Contract
Installazione di “case dell’acqua” nei Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale, servizio di manutenzione ed assistenza del sistema di erogazione di acqua per consumo domestico a basso impatto ambientale per prevenire la produzione degli imballaggi.
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
Premesso che
il presente disciplinare di gara viene adottato nel rispetto della normativa vigente del codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 “Nuovo codice dei contratti di appalti servizi e forniture”, pertanto ogni articolo citato nel presente disciplinare deve intendersi sostituito dagli artt. Del nuovo codice dei contratti X.Xxx. 50/2016.
Il servizio avrà una durata di 36 mesi
Articolo 1 Durata del servizio
Articolo 2
Disciplina normativa dell’appalto
I rapporti tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e il contraente aggiudicatario della presente gara d’appalto sono regolati:
- dal D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. (D.lgs 6/2007 e D.lgs 113/2007);
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d’oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008.
- D.Lgs. 50/2016
- D.Lgs. 31/2001
- DM 174/2004
- DM 25/2012
Articolo 3 Specifiche tecniche
Case dell’Acqua in comodato d’uso gratuito e servizio di manutenzione e assistenza.
Il concorrente concede alla stazione appaltante, Città metropolitana di Roma Capitale in comodato d’uso gratuito le case dell’acqua.
L’Impianto di erogazione dell’acqua dovrà rispettare le caratteristiche tecniche minime necessarie per la produzione e l'erogazione di acqua potabile (secondo il D.Lgs 31/2001) naturale e gasata.
Gli impianti per la realizzazione della Casa dell’Acqua dovranno:
- essere collegati alla rete dell’acquedotto pubblico e dotati di sistema di rimozione dell’Arsenico (nel caso in cui vengano posizionati in comuni potenzialmente soggetti a tale problematica);
- garantire una capacità produttiva per l'acqua gasata pari ad almeno 700 l/h.
I punti di erogazione dovranno:
- garantire una portata cadauno regolabile da 5 a 8 Lt/min, idonei al riempimento di bottiglie,
- essere facilmente accessibili ai cittadini, anche diversamente abili, nel rispetto del DM 236 del 14 Giugno 1989.
Tutti i materiali dovranno essere conformi al D.M. 174/04, le apparecchiature ed i componenti dovranno essere conformi al Decreto Ministeriale 25/2012 in merito alla qualità dell’acqua destinata al consumo umano ed ai relativi dispositivi di trattamento.
Dal punto di vista architettonico la struttura resa disponibile in comodato d’uso gratuito dal concorrente dovrà essere riconducibile ad una tipologia di modello definibile come "Chiosco ", la cui compatibilità con il contesto urbano e storico è ormai riconosciuta e consolidata.
Dovrà essere possibile applicare personalizzazioni grafiche e disporre colorazioni e verniciature della struttura a scelta.
La struttura dovrà essere realizzata in materiali idonei a garantirne la stabilità e sicurezza oltre che un adeguato isolamento termico.
Dovrà avere superficie quadrata con dimensioni indicative pari a circa 2x2mt ed avere uno sbalzo sul lato destinato all'erogazione di minimo 80cm per poter garantire un adeguata protezione dell'utenza sia d'estate che d'inverno.
La struttura dovrà essere monolitica, trasportabile e sollevabile con braccio meccanico (gru) completa di tutti gli accessori, apparati ed impianti interni necessari a garantirne una rapida ed efficiente messa in servizio
Il pavimento interno sarà antiscivolo, sollevabile per eseguire gli allacciamenti e consentire la distribuzione impianti interni.
Il servizio di manutenzione ed assistenza dell’impianto dovrà prevedere da parte del cocnorrente le seguenti attività:
- la fornitura e posa in opera della struttura architettonica, completa di relativo impianto elettrico a norma con dichiarazione di conformità ai sensi della legge 37/08.
- la realizzazione ed installazione del sistema di trattamento acqua di idonee dimensioni e sezioni in relazione alle portate relative di ogni punto di erogazione, come richieste;
- la realizzazione e l’ installazione degli impianti di distribuzione ed erogazione acqua;
- la realizzazione degli allacciamenti e degli impianti di distribuzione idropotabile, al collettamento degli scarichi interni all'edificio;
- l’installazione impianto di gestione CO2 con quadro di scambio automatico per bombole da 30Kg;
- la realizzazione dell'impianto di distribuzione di C02 e al suo collegamento al serbatoio criogenico;
- la redazione del manuale di autocontrollo HACCP degli impianti;
- la fornitura del servizio di manutenzione completa e sanificazione per 36 mesi a decorrere dalla data di avvio di ogni impianto di erogazione dell’acqua.
