CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo, Grottaferrata e Marino
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NON CUSTODITE CON PARCOMETRI DI PROPRIETA’ COMUNALE
CPV 98351000-8 CIG 6997331C33
Il Responsabile Unico del Procedimento X.xx Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Il Dirigente del I Settore
e Responsabile del procedimento della fase di affidamento X.xx Arch. Xxxx Xxxxxxxxxx
Art.1 Oggetto del servizio
1.1 Il presente capitolato ha per oggetto la definizione degli obblighi contrattuali e degli oneri economici scaturenti dal servizio di GESTIONE DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO A PAGAMENTO A MEZZO DI PARCOMETRI sulle aree pubbliche del territorio. Nel presente capitolato vengono individuate le aree assoggettate a pagamento della sosta, le relative tariffe, i rapporti economici tra comune e affidatario ed una serie di oneri accessori funzionali allo svolgimento del servizio ed alle esigenze del Comune di Grottaferrata. Il numero complessivo di parcheggi, secondo quanto indicato negli elaborati grafici predisposti dall’ufficio OO.PP. e Manutenzioni ed allegati al presente Capitolato Speciale, ammonta a n. 378 (trecentosettantotto). L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di una più ampia unilaterale modifica del numero dei parcheggi tariffati e dell’ammontare della tariffa oraria.
1.2 L’Impresa aggiudicataria dovrà essere dotata, dalla data di inizio del servizio di gestione di apposito personale con mansioni di:
- Ausiliari del traffico per almeno 6 (sei) unità, o almeno dodici (12) se a tempo parziale, ai fini del controllo del pagamento della sosta.
- Personale amministrativo per almeno una (1) unità, o almeno due (2) se a tempo parziale, dedicato specificamente alla gestione amministrativa e contabile della sosta a pagamento per il Comune di Grottaferrata, con funzioni di referente operativo e coordinatore.
Art. 2
Individuazione delle zone di sosta a pagamento
2.1 L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di più ampia unilaterale modifica del numero dei parcheggi tariffati e dell’ammontare della tariffa oraria. Ciò detto, le aree in cui è attualmente prevista l’istituzione della la sosta a pagamento attraverso dispositivi automatici sono le seguenti:
- Piazza de Gasperi 116
- Corso del Popolo 48
- Via Domenichino 16
- Via Cicerone 55
- Xxxxx Xxxxxxxxxx 0
- Xxxxx X Xxxxxx (X tratto) 44
- Xxxxxx X. Xxxxx 00
- Xxx Xxxxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxx 00
- Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx/Xxxxxx Tulliano 28
- Via delle Sorgenti (Parco Squarciarelli) 5
- Xxxxxx Xxxxxxx 00
TOT. 378
2.2 Nessun onere verrà riconosciuto all’appaltatore per la mancata disponibilità di talune aree di sosta a pagamento a causa di eventuali lavori di manutenzione della sede stradale ovvero per lavori vari, per cause di forza maggiore quali ad esempio eventi atmosferici, per occupazioni di suolo pubblico o diverse esigenze dell’Amministrazione Comunale.
Art. 3
Segnaletica dei parcheggi a pagamento
Le aree di sosta destinate a parcheggio a pagamento delle dimensioni previste dal D.M. 5.11.2001 – punto 3.4.7., sono delimitate da strisce di colore blu di 12 cm di larghezza, ed indicate da apposita segnaletica verticale.
Art. 4
Veicoli autorizzati alla sosta
La sosta nelle aree a pagamento è riservata esclusivamente ai veicoli appartenenti alle categorie individuate dall’art. 47 del D. Lgs. 285/92, o altri veicoli assimilati da specifiche disposizioni normative:
Classifica e) – ciclomotori – delle seguenti categorie
• Categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non superi i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non superi i 50 Km/h;
Classifica f) - motoveicoli - delle seguenti categorie:
• Categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) superi i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) superi i 50 Km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
• Categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) superi i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione)superi i 50 Km/h;
Classifica g) – autoveicoli delle seguenti categorie :
• Categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
• Categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote, più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 3,5 t.
• Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote e massa massima non superiore a 3,5 t.
Art.5 Durata del servizio
La durata del servizio viene fissata in mesi 8 (otto) dalla data del verbale di consegna.
Art.6
Divieto di cessione e subconcessione – cessione dei crediti
È assolutamente vietata la cessione della concessione o la sub concessione totale o parziale. È permessa, esclusivamente, l'esternalizzazione dei lavori previsti e della posa in opera della segnaletica orizzontale e verticale.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’ex articolo 117, comma 1, del D.lgs. 163/06 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia;
b) il contratto di cessione (stipulato davanti a un notaio), in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante (a mezzo di ufficiale giudiziario) prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento;
c) la cessione di credito non comporti, nel corso dei lavori e a giudizio del r.u.p., rischi particolari per l’amministrazione concedente.
Art.7
Prevenzione, protezione e tutele ai fini della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
7.1 Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08, il Comune di Grottaferrata fornirà alle ditte appaltatrici, già in fase di gara di appalto, informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente in cui è destinata ad operare la ditta appaltatrice nell’espletamento dell’appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze. A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- i rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).
Le attività coinvolte nel D.U.V.R.I. sono:
- Verifica dell’orario di sosta. L’orario di servizio degli ausiliari del traffico addetti al controllo coincide con quello delle aree di parcheggio a pagamento, che dovranno essere operative dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16 alle ore 20,00 di ogni giorno solare, festivi esclusi.
- Riscossione delle entrate dai parcometri.
- Interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione dei parcometri, ed eventuale sostituzione delle apparecchiature che risultino non suscettibili di manutenzione.
- Gestione amministrativa e contabile della sosta a pagamento per il Comune di Grottaferrata, con funzioni di referente operativo e coordinatore (attività svolta presso un proprio ufficio).
A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, è stato accertato che gli oneri della sicurezza sono pari a zero.
7.2 Le prestazioni appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle suddette norme da parte dei propri dipendenti, dei subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
7.3 L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene. Egli predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la sicurezza ed igiene del lavoro.
7.4 L’appaltatore non può iniziare o continuare il servizio appaltato qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
7.5 L'appaltatore è obbligato a fornire alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore nonché le ulteriori documentazioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e/o richieste dall’Amministrazione concedente.
7.6 L’appaltatore è inoltre tenuto a:
- dare disposizioni affinché siano attuate da tutti i lavoratori le misure di sicurezza e di igiene previsti nei piani di sicurezza e dalla legislazione vigente;
- rendere edotti tutti i lavoratori, compresi quelli di eventuali subappaltatori dei rischi pertinenti alle attività cui sono interessati;
- fornire a tutti i lavoratori i mezzi di protezione collettivi e individuali previsti dai piani di sicurezza e dalle vigente norme;
- verificare periodicamente la funzionalità e l’adeguatezza di tutti i dispositivi di protezione;
- fornire a tutti i lavoratori una corretta formazione sia di carattere generale sia specifica sulle mansioni da svolgere in forza del presente appalto;
- per le operazioni di scassettamento dei parcometri, è opportuno prevedere la presenza di 2 (due) operatori al fine di ridurre la probabilità di aggressioni a scopo di rapina.
7.7 Le gravi e ripetute violazioni delle suddette prescrizioni, previa formale costituzione in mora dell'appaltatore da parte del direttore dei lavori, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
7.8 L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 31 e 33 e all'allegato XIII del decreto legislativo n. 81 del 2008.
7.9 L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del servizio e quindi periodicamente, a richiesta del R.u.p., l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle stesse compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il responsabile tecnico è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione del servizio affidato.
Art.8
Regolamento agevolazioni residenti
8.1 Per “residente” si deve intendere esclusivamente chi ha la residenza abitativa presso un numero civico nel quale esistono gli stalli blu a pagamento e che lo stesso non abbia a disposizione un garage o, comunque, la disponibilità di un posto auto anche scoperto.
8.2 Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nei riguardi dei cittadini che hanno la loro residenza in numeri civici presso cui insistono stalli di sosta a pagamento su un solo lato della careggiata stradale, oppure risiedono in zone della città nelle quali non siano presenti stalli per la sosta gratuita, indipendentemente dalla presenza di stalli di sosta in corrispondenza del numero civico di residenza.
8.3 Al residente con le caratteristiche sopraindicate potrà essere rilasciato dal gestore delle aree di sosta di Grottaferrata, in seguito a domanda dell’interessato ed idonea documentazione anagrafica od autocertificazione sui modelli predisposti, uno specifico contrassegno valido per una sola vettura (targa riportata sul contrassegno) per famiglia residente. Il contrassegno sarà inserito nella custodia di plastica bianca che andrà esposta ben visibile e leggibile sul cruscotto dell’auto;
8.4 Il contrassegno esenta dal pagamento l’avente diritto solo nell’aree di sosta in vigore sulla Via o Piazza di residenza dalle 18.00 alle 20.00 di tutti i giorni feriali e completamente nei giorni festivi. Il contrassegno per essere valido non dovrà avere correzioni, modifiche ed essere perfettamente leggibile pena la nullità.
Art.9
Regolamento agevolazioni operatori economici
9.1 Per “operatore economico” si deve intendere esclusivamente chi esercita una attività lavorativa, professionale, commerciale (documentabile) nel Comune di Grottaferrata nelle zone soggette alla sosta a pagamento.
9.1 bis Sono altresì assimilati agli operatori economici di cui al comma precedente, i clienti di attività ricettive (alberghi, B&B e simili) ubicate a ridosso delle aree di cui al successivo comma;
9.2 Per le suddette attività l’agevolazione disciplinata dal presente articolo si applica per un numero massimo di 3 (tre) unità per ogni attività. Le aree dove sarà valida l’agevolazione sono: Piazza de Gasperi, Via Cicerone e relativo parcheggio.
9.3 All’operatore economico con le caratteristiche sopraindicate potrà essere rilasciato dal gestore delle aree di sosta di Grottaferrata, in seguito a domanda dell’interessato ed idonea documentazione od autocertificazione sui
modelli predisposti, uno specifico contrassegno valido per una sola vettura (targa riportata sul contrassegno). Il contrassegno sarà inserito nella custodia di plastica bianca che andrà esposta ben visibile e leggibile sul cruscotto dell’auto;
9.4 La tariffa agevolata per gli operatori economici è di € 1,50 al giorno. Tale importo potrà essere soggetto a variazioni in base alle richieste che perverranno in via preventiva al nostro ufficio. Il pagamento avverrà utilizzando delle tessere magnetiche pregate “speciali” del valore di € 15,00. Il pagamento attraverso le tessere magnetiche dovrà essere effettuato al parcometro ed il ticket dovrà essere esposto nella custodia in plastica bianca insieme al contrassegno ben visibile e leggibile sul cruscotto dell’auto. Per effettuare il pagamento, dopo aver introdotto la tessera magnetica, è sufficiente un solo impulso, premendo l’apposito pulsante blu, per portare la scadenza alle ore 20,00 (orario di fine sosta a pagamento) del giorno in cui si vuole effettuare il pagamento, a prescindere dall’orario in cui si effettua, dopo di che si preme il pulsante verde, si ritira la tessera ed automaticamente viene rilasciato il ticket agevolato.
9.5 Il contrassegno per essere valido non dovrà avere correzioni, modifiche ed essere perfettamente leggibile pena la nullità.
9.6 Si precisa che le tariffe agevolate non valgono per tutte le “zone blu” ma esclusivamente per le seguenti: Piazza de Gasperi (caserma), Via Cicerone e relativo parcheggio (parch. Interno davanti rist. Spuntino), Via delle Sorgenti. La tariffa giornaliera per gli operatori economici è pari ad € 1,50 al giorno, mentre quelli per i residenti delle zone blu è pari ad € 1,00 al giorno. Inoltre, si fa presente che non essendo un abbonamento a scalare giornaliero, l’importo defalcato dalle tessere, avverrà solo ed esclusivamente nell’utilizzo del servizio, quindi il biglietto da operatore economico o da residente sarà possibile effettuarlo in una delle zone menzionate sopra, avendo la stessa validità. Pertanto, coloro che intendono avvalersi di questo servizio sono tenuti comunque ad effettuare il ticket, anche nell’eventualità di parcometro non funzionante, recandosi come citato sopra nelle altra zona di competenza. Sono previsti i seguenti tipi di abbonamento:
Abbonamento per operatori economici | Abbonamento per i residenti | ||
30 giorni | € 30,00 | 30 giorni | € 20,00 |
90 giorni | € 80,00 | 90 giorni | € 55,00 |
180 giorni | € 150,00 | 180 giorni | € 100,00 |
365 giorni | €260,00 | 365 giorni | € 170,00 |
Art.10
Permessi per Medici ASL e pediatri
Per i medici e gli operatori ASL, verrà rilasciato un permesso che consente la sosta nel territorio comunale per 90 minuti, esponendo unitamente a tale permesso il disco orario. Il permesso rilasciato sarà munito di targa della vettura cui si riferisce per un massimo di due targhe, ed avranno scadenza annuale. L’Amministrazione provvederà alla realizzazione e alla distribuzione dei permessi.
Art.11
Tariffe e modalità di pagamento della sosta
11.1 La tariffa oraria viene stabilita in via ordinaria in € 1,00 (uno/00). Per le zone ad elevata vocazione commerciale di Corso del Popolo – Piazza Cavour – Xxxxx Xxxxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx/Xxxxxx Tulliano – Via delle Sorgenti, è prevista una tariffa ad “alta rotazione”, pari ad € 1,00 (uno/00) per la prima ora ed € 1,50 (uno/50) per la seconda ora, per un massimo di 2 (due) ore. L’Amministrazione Comunale potrà prevedere tariffe orarie e limiti di massimi di permanenza continuativa. L’importo minimo della sosta è di 0,20 Euro pari ad una durata di 12 (dodici) minuti. Oltre i 0,20 Euro è possibile pagare la sosta per ogni multiplo intero di 0,05 Euro. In ogni caso il calcolo del tempo sarà approssimato per eccesso al minuto superiore.
11.2 La tariffa potrà essere aggiornata nel corso del contratto in rapporto al tasso d’inflazione rilevato dall’ISTAT o comunque aumentata su disposizione dell’Amministrazione Comunale senza che l’impresa aggiudicataria possa sindacare la scelta.
11.3 Non sono ammesse schede cartacee a cancellazione, denominate comunemente “grattini”, per la loro facilità ad essere falsificate.
Art.12
Orario di sosta e tolleranza oraria
12.1 Le aree di parcheggio a pagamento dovranno essere operative dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16 alle ore 20,00 di ogni giorno solare, festivi esclusi. L’orario di svolgimento del servizio potrà insindacabilmente essere modificato in aumento dall’Amministrazione comunale. Identico orario di servizio sarà osservato dagli ausiliari del traffico addetti al controllo. Le operazioni di carico e scarico merci dovranno essere effettuate dalle ore 7,00 alle ore 11,00 e dalle ore 16,00 alle ore 17,00 di ogni giorno solare, festivi esclusi, nelle zone a loro riservate.
12.2 Qualora il periodo di sosta a pagamento dovesse prolungarsi oltre l’orario riportato sul ticket prelevato dal parcometro, è possibile provvedere alla integrazione della sosta, alla quale consegue l’annullamento della sanzione, attraverso il pagamento di una integrazione della somma al costo di € 1,00/h entro l’ora dalla scadenza del ticket multato.
La tariffa di reintegro di € 1,00 fisso è valida anche per le zone ad alta rotazione, indipendentemente dal tempo entro cui verrà effettuato il pagamento, e comunque improrogabilmente entro l’ora dalla scadenza del ticket multato.
L’utente potrà consegnare la prova dell’avvenuto pagamento del reintegro, al personale della ditta aggiudicataria o presso i loro uffici, entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza ovvero entro il lunedì successivo, anche per i ticket scaduti nei giorni di venerdì dopo le ore 13.00 e fino a sabato alle ore 20.00.
Entro 5 (cinque) giorni dall’emissione dell’avviso di accertamento di violazione, l’utente potrà ancora regolarizzare la sosta, pagando una penale pari ad € 7, attraverso un versamento su c/c postale intestato alla ditta affidataria del servizio. Decorsi 5 (cinque) giorni dalla scadenza del ticket, l’utente sarà soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Codice della Strada. Vi è anche la possibilità di regolarizzare la propria sanzione, per assenza di ticket, attraverso il pagamento di un importo forfettario pari ad
€ 12,00 da effettuarsi con le stesse modalità descritte in precedenza.
12.3 La ditta aggiudicataria trasmetterà per via telematica al Comando di Polizia Locale, con cadenza quindicinale, la documentazione delle sanzioni emesse, di quelle sanate mediante reintegro, di quelle sanate mediante il pagamento delle penaline e di quelle non sanate. La gestione delle penali e dei reintegri è un onere a carico della ditta aggiudicataria.
12.4 Il Comune di Grottaferrata, a proprio insindacabile giudizio e senza che l’Impresa aggiudicataria possa opporre eccezione alcuna, salvo il diritto di recesso dall’Aggiudicazione, anche durante il periodo di svolgimento dell’appalto di servizio, mediante disposizioni impartite dall’ufficio tecnico comunale all’Impresa aggiudicataria, si riserva il diritto di eseguire le seguenti azioni, singole o in coerente combinazione:
a) aumentare senza limite il numero di stalli paganti, in qualsiasi parte del territorio comunale;
b) diminuire fino al limite del 5% il numero di stalli paganti, ovunque ubicati;
c) introdurre in qualsiasi momento uno o più nuovi regimi orari e/o uno o più nuovi regimi tariffari per uno o più gruppi di stalli nell’ambito degli stalli complessivamente operanti al momento. In tal senso potranno ad esempio essere istituite aree definite di “lunga sosta”, potranno altresì essere istituiti orari e/o tariffe ridotti per determinate categorie di utenti anche in forma di abbonamenti;
d) aumentare o diminuire temporaneamente il numero degli stalli paganti;
e) interdire temporaneamente l’uso di alcuni stalli e/o parcheggi a pagamento, ad esempio per manifestazioni;
f) modificare temporaneamente la localizzazione dei parcheggi e/o degli stalli a pagamento;
g) modificare permanentemente la localizzazione dei parcheggi e/o degli stalli a pagamento.
Art.13
Esenzioni dal pagamento
Sono esentati dal pagamento della sosta i titolari dei seguenti permessi:
• I mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine;
• I veicoli funzionali all’esercizio delle funzioni tecniche di società erogatrici di servizi pubblici o di interesse cittadino (Enel, Telecom, Italgas, Acea, Protezione Civile, soc. Tekneko ecc.);
• I portatori di handicap muniti di regolare contrassegno di cui al D.P.R. 16.12.92 n.495 art.381, commi 2 e 3, D.P.R. 503/96 art.12 comma 3;
• I mezzi delle pubbliche Amministrazioni centrali e locali;
• Le auto elettriche ed ibride;
Art.14
Manutenzione delle apparecchiature e della segnaletica orizzontale e verticale relativa alle aree di sosta
14.1 Dovranno essere eseguiti tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, con tempestiva assistenza agli impianti, a cura e spese della Ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto. Tali interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti concordandone le modalità con il competente ufficio del Comune. Nella esecuzione degli interventi di manutenzione dei parcometri la ditta aggiudicataria è tenuta ad utilizzare pezzi di ricambio originali prodotti dal costruttore dei parcometri stessi. La mancata esecuzione degli interventi di riparazione e/o manutenzione dei parcometri entro il termine di tre giorni lavorativi dalla segnalazione di malfunzionamento, salvo giustificati impedimenti indipendenti dalla volontà della ditta aggiudicataria, è motivo di contestazione ai fini dell’applicazione del successivo art. 19 del presente capitolato.
14.2 Dovrà essere eseguita, da parte della Impresa aggiudicataria, concordata con il Comune di Grottaferrata, l’eventuale sostituzione delle apparecchiature che risultino non suscettibili di manutenzione nonché della segnaletica verticale e/o orizzontale danneggiata.
14.3 Dovrà essere eseguita, a cura e spese della Impresa aggiudicataria e con ogni onere e magistero a suo carico, il ripasso e la manutenzione della segnaletica orizzontale quando occorra ed almeno 1 (una) nel corso dell’appalto. Tali interventi sono riferiti agli stalli delle aree di sosta a pagamento, alle aree di sosta per i disabili ed alle aree per il carico e scarico merci (site in corrispondenza delle aree di sosta a pagamento).
Art.15
Personale, uffici e mezzi
15.1 Il personale dovrà operare con estrema correttezza e nel rispetto delle norme regolamentari del servizio. Ad insindacabile giudizio della Amministrazione, a tutela del proprio interesse, potranno non essere accettati i candidati proposti e sarà obbligo dell’Impresa proporne altri.
15.2 Il personale dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- livello di istruzione minimo scuola media superiore;
- conoscenza elementare della lingua inglese ai fini dell’espletamento del servizio;
- buon comportamento e proprietà di linguaggio.
15.3 L’Impresa dovrà disporre di proprio ufficio, ubicato nel centro o nelle immediate vicinanze del centro cittadino, dotato di almeno una linea telefonica con telefono, fax e indirizzo email funzionanti 24 ore su 24. Il numero di telefono e di fax sarà reso pubblico, a cura e spese dell’impresa, ed ad esso potranno rivolgersi gli utenti e l’Amministrazione Comunale per la risoluzione di qualsiasi aspetto tecnico ed amministrativo riguardante la sosta a pagamento. L’ufficio dovrà essere dotato, inoltre, di idoneo accesso per i diversamente abili. E’ obbligo dell’Impresa assicurare con regolarità ed efficienza il funzionamento della linea telefonica e la
risposta, cortese, del personale alla chiamata almeno dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 di ogni giorno feriale.
Art. 16 Prestazioni aggiuntive
L’Amministrazione Comunale potrà richiedere alla società aggiudicataria di svolgere servizi aggiuntivi anche di natura diversa dall’oggetto dell’incarico di cui al presente capitolato, concordandone i nuovi e conseguenti aspetti contrattuali con atto separato.
Art. 17
Titoli di pagamento prepagati
17.1 Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione del servizio l’impresa dovrà produrre un sufficiente numero di schede magnetiche a scalare. Il numero dovrà essere adeguato a consentire l’attivazione del servizio in modo efficace minimizzando i disagi per gli utenti nel reperimento delle schede. La produzione di schede a regime dovrà essere sempre sufficiente a garantire la presenza sul mercato delle schede stesse, senza soluzione di continuità. Le schede elettroniche o magnetiche a scalare dovranno essere di importo da 4,00 Euro; 8,00 Euro; 10,00 Euro; 20,00 Euro; 50,00 Euro. Il costo della produzione, personalizzazione e distribuzione è a carico dell’impresa. Le schede dovranno avere un numero di serie e dovranno essere realizzate in modo da non poter essere falsificate, riutilizzate o ricaricate in alcun modo a danno della gestione del servizio. Prima dell’impiego delle schede stesse dovrà essere redatto con i competenti uffici comunali un verbale di carico delle schede delle quali verranno elencati i numeri di serie, tipo e data di produzione, messaggi pubblicitari riprodotti ed ogni altro elemento utile alla identificazione delle schede e dei dati contabili occorrenti per evitare ogni possibile forma di contraffazione.
17.2 Prima dell’effettivo avvio del servizio verrà redatto un verbale di constatazione dei parametri iniziali delle macchine. Successivamente l’Impresa dovrà capillarmente distribuire nel territorio comunale le schede magnetiche prodotte. Le schede potranno essere vendute presso i tabaccai, le edicole dei giornali e potranno in generale essere vendute presso gli esercizi commerciali che l’impresa riterrà idonei, opportunamente distribuiti sul territorio, secondo un piano che dovrà essere comunicato all’Amministrazione Comunale. In nessun caso dovrà verificarsi penuria di schede magnetiche a scalare; a tal fine l’Impresa provvederà ad una accorta pianificazione della produzione e della distribuzione delle schede stesse.
17.3 Il quantitativo di schede magnetiche a scalare, i numeri di serie delle schede stesse, il valore delle schede prodotte, i dati sulla distribuzione dovranno essere normalmente forniti al Comune con la massima rapidità e trasparenza, con cadenza mensile. E’ facoltà del Comune intervenire senza preavviso a verificare ogni fase della produzione, stoccaggio, pubblicità riprodotta e distribuzione delle schede magnetiche prodotte. A tal fine ogni atto o documento, anche di carattere commerciale, che riguardi qualsiasi aspetto relativo alle schede ed in particolare la produzione, lo stoccaggio, la pubblicità riprodotta e la distribuzione delle schede magnetiche deve essere fornito al Comune a semplice richiesta entro 24 ore.
17.4 Qualsiasi irregolarità o problema dovesse verificarsi nella produzione delle schede deve essere immediatamente comunicato all’Amministrazione Comunale per l’adozione dei provvedimenti del caso.
Art. 18 Corrispettivo e polizza a garanzia
18.1 Al Comune spetta una percentuale sugli incassi, al netto dell’IVA, della gestione del servizio di sosta a pagamento (comprensivo delle penaline e relativi reintegri), con un minimo del 25,25% (venticinque virgola venticinque per cento). Tale percentuale è determinata in sede di aggiudicazione della gara di appalto del servizio, sulla base dell’offerta migliore presentata dall’Impresa partecipante alla gara.
18.2 L’intero importo degli incassi dai verbali di contravvenzione alle norme del Codice della Strada spetteranno per intero al Comune.
18.3 Le somme spettanti al Comune di cui ai punti precedenti dovranno essere versate ogni mese a partire dalla data di attivazione del servizio. L’appaltatore avrà cura di ritirare gli incassi con cadenza settimanale e di versare l’intero incasso presso la Tesoreria Comunale. E’ cura dell’appaltatore far recapitare tempestivamente presso l’Ufficio OO.PP. e Manutenzioni le distinte riepilogative degli incassi prelevati da ogni parcometro e la quietanza di versamento effettuato in Tesoreria Comunale. Le spese connesse a tali operazioni (compreso il costo del portavalori e la commissione per il conteggio denaro), saranno a carico dell’aggiudicatario.
18.4 Oltre tale termine sono dovuti all’Amministrazione Comunale gli interessi legali.
18.5 L’Impresa dovrà costituire una polizza fideiussoria a vantaggio del Comune a garanzia degli adempimenti economici di cui al presente articolo. Tale polizza potrà essere incassata dal Comune qualora l’Impresa non adempisse al pagamento del corrispettivo, a semplice richiesta dell’Amministrazione comunale al fideiussore.
18.6 In caso di risoluzione contrattuale a causa di quanto previsto al precedente comma 18.5 ogni opera realizzata dall’impresa diventerà di proprietà del Comune a titolo di risarcimento del danno.
18.7 L’aggiudicatario dovrà stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione comunale da tutti i rischi di esecuzione del contratto da qualsiasi causa determinati e copra tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, da qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore . Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio e deve avere un massimale di € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per ciascun sinistro e con limite di € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00). A pena di decadenza della aggiudicazione, copia della polizza dovrà essere consegnata al momento dell’attivazione del servizio nelle mani della Amministrazione Comunale.
18.8 In caso di inadempienza a quanto previsto al precedente punto 18.7 si procederà alla immediata risoluzione in danno del contratto.
18.9 In caso di risoluzione contrattuale a causa di quanto previsto al comma 18.7, ogni opera realizzata dall’impresa diventerà di proprietà del Comune a titolo di risarcimento del danno.
18.10 La ditta uscente dovrà certificare il funzionamento dei parcometri; allo stesso tempo la ditta che subentrerà dovrà confermare il loro corretto funzionamento.
Art. 19
Penali e cause di risoluzione del contratto
19.1 Oltre che nei casi specificamente previsti dalla legge, il contratto può essere risolto in danno per la seguenti cause:
- dopo 3 (tre) contestazioni durante il periodo contrattuale di gestione per inadempienza alle condizioni del presente Capitolato, escluse quelle per cui vale la immediata risoluzione;
19.2. Per la contestazione di anomalie imputabili alla Ditta, in particolare per infrazioni e inadempienza nella gestione del servizio e per altre infrazioni agli obblighi contrattuali, il Responsabile del servizio applicherà una penale da € 250,00 (€ duecentocinquanta/00) a € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00), in relazione all’entità del fatto contestato, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in casi di recidiva, di risolvere di diritto il contratto.
19.3 Le contestazioni debbono essere fatte dal Comune all’Impresa per iscritto precisando le motivazioni e l’articolo di Capitolato Speciale d’Appalto e/o del Capitolato Generale d’Oneri disatteso o violato. Ai fini del presente articolo hanno valore anche le contestazioni inviate via fax.
19.4 E’ facoltà dell’Impresa controdedurre entro 10 (dieci) giorni le contestazioni ricevute e, qualora l’impresa in tempo utile non adducesse ragioni sufficienti al ritiro della contestazione da parte dell’Amministrazione o non addivenisse a quanto contestato, la contestazione stessa verrà conteggiata ai fini di quanto disposto dal punto 19.1. Inoltre per ogni contestazione confermata dalla Amministrazione all’impresa verrà applicata una penale di € 1.000,00 che l’Impresa dovrà pagare entro 10 giorni dalla determinazione dell’Amministrazione Comunale.
19.5 Il mancato o ritardato pagamento delle penali costituisce causa di risoluzione immediata del contratto.
19.6 In caso di risoluzione contrattuale a causa di quanto previsto al comma 19.5 ogni opera realizzata dall’impresa diventerà di proprietà del Comune a titolo di risarcimento del danno.
Art. 20
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto
20.1 In caso di discordanza tra i vari elaborati posti a base di gara vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato previsto e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, stabiliti dal responsabile unico del procedimento.
20.2 In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
20.3 L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 21
Documenti che fanno parte del contratto
21.1 - Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente Capitolato speciale d’appalto compresi i relativi allegati ;
b) tutti i documenti posti a base di gara;
c) i piani di sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal D. Lgs. n. 81/2008 .
21.2 - Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori, servizi e forniture a favore di una pubblica amministrazione, anche se materialmente non espressamente richiamate nei documenti reggenti l’appalto, ed in particolare:
- il D.lgs. n. 50/2016;
- le Norme del Codice civile disciplinanti il contratto tipico oggetto della fornitura ;
- le Norme ISO 9004 relative alla qualità dei prodotti e dei servizi, nonché al soddisfacimento del cliente ;
- i Regi Decreti 18.11.23 n. 2440 e 23.05.24, n.827 e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato .
21.3 - Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali :
- l’eventuale computo estimativo delle forniture e dei servizi previsti in appalto;
- le eventuali tabelle di riepilogo dei lavori, dei servizi e delle forniture e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione
delle addizioni o diminuzioni dell’appalto ;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
Art. 22
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
22.1 - La sottoscrizione del contratto e di tutti i suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori, servizi e forniture a favore di una pubblica amministrazione, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
22.2 - Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione , della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, della viabilità di accesso nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori. Egli, inoltre, ritiene le prestazioni previste in appalto realizzabili ed i prezzi applicati, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
Art. 23
Rappresentante dell’appaltatore, domicilio e responsabile tecnico
23.1 - L’appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori ; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista , o gli uffici di una società legalmente riconosciuta.
23.2 - Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto d’appalto sono fatte dal responsabile unico del procedimento a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dell’appalto oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del precedente comma .
23.3 - L’appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
23.4 - L'appaltatore che non conduce personalmente le prestazioni oggetto dell’appalto deve farsi rappresentare per mandato, depositato presso la Stazione Appaltante, da persona gradita alla stessa e fornita dei necessari requisiti d'idoneità tecnica e morale. Tale persona potrà essere allontanata e sostituita a richiesta della Stazione Appaltante.
23.5 - Compete esclusivamente all'appaltatore ed al responsabile tecnico ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda:
- le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- le opere provvisionali, le previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati;
23.6 - Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni a qualsiasi titolo riconducibili alle prestazioni appaltate ricadrà sull'appaltatore, restando la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione dei lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.
23.7 - Ogni variazione del domicilio di cui al comma 23.1, o delle persone di cui ai successivi commi, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 23.3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 24
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, i servizi, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati e nei documenti posti a base di gara .
Art. 25 Spese contrattuali
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a totale carico dell’Impresa.
Art. 26 Controversie
26.1 - Per ogni eventuale controversia o contestazione legale è competente il Foro di Velletri.
26.2 Per il presente appalto è escluso il ricorso all’istituto dell’arbitrato.
Art. 27
Norme di tutela del personale
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
27.1 - L’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante e con le esigenze tecnico- organizzativo o di manodopera previste (Cons. Stato sez. III, n. 5598/2015 e sez. V xxxxxxxx x. 0000 xxx 00.00.0000, Xxx Xxxxxxx xentenza n. 231 del 13.02.2017).
27.2 - L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo al relativo settore produttivo e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Art. 28 Risoluzione del contratto
28.1 - La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile mediante semplice fax, seguito da lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora e di pronuncia giurisdizionale, nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione del servizio ;
b) inadempimento alle disposizioni del r.u.p. o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) stato di inosservanza dell’impresa aggiudicataria riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
d) manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio ;
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
f) mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli ,ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 ed in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza, se nominato;
g) utilizzo di personale non regolarmente assunto dalla Ditta appaltatrice e/o dalle ditte fornitrici di materiali, beni e servizi e/o dai subappaltatori ;
h) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
i) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni stesse nei termini previsti dal contratto;
j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
k) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto
28.2 - Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante, oltre all’applicazione delle penalità previste, procederà all’incameramento della cauzione, all’eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
28.3 - Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni appaltate, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
28.4 - Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.