COMUNE DI CURNO
COMUNE DI CURNO
Provincia di Bergamo
CAPITOLATO D'ONERI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
INDICE
ART. 1 – Oggetto, natura e luoghi di erogazione dei servizi
ART. 2 – Osservanza delle leggi e regolamento
ART. 3 – Durata della concessione ART. 4 – Corrispettivo del servizio ART. 5 – Cauzione provvisoria ART. 6 – Cauzione definitiva
ART. 7 – Variazioni di tariffa
ART. 8 – Carattere del servizio
ART. 9 – Obblighi del Concessionario
ART. 10 – Impianti delle pubbliche affissioni
ART. 11 – Attuazione del servizio ART. 12 – Obblighi del Comune ART. 13 – Personale
ART. 14 – Recapito del Concessionario
ART. 15 – Responsabilità del Concessionario
ART. 16 – Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione
ART. 17 – Vigilanza e controllo
ART. 18 – Gestione contabile
ART. 19 – Servizi gratuiti e riduzioni
ART. 20 – Penalità - Controversie
ART. 21 – Risoluzione del contratto di concessione
ART. 22 – Divieti
ART. 23 – Gestione del servizio ART. 24 – Prestazioni aggiuntive ART. 25 – Spese contrattuali ART. 26 – Controversie
ART. 27 – Norme generali
ART. 28 – Norme finali
Articolo 1
Oggetto, natura e luoghi di erogazione dei servizi
L’affidamento ha per oggetto i seguenti Servizi, in concessione:
a) la gestione, l’accertamento e la riscossione, anche coattiva, dell’imposta sulla pubblicità che si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche – diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato;
b) la gestione, l’accertamento e riscossione, anche coattiva, delle pubbliche affissioni che è inteso a garantire specificatamente l’affissione in appositi spazi a ciò destinati di manifesti di qualunque materia costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari vigenti, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche;
c) la gestione, l’accertamento e riscossione, anche coattiva, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, integrato dal D. Lgs. 28.12.1993, n. 566, e successive modificazioni di legge introdotte.
Trattandosi di concessione di servizio non ad alta intensità di manodopera, non si applica la clausola sociale di cui all’art. 50 del D. Lgs 50/2016
Articolo 2
Osservanza delle leggi e regolamento
Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia dell’imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della Tosap regolate dal D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, capo I e II e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni contenute negli appositi Regolamenti Comunali.
Articolo 3
Durata della concessione
La durata della concessione è stabilita in anni 4 (quattro), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto; l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine di ulteriori 4 anni dandone preavviso al concessionario entro 6 mesi dalla data di scadenza.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 il Comune si riserva la facoltà di prorogare la concessione di ulteriori n. 6 (sei) mesi, ovvero per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a consegnare al Comune di Curno direttamente al nuovo concessionario l’intera banca dati delle utenze (su supporto informatico in formato .csv, .dbf, .mdb e cartaceo), completa di tutti gli elementi utili per l’identificazione dei contribuenti interessati dal servizio, nonché della relativa base imponibile, dei mezzi pubblicitari e della loro ubicazione.
Entro lo stesso termine, il concessionario dovrà consegnare al Comune di Curno anche la seguente documentazione:
− originali di dichiarazioni, denunce, atti e versamenti effettuati dai contribuenti;
− originali dei provvedimenti di accertamento notificati e non ancora definiti, con relativo elenco;
− elenco dei ricorsi pendenti;
− ogni altro documento utile all’accertamento e alla riscossione delle entrate.
La Concessione del servizio proseguirà fino alla naturale scadenza, anche nel caso in cui il Comune decidesse di avvalersi delle facoltà previste dall’art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997, fatta salva la possibilità ex lege di revisione delle condizioni contrattuali a seguito dell’introduzione di nuovi livelli tariffari e di diverse fattispecie imponibili, e, comunque, per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale.
Qualora nel corso della concessione si verificassero, a seguito di provvedimenti legislativi o di atti amministrativi comunali, variazioni delle tariffe vigenti, il minimo garantito convenuto dovrà essere ragguagliato, in aumento o in diminuzione, in misura proporzionale e comunque previo accordo tra le parti, sempreché le variazioni di tariffa superino la misura del 10% (dieci per cento).
Analogo ragguaglio sarà dovuto anche in caso di revisione delle norme regolamentari che possano comportare variazioni nell’ammontare delle riscossioni, solo se le variazioni di tariffa superino la misura del 10% (dieci per cento).
Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto qualora, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx legislative e regolamentari portanti l’abolizione della concessione.
Articolo 4 Corrispettivo del servizio
Il servizio reso dal concessionario sarà compensato mediante riconoscimento dell’aggio percentuale offerto in sede di gara sulle riscossioni a qualunque titolo effettuate con impegno, comunque, da parte del Concessionario di garantire al Comune un minimo garantito annuo. L’importo minimo garantito al Comune di CURNO, sulla base degli incassi dell’anno solare, non può essere inferiore ad € 80.000,00 (euro ottantamila) annui per l’imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni e per la tassa occupazione spazi
ed aree pubbliche. Il minimo garantito per l’anno cui fa riferimento non deve intendersi come anticipazione sui riversamenti dei proventi degli anni successivi e, quindi, non sono ammesse integrazioni a conguaglio del minimo garantito attraverso versamenti in eccedenza delle annualità successive. L’aggio sugli incassi lordi sarà individuato dalle operazioni di gara. Il servizio è soggetto ad Iva.
Le entrate derivanti da attività di riscossione, accertamento e coattivo dovranno affluire su un conto corrente postale all’uopo attivato dal Comune di Curno per l’imposta sulla pubblicità e per la Tosap ed in relazione al quale, saranno fornite al Concessionario le Password di accesso per la visualizzazione del conto dedicato, al fine di consentire il controllo online dei movimenti e la formazione dei rendiconti periodici. Le spese di tenuta e movimentazione del conto, saranno a totale carico del Comune di Curno. Le entrate potranno essere gestite anche con altra modalità, che sarà valutata in accordo tra il Comune e il Concessionario, conseguente all’introduzione del “Sistema dei pagamenti elettronici a favore della P.A. e dei Gestori di pubblici servizi”, reso disponibile dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), garantendo la riscossione delle imposte con sistemi di internet banking.
Per le attività svolte il Concessionario, entro le scadenze del 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio di ciascun anno, deve presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel trimestre precedente, specificando l’importo lordo dei corrispettivi riscossi, suddivisi tra pubblicità permanente, temporanea e diritti sulle pubbliche affissioni, nonché della Tosap, con separata indicazione dell’IVA e dell'importo netto di competenza del Comune.
Il corrispettivo verrà liquidato trimestralmente dal Comune al Concessionario dietro presentazione di regolare fattura e successivamente alla presentazione del suddetto specifico rendiconto.
I diritti di cui all’art. 19 e le maggiorazioni di cui all’art. 22, comma 9, del D. Lgs. n. 507/1993 sono attribuiti interamente al Concessionario in relazione alla particolare onerosità delle prestazioni previste.
Il corrispettivo del presente contratto, come sopra determinato ammonta a € 185.500,00 (comprensivo dell’estensione e della proroga tecnica di 6 mesi di cui all’art. 106 commi 11 e 12 del D. Lgs. 50/2016 )
Articolo 5 Cauzione Provvisoria
Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, costituita mediante fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d’appalto.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, UNI EN ISO 9001. Per fruire delle predette riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L'offerta è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
Nell'atto con cui comunica il nominativo dell’aggiudicatario ai soggetti non aggiudicatari, si provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
ART. 6
Cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire la “garanzia definitiva” sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno da parte dell’appaltatore. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dall’affidamento, con le conseguenze di legge, e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
La cauzione deve essere mantenuta integra per tutta la durata della concessione. L’eventuale reintegrazione della cauzione dovrà essere effettuata dall’appaltatore entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Comune.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La fideiussione sarà svincolata alla scadenza della concessione, dopo che l’Amministrazione avrà accertato che il Concessionario abbia assolto a tutti i suoi obblighi contrattuali, nonché riconsegnato tutti gli impianti per le pubbliche affissioni in perfetto stato d’uso.
La cauzione deve essere rinnovata ed adeguata nel caso il Comune di CURNOsi avvalga della ripetizione dei servizi, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016, fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) anni.
Articolo 7 Variazioni di tariffa
Il Concessionario non può apportare variazioni o aggiunte di qualsiasi sorta alle tariffe deliberate dall’Amministrazione comunale o disposte dalla Legge.
Nessun diritto è dovuto al Concessionario oltre quelli previsti dalle tariffe stesse.