La struttura della Casa dell’Acqua deve comprendere un sistema di rimozione dell’Arsenico e l’erogazione contemporanea di due tipologie di acqua: Naturale refrigerata e Frizzante refrigerata, tramite un vano di erogazione a doppio servizio.
L’erogazione potrà avvenire tramite il pagamento con moneta o card ricaricabile direttamente presso l’impianto.
Ogni utente dovrà poter prelevare acqua naturale refrigerata o acqua frizzante refrigerata, a cui potrà essere assegnato dal Comune un prezzo differente oppure, in alternativa, lo stesso Comune potrà concederla gratuitamente.
Dovrà inoltre essere possibile consentire il prelievo ad orari prestabiliti con accensioni e spegnimenti automatici dell’impianto.
Sistema di trattamento, rimozione arsenico e distribuzione acqua in ingresso dovrà avere un sistema altamente efficiente della qualità del prodotto servito
Tutti i componenti ed i sistemi di trattamento dovranno essere conformi al DM 174/2004 e DM 25/2012 in merito alla qualità dell’acqua destinata al consumo umano ed ai relativi dispositivi di trattamento.
A comprova di tale conformità il concorrente dovrà allegare i rapporti di prova eseguiti da laboratori accreditati che garantiscano tale conformità dell’intero sistema di filtrazione richiesto. (In linea con DM 25/2012 redatte dall’ISS)
Sistema di erogazione, Vano di erogazione per bottiglie
Il complesso di erogazione al pubblico, costituito da un pannello in acciaio inossidabile attrezzato con bocche di erogazione dell’acqua, in grado di assicurare una portata variabile da 5 fino a 8 litri al minuto, dovranno essere realizzate in acciaio inox e costruite in modo da evitare il contato diretto tra il punto di erogazione e il contenitore dell’utilizzatore, completo di un dispositivo di protezione batterica
Sistema di raccolta e convogliamento a scarico continuo della eventuale acqua spillata in eccesso e delle acque di flussaggio automatico, con raccordo di scarico da 40 mm
Sistema di attivazione libera ad erogazione dosata del prelievo degli erogatori Un Sistema di produzione acqua gassata
Un Sistema di raffreddamento
Il raffreddatore per acqua a banco di ghiaccio dovrà essere costruito interamente in acciaio inossidabile comprese le serpentine di raffreddamento, l’evaporatore e la vasca.
La macchina dovrà essere sollevata da terra.
La macchina dovrà garantire un’erogazione di acqua a temperatura costante per tutto il giorno, di 10/12°C.
Essa dovrà essere in grado di assicurare una portata massima totale pari 600Lt/h con un ∆t di 10°C.
Sistema di Gestione
II sistema nel suo complesso dovrà essere gestito e controllato in automatico mediante idonei sistemi elettronici che dovranno provvedere, oltre a quanto già previsto dal fornitore, alle seguenti funzioni:
- Attivazione e disattivazione dell'erogazione al pubblico secondo orari giornalieri prestabiliti;
- Dosaggio mediante apposito sistema elettronico dei volumi erogabili dai singoli erogatori (acqua naturale, acqua gasata) tarabile nel campo da 200 a 1500 millilitri, indipendenti per ogni singola tipologia di erogazione, il dosaggio dovrà essere volumetrico e non temporizzato;
- Qualora, nel corso del periodo di funzionamento diurno dell'impianto, un erogatore rimanga inattivo per un tempo > 1/2 ora, il medesimo dovrà essere flussato con acqua per una durata di tempo da definire;
- Alla ripresa del servizio, dopo la fermata notturna o di altre fermate comunque gestite dal programmatore orario, dovrà essere effettuato un flussaggio a scarico dei due punti di erogazione, per un tempo programmabile da definire.
Sistema di pagamento con moneta e tessera ricaricabile
- Dovrà essere previsto un sistema a monete e a tessere ricaricabili contact-less, che lette ed identificate da uno specifico lettore, che permettano di gestire l’accesso e la vendita dell’acqua.
- Il sistema dovrà essere in grado di gestire entrambe le erogazioni (Naturale e Frizzante) con prezzi differenti, consentendo una possibile differenziazione dell’utenza, amministrando scontistiche, fasce orarie e condizioni di vendita particolari agli utenti come quantità gratuite ecc.
- Dovrà essere possibile ricaricare le tessere o chiavette direttamente presso l’impianto.
- Le tessere dovranno essere fornite stampate fronte e retro con personalizzazione dedicata alla stazione appaltante.
- L’incasso in monete dovrà essere contenuto in appositi box chiusi e protetti da serrature/lucchetti appositi ed apribili solo dal Comune con chiavi dedicate.
