Contract
REGOLAMENTO PER I CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, PER LE “IMPRESE PUBBLICHE” E TITOLARI DI DIRITTI ESCLUSIVI OPERANTI NEI SETTORI SPECIALI (EX COMMA 8, ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016)
PARTE GENERALE
Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27/03/2017 con delibera N. 12/2017
1) Premessa
Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. a socio unico, di seguito “Aeroporto FVG”, è stata costituita il 6 agosto 1996 ed è concessionaria, con decorrenza 3 agosto 2007, della gestione totale dell’aeroporto di Ronchi dei Legionari ed in particolare della “progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, nell’aeroporto di Ronchi dei Legionari” in provincia di Gorizia in base alla convenzione stipulata con E.N.A.C.
La Società è totalmente partecipata dalla Regione Friuli Venezia Giulia ed è pertanto soggetta alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 10 del 4/05/2012, entrata in vigore il 24/05/2012, recante il “Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali”.
Aeroporto FVG si configura giuridicamente come soggetto di natura privatistica, anche se nello svolgimento dei propri compiti statutari la sua attività è in parte disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ed in particolare dalla Convenzione con E.N.A.C. N. 31 del 31 maggio 2007 regolatrice della concessione, così da assumere rilievo pubblicistico.
Aeroporto FVG è “ente aggiudicatore”/“impresa pubblica” che, in virtù della succitata concessione
E.N.A.C. Spa - Ente Nazionale Aviazione Civile che agisce per conto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti -, opera nei “settori speciali” ex art. 119 del D.Lgs 50/2016.
Proprio per espressa previsione della convenzione con ENAC, lo stesso Aeroporto FVG deve condurre la gestione in modo da tendere all’equilibrio economico-finanziario, essendo un soggetto che svolge attività “commerciale”1.
1 In particolare, “… il soggetto gestore non perde la qualità di imprenditore per il solo fatto di essere assegnatario del sistema aeroportuale tanto che la normativa specifica come risultante del combinato disposto della L. n. 755 del 1973 e della convenzione applicativa, fanno esplicito riferimento alla possibilità per questo di trattenere i proventi rinvenienti dall'esercizio di attività commerciali” (C. Stato 4372/2016).
Per organizzare la propria attività aeroportuale e contrattuale, Aeroporto FVG – nei c.d. “contratti passivi” oggetto del D.Lgs. 50/2016 - opera quindi su un duplice binario, ponendo in essere:
a) contratti con procedura di evidenza pubblica (appalti o concessioni) di lavori, forniture e servizi direttamente “strumentali” alla gestione aeroportuale in cui Aeroporto FVG opera nei “settori speciali” quale “impresa pubblica”;
b) contratti privatistici (appalti o concessioni) di lavori, forniture e servizi non direttamente “strumentali” alla gestione aeroportuale: in questa ipotesi Aeroporto FVG opera secondo il regime dei c.d. “contratti estranei” come individuati da Consiglio di Stato, Ad. Plen. N. 16/2011, secondo un regime commerciale privatistico tipico di un mercato competitivo (cfr. punto 27 alla fine della citata Ad. Plen.). In questa ipotesi b) Aeroporto FVG procede - valutando volta per volta (anche in relazione al valore) se richiamarsi, ed in che misura, a norme pubblicistiche a sua maggior tutela (ad esempio, per le garanzie, per materialmente scegliere in contraente o anche nella fase esecutiva) - con degli affidamenti di diritto privato, il che comporta che, in ogni caso, vi sia la giurisdizione del giudice civile.
Invece Aeroporto FVG – allorché opera nei c.d. “contratti attivi” e cioè ricavando un utile dall’affidamento di subconcessioni – opera sempre su un duplice binario ma non applicando il D.lgs. 50/2016. Infatti pone in essere:
a) subconcessioni c.d. aviation (es. fornitura carburante, accordi con vettori aerei);
b) subconcessioni c.d. no-aviation (sfruttamento spazi commerciali aeroportuali per messa a disposizioni di beni e servizi all’utenza).
In entrambi i casi Aeroporto FVG dovrà attenersi al rispetto dei principi che presiedono le procedure ad evidenza pubblica e, quale parametro, si prenderanno:
I. i principi della contabilità di Stato di cui agli RR.DD. 2440/1923 e 827/1924, che prevedono la procedura negoziata possibile solamente in “…speciali ed eccezionali circostanze” di cui all’art. 41, R.D. 827/1924;
II. i principi desumibili dall’art. 4, X.Xxx. 50/2016 sui c.d. “contratti esclusi”.
In sostanza, tranne nei casi in cui ciò non sia possibile in quanto sia possibile trattare solamente con un soggetto (anche tenuto conto dei parametri di riservatezza), si garantirà un minimo di trasparenza mediante la pubblicazione di un avviso e si predetermineranno i criteri di aggiudicazione e si inviteranno, laddove possibile, 3/5 concorrenti. Sarà anche possibili inserire una clausola di proroga tecnica oppure di proroga (prevedendo solo la protrazione del tempo contrattuale) oppure di rinnovo (prevedendo, anche, un regime di prezzi adeguato e modificato o anche inserendo altre clausole) nel contesto dei “contratti attivi”, mutuando le regole di quelli “passivi”.
2) Normativa applicabile a Aeroporto FVG
Con riferimento alle procedure i cui bandi o avvisi o lettere di invito sono stati pubblicati in periodo anteriore al 19.4.2016, continuano ad applicarsi, sia nella fase di gara che nella fase esecutiva, il D.Lgs. n. 163/2006 ed il D.P.R. n. 207/2010 (ed il D.M. 145/2000 nei soli lavori).
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Per tutte le procedure i cui bandi o avvisi o lettere di invito sono stati pubblicati o inviati successivamente al 19.4.2016 risulta applicabile il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice), oltre a singole parti non abrogate del D.P.R. 207/2010 (e del D.M. 145/2000 nei soli lavori).
Nell’attesa dell’entrata in vigore progressiva delle linee guida ANAC e dei regolamenti ministeriali, il periodo transitorio è disciplinato dall’art. 216 del Codice.
Si applicano altresì le indicazioni contenute nelle Linee Guida dell’ANAC, orientate sui “settori ordinari”, laddove ritenute applicabili nel regime “sotto soglia” nei “settori speciali”.
Relativamente ai contratti di lavori, forniture e servizi “strumentali” all’attività esercitata nell’ambito dei “settori speciali” si applicano le seguenti disposizioni:
Per contratti di valore superiore alla soglia comunitaria, la disciplina della Parte II, Titolo VI, Sezione I, II e III del Codice, come segue:
- norme generali (artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15) contenute nella Parte I, Tit. II
- norme generali (artt. 114, 122 e 133) che, “in quanto compatibili” (e quindi non in via automatica nemmeno nel “sopra soglia”), richiamano espressamente le norme dei “settori ordinari” applicabili;
- ulteriori disposizioni specificamente previste per i “settori speciali” indicate dagli artt. 114 a 141, sempre “in quanto compatibili”;
- ulteriori disposizioni disseminate nel Codice che richiamano i “settori speciali” in virtù di un richiamo o ai “settori speciali” o agli “enti aggiudicatori” o alle “stazioni appaltanti” in genere oppure con l’utilizzo di locuzioni sempre di carattere generale quali: riferimenti ai “contratti pubblici” o altre (ad esempio mediante l’esclusione espressa dell’applicazione dello specifico articolo agli “enti aggiudicatori” e/o l’indicazione specifica dell’applicazione ai soli “settori ordinari”).
In particolare, nel “sopra soglia”, sempre “in quanto compatibili”, si applicano:
a) Fase di progettazione: le norme relative alla progettazione richiamate dall’art. 114, comma 1 del Codice e quindi, in particolare, gli artt. 23 (livelli di progettazione), 24 (progettazione interna ed esterna), 26 (verifica della progettazione), 31 (responsabile del procedimento) e 46 (soggetti partecipanti alle gare se esterni). Si applica altresì l’art. 141 del Codice che si richiama, a sua volta, alle seguenti norme sui concorsi di progettazione: art. 152, commi 1, 2, 5, secondo, terzo e quarto periodo, art. 153, comma 1, art. 154, commi 1 e 2, art. 155 e art. 156.
Non si applicano, perché non richiamate, le norme sugli incarichi esterni (art. 157) - tranne l’art. 31, comma 8, per valori sino ad € 40.000,00, che invece si applica - ed è quindi possibile affidare incarichi con il presente Regolamento stabilendo soglie anche diverse da € 100.000,00, ma ferma restando la prima soglia di € 40.000,00. E’ quindi mera facoltà di Aeroporto FVG, nel “sopra soglia”, tenere conto, per analogia, delle citate norme del Codice e/o delle Linee Guida
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ANAC n. 1 approvate a settembre 2016 nelle parti in cui ciò sia ritenuto conveniente sotto un profilo aziendale in base alla procedure di qualità aziendali e a specifica valutazione del Responsabile del Procedimento caso per caso.
b) Fase di affidamento: va evidenziato che è possibile utilizzare il DGUE, stante il richiamo espresso della norma generale dell’art. 133. In ogni caso, quanto alla fase di affidamento va richiamata sia la norma generale dell’art. 122, che richiama una serie di articoli sui “settori speciali”, che la norma sempre generale dell’art. 133. E’ anche obbligatorio applicare l’art. 97 contenente la disciplina dell’esclusione delle offerte anomale.
c) Fase di esecuzione: solo alcune delle norme previste agli artt. da 100 a 113 del Codice sulla fase di esecuzione sono applicabili anche ai “settori speciali” (sempre in quell’ottica di progressivo avvicinamento ai “settori ordinari”), in quanto esiste un richiamo espresso all’art. 114, comma 8, ai seguenti articoli: 100 (“requisiti per l’esecuzione dell’appalto”, dove si legge che è possibile richiedere “requisiti particolari” per l’esecuzione del contatto, purché “compatibili” con i principi comunitari e non discriminatori), 105 (“subappalto”), 106 (“modifica dei contratti durante il periodo di efficacia” e quindi anche per quanto attiene al regime delle varianti), 108 (“risoluzione” del contratto) e 112 (“appalti e concessioni riservati” a cooperative o imprese sociali). Non sono invece applicabili una serie di disposizioni fra le quali l’art. 101 sui “soggetti delle stazioni appaltanti” (cioè il RUP e l’Ufficio di Direzione Lavori nella fase esecutiva e che, quindi, possono essere organizzati in maniera diversa rispetto ai “settori ordinari”. N.B. si applica però sempre il regime di affidamento diretto di incarichi esterni di valore inferiore ad € 40.000,00 in quanto viene comunque richiamato dall’art. 114 tutto l’art. 31 e quindi anche il relativo comma 8 di tale disposizione), l’art. 102 (sul collaudo), gli artt. 103 e 104 (sulle garanzie definitive), l’art. 107 (sulla sospensione dei lavori), l’art. 109 (sul recesso), l’art. 110 (sullo scorrimento in graduatoria in caso di fallimento, risoluzione del contratto o misure straordinarie di gestione), l’art. 111 (sul controllo tecnico, contabile e amministrativo sul contratto) e l’art. 113 (sugli incentivi per le funzioni tecniche). Ovviamente, nella sua discrezionalità, Aeroporto FVG potrà ugualmente richiamare, nei propri Capitolati o Disciplinari “sopra soglia”, norme non applicabili laddove ritenute convenienti (ad esempio sul recesso o sulle garanzie). In ogni caso sarà necessario rivedere i Capitolati quanto alle norme applicabili in fase di esecuzione nel “sopra soglia”.
c) in ogni caso non è applicabile, nemmeno nel “sopra soglia”, il regime dell’art. 37 sulla qualificazione obbligatoria delle stazioni appaltanti ed il regime degli artt. 77 e 78 sulle commissioni di gara stante l’espressa esclusione stabilita, rispettivamente, all’art. 38, comma 10, e art. 77, comma
Per contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria, viene adottato il presente Regolamento ai sensi dell’art. 36, comma 8, del Codice.
Si precisa che il presente Regolamento tiene anche conto del fatto che, nella gestione dell’attività “strumentale” di Aeroporto FVG, esso è tenuto a rispettare, in ogni caso, le Deliberazioni
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dell’“Autorità di Regolazione dei Trasporti”, le normative e le direttive Europee in materia e ciò ha influenza in tema di urgenza ed indifferibilità degli interventi, possibili applicazioni di sanzioni, ecc., imponendo un regime quanto più possibile accelerato.
3) Xxxxxx, forniture e servizi “non strumentali” ai “settori speciali” (“contratti estranei”)
I “contratti estranei” sono di qualificazione giurisprudenziale, mancando una indicazione nel Codice fermo restando che sono anche correlati al divieto comunitario di gold plating. Con la sentenza 01/08/2011 n. 16/2011, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha infatti fornito chiarimenti circa l’ambito di applicazione della disciplina dei “settori speciali” alle “imprese pubbliche” che esercitano attività nell’ambito dei “settori speciali”: qualora i contratti da affidare non siano specifici e strettamente “strumentali” alle attività dei “settori speciali” ovvero non siano direttamente correlati con l’attività del settore speciale (ad esempio è strumentale la pulizia o vigilanza direttamente effettuate sui sedimi in concessione e sugli impianti), questi non rientrano nel campo di applicazione dei “settori speciali” né sono soggetti all’applicazione del Codice.
Tali contratti sono stati appunto definiti dalla giurisprudenza come “contratti estranei” al Codice e sono affidati alla giurisdizione del Giudice Ordinario essendo gli affidamenti disciplinati dal codice civile. Resta ovviamente salva la necessità ed opportunità di attenersi, anche in questo caso, a regole di prudenza e di ponderazione rispetto ai prezzi medi e ribassi medi del mercato specifico.
4) Contratti inerenti l’esercizio di attività rientranti sia nei settori ordinari che speciali oppure attività rientranti nei settori speciali con altre non disciplinate dal Codice
Per i contratti destinati all’esercizio di attività rientranti sia nei settori ordinari che speciali, si fa riferimento ai principi previsti dall’art. 28, comma 2 del Codice e cioè si applicano i commi da 3 a 7 della medesima disposizione:
• se le diverse parti di un determinato contratto sono separabili: Aeroporto FVG potrà scegliere di aggiudicare appalti distinti per parti distinte o un appalto unico. Nel primo caso applicherà i regimi giuridici riferiti a ciascuna parte, invece, nel secondo caso, dando applicazione alle disposizioni contenute nel Codice all’art. 28, comma 6;
• se le diverse parti di un determinato contratto non sono separabili il regime giuridico è determinato in base all’oggetto principale del contratto.
Per i contratti destinati a contemplare più attività nell’ambito dei settori speciali, Aeroporto FVG potrà scegliere se aggiudicare appalti distinti oppure un appalto unico. Nel primo caso il regime giuridico applicabile a ciascun appalto sarà quello correlato all’attività distinta di che trattasi; nel secondo caso, invece, si applicheranno le disposizioni relative all’attività principale cui l’appalto è destinato e, al fine di comprendere e stabilire quale sia l’attività principale, trovano applicazione le regole descritte all’art. 28, comma 12, del Codice.
Con riferimento a tali contratti va precisato che la decisione di aggiudicare un unico appalto o più appalti distinti non può essere adottata allo scopo di escludere l’appalto o gli appalti dall’ambito di applicazione del Codice.
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5) Contratti misti
Per i contratti misti (“lavori e forniture”, “lavori e servizi”, “lavori, servizi e forniture”, “servizi e forniture”) si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 28, comma 7 del Codice. In ogni caso risulta applicabile l’art. 28, ultimo comma, e risulta praticabile, nei soli “settori speciali”, l’appalto integrato purché mettendo a base di gara un progetto definitivo, come esplicitato anche nella Legge Delega n. 11/2016. Infatti il divieto previsto nell’art. 59, comma 1, ultimo periodo, del Codice non risulta richiamato tra gli articoli applicabili nei “settori speciali”.
6) Codice Etico e responsabilità amministrativa degli Enti (D.Lgs. n. 231/2001)
Il processo degli approvvigionamenti costituisce attività sensibile ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (“Responsabilità amministrativa degli Enti”), potenzialmente interessata da diverse fattispecie di reato (contro la Pubblica Amministrazione, sicurezza sul lavoro, riciclaggio/ricettazione, terrorismo, transnazionali).
Tutte le attività svolte nel processo di approvvigionamento, dalla fase di progettazione alla fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, dovranno essere svolte nel pieno rispetto del Modello di cui al D.Lgs. n. 231/2001 nonché del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione, oltre che dei principi di comportamento previsti dal suddetto D.Lgs. n. 231/2001 e dal codice etico aziendale.
Gli stessi operatori economici affidatari dovranno dichiarare di conoscere e accettare le suddette procedure aziendali.
7) Durata del contratto – Rinnovo, Proroga
Il contratto deve sempre avere termini e durata certi in virtù di quanto stabilito nella normativa sulla Contabilità di Stato (R.D. 2440/23 e R.D. 827/24), tuttora vigente (ed unica norma esistente per i contratti attivi, unitamente ai principi comunitari in materia) e che costituisce principio generale in materia. Sempre in virtù di tale normativa, per tutte le spese ordinarie sono ammessi esclusivamente contratti che, compresa ogni forma di protrazione della durata, abbiano durata infra-novennale.
Quanto al rinnovo
Fermo restando che sulla specifica materia, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, non vi è uniformità di vedute sul “rinnovo” (in quanto la giurisprudenza anteriore al nuovo Codice lo ammetteva pacificamente, mentre deve, nell’attuale regime, ancora formarsi giurisprudenza e la dottrina ha posizioni contrastanti), nell’attesa del consolidarsi di un eventuale nuovo indirizzo può in ogni caso ritenersi possibile il “rinnovo” seppure a determinate condizioni espresse nell’art. 106, comma 1, Codice e di seguito esplicitate e tenuto conto dell’art. 35, comma 4, Codice e cioè che:
- il medesimo sia previsto negli atti di gara e, per evitare che trasmodi in una procedura negoziata atipica e vietata dall’ordinamento (per espressa disposizione del parere reso dal Consiglio di Stato in relazione al Codice), che vengano inserite delle clausole “chiare, precise ed inequivocabili” in merito alle modalità con le quali avviene il rinnovo: ad esempio, con indicazioni precise sul prezzo (anche prevedendo lo svolgimento, prima di attuare il
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rinnovo, di un’oggettiva indagine di mercato in merito ai prezzi del luogo ed ai ribassi medi del luogo ed eventualmente già prevedendo l’applicazione di un ribasso ulteriore predeterminato rispetto a tali prezzi e ribassi medi, purché non vessatorio), alle modalità con le quali sondare il mercato ed i prezzi di riferimento e la convenienza del rinnovo ed al tempo (due mesi, tre mesi, ecc.) entro il quale decidere se rinnovare o meno il contratto;
- abbia complessivamente un tempo non superiore alla durata del contratto originario - quand’anche venga posto in essere con più rinnovi successivi sempre previsti negli atti di gara e non con un unico rinnovo -;
- il valore dell’importo dell’eventuale rinnovo sia necessariamente già previsto nell’importo massimo stimato del contratto ai fini delle soglie e della procedura di gara (non necessariamente ai fini del possesso dei requisiti tecnici, professionali, economici, ecc., che, però, dovranno essere posseduti al tempo del rinnovo);
- sia previsto che il “rinnovo” è un diritto potestativo della stazione appaltante e che non può essere rifiutato laddove avvenga alle condizioni preindicate.
La presenza di queste condizioni poste anteriormente e già note al momento della procedura di gara mette il concorrente in condizione di valutare la convenienza o meno di partecipare alla gara con “rinnovo” e di correre gli eventuali rischi dell’essere assoggettato all’obbligo di “rinnovo”.
Se il contraente rifiuta il rinnovo, benché vi sia tenuto, si procederà con procedura negoziata ai prezzi di mercato e si avvierà un eventuale giudizio nei confronti dell’interessato.
La disciplina è prevista negli artt. 35 e 106, comma 11, del Codice che trovano applicazione nei contratti di appalto dei “settori speciali” in forza del rinvio operato all’art. 114, comma 8 del medesimo Codice.
Quanto alla proroga
Anche rispetto alla proroga vi sono attualmente dubbi applicativi a causa della ambigua dicitura dell’art. 106, comma 11 e si può ragionevolmente ritenere quanto segue:
- Le proroghe applicabili sono di due tipologie e sono in ogni caso un diritto potestativo della stazione appaltante, cui l’appaltatore non può sottrarsi:
- Proroga negoziata o contrattuale: risulta dal combinato disposto degli artt. 35 e 106, comma 11, primo periodo del Codice.
- Tale primo periodo va letto sia quale principio generale in materia di “proroga” sia con specifico riferimento alla “proroga contrattuale” o “negoziata”. Invece gli altri due periodi vanno, invece, riferiti alla “proroga tecnica”.
In particolare, la proroga negoziata o contrattuale è esercitabile solamente laddove la relativa clausola sia stata inserita espressamente nel bando e nella documentazione di gara e purché ne sia prevista la relativa durata massima (in ogni caso non superiore alla durata dell’originario
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contratto); mediante la medesima clausola ci si limita a spostare nel tempo la durata del contratto (per un importo proporzionale a quello originariamente previsto), lasciando inalterate le altre clausole contrattuali. E’ possibile operare un’unica proroga oppure anche più proroghe successive di minore durata.
Pare evidente che, a fronte della possibilità di inserire una clausola di “rinnovo” e di incidere sul prezzo – seppure con molte più precisazioni -, non è attualmente conveniente inserire clausole di “proroga” se non nei casi in cui vi sia certezza che il prezzo resterà sostanzialmente invariato.
Quanto alla proroga tecnica:
art. 106, comma 11, secondo e terzo periodo del Codice.
Prudenzialmente tale proroga deve essere prevista nel bando e nella documentazione di gara - stante l’incerta dizione della norma - e risulta sempre possibile, per una durata massima pari al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto contraente.
Pur se anche l’attuale art. 106 non prevede la durata massima di sei mesi (mutuando i principi espressi all’art. 23 della L. 62/2005) - e quindi il periodo di proroga potrebbe essere superiore e dipendere dalla specifica procedura di gara che, ad esempio, potrebbe essere stata impugnata al TAR, ecc. - risulta opportuno non superare tale durata di proroga ed in ogni caso verificare che i prezzi di mercato non siano aumentati rispetto al momento della stipula del contratto originale, nel qual caso, secondo la nuova disposizione del comma 11, terzo periodo, è possibile procedere alla proroga solo agli stessi prezzi, patti e condizioni oppure più favorevoli alla stazione appaltante.
Se il contraente rifiuta la proroga, benché vi sia tenuto, si procederà con procedura negoziata ai prezzi di mercato e si avvierà un eventuale giudizio nei confronti dell’interessato.
8) Revisione del prezzo nei contratti di servizi e forniture
Nei contratti di forniture e servizi ad esecuzione periodica o continuativa una clausola di revisione periodica del prezzo può essere prevista ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, indicando le eventuali variazioni dei prezzi e dei costi standard.
9) Recesso nei contratti di servizi, forniture e lavori
Ferma la disciplina sul metodo di calcolo del valore stimato del contratto, oltre che sulla sua durata massima, sono legittime le clausole di recesso che, a fronte di una durata contrattuale di un “contratto aperto” o “accordo quadro”, prevedano un recesso anticipato senza compenso alcuno allo spirare di un determinato tempo minimo che consenta però la rimuneratività del contratto.
In ogni caso Aeroporto FVG dovrà far sottoscrivere espressamente la relativa clausola e non dovranno essere previsti corrispettivi a fronte del recesso.
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10) Ripetizione del contratto, clausola di prova nei contratti e lavori, forniture e servizi complementari
La ripetizione del contratto è ipotesi specifica di procedura negoziata consentita dall’ordinamento sia nei settori ordinari che speciali.
Nei settori speciali, la ripetizione è possibile in presenza delle condizioni disciplinate all’art. 125, comma 1, lettera f) del Codice. E’ ammessa sia per i lavori che per i servizi a condizione che i medesimi siano conformi ad un progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’art. 123 del Codice.
Inoltre la possibilità di ricorrere alla ripetizione deve essere già indicata al momento dell’indizione della gara e per il primo progetto e, in ogni caso, Aeroporto FVG nel disporre il rinnovo dovrà tenere conto del costo complessivo stimato per i lavori o servizi successivi.
Solo in ipotesi del tutto particolari e purché ciò sia previsto e motivato negli atti di gara possono ritenersi possibili (pur se non previste nel Codice), nelle sole forniture e servizi dei “settori speciali”, eventuali clausole di prova che subordinino la prosecuzione del contratto al previo positivo superamento di un periodo iniziale di prova che deve essere adeguato e proporzionato alla durata complessiva del contratto.
In ogni caso sia il mancato superamento del periodo di prova che il suo superamento dovranno essere oggetto di valutazioni espresse con apposito provvedimento del soggetto al quale sono affidate le funzioni del Responsabile Unico del procedimento.
In base all’art. 125, comma 1, lettera f) del Codice è possibile, per gli appalti di forniture per consegne procedere all’affidamento delle forniture complementari alle condizioni previste dalla richiamata disposizione.
11) Quinto d’obbligo nei contratti di forniture, servizi e lavori
In tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice Aeroporto FVG qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l’appaltatore non può, in tale ipotesi, far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
12) Appalti “aperti” nei contratti di lavori, forniture e servizi
Per contratto “aperto” si intende quel contratto stipulato per un certo arco temporale dove le prestazioni non sono predefinibili in maniera certa e lo sono solamente in via presuntiva nel Capitolato tenuto conto delle statistiche degli anni precedenti e senza certezza di raggiungimento dell’importo previsto nel contratto.
Tali contratti possono essere posti in essere in virtù del rinvio operato all’art. 30, comma 8, del Codice (applicabile anche ai settori speciali in considerazione del rinvio generale contenuto all’art.
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114, comma 1, del Codice) che rimanda all’applicazione delle disposizioni del codice civile in tutti i casi non espressamente disciplinati dal Codice e negli atti attuativi allo stesso.
Trattasi, in particolare, di contratti che possono essere stipulati nella libera autonomia delle parti secondo quanto espressamente previsto all’art. 1322 del Codice Civile.
I contratti aperti possono essere stipulati per lavori, forniture e servizi e potranno interessare o i settori ordinari o quelli speciali oppure anche ipotesi miste fra detti settori.
Di fatto vi sono due tipi di contratti “aperti”:
- quelli che prescindono da un loro inquadramento nell’ambito dell’Accordo Quadro di cui all’art. 54 del Codice (richiamato dall’art. 114, Codice);
- quelli che sono inquadrati nell’ambito dell’Accordo Quadro di cui all’art. 54 del Codice e ne seguono le regole ivi indicate.
Nel caso di lavori e servizi, nei “settori speciali”, che di norma interessano reti, il contratto di tipo “aperto” è ammissibile, quanto ai lavori, in tutti i casi in cui i medesimi lavori, singolarmente, non costituiscano autonoma opera “nuova” e quindi anche per le singole estensioni delle reti esistenti. E’, inoltre, ammissibile anche nei servizi.
Nel caso di forniture è possibile avvalersi di contratti “aperti” sempre per quanto previsto, in linea generale, all’art. 1322 del Codice Civile e sempre inquadrandoli o meno nel predetto Accordo Quadro.
13) Criteri per la selezione delle cooperative sociali nei settori ordinari e speciali
Aeroporto FVG potrà utilizzare le cooperative sociali nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale di settore.
14) Xxxxxxxx che svolgono le funzioni di Responsabile del Procedimento e di Direttore dei lavori
Per tutti i lavori o per gruppi omogenei di lavori relativi ad attività di “impresa pubblica” rientranti nei “settori speciali” il Direttore Generale di Aeroporto FVG riveste il ruolo di committente e di soggetto che garantisce, in sede di alta amministrazione e coordinamento, lo svolgimento delle funzioni del Responsabile del Procedimento (nel seguito anche RP).
Tale soggetto può essere o unico o diverso per ciascuna fase (cfr. l’art. 31, decimo comma, Xxxxxx) ed in ogni caso dovrà essere una figura con professionalità “tecnica” (con diplomi da scuola superiore o lauree tecniche).
Peraltro, nelle relative fasi applicative, il Responsabile del Procedimento (RP) si può far coadiuvare o sostituire da altri soggetti preventivamente individuati ai termini del presente Regolamento o a mezzo di specifichi incarichi o procedure emesse da RP, a detti soggetti sono affidati i compiti relativi alla gestione delle rispettive fasi o sub-fasi del procedimento, in coerenza con le funzioni e i compiti assegnati dalla struttura aziendale con l’organigramma approvato da Consiglio di Amministrazione.
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15) Spese economali per lavori di valore limitato
Per acquisti di valore limitato in analogia a quanto previsto dalla determinazione AVCP n. 4/2011 ed anche a quanto si desume dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016, si considerano spese economali, con un limite massimo di € 5.000,00 per singolo affidamento diretto, le spese sostenute per le seguenti categorie merceologiche:
• cancelleria;
• valori bollati;
• libri e riviste;
• materiali di consumo disponibili a “banco” (es. dispositivi elettrici, elettronici ecc..);
• materiali acquistabili a catalogo o via web;
• rifornimenti carburanti;
• pedaggi (autostradali e simili);
• spese di rappresentanza;
• Spese associate a trasferte del personale.
In ogni caso resta salva la possibilità di eventuale rendicontazione mensile per verificare l’ammontare globale di quanto affidato.
Allegati: PARTE LAVORI
PARTE SERVIZI E FORNITURE
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