Nel caso che variazioni di tariffe o della disciplina di uno o più tributi o della base imponibile che superino la percentuale del 10% (dieci per cento), a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi nel corso della concessione, le condizioni economiche contrattuali saranno ragguagliate in misura proporzionale al maggior o minore ammontare delle riscossioni e ciò di comune accordo tra le parti e senza che questo comporti la rescissione del contratto. Pertanto, in caso di variazione in aumento od in diminuzione del gettito di cui sopra in misura inferiore al 10% (dieci per cento), il Concessionario si impegna a non presentare alcuna richiesta di revisione del corrispettivo o del minimo garantito ed alcuna contestazione.
Articolo 8 Carattere del servizio
Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e quindi obbligatori. Per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati, salvo i casi di forza maggiore contemplati dal codice civile.
Nei casi di affissioni urgenti il Concessionario non può richiedere compensi straordinari oltre quelli previsti dalla Legge.
Articolo 9
Obblighi del Concessionario
Il Concessionario con il presente capitolato si obbliga:
a) ad applicare il D. Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni e tutte le altre disposizioni legislative vigenti in materia;
b) ad applicare i Regolamenti e le Tariffe deliberate dal Comune;
c) a organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari per garantirne la corretta esecuzione nel rispetto delle norme vigenti in materia;
d) a ricevere gli eventuali reclami degli utenti, che dovranno essere trasmessi per conoscenza all’Amministrazione comunale unitamente all’illustrazione delle difese e delle spiegazioni addotte, fermi restando gli obblighi dello stesso in sede contenziosa;
e) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune crederà di eseguire e a fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
f) a tenere aggiornata una mappa generale, recante l’indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione;
g) ad assicurare, a mezzo del proprio personale, continui controlli tendenti a rilevare:
- con riferimento all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni tutte le esposizioni di carattere pubblicitario esistenti nell’ambito del territorio comunale,
- con riguardo alla Tosap tutte le occupazioni di spazio pubblico; notificando i relativi avvisi di accertamento o di rettifica nei confronti dei contribuenti non in regola con le necessarie autorizzazioni, dichiarazioni o commissioni.
Il Concessionario risponderà nei confronti del Comune degli eventuali mancati introiti per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle procedure di legge;
h) ad effettuare il servizio affissioni negli appositi impianti, tenendo in considerazione l’impatto visivo dell’ambiente, che deve essere mantenuto gradevole;
i) a garantire negli orari d’ufficio, pena decadenza della concessione, l'immediata reperibilità a mezzo telefonico, mail, fax, da parte dei contribuenti e dell’utenza, per qualsiasi esigenza in merito all’oggetto del presente Capitolato e a mettere a disposizione un ufficio, appositamente attrezzato, come specificato all’art. 13 del presente capitolato d’oneri;
j) ad applicare, nei rapporti con gli utenti/contribuenti, le disposizioni della Legge n. 212/2000, informando, in particolare, lo stesso utente/contribuente su procedure, modalità operative, tariffe e quant’altro connesso all’oggetto della concessione, nonché a rispondere a quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento dell’utente/contribuente;
k) a trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una rendicontazione analitica riepilogativa di tutti gli introiti dell’anno precedente. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati e/o integrazioni da trasmettere con le modalità che la stessa indicherà.
l) a mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria, fornendo tutte le informazioni utili ai contribuenti;
m) a gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire, da parte del Comune di CURNO, una rapida rendicontazione (via web), sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, consentendo, altresì, l’estrapolazione di dati statistici. I programmi informativi dovranno quindi essere idonei a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione oltre agli eventuali mutamenti della normativa e/o tariffe. Tale banca dati dovrà essere messa a disposizione dell’Ufficio Tributi per l’attività di incrocio dei dati, necessaria per l'esazione degli altri tributi comunali. Inoltre, allo scadere della Concessione, detta banca dati, dovrà essere consegnata al Comune concedente senza onere alcuno per
quest’ultimo, mentre il Concessionario dovrà consegnare la banca dati completa ed aggiornata nel formato evidenziato nell’art. 3 del presente capitolato. Restano a carico del Concessionario tutti gli eventuali oneri relativi alla migrazione dell’archivio informatico in sede di scadenza della concessione ed eventualmente nella fase di avvio della presente concessione;
n) a garantire l’attività gestionale mediante strumenti software adeguati. La banca dati che andrà a costituirsi a cura del Concessionario dovrà contenere tutte le informazioni utili (i soggetti contribuenti, le denunce, le posizioni, le variazioni, gli accertamenti, i pagamenti, gli eventuali rimborsi e dilazioni concesse);
o) a subentrare all’Amministrazione Comunale in tutti i diritti ed obblighi, assumendo la veste di Funzionario Responsabile, anche ai fini dello svolgimento del processo tributario;
p) alla rappresentanza, davanti alle Commissioni Xxxxxxxxxx, anche da un proprio Procuratore Speciale. L'Aggiudicataria della concessione è tenuta a fornire, comunque, ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali; inoltre, al termine di ogni anno, entro il 31 gennaio successivo, la stessa dovrà, presentare all’Ente una dettagliata relazione sul contenzioso;
q) a consegnare al Comune, al termine del contratto di concessione, tutti gli impianti delle pubbliche affissioni in piena efficienza e manutenzione;
r) a comunicare, altresì, tempestivamente, qualsiasi modifica in ordine ai requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara;
s) a fornire il conto giudiziale ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs n. 112/1999 nei termini previsti dalla Legge.