- Il display del sistema di erogazione dovrà indicare costantemente il numero cumulativo di litri erogati dalla casa dell’acqua.
CARATERISTICHE SISTEMA DI GESTIONE AUTOMATICO CO2 IN BOMBOLE
Il sistema per la distribuzione e l'erogazione di CO2 alla macchina per la produzione di acqua frizzante deve garantire un funzionamento continuo, senza interruzioni.
Deve essere quindi opportunamente dimensionato per garantire una corretta portata in linea con la portata richiesta in erogazione per l'acqua frizzante.
Il sistema a scambio automatico deve essere in grado di tenere in servizio N.2 bombole di CO2 e
N.2 bombole di scorta, che verranno dal sistema messe automaticamente in servizio all'esaurimento del gas nelle due bombole primarie.
IMPIANTO ELETTRICO
L’impianto elettrico interno alle strutture dovrà essere realizzato da personale abilitato, e fornito completo di dichiarazione di conformità e in fase di collaudo dell’installazione dovranno essere eseguite le prove di terra e di sicurezza previste dalle Norme.
Ogni gruppo di apparecchiature dovrà essere protetto singolarmente da un interruttore magnetotermico differenziale dedicato collegato alla rispettiva presa.
L’impianto elettrico dovrà comprendere tutti gli interruttori per consentire un corretto funzionamento dell’impianto di erogazione senza compromettere il servizio reso.
L’impianto dovrà essere completo di collegamento alla linea di terra predisposta con relativa prova, corredato da certificato di conformità e regola d’arte come previsto dalla norma (secondo modello conforme al D.M. 22 gennaio 2008, n°37).
SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA TRIENNALE
Il servizio di manutenzione dovrà comprendere le seguenti attività, secondo quanto prescritto dal manuale HACCP, siglato da tecnologo alimentare, da inserire nell’offerta tecnica:
- Sanificazione circuiti Acqua Naturale
- Sanificazione circuiti Acqua Frizzante
- Pulizia e Sanificazione erogatori
- Pulizia e Sanificazione Vani Erogazione con smontaggio griglia
- Pulizia condensatore frigo
- Sostituzione dei filtri polipropilene e carboni attivi
- Controllo e tarature motori, pompe e tempi di carica
- Controllo pressione CO2
- Controllo pressione acqua
- Controllo scarichi erogatori
- Controllo fughe CO2
- Lettura dati contatore acqua generale MC
- Lettura dati contatore Acqua Naturale MC
- Lettura dati contatori Acqua Frizzante MC
- Verifica e lettura manometro IN
- Verifica e lettura manometro OUT
- Controllo valore PH/Temperatura Acqua Frizzante
- Controllo valore PH/Temperatura Acqua Naturale
- Controllo e verifica Manometri CO2
- Test valvole di sicurezza
- Test valvole di non ritorno
- Livello CO2
- Controllo preriscaldatore
Redazione manuale di Autocontrollo HACCP
Nella fornitura dovrà essere prevista la redazione del manuale di Autocontrollo Igienico-Sanitario secondo i principi del metodo HACCP, in quanto impianti destinati alla somministrazione di bevande destinate al consumo umano, tale manuale dovrà essere redatto da un tecnologo alimentare abilitato e personalizzato per l’impianto specifico. Non sarà sufficiente presentare il manuale generico realizzato da Federutility, ma sarà necessario elaborarne appositamente ad hoc per le Case dell’Acqua installate con indicato all’interno lo schema a blocchi dell’impianto.
Garanzie
Tutti gli impianti e le apparecchiature dovranno essere garantite per un minimo di 36 Mesi per tutto il periodo del servizio.
Certificazioni
Certificazioni indispensabili per l’ammissione alla procedura, pena esclusione: Certificazione ISO 22000:2005 Riguardo la Sicurezza Alimentare.
Certificazione impresa FGas rilasciata da un organismo certificato Accredia, in base al
regolamento CE 303/2008 e DPR 43/2012 in riferimento alla certificazione per il trattamento di gas fluorurati ad effetto serra. Categoria 1 - Installazione e manutenzione impianti frigoriferi.
Certificazione BS OHSAS 18001:2007 Regime di sicurezza sul lavoro. Certificazione ISO 14001:2004 Compatibilità ambientale dei processi aziendali. Certificazione ISO 9001:2008 Sistema di gestione della qualità.
Articolo 4
Responsabilità dell’esecutore del contratto
1. L’esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L’esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all’Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell’esecuzione del contratto.
3. L’esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull’Amministrazione in conseguenza dell’inosservanza, da parte dell’impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. In caso di subappalto, si applica l’articolo 13, commi 3 e 4, del presente Capitolato. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
5. Nell’ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all’impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.
Art 5
Competenze e ruoli della Città metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni
La Città metropolitana di Roma Capitale dovrà:
- Supervisione del servizio di manutenzione e assistenza delle case dell’acqua.
- Mantenere i Rapporti con i Comuni per l’individuazione dell’area d’installazione;
- Promuovere l’iniziativa nei Comuni che saranno individuati a seguito di ricognizione e valutando le priorità esistenti sul territorio;
I Comuni dovranno fornire :
- la platea di appoggio;
- l’Allacciamento alla rete idrica locale, in grado di erogare una portata di circa 0,5 l/s con pressioni variabili tra 2 e 6 bar;
- l’Allacciamento alla rete fognaria per il convogliamento delle acque reflue mediante condotta in P.V.C, di idoneo diametro;
- Energia elettrica (monofase X 000 Xx 00, Xxxxxxx kW 3) attestata al quadro di distribuzione generale, completa di messa a terra.
- Stabilire il prezzo dell’acqua e incassare introiti qualora non ritiene di erogare l’acqua gratuitamente.
Articolo 6
Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.
1. I servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni
contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell’acquisizione, sono eseguite non oltre due mesi dall'esecuzione del servizio, salvi i casi di particolare complessità del servizio da collaudare.
2. A seguito dell’esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.
3. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente.
4. Le spettanze a favore dell’appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.
Articolo 7 Clausole penali
1. E’ prevista l’applicazione di penalità per ritardi nell’esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.
2. Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penali, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all’1% dell’importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all’esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all’incameramento, parziale o integrale, della cauzione.
3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.
Articolo 8
Recesso unilaterale dal contratto
1. L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all’esecutore del contratto delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall’Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.
Articolo 9 Risoluzione del contratto
1. Xxx accerti che i comportamenti dell’esecutore del contratto concretino grave o reiterato
inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l’esatta esecuzione del contratto, l’Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l’Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l’Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui all’articolo 7 del presente Capitolato e incamerando la garanzia di cui all’articolo 14 del Disciplinare di gara, salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno;
2. Ove nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l’esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l’esecutore del servizio ritardi l’esecuzione del servizio rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l’Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s’intenderà senz’altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l’inadempimento permanga, l’Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto ope legis applicando le penali di cui all’articolo 6 del presente Capitolato e incamerando la garanzia di cui all’articolo 14 del Disciplinare di gara, salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
4. In caso di fallimento dell’esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore dell’Amministrazione.
Articolo 10
Vicende soggettive dell’esecutore del contratto
1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.
3. Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell’Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Articolo 11 Proroga
Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di gara, e comunque fino ad un massimo di 6 mesi.
Articolo 12 Cessione dei crediti
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l’Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all’Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione medesima.
3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all’Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso, l’Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Articolo 13
Divieto di cessione del contratto e subappalto
1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 10 del presente Capitolato.
2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.
3. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o parti di servizi che intende subappaltare. In mancanza, il subappalto non potrà essere successivamente autorizzato;
b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 2 del disciplinare di gara, nonché la certificazione intestata al subappaltatore di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni (DURC);
d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.
4. E’ fatto obbligo all’affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti allo stesso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
5. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L'affidatario e, suo tramite, il subappaltatore trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
7. L’affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.
10. Ai fini dell’applicazione dei commi precedenti, l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto.
Articolo 14 Foro competente
1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.
Articolo 15 Tutela dei dati personali
1. Il titolare del trattamento è l’Amministrazione della Città Metropolitana di Roma Capitale– Xxx XX Xxxxxxxx, 000/X- 00000 Xxxx;
2. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento IV “Servizi di Tutela Ambientale” domiciliato in Roma – Xxx Xxxxxxxxx, x. 000Xxxx;
3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:
- i dati forniti all’Amministrazione verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal personale dell’Amministrazione Provinciale di Roma e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;
- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.
4. Ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Xxxxxx) il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati personali” per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall’Amministrazione provinciale quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.
5. Il contraente, nell’espletamento dell’incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all’ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.
6. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall’Amministrazione provinciale.
7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini
compatibili con tali scopi; xxxxxx e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n.196/2003.
9. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
10. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
11. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
13. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità' dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
14. L’Amministrazione provinciale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.
15. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l’Amministrazione provinciale in caso di situazioni anomale o di emergenze.
16. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell’incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all’Amministrazione provinciale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.
Articolo 16 Protocollo di legalità
0.Xx contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art.317 del c.p.
2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art 1456 del c.c.., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p.,319 – quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
Articolo 16 Norma di rinvio
1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx