COMUNE DI PORTOSCUSO
COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia di Carbonia-Iglesias
PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE V. ANGIUS DI PORTOSCUSO AA.SS. 2015_2017
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Allegato “A” alla
Determinazione numero 1441 del 30.06.2015
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Il presente disciplinare regolamenta la gara identificata con il numero di CIG: 6318477C28, indetta dall’Amministrazione Comunale di Portoscuso, per l’affidamento del Servizio di ristorazione presso le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado – biennio 2015/2017.
Nel dettaglio, l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di produzione e distribuzione dei pasti, nell'ambito del servizio di refezione scolastica, dispensati a favore degli alunni, iscritti al tempo prolungato, al personale docente e eventuale personale ATA avente diritto. Il servizio è da effettuarsi presso i plessi sotto indicati dell’Istituto Comprensivo Statale V. Angus.
Il prospetto di seguito riportato consente di individuare le sedi scolastiche presunte nelle quali attuare il servizio in questione:
SCUOLE | Ubicazione refettorio | N.° giorni settimanali | Dettaglio giorni |
Scuola dell’infanzia | Località Piano di Zona di - Portoscuso | per n. 5 giorni settimanali | Dal lunedì al venerdì |
Scuola dell’infanzia | Frazione Paringianu | per n. 5 giorni settimanali | Dal lunedì al venerdì |
Scuola primaria | Frazione Paringianu | per n. 5 giorni settimanali | Dal lunedì al venerdì |
Scuola secondaria di 1° grado | Via Asproni - Portoscuso | per n. 2 giorni settimanali | Martedì e giovedì |
Il numero medio presunto di pasti è il seguente:
• 2.200 per i docenti e il personale ATA;
• 2.500 per gli alunni dell’istituto secondario di 1° grado;
• 13.500 per gli alunni delle due scuole dell’infanzia e per quelli della primaria;
I giorni totali per i quali è richiesto il servizio è pari a 180, tenuto conto delle disposizioni dettate dal calendario scolastico regionale per il 2015_2016, decurtato poi dei giorni in cui il servizio non è richiesto – sabato, per le prime 3 tipologie di plessi scolastici, e lunedì, mercoledì, venerdì e sabato per la scuola secondaria di 1° grado. Si precisa che i giorni di rientro pomeridiano potrebbero subire variazioni in relazione alle necessità delle istituzioni scolastiche e alla diversa articolazione dell’offerta formativa sulla base delle disposizioni normative e regolamentari in vigore. Potrebbero subire delle variazioni anche le stesse sedi scolastiche (per accorpamenti di sedi o eventuali chiusure plessi). Tali eventualità inciderebbero sicuramente sul numero complessivo dei pasti forniti per assicurare il servizio di ristorazione scolastica senza che nulla possa essere richiesto alla stazione appaltante.
Art. 2 – Descrizione del servizio
L’appaltatore dovrà svolgere il servizio con proprie risorse umane e strumentali: nessun rapporto di subordinazione verrà ad istaurarsi tra il Comune di Portoscuso ed il personale della ditta appaltatrice.
L’esecuzione del servizio è subordinata all’osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni stabiliti nel presente capitolato.
L’appalto comprende i seguenti servizi e/o forniture:
- la preparazione, la cottura presso la cucina centralizzata della Ditta aggiudicataria, distanti non oltre i 25 Km dai refettori scolastici;
- il trasporto, lo sporzionamento e la somministrazione in legame fresco-caldo presso il plesso destinatario del servizio (alunni, agli insegnanti e al personale ATA debitamente autorizzati);
- la pulizia dell’automezzo per il trasporto dei pasti, il quale deve possedere tutti i requisiti richiesti dalle leggi sanitarie vigenti in materia;
- la pulizia e riordino dei refettori;
- il ritiro, la pulizia e disinfezione, da effettuarsi quotidianamente, dei contenitori termici utilizzati per il trasporto dei pasti;
- la fornitura del materiale non alimentare necessario ad assicurare il servizio;
- kit monouso, costituito da forchetta, cucchiaio, bicchiere, tovagliolo di carta, tovagliette - in rapporto al numero di pasti serviti – forchette in metallo per i bambini delle scuola dell’infanzia;
- contenitori autoriscaldanti con relativi cavi di allacciamento ove necessario in relazione alle modalità di svolgimento del servizio;
- detersivi per lavastoviglie, materiale ed attrezzi per la pulizia e sanificazione di locali e attrezzature, guanti monouso e quant’altro necessario per il personale addetto alla somministrazione e alla pulizia;
- fornitura dei sacchetti porta-rifiuti e dei relativi contenitori, ove mancanti;
- ritiro giornaliero dei buoni pasto;
- rendicontazione mensile dei pasti somministrati e la precisa corrispondenza ai buoni pasti ritirati dal personale della ditta aggiudicataria;
- trasmissione, prima dell’avvio del servizio, delle ricette adottate per realizzare le pietanze richieste nell’allegato al presente capitolato speciale – menù/allegato E;
- il coordinamento e l’organizzazione complessiva del servizio, secondo quanto stabilito dal presente Capitolato.
Art. 3 – Durata del servizio
L’appalto avrà durata biennale, per l’anno scolastico 2015_2016 e 2016_2017, dal 28 settembre 2015 al 31 maggio 2016/26 settembre 2016 al 31 maggio 2017.
Il servizio sarà garantito nei giorni feriali, secondo il prospetto di cui all’art. 1 del presente capitolato, così come stabilito dal calendario scolastico regionale e dallo stesso istituto scolastico.
Art. 4 - Modalità di aggiudicazione
Il servizio, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n.163/2006, rientra nella Categoria 7, riferimento CPC n. 64 e CPV n. 55523100-3 “Servizi di mensa scolastica” di cui all’allegato II B del D.Lgs n.163/2006.
All’affidamento in appalto del predetto servizio si provvederà tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, e dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 co. 2 lett. a) del D.Lgs 163/2006, ovvero mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara, nell’esclusivo interesse del Comune, dandone comunicazione motivata alle ditte partecipanti o di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto agli importi a base d’asta.
La stazione appaltante, inoltre, procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse con le modalità stabilite dagli artt. 86 e seguenti del D.Lgs. n.163/2006 e nello specifico ai sensi del comma 1 e 3 dell’art. 86. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
L'attivazione del servizio potrà essere disposta subito dopo l’aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipula del contratto.
Art. 5 – Importo a base d’asta
L’importo a base d’asta complessivo (per l’intero biennio) è pari ad euro 168.914,00 iva e oneri per la sicurezza esclusi, i quali non sono soggetti a ribasso. L’Iva è pari ad euro 6.756,56 e gli oneri per la sicurezza sono pari ad euro 3.640,00.