Articolo 10
Impianti delle pubbliche affissioni
Per gli impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni si provvederà ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale. Prima dell'inizio del servizio, il Comune comunicherà al Concessionario l'esistenza, l'ubicazione e la superficie degli impianti comunali esistenti sul territorio, nonché il loro stato di conservazione. A tal fine, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall’attivazione della concessione, provvederà ad effettuare una ricognizione generale di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni collocati sul territorio comunale, contenente:
a) ubicazione degli impianti (via, numero civico o altezza strada);
b) dimensioni;
c) stato di conservazione;
d) tipologia di affissioni a cui è destinato (commerciale, istituzionale, ecc.).
L’atto di ricognizione, redatto in duplice originale sottoscritto dal Comune e dal Concessionario, terrà luogo, a tutti gli effetti, quale verbale di consegna e di presa in carico degli impianti medesimi.
Il Concessionario deve provvedere all’effettuazione delle affissioni dei manifesti nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 507/1993, nonché del Regolamento comunale negli spazi ad esse appositamente riservati. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario che provvede a tutti gli adempimenti conseguenti.
L’attività si articolerà, altresì, in:
a) ricezione delle prenotazioni e commissioni per l’effettuazione delle affissioni e riscossione dei relativi diritti;
b) materiale affissione dei manifesti consegnati;
c) invio, dietro richiesta, della nota posizioni delle affissioni effettuate (nota posizioni);
d) deaffissione, ovvero copertura dei manifesti abusivamente affissi.
Il Concessionario dovrà assicurarne la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria, occupandosi della manutenzione degli impianti necessaria a garantirne la conservazione, la funzionalità, l’uso e la sostituzione degli stessi se obsoleti.
Qualora nel corso della concessione si rendesse necessario procedere alla sostituzione di impianti, con integrazione della fornitura e posa in opera degli stessi, in attuazione di quanto previsto dal piano impianti e/o per la riqualificazione del territorio, il Concessionario sarà tenuto a provvedere a propria cura e spese su richiesta da parte del Comune. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di ampliare il numero degli impianti fino ad un massimo del 5% (cinque per cento) in più rispetto al numero attuale; la richiesta di autorizzazione alla Sovrintendenza, concordata con gli Uffici tecnici comunali, e le relative spese, compreso le spese per l’installazione dei nuovi impianti, saranno a carico del Concessionario.
Tutti gli impianti eventualmente posti in opera dal Concessionario passeranno nella proprietà e disponibilità Comunale. Il passaggio è da intendersi a titolo gratuito. In caso di
decadenza della concessione tutti gli impianti e le migliorie realizzate dal Concessionario passeranno in proprietà al Comune senza diritto ad alcun compenso o indennità.
Fanno carico al Concessionario gli eventuali canoni di indennizzo richiesti da privati o terzi per occupazione di facciate od altri spazi di proprietà privata sui quali siano installati impianti pertinenti il predetto servizio, fatta eccezione per quelli affissi sugli edifici di proprietà comunale o collocati sopra suolo pubblico che saranno esenti dal pagamento di qualsiasi canone o tassa.
Articolo 11 Attuazione del servizio
Il Concessionario riceverà le ordinazioni di affissione da parte dei committenti riscuotendo contestualmente i diritti ed i compensi per le prestazioni commissionate, secondo le modalità previste dagli artt. 9 e 19, comma 7, del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507.
Il Concessionario riceverà le dichiarazioni per le occupazioni temporanee e permanenti, riscuotendo contestualmente la relativa tassa secondo le modalità previste dall’art. 50 del D. Lgs. n. 507/1993.
Il Comune vigilerà ed effettuerà i dovuti controlli affinché il servizio abbia a procedere regolarmente.
Per tutte le forme pubblicitarie, le affissioni e le occupazioni di spazi pubblici effettuate in difformità agli obblighi di dichiarazione e pagamento anticipato dei relativi tributi, si applicheranno le sanzioni tributarie previste dalla vigente legislazione e recepite dai Regolamenti comunali.
All’Ufficio di Polizia Urbana incombe l’obbligo, su semplice segnalazione del Concessionario, di procedere nei confronti dei contravventori per violazioni alle norme del Codice della strada.
I reclami dei committenti dovranno essere presi in considerazione e ritenuti validi, ove legittimamente prodotti entro la scadenza del periodo di commissione.
Il Comune è tenuto:
Articolo 12 Obblighi del Comune
a) a rilasciare al Concessionario, in ordine a ciascun servizio, copia del Regolamento comunale, della Deliberazione inerente la classificazione delle vie e delle piazze pubbliche, nonché quelle di determinazione delle tariffe;
b) a trasmettere puntualmente al Concessionario copia di tutte le Autorizzazioni e Concessioni rilasciate in ordine alla occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche ed alla pubblicità permanente e temporanea.
In ogni caso, il Concessionario dovrà prendere visione della documentazione autorizzativa comunale, ai fini della determinazione ed esazione del tributo da parte dell’utente, ovvero fornire tutte le informazioni necessarie per l’eventuale perfezionamento delle pratiche presso i competenti Uffici comunali.
Articolo 13 Personale
Il Concessionario, prima dell’inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune il nominativo del Personale incaricato per l’espletamento del servizio, con individuazione del Responsabile della direzione del servizio, ed indicarne i successivi cambiamenti.
Tutto il personale della Ditta appaltatrice dovrà essere retribuito dalla stessa, senza alcun onere per il Comune, inoltre, la Ditta concessionaria è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio.
Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati. Nessun diritto, pertanto, potrà essere fatto valere verso l’Amministrazione comunale, se non quelli previsti dalla legge.
Gli incaricati del Concessionario dovranno essere dotati di tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.
Compete al Concessionario l’osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e future in materia di prevenzione ed assicurazione infortuni sul lavoro, malattie professionali e tutela dei lavoratori in genere.
Il personale incaricato dal Concessionario per l’espletamento del servizio dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere a quesiti ed esigenze dei contribuenti e dell’utenza; a tal fine dovrà essere sottoposto ad aggiornamenti periodici a cura e spese del Concessionario.
Tutto il personale addetto ai servizi deve tenere un contegno corretto e riguardoso nei confronti dell’utenza e del pubblico in genere; l’Amministrazione comunale avrà la facoltà di chiedere la sostituzione del personale addetto quando ricorrano motivi che, a proprio insindacabile giudizio, lo richiedano.
Articolo 14 Recapito del Concessionario
Il Concessionario è tenuto ad istituire, a pena decadenza, con decorrenza dall’inizio della Concessione e per tutta la durata della stessa, a sue spese e cura, un recapito, adeguatamente attrezzato e con personale, al quale si potranno rivolgere i contribuenti e l’utenza, per qualsiasi esigenza in merito all’oggetto del presente Capitolato. L’ufficio dovrà essere aperto al pubblico per un tempo adeguato, dettato dalle esigenze dei contribuenti e dell’utenza e, comunque, da concordarsi con l’Amministrazione comunale. L’ufficio e/o recapito dovrà essere situato in una zona facilmente accessibile e dovrà inoltre essere identificato con l’apposizione all’esterno dell’edificio di idonee indicazioni. Sarà compito del Concessionario approntare tutto quanto necessario al completo soddisfacimento del contribuente dell’imposta sulla pubblicità e dell’utenza del servizio pubbliche affissioni e Tosap. Presso l’Ufficio dovranno essere esposti:
- la tariffa dell’imposta di pubblicità;
- la tariffa relativa ai diritti di affissione;
- la tariffa relativa alla tosap;
- l’elenco degli spazi destinati alle affissioni;
- i regolamenti e provvedimenti comunali in materia.
Articolo 15 Responsabilità del Concessionario
Dal giorno in cui saranno effettuate le consegne e, quindi, dell’effettivo inizio della gestione, il Concessionario assumerà l’intera responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dai Regolamenti comunali.
Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causati per colpa del personale addetto al servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall’esercizio della concessione sia Civile
che Penale, ovvero da ogni responsabilità verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancata erogazione del servizio verso i committenti, sia per qualunque causa dipendente dall’assunta concessione, purché connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.
Il Concessionario si obbliga a stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile con compagnia di primaria importanza al fine di garantire la copertura dei danni a persone o cose che dovessero derivare dagli impianti per le pubbliche affissioni, il cui massimale non potrà essere inferiore ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni).
Articolo 16
Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione
La sottoscrizione del contratto di concessione e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei Regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto di pubblica affissione e della tassa occupazione suolo pubblico.
Articolo 17 Vigilanza e controllo
Il servizio verrà eseguito sotto la diretta sorveglianza degli Uffici comunali competenti. Detti Uffici potranno disporre tutti i controlli e le verifiche che riterranno opportuni; il Concessionario o il suo incaricato dovrà tenersi a disposizione dei medesimi per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all’entità e alla regolarità delle riscossioni.
Articolo 18 Gestione contabile
Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro delle Finanze del 26.04.1994, pubblicato nella G.U. n.130 del 06.06.1994.
La documentazione relativa alla gestione contabile del servizio potrà essere conservata, dal Concessionario, sino alla scadenza del contratto, presso la propria sede principale fermo restando l’obbligo, a semplice richiesta del Comune, di produrre entro 30 (trenta) giorni la
documentazione stessa per i controlli che l’Ente concedente intenderà eseguire a mezzo di propri incaricati, o per eventuali richieste da parte di altre Autorità competenti in materia.
Articolo 19
Servizi gratuiti e riduzioni
Il Concessionario si impegna a provvedere, a suo completo carico, a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 507/1993 e ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dalla Legge e dal Regolamento comunale vigente.
Articolo 20 Penalità - Controversie
In caso di inadempienza degli obblighi contrattualmente assunti, il Comune, tramite il Responsabile del Servizio Tributi:
1. contesterà l’infrazione o l’omissione al Concessionario, il quale dovrà ovviare al disservizio entro il termine assegnatogli;
2. per i casi di negligenza, di recidività nell’esecuzione del servizio, di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Capitolato o dai Regolamenti, di mancato rispetto degli impegni assunti in sede di gara, applicherà una penale variabile, a seconda della gravità dell'inadempienza, da € 100,00 (euro cento) ad € 2.500,00 (euro duemilacinquecento). Si individuano, a mero titolo esemplificativo, alcune fattispecie soggette al pagamento di penale da parte del Concessionario:
a) mancata rendicontazione nei termini previsti all’art. 4 del capitolato: € 100,00 (euro cento), per ogni giorno di ritardo;
b) ritardo nell’allestimento della sede di cui all’art. 14 del capitolato: €. 200,00 (euro duecento), per ogni giorno di ritardo;
c) mancata manutenzione o sostituzione degli impianti di cui all’art. 10 del capitolato: €. 200,00 (duecento), per ogni impianto;
d) mancata affissione nei termini previsti: €. 200,00 (euro duecento), per ogni giorni di ritardo. Per ogni altra fattispecie non espressamente prevista, la penale verrà determinata dal Responsabile preposto, nei limiti di cui al paragrafo n. 2 del presente articolo. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta dalla contestazione dell’inadempienza, notificata nei modi di legge, alla quale il Concessionario potrà presentare controdeduzioni
entro 10 (dieci) giorni. L’Amministrazione deciderà in ordine alle controdeduzioni presentate nei 30 (trenta) giorni successivi.
Il Concessionario deve provvedere al pagamento delle penalità comminate entro il termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento della richiesta da parte del Comune.
Il pagamento della penalità pecuniaria non libera il Concessionario dall’obbligo di risarcire al Comune o a Terzi eventuali danni causati, ovvero di rimborsare al Comune le spese sostenute per il mancato o incompleto o trascurato servizio nel caso in cui, il Soggetto diffidato non ottemperi agli ordini ricevuti nei termini di tempo fissati, né pregiudica la possibilità del Comune di rivalersi sulla cauzione definitiva e/o sulla polizza assicurativa.
L’applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.
Nel caso vengano rilevate omissioni tali da incorrere nella prescrizione del diritto alla riscossione, le somme non riscosse saranno poste a carico del Concessionario, fatta salva l’applicazione di quanto previsto ai punti precedenti.
Articolo 21
Risoluzione del contratto di concessione
Il Comune potrà risolvere la concessione della gestione del servizio in oggetto, nel caso in cui il Concessionario commetta una o più delle seguenti violazioni:
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, rimasti inevasi, nonostante formali contestazioni da parte del Comune, anche nel caso in cui le controdeduzioni presentate dal Concessionario non siano state considerate esaustive;
- inosservanza degli obblighi previsti dall’atto di affidamento e dal relativo capitolato d’oneri;
- non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l’effettuazione del servizio;
- abbandono del servizio da parte del Concessionario;
- cessione a terzi, in tutto o in parte, gli obblighi contrattuali assunti dal Concessionario;
- mancato versamento al personale delle retribuzioni e/o contributi previdenziali assicurativi;
- cancellazione dall’Albo ai sensi dell’art. 11 del D.M. 11/09/2000 n. 289.
E' motivo di risoluzione della concessione anche la dichiarazione di fallimento del Concessionario.
In tutti i casi previsti dal presente articolo, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni per
l’eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che possano verificarsi in dipendenza del precitato evento.
In caso di risoluzione, il Comune potrà assumere direttamente la gestione del servizio ed avrà diritto di entrare in possesso, all’atto della notifica del provvedimento di risoluzione, degli uffici, dei beni e delle attrezzature adibite al servizio.
È fatta salva l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per le quali, oltre che con la cauzione, la Ditta Concessionaria risponde con il proprio patrimonio.
La concessione si intenderà risolta in pieno diritto qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx legislative che determino la cessazione della concessione, senza che il Concessionario nulla possa pretendere dal Comune se non previsto dalla legge.
Articolo 22 Divieti
E’ vietata la sub-concessione del servizio, tranne per le attività di seguito elencate:
a) installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti di affissione;
b) materiale di affissione dei manifesti;
c) stampe e spedizioni.
Non è consentita la cessione del presente contratto, né l’affidamento in sub-concessione dell’esecuzione, anche parziale del servizio, fatto salvo per le prestazioni di cui ai punti a)- b)-c) del presente articolo. In caso di violazione, si verificherà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Articolo 23 Gestione del servizio
Il Concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all’Ufficio dovranno fornire tutte le informazioni utili ai contribuenti. Il Concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, consentendo, altresì, l’estrapolazione di dati statistici. I programmi informativi dovranno, quindi, essere idonei a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione ed essere conformi ad eventuali mutamenti della normativa e o tariffe. La banca dati dovrà essere messa a disposizione dell’Ufficio Tributi per l’attività di incrocio
dei dati necessaria per l'esazione degli altri tributi comunali. Allo stesso tempo il Concessionario dovrà utilizzare le banche dati dei tributi comunali per la propria attività di recupero dell'evasione.
Articolo 24 Prestazioni aggiuntive
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Articolo 25 Spese contrattuali
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi di quanto disposto dal Capo IV, sezione I, del Regio Decreto n. 827/1924.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d’appalto per tasse, diritti ed accessori, compresi i diritti di segreteria, sono a carico dell’Aggiudicatario.
Articolo 26 Controversie
Per qualsiasi controversia in ordine alla presente convenzione, le parti stabiliscono la competenza del Foro di Bergamo.
Articolo 27 Norme generali
Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.
Il Comune si impegna per tutta la durata del contratto a non servirsi di altri soggetti per l’esecuzione dei servizi oggetto della presente Concessione, restando così impegnato ad attuare i servizi stessi per mezzo della Concessionaria.
L’avvio del servizio avverrà a seguito della stipula del contratto di concessione che non potrà avvenire, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Sugli edifici aventi carattere storico o in quelli designati dal Comune, a proprio esclusivo insindacabile giudizio, non potranno apporsi né affissioni, né pubblicità di alcun genere.
Nessuna clausola contrattuale in contrasto con il presente capitolato avrà efficacia se non preventivamente deliberata dall’Organo competente.
Articolo 28 Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia a tutte le norme di legge di cui al capo I del D. Lgs. n. 507/1993 e s.m.i., oltre al Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, al D.M. n. 289/2000, alle disposizioni del Codice Civile e del Codice della Strada nonché a tutte le altre norme vigenti in materia o che nel corso del contratto di concessione dovessero essere promulgate.