DISPOSIZIONI GENERALI D’AFFILIAZIONE
EDIZIONE 01.2022
DISPOSIZIONI GENERALI D’AFFILIAZIONE
INDICE
1 Adesione, cassa di previdenza, pool | 6 Entrata in vigore e scioglimento | ||
e Fondazione | 2 | del contratto d’affiliazione | 7 |
1.1 Livelli della Fondazione | 2 | 6.1 Entrata in vigore | 7 |
1.2 Cassa di previdenza | 2 | 6.2 Durata e disdetta ordinaria | 7 |
1.3 Pool | 2 | 6.3 Diritto di disdetta legale del datore di lavoro | 7 |
1.4 Fondazione | 2 | 6.4 Diritto di disdetta straordinaria da parte | |
della Fondazione | 8 | ||
2 Generalità | 2 | 6.5 Fallimento del datore di lavoro | 8 |
2.1 Basi legali | 2 | 6.6 Cambiamento del livello di garanzia | 8 |
2.2 Fondazione | 3 | ||
2.3 Adesione alla Pax Holding (società cooperativa) | 3 | 7 Conseguenze dello scioglimento | |
2.4 Rapporti tra la Fondazione, le persone | del contratto d’affiliazione | 8 | |
assicurate e le persone aventi diritto | 3 | 7.1 Senza cambiamento del livello di garanzia | 8 |
2.5 Commissione di previdenza | 3 | 7.2 Cambiamento del livello di garanzia | 9 |
7.3 Deduzione di un ammanco non possibile | 9 | ||
3 Obblighi della Fondazione | 3 | 7.4 Copertura previdenziale | 9 |
3.1 Protezione previdenziale | 3 | 7.5 Costi in caso di scioglimento del contratto | |
3.2 Obblighi d’informazione | 3 | d’affiliazione | 10 |
3.3 Obblighi di notifica | 3 | 7.6 Fondi assegnati | 10 |
7.7 Versamento | 10 | ||
4 Obblighi del datore di lavoro | 4 | 7.8 Scadenze | 10 |
4.1 Contributi e costi | 4 | ||
4.2 Accertamento dell’adeguatezza in caso | 8 Valori di rimborso in caso di scioglimento | ||
di diversi rapporti di previdenza | 4 | del contratto d’affiliazione | 10 |
4.3 Obblighi di conferma | 4 | 8.1 Riserva matematica | 10 |
4.4 Obblighi d’notifica | 4 | 8.2 Deduzione per il rischio legato agli interessi | 11 |
4.5 Ulteriori obblighi di partecipazione | 5 | 8.3 Valore di rimborso | 11 |
4.6 Responsabilità del datore di lavoro | 5 | ||
9 Disposizioni finali | 11 | ||
5 Modalità di pagamento | 5 | 9.1 Lacune | 11 |
5.1 Pagamento del contributo ordinario | 5 | 9.2 Modifica delle Disposizioni generali | |
5.2 Costi secondo il Regolamento dei costi | 6 | d’affiliazione | 11 |
5.3 Conduzione del conto | 6 | 9.3 Lingua determinante | 11 |
5.4 Estratto conto | 6 | 9.4 Contenzioso | 12 |
5.5 Adesione retroattiva | 6 | 9.5 Entrata in vigore | 12 |
1 Adesione, cassa di previdenza, pool e Fondazione
1.1 Livelli della Fondazione
La Fondazione comprende i livelli Fondazione, pool e cassa di previdenza.
1.2 Cassa di previdenza 1.2.1
La Fondazione gestisce una cassa di previdenza separata
per ogni datore di lavoro affiliato.
1.2.2
Per il processo di risparmio (accumulo e prelievo) esiste una riassicurazione parziale presso Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA (in seguito Pax).
1.2.3
Il datore di lavoro seleziona, con la collaborazione e il consenso del suo personale o di un’eventuale rappre- sentanza dei lavoratori (ai sensi della legge sulla parte- cipazione RS 822.14), il grado di riassicurazione parziale (livello di garanzia) per il processo di risparmio nella sua cassa di previdenza. I livelli di garanzia disponibili a scelta sono stabiliti dalla Fondazione.
1.2.4
Il processo di risparmio si compone pertanto di una parte garantita (la cosiddetta parte integralmente assicurata) e di una parte non garantita (la cosiddetta parte autono- ma).
1.2.5
Per il processo di rischio esiste una congrua riassicurazio- ne presso Pax.
1.3 Pool 1.3.1
La Fondazione raggruppa le casse di previdenza in col- lettivi di rischio (pool) secondo regole proprie, in base al livello di garanzia. Ciascun collettivo di rischio è contrad- distinto da provvedimenti interni di solidarietà tra le casse di previdenza. Ciascun collettivo di rischio ha, quindi, un identico grado di copertura, un identico regolamento per il risanamento e la partecipazione nonché un insieme
comune di riserve attuariali e di fluttuazione. Il patrimonio
di tutte le casse di previdenza riunite in un collettivo di rischio viene investito in comune. Non esistono meccanis- mi di solidarietà tra i vari pool.
1.3.2
Tutte le prestazioni del processo di accumulo del rispar- mio sono erogate, in misura corrispondente al livello
di garanzia, dal pool (parte autonoma) e da Pax (parte integralmente assicurata). Conseguentemente, alla fine di ogni anno si effettua una compensazione di garanzia (riporto degli averi di vecchiaia alle due parti secondo il livello di garanzia). Le prestazioni nel processo di rispar- mio passivo si calcolano sulla base dell’avere di vecchiaia accumulato e delle aliquote di conversione nelle due
parti e sono erogate proporzionalmente dal pool (parte autonoma) e da Pax (parte integralmente assicurata). Per le rendite non è prevista una compensazione di garanzia.
1.3.3
Viene gestito un circolo contabile e un grado di copertu- ra per ogni pool. Per ogni pool si redige un bilancio e un conto annuale.
1.3.4
A livello di cassa di previdenza non è previsto un grado di copertura. Eventuali fondi liberi a livello di cassa di previdenza non rientrano nel patrimonio disponibile a livello di pool.
1.4 Fondazione
Nel bilancio e nel conto annuale della Fondazione vengono consolidati i circoli contabili dei singoli pool e vengono indicati i valori di riscatto della riassicurazione parziale.
