privato inter- comunicante e costituenti l’intera costruzione edile o una porzione di essa.
Sono compresi: fissi, infissi, opere di fondazione o interrate, nonché le sue pertinenze esterne (come box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, attrezzature per giochi, recinzioni e simili), centrale termica, recinzioni e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti; tutti gli impianti fissi di riscaldamento, di condizio- namento d’aria, idrici, igienici, elettrici; ascensori, montaca- richi, scale mobili, antenna televisiva, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e destinazione (escluso quanto indicato sotto la definizione “contenuto”), compresa tappezzeria, moquettes, tinteggiatura, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli. Qualora si assicuri una sola porzione di un immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune.
Riguardo alle caratteristiche costruttive dello stesso, i xxxxxx- cati assicurabili possono essere edificati come segue:
a) costruzione tradizionale, cioè la costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili; compresi fissi ed infissi ed opere di fonda- zione o interrate, escluso il terreno. Sono tollerati e senza aggravio di rischio, per la costruzione tradizionale:
1) armature in materiale combustibile
2) solai e armature del tetto comunque costruiti;
3) le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell’area coperta dalla casa stessa;
4) i materiali combustibili esistenti nelle pareti e nella copertura che non eccedano 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della copertura. Tale tolleranza è elevata ad 1/3 allorché trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;
5) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizza- zioni o rivestimento.
b) costruzione bioedilizia, cioè la costruzione edile purché realizzata dopo il 2000 realizzata assemblando prodotti specifici precostruiti, ed in particolare costruzione edile con pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm a sandwich (contenenti materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco) aventi anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro ed ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; solai e struttura portante ed armatura del tetto anche in legno od altri materiali combustibili; copertura comunque costruita; compresi fissi ed infissi ed eventuali opere di fondazione o interrate, escluso in ogni caso il terreno.
Fenomeni elettrici
Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:
- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazioni di corrente: scostamento del livello di intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidire- zionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell’impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione.
Franchigia
La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
Furto
Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Furto con strappo (scippo)
Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Gioielli e valori
Oggetti d’oro, di platino o d’argento, oggetti montati su detti materiali, pietre preziose, perle naturali e di coltura, oggetti di corallo, denaro, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere.
Impianto fotovoltaico
Impianto elettrico costituito essenzialmente dall’assem- blaggio di più moduli fotovoltaici, i quali sfruttano l’energia solare incidente per produrre energia elettrica mediante effetto fotovoltaico, della necessaria componente elettrica (cavi) ed elettrica (inverter) ed eventualmente sistemi mecca- nici-automatici ad inseguimento solare.
Implosione
Cedimento violento delle pareti di un corpo cavo sotto l’azione di una pressione esterna superiore a quella interna.
Impresa e/o Società
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: Xxx Xxxxx 00 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) Direzione: Xxxxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
In viaggio
Qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili
Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato al Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
casa&noi - Ramo 38 | Glossario Ed. Gennaio 2020 | pagina 2 di 4
Infiammabili
Sostanze o prodotti, non classificati “esplodenti”, che rispon- dono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno o sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con acqua o aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontanea- mente si infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 - allegato V. Non sono considerate “infiammabili” le soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali.
Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza una delle garanzie pattuite.
Istituto di cura
Istituti universitari, ospedali pubblici, cliniche e case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, regolar- mente autorizzati all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di cura per la convalescenza ed il soggiorno, le cliniche aventi finalità dieto- logiche ed estetiche, ospizi per persone anziane, ospedali militari e istituti specializzati per la riabilitazione.
Invalidità permanente da infortunio
La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Inondazione
Una inondazione è un fenomeno riguardante l’allagamento in tempi brevi (da ore a giorni) di un’area ben definita e abitual- mente subaerea, da parte di una massa d’acqua.
Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Massimale
La massima esposizione della Società per ogni sinistro a disposizione per danni a terzi.
Materiali incombustibili
Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750°C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Natante
Galleggiante o imbarcazione ad uso privato o adibiti alla navi- gazione da diporto non dotati di motore a propulsione o con motore di piccola potenza con una lunghezza non superiore a 10 metri.
Nucleo familiare
Tutte le persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l’Assicurato e con lui stabilmente conviventi nell’abitazione indicata in Polizza.
Pannelli radianti
Elementi per impianti di riscaldamento che possono essere rappresentati da un radiatore a forma di piastra o da una serpentina di tubi annegati nella struttura interna del pavimento o del soffitto
Pannello solare
Pannelli di materiale speciale, costruiti per raccogliere l’energia luminosa solare e trasformarla in energia termica o elettrica.
Parti
Il Contraente, l’Assicurato, la Società.
Periodo di assicurazione
Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto. Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro
Tutte le persone fisiche (compresi i titolari e soci prestatori d’opera) di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell’esercizio dell’attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile. Si intendono esclusi i lavoratori autonomi (ad esempio i lavoratori con contratto d’opera e/o con contratto d’appalto).
Primo rischio assoluto
Forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la “regola proporzionale” di cui all’Art. 1907 del Codice Civile.
Rapina
Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene.
Ricovero
La degenza, comportante il pernottamento, in Istituto di cura.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
Scasso
Forzamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell’abitazione, tali da causare l’impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguata riparazione.
Scippo
Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto
Importo che l’Assicurato detiene a suo carico per ciascun sinistro, da calcolarsi in misura percentuale sull’indennizzo liquidabile a termini di Polizza e da dedurre dall’indennizzo stesso.
Sinistro
Il verificarsi d el fatto d annoso p er i l q uale è p restata la garanzia assicurativa.
Società
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Solaio
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale fra due piani di fabbricato, escluse
pavimenta-zioni e soffiature
Terremoto
Il terremoto è una rapida e violenta vibrazione della crosta terrestre dovuta ad una repentina rottura di equilibrio all’in-terno delle masse rocciose costituenti la parte più esterna della litosfera.
Tetto
L’insieme delle strutture, portanti e non portanti (comprese orditure, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Terrorismo
Si intende qualsiasi atto, compreso l’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi orga-nizzazione o governo, perpetuato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.
Valore a nuovo
Per fabbricato si intende la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell’area, per il contenuto si intende il costo di rimpiazzo dei beni con altri nuovi o uguali od equivalenti per caratteristiche, funzio-nalità, uso e qualità.
Valore intero
Forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni in proporzione al valore delle cose assicurate
al momento del sinistro rispetto a quanto assicurato in Polizza, applicando la regola proporzionale ex Art. 1907 del Codice Civile.
Vetro antisfondamento
Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili.
D- evoeeasvseerreelceossetgituitnotidcaapraiùttsetrriasticdhiev:etro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm;
- o da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.