CONAF
Schema di Contratto per il Servizio Ufficio Stampa
CONAF
Ci
Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Xxx Xx, 00
00000 Xxxx xxx.xxxxx.xx xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx XxxxxxxxXxxxxxxxxx@xxxxx.xx
Approvato con Delibera di Consiglio n. 125 del 21/06/2011 Servizio Comunicazione
Contraenti: CONAF/ DATA STIPULA
SCRITTURA PRIVATA TRA
- il CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI, con sede legale
in Xxxx, Xxx Xx x. 00, X.X. x X. XXX 00000000000, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Agr. Xxxxxx Xxxxx, che agisce in virtù dei poteri di cui all’art. 25 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 ed all’art. 5, comma 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 e giusta Delibera Consiliare del ….. (d’ora in poi, breviter, anche CONAF);
E
- La ditta………………..con sede legale in ……………… P. IVA ed iscrizione al Registro delle imprese di …………………., in persona ……………rappresentante pro tempore, signor………….
residente in ………………………….C.F ( d’ora in poi, breviter, anche ditta);
PREMESSO
- Che con delibera n…… del……. è stato autorizzato l’esperimento di una gara informale per l’affidamento di un servizio di ufficio e rassegna stampa quale strumento di lavoro essenziale per garantire al CONAF un’informazione, aggiornata, costante e puntuale.
- Che la ditta …………………è risultata aggiudicataria nella procedura in argomento avendo presentata l’offerta più vantaggiosa secondo quanto previsto dall’articolo 13 del Capitolato;
- Che con delibera n. ………….del l’aggiudicazione è stata approvata in via definitiva;
- Che la ditta dichiara di possedere l’organizzazione, i mezzi e le risorse per fornire i servizi oggetto del presente schema di contratto e di avvalersi di professionisti specializzati in comunicazione iscritti all’albo nazionale dei giornalisti ed in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422;
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- Che la ditta dichiara che quanto risulta dal presente schema di contratto e dal capitolato, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni negoziali e che ha potuto acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione economica delle stesse e per una valutazione delle proprie offerte;
- La ditta ha prestato cauzione sotto forma di …………………………….per un importo di €
………………..
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – OGGETTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione dell’Ufficio stampa del CONAF attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
1. individuazione dei temi da comunicare, redazione ed invio di comunicati stampa;
2. attività relazionale con i media (nazionali, locali e specializzati);
3. acquisizione delle fonti (organi di stampa, radio e televisioni, nazionali, locali e di settore) dalle quali attingere notizie ritenute utili alla promozione ed alla valorizzazione della figura professionale del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale;
4. convocazione ed organizzazione di conferenze stampa in occasione del verificarsi di eventi che possano accrescere la visibilità del CONAF;
5. partecipazione agli incontri e seminari e convegni del CONAf per la realizzazione dei relativi servizi stampa e diffusione
6. aggiornamento del sito internet istituzionale xxx.xxxxxxxx.xx, inserendo quotidianamente:
a. notizie di interesse per gli iscritti,
b. seminari e convegni con relativa presentazione,
c. comunicati stampa,
d. foto e video ed atti a corredo dei seminari, convegni e congressi partecipati o organizzati dal CONAF ;
e. rassegna stampa
7. Redazione della rivista “AF Agronomi Forestali” in collaborazione con il CdR per l’individuazione dei temi da trattare, la stesura degli articoli ed il coordinamento editoriale;
8. Redazione atti congressuali, monografie, atti di seminari e relativa pubblicazione;
9. Servizio di rassegna stampa quotidiano, tramite fornitura di una raccolta ragionata di articoli apparsi sulle testate di interesse (quotidiani nazionali e locali, riviste settimanali e specializzate, siti internet di riferimento, televisioni e radio) contenenti notizie riguardanti direttamente o indirettamente l’attività del CONAF; tale servizio comprende l’invio mensile per mail di tutti gli articoli selezionati, nonché la fornitura giornaliera per mail a tutti i consiglieri CONAF dei ritagli di stampa;
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10. Accordi di collaborazione con le principali testate di riferimento (generaliste e specializzate);
11. Redazione e coordinamento giornale on line; .
Art. 2 – Durata
Il presente contratto avrà durata di anni tre decorrenti dal……………….
Art. 3 - Descrizione del servizio
1. La rassegna stampa quotidiana dovrà essere realizzata per tutto l’arco dell’anno e per tutti i giorni. Gli articoli debbono essere pubblicati in giornata, salvo diverse espresse indicazioni del CONAF.
2. La rassegna stampa sarà quotidianamente pubblicata sul portale xxx.xxxxx.xx mediante password di accesso. Saranno a carico dell’appaltatore tutte le obbligazioni concernenti l’eventuale necessità di acquisire autorizzazioni o corrispondere diritti alle testate interessate, o comunque verificare la presenza del relativo onere.
Art. 4 - Modalità di esecuzione.
Trasmissione e pubblicazione della rassegna stampa quotidiana
1. L’impresa incaricata del servizio deve provvedere a pubblicare sullo spazio web, di cui all’art. 3 comma 2 la rassegna stampa provvisoria entro le ore 10.00 nei giorni feriali, dandone contestuale avviso e-mail agli indirizzi di posta elettronica del Presidente e del referente dell’ufficio comunicazione che il CONAF indicherà.
2. Il file deve essere in formato “PortableDocument Format” (pdf), nella versione indicata dal CONAF, o altro che la ditta renda disponibile ed il CONAF espressamente accetti in luogo di quello pdf.
3. Il Presidente ed il responsabile della Comunicazione potrannochiedere l'inserimento ovvero lo stralcio di articoli e sezioni, la modifica dell'ordine degli articoli di una sezione, con onere della ditta di dare esatta e tempestiva esecuzione alla richiesta. La richiesta di adeguamento potrà essere effettuata tramite telefono o e-mail.
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4. Nel caso previsto al comma 3, la ditta dovrà pubblicare sullo spazio web la rassegna stampa modificata nel rispetto delle prescrizioni ed indicazioni impartite ai sensi del comma precedente, con
contestuale avviso per e-mail agli indirizzi di posta elettronica dei referenti dell’ufficio stampa che il CONAF indicherà:
- a stretto giro e, comunque entro 20 minuti, nel caso in cui gli adeguamenti consistano nella pubblicazione sino a quattro articoli aggiuntivi;
- entro 45 minuti dalla richiesta, nel caso di una riorganizzazione più rilevante della rassegna.
5. Nel caso in cui l’ufficio stampa del CONAF non richieda modifiche o integrazioni entro ….. dall'orario massimo teorico di pubblicazione della rassegna stampa (ore 10.00), la rassegna stampa provvisoria assumerà veste definitiva.
Art. 5 - Caratteristiche del servizio ed elaborazioni integrative della rassegna stampa.
1. Dovrà essere fornita la possibilità di:
a) consultare lo storico, attraverso ricerche secondo i seguenti parametri, utilizzabili sia disgiuntamente che congiuntamente:
- per parola chiave o libera nel testo o nel titolo, con possibilità di utilizzare i sistemi booleani di ricerca più noti (ad esempio: and, or, not); dovrà essere permessa anche la ricerca con virgolettato; dovrà essere data possibilità di incrociare la ricerca per titolo e per contenuto;
- per data/periodo
- per testata
- per sezione/argomento;
b) archiviare le ricerche effettuate nell’area dedicata al CONAF;
c) stampare e/o salvare in locale articoli singoli oppure le rassegne stampa complete (archiviate in apposita banca dati), con possibilità di comporre fascicoli personalizzati ed indicizzati.
2. La ditta deve inoltre garantire agli operatori dell’ufficio del CONAF la navigazione nei contenuti della rassegna stampa su proprio server, consentendo inoltre di riorganizzare direttamente la rassegna stampa stessa, con le seguenti opzioni:
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a) modificare l’ordine degli articoli;
b) eliminare articoli;
c) introdurre testi o articoli aggiuntivi;
d) assicurare sistema efficace per spedire telematicamente dal portale dell'appaltatore gli articoli ricercati o comunque presenti nella rassegna, con la possibilità di selezionarli tutti o deselezionarne parte a seconda delle esigenze.
3. Gli articoli della rassegna stampa dovranno essere impaginati in A4 a grandezza 1:1, in formato
digitale Tiff G4 300 dpi e/o Pdf (o diverso formato concordato con il CONAF, ferma restando la disponibilità di effettuarlo in quelli innanzi menzionati) e dovranno riportare la seguente classificazione di base:
- testata;
- data;
- autore;
- pagina di estrazione;
- sezione.
4. Il sommario dovrà riportare il logo del CONAF il titolo“Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali”e le sezioni come indicate precedentemente, con titoli articoli, data, testata, pagina ecc., secondo indicazioni dell’ufficio stampa.
.
Art. 6 – Tempi di pubblicazione della rassegna stampa
La rassegna stampa provvisoria diviene definitiva
− a seguito nulla osta rilasciato dal Presidente o del responsabile della comunicazione CONAFvia e- mail, anche eventualmente a seguito di modifiche/integrazioni apportate su richiesta.
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Art. 7 – Corrispettivo e canone
Il corrispettivo del presente appalto è di € oltre IVA nella misura del 4% per
l’espletamento del servizio di rassegna stampa informatizzata, come dettagliatamente indicato nell’offerta tecnica della ditta in sede di gara.
Il corrispettivo verrà saldato con canoni mensili di €……………………
Art. 8 - Modalità di fatturazione e pagamento.
1. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto a cadenza mensile posticipata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento delle fatture al protocollo generale dell’ente.
2. Le fatture verranno liquidate previa verifica:
- del corretto svolgimento del servizio, sia sotto il profilo qualitativo che della rispondenza dello stesso alle condizioni stabilite dal contratto;
- della regolarità contributiva
Art. 9. -Tracciabilità dei flussi finanziari.
1. L’appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come previsto dall'articolo 3 della medesima legge.
2. Pertanto, l’appaltatore si obbliga:
a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato al CONAF che, salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
Art. 10- Cauzione.
1 La cauzione di €………….prestata dalla Ditta, sotto la forma di a garanzia dell’esatto
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adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata al momento di cui tali obbligazioni saranno tutte esattamente adempiute.
2 Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto dii incameramento della cauzione, quest’ultima dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni dal giorno in cui IL CONAF avrà reso noto alla ditta l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto si intenderà risolto di diritto in danno della ditta, salvo il risarcimento del danno subito dal CONAF.
Art. 11 - Divieto di cessione del contratto.
Il contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità del presente contratto.
Art. 12 - Controlli e penali
Il CONAF, in vigenza contrattuale, ha piena facoltà di esercitare in qualsiasi momento gli opportuni controlli relativi alla corretta esecuzione dell'appalto in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò l’appaltatore possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.
Per eventuali ritardi o deficienze del servizio, imputabili a negligenze o colpa dell’aggiudicataria, verranno applicate penalità ad un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 a seconda della gravità dell’inadempienza.
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, alla quale l’aggiudicataria avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni del ricevimento della stessa.
La penalità potrà essere detratta dalla prima fattura emessa a seguito della definizione della contestazione.
L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dal danno spettante al CONAF per eventuali violazioni contrattuali verificatesi, salve sempre l’ eventuali responsabilità penali.
Art. 13 - Recesso del CONAF
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1. Ai sensi dell’articolo 1671 del codice civile, il CONAF può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine dell'appalto.
2. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire all’appaltatore almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione del contratto.
3. In tal caso, il CONAF riconoscerà all’appaltatore i corrispettivi per le prestazioni già effettuate, nonché un’indennità, comprensiva di ogni eventuale spesa, pari al 10% della differenza tra il valore del contratto e quanto già corrisposto. La percentuale è ridotta al 5% in caso di preavviso pari o superiore a 30 giorni e al 3% in caso di preavviso superiore a 60 giorni.
Art. 14 - Clausola risolutiva espressa
1. Il CONAF ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:
a) interruzione del servizio senza giusta causa;
b) inosservanza reiterata, dopo due diffide scritte, delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
c) cessione o subappalto del contratto, dopo l’aggiudicazione;
d) espressa violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.
Art. 15 - Diffida ad adempiere e risoluzione per inadempimento.
1. In ogni caso, il CONAF si riserva di utilizzare la procedura per diffida ad adempiere, ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, assegnando un congruo termine per esecuzione, anche ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato.
2. Rimane comunque ferma la possibilità del CONAF di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento, così come quella di chiedere danni ulteriori rispetto a quelli previsti dal regime delle penali a fronte di danni accertati.
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Art. 16 – Responsabilità e diritti d’autore.
1. L’appaltatore si obbliga a mantenere il CONAF sollevato e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti il servizio oggetto del contratto.
2. In particolare, il CONAF non assume alcuna responsabilità nel caso l’appaltatore fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri siano proprietari o detengano la privativa.
3. L’appaltatore sarà comunque responsabile verso il CONAF di qualsiasi pregiudizio rinveniente, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni o oneri, anche extracontrattuali, che il CONAF dovesse sopportare in relazione all’inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
Art. 17 - Soddisfazione servizi erogati
1. La ditta dovrà periodicamente verificare il livello di soddisfazione dei servizi erogati sulla base del sistema di misurazione che verrà predisposto di comune accordo sulla base dei parametri e delle metodologie concordate con il Servizio Comunicazione.
2. I risultati verranno comunicati al CONAF entro il mese successivo a quello della conclusione della rilevazione, evidenziando le eventuali situazioni critiche, le relative cause le azioni intraprese e/o pianificate per ripristinare il servizio in modo conforme ai parametri contrattuali, nonché le eventuali proposte di miglioramento delle attività e dell’organizzazione.
3. Le modalità utilizzate per la rilevazione potranno essere riviste in occasione dell’emissione dei risultati.
4. In ogni caso il CONAF si riserva la facoltà di procedere autonomamente a verifiche del livello di soddisfazione del servizio mediante interviste periodiche da sottoporre agli iscritti.
Art.18 - Risoluzione delle controversie e foro competente
1. Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all’autorità giudiziaria ordinaria.
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2. Foro territorialmente competente è quello di Roma.
Art. 19 - Costi per la sicurezza e rischi di interferenza
1. Non sussistono costi per la sicurezza riferiti in modo specifico al servizio oggetto del presente contratto.
2. In considerazione della natura del servizio in oggetto e delle modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi di interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore, pertanto non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (cosiddetto D.u.v.r.i.).
Art. 20 - Responsabili del procedimento.
1. Responsabile del procedimento è la dott.ssa del Servizio Comunicazione.
2. Responsabile dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, ferme le ulteriori competenze dirette del Capo ufficio stampa e/o dell'addetto stampa, è
…………………che dovrà svolgere attività di supervisione e coordinamento nella redazione della rassegna e che sarà preposto al controllo della regolare esecuzione del contratto.
Tutte le richieste di modifica ed implementazione articoli, interventi di assistenza, osservazioni, ed eventuali esigenze che potranno emergere nel corso dell'esecuzione del contratto saranno esposte ed esaminate dal Presidente del CONAF.
Art. 21 – Informativa (Decreto Legislativo n. 196/2003)
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento dei dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto ed alla successiva eventuale esecuzione del servizio;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
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c) la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i diritti spettanti all’interessato sono previsti all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali secondo quanto indicato nell’articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;
e) il titolare del trattamento dei dati è il CONAF;
f) il responsabile esterno al trattamento dei dati è il signor……………..
2. I collaboratori della ditta incaricati per il trattamento dati sono……………….
Art. 22- Segreto d’ufficio e riservatezza
0.Xx ditta si impegna pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dal CONAF, ad utilizzare e trattare i dati di cui sia venuta in possesso nello svolgimento del rapporto contrattuale in conformità alla normativa regolante la materia ed alle disposizioni che saranno impartite dal CONAF.
0.Xx ditta si impegna, inoltre, a non divulgare e a mantenere la massima riservatezza- anche successivamente alla scadenza del contratto- sulle notizie ed i dati relativi all’0attività svolta dal CONAF di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione del contratto.
3.L a ditta si impegna, pertanto, a diffidare tutti i prestatori e tutti coloro che comunque collaborino all’0esecuzione del presente contratto alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio richiamando l’attenzione del personale operante su quanto disposto dall’art. 326 c.p. che punisce la violazione, l’uso illegittimo e la diffusione di notizie riservate.
23. Forma delle comunicazioni e domicilio.
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1. Ogni comunicazione, notificazione o intimazione, comunque denominata, salvo quanto diversamente disposto nel presente contratto sarà effettuata, a discrezione del CONAF o all’indirizzo di posta elettronica certificata o a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo telefax, al numero dichiarato dall’appaltatore in sede di selezione o successivamente diversamente formalizzato.
2. L’appaltatore elegge domicilio……………………………………………………
Art. 24 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, sono applicabili le disposizioni del codice civile, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili, ed in particolare le disposizioni del Regolamento per la disciplina dei contratti del CONAF.
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Roma, il…………………….
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Xxxxxx Xxxxx, Dottore Agronomo |