2 Generalità
2.1 Basi legali 2.1.1
Il contratto d’affiliazione tra il datore di lavoro e la Fonda-
zione è composto dal documento della proposta et delle calcoli relativi, dalla richiesta di affiliazione e dalla lettera di accettazione da parte della Fondazione.
2.1.2
Formano parte integrante del contratto d‘affiliazione i
seguenti documenti:
– Atto di fondazione
– Disposizioni generali d’affiliazione
– Regolamento per la liquidazione parziale
– Regolamento di previdenza
– Regolamento per gli accantonamenti
– Regolamento per gli investimenti
– Regolamento d’organizzazione
– Regolamento elettorale
– Regolamento dei costi
– Piano di previdenza assicurato
– Condizioni d’uso dei servizi online
– Aliquote di conversione per le rendite di vecchiaia
Il datore di lavoro riconosce per se stesso e per i lavora- tori affiliati alla Fondazione l’Atto di fondazione nonché gli altri regolamenti e le disposizioni della Fondazione e accetta i diritti e gli obblighi stabiliti in questi documenti. Eventuali modifiche successive dell’Atto di fondazione, le modifiche dei regolamenti decise dal Consiglio di fonda- zione, nuovi regolamenti e disposizioni della Fondazione nuove o modificate valgono anche per la ditta e i suoi lavoratori affiliati alla Fondazione.
I documenti citati, ad eccezione del piano di previdenza assicurato, sono disponibili sul nostro sito in internet.
2.2 Fondazione 2.2.1
La Fondazione tiene per il datore di lavoro e per la sua cassa di previdenza i conti necessari, in particolare un conto contributi e i conti per gli accrediti di vecchiaia. Su richiesta del datore di lavoro la Fondazione apre un conto riserva dei contributi del datore di lavoro.
2.2.2
Il datore di lavoro riconosce Xxx quale gerente della Fon- dazione. Le comunicazioni inviate a Pax sono considerate anche come comunicazioni alla Fondazione. Le comu- nicazioni di Pax sono considerate anche come comuni- cazioni della Fondazione. Pax e la Fondazione inviano le loro comunicazioni all’ultimo indirizzo noto del datore di lavoro.
2.2.3
Per garantire le prestazioni regolamentari la Fondazione, in qualità di stipulante, e la Pax, in qualità di assicuratore, hanno stipulato un contratto di assicurazione colletti-
va sulla vita. Il contratto comprende la riassicurazione parziale per l’intero processo di risparmio (secondo il livello di garanzia) e la congrua riassicurazione dei rischi di decesso e invalidità. La Fondazione è stipulante e beneficiaria.
2.3 Adesione alla Pax Holding (società cooperativa)
2.3.1
Con l’entrata in vigore del contratto d’affiliazione, il da- tore di lavoro aderisce contemporaneamente alla Pax Holding (società cooperativa) come socio di una società cooperativa.
2.3.2
Con la fine del contratto d’affiliazione cessa l’adesione alla Pax Holding (società cooperativa) e si perde la qualità di socio.
2.4 Rapporti tra la Fondazione, le persone
assicurate e le persone aventi diritto
2.4.1
I rapporti tra la Fondazione e le persone assicurate e le persone aventi diritto sono definiti esclusivamente dal piano di previdenza assicurato, al Regolamento di previ- denza e dalle relative appendici.
2.4.2
Il piano di previdenza assicurato contiene la descrizione delle prestazioni assicurate e gli importi dei contributi per la relativa cassa di previdenza. Il piano di previdenza assicurato è legalmente vincolante solo insieme al Rego- lamento di previdenza. Il Regolamento di previdenza
è determinante per definire le condizioni per i diritti e
l’erogazione delle prestazioni. Con riserva di approva- zione da parte della Fondazione, il piano di previdenza assicurato può contenere disposizioni particolari.
2.5 Commissione di previdenza
Per ogni cassa di previdenza deve essere costituita una commissione paritetica di previdenza. Si rimanda al Rego- lamento d’organizzazione e al Regolamento elettorale della Fondazione.
3 Obblighi della Fondazione
3.1 Protezione previdenziale 3.1.1
La Fondazione è iscritta come istituto di previdenza nel Registro per la previdenza professionale e si impegna a erogare almeno le prestazioni secondo le disposizioni della LPP.
3.1.2
La Fondazione ha per scopo l’esecuzione della previden- za professionale e accorda la protezione previdenziale convenuta. Gli eventuali beneficiari di rendite ripresi da altri istituti continuano a essere assicurati secondo il re- golamento del loro precedente istituto di previdenza. Le future prestazioni si basano sul regolamento di previden- za valido per la cassa di previdenza affiliata. Rimangono riservate le disposizioni di un contatto di presa in carico dei beneficiari di rendite.
3.2 Obblighi d’informazione 3.2.1
La Fondazione soddisfa gli obblighi d’informazione previsti dalla legge nei confronti delle persone assicurate e delle casse di previdenza. La Fondazione fornisce infor- mazioni, in particolare, sulle prestazioni, sul finanziamen- to e sull’organizzazione. Su richiesta, fornisce informazioni sul conto annuale, sul reddito da capitale, sull’andamento del rischio attuariale, sulle spese di gestione, sul calcolo del capitale di previdenza, sulla formazione delle riserve e sul grado di copertura.
3.2.2
All’inizio di ogni anno la Fondazione emette per ogni persona assicurata un certificato di previdenza che ripor- ta le prestazioni previdenziali in aspettativa, i contributi e la prestazione di uscita attualmente disponibile. In caso di divergenze hanno la precedenza le disposizioni del piano di previdenza assicurato e il Regolamento di previdenza.
.
3.3 Obblighi di notifica
3.3.1
La Fondazione comunica i contributi arretrati all’autorità competente.
3.3.2
La Fondazione informa i membri della commissione di previdenza se i contributi regolamentari non sono stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza stabilito.
3.3.3
La Fondazione comunica all’istituto collettore lo sciogli-
mento del contratto d’affiliazione.
4 Obblighi del datore di lavoro
4.1 Contributi e costi
4.1.1
Il datore di lavoro versa i contributi regolamentari (contri- buti del datore di lavoro e dei lavoratori) e salda le altre spese a suo carico in base al contratto d‘affiliazione e ai regolamenti.
4.1.2
I contributi regolamentari comprendono, in particolare:
– i contributi di risparmio
– i contributi di rischio
– i contributi ai costi di gestione
– i contributi di risanamento in caso di copertura insuf-
ficiente
– i contributi per il fondo di garanzia
– i contributi per l’adeguamento al rincaro
– i contributi di risanamento del datore di lavoro per i suoi pensionati nel pool dei pensionati in caso di copertura insufficiente
– contributi supplementari per il finanziamento dell’ali- quota di conversione minima prevista dalla legge
4.1.3
Gli altri costi a carico del datore di lavoro sono in gran parte definiti nelle Disposizioni generali d’affiliazione, nel Regolamento dei costi e nel Regolamento per la liquida- zione parziale.
Costi supplementari a carico del datore di lavoro possono insorgere, in particolare, per i seguenti motivi:
– esigenza di acquisto di copertura dei beneficiari di
rendite
– esigenza di acquisto negli accantonamenti attuariali
– esecuzione di una liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza o del pool
– scioglimento del contratto
4.1.4
Il datore di lavoro è considerato come debitore nei confronti della Fondazione per tutti i contributi che gli vengono fatturati dalla Fondazione e per le spese poste a suo carico secondo il contratto d‘affiliazione e i regola- menti.
4.2 Accertamento dell’adeguatezza in caso
di diversi rapporti di previdenza
4.2.1
Se un datore di lavoro ha concluso contratti d’adesione con diversi istituti di previdenza (nell’ambito del regime obbligatorio e/o sovraobbligatorio) che sono configurati in modo tale che le stesse persone siano assicurate con- temporaneamente presso diverse istituzioni, il datore di
lavoro deve far sì che l’adeguatezza prevista dalla legge venga rispettata per l’insieme dei rapporti di previdenza.
4.2.2
Per i lavoratori indipendenti che assicurano il loro reddito in diversi istituti di previdenza vale per analogia la cifra 4.2.1.
4.3 Obblighi di conferma 4.3.1
Se la rendita d’invalidità è assicurata con un periodo d’attesa superiore a 12 mesi, alla firma del contratto d’affiliazione il datore di lavoro conferma di aver stipu- lato un’assicurazione d’indennità giornaliera di malattia dalla quale le persone assicurate riceveranno per 24 mesi indennità giornaliere che ammontano almeno all’80 per- cento del mancato salario e che viene finanziata almeno per la metà anche dal datore di lavoro.
4.3.2
Alla stipulazione del contratto, apponendo la sua firma al contratto d’affiliazione, il datore di lavoro conferma anche di aver dichiarato per iscritto tutte le rendite in corso che devono essere riprese dalla Fondazione.
4.3.3
Con la firma del contratto d’affiliazione il datore di lavoro
conferma di aver assicurato presso la Fondazione tutto il suo personale che deve essere obbligatoriamente assicurato.
4.4 Obblighi di notifica
4.4.1
Il datore di lavoro deve inviare alla Fondazione tutte le comunicazioni necessarie allo svolgimento della previ- denza e inoltrare tutti i documenti necessari a tale scopo. In particolare, il datore di lavoro deve comunicare puntu- almente alla Fondazione:
a) al momento della conclusione del contratto, le perso- ne da assicurare secondo il Regolamento di previ- denza e il piano di previdenza assicurato, compresa eventualmente la loro ripartizione in diverse cerchie di persone
b) le nuove entrate, al più tardi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro e dall’inizio dell’obbligo previden- ziale, compresa eventualmente la loro ripartizione
in diverse cerchie di persone; si devono indicare le persone non assicurate in base alla Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
c) all’inizio dell’anno (entro il 31.01) l’attuale effettivo del personale, compresa eventualmente la sua ripartizio- ne in diverse cerchie di persone, indicando i salari di base e i gradi d’impiego determinanti per lo svolgi- mento della previdenza professionale, se determinanti nel piano di previdenza assicurato
d) i casi d’incapacità di lavoro entro 120 giorni a partire dall’insorgere dell’incapacità di lavoro (esonero dal pagamento dei contributi)
e) immediatamente per iscritto le seguenti modifiche
riguardanti la ditta:
– il cambiamento della forma giuridica
– la modifica dell’oggetto sociale
– la modifica della ditta (modifica della ragione
sociale)
– il cambiamento del domicilio
– la fusione, la scissione
– la modifica dell’indirizzo per la corrispondenza
– la modifica del rapporto di rappresentanza
– la cancellazione della ditta
f) i casi di decesso, immediatamente
g) le uscite, immediatamente, indicando la data d’uscita e il nuovo istituto di previdenza
h) immediatamente le persone assicurate che non adempiono più i presupposti del piano di previdenza assicurato
i) immediatamente i risultati delle elezioni ordinarie e delle elezioni sostitutive dei rappresentanti dei lavo- ratori della commissione di previdenza nonché dei rappresentanti del datore di lavoro della commissione di previdenza
j) immediatamente la riduzione dell’organico o la ristrutturazione della sua impresa che può condurre a una liquidazione parziale della sua cassa di previden- za o a una liquidazione parziale del pool, indicando in particolare le circostanze della riduzione, i lavora- tori interessati, la fine dei loro rapporti di lavoro e il motivo della loro disdetta
k) immediatamente gli altri fatti determinanti per lo svolgimento della previdenza p. es. cambiamenti di salario e di stato civile – in particolare la data di
matrimonio e di inizio di una unione domestica regis- trata – nonché le modifiche del grado d’impiego, se determinanti nel piano di previdenza assicurato
l) immediatamente le modifiche dell’assicurazione d’in- dennità giornaliera di malattia, se la rendita d’invalidi- tà è assicurata con un periodo d’attesa superiore a 12 mesi
In caso di violazione dell’obbligo secondo la lettera c), la Fondazione ha il diritto di utilizzare gli ultimi salari di base comunicati e i gradi d’impiego ad essa noti come base determinante per il calcolo.
In caso di violazione di uno dei predetti obblighi la Fon- dazione si riserva il diritto di disdire il contratto d’affilia- zione senza osservare un termine di disdetta secondo la cifra 6.4.
4.4.2
Il datore di lavoro comunica alla Fondazione informa- zioni veritiere secondo la cifra 4.4.1 tramite il portale
«Previdenza professionale online» oppure per iscritto. I formulari messi a disposizione dalla Fondazione sono disponibili in internet.