Le ditte concorrenti dovranno effettuare un ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta fissato in:
- € 4,39 per ciascun pasto, IVA esclusa al 4%, per la fornitura e somministrazione di pasti per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria statale (ivi incluse eventuali diete speciali), oltre a € 0,1 per oneri di sicurezza, per un importo presunto (su un ipotesi di 13.500 pasti annuali), complessivo di euro 59.265,00 iva esclusa;
- € 5,36 per ciascun pasto, IVA esclusa al 4%, per la fornitura e la somministrazione del pasto per tutto il personale docente autorizzato e per gli alunni dell’istituto superiore di 1° grado (ivi incluse eventuali diete speciali) oltre a € 0,1 per oneri di sicurezza per un importo presunto (su un ipotesi di 4.700 pasti annuali), complessivo di euro 25.192,00 iva esclusa.
Detti importi e dati numerici, hanno valore puramente indicativo, atteso che la tipologia del servizio è strettamente correlata alle reali esigenze delle istituzioni scolastiche, all’effettiva presenza giornaliera degli alunni, nonché alla richiesta dell’utenza di avvalersi del servizio stesso, atteso che trattasi di servizio a domanda individuale.
Pertanto, la Ditta aggiudicataria, nel caso di ordinativo di numero di pasti inferiore a quello indicato non potrà avanzare alcuna richiesta risarcitoria di mancato utile o di risoluzione del contratto. Le stesse condizioni si intendono applicate anche per quantitativi di pasti superiori a quelli prestabiliti come media giornaliera e/o mensile e la Ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare le determinazioni che ne derivano e ad applicare lo stesso prezzo di aggiudicazione.
Art. 6 - Verifica dei buoni pasto e consegna della fornitura
La richiesta del numero giornaliero dei pasti da fornire, calcolato per gli alunni sulla base dei “buoni” consegnati dagli interessati, deve essere inoltrata a mezzo fax alla Ditta fornitrice mediante comunicazione scritta a firma del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo nel quale va indicato il numero degli alunni distinti per classe e sezione, il numero dei docenti o eventuale personale ATA, nonché il numero delle diete speciali.
Il quantitativo dei pasti da fornire deve essere comunicato alla Ditta appaltatrice entro le h. 9,30 di ogni giorno o, comunque, secondo gli accordi che saranno presi prima dell’inizio del servizio.
E’ fatto divieto alla Ditta aggiudicataria procedere alla fornitura di pasti preparati e non richiesti dal Dirigente Scolastico ovvero disdetti dagli stessi entro le h. 9,45 dello stesso giorno ovvero di pasti in eccesso ossia non corrispondenti al numero di cui all’ordinativo.
Il numero dei pasti ordinati deve essere necessariamente coperto dai buoni pasto ritirati giornalmente da parte della ditta. I buoni pasti relativi al personale ATA o docente saranno anch’essi acquisiti dalla Ditta appaltatrice. Saranno comunque pagati solo il numero dei pasti risultanti dai buoni mensa ritirati dalla ditta.
Eventuali variazioni od interruzioni del servizio per motivi connessi all’attività scolastica o per cause non predeterminabili saranno comunicati alla Ditta aggiudicataria tempestivamente dal Dirigente Scolastico. Nel caso specifico per scioperi del personale delle scuole e degli alunni, alla Ditta fornitrice, dovrà darsi comunicazione almeno 24 ore prima, e in tal caso non verrà riconosciuto alcun compenso per la mancata erogazione dei pasti.
Art. 7 - Locali ed attrezzature
I locali adibiti a centro di cottura devono essere ubicati nel territorio comunale oppure ad una distanza dallo stesso non superiore a Km. 25 (venticinque).
La produzione, la preparazione ed il confezionamento dei pasti devono avvenire in locali idonei, dotati di Autorizzazione Sanitaria ai sensi del previgente art. 2 della L. 283/1962 o di registrazione ai sensi del Regolamento CE 852/2004, possedere i requisiti del citato Regolamento e dal D.P.R. 327 del 26.03.1980 per quanto compatibile e/o sovrapponibile. I locali devono essere, altresì, a norma ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e ss.mm.ii.
I locali dovranno essere sufficientemente ampi, dotati di areazione naturale o artificiale per prevenire la condensazione del vapore proveniente dalle operazioni di cottura e per evitare la formazione di muffe, con pavimenti e pareti facilmente lavabili e disinfettabili.
I centri di produzione dei pasti devono possedere locali distinti per:
• deposito materie prime non deperibili, attrezzato con scaffalature facilmente lavabili e disinfettabili e con banchi sollevati da terra di almeno cm. 15;
• preparazione e cottura alimenti;
• deposito prodotti finiti;
• deposito prodotti non destinati all’alimentazione, quali prodotti per la pulizia dei locali e delle attrezzature.
Nella struttura dovranno essere presenti impianti frigoriferi sufficienti ad assicurare l’immagazzinamento della quantità massima della produzione e delle materie prime giornaliere, consentendo temperature differenziate per la conservazione dei vari prodotti alimentari, così come prescritto dalla legge, ed in particolare per la conservazione dei prodotti congelati, delle carni e pollami, della frutta e altro, al fine di evitare contaminazioni crociate. Detti locali devono essere forniti di arredi ed attrezzature idonee per le specifiche preparazioni, facilmente lavabili e disinfettabili, nonché resistenti alla corrosione, funzionanti e regolari. La Ditta stessa deve provvedere a sostituire od integrare a proprie spese le attrezzature occorrenti curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria a proprie spese.
I locali devono essere dotati di un numero adeguato di vasche o lavelli distinti per funzioni, dotati di erogatore di acqua a comando non manuale. Gli utensili e le attrezzature destinati alla preparazione degli alimenti devono essere conformi alla normativa vigente e tenuti in condizione di massima igiene.
Gli stessi, dopo l’utilizzo, devono essere opportunamente disinfettati con l’impiego di soluzioni detergenti sanificanti e, prima dell’utilizzo, dovranno essere abbondantemente lavati con acqua potabile.
I prodotti detergenti e sanificanti devono essere conformi alla normativa vigente.
Il personale dovrà usufruire di appositi spogliatoi sufficientemente ampi, in rapporto al numero degli addetti, e dovrà disporre di armadietti a doppio scomparto per gli indumenti da lavoro e per gli indumenti personali.
I servizi igienici, in numero sufficiente in rapporto al personale utilizzato, dovranno essere distinti per sesso e dotati di porta a chiusura ermetica, di lavamani con acqua corrente calda e fredda, forniti di comando non manuale, con asciugamani monouso e distributori di sapone liquido.
Art. 8 - Caratteristiche delle derrate alimentari
La Ditta appaltatrice, prima dell’inizio del servizio, dovrà comunicare la lista dei propri fornitori - restando comunque obbligata a comunicare ogni successiva variazione - e dovrà acquisire dagli stessi, e rendere disponibili al Comune, idonee certificazioni di qualità o dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alle vigenti leggi in materia.
I principali generi alimentari da utilizzare per la preparazione di pasti da destinare alla refezione scolastica dovranno essere conformi alla vigente normativa, alle tabelle merceologiche e ai limiti di contaminazione microbica. E' vietata la fornitura di prodotti modificati geneticamente (c.d. transgenici).
In ottemperanza dell'art. 59, legge 488, del 23.12.1999 e alla normativa regionale, è obbligatorio, per la preparazione delle pietanze, l'utilizzo di prodotti agroalimentari di qualità, locali e a filiera corta, prodotti tipici DOP e IGP, prodotti provenienti da agricoltura biologica e/o integrata, prodotti tradizionali locali/regionali.
La Ditta aggiudicatrice dovrà utilizzare prodotti provenienti da coltivazioni agricole in cui non venga fatto uso di pesticidi o di sistemi di coltivazioni forzate relativamente alla frutta, che dovrà essere “di stagione”. Le derrate alimentari devono avere confezione ed etichettatura conformi alle leggi vigenti.
Gli alimenti dovranno avere le seguenti caratteristiche:
a) gli ortaggi devono:
• essere di stagione e di recente raccolta;
• essere di prima qualità;
• essere giunti ad una naturale e compiuta maturazione fisiologica e commerciale;
• essere asciutti privi di terra, altri corpi o prodotti eterogenei;
• essere indenni da difetti che possono alterare i caratteri organolettici degli ortaggi stessi;
• non presentare tracce di appassimento e/ o alterazioni;
• gli ortaggi a bulbo non devono essere germogliati ed i bulbi devono essere interi e di forma regolare;
• gli ortaggi a foglia, i cespi devono essere puliti e mondati, non prefioriti ed esenti da residui di fitofarmaci e da malattie;
• gli ortaggi quali: aglio, cipolla, patate, non devono essere stati trattati con raggi gamma; le patate devono essere esenti dai seguenti difetti: inverdimento dovuto a formazione di solanina dopo l'esposizione alla luce; germinazione; gelo; parassiti animali; cancrena (umida e secca); putrefazione dei tessuti del tubero; peso minimo grammi 60, peso massimo grammi 270;
• la zucca va utilizzata dal mese di settembre al febbraio - marzo successivo e, quindi sostituita da zucchine.
E' consentito l'impiego di ortaggi surgelati solo a seguito di motivi eccezionali (climatici e di mercato) che non consentano la reperibilità del prodotto fresco. Comunque la quantità di ortaggi surgelati non deve essere superiore al 30% degli ortaggi previsti. Non è consentito utilizzare ortaggi in scatola eccetto per i pomodori pelati e la passata di pomodori. A richiesta del Comune, la Ditta aggiudicataria si obbliga a far visionare ad un funzionario incaricato le bolle di consegna. b) la frutta fresca deve:
• essere di stagione;
• essere di prima qualità;
• aver raggiunto la maturità fisiologica che la rende adatta per il pronto consumo;
• essere turgida, non bagnata artificialmente;
• essere di grammatura idonea alla composizione dei menù;
c) I legumi devono
• essere privi di impurità di corpi estranei, esenti da polvere da insetti e da muffe;
• fagioli: borlotti o cannellini in conserva;
• lenticchie secche: può adoperarsi la lenticchia comune (seme giallo/biondo diam. 6,8 mm.);
• lenticchia rossa (semi rosso bruno), la lenticchia piccola (semi bruno o rossastro diam. 4-5 mm.);
• contenuto medio di umidità 12%;
• ceci secchi;
• piselli: surgelati extra fini.
d) I formaggi:
Il formaggio da condimento deve essere della qualità "parmigiano reggiano" e dovrà:
• essere di prima scelta;
• colore della pasta da leggermente paglierino a paglierino;
• aroma caratteristico e sapore fragrante, delicato, saporito ma non piccante;
• struttura della pasta: minutamente granulosa, con frattura a scaglie;
• marchiato;
• prodotto nelle zone tipiche e stagionato da almeno 18 mesi.
I formaggi da pasto si intendono il formaggio fresco a pasta filata da latte vaccino intero (fior di latte) oppure, in alternativa, formaggio semi duro a pasta filata da latte vaccino intero confezionato in fette singole da gr. 12,5 e devono riportare sulle confezioni le seguenti indicazione:
• tipo di formaggio;
• nome del produttore;
• data di scadenza.
Per i formaggi non riportanti sulla confezione quanto detto sopra, la Ditta è tenuta a trattenere e presentare su richiesta del Comune, la documentazione relativa ai dati sopra elencati.
e) Il pane:
• deve essere ottenuto da farina di frumento (legge 4.7.67 n. 580);
• la crosta friabile omogenea, di colore caratteristico per i vari tipi di pane;
• la mollica deve essere a porosità regolare ed elastica alla pressione delle dita;
• volume notevole (pane leggero);
• dovrà essere di produzione giornaliera, ben lievitato, ben manipolato, ben cotto.
La fornitura deve essere garantita in recipienti idonei per il trasporto alimenti e ben chiusi, le singole pezzature devono essere fornite in carta microforata. Devono essere assicurate tutte le forme di igiene.
È assolutamente vietata la congelazione del pane.
f) L'olio extravergine di oliva:
Prodotto derivante dalla spremitura dell'oliva senza aggiunte di sostanze estranee e di olii di altra natura;
deve avere le seguenti caratteristiche:
• odore più o meno fruttato;
• il gusto deve ricordare quello dell'oliva;
• colore da giallo paglierino a giallo dorato a giallo verdastro;
• assenza di coloranti;
L'olio di condimento, che non deve essere sottoposto a cottura di ottima qualità, non deve contenere più dell’1% in peso di acidità espressa in acido oleico e deve rispondere alle vigenti norme igienico – sanitarie;
g) la pasta
Il prodotto derivato da impasti confezionati esclusivamente con sfarinati di grano ed acqua; caratteristiche e tipi di pasta devono rispondere alle disposizioni della legge 4.7.1967, n. 580, deve avere le seguenti caratteristiche:
• tipo corto;
• aspetto esterno uniforme;
• resistenza alla frattura e alla pressione delle dita;
• odore e sapore gradevoli, mai di muffa o di rancido;
• essere in stato di perfetta conservazione;
• resistere alla cottura non meno di venti minuti senza spaccarsi ne disfarsi;
• essere indenne da infestanti o parassiti o larve di alcun tipo di muffe.
h) Il riso
Deve essere di tipo brillato o parboiled. Deve rispondere ai requisiti previsti dalla legge e possedere le caratteristiche merceologiche tipiche del prodotto. Non deve essere infestato da parassiti. Deve avere le presenti caratteristiche:
• assenza di odore di muffa o di altro diverso da quello leggero, particolare che gli è proprio;
• non deve contenere risina o puntina;
• deve resistere alla cottura senza che i grani si deformino per non meno di 15/20 minuti;
• non deve contenere corpi estranei;
• l'umidità massima è 14%.
• È assolutamente vietato utilizzare:
• dado da brodo;
• conservanti e additivi chimici nella preparazione dei pasti;
• verdure o carni semi lavorate o precotte;
• residui dei pasti dei giorni precedenti.
i) Il pesce:
Deve essere rappresentato da prodotto surgelato o freschissimo privo di parti non commestibili (lische, spine, cartilagini e pelle).
l) La carne:
Deve provenire da animali di provenienza locale, allevati e macellate in Sardegna, di età non superiore a
18/20 mesi. Le carni avicunicole devono essere di prima scelta, prive di grassi e colorito naturale.
m) Il prosciutto
Deve essere senza polifosfati.
E' consentito l'utilizzo di limone e aromi (basilico, origano, sedano, prezzemolo e maggiorana). E' consentito altresì l'utilizzo dei pomodori pelati e della passata di pomodori.
Tutte le preparazioni alimentari devono essere condite utilizzando olio extravergine di oliva o burro. Le paste asciutte devono essere trasportate dal centro cottura, unicamente condite con olio extravergine. Il condimento (pesto, pomodoro, ecc) deve essere aggiunto solo al momento della distribuzione.
Per i condimenti a crudo delle pietanze, delle verdure e dei sughi, pietanze cotte e preparazioni di salse, si dovrà utilizzare esclusivamente olio extravergine di oliva avente le caratteristiche prescritte dalla Legge 13.04.1960, n° 1407 e il D.M. 509 del 31.10.1987. Dev’essere di ottima qualità, di marca nota e di produzione nazionale. Va esclusa la fornitura di oli in recipienti di plastica anche se recanti la scritta “per alimenti” Sono ammesse esclusivamente le seguenti modalità di cottura: bollitura, sbianchitura, sbollentatura, vapore senza pressione, forno, brasatura, casseruola e stufatura, frittura in padella non in immersione. Riepilogando si ribadisce quanto segue: tutti i generi alimentari, sia da consumare crudi che cotti, dovranno essere di prima qualità, fornite da ditte di primaria importanza nazionale preparati e confezionati nella condizioni sanitarie di massima garanzia. Si esclude la fornitura di cibi precotti. E' vietato l'utilizzo di prodotti congelati.
Nell'esecuzione del servizio dovrà essere attuata la più scrupolosa osservanza delle norme igieniche e profilattiche atte ad evitare che si possano determinare inconvenienti di sorta e ciò sia in relazione alla qualità, alla conservazione, alla confezione ed alla somministrazione dei cibi ed ingredienti tutti, sia in relazione ai requisiti del personale utilizzato dal gestore.
La Ditta ha l’obbligo di prestarsi, in ogni tempo, alle prove alle quali l’Amministrazione intendesse sottoporre i pasti e le derrate alimentari da impiegare od impiegate per gli stessi.
Le tabelle dietetiche ed il menù, allegati al presente capitolato, sono fissi e la Ditta non potrà apportarvi alcuna modifica. Eventuali variazioni dei menù, ritenute opportune sia in relazione all’andamento stagionale, sia a seguito di valutazione sul gradimento da parte dell’utenza, dovranno essere specificamente concordate con il Comune, che provvederà a sottoporle all'approvazione della competente ASL 7, fermo restando che gli alimenti sostituiti devono essere fra quelli previsti espressamente nelle tabelle dietetiche e che il prezzo dell’appalto rimane invariato.
Art. 9 - Garanzia del menù
Ogni pasto sarà così composto:
- un primo piatto;
- un secondo piatto;
- un contorno;
- pane;
- frutta fresca di stagione (gelato o dolce);
- acqua minerale non gassata.
Il pasto diversificato da giorno a giorno terrà conto dei due menù, distinti in invernale ed estivo, e delle relative grammature, validati dalla competente ASL 7 e riportato integralmente all’allegato E del presente bando.
Tali pesi si intendono al crudo e al netto degli scarti di lavorazione e di eventuali cali di peso dovuti allo scongelamento, ove consentito.
Eventuali variazioni dei menù, ritenute opportune sia in relazione all’andamento stagionale, sia a seguito di valutazione sul gradimento da parte dell’utenza, dovranno essere specificamente concordate con il Comune, che provvederà a sottoporle all'approvazione della competente ASL 7. Le tabelle dietetiche sono attuate, alternativamente, su quattro settimane di distribuzione e al fine di consentire l’utilizzo di prodotti stagionali, nonché risparmi economici, suddivisi in menù invernale (indicativamente per il periodo 1/10 - 1/03) e primaverile (indicativamente per il periodo 2/03 - 30/05); tali date potranno essere modificate dal Comune tenendo conto della situazione climatica contingente.
La Ditta appaltatrice non può apportare alcuna variazione ai menù senza specifica autorizzazione scritta da parte del Comune.
In caso di sciopero del personale della Ditta appaltatrice, la stessa si occuperà della fornitura di un pasto freddo alternativo, la cui composizione sarà concordata con l’Ufficio Affari Generali del Comune.
La Ditta appaltatrice dovrà comunque provvedere al tempestivo ripristino della situazione di normalità.
La Ditta appaltatrice dovrà garantire la fornitura di pasti in bianco e diete speciali per utenti affetti da intolleranze alimentari o patologie con definito vincolo dietetico (es. celiachia, latticini, uovo, pomodoro ed altre), nonché per utenti con particolari esigenze etnico-religiose o etiche. Ciò non comporterà alcun costo aggiuntivo.
I prodotti da utilizzare per diete speciali relative a soggetti affetti da celiachia dovranno essere conformi a quanto indicato nel Vademecum dell’Associazione Italiana Celiachia.
Prima dell’avvio del servizio, la ditta appaltatrice provvede ad inviare il procedimento/ricette con cui intende realizzare le pietanze di cui al menù – Allegato E.
Art. 10 - Sistema di autocontrollo
La Ditta aggiudicataria è tenuta, conformemente alla normativa in vigore (Regolamento CE 852/2004), a predisporre, attuare e mantenere, a proprie spese, per il servizio di cui trattasi,
procedure permanenti di autocontrollo dell’igiene degli alimenti basate sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points- analisi del pericolo e punti critici di controllo). Detto sistema è uno strumento operativo per l’analisi dei rischi che caratterizzano il processo produttivo degli alimenti, al fine di garantirne la salubrità e la sicurezza, consentendo un monitoraggio costante della produzione.
La Ditta deve garantire che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti soddisfino i requisiti di igiene fissati nel Regolamento CE 852/2004.
La Ditta aggiudicataria deve presentare all’Amministrazione Comunale, all’atto della sottoscrizione del contratto, copia del sistema di Autocontrollo realizzato specificatamente per il servizio oggetto dell’appalto.
In particolare, la Ditta aggiudicataria dovrà dimostrare (procedura attivata nel piano di autocontrollo) i criteri di qualità adottati per la scelta e la qualificazione dei fornitori delle derrate alimentari e la capacità di identificare e rintracciare i diversi componenti del pasto in preparazione, in modo da garantire gli eventuali interventi di ritiro dei prodotti in somministrazione.
Al fine di individuare più celermente le cause di infezioni e intossicazioni alimentari, la Ditta dovrà conservare presso il centro cottura un campione rappresentativo dei pasti del giorno ed, in particolare, dovranno essere prelevati gli alimenti che hanno subito un processo di trasformazione in loco, cotti e non.
Il campione, in quantità sufficiente, dovrà essere raccolto al termine del ciclo di preparazione e dovrà essere mantenuto refrigerato in idonei apparecchi frigoriferi a 0°C/4°C per 72 ore dal momento della preparazione, in contenitori ermeticamente chiusi, riportanti un’etichetta con l’indicazione dell’ora e del giorno dell’inizio della conservazione e la denominazione del prodotto.
Art. 11 – Confezionamento, trasporto e consegna dei pasti
I pasti appena cucinati dovranno essere confezionati nell’ambito del punto di cottura, in vasche termiche, rispondenti ai requisiti di legge.
La Ditta aggiudicataria è obbligata ad una attenta e scrupolosa osservanza delle norme di igiene durante la fase di confezionamento e a mettere in atto le procedure idonee al mantenimento termico delle pietanze.
Tutte le operazioni di assemblaggio dei contenitori devono essere fatte nel più breve tempo possibile per garantire il mantenimento delle temperature dismicrobiche.
Le diete speciale devono essere confezionate singolarmente e contrassegnate da esplicita dicitura nel quale vengono riportate le seguenti indicazioni:
• nome ed indirizzo della Ditta produttrice;
• elementi identificativi del destinatario nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e sensibili;
• nome della scuola, classe e sezione (allo scopo di individuare in modo univoco il destinatario della dieta differenziata);
• individuazione della dieta speciale contenuta e l’indicazione della patologia;
• denominazione della pietanza contenuta;
• data di preparazione;
La Ditta è tenuta, inoltre, a consegnare per ogni utente un kit monouso, costituito da forchetta, cucchiaio, bicchiere, tovagliolo di carta e tovaglietta. Tutti i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti devono recare la dicitura “per alimenti” e rispondere ai requisiti stabiliti dalle normative vigenti (D.M. 21.03.1973 e succ. aggiornamenti, D.P.R. 23.08.1982 n. 77, successivi decreti di recepimento delle direttive CEE nonché D.M. 22.07.1998 n. 338).
Alla fase di confezionamento deve seguire rapidamente quella di trasporto presso la scuola, con mezzi igienicamente e strutturalmente idonei, rispondenti ai requisiti di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 327/1980 e che siano registrati ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004.
Si deve prevedere la sanificazione almeno settimanalmente e, comunque, ogniqualvolta risulti necessario dei mezzi di trasporto al fine di evitare insudiciamento o contaminazione crociata degli alimenti trasportati.
E’ fatto obbligo di mantenere gli alimenti nelle condizioni indicate all’art. 31 del D.P.R. n. 327/1980 e di rispettare le specifiche temperature.
Il mezzo di trasporto dovrà risultare di sufficiente capienza in rapporto al numero dei pasti da distribuire, onde consentire la tempestiva distribuzione dei pasti presso la scuola, che dovrà aver luogo nel seguente modo:
• alle ore 12,00 nelle scuole dell’infanzia;
• alle ore 12,30 nella scuola primaria;
• alle ore 13,00/13.30 nella scuola secondaria di primo grado.
Durante lo svolgimento dell'attività di consegna dei pasti presso le scuole, il personale dell'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
La fornitura dei pasti presso la scuola dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, dovrà essere accompagnata da apposita bolla sulla quale verranno indicati, giornalmente , il quantitativo dei pasti consegnati. La bolla dovrà essere firmata per accettazione dall’insegnante di sezione.
Per la determinazione del numero dei pasti erogati, le parti procederanno nel modo seguente:
la Ditta appaltatrice terrà un registro in due esemplari, contenente il numero delle presenze giornaliere e dei buoni ritirati. Mensilmente copia del registro dovrà essere allegato alla fattura e consegnato al Comune.
Il numero dei pasti ordinati ed erogati deve essere necessariamente corrispondere al numero dei buoni pasto ritirati giornalmente. In fase di liquidazione fattura sarà pagato esclusivamente il numero dei pasti corrispondenti ai buoni mensa ritirati dalla ditta.
I buoni pasti relativi al personale ATA o docente saranno anch’essi acquisiti direttamente dalla Ditta appaltatrice.
Gli operatori della Ditta appaltatrice dovranno provvedere alla rimozione dei rifiuti dopo la consumazione dei pasti.
Art. 12 - Personale dipendente della Ditta
Il Responsabile del centro di cottura è tenuto ad attuare un programma di formazione per consentire al personale di conformarsi alle condizioni di igiene nella produzione.
Il personale del centro di cottura addetto alla preparazione ed alla distribuzione deve essere numericamente adeguato alla produzione dei pasti richiesti, al fine di garantire una elevata qualità del servizio.
La Ditta, nell'espletamento dei servizi di cui al presente appalto, dovrà avvalersi di personale scelto, capace, moralmente ineccepibile ed in regola con le leggi sanitarie in vigore previste per la manipolazione di prodotti destinati all'alimentazione.
Ognuno deve curare l’igiene personale ed indossare apposito vestiario, costituito da idonei copricapo, camici e grembiuli bianchi, nonché idonee calzature.
Inoltre, è richiesto l’uso di mascherine da parte di cuochi e di mascherine e guanti da parte degli addetti al confezionamento dei pasti.
Ogni divisa deve essere completata con un chiaro elemento identificativo dell’unità lavorativa (denominazione della Ditta, nonché nome e qualifica del dipendente).
La Ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, specificare le qualifiche e le mansioni di altre figure professionali operanti a supporto del servizio.
Il mantenere in servizio personale sprovvisto dei requisiti di cui sopra comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria per ogni dipendente sprovvisto.
Il personale tutto deve essere inquadrato, retribuito ed assicurato nei corrispondenti livelli contrattuali nazionali di lavoro che disciplinano il settore e per lo stesso devono essere regolarmente versati i contributi previdenziali ed assistenziali contro gli infortuni sul lavoro, nonché rispettare le condizioni risultanti da ogni altro contratto collettivo che dovesse essere successivamente stipulato per la categoria stessa.
La Ditta dovrà, inoltre, osservare le norme vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro.
Il personale utilizzato per la preparazione e la consegna dei pasti presso la scuola deve, inoltre, essere assicurato dalla Ditta sia per eventuali infortuni che per responsabilità civile verso terzi a copertura di ogni rischio connesso al servizio ed in ragione dello stesso, intendendosi di fatto l’Amministrazione Comunale esclusa da qualsiasi giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti all’instaurazione di una eventuale lite.
La Ditta aggiudicataria, prima dell’inizio di ogni anno scolastico, dovrà trasmettere all’Amministrazione Comunale ed aggiornare in caso di variazioni:
• il nominativo ed il relativo recapito telefonico di un responsabile del servizio, che deve controllare la distribuzione dei pasti, intervenire immediatamente nel caso di urgenze o disservizi, tenere i rapporti con l’Ufficio Affari Generali del Comune e le Autorità Scolastiche;
• l’elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l’indicazione delle qualifiche possedute.
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza di n. 2 refezioniste al momento della distribuzione al fine di consentire il mantenimento ottimale della temperatura dei pasti e la distribuzione in un tempo massimo di 10 minuti.
La Ditta dovrà procedere alla sostituzione del personale eventualmente assente per malattia, infortunio, ferie o altri motivi, entro e non oltre il giorno successivo alla constatazione dell’assenza. Il personale tutto dovrà essere iscritto nel libro paga dell’impresa appaltatrice.
La Ditta dovrà, inoltre, essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/1999.
L’appaltatore dovrà sostituire il personale che abbia dimostrato nell’espletamento del servizio atteggiamenti irriguardosi nei confronti dei minori del personale docente e di vigilanza, entro le 48 ore successive alla richiesta del Comune.
Nessun rapporto di lavoro sarà instaurato tra il comune e i lavoratori operanti nel servizio, i quali restano a totale carico della Ditta aggiudicataria.
L’Amministrazione Comunale è esonerata totalmente da ogni responsabilità presente e futura in specie per eventuali infortuni.
L’impresa aggiudicataria sarà obbligata a rilevare l’eventuale personale assunto dall'impresa uscente secondo le disposizioni del CCNL di categoria in materia di "passaggi diretti ed immediati". Il Comune di Portoscuso si limiterà a trasmettere alla Ditta aggiudicataria l’elenco del personale in carico, nell’anno precedente, alla ditta che gestiva il servizio di ristorazione scolastica.
Art. 13 - Diritto di controllo dell’Amministrazione Comunale
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale effettuare in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall’impresa aggiudicataria alle prescrizioni contrattuali del capitolato d’appalto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi di controlli da parte del Nucleo antisofisticazione (NAS).
Per consentire le operazioni di controllo, nel rispetto delle norme igieniche vigenti, la Ditta appaltatrice dovrà fornire al personale che deve effettuare i controlli camici, cuffie e mascherine monouso.
Qualora la merce al controllo quantitativo e qualitativo non risultasse conforme al dichiarato, la Ditta dovrà immediatamente provvedere ad integrare i quantitativi mancanti o a sostituire le derrate.
Tutte le inadempienze e le mancanze connesse con le prescrizioni e gli obblighi previsti per la Ditta appaltatrice dal presente capitolato, nonché quelle conseguenti a leggi e regolamenti vigenti accertate dai competenti uffici comunali saranno sanzionate, con l’applicazione da parte del Dirigente competente, delle penalità conseguenti.
Art. 14 - Varianti al contratto
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
2. per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento, o per l’intervenuta possibilità di utilizzare tecnologie o prodotti non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del concorrente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti della qualità delle prestazioni eseguite.
La Ditta esecutrice ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni al servizio di carattere non sostanziale, che non comportino maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.
Art. 15 – Fatturazione e modalità di pagamento
La fattura, al fine di una regolare liquidazione, dovrà riportare, mensilmente, i giorni di effettivo servizio e dovrà essere indirizzata ed inviate a:
COMUNE DI PORTOSCUSO
Area 1 – Ufficio Affari Generali Via Marco Polo 1
09010 Portoscuso
Il codice univoco è il UF8HQD.
Le liquidazioni avverranno a mezzo mandato, con bonifico bancario, entro 30 (trenta) giorni, dal giorno successivo alla data di “presa in carico” della fattura, subordinatamente alla verifica d’ufficio della regolarità contributiva dell’appaltatore (DURC in corso di validità). In caso di irregolarità contributiva il pagamento rimarrà sospeso fino a regolarizzazione del D.U.R.C., salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207.
Nelle fatture dovranno essere specificati i servizi effettivamente svolti.
Mensilmente le fatture devono essere accompagnate da una breve relazione attestante le risultanze delle verifiche fatte in relazione allo stato dei pagamenti degli utenti.
Il corrispettivo dell'appalto sarà liquidato alla Ditta su presentazione di fatture e sulla base dei pasti effettivamente somministrati e i buoni effettivamente ritirati, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, inviata al protocollo generale del Comune, relativa al servizio effettuato nel mese precedente, accompagnata da rendiconto analitico mensile circa i pasti erogati suddivisi per alunni e adulti e eventuale personale ATA autorizzato. Al rendiconto dovranno essere allegate le bolle di acquisto dai fornitori effettuate nell’arco del mese, coerentemente alla tipologia di quelli indicati prima dell’avvio del servizio.
Inoltre, alla stessa, andranno allegati i buoni pasti ritirati direttamente dalla ditta. In fase di liquidazione fattura sarà pagato esclusivamente il numero dei pasti corrispondenti ai buoni mensa ritirati dalla ditta. I buoni pasti relativi al personale ATA o docente saranno anch’essi acquisiti direttamente dalla Ditta appaltatrice.
Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La Ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l’indicazione del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all’aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente “dedicato” del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187.
Non essendoci l’obbligo di accensione di nuovi conti correnti, può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall’utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall’accensione.
Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto.
Art. 17 - Esonero da responsabilità per il Comune
La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore, che risponde dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune.
La Ditta risponde, inoltre, direttamente e personalmente dei danni di qualsiasi genere e delle conseguenze comunque pregiudizievoli, che nell'espletamento dell'attività da essa o dai propri dipendenti svolta nell'esecuzione del presente appalto, possano derivare agli stessi dipendenti, agli utenti, al Comune o a terzi in genere.
La Ditta è tenuta inoltre a sollevare il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi, assumendo in proprio l'eventuale lite.
Art. 18 - Competenza del Comune
Per l’esecuzione del servizio, il Comune mette a disposizione della Ditta appaltatrice i locali, gli impianti, in stato di efficienza e rispondenti alle disposizioni di legge e di regolamento in materia di sicurezza e di igiene. Ogni responsabilità in merito farà capo al Responsabile Comunale in materia di sicurezza, igiene ed agibilità dei locali.
Sono, inoltre, posti a carico dell'Amministrazione comunale gli oneri relativi alla fornitura dell’energia elettrica.
Eventuali carenze o disservizi non dipendenti dalla Ditta dovranno essere tempestivamente segnalati al Comune al fine della loro eliminazione.
Art. 19 - Responsabilità
Ogni e qualsiasi responsabilità ed onere, diretto o indiretto, riguardante l’oggetto della prestazione è a carico della Ditta appaltatrice. Essa risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà causare al Comune o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa, o di interventi in favore della Ditta da parte del Comune.
Per i rischi di responsabilità civile verso terzi la Ditta dovrà, prima dell’inizio del servizio, stipulare uno specifico contratto di assicurazione con primaria Compagnia, con l’espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti Comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del servizio e, in particolare per quelli derivanti da avvelenamento, intossicazione, ingestione di cibi e/o bevande avariate e per ogni danno anche se ivi non menzionati.
L’importo del massimale non potrà essere inferiore a euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila). La Ditta si impegna ad inviare al Comune copia della suddetta polizza entro il termine fissato per l'avvio del servizio, nonché l’attestato rilasciato, a specifico beneficio dell’Ente appaltatore, in ordine alla quota parte del massimale della polizza vincolata a beneficio esclusivo dell’Ente medesimo. L’esistenza di tale polizza non libera la Ditta appaltatrice dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. Il Comune appaltante è conseguentemente esonerato da qualsiasi responsabilità.
Art. 20 - Coperture assicurative
L'aggiudicatario è obbligato a contrarre un'adeguata copertura assicurativa per i danni che possono derivare dagli operatori o che questi possono causare agli utenti ed alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
La Ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità civile derivante dal servizio e a tal scopo si obbliga a stipulare regolare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile e infortuni, dei minori partecipanti e del personale operante. Le polizze dovranno essere depositate presso la sede appaltante prima dell’avvio del servizio.
L'Amministrazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità in merito a danni a persone e cose causati e/o derivanti dall'espletamento del servizio.
L’appaltatore dovrà stipulare apposite polizze assicurative (una appendice specifica per il Comune di Portoscuso) contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali di importo non inferiore a quelli di seguito indicati:
A. R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi)
• Euro 5.000.000,00 per sinistro
• Euro 1.500.000,00 per persona
• Euro 1.500.000,00 per danni a cose
B. R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro)
• Euro 2.500.000,00 per sinistro
• Euro 1.500.000,00 per persona.
La Ditta si impegna ad inviare al Comune copia della suddetta polizza entro il termine fissato per l'avvio del servizio, nonché l’attestato rilasciato, a specifico beneficio dell’Ente appaltatore, in ordine alla quota parte del massimale della polizza vincolata a beneficio esclusivo dell’Ente medesimo. L’esistenza di tale polizza non libera la Ditta appaltatrice dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. Il Comune appaltante è conseguentemente esonerato da qualsiasi responsabilità.
L’esistenza di tali polizze non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dall’appaltatore all’Amministrazione comunale prima della
stipulazione del contratto. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all’Amministrazione alle relative scadenze.
Art. 21 – Cauzione provvisoria e definitiva
La Ditta concorrente, a corredo dell’offerta, dovrà produrre una cauzione provvisoria pari al 2% del valore complessivo presunto a base d’asta dell’appalto pari a € 168.914,00, così come previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, costituita da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e Finanze.
La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La stessa dovrà avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta con impegno del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.lgs 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% nei casi previsti dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs 163/06. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente nei loro confronti allo svincolo della cauzione provvisoria anche se ancora in corso di validità.
La garanzia fideiussoria sarà svincolata nei modi e termini previsti dall’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.
La ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, a garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte, dovrà prestare, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/20056 e successive modificazioni, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale a favore del Comune di Portoscuso, ridotta del 50% per l’applicazione dell’art. 75 c. 7. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso dalla data di pagamento dell’ultima fattura attestante la regolare esecuzione del servizio. Il Comune ha facoltà di rivalersi su detto deposito cauzionale definitivo per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse, per qualsiasi causa, ridursi, la ditta aggiudicataria è tenuta al reintegro della stessa immediatamente e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio. Qualora la ditta dovesse recedere dal contratto prima della scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, all’Amministrazione Comunale compete il diritto di incameramento dell’intera cauzione definitiva, salvo il maggior danno da accertarsi anche giudizialmente. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che potrà giudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria sarà svincolata nei modi e termini previsti dall’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
Art. 22 – Penalità
L’Amministrazione Comunale a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme.
Nel caso si verifichino manchevolezze o inadempimenti (anche parziali) di servizio, imputabili alla Ditta affidataria o derivanti da inosservanza, da parte di quest’ultima, delle norme contenute nel presente capitolato, nel contratto d’appalto ovvero delle norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo in materia, le stesse sono rilevate alla Ditta affidataria medesima per iscritto a mezzo raccomandata A.R., ai sensi di legge. Entro il termine di dieci giorni la Ditta affidataria può presentare le proprie controdeduzioni.
Dopo una contestazione scritta ed il ricevimento delle relative controdeduzioni, ove queste ultime non vengano motivatamente accolte, con apposito atto del Responsabile del Servizio verranno applicate le seguenti sanzioni pecuniarie:
A) Standard merceologici.
- Mancato rispetto degli standard previsti dalle Tabelle merceologiche € 400,00
- Confezionamento non conforme alla vigente normativa in materia € 400,00
- Etichettatura non conforme alla vigente normativa € 400,00
B) Quantità.
- Mancata corrispondenza del numero dei pasti consegnati al numero dei pasti ordinati € 400,00
- Totale mancata consegna dei pasti ordinati, presso ogni singolo plesso scolastico € 800,00
- Totale mancata consegna di una portata, presso ogni singolo plesso scolastico € 600,00
- Mancata consegna di pasti destinati alle diete speciali personalizzate e diete in bianco€ 400,00
- Mancata consegna di materiale a perdere € 300,00
- Mancato rispetto delle grammature, verificato su 10 pesate della stessa preparazione € 300,00
C) Rispetto del menù
- Mancato rispetto del menù previsto (primo piatto) € 400,00
- Mancato rispetto del menù previsto (secondo piatto) € 400,00
- Mancato rispetto del menù previsto (contorno) € 300,00
- Mancato rispetto del menù previsto (frutta) € 300,00
D) Igienico-sanitari.
- Rinvenimento di corpi estranei organici ed inorganici € 400,00
- Rinvenimento di prodotti alimentari scaduti € 400,00
- Inadeguata igiene delle attrezzature e utensili € 400,00
- Inadeguata igiene degli automezzi € 600,00
- Mancato rispetto dei limiti di contaminazione microbica € 600,00
- Fornitura di pasti chimicamente contaminati, tali da essere inidonei all’alimentazione umana € 600,00
- Mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia presso i refettori € 600,00
- Conservazione delle derrate non conforme alla normativa vigente € 600,00
- Temperatura dei pasti non conforme alla normativa vigente € 600,00
- Mancato rispetto delle norme igienico sanitarie da parte del personale addetto al trasporto dei pasti € 600,00
- Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale addetto alla distribuzione e rigoverno dei locali di ristorazione (refettori) € 600,00
E) Tempistica
- Mancato rispetto degli orari di consegna dei pasti per un ritardo superiore a 15 minuti all’orario previsto € 150,00
- Mancato rispetto degli orari di consegna dei pasti per un ritardo superiore a 30 minuti all’orario previsto € 300,00
F) Personale
Mancato rispetto delle norme di cui all’art. 12 del presente Capitolato Speciale d’Appalto € 500,00
Le sanzioni, nella misura sopraindicate (o per i casi non esplicitamente previsti stabiliti discrezionalmente dall’Amministrazione Comunale nei limiti di seguito indicati) saranno moltiplicate per il numero delle scuole investite dall’inadempienza accertata.
Per le inadempienze sopra descritte e per quelle non espressamente comprese nel precedente elenco ma comunque considerate dall’Amministrazione comunale rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, la misura della sanzione viene discrezionalmente fissata dalla stessa Amministrazione Comunale. In tal caso, le sanzioni potranno variare da un minimo di € 150,00, ad un massimo di € 800,00, rapportate alla gravità ed all’estensione dell’inadempienza.
La Stazione appaltante procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla Ditta.
Il totale delle penali annue non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale. Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali, oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto a danno della Ditta aggiudicataria. In tal caso quest’ultima sarà comunque tenuta a garantire la continuità nell’erogazione fino alla data di concorrenza del nuovo appalto, con l’eventuale maggiore spesa a carico dell’inadempiente.
Art. 23 - Risoluzione contratto
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di risolvere, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, il contratto di appalto in qualunque momento, senza alcun indennizzo per l’appaltatore qualora si verificassero gravi irregolarità e negligenze e nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.
In tal caso all’appaltatore verrà corrisposto il corrispettivo pari al servizio effettivamente e regolarmente effettuato con deduzione dell’ammontare delle eventuali penali fatta salva ogni azione di rivalsa nei confronti dell’appaltatore per i danni derivanti dall’inadempienza o dalla violazione degli obblighi contrattuali e l'incameramento della cauzione.
Si procederà al recupero della penalità, da parte del Comune mediante ritenuta diretta sul corrispettivo relativo al mese nel quale è assunto il provvedimento di contestazione dell'inadempienza.
E’ fatto salvo il diritto del Comune di chiedere il risarcimento danni nelle competenti sedi giudiziarie.
Art. 24 – Imposte, tasse e vincoli contrattuali
La Ditta affidataria entro dieci giorni decorrenti dalla data del ricevimento della lettera con la quale viene comunicata l’aggiudicazione (subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta o, comunque, necessari per l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto) deve far pervenire, a pena decadenza, la documentazione richiesta nonché tutto quanto previsto dalla Legge in materia di contratti d’appalto.
La sottoscrizione dell’istanza di partecipazione al presente appalto, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, da parte della Ditta affidataria, di tutta la documentazione oggetto del
presente appalto nonché delle leggi e disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia.
Sono a carico della Ditta affidataria, senza diritto di rivalsa, tutte le spese di contratto, le spese ed i diritti di segreteria, di bollo, di registrazione, ecc., nessuna esclusa.
Art. 25 - Adempimenti connessi alla sicurezza
E’ fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia. La Ditta dovrà attuare gli adempimenti normativi e legislativi previsti a carico del datore di lavoro e titolare di attività:
La ditta aggiudicataria dovrà dotare il personale dei necessari dispositivi di protezione individuale e provvedere alla formazione del personale all’uso di tali dispositivi;
Formare, informare ed addestrare tutto il personale dedicato all’attività lavorativa secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 artt. 36-37 (modificato dal D.Lgs 106/09), ed in conformità a quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;
Formare il personale addetto alla gestione dell’emergenza in materia di primo soccorso (rif. DM 388/2003) e prevenzione incendi (rif. DM 10/03/1998) fornendo alla stazione appaltante la documentazione attestante l’avvenuta formazione;
Certificato di idoneità alla mansione rilasciato dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, compresi accertamenti per l’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, riconducibili alla mansione inerenti le attività di ristorazione.
Secondo quanto stabilito dal D.Lgs 81/2008, art. 26, comma 8, il personale occupato dall’impresa appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
In merito alla presenza di rischi da interferenze, come da art. 26 comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008
n. 81, si precisa che è stato predisposto il DUVRI.
Art. 26 - Adempimenti in materia di avvio attività
È fatto obbligo per la Ditta aggiudicatrice, prima dell’avvio effettivo del servizio, trasmettere, ai sensi della normativa vigente in materia di attività economiche produttive di beni e servizi, una Dichiarazione Autocertificativa Unica – DUAAP (L.R. 3/2008, art. 1, comma 21).unitamente alla modulistica necessaria per l’avvio dell’attività oggetto del presente capitolato.
Art. 27 - Divieto di cessione del contratto e di subappalto
E’ vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.mm.ii., nonché il subappalto.
Art. 28 - Obblighi reciproci
Mentre la Ditta resta obbligata per effetto della presentazione dell'offerta, l'Amministrazione Comunale non assumerà verso di essa obbligo alcuno se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa necessaria e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica, ossia dopo l'aggiudicazione definitiva da parte del Responsabile del Servizio Affari Generali.
Art. 29 - Spese del contratto
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti alla stipula del contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria sia per la registrazione fiscale, oltre i diritti di segreteria e di rogito calcolati sull'importo contrattuale e i valori bollati necessari.
Art. 30 - Domicilio dell’appaltatore
A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Portoscuso.
Art. 31 – Controversie
Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale d’appalto, si rinvia alle norme previste dalla legislazione vigente in materia di appalti di servizi pubblici e alle norme del Codice Civile disciplinanti la materia.
Il foro competente per le controversie che dovessero sorgere tra l'aggiudicatario del servizio è il Comune di Portoscuso, circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali è quello di Cagliari.
E' escluso il ricorso al collegio arbitrale. Portoscuso, 30.06.2015
IL DIRIGENTE DELL’AREA 1 F.TO DOTT. PINNA DANIELE