4.4.3
Il datore di lavoro deve permettere alla Fondazione di prendere visione dei documenti determinanti (conto
xxxxxxx, contratti di lavoro, conteggi AVS, pezze giustifica- tive, ecc.), se questi sono rilevanti per l’esecuzione della previdenza professionale.
4.5 Ulteriori obblighi di partecipazione 4.5.1
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare alle singole persone assicurate tutte le informazioni e tutti i formulari destinati alle persone assicurate.
4.5.2
Il datore di lavoro fa in modo che la commissione parite- tica di previdenza si orienti sulle disposizioni del Regola- mento d’organizzazione.
4.6 Responsabilità del datore di lavoro
Se nel caso di previdenza vi sono delle lacune nella copertura dovute a inadempienza contrattuale del datore di lavoro, in particolare in seguito a mancata o ritardata iscrizione di un lavoratore da assicurare obbligatoria- mente, a insufficiente assicurazione collettiva d’indennità giornaliera di malattia e d’infortunio, a violazione degli obblighi di partecipazione del datore di lavoro o a paga- menti in sospeso, il datore di lavoro risponde pienamente nei confronti della Fondazione per i danni da essa subiti.
5 Modalità di pagamento
5.1 Pagamento del contributo ordinario
5.1.1
La Fondazione fattura al datore di lavoro i contribu- ti regolamentari. In generale i contributi sono esigibili
anticipatamente all’inizio di un trimestre (il 01.01, il 01.04, il 01.07 e il 01.10, e devono essere pagati entro 30 giorni dalla fatturazione. Le correzioni dei contributi per le mu- tazioni effettuate (p. es. uscita durante l’anno, incapacità di lavoro) vengono inserite nella fattura successiva.
5.1.2
Il luogo di pagamento dei contributi è la sede della Fondazione.
5.1.3
Il datore di lavoro si impegna a pagare puntualmente i contributi sul conto contributi, in particolare compresi i contributi che sono stati dedotti dal salario dei lavorato- ri e, nella misura in cui vi fosse un saldo a favore della Fondazione, a saldare l’importo entro 30 giorni dalla fatturazione.
5.1.4
Se i contributi dovuti alla Fondazione o il saldo del conto contributi non vengono pagati entro 30 giorni, la Fonda- zione intima al datore di lavoro di saldare l’importo arre- trato entro 10 giorni. Se il datore di lavoro non ottempera a questa ingiunzione di pagamento, la Fondazione si riserva il diritto di scalare la quota di contributi arretrati da eventuali riserve di contributi, di passare a una frequen-
za di pagamento mensile, di richiedere per vie legali il pagamento dei contributi arretrati, compresi gli interessi e le spese, e di disdire il contratto d’affiliazione secondo la cifra 6.4.
5.1.5
I crediti in sospeso nei confronti del datore di lavoro pos- sono comportare una riduzione o una sospensione delle prestazioni della Fondazione, a meno che ciò sia escluso da disposizioni di legge imperative.
5.2 Costi secondo il Regolamento dei costi 5.2.1
I costi per i servizi che non rientrano nell’ambito consueto vengono fatturati al datore di lavoro secondo il Regola- mento dei costi.
5.2.2
Le spese per le ingiunzioni ed eventuali altri oneri della procedura d’incasso si basano sul Regolamento dei costi.
5.2.3
Le spese secondo il Regolamento dei costi sono esigibili e vengono fatturate immediatamente. Se le spese fatturate non vengono saldate entro 30 giorni, la Fondazione inti- ma al datore di lavoro di saldare l’importo arretrato entro 10 giorni. Se il datore di lavoro non ottempera a questa ingiunzione di pagamento, la Fondazione si riserva il diritto di scalare il credito in sospeso da eventuali riserve di contributi e di chiederne il pagamento per vie legali, compresi gli interessi e le spese.
5.3 Conduzione del conto
5.3.1
I contributi e i costi fatturati vengono addebitati secondo il Regolamento dei costi al conto contributi con la data di scadenza. I pagamenti vengono accreditati al conto
contributi con la valuta della data d’entrata del pagamen- to. Se esiste un disavanzo di contributi risalente all’an-
no assicurativo precedente o ai periodi di pagamento precedenti, i pagamenti dei contributi vengono utilizzati per saldare interamente l’importo scoperto. Il saldo viene riportato al periodo di pagamento seguente. Gli accre- diti vengono accreditati con la valuta della data della scadenza e conteggiati al relativo periodo di pagamento. Se il saldo per il relativo periodo di pagamento o anno d’assicurazione è già pareggiato, il conteggio avviene nel periodo di pagamento o nell’anno successivo.
5.3.2
Indipendentemente dal momento della fatturazione e senza alcun richiamo, secondo il Regolamento dei costi, sui contributi e sui costi rimasti non pagati fino alla data della loro scadenza viene riscosso un interesse di mora a partire dalla data di scadenza. Per i pagamenti effettuati prima della scadenza vengono accreditati gli interessi fino alla data della scadenza.
5.3.3
Per tutti i conti necessari (conto contributi, conto riserva dei contributi del datore di lavoro, ecc.) la Fondazione stabilisce dei tassi d’interesse adeguati al mercato e può adeguarli in ogni momento alle nuove circostanze.
5.3.4
Un saldo a favore della Fondazione alla fine del periodo di pagamento, viene riportato al periodo di pagamento seguente come credito capitale. Un saldo a favore del datore di lavoro viene accreditato come pagamento a conto ai contributi del periodo di pagamento succes- sivo. Un eventuale saldo al 31 dicembre a favore della Fondazione o del datore di lavoro viene riportato all’anno seguente.
5.3.5
Il saldo a favore del datore di lavoro sul conto contribu- ti non può superare l’importo di un contributo annuo (lavoratori e datore di lavoro) dell’affiliazione. L’avere sul conto contributi può essere impiegato solo per gli
scopi della previdenza. È escluso un ritorno degli averi al datore di lavoro durante il corso di validità del contratto d’affiliazione.
5.4 Estratto conto 5.4.1
Alla fine di un anno civile la Fondazione emette un
estratto conto per il conto contributi e fattura al datore di lavoro il saldo a favore della Fondazione. Se questo saldo non viene pagato entro 30 giorni, la Fondazione intima al datore di lavoro di saldare l’importo arretrato entro
10 giorni. Se il datore di lavoro non ottempera a questa ingiunzione di pagamento, la Fondazione si riserva il di- ritto di scalare la quota di contributi arretrati del datore di lavoro da eventuali riserve di contributi, di passare a una frequenza di pagamento mensile, di richiedere per vie legali il pagamento dei contributi arretrati e delle spese secondo il Regolamento dei costi, compresi gli interessi, e di disdire il contratto d’affiliazione secondo la cifra 6.4.
5.4.2
Il saldo dell’estratto conto emesso si considera accettato se il datore di lavoro non presenta un’opposizione scritta entro 4 settimane dalla ricezione dello stesso.
5.5 Adesione retroattiva
Se viene fatta richiesta d’affiliazione retroattiva da parte del datore di lavoro, i contributi per il periodo d’assicu- razione già trascorso vengono a maturazione entro 30 giorni dalla comunicazione della somma di contribuzione dopo l’esame della richiesta. Il contratto d’affiliazione entra in vigore al più presto con l’entrata del pagamento entro i termini stabiliti.
6 Entrata in vigore e scioglimento
del contratto d’affiliazione
6.1 Entrata in vigore 6.1.1
Il datore di lavoro è vincolato per 60 giorni alla sua ri- chiesta d’adesione alla Fondazione. Questo periodo inizia a decorrere dalla presentazione della richiesta presso la Fondazione.
6.1.2
Il contratto d’affiliazione, con riserva delle cifre 5.5 e 6.1.5, entra in vigore alla data concordata per l’inizio del contratto, se la Fondazione lo sottoscrive entro 60 giorni, e sostituisce eventuali accordi presi in precedenza.
6.1.3
La Fondazione non si fa carico dei costi per lo sciogli- mento del contratto con il precedente istituto di pre- videnza e/o degli obblighi di risanamento derivanti da precedenti rapporti di affiliazione. Un’eventuale dedu- zione effettuata dall’istituto di previdenza precedente deve essere compensata dal datore di lavoro all’inizio del contratto con la Fondazione.
6.1.4
I fondi da apportare all’entrata dipendono dal livello di garanzia scelto (peso della componente integralmen- te assicurata nel processo di risparmio). Le prestazioni nell’intero processo di risparmio vengono erogate in
proporzione al livello di garanzia dalla Fondazione (parte autonoma) e da Pax (parte integralmente assicurata). Le prestazioni di libero passaggio delle persone attive assi- curate e le rendite del processo di risparmio (beneficiari di rendite di vecchiaia e per i superstiti) vengono ripartite tra queste due parti al momento dell’entrata in base al livello di garanzia. Le prestazioni del processo di rischio (rischi
di decesso e invalidità) sono attribuite interamente alla parte integralmente assicurata. I fondi da apportare nella parte autonoma risultano dalla direttiva per l’underwriting applicata in questa parte e dalle basi tecniche del pool. I fondi da apportare nella parte integralmente assicurata risultano dalla tariffa di Pax. Il complesso dei fondi da apportare corrisponde alla somma dei fondi da appor- tare nella parte autonoma e nella parte integralmente assicurata.
6.1.5
Un’eventuale differenza tra i fondi trasferiti dal prece- dente istituto di previdenza e i fondi complessivi da apportare nella Fondazione secondo la cifra 6.1.4 (parte autonoma e parte integralmente assicurata) deve essere finanziata dal datore di lavoro. Questi costi devono essere saldati dal datore di lavoro entro 30 giorni dalla ricezione del conteggio definitivo dell’istituto di previdenza trasfe- rente o della fattura della Fondazione.
Il contratto d‘affiliazione entra in vigore al più presto al momento dell’entrata del pagamento. Rimangono riservati accordi particolari tra il datore di lavoro e la Fondazione.
6.1.6
Rimangono riservati altri pagamenti straordinari che il da- tore di lavoro deve effettuare in base al Regolamento dei costi e ad eventuali altri regolamenti.
6.1.7
La Fondazione può in qualsiasi momento cambiare o abrogare le disposizioni del contratto d’affiliazione e delle relative Disposizioni generali d’affiliazione nonché le sue parti integranti in qualsiasi momento, sostituendole con la versione più attuale, salvaguardando lo scopo contrat- tuale e osservando le disposizioni del diritto di disdetta legale (cfr. cifra 6.3). La Fondazione comunica i cambia- menti con un adeguato margine di tempo.
6.2 Durata e disdetta ordinaria
6.2.1
La validità del contratto d’affiliazione è conforme alla durata contrattuale concordata. Il contratto può essere disdetto per la prima volta alla scadenza della durata contrattuale convenuta (al 31.12 di un anno civile), osser- vando un termine di disdetta di sei mesi.
6.2.2
La disdetta deve avvenire per iscritto. Lo scioglimento di un contratto d’affiliazione alla Fondazione e il passaggio ad un nuovo istituto di previdenza da parte del dato-
re di lavoro avvengono con l’accordo del personale o dell‘eventuale rappresentanza dei lavoratori dipendenti. Tutti i dipendenti devono essere coinvolti con sufficiente anticipo e in modo adeguato nel processo che porta alla decisione di cambiare istituto di previdenza e devono ricevere le informazioni necessarie per formarsi attiva- mente un’opinione. Inoltre il nuovo istituto di previdenza deve presentare uno scritto in cui conferma di accettare i beneficiari di rendite d’invalidità alle stesse condizioni.
6.2.3
Se la disdetta e le conferme non pervengono alla Fonda- zione al più tardi sei mesi prima della scadenza fissa del contratto, la durata viene prolungata tacitamente di un anno. Il termine di disdetta rimane invariato.
6.3 Diritto di disdetta legale del datore di lavoro 6.3.1
La Fondazione comunica per iscritto al datore di lavoro e alla commissione di previdenza i cambiamenti rilevanti del contratto d’affiliazione almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore. Il datore di lavoro può disdire per iscritto il contratto d’affiliazione alla data in cui i cam- biamenti entrano in vigore, osservando un termine di disdetta di 30 giorni. Il silenzio viene considerato come accettazione dei cambiamenti.
6.3.2
La disdetta deve avvenire per iscritto. Lo scioglimento di un contratto d’affiliazione alla Fondazione e il passaggio ad un nuovo istituto di previdenza da parte del datore di lavoro avvengono con l’accordo del personale o dell‘eventuale rappresentanza dei lavoratori dipendenti. Tutti i dipendenti devono essere coinvolti con sufficiente anticipo e in modo adeguato nel processo che porta alla decisione di cambiare istituto di previdenza e devono ricevere le informazioni necessarie per formarsi attiva- mente un’opinione. Inoltre il nuovo istituto di previdenza
deve presentare uno scritto in cui conferma di accettare i
beneficiari di rendite d’invalidità alle stesse condizioni.
6.3.3
Si considerano cambiamenti rilevanti di un contratto
d’affiliazione:
a) un aumento di almeno il 10.00 percento entro tre anni di quei contributi a cui non corrispondono accre- diti all’avere delle persone assicurate
b) una riduzione dell’aliquota di conversione che per le persone assicurate conduce a una presumibile ridu- zione della prestazione di vecchiaia di almeno il
5.00 percento
c) altri provvedimenti i cui effetti sono almeno simili a quelli secondo le lettere a) e b)
d) il venir meno dell’intera riassicurazione
6.3.4
Non si considerano rilevanti i cambiamenti secondo la cifra 6.3.3 se sono conseguenza di un cambiamento delle basi legali, per esempio in seguito a modifiche della legge o delle ordinanze oppure in seguito a disposizioni delle autorità o dell’autorità di vigilanza.
6.3.5
Per i cambiamenti non rilevanti ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l‘invalidità (LPP) non vale questo diritto di disdetta.
6.4 Diritto di disdetta straordinaria da parte della Fondazione
La Fondazione ha il diritto di disdire il contratto senza osservare un termine di disdetta se
a) il datore di lavoro non rispetta le scadenze dei paga- menti e non dà seguito all’ingiunzione di pagamento secondo le cifre 5.1.4 e 5.4.1,
b) il datore di lavoro ha violato i suoi obblighi secondo la cifra 4,
c) la commissione di previdenza emana delle disposizio- ni o prende delle decisioni che sono in contrasto con lo scopo della Fondazione, i suoi principi, il Regola- mento di previdenza, le loro appendici o il piano di previdenza assicurato e non le revoca nonostante la diffida scritta da parte della Fondazione oppure
d) sussiste una copertura assicurativa insufficiente del datore di lavoro per le indennità giornaliere per ma- lattia.
6.5 Fallimento del datore di lavoro
Con l’apertura del fallimento nei confronti del datore di lavoro la Fondazione presuppone uno scioglimento
straordinario del contratto d‘affiliazione a partire da quel
momento.
6.6 Cambiamento del livello di garanzia 6.6.1
Un cambiamento del livello di garanzia comporta un’uscita (disdetta del contratto d’affiliazione) dal pool precedente (precedente livello di garanzia) e un’entrata (nuovo contratto d’affiliazione) nel nuovo pool (nuovo livello di garanzia). Pertanto un nuovo contratto d’affilia- zione (nuovo livello di garanzia) deve essere richiesto in anticipo alla Fondazione.
6.6.2
La richiesta di cambiamento del livello di garanzia è sottoposta a una verifica prima dell’accettazione come una nuova richiesta di adesione. Non sussiste un diritto all’accettazione a un altro livello di garanzia.
6.6.3
Per la disdetta del precedente contratto d’affiliazione (li- vello di garanzia precedente) vanno rispettate in partico- lare le disposizioni secondo le cifre 6.2 e 7.2.
7 Conseguenze dello scioglimento del contratto d’affiliazione
7.1 Senza cambiamento del livello di garanzia 7.1.1
Se il contratto d’affiliazione non viene sciolto a causa di
un cambiamento del livello di garanzia, tutte le persone assicurate attive e i beneficiari delle prestazioni d’invalidi- tà escono dalla Fondazione. Anche le rendite di vecchiaia e per i superstiti escono dalla Fondazione insieme alle persone assicurate attive e ai beneficiari delle rendite d’invalidità.
7.1.2
Con l’esportazione delle rendite, tutti i destinatari escono dalla cassa di previdenza e dalla Fondazione. Pertanto si ha una liquidazione totale della cassa di previdenza ed eventualmente una liquidazione parziale del pool secon- do il Regolamento per la liquidazione parziale.
7.1.3
L’affiliazione uscente ha la possibilità di acquistare la co- pertura delle intere prestazioni delle rendite di vecchiaia e per i superstiti, dopo aver fornito prova della propria capacità di finanziamento, e di lasciarle nella Fondazione. La prova del finanziamento deve essere presentata alla Fondazione prima dell’invio della disdetta. La Fondazio- ne verifica l’attestazione presentata. La Fondazione può chiedere un’ulteriore prova della capacità di finanzia- mento per possibili rendite di vecchiaia e per i superstiti che insorgeranno dopo la richiesta. In caso di rifiuto da
parte della Fondazione, il nuovo istituto di previdenza deve confermare anche l’accettazione dei beneficiari delle prestazioni di rendita secondo la cifra 6.2.2, osservando il termine di disdetta.
7.1.4
Con l’acquisto delle rendite, i beneficiari delle rendite
di vecchiaia e per i superstiti rimangono nella cassa di previdenza o nella Fondazione. Le parti di rendita auto- nome devono essere acquistate alla tariffa attuale di Pax per i nuovi beneficiari di rendite. La cassa di previdenza ha allora solo rendite integralmente assicurate e passa dal pool precedente al pool delle rendite. Pertanto si
ha una liquidazione parziale della cassa di previdenza ed eventualmente una liquidazione parziale del pool secondo il Regolamento per la liquidazione parziale. Il contratto d’affiliazione rimane in vigore in riferimento ai restanti beneficiari di rendite e in misura corrispondente alle relative disposizioni. I costi dell’acquisto delle rendite
sono finanziati dapprima con i fondi liberi assegnati all’af-
filiazione uscente nell’ambito della liquidazione parziale della cassa di previdenza e dell’eventuale liquidazione parziale del pool, con la riserva di fluttuazione e gli accantonamenti tecnici. Una differenza eventualmente rimanente per i costi di acquisto deve essere compensata dal datore di lavoro. A questo scopo il datore di lavoro può impiegare anche un’eventuale riserva dei contributi del datore di lavoro.
7.1.5
Se il contratto d’affiliazione viene sciolto dalla Fondazione
a causa di violazioni del contratto secondo la cifra 6.4 o di abusi del diritto nel comportamento del datore di
lavoro, questa disdetta viene trattata come una disdetta del datore di lavoro, con la conseguente esportazione di tutte le rendite. Anche la copertura delle rendite di vec- chiaia e per i superstiti può essere interamente acquistata secondo le cifre 7.1.3 e 7.1.4.
7.2 Cambiamento del livello di garanzia 7.2.1
Per cambiare il livello di garanzia secondo la cifra 6.6 si deve sciogliere il contratto d’affiliazione. Ciò comporta una liquidazione totale della cassa di previdenza e si applica il Regolamento per la liquidazione parziale.
7.2.2
Un cambiamento del livello di garanzia dev’essere precedentemente chiesto alla Fondazione. La richiesta di cambiamento del livello di garanzia è sottoposta a una verifica prima dell’accettazione come una nuova richiesta di adesione. Non sussiste un diritto all’accettazione a un altro livello di garanzia.
7.2.3
Per la disdetta del precedente contratto d’affiliazione (precedente livello di garanzia) si applica per analogia la cifra 6.2. Il contratto d’affiliazione può essere disdetto
solo se la Fondazione approva il cambiamento, se si può stipulare un nuovo contratto d’affiliazione (nuovo livello di garanzia e nuovo pool) con la Fondazione e se si pos- sono apportare i fondi eventualmente necessari secondo la cifra 7.2.6.
7.2.4
Con un cambiamento del livello di garanzia le rendite de- vono essere esportate. L’intera cassa di previdenza (tutte le persone assicurate attive e tutti i beneficiari di rendite) cambia pool. Le prestazioni di uscita (parte autonoma)
e i valori di rimborso (parte integralmente assicurata) delle persone assicurate attive, gli averi di vecchiaia dei beneficiari di rendite d’invalidità e le rendite del processo di risparmio vengono ripartiti tra la parte autonoma e la parte integralmente assicurata secondo il livello di garan- zia del nuovo pool.
7.2.5
I fondi complessivi da apportare nel nuovo pool in caso di cambiamento del livello di garanzia si determinano come per una nuova entrata secondo la cifra 6.1.4.
7.2.6
I fondi complessivi da apportare nel nuovo pool vengono finanziati dapprima con i fondi attribuiti all’affiliazione che cambia livello nell’ambito della liquidazione totale della cassa di previdenza e dell‘eventuale liquidazione parziale del pool precedente. Se questi mezzi non sono sufficienti, la differenza rispetto ai fondi complessivi da apportare nel nuovo pool deve essere compensata dal datore di lavoro.
Se il datore di lavoro non è in grado di pagare la somma di acquisto, la cassa di previdenza rimane nel livello di garanzia precedente o nel pool e il contratto d’affiliazione precedente viene continuato.
7.3 Deduzione di un ammanco non possibile Nell’ambito di una liquidazione parziale del pool un eventuale ammanco viene dedotto in misura proporzio- nale dalle prestazioni d’uscita delle persone assicurate attive uscenti e dai capitali di previdenza dei beneficiari di rendite uscenti. Gli averi di vecchiaia LPP, tuttavia, non possono essere intaccati. Le deduzioni di un ammanco che non possono essere effettuate o che non possono essere interamente effettuate devono essere finanziate dal datore di lavoro. La Fondazione fattura al datore di lavoro l’ammanco eventualmente residuo.
7.4 Copertura previdenziale 7.4.1
Con lo scioglimento del contratto d’affiliazione si sciolgo-
no i rapporti assicurativi delle persone assicurate attive
e dei beneficiari di rendite che escono dalla Fondazione. Per queste persone si estingue ogni copertura previden- ziale.
7.4.2
Se alla disdetta del contratto d’affiliazione da parte della Fondazione non è possibile sciogliere i rapporti assicu- rativi di beneficiari di rendite, per queste persone il contratto d’affiliazione permane nella misura delle relative disposizioni. Questi beneficiari di rendite continuano a rimanere nel pool precedente. I costi amministrativi sup- plementari che ne risultano vengono riscossi al momento dello scioglimento del contratto d’affiliazione e addebitati secondo il Regolamento dei costi.
7.5 Costi in caso di scioglimento del contratto d’affiliazione
I costi che risultano dallo scioglimento del contratto e che non possono essere dedotti direttamente dai fondi as- segnati secondo la cifra 7.6 vengono addebitati secondo il Regolamento dei costi.
7.6 Fondi assegnati 7.6.1
I fondi assegnati a un’affiliazione uscente sono composti
in generale dai fondi della parte autonoma e da quelli della parte integralmente assicurata.
7.6.2
Nella parte autonoma questi fondi comprendono in generale le prestazioni di libero passaggio e i capitali di previdenza delle persone assicurate attive e dei benefi- ciari di rendite che escono dalla Fondazione. Per il calcolo dei capitali di previdenza dei beneficiari di rendite sono determinanti le basi tecniche del pool.
Nella parte autonoma, inoltre, nell’ambito di un’eventuale liquidazione parziale del pool possono essere assegnati all’affiliazione uscente accantonamenti tecnici, riserve di fluttuazione e fondi liberi oppure un ammanco.
7.6.3
Nella parte integralmente assicurata questi fondi com- prendono i valori di rimborso secondo la cifra 8 delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite che escono dalla Fondazione.
7.6.4
Oltre ai fondi citati alle cifre 7.6.2 e 7.6.3, all’affiliazione uscente possono inoltre essere assegnati dei fondi liberi nell’ambito di una liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza.
Ai fondi assegnati all’affiliazione uscente si aggiungono inoltre eventuali averi (conti) della cassa di previdenza, mentre ne vengono dedotti i costi supplementari secon- do la cifra 7.4.1 e i costi dello scioglimento del contratto secondo la cifra 7.5.
7.7 Versamento
I fondi assegnati all’affiliazione uscente vengono versati al nuovo istituto di previdenza. Se non sussiste alcun istituto di previdenza comune per la successione, le prestazio-
ni di libero passaggio vengono versate a ogni singola
persona assicurata attiva e i capitali di previdenza (parte autonoma) e i valori di rimborso (parte integralmente assicurata) a ogni singolo beneficiario di rendite. I fondi restanti attribuiti all’affiliazione uscente vengono utilizzati secondo le norme legali.
7.8 Scadenze 7.8.1
Tutti i contributi e i costi ancora arretrati al momento dello scioglimento del contratto d’affiliazione vengono a scadere al più tardi alla data di scioglimento.
7.8.2
I fondi assegnati all’affiliazione uscente secondo la cifra
7.6 sono esigibili in generale al momento dello sciogli- mento del contratto.
7.8.3
Se avviene una liquidazione parziale o totale secon- do il Regolamento per la liquidazione parziale, i fondi assegnati secondo la cifra 7.6 sono esigibili solo dopo il completamento della liquidazione parziale o totale.
7.8.4
Se non è possibile un versamento in tempi brevi dei fondi assegnati secondo la cifra 7.6, la corresponsione degli interessi avviene a partire dalla scadenza, come prima dello scioglimento del contratto. Non è dovuto alcun interesse di mora.
7.8.5
Se il datore di lavoro deve effettuare degli acquisti di copertura completa per le rendite o finanziare degli ammanchi nei confronti della Fondazione, questi importi sono esigibili alla data dello scioglimento del contratto d‘affiliazione.
8 Valore di rimborso in caso di scioglimento del contratto d’affiliazione
Questo capitolo contiene disposizioni relative al valore di rimborso erogate nella parte integralmente assicurata.
8.1 Riserva matematica 8.1.1
La riserva matematica viene stabilita secondo le basi tecnico-assicurative di Pax.
8.1.2
La riserva matematica delle persone assicurate attive corrisponde alla somma dei loro averi di vecchiaia.
8.1.3
La riserva matematica per i beneficiari di prestazioni d’invalidità corrisponde alla somma delle riserve mate- matiche trasferite delle rendite d’invalidità correnti (valore in contanti calcolato fino al pensionamento ordinario),
delle rendite correnti per figli d’invalidi (valore in con- tanti calcolato fino all’età finale media), dell’esenzione corrente dal pagamento del contributo (valore in contanti calcolato fino al pensionamento ordinario) più l’avere di vecchiaia esistente.
8.1.4
La riserva matematica per i beneficiari di rendite di vec- chiaia corrisponde alla somma delle riserve matematiche trasferite delle rendite di vecchiaia correnti (valore in con- tanti), delle rendite correnti per figli d’invalidi (valore in contanti calcolato fino all’età finale media) e delle rendite per i superstiti in aspettativa.
8.1.5
La riserva matematica per i beneficiari di rendite per i superstiti corrisponde alla somma delle riserve matemati- che trasferite delle rendite correnti per coniugi e partner (valore in contanti) e delle rendite correnti per orfani (valore in contanti calcolato fino all’età finale media).
8.2 Deduzione per il rischio legato agli interessi 8.2.1
A seconda della situazione sul mercato dei capitali nei primi cinque anni della durata contrattuale si può
effettuare una deduzione tenendo conto del rischio degli interessi.
8.2.2
La deduzione viene calcolata per ogni persona assicu- rata (persone assicurate attive e beneficiari di rendite) e ammonta al massimo all’8.00 percento della riserva mate- matica al momento dello scioglimento del contratto.
8.2.3
La deduzione risulta allorquando il rendimento del nuovo investimento al momento dello scioglimento del con- tratto supera il rendimento medio del portafoglio degli investimenti. Come rendimento dei nuovi investimenti al momento dello scioglimento del contratto si considera la media dei rendimenti medi ottenibili
– dei tassi d’interesse delle obbligazioni di cassa
– dei rendimenti delle obbligazioni della Confederazio- ne
– dei tassi d’interesse delle ipoteche in primo rango secondo il rapporto mensile della Banca nazionale sviz- zera.
8.2.4
Il rendimento dei nuovi investimenti viene stabilito men- silmente e applicato negli scioglimenti dei contratti del secondo mese successivo. Per esempio, il tasso d’interes- se fissato per il mese di ottobre si applica negli sciogli- menti di contratti al 31 dicembre.
8.2.5
Il rendimento del portafoglio degli investimenti al mo- mento dello scioglimento del contratto corrisponde al rendimento medio dei nuovi investimenti negli ultimi sei anni. Questo tasso d’interesse è fissato trimestralmente.
8.2.6
La deduzione sugli investimenti in seguito alla situazione degli interessi corrisponde al sestuplo della differen-
za positiva fra il rendimento dei nuovi investimenti e il rendimento medio del portafoglio degli investimenti al momento dello scioglimento del contratto.
8.3 Valore di rimborso
Il valore di rimborso per ogni singola persona assicurata (persone assicurate attive e beneficiari di rendite) corri- sponde alla riserva matematica secondo la cifra 8.1 dopo la deduzione per il rischio legato agli interessi secondo la cifra 8.2. L’avere di vecchiaia LPP, tuttavia, non può essere intaccato.
9 Disposizioni finali
9.1 Lacune
Nei casi non contemplati in queste Disposizioni generali d’affiliazione il Consiglio di fondazione agisce in modo conforme al senso delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle norme di legge e degli scopi della previdenza.
9.2 Modifica delle Disposizioni generali d’affiliazione
9.2.1
Salvaguardando lo scopo del contratto e della Fondazio- ne, la Fondazione può modificare o abrogare in qual- siasi momento le disposizioni contenute nelle presenti Disposizioni generali d’affiliazione, sostituendole con una versione più aggiornata.
9.2.2
La Fondazione comunica i cambiamenti al datore di lavoro e alla commissione di previdenza entro un periodo di tempo adeguato.
9.2.3
Le Disposizioni generali d’affiliazione e le loro eventuali modifiche vengono sottoposte ogni volta all’autorità di vigilanza.
9.3 Lingua determinante
La lingua tedesca è determinante per l’interpretazione di
queste Disposizioni generali d’affiliazione.
9.4 Contenzioso
Per la risoluzione di controversie tra la Fondazione, i da- tori di lavoro nonché le persone assicurate e le persone aventi diritto si applica l’art. 73 LPP.
9.5 Entrata in vigore
Queste Disposizioni generali d’affiliazione, edizione
01.2022, entrano in vigore il 1° gennaio 2022.
Basilea, 22. febbraio 2021
Il Consiglio di fondazione della Pax, Fondazione collettiva Balance
Pax Tel. x00 00 000 00 00
Xxxxxxxxxxxx 00 Fax x00 00 000 00 00
4002 Basilea xxxxxxx